Riconoscimento reciproco dei moduli in materia di misure di protezione


Una misura di protezione disposta in materia civile in uno Stato membro dell'UE è riconosciuta in tutti gli altri Stati membri dell'UE senza che sia necessaria alcuna procedura speciale.


Il regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 giugno 2013, relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile è applicabile in tutti i paesi dell'Unione europea, tranne la Danimarca.

Il Regolamento prevede due moduli standard (certificati) adottati con il regolamento di esecuzione (UE) n. 939/2014 della Commissione, del 2 settembre 2014 , che stabilisce i certificati di cui agli articoli 5 e 14 del regolamento (UE) n. 606/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al riconoscimento reciproco delle misure di protezione in materia civile

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Per maggiori informazioni sul riconoscimento reciproco delle misure di protezione.

Per informazioni sulle autorità competenti e lingue accettate per la traduzione.

Invio dei moduli all'autorità competente

I moduli compilati devono essere inviati all'autorità competente pertinente secondo le modalità da essa stabilite. Maggiori informazioni sui recapiti delle autorità competenti, sulla legislazione nazionale pertinente, ecc. sono reperibili nella sezione Atlante giudiziario europeo. Questa pagina contiene schede informative nazionali, alcune delle quali forniscono informazioni sulle autorità competenti cui inviare i moduli compilati.

Per compilare un modulo online, cliccare sul link corrispondente qui di seguito. Se esiste un modulo parzialmente compilato e salvato come bozza, è possibile caricarlo cliccando su "Carica bozza".

Dal 1º gennaio 2021 il Regno Unito non sarà più uno Stato membro dell'UE. Ciononostante, nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto dell'UE. Fino alla fine del 2024 sarà ancora possibile selezionare il Regno Unito nei moduli dinamici online ai fini di tali procedimenti e procedure. Fanno eccezione i moduli per i documenti pubblici, nei quali non sarà possibile selezionare il Regno Unito.

In caso di inattività per oltre 30 minuti tutte le informazioni inserite saranno perse se non si è salvata una bozza.

  • Certificato rilasciato a norma dell’articolo 5
    • in italiano
  • Certificato rilasciato a norma dell’articolo 14
    • in italiano

Se è già stato salvato un modulo, usare il comando ''Carica bozza''.

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Ultimo aggiornamento : 26/04/2022