Come eseguire una decisione giudiziaria

Malta
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

L'esecuzione si mette in atto con l'esecutorietà della decisione.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Ciò dipende dalla natura della richiesta. Ad esempio, l'iscrizione di un'ipoteca viene effettuata dal direttore del registro pubblico dopo la ricezione di una copia autentica della decisione, accompagnata da una certificazione del cancelliere che attesta il fatto che non è stato presentato alcun ricorso contro tale decisione e che il relativo termine è scaduto o che la decisione non può essere impugnata.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

Conformemente al diritto comune, vale a dire al Codice di organizzazione e di procedura civile (capo 12 delle leggi di Malta), sono esecutivi i seguenti titoli:

  • le attestazioni rilasciate dal giudice per il recupero di un credito certo, liquido ed esigibile e non il compimento di un atto in base al quale l'importo del credito non supera i 25000 euro, ai sensi dell'articolo 166° del Codice d'organizzazione e di procedura civile;
  • le decisioni e i decreti dei tribunali di Malta;
  • i contratti sottoposti al notaio a Malta o a qualsiasi altro funzionario pubblico abilitato a riceverli, nel caso in cui il contratto sia relativo a un credito certo, liquido ed esigibile e non il compimento di un atto;
  • le memorie contenenti spese giudiziali ed esborsi per la rappresentanza di un avvocato, di un rappresentante legale, di un notaio, di un consulente tecnico, di un esperto di altra natura o di un testimone, a meno che tali memorie siano contestate dal punto di vista giuridico;
  • le pronunce emesse da arbitri riconosciuti dal Centro d'arbitrato di Malta;
  • le cambiali e le promesse di pagamento;
  • gli accordi di mediazione resi esecutivi dalle parti alla mediazione;
  • le decisioni del Tribunale dei reclami dei consumatori.

Esistono inoltre diversi titoli esecutivi previsti in base al diritto speciale, in particolare in base al diritto tributario.

3.1 La procedura

L-Gli atti in virtù dei quali i titoli esecutivi possono, a seconda dei casi acquisire forza esecutiva sono i seguenti:

  • i provvedimenti di pignoramento di beni mobili;
  • i provvedimenti di pignoramento di beni immobili;
  • i provvedimenti di pignoramento di una società in attività;
  • le vendite giudiziarie con asta di beni mobili o immobili o di diritti relativi ai beni immobili;
  • i provvedimenti di pignoramento o i decreti di esecuzione;
  • i-provvedimenti di sfratto;
  • i provvedimenti in factum;
  • i provvedimenti di pignoramento relativamente a navi;
  • i provvedimenti di pignoramento relativamente ad aerei;
  • i provvedimenti in procinctu.

Nel caso in cui un titolo esecutivo diventa tale ai sensi dell'articolo 166A, colui che richiede la registrazione di un provvedimento (che sia ammissibile come titolo esecutivo) deve presentarsi dinanzi al cancelliere con una copia certificata conforme, insieme alla prova della relativa notifica e a una copia, eventualmente, della risposta alla sua domanda.

Per quanto riguarda i titoli esecutivi, la procedura varia a seconda della loro natura. Le relative informazioni si trovano nel Codice di organizzazione di procedura civile, all'articolo 252 e segg.

3.2 Le principali condizioni

Le condizioni variano a seconda della loro natura. Le relative informazioni si trovano nel Codice di organizzazione di procedura civile, all'articolo 252 e segg.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

I beni mobili possono essere soggetti ad esecuzione e in particolare:

  • le azioni in una società commerciale;
  • le licenze rilasciate da un'autorità competente, (come nel caso in cui sia stabilito ciò nei regolamenti pubblicati dal Ministero della giustizia);
  • le polizze assicurative;
  • i crediti su titoli e i diritti di proprietà intellettuale o industriale.

Per contro, i beni repertoriati come segue non sono pignorabili:

  • i vestiti di tutti i giorni, il letto e i mobili e gli utensili ritenuti ragionevolmente necessari a un'esistenza dignitosa del debitore e della sua famiglia;
  • i documenti personali e i libri relativi alla professione del debitore, di sua moglie o dei suoi figli;
  • i registri e i verbali notarili;
  • gli utensili e gli strumenti necessari all'apprendimento o all'esercizio da parte del debitore, di sua moglie o dei suoi figli a qualsiasi attività scientifica o artistica;
  • gli animali e gli utensili indispensabili all'agricoltura, nonché i frutti, già colti o meno;
  • gli aerei che sono in servizio per lo Stato; compresi gli aerei per il servizio postale, ma con esclusione dei servizi commerciali;
  • le navi in servizio specialmente per le autorità maltesi;
  • vestiti e oggetti sacri utilizzati da una chiesa consacrata o posseduti da un sacerdote, un ordine religioso o qualsiasi membro dello stesso;
  • i beni di un membro delle forze dell'ordine o delle forze armate maltesi, sia che si tratti di armi, di munizioni, di materiale, di attrezzature o di vestiti utilizzati da tale persona nell'esercizio delle sue funzioni.

I beni mobili, le imprese commerciali, gli edifici, le navi e gli aerei possono essere assoggettati a pignoramento.

I pignoramenti non possono riguardare:-

  • gli stipendi (compresi i bonus, gli assegni, le remunerazioni per straordinari ed altri emolumenti);
  • i vantaggi, la pensione, gli assegni e gli aiuti finanziari previsti dalla legge sulla sicurezza nazionale, nonché gli assegni di qualsiasi persona che percepisca una pensione dallo Stato;
  • le sovvenzioni e la beneficenza ricevuta dallo Stato;
  • i beni ricevuti a titolo di alimenti, nel caso in cui il debitore è privo di altri mezzi di sussistenza e nel caso in cui il credito non ha carattere alimentare;
  • le somme relative a un'obbligazione alimentare, sia che siano assegnate dal giudice o determinate da un atto pubblico, nel caso in cui il credito non sia legato a un'obbligazione alimentare;
  • i prestiti accordati al debitore per la costruzione e il mantenimento dei luoghi assimilati alla residenza principale del debitore;
  • lo scoperto bancario, con esclusine delle carte di credito utilizzate per effettuare operazioni nell'esercizio delle attività commerciali del debitore;
  • le garanzie bancarie e le lettere di credito.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Tale effetto si traduce nell'esecuzione dei titoli esecutivi che permettono al creditore di recuperare il suo credito.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Dipende dai casi: in generale i provvedimenti che prevedono l'esecuzione restano validi in quanto il titolo sulla base del quale sono stati emessi conserva la sua forza esecutiva. Un provvedimento che costituisce un titolo esecutivo non può essere prorogato e resta in vigore fino a che sia revocato con un decreto.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

L'esecutato o qualsiasi parte interessata può depositare una domanda di revoca che riguarda in tutto o in parte il provvedimento esecutivo presso il giudice che lo ha emesso. La domanda viene notificata alla controparte che deposita, entro 10 giorni, una risposta nella quale espone tutte le eccezioni che intende sollevare. Il giudice si pronuncia sulla domanda dopo aver sentito le parti. Il richiedente dispone di sei giorni, a partire dalla lettura del decreto in pubblica udienza per presentare appello.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Le decisioni emesse dai tribunali superiori possono avere di nuovo l'esecutività dopo dieci anni, a partire dal giorno in cui la decisione e il decreto avrebbero potuto avere la formula esecutiva. Le decisioni dei tribunali di grado inferiore e del "tribunale di polizia" possono divenire di nuovo esecutive dopo 5 anni. Peraltro, un titolo esecutivo che accerta un credito certo, liquido ed esigibile in forza dell'articolo 166° del capo 12 delle leggi di Malta, le cambiali e le promesse di pagamento possono ridivenire esecutive dopo tre anni. Tali titoli possono essere eseguiti di nuovo presentando istanza presso il giudice competente. Il richiedente è altresì tenuto a certificare sotto giuramento la natura del credito o della domanda che intende far eseguire e confermare che il credito va soddisfatto in tutto o in parte. Inoltre, si applica un termine di 30 anni in tali circostanze, benché la domanda accorci tale termine.

 

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Ultimo aggiornamento: 12/12/2020

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