Come eseguire una decisione giudiziaria

Lussemburgo
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

Se un debitore non adempie volontariamente a una decisione giudiziaria, il creditore può esigerne l'esecuzione. Tale azione è nota come esecuzione forzata.

Per essere esecutiva, una decisione giudiziaria deve essere munita della formula esecutiva e deve essere stata notificata o comunicata regolarmente.

L'esecutività è sospesa per otto giorni dal giorno della sentenza e/o dal momento in cui viene esperito un mezzo di ricorso effettivo, tranne quando la decisione è provvisoriamente esecutiva.

Si ricorre solitamente all'esecuzione forzata per recuperare somme di denaro, ma la si può applicare anche per ottenere lo svolgimento di un'azione.

Nel caso di una persona condannata a versare una somma di denaro, si avvia l'esecuzione attaccando i beni del debitore; tale procedimento prende il nome di pignoramento.

Esistono anche provvedimenti esecutivi più specifici, come il pignoramento presso terzi, il pignoramento di frutti pendenti, il pignoramento delle rendite, il pignoramento immobiliare, il sequestro, il pignoramento dei beni di un debitore di passaggio, la saisie-revendication (ordinanza giudiziaria che mira a garantire la tutela dei beni che un proprietario tenti di recuperare da una terza parte), il pignoramento della retribuzione, il pignoramento di imbarcazioni di navigazione interna, il pignoramento di aeromobili e la descrizione-sequestro nell'ambito della tutela dei diritti di proprietà intellettuale.

Le forme di esecuzione più frequenti in Lussemburgo sono il pignoramento presso terzi e l'esecuzione forzata.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Spetta unicamente agli ufficiali giudiziari il compito di mettere in esecuzione le decisioni giudiziarie dichiarate esecutive da un tribunale lussemburghese in applicazione della legge lussemburghese oppure da un tribunale di un altro Stato membro dell'Unione europea in applicazione della legislazione dell'Unione in materia civile e commerciale, così come gli accordi derivanti dalla mediazione in materia civile e commerciale e aventi forza esecutiva, nonché gli altri atti o titoli esecutivi.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

  • Le decisioni giudiziarie rese e gli atti stipulati nel Granducato di Lussemburgo

Questi atti e queste decisioni saranno esecutivi nel Granducato di Lussemburgo senza visto né pareatis, ancorché l'esecuzione abbia luogo al di fuori della competenza del tribunale che ha emesso la sentenza o nel territorio del quale sono stati stipulati gli atti.

La consegna dell'atto o della sentenza all'ufficiale giudiziario equivarrà a un mandato di procura per tutte le esecuzioni al di fuori del pignoramento immobiliare e della reclusione; in questi casi sarà necessario un mandato speciale.

  • Decisioni straniere soggette a un trattato o a un atto legislativo dell'Unione europea che prevede una procedura di exequatur

Le decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale rese in uno Stato straniero, ivi esecutive, e che ai sensi in particolare:

  • della Convenzione di Bruxelles del 27 settembre 1968 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, modificata dalle convenzioni di adesione dei nuovi Stati membri a tale convenzione;
  • della Convenzione di Lugano del 16 settembre 1988 concernente la competenza giurisdizionale e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale;
  • della Convenzione del 29 luglio 1971 tra il Granducato di Lussemburgo e la Repubblica d'Austria sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie e degli atti pubblici in materia civile e commerciale;
  • del Trattato del 24 novembre 1961 tra il Belgio, i Paesi Bassi e il Lussemburgo sulla competenza giudiziaria, sul fallimento, sull'autorità e l'esecuzione delle decisioni giudiziarie, delle sentenze arbitrali e degli atti pubblici, nella misura in cui sia in vigore; o
  • della Convenzione dell'Aia del 2 ottobre 1973 concernente il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia di obbligazioni alimentari;

soddisfano le condizioni per essere riconosciute ed eseguite in Lussemburgo, sono rese esecutive nelle forme previste dalle disposizioni degli articoli da 680 a 685 del Nuovo codice di procedura civile.

Le decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale pronunciate in uno Stato membro dell'Unione europea, ivi esecutive e che, ai sensi del regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, soddisfano le condizioni per essere riconosciute ed eseguite in Lussemburgo, sono rese esecutive nelle forme previste da tale regolamento.

Il regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale (detto "rifusione del regolamento Bruxelles I") ha abrogato il regolamento (CE) n. 44/2001. Il regolamento (CE) n. 44/2001 continua tuttavia a essere applicato alle decisioni pronunciate nelle azioni giudiziarie proposte, agli atti pubblici formalmente redatti o registrati e alle transazioni giudiziarie approvate o concluse prima del 10 gennaio 2015 che rientrano nella sfera di applicazione del suddetto regolamento.

Le decisioni giudiziarie in materia civile pronunciate in uno Stato membro dell'Unione europea, ivi esecutive e che, ai sensi del regolamento (UE) n. 650/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 4 luglio 2012, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e all'accettazione e all'esecuzione degli atti pubblici in materia di successioni e alla creazione di un certificato successorio europeo, soddisfano le condizioni per essere riconosciute ed eseguite in Lussemburgo, sono rese esecutive nelle forme previste da tale regolamento.

Le decisioni emesse in uno Stato membro non vincolato dal protocollo dell'Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, sottoscritto il 23 novembre 2007 ai sensi del capo IV, sezione 2 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, che soddisfano le condizioni per essere riconosciute ed eseguite in Lussemburgo, sono rese esecutive nelle forme previste da tale regolamento.

Le decisioni giudiziarie in materia civile pronunciate in uno Stato membro dell'Unione europea, ivi esecutive e che, ai sensi del regolamento (UE) n. 2016/1103 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di regimi patrimoniali tra coniugi e del regolamento (UE) n. 2016/1104 del Consiglio, del 24 giugno 2016, che attua la cooperazione rafforzata nel settore della competenza, della legge applicabile, del riconoscimento e dell'esecuzione delle decisioni in materia di effetti patrimoniali delle unioni registrate, soddisfano le condizioni per essere riconosciute ed eseguite in Lussemburgo, sono rese esecutive nelle forme previste dal regolamento (UE) n. 2016/1103 e dal regolamento (UE) n. 2016/1104 sopracitati.

  • Decisioni straniere soggette a un atto dell'Unione che prevede la soppressione dell'exequatur

Il 12 dicembre 2012 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno adottato il regolamento (UE) n. 1215/2012 concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, detto "rifusione del regolamento Bruxelles I". Ai sensi dell'articolo 36 di tale regolamento, la decisione emessa in uno Stato membro è riconosciuta in un altro Stato membro senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare (abolizione dell'exequatur). Questo regolamento è applicabile in tutti gli Stati membri dell'Unione europea dal 10 gennaio 2015 e in base alle condizioni previste da tale regolamento.

Le decisioni emesse in uno Stato membro vincolato dal protocollo dell'Aia sulla legge applicabile alle obbligazioni alimentari, sottoscritto il 23 novembre 2007 ai sensi del capo IV, sezione 1 del regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari, sono riconosciute in Lussemburgo senza che sia necessario il ricorso ad alcuna procedura particolare e senza che sia possibile opporsi al suo riconoscimento.

Le decisioni giudiziarie in materia civile e commerciale pronunciate in uno Stato membro dell'Unione europea e che, ai sensi del regolamento (UE) n. 655/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014, che istituisce una procedura per l'ordinanza europea di sequestro conservativo su conti bancari al fine di facilitare il recupero transfrontaliero dei crediti in materia civile e commerciale, soddisfano le condizioni per essere riconosciute ed eseguite in Lussemburgo, sono riconosciute ed eseguite nelle forme previste da tale regolamento.

Le decisioni giudiziarie pronunciate in uno Stato membro dell'Unione europea, ivi esecutive e che, ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2007 che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità e del regolamento (CE) n. 1896/2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, modificati, soddisfano le condizioni per essere riconosciute ed eseguite in Lussemburgo, sono riconosciute ed eseguite nelle forme previste da tali regolamenti.

3.2 Le principali condizioni

Non si potrà procedere ad alcun pignoramento di beni mobili o immobili se non in forza di un titolo esecutivo emesso in applicazione della legge lussemburghese e per beni liquidi e certi; se il debito esigibile non è una somma di denaro, una volta effettuato il sequestro, si sospende ogni ulteriore procedura finché non ne sia fatta la valutazione.

Le sentenze che ordineranno una cancellazione, una radiazione di qualsivoglia iscrizione d'ipoteca, un pagamento o qualunque altra cosa che debba fare un terzo o che debba farsi a suo pregiudizio, non saranno esecutive per parte del terzo o contro di esso, anche dopo il termine dell'opposizione o dell'appello, se non in virtù di un certificato del patrocinatore della parte istante che dichiari la data della notificazione della sentenza fatta al domicilio della parte condannata e di un attestato del cancelliere che affermi che non esiste né opposizione né appello contro la sentenza.

Se sul certificato non esiste alcuna opposizione né appello, i sequestratari, i conservatori e ogni altro incaricato sono obbligati a dare esecuzione alla sentenza.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

  • Beni pignorabili

Il provvedimento può riguardare soltanto i beni mobili e immobili del debitore e non quelli di un terzo. I beni del debitore possono tuttavia trovarsi nel possesso di terzi, dai quali è possibile pignorarli.

  • Beni impignorabili

Secondo l'articolo 728 del Nuovo codice di procedura civile, oltre ai beni dichiarati impignorabili da leggi speciali, non possono essere pignorati:

  • gli oggetti che la legge lussemburghese dichiara immobili per destinazione;
  • i beni mobili come la biancheria da letto, il vestiario e i mobili necessari alla loro sistemazione, una lavatrice, i tavoli e le sedie che consentono alla famiglia di consumare i pasti insieme.

Detti oggetti non possono essere pignorati, indipendentemente dal tipo di creditore, Stato compreso, ad eccezione di alcuni crediti specificatamente elencati dalla legge.

Per impedire al creditore di pignorare tutti i mezzi di sussistenza del debitore, un regolamento granducale stabilisce i limiti di trasferibilità e di pignorabilità delle retribuzioni lavorative, delle pensioni e delle rendite. La legge ha regolamentato il pignoramento delle remunerazioni periodiche protette (salari, rendite, pensioni). Queste remunerazioni regolari non possono essere pignorate interamente, ma fino a un massimale fissato in base a determinate fasce stabilite da un regolamento granducale. In questo modo il debitore conserva un minimo di entrate per la sussistenza.

  • Cantonnement (deposito)

Si tratta di un provvedimento volto a proteggere il debitore dalle conseguenze dell'indisponibilità totale dei suoi beni. Esso permette al giudice di limitare gli importi pignorati presso terzi.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Dal momento in cui i beni vengono sottoposti a pignoramento, il debitore perde il diritto di disporne. Il pignoramento non conferisce tuttavia al creditore pignorante alcun credito privilegiato. L'interdizione ad agire significa che al debitore non è più consentito vendere, alienare o gravare i beni pignorati con vincoli. I beni pignorati possono essere prelevati immediatamente. Fino alla vendita forzata i beni pignorati restano di proprietà del debitore senza essere necessariamente in suo possesso. Nella pratica non cambia nulla, ma la situazione è diversa dal punto di vista giuridico.

In caso di infrazione a tale interdizione, le azioni intraprese dalla parte soggetta a pignoramento non sono opponibili al creditore pignorante.

Tuttavia tale interdizione è soltanto relativa, nel senso che si applica solo a vantaggio del creditore pignorante. Gli altri aventi diritto devono sempre tollerare fluttuazioni nei beni del debitore. In ogni caso possono facilmente associarsi al pignoramento che è già stato concesso.

L'interdizione rappresenta la prima fase del processo di liquidazione dei beni; questi vengono posti sotto il controllo dell'organo giurisdizionale. Questo significa che l'esecuzione forzata di una sentenza ha anche e innanzitutto una funzione cautelare.

Per quanto riguarda il pignoramento presso terzi, occorre precisare che questa forma di pignoramento elimina ogni controllo sull'intero credito pignorato, indipendentemente dal valore di quest'ultimo. Il terzo pignorato può tuttavia ricorrere al meccanismo di deposito con una somma sufficiente.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

I titoli esecutivi emessi ai sensi della legge lussemburghese non cadono in prescrizione né giungono a scadenza.

Le autorizzazioni del presidente del tribunale di commercio per procedere a sequestri conservativi decadono se la misura cautelare non viene adottata nei termini prescritti dall'ordinanza.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

L'ordinanza emessa dal presidente del tribunale di commercio che autorizza un sequestro conservativo è suscettibile di opposizione o di appello.

In materia di sequestro forzato, il debitore può agire in difficoltà di esecuzione oppure presentare opposizione contro la vendita degli oggetti pignorati.

Anche le terze parti possono essere all'origine di un incidente, ovvero l'opposizione alla vendita degli oggetti pignorati richiedendo la distrazione di tali oggetti a loro favore.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Ai sensi dell'articolo 590 del Nuovo codice di procedura civile, il debitore può opporsi all'esecuzione provvisoria se questa è stata ordinata al di fuori dei casi previsti dalla legge. In tal senso, il debitore può adire il giudice d'appello affinché pronunci una sospensiva dell'esecuzione provvisoria. Questa facoltà si applica esclusivamente in materia civile ed è esclusa in materia commerciale dall'articolo 647 del Codice di commercio.

L'articolo 703, comma 2 del Nuovo codice di procedura civile prevede la procedura di deposito. Si tratta di un provvedimento volto a proteggere il debitore dalle conseguenze dell'indisponibilità totale dei suoi beni. Esso permette al giudice di limitare gli importi pignorati presso terzi.

Per impedire al creditore di pignorare tutti i mezzi di sussistenza del debitore, un regolamento granducale stabilisce i limiti di trasferibilità e di pignorabilità delle retribuzioni lavorative, delle pensioni e delle rendite. La legge ha regolamentato il pignoramento delle remunerazioni periodiche protette (salari, rendite, pensioni). Queste remunerazioni regolari non possono essere pignorate interamente, ma fino a un massimale fissato in base a determinate fasce stabilite da un regolamento granducale. In questo modo il debitore conserva un minimo di entrate per la sussistenza.

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Ultimo aggiornamento: 11/01/2024

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