Come eseguire una decisione giudiziaria

Lituania
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

Per esecuzione di una sentenza si intende l'esecuzione degli obblighi imposti con una decisione giudiziaria alle parti nell'ambito di un procedimento giudiziario, in modo che, nel corso dell'esecuzione, le parti compiano gli atti imposti dal provvedimento del giudice. Talune decisioni giudiziarie non richiedono un'esecuzione speciale: le decisioni giudiziarie riguardanti il riconoscimento o la risoluzione, la modifica o la creazione di rapporti giuridici. La decisione giudiziaria può essere eseguita dalle parti in buona fede, ossia senza avvalersi dell'esecuzione forzata. Se il soggetto contro il quale è stata emessa la decisione giudiziaria non la rispetta in buona fede, il creditore ha il diritto di chiedere al giudice l'emissione di un titolo esecutivo e di depositarlo presso l'ufficiale giudiziario.

Gli ufficiali giudiziari sono persone autorizzate dallo Stato che, su domanda del creditore, possono applicare misure di esecuzione forzata per imporre l'esecuzione di una decisione giudiziaria che non è stata eseguita in buona fede.

L'esecuzione forzata delle decisioni giudiziarie è disciplinata dalla sezione VI del codice di procedura civile ("procedimento di esecuzione", codice di procedura civile) e dall'ordinanza n. 1R-352 del ministero della Giustizia del 27 ottobre 2005 recante approvazione delle istruzioni di esecuzione delle sentenze ("ordinanza n. 1R-352"). Regole specifiche che disciplinano l'esecuzione delle decisioni giudiziarie possono essere stabilite da altri atti giuridici.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Le decisioni giudiziarie sono fatte eseguire dall'ufficiale giudiziario.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

Il titolo esecutivo emesso sul fondamento di una decisione giudiziaria è inviato a un ufficiale giudiziario da una persona autorizzata, vale a dire il creditore o il suo rappresentante. Se il titolo esecutivo è depositato presso l'ufficiale giudiziario dal rappresentante del creditore, la legge impone che i diritti del rappresentante nell'ambito del suo incarico siano enunciati in una procura consegnata e formalizzata per legge. In altre parole, una procura conferita da persone fisiche deve essere certificata tramite atto notarile e il rappresentante di una persona giuridica può essere incaricato anche da un organo di tale persona giuridica. Se il titolo esecutivo è depositato presso l'ufficiale giudiziario da un avvocato o dal suo assistente, quest'ultimo deve altresì fornire all'ufficiale giudiziario un accordo scritto stipulato con il cliente o un altro documento che descriva i suoi diritti e i suoi obblighi nonché la loro estensione. I titoli esecutivi relativi al recupero delle somme di denaro sono inviati all'ufficiale giudiziario tramite il sistema informativo degli ufficiali giudiziari conformemente alla procedura prevista dall'ordinanza n. 1R-352: equamente tra tutti gli ufficiali giudiziari territorialmente competenti, tenuto conto delle categorie dei titoli esecutivi previsto nell'ordinanza n. 1R-352 e degli importi che rimangono da riscuotere, e garantendo che qualsivoglia tipo di nuovo titolo esecutivo di recupero a carico dello stesso debitore sia attribuito all'ufficiale giudiziario già incaricato del recupero da tale debitore, a meno che il nuovo titolo esecutivo non rientri nella competenza di tale ufficiale. L'ufficiale giudiziario verifica, entro tre giorni lavorativi dal ricevimento del titolo esecutivo e immediatamente in caso di esecuzione urgente, l'assenza di ostacoli evidenti all'emanazione del titolo esecutivo e all'adozione di misure di esecuzione.

3.2 Le principali condizioni

Un titolo esecutivo può essere presentato all'ufficiale giudiziario dal creditore o dal suo rappresentante, o dall'autorità o dal funzionario che l'ha emesso. Se il debitore è una persona fisica, il titolo esecutivo è eseguito dall'ufficiale giudiziario a seconda del luogo di residenza di tale persona, dell'ubicazione del suo patrimonio o del proprio luogo di lavoro. Se il debitore è una persona giuridica, il titolo esecutivo è eseguito dall'ufficiale giudiziario nel luogo in cui il debitore ha la propria sede legale o dove si trovano i suoi beni.

I titoli esecutivi devono essere depositati prima della scadenza del termine di prescrizione. I mandati di esecuzione sulla base delle decisioni giudiziarie possono essere depositati ai fini dell'esecuzione entro cinque anni dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato. Il termine per il deposito del titolo esecutivo di una decisione giudiziaria che deve essere eseguito con urgenza decorre dal giorno successivo alla pronuncia della decisione giudiziaria.

Un titolo esecutivo s'intende accettato quando il creditore sostiene le spese amministrative di esecuzione presso l'ufficiale giudiziario. A seconda della situazione patrimoniale del creditore persona fisica, l'ufficiale giudiziario può rinunciare del tutto o in parte al pagamento delle spese di esecuzione o rinviarle alla chiusura del procedimento di esecuzione.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

Le misure di esecuzione forzata sono le seguenti:

  1. pignoramento dei fondi e dei diritti di proprietà o patrimoniali del debitore;
  2. pignoramento dei beni e dei fondi del debitore detenuti da altri;
  3. divieto imposto ad altri soggetti di trasferire denaro o beni al debitore o di adempiere ad altri obblighi nei suoi confronti;
  4. confisca dei documenti che attestano i diritti del debitore;
  5. pignoramento di retribuzioni, pensioni, sovvenzioni o altri redditi del debitore;
  6. confisca di taluni beni del debitore di cui alla decisione giudiziaria e trasferimento di quest'ultimi al creditore;
  7. amministrazione del patrimonio del debitore e attribuzione dei redditi così ottenuti al rimborso del creditore;
  8. obbligo o divieto per il debitore di compiere talune azioni;
  9. compensazione di pretese creditorie;
  10. altre misure previste dalla legge.

Diverse misure di esecuzione forzata possono essere applicate contemporaneamente.

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

Nel caso di una persona fisica sono oggetto di pignoramento:

  • le ipoteche e i beni dati in garanzia in caso di esecuzione a favore del creditore ipotecario o del detentore della garanzia;
  • gli averi, i diritti di proprietà, i titoli, le retribuzioni, le borse o altri redditi o beni mobili appartenenti al debitore;
  • i beni immobili di proprietà del debitore;
  • i terreni agricoli di proprietà del debitore, se l'attività principale del debitore è l'agricoltura;
  • l'abitazione del debitore nella quale vive.

Nel caso di una persona giuridica sono oggetto di pignoramento:

  • le ipoteche e i beni dati in garanzia in caso di esecuzione a favore del creditore ipotecario o del detentore della garanzia;
  • gli averi, i diritti di proprietà, i titoli, i prodotti (beni) finiti di proprietà del debitore, nonché altri beni mobili o immobili non direttamente utilizzati o resi idonei all'utilizzo diretto nella produzione, a eccezione dei locali amministrativi;
  • altri beni;
  • i beni immobili necessari alla produzione, nonché le materie prime, forniture, utensili, attrezzature e altri beni strumentali per la produzione diretta.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Le misure e i procedimenti di esecuzione forzata variano a seconda della natura pecuniaria o non dell'esecuzione forzata e dell'oggetto del pignoramento (fondi, redditi o altri beni del debitore).

Se un'esecuzione forzata di natura pecuniaria riguarda i fondi del debitore in istituti di credito, di pagamento e/o di moneta elettronica, l'ufficiale giudiziario impartisce a tali istituti, durante l'esecuzione e attraverso il sistema informativo, un ordine di restrizione all'uso dei contanti, al fine di limitare i fondi accessibili al debitore o di requisire i fondi del debitore per coprire il credito e le spese di esecuzione.

Se l'ufficiale giudiziario constata che i fondi o gli altri beni del debitore sono detenuti da terzi (l'ufficiale giudiziario ha il diritto di ricevere tali informazioni nonché di sapere se la persona terza è tenuta a rimborsare il debitore o a trasferirgli altri beni), tali fondi sono pignorati.

Se l'esecuzione forzata riguarda il pignoramento delle fonti di reddito del debitore, l'ufficiale giudiziario presenta l'ordinanza di esecuzione al datore del debitore o qualsiasi altra persona che lo paga. Le retribuzioni del debitore e i pagamenti assimilati sono dedotti nella misura necessaria per coprire gli importi recuperabili.

Se l'esecuzione forzata riguarda il recupero dei beni del debitore, tali beni sono pignorati e liquidati. Il pignoramento dei fondi non può riguardare i beni del debitore se quest'ultimo fornisce all'ufficiale giudiziario la prova che la somma può essere recuperata tramite una ritenuta sulle sue fonti di reddito entro sei mesi o, in caso di pignoramento dell'ultima abitazione nella quale risiede, entro diciotto mesi. Il pignoramento dell'abitazione nella quale il debitore risiede è possibile solo se l'importo da recuperare è superiore ai quattromila euro. Su domanda del debitore o dei membri della sua famiglia, dopo che un appartamento o una casa è stato oggetto di pignoramento per recuperare gli importi non pagati per le bollette energetiche, i servizi municipali, o altri servizi, il giudice può decidere che l'ultimo appartamento o l'ultima casa di residenza o parte di essi, in cui le persone interessate devono risiedere, non può essere utilizzato per il recupero. A tal fine, il giudice può tenere conto della situazione finanziaria e degli interessi dei minori, delle persone con disabilità e delle persone svantaggiate.

Il pignoramento dei beni del debitore consiste in una restrizione o divieto temporaneo sul diritto di proprietà o di una parte di tale diritto (gestione, utilizzo o disposizione).

Il pignoramento può essere effettuato da un organo giurisdizionale o da un ufficiale giudiziario.

L'organo giurisdizionale procede al pignoramento dei beni mediante una decisione giudiziaria che implica l'attuazione di misure cautelari provvisorie. L'importo dei fondi o dei beni pignorati non può superare l'importo del credito. L'organo giurisdizionale può revocare siffatto provvedimento su domanda delle parti interessate o, in taluni casi predeterminati, di sua iniziativa. Se l'organo giurisdizionale respinge un ricorso, le misure di salvaguardia temporanea rimangono in vigore fino al passaggio in giudicato della sentenza. Qualora, dopo aver applicato le misure di protezione temporanea, il ricorso abbia esito positivo le misure di protezione temporanea si applicano fino all'esecuzione della decisione giudiziaria.

L'ufficiale giudiziario che attua una decisione di esecuzione forzata deve, al momento del pignoramento dei beni del debitore, firmare l'ordinanza di pignoramento. Un ufficiale giudiziario può revocare un'ordinanza di pignoramento solo se ha proceduto al pignoramento. Un ufficiale giudiziario in linea di principio non può pignorare più beni del debitore di quelli necessari per coprire l'importo recuperabile e le spese di esecuzione.

La liquidazione dei beni è la vendita forzata dei beni del debitore o la costituzione di garanzia all'asta tramite imprese che vendono o convertono i beni, tramite il trasferimento al creditore, attraverso la vendita a un compratore suggerito dal debitore o con altri mezzi. A seconda dei motivi del pignoramento e dei tipi di beni interessati, i beni pignorati sono liquidati conformemente alla legge da parte di un ufficiale giudiziario, degli uffici dell'ispettorato nazionale delle imposte o dei mediatori e delle società attive nel commercio pubblico dei titoli.

I beni immobili di proprietà del debitore e gli altri beni legalmente registrati con valore superiore ai duemila euro, nonché gli altri beni mobili con valore unitario superiore ai trentamila euro, sono venduti all'asta. Altri beni possono essere liquidati in altri modi. La vendita all'asta dei beni è effettuata per via elettronica.

Prima dell'inizio della vendita all'asta, il debitore ha il diritto di trovare un compratore per i beni in vendita Se il debitore trova un compratore prima della vendita all'asta, i beni sono venduti a tale compratore. I beni possono essere venduti al compratore trovato dal debitore per un importo non inferiore al valore indicato nell'ordinanza di pignoramento, o per un importo inferiore se è sufficiente per coprire la totalità del credito e delle spese di esecuzione.

La liquidazione dei beni pignorati interrompe il pignoramento di tali beni.

Se dei titoli esecutivi sono relativi alla compensazione di pretese creditorie, l'ufficiale giudiziario compensa tali importi secondo la procedura prescritta. Se, secondo la procedura prevista, è possibile recuperare la totalità dell'importo tramite compensazione, non viene presa nessun'altra misura di esecuzione forzata. La compensazione non può essere utilizzata per pignorare i mezzi di sussistenza.

I requisiti specifici applicabili all'esecuzione forzata non pecuniaria sono stabiliti per legge.

Al momento di una decisione giudiziaria sul trasferimento della custodia dei minori, l'ufficiale giudiziario applica le misure di esecuzione coinvolgendo la persona a cui la custodia dei minori deve essere trasferita è un rappresentante dell'organo pubblico per la difesa dei diritti dei minori. La difesa dei diritti dei minori deve essere garantita.

Se la decisione giudiziaria attribuisce taluni oggetti del debitore al creditore, l'ufficiale giudiziario li confisca e li trasferisce al creditore.

In base alla decisione giudiziaria, solo le persone menzionate nel titolo esecutivo possono essere alloggiate nei locali destinati ad abitazione (o esserne espulse). Se necessario, è possibile ricorrere alla polizia.

Se una decisione giudiziaria che impone al debitore di eseguire o porre fine a talune azioni non connesse al trasferimento di beni o fondi non viene eseguita, l'ufficiale giudiziario elabora una relazione a tal fine. Tale relazione è poi inviata al tribunale distrettuale del luogo di esecuzione, che deciderà in merito alle conseguenze di cui alla decisione giudiziaria iniziale (ossia, se il convenuto non ha dato esecuzione alla sentenza nel termine stabilito, il richiedente avrà il diritto di esercitare gli atti in questione o di adottare delle misure per far cessare tali atti a spese del convenuto e, contemporaneamente, pignorare gli importi necessari dal convenuto), e se le conseguenze non sono menzionate nella decisione giudiziaria, l'organo giurisdizionale deciderà sulla modifica delle modalità di esecuzione.

Se gli atti menzionati nella decisione giudiziaria non possono essere realizzati o sono interrotti dal convenuto stesso e se il convenuto non si conforma, è possibile infliggere una sanzione al convenuto a favore della parte che chiede l'esecuzione ed è possibile che venga accordato un nuovo termine per l'esecuzione della sentenza. Il pagamento dell'ammenda non esenta il debitore dall'obbligo di eseguire o porre fine agli atti previsti nella decisione giudiziaria.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

I mandati di esecuzione sulla base delle decisioni giudiziarie possono essere depositati i fini dell'esecuzione entro cinque anni dalla data in cui la sentenza è passata in giudicato. Il termine per il deposito del titolo esecutivo di una decisione giudiziaria che deve essere eseguito con urgenza decorre dal giorno successivo alla pronuncia della decisione giudiziaria. I titoli esecutivi relativi al reinserimento professionale possono essere depositati entro un mese dal giorno successivo alla pronuncia della decisione giudiziaria.

In funzione della decisione giudiziaria in questione, se sono richiesti dei pagamenti periodici, i titoli esecutivi hanno valore durante tutto il periodo durante il quale i pagamenti sono dovuti, e il termine per il deposito inizia a decorrere ad ogni data di scadenza del termine di pagamento.

Termini specifici sono fissati per le decisioni di altri funzionari o istituzioni che possono essere oggetto di un'esecuzione forzata.

Se il termine di deposito di un titolo esecutivo è prorogato per motivi che l'organo giurisdizionale ritiene importanti, il giudice può rinnovare la proroga, a meno che la legge non disponga altrimenti.

Le misure di esecuzione adottate dall'ufficiale giudiziario rimangono in vigore fino alla loro revoca da parte dell'ufficiale stesso. Se viene proposto un ricorso contro la legittimità degli atti dell'ufficiale giudiziario e se l'organo giurisdizionale ha riconosciuto che il ricorso è fondato o parzialmente fondato, tutte o alcune delle misure adottate possono essere revocate dal giudice investito del ricorso.

Il pignoramento dei beni o altre misure di salvaguardia temporanea applicate dall'organo giurisdizionale rimangono in vigore fino a quando non siano revocate (o sostituite con un'altra misura), non siano state applicate dal giudice o, in caso di ricorso, vengano revocate da un giudice di grado superiore.

La liquidazione dei beni pignorati interrompe il pignoramento di tali beni.

Cfr. la risposta al paragrafo 3.2.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

Un ricorso avverso l'atto notificato dall''ufficiale giudiziario può essere proposto entro venti giorni dalla data in cui il richiedente ha preso conoscenza, o avrebbe dovuto prendere conoscenza, della redazione dell'atto contestato o del rifiuto di redigerlo, e comunque non oltre novanta giorni dalla redazione dell'atto contestato. Il ricorso è indirizzato all'ufficiale stesso. L'ufficiale giudiziario deve trattare l'appello entro 5 giorni lavorativi. Se l'ufficiale giudiziario rifiuta di accogliere il ricorso, in tutto o in parte, il ricorso e la decisione dell'ufficiale giudiziario sono trasmessi al tribunale distrettuale di competenza dell'ufficio dell'ufficiale giudiziario.

Le misure adottate dall'organo giurisdizionale possono essere revocate o modificate dal giudice stesso o essere oggetto di un ricorso dinanzi a un giudice di grado superiore.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Cfr. la risposta al paragrafo 3.2.

 

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Ultimo aggiornamento: 11/07/2022

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