Nel campo della giustizia civile, le procedure e i procedimenti in corso avviati prima della fine del periodo di transizione proseguiranno a norma del diritto dell'UE. Il portale e-Justice, sulla base di un accordo comune con il Regno Unito, conserverà le informazioni pertinenti relative al Regno Unito fino alla fine del 2024.

Come eseguire una decisione giudiziaria

Gibilterra
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

L'esecuzione è un'azione decisa da un organo giurisdizionale al fine di costringere le parti soccombenti in giudizio a conformarsi alle ordinanze emesse dall'organo giurisdizionale. La scelta del metodo di esecuzione spetta esclusivamente alla parte creditrice vittoriosa in giudizio.

Nello scegliere quale metodo utilizzare un creditore deve considerare se:

  • è probabile che ottenga dal convenuto debitore l'ammontare dovutogli e le spese di giudizio;
  • il debitore deve somme di denaro ad altre persone o è soggetto ad altre sentenze;
  • il debitore possiede beni o attivi che possono essere pignorati e venduti all'asta;
  • il debitore lavora;
  • il debitore ha altri guadagni, quali redditi da investimenti;
  • il debitore detiene un conto presso una banca, un istituto di credito o un altro conto;
  • il debitore possiede proprietà (una casa); o
  • chiunque altro deve somme di denaro al debitore.

Si riportano di seguito informazioni sui diversi tipi di provvedimenti di esecuzione. Una parte creditrice vittoriosa in giudizio dovrebbe scegliere quello che è più probabile possa procurargli l'ammontare dovuto.

Un organo giurisdizionale non può garantire che la parte creditrice vittoriosa in giudizio recupererà quanto dovutole e quest'ultima è tenuta a versare diritti di cancelleria per qualsiasi azione intrapresa. Sebbene l'organo giurisdizionale aggiunga tali diritti di cancelleria all'ammontare già dovuto dal debitore, detto organo non può restituire l'importo corrisposto dal creditore nel caso in cui quest'ultimo non ottenga soddisfacimento del suo credito dal debitore.

I diversi tipi di metodi di esecuzione sono descritti di seguito.

Pignoramento di beni

Si tratta dell'esecuzione di sentenze emesse da organi giurisdizionali civili mediante il pignoramento di beni. Al fine di ottenere questo tipo di esecuzione è necessario rivolgersi all'organo giurisdizionale per un decreto di esecuzione. Tale decreto sarà utile soltanto se il convenuto dispone di quanto segue:

  • beni sufficienti presso l'indirizzo indicato dalla parte creditrice vittoriosa in giudizio che potrebbero essere venduti all'asta per raccogliere fondi; oppure
  • l'intero ammontare richiesto nel decreto (emesso per impedire la vendita di beni).

Prima che l'organo giurisdizionale possa emettere un decreto, il debitore soccombente in giudizio deve:

  • non aver corrisposto l'importo che gli era stato ordinato di versare; oppure
  • essere in ritardo con almeno uno dei suoi pagamenti.

Gli ufficiali giudiziari non possono sempre portare via e vendere i beni della parte debitrice soccombente in giudizio. Ad esempio non possono portare via beni essenziali di uso domestico e strumenti o beni utilizzati da commercianti soggetti a contratti di acquisto o noleggio. L'ufficiale giudiziario non pignorerà i beni del debitore se non presentano un valore sufficiente a saldare il decreto dopo aver dedotto i costi per il loro pignoramento e la loro vendita. I beni venduti all'asta spesso fanno registrare un aumento soltanto leggero del loro valore originale. Inoltre, i beni del debitore potrebbero essere già stati sequestrati da ufficiali giudiziari che agiscono conformemente a un altro decreto.

Ordinanze di pignoramento presso terzi

Una parte creditrice vittoriosa in giudizio può presentare un'istanza alla Corte per richiedere che il debito dovuto da un terzo al debitore venga soddisfatto piuttosto nei confronti di tale parte creditrice. Nella pratica questo metodo viene utilizzato per pignorare fondi che il debitore potrebbe detenere su conti bancari. Se i fondi presenti sui conti bancari non sono sufficienti a soddisfare il debito, i fondi disponibili vengono utilizzati per rimborsare almeno una parte dell'importo dovuto.

Procedure di insolvenza

Se l'importo dovuto è superiore a 750 GBP, una parte creditrice vittoriosa in giudizio può altresì presentare un'istanza affinché il debitore sia dichiarato insolvente. Tale procedura va promossa dinanzi la Corte suprema, tuttavia, può trattarsi di una procedura costosa.

Judgment Summons (citazione in relazione a una sentenza)

Qualora una controversia rientri nella competenza giurisdizionale delle controversie di modesta entità della Corte suprema (domande fino a 10 000 GBP), una parte creditrice vittoriosa in giudizio può chiedere una citazione in relazione a una sentenza. L'organo giurisdizionale può quindi imporre il pagamento a rate del debito dovuto che, in determinate circostanze limitate, può portare a una pena detentiva in caso di mancato pagamento.

Ordinanza per l'ottenimento di informazioni

Sebbene non si tratti di per sé di un metodo di esecuzione, questa procedura consente alla parte debitrice soccombente in giudizio di essere esaminata in merito ai suoi beni, in maniera da consentire alla parte creditrice vittoriosa in giudizio di effettuare una scelta più informata in merito al metodo di esecuzione che desidera utilizzare.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

La Corte suprema è competente per l'esecuzione a Gibilterra.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

3.1 La procedura

La Corte suprema (compresa la sua competenza giurisdizionale in materia di controversie di modesta entità) può ordinare l'esecuzione nei casi in cui essa abbia emesso la sentenza.

A Gibilterra gli ufficiali giudiziari sono dipendenti dell'Ufficio dei servizi giudiziari e sono pertanto dipendenti pubblici. Si occupano dell'esecuzione di sentenze e/o ordinanze emesse e registrate presso gli organi giurisdizionali. Effettuano l'esecuzione di decreti di esecuzione, riprendono il possesso di terreni soggetti a decreti in materia di possesso e recuperano beni soggetti a decreti per la restituzione di beni. Inoltre, gli ufficiali giudiziari svolgono altri compiti, compresi i servizi di notificazione o comunicazione di persona di atti e la gestione dei warrant of commital (mandato che impone il rispetto di una sentenza).

Ricorso ad avvocati o altri professionisti legali

Il creditore non è tenuto a presentare la propria istanza per l'ottenimento dell'esecuzione tramite un avvocato o qualsiasi altro professionista legale.

Fatta eccezione per la competenza giurisdizionale per le controversie di modesta entità spettante alla Corte suprema, le procedure di esecuzione possono essere complicate. I creditori potrebbero pertanto voler ottenere una consulenza da un avvocato o dall'Ufficio di consulenza ai cittadini prima di avviare un procedimento di esecuzione.

Portata dei costi per l'esecuzione

Esistono diritti di cancelleria distinti per ciascuno dei metodi di esecuzione. Come accennato in precedenza, sebbene l'organo giurisdizionale aggiunga tali diritti di cancelleria all'ammontare già dovuto dal convenuto debitore, detto organo non può restituire l'importo corrisposto dal creditore nel caso in cui quest'ultimo non ottenga soddisfacimento del suo credito dal convenuto debitore. Per ulteriori informazioni sui diritti applicabili è possibile contattare la cancelleria della Corte suprema: Supreme Court, 277 Main Street, Gibilterra - numero di telefono (+350) 200 75608.

3.2 Le principali condizioni

Come accennato in precedenza, a Gibilterra, la scelta del metodo di esecuzione da utilizzare spetta interamente alla parte creditrice vittoriosa in giudizio. I creditori responsabili che hanno ottenuto una sentenza valida attraverso gli organi giurisdizionali e non hanno ancora ricevuto il pagamento corrispondente hanno il diritto di procedere all'esecuzione di tale sentenza ricorrendo ai mezzi più appropriati a loro disposizione. Di conseguenza fintantoché è in vigore una sentenza valida e viene presentata una domanda adeguata, l'organo giurisdizionale è tenuto a seguire la scelta del creditore.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

È possibile adottare provvedimenti di esecuzione nei confronti dei seguenti beni:

  • conti bancari mediante un'ordinanza di pignoramento presso terzi;
  • beni mobili tangibili, ricorrendo al pignoramento;
  • beni immobili ricorrendo a un'ordinanza per l'iscrizione di un'ipoteca.

Non esistono elenchi fissi e rapidi di beni esenti da azioni di pignoramento. Tuttavia esistono delle linee guida. L'ufficiale giudiziario può pignorare soltanto i beni che appartengono al debitore o dei quali quest'ultimo detiene la proprietà congiunta.

Qualsiasi bene pignorato dall'ufficiale giudiziario deve poter rendere al momento della vendita all'asta. Gli ufficiali giudiziari non porteranno via beni qualora ritengano che questi ultimi non renderanno a sufficienza da coprire parte dell'ammontare dovuto una volta dedotti i costi di pignoramento e vendita all'asta degli stessi.

Gli ufficiali giudiziari non possono pignorare:

  • beni dei quali il convenuto necessita per il proprio lavoro o la propria attività, quali strumenti o libri utilizzati da commercianti;
  • beni essenziali di uso domestico necessari al debitore e alla sua famiglia quali abiti o biancheria da letto;
  • beni in locazione finanziaria, noleggiati/affittati o soggetti a contratti di noleggio e acquisto rateale (comprese le automobili);
  • beni che possono già essere stati pignorati da ufficiali giudiziari che agiscono in conformità con un altro decreto; oppure
  • apparecchiature che non appartengono a un'azienda (ad esempio mobili per ufficio, macchinari e veicoli in locazione finanziaria).

Per gli ordini di pignoramento presso terzi, una parte debitrice soccombente in giudizio alla quale non è consentito prelevare denaro dal proprio conto presso una banca o un istituto di credito la quale sostiene che lei o la sua famiglia ha difficoltà nel far fronte alle spese ordinarie di sostentamento, può adire un organo giurisdizionale per ottenere un'ordinanza che consente un pagamento per difficoltà finanziare e permette l'effettuazione di uno o più pagamenti a favore di soggetti specifici.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Tanto per i debitori quanto per i terzi, il mancato rispetto delle prescrizioni delle ordinanze degli organi giurisdizionali li espone a sanzioni per oltraggio. Le sanzioni che possono essere inflitte per il mancato rispetto di ordinanze comprendono il "purging contempt" (la formulazione di una scusa al giudice in un'udienza pubblica), sanzioni pecuniarie e, nei casi più gravi, una pena detentiva fino a 14 giorni.

Le banche sono soggette a determinati obblighi in materia di divulgazione di informazioni e pignoramento di conti bancari. Quando riceve un ordine di pignoramento presso terzi imposto a uno dei suoi clienti, la banca non deve rivelare la somma di denaro detenuta nel conto. Può dichiarare che non vi sono somme sul conto, che non vi sono fondi sufficienti per soddisfare l'intero importo dovuto ma che è possibile saldarne una parte oppure che vi sono fondi sufficienti per soddisfare l'intero importo richiesto. Esistono questioni molto rigorose in materia di protezione dei dati che disciplinano le informazioni che una banca può fornire, diverse da quelle di cui sopra.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Tutte le ordinanze specificano la durata del termine concesso per fornire informazioni pertinenti o per ottemperare all'ordinanza di un organo giurisdizionale; riportano inoltre le sanzioni massime nelle quali si può incorrere in caso di mancato rispetto dell'ordinanza di un organo giurisdizionale.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

I metodi di esecuzione basati sul coinvolgimento di un organo giurisdizionale (ordinanze per l'iscrizione di ipoteche e ordinanze di pignoramento presso terzi) comportano tutti un iter in due fasi. La fase intermedia di tale iter ha una funzione puramente giudiziaria ed è di tipo documentale e non prevede il contributo della parte debitrice soccombente in giudizio. Tuttavia, affinché ciascun metodo passi alla fase finale, deve essere tenuta un'udienza alla quale tale debitore sarà invitato a partecipare, durante la quale egli potrà addurre qualsiasi motivazione che osti all'adozione del metodo di esecuzione previsto. La data dell'udienza sarà notificata a tutte le parti con largo anticipo e in tutti i casi occorre che trascorra un periodo di tempo minimo fisso tra la fase "intermedia", la notificazione dell'udienza "finale" e l'udienza "finale" stessa, in maniera da consentire al debitore stesso (e a qualsiasi soggetto terzo pertinente e direttamente coinvolto, ad esempio una banca coinvolta in un'ordinanza di pignoramento presso terzi) di prepararsi. Se la data dell'udienza "finale" è scomoda per le parti, queste ultime possono richiederne un rinvio a una data che sia reciprocamente più conveniente. Qualora ciò dovesse accadere, il provvedimento provvisorio rimane in vigore ma non potrà diventare "definitivo" fino a quando non si terrà l'udienza.

Non è possibile presentare ricorso contro la decisione dopo che l'organo giurisdizionale ha emesso la sua ordinanza. In circostanze appropriate, è possibile presentare ricorsi o richieste di annullamento soltanto in relazione alla sentenza originaria che ha conferito al creditore il diritto di chiedere l'esecuzione in primo luogo. L'iter di esecuzione viene revocato da un organo giurisdizionale soltanto se la sentenza viene impugnata con successo mediante ricorso o viene annullata. Nel caso in cui una sentenza sia impugnata dopo che un organo giurisdizionale ha autorizzato la richiesta di esecuzione di un creditore, è possibile sospendere l'ordinanza presentando un'istanza a detto organo. Gli ufficiali giudiziari non possono pignorare beni ma devono continuare a riscuotere guadagni in merito agli stessi (cfr. elenco dei beni che potranno essere oggetto di pignoramento e vendita).

A condizione che un creditore abbia presentato un'istanza corretta a un organo giurisdizionale per ottenere l'esecuzione, tale organo non può rifiutare di autorizzare il metodo di esecuzione scelto dal creditore. Di conseguenza il creditore non necessita di un mezzo di ricorso contro la decisione che concede un provvedimento.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Un'ordinanza di esecuzione o un titolo esecutivo è soggetta/o a un termine. Tali atti sono validi per 12 mesi e possono essere prorogati per altri 12 mesi mediante un'ordinanza dell'organo giurisdizionale.

Nell'iter per l'assunzione del controllo dei beni occorre notificare o comunicare un avviso al debitore nel quale gli si spiega che i suoi beni sono stati pignorati e che ha 5 giorni di tempo per stipulare con gli ufficiali giudiziari un accordo di "walking possession" (messa sotto sequestro di beni che non vengono portati via). Tale accordo consente al debitore di conservare i beni oggetto di tale accordo. Se il debitore non firma l'accordo entro 5 giorni, l'ufficiale giudiziario può portare via i beni e procedere alla loro vendita all'asta.

 

Questa pagina web fa parte del portale La tua Europa.

I pareri sull'utilità delle informazioni fornite saranno molto graditi.

Your-Europe

Ultimo aggiornamento: 14/10/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.