Come eseguire una decisione giudiziaria

Croazia
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Che cosa significa “esecuzione” in materia civile e commerciale?

Nella Repubblica di Croazia il procedimento di esecuzione forzata è disciplinato dalle disposizioni della legge sull'esecuzione forzata (Ovršni zakon; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia nn. 112/12, 25/13, 93/14, 55/16 e 73/17; in prosieguo: la “legge sull'esecuzione forzata”). La suddetta legge disciplina il procedimento con il quale i giudici e i notai procedono al recupero forzato dei crediti in base a titoli esecutivi o ad atti autentici, salvo disposizioni contrarie previste da una legge particolare.

2 Quali sono la o le autorità competenti in materia di esecuzione?

Il procedimento di esecuzione forzata viene svolto dai giudici in base ai titoli esecutivi e dai notai in base agli atti autentici.

L'articolo 23 della legge sull'esecuzione forzata dà la definizione del titolo esecutivo, mentre l'articolo 31 della suddetta legge definisce l'atto autentico.

Al procedimento esecutivo partecipano anche l'Agenzia finanziaria (Financijska agencija – in prosieguo: l'“Agenzia”), cioè la persona giuridica che svolge l'esecuzione conformemente alle disposizioni di legge sull'esecuzione forzata e della legge che disciplina l'esecuzione finanziaria, i datori di lavoro, la Cassa della pensione croata (Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje ) e altri enti previsti dalla legge.

3 Quali sono le condizioni per l’emissione di un titolo esecutivo o per l’esecuzione di un provvedimento giudiziario?

I giudici attuano il procedimento esecutivo in base ai titoli esecutivi. Ai sensi della legge sull'esecuzione forzata, si considerano “titoli esecutivi”:

1. le decisioni e le transazioni giudiziarie esecutive;

2. le transazioni esecutive di cui all'articolo 186.a del codice di procedura civile;

3. le decisioni esecutive emesse in sede di arbitrato;

4. le decisioni esecutive emesse nell'ambito di un procedimento amministrativo e le transazioni esecutive concluse nell'ambito di un procedimento amministrativo qualora si tratti di decisioni sull'esecuzione di un'obbligazione pecuniaria, salvo disposizioni contrarie previste dalla legge;

5. le decisioni e i titoli esecutivi notarili;

6. le transazioni concluse nell'ambito di un procedimento dinanzi ai giudici non togati (sudovi časti), dinanzi alle relative sezioni istituite dalla Repubblica di Croazia e le transazioni concluse nell'ambito di un procedimento di mediazione conformemente alle disposizioni di legge che regolano il procedimento di mediazione,

7. altri atti definiti dalla legge come titoli esecutivi.

Un titolo esecutivo permette di avviare l'esecuzione se in esso vengono menzionati il creditore, il debitore nonché l'oggetto, il tipo, l'importanza e il termine di esecuzione dell'obbligazione.

Se il titolo esecutivo consiste in una decisione che ordina il recupero di un credito sotto forma di un'obbligazione di dare o di fare, esso deve menzionare anche il termine per l'esecuzione volontaria; in difetto, tale termine viene fissato dal giudice nel provvedimento che prevede l'esecuzione.

3.1 La procedura

Il pignorante avvia il relativo procedimento di esecuzione forzata in base a un titolo esecutivo presentando la relativa istanza dinanzi al. giudice competente per l'esecuzione medesima. La richiesta di esecuzione forzata può essere depositata personalmente dal pignorante (in qualità di parte nel procedimento) o tramite un intermediario che rappresenta la parte. Il procedimento di esecuzione forzata può anche essere avviata d'ufficio nei casi particolari previsti dalla legge.

I tribunali circondariali (općinski sudovi) sono competenti in materia di esecuzione forzata, salvo disposizione contraria prevista dalla legge. Si procede all'esecuzione forzata nei limiti previsti dall'ordinanza con la quale si stabilisce l'esecuzione.

Nella suddetta ordinanza occorre menzionare il titolo esecutivo o l'atto autentico in base al quale viene ordinata l'esecuzione forzata, il pignorante e l'esecutato, il credito alla base dell'esecuzione, il mezzo e l'oggetto dell'esecuzione e altre informazioni richieste per procedere all'esecuzione.

3.2 Le principali condizioni

L'istanza di esecuzione forzata deve contenere la richiesta di esecuzione forzata e in essa si menziona il titolo esecutivo o l'atto autentico sul quale si basa l'istanza di esecuzione forzata, del pignorante e dell'esecutato, il numero d'identificazione personale del pignorante e dell'esecutato, del credito di cui si richiede il recupero, nonché il mezzo con il quale si procederà all'esecuzione forzata ed eventualmente dell'oggetto dell'esecuzione stessa. L'istanza deve contenere anche le altre informazioni previste dalla legge e necessarie allo svolgimento dell'esecuzione.

L'istanza di esecuzione forzata in base a un atto autentico deve contenere:

1. una domanda con la quale si chiede al giudice di ordinare all'esecutato di soddisfare sia il credito che le ulteriori spese, entro otto giorni dalla notifica o dalla comunicazione dell'ordinanza, o entro tre giorni nei casi di controversie relative a cambiali o ad assegni; e

2. una richiesta di esecuzione forzata.

Le condizioni essenziali da soddisfare per ottenere un provvedimento che preveda un'esecuzione forzata sono rappresentate pertanto dalla presentazione di un titolo esecutivo o di un atto autentico (in base a uno di questi titoli verrà ordinata l'esecuzione forzata) oltre alla richiesta di procedere all'esecuzione forzata.

4 Oggetto e natura dei provvedimenti di esecuzione

Possono essere oggetto di esecuzione i beni e i diritti che sono pignorabili conformemente alla legge ai fini del recupero di un credito. L'esecuzione viene ordinata al fine di ottenere il recupero del suo credito attraverso il pignoramento dei beni che appartengono all'esecutato e che costituiscono parte integrante del suo patrimonio.

4.1 Quali tipi di beni possono essere oggetto dell’esecuzione?

I beni oggetto di pignoramento (denaro, beni immobili, beni mobili, valori mobili e partecipazioni) o i diritti extrapatrimoniali del pignorante (restituzione o consegna di un bene mobile, svuotamento e restituzione di un bene immobile, ripresa dell'attività e altri) possono essere oggetto di un'esecuzione. Nel corso del procedimento, il pignorante può scegliere il bene che sarà oggetto dell'esecuzione.

I beni che non sono messi in circolazione (e altri beni designati da una legge speciale) non possono essere oggetto di un'esecuzione. I crediti d'imposta e altre spese non possono essere oggetto di esecuzione.

Attrezzature, armi e strumenti di difesa, nonché attrezzature destinate al funzionamento delle amministrazioni locali o regionali o delle autorità giudiziarie non possono comunque essere oggetto di esecuzione.

Le circostanze al momento del deposito dell'istanza di esecuzione forzata sono tenute in considerazione per stabilire se un bene o un diritto può essere oggetto dell'esecuzione o se quest'ultima è assoggettata a limiti, salvo disposizione contraria prevista espressamente dalla legge sull'esecuzione forzata.

4.2 Quali sono gli effetti dei provvedimenti di esecuzione?

Il principale effetto di un provvedimento d'esecuzione consiste nella limitazione del diritto del debitore di disporre dei suoi beni.

Nell'ambito di un procedimento di pignoramento dei beni immobili e dei beni mobili, gli effetti sono la vendita del bene immobile o del bene mobile e il pagamento del debito col versamento del ricavato della vendita al pignorante.

Nell'ambito di un procedimento di pignoramento su un credito pecuniario gli effetti sono il pignoramento e il trasferimento del credito pecuniario al pignorante fino all'importo necessario al recupero del credito.

4.3 Qual è la validità di tali provvedimenti?

Le misure di esecuzione possono essere adottate fino alla conclusione del procedimento di esecuzione forzata, che termina con il recupero di tutto il credito relativo al pignoramento o il ritiro dell'istanza di esecuzione forzata.

5 Vi è possibilità di appello contro la decisione che emette questo tipo di provvedimenti?

L'esecutato ha diritto a:

• presentare un ricorso in opposizione all'ordinanza di esecuzione emessa in base al titolo esecutivo, oppure

• presentare opposizione contro una decisione notarile emessa in base a un atto autentico.

Un ricorso ammissibile presentato nei termini previsti contro un'ordinanza d'esecuzione emessa in base a un titolo esecutivo non sospende il procedimento esecutivo.

Un ricorso ammissibile (presentato nei termini previsti) contro una decisione notarile emessa in base a un atto autentico (l'atto d'opposizione viene presentato al notaio, ma è il giudice che decide) è successivamente oggetto del procedimento abituale dinanzi a un giudice; le parti, vale a dire il ricorrente (precedentemente il pignorante) e il convenuto (precedentemente l'esecutato) devono produrre la prova delle loro affermazioni per ottenere l'accoglimento delle loro richieste. Qualora le condizioni preventive previste dalla legge sull'esecuzione forzata siano soddisfatte, l'esecutato può chiedere la sospensione dell'esecuzione.

6 Esistono limiti all'esecuzione, in particolare legati alla protezione del debitore o alla prescrizione?

Il giudice ordina l'esecuzione forzata per mezzo dell'esecuzione e sugli oggetti menzionati nell'istanza di esecuzione forzata. Qualora siano stati proposti diversi mezzi o diversi oggetti (relativamente all'esecuzione), il giudice, su istanza dell'esecutato, limiterà l'esecuzione a taluni di questi mezzi o oggetti, nella misura in cui siano sufficienti per il recupero del credito.

Uno dei principi di base del procedimento di esecuzione forzata è costituito dal fatto che, in occasione dell'esecuzione, il giudice è tenuto a vigilare relativamente al rispetto della dignità dell'esecutato e relativamente al fatto che il pignoramento sia meno sfavorevole possibile.

La protezione dell'esecutato è garantita con l'esclusione e la limitazione degli oggetti e dei mezzi che, nell'ambito di un procedimento d'esecuzione forzata, possono costituire l'oggetto del recupero forzato dei crediti del pignorante o permettere di procedervi, ed è assicurata anche per mezzo di talune garanzie procedurali e materiali che sono accordate all'esecutato nel corso e in occasione di un procedimento esecutivo. Tale protezione si traduce con l'accettazione del principio di legalità per stabilire se le condizioni per l'esecuzione forzata sono soddisfatte, per stabilire l'oggetto e il mezzo dell'esecuzione, nonché l'ambito del procedimento da svolgere per il recupero forzato del credito vantato dal pignorante.

Il pignoramento di beni immobili viene sottoposto a limitazioni, nel senso che taluni beni non possono essere oggetto di pignoramento, come previsto all'articolo 135 della legge sull'esecuzione forzata.

Il pignoramento dei beni mobili è assoggettato a limitazioni, nel senso che taluni beni non possono essere oggetto di pignoramento, ex articolo 135 della legge sull'esecuzione forzata.

L'articolo 173 della legge sull'esecuzione forzata prevede alcune limitazioni al recupero forzato dei crediti pecuniari, mentre l'articolo 172 della suddetta legge precisa quali beni dell'esecutato sono da considerare impignorabili.

L'articolo 212 sull'esecuzione forzata prevede norme particolari relative all'esecuzione sui mezzi finanziari non pignorabili o soggetti a limitazioni, mentre gli articoli 241 e 242 della suddetta legge prevedono norme particolari relative all'esclusione e alla limitazione dell'esecuzione nel caso si tratti di persone giuridiche.

La protezione delle persone fisiche in caso di recupero forzato dei crediti pecuniari è prevista all'articolo 75 della legge sull'esecuzione forzata, mentre la protezione delle attività delle persone fisiche è prevista all'articolo 76 della suddetta legge.

Le disposizioni della legge sull'esecuzione forzata che prevedono limiti o esclusioni al pignoramento (beni impignorabili) proteggono il debitore nell'ambito del procedimento esecutivo.

 

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Ultimo aggiornamento: 06/02/2023

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