Richiesta di risarcimento all'autore del reato

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Come posso chiedere un risarcimento o altri mezzi di riparazione all'autore del reato nell'ambito di un procedimento penale, e a chi devo rivolgere questa istanza?

Nell'ambito di un procedimento penale è possibile chiedere un risarcimento all'autore del reato presentando una richiesta orale, iscritta nel verbale dell'udienza, oppure presentando un'apposita istanza scritta. Le vittime che, per legge, hanno diritto a chiedere all'autore del reato il risarcimento dei danni per le perdite causate dal reato commesso contro di loro, hanno altresì il diritto di chiedere al giudice di ordinnare all'imputato di risarcire i danni in caso di condanna; in tal caso, l'istanza deve essere presentata al più tardi entro la fine delle indagini o delle indagini preliminari. Nell'istanza devono essere indicate chiaramente le motivazioni della domanda e l'importo del risarcimento chiesto. La vittima è informata del diritto al risarcimento dei danni e della procedura per esercitare tale diritto nel corso dell'udienza.

Qualora sussistano ragionevoli motivi per temere che la corresponsione del risarcimento per i danni causati dal reato venga ostacolato o impedito, è possibile garantire tale risarcimento fino all'importo probabile delle perdite, ponendo a garanzia i beni o altri diritti patrimoniali dell'imputato. La decisione in merito al sequestro dei beni è adottata dal giudice in base a un'istanza presentata dal pubblico ministero o dalla vittima oppure, nella fase istruttoria, dal pubblico ministero a partire da un'istanza presentata dalla vittima; nella fase istruttoria il pubblico ministero può chiedere l'adozione di misure cautelari anche senza alcuna istanza della vittima, se necessario a tutela degli interessi di quest'ultima, in particolare laddove esistano rischi di ritardi del procedimento.

In quale fase del procedimento penale devo presentare la domanda?

Affinché nel procedimento penale sia dato seguito alla domanda di risarcimento dei danni, la vittima è tenuta a presentarla entro la fine delle indagini o delle indagini preliminari.

Cosa posso chiedere e come devo presentare la domanda (devo indicare un importo totale e/o specificare le singole perdite subite, mancato guadagno e interessi)?

Affinché il giudice esamini la domanda di risarcimento dei danni nell'ambito del procedimento penale, la vittima è tenuta a presentarla in modo corretto e tempestivo. Per essere considerata trasmessa nel rispetto dei termini, la domanda di risarcimento dev'essere presentata al più tardi alla fine delle indagini; in altri termini, in linea di principio è necessario presentare la domanda prima dell'esame definitivo del fascicolo d'inchiesta. Nella domanda di risarcimento devono essere indicate chiaramente le motivazioni della richiesta e l'importo del risarcimento preteso dalla vittima. In sede di decisione sul risarcimento nel corso del procedimento penale, il giudice sarà vincolato dall'importo del risarcimento dei danni chiesto dalla vittima.

Esiste un modulo specifico per queste domande?

No.

Quali prove devo presentare a sostegno della mia richiesta?

Nel corso delle indagini è necessario presentare prove che dimostrino la fondatezza della domanda di risarcimento dei danni e che consentano di determinare in modo attendibile l'importo delle perdite subite. In caso di lesioni personali può essere nominato un perito che valuti l'entità delle lesioni nel corso dell'indagine.

Vi sono spese di giudizio o di altra natura relative alla domanda?

Non vi sono spese da sostenere per le domande di risarcimento danni nei procedimenti penali.

Posso ottenere assistenza legale prima e/o durante il procedimento? Posso ottenerla anche se non vivo nel paese in cui si svolge il procedimento?

Le vittime che presentano una domanda di risarcimento dei danni e non dispongono di fondi sufficienti per pagare le spese correlate possono vedersi assegnato un avvocato quale rappresentante, nominato dal pubblico ministero nella fase istruttoria, oppure dal giudice che presiede il processo, anche senza istanza, laddove lo ritenga necessario per proteggere gli interessi della vittima. La vittima è tenuta a dimostrare di non disporre di fondi sufficienti.

Al primo contatto con la vittima, l'autorità di contrasto è tenuta a fornirle informazioni scritte sui suoi diritti nell'ambito dell'azione penale e sulle organizzazioni di assistenza alle vittime, nonché i servizi erogati da tali organizzazioni. Anche la consulenza legale è tra i servizi proposti.

In quali casi il giudice penale può respingere la mia richiesta nei confronti dell'autore del reato o non darvi seguito?

Qualora le prove raccolte non forniscano un fondamento per dichiarare la responsabilità per danni, oppure qualora, per l'emissione di una decisione sulla responsabilità per danni, siano necessarie nuove prove che vadano al di là di quanto è necessario per l'azione penale.

Posso impugnare questa decisione o cercare altri mezzi di riparazione?

Sì, la vittima può impugnare la decisione sul risarcimento dei danni.

Se il ricorso della vittima non è accolto, la vittima può di conseguenza presentare la domanda di risarcimento dei danni direttamente contro l'autore del reato nell'ambito di un procedimento civile.

Chiunque abbia subito lesioni personali, provocate da reati intenzionali violenti o danni morali provocati da taluni reati contro la libertà e la dignità umana o dal reato di crudeltà nei confronti di una persona vicina o affidata al responsabile del reato stesso, può chiedere il risarcimento dei danni al ministero della Giustizia. Le vittime di tali reati hanno diritto al risarcimento anche qualora la sentenza, il decreto penale di condanna o altra decisione pertinente non siano ancora stati pronunciati o divenuti definitivi, a condizione che i risultati delle indagini o delle indagini preliminari condotte fino a quel momento non lascino ragionevole dubbio sul fatto che sia stata commessa un'azione che costituisce un reato violento e ha provocato alla vittima lesioni personali. Una volta presentata la domanda, il ministero valuta se i risultati delle indagini sollevino dubbi sui fatti esposti. In caso di dubbi, il risarcimento non potrà essere concesso. La domanda può essere ripresentata, qualora le circostanze lo giustifichino, ad esempio in caso di ritardi delle indagini.

Se il giudice mi concede il risarcimento, come viene garantito che la sentenza nei confronti dell'autore del reato sia eseguita, e che aiuto posso ottenere per assicurare che ciò avvenga?

Qualora l'autore del reato non assolva volontariamente i propri obblighi, come disposto dal giudice nel procedimento penale, la vittima riceve un titolo esecutivo, quando la decisione giudiziaria diventa esecutiva, sulla cui base potrà chiedere l'esecuzione della sentenza nei confronti dell'autore del reato nell'ambito di un procedimento di recupero forzato. In questi casi, la vittima può chiedere l'assistenza legale di un avvocato.

Ultimo aggiornamento: 27/02/2023

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