Trova informazioni a seconda delle regioni
In Portogallo, di norma il risarcimento deve essere chiesto nell'ambito del procedimento penale. I fatti oggetto del procedimento penale possono dar luogo a una responsabilità civile, in quanto ledono interessi che possono ottenere riparazione patrimoniale, ai sensi del diritto civile.
Dal codice di procedura penale (Código Processo Penal - CPP) emerge il principio di adesione, ai sensi del quale la domanda di risarcimento civile fondata sul reato commesso è dedotta dal corrispondente procedimento penale e può essere scissa dinanzi al giudice civile unicamente nei casi previsti dalla legge ed enunciati nel suddetto codice.
Nel caso in cui la vittima sia residente in uno Stato membro dell'Unione europea e il reato sia stato commesso in uno Stato in cui essa non è residente, si può presentare la domanda di risarcimento all'autorità competente per valutare e decidere in merito a questo tipo di domande nello Stato di residenza, in quanto queste devono essere trasmesse all'autorità competente dello Stato membro in cui è stato commesso il reato.
La vittima deve manifestare la volontà di presentare la domanda di risarcimento al momento in cui sporge denuncia o al termine dell'indagine, quindi vi sarà la notifica dell'invio dell'accusa; da allora decorrono 20 giorni per presentare tale domanda di risarcimento.
Anche se la domanda di risarcimento non è stata dedotta, il giudice ha la facoltà, di propria iniziativa e tenendo in considerazione la situazione della vittima, di condannare l'imputato a versare un determinato risarcimento per i danni patiti, fatto salvo il caso in cui la stessa vittima vi si sia opposta.
Nel caso in cui si tratti di vittime di reati violenti, la domanda di risarcimento può essere presentata fino a un anno dopo la decisione finale.
Se al momento del reato era minorenne, la vittima può presentare la domanda fino a un anno dopo il raggiungimento della maggiore età o l'emancipazione.
La domanda di risarcimento può essere presentata nel caso in cui si verifichino le seguenti evenienze.
No. È sufficiente una domanda che contiene una descrizione sintetica dei fatti sui quali si basa la domanda e indicare i danni patiti nonché il corrispondente valore.
Se la domanda è superiore a 5 000 EUR va versata un'imposta giudiziaria e la domanda va presentata attraverso un avvocato.
Risarcimento da parte dello Stato
La vittima deve presentare tutti i documenti attestanti i pregiudizi patiti (cfr. punto 1.1) nonché testimonianze in grado di dimostrare e corroborare quanto sostenuto circa i danni.
Se la domanda è inferiore a 5 000 EUR non va versata nessun'imposta giudiziaria e la domanda può essere presentata dalla vittima stessa.
Se la domanda è superiore a 5 000 EUR la domanda va presentata da un avvocato in rappresentanza della vittima, subordinatamente al versamento di un'imposta giudiziaria, salvo il caso in cui la vittima benefici del patrocinio gratuito a spese dello Stato.
Nel caso di vittime di reati violenti e di violenza domestica, la domanda di anticipo è inviata dalla commissione per la protezione delle vittime di reati (CPVC) in esenzione di pagamento di qualsivoglia spesa a carico della vittima.
Se il reato è stato commesso sul territorio di un altro Stato membro dell'UE, la domanda può essere presentata alla CPVC se il richiedente ha residenza abituale in Portogallo.
Sì, è possibile chiedere il patrocinio gratuito a spese dello Stato in entrambe le situazioni.
La vittima ha diritto alla consulenza giuridica e a un'assistenza durante il procedimento.
Se la vittima intende costituirsi parte civile o intervenire in giudizio, deve chiedere il patrocinio gratuito nella fase iniziale del procedimento o se funge da testimone, che chieda di essere assistita da un avvocato e non abbia i mezzi economici per sostenerne le spese.
Si può quindi chiedere il patrocinio gratuito a spese dello Stato per:
Nota: la decisione in merito alle richiese di patrocinio gratuito a spese dello Stato spetta alla previdenza sociale, sulla base di una formula di calcolo che tiene conto del patrimonio, dei redditi e delle spese del richiedente. La domanda di patrocinio gratuito a spese dello Stato va presentata mediante i moduli disponibili gratuitamente presso i servizi di previdenza sociale. La presentazione può avvenire di persona, per fax, posta o internet, in quest'ultimo caso compilando l'apposito modulo digitale. La domanda va corredata da diversi documenti a dimostrazione delle difficoltà economiche del richiedente e la decisione è adottata entro al massimo 30 giorni. La presentazione della domanda non comporta spese per la vittima.
Nel caso in cui non sia stata pronunciata la condanna per il reato.
Quando la vittima non è stata in grado di dimostrare i pregiudizi patiti.
Sì. Si può impugnare la decisione, se vi è stato intervento in giudizio.
Si può altresì adire i mezzi comuni (giudice civile) nel caso in cui se, per qualche motivo, la domanda non è stata valutata.
Sì. Se il convenuto non versa volontariamente il risarcimento, la vittima potrà avvalersi di un'azione esecutiva, ossia adire il giudice che esegue la decisione di risarcimento, procedendo per es. al pignoramento di redditi, conti bancari, beni immobili o mobili, fino al raggiungimento del valore del risarcimento attribuito alla vittima.
La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.