Richiesta di risarcimento all'autore del reato

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Qual è la procedura da seguire per chiedere un risarcimento all’autore di un reato o per proporre un ricorso/ottenere soddisfazione o altre procedure per proporre ricorso/ottenere soddisfazione nell’ambito di un processo (procedimenti penali)? A chi devo inoltrare la domanda?

Esistono diverse procedure per chiedere un risarcimento all’autore di un reato.

Affinché il giudice penale possa pronunciarsi sul risarcimento, la vittima deve necessariamente intervenire nel processo penale costituendosi parte civile e chiedere all’autore del reato, quando quest’ultimo è riconosciuto colpevole, un equo indennizzo. La vittima non è tenuta a comparire personalmente in udienza, ma può farsi rappresentare da un avvocato e formulare le sue domande per iscritto prima dell’udienza.

Inoltre la legge modificata del 12 marzo 1984 relativa al risarcimento di alcune vittime di lesioni personali a seguito di reato riconosce il diritto a un risarcimento a carico delle casse dello Stato. Si tratta di una misura importante a favore delle vittime quando l’autore dell’aggressione non è stato identificato o se, benché identificato, è irreperibile o quando l’autore del reato è insolvente. Per procedere in tal senso, la vittima deve presentare domanda di risarcimento al ministro della Giustizia, il quale si pronuncia entro sei mesi.

L’indennizzo dello Stato è dovuto solo se la vittima non può ottenere, a qualsiasi titolo (ad esempio dal colpevole, dalla previdenza sociale o da un’assicurazione personale), un risarcimento effettivo e adeguato.

Anche quando è risarcita dallo Stato, la vittima può costituirsi parte civile e reclamare dal colpevole somme aggiuntive, ove giudichi il risarcimento insufficiente. In tal caso, la vittima è tenuta a informare il tribunale di aver presentato domanda di risarcimento allo Stato e di aver ricevuto il risarcimento.

In quale fase del procedimento penale devo presentare domanda?

La vittima ha diritto a costituirsi parte civile facendo pervenire al giudice istruttore una comunicazione scritta in cui lo informa di costituirsi parte civile per chiedere il risarcimento del danno che dichiara di aver subito. La domanda può essere presentata in qualsiasi fase del procedimento. La vittima può costituirsi parte civile anche solo al momento dell’udienza penale.

Tuttavia, la vittima che decida di costituirsi parte civile prima dell’udienza non può più essere ascoltata come testimone.

In assenza di costituzione di parte civile e di domande della vittima, il giudice penale non può riconoscerle d’ufficio il risarcimento del danno.

Tuttavia la vittima che non si costituisca parte civile all’udienza penale non perde automaticamente il diritto al risarcimento. La vittima può infatti sempre proporre un’azione nei confronti dell’autore del reato dinanzi ai giudici civili, a condizione di agire nei limiti del termine di prescrizione civile applicabile e di dimostrare che i fatti in questione sono costitutivi di un illecito civile.

La richiesta di risarcimento al ministro della Giustizia può essere presentata prima del pronunciamento sull’azione penale. La domanda deve inoltre essere presentata entro due anni dal momento dei fatti. Quando l’autore del reato viene citato in giudizio e la vittima si costituisce parte civile, il termine per presentare domanda viene prorogato e scade solo dopo due anni dalla decisione definitiva del giudice che si è pronunciato sulla causa penale. Se la vittima non fa valere i suoi diritti dinanzi al giudice penale e la decisione pronunciata è passata in giudicato, la vittima può agire dinanzi ai giudici civili e ottenere una decisione sugli interessi civili. In tal caso, il termine viene prorogato di due anni da quando la decisione giudiziaria sugli interessi civili è diventata definitiva. Se però la vittima è minorenne, il termine di decadenza decorre non prima del giorno in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età, se i fatti sono punibili con pene criminali o sono previsti e repressi dagli articoli 372, 373, 375 (oltraggio al pudore e stupro), 382-1 e 382-2 (tratta di esseri umani), 400, 401bis, 402, 403 o 405 (omicidio non qualificato come omicidio volontario e lesioni personali volontarie) del codice penale lussemburghese.

Cosa posso chiedere e come devo presentare la mia domanda (indicare un importo totale e/o precisare ogni singolo danno, il mancato guadagno, gli interessi persi)?

Nell’ambito di un processo penale, la vittima deve presentare una domanda formulando richieste precise in forma scritta o orale durante l’udienza, ma ciò non toglie che possa formularle in forma scritta già prima dell’udienza. In ogni caso la vittima deve dimostrare con documenti giustificativi (certificati medici, fatture, ecc.) di aver subito il danno materiale. In pratica, durante l’udienza il giudice ascolta prima i testimoni e il presunto colpevole e poi passa alle eventuali costituzioni di parte civile. A quel punto la vittima, o l’avvocato in nome e per conto del suo assistito, si dichiara parte civile e presenta al tribunale, al rappresentante del pubblico ministero e alle parti al processo il documento con le richieste specifiche. La vittima non è tenuta a comparire all’udienza; può farsi rappresentare da un avvocato.

La richiesta può essere presentata in carta semplice e comprende un elenco dei danni subiti (danno materiale/economico e/o danno morale) con l’indicazione di importi precisi. Se un danno non è quantificabile o se l’ammontare è ancora ignoto, l’importo è indicato con la dicitura “pm” (“per memoria”).

Nella maggior parte dei casi è il giudice incaricato di pronunciarsi sull’autore del reato, una volta dichiarato l’imputato o l’accusato colpevole, a determinare l’importo del risarcimento a favore della vittima a riparazione del danno subito.

Le perdite e i costi coperti dal risarcimento a favore della vittima del reato sono:

danni materiali (non psicologici):

  • spese mediche conseguenti al danno (cure mediche - ospedaliere e ambulatoriali, convalescenza)
  • necessità o spese aggiuntive a seguito del danno (ovvero cure e assistenza, terapie permanenti e temporanee, chinesiterapia prolungata, adattamento dell’abitazione, attrezzature speciali, ecc.)
  • lesioni irreversibili (ad esempio, invalidità e altre disabilità permanenti)
  • perdita di reddito durante e dopo le cure mediche (tra cui il mancato reddito e la perdita di fonti di guadagno o la riduzione di indennizzi, ecc.)
  • perdita di opportunità professionali
  • spese legate ai procedimenti giudiziari relativi all’evento che ha provocato il danno, come spese legali e di altro tipo
  • risarcimento per beni personali danneggiati o rubati

danni psicologici (morali):

  • dolore e sofferenza della vittima
  • danno esistenziale (quando non si è più in grado di condurre la stessa vita di prima del reato)
  • danno estetico (cicatrici, perdita di un arto o altro)
  • danno sessuale

Il tribunale può ordinare una perizia per valutare l’importo esatto del danno subito, il che avviene regolarmente, soprattutto in caso di lesioni personali significative.

In tal caso il tribunale può concedere un anticipo.

Dopo la perizia viene pronunciata una decisione sugli interessi civili con cui viene determinato l’indennizzo da pagare.

L’importo massimo dell’indennizzo che può essere concesso dal ministro della Giustizia non può superare il massimale fissato annualmente con regolamento granducale. Per il 2017 il massimale è stato fissato a 63 000 euro. Peraltro anche il ministro può decidere di concedere un anticipo.

Esiste un modulo specifico per queste domande?

Non esistono moduli specifici per le domande di risarcimento nel Granducato di Lussemburgo.

Le domande vanno presentate in carta semplice.

Una domanda di risarcimento rivolta al ministro della Giustizia deve essere formulata in francese, tedesco o lussemburghese e deve indicare la data, il luogo e la natura esatta dei fatti.

Quali prove devo presentare a sostegno della mia domanda?

Nell’ambito di una domanda dinanzi ai giudici chiamati a pronunciarsi sul caso, è necessario presentare la costituzione di parte civile e tutti i documenti comprovanti il danno (per gli esempi concreti, cfr. infra).

Nel caso di una domanda di risarcimento rivolta al ministro della Giustizia, i documenti giustificativi relativi ai fatti e al danno subito dalla vittima devono essere allegati alla lettera a sostegno della domanda.

Elenco non limitativo:

  • copia della denuncia (verbale) o prova della costituzione di parte civile
  • copia della decisione o sentenza sull’azione penale e sugli interessi civili (in caso di costituzione di parte civile)
  • decisione sugli interessi civili (ad esempio, a seguito di una perizia)
  • prova del danno: certificati medici precisanti il tipo di ferite subite, la durata dell’incapacità lavorativa ed eventualmente la natura dei postumi e l’invalidità permanente
  • documenti giustificativi delle spese mediche conseguenti al danno (cure mediche, ospedaliere e ambulatoriali, ecc.)
  • prova dell’iscrizione a un ente di previdenza sociale
  • documenti giustificativi di qualsiasi indennità ottenuta dalla previdenza sociale
  • copia del contratto di assicurazione
  • documenti giustificativi di qualsiasi indennità ottenuta dalla compagnia assicurativa
  • prova della perdita di reddito durante e dopo le cure mediche.

Esistono spese legali e di altro tipo legate alla mia domanda?

In un processo penale ciascuna parte deve sostenere i propri oneri d’avvocato, indipendentemente dall’esito del processo. La parte che non disponga di un reddito sufficiente ha tuttavia diritto al patrocinio gratuito; in tal caso è lo Stato a coprire tutte le spese.

La vittima può inoltre chiedere un’indennità di procedimento. Le spese peritali sono a priori a carico dell’imputato/accusato.

Nel caso di una domanda di risarcimento rivolta al ministro della Giustizia, non esistono spese legali connesse a tale domanda.

Posso beneficiare del patrocinio a spese dello Stato prima e/o durante il procedimento? Posso ottenerlo se non vivo nel paese in cui si svolge il procedimento?

Per beneficiare del gratuito patrocinio prima e/o durante il procedimento in base alle condizioni previste dalla legge lussemburghese, la vittima deve compilare un modulo nazionale che può essere scaricato dal sito dell’ordine degli avvocati di Lussemburgo: https://www.barreau.lu/le-barreau/assistance-judiciaire/formulaire-d-assistance-judiciaire. Il modulo deve essere corredato dei documenti giustificativi che consentano alla vittima di dimostrare di non disporre di risorse finanziarie sufficienti per coprire le spese della sua difesa. La domanda va trasmessa al bâtonnier (presidente) dell’arrondissement judiciaire (circoscrizione giudiziaria) del luogo di residenza del richiedente, che deciderà se concedere o meno il patrocinio a spese dello Stato.

Chiunque può rivolgersi agli organi di informazione e di consulenza legale e accedere al “Service d’Accueil et d’Information juridique” (Servizio di accoglienza e di informazione giuridica) per ottenere gratuitamente qualsiasi informazione di carattere legale: https://justice.public.lu/fr/aides-informations/accueil-info-juridique.html

In quali casi il giudice penale può respingere una domanda o rifiutarsi di accogliere una domanda contro l’autore del reato?

Se la vittima ha presentato domanda di risarcimento e l’autore del reato è assolto in sede penale perché i fatti non costituiscono reato, il tribunale provvederà comunque a decidere se il comportamento illecito dell’imputato è all’origine del danno subito dalla vittima. In caso affermativo, l’imputato è condannato al risarcimento dei danni. Se però la vittima non riesce a dimostrare il nesso causale tra il comportamento dell’imputato e il danno subito, il tribunale respingerà la domanda della vittima.

Posso ricorrere contro tale decisione o cercare altre procedure per proporre ricorso/ottenere soddisfazione?

La vittima può impugnare la decisione del giudice penale.

La vittima può inoltre presentare domanda di risarcimento al ministro della Giustizia e ha diritto al risarcimento se l’imputato non è stato condannato, a condizione che abbia subito un reato, e se l’autore del reato non è stato identificato o se, benché identificato, resta irreperibile o se questi è insolvente.

In assenza di processo, e quindi di determinazione del risarcimento da parte del tribunale, il ministro della Giustizia può concedere un importo forfetario e/o disporre una perizia a suo carico volta a determinare l’importo del risarcimento da versare alla vittima.

Se il tribunale mi riconosce il risarcimento del danno, come garantirne l’esecuzione da parte dell’autore del reato? Che tipo di assistenza posso ottenere in tal senso?

Il giudice penale ha il compito di quantificare il danno subito dalla vittima, ma non interviene nel recupero del risarcimento.

Una volta pronunciata la decisione definitiva, spetta alla vittima avviare il procedimento necessario per ottenere il pagamento del risarcimento da parte dell’autore del reato.

Il più delle volte è l’avvocato a supervisionare il recupero del risarcimento, dapprima con procedura amichevole mettendosi in contatto con l’avvocato del condannato o, successivamente, mediante esecuzione forzata della sentenza ricorrendo a un ufficiale giudiziario.

Quando il tribunale integra la condanna con una misura di sospensione condizionale della pena con messa alla prova comprendente l’obbligo di risarcimento, il procuratore generale dello Stato incaricato dell’esecuzione delle pene verificherà che la persona condannata rispetti effettivamente il proprio obbligo.

Ultimo aggiornamento: 19/03/2019

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