Richiesta di risarcimento all'autore del reato

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Come posso chiedere un risarcimento o altri mezzi di riparazione all'autore del reato nell'ambito di un procedimento penale, e a chi devo rivolgere questa istanza?

Nel corso di un procedimento penale, la vittima può richiedere il risarcimento per un pregiudizio o una perdita risultante da un reato principalmente durante il procedimento giudiziario dopo che sono state formulate le accuse. La domanda può essere presentata per chiedere un risarcimento, la restituzione di un bene o il versamento di una somma di denaro. La vittima può presentare tale domanda dinanzi all'organo giurisdizionale di primo grado al più tardi nella fase procedurale in cui la vittima può comparire per la prima volta; detto organo notifica alla vittima tali fasi procedurali. Se la vittima non procede in tal senso, in seguito non sarà accettata alcuna giustificazione per aver omesso tale atto.

Una domanda ai sensi del diritto civile è soggetta al rispetto di aspetti formali specificati e imposti dalla legge. Essa deve indicare l'imputato contro il quale la vittima sta presentando tale domanda, una richiesta esplicita rivolta all'organo giurisdizionale di emettere una sentenza, in particolare in merito all'importo o al quantum oggetto della richiesta, il diritto sul quale si basa la domanda, i fatti a sostegno del diritto asserito e della richiesta di giudizio, nonché il metodo e il luogo di esecuzione nel caso in cui l'organo giurisdizionale formuli una decisione sul merito della domanda ai sensi del diritto civile.

Inoltre, la vittima può dichiarare la propria intenzione di presentare una domanda ai sensi del diritto civile anche prima della formulazione dei capi di accusa, ossia prima del dibattimento in aula del procedimento penale. Nel caso in cui venga formulata un'accusa, l'ufficio del pubblico ministero trasmette la dichiarazione della vittima all'organo giurisdizionale.

L'organo giurisdizionale si pronuncia sulla sostanza della domanda ai sensi del diritto civile nel contesto del procedimento penale oppure, qualora ciò non sia possibile per motivi specificati dalla legge, rinvia la soddisfazione delle domande di natura civile tramite mezzi giuridici diversi e, di conseguenza, la domanda non può trovare esecuzione nel contesto del procedimento penale.

In quale fase del procedimento penale devo presentare la domanda?

Una domanda ai sensi del diritto civile può essere presentata dopo la formulazione dei capi d'accusa, tuttavia l'intenzione di presentare tale domanda può anche essere dichiarata prima di tale formulazione, ossia durante la fase di indagine.

Cosa posso chiedere e come devo presentare la domanda (devo indicare un importo totale e/o specificare le singole perdite subite, mancato guadagno e interessi?)

Il codice di procedura penale specifica gli elementi sostanziali di una domanda ai sensi del diritto civile e non prescrive particolari requisiti formali.

Per quanto concerne la sua sostanza, una domanda ai sensi del diritto civile può essere intesa all'ottenimento di un risarcimento, della restituzione di un bene o del versamento di una somma di denaro. L'imputato contro il quale è rivolta la domanda deve essere indicato nella domanda stessa che deve altresì includere una richiesta esplicita rivolta all'organo giurisdizionale di formulare una sentenza in merito. La domanda presentata deve includere l'importo o il quantum richiesti. Una tale domanda può altresì includere una domanda di risarcimento ai sensi del diritto civile per il danno subito dalla parte lesa come conseguenza diretta di un reato. Oltre a riduzioni del valore di attività, è possibile includere nella domanda di risarcimento per danni la perdita di entrate e interessi. Inoltre, la domanda ai sensi del diritto civile deve indicare il diritto asserito dalla parte lesa e i motivi della domanda.

Se la domanda ai sensi del diritto civile non include i tre elementi più importanti di cui sopra, necessari per l'emissione di una decisione (un'indicazione dell'imputato, una richiesta esplicita e il diritto asserito), l'organo giurisdizionale rinvia la soddisfazione della domanda attraverso altri mezzi giuridici non appena rileva tali carenze.

Allo stesso tempo, l'assenza di altri elementi previsti per una domanda ai sensi del diritto civile (fatti a sostegno della domanda e il diritto asserito, un'indicazione del metodo e del luogo di pagamento) determina anch'essa le medesime conseguenze, con la differenza che l'organo giurisdizionale formulerà il proprio rinvio soltanto nella decisione finale anziché non appena rileva tali carenze.

Esiste un modulo specifico per queste domande?

La legislazione non prevede un modulo per tali domande.

Di quali prove ho bisogno a sostegno della mia richiesta?

La legge non specifica quali prove sono necessarie a sostegno di una domanda. Quando un organo giurisdizionale gestisce e dà applicazione a una domanda ai sensi del diritto civile, i documenti presenti nel fascicolo sono presi in considerazione d'ufficio, indipendentemente dal fatto che una data prova sia stata fornita dalla parte lesa oppure ottenuta da un'altra fonte. La forza probatoria delle prove non è determinata dalla legge, qualsiasi prova riconosciuta tale dalla legge può essere utilizzata liberamente nei procedimenti penali.

Di conseguenza la legge non prescrive quali prove devono essere presentate a sostegno di una domanda ai sensi del diritto civile, se non quello di rendere obbligatoria la presentazione di fatti a sostegno di tale domanda.

Vi sono spese di giustizia o altri costi collegati alla mia richiesta?

Se una parte lesa deposita una domanda ai sensi del diritto civile durante un procedimento penale, su tale base occorre versare soltanto i diritti per la domanda e l'appello. Tuttavia, in tali casi, la vittima gode del diritto di preregistrazione di spesa che la esonera dal versamento anticipato di tali somme.

Come norma generale, le spese di giustizia sono calcolate sulla base del valore dell'oggetto di una domanda ai sensi del diritto civile al momento dell'avvio del procedimento giudiziario. Tali spese corrispondono al 6 % della base di calcolo, ma con un importo minimo di 15 000 HUF e un importo massimo di 1 500 000 HUF.

Posso ottenere assistenza legale prima e/o durante il procedimento? Posso ottenerla anche se non vivo nel paese in cui si svolge il procedimento?

La vittima ha il diritto di essere informata dei suoi diritti e doveri da parte dell'organo giurisdizionale, dell'ufficio del pubblico ministero e dall'autorità inquirente. Se, inoltre, è necessario il parere di un consulente legale specializzato che operi nel contesto del patrocinio a spese dello Stato o se è necessario redigere un'istanza (petizione, domanda, relazione, mozione per un'azione penale, ecc.) al fine di avviare un procedimento giudiziario per porre rimedio al danno causato da un reato o a una compromissione di diritti o interessi derivante da un reato, su richiesta, lo Stato metterà a disposizione un consulente legale o servizi legali nel contesto del patrocinio a spese dello Stato. I costi di tali servizi saranno sostenuti dallo Stato anziché della vittima, qualora il reddito netto mensile della vittima non superi la pensione minima fissata e la stessa non possieda beni oppure l'uso di tali beni sia sproporzionato rispetto ai benefici che potrebbero essere conseguiti attraverso i servizi legali ottenuti. I diritti della vittima non dipendono dalla sua cittadinanza o residenza.

In quali casi il giudice penale può respingere la mia richiesta nei confronti dell'autore del reato o non darvi seguito?

L'organo giurisdizionale si rifiuta di pronunciarsi sull'esecuzione di una domanda ai sensi del diritto civile nel corso di un procedimento penale, rinviando la soddisfazione della domanda tramite altri mezzi giuridici nei casi stabiliti dalla legge, come di seguito elencati. In tali casi non è possibile dare esecuzione alla domanda della vittima nei procedimenti penali, ma soltanto nel contesto di quelli civili. L'organo giurisdizionale rinvia la soddisfazione di una domanda ai sensi del diritto civile tramite altri mezzi giuridici nei casi in cui la responsabilità dell'imputato ai sensi del diritto penale o per un reato minore non è stata stabilita perché il procedimento giudiziario è stato chiuso o l'imputato è stato assolto. Lo stesso accadrà se l'esecuzione di una domanda ai sensi del diritto civile è esclusa per legge o se tale domanda è stata presentata in ritardo. Se uno specifico reato contro il patrimonio è stato commesso nei confronti di beni immobili e la vittima ha altresì chiesto che tali immobili siano sgomberati come misura provvisoria, una domanda ai sensi del diritto civile presentata contemporaneamente non può essere giudicata nel contesto del procedimento penale. Non è possibile dare esecuzione a una domanda ai sensi del diritto civile nel contesto di un procedimento penale nemmeno se esiste un impedimento ai sensi del codice di procedura civile. Se la vittima deposita una notificazione concernente motivi per la ricusazione del giudice o dell'organo giurisdizionale definiti ai sensi del codice di procedura civile ma non elencati nel codice di procedura penale, ciò può costituire un impedimento ai sensi di cui sopra. Lo stesso vale se, nel contesto di un altro procedimento giudiziario basato sui medesimi fatti e motivi, le conseguenze giuridiche derivanti dall'aver avviato tale azione hanno acquisito efficacia o se è stata emessa una sentenza definitiva, oppure se la vittima o l'imputato manca di capacità di agire nel contesto di un procedimento civile. Le domande ai sensi del diritto civile che non possono essere accolte da un organo giurisdizionale civile non lo possono essere nemmeno nel contesto di un procedimento penale. Se la persona che presenta una domanda ai sensi del diritto civile non è una vittima ai sensi del diritto processuale penale, non può far valere la propria domanda nel contesto di un procedimento penale. Nemmeno un accordo raggiunto tra la vittima e l'imputato nel contesto di un procedimento civile può essere giudicato nell'ambito di un procedimento penale. Inoltre, una domanda ai sensi del diritto civile non può essere giudicata in termini di merito se ciò ritarderebbe notevolmente il procedimento penale o se qualsiasi altra circostanza lo escluda. Una domanda ai sensi del diritto civile che non soddisfa i requisiti non può essere giudicata nel contesto di un procedimento penale, pertanto la stessa sarà rinviata dall'organo giurisdizionale ad altri mezzi legali di riparazione.

Posso impugnare questa decisione o cercare altri mezzi di riparazione?

Il rinvio della domanda ai sensi del diritto civile ad altri mezzi legali di riparazione non è soggetto ad impugnazione.

La soddisfazione di una simile domanda nel contesto di un procedimento penale può essere facilitata attraverso una serie di altri mezzi di riparazione. La loro caratteristica comune è data dal fatto che in tali casi non è l'esecuzione della domanda della vittima ai sensi del diritto civile che deve aver luogo, piuttosto l'ufficio del pubblico ministero può ordinare, in taluni casi, la soddisfazione della domanda ai sensi del diritto civile da parte dell'imputato con il consenso di tale persona e l'esecuzione di tale ordine può comportare una pena più mite o la chiusura del procedimento penale. Tutte queste misure rientrano nei poteri discrezionali dell'ufficio del pubblico ministero; tuttavia, la vittima ha il diritto di presentare domanda per ottenere l'adozione di tali decisioni. Tra tali misure rientrano anche la sospensione dei procedimenti per condurre una mediazione, la sospensione condizionale da parte del pubblico ministero o un accordo o una composizione tra l'imputato e l'ufficio del pubblico ministero. Ciò non significa che la vittima sia in grado di dare esecuzione alla propria domanda tramite un obbligo imposto direttamente dallo Stato, tuttavia l'imputato può essere notevolmente più motivato a soddisfare volontariamente la domanda della vittima.

Se il giudice mi concede il risarcimento, come viene garantito che la sentenza nei confronti dell'autore del reato sia eseguita, e che aiuto posso ottenere per assicurare che ciò avvenga?

Al fine di assicurare una domanda ai sensi del diritto civile la vittima può presentare un'istanza per ottenere un provvedimento di sequestro conservativo delle proprietà o dei beni dell'imputato dovuti alla vittima anche prima dell'adozione di una decisione in merito alla domanda ai sensi del diritto civile nel contesto di un procedimento penale. Ciò è possibile anche prima che venga formulata un'accusa se la vittima ha dichiarato la propria intenzione di depositare una domanda ai sensi del diritto civile e la dichiarazione contiene gli elementi formali di una tale domanda. In tali casi il sequestro conservativo può essere ordinato dall'organo giurisdizionale e nei casi in cui eventuali ritardi siano inaccettabili, in via provvisoria, dall'ufficio del pubblico ministero o dall'autorità inquirente.

Su richiesta della vittima che ha presentato domanda di esecuzione, l'organo giurisdizionale emette un titolo esecutivo dopo che la domanda ai sensi del diritto civile è stata confermata in una decisione definitiva. Se non è ancora possibile emettere il titolo esecutivo al fine di soddisfare la domanda, ma la vittima che presenta la domanda di esecuzione presagisce il rischio che la stessa non possa trovare esecuzione successivamente, l'organo giurisdizionale può garantire i fondi richiesti o sequestrare oggetti specifici su richiesta della vittima nel contesto di un provvedimento cautelare.

Ultimo aggiornamento: 11/03/2019

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