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Se il danno subito è stato causato da colpa, è possibile rivolgersi al tribunale per chiedere che il responsabile sia condannato al risarcimento. In questo modo si otterrà il risarcimento del danno subito. La domanda può essere presentata nell’ambito di un procedimento civile o penale.
È possibile rivolgersi a un giudice civile, a prescindere dal fatto che il responsabile del danno abbia commesso o meno un reato.
Il tribunale competente dipende dal tipo e dall’importo della controversia:
- per una controversia di valore inferiore a 10 000 EUR, è competente il tribunal d'instance (TI, giudice monocratico);
- per una controversia di valore superiore a 10 000 EUR, è competente il Tribunal de grande instance (TGI, Tribunale civile di primo grado) (Elenco).
Se l’autore del danno ha commesso un reato, il risarcimento può essere richiesto nell’ambito di un procedimento penale. La costituzione di parte civile può essere effettuata dinanzi agli inquirenti, al procuratore della Repubblica, al giudice istruttore o al tribunale.
Per costituirsi parte civile, bisogna aver subito in prima persona il danno direttamente causato dal reato oggetto del giudizio.
Un minorenne non può costituirsi parte civile da solo; devono farlo i genitori a suo nome.
Una volta che il giudice civile o penale ha determinato la somma, la vittima matura un credito nei confronti della persona condannata che a quel punto diventa debitrice. Il credito è un diritto che la vittima può esercitare.
In caso di difficoltà nel recupero della somma dovuta, è possibile rivolgersi:
Il Service d’aide au recouvrement des victimes d’infractions o SARVI (Servizio di sostegno alla riscossione degli indennizzi a favore delle vittime di reati) può a sua volta fornire assistenza nella riscossione del risarcimento concesso dal tribunale, ma solo al termine di un processo penale.
Questo servizio è rivolto alle vittime che hanno subito lievi lesioni personali o alcuni danni ai beni che non possono essere risarciti dinanzi alle CIVI.
È possibile presentare domanda durante l’indagine di un procuratore della Repubblica (o indagine preliminare) e al momento dell’istruttoria da parte di un giudice istruttore.
Può essere presentata per iscritto prima dell’udienza (la lettera deve pervenire 24 ore prima dell’udienza).
Può essere presentata anche direttamente in udienza al momento del processo dinanzi al giudice. La domanda può essere effettuata oralmente o per iscritto. Deve essere presentata prima che il procuratore prenda la parola per esporre il suo punto di vista e prima che proponga o meno una condanna.
La domanda deve permettere di risarcire tutti i danni subiti. Tre sono i tipi di danni risarcibili:
Il danno lamentato deve essere stato provocato da un fatto specifico (incidente, errore di consegna, ecc.).
La persona alla quale si chiede il risarcimento del danno deve esserne la responsabile e il danno deve essere reale (la colpa deve aver provocato un danno innegabile), diretto (personale) e certo.
I danni devono essere stabiliti con precisione e devono essere fornite delle prove (fatture, foto dell’incidente, ecc.). La domanda deve essere quantificata, non c’è un minimo o un massimo. Il giudice non può condannare il convenuto a versare un importo superiore alla domanda.
La domanda può essere presentata per iscritto, senza particolari formalità, oppure oralmente davanti al giudice.
No.
Occorre fornire qualsiasi elemento a riprova del danno subito (foto, fatture, testimonianze, ecc.) e comprovante la responsabilità della persona alla quale si chiede il risarcimento.
In linea di principio non esistono spese particolari.
Tuttavia, quando il procuratore della Repubblica non avvia un’indagine mentre la vittima ritiene che sia stato commesso un reato e desidera ottenere un risarcimento, essa può, a determinate condizioni, rivolgersi direttamente un giudice istruttore attraverso una denuncia con costituzione di parte civile. Ciò dà luogo a un procedimento penale e a un procedimento civile nell'ambito del quale è possibile chiedere il risarcimento all’autore del reato.
Il giudice istruttore può quindi chiedere al denunciante di versare una determinata somma di cui stabilisce l’importo in base ai redditi di quest’ultimo. La somma versata prende il nome di deposito. Essa deve essere versata dal giudice entro un termine stabilito, altrimenti la denuncia verrà archiviata.
Analogamente, se il procuratore della Repubblica non ha perseguito la persona in tribunale, la vittima può formulare una « citazione diretta » dinanzi al Tribunal correctionnel (tribunale correzionale) e avviare i procedimenti penali e civili nei confronti dell’imputato. Il giudice potrà allora stabilire un deposito.
Nel caso delle persone con risorse limitate, il patrocinio a spese dello Stato può essere concesso per beneficiare di una copertura parziale o totale, da parte dello Stato, degli onorari d’avvocato e delle spese legali sostenute durante il procedimento. Per i reati più gravi (cfr. elenco articolo 9-2 della legge n° 91-647 del 10 luglio 1991 sull’assistenza legale), il gratuito patrocinio viene concesso senza condizioni di risorse.
È possibile beneficiarne se si è francesi o cittadini dell’Unione europea anche se non residenti in Francia o se si è cittadini stranieri residenti abitualmente e regolarmente in Francia.
Alcune strutture di assistenza legale, come le Maisons de la justice et du droit (MJD) o i Points d'accès au droit (PAD), forniscono consulenze legali gratuite e, indipendentemente dalla cittadinanza, possono anche prestare assistenza nell’espletamento di qualsiasi pratica finalizzata all’esercizio di un diritto, oltre a fornire assistenza durante i procedimenti stragiudiziali.
Lo stesso vale per le associazioni di sostegno alle vittime la cui assistenza, soprattutto legale, è gratuita.
Il giudice può dichiarare inammissibile la costituzione di parte civile se la domanda non soddisfa le condizioni, in particolare se ritiene che la persona non sia stata lesa dal reato oggetto del giudizio. Il giudice può pronunciarsi contestualmente sul procedimento penale (colpevolezza, pena detentiva e/o ammenda) e sul procedimento civile (risarcimento). Se ritiene di non disporre di tutti gli elementi necessari, il giudice può pronunciarsi sul procedimento civile anche in un secondo momento.
Se non si è soddisfatti della decisione del giudice, è possibile chiedere un nuovo esame da parte della Corte d’appello da cui dipende il giudice.
Una volta che il giudice civile o penale ha determinato la somma, la vittima matura un credito nei confronti della persona condannata che a quel punto diventa debitrice. Il credito è un diritto che la vittima può esercitare.
In caso di difficoltà nel recupero della somma dovuta, è possibile rivolgersi:
Anche il Servizio di sostegno alla riscossione degli indennizzi a favore delle vittime di reati (SARVI) del Fondo di garanzia può fornire assistenza nel recupero del risarcimento concesso dal giudice (e delle spese legali sostenute), ma solo a seguito di un processo penale. Questo servizio versa alla vittima una somma (il cui importo dipende dal livello della condanna) e recupera poi le somme dovute presso l’autore del reato. Il SARVI è un servizio gratuito e riservato.
Questo servizio è rivolto alle vittime che hanno subito lievi lesioni personali o alcuni danni ai beni che non possono essere risarciti dinanzi alle CIVI.
Per poter beneficiare dell’assistenza del SARVI:
Quello che è possibile ottenere:
La parte versata dal SARVI viene corrisposta entro 2 mesi dal ricevimento del fascicolo completo.
Quali sono i termini per presentare domanda?
Esiste un apposito modulo per le richieste di recupero. Non è obbligatorio farsi assistere da un avvocato.
L’elenco dei documenti giustificativi da allegare alla domanda è riportato nel modulo da inviare a:
Fonds de garantie - Sarvi
TSA 10316
94689 VINCENNES CEDEX
Maggiori informazioni sono disponibili all’indirizzo: https://www.fondsdegarantie.fr/sarvi/
Se le condizioni necessarie non sono soddisfatte, il SARVI può respingere la domanda o rifiutare di pronunciarsi sulla domanda di recupero nei confronti della parte condannata.
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