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Con la richiesta di risarcimento si ha diritto di prendere parte al procedimento penale contro l'autore del reato. In tal caso, nella sua decisione definitiva l'organo giurisdizionale, oltre a indicare la condanna, può altresì obbligare l'autore del reato a risarcire i danni. Inoltre si può esercitare il diritto al risarcimento anche separatamente, nel contesto di un contenzioso civile.
In qualsiasi momento prima della prima udienza in aula, prima dell'assunzione delle prove.
È necessario specificare in dettaglio ciò che la persona che ha subito il danno intende ottenere e indicare e provare i singoli danni.
No.
Le prove presentate all'organo giurisdizionale a sostegno della domanda costituiscono un aspetto soggetto esclusivamente a discrezione. Ovviamente, affinché sia possibile ottenere una decisione favorevole, le prove devono essere complete e persuasive.
No.
Sì, a spese della vittima.
Qualora non si sia fornita prova dell'ammontare del danno o se l'assunzione delle prove necessarie prolunga il procedimento penale. In tal caso, l'organo giurisdizionale rinvierà la richiesta di risarcimento dei danni a mezzi di ricorso di natura civile.
Si ha diritto di presentare ricorso fino a quando non sarà emessa una sentenza in merito ai danni.
Se l'autore del reato non si conforma a quanto gli è stato ordinato, potete chiedere all'organo giurisdizionale di ottenere l'esecuzione della decisione ricorrendo a un ufficiale giudiziario.
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