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L'autorità rumena competente a decidere, designata conformemente all'articolo 3, paragrafo 2, è la seguente:
Tribunal București
Comisia pentru acordarea de compensații financiare victimelor infracțiunilor (commissione per l'indennizzo delle vittime di reato)
Bulevardul UNIRII, nr. 37, Sector 3, București, cod 030823
Telefono: +4021 4083600, +4021 4083700
Fax: +4021 3187731
email: tribunalul.bucuresti@just.ro
Pagina web: http://www.tmb.ro/
Sì.
No, tale caso non sussiste.
No.
Non è necessario essere fisicamente presenti.
Se la legge o l'organo giurisdizionale richiedono la presenza e se tale organo decide che non vi è altra possibilità di ascoltare in modo appropriato le persone in questione, la copertura delle spese di viaggio rientra nel gratuito patrocinio.
Spetta all'organo giurisdizionale decidere se concedere o no la copertura di tali spese e informare la parte su come recuperare i costi sostenuti.
Non è necessario essere fisicamente presenti.
Se la legge o l'organo giurisdizionale richiedono la presenza e se tale organo decide che non vi è altra possibilità di ascoltare in modo appropriato le persone in questione, la copertura delle spese di viaggio rientra nel gratuito patrocinio.
Spetta all'organo giurisdizionale decidere se concedere o no la copertura di tali spese e informare la parte su come recuperare i costi sostenuti.
Questo aspetto è valutato dall'autorità di decisione rumena designata, ossia il Tribunal București, commissione per l'indennizzo delle vittime di reato.
Spetta all'organo giurisdizionale decidere se concedere o no la copertura di tali spese e informare la parte su come recuperare i costi sostenuti.
Da uno a due anni.
In rumeno.
Nell'esaminare la domanda d'indennizzo economico o di anticipo su tale importo, la commissione per l'indennizzo delle vittime composta da due giudici, può giungere a una delle decisioni seguenti:
La decisione in merito alla domanda d'indennizzo o di anticipo è notificata alla vittima.
La decisione può essere impugnata entro 15 giorni dalla notifica.
In conformità della legislazione nazionale rumena (articolo 14 e seguenti della legge n. 211/2004 relativa alle misure di informazione, sostegno e protezione delle vittime di reato) è possibile avvalersi del gratuito patrocinio.
Il gratuito patrocinio è concesso su richiesta categorie di vittime seguenti:
Il gratuito patrocinio è concesso alle vittime suddette se il reato è stato commesso sul territorio della Romania o, se il reato è stato commesso al di fuori del territorio della Romania, se la vittima è un cittadino rumeno o uno straniero legalmente residente in Romania e se il procedimento penale si svolge in Romania.
Il gratuito patrocinio è concesso, su richiesta, alle vittime di altri reati se il reddito mensile per membro della famiglia della vittima è pari almeno al salario minimo lordo di base per paese, stabilito per l'anno in cui la vittima ha presentato domanda di gratuito patrocinio.
Il gratuito patrocinio è concesso solo se la vittima ha fatto richiesta in tal senso al pubblico ministero o all'organo giurisdizionale entro 60 giorni dalla data del reato o dalla data in cui la vittima è venuta a conoscenza del reato. Nel caso in cui la vittima non sia in grado fisicamente o psicologicamente di segnalare il reato agli uffici del pubblico ministero, il termine di 60 giorni è calcolato dalla data in cui cessa lo stato di incapacità.
Le vittime di età inferiore ai 18 anni e coloro che sono soggetti a un provvedimento di interdizione non sono tenuti a segnalare il reato al pubblico ministero o all'organo giurisdizionale. Il reato può essere segnalato al pubblico ministero dal rappresentante legale del minore o della persona interdetta.
La domanda di gratuito patrocino deve essere presentata all'organo giurisdizionale della circoscrizione in cui la vittima è domiciliata ed è esaminata da due giudici della commissione per l'indennizzo delle vittime di reato, che decidono entro 15 giorni dalla data di deposito della domanda. Alla domanda di gratuito patrocinio deve essere allegata una copia dei documenti giustificativi delle informazioni contenute nella domanda e di ogni altro documento in possesso della vittima, pertinente al trattamento della domanda.
La domanda di gratuito patrocinio è esaminata in camera di consiglio, con convocazione della vittima, e si decide con ordinanza.
Se la vittima non ha scelto un avvocato, la decisione che accorda il gratuito patrocinio deve includere anche la nomina di un avvocato d'ufficio, conformemente alla legge n. 51/1995 relativa all'organizzazione e all'esercizio della professione forense, ripubblicata, con modifiche e integrazioni, e allo status della professione forense.
La decisione in merito al gratuito patrocinio è notificata alla vittima. Una decisione di rigetto della domanda di gratuito patrocinio può essere riesaminata dall'organo giurisdizionale della circoscrizione cui appartiene la commissione per l'indennizzo delle vittime di reato, su richiesta della vittima, entro 15 giorni dalla notifica. Il riesame è esaminato collegialmente da due giudici.
Il gratuito patrocinio è concesso a ogni vittima per tutta la durata del procedimento, fino a concorrenza di un importo equivalente a due salari minimi di base lordi per paese, stabiliti per l'anno in cui la vittima ha presentato la domanda di gratuito patrocinio. Il gratuito patrocinio è finanziato imputandolo al bilancio dello Stato, mediante il bilancio del ministero della Giustizia.
Le disposizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, alla concessione dell'importo necessario all'esecuzione della decisione dell'organo giurisdizionale in merito al versamento del risarcimento civilistico del danno a favore della vittima del reato.
La domanda di gratuito patrocinio e la domanda di concessione dell'importo necessario all'esecuzione della decisione dell'organo giurisdizionale in merito al versamento del risarcimento civilistico del danno a favore della vittima del reato possono essere presentate dal rappresentante legale del minore o della persona interdetta. La domanda di gratuito patrocinio e la domanda di concessione dell'importo necessario all'esecuzione della decisione dell'organo giurisdizionale in merito al versamento del risarcimento civilistico del danno a favore della vittima del reato sono esenti da imposta di bollo.
La domanda di gratuito patrocinio e la domanda di concessione dell'importo necessario all'esecuzione della decisione dell'organo giurisdizionale in merito al versamento del risarcimento civilistico del danno a favore della vittima del reato, se sono firmate dalla vittima, contengono i dati richiesti dalla legge e sono corredate dei documenti giustificativi necessari, possono essere presentate anche da organizzazioni non governative attive nel campo della protezione delle vittime.
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