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In Portogallo è la commissione per la protezione delle vittime di reati (Comissão de Proteção às Vítimas de Crimes, CPVC).
No. La vittima di un reato violento o di violenza domestica, residente in un altro Stato membro dell'UE deve presentare la domanda di concessione/anticipo del risarcimento, che sarà versato dallo Stato portoghese, all'autorità competente dello Stato membro dell'UE dove risiede.
Tale autorità procede a trasmettere la domanda alla CPVC in Portogallo, che la riceve, espletando i dovuti accertamenti dei fatti e decidendo in merito.
a) le domande?
La CPVC accetta le domande e documenti in portoghese o in inglese.
b) i documenti giustificativi?
Se intende sollecitare l'autorità competente dello Stato membro dove risiede abitualmente il richiedente il risarcimento, affinché chieda l'audizione di questi o di chiunque altro (per es. un testimone o un perito), la CPVC non può rifiutarla in quanto redatta in una lingua corrispondente a una delle lingue ufficiali delle istituzioni dell'Unione.
La propria CPVC. I servizi richiesti e prestati dalla CPVC in caso di reati violenti o di violenza domestica non danno luogo ad alcun tipo di richiesta di rimborso spese.
No.
La CPVC riceve tutti i documenti necessari per l'istruzione e la decisione del procedimento di risarcimento che sarà versato dallo Stato portoghese per i reati commessi in questo paese se la vittima vi è abitualmente residente. Si può altresì sollecitare l'autorità dello Stato membro di residenza della vittima per l'audizione. Non è necessario che il richiedente si rechi in Portogallo per essere udito dalla commissione.
Se il giudice portoghese ritiene indispensabile udire di persona il richiedente, senza ricorrere ad altri mezzi, le spese di viaggio e le altre spese connesse sono sostenute dallo Stato portoghese.
La previdenza sociale è l'autorità nazionale preposta a ricevere e trasmettere le domande di patrocinio gratuito a spese dello Stato.
Sì.
Tutti i documenti trasmessi dall'autorità competente dello Stato membro in cui risiede abitualmente il richiedente sono accettati senza formalità particolari e sono dispensati dall'obbligo di legalizzazione o analogo.
I documenti medici presentati dal richiedente all'autorità dello Stato membro dove ha residenza abituale e necessari alla decisione del caso o altri eventualmente richiesti, sono trasmessi alla CPVC, senza bisogno di ulteriori esami in Portogallo.
Entro 10 giorni, sia l'autorità competente dello Stato membro di residenza abituale del richiedente, sia del proprio Stato, riceveranno informazioni in merito al ricevimento della domanda da parte della CPVC, con l'indicazione del termine probabile in cui sarà emessa la decisione circa la domanda.
La decisione relativa a una domanda di risarcimento può essere trasmessa al richiedente e all'autorità dello Stato membro in cui risiede abitualmente il richiedente, in portoghese o in inglese. La CPVC può quindi decidere di impiegare la lingua ufficiale dello Stato membro in cui ha residenza abituale il richiedente o un'altra lingua di tale Stato membro, purché corrisponda a una lingua ufficiale delle istituzioni dell'Unione.
Sì. Se il richiedente si ritiene leso dalla decisione della CPVC, dispone di 15 giorni per impugnare la decisione dinanzi alla propria commissione. Mediante richiesta, il ricorrente deve esporre i motivi invocati, accludendo gli elementi di prova ritenuti opportuni. La CPVC dispone di 30 giorni per valutare e decidere in merito all'impugnazione, con la facoltà di confermare, revocare, annullare, modificare o sostituire l'atto in questione.
In caso di disaccordo con la decisione di impugnazione, il richiedente può impugnarla dinanzi al giudice amministrativo.
In questa specifica materia la CPVC non ha alcun potere di intervenire.
Commissione per la protezione delle vittime di reati:
APAV:
Commissione per la cittadinanza e l'uguaglianza di genere (Comissão para a Cidadania e Igualdade de Género, GIG):
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