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Juridiskās palīdzības administrācija (Autorità competente per il patrocinio gratuito)
Pils laukums 4
Riga
Telefono: +371 67514208
Numero verde: +371 80001801
Fax: +371 67514209
E-mail: jpa@jpa.gov.lv
Sito web: https://www.jpa.gov.lv/par-mums-eng
La vittima può inviare la richiesta di risarcimento da parte dello Stato direttamente all'Autorità competente per il patrocinio gratuito senza presentare domanda all'autorità competente dello Stato membro dell'Unione europea che è il suo paese di residenza.
In che lingua le autorità competenti per il risarcimento accettano la domanda?
L'Autorità competente per il patrocinio gratuito accetta le domande di risarcimento nei confronti dello Stato e i documenti ad esse allegati in lettone o in inglese. Non è necessario che i documenti da presentare all'Autorità competente per il patrocinio gratuito siano legalizzati e le formalità equivalenti non si applicano a questi documenti.
Qualora sia necessario tradurre la domanda di risarcimento da parte dello Stato e i documenti ad essa allegati, i costi di traduzione saranno coperti dal finanziamento del bilancio nazionale concesso all'Autorità competente per il patrocinio gratuito.
Non viene addebitata alcuna spesa per l'esame della domanda di risarcimento da parte dello Stato ricevuta da un altro Stato membro dell'Unione europea.
La presenza della vittima non è richiesta per il processo di esame della domanda di risarcimento da parte dello Stato e di decisione in merito al pagamento o al rifiuto del pagamento di tale risarcimento.
Se l'Autorità competente per il patrocinio gratuito constata che siano necessarie ulteriori informazioni per prendere una decisione, la vittima verrà informata di conseguenza entro sette giorni dalla ricezione della domanda di risarcimento da parte dello Stato.
La decisione sarà inviata all'indirizzo indicato nella domanda di risarcimento da parte dello Stato.
La presenza della vittima non è richiesta per il processo di esame della domanda di risarcimento da parte dello Stato e di decisione in merito al pagamento o al rifiuto del pagamento di tale risarcimento.
La persona responsabile per il procedimento (la polizia, l'ufficio del pubblico ministero, l'organo giurisdizionale) decide in merito alla perizia da parte di periti. L'Autorità competente per il patrocinio gratuito chiederà alla persona responsabile per il procedimento informazioni sui risultati della perizia da parte di periti.
La perizia redatta dai periti si basa su cartelle cliniche o altri dati oggettivi.
Se la persona responsabile per il procedimento (la polizia, l'ufficio del pubblico ministero, l'organo giurisdizionale) ha deciso di richiedere una perizia da parte di periti, le spese di viaggio della vittima saranno coperte (utilizzando il bilancio nazionale) secondo l'iter e nella misura stabiliti dalle leggi e dai regolamenti della Repubblica di Lettonia.
L'Autorità competente per il patrocinio gratuito decide in merito al pagamento o al rifiuto di pagamento del risarcimento da parte dello Stato entro un mese dalla ricezione della domanda di risarcimento e la decisione viene inviata all'indirizzo indicato nella domanda stessa.
Qualora l'Autorità competente per il patrocinio gratuito necessiti di ulteriori informazioni dalla vittima o dalla persona responsabile per il procedimento (la polizia, l'ufficio del pubblico ministero, l'organo giurisdizionale), il termine per l'adozione della decisione viene sospeso fino a quando risultano pervenute tutte le informazioni.
La decisione sul pagamento o sul rifiuto di pagamento del risarcimento da parte dello Stato verrà inviata alla vittima, redatta in lettone e corredata da una traduzione in una lingua che lo Stato membro dell'Unione europea nel quale la vittima risiede ha dichiarato di accettare.
Si può impugnare la decisione dell'Autorità competente per il patrocinio gratuito in merito al pagamento o al rifiuto del pagamento del risarcimento da parte dello Stato entro un mese dalla sua entrata in vigore presentando un'istanza a tal fine all'Autorità competente per il patrocinio gratuito che la trasmetterà al ministero della Giustizia.
Per richiedere un risarcimento da parte dello Stato non occorre disporre di assistenza legale. L'Autorità competente per il patrocinio gratuito fornisce l'assistenza necessaria per il processo di domanda di risarcimento da parte dello Stato.
L'associazione "Skalbes" mette a disposizione una linea di assistenza gratuita 116006 "Linea di assistenza per le vittime di reato" (tutti i giorni dalle 7.00 alle 22.00), che fornisce sostegno emotivo e psicologico alle vittime di reati, informazioni sui diritti procedurali delle vittime (ad esempio, diritti nel contesto di procedimenti penali, diritti al risarcimento dei danni, risarcimento da parte dello Stato ecc.), servizi disponibili e servizi di sostegno esistenti a favore delle vittime.
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