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Il Bureau de l’Aide aux Victimes et de la Politique Associative o BAVPA (Ufficio per l’assistenza alle vittime e per la politica associativa) del ministero della Giustizia è l’autorità che può fornire assistenza nel trasmettere una domanda a un altro Stato membro dell’Unione Europea.
L’autorità di assistenza può fornire informazioni al richiedente sulle possibilità di chiedere un risarcimento, oltre ai moduli necessari; essa trasmette poi la domanda e i documenti giustificativi all’autorità di assistenza o direttamente all’autorità decisionale dello Stato membro in cui si è verificato il reato.
L’autorità di assistenza non traduce i documenti. Bisogna provvedere autonomamente alla traduzione dei documenti necessari.
No.
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