Se la mia domanda debba essere inviata da questo paese in un altro paese dell'UE

Belgio

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Quale autorità mi aiuterà a trasmettere una domanda in un altro paese dell’UE?

a) La Commission pour l’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence (Commissione per l’aiuto finanziario alle vittime di atti intenzionali di violenza) può assistere le vittime, sia belghe che residenti in Belgio, nelle loro pratiche per ottenere un risarcimento in un altro Stato dell’UE.

Indirizzo:

Commission d’aide financière aux victimes d’actes intentionnels de violence
SPF Justice

Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES

b) In caso di vittime del terrorismo, contattare la “Division Terrorisme” (sezione Terrorismo) in seno alla Commissione di cui sopra.

Indirizzo postale:

Commission d'aide financière aux victimes d'actes intentionnels de violence – Division Terrorisme
SPF Justice

Boulevard de Waterloo 115
1000 BRUXELLES
Indirizzo e-mail: terrorvictims@just.fgov.be

Qual è il ruolo delle autorità incaricate di prestare assistenza?

Ai sensi dell’articolo 40 della legge del 1° agosto 1985, in qualità di autorità di assistenza in un caso transfrontaliero, la Commissione è incaricata di:

1° fornire al richiedente le informazioni essenziali sulla possibilità di chiedere un risarcimento nello Stato membro in cui l’atto è stato commesso, oltre a fornirgli i moduli di domanda necessari in base a un manuale messo a punto dalla Commissione europea;

2° fornire al richiedente, su sua richiesta, indicazioni e informazioni generali sulla maniera in cui il modulo deve essere compilato e sui documenti giustificativi che potrebbero essergli richiesti;

3° trasmettere tempestivamente la domanda e i documenti giustificativi all’autorità decisionale dello Stato membro dell’Unione in cui l’atto è stato commesso utilizzando il modulo tipo messo a punto dalla Commissione europea;

4° fornire, ove necessario, al richiedente indicazioni generali per aiutarlo a rispondere a qualsiasi richiesta di informazioni aggiuntive presentata dall’autorità decisionale e, su richiesta del richiedente, trasmettere quanto prima queste informazioni direttamente all’autorità decisionale allegandovi, se del caso, l’elenco dei documenti giustificativi trasmessi;

5° prendere le misure necessarie, qualora l’autorità decisionale decida di ascoltare il richiedente o qualsiasi altra persona, come un testimone o un perito.

Quest’autorità si occuperà di far tradurre i documenti giustificativi se la domanda deve essere tradotta? Se sì, chi paga il servizio?

La questione non si è ancora posta ed è tuttora in esame.

Sono previsti oneri amministrativi o di altro tipo per trasmettere la domanda all’estero?

No.

Ultimo aggiornamento: 14/01/2020

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