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Il risarcimento può essere concesso solo alle vittime di reati dolosi violenti. Si tratta di reati commessi intenzionalmente dal loro autore e che costituiscono un'aggressione diretta alla vita e all'integrità fisica, utilizzando la forza (reati compiuti a danno della vita e dell'integrità fisica di una persona, quali omicidio, omicidio colposo, lesioni personali), o una violazione dell'integrità sessuale (reati sessuali).
Un'altra condizione è data dal fatto che, a norma del codice penale, tali reati siano punibili con uno o più anni di detenzione. In altre parole non è possibile ottenere un risarcimento per reati di natura pecuniaria (finanziaria).
Una vittima non ha diritto al risarcimento per lesioni lievi (ad esempio contusioni, abrasioni, lividi) o per altri casi di lesioni fisiche che hanno soltanto un effetto esterno temporaneo o che influenzano la salute della vittima temporaneamente e in misura minore.
Il risarcimento può essere concesso nei casi in cui una lesione fisica sia considerata essere quanto meno minore (per esempio, ferite ai danni dei tessuti molli che richiedono punti, fratture semplici, lussazioni semplici e distorsioni, rotture semplici del timpano, commozioni cerebrali con perdita di coscienza molto breve, perdita di uno o due denti, perdita di una nocca).
Sì, può essere riconosciuto un risarcimento in ragione della sofferenza psicologica dovuta al decesso di una persona cara anche ai sopravvissuti della vittima deceduta; ovvero a persone che erano a carico o avevano il diritto di essere a carico della vittima deceduta (in particolare figli minori e di età inferiore ai 26 anni coinvolti in un'istruzione a tempo pieno; a un coniuge o un partner non coniugato che non aveva mezzi di sussistenza ed era disoccupato per ragioni non cagionate da tali persone; ai genitori, qualora non abbiano o non possano acquisire sufficienti mezzi di sussistenza).
No.
No. La condizione formale per la concessione di un risarcimento consiste nel fatto che il richiedente siaun cittadino della Repubblica di Slovenia o di un altro Stato membro dell'UE.
No. Per chiedere il risarcimento, il reato deve essere stato commesso nel territorio della Repubblica di Slovenia o su una nave slovena o su un aeromobile sloveno, indipendentemente dal luogo nel quale tale nave o aeromobile si trovava nel momento in cui è stato commesso il reato.
Sì, l'atto deve essere stato registrato dall'autorità competente (polizia, pubblico ministero) o denunciato alla stessa e trattato come un reato (e non, ad esempio, come un reato minore); inoltre deve sussistere un ragionevole sospetto che sia stato commesso un reato (denuncia presentata con azione penale).
No, tuttavia deve sussistere un ragionevole sospetto che il reato è stato commesso, il che significa che, di norma, deve essere presentata almeno una denuncia che la polizia inoltra all'ufficio della procura in seguito al completamento delle indagini.
Di norma, la base per la concessione del risarcimento in questi casi è rappresentata da una sentenza definitiva ed esecutiva che riconosce alla vittima un risarcimento e che potrebbe essere già stata emessa nel corso di procedimenti penali (decisione relativa ad un'azione civile nel contesto di un procedimento penale) o in un procedimento civile (decisione relativa ad un'azione legale). Una condizione aggiuntiva consiste nel fatto che l'esecuzione (recupero del pagamento) a norma di tale sentenza sia stata infruttuosa o niente affatto possibile (l'autore del reato non ha proprietà, non è possibile recuperare le proprietà).
Esistono tuttavia delle eccezioni per le quali non è necessario chiedere innanzitutto il risarcimento all'autore del reato:
— quando una vittima di un reato appartiene a uno dei gruppi soggetti a protezione speciale, ossia minori, vittime di violenza domestica, disabili, cittadini di un altro Stato membro dell'UE (nei casi transfrontalieri);
— quando l'autore del reato resta sconosciuto (dopo tre mesi dalla registrazione o dalla denuncia del reato, e non è identificato prima della decisione del Comitato per il processo decisionale sul risarcimento) o se l'autore del reato non può essere perseguito (ad esempio nel caso in cui l'autore del reato sia deceduto o abbia un'età inferiore ai 14 anni e non sia penalmente responsabile).
Se l'autore del reato rimane sconosciuto (dopo tre mesi dall'individuazione o dalla denuncia del reato e non viene identificato prima della decisione del Comitato), la vittima può chiedere un risarcimento.
Di norma, il risarcimento è collegato alla condanna dell'autore del reato quando viene richiesto sulla scorta di un titolo esecutivo, ossia una sentenza (nel contesto di procedimenti penali o civili) tramite la quale è stato riconosciuto un risarcimento in favore della vittima, ma quest'ultima non può recuperarlo dall'autore del reato (esecuzione infruttuosa o impossibile).
Nei casi in cui una vittima goda di uno status speciale (minori, disabili o vittime di violenza domestica e vittime in casi transfrontalieri – cittadini di altri Stati membri dell'UE), la condanna dell'autore del reato non costituisce una condizione per richiedere un risarcimento.
Sì, esistono due termini da rispettare per chiedere un risarcimento.
Nei casi che riguardano un autore del reato non noto o gruppi speciali di vittime (minori, vittime di violenza domestica, disabili, cittadini di altri Stati membri dell'UE), il termine per la presentazione della domanda è di 6 mesi dalla data in cui è stato commesso il reato.
Negli altri casi in cui il risarcimento deve essere ricercato innanzitutto presso l'autore del reato, il termine per la presentazione della domanda è di 3 mesi dalla data di ricezione della decisione o della notifica che l'esecuzione non ha avuto esito positivo; laddove l'esecuzione non sia stata proposta, il termine è di tre mesi dalla ricezione delle informazioni relative alla impossibilità di attuare l'esecuzione.
Ad esempio, il risarcimento coprirà:
a) per la vittima del reato:
– danni materiali (non psicologici):
— danni psicologici (morali):
– danni materiali (non psicologici):
— danni psicologici:
– danni materiali (non psicologici):
— danni psicologici (morali):
– danni materiali (non psicologici):
— danni psicologici:
Di norma, il risarcimento viene corrisposto in un unico pagamento, a meno che non sia necessario determinare le condizioni future per la concessione di un risarcimento per periodi di tempo determinati (ad esempio, l'istruzione a tempo pieno di un figlio).
Quando si decide l'importo del risarcimento si tiene conto del comportamento del richiedente durante e dopo la commissione del reato, nonché del suo contributo al verificarsi e all'entità del danno. Il risarcimento può essere ridotto di conseguenza oppure la domanda può essere respinta.
Non vengono controllati i precedenti penali del richiedente, mentre la mancata collaborazione durante il procedimento di risarcimento può comportare la non determinazione di talune circostanze rilevanti per stabilire il diritto al risarcimento e, di conseguenza, le condizioni per il riconoscimento dei danni potrebbero non essere soddisfatte. Se il richiedente non risponde alle richieste dell'autorità di integrazione della domanda di risarcimento, una domanda incompleta può essere respinta.
La situazione finanziaria della vittima non viene controllata e pertanto essa non pregiudica il riconoscimento del diritto al risarcimento o il suo ammontare.
Sì, l'ammontare del risarcimento viene ridotto detraendo qualsiasi altro indennizzo, rimborso o altro pagamento ricevuto dal richiedente su qualsiasi altra base per il medesimo tipo di danno.
Per il dolore fisico e psicologico vengono presi in considerazione gli importi di risarcimento più elevati previsti dalla legge per ciascun tipo di danno e il risarcimento viene determinato sulla base di tali limiti e in relazione alla gravità della lesione o del tipo di danno.
In merito al dolore fisico, norme speciali individuano le categorie di lesioni e la legge fissa gli importi minimi e massimi per tali categorie: da 50 a 500 EUR per le lesioni minori; da 100 a 1 000 EUR per le lesioni intermedie; da 250 a 2 500 EUR per le lesioni gravi; da 500 a 5 000 EUR per le lesioni molto gravi; e da 1 000 a 10 000 EUR per le lesioni estremamente gravi.
Per altri tipi di danni, la legge fa riferimento ad altri regolamenti. Il rimborso delle spese per cure mediche è riconosciuto secondo l'ammontare dei costi dei servizi sanitari erogati dall'assicurazione malattia obbligatoria ai quali la persona assicurata avrebbe diritto ai sensi dei regolamenti della Repubblica di Slovenia in considerazione delle circostanze. Il risarcimento di fondi in ragione della perdita di sostentamento è riconosciuto ai sopravvissuti della vittima deceduta nella misura determinata dalla normativa slovena in materia di assicurazione pensionistica e per invalidità in relazione alla pensione di reversibilità.
Sì, per il dolore fisico si va da un minimo di 50 EUR fino a un massimo di 10 000 EUR; mentre per il dolore psicologico l'importo massimo è pari a 10 000 EUR.
Il risarcimento per il dolore psicologico causato dal decesso di una persona cara può essere concesso a tutti i parenti di una vittima deceduta per un importo pari a fino a 10 000 EUR.
No. Nel modulo di domanda è possibile indicare l'importo del risarcimento, tuttavia ciò non è richiesto dalla legge.
Sì. Sì, l'ammontare del risarcimento fissato per ciascun tipo di danno viene ridotto detraendo qualsiasi altro indennizzo, rimborso o altro pagamento ricevuto dal richiedente su qualsiasi altra base per il medesimo tipo di danno.
No.
La legge non prevede un tale cambiamento della situazione.
Per legge, la domanda deve essere corroborata dai seguenti documenti:
Se un richiedente chiede un risarcimento dopo che non è riuscito a recuperarlo dall'autore del reato, occorre allegare quanto segue:
L'autorità può richiedere ulteriori prove per stabilire le condizioni per la concessione del risarcimento.
No. Non viene addebitata alcuna spesa per domande, azioni e decisioni nel contesto di procedimenti di risarcimento ai sensi della Zakon o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (legge sul risarcimento delle vittime di reati – ZOZKD).
Komisija Vlade Republike Slovenije za odločanje o odškodnini žrtvam kaznivih dejanj (Comitato per il processo decisionale sul risarcimento alle vittime di reati; in appresso il "Comitato").
Al Ministrstvo za pravosodje (ministero della Giustizia), Župančičeva 3, 1000 Lubiana.
No.
Il termine previsto dalla legge per l'emissione di una decisione è di 3 mesi dalla ricezione di una domanda completa. Di norma, il procedimento effettivo dura meno di sei mesi, a seconda delle circostanze individuali.
La decisione del Comitato può essere impugnata avviando un'azione nel contesto di un procedimento amministrativo dinanzi al tribunale amministrativo della Repubblica di Slovenia.
Sul sito web del ministero della Giustizia:
La versione inglese della pagina web:
È possibile ottenere informazioni anche per iscritto oppure telefonicamente:
Ministrstvo za pravosodje (ministero della Giustizia);
Direktorat za kaznovalno pravo in človekove pravice;
Sektor za popravo krivic in podporo žrtvam kaznivih dejanj;
Župančičeva 3, 1000 Ljubljana (Lubiana).
T: +386 1 369 5442
E: gp.mp@gov.si
Per legge la polizia è tenuta a fornire informazioni di base sulle modalità con cui le persone possono esercitare i loro diritti. Anche altri organismi statali che si occupano di vittime sono in genere a conoscenza di tali diritti e forniscono queste informazioni (centri di assistenza sociale, ONG di assistenza alle vittime).
Cfr. sopra.
In questi casi non è possibile beneficiare del patrocinio gratuito a spese dello Stato.
Ai sensi delle norme in materia di procedura amministrativa generale, tuttavia, un funzionario pubblico deve rispettare il principio della tutela dei diritti del richiedente, il che significa che detto funzionario deve consentire al richiedente di esercitare i propri diritti, avvisarlo a tale riguardo, invitarlo a compilare la domanda e fornire spiegazioni, assicurandosi nel contempo che l'ignoranza o la mancanza di conoscenza del richiedente non ne leda i diritti.
Sì, talune ONG offrono assistenza nel far rispettare i diritti delle vittime, ad esempio la Društvo za nenasilno komunikacijo (Società di comunicazione non violenta).
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