L'indennizzo economico è concesso alle vittime dei seguenti reati, previsti dal codice penale (c.p): tentato omicidio e omicidio premeditato (articoli 188 e 189 c.p.), lesione personale gravissima (articolo 194 c.p.), reati intenzionali violenti, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni e aggressione sessuale (articoli 218, 219 e 220 c.p.), tratta di esseri umani e di minorenni (articolo 210 e 211 c.p.), atti di terrorismo e altri reati intenzionali violenti.
L'indennizzo economico è concesso:
In conformità del presente capo, l'indennizzo economico è concesso, su richiesta, alle seguenti categorie di vittime di reato:
Sì, i familiari più stretti (eredi) e gli affini, fino al secondo grado, di una vittima che a seguito di un atto di violenza intenzionale ha subito gravi lesioni personali, ma non è deceduta, possono ricevere un'assistenza economica.
L'indennizzo economico è concesso, su richiesta, alle seguenti categorie di vittime di reato:
L'indennizzo economico è concesso alle categorie di vittime citate sopra, se il reato è stato commesso sul territorio della Romania e se la vittima:
Alle vittime che non rientrano nelle categorie di persone citate sopra l'indennizzo è concesso in virtù delle convenzioni internazionali di cui la Romania è parte.
Sì. L'indennizzo economico è concesso alle vittime se il reato è stato commesso sul territorio della Romania e se la vittima:
No. L'indennizzo economico è concesso se il reato è stato commesso sul territorio della Romania.
Sì. L'indennizzo economico è concesso solo se la vittima ha presentato denuncia agli uffici del pubblico ministero o all'organo giurisdizionale entro 60 giorni dalla data del reato o, nel caso del coniuge, dei figli e delle persone a carico del de cuius, entro 60 giorni dalla data in cui tali persone sono venute a conoscenza del reato.
Nel caso in cui la vittima non sia in grado fisicamente o psicologicamente di segnalare il reato agli uffici del pubblico ministero, il termine di 60 giorni è calcolato dalla data in cui cessa lo stato di incapacità.
Le vittime di età inferiore ai 18 anni e coloro che sono soggetti a un provvedimento di interdizione non sono tenuti a segnalare il reato al pubblico ministero il quale tuttavia può esserne informato dal rappresentante legale del minore o della persona interdetta.
No. La vittima può rivolgersi alla commissione per l'indennizzo delle vittime di reato per richiedere un anticipo sull'importo dell'indennizzo di una somma equivalente a 10 salari minimi di base lordi per paese, stabilita per l'anno in cui è presentata la domanda di anticipo.
L'anticipo può essere richiesto contestualmente alla domanda di indennizzo economico oppure separatamente in qualsiasi momento dopo la notifica degli uffici del pubblico ministero o dell'organo giurisdizionale e al massimo entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennizzo. Se l'anticipo è richiesto separatamente, nella domanda è indicata anche la fase del procedimento giudiziario.
L'anticipo è concesso se la situazione economica della vittima è precaria.
La domanda di anticipo sull'indennizzo economico presentata dalla vittima è esaminata da due giudici della commissione per l'indennizzo delle vittime di reato, entro 30 giorni dalla data di presentazione.
Nel caso in cui la domanda di indennizzo economico sia respinta, la vittima deve restituire l'anticipo percepito, a meno che il motivo del rifiuto non sia esclusivamente il fatto che l'autore del reato è insolvente o irreperibile.
La vittima deve rimborsare l'anticipo anche nel caso in cui non abbia presentato la domanda di indennizzo economico entro il termine prescritto.
Sì. Se l'autore del reato è noto, l'indennizzo economico può essere concesso alla vittima che ne abbia presentato domanda; alla vittima che sia parte civile nel procedimento penale; nel caso in cui il colpevole sia insolvente o irreperibile; alla vittima che non abbia ottenuto da una compagnia di assicurazione il pieno risarcimento del danno subito.
Sì. Se l'autore del reato è ignoto, la vittima può richiedere un indennizzo economico nel caso in cui una compagnia di assicurazione non l'abbia integralmente risarcita per il danno subito.
Se l'autore del reato è noto, la vittima può ottenere l'indennizzo economico quando sono soddisfatte le seguenti condizioni:
Se l'autore del reato è ignoto, la vittima può presentare una domanda di indennizzo entro un termine di 3 anni dalla data in cui è stato commesso il reato.
L'indennizzo economico è concesso:
L'assistenza è corrisposta in un'unica soluzione.
Non è concesso alcun indennizzo economico nei casi seguenti:
La situazione finanziaria non viene presa in considerazione.
Gli importi versati dall'autore del reato a titolo di risarcimento civilistico del danno e gli indennizzi erogati alla vittima da una compagnia di assicurazione per i danni subiti a seguito del reato sono detratti dall'indennizzo economico concesso alla vittima dallo Stato.
Alla vittima del reato è corrisposto un indennizzo economico per le seguenti categorie di danni subiti:
L'indennizzo economico per i danni materiali di cui al punto 2), lettera a) è concesso a concorrenza di un importo equivalente a 10 salari minimi di base lordi per paese, stabilito per l'anno in cui la vittima ha presentato una domanda di indennizzo economico.
Gli importi versati dall'autore del reato a titolo di risarcimento civilistico del danno e gli indennizzi erogati alla vittima da una compagnia di assicurazione per i danni subiti a seguito del reato sono detratti dall'indennizzo economico concesso alla vittima dallo Stato.
L'indennizzo economico per i danni materiali è concesso a concorrenza di un importo equivalente a 10 salari minimi di base lordi per paese, stabilito per l'anno in cui la vittima ha presentato una domanda di indennizzo economico.
Sì. La domanda di indennizzo economico deve includere:
Alla domanda deve essere allegata una copia dei documenti a sostegno delle informazioni contenute nella domanda stessa e di ogni altro documento rilevante per il trattamento della domanda della vittima.
È possibile ricevere istruzioni, non dall'organo giurisdizionale, ma dai servizi di sostegno alle vittime di reato (istituiti a livello delle direzioni generali dell'assistenza sociale e della protezione dell'infanzia, conformemente alla legge n. 211/2004 relativa alle misure di informazione, sostegno e protezione delle vittime di reato), in conformità della legge, previa una valutazione per determinare la necessità di assistenza della vittima.
Per fornire i servizi di sostegno e di protezione alle vittime di reato, presso ogni direzione generale è istituita una divisione espressamente incaricata dell'assistenza alle vittime, dove operano almeno tre specialisti: assistente sociale, psicologo, consulente giuridico.
L'iter di informazione, sostegno e protezione delle vittime di reato comprende le fasi seguenti:
I servizi di sostegno e protezione sono erogati gratuitamente dalle direzioni generali su richiesta della vittima o dei suoi familiari, ma possono essere erogati anche dai servizi pubblici locali di assistenza sociale, come pure da quelli privati.
La domanda di sostegno e di protezione può essere indirizzata alla direzione generale, ma anche direttamente a un fornitore di servizi sociali privato o pubblico; in questo ultimo caso il fornitore deve informare per iscritto la direzione generale competente per la zona in cui si trova il domicilio o la residenza del beneficiario del servizio in questione.
In virtù della legge, in base alle necessità individuate, le vittime possono essere indirizzate ai servizi sociali, educativi, medici o di interesse generale situati nelle immediate vicinanze.
I servizi di sostegno e protezione erogati alle vittime di reato e alle loro famiglie possono essere i seguenti:
Sì. Gli importi versati dall'autore del reato a titolo di risarcimento civilistico del danno e gli indennizzi erogati alla vittima da una compagnia di assicurazione per i danni subiti a seguito del reato sono detratti dall'indennizzo economico concesso alla vittima dallo Stato.
La vittima può rivolgersi alla commissione per l'indennizzo delle vittime di reato per richiedere un anticipo sull'importo dell'indennizzo di una somma equivalente a 10 salari minimi di base lordi per paese, stabilita per l'anno in cui è presentata la domanda di anticipo.
L'anticipo può essere richiesto contestualmente alla domanda di indennizzo economico oppure separatamente in qualsiasi momento dopo la notifica degli uffici del pubblico ministero o dell'organo giurisdizionale e al massimo entro 30 giorni dalla data di presentazione della domanda di indennizzo.
L'anticipo è concesso se la situazione economica della vittima è precaria.
Nel caso in cui la domanda di indennizzo economico sia respinta, la vittima deve restituire l'anticipo percepito, a meno che il motivo del rifiuto non sia esclusivamente il fatto che l'autore del reato è insolvente o irreperibile.
La vittima deve rimborsare l'anticipo anche nel caso in cui non abbia presentato la domanda di indennizzo economico entro il termine prescritto.
La legge n. 211/2004 relativa alle misure di informazione, sostegno e protezione delle vittime di reato non prevede alcun limite, salvo quello imposto all'articolo 27, paragrafo 2, ossia 10 salari minimi di base lordi per paese, stabiliti per l'anno in cui è presentata la domanda di indennizzo economico.
Se l'importo del danno subito è aumentato, può essere presentata una nuova domanda di indennizzo economico.
Alla domanda deve essere allegata una copia dei documenti che giustificano le informazioni contenute nella domanda stessa e di ogni altro documento rilevante per il trattamento della domanda della vittima per esempio: sentenze, ricevute, fatture o documenti comprovanti i pagamenti, certificati medici, perizie).
La domanda di indennizzo economico deve contenere le informazioni seguenti o, se del caso, essere accompagnata da documenti giustificativi contenenti le informazioni seguenti:
No. La domanda di indennizzo economico e di un anticipo sulla somma d'indennizzo sono esenti dall'imposta di bollo.
Per quanto riguarda i casi nazionali, la domanda di indennizzo economico deve essere presentata all'organo giurisdizionale della circoscrizione nella quale la vittima è domiciliata; la domanda è esaminata da due giudici della commissione per l'indennizzo delle vittime di reato, istituita presso ciascun organo giurisdizionale.
Per quanto riguarda i casi transfrontalieri, l'organo decisionale rumeno designato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, è la commissione per l'indennizzo delle vittime di reato presso il Tribunal București:
Bulevardul Unirii, nr. 37, Sector 3, București, cod 030823
Telefono: +4021 4083600, +4021 4083700
Fax: +4021 3187731
Indirizzo email: tribunalul.bucuresti@just.ro
Per quanto riguarda i casi nazionali, la domanda di indennizzo economico deve essere presentata all'organo giurisdizionale della circoscrizione nella quale la vittima è domiciliata; la domanda è esaminata da due giudici della commissione per l'indennizzo delle vittime di reato, istituita presso ciascun organo giurisdizionale.
Per quanto riguarda i casi transfrontalieri, se il reato è stato commesso sul territorio della Romania e la vittima è un cittadino di uno Stato membro dell'Unione europea, legalmente soggiornante sul territorio della Romania alla data del reato, o è un cittadino straniero o una persona apolide residente in uno Stato membro dell'Unione europea, legalmente soggiornante sul territorio della Romania alla data del reato, l'organo decisionale rumeno designato a norma dell'articolo 3, paragrafo 2, è la commissione per l'indennizzo delle vittime di reato presso il Tribunal București:
Bulevardul Unirii, nr. 37, Sector 3, București, cod 030823
Telefono: +4021 4083600, +4021 4083700
Fax: +4021 3187731
Indirizzo email: tribunalul.bucuresti@just.ro
No. La domanda di indennizzo economico e di un anticipo sulla somma d'indennizzo sono esaminate in camera di consiglio, con convocazione della vittima. La partecipazione del procuratore è obbligatoria.
La commissione per l'indennizzo delle vittime di reato, riunita in camera di consiglio composta da due giudici, può ascoltare delle persone, domandare dei documenti e acquisire qualunque altra prova ritenga utile all'esame della domanda.
Da uno a due anni.
La commissione può giungere a una delle seguenti decisioni:
La decisione in merito alla domanda d'indennizzo o di anticipo è notificata alla vittima. La decisione può essere impugnata entro 15 giorni dalla notifica.
Il modulo per presentare la domanda di indennizzo economico nei casi transfrontalieri è allegato (15 Kb)
all'ordinanza nº 1319/C/13.5.2008 del ministero della Giustizia.
DA CONFERMARE
Su richiesta, la vittima ha diritto al gratuito patrocinio.
La domanda di gratuito patrocino deve essere presentata all'organo giurisdizionale della circoscrizione in cui la vittima è domiciliata ed è esaminata da due giudici della commissione per l'indennizzo delle vittime di reato, che decidono entro 15 giorni dalla data di deposito della domanda.
Alla domanda di gratuito patrocinio deve essere allegata una copia dei documenti giustificativi delle informazioni fornite e una copia di ogni altro documento in possesso della vittima, pertinente al trattamento della domanda.
La domanda di gratuito patrocinio è esaminata in camera di consiglio, con convocazione della vittima, ed è decisa con ordinanza.
Se la vittima non ha scelto un avvocato, la decisione che accorda il gratuito patrocinio deve includere anche la nomina di un avvocato d'ufficio, conformemente alla legge n. 51/1995 relativa all'organizzazione e all'esercizio della professione forense, ripubblicata, con modifiche e integrazioni, e allo status della professione forense.
La decisione in merito al gratuito patrocinio è notificata alla vittima.
Una decisione di rifiuto del gratuito patrocinio può essere riesaminata dall'organo giurisdizionale della circoscrizione cui appartiene la commissione per l'indennizzo delle vittime di reato, su richiesta della vittima, entro 15 giorni dalla notifica. Il riesame è svolto collegialmente da due giudici.
Il gratuito patrocinio è concesso a ogni vittima per tutta la durata del procedimento, fino a concorrenza di un importo equivalente a due salari minimi di base lordi per paese, stabiliti per l'anno in cui la vittima ha presentato la domanda di gratuito patrocinio. Il gratuito patrocinio è finanziato a valere sul bilancio dello Stato, mediante il bilancio del ministero della Giustizia.
Le disposizioni di cui sopra si applicano, mutatis mutandis, alla concessione dell'importo necessario all'esecuzione della decisione dell'organo giurisdizionale in merito al versamento del risarcimento civilistico del danno a favore della vittima del reato.
Il ministero della Giustizia, in quanto autorità rumena responsabile dell'assistenza designata a norma dell'articolo 3, paragrafo 1, della direttiva 2004/80/CE, fornisce al richiedente le informazioni relative alla possibilità di richiedere un indennizzo economico allo Stato sul cui territorio è stato commesso il reato, i moduli di domanda necessari, come pure orientamento e informazioni generali sulle modalità di compilazione della domanda e sulla documentazione a sostegno richiesta.
Si veda l'ordinanza n. 1319/C/13.5.2008 del ministro della Giustizia. In conformità dell'articolo 2 dell'ordinanza, il ministero della Giustizia assolve le proprie funzioni di autorità di assistenza mediante la direzione per il diritto internazionale e i trattati (Direcția drept internațional și tratate), che può cooperare con altre strutture competenti del ministero. Quando un richiedente presenta una domanda d'indennizzo economico da un altro Stato membro, il ministero della Giustizia, in veste di autorità di assistenza, assolve principalmente le funzioni seguenti: ricevere e accusare il ricevimento della domanda del richiedente; verificare la domanda e informare il richiedente, se del caso, circa i motivi del rigetto della domanda; fornire al richiedente il modulo di domanda e assisterlo nella compilazione, se le condizioni sono soddisfatte; invitare il richiedente a fornire le informazioni e/o i documenti necessari per compilare la domanda; facilitare la traduzione asseverata della decisione resa dall'organo statale competente presso il quale è stata presentata la domanda di indennizzo economico e accertarsi che tale traduzione sia trasmessa al richiedente nel più breve tempo possibile, ecc.
La domanda di gratuito patrocinio e la domanda di concessione dell'importo necessario all'esecuzione della decisione dell'organo giurisdizionale in merito al versamento del risarcimento civilistico del danno a favore della vittima del reato, se sono firmate dalla vittima, contengono i dati richiesti dalla legge e sono corredate dei documenti giustificativi necessari, possono essere presentate anche da organizzazioni non governative attive nel campo della protezione delle vittime.
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