Il risarcimento può essere ottenuto per qualsiasi tipo di reato che abbia causato un danno materiale o morale, a seguito di atti intenzionali aventi carattere materiale di reato o che costituiscono un reato di oltraggio al pudore o di stupro di cui agli articoli da 372 a 376 del codice penale.
- Danno materiale/economico
- Danno morale
Può presentare domanda di risarcimento al ministro della Giustizia un parente o una persona a carico della vittima deceduta a seguito di atti intenzionali aventi carattere di reato e che abbiano causato una lesione personale con conseguente decesso della vittima e un grave turbamento alle sue condizioni di vita (sofferenza psichica per la perdita di una persona cara) e se non è stato ottenuto alcun risarcimento effettivo e adeguato. Possono ottenere un risarcimento i familiari, i coniugi, i conviventi, i partner uniti da un patto civile di solidarietà o le persone particolarmente vicine alla vittima, a condizione che il danno subito sia un danno riparabile. In linea di principio il grado di parentela è irrilevante in quanto viene considerata solo la comunione effettiva e affettiva della vittima diretta. In pratica solo i familiari, e in particolare i componenti del nucleo familiare, possono di riflesso accedere allo status di vittima. Il nucleo familiare corrisponde a una famiglia composta da due adulti coniugati o meno, con o senza figli.
Può presentare domanda di risarcimento al ministro della Giustizia un parente o una persona a carico della vittima sopravvissuta ad atti intenzionali aventi carattere di reato e di atti che abbiano causato una lesione personale con conseguente invalidità permanente o una totale inabilità al lavoro per oltre un mese e un grave turbamento alle sue condizioni di vita e se non è stato ottenuto alcun risarcimento effettivo e adeguato.
Hanno diritto al risarcimento solo persone regolarmente residenti in Lussemburgo o cittadini di uno Stato membro dell’Unione europea o del Consiglio d’Europa che al momento dell’infrazione si trovassero in Lussemburgo in condizione regolare o che siano state vittime di un reato di tratta di esseri umani. In caso contrario non viene concesso alcun risarcimento.
Una vittima che risieda regolarmente e abitualmente in Lussemburgo ma che abbia subito un reato intenzionale violento in un altro Stato membro dell’Unione europea ha diritto a chiedere un risarcimento a carico dello Stato lussemburghese, se non gode del diritto al risarcimento nell’altro Stato.
Conformemente alla legge del 12 marzo 1984 relativa al risarcimento di alcune vittime di lesioni personali, le condizioni da soddisfare sono:
No, per ottenere il risarcimento non è necessario che la vittima abbia denunciato il reato alla polizia.
No, la decisione del ministro della Giustizia sulla concessione di un risarcimento può essere antecedente al pronunciamento sull’azione penale.
Se l’autore del reato è stato identificato e la vittima si è costituita parte civile, l’autore del reato deve prima essere citato in giudizio. Se quest’ultimo è insolvente, la vittima può sempre presentare domanda di risarcimento al ministro della Giustizia.
Il ministro della Giustizia può ordinare il rimborso totale o parziale dell’indennizzo o dell’anticipo che è stato pagato alla vittima successivamente a titolo di risarcimento o di indennizzo effettivo del danno.
Autore non identificato
Se l’autore dell’aggressione non è stato identificato, il risarcimento può essere chiesto inoltrando la domanda al ministero della Giustizia. La domanda deve essere formulata in francese, tedesco o lussemburghese e deve indicare la data, il luogo e la natura esatta dei fatti subiti come vittima. I documenti giustificativi relativi ai fatti e al danno subito dalla vittima devono essere allegati alla lettera a sostegno della domanda. Devono inoltre essere soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 1 della legge del 12 marzo 1984 relativa al risarcimento di alcune vittime di lesioni personali a seguito di reato.
Autore non condannato
Per aver diritto a un risarcimento, l’autore del reato deve essere stato riconosciuto colpevole con sentenza definitiva. Su parere della Commissione preposta alla vittima, il ministro della Giustizia può infatti ordinare il rimborso totale o parziale dell’indennizzo o dell’anticipo. Può decidere in tal senso anche quando emerge, a seguito del versamento dell’anticipo, che l’indennizzo non era dovuto.
La domanda deve essere presentata entro due anni dal momento dei fatti. Quando l’autore del reato è citato in giudizio, il termine viene prorogato e scade solo dopo due anni dalla decisione definitiva del giudice che si è pronunciato sulla causa penale. Se dopo una decisione passata in giudicato in materia penale si ottiene una decisione sugli interessi civili, il termine viene prorogato di due anni da quando la decisione giudiziaria sugli interessi civili è diventata definitiva. Tuttavia, se la vittima è minorenne, il termine di decadenza decorre non prima del giorno in cui la vittima ha raggiunto la maggiore età, se i fatti sono punibili con pene criminali o sono previsti e repressi dagli articoli 372, 373, 375, 382-1 e 382-2, 400, 401bis, 402, 403 o 405 del codice penale.
Il risarcimento copre ad esempio:
a) per la vittima del reato:
danni materiali (non psicologici):
danni psicologici (morali):
b) per gli aventi diritto o i parenti della vittima:
danni materiali (non psicologici):
danni psicologici:
Il risarcimento è versato in un’unica soluzione e non si presenta sotto forma di rendita. Tuttavia, in caso di necessità debitamente dimostrata, durante l’istruttoria della domanda il ministro della Giustizia può concedere un anticipo al richiedente. Inoltre, se è stata concessa un’indennità alla vittima e se il danno è poi sensibilmente peggiorato, la vittima può chiedere un’indennità aggiuntiva entro cinque anni dal pagamento dell’indennità principale.
Il risarcimento può essere negato o ridotto in base al comportamento della vittima al momento dei fatti.
Qualsiasi vittima che abbia subito un danno e che soddisfi le condizioni di cui all’articolo 1 della legge del 12 marzo 1984 relativa al risarcimento di alcune vittime di lesioni personali ha diritto al risarcimento a carico dello Stato, indipendentemente dalla sua situazione finanziaria, se non ha ottenuto un effettivo e adeguato risarcimento o altro indennizzo.
Il risarcimento può essere negato o ridotto in base al rapporto della vittima con l’autore dei fatti.
La Commissione preposta alla vittima emette un parere in cui si pronuncia sulla fondatezza della domanda e sull’importo del risarcimento, che viene determinato in particolare in base alla gravità del turbamento alle condizioni di vita del richiedente. Il ministro della Giustizia decide poi se concedere o meno il risarcimento e in caso affermativo ne determina l’importo.
L’importo massimo del risarcimento che può essere concesso dal ministro della Giustizia non può superare il massimale determinato annualmente con regolamento granducale. Per il 2017 il massimale è stato fissato a 63 000 euro.
Chi presenta domanda di risarcimento nel Granducato di Lussemburgo non deve compilare nessun modulo particolare. È sufficiente presentare la domanda di risarcimento a mezzo lettera semplice precisando la data, il luogo e l’esatta natura dei fatti e allegare i documenti giustificativi a sostegno della domanda.
Il risarcimento dello Stato è dovuto solo se la vittima non può ottenere a qualsiasi titolo (ad esempio dal colpevole, dalla previdenza sociale o da un’assicurazione personale) un risarcimento effettivo e adeguato. La Commissione preposta alla vittima può tenere conto degli eventuali risarcimenti per perdite subite provenienti da altre fonti.
In caso di necessità debitamente dimostrata, durante l’istruttoria della domanda il ministro della Giustizia può concedere un anticipo.
Se è stata concessa un’indennità e se il danno è poi sensibilmente peggiorato, la vittima può chiedere un’indennità aggiuntiva entro cinque anni dal pagamento dell’indennità principale.
Quest’indennità aggiuntiva non può superare l’importo massimo di 63 000 euro, da cui verrà dedotta la somma già versata a titolo di risarcimento.
Devono essere allegati alla lettera a sostegno della domanda tutti i documenti giustificativi relativi ai fatti e al danno subito dalla vittima.
Elenco non limitativo:
No.
Ministère de la Justice luxembourgeois (ministero della Giustizia del Lussemburgo)
13, rue Erasme
L-2934 Lussemburgo
Tel.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fax: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96
E-mail: info@mj.public.lu
Sito internet: http://www.mj.public.lu/
Ministère de la Justice luxembourgeois (ministero della Giustizia del Lussemburgo)
13, rue Erasme
L-2934 Lussemburgo
Tel.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fax: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96
E-mail: info@mj.public.lu
Sito internet: http://www.mj.public.lu/
La Commissione preposta alla vittima è tenuta a convocare la vittima. Se quest’ultima si presenta, la Commissione deve sentirla sui fatti e sul danno subito. L’udienza non è pubblica e la vittima può farsi assistere da un avvocato.
Il ministro della Giustizia si pronuncia entro sei mesi dalla presentazione della domanda di risarcimento.
La vittima che non sia soddisfatta della decisione del ministro della Giustizia sul principio o sull’importo concesso può promuovere un’azione legale contro lo Stato rappresentato dal ministro della Giustizia. Il richiedente può scegliere se proporre l’azione dinanzi al tribunal d’arrondissement (tribunale circoscrizionale) di Lussemburgo o di Diekirch.
Le informazioni sulla procedura da seguire per presentare domanda possono essere ottenute presso:
Ministère de la Justice (ministero della Giustizia)
13, rue Erasme
L-2934 Lussemburgo
Tel.: (+352) 247 84527 / (+352) 247 84517
Fax: (+352) 26 68 48 61 / (+352) 22 52 96
E-mail: info@mj.public.lu
Sito internet: http://www.mj.public.lu/
Anche il Service d’Accueil et d’Information juridique (Servizio di accoglienza e di informazione giuridica) e il Service d’Aide aux victimes (Servizio di sostegno alle vittime) del Service Central d’Assistance Sociale (Servizio centrale di assistenza sociale) offrono aiuto e consulenza ai fini della presentazione della domanda.
Sito internet:
http://www.mj.public.lu/services_citoyens/indemnisation/index.html
https://justice.public.lu/fr/aides-informations/assistance-sociale/scas-service-aide-victimes.htmlUna persona che dimostri di non disporre di un reddito sufficiente ha diritto al gratuito patrocinio in base alle condizioni previste dalla legge. Viene nominato un avvocato chiamato a fornirle consulenza legale o rappresentanza in giudizio e le spese sono a carico dello Stato. Chiunque può rivolgersi agli organi di informazione e di consulenza legale o di mediazione e accedere al “Service d’Accueil et d’Information juridique” (Servizio di accoglienza e di informazione giuridica) per ottenere gratuitamente qualsiasi informazione di carattere legale.
- Service d’aide aux victimes, Service central d’assistance sociale
Edificio Plaza Liberty, Ingresso A
12-18, rue Joseph Junck
L-1839 Lussemburgo
Tel.: (+352) 47 58 21-627 / 628
Cellulare: (+352) 621 32 65 95
E-mail: scas-sav@justice.etat.lu
- Service d’Accueil et d’Information juridique:
a Lussemburgo
Cité judiciaire – Edificio BC
L-2080 Lussemburgo
Tel.: (+352) 22 18 46
a Diekirch
Justice de Paix (ufficio del giudice di pace)
L-9211 Diekirch
Tel.: (+352) 80 23 15
a Esch-sur-Alzette
Justice de Paix (ufficio del giudice di pace)
L-4239 Esch-sur-Alzette
Tel.: (+352) 54 15 52
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