La vittima ha diritto a un risarcimento da parte dello Stato se un reato commesso intenzionalmente ha provocato il decesso di una persona, se la vittima ha subito lesioni personali gravi o moderate, se la vittima è stata oggetto di un'offesa al pudore o di una violenza sessuale, se la vittima è stata oggetto della tratta di esseri umani o se è stata infettata dal virus dell'immunodeficienza umana, dall'epatite B o C.
È possibile ricevere un risarcimento da parte dello Stato per un danno morale, una sofferenza fisica e la perdita di proprietà derivanti da un reato doloso.
Se una persona è deceduta a causa di un reato, la vittima nel contesto del procedimento penale può essere un parente della vittima deceduta [fidanzato/a, coniuge, genitori, nonni, figli, nipoti, fratelli/sorelle, nonché le persone con le quali la persona interessata conviveva e aveva un nucleo familiare comune (non condiviso)].
Se una persona è deceduta in seguito a un reato o se la vittima è deceduta e non ha richiesto un risarcimento da parte dello Stato oppure se lo ha richiesto ma non lo ha ricevuto, si ha diritto a ottenere un risarcimento da parte dello Stato. Tuttavia, è necessario chiedere alla persona responsabile per il procedimento (la polizia, l'ufficio del pubblico ministero, l'organo giurisdizionale) di riconoscere la propria posizione in veste di vittima nel corrispondente procedimento penale.
Non si ha diritto a un risarcimento da parte dello Stato in veste di parente o persona a carico di una vittima se quest'ultima è sopravvissuta al reato. In questo caso è la vittima stessa ad avere diritto a un risarcimento da parte dello Stato.
È possibile ottenere un risarcimento se non si è cittadini di un paese dell'UE.
Se il reato è stato commesso in un altro Stato membro dell'UE, la vittima ha il diritto di chiedere un risarcimento allo Stato membro dell'UE nel quale il reato è stato commesso, direttamente oppure attraverso la Juridiskās palīdzības administrācija (Autorità competente per il patrocinio gratuito).
Occorre denunciare il reato alla polizia.
Per chiedere un risarcimento da parte dello Stato, deve essere avviato un procedimento penale nel contesto del quale si viene riconosciuti come vittima ai sensi di una decisione presa dalla persona responsabile per il procedimento (la polizia, l'ufficio del pubblico ministero, l'organo giurisdizionale).
Per richiedere un risarcimento da parte dello Stato non occorre attendere la decisione finale adottata dalla persona responsabile per il procedimento (la polizia, l'ufficio del pubblico ministero, l'organo giurisdizionale).
Affinché l'Autorità competente per il patrocinio gratuito decida in merito al pagamento o al rifiuto del risarcimento da parte dello Stato, la persona responsabile per il procedimento (la polizia, l'ufficio del pubblico ministero, l'organo giurisdizionale) deve fornire le seguenti informazioni:
Inizialmente non è obbligatorio chiedere il risarcimento all'autore del reato. Il risarcimento da parte dello Stato non pregiudica il diritto della vittima a chiedere un risarcimento nel contesto di un procedimento penale presentando una domanda di risarcimento del danno in qualsiasi fase del procedimento penale fino all'avvio dell'esame del caso presso l'organo giurisdizionale di primo grado, nonché nel contesto di un procedimento civile presentando una domanda dinanzi a un organo giurisdizionale civile, qualora la vittima ritenga di non essere stata integralmente risarcita.
La vittima ha il diritto a un risarcimento da parte dello Stato anche se l'autore del reato o i suoi complici non vengono identificati oppure se gli stessi non vengono riconosciuti penalmente responsabili.
Occorre presentare la domanda di risarcimento da parte dello Stato aggiungendo il riferimento fornito dalla persona responsabile per il procedimento (la polizia) unitamente alle informazioni necessarie.
La richiesta di risarcimento da parte dello Stato deve essere presentata all'Autorità competente per il patrocinio gratuito entro un anno dalla data in cui si viene riconosciuti come vittima o si viene a conoscenza dei fatti che conferiscono alla vittima il diritto di procedere in tal senso.
Il risarcimento da parte dello Stato copre i danni morali, la sofferenza fisica o la perdita di beni risultanti da un reato senza distinguere il tipo di danno per il quale tale risarcimento viene corrisposto. L'ammontare del risarcimento da parte dello Stato è stabilito nella Likums par valsts kompensāciju cietušajiem (legge sul risarcimento delle vittime da parte dello Stato), sulla base delle conseguenze derivanti dal reato.
Il risarcimento da parte dello Stato viene erogato come un pagamento unico che viene trasferito sul conto dell'istituto di pagamento specificato nella domanda.
La caratterizzazione del reato può influire sull'ammontare del risarcimento da parte dello Stato, ad esempio nel caso in cui il reato sia commesso in uno stato di intensa agitazione mentale, in violazione dei necessari limiti di autodifesa o delle condizioni per la detenzione di una persona. In tali casi, l'importo del risarcimento da parte dello Stato in linea con le conseguenze del reato viene ridotto del 50 %.
Se l'Autorità competente per il patrocinio gratuito non riceve le informazioni richieste entro 15 giorni, può decidere di rifiutarsi di pagare il risarcimento da parte dello Stato. La decisione sul rifiuto di pagare il risarcimento da parte dello Stato in questo caso non impedisce alla vittima di chiedere più volte all'Autorità competente per il patrocinio gratuito di concedere un risarcimento secondo l'iter per richiederlo.La situazione finanziaria della vittima non influisce sulla sua possibilità di ricevere un risarcimento dallo Stato e/o l'importo del risarcimento.
Qualora la vittima abbia ricevuto un risarcimento per i danni causati dal reato dall'autore del reato o da un'altra persona in sua vece, l'ammontare del risarcimento riconosciuto dallo Stato viene ridotto dell'importo del risarcimento già ricevuto.
La legge sul risarcimento delle vittime da parte dello Stato stabilisce altri criteri che possono influire sulle possibilità di cui gode la vittima di ottenere un risarcimento e/o sull'importo dello stesso. Ad esempio:
L'importo massimo del risarcimento da parte dello Stato da versare ad un'unica vittima di un reato è pari a cinque volte il salario minimo mensile stabilito nella Repubblica di Lettonia. L'ammontare del risarcimento da parte dello Stato che deve essere pagato viene calcolato tenendo conto dell'importo del salario minimo mensile stabilito nel momento in cui la persona è stata riconosciuta come vittima.
Il risarcimento viene pagato:
L'importo massimo per il risarcimento da parte dello Stato corrisponde a cinque volte il salario minimo mensile stabilito nella Repubblica di Lettonia, tuttavia l'importo minimo di tale risarcimento è pari al 50% dell'importo massimo dello stesso. Al variare del salario minimo mensile varia anche l'importo del risarcimento riconosciuto da parte dello Stato.
Non è necessario specificare l'importo nel modulo della domanda di risarcimento da parte dello Stato dato che la legge sul risarcimento delle vittime da parte dello Stato stabilisce l'importo di tale risarcimento.
Il risarcimento ricevuto da altre fonti (ad esempio, ai sensi del regime di assicurazione privata o fornito dal datore di lavoro) non viene detratto dall'importo del risarcimento corrisposto dallo Stato.
Non è possibile ricevere un anticipo sul risarcimento corrisposto dallo Stato.
Se la vittima riceve un risarcimento dallo Stato e la decisione finale constata che la stessa ha subito conseguenze più gravi a seguito del reato, la vittima può ricevere la differenza tra l'importo del risarcimento corrisposto dallo Stato e l'importo dovuto.
Se al momento della domanda di risarcimento da parte dello Stato non è stata ancora emessa una sentenza definitiva, occorre aggiungere a tale domanda un riferimento fornito dalla persona responsabile per il procedimento (la polizia, l'ufficio del pubblico ministero, l'organo giurisdizionale) che specifichi quanto segue:
Se al momento della domanda di risarcimento da parte dello Stato il procedimento penale si è già concluso, occorre allegare a tale domanda la sentenza definitiva della persona responsabile per il procedimento e il titolo esecutivo, se il risarcimento per i danni previsti nella sentenza definitiva non è stato corrisposto o è stato versato soltanto in parte.
Il processo di esame delle domande di risarcimento da parte dello Stato è gratuito.
Spetta all'Autorità competente per il patrocinio gratuito decidere in merito al risarcimento da parte dello Stato o al rifiuto di versare un tale risarcimento.
Per ricevere un risarcimento da parte dello Stato occorre inviare la richiesta di risarcimento da parte dello Stato all'Autorità competente per il patrocinio gratuito, a seguente indirizzo: Pils laukums 4, Rīga, LV-1050.
La presenza della vittima non è richiesta per il processo di esame della domanda di risarcimento da parte dello Stato e di decisione in merito al pagamento o al rifiuto del pagamento di tale risarcimento.
L'Autorità competente per il patrocinio gratuito decide in merito al pagamento o al rifiuto di pagamento del risarcimento da parte dello Stato entro un mese dalla ricezione della domanda e invia la decisione all'indirizzo indicato nella domanda stessa.
Qualora l'Autorità competente per il patrocinio gratuito necessiti di ulteriori informazioni dalla vittima o dalla persona responsabile per il procedimento (la polizia, l'ufficio del pubblico ministero, l'organo giurisdizionale), il termine per l'adozione della decisione viene sospeso fino a quando risultano pervenute tutte le informazioni.
Si può impugnare la decisione dell'Autorità competente per il patrocinio gratuito in merito al pagamento o al rifiuto del pagamento del risarcimento da parte dello Stato entro un mese dalla sua entrata in vigore presentando una relativa istanza alla stessa Autorità competente per il patrocinio gratuito che la trasmetterà al ministero della Giustizia.
Il modulo di domanda di risarcimento da parte dello Stato e informazioni sul suo completamento sono disponibili qui:
È possibile utilizzare la linea di assistenza gratuita 116006 "Linea di assistenza per le vittime di reati" tutti i giorni dalle 07:00 alle 22:00, dalla quale è possibile ottenere:
È possibile altresì consultare il sito web https://www.cietusajiem.lv/en/.
Per richiedere un risarcimento da parte dello Stato non occorre disporre di assistenza legale. L'Autorità competente per il patrocinio gratuito fornisce l'assistenza necessaria per il processo in cui la parte presenta una domanda di risarcimento nei confronti dello Stato.
L'associazione "Skalbes" mette a disposizione una linea di assistenza gratuita 116006 "Linea di assistenza per le vittime di reato" (tutti i giorni dalle 7.00 alle 22.00), che fornisce sostegno emotivo e psicologico alle vittime di reati, informazioni sui diritti procedurali delle vittime (ad esempio, diritti nel contesto di procedimenti penali, diritti al risarcimento dei danni, risarcimento da parte dello Stato ecc.), servizi disponibili e servizi di sostegno esistenti a favore delle vittime.
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