E’ possibile ottenere l’indennizzo per tutti i reati dolosi commessi con violenza contro la persona e, in ogni caso, per il reato di cui all'articolo 603-bis del codice penale (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro), con esclusione dei reati di cui agli articoli 581 (percosse) e 582 (lesioni), salvo che ricorrano le circostanze aggravanti previste dall’articolo 583 del codice penale (cioè se da tali reati derivano conseguenze molto gravi specificamente previste).
E’ possibile ottenere l’indennizzo per le sole spese mediche e assistenziali, ad eccezione dei fatti di violenza sessuale e di omicidio in favore delle cui vittime è corrisposto un indennizzo fisso (determinato da un decreto ministeriale) anche in assenza di spese mediche e assistenziali.
Hanno diritto all’indennizzo la persona offesa (la vittima in senso stretto) ovvero, in caso di morte, pro quota secondo i rispettivi diritti ereditari, i figli e il coniuge, convivente e non legalmente separato, ovvero la persona legata da relazione affettiva e con essa stabilmente convivente, o, in mancanza, gli ascendenti, solo se legalmente a carico della vittima al momento della commissione del reato.
Limiti soggettivi al diritto all’indennizzo:
Se la vittima è sopravvissuta, i familiari hanno diritto di agire direttamente contro l’autore del reato (artt. 2043, 2059 codice civile), per il danno indiretto (non patrimoniale) subito per le sofferenze inferte al congiunto; in questo caso, però, non c’è elargizione da parte dello Stato a sensi della legge vigente (legge n. 122 del 2016 come modificata dalla legge n. 167 del 2017). La normativa sulle vittime di reati violenti si applica in favore dei superstiti solo se la vittima primaria è deceduta.
L’indennizzo è riconosciuto sia ai richiedenti che siano residenti in uno Stato Membro UE diverso dall’Italia, sia ai richiedenti residenti in Italia.
Vittima può presentare domanda di indennizzo in Italia alle autorità di decisione italiane se il reato è stato commesso in Italia.
No, ma la domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.
Vedi sopra:
La domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.
Come sopra, la domanda di indennizzo deve essere corredata della documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.
La domanda di indennizzo deve essere corredata della copia della sentenza di condanna per uno dei reati previsti dalla legge o del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato.
Come sopra, la domanda deve essere presentata nel termine di sessanta giorni dalla decisione che ha definito il giudizio per essere ignoto l'autore del reato o dall'ultimo atto dell'azione esecutiva infruttuosamente esperita, ovvero dalla data del passaggio in giudicato della sentenza penale.
Il risarcimento copre ad esempio:
- Danni materiali (non-psicologici):
- Danni psicologici (morali):
- Danni materiali (non-psicologici):
- Danni psicologici:
L’indennizzo, viene elargito, fatte salve le provvidenze già previste da altre disposizioni di legge per determinati reati, se più favorevoli, per la rifusione delle spese mediche e assistenziali, ad eccezione dei fatti di violenza sessuale e di omicidio in favore delle cui vittime è corrisposto un indennizzo in misura fissa anche in assenza di spese mediche e assistenziali.
Gli importi dell'indennizzo in genere vengono corrisposti in un’unica soluzione, attingendo al Fondo di rotazione per la solidarieta' alle vittime dei reati di tipo mafioso, delle richieste estorsive, dell'usura e dei reati intenzionali violenti, gestito dal Ministero dell’Interno e vengono corrisposti nei limiti delle disponibilita' finanziarie dell’anno in corso.
In caso di disponibilita' finanziaria insufficiente nell'anno di riferimento, e' consentito agli aventi diritto all'indennizzo, negli anni successivi, l'accesso al Fondo nella quota proporzionale dovuta nell'anno di spettanza ovvero nella parte residuale per la quale si potra' procedere all'erogazione, senza interessi, rivalutazioni e oneri aggiuntivi.
L'indennizzo è corrisposto a condizione che la vittima non abbia concorso, anche colposamente, alla commissione del reato ovvero di reati connessi al medesimo e che la vittima non sia stata condannata con sentenza definitiva ovvero, alla data di presentazione della domanda, non sia sottoposta a procedimento penale per uno dei reati di cui all'art. 407, comma 2, lettera a), del codice di procedura penale (devastazione saccheggio strage, guerra civile, associazione mafiosa, pericolo pubblica incolumità, omicidio, rapina, estorsione, sequestro di persona, terrorismo associazione sovversiva , banda armata., armi esplosivi ,associazione a delinquere stupefacenti, riduzione in schiavitù, prostituzione e pornografia minorile, tratta di persone, schiavitù, violenza sessuale, atti sessuali con minorenni violenza sessuale di gruppo) e per reati commessi in violazione delle norme per la repressione dell'evasione in materia di imposte sui redditi e sul valore aggiunto
Il reddito della vittima non ha alcuna incidenza sul diritto all’indennizzo.
L'indennizzo è corrisposto a condizione che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme superiori ad € 5000,00 erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.
L’indennizzo corrisponderà alle spese sostenute, entro i limiti previsti dalla legge o negli importi fissati dal decreto ministeriale che la recepisce
Il Decreto 31 agosto 2017 del Ministero Dell'interno Decreto ( previsto dall’articolo 11 comma 3 della legge 7 luglio 2016, n. 122) prevede quanto segue:
L’ammontare delle spese mediche e assistenziali sostenute va specificato e documentato.
L'indennizzo è corrisposto a condizione che la vittima non abbia percepito, per lo stesso fatto, somme superiori ad € 5000,00 erogate a qualunque titolo da soggetti pubblici o privati.
No
No, forse sono possibili richieste successive ove vi siano spese mediche sopravvenute; la valutazione è rimessa all’autorità di decisione.
La domanda di indennizzo è presentata dall'interessato, o dagli aventi diritto in caso di morte della vittima del reato, personalmente o a mezzo di procuratore speciale e, a pena di inammissibilità, deve essere corredata dei seguenti atti e documenti:
a) copia della sentenza di condanna per uno dei reati di cui all'articolo 11 ovvero del provvedimento decisorio che definisce il giudizio per essere rimasto ignoto l'autore del reato;
b) documentazione attestante l'infruttuoso esperimento dell'azione esecutiva per il risarcimento del danno nei confronti dell'autore del reato, salvo il caso in cui lo stesso sia rimasto ignoto oppure abbia chiesto e ottenuto l'ammissione al gratuito patrocinio a spese dello Stato nel procedimento penale o civile in cui è stata accertata la sua responsabilità;
c) dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà sull'assenza di condizioni ostative;
d) certificazione medica attestante le spese sostenute per prestazioni sanitarie oppure certificato di morte della vittima del reato.
No
Ministero dell’Interno
Ministero dell’Interno
Ufficio del Commissario di solidarietà per le vittime dei reati di tipo mafioso
Via Cavour, 6
Roma
No
L’autorità di decisione italiana è tenuta a provvedere “senza ritardo” una volta ricevute le domande.
Non sono previsti mezzi di impugnazione specifici, la decisione ha natura amministrativa e potrà essere impugnata secondo le regole ordinarie che riguardano i provvedimenti amministrativi nazionali emessi dalla stessa Autorità decidente.
L’autorità di assistenza fornisce le informazioni necessarie; autorità di assistenza italiana è la Procura Generale presso la Corte d’Appello del luogo in cui risiede il richiedente. I formulari sono allegati al Decreto 23 dicembre 2008, n. 222 “Regolamento ai sensi dell'articolo 7 del decreto legislativo 9 novembre 2007, n. 204, recante attuazione della direttiva 2004/80/CE relativa all'indennizzo delle vittime di reato.
No
No, l’autorità di assistenza svolge questo ruolo.
Non a conoscenza di quest’ufficio.
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