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Ai sensi della Verbrechensopfergesetz (legge sulle vittime di reati, VOG), BGBl. (Gazzetta ufficiale della Repubblica d'Austria) n. 288/1972, un risarcimento è concesso alle persone fisiche quando è probabile che abbiano subito lesioni fisiche o danni alla salute a causa di un atto illecito e intenzionale che ha portato a una condanna a più di sei mesi di detenzione alla data in cui viene adottata la decisione.
Per un atto illecito e intenzionale che porta a una condanna a più di sei mesi di detenzione derivante da lesioni fisiche o danni alla salute.
Sì. I familiari a carico della vittima deceduta ai sensi del diritto civile (figli, coniuge) hanno diritto a un risarcimento.
Sì, se la vittima è stata gravemente ferita. Il reato deve inoltre aver causato uno shock al familiare (figli, genitori, coniuge, fratelli/sorelle), con conseguenti difficoltà psicologiche di rilevanza clinica.
Sì. Il reato deve essere stato commesso in Austria dopo il 30 giugno 2005. Solitamente i richiedenti devono essere residenti regolari al momento del reato.
Ai sensi della legge sulle vittime di reati, i cittadini austriaci e dell'UE (se il loro luogo abituale di residenza era in Austria prima del reato) hanno inoltre il diritto, in linea di principio, al risarcimento per le lesioni subite all'estero.
Ai sensi dell'articolo 2 della direttiva 2004/80/CE del Consiglio, il risarcimento è erogato dall'autorità competente dello Stato membro nel cui territorio è stato commesso il reato.
La vittima e le persone a carico sopravvissute devono fornire assistenza all'indagine sul reato e alla ricerca del suo autore, altrimenti qualsiasi domanda di risarcimento può essere respinta.
No.
No.
Non è necessario che l'autore del reato sia stato identificato o condannato. È sufficiente che sia probabile che si sia verificato un reato.
La maggior parte delle domande deve essere presentata entro tri anni dal reato al fine di ricevere un'assistenza retroattiva. Se la domanda viene presentata successivamente, l'assistenza viene corrisposta a partire dal mese successivo alla domanda.
Può essere fornita l'assistenza specificata in appresso:
1. risarcimento per mancato guadagno o perdita di sostentamento;
2. cure terapeutiche:
a) assistenza medica;
b) medicazione;
c) ausili medici;
d) assistenza istituzionale;
e) cure dentali;
f) misure per rafforzare la salute [articolo 155 della Allgemeines Sozialversicherungsgesetz (legge sulla previdenza sociale generale), Gazzetta ufficiale della Repubblica d'Austria n. 189/1955];
2a. copertura del costo di interventi di emergenza da parte di psicologi e psicoterapeuti clinici e sanitari;
3. cure ortopediche:
a) impianto di protesi, dispositivi ortopedici e di altra natura, loro riparazione e sostituzione;
b) rimborso dei costi per la modifica di oggetti di uso quotidiano e l'installazione di stanze da bagno per disabili;
c) sovvenzioni per coprire i costi di modifica dei veicoli multitraccia per un conducente disabile;
d) aiuti per l'acquisto di veicoli multitraccia;
e) eventuali spese di viaggio e trasporto sostenute;
4. riabilitazione medica:
a) alloggio presso istituti sanitari che si concentrano principalmente sulla riabilitazione;
b) assistenza medica, medicinali e ausili medici se richiesti in relazione diretta o in connessione con il punto a);
c) eventuali spese di viaggio e trasporto sostenute;
5. reintegrazione nell'attività lavorativa:
a) formazione professionale per riconquistare o migliorare l'idoneità al lavoro;
b) formazione per una nuova occupazione;
c) sovvenzioni o prestiti (articolo 198, terzo comma, della legge sulla previdenza sociale generale, ASVG 1955);
6. reintegrazione sociale:
a) sovvenzione a copertura del costo per ottenere una patente di guida qualora la disabilità della persona sia tale da fare sì che non sia ragionevole aspettarsi che utilizzi i trasporti pubblici;
b) indennità transitoria (articolo 306 dell'ASVG 1955);
7. assegni di assistenza, assegni per non vedenti;
8. rimborso delle spese funerarie;
9. prestazioni aggiuntive con accertamento delle fonti di reddito;
10. risarcimento forfettario per dolore e sofferenze.
Varia.
Sono previsti pagamenti mensili (risarcimento per mancato guadagno/perdita di sostentamento, prestazioni aggiuntive con accertamento delle fonti di reddito, assegni di assistenza e assegni per non vedenti) e pagamenti singoli (come il rimborso delle spese funerarie, risarcimento forfettario per dolore e sofferenze).
La legge sulle vittime di reati specifica i motivi per i quali il risarcimento può essere rifiutato (ad esempio, colpa grave, coinvolgimento in una colluttazione).
Per la maggior parte dell'assistenza, la situazione finanziaria delle vittime è irrilevante. Il mancato guadagno e la perdita di sostentamento sono misurati secondo i criteri sanciti dal diritto civile, senza accertamento delle fonti di reddito.
No.
Caso per caso. Il risarcimento continuo per mancato guadagno e per la perdita di sostentamento è calcolato secondo i criteri sanciti dal diritto civile.
Non esiste un importo minimo per il risarcimento.
Esistono limiti di reddito o importi fissi per tipi specifici di assistenza.
No. Spetta all'autorità in questione determinare l'importo; tuttavia, la vittima deve collaborare al procedimento e fornire le informazioni richieste.
Le prestazioni concesse dallo Stato (quali quelle di disoccupazione) e quelle di previdenza sociale (pensioni di invalidità, ecc.) saranno prese in considerazione e ridurranno il risarcimento per mancato guadagno conformemente alla legge sulle vittime di reati.
Sì. Qualora vi sia una necessità urgente di assistenza finanziaria. Deve essere probabile che la domanda sia ben fondata.
Sì
Di solito alle domande di assistenza occorre allegare i seguenti documenti:
I documenti saranno richiesti anche dall'autorità stessa.
No.
Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice (Ufficio federale degli affari sociali e delle persone con disabilità, ministero per gli Affari sociali).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien (Vienna)
Tel.: 0043 158831
FAX: 0043(0)10599882516
e-mail: post.wien@sozialministeriumservice.at
Al Bundesamt für Soziales und Behindertenwesen - Sozialministeriumservice (Ufficio federale degli affari sociali e delle persone con disabilità, ministero per gli Affari sociali).
Babenbergerstraße 5, A-1010 Wien (Vienna)
Tel.: 0043 158831
FAX: 0043(0)10599882516
e-mail: post.wien@sozialministeriumservice.at
Potrebbe essere necessario il coinvolgimento della vittima nel procedimento (per la valutazione da parte di un esperto, per rispondere a domande, ecc.), tuttavia, di norma non è necessaria la presenza delle vittime.
Dipende dal tipo di risarcimento richiesto. Solitamente la decisione viene presa entro pochi mesi.
È possibile presentare ricorso al Bundesverwaltungsgericht (tribunale amministrativo federale) contro la decisione del ministero per gli Affari sociali [i ricorsi possono essere presentati anche alla Verfassungsgerichtshof (Corte costituzionale) e alla Verwaltungsgerichtshof (Corte suprema amministrativa)].
Non è necessario compilare un modulo per presentare una domanda di risarcimento. Le informazioni sono fornite dal ministero per gli Affari sociali e sono disponibili sul suo sito web (unitamente ai moduli pertinenti).
Sozial Ministerium - Sozialentschädigung (ministero per gli Affari sociali - Risarcimento sociale)
Sozial Ministerium - Verbrechensopfer (ministero per gli Affari sociali - Vittime di reati)
Il ministero per gli Affari sociali fornisce informazioni giuridiche. Non sono in grado di fornire o pagare un avvocato.
Sì. ad esempio: Weisser Ring.
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