Restrizioni alle successioni – disposizioni particolari

Ungheria
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 In base al diritto di questo Stato membro, esistono norme specifiche che per considerazioni economiche, familiari o sociali relativamente alla destinazione di determinati beni o imprese o altre categorie di beni, prevedono restrizioni concernenti tali beni allorché si trovano in questo Stato membro?

1) Terreni agricoli e forestali

1.1 Aspetti generali

Ai sensi del diritto interno ungherese, l'acquisizione della proprietà in relazione a terreni agricoli e forestali è disciplinata da norme rigorose. Tali restrizioni riguardano anche l'acquisizione mediante successione, indipendentemente dal fatto che ciò avvenga da parte di cittadini ungheresi, cittadini di altri Stati membri o altri cittadini stranieri. Le disposizioni restrittive sono incluse nei seguenti due atti:

  • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. Törvény (legge CXXII del 2013 sui contratti e i negozi giuridici relativi a terreni agricoli e forestali) (legge sulle transazioni relative a terreni); e
  • a mező- és erdőgazdasági földek forgalmáról szóló 2013. évi CXXII. törvénnyel összefüggő egyes rendelkezésekről és átmeneti szabályokról szóló 2013. évi CCXII. Törvény (legge CCXII del 2013 recante varie disposizioni e misure transitorie relative alla legge CXXII del 2013 sui contratti e i negozi giuridici relativi a terreni agricoli e forestali) (legge del 2013 sulle misure transitorie).

Le norme sono molto complesse; le disposizioni principali pertinenti in termini di successione possono essere sintetizzate come segue.

1.2 Beni immobili che rientrano nel campo di applicazione materiale delle restrizioni

Le restrizioni sancite dalla legge riguardano l'acquisizione di "terreni agricoli e forestali". A norma dell'articolo 5, diciassettesimo comma, della legge sui contratti e i negozi giuridici relativi a terreni, il termine "terreni agricoli e forestali" (terreni agricoli) comprende quanto segue:

  • tutte le parcelle di terreno registrate per uno dei seguenti usi nel registro dei beni immobili: terreni coltivati, vigneti, frutteti, giardini, prati, pascoli (formazioni erbose), canneti, foreste e superfici boschive (indipendentemente dal fatto che il terreno si trovi all'interno di una zona urbana o periferica); e
  • le parcelle di terreno registrate come ritirate dalla coltivazione e iscritte nel registro dei beni immobili come: «zona registrata come foresta nella banca dati forestale nazionale».

1.3 Restrizioni che influiscono sull'acquisizione di proprietà tramite successione

La legge sulle transazioni relative a terreni tratta la successione legittima e quella testamentaria in maniera diversa per quanto concerne l'acquisizione della proprietà di terreni agricoli. Le restrizioni descritte nella legge si applicano soltanto alle acquisizioni mediante successione testamentaria mentre non si applicano all'acquisizione di terreni agricoli mediante successione legittima.

Ai sensi dell'articolo 8, primo comma, della legge del 2013 sulle misure transitorie, un caso in cui un erede testamentario può diventare un erede a norma di legge (in assenza di testamento e a condizione che altri eredi siano esclusi dalla successione) è considerato anch'esso un'acquisizione di proprietà mediante successione legittima ai fini dell'applicazione delle restrizioni relative all'acquisizione della proprietà.

1.3.1 Norme riguardanti l'acquisizione di proprietà tramite successione testamentaria

a) è richiesta un'autorizzazione da parte dell'autorità pubblica

Se il testatore ha ceduto la proprietà di terreni agricoli nel contesto di un testamento, affinché l'erede avente diritto ai sensi del testamento possa ottenere la sua proprietà, è necessaria l'omologazione da parte di un'autorità pubblica (organo amministrativo agricolo) sotto forma di un'autorizzazione (articolo 34 della legge sulle transazioni relative a terreni). Nel corso della procedura di omologazione, l'organo amministrativo agricolo accerta

  • se l'erede è idoneo all'acquisizione; e
  • che il testamento non comporti la violazione o l'elusione di una restrizione all'acquisizione di proprietà.

b) restrizioni riguardanti l'acquisizione di terreni agricoli

La legge sulle transazioni relative a terreni tratta in maniera diversa le singole categorie di soggetti aventi personalità giuridica, in termini di ammissibilità all'acquisizione di terreni agricoli. A tale proposito si dovrebbero distinguere le seguenti categorie di persone:

i) soggetti aventi personalità giuridica che non possono acquisire la proprietà di terreni agricoli in nessuna circostanza

Tali soggetti comprendono:

  • persone fisiche straniere (i cittadini di Stati membri non rientrano in questa definizione);
  • Stati esteri (o loro province, governi locali o qualsiasi altro loro organo);
  • persone giuridiche nazionali o straniere (con poche eccezioni).

Eccezione: il divieto per le persone giuridiche di acquistare terreni agricoli attraverso una disposizione di proprietà a causa di morte non si applica alle chiese stabilite (o alle loro organizzazioni, istituzioni o unità che hanno personalità giuridica in base a norme interne ecclesiastiche");

ii) persone che rientrano nella definizione di "agricoltore"

Il termine "agricoltore" è definito dall'articolo 5, settimo comma, della legge sulle transazioni relative a terreni. Le persone fisiche di cittadinanza ungherese o aventi cittadinanza di un altro Stato membro che sono state registrate dalle autorità competenti in un registro ufficiale tenuto a tale scopo rientrano in questa definizione. Al fine di poter essere registrati occorre soddisfare le condizioni preliminari stabilite dalla legge (qualifiche specializzate in agricoltura o silvicoltura, attività agricole o forestali certificate e entrate derivanti da tali attività, ecc.).

Per questa categoria di persone, il limite superiore delle dimensioni dei terreni agricoli che possono essere di proprietà di uno qualsiasi di essi, il "limite superiore di acquisizione dei terreni", è di 300 ettari; tale valore comprende la superficie di terra già di proprietà della persona interessata e la superficie di terra sulla quale tale persona esercita già diritti di usufrutto (articolo 16, primo comma, della legge sulle transazioni relative a terreni);

iii) persone fisiche che non sono "agricoltori", ma che sono cittadini ungheresi o di un altro Stato membro

Le persone di questa categoria possono acquisire la proprietà di terreni agricoli se la superficie dei terreni agricoli in loro possesso, unitamente alla superficie dei terreni agricoli che intendono acquisire, non eccede 1 ettaro (articolo 10, secondo comma, della legge sulle transazioni relative a terreni).

Eccezione: la restrizione di cui sopra non si applica alle acquisizioni tra parenti stretti. Tuttavia, il limite massimo di acquisizione di terreni pari a 300 ettari si applica anche in tali casi (articolo 10, terzo comma, e articolo 16, primo comma, della legge sulle transazioni relative a terreni).

Ai fini delle disposizioni di cui sopra, le seguenti persone rientrano nella definizione di "cittadino di uno Stato membro" (articolo 5, ventiquattresimo comma, della legge sulle transazioni relative a terreni):

  • un cittadino di uno Stato membro (diverso dall'Ungheria) dell'Unione europea;
  • un cittadino di uno Stato parte dell'accordo sullo Spazio economico europeo;
  • un cittadino di un altro Stato che è trattato allo stesso modo delle persone di cui sopra sulla base di un trattato internazionale.

1.3.2 Acquisizione della proprietà mediante successione legittima

Le restrizioni di cui sopra (punto 1.3.1) non si applicano alle acquisizioni di terreni agricoli mediante successione legittima. Di conseguenza, una persona alla quale sarebbe vietato acquisire la proprietà di terreni agricoli ungheresi tramite successione testamentaria (o tramite un'acquisizione inter vivos) (ad esempio qualcuno che non è cittadino di uno Stato membro) potrebbe acquisire tale proprietà mediante successione legittima.

2) Armi da fuoco e munizioni

2.1 Aspetti generali

Ai sensi della legge ungherese, le armi da fuoco e le munizioni possono essere ottenute soltanto se si dispone di una licenza di porto d'armi. La seguente legislazione include le disposizioni sul possesso di armi da fuoco:

  • a lőfegyverekről és lőszerekről szóló 2004. évi XXIV. Törvény (legge XXIV del 2004 sulle armi da fuoco e sulle munizioni) (legge sulle armi da fuoco);
  • a fegyverekről és lőszerekről szóló 253/2004. Korm. Rendelet (decreto governativo n. 253/2004, del 31 agosto 2004, relativo alle armi e alle munizioni) (decreto governativo sulle armi);
  • a lőterekről, a lőfegyverek, lőszerek hatósági tárolásáról, a fegyvertartáshoz szükséges elméleti és jártassági követelményekről szóló 49/2004. BM rendelet (decreto n. 49/2004, del 31 agosto 2004, del ministro dell'Interno in materia di poligoni di tiro, immagazzinamento di armi da fuoco e munizioni da parte delle autorità pubbliche e di conoscenze teoriche e abilità richieste per possedere armi da fuoco);
  • a lőfegyverek hatósági tárolásának, értékesítésének, elidegenítésének, hatástalanításának, érték nélküli leadásának, megsemmisítésének szabályairól szóló 2/2006. ORFK utasítás (istruzione n. 2/2016, del 7 gennaio 2016, del capo commissario della polizia nazionale sulle norme in materia di immagazzinamento da parte delle autorità pubbliche, vendita, alienazione, cessione, consegna senza corrispettivo e distruzione di armi da fuoco).

2.2 Beni che rientrano nel campo di applicazione materiale delle restrizioni

Le restrizioni legali riguardano l'acquisizione di "armi da fuoco e munizioni". Ai sensi dell'articolo 2, sedicesimo e ventiduesimo comma, della legge sulle armi da fuoco

  • arma da fuoco: indica qualsiasi pistola portatile o fucile ad aria compressa che consente di sparare un proiettile in materiale solido con un'energia di volata superiore a 7,5 Joule;
  • munizione: indica qualsiasi cartuccia composta da un proiettile, polvere da sparo e una carica propellente, preassemblata in un involucro singolo.

2.3 Restrizioni che influenzano la successione di armi da fuoco

Ai sensi dell'articolo 14, primo e secondo comma, del decreto n. 49/2004, del 31 agosto 2004, del ministro dell'Interno, in caso di decesso del titolare di una licenza, l'erede può richiedere, dopo che la concessione dell'omologazione è diventata definitiva, che l'arma da fuoco e/o le munizioni vengano

  • vendute da un rivenditore di armi da fuoco;
  • cedute a una persona o a un'organizzazione che detiene un'autorizzazione per la sua acquisizione;
  • smaltite, distrutte; oppure
  • cedute senza corrispettivo.

Se l'erede non riesce ad agire scegliendo una delle opzioni di cui sopra, la polizia può distruggere l'arma e/o le munizioni immagazzinate o può consegnarle a un rivenditore di armi da fuoco per la vendita in seguito a valutazione da parte di un esperto commerciale. L'importo derivante dalla vendita dell'arma e/o delle munizioni deve essere versato al proprietario, in seguito a deduzione di tutti i costi sostenuti.

2 In base al diritto di questo Stato membro, esistono norme specifiche che si applicano in tema di successioni relativamente ai beni summenzionati, indipendentemente dalla normativa applicabile alla successione?

Sì (per ciascuno dei beni di cui sopra).

Per quanto concerne i terreni agricoli e forestali (terreni agricoli), il preambolo della legge stessa (legge sulle transazioni relative a terreni) elenca le considerazioni economiche, di politica familiare e sociali (come la capacità dei villaggi di mantenere le loro popolazioni, il miglioramento della struttura per età delle loro popolazioni, il miglioramento dell'occupazione rurale, l'assicurazione di un funzionamento stabile delle piccole aziende agricole, ecc.) che dimostrano chiaramente l'intenzione del legislatore di applicare le restrizioni stabilite nella legge sulle transazioni relative a terreni in ciascun caso, indipendentemente dalla legge dello Stato che disciplina la successione.

3 In base al diritto di questo Stato membro, esistono speciali procedure con le quali viene garantita la conformità alle summenzionate norme specifiche?

1) Terreni agricoli e forestali

Sì.

Se il notaio che è stato incaricato di svolgere un procedimento successorio viene a conoscenza durante lo stesso che la proprietà include terreni agricoli o forestali (terreni agricoli) e il testatore ha disposto in merito a tali terreni nel suo testamento, invierà il testamento all'organo amministrativo agricolo avente giurisdizione in base all'ubicazione dei terreni. A detto organo spetta la competenza di concedere l'omologazione ufficiale per l'acquisizione della proprietà dei terreni agricoli (articolo 34 della legge sulle transazioni relative a terreni). In tali casi, il notaio sospende il procedimento successorio fino a quando l'organo amministrativo agricolo prende una decisione (articolo 71, secondo comma, lettera d), della legge XXXVIII del 2010 sulle procedure successorie).

Nel corso del procedimento di omologazione, l'organo amministrativo agricolo accerta

  • se l'erede è idoneo all'acquisizione; e
  • che il testamento non comporti la violazione o l'elusione di una restrizione all'acquisizione di proprietà.

L'organo amministrativo agricolo comunica inoltre al notaio la sua decisione in merito all'omologazione. Se l'organo amministrativo agricolo si rifiuta di concedere l'omologazione dell'erede per l'acquisizione della proprietà dei terreni, tale disposizione del testamento deve essere considerata non valida (articolo 34 della legge sulle transazioni relative a terreni). In tal caso, la disposizione del testamento in questione è considerata pertanto giuridicamente nulla, aspetto questo che deve essere preso in considerazione dal notaio, e non è possibile stabilire il trasferimento della parte del patrimonio interessata (il terreno agricolo in questione) all'erede avente diritto in virtù di un testamento (articolo 71, sesto comma, della legge XXXVIII del 2010 sulle procedure successorie).

I compiti dell'organo amministrativo agricolo sono svolti dagli uffici governativi di contea.

2) Armi da fuoco e munizioni

Sì.

Ai sensi dell'articolo 13 del decreto n. 49/2004, del 31 agosto 2004, del ministro dell'Interno, se una persona che ha una licenza di porto d'armi muore, tutte le armi da fuoco e le munizioni devono essere immediatamente notificate alla polizia dalla persona in loro possesso, la quale deve garantirne la custodia fino all'arrivo della polizia. La polizia prende il controllo e immagazzina le armi e le munizioni notificate e redige un verbale delle sue attività.

Secondo il capo III dell'istruzione n. 2/2016 del 7 gennaio 2016 del capo commissario della polizia nazionale, dopo che la polizia ha assunto il controllo delle armi da fuoco e delle munizioni,

  • informa per iscritto il funzionario dell'amministrazione locale del titolare della licenza deceduto che ha redatto l'inventario del patrimonio (ufficiale preposto all'inventario) che le armi da fuoco e le munizioni sono conservate presso l'autorità pubblica;
  • richiede contemporaneamente che le armi da fuoco e le munizioni siano elencate nell'inventario del patrimonio;
  • e richiede informazioni in merito al notaio che condurrà la procedura successoria.

La polizia informerà per iscritto il notaio che sta conducendo la procedura successoria in merito al luogo presso il quale si trovano le armi da fuoco e le munizioni e chiederà che l'omologazione definitiva sia inviata alla polizia in seguito alla chiusura della procedura successoria.

Di conseguenza, il notaio trasmetterà alla polizia la concessione dell'omologazione emessa in seguito alla chiusura del procedimento successorio. Sulla base della concessione dell'omologazione, la polizia informa l'erede che entro 180 giorni può chiedere che le armi da fuoco e le munizioni vengano vendute da un rivenditore di armi da fuoco oppure cedute a una persona o a un'organizzazione in possesso di un'autorizzazione per acquisirle, oppure può avviare l'iter per lo smaltimento, la distruzione o la cessione senza corrispettivo delle armi da fuoco e delle munizioni.

Se l'erede non riesce ad agire in base alle opzioni di cui sopra entro il termine fissato, la polizia può distruggere le armi da fuoco e le munizioni immagazzinate oppure può consegnarle a un rivenditore di armi da fuoco per la vendita in seguito a valutazione da parte di un esperto commerciale. L'importo derivante dalla vendita delle armi e delle munizioni deve essere versato al proprietario, in seguito alla detrazione di tutti i costi sostenuti (articoli 13 e 14 del decreto n. 49/2004, del 31 agosto 2004, del ministro dell'Interno).

Ultimo aggiornamento: 15/01/2024

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