Restrizioni alle successioni – disposizioni particolari

Grecia
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 In base al diritto di questo Stato membro, esistono norme specifiche che per considerazioni economiche, familiari o sociali relativamente alla destinazione di determinati beni o imprese o altre categorie di beni, prevedono restrizioni concernenti tali beni allorché si trovano in questo Stato membro?

La legge greca contiene alcune norme speciali che impongono restrizioni all'eredità di attività ubicate in Grecia per motivi di ordine economico, familiare o sociale.

Tali norme speciali sono state stilate in relazione a:

A) immobili ecclesiastici (cfr. articoli 4, 18 e 19 della legge 3414/1909 sul fondo ecclesiastico generale e la gestione dei monasteri, conserva il suo effetto in virtù dell'articolo 99 della legge che introduce il codice civile ellenico, articolo 7, secondo comma, e dell'articolo 25 della legge 4684/1930, dell'articolo 1 della legge 1918/1942 e dell'articolo I della legge 2067/1952). In particolare tali disposizioni stabiliscono che, in forza della legge, gli immobili appartenenti a un monaco sono trasferiti al monastero dove è sepolto e nei cui registri è iscritto, previa deduzione della quota legittima dell'immobile destinata agli eredi. Lasciti, donazioni ed eredità ricevuti dal monaco dopo l'entrata nel monastero appartengono al monastero e il monaco trattiene solo un diritto di usufrutto del 50 % sulle attività devolute al monastero, mentre le attività acquisite dal monaco dopo aver preso i voti attraverso altre modalità a titolo non gratuito spettano a lui personalmente ed egli non ne può disporre attraverso liberalità. Se egli non ne dispone, dopo il suo decesso il 50 % di tali attività è devoluto al servizio finanziario ecclesiastico centrale e il 50 % al monastero. Si osservi che per i monaci del monte Athos vigono norme ancora più specifiche (cfr. articolo 101 della carta del monte Athos, in virtù dell'articolo 99 della legge che introduce il codice civile ellenico). Se i monaci in questione acquisiscono attività successivamente al voto, tali attività sono sempre e comunque devolute al monastero al decesso del monaco e ogni disposizione testamentaria delle attività è nulla, come lo stesso testamento.

B) Attività disposte mediante eredità, lascito o donazione allo Stato greco o a un organismo di diritto pubblico o a fini sociali (cfr. legge 4182/2013 sugli immobili di pubblica utilità, le eredità vacanti e altre disposizioni). Il Ministero delle finanze può confermare o rifiutare l'eredità delle attività, salvo il caso in cui si tratti di un'eredità trasmessa dallo Stato a un intestatario, nel qual caso l'eredità non può essere rifiutata. Lo Stato inoltre accetta sempre tali immobili, subordinatamente al beneficio d'inventario, ed è quindi responsabile dei debiti connessi all'immobile ereditato solo a concorrenza delle attività dell'immobile stesso.

2 In base al diritto di questo Stato membro, esistono norme specifiche che si applicano in tema di successioni relativamente ai beni summenzionati, indipendentemente dalla normativa applicabile alla successione?

Tali norme speciali si applicano alle successioni, indipendentemente dalla legge che le disciplinano.

3 In base al diritto di questo Stato membro, esistono speciali procedure con le quali viene garantita la conformità alle summenzionate norme specifiche?

Per quanto concerne le norme speciali sotto B), la legge 4182/2013 stabilisce fra l'altro che quando il testamento è sottoposto a curatela, anche all'estero, e contiene una disposizione a fini di utilità pubblica o dello Stato o di un ente di diritto pubblico, esso è registrato dal cancelliere e/o dall'autorità consolare del paese in cui il testamento ottiene la curatela e il cancelliere del tribunale di primo grado di Atene cui è trasmesso il testamento è tenuto a inviare una copia dei procedimenti di curatela alla pertinente direzione del Ministero delle finanze entro i primi 10 giorni del mese successivo. Detta legge stabilisce inoltre che le attività destinate a fini di utilità pubblica sono destinate a essere utilizzate nel modo indicato dal testatore o dal donatore ed è fatto divieto di cambiarne la destinazione di utilità pubblica nonché i modi e i termini connessi alla gestione dell'immobile e le disposizioni relative alla sua amministrazione. Se sussistono dubbi circa le intenzioni del testatore o del donatore o qualsiasi altro dubbio in merito, spetta all'organo giurisdizionale competente dirimere la questione. La medesima legge ha inoltre istituito un registro degli immobili di utilità pubblica (registro nazionale delle dotazioni), nel quale devono essere registrati tutti gli immobili di questo tipo.

Ultimo aggiornamento: 29/08/2019

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