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Insolvency/backruptcy

Insolvenza/fallimento - Bulgaria

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

In Bulgaria non esiste una legge distinta che disciplina le procedure concorsuali. Le disposizioni generali in materia di insolvenza sono stabilite nel capitolo dedicato all’insolvenza della legge sul commercio. I casi di insolvenza relativi a banche e compagnie di assicurazione sono disciplinati da disposizioni speciali fissate nella legge sulle procedure concorsuali nel settore bancario e nel codice delle assicurazioni.

La procedura concorsuale è avviata da un commerciante insolvente. Le procedure concorsuali sono avviate contro operatori economici insolventi, nonché contro società a responsabilità limitata, società per azioni o società in accomandita semplice che risultano essere sovraindebitate.

È possibile avviare una procedura concorsuale anche contro una persona che svolge attività di commercio in maniera dissimulata attraverso un debitore insolvente. All’atto dell’avvio della procedura concorsuale nei confronti di un’impresa commerciale, si ritiene che detta procedura sia avviata contemporaneamente contro un socio soggetto a responsabilità illimitata.

Le procedure concorsuali possono essere avviate anche contro imprese individuali il cui titolare è deceduto o è stato radiato dal registro delle imprese oppure che erano insolventi al momento del decesso del titolare o della radiazione dal registro delle imprese. Le procedure concorsuali sono avviate anche contro soci soggetti a responsabilità illimitata, anche nel caso in cui gli stessi siano deceduti o siano stati radiati dal registro delle imprese. Una domanda per l’apertura di una procedura concorsuale può essere depositata entro un periodo di un anno dalla data in cui il debitore è deceduto o è stato radiato dal registro delle imprese.

Le procedure concorsuali vengono avviate anche nei confronti di imprese insolventi in liquidazione. Le procedure concorsuali nei confronti di banche e compagnie di assicurazione sono disciplinate dalle norme e dalla procedura stabilite in una legge separata.

Le questioni relative all’insolvenza di un operatore economico che sia un’impresa pubblica che esercita un monopolio di Stato o che sia stata costituita ai sensi di una legge speciale sono disciplinate da una legge separata. Non è possibile avviare alcuna procedura concorsuale contro un operatore economico che sia un’impresa pubblica che esercita un monopolio di Stato o che sia stata costituita ai sensi di una legge speciale.

Non esiste alcuna disposizione nel diritto nazionale in materia di procedure concorsuali contro persone fisiche diverse dai titolari di imprese individuali.

Un organo giurisdizionale bulgaro può avviare una procedura concorsuale accessoria contro un operatore economico che sia stato dichiarato insolvente da un organo giurisdizionale straniero, qualora questi possieda attivi significativi in Bulgaria.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

I presupposti per l’apertura di procedure concorsuali riportati qui in appresso si applicano a tutti gli operatori economici.

1) Il debitore deve essere un operatore economico.

Le procedure concorsuali possono essere avviate non soltanto contro un operatore economico, ma anche nei confronti di una persona che svolge attività di commercio in maniera dissimulata tramite un debitore insolvente, di un socio soggetto a responsabilità illimitata, anche qualora sia deceduto o sia stato radiato, nonché di un titolare di un’impresa individuale che è deceduto o è stato radiato.

Ai sensi dell’articolo 612 della legge sul commercio, le procedure concorsuali non possono essere aperte nei confronti di un’impresa pubblica che esercita un monopolio con mandato statale o che è stata istituita ai sensi di una legge speciale.

2) La domanda deve essere presentata da una delle persone di cui all’articolo 625 e all’articolo 742, secondo comma, della legge sul commercio, in particolare: il debitore, il liquidatore o un creditore del debitore nel caso di una transazione commerciale, l’Agenzia nazionale delle entrate (nel caso di un debito pubblico verso il governo centrale o i comuni derivante dall’attività aziendale del debitore o da un debito sotto forma di una domanda del governo nei confronti di un privato), l’agenzia esecutive dall’ispettorato del lavoro in caso di mancata corresponsione delle retribuzione per oltre due mesi nei confronti di almeno due terzi dei dipendenti oppure da un membro dell’organo di amministrazione dell’impresa (in caso di sovraindebitamento).

In caso di insolvenza o di sovraindebitamento, il debitore deve depositare una domanda per ottenere l’autorizzazione ad avviare una procedura concorsuale entro un termine di 30 giorni. Nel caso di un’impresa individuale, la domanda può essere presentata dal titolare della stessa o dai suoi successori. Qualora il debitore sia un’impresa, la domanda viene presentata dal suo organo di amministrazione, da un socio soggetto a responsabilità illimitata, da un rappresentante dell’impresa o da un liquidatore nominato dall’organo giurisdizionale. In questo caso, alla domanda deve essere allegato quanto segue:

  • una copia del più recente rendiconto finanziario annuale certificato da un revisore contabile registrato e dello stato patrimoniale alla data della domanda, qualora l’operatore economico sia soggetto per legge all’obbligo di presentare rendiconti finanziari e stati patrimoniali;
  • un inventario e una descrizione degli attivi e dei passivi alla data della domanda;
  • un elenco di creditori contenente indicazione dei rispettivi indirizzi, del tipo e dell’ammontare dei loro crediti, nonché delle garanzie reali a sostegno dei loro crediti;
  • un elenco dei beni personali e coniugali del titolare dell’impresa individuale e dei soci soggetti a responsabilità illimitata;
  • la prova della notificazione avvenuta dell’apertura delle procedure concorsuali all’Agenzia nazionale delle entrate;
  • una procura esplicita, nel caso in cui la domanda sia presentata da un delegato.

Se la domanda è presentata da un creditore o dall’agenzia esecutiva dell’ispettorato generale del lavoro, si devono allegare tutte le prove relative ai debiti e della presenta insolvenza disponibili. Il creditore allega anche un documento a giustificazione del pagamento della tassa pubblica nonché le prove della notifica all’Agenzia nazionale delle entrate dell’avvio di una procedura concorsuale.

3) Condizioni di esecutività:

  • un’obbligazione pecuniaria del debitore relativa a o derivante da una transazione commerciale, ivi inclusa la validità, l’esecuzione, l’inadempimento, la liquidazione, l’annullamento e la nullità di tale transazione, oppure relativa a o derivante da conseguenze della sua liquidazione;
  • un debito ai sensi del diritto pubblico nei confronti del governo centrale e dei comuni derivante dalle attività commerciali del debitore; oppure
  • un debito derivante da una domanda del governo nei confronti di un privato.
  • o un obbligo di pagamento delle retribuzioni a concorrenza di almeno un terzo dei dipendenti, non eseguito per oltre due mesi.

Le operazioni commerciali sono quelle concluse dal commerciante in relazione all’attività esercitata e quelle esplicitamente indicate all’articolo 1, primo comma, della legge sul commercio (acquisto di merci o di altri beni destinati alla rivendita nella loro forma d’origine o in forma trasformata o lavorata; vendita di merci di produzione propria; compravendita di libri di valore; agenzia e intermediazione commerciali; operazioni di commissione, spedizione e trasporto; operazioni di assicurazione; operazioni bancarie e di cambio; cambiali, vaglia cambiari e assegni; operazioni di deposito; operazioni di licenza; controllo di prodotti; operazioni in materia di proprietà intellettuale; servizi alberghieri, turistici, pubblicitari, d’informazione, di programmazione, di organizzazione di spettacoli o altri servizi; acquisto, costruzione o equipaggiamento di beni immobiliari finalizzati alla vendita; locazione-vendita), indipendentemente dalla qualifica di chi le effettua. In caso di dubbio, si ritiene che un operatore economico abbia concluso una transazione nell’esercizio della sua attività professionale.

Le diverse tipologie di crediti previste per quanto riguarda il governo centrale e i comuni ai sensi del diritto pubblico sono definite nell’articolo 162, secondo comma, del codice di procedura fiscale e in materia di assicurazione sociale. Si tratta nello specifico dei seguenti crediti:

  • tasse, comprese accise e dazi doganali, contributi obbligatori all’assicurazione sociale e altri contributi pagabili al bilancio dello Stato;
  • altri debiti per i quali la base e l’importo sono stabiliti dalla legge;
  • imposta di bollo e tasse comunali stabilite dalla legge;
  • spese di assicurazione sociale effettuate in maniera non conforme alle prescrizioni fissate dalla legge;
  • l’equivalente monetario di elementi di proprietà confiscati a favore dello Stato, multe e sanzioni pecuniarie, nonché contanti confiscati a favore dello Stato;
  • debiti derivanti da somme di denaro riconosciute a favore del governo centrale o dei comuni nel contesto di sentenze o decisioni emesse da organi giurisdizionali entrate in vigore e da decisioni relative al recupero di aiuti di Stato della Commissione europea concessi illegalmente;
  • debiti derivanti dall'applicazione di sentenze penali passate in giudicato;
  • somme indebitamente pagate o pagate in eccesso ed importi illecitamente erogati o ricevuti nel contesto di progetti cofinanziati dagli strumenti finanziari di preadesione, di programmi operativi, di fondi strutturali e del Fondo di coesione dell’Unione europea, dei fondi europei agricoli, del Fondo europeo per la pesca, dello strumento Schengen e dello strumento di transizione, ivi compreso il relativo cofinanziamento nazionale, recuperabile sulla base di una decisione amministrativa adottata e di altre multe e sanzioni pecuniarie previste dalla legislazione nazionale e dell’Unione europea;
  • gli interessi dovuti sui suddetti crediti.

I crediti pubblici includono crediti da versare al bilancio dell’Unione europea in applicazione di decisioni della Commissione europea, del Consiglio dell’Unione europea, della Corte di giustizia dell’Unione europea e della Banca centrale europea che impongono obblighi monetari soggetti ad esecuzione a norma dell’articolo 299 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea (ex articolo 256 del trattato che istituisce la Comunità europea), nonché i crediti di Stati membri dell’Unione europea esecutivi in ragione di decisioni definitive concernenti il sequestro o la confisca di denaro contante o l’equivalente in denaro di beni confiscati o sequestrati, nonché le decisioni in merito all’applicazione di sanzioni finanziarie imposte in altri Stati membri dell’Unione europea, laddove riconosciute e rese esecutive in Bulgaria.

Indipendentemente dal fatto che il credito sia originato da una transazione commerciale o ai sensi del diritto pubblico, è necessario accertarne la validità ed esistenza alla data della decisione dell’organo giurisdizionale concernente la domanda di avvio della procedura concorsuale.

4) La procedura concorsuale deve essere avviata da un commerciante insolvente. Le procedure concorsuali sono avviate contro operatori economici insolventi, nonché contro società a responsabilità limitata, società per azioni o società in accomandita semplice che risultano essere sovraindebitate. L’insolvenza e il sovraindebitamento sono condizioni fattuali oggettive definite nella legge sul commercio.

Un operatore economico è considerato insolvente quando non è in grado di pagare:

  • un’obbligazione pecuniaria divenuta esigibile, derivante da o relativa a una transazione commerciale, ivi inclusa la validità, l’esecuzione, l’inadempimento, la liquidazione, l’annullamento e la nullità di tale transazione, oppure derivante da o relativa alle conseguenze della sua liquidazione;
  • un debito ai sensi del diritto pubblico nei confronti del governo centrale e dei comuni derivante dalle attività commerciali dell’operatore economico; oppure
  • un obbligo sotto forma di crediti personali nei confronti dello Stato.
  • o un obbligo di pagamento delle retribuzioni a concorrenza di almeno un terzo dei dipendenti, non eseguito per oltre due mesi.

Si presume che un operatore economico non sia in grado di pagare un debito divenuto esigibile secondo la prima ipotesi se, prima della presentazione della domanda di apertura di una procedura concorsuale, detto operatore non ha presentato i rendiconti finanziari per gli ultimi tre anni per la pubblicazione nel registro delle imprese.

Un debitore è considerato insolvente se ha sospeso l’esecuzione di pagamenti. Si ritiene che un debitore abbia sospeso i pagamenti anche nel caso in cui abbia integralmente o parzialmente pagato i propri debiti nei confronti di determinati creditori. Si presume l’insolvenza anche nel caso in cui, nel contesto di procedimenti di esecuzione avviati sulla base di una decisione definitiva ottenuta dal creditore che ha presentato la domanda per l’avvio di una procedura concorsuale, il debito non è stato pagato, in parte o in toto, entro 6 mesi dal ricevimento da parte del debitore di una richiesta o di una notificazione a procedere al pagamento volontario.

Si ritiene che un’impresa sia sovraindebitata quando i suoi attivi non sono sufficienti a coprire i suoi passivi.

5) Il debitore non sta attraversando difficoltà temporanee ma è soggetto a uno stato di obiettiva e permanente insolvenza e sovraindebitamento.

L’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale è il tribunale provinciale competente per la zona in cui l’operatore economico ha la propria sede legale al momento della domanda di avvio della procedura concorsuale. Una domanda di avvio di procedure concorsuali depositata da un debitore o un liquidatore viene esaminata dall’organo giurisdizionale senza indugio nel contesto di un’udienza a porte chiuse e viene pubblicato un avviso nel registro delle imprese. Una domanda di avvio di procedure concorsuali depositata da un creditore viene esaminata nel contesto di un’udienza a porte chiuse durante la quale il debitore e il richiedente devono comparire in aula a fronte di una convocazione da parte dell’organo giurisdizionale entro e non oltre 14 giorni dalla data della domanda. L’organo giurisdizionale sospende la procedura avviata in base a una domanda di fallimento da un debitore o un liquidatore se, entro la data in cui l’organo giurisdizionale adotta una decisione in merito alla domanda, un creditore deposita una domanda di fallimento. Fino al termine della prima udienza nel contesto della procedura concorsuale istituita a fronte della domanda presentata da un creditore, altri creditori possono costituirsi come parti in causa, depositare opposizioni e presentare prove scritte. L’organo giurisdizionale attribuisce un numero di ruolo al deposito alla data in cui la domanda viene presentata e stabilisce una data entro la quale dovrà decidere in merito alla stessa.

Il periodo in questione non può superare i tre mesi. Prima di pronunciarsi sulla domanda, l’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale, su richiesta del creditore o di propria iniziativa, può ordinare i seguenti provvedimenti preventivi e cautelari, qualora ciò sia necessario per conservare gli attivi del debitore:

  • nomina di un amministratore fallimentare;
  • ammissione della costituzione di una cauzione mediante sequestro presso terzi, sequestro o altri provvedimenti cautelari;
  • sospensione di procedimenti di esecuzione nei confronti dei beni del debitore, salvo in caso di procedimenti di esecuzione avviati ai sensi del codice di procedura fiscale e in materia di assicurazione sociale;
  • ammissione di misure previste dalla legge atte a tutelare i beni disponibili del debitore;
  • apposizione di sigilli ai locali, alle attrezzature, ai mezzi di trasporto, ecc., nei quali sono conservati i beni ed effetti personali del debitore, ad eccezione dei locali abitativi e di altri spazi necessari affinché il debitore possa continuare a operare o immagazzinare merci deperibili.

Quando l’adozione di tali misure è richiesta da un creditore, l’organo giurisdizionale emette i relativi provvedimenti qualora l’istanza del creditore sia supportata da convincenti prove scritte e/o qualora sia costituita una cauzione per un importo determinato dall’organo giurisdizionale destinata a risarcire il debitore per eventuali danni nel caso in cui successivamente si accerti che quest’ultimo non è insolvente né sovraindebitato. I provvedimenti cautelari sono a beneficio di tutti i creditori della massa fallimentare e possono essere revocati dall’organo giurisdizionale qualora ritenuti non più necessari a tutelare la sussistenza dei beni del debitore e a garantire i diritti dei creditori.

Tale decisione è notificata alla parte soggetta ai provvedimenti e alla parte che ha chiesto la loro imposizione. Si tratta di una decisione soggetta ad esecuzione immediata e può essere impugnata entro un termine di 7 giorni dalla data di ricezione della notificazione. Le impugnazioni non hanno effetto sospensivo. Si ritiene che i provvedimenti cautelari siano stati revocati a decorrere dalla data di adozione di una decisione che respinge la domanda di avvio di una procedura concorsuale. I provvedimenti cautelari si applicano fino alla data della decisione di avvio della procedura concorsuale.

In caso di accertamento dell’insolvenza o del sovraindebitamento, l’organo giurisdizionale, tramite decisione di cui all’articolo 630, primo comma, della legge sul commercio, dichiara l’insolvenza o il sovraindebitamento, determina la sua data di inizio, avvia la procedura concorsuale, nomina un amministratore fallimentare provvisorio, ammette la costituzione di una cauzione tramite sequestro presso terzi, sequestro o altri provvedimenti cautelari e fissa una data per la prima assemblea dei creditori entro un termine di un mese dalla data della sentenza, al più tardi.

Quando è evidente che la prosecuzione dell’attività d’impresa danneggerà la massa fallimentare, su richiesta del debitore o dell’amministratore fallimentare, dell’Agenzia nazionale delle entrate o di un creditore, l’organo giurisdizionale può dichiarare il debitore insolvente tramite la decisione di cui all’articolo 630, secondo comma, della legge sul commercio e ordinargli la cessazione dell’attività commerciale a partire dalla data della decisione di avvio della procedura concorsuale oppure a partire da una data successiva antecedente al termine per la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti. Nel decidere l’avvio di una procedura concorsuale nei confronti di un operatore prestatore di servizi idrici e fognari, l’organo giurisdizionale non può ordinarne la cessazione delle attività prima che sia stato designato un nuovo operatore prestatore di servizi idrici e fognari nella zona interessata.

La decisione che avvia la procedura concorsuale è vincolante per tutte le parti.

Dopo che l’organo giurisdizionale ha avviato procedure concorsuali o imposto provvedimenti cautelari o preventivi, il debitore continua a esercitare la propria attività d’impresa sotto la supervisione dell’amministratore fallimentare e può concludere nuovi contratti esclusivamente previo consenso dell’amministratore fallimentare e a condizione che continui a rispettare i provvedimenti ordinati nella decisione di avvio della procedura concorsuale. L’organo giurisdizionale può privare il debitore del diritto di amministrare e disporre del suo patrimonio e accordare tale diritto all’amministratore fallimentare, qualora ritenga che le azioni del debitore siano lesive degli interessi dei creditori.

Tramite la decisione prevista dall’articolo 631 della legge sul commercio, l’organo giurisdizionale respinge la domanda di avvio della procedura concorsuale qualora accerti che le difficoltà del debitore sono temporanee o che il suo patrimonio sia sufficiente a coprire i suoi debiti senza pregiudicare gli interessi dei creditori.

Qualora tale patrimonio sia insufficiente a coprire le spese iniziali della procedura concorsuale e tali spese non sono state pagate anticipatamente, l’organo giurisdizionale adotta una decisione ai sensi dell’articolo 632, primo comma, della legge sul commercio, tramite la quale dichiara l’insolvenza o il sovraindebitamento, avvia una procedura concorsuale, ammette la costituzione di una cauzione mediante sequestro presso terzi, sequestro o altri provvedimenti cautelari, ordina che l’impresa cessi di operare, dichiara il debitore insolvente e sospende eventuali procedure, senza ordinare la radiazione dell’operatore economico dal registro delle imprese. Le procedure sospese possono essere riaperte a fronte di una istanza presentata dal debitore o dal creditore entro il termine di un anno dall’iscrizione della decisione nel registro delle imprese. Le procedure possono essere riaperte se il richiedente è in grado di dimostrare che sono disponibili attivi sufficienti o deposita la somma necessaria per coprire le spese iniziali. Se nessuna delle parti chiede che la procedura venga riaperta, l’organo giurisdizionale pone fine alla stessa e ordina la radiazione dell’operatore economico dal registro delle imprese. Le stesse norme si applicano anche nel caso in cui durante la procedura concorsuale si constati che gli attivi a disposizione del debitore sono insufficienti a coprire i costi della procedura concorsuale.

Le decisioni ai sensi degli articoli 630 e 632 della legge sul commercio possono essere soggette a ricorso entro 7 giorni dalla loro iscrizione nel registro delle imprese, mentre la decisione che respinge la domanda di avvio della procedura concorsuale può essere oggetto di ricorso entro 7 giorni dalla data della sua comunicazione in linea con la procedura stabilita dal codice di procedura civile. Una decisione ai sensi dell’articolo 630 è soggetta a esecuzione con effetto immediato.

Le procedure concorsuali si considerano aperte a decorrere dalla data di entrata in vigore della decisione ai sensi dell’articolo 630, primo comma, della legge sul commercio. Qualora la decisione di avvio della procedura concorsuale venga revocata, il sequestro presso terzi e il sequestro nei confronti del debitore si considerano revocati, i diritti del debitore vengono ripristinati e i poteri dell’amministratore fallimentare cessano di avere efficacia a partire dalla data di iscrizione della decisione definitiva nel registro delle imprese.

L’organo giurisdizionale approva o respinge il piano di ristrutturazione dei debiti dell’impresa tramite una decisione dedicata. Quando il piano di ristrutturazione dei debiti è approvato, l’organo giurisdizionale pone fine alle procedure concorsuali e nomina un organismo di vigilanza proposto nel piano o eletto dall’assemblea dei creditori. La decisione può essere soggetta a ricorso entro 7 giorni dalla data della sua iscrizione nel registro delle imprese.

Tramite decisione adottata a norma dall’articolo 710 della legge sul commercio, l’organo giurisdizionale dichiara insolvente il debitore qualora non venga proposto alcun piano di ristrutturazione dei debiti entro il termine pertinente sancito per legge o se il piano proposto non viene adottato o approvato. Le medesime norme si applicano ai casi di cui all’articolo 630, secondo comma, all’articolo 632, primo comma e all’articolo 709, primo comma, della legge sul commercio (riapertura di procedure in caso di inadempienza del debitore in relazione alle sue obbligazioni previste dal piano di ristrutturazione dei debiti). Tramite la medesima decisione l’organo giurisdizionale dichiara il debitore insolvente, ordina che l’impresa insolvente cessi l’esercizio della sua attività, ammette sequestri generali presso terzi e sequestri nei confronti della proprietà del debitore, revoca i poteri conferiti agli organi di amministrazione del debitore che è una persona giuridica, priva il debitore del diritto di amministrare e disporre della massa fallimentare ed ordina la conversione in denaro del patrimonio fallimentare e la distribuzione dei ricavi. La decisione che dichiara il fallimento si applica a tutte le parti ed è soggetta all’iscrizione nel registro delle imprese. È applicabile con effetto immediato e può essere impugnata entro 7 giorni dalla data di iscrizione.

Dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese della decisione che dichiara il fallimento, i beni immobili, i beni mobili e i crediti di terzi bona fide sono considerati pignorati. Il pignoramento generale attuato sui beni immobili e su navi di proprietà del debitore è iscritto nei registri notarili o nei registri navali sulla base della decisione che dichiara il debitore fallito che è stata iscritta nel registro delle imprese. Tutte le obbligazioni pecuniarie e non pecuniarie del debitore diventano esecutive contro quest’ultimo a decorrere dalla data della decisione che dichiara il fallimento. Il valore di mercato in denaro dei crediti non pecuniari è determinato alla data della decisione. Le obbligazioni non pecuniarie sono convertite in denaro sulla base del loro valore di mercato alla data della decisione di avvio della procedura concorsuale.

Le sentenze di organi giurisdizionali esteri che dichiarano il fallimento sono riconosciute in Bulgaria sulla base della reciprocità, qualora siano state emesse da un organo dello Stato nel quale il debitore ha la propria sede legale. Su richiesta del debitore, dell’amministratore fallimentare designato da un organo giurisdizionale straniero o di un creditore, l’organo giurisdizionale bulgaro può avviare una procedura concorsuale accessoria nei confronti di un operatore economico dichiarato fallito da un organo giurisdizionale straniero, qualora detto operatore possieda attivi significativi in Bulgaria. In questo caso, la decisione si applica esclusivamente agli attivi del debitore in Bulgaria.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Dalla data della decisione di avvio della procedura concorsuale, il patrimonio del debitore diventa la massa fallimentare a fronte della quale devono essere soddisfatti tutti i crediti dei creditori derivanti da debiti commerciali e non.

Ai sensi del diritto interno, la massa attiva fallimentare include:

  • gli attivi di proprietà del debitore alla data della decisione di avvio della procedura concorsuale;
  • gli attivi acquisiti dal debitore dopo la data della decisione di avvio della procedura concorsuale;
  • gli attivi di un debitore che è proprietario unico che comprendono la metà dei beni personali, dei diritti di beni personali e di depositi di denaro detenuti a titolo di proprietà coniugale;
  • gli attivi di un debitore che è un socio soggetto a responsabilità illimitata che comprendono la metà dei beni personali, dei diritti di beni personali e di depositi di denaro detenuti a titolo di proprietà coniugale.

Una quota o un contributo non pagati o versati da un socio soggetto a responsabilità limitata vengono incassati dall’amministratore fallimentare che provvede a includerli nella massa fallimentare. Eventuali ulteriori crediti riscossi di recente dal debitore, i ricavi derivanti dalla vendita dei suoi attivi e gli importi esigibili dai creditori che sono stati abbandonati sono inclusi nella massa fallimentare.

Quando il prezzo di vendita di un bene dato in pegno o garantito supera il credito garantito, compresi gli interessi maturati, l’importo residuo è incluso nella massa fallimentare. La medesima norma si applica ai creditori ai quali è stato concesso il diritto di mantenere un titolo sugli attivi in questione.

Qualora l’organo giurisdizionale abbia invalidato una transazione nei confronti dei creditori della massa fallimentare, gli attivi forniti da una terza parte vengono restituiti, e se tali attivi non sono inclusi nella massa fallimentare o se sono dovute somme di denaro, detta terza parte viene costituita come creditore nel contesto della procedura concorsuale.

Qualora i ricavi derivanti dalla liquidazione degli attivi oggetto di provvedimenti cautelari imposti prima dell’avvio della procedura di fallimento al fine di garantire debiti pubblici o rispetto ai quali siano in corso procedimenti di esecuzione per la riscossione di debiti pubblici eccedono l’ammontare del credito, compresi gli interessi maturati e le spese di esecuzione sostenute, l’ufficiale giudiziario versa l’importo residuo sul conto corrente bancario dedicato alla procedura di fallimento. Qualora l’ufficiale giudiziario non riesca a liquidare gli attivi entro un termine di 6 mesi dall’inizio delle procedure concorsuali, tali attivi passano dall’ufficiale giudiziario all’amministratore fallimentare e sono liquidati nel contesto della procedura concorsuale. Qualora venga effettuato un pagamento a favore di un ricorrente tra la data in cui è stato sospeso il procedimento di esecuzione e l’iscrizione della decisione di avvio della procedura concorsuale, l’importo pagato viene restituito alla massa fallimentare. Se vengono adottate misure per convertire in moneta una garanzia a favore di un creditore privilegiato, la parte dei ricavi che supera l’importo della garanzia viene aggiunta alla massa fallimentare.

La massa attiva fallimentare non include quanto segue:

  • gli attivi non sequestrabili del debitore e del socio soggetto a responsabilità illimitata;
  • le garanzie finanziarie di cui all’articolo 22 octies e all’articolo 63 bis, secondo comma, della legge sulle risorse naturali del sottosuolo;
  • i beni di operatori che forniscono servizi idrici e fognari necessari per le loro operazioni primarie fino al momento in cui non viene designato un nuovo operatore prestatore di servizi idrici e fognari nella rispettiva zona;
  • gli importi depositati sul conto bancario di cui all’articolo 60, secondo comma, della legge sulla gestione dei rifiuti.

Ai sensi del diritto interno (articoli da 444 a 447 del codice di procedura civile) non è possibile attuare l’esecuzione contro i seguenti beni personali di un debitore che è una persona fisica:

  • oggetti destinati al normale uso da parte del debitore e della sua famiglia, come specificato in un elenco adottato dal Consiglio dei ministri;
  • il cibo necessario per il sostentamento del debitore e della sua famiglia per un periodo di un mese o, nel caso di produttori agricoli, fino al nuovo raccolto o al suo equivalente in altri prodotti agricoli;
  • il combustibile necessario per il riscaldamento, la cottura e l’illuminazione per tre mesi;
  • i macchinari, gli strumenti, i dispositivi e i libri considerati beni personali essenziali che consentono a un professionista o un artigiano indipendenti di continuare a esercitare la loro professione;
  • la terra di un debitore che è un produttore agricolo, e in particolare: giardini e vigneti con una superficie fino a 0,5 ha o campi con una superficie fino a 3 ha, comprese le macchine agricole, gli attrezzi, i fertilizzanti, le sostanze fitosanitarie e i semi necessari per la semina per un periodo di un anno;
  • un gruppo di animali da tiro, una mucca e cinque piccoli animali da fattoria, dieci alveari e gallinacei domestici, compreso il mangime necessario fino al nuovo raccolto o fino a quando detti animali non possano essere messi al pascolo;
  • la casa del debitore, se né il debitore stesso né alcun membro della sua famiglia che condivide il suo stesso spazio abitativo, hanno un’altra casa, indipendentemente dal fatto che il debitore viva nella stessa. Se la casa supera le esigenze abitative del debitore e dei membri della sua famiglia, come stabilito da un decreto del Consiglio dei ministri, l’eccedenza è messa in vendita nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 39, secondo comma, della legge sulla proprietà;
  • altri beni non sequestrabili e crediti tutelati dall’applicazione di un’altra legge.

I suddetti divieti non si applicano ai debitori in materia di beni che sono stati costituiti in pegno o ipotecati, nel caso in cui il ricorrente sia il creditore nel contesto di tale pegno o ipoteca. Per quanto concerne i terreni e la casa del debitore, i divieti non si applicano a:

  • debitori tenuti a corrispondere pagamenti per obbligazioni alimentari, risarcimenti riconosciuti ai sensi della legge sulla responsabilità civile e i disavanzi finanziari da ripianare;
  • debitori in altri casi espressamente previsti dalla legge.

Nel caso in cui l’esecuzione sia diretta contro lo stipendio o qualsiasi altra retribuzione spettante al debitore per il lavoro svolto dallo stesso, oppure contro una pensione che supera il salario minimo, è possibile attuare le seguenti detrazioni:

  1. se il reddito della persona soggetta a ingiunzione di pagamento in relazione ai costi di cui sopra è superiore al reddito minimo e inferiore a due volte l’importo del reddito minimo, un terzo dell’importo, qualora non abbia figli e un quarto dell’importo qualora abbia figli a carico;
  2. se la persona condannata percepisce una retribuzione mensile di importo superiore a due volte il salario minimo e quattro volte inferiore a esso – la metà se non ha figli e un terzo se con figli a carico;
  3. se la persona condannata percepisce una retribuzione mensile di importo superiore a quattro volte il salario minimo - la parte eccedente l’importo pari al doppio del reddito minimo la metà se non ha figli e due volte e mezzo il reddito minimo se con figli a carico.

In questi casi, lo stipendio o la retribuzione mensili vengono calcolati al netto delle imposte e deducendo i versamenti obbligatori all’assicurazione sociale. Tuttavia, tali limitazioni non si applicano ai crediti derivanti da pagamenti di obbligazioni alimentari. In questo caso, l’importo riconosciuto a favore delle obbligazioni alimentari viene dedotto integralmente e le detrazioni dallo stipendio o da qualsiasi altra remunerazione per il lavoro svolto o per una pensione, determinate in ragione di passivi dovuti dalla persona contro la quale è stata emessa un’ingiunzione di pagamento, sono effettuate sull’importo restante del reddito complessivo del debitore. Non è consentita l’esecuzione contro crediti alimentari. L’esecuzione contro borse di studio è consentita esclusivamente per quanto riguarda i crediti derivanti da pagamenti di obbligazioni alimentari.

Qualsiasi rinuncia da parte di un debitore, che sia una persona fisica, alle tutele concesse in relazione ai suoi beni personali, al suo stipendio o a qualsiasi sua altra remunerazione per lavoro o pensione, non è valida.

L’articolo 22 octies e l’articolo 63 bis, secondo comma, della legge sulle risorse naturali del sottosuolo stabiliscono le prescrizioni per le garanzie finanziarie che l’operatore, il titolare del permesso o il concessionario devono fornire al ministro dell’Energia prima di avviare le operazioni oggetto di licenza e in particolare: un garanzia bancaria irrevocabile emessa a favore del ministro dell’Energia; un conto fiduciario presso un istituto bancario indicato dall’operatore e accettabile per il ministro dell’Energia; una polizza assicurativa che nomina il ministro dell’Energia come beneficiario; una lettera di credito documentario in base alla quale è possibile prelevare fondi esclusivamente per eseguire le attività specificate o un’altra garanzia obbligatoria in consultazione con il Ministro dell’Energia.

L’articolo 60, secondo comma, della legge sulla gestione dei rifiuti stabilisce le prescrizioni in relazione alle garanzie da fornire a copertura di costi futuri per la chiusura di discariche e l’assistenza successiva come segue: detrazioni mensili versate su un conto fiduciario del servizio regionale di ispezione delle acque e dell’ambiente (acronimo in bulgaro: RIOSV) competente per la zona nella quale è situata la discarica; detrazioni mensili versate su un conto speciale bloccato fino al completamento e all’approvazione di tutte le misure relative alla chiusura di discariche e all’assistenza successiva, fatta eccezione nel caso in cui l’uso dei fondi depositati sia espressamente consentito oppure sia emessa una garanzia bancaria a favore del competente RIOSV incaricato per la zona in cui è sita la discarica.

L’assemblea finale dei creditori adotta una risoluzione sui beni personali non vendibili inclusi nella massa fallimentare e può decidere la restituzione al debitore dei beni personali di valore trascurabile o dei crediti che sarebbe irragionevolmente difficile riscuotere.

Dopo che tutti i debiti sono stati pagati integralmente, l’importo restante della massa fallimentare viene restituito al debitore.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

Il debitore e l’amministratore fallimentare hanno i seguenti diritti nel contesto delle procedure concorsuali:

  • sollevare obiezioni contro lo stato patrimoniale e la relazione redatta dal liquidatore, qualora la procedura concorsuale sia stata aperta nei confronti di una impresa in liquidazione. L’organo giurisdizionale si pronuncia in merito all’impugnazione entro un termine di 14 giorni emettendo una decisione che non è soggetta ad appello;
  • chiedere all’organo giurisdizionale di decretare il debitore fallito e ordinargli di cessare la sua attività imprenditoriale a decorrere dalla data della decisione di avvio della procedura concorsuale o da una data successiva, che deve tuttavia essere anteriore alla scadenza del termine previsto per la presentazione di un piano di ristrutturazione dei debiti, laddove risulti evidente che una prosecuzione dell’attività sarebbe lesiva nei confronti della massa fallimentare;
  • chiedere all’organo giurisdizionale di ammettere i provvedimenti cautelari previsti dalla legge al fine di tutelare il patrimonio disponibile del debitore;
  • proporre un piano di ristrutturazione dei debiti;
  • richiedere all’organo giurisdizionale di convocare un’assemblea dei creditori.

Le azioni del debitore e dell’amministratore fallimentare sono documentate in un registro pubblico che può essere tenuto in forma elettronica ed è disponibile presso il registro dell’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale.

Il debitore, il suo rappresentante e l’amministratore fallimentare non possono partecipare, direttamente o tramite un sostituto o un’altra parte correlata, alle sessioni di vendita all’asta o partecipare in veste di acquirenti alle aste per la vendita di beni personali o di diritti di proprietà inclusi nella massa fallimentare. Quando un diritto di proprietà viene acquisito da un offerente non idoneo, la vendita viene considerata nulla e il denaro pagato dall’acquirente verrà trattenuto e utilizzato per soddisfare i crediti dei creditori.

Dopo che l’organo giurisdizionale ha avviato procedure concorsuali o imposto provvedimenti cautelari o preventivi, il debitore continua a esercitare la propria attività d’impresa sotto la supervisione dell’amministratore fallimentare e può concludere nuovi contratti esclusivamente previo consenso dell’amministratore fallimentare e a condizione che continui a rispettare i provvedimenti ordinati nella decisione di avvio della procedura concorsuale.

L’organo giurisdizionale può privare il debitore del diritto di amministrare e disporre del suo patrimonio e accordare tale diritto all’amministratore fallimentare, qualora ritenga che le azioni del debitore siano lesive degli interessi dei creditori.

Debitore

In caso di insolvenza o sovraindebitamento, il debitore deve presentare domanda all’organo giurisdizionale per ottenere l’autorizzazione ad avviare una procedura concorsuale entro un termine di 30 giorni. La domanda può essere presentata dal debitore, dall’erede del debitore, da un organo di amministrazione o da un procuratore o un liquidatore dell’impresa commerciale oppure da un socio soggetto a responsabilità illimitata. Quando la domanda è presentata da un delegato, è richiesta una procura esplicita. Nella domanda, il debitore può proporre un piano di ristrutturazione dei debiti e designare una persona che soddisfi i requisiti stabiliti per la nomina degli amministratori fallimentari, nel caso in cui l’organo giurisdizionale ordini l’avvio della procedura concorsuale.

Il debitore, che agisce di persona o tramite un rappresentante autorizzato, può intraprendere qualsiasi atto processuale necessario nel contesto delle procedure concorsuali e dei procedimenti giudiziari avviati in relazione ad azioni per ottenere sentenze dichiarative e di domande di convalida, fatta eccezione per quelle strettamente di competenza dell’amministratore fallimentare.

A determinate condizioni, il debitore e la sua famiglia hanno diritto a pagamenti di obbligazioni alimentari. L’importo del pagamento è determinato dall’organo giurisdizionale e costituisce una spesa nel contesto della procedura concorsuale.

Un debitore può partecipare alle assemblee dei creditori qualora lo ritenga necessario.

Agendo su istanza del debitore, l’organo giurisdizionale può annullare una risoluzione dell’assemblea dei creditori, qualora la stessa sia illegittima o altamente lesiva degli interessi di taluni dei creditori.

Il debitore può presentare un’opposizione scritta, inviandone copia all’amministratore fallimentare, contro qualsiasi credito ammesso o respinto dall’amministratore fallimentare entro 7 giorni dalla pubblicazione nel registro delle imprese degli elenchi dei crediti ammessi e respinti. Il debitore può proporre un’azione dichiarativa ai sensi dell’articolo 694 della legge sul commercio entro 14 giorni dalla pubblicazione dell’ordinanza dell’organo giurisdizionale che approva l’elenco nel registro delle imprese, qualora detto organo respinga l’opposizione del debitore contro un credito approvato dal creditore o abbia incluso un credito nell’elenco dei crediti approvati.

Il debitore può chiedere all’organo giurisdizionale di rimuovere dal suo incarico l’amministratore fallimentare designato qualora quest’ultimo non adempia i suoi doveri o agisca in maniera tale da ledere gli interessi del creditore o del debitore.

Il debitore può contestare la decisione di aggiudicazione emessa dall’organo giurisdizionale nella vendita di beni personali e diritti di proprietà inclusi nella massa fallimentare.

Il debitore può depositare un’opposizione scritta all’organo giurisdizionale contro il resoconto di distribuzione e contestare l’ingiunzione tramite la quale detto resoconto è stato approvato.

Al fine di garantire la conservazione degli attivi e l’attuazione di tale piano il debitore può chiedere all’organo giurisdizionale, al momento dell’approvazione del piano di ristrutturazione dei debiti tramite una decisione specifica distinta o in una data successiva, di designare i beni dei quali il debitore può disporre con il consenso preventivo dell’organismo di vigilanza o, in assenza di un organismo di vigilanza, previo consenso dell’organo giurisdizionale, oppure può richiedere la sostituzione di uno o più membri del consiglio di vigilanza.

Ai sensi dell’articolo 740 della legge sul commercio, un debitore può concludere, in qualsiasi momento del procedimento, un accordo con tutti i creditori che vantano crediti autorizzati destinati al soddisfacimento dei loro crediti aventi per oggetto somme di denaro. In questo caso, l’amministratore fallimentare non rappresenta il debitore come parte. Se il debitore non adempie le sue obbligazioni previste dal contratto, i creditori i cui crediti rappresentano almeno il 15% dell’importo complessivo dei crediti possono richiedere la ripresa della procedura concorsuale.

Il debitore può richiedere la ripresa della procedura concorsuale entro un anno dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della decisione che ha sospeso detta procedura, dopo aver accertato l’esistenza di attivi sufficienti o in seguito al deposito dell’importo necessario per il pagamento anticipato delle spese iniziali del contenzioso.

Il debitore può chiedere all’organo giurisdizionale di riprendere la procedura concorsuale sospesa entro un anno dalla data dell’ordinanza di sospensione della stessa se durante tale periodo gli importi accantonati per i crediti contestati vengono rilasciati o se durante la procedura concorsuale si rileva l’esistenza di beni che non erano noti.

Il debitore può presentare domanda all’organo giurisdizionale per ottenere una restitutio in integrum in relazione ai suoi diritti ripristinabili, qualora abbia pagato integralmente tutti i debiti ammessi nella procedura concorsuale, ivi compresi gli interessi e le spese sostenute. I diritti del debitore vengono ripristinati senza che tutti i debiti siano interamente pagati nel caso in cui il fallimento sia stato dovuto a sviluppi economici e commerciali avversi. I diritti dei soci soggetti a responsabilità illimitata vengono ripristinati alle medesime condizioni. La sentenza dell’organo giurisdizionale che concede la restitutio in integrum non può essere oggetto di ricorso. Il debitore dispone di 7 giorni di tempo per impugnare una decisione che respinge la sua domanda. La decisione finale è inclusa nel fascicolo del caso dell’operatore economico fallito conservato presso il registro delle imprese.

Il debitore può opporsi alla relazione finale dell’amministratore fallimentare redatta prima della conclusione del suo incarico entro 7 giorni dalla data in cui tale relazione viene presentata all’organo giurisdizionale. L’organo giurisdizionale decide in merito alla relazione entro 14 giorni e la sua decisione non è suscettibile di appello.

Il debitore può ricevere quanto rimane della massa fallimentare, se del caso, dopo aver soddisfatto integralmente e in via definitiva i suoi debiti.

Quando una domanda di fallimento presentata dal creditore viene respinta con una sentenza definitiva, il debitore, sia esso una persona fisica o giuridica, ha diritto al risarcimento nel caso in cui il creditore abbia agito per dolo o colpa grave. Il risarcimento è dovuto per tutti i danni materiali e immateriali subiti come conseguenza diretta dell’atto illecito. Se le azioni del debitore hanno avuto l’effetto di contribuire a tali danni, il risarcimento può essere ridotto. Se la domanda destinata a ottenere il permesso ad avviare una procedura concorsuale è stata presentata da più creditori, questi ultimi sono responsabili in solido.

Entro 14 giorni dall’apertura della procedura concorsuale il debitore deve fornire all’organo giurisdizionale e all’amministratore fallimentare quanto segue:

  1. le informazioni necessarie sull’attività dell’impresa e sul patrimonio del debitore;
  2. un elenco dei pagamenti in contanti o tramite bonifico bancario per un importo superiore a 1 200 BGN effettuati negli ultimi 6 mesi prima dell’inizio dell’insolvenza;
  3. un elenco dei pagamenti effettuati dal debitore a parti correlate nel corso dell’ultimo periodo di dodici mesi prima dell’inizio dell’insolvenza;
  4. una dichiarazione autenticata da un notaio che elenca tutti i beni personali, i diritti di proprietà e crediti, nonché i nomi e gli indirizzi dei debitori.

Il debitore fornisce all’organo giurisdizionale o all’amministratore fallimentare informazioni sui suoi attivi e sulle sue attività aziendali, compresi tutti i documenti pertinenti, entro un periodo di 7 giorni dalla data della richiesta scritta di procedere in tal senso. Le informazioni devono essere aggiornate alla data della richiesta.

Altrimenti l’organo giurisdizionale impone una sanzione pecuniaria. Entro e non oltre un mese dalla data della decisione di sospensione della procedura concorsuale dovuta al mancato pagamento delle spese iniziali della procedura stessa, il debitore deve risolvere i contratti di lavoro dei suoi lavoratori e dipendenti, inviare la notificazione alla competente direzione locale dell’Agenzia delle entrate, emettere i documenti richiesti attestanti l’esperienza lavorativa e la durata del servizio ai fini dell’assicurazione sociale di detti lavoratori e dipendenti, compilare un documento di riferimento che elenca tutte le persone che vantano crediti garantiti ai sensi della legge sui crediti garantiti di lavoratori e dipendenti dei lavoratori in caso di fallimento del datore di lavoro e dello statuto che fissa le norme per la sua attuazione e, quindi, consegnare i registri aziendali all’ufficio locale competente dell’Istituto nazionale di assicurazione.

Il debitore presenta almeno una relazione trimestrale sulle sue attività e sulle azioni intraprese per attuare il piano di ristrutturazione dei debiti all’organismo di vigilanza specificato nel piano stesso e notifica a quest’ultimo qualsiasi circostanza suscettibile di avere ripercussioni sull’attuazione della ristrutturazione.

Gli organi direttivi del debitore devono ottenere il consenso preventivo da parte degli organismi di supervisione prima di decidere in merito a quanto segue:

  • la ristrutturazione del debitore;
  • la chiusura o la cessione dell’impresa o di parti sostanziali della stessa;
  • operazioni immobiliari diverse dalle normali azioni e operazioni relative alla gestione dell’attività del debitore;
  • un cambiamento sostanziale delle attività del debitore;
  • cambiamenti sostanziali a livello organizzativo;
  • la definizione di una cooperazione a lungo termine che sia essenziale per l’attuazione del piano di ristrutturazione dei debiti o l’interruzione di tale cooperazione;
  • l’apertura o la chiusura di filiali.

Il piano di ristrutturazione dei debiti approvato dall’organo giurisdizionale è vincolante per il debitore che dovrebbe attuare le modifiche strutturali previste senza indugio.

Il debitore deve astenersi dalle azioni e dalle operazioni di cui agli articoli 645, 646 e 647 della legge sul commercio entro i termini e alle condizioni ivi specificate, altrimenti tali azioni e operazioni potranno essere dichiarate non valide nei confronti dei creditori della massa fallimentare.

Amministratore fallimentare

Ai sensi della legislazione bulgara, un amministratore fallimentare è una persona fisica che soddisfa i seguenti requisiti:

  1. non è stato condannato come adulto per un reato doloso, a meno che non sia stata concessa la piena riabilitazione giudiziaria;
  2. non è sposato e non è un parente di sangue del debitore o del creditore in linea diretta di discendenza; non è un parente del debitore o del creditore in linea collaterale fino al sesto grado e per affinità fino al terzo grado;
  3. non è un creditore nel contesto della procedura concorsuale;
  4. non è un debitore insolvente al quale non è stata concessa una restitutio in integrum;
  5. non intrattiene alcuna relazione con il debitore o con un creditore che possa dare adito a un ragionevole sospetto circa la sua imparzialità;
  6. ha una laurea in economia o giurisprudenza e almeno 3 anni di esperienza professionale pertinente;
  7. ha superato con successo un esame di abilitazione in conformità con le norme e le procedure stabilite in un regolamento dedicato ed è stato iscritto a un elenco di professionisti che soddisfano i criteri per la nomina ad amministratori fallimentari, approvata dal ministro della Giustizia e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale;
  8. non è stato rimosso dall’incarico di amministratore fallimentare a causa di una violazione delle sue funzioni o di azioni che hanno leso gli interessi dei creditori o del debitore; non è stato radiato dal registro tenuto dalla Banca Centrale o rimosso dall’incarico a discrezione del Fondo o su proposta del ministro delle Finanze a causa di una violazione di obblighi o di azioni lesive degli interessi dei creditori;
  9. non è stato soggetto alle misure di cui all’articolo 65, secondo e undicesimo comma, della legge sugli istituti bancari o all’articolo 103, secondo e sedicesimo comma, della legge sugli istituti di credito.

Il ministro della Giustizia esclude un amministratore fallimentare dall’elenco quando viene accertata una violazione dei poteri e dei doveri conferiti a un amministratore fallimentare, indipendentemente dal fatto che la violazione sia stata accertata o meno dall’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale e provvede alla pubblicazione dell’elenco modificato nella Gazzetta Ufficiale.

I poteri conferiti all’amministratore fallimentare possono essere esercitati da più persone. In questo caso, le decisioni vengono adottate all’unanimità e le azioni vengono eseguite congiuntamente, a meno che i creditori oppure (in caso di controversia tra le parti che esercitano le funzioni di amministratore fallimentare) l’organo giurisdizionale, non decidano diversamente. Quando i poteri conferiti all’amministratore fallimentare sono esercitati da più persone che prendono decisioni all’unanimità e agiscono congiuntamente, gli stessi sono responsabili in solido.

L’amministratore fallimentare deve versare una quota annuale in relazione alla formazione professionale continua. Un amministratore fallimentare che non versa tale quota entro i termini viene cancellato dal registro. Entro tre giorni dalla sua designazione e prima della sua conferma, l’amministratore fallimentare deve ottenere un’assicurazione di responsabilità professionale per l’intera durata della procedura concorsuale al fine di essere protetto nei confronti di richieste di risarcimento danni derivanti da una violazione degli obblighi legati alla sua funzione.

Il ministro della Giustizia, agendo in collaborazione con il ministro dell’Economia, deve organizzare corsi di formazione annuali a favore degli amministratori fallimentari.

Ai sensi della legge sul commercio gli amministratori fallimentari rientrano nelle seguenti categorie:

  • amministratori fallimentari provvisori nominati tramite decisione di avvio della procedura concorsuale;
  • amministratori fallimentari provvisori nominati come provvedimento cautelare;
  • curatore fallimentare a titolo permanente (amministratore giudiziario), nominato dall’assemblea dei creditori; se questa non è in grado di prendere decisioni, il curatore fallimentare è nominato dal giudice;
  • assistenti amministratori fallimentari;
  • amministratori fallimentari ex officio, nominati al momento del licenziamento di un amministratore fallimentare permanente facenti funzione di quest’ultimo fino alla nomina di un nuovo amministratore fallimentare permanente.

I poteri dell’amministratore fallimentare provvisorio sono identici a quelli dell’amministratore fallimentare permanente. In aggiunta, l’amministratore fallimentare provvisorio redige i seguenti documenti entro 14 giorni dalla data in cui è stata avviata la procedura concorsuale:

  • un elenco di creditori basato sui libri contabili del debitore, che indica l’ammontare dei loro crediti e quali creditori sono o sono stati correlati al debitore negli ultimi tre anni precedenti all’apertura della procedura concorsuale sulla base delle informazioni disponibili nel registro delle imprese e nei libri contabili del debitore;
  • una copia certificata dei libri contabili del debitore;
  • una relazione scritta concernente i motivi dell’insolvenza, gli attivi correnti del debitore, le misure adottate per conservarli e le possibilità di salvataggio dell’impresa.

L’amministratore fallimentare provvisorio deve partecipare alla prima assemblea dei creditori.

L’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale nomina l’amministratore fallimentare eletto nel corso della prima assemblea dei creditori, qualora questi soddisfi i requisiti stabiliti e abbia il suo previo consenso scritto sotto forma di dichiarazione autenticata da notaio, e determina la data a partire dalla quale l’amministratore fallimentare deve assumere le sue funzioni. Al momento della sua nomina, l’amministratore fallimentare presenta una dichiarazione autenticata da notaio che attesta la presenza o l’assenza di taluni impedimenti legali all’esercizio delle funzioni del suo incarico stabilite nella legge sul commercio, quali il fatto di essere un azionista di una società a responsabilità limitata o di una società per azioni che svolgono contemporaneamente le funzioni di liquidatore e amministratore fallimentare oppure il fatto di essere investito di altri incarichi retribuiti. L’amministratore fallimentare deve notificare immediatamente all’organo giurisdizionale fallimentare il verificarsi di una qualsiasi di queste circostanze. L’amministratore fallimentare deve assumere il suo incarico alla data stabilita dall’organo giurisdizionale. Nel caso in cui non lo faccia, l’organo giurisdizionale sostituisce l’amministratore fallimentare designato entro 7 giorni con un’altra persona selezionata tra quelle nominate dalla prima assemblea dei creditori. Qualora in tale contesto non siano state formulate candidature alternative, viene nominato un amministratore fallimentare della lista pertinente e viene convocata una nuova assemblea dei creditori. Se l’assemblea dei creditori non è in grado di giungere a un accordo sulla nomina di un amministratore fallimentare o non riesce a decidere in merito alla sua retribuzione, la remunerazione dell’amministratore fallimentare è determinata dall’organo giurisdizionale.

L’organo giurisdizionale rimuove l’amministratore fallimentare dal suo incarico nei seguenti casi:

  1. su richiesta scritta dell’amministratore fallimentare;
  2. amministrazione controllata provvisoria;
  3. nel caso in cui l’amministratore fallimentare non soddisfi più i requisiti stabiliti dalla legge;
  4. su richiesta dei creditori che detengono più della metà della somma totale di tutti i crediti;
  5. tramite una decisione adottata dall’assemblea dei creditori;
  6. nei casi in cui l’amministratore fallimentare non è più in grado di esercitare i suoi poteri;
  7. in caso di decesso.

L’organo giurisdizionale, che agisce d’ufficio o su istanza del debitore, del comitato dei creditori o di un creditore può rimuovere l’amministratore fallimentare dal suo incarico in qualsiasi momento qualora questi non adempia alle sue funzioni o agisca in maniera tale da ledere gli interessi del creditore o del debitore. Un amministratore fallimentare rimosso dal suo incarico su richiesta dello stesso deve continuare a svolgere i propri compiti fino alla nomina di un nuovo amministratore fallimentare. L’ordinanza tramite la quale l’amministratore fallimentare è rimosso dal suo incarico è soggetta ad esecuzione immediata e un eventuale ricorso contro la stessa non ha effetto sospensivo. L’annullamento dell’ordinanza di rimozione dall’incarico non fa sì che il soggetto precedentemente rimosso torni ad agire in veste di amministratore fallimentare nel contesto della procedura concorsuale. L’organo giurisdizionale convoca infatti un’assemblea dei creditori incaricata di nominare un nuovo amministratore fallimentare. Fino alla selezione di un sostituto, le funzioni di un amministratore fallimentare sono svolte da un amministratore fallimentare ex officio nominato dall’organo giurisdizionale.

Entro e non oltre 3 giorni dal suo insediamento, l’amministratore fallimentare richiede il rilascio dei beni del debitore posti sotto sigillo e compila un inventario dei beni immobili e personali, del contante, dei valori, dei titoli, dei contratti, dei crediti, ecc. del debitore, includendo anche beni personali di proprietà di terzi. L’amministratore fallimentare compila l’inventario e, qualora altri beni vengano individuati in un secondo momento, compila un inventario aggiuntivo. Dal momento della compilazione di un inventario, l’amministratore fallimentare diventa responsabile per i beni elencati nello stesso, a meno che gli stessi non siano consegnati al debitore o a una terza parte incaricata di custodirli.

L’amministratore fallimentare dispone dei seguenti diritti:

  1. rappresentanza dell’impresa;
  2. gestione delle sue operazioni correnti;
  3. supervisione dell’attività aziendale del debitore, nel caso in cui i sui diritti la stessa siano stati limitati;
  4. ottenimento e tenuta dei libri contabili e gestione della corrispondenza commerciale dell’impresa;
  5. esecuzione di indagini e identificazione della massa patrimoniale del debitore;
  6. nei casi previsti dalla legge, richiesta di scioglimento, cancellazione o annullamento dei contratti nel contesto dei quali il debitore è parte;
  7. partecipazione a cause nell’ambito delle quali l’impresa è parte e avvio di azioni per conto della stessa;
  8. riscossione di importi dovuti al debitore e deposito dei ricavi in un conto speciale;
  9. con il permesso dell’organo giurisdizionale, disposizione del denaro del debitore depositato in conti bancari, laddove necessario per l’amministrazione e la conservazione della massa patrimoniale del debitore;
  10. esecuzione di indagini al fine di individuare i creditori del debitore;
  11. azione a fronte dell’ordinanza di un organo giurisdizionale, convocazione e organizzazione delle assemblee dei creditori;
  12. proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti;
  13. attuazione delle azioni necessarie per porre fine a interessi di proprietà del debitore in altre imprese;
  14. conversione in denaro della massa attiva fallimentare;
  15. esecuzione di altre azioni prescritte dalla legge e ordinate dall’organo giurisdizionale.

Tutti gli organi e le istituzioni governativi hanno l’obbligo di assistere l’amministratore fallimentare nell’esecuzione delle sue funzioni.

A partire dalla data in cui la decisione di avvio della procedura concorsuale diventa definitiva, le somme pagate a saldo di crediti del debitore sono accettate dall’amministratore fallimentare.

L’amministratore fallimentare si occupa degli elenchi dei crediti ammessi e respinti, nonché dei rendiconti finanziari del debitore, che saranno pubblicati nel registro delle imprese non appena finalizzati e li rende disponibili ai creditori e al debitore presso la cancelleria dell’organo giurisdizionale.

Al fine di aumentare le dimensioni della massa fallimentare, l’amministratore fallimentare riscuote le quote e i contributi non pagati dei soci nel contesto di società a responsabilità limitata e può presentare un’istanza ai sensi degli articoli 645, 646 e 647 della legge sul commercio e dell’articolo 135 della legge sulle obbligazioni e sui contratti in connessione alla procedura concorsuale, promuovendo azioni corrispondenti atte a ottenere l’adempimento in relazione a tale credito. Se l’istanza viene presentata da un creditore, l’organo giurisdizionale costituisce l’amministratore fallimentare come co-attore sua sponte. L’amministratore fallimentare deve partecipare ai procedimenti giudiziari avviati nei confronti di un’azione dichiarativa promossa dal debitore o da un creditore ai sensi dell’articolo 694 della legge sul commercio.

L’amministratore fallimentare organizza la vendita dei diritti di proprietà inclusi nella massa fallimentare dopo aver ottenuto il permesso da parte dell’organo giurisdizionale, redige una tabella di distribuzione degli importi disponibili da distribuire tra i creditori che vantano crediti ai sensi dell’articolo 722, primo comma, della legge sul commercio a seconda del loro rango, dei loro privilegi e delle garanzie di cui godono, fa in modo che tale tabella sia iscritta nel registro delle imprese ed effettua i pagamenti in base alla stessa. L’amministratore fallimentare, agendo su ordine dell’organo giurisdizionale, deposita presso un istituto bancario gli importi accantonati al momento della distribuzione finale per i crediti non riscossi o contestati.

Se il debitore stipula accordi con tutti i creditori che vantano crediti ammessi, l’amministratore fallimentare non rappresenta il debitore come parte.

L’amministratore fallimentare deve esercitare i poteri conferitigli dal suo incarico in maniera prudente e diligente. L’amministratore fallimentare non può delegare i suoi poteri a terzi senza l’esplicito permesso dell’organo giurisdizionale. L’amministratore fallimentare non può negoziare per conto del debitore di persona o tramite una parte correlata. L’amministratore fallimentare non può acquisire in alcun modo, direttamente o tramite un’altra persona, beni personali o diritti di proprietà appartenenti alla massa fallimentare. Tale limitazione si applica al coniuge dell’amministratore fallimentare, ai suoi parenti in linea diretta di discendenza e ai suoi parenti in linea collaterale fino al sesto grado e per affinità fino al terzo grado. L’amministratore fallimentare non può rivelare fatti, dati e informazioni dei quali sia venuto a conoscenza in relazione all’assolvimento dei poteri e dei doveri legati al suo incarico.

Se un amministratore fallimentare non svolge i propri compiti o li svolge in maniera negligente, il giudice può imporre una sanzione pecuniaria all’amministratore fallimentare fino a un importo pari alla sua retribuzione di un mese. L’amministratore fallimentare è tenuto a corrispondere un risarcimento per un importo pari all’interesse determinato a norma di legge per eventuali ritardi nel deposito presso un istituto bancario degli importi ricevuti. L’amministratore fallimentare è tenuto a risarcire il debitore e i creditori per qualsiasi danno illecitamente causato nell’esercizio delle sue funzioni.

In caso di risoluzione del suo mandato, l’amministratore fallimentare deve immediatamente consegnare i libri, registri e scritture contabili, unitamente a qualsiasi bene ricevuto in custodia, al nuovo amministratore fallimentare o a una persona designata dall’organo giurisdizionale e al debitore, qualora il piano di ristrutturazione dei debiti sia accettato per essere preso in considerazione. I poteri dell’amministratore fallimentare cessano di sussistere alla chiusura della procedura concorsuale. L’amministratore fallimentare consegna i libri e quanto rimane del patrimonio del debitore al suo organo di amministrazione. I diritti dell’amministratore fallimentare vengono ripristinati nel caso in cui venga deciso di riaprire la procedura concorsuale.

Nel 2017 è stata introdotta la figura dell’assistente amministratore fallimentare. Un assistente amministratore fallimentare è una persona fisica che soddisfa tutti i requisiti fissati per gli amministratori fallimentari, ad eccezione del requisito: di avere un’esperienza professionale pertinente di almeno due anni; di aver superato un esame di abilitazione in conformità alla procedura stabilita in un regolamento dedicato; e di essere incluso in un elenco di professionisti che possono essere nominati amministratori fallimentari, adottato dal ministro della Giustizia e pubblicato nella Gazzetta Ufficiale. Gli assistenti amministratori fallimentari non devono essere stati mai soggetti alle misure di cui all’articolo 65, secondo e undicesimo comma, della legge sugli istituti bancari o all’articolo 103, secondo e sedicesimo comma, della legge sugli istituti di credito.

Al fine di poter essere nominati assistenti amministratori fallimentari, i candidati devono superare un esame di abilitazione secondo una procedura stabilita in un regolamento. Il ministro della Giustizia emette un’ordinanza sull’inclusione in un apposito elenco degli assistenti amministratori fallimentari che soddisfano i requisiti di competenza richiesti.

Gli assistenti amministratori fallimentari possono intraprendere determinate azioni nei limiti delle competenze dell’amministratore fallimentare, agendo secondo le istruzioni impartite dall’amministratore fallimentare e in conformità con la procedura pertinente (per motivi di autorizzazione a fronte dell’espresso consenso da parte dell’organo giurisdizionale). L’assistente amministratore fallimentare può firmare determinati documenti relativi al lavoro dell’amministratore fallimentare, aggiungendo la parola “assistente” alla propria firma. L’assistente amministratore fallimentare è congiuntamente e solidalmente responsabile, unitamente all’amministratore fallimentare, per qualsiasi danno illecitamente causato nell’esercizio delle sue funzioni. I rapporti tra un amministratore fallimentare e un assistente amministratore fallimentare sono disciplinati da un contratto. In assenza di norme speciali, l’attività degli assistenti amministratori fallimentari è disciplinata dalle norme applicabili agli amministratori fallimentari.

L’amministratore fallimentare designato da una sentenza emessa da un organo giurisdizionale straniero esercita i diritti attribuiti alla sua funzione nel paese in cui è stata aperta la procedura concorsuale a condizione che il suo comportamento non costituisca una violazione dell’ordine pubblico nella Repubblica di Bulgaria. Su richiesta dell’amministratore fallimentare designato da un organo giurisdizionale straniero, l’organo giurisdizionale bulgaro può avviare una procedura concorsuale accessoria nei confronti di un operatore economico dichiarato fallito da un organo giurisdizionale straniero, qualora detto operatore possieda attivi significativi in Bulgaria. L’approvazione del piano di ristrutturazione dei debiti nel contesto della procedura concorsuale accessoria richiede il consenso dell’amministratore fallimentare nell’ambito della causa principale. Un’istanza per l’annullamento di una transazione presentata dall’amministratore fallimentare nel contesto della procedura concorsuale principale o accessoria è considerata presentata in entrambe le procedure concorsuali.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

Nelle procedure concorsuali il credito di un creditore può essere compensato con un credito vantato dal debitore nei confronti del creditore se prima della data della decisione di avvio della procedura concorsuale entrambi i debiti esistevano, erano reciprocamente esecutivi e della stessa natura e il credito vantato dal creditore era diventato esigibile. Qualora il credito vantato dal creditore diventi esigibile durante la procedura concorsuale o in conseguenza della decisione che dichiara il fallimento del debitore, a condizione che, a seguito di tale decisione, entrambi i debiti siano classificati secondo lo stesso rango, il creditore può compensare il suo debito soltanto dopo che quest’ultimo è diventato esigibile o i due debiti hanno acquisito il medesimo rango. La dichiarazione di compensazione deve essere notificata all’amministratore fallimentare.

Una compensazione può essere annullata nei confronti dei creditori della massa fallimentare, se il creditore ha acquisito il credito e contratto il debito prima della data della decisione di avvio della procedura concorsuale sapendo, al momento dell’acquisizione del credito o della contrazione del debito, che il debitore era insolvente o sovraindebitato o che era stata presentata una domanda per l’avvio di una procedura concorsuale. Indipendentemente dal momento in cui sono stati contratti i reciproci debiti, una compensazione effettuata dal debitore successivamente alla dichiarazione del fallimento o del sovraindebitamento, ma non prima di un anno prima della data di presentazione della domanda, non è valida nei confronti dei creditori della massa fallimentare, fatta eccezione per la parte del debito che il creditore potrebbe ricevere al momento della distribuzione a seguito della conversione dei beni in denaro.

L’azione destinata ad annullare una compensazione può essere promossa dall’amministratore fallimentare o, qualora quest’ultimo non promuova alcuna azione, da un creditore qualsiasi della massa fallimentare entro un termine di un anno dalla data in cui è stata avviata la procedura concorsuale o dalla data della decisione di riapertura di procedure concorsuali sospese. Qualora il debito sia stato compensato dopo la data della decisione di avvio della procedura concorsuale, il termine per l’avvio di un’azione destinata ad annullare la compensazione inizia a decorrere dalla data della realizzazione della compensazione.

L’apertura della procedura concorsuale ha un effetto sospensivo su tutti i procedimenti giudiziari e i procedimenti arbitrali in materia di controversie immobiliari, civili e commerciali delle quali il debitore sia parte in causa (fatta eccezione per le controversie in materia di lavoro in relazione a crediti pecuniari del debitore). La presente disposizione non si applica se, alla data di apertura della procedura concorsuale nel contesto di un altro caso nel quale il debitore interviene come convenuto, l’organo giurisdizionale ha acconsentito ad esaminare un’opposizione sollevata dal debitore contro una compensazione.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Entro e non oltre un mese dalla data della decisione di sospensione della procedura concorsuale dovuta al mancato pagamento delle spese iniziali della procedura stessa (decisione ai sensi dell’articolo 632, primo comma, della legge sul commercio), il debitore deve risolvere i contratti di lavoro dei suoi lavoratori e dipendenti, inviare la notificazione alla competente direzione locale dell’Agenzia delle entrate, emettere i documenti richiesti attestanti l’esperienza lavorativa e la durata del servizio ai fini dell’assicurazione sociale di detti lavoratori e dipendenti, compilare un documento di riferimento che elenca tutte le persone che vantano crediti garantiti ai sensi della legge sui crediti garantiti di lavoratori e dipendenti dei lavoratori in caso di fallimento del datore di lavoro e dello statuto che fissa le norme per la sua attuazione e, quindi, consegnare i registri aziendali all’ufficio locale competente dell’Istituto nazionale di assicurazione.

L’amministratore fallimentare può risolvere qualsiasi contratto nel contesto del quale il debitore sia una parte contraente per motivi di parziale o sostanziale inadempimento contrattuale. In caso di scioglimento di un contratto, l’amministratore fallimentare invia una notificazione di scioglimento del contratto con 15 giorni di preavviso e deve rispondere alle richieste di informazioni ricevute dalla controparte in merito alla possibilità che il contratto venga risolto o resti valido nel rispetto del medesimo termine. Nel caso in cui l’amministratore fallimentare non risponda a una richiesta, il contratto si considera risolto. In caso di risoluzione di un contratto, la controparte ha diritto al risarcimento dei danni. L’amministratore fallimentare non è tenuto a saldare eventuali importi sospesi ai sensi di un contratto nell’ambito del quale il debitore effettua pagamenti a intervalli regolari, qualora tali importi abbiano scadenza antecedente alla decisione di avvio della procedura concorsuale.

A partire dalla data d’iscrizione della decisione di avvio della procedura concorsuale, le somme pagate a saldo di crediti del debitore sono accettate dall’amministratore fallimentare. La liquidazione del credito del debitore dopo la data di apertura della procedura concorsuale ma prima della data di iscrizione di tale decisione è valida se la parte che ha liquidato il credito non era a conoscenza del fatto che era stata aperta una procedura concorsuale o, nel caso in cui ne fosse a conoscenza, il beneficio economico mediante il quale il credito è stato liquidato era stato incluso nella massa fallimentare. La buona fede è presunta fino a prova contraria.

Ai sensi dell’articolo 646 della legge sul commercio, quanto segue non è valido in relazione ai creditori qualora si verifichi dopo la data della decisione di avvio della procedura concorsuale in violazione delle norme procedurali fissate:

  • la liquidazione di un debito contratto prima della decisione di avvio della procedura concorsuale;
  • un pegno o un’ipoteca creati su un diritto o un bene personale appartenenti alla massa fallimentare;
  • una transazione che coinvolge un diritto o un bene appartenente alla massa fallimentare.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

Prima di pronunciarsi sulla domanda di avvio di una procedura concorsuale, su richiesta di un creditore o di propria iniziativa e qualora necessario a conservare la massa patrimoniale del debitore, l’organo giurisdizionale competente può ordinare la sospensione di procedimenti di esecuzione nei confronti della massa patrimoniale del debitore, ad eccezione dei procedimenti di esecuzione istituiti ai sensi del codice di procedura fiscale e in materia di assicurazione sociale. Quando l’adozione di tali misure è richiesta da un creditore, l’organo giurisdizionale le consente, qualora l’istanza del creditore sia supportata da convincenti prove scritte e/o qualora sia costituita una cauzione per un importo determinato dall’organo giurisdizionale destinata a risarcire il debitore per eventuali danni nel caso in cui successivamente si accerti che quest’ultimo non è insolvente né sovraindebitato. Il giudice può revocare il provvedimento cautelare imposto qualora lo stesso non sia più necessario per la conservazione dei beni.

Tale decisione è notificata alla parte soggetta ai provvedimenti e alla parte che ha chiesto la loro imposizione. Si tratta di una decisione soggetta ad esecuzione immediata e può essere impugnata entro un termine di 7 giorni dalla data di ricezione della notificazione. Gli appelli non hanno effetto sospensivo. Si ritiene che i provvedimenti cautelari siano stati revocati a decorrere dalla data di adozione di una decisione che respinge la domanda di avvio di una procedura concorsuale. Il provvedimento cautelare imposto rimane efficace fino alla data della decisione di avvio della procedura concorsuale. A decorrere da tale data il suo effetto è annullato da quello della decisione di avvio della procedura concorsuale.

La decisione di avvio della procedura concorsuale ha un effetto sospensivo sui procedimenti di esecuzione nei confronti di beni inclusi nella massa fallimentare, ad eccezione dei beni di cui all’articolo 193 del codice di procedura fiscale e in materia di assicurazione sociale. Qualora venga effettuato un pagamento a favore di un ricorrente tra la data in cui è stato sospeso il procedimento di esecuzione e l’iscrizione della decisione di avvio della procedura concorsuale, l’importo pagato viene restituito alla massa fallimentare. Qualora sussista il pericolo che gli interessi dei creditori vengano lesi e vengono adottate misure per realizzare la garanzia a favore di un creditore privilegiato, l’organo giurisdizionale può autorizzare la prosecuzione di tale procedimento a condizione che la parte dei ricavi che eccede l’importo della garanzia sia aggiunta alla massa fallimentare. Se un credito viene presentato e ammesso nel contesto della procedura concorsuale, i procedimenti giudiziari sospesi sono chiusi. Il pignoramento presso terzi e quelli nei confronti del debitore imposti nel contesto di procedimenti di esecuzione sono inapplicabili nei confronti dei crediti dei creditori della massa fallimentare. Dopo l’avvio della procedura concorsuale non è consentita l’imposizione di provvedimenti cautelari ai sensi del codice di procedura civile o del codice di procedura fiscale e in materia di assicurazione sociale sui beni del debitore.

I beni di cui all’articolo 193 del codice di procedura fiscale e in materia di assicurazione sociale sono i beni soggetti a provvedimenti cautelari già imposti nel contesto di procedimenti di esecuzione per il recupero di un debito pubblico avviati prima dell’apertura della procedura concorsuale. I beni in questione sono realizzati dall’ufficiale giudiziario (pubblico) in conformità alle norme e alla procedura fissate nel codice di procedura fiscale e in materia di assicurazione sociale. Quando i ricavi della realizzazione dell’attivo sono insufficienti a coprire l’intero importo del credito, gli interessi maturati e gli oneri sostenuti nel contesto di procedimenti di esecuzione pubblica, l’importo restante del credito del governo centrale o del comune viene soddisfatto in conformità con le norme generali. Quando i ricavi della realizzazione dell’attivo superano l’importo complessivo del credito, degli interessi maturati e degli oneri sostenuti nel contesto di procedimenti di esecuzione pubblica, l’ufficiale giudiziario pubblico versa l’importo restante dei ricavi sul conto corrente della massa fallimentare. Qualora l’ufficiale giudiziario pubblico non riesca a liquidare gli attivi entro un termine di 6 mesi dall’inizio delle procedure concorsuali, tali attivi passano dall’ufficiale giudiziario all’amministratore fallimentare e sono liquidati nel contesto della procedura concorsuale.

Una volta avviata la procedura concorsuale non è più possibile avviare azioni legali in relazione a controversie in materia di proprietà ai sensi del diritto civile o commerciale dinanzi a organi giurisdizionali od arbitrali, se non nei seguenti casi:

  • per proteggere diritti di terzi che possiedono beni inclusi nella massa fallimentare;
  • controversie in materia di lavoro;
  • crediti pecuniari garantiti da beni di proprietà di terzi.

Le seguenti parti possono promuovere azioni dichiarative ai sensi dell’articolo 694 della legge sul commercio al fine di ottenere la convalida di un credito esistente che non è stato ammesso nel contesto della procedura concorsuale o di contestare l’esistenza di un credito ammesso:

  • il debitore, nel caso in cui l’organo giurisdizionale respinga un’opposizione contro un credito ammesso dall’amministratore fallimentare o includa tale credito nell’elenco dei crediti ammessi;
  • un creditore che vanta un credito non ammesso, nel caso in cui l’organo giurisdizionale non prenda in considerazione tale opposizione o escluda il credito dall’elenco dei crediti ammessi;
  • un creditore, nel caso in cui l’organo giurisdizionale respinga la sua opposizione contro l’ammissione del credito vantato da un altro creditore o includa quest’ultimo nell’elenco dei crediti ammessi.

La richiesta di convalida può essere presentata entro un termine di 14 giorni dalla data in cui la decisione di approvazione dell’elenco dei crediti ammessi viene pubblicata nel registro delle imprese. L’amministratore fallimentare deve partecipare al procedimento giudiziario. La decisione definitiva ha un effetto determinante per il debitore, l’amministratore fallimentare e tutti i creditori coinvolti nelle procedure concorsuali.

La validità di una vendita di beni inclusi nella massa fallimentare al fine di convertirli in denaro può essere impugnata tramite un’azione civile, qualora il bene sia stato acquistato da una parte che non aveva il diritto di formulare offerte durante la vendita all’asta o se il prezzo di vendita non viene pagato. In quest’ultimo caso, l’acquirente può contrastare l’azione legale pagando l’importo dovuto, unitamente agli interessi maturati dal giorno in cui l’acquirente è stato dichiarato essere l’acquirente del bene venduto.

Quando una parte non è più in possesso di un diritto di proprietà in seguito alla vendita di un bene per convertirlo in denaro, all’acquisizione di tale bene e all’entrata in possesso dell’acquirente, detta parte può presentare ricorso soltanto promuovendo un’azione nei confronti della proprietà.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

L’avvio della procedura concorsuale ha un effetto sospensivo su tutte le cause e i procedimenti arbitrali concernenti controversie in materia di proprietà ai sensi del diritto civile o commerciale delle quali il debitore sia parte in causa, fatta eccezione per le controversie in materia di lavoro in relazione a crediti pecuniari del debitore. La presente disposizione non si applica se, alla data di apertura della procedura concorsuale nel contesto di un altro caso nel quale il debitore interviene come convenuto, l’organo giurisdizionale ha acconsentito ad esaminare congiuntamente una domanda riconvenzionale o un’opposizione sollevata dal debitore contro una compensazione. Le cause sospese vengono riaperte se il credito è ammesso nel contesto della procedura concorsuale, ossia è incluso nell’elenco dei crediti ammessi approvato dall’organo giurisdizionale.

Le cause sospese vengono riprese con la partecipazione: 1) dell’amministratore fallimentare e del creditore, qualora il credito non sia incluso nell’elenco dei crediti ammessi dall’amministratore fallimentare o nell’elenco dei crediti approvato dall’organo giurisdizionale; o 2) dell’amministratore fallimentare, del creditore e della parte che ha promosso un’opposizione, nel caso in cui il credito sia incluso nell’elenco dei crediti ammessi dall’amministratore fallimentare ma sia stata presentata un’opposizione contro la sua inclusione. In questo caso, la decisione ha un effetto determinante per il debitore, l’amministratore fallimentare e tutti i creditori che vantano crediti nei confronti della massa fallimentare.

Non è possibile sospendere procedimenti giudiziari in corso contro il debitore in relazione a crediti pecuniari garantiti da beni di terzi.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

Un creditore che vanta un credito nei confronti del debitore in ragione di una transazione commerciale può presentare una domanda di fallimento così come partecipare alla procedura concorsuale avviata a fronte di una domanda di fallimento depositata da un altro creditore. Nella domanda, il debitore può altresì proporre un piano di ristrutturazione dei debiti e designare una persona che soddisfi i requisiti per gli amministratori fallimentari e possa essere nominata, nel caso in cui l’organo giurisdizionale ordini l’avvio della procedura concorsuale. Il creditore può chiedere all’organo giurisdizionale di ordinare provvedimenti cautelari e preventivi prima di pronunciarsi sull’istanza di fallimento, qualora ciò sia necessario al fine di preservare la proprietà del debitore.

Quando è evidente che la prosecuzione dell’attività dell’impresa sarebbe lesiva della massa fallimentare, su istanza di un creditore, l’organo giurisdizionale può ordinare l’interruzione delle attività a decorrere dalla data della decisione di avvio della procedura concorsuale oppure da una successiva data, ma prima della scadenza del termine per la proposta di un piano di ristrutturazione dei debiti.

Laddove i beni disponibili del debitore siano insufficienti a coprire le spese iniziali della procedura concorsuale, l’organo giurisdizionale stabilisce un importo che deve essere pagato anticipatamente entro un determinato periodo da un creditore al fine di avviare una procedura concorsuale. Se la massa patrimoniale del debitore è insufficiente o se le spese iniziali non sono state pagate anticipatamente, il creditore può chiedere la riapertura di procedure concorsuali sospese entro un anno dall’iscrizione dell’ordine di sospensione.

I creditori possono contestare gli ordini e le sentenze emesse dall’organo giurisdizionale nel contesto della procedura concorsuale, così come le azioni e le decisioni degli organi direttivi del debitore, qualora siano soddisfatte le condizioni preliminari previste nella legge sul commercio.

Nel contesto delle procedure concorsuali, le notifiche e gli atti di citazione vengono notificati ai creditori costituitisi come parti nel contesto della procedura concorsuale al loro rispettivo indirizzo in Bulgaria. Qualora un creditore abbia cambiato il suo indirizzo senza informarne l’organo giurisdizionale, tutti gli atti di citazione e i documenti vengono allegati al fascicolo della causa e considerati debitamente notificati. Nei casi in cui un creditore non dispone di un indirizzo in Bulgaria e la sua sede centrale si trova in un altro paese, questi deve fornire un indirizzo per la notificazione in Bulgaria. Se del caso la citazione sarà pubblicata nel Registro del commercio. Qualora non venga fornito alcun indirizzo per la notificazione in Bulgaria, la citazione è pubblicata nel registro delle imprese. In seguito all’avvio della procedura concorsuale, gli atti inoppugnabili dell’organo giurisdizionale non soggetti all’iscrizione nel registro delle imprese o a notificazione alle parti in conformità al codice di procedura civile si considerano notificati alle parti attraverso la loro iscrizione nel registro conservato presso l’organo giurisdizionale. Laddove la legge sul commercio preveda la notificazione di atti di citazione alle parti mediante avvisi pubblicate nel registro delle imprese, l’invito, la notificazione o la citazione devono essere pubblicate almeno 7 giorni prima della data prevista per la riunione o l’udienza.

I creditori iscritti nell’elenco dei creditori redatto sulla base dei registri contabili del debitore nonché gli estratti di tali registri, partecipano alla prima riunione dei creditori e sono presentati dall’amministratore fallimentare. I creditori partecipano alla prima assemblea di persona o tramite un procuratore autorizzato a rappresentare il creditore per mezzo di una procura esplicita. Quando il creditore è una persona fisica, è necessario che la firma del soggetto che concede la procura sia autenticata. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza ordinaria dei voti dei creditori inclusi nell’elenco, esclusi i voti dei creditori attualmente affiliati al debitore, dei creditori che erano stati affiliati al debitore nel triennio precedente l’apertura della procedura concorsuale e dei creditori che hanno acquisito crediti da soggetti affiliati al debitore nel triennio precedente l’apertura della procedura concorsuale. La prima assemblea dei creditori:

  • ascolta la relazione elaborata dall’amministratore fallimentare provvisorio;
  • nomina un amministratore fallimentare permanente e presenta la nomina all’organo giurisdizionale;
  • elegge un comitato dei creditori.

Nei seguenti casi non viene convocata la prima assemblea dei creditori:

  1. prima della presentazione della domanda di fallimento, il debitore non aveva depositato i suoi rendiconti finanziari presso il registro delle imprese per tre ultimi anni;
  2. il debitore non adempie l’obbligo di collaborare con l’amministratore fallimentare e si rifiuta di consegnare i suoi libri contabili oppure questi ultimi sono stati tenuti in maniera manifestamente impropria.

In questo caso, l’amministratore fallimentare provvisorio nominato dall’organo giurisdizionale svolge le proprie funzioni fino a quando l’assemblea dei creditori non nomina un amministratore fallimentare permanente dopo che l’organo giurisdizionale ha approvato i crediti ammessi dall’amministratore fallimentare.

L’assemblea dei creditori può essere convocata su richiesta del debitore, dell’amministratore fallimentare, del comitato dei creditori o dei creditori che detengono un quinto dell’importo totale dei crediti ammessi. L’assemblea dei creditori si tiene indipendentemente dal numero di creditori presenti ed è presieduta dal giudice che presiede la procedura concorsuale. Ai fini dell’adozione delle deliberazioni, ciascun creditore dispone di un numero di voti corrispondente alla quota del proprio credito rispetto alla somma totale dei crediti ammessi con diritto di voto concesso dall’organo giurisdizionale. I diritti di voto possono altresì essere concessi: ai creditori in cause o procedimenti arbitrali ripresi nei confronti del debitore in relazione a controversie in materia di proprietà in materia civile o commerciale, qualora il credito sia supportato da prove scritte convincenti; ai creditori che vantano crediti non ammessi e che hanno promosso azioni dichiarative ai sensi dell’articolo 694 della legge sul commercio; nonché ai creditori che vantano crediti ammessi nei confronti dei quali è stata proposta un’azione di opposizione rispetto all’esistenza di detti crediti ai sensi dell’articolo 694 della legge sul commercio. Non sono concessi diritti di voto: ai creditori che vantano crediti chirografari rispetto a interessi derivanti da operazioni condotte a norma di legge o ai sensi di un contratto e pagabili successivamente alla data della decisione di avvio della procedura concorsuale; i crediti in relazione a debiti derivanti da prestiti concessi al debitore da un socio in affari o un azionista; negozi giuridici senza corrispettivo; nonché ai creditori che vantano crediti derivanti da donazioni o spese sostenute dal creditore nel contesto delle procedure concorsuali, fatta eccezione per le spese anticipate, laddove la massa patrimoniale del debitore sia insufficiente a coprire le spese pagate. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza ordinaria, salvo diversa disposizione contenuta nella legge sul commercio.

L’assemblea dei creditori:

  • ascolta la relazione sulle attività dell’amministratore fallimentare;
  • ascolta la relazione del comitato dei creditori;
  • elegge un amministratore fallimentare, nel caso in cui non sia stato nominato nessun amministratore fallimentare;
  • adotta decisioni in merito al licenziamento dell’amministratore fallimentare e alla sua sostituzione;
  • determina l’attuale remunerazione, modifica la remunerazione e determina la remunerazione finale dell’amministratore fallimentare;
  • elegge un comitato dei creditori, laddove non ne sia stato eletto alcuno oppure apporta modifiche alla sua composizione;
  • propone all’organo giurisdizionale l’importo dei pagamenti di obbligazioni alimentari da erogare al debitore e alla sua famiglia;
  • determina la maniera in cui la massa patrimoniale del debitore sarà convertita in denaro, il metodo e le condizioni per la valutazione di beni, la selezione dei valutatori e la loro remunerazione.

Laddove l’assemblea dei creditori non riesca a decidere in merito alla nomina di un amministratore fallimentare, quest’ultima viene effettuata dall’organo giurisdizionale; mentre qualora non sia in grado di decidere in merito alla modalità e alle norme per la conversione in denaro della massa patrimoniale del debitore, la decisione viene presa dall’amministratore fallimentare. L’organo giurisdizionale licenzia l’amministratore fallimentare su istanza presentata dai creditori che detengono più della metà dell’importo totale di tutti i crediti. L’organo giurisdizionale, che agisce su istanza di un creditore, può rimuovere in qualsiasi momento l’amministratore fallimentare dal suo incarico qualora quest’ultimo ometta di adempiere i doveri delle sue funzioni o agisca in maniera tale da ledere gli interessi del creditore o del debitore.

L’assemblea dei creditori può adottare una decisione sulla nomina di un organismo di vigilanza avente funzioni di controllo sulle attività del debitore per il periodo di efficacia del piano di ristrutturazione dei debiti o per un periodo più breve, ivi incluso nel caso in cui ciò non sia espressamente previsto in detto piano.

Previo accordo dell’assemblea dei creditori, l’organo giurisdizionale può consentire all’amministratore fallimentare di vendere i beni personali del debitore prima di autorizzare la conversione della massa fallimentare in denaro, qualora il costo dell’immagazzinamento di tali beni personali fino al momento in cui viene ordinata la loro conversione in denaro in conformità con la procedura generale superi il valore dei beni. Altri beni inclusi nella massa fallimentare possono essere venduti previo accordo dell’assemblea dei creditori qualora ciò sia necessario per coprire le spese per la procedura concorsuale e nessuno dei creditori abbia acconsentito a versare anticipatamente le spese dopo essere stato invitato a farlo.

Agendo su proposta dell’amministratore fallimentare e in linea con la risoluzione adottata dall’assemblea dei creditori, l’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale autorizza la vendita della massa patrimoniale del debitore mediante negoziazione diretta o attraverso un intermediario, qualora non sia stato possibile vendere i beni personali o i diritti di proprietà messi in vendita nella loro integrità, in parti distinte o come singoli elementi e diritti a causa della mancanza di acquirenti o del ritiro di un acquirente.

Le deliberazioni dell’assemblea dei creditori sono vincolanti per tutti i creditori, ivi compresi quelli non presenti alla riunione. Agendo su istanza creditore, l’organo giurisdizionale può annullare una risoluzione dell’assemblea dei creditori, qualora la stessa sia illegale o altamente lesiva degli interessi di taluni dei creditori.

L’assemblea dei creditori può eleggere un comitato dei creditori composto da almeno tre e non più di nove membri. Il comitato dei creditori deve comprendere membri che rappresentano i creditori privilegiati e quelli chirografari, ad eccezione di quelli di cui all’articolo 616, secondo comma, della legge sul commercio (creditori i cui crediti sono soddisfatti dopo che sono stati soddisfatti integralmente i crediti di tutti gli altri creditori). Il comitato dei creditori sostiene e controlla l’operato del curatore fallimentare per quanto riguarda la gestione delle attività, verifica i registri commerciali e la liquidità disponibile; può proporre il licenziamento del curatore fallimentare e formulare pareri, in particolare sul proseguimento dell’attività dell’imprese del debitore, della remunerazione del curatore fallimentare e dell’amministratore giudiziario, le azioni di liquidazione delle attività, la responsabilità del curatore fallimentare, ecc. I membri del comitato dei creditori hanno diritto alla remunerazione per conto dei creditori secondo un importo determinato al momento della loro elezione.

I membri del comitato dei creditori non possono acquisire in alcun modo, direttamente o tramite un’altra persona, beni personali o diritti di proprietà appartenenti alla massa fallimentare. Tale limitazione si applica anche al coniuge, ai parenti in linea diretta di discendenza e ai parenti in linea collaterale fino al sesto grado e per affinità fino al terzo grado.

Le cause e i procedimenti arbitrali sospesi in relazione a controversie in materia di proprietà ai sensi del diritto civile e commerciale nel contesto delle quali il debitore è una parte in causa vengono ripresi e i procedimenti giudiziari continuano con la partecipazione dell’amministratore fallimentare e del creditore, qualora il credito non sia incluso nell’elenco dei crediti ammessi dall’amministratore fallimentare o nell’elenco dei crediti approvato dall’organo giurisdizionale o dall’amministratore fallimentare; oppure del creditore e della parte che ha promosso l’opposizione, nel caso in cui il credito sia incluso nell’elenco dei crediti ammessi dall’amministratore fallimentare ma sia stata presentata un’opposizione contro la sua inclusione.

Su istanza del creditore, l’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale può ammettere i provvedimenti cautelari prescritti dalla legge al fine di tutelare il patrimonio disponibile del debitore.

Il creditore può compensare un debito dovuto al debitore qualora siano soddisfatte le condizioni di cui all’articolo 645 della legge sul commercio. Al fine di aumentare le dimensioni della massa fallimentare l’amministratore fallimentare può promuovere un’azione legale ai sensi degli articoli 645, 646 e 647 della legge sul commercio e dell’articolo 135 della legge sulle obbligazioni e sui contratti in connessione alla procedura concorsuale e avviare azioni per ottenere l’adempimento in relazione a tali crediti. Quando un creditore ha presentato un’istanza, non è consentito presentare una seconda istanza in relazione al medesimo oggetto della prima. Tuttavia, il secondo creditore può chiedere all’organo giurisdizionale di costituirlo come co-attore prima della prima udienza della causa.

Il creditore può chiedere all’amministratore fallimentare di fornire il registro e la relazione per la consultazione e di redigere una relazione speciale su argomenti di interesse non discussi nella relazione per il rispettivo periodo. Il creditore può promuovere un’opposizione contro la relazione scritta dell’amministratore fallimentare relativa alla sua rimozione dall’incarico entro 7 giorni dalla data di presentazione della relazione.

I creditori possono presentare le loro domande all’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale per iscritto. Possono presentare obiezioni scritte all’organo giurisdizionale contro crediti, ammessi o non ammessi dall’amministratore fallimentare, entro 7 giorni dalla data in cui l’elenco viene pubblicato nel registro delle imprese, nonché promuovere azioni dichiarative ai sensi dell’articolo 694 della legge sul commercio entro 14 giorni dalla data in cui la decisione dell’organo giurisdizionale che approva l’elenco viene pubblicata nel registro delle imprese.

I creditori possono presentare le loro domande all’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale per iscritto. Possono presentare obiezioni scritte all’organo giurisdizionale contro crediti, ammessi o non ammessi dall’amministratore fallimentare, entro 7 giorni dalla data in cui l’elenco viene pubblicato nel registro delle imprese e successivamente depositare azioni dichiarative con l’obiettivo di ottenere la convalida dei crediti non ammessi o di contestare l’esistenza di crediti ammessi entro 7 giorni dalla data in cui la decisione dell’organo giurisdizionale che approva l’elenco viene pubblicata nel registro delle imprese.

Un piano di ristrutturazione dei debiti può essere presentato dai creditori che detengono almeno un terzo dei crediti assistiti da garanzie e dai creditori che detengono almeno un terzo dei crediti chirografari, ad eccezione dei seguenti creditori: coloro che vantano crediti derivanti da interessi legali o contrattuali su debiti non assistiti da garanzie che sono diventati esigibili dopo la data della decisione di avvio della procedura concorsuale; i creditori che detengono crediti derivanti da prestiti concessi al debitore da un socio in affari o un azionista; e i creditori che detengono crediti derivanti da donazioni e dalle spese sostenute da un creditore nel contesto della procedura concorsuale, ad eccezione delle spese pagate anticipatamente laddove la massa patrimoniale del debitore sia insufficiente a coprirle.

Un creditore che detiene un credito ammesso o un diritto di voto riconosciuto dall’organo giurisdizionale può proporre e votare (ivi incluso in absentia, attraverso una lettera notarile recante la sua firma) un piano di ristrutturazione dei debiti per gli operatori economici dell’impresa insolvente del debitore. I creditori, ivi compresi quelli che detengono crediti non ammessi per i quali è stata proposta un’azione dichiaratoria ai sensi dell’articolo 694 della legge sul commercio, possono depositare un’opposizione nei confronti del piano adottato entro 7 giorni dalla data di adozione del piano.

In caso di inadempienza da parte del debitore nei confronti delle sue obbligazioni previste dal piano, i creditori che detengono almeno il 15 per cento dell’importo totale dei crediti convertiti nel contesto del piano possono richiedere la riapertura della procedura concorsuale.

Il creditore può presentare un’opposizione scritta contro il resoconto di distribuzione e successivamente presentare ricorso contro la decisione di approvazione del resoconto stesso da parte dall’organo giurisdizionale.

Qualora il debitore risulti inadempiente in relazione all’accordo extragiudiziario stipulato con i creditori sulla base dell’articolo 740 della legge sul commercio, i creditori che detengono almeno il 15 per cento dell’importo totale di tutti i crediti possono chiedere all’organo giurisdizionale di riaprire la procedura concorsuale.

Il debitore o un creditore che detiene un credito ammesso o un credito convalidato mediante azione civile può chiedere la riapertura della procedura concorsuale sospesa entro un anno dalla data dell’ordinanza dell’organo giurisdizionale di sospensione della stessa se durante tale periodo gli importi accantonati per i crediti contestati vengono rilasciati o se durante la procedura concorsuale si rilevano beni la cui esistenza non erano nota.

Entro un termine di un mese dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese dell’accoglimento della domanda del debitore di restitutio in integrum, ciascun creditore che detiene un credito ammesso o un credito convalidato mediante un’azione civile può presentare per iscritto un’opposizione contro tale accoglimento.

Su richiesta di un creditore, l’organo giurisdizionale bulgaro può istituire una procedura concorsuale accessoria nei confronti di un operatore economico dichiarato fallito da un organo giurisdizionale straniero, qualora detto operatore possieda attivi significativi in Bulgaria. Un creditore che ha ricevuto un pagamento parziale nel contesto della procedura concorsuale principale partecipa alla distribuzione di beni nel contesto della procedura concorsuale accessoria, se la quota che riceverebbe eccede quella da distribuire agli altri creditori nelle procedure concorsuali accessorie.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

Il curatore fallimentare è competente per ricercare e stabilire con precisione gli attivi del debitore, partecipare alle procedure nell’ambito delle azioni legali contro il debitore o promuovere cause per conto del debitore; nei casi previsti dalla legge, richiedere la risoluzione, la cancellazione o l’annullamento di contratti dei quali il debitore è parte contraente; riscuotere somme di denaro dovute al debitore e depositarle in un conto speciale; con il permesso dell’organo giurisdizionale; disporre delle somme di denaro del debitore depositate su conti correnti bancari, ove necessario per l’amministrazione e la conservazione della massa patrimoniale del debitore; nonché convertire in denaro gli attivi inclusi nella massa fallimentare.

L’amministratore fallimentare vende i beni personali e i diritti di proprietà inclusi nella massa fallimentare nella loro interezza, come parti separate o beni e diritti singoli dopo aver ottenuto l’autorizzazione da parte dell’organo giurisdizionale e in linea con la decisione adottata dall’assemblea dei creditori. Laddove una tale decisione non sia stata presa, l’amministratore fallimentare decide le modalità e la procedura per la conversione in denaro degli attivi, nonché le norme per la loro valutazione da parte dei valutatori selezionati.

L’amministratore fallimentare redige un avviso di vendita, che contiene: informazioni sul debitore; una descrizione dei beni in vendita; le norme e la procedura per la vendita; la data e il luogo della vendita; la scadenza per la presentazione delle offerte durante il giorno e la valutazione del bene in vendita. L’amministratore fallimentare espone in maniera visibile l’avviso nei locali del comune in cui si trova la sede dell’impresa del debitore e presso i locali della sede principale del debitore almeno 14 giorni prima della data di vendita indicata nell’avviso. Inoltre, l’amministratore fallimentare redige un protocollo che specifica le azioni di cui sopra e fa in modo che il protocollo sia pubblicato in un bollettino speciale del ministero dell’Economia 14 giorni prima della data di vendita specificata nell’avviso.

La vendita avviene presso l’ufficio dell’amministratore fallimentare oppure presso l’indirizzo della sede sociale dell’impresa del debitore alla data specificata nell’avviso. Gli offerenti che desiderano partecipare alla vendita devono depositare un anticipo pari al 10 per cento del valore della valutazione. In una busta sigillata ciascun offerente deve indicare il prezzo offerto in numeri e lettere e presentare l’offerta, unitamente alla ricevuta della cauzione versata. Le offerte vengono presentate all’amministratore fallimentare il giorno della vendita entro la scadenza fissata e registrate in un apposito registro nell’ordine in cui sono state ricevute. Alla scadenza del termine fissato l’amministratore fallimentare annuncia le offerte ricevute in presenza degli offerenti partecipanti e redige un verbale. Le offerte ricevute da offerenti non idonei e quelle che offrono un prezzo inferiore alla valutazione, laddove presenti, sono considerate nulle. Il bene viene venduto al miglior offerente. Qualora il prezzo più alto sia stato offerto da più di un offerente, l’acquirente è determinato da un’asta immediata che l’amministratore fallimentare conduce alla presenza degli offerenti partecipanti. L’offerente vincitore viene annotato nel registro creato dall’amministratore fallimentare che viene quindi firmato dal quest’ultimo e da tutti gli offerenti. L’acquirente deve pagare il prezzo offerto, detraendo il deposito del 10 % pagato anticipatamente, entro 7 giorni dalla data della vendita. Laddove l’acquirente sia un creditore che detiene un credito ammesso o sia un creditore privilegiato, l’amministratore fallimentare redige un resoconto di distribuzione, indicando la quota del prezzo che deve essere pagata dall’acquirente e trattenuta per soddisfare i crediti di altri creditori e la quota del prezzo da compensare con il credito vantato dal creditore. In questo caso, l’acquirente deve pagare gli importi da trattenere per soddisfare i crediti di altri creditori come previsto nel resoconto di distribuzione entro 7 giorni dalla data in cui tale resoconto diventa effettivo oppure, in assenza di altri creditori, l’importo per il quale il prezzo da pagare supera il suo credito. Se il prezzo non viene pagato entro 7 giorni, l’amministratore fallimentare offre il bene all’offerente che ha offerto il secondo prezzo più alto, a meno che non abbia ritirato la sua cauzione. Con il consenso di tale offerente, l’amministratore fallimentare lo dichiara quindi l’acquirente. L’amministratore fallimentare ripete il processo, se necessario, fino a quando il bene è stato offerto a tutti gli offerenti che hanno presentato un’offerta con un prezzo non inferiore alla valutazione.

In assenza di offerenti o in assenza di offerte valide oppure qualora l’acquirente non riesca a pagare il prezzo, viene pubblicato un nuovo avviso di vendita e si organizza un’asta con offerta aperta con un prezzo di apertura pari all’80% della valutazione. Le offerte sono annotate in un elenco delle offerte e questa fase è determinata dall’amministratore fallimentare e indicata nella notificazione.

Quando l’acquirente dichiarato paga l’importo dovuto in maniera tempestiva, l’organo giurisdizionale emette un’ordinanza affinché l’acquirente entri in possesso del bene nella data successiva a quella del pagamento. Gli altri offerenti coinvolti nell’asta e il debitore possono contestare tale ordinanza dinanzi alla corte d’appello. Se l’ordinanza di entrata in possesso viene invalidata o la vendita è dichiarata nulla, viene organizzata un’altra asta dopo la pubblicazione di un nuovo avviso di vendita.

L’acquirente viene registrato come titolare del diritto di proprietà dall’amministratore fallimentare sulla base di un’ordinanza avente efficacia per l’entrata in possesso e di una ricevuta attestante il pagamento delle imposte di trasferimento della proprietà e delle spese di trascrizione di detta decisione. Il rischio di perdita del diritto di proprietà è sostenuto dell’acquirente, mentre le spese per la sua conservazione fino all’entrata in possesso da parte dell’acquirente sono coperte dalla massa fallimentare.

Quando sono stati avviati procedimenti di esecuzione nei confronti di un diritto di proprietà congiuntamente detenuto in relazione a un debito di alcuni dei proprietari, viene fornita una descrizione del diritto di proprietà nel suo complesso, ma viene venduta soltanto la parte non materiale detenuta dal debitore. Il bene può essere venduto nella sua interezza con il consenso degli altri comproprietari espresso per iscritto.

In caso di vendita di beni che il debitore ha ipotecato o impegnato per garantire il debito di un’altra parte o ha acquisito gravato da un’ipoteca o da un pegno, l’amministratore fallimentare invia una notificazione al creditore privilegiato notificandogli il momento della vendita. Viene quindi redatto un resoconto di distribuzione separato nel quale sono indicate le somme da pagare al creditore privilegiato a seguito della vendita di tale bene. L’amministratore fallimentare riserva la somma pagabile al creditore privilegiato ai sensi di tale resoconto di distribuzione e la consegna dietro presentazione di un titolo esecutivo in relazione al debito o di un certificato che il credito è stato ammesso nel contesto della procedura concorsuale. L’amministratore fallimentare riserva l’importo da pagare a un creditore privilegiato che detiene un credito in relazione a un debito garantito da un pegno dietro presentazione di un certificato dal registro che attesta l’iscrizione di un vincolo e una dichiarazione autenticata da notaio, firmata dal creditore, attestante l’importo corrente del prestito garantito.

Agendo su proposta dell’amministratore fallimentare e in linea con la risoluzione adottata dall’assemblea dei creditori, l’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale autorizza la vendita della massa patrimoniale del debitore mediante negoziazione diretta o attraverso un intermediario, qualora non sia stato possibile vendere i beni personali o i diritti di proprietà messi in vendita nella loro integrità, in parti separate o come singoli elementi e diritti a causa della mancanza di acquirenti o del ritiro di un acquirente. Il prezzo di vendita non può essere inferiore all’80 percento della valutazione. Un’offerta per l’acquisizione di quote detenute dal debitore in altre imprese deve essere innanzitutto proposta agli altri soci. Qualora l’offerta non venga accettata entro un mese, le quote vengono vendute. In questo caso il prezzo di acquisizione delle quote deve essere pagato entro un termine non superiore a 60 mesi dalla data in cui si seleziona un acquirente e si conclude un contratto dopo che il prezzo è stato pagato integralmente.

Se il debitore affitta alloggi a suoi dipendenti o a persone detentrici di crediti sorti da una relazione di lavoro con il debitore alla data della decisione adotta nella riunione dei creditori relativamente alla procedura di liquidazione, il curatore fallimentare deve innanzitutto proporre la vendita di tali alloggi ai suddetti inquilini, salvo nel caso in cui vi sia una controversia vertente su tali alloggi. L’amministratore fallimentare invia un invito scritto a ciascuna persona, contenente una descrizione del bene, la sua valutazione, il termine di pagamento, che non può essere inferiore a 30 giorni e superiore a 60 giorni, e il conto bancario sul quale accreditare l’importo. Le persone hanno il diritto, con un termine di 14 giorni dalla notifica, di comunicare per iscritto al curatore fallimentare la volontà di acquisire l’alloggio al prezzo stabilito alla stima ed entro i termini impartiti. All’atto del pagamento del prezzo, i lavoratori e i dipendenti possono compensare i loro crediti per stipendi non pagati dovuti loro dal debitore. Il contratto di vendita viene redatto sotto forma di atto di proprietà firmato dall’amministratore fallimentare in qualità di venditore. Le spese relative alla vendita sono sostenute del venditore.

L’amministratore fallimentare chiede che venga consegnato un bene personale soggetto a pegno detenuto da un creditore o da un terzo e lo vende secondo la procedura di cui al capitolo quarantasei della legge sul commercio, a meno che la legge non consenta l’organizzazione della vendita da parte del creditore senza intervento giudiziario.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Nel contesto di una procedura concorsuale possono essere presentati i seguenti crediti:

  • crediti relativi a debiti garantiti da pegno o un’ipoteca oppure crediti relativi a debiti che sono stati sequestrati presso il debitore o terzi, registrati conformemente alla legge sui pegni;
  • crediti nei confronti dei quali viene esercitato il diritto di pegno;
  • spese sostenute durante il procedimento (imposta di bollo dovuta in relazione alle procedure concorsuali e tutte le altre spese sostenute fino alla data di efficacia della decisione di avvio della procedura concorsuale; la remunerazione dell’amministratore fallimentare; i crediti dei lavoratori e dei dipendenti dell’impresa del debitore, laddove quest’ultima non abbia cessato la sua attività; spese per costituire, gestire, valutare e suddividere la massa fallimentare; assegno alimentare a favore del debitore e della sua famiglia).
  • crediti derivanti da relazioni di lavoro in essere prima dell’apertura della procedura concorsuale;
  • indennità legale dovuta a terzi dal debitore;
  • debiti di diritto pubblico nei confronti dello Stato o dei comuni, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli derivanti da tasse, dazi doganali, imposte, contributi previdenziali obbligatori e altri, qualora siano insorti prima della data di apertura della procedura concorsuale;
  • crediti insorti dopo l’apertura della procedura concorsuale e non pagati entro la rispettiva data di scadenza;
  • eventuali crediti chirografari residui sorti prima dell’apertura della procedura concorsuale;
  • interessi legali o contrattuali su debiti non assistiti da garanzie dovuti dopo la data di apertura della procedura concorsuale;
  • prestiti concessi al debitore da un socio in affari o un azionista;
  • donazioni;
  • spese sostenute dai creditori in relazione alla procedura concorsuale, ad eccezione delle spese di cui all’articolo 629 ter della legge sul commercio (spese processuali iniziali anticipate).

I creditori che vantano crediti posti in essere dopo la data della decisione di avvio della procedura concorsuale ricevono il pagamento alla rispettiva scadenza e, in assenza di pagamento, i loro crediti sono soddisfatti in linea con la procedura di cui all’articolo 722, primo comma, della legge sul commercio.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

I creditori devono insinuare i loro crediti presentandoli per iscritto presso l’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale entro un mese dall’iscrizione nel registro delle imprese della decisione di avvio della procedura concorsuale, indicando i motivi e l’ammontare del credito, i privilegi e le garanzie e un indirizzo per la notificazione, nonché fornendo prove scritte.

Entro 7 giorni dalla scadenza del termine di un mese, l’amministratore fallimentare redige:

  • un elenco dei crediti insinuati, disposti secondo l’ordine di ricevimento degli stessi, che indica i motivi e l’ammontare di ciascun credito, i privilegi e le garanzie e la data di deposito;
  • un elenco dei crediti soggetti a iscrizione d’ufficio nell’elenco da parte dell’amministratore fallimentare, in particolare: i crediti di lavoratori o dipendenti derivanti dai loro rapporti di lavoro con il debitore e i debiti pubblici valutati e stabiliti nel contesto di un atto in vigore;
  • un elenco dei crediti insinuati non ammessi.

I crediti insinuati dopo la scadenza del termine di un mese dall’iscrizione della decisione del registro delle imprese, ma non oltre due mesi dalla data di scadenza dello stesso, sono aggiunti all’elenco dei crediti insinuati ed ammessi conformemente alla procedura prevista dalla legge. Trascorso il secondo termine, non possono essere insinuati crediti in relazione a debiti posti in essere fino all’avvio della procedura concorsuale.

All’atto della riapertura della procedura concorsuale sospesa, il termine per l’insinuazione dei crediti inizia a decorrere dall’iscrizione della decisione ai sensi dell’articolo 632, secondo comma, della legge sul commercio (decisione di ripresa di procedure concorsuali sospese).

I crediti relativi a debiti non saldati entro la data di scadenza, posti in essere dopo l’inizio della procedura concorsuale e prima dell’approvazione di un piano di ristrutturazione dei debiti sono insinuati in conformità alla medesima procedura e aggiunti a un elenco supplementare redatto dall’amministratore fallimentare.

L’amministratore fallimentare prende accordi affinché gli elenchi siano pubblicati speditamente nel registro delle imprese e li mette a disposizione dei creditori e del debitore presso la cancelleria dell’organo giurisdizionale.

Il debitore, così come qualsiasi creditore, può presentare un’opposizione scritta presso l’organo giurisdizionale, fornendone copia all’amministratore fallimentare, contro un credito ammesso o non ammesso, entro 7 giorni dalla data di pubblicazione dell’elenco nel registro delle imprese. Un credito verificato da una sentenza che ha assunto efficacia formulata dopo la decisione di avvio della procedura concorsuale nel contesto del quale l’amministratore fallimentare ha partecipato non può essere contestato.

Qualora non pervengano opposizioni nei confronti degli elenchi, l’organo giurisdizionale approva l’elenco dei crediti ammessi e inclusi ex officio in occasione della sessione a porte chiuse che si tiene immediatamente dopo la scadenza del termine di sette giorni. Qualora vengano presentate opposizioni contro gli elenchi, il giudice le esamina durante un’udienza pubblica, dopo aver convocato l’amministratore fallimentare, il debitore, il creditore che detiene il credito ammesso o non ammesso contestato e il creditore che ha contestato il credito. Ove possibile, tutte le opposizioni sono trattate in un’unica udienza. Qualora si accerti che un’opposizione è fondata, l’organo giurisdizionale approva l’elenco dopo aver apportato le modifiche necessarie. In caso contrario, l’organo giurisdizionale respinge le opposizioni entro 14 giorni dalla data dell’udienza. La decisione dell’organo giurisdizionale in merito all’approvazione dell’elenco è pubblicata nel registro delle imprese e non può essere impugnata.

Un creditore che ha insinuato un credito dopo il termine di un mese dall’iscrizione della decisione nel registro delle imprese, ma non oltre due mesi dalla data di scadenza di tale termine, non può contestare il credito ammesso o la distribuzione effettuata e deve accettare il resto della massa fallimentare convertita in denaro, qualora questa sia stata oggetto di distribuzione.

Successivamente, i crediti insinuati ammessi secondo la procedura prevista dalla legge sono aggiunti all’elenco approvato dall’organo giurisdizionale.

Un creditore o un debitore che ha presentato un’opposizione respinta contro l’elenco compilato dall’amministratore fallimentare e un creditore che detiene un credito che era stato escluso dall’elenco dei crediti ammessi oppure un creditore e un debitore in relazione a un credito aggiunto all’elenco dei crediti ammessi in ragione di un’opposizione accolta dall’organo giurisdizionale possono presentare un’istanza ai sensi dell’articolo 694 della legge sul commercio per ottenere la convalida del credito non ammesso o l’invalidamento di un credito ammesso entro 7 giorni dalla data di pubblicazione nel registro delle imprese della decisione dell’organo giurisdizionale in merito all’approvazione dell’elenco dei crediti ammessi. La decisione definitiva ha un effetto determinante per il debitore, l’amministratore fallimentare e tutti i creditori coinvolti nelle procedure concorsuali.

Nelle procedure concorsuali un credito ammesso è un credito incluso nell’elenco dei crediti ammessi approvato dall’organo giurisdizionale, fatta eccezione per i crediti contestati tramite un’istanza di convalida ai sensi dell’articolo 694 della legge sul commercio.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

Ai sensi della legge sul commercio, la distribuzione è autorizzata quando sono disponibili ricavi sufficienti dalla conversione in denaro della massa fallimentare.

L’amministratore fallimentare redige una scheda per la distribuzione del denaro disponibile tra i creditori, tenendo conto delle priorità di rango, dei privilegi e delle garanzie degli stessi. Tale tabella di distribuzione rimane parziale fino a quando tutti i crediti non sono stati pagati integralmente o fino a quanto l’intera massa fallimentare è stata convertita in denaro, escludendo i beni personali invendibili. Il resoconto di distribuzione viene esposto in un luogo visibile per 14 giorni su una bacheca dedicata agli avvisi presso i locali dell’organo giurisdizionale aperti al pubblico. Il resoconto di distribuzione è pubblicato nel registro delle imprese. Entro il termine di cui sopra, il comitato dei creditori e ciascun creditore possono presentare presso l’organo giurisdizionale un’opposizione scritta contro la tabella di distribuzione. L’organo giurisdizionale approva la tabella di distribuzione dopo aver apportato tutte le modifiche necessarie in ragione dell’accertamento, di propria iniziativa o su altra istanza volta a contestare la legalità della tabella. La decisione relativa all’approvazione del resoconto di distribuzione e le opposizioni contro la stessa sono pubblicate nel registro delle imprese, dandone notificazione ai creditori e al debitore. La decisione che approva il resoconto di distribuzione può essere contestata dall’amministratore fallimentare, dal comitato dei creditori o da un creditore, indipendentemente dal fatto che il creditore abbia presentato o meno un’opposizione contro la decisione tramite la quale l’organo giurisdizionale ha annullato o modificato il resoconto di distribuzione. Le distribuzioni ai sensi del resoconto approvato dall’organo giurisdizionale vengono effettuate dall’amministratore fallimentare.

Per liquidare i crediti mediante distribuzioni, ai sensi dell’articolo 722 della legge sul commercio, si applica la seguente procedura: Si presenta come segue:

  1. crediti assistiti da pegno o ipoteca, sequestro presso terzi o sequestro, registrati conformemente alla legge sui pegni — saldati utilizzando le somme ricavate dalla realizzazione della garanzia;
  2. crediti nei confronti dei quali viene esercitato il diritto di pegno — saldati in relazione al valore del bene soggetto a privilegio;
  3. le spese della procedura concorsuale/l’imposta di bollo dovute in relazione alle procedure concorsuali e tutte le altre spese sostenute fino alla data di efficacia della decisione di avvio della procedura concorsuale; la remunerazione dell’amministratore fallimentare; i crediti dei lavoratori e dei dipendenti dell’impresa del debitore, laddove quest’ultima non abbia cessato la sua attività; le spese sostenute per l’aumento, l’amministrazione, la valutazione e la distribuzione della massa fallimentare; il pagamento di alimenti definito al debitore e alla sua famiglia;
  4. crediti derivanti da contratti di lavoro esistenti prima dell’apertura della procedura concorsuale;
  5. indennità legale dovuta a terzi dal debitore;
  6. debiti di diritto pubblico nei confronti del governo centrale o dei comuni, ivi compresi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, quelli derivanti da tasse, dazi doganali, imposte e contributi previdenziali obbligatori, qualora abbiano data antecedente quella di apertura della procedura concorsuale;
  7. crediti posti in essere dopo l’apertura della procedura concorsuale e non pagati entro la rispettiva data di scadenza;
  8. eventuali crediti residui non assistiti da garanzie con data antecedente alla procedura concorsuale;
  9. interessi legali o contrattuali su debiti non assistiti da garanzie diventati esigibili dopo la data di apertura della procedura concorsuale;
  10. prestiti concessi al debitore da un socio in affari o un azionista;
  11. donazioni;
  12. spese sostenute dai creditori in relazione alla procedura concorsuale, ad eccezione delle spese di cui all’articolo 629 ter della legge sul commercio (spese processuali iniziali anticipate).

Qualora siano disponibili fondi insufficienti per soddisfare i crediti di cui ai punti da 3 a 12, si attuano distribuzioni proporzionali a favore di ciascuna classe di creditori. Se il governo centrale ha insinuato diversi crediti del medesimo rango e gli stessi sono stati ammessi, gli importi sono versati in un unico pagamento addebitando il conto di distribuzione dei beni e, al momento del ricevimento, distribuiti dall’Agenzia delle entrate nazionale in conformità con il codice di procedura fiscale e in materia di assicurazione sociale. L’Agenzia nazionale delle entrate notifica senza indugio all’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale e all’amministratore fallimentare la distribuzione avvenuta.

I crediti derivanti da interessi legali o contrattuali su debiti non assistiti da garanzie diventati esigibili dopo la data della decisione di avvio della procedura concorsuale; i crediti in relazione a debiti derivanti da prestiti concessi al debitore da un socio in affari o un azionista; i creditori che detengono crediti derivanti da donazioni e dalle spese sostenute da un creditore nel contesto delle procedure concorsuali, ad eccezione di quanto previsto dall’articolo 629 bis della legge sul commercio (spese processuali iniziali anticipate) possono essere soddisfatti soltanto dopo che sono stati soddisfatti integralmente tutti i crediti degli altri creditori. Un creditore che ha insinuato un credito dopo che è stata effettuata una distribuzione viene aggiunto all’elenco dei creditori che vantano crediti da soddisfare tramite successive distribuzioni, senza avere il diritto di vedere soddisfatto il proprio credito ricevendo una quota superiore della massa fallimentare convertita nel contesto di successive distribuzioni come risarcimento per non aver ricevuto una quota da distribuzioni precedenti.

I creditori privilegiati mantengono i loro titoli di garanzia nella procedura concorsuale. I loro crediti vengono soddisfatti per primi, sebbene tale privilegio sia applicabile esclusivamente ai ricavi derivanti dalla realizzazione della garanzia detenuta. Quando il prezzo di vendita dei beni personali impegnati o ipotecati è insufficiente a coprire l’intero ammontare del debito sommato agli interessi maturati, il creditore partecipa alla distribuzione come creditore chirografario. Quando il prezzo di vendita di un bene personale dato in pegno o ipotecato supera il debito garantito, compresi gli interessi maturati, l’importo residuo è aggiunto alla massa fallimentare. Questa norma si applica anche al soddisfacimento di crediti di creditori titolari di un diritto di pegno.

Un creditore il cui credito è stato parzialmente soddisfatto nel contesto della procedura concorsuale principale durante la quale un operatore economico è stato dichiarato fallito da un organo giurisdizionale straniero partecipa alla distribuzione di beni oggetto della procedura concorsuale ausiliaria avviata dinanzi a un organo giurisdizionale bulgaro, nel caso in cui l’operatore economico possieda beni significativi in Bulgaria e la quota che il creditore riceverebbe dalla distribuzione dei beni nel contesto di tale procedura ausiliaria ecceda quella degli altri creditori coinvolti nella medesima procedura. Gli attivi rimanenti dopo la distribuzione dei beni inclusi nella procedura concorsuale accessoria sono trasferiti agli attivi della procedura concorsuale principale.

Un credito soggetto a rinvio è incluso nella distribuzione iniziale come credito contestato e nel resoconto di distribuzione viene registrato un accantonamento per il suo soddisfacimento. Il credito è escluso dalla distribuzione finale nel caso in cui la condizione per il rinvio sia ancora valida. Tuttavia, un credito soggetto a una condizione perentoria è incluso nella distribuzione come soddisfatto come un credito non subordinato.

Nel resoconto di distribuzione vengono registrati accantonamenti anche per l’ammontare del credito contestato tramite azione civile. Laddove siano contestati soltanto la garanzia o il privilegio, il credito è incluso provvisoriamente nella distribuzione come un credito non assistito da garanzie fino alla definizione definitiva della controversia e nel resoconto di distribuzione viene registrato un accantonamento pari all’importo che il creditore riceverebbe per un credito coperto da garanzia. È necessario effettuare accantonamenti in relazione al piano di ristrutturazione dei debiti o alla distribuzione della massa fallimentare convertita per eventuali crediti non ammessi contestati tramite istanze di convalida ai sensi dell’articolo 694 della legge sul commercio.

L’amministratore fallimentare, agendo su ordine dell’organo giurisdizionale, deposita presso un istituto bancario gli importi accantonati al momento della distribuzione finale per i crediti non riscossi o contestati. Il debitore può ricevere quanto rimane della massa fallimentare, se del caso, dopo aver soddisfatto integralmente e in via definitiva i suoi debiti.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

L’organo giurisdizionale ordina la chiusura delle procedure concorsuali nei seguenti casi:

  • se entro un anno dall’entrata in vigore della decisione ai sensi dell’articolo 632, primo comma, della legge sul commercio (la decisione di sospendere la procedura concorsuale data l’insufficienza dei beni disponibili per coprire le spese della procedura concorsuale e il mancato pagamento delle spese iniziali sostenute per detta procedura) non è stata richiesta la ripresa della procedura concorsuale;
  • esaurimento della massa fallimentare;
  • liquidazione di tutti i crediti;
  • approvazione di un piano di ristrutturazione dei debiti;
  • laddove il debitore abbia concluso un accordo di liquidazione del debito con tutti i creditori che detengono crediti ammessi, se l’accordo soddisfa le esigenze di legge e non sono state presentate opposizioni ai sensi dell’articolo 694 della legge sul commercio intese ad accertare l’insussistenza di un credito ammesso.

Nei primi tre casi, nella decisione relativa alla chiusura delle procedure concorsuali, l’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale ordina la radiazione dell’operatore economico, a meno che i crediti di tutti i creditori non siano stati liquidati e nella massa fallimentare non restino dei beni non realizzati. La decisione può essere soggetta a ricorso entro 7 giorni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese.

Le procedure concorsuali non vengono chiuse quando le passività del debitore sono state garantite tramite garanzie di terzi e procedimenti di esecuzione nei confronti di tali garanzie siano ancora in corso oppure quanto il debitore è parte in una causa pendente.

Ai sensi della legislazione nazionale, la ristrutturazione con l’obiettivo di salvare l’impresa del debitore è un elemento della procedura concorsuale principale.

La riabilitazione aziendale è una fase facoltativa indipendente nelle procedure concorsuali. Il perseguimento della riabilitazione richiede la presentazione di una domanda scritta specifica all’organo giurisdizionale nell’ambito della quale viene proposto un piano di ristrutturazione dei debiti da una delle seguenti parti: il debitore; l’amministratore fallimentare; i creditori che detengono almeno un terzo dei crediti assistiti da garanzie; i creditori che detengono almeno un terzo dei crediti chirografari; i soci in affari o gli azionisti che detengono almeno un terzo del patrimonio netto dell’impresa del debitore; un socio soggetto a responsabilità illimitata oppure il venti per cento del numero totale di lavoratori e dipendenti dell’impresa del debitore.

Uno o più piani di ristrutturazione dei debiti possono essere proposti a partire dal momento della presentazione dell’istanza di fallimento fino a quando non è trascorso un mese dalla data di iscrizione nel registro delle imprese della decisione dell’organo giurisdizionale in merito all’approvazione dell’elenco dei crediti ammessi. Le spese sostenute in merito a un piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore o dall’amministratore fallimentare sono coperte dalla massa fallimentare, mentre in tutti gli altri casi sono sostenute dalla parte che ha proposto il piano.

Il contenuto del piano di ristrutturazione dei debiti deve soddisfare i requisiti di cui all’articolo 700, primo comma, della legge sul commercio e affrontare questioni quali la misura in cui saranno soddisfatti i crediti inclusi negli elenchi approvati dall’organo giurisdizionale alla data in cui è stato proposto il piano; le modalità e le tempistiche per la liquidazione di tutti i ranghi di crediti - oggetto di cause in corso alla data di proposta del piano; le garanzie per il pagamento dei crediti non ammessi contestati rispetto ai quali sono pendenti cause alla data in cui viene proposto il piano; le condizioni alle quali i soci di società in nome collettivo e società in accomandita semplice sono totalmente o parzialmente esentati da responsabilità; la misura in cui i crediti detenuti da ciascun rango di creditori sarebbero soddisfatti rispetto ai beni che riceverebbero nel contesto di una distribuzione secondo la procedura generale prevista dalla legge; le garanzie fornite a ciascun rango di creditori in relazione all’attuazione del piano; le azioni gestionali, organizzative, legali, finanziarie, tecniche e di altra natura da adottare per attuare il piano; nonché l’impatto del piano sui lavoratori e sui dipendenti dell’impresa del debitore. Inoltre il piano di ristrutturazione dei debiti può prevedere azioni o transazioni proposte volte a ripristinare la redditività dell’impresa, ivi compresa la vendita dell’intera impresa o di parte della stessa, le condizioni e le modalità di esecuzione della vendita, le conversioni del debito in azioni, la novazione di passività o altre azioni e transazioni (il piano esclude specificamente l’opzione di vendere i beni di operatori fornitori di servizi idrici e fognari necessari per le loro operazioni primarie fino a quando non viene designato un nuovo operatore corrispondente nella rispettiva area), la nomina di un organismo di vigilanza avente facoltà di esercitare il controllo sulle attività del debitore per la durata del piano di ristrutturazione dei debiti o per un periodo più breve, il posticipo o il rinvio del pagamento, l’estinzione totale o parziale del debito, la ristrutturazione aziendale o altre azioni e transazioni.

Se il piano soddisfa i requisiti stabiliti dalla legge (articolo 700, primo comma, della legge sul commercio), l’organo giurisdizionale emette una decisione che consente la presa in considerazione del piano da parte dall’assemblea dei creditori e ordina la pubblicazione nel registro delle imprese di un avviso che indica una data per la riunione. Se necessario viene inviata una notificazione alla parte che ha proposto il piano che la invita a rimediare alle carenze rilevate. Tale decisione può essere impugnata entro un termine di 7 giorni.

Solo i creditori titolari di crediti ammessi o convalidati o i creditori ai quali sono stati concessi diritti di voto dall’organo giurisdizionale possono votare il piano. I creditori votano separatamente nei singoli ranghi previsti dalla legge e possono esprimere il loro voto senza essere presenti all’assemblea, attraverso una lettera notarile che reca la firma del creditore. Il piano è adottato da ciascun rango di creditori a maggioranza semplice dei crediti nel rango pertinente. Opposizioni contro il piano adottato possono essere presentate all’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale entro 7 giorni dalla data del voto. Anche i creditori che hanno presentato istanze di convalida ai sensi dell’articolo 694 della legge sul commercio possono depositare opposizioni. Il piano viene respinto se più della metà dei creditori che detengono crediti ammessi vota contro la sua adozione, indipendentemente dal rango di tali crediti. Un avviso in merito all’adozione del piano viene pubblicato nel registro delle imprese.

L’organo giurisdizionale approva il piano di ristrutturazione dei debiti se soddisfa le condizioni di cui all’articolo 705, primo comma, della legge sul commercio, ossia se tutte le prescrizioni stabilite dalla legge per la sua adozione da parte delle diverse categorie di creditori sono state rispettate; se è stato adottato dalla maggioranza dei creditori che detengono oltre la metà dei crediti ammessi inclusi negli elenchi approvati dall’organo giurisdizionale; qualora il piano preveda un pagamento parziale, se almeno una categoria dei creditori che hanno adottato il piano riceverà un pagamento parziale; se tutti i creditori appartenenti al medesimo rango sono trattati equamente, a meno che i creditori lesi non abbiano rinunciato a presentare opposizioni all’adozione del piano per iscritto; se il piano garantisce che un creditore dissenziente e un debitore dissenziente riceveranno il medesimo pagamento che avrebbero ricevuto qualora i beni fossero stati distribuiti secondo la procedura generale prevista dalla legge; se nessun creditore riceverà più di quanto dovuto allo stesso in ragione di un credito ammesso; se nessun reddito sarà corrisposto ai soci o agli azionisti fino all’integrale e definitivo soddisfacimento dei crediti del rango di creditori i cui interessi sono influenzati dal piano; se non verranno effettuati pagamenti di alimenti a favore di imprenditori individuali o soci soggetti a responsabilità illimitata e delle loro famiglie in misura superiore a quella stabilita dall’organo giurisdizionale fino all’integrale e definitivo soddisfacimento dei crediti del rango di creditori i cui interessi sono influenzati dal piano. Se l’assemblea dei creditori ha adottato diversi piani e tutti i piani soddisfano le prescrizioni stabilite dalla legge, l’organo giurisdizionale approva il piano adottato dai creditori che detengono più della metà dei crediti ammessi.

Il piano di ristrutturazione dei debiti può essere ammesso nel contesto della procedura concorsuale accessoria istituita da un organo giurisdizionale bulgaro, se l’operatore economico possiede beni significativi in Bulgaria, con il consenso dell’amministratore fallimentare nella procedura concorsuale principale nella quale detto operatore è stato dichiarato fallito da un organo giurisdizionale straniero.

Tramite la decisione di approvazione del piano di ristrutturazione dei debiti, l’organo giurisdizionale ordina la chiusura della procedura concorsuale e nomina l’organismo di vigilanza proposto nel piano o eletto dall’assemblea dei creditori. La decisione sull’approvazione del piano di ristrutturazione dei debiti e quella che respinge un piano elaborato con l’obiettivo di riabilitare l’impresa del debitore, adottate dall’assemblea dei creditori, sono oggetto di ricorso entro 7 giorni dalla data della loro iscrizione nel registro delle imprese.

Il piano approvato dall’organo giurisdizionale è vincolante per il debitore e tutti i creditori che vantano crediti in relazione a debiti contratti prima della data della decisione di avvio della procedura concorsuale. Ciascun creditore può presentare domanda per l’ottenimento di un atto di esecuzione seguendo la procedura di cui all’articolo 405 del codice di procedura civile al fine di ottenere l’esecuzione del credito convertito, indipendentemente dal suo importo.

In caso di inadempienza del debitore in merito all’attuazione del piano di ristrutturazione dei debiti, i creditori che detengono crediti convertiti ai sensi del piano che rappresentano almeno il 15% dell’importo totale dei crediti oppure l’organismo di vigilanza nominato dall’organo giurisdizionale possono chiedere a quest’ultimo di riprendere le procedure concorsuali senza obbligo di prova di insolvenza o sovraindebitamento. In questo caso, l’effetto di conversione del piano in relazione ai diritti e alle garanzie dei creditori rimane inalterato. Nel contesto della procedura concorsuale ripresa non viene svolta alcuna procedura di riabilitazione.

Se il piano di ristrutturazione dei debiti prevede la vendita dell’impresa nel suo complesso o di parte della stessa, è necessario che venga concluso un accordo di vendita entro un mese dalla data in cui la decisione di approvazione del piano è entrata in vigore. Qualora non venga concluso un accordo di vendita entro il termine stabilito nel piano di ristrutturazione dei debiti approvato, ciascuna parte può, entro un mese dalla scadenza del termine di un mese per la conclusione di un accordo di vendita, chiedere all’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale di dichiarare l’accordo concluso. Se nessuna delle parti chiede che l’accordo sia dichiarato concluso e un creditore ha presentato una domanda, l’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale riprende la procedura concorsuale e dichiara il debitore fallito.

Oltre all’adozione di un piano di ristrutturazione dei debiti, la legge sul commercio offre un’altra possibilità di accordo tra il debitore e i creditori. Il debitore può concludere in maniera indipendente un accordo scritto di liquidazione del debito con tutti i creditori che vantano crediti ammessi in qualsiasi fase della procedura concorsuale senza essere rappresentato dall’amministratore fallimentare. Se l’accordo soddisfa le prescrizioni stabilite dalla legge, l’organo giurisdizionale concede una sospensione della procedura concorsuale, qualora siano state avviate azioni dichiarative per contestare l’esistenza di crediti ammessi ai sensi dell’articolo 694, primo comma, della legge sul commercio. La decisione può essere soggetta a ricorso entro 7 giorni dalla sua iscrizione nel registro delle imprese.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

L’assemblea finale dei creditori adotta una decisione sui beni personali non vendibili inclusi nella massa fallimentare e può decidere la restituzione al debitore dei beni personali di valore trascurabile o dei crediti che sarebbe irragionevolmente difficile riscuotere. L’amministratore fallimentare, agendo su ordine dell’organo giurisdizionale, deposita presso un istituto bancario gli importi accantonati al momento della distribuzione finale per i crediti non riscossi o contestati.

Alla chiusura delle procedure concorsuali il sequestro generale viene revocato e detto provvedimento cautelare viene cancellato ex officio dalla data effettiva della decisione relativa alla chiusura delle procedure concorsuali.

Eventuali crediti non insinuati ed eventuali diritti non esercitati durante la procedura concorsuale vengono estinti. I crediti che non è stato possibile soddisfare nel contesto della procedura concorsuale sono estinti, fatta eccezione in caso di ripresa di tali procedure a norma dell’articolo 744, primo comma, della legge sul commercio (se entro un anno dalla data in cui è stata concessa la sospensione della procedura concorsuale vengono liberati gli importi accantonati per i crediti contestati o se vengono scoperti attivi la cui esistenza non era nota durante la procedura concorsuale).

Laddove il debitore abbia concluso un accordo di liquidazione del debito con tutti i creditori che detengono crediti ammessi e la procedura concorsuale sia stata chiusa, i creditori possono presentare ricorso conformemente alle norme generali del diritto civile, salvo ove diversamente disposto dalla legge sul commercio. Qualora il debitore non adempia all’accordo di liquidazione del debito, i creditori che detengono almeno il 15% dei crediti complessivi possono richiedere la ripresa della procedura concorsuale senza obbligo di prova di insolvenza o sovraindebitamento.

Alla chiusura della procedura concorsuale a seguito dell’approvazione del piano di ristrutturazione dei debiti, inizia a decorrere un nuovo termine di prescrizione legale ai sensi dell’articolo 110 della legge sulle obbligazioni e sui contratti per le passività sostenute prima della data della decisione di avvio della procedura concorsuale a partire dalla data effettiva della decisione relativa all’approvazione del piano di ristrutturazione dei debiti, qualora le passività in questione siano soggette a liquidazione immediata, dalla data in cui le passività diventano esigibili e dovute, qualora il piano di ristrutturazione dei debiti preveda il loro differimento. Ai sensi dell’articolo 110 della legge sulle obbligazioni e sui contratti, tutti i crediti vengono estinti alla scadenza del termine di prescrizione legale di cinque anni, salvo diversa disposizione prevista dalla legge. Quando è stata presentata una domanda per la ripresa della procedura concorsuale, il termine di prescrizione legale per i crediti ammessi è sospeso per la durata della procedura di ripresa. Un creditore può presentare domanda per ottenere un atto di esecuzione in relazione al suo credito convertito, indipendentemente dal suo ammontare, sulla base del piano di ristrutturazione dei debiti approvato dall’organo giurisdizionale.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Ai sensi del diritto nazionale le spese delle procedure concorsuali comprendono:

  • l’imposta di bollo dovuta in relazione alle procedure concorsuali e tutte le altre spese sostenute fino alla data di efficacia della decisione di avvio della procedura concorsuale;
  • la remunerazione dell’amministratore fallimentare;
  • i crediti dei lavoratori e dei dipendenti dell’impresa del debitore, laddove quest’ultima non abbia cessato la sua attività;
  • le spese sostenute per l’aumento, l’amministrazione, la valutazione e la distribuzione della massa fallimentare;
  • il pagamento di alimenti corrisposto al debitore e alla sua famiglia.

Nessuna imposta di bollo è dovuta in anticipo quando la domanda di fallimento viene presenta dal debitore. L’imposta di bollo è coperta dalla massa fallimentare al momento della sua distribuzione. Quando la domanda di fallimento viene depositata da un creditore e quando un co-creditore è costituito come parte nella procedura, l’imposta di bollo è riscossa dal creditore o dalla parte costituita come co-creditore.

Ai fini dell’apertura di una procedura concorsuale, quando gli attivi disponibili del debitore sono insufficienti a coprire le spese iniziali della procedura concorsuale o quando nel corso della procedura concorsuale viene accertato che gli attivi disponibili del debitore sono insufficienti a coprire le spese della procedura concorsuale, l’organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale determina un importo che deve essere pagato anticipatamente dal debitore o da uno dei suoi creditori entro un termine stabilito da detto organo giurisdizionale. Le spese iniziali della procedura concorsuale sono valutate dall’organo giurisdizionale, tenendo conto della remunerazione corrente dell’amministratore fallimentare provvisorio e delle spese stimate della procedura concorsuale. Qualora il debitore sia una società di persone, l’organo giurisdizionale decide in merito al pagamento anticipato delle spese, tenendo conto dei beni dei soci soggetti a responsabilità illimitata.

All’inizio della procedura concorsuale le spese sono coperte dalla massa fallimentare. A tal fine l’organo giurisdizionale può emettere un ordine che autorizza l’amministratore fallimentare a effettuare le necessarie cessioni.

Se le procedure concorsuali sono in una fase di aumento della massa fallimentare, l’imposta di bollo non è dovuta in anticipo. Non viene riscossa alcuna imposta di bollo quando vengono iscritte nel registro delle imprese circostanze relative all’insolvenza in ragione di decisioni e ordinanze dell’organo giurisdizionale e in caso di iscrizione e cancellazione di un sequestro presso terzi o di un sequestro generale nei confronti del debitore.

Nelle procedure avviate sulla base di un’istanza destinata a ottenere l’annullamento di una transazione ai sensi degli articoli 645, 646 e 647 della legge sul commercio e dell’articolo 135 della legge sulle obbligazioni e sui contratti, l’imposta di bollo non è soggetta al pagamento anticipato, indipendentemente dal grado dell’organo giurisdizionale. Se tale istanza viene accolta, l’imposta di bollo viene riscossa dalla parte soccombente in giudizio. Se tale istanza viene respinta, l’imposta di bollo è coperta dalla massa fallimentare. Se l’istanza per ottenere l’annullamento di una transazione è stata presentata dall’amministratore fallimentare e respinta, le spese della procedura concorsuale sostenute da terzi sono coperte dalla massa fallimentare.

Non viene versata anticipatamente alcuna imposta di bollo per un’azione di accertamento proposta da un creditore o da un debitore ai sensi dell’articolo 694 della legge sul commercio. Se l’azione viene respinta, le spese devono essere sostenute dall’attore.

Un credito vantato dal creditore insinuato dopo la scadenza del termine di deposito fissato per legge, ma non oltre due mesi dopo la data di tale scadenza, viene aggiunto all’elenco dei crediti insinuati e ammesso secondo la procedura prevista dalla legge. Le spese aggiuntive sostenute per l’ammissione sono a carico del creditore che ha insinuato il credito.

Le spese sostenute in merito a un piano di ristrutturazione dei debiti proposto dal debitore o dall’amministratore fallimentare sono coperte dalla massa fallimentare, mentre in tutti gli altri casi sono sostenute dalla parte che ha proposto il piano. Salvo diversa disposizione prevista nel piano di ristrutturazione dei debiti, l’organo giurisdizionale ordina al debitore di pagare l’imposta di bollo e le spese sostenute.

Le spese sostenute per la conservazione dei beni soggetti a conversione in denaro fino al momento in cui l’acquirente ne entra in possesso sono coperte dalla massa fallimentare. Le spese sostenute in relazione alle unità abitative di proprietà del debitore e affittate a lavoratori e dipendenti sono a carico del venditore.

Al momento della distribuzione dei beni convertiti, i crediti derivanti dalle spese sostenute nella procedura concorsuale sono pagati dopo il soddisfacimento dei crediti assistiti da garanzie e dei crediti nei confronti dei quali viene esercitato il diritto di ritenzione.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

La legge sul commercio prevede misure di salvaguardia a tutela dei creditori della massa fallimentare contro azioni intraprese e operazioni concluse dal debitore con l’obiettivo di ridurre la massa fallimentare e ledere gli interessi dei creditori. La legge introduce il concetto di “periodo sospetto”, ossia una presunzione inconfutabile che gli interessi dei creditori sono stati lesi, se sono state intraprese talune azioni o sono state stipulate determinate transazioni durante tale periodo. La durata del periodo sospetto varia a seconda del tipo di transazione alla quale si applica la presunzione di legge di lesività. Per talune transazioni e azioni, il periodo sospetto inizia dalla data di dichiarazione dell’insolvenza o del sovraindebitamento, ma comunque riguarda al massimo i dodici mesi precedenti alla presentazione della domanda di apertura della procedura concorsuale (e non prima), e termina alla data della decisione di avvio della procedura concorsuale. In altri casi, si estende a tre anni, due anni o un anno prima della data di presentazione della domanda di apertura della procedura concorsuale e comprende il periodo che decorre tra la data di deposito della domanda di apertura della procedura concorsuale e la data della decisione di avvio della procedura concorsuale. Anche talune azioni intraprese e transazioni concluse dopo la data della decisione di avvio della procedura concorsuale in violazione della procedura stabilita, ad esempio senza il preventivo consenso dell’amministratore fallimentare, sono considerate lesive.

I tipi di azioni e transazioni presunte lesive ai sensi della legge sul commercio sono definite in maniera esaustiva e si dividono in due categorie: quelle nulle e quelle non valide nei confronti dei creditori della massa fallimentare.

Le transazioni nulle sono disciplinate dall’articolo 646, primo comma, della legge sul commercio. Tale articolo stabilisce che le seguenti azioni e transazioni sono nulle nei confronti dei creditori, se intraprese/stipulate successivamente alla data della decisione di avvio della procedura concorsuale in violazione delle norme di procedura stabilite:

  1. la liquidazione di un debito contratto prima della data della decisione di avvio della procedura concorsuale;
  2. la creazione di un pegno o un’ipoteca su un diritto di proprietà o un bene personale appartenenti alla massa fallimentare;
  3. una transazione che coinvolge un diritto o un bene appartenente alla massa fallimentare.

Altri tipi di azioni e operazioni lesive che possono essere dichiarate relativamente non valide sono disciplinate dalle disposizioni dell’articolo 645, terzo comma, dell’articolo 646, secondo comma e dell’articolo 647 della legge sul commercio e dell’articolo 135 della legge sulle obbligazioni e sui contratti. Al fine di poter essere non applicabili nei confronti dei creditori della massa fallimentare, le azioni e le transazioni in questione devono essere dichiarate inapplicabili da una sentenza divenuta definitiva.

Ai sensi dell’articolo 646, secondo comma, della legge sul commercio, le seguenti azioni o transazioni concluse dal debitore dopo l’inizio dell’insolvenza o del sovraindebitamento possono essere dichiarate non valide nei confronti dei creditori entro i rispettivi termini:

  1. la liquidazione anticipata di una passività, indipendentemente dalle modalità di liquidazione, entro un periodo di un anno prima del deposito della domanda di apertura della procedura concorsuale;
  2. la creazione di un’ipoteca o di un pegno a garanzia di un credito precedentemente non assistito da garanzie nei confronti del debitore entro un periodo di un anno prima della presentazione della domanda di apertura della procedura concorsuale;
  3. la liquidazione da parte del debitore di una passività divenuta esigibile e pagabile, indipendentemente dalle modalità di liquidazione, entro un periodo di sei mesi prima del deposito della domanda di apertura della procedura concorsuale.

Qualora il creditore fosse a conoscenza del fatto che il debitore era insolvente o sovraindebitato, la durata del periodo sospetto è estesa a due anni nei primi due casi e a un anno nel terzo caso. Si presume tale conoscenza nel caso in cui il debitore e il creditore siano parti correlate o qualora il creditore era a conoscenza o poteva essere a conoscenza di circostanze che avrebbero ragionevolmente portato a concludere che il debitore era insolvente o sovraindebitato.

L’invalidità relativa non può essere invocata nel primo e nel terzo caso se la passività viene saldata nel corso dell’attività ordinaria del debitore e quando:

  • è conforme ai termini concordati tra le parti ed avviene contemporaneamente alla fornitura al debitore di beni o servizi di valore equivalente o entro 30 giorni dalla data in cui è detta passività pagabile è diventata esigibile; oppure
  • dopo il pagamento, il creditore ha fornito al debitore beni o servizi di valore equivalente.

L’invalidità relativa non può essere invocata nel secondo caso quando il pegno o l’ipoteca sono stati creati:

  • prima o contestualmente alla concessione di un prestito al debitore;
  • per sostituire un’altra garanzia reale che non può essere dichiarata non valida ai sensi delle norme di cui alla sezione I, capitolo 41 della legge sul commercio;
  • per garantire un prestito concesso allo scopo di acquisire il bene soggetto a pegno o ipoteca.

L’invalidità ai sensi dell’articolo 646, secondo comma, della legge sul commercio lascia salvi i diritti acquisiti in buona fede da terzi prima dell’iscrizione della domanda tramite la quale è stata presentata un’azione per ottenere l’annullamento di una transazione. La malafede è presunta fino a prova contraria, se la terza parte è collegata al debitore o alla persona con cui il debitore ha negoziato.

I crediti pubblici e privati del governo soggetti ad esecuzione privata, che il debitore ha pagato, non possono essere invalidati nei confronti dei creditori della massa fallimentare in conformità con le norme e la procedura di cui sopra.

Ai sensi dell’articolo 647, primo comma, della legge sul commercio, le seguenti azioni e transazioni del debitore, se eseguite entro i termini specificati, possono essere invalidate nei confronti dei creditori della massa fallimentare:

  1. negozi giuridici senza corrispettivo, ad eccezione di donazioni ordinarie, conclusi con una parte correlata al debitore entro un periodo di tre anni prima della data di deposito della domanda di apertura della procedura concorsuale;
  2. negozi giuridici senza corrispettivo conclusi entro un periodo di due anni prima della data di presentazione della domanda di apertura della procedura concorsuale;
  3. transazioni a un valore inferiore a quello di mercato concluse entro un periodo di due anni prima del deposito della domanda di apertura della procedura concorsuale, ma non prima dell’inizio dell’insolvenza o del sovraindebitamento;
  4. ipoteche, pegni o garanzie personali creati in relazione a passività di terzi entro un periodo di un anno prima del deposito della domanda di apertura della procedura concorsuale, ma non prima dell’inizio dell’insolvenza o del sovraindebitamento;
  5. ipoteche, pegni o garanzie personali creati in relazione a passività di terzi a favore di un creditore correlato al debitore entro un periodo di due anni prima del deposito della domanda di apertura della procedura concorsuale, ma non prima dell’inizio dell’insolvenza o del sovraindebitamento;
  6. transazioni lesive nei confronti dei creditori concluse con una parte correlata al debitore entro un periodo di due anni prima del deposito della domanda di apertura della procedura concorsuale.

L’articolo 647, primo comma, della legge sulle società si applica anche alle azioni intraprese e alle transazioni concluse dal debitore nel periodo tra la domanda di apertura della procedura concorsuale e la data della decisione di avvio della procedura concorsuale. L’invalidità lascia salvi i diritti acquisiti in buona fede da terzi a fronte di corrispettivo prima dell’iscrizione della domanda tramite la quale è stata presentata un’azione introduttiva.

Anche una compensazione può essere invalidata nei confronti dei creditori della massa fallimentare, se un creditore ha acquisito il credito e contratto il debito nei confronti del debitore prima della data della decisione di avvio della procedura concorsuale sapendo, al momento dell’acquisizione del credito o della contrazione della passività, che il debitore era insolvente o sovraindebitato o che era stata presentata una domanda per l’avvio di una procedura concorsuale.

Indipendentemente dal momento in cui sono stati contratti i reciproci debiti, una compensazione effettuata dal debitore successivamente alla dichiarazione del fallimento o del sovraindebitamento, ma non prima di un anno prima della data della domanda per l’apertura della procedura concorsuale, non è valida nei confronti dei creditori della massa fallimentare, fatta eccezione per la parte del debito che il creditore riceverà in caso di distribuzione a seguito della conversione dei beni in denaro.

L’articolo 135 della legge sulle obbligazioni e sui contratti disciplina le azioni che l’amministratore fallimentare o il creditore possono proporre per ottenere la dichiarazione di invalidità relativa delle azioni lesive attuate dal debitore qualora l’effetto lesivo di tali azioni fosse stato noto al debitore. Laddove l’azione sia motivata dal profitto, si presume che anche la parte con cui il debitore tratta sia a conoscenza della lesività. L’invalidità non incide sui diritti acquisiti dai terzi in buona fede, a titolo oneroso, prima dell’iscrizione della domanda introduttiva della dichiarazione d’invalidità. La conoscenza è presunta fino a prova contraria, se la terza parte è il coniuge, un parente in linea ascendente o in linea discendente o un fratello o una sorella del debitore. Quando l’azione viene eseguita prima che insorga un credito, è nulla soltanto se il debitore o la parte con cui il debitore ha negoziato l’hanno attuata con l’intento di ledere il creditore.

Un’azione volta a ottenere la dichiarazione di invalidità o l’annullamento di azioni o transazioni nei confronti dei creditori della massa fallimentare e le azioni volte a ottenere l’adempimento al fine di aumentare la massa fallimentare possono essere promosse dall’amministratore fallimentare o, in caso di inazione di quest’ultimo, da qualsiasi creditore della massa fallimentare. Se l’istanza viene presentata da un creditore, l’organo giurisdizionale costituisce l’amministratore fallimentare come co-attore sua sponte. Quando un creditore ha presentato un’istanza, non è consentito presentare una seconda istanza in relazione al medesimo oggetto della prima. Tuttavia, il secondo creditore può chiedere all’organo giurisdizionale di costituirlo come co-attore prima della prima udienza della causa. La sentenza definitiva produce effetti per il debitore, l’amministratore fallimentare e tutti i creditori.

Qualora l’organo giurisdizionale abbia dichiarato nulla o invalida una transazione nei confronti dei creditori della massa fallimentare, gli attivi forniti da una terza parte vengono restituiti, e se tali attivi non sono inclusi nella massa fallimentare o se sono dovute somme di denaro, detta terza parte viene costituita come creditore nel contesto della procedura concorsuale.

Un’azione volta a ottenere l’annullamento di una transazione intentata dall’amministratore fallimentare nel contesto della procedura concorsuale principale o accessoria nell’ambito della quale un operatore economico è stato dichiarato fallito da un organo giurisdizionale estero oppure nel contesto della procedura concorsuale accessoria avviata da un organo giurisdizionale bulgaro, nel caso in cui detto operatore possieda beni significativi in Bulgaria, è considerata promossa nel contesto di entrambe le procedure concorsuali.

Ultimo aggiornamento: 17/02/2021

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Insolvenza/fallimento - Cechia

Quadro giuridico

Le procedure concorsuali nella Repubblica ceca sono disciplinate principalmente dalla Zákon č. 182/2006 Sb., o úpadku a způsobech jeho řešení (legge n. 182/2006 sull'insolvenza e sulle procedure concorsuali), che si basa sulla Zákon č. 99/1963 Sb., občanský soudní řád (legge n. 99/1963, il codice di procedura civile). 99/1963 Sb., občanský soudní řád).

Un altro strumento importante è la Zákon č. 312/2006 Sb., o insolvenčních správcích (legge n. 312/2006 sugli amministratori fallimentari) la quale, in associazione alla legge sulle procedure concorsuali, stabilisce un quadro giuridico per la professione di curatore fallimentare.

Le versioni attualmente in vigore di dette disposizioni sono disponibili Il link si apre in una nuova finestraqui.

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Le procedure concorsuali possono essere avviate nei confronti di persone fisiche e giuridiche, a prescindere dal fatto che si tratti di soggetti che operano a livello commerciale.

Le singole tipologie di procedure concorsuali (fallimento, riorganizzazione, sgravio del debito) si differenziano le une dalle altre in relazione al soggetto al quale sono destinate. Mentre un'istanza di fallimento può essere presentata contro qualsiasi soggetto, la riorganizzazione è rivolta esclusivamente alle imprese e lo sgravio del debito principalmente a soggetti non commerciali (come spiegato di seguito).

Non si possono avviare procedure concorsuali contro lo Stato, le autorità autonome locali, i partiti e i movimenti politici durante le elezioni, nonché altri soggetti selezionati di natura eminentemente pubblica. Nei confronti degli istituti finanziari e delle compagnie di assicurazione si applicano norme speciali.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

Insolvenza o insolvenza imminente

Le procedure concorsuali definiscono procedimenti giudiziari volti ad affrontare lo stato di insolvenza o di insolvenza imminente di un debitore e a definirne la gestione. La premessa fondamentale è quindi l'esistenza di uno stato di insolvenza o di insolvenza imminente.

Un debitore è insolvente se (quelle che seguono sono condizioni cumulative):

  • il debitore ha più creditori;
  • il debitore presenta passività di tipo pecuniario scadute da oltre 30 giorni;
  • il debitore non è in grado di onorare tali debiti.

I debitori sono considerati insolventi, in particolare, se hanno smesso di pagare una parte sostanziale dei loro debiti o non riescono a saldare tali debiti per più di tre mesi in seguito alla scadenza degli stessi, oppure se una qualsiasi delle controversie aventi ad oggetto somme di denaro promosse nei confronti del debitore non può essere soddisfatta tramite azioni di esecuzione o pignoramento.

Il debitore che sia un soggetto commerciale (indipendentemente dal fatto che si tratti di una persona giuridica o di una persona fisica) risulta essere insolvente anche qualora sia eccessivamente indebitato. I debitori risultano essere eccessivamente indebitati qualora abbiano più creditori e qualora la somma delle loro passività superi il valore del loro patrimonio.

Con insolvenza imminente si indica una situazione nella quale, tenendo conto di tutte le circostanze, si può ragionevolmente presumere che i debitori non saranno in grado di soddisfare una parte consistente delle loro passività pecuniarie secondo i dovuti tempi e modi.

Tipi di procedure concorsuali

La legge ceca distingue tre tipi di procedimenti fondamentali per trattare l'insolvenza o l'insolvenza imminente di un debitore nel contesto delle procedure di insolvenza:

  • konkurs (fallimento);
  • reorganizace (riorganizzazione);
  • oddlužení (sgravio del debito).

La legge sulle procedure concorsuali non definisce quali dei diversi iter processuali debba essere seguito da un particolare debitore, lasciando tale scelta aperta. Oltre alla procedura di liquidazione (fallimento), esiste anche un elemento di riabilitazione (riorganizzazione e sgravio del debito). La scelta del metodo appropriato per affrontare l'insolvenza di un debitore deve essere guidata dalla preoccupazione di ottenere il miglior risultato possibile per i creditori.

Il fallimento è una modalità generale di trattare l'insolvenza nell'ambito della quale, sulla base di una dichiarazione di fallimento, i crediti insinuati dai creditori sono in gran parte soddisfatti tramite i proventi ottenuti dalla realizzazione dell'attivo. I crediti vantati non soddisfatti o parti degli stessi non si estinguono, salvo che la legge non disponga altrimenti. Questo metodo di gestione dell'insolvenza viene sempre utilizzato quando non è possibile applicare le procedure di riorganizzazione o sgravio del debito, come procedimenti più moderati nei confronti del debitore, oppure quando, nel corso di un procedimento, risulta evidente che non è più possibile portare avanti questi tipi di procedimenti.

La riorganizzazione può essere utilizzata per trattare l'insolvenza o l'insolvenza imminente di debitori che sono soggetti commerciali. Si tratta di una riorganizzazione dell'impresa. Solitamente si prevede che i crediti insinuati dai creditori continueranno a essere costantemente soddisfatti mentre l'attività aziendale del debitore rimane operativa nel rispetto di misure volte a rilanciarne la gestione nel quadro di un piano di riorganizzazione approvato dall'organo giurisdizionale competente per il procedimento concorsuale. I creditori controllano i progressi del piano nel suo decorso.

Lo sgravio del debito è un modo di trattare l'insolvenza o l'insolvenza imminente rivolto ai debitori che sono persone fisiche (attive o meno come imprenditori) o persone giuridiche che non sono soggetti commerciali. Questo metodo di gestione dell'insolvenza è più in sintonia con considerazioni sociali che non con aspetti economici. L'obiettivo è quello di concedere ai debitori un "nuovo inizio" e di motivarli a partecipare attivamente al rimborso del loro debito. In generale, i debitori devono avere almeno la capacità di coprire integralmente la remunerazione e le spese del curatore fallimentare, almeno lo stesso importo verso gli altri creditori e, inoltre, l'intero ammontare di eventuali crediti relativi al mantenimento stabilito per legge e la remunerazione della persona che ha redatto la domanda di sgravio del debito. Alcune categorie di debitori (beneficiari di pensioni di vecchiaia o di invalidità o in grado di soddisfare i creditori a un determinato livello percentuale) possono beneficiare di uno sgravio del debito su un periodo più breve. Si presume che i crediti vantati dai creditori privilegiati saranno soddisfatti tramite la garanzia reale. Un obiettivo parallelo, in questo caso, è quello di ridurre la spesa pubblica di bilancio relativa alla riabilitazione di coloro che sono soggetti a una crisi sociale. Lo sgravio del debito può essere conseguito tramite la monetizzazione dell'attivo fallimentare o tramite una pianificazione del rimborso assieme alla monetizzazione dell'attivo fallimentare.

Chi può avviare le procedure concorsuali?

Le procedure concorsuali vengono avviate soltanto in seguito al deposito di un'istanza. Tali procedure vengono quindi aperte alla data nella quale l'istanza di fallimento viene ricevuta dall'organo giurisdizionale avente debita competenza per il caso. Le istanze di insolvenza possono essere depositate tanto dai debitori quanto dai creditori, ad eccezione dei casi di insolvenza imminente, nell'ambito dei quali dette istanze possono essere presentate esclusivamente dal debitore.

I debitori che sono soggetti commerciali (persone fisiche o giuridiche) sono tenuti a depositare un'istanza di insolvenza senza indebito ritardo nel momento in cui si rendono conto o, agendo con la dovuta attenzione, si sarebbero dovuti rendere conto del loro stato di insolvenza.

Avvio del fallimento

Un organo giurisdizionale competente per il procedimento concorsuale emette una dichiarazione di fallimento allorché pronuncia una sentenza distinta. In casi eccezionali, tale sentenza può essere emessa insieme alla decisione in merito all'insolvenza (nel caso in cui il debitore sia un soggetto che non può ricorrere alla riorganizzazione o allo sgravio del debito). Una dichiarazione di fallimento acquista efficacia all'atto della pubblicazione della dichiarazione di fallimento nel registro delle insolvenze.

Avvio della riorganizzazione

La riorganizzazione viene avviata previa autorizzazione da parte dell'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale, che deve essere emessa a fronte di una richiesta presentata dal debitore o da un creditore registrato.

L'autorizzazione alla riorganizzazione può essere concessa se (quelle che seguono sono condizioni non cumulative):

  • il fatturato netto annuo totale del debitore nell'ultimo esercizio contabile precedente l'istanza di insolvenza ammontava ad almeno 50 000 000 CZK;
  • il debitore ha almeno 50 dipendenti; o
  • il debitore presenta all'organo giurisdizionale competente per il caso, unitamente all'istanza di insolvenza o al più tardi alla data di emissione della dichiarazione dello stato di insolvenza, un piano di riorganizzazione approvato da almeno la metà di tutti i creditori privilegiati (quota calcolata secondo l'ammontare aggregato dei crediti vantati) e da almeno la metà di tutti i creditori chirografari (anche in questo caso, quota calcolata secondo l'ammontare aggregato dei crediti vantati).

La riorganizzazione è inammissibile nel caso in cui il debitore sia una persona giuridica in liquidazione, un agente di cambio o un soggetto autorizzato a operare nel contesto di una borsa merci ai sensi di una normativa specifica.

L'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale consente la riorganizzazione se risultano soddisfatte le relative condizioni sancite dalla legge. Non vi è alcun diritto di ricorso.

L'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale respinge una domanda di permesso per una riorganizzazione se: a) tenendo conto di tutte le circostanze, detto organo può ragionevolmente presumere che ci si trovi in presenza di un intento fraudolento; b) la domanda è stata ripresentata da un soggetto la cui precedente domanda di permesso di riorganizzazione è già stata esaminata da detto organo giurisdizionale; o c) la domanda è stata depositata da un creditore ma non è stata approvata dall'assemblea dei creditori. Soltanto coloro che hanno presentato la domanda hanno diritto a depositare un ricorso contro tali decisioni.

Avvio di uno sgravio del debito

Il debitore deposita la domanda di sgravio del debito utilizzando un modulo prescritto e, ove opportuno, la presenta unitamente a una istanza di insolvenza (qualora un creditore non abbia già avviato una procedura concorsuale). Vi sono restrizioni rispetto alle circostanze in cui la domanda di sgravio del debito può essere presentata a nome del debitore da un avvocato, un notaio, un ufficiale giudiziario, un curatore fallimentare o una persona abilitata a lavorare per il bene pubblico. I debitori hanno il diritto di presentare in prima persona la domanda se sono in possesso di una laurea in giurisprudenza o economia.

Una domanda di sgravio del debito e i suoi allegati devono contenere, in particolare, dati relativi al reddito passato e futuro atteso del debitore, un elenco del suo patrimonio e una dichiarazione giurata che indichi che, al momento della stesura dell'istanza di insolvenza, essi erano a conoscenza delle loro obbligazioni nella procedura di insolvenza, che nella remissione del debito liquideranno opportunamente i crediti dei creditori, che faranno tutto quanto possa essere ragionevolmente richiesto loro per soddisfarli integralmente, che adempiranno tutti gli obblighi previsti dalla legge sulle procedure concorsuali e dalla decisione che ratifica lo sgravio del debito e che dichiareranno integralmente tutti i loro redditi.

L'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale concede l'autorizzazione allo sgravio del debito, se le condizioni applicabili sono soddisfatte. Detto organo respinge una domanda di sgravio del debito qualora, tenendo conto di tutte le circostanze, si possa ragionevolmente presumere di essere in presenza di un intento fraudolento o che il debitore non sia in grado di effettuare il rimborso minimo. Il rimborso minimo deve coprire integralmente la remunerazione e le spese del curatore fallimentare, gli alimenti non pagati e in corso, la remunerazione di chi ha redatto la domanda di sgravio del debito e un determinato importo dovuto ai creditori chirografari ordinari. L'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale respinge altresì una domanda di sgravio del debito nel caso in cui i risultati del procedimento svolto fino a quel momento dimostrino che il debitore è stato incauto o negligente nell'adempiere alle obbligazioni nel quadro di una procedura concorsuale. L'organo giurisdizionale respinge inoltre le domande se il debitore: a) ha ottenuto lo sgravio del debito nei dieci anni precedenti, b) lo sgravio del debito è stato revocato nei cinque anni precedenti a causa di intento fraudolento o c) ha chiuso il procedimento nei tre mesi precedenti ritirando la domanda. Le domande non sono respinte per le ragioni di cui sopra se il debitore ha assunto l'obbligo per giustificati motivi o se vi è un significativo squilibrio tra l'importo del debito e il servizio prestato. Soltanto il debitore ha il diritto di presentare ricorso contro il respingimento della domanda.

Quando ha effetto l'avvio di una procedura concorsuale?

L'avvio di una procedura concorsuale acquisisce efficacia all'atto della pubblicazione di un avviso che notifica l'avvio di tale procedura tramite iscrizione nel registro delle insolvenze (cfr. in appresso). Gli effetti dell'avvio persistono fino al termine del procedimento concorsuale, salvo che la legge non disponga diversamente per uno qualsiasi dei metodi di gestione delle insolvenze.

Provvedimenti provvisori in attesa di una decisione in merito all'insolvenza

L'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale può ordinare ex officio l'adozione di provvedimenti provvisori in attesa della sua decisione in merito a un'istanza di insolvenza, fatto salvo quanto diversamente disposto dalla legge. Chiunque richieda l'applicazione di un provvedimento provvisorio che l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale può altrimenti ordinare di propria iniziativa non è tenuto a costituire una garanzia. Quando presenta domanda per l'adozione di un provvedimento provvisorio, il debitore non è tenuto a costituire una garanzia.

Nell'ambito di tali provvedimenti provvisori, l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale può inter alia:

  • nominare un amministratore fiduciario ad interim;
  • limitare alcuni degli effetti connessi con l'avvio dei procedimenti concorsuali;
  • ordinare a uno qualsiasi di coloro che hanno presentato un'istanza di insolvenza di istituire una garanzia a copertura del risarcimento dei danni o di altre perdite subiti dal debitore.

Registro delle insolvenze

I procedimenti concorsuali sono pubblicati nel registro delle insolvenze gestito dal Ministerstvo spravedlnosti (ministero della Giustizia). Si tratta di un sistema elettronico di informazione della pubblica amministrazione accessibile alla pagina Il link si apre in una nuova finestrahttps://isir.justice.cz.

Il registro delle insolvenze esiste principalmente per dare la massima pubblicità ai procedimenti concorsuali e per consentire il monitoraggio dello stato di avanzamento degli stessi. Il registro viene utilizzato per pubblicare le decisioni dell'organo giurisdizionale competente in materia di insolvenze e fallimenti emesse nel quadro di procedimenti concorsuali e di controversie incidentali, atti depositati in relazione al fascicolo di un dato caso, nonché altre informazioni, laddove ciò sia disposto dalla legge sulle procedure concorsuali o deciso dall'organo giurisdizionale competente in materia di insolvenza e fallimenti.

Il registro delle insolvenze è accessibile al pubblico (fatta eccezione per alcuni dettagli) e chiunque ha il diritto di esaminarlo, effettuarne copie e ottenere estratti dallo stesso.

Oltre a fungere da fonte di informazione, il registro delle insolvenze è fondamentale per la notifica di atti: si tratta di uno strumento che consente l'emissione della maggior parte delle sentenze e di altri atti. I procedimenti concorsuali vengono solitamente notificati nel registro delle insolvenze entro due ore dalla presentazione di un'istanza (durante l'orario di lavoro dell'organo giurisdizionale). Tutte le decisioni dell'organo giurisdizionale e gli altri atti vengono successivamente pubblicati nel registro delle insolvenze. Ciò consente a chiunque di avere una panoramica delle procedure concorsuali svolte nella Repubblica ceca.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Attivo fallimentare

Qualora venga depositata un'istanza di insolvenza da parte del debitore, la massa attiva fallimentare comprende i beni appartenenti al debitore nel momento in cui entrano in gioco gli effetti connessi con l'avvio di una procedura concorsuale, nonché i beni acquisiti dal debitore nel corso della medesima procedura concorsuale.

Qualora l'istanza di insolvenza venga presentata da un creditore, l'attivo fallimentare comprende i beni appartenenti al debitore nel momento in cui acquisisce efficacia il provvedimento provvisorio deciso dall'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale che restringe (del tutto o in parte) il diritto del debitore di disporre del suo patrimonio, i beni appartenenti al debitore nel momento in cui le decisioni relative all'insolvenza del debitore diventano efficaci, nonché i beni acquisiti dal debitore nel corso della procedura concorsuale dopo che dette decisioni sono diventate efficaci.

Quando i beni sono posseduti in comproprietà dal debitore, la quota del debitore di tali beni è inclusa nell'attivo fallimentare. Tali beni costituiscono parte della massa attiva fallimentare anche se fanno parte di beni coniugali posseduti congiuntamente dal debitore.

I beni di persone diverse dal debitore rientrano nell'attivo fallimentare qualora la legge disponga in tal senso, in particolare, laddove essi costituiscano un corrispettivo risultante da atti giuridici inefficaci. Ai fini della realizzazione dell'attivo, tali beni sono considerati costituire parte della massa patrimoniale del debitore.

Salvo diversa disposizione di legge, l'attivo fallimentare è costituito principalmente da denaro, beni mobili e immobili, impianti e macchinari, libretti di risparmio, certificati di deposito e altre forme di deposito, azioni, cambiali, assegni o altri titoli, partecipazioni azionarie, crediti vantati dal debitore aventi o meno ad oggetto somme di denaro, ivi inclusi i crediti potenziali e non ancora giunti a maturazione, le retribuzioni e lo stipendio del debitore, premi lavorativi e il reddito che sostituisce un eventuale compenso per il lavoro del debitore, altri diritti e beni aventi un valore che può essere espresso in termini monetari. L'attivo fallimentare include anche elementi quali interessi, utili, frutti e benefici legati ai beni di cui sopra.

Salvo diversa disposizione prevista dalla legge, i beni che sono impignorabili nel contesto di procedimenti di esecuzione o pignoramento non rientrano nell'attivo fallimentare. Questo aspetto è disciplinato dalla legge n. 99/1963, il codice di procedura civile. Rispetto ai beni di proprietà dei debitori, l'esecuzione non può applicarsi a quei beni dei quali i debitori necessitano per soddisfare i bisogni materiali propri e della propria famiglia o per svolgere le proprie mansioni lavorative, nonché altri oggetti la cui vendita sarebbe contra bonos mores (soprattutto capi di abbigliamento di uso quotidiano, accessori comuni per la casa, fedi nuziali e altri oggetti simili, forniture mediche e altri articoli dei quali i debitori necessitano in relazione a una malattia o una disabilità fisica, contanti per un importo pari al doppio del tasso di sussistenza delle persone, nonché animali domestici). Tuttavia, i beni utilizzati per le attività aziendali del debitore non sono esclusi dall'attivo fallimentare. Salvo diversa disposizione prevista dalla legge l'attivo fallimentare non include quei beni dei quali, ai sensi della normativa specifica, si può disporre soltanto in maniera specifica (ad esempio sovvenzioni mirate e aiuti rimborsabili concessi a partire da bilanci delle amministrazioni centrali o locali o da un fondo statale).

Trattamento dei beni acquisiti da o devoluti al debitore in seguito all'apertura della procedura concorsuale

In linea di massima, i beni acquisiti da o devoluti al debitore in seguito all'apertura della procedura concorsuale sono inclusi nell'attivo fallimentare; a seconda del metodo di gestione dell'insolvenza applicato, questo aspetto può essere modificato. I debitori possono disporre dei beni inclusi nell'attivo fallimentare soltanto se, nel farlo, rispettano i limiti di quella particolare fase della procedura concorsuale o del metodo di gestione dell'insolvenza.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

Missione e status del curatore fallimentare

La missione principale del curatore fallimentare è quella di gestire l'attivo fallimentare del debitore, nonché le controversie incidentali e di altra natura. Il curatore fallimentare mira a realizzare un soddisfacimento dei creditori che sia il più possibile proporzionale, rapido, economico ed elevato.

I curatori fallimentari hanno il dovere di agire in maniera coscienziosa e con la dovuta diligenza. Essi sono tenuti a compiere tutti gli sforzi che possono essere ragionevolmente richiesti loro al fine di soddisfare i creditori nella massima misura possibile. Devono dare la priorità all'interesse comune dei creditori rispetto agli interessi propri e di altri.

Nell'ambito della procedura legata al fallimento, il curatore fallimentare acquisisce l'autorizzazione di disporre dell'attivo patrimoniale, di esercitare diritti e di assolvere ad obbligazioni spettanti al debitore nelle materie legate alla massa attiva fallimentare. In particolare, il curatore fallimentare esercita i diritti degli azionisti inerenti alle quote azionarie incluse nell'attivo fallimentare, agisce in qualità di datore di lavoro in relazione ai dipendenti del debitore ed è responsabile per le operazioni dell'azienda del debitore, la tenuta contabile e il rispetto delle normative fiscali. I curatori fallimentari hanno generalmente il compito di monetizzare l'attivo fallimentare.

Nel quadro dei procedimenti di riorganizzazione, i curatori fallimentari si occupano eminentemente della supervisione delle attività di un debitore che rimane in possesso del suo patrimonio, continuano a identificare l'attivo patrimoniale e a redigere un inventario dello stesso, gestiscono le controversie incidentali, redigono e aggiornano l'elenco dei creditori e riferiscono al comitato dei creditori. I curatori fallimentari agiscono altresì in qualità di assemblea generale o di assemblea dei soci del debitore.

Nel quadro dei procedimenti di sgravio del debito, i curatori fallimentari collaborano con l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale e i creditori nella supervisione delle operazioni del debitore, realizzano l'attivo del debitore e, inoltre, assegnano i pagamenti mensili ai creditori in conformità con il piano di rimborso.

Status del debitore

Nel contesto delle procedure fallimentari, i debitori perdono la facoltà di disporre del proprio patrimonio, di esercitare altri diritti e di adempiere alle obbligazioni relative a detto patrimonio. Tale facoltà viene trasferita al curatore fallimentare. Per legge, gli atti giuridici eseguiti dai debitori in queste materie, dopo che la facoltà di disporre del patrimonio è stata trasferita al curatore fallimentare, sono inefficaci in relazione ai creditori.

Nei procedimenti di riorganizzazione, il debitore rimane in possesso del suo patrimonio, nel rispetto di determinate limitazioni. Gli atti giuridici di rilevanza fondamentale per la disposizione e la gestione dell'attivo fallimentare vengono eseguiti da un debitore che ne è rimasto in possesso soltanto con il consenso del comitato dei creditori. Il debitore che violi tale obbligazione è responsabile per gli eventuali danni o per qualsiasi altra perdita causata in tal modo ai creditori o a terzi; i membri dell'organo direttivo del debitore sono ritenuti responsabili per tali danni o eventuali altre perdite in solido. Gli "atti giuridici di rilevanza fondamentale" sono quegli atti che modificano in maniera significativa il valore dell'attivo, la posizione dei creditori o il livello di soddisfazione dei creditori. I curatori fallimentari agiscono in qualità di assemblea generale o di assemblea dei soci del debitore.

Anche nei procedimenti di sgravio del debito il debitore rimane in possesso del suo patrimonio, nel rispetto di determinate limitazioni. Il debitore è supervisionato dall'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale, dal curatore fallimentare e dai creditori.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

In termini generali, le compensazioni sono disciplinate dal codice civile. Come regola generale, qualora le parti dispongano degli stessi tipi di crediti nei confronti l'uno dell'altro, una parte può notificare all'altra parte che sta compensando il proprio credito nei confronti di quello della controparte. Le compensazioni possono essere invocate, non appena una parte ha il diritto tanto di esigere che un credito sia soddisfatto quanto di pagare il proprio debito. Una compensazione annulla i crediti vantati dalle due parti nella misura in cui essi coincidono tra loro; qualora essi non si coprano tra loro completamente, il credito viene compensato in modo simile a quanto avviene nel caso dell'adempimento dello stesso. Questi effetti vengono prodotti quando due crediti diventano ammissibili per la compensazione.

Nel contesto dei procedimenti concorsuali, i crediti reciproci del debitore e del creditore possono essere compensati in seguito alla decisione in merito all'insolvenza, qualora le condizioni per la compensazione stabilite dalla legge (ai sensi del codice civile) siano state soddisfatte prima che venga presa la decisione in merito al metodo di gestione dell'insolvenza, salvo diversamente disposto dalla legge sulle procedure concorsuali (ad es. proroga del termine per i crediti derivanti dalla locazione di beni immobili residenziali).

La compensazione nel contesto dei procedimenti concorsuali non è ammissibile, in particolare, se il creditore del debitore:

  • non è diventato un creditore registrato in relazione al credito esigibile;
  • ha ottenuto un credito esigibile a seguito di un atto giuridico inefficace;
  • era a conoscenza dell'insolvenza del debitore al momento dell'acquisizione del credito esigibile;
  • deve ancora pagare il credito esigibile del debitore nella misura in cui quest'ultimo supera il credito vantato dal creditore; o
  • nei casi previsti da un provvedimento ad interim disposto dall'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Contratti a prestazioni corrispettive

Qualora, nel momento in cui viene dichiarato il fallimento oppure vengono consentiti i procedimenti di riorganizzazione o sgravio del debito, il debitore sia parte di un contratto a prestazioni corrispettive, ivi incluso di un contratto preliminare, che, in detto specifico momento, deve ancora essere pienamente attuato dal debitore o dalla controparte, si applica quanto segue:

- nel quadro dei procedimenti di fallimento o sgravio del debito, i curatori fallimentari possono dare esecuzione a un contratto in vece del debitore e cercare di ottenere l'adempimento da parte della controparte, oppure possono rifiutare detta esecuzione;

- nel contesto dei procedimenti di riorganizzazione, un debitore che rimane in possesso del suo patrimonio esercita la stessa autorità, previo consenso del comitato dei creditori.

Nel quadro del procedimento di fallimento o di sgravio del debito, se un curatore fallimentare non dichiara, entro 30 giorni dalla dichiarazione del fallimento o dell'autorizzazione allo sgravio del debito, che sarà attuato un contratto, ciò sarà considerato come un rifiuto dell'esecuzione del contratto; fino a quel momento, la controparte non potrà recedere dal contratto, a meno che le disposizioni contrattuali non lo consentano altrimenti. Nel quadro dei procedimenti di riorganizzazione, i debitori che rimangono in possesso del loro patrimonio che non dichiarano di rifiutarsi di adempiere a un contratto entro 30 giorni dalla data dall'approvazione della riorganizzazione devono dare attuazione a tale contratto a prestazioni corrispettive.

Una controparte che è tenuta a fornire per prima la prestazione può rifiutarsi di adempiervi fino al momento in cui viene resa o garantita la prestazione corrispettiva, fatta eccezione nel caso in cui il contratto sia stipulato dalla controparte dopo la pubblicazione della decisione in materia di insolvenza.

Qualora il curatore fallimentare o il debitore che rimane in possesso del suo patrimonio si rifiutino di fornire le prestazioni previste dal contratto, la controparte può chiedere il risarcimento dei danni derivanti presentando una istanza entro 30 giorni dal rifiuto di fornire le prestazioni. I crediti della controparte derivanti dalla prosecuzione del contratto successivamente alla dichiarazione di fallimento sono crediti esigibili nei confronti dell'attivo fallimentare.

La controparte non può chiedere il rimborso delle prestazioni parziali fornite prima della decisione in materia di insolvenza in considerazione del fatto che le prestazioni non erano state ricambiate da parte del debitore.

Contratti a tempo determinato

Qualora sia stato convenuto che delle merci con un prezzo di mercato debbano essere consegnate in un momento preciso o entro un limite di tempo stabilito e qualora il momento in cui si verifica la prestazione o il termine fissato scadano soltanto dopo la dichiarazione di fallimento, non si può richiedere l'adempimento dell'impegno; l'unica cosa che si può richiedere è il risarcimento dei danni causati dall'inadempimento del debitore in relazione a detto impegno. Con "danno" si intende la differenza tra il prezzo concordato e il prezzo di mercato pagato alla data di efficacia della dichiarazione di fallimento presso il luogo designato dal contratto come luogo di esecuzione. La controparte può chiedere il risarcimento dei danni in qualità di creditore presentando un'istanza entro 30 giorni dalla dichiarazione di fallimento.

Contratto di prestito

Qualora il debitore abbia stipulato un contratto di finanziamento, in seguito alla dichiarazione di fallimento, il curatore fallimentare può chiedere la restituzione del prestito prima che sia scaduto il termine del periodo di prestito stabilito da detto contratto.

Locazione, sublocazione

Esistono disposizioni dettagliate in materia di contratti di locazione e sublocazione. Tra le altre cose, in seguito alla dichiarazione di fallimento il curatore fallimentare ha il diritto di risolvere i contratti di locazione o sublocazione conclusi dal debitore entro un termine prescritto dalla legge o dal contratto, anche se detto contratto è stato stipulato a tempo determinato; il periodo di preavviso non può essere superiore a tre mesi. Ciò non pregiudica le disposizioni del codice civile relative al quando e in quali condizioni il locatore può risolvere il contratto di locazione.

Bozze di contratto del debitore non ancora approvate dalla controparte all'atto della dichiarazione del fallimento

Quando viene dichiarato il fallimento, le domande presentate dal debitore per la stipula di contratti che devono ancora essere accettate e qualsiasi bozza di contratto che sia stata accettata dal debitore ma che deve ancora essere stipulata si estinguono laddove esse coinvolgano l'attivo fallimentare. Le bozze di contratto non ancora accettate dal debitore all'atto della dichiarazione del fallimento possono essere accettate soltanto dal curatore fallimentare.

Riserva di proprietà

Qualora il debitore abbia venduto un bene con riserva di proprietà e lo abbia consegnato all'acquirente prima della dichiarazione di fallimento, l'acquirente può restituire detto bene oppure insistere nel procedere con il contratto. Qualora, prima della dichiarazione del fallimento, il debitore acquisti e riceva un bene soggetto a riserva di proprietà, il venditore non può chiedere la restituzione del bene, a condizione che il curatore fallimentare adempia alle obbligazioni derivanti dal contratto senza indebito ritardo dopo essere stato invitato a farlo dal venditore.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

L'apertura di una procedura concorsuale ha i seguenti effetti:

  • i crediti e gli altri diritti connessi all'attivo fallimentare non possono essere invocati esperendo un'azione legale qualora essi possano essere vantati mediante insinuazione;
  • il diritto di soddisfazione a fronte di garanzie reali relative a beni di proprietà del debitore o a beni appartenenti all'attivo fallimentare può essere esercitato e acquisito ex novo soltanto alle condizioni stabilite dalla legge sulle procedure concorsuali. Ciò si applica anche all'istituzione di un vincolo di natura giudiziaria o di pignoramento posto sugli immobili proposto dopo l'avvio della procedura concorsuale;
  • è possibile che siano ordinati e avviati l'esecuzione o il pignoramento in relazione a beni di proprietà del debitore, nonché di altri beni appartenenti all'attivo fallimentare, tuttavia, dette azioni non possono essere attuate. Per i crediti vantati nei confronti del patrimonio e i crediti di status equivalente, tuttavia, è possibile che l'applicazione o il pignoramento ai danni dei beni appartenenti al patrimonio del debitore siano attuati sulla base di una sentenza dell'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale, a condizione che siano rispettate le limitazioni stabilite tramite tale decisione;
  • non è possibile esercitare un diritto, stabilito mediante consenso del creditore e del debitore, di sequestro presso terzi in relazione a salari o altri redditi considerati come retribuzioni o reddito nel contesto dell'esecuzione di una sentenza.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

Le decisioni in materia di insolvenza creano una moratoria in relazione ai procedimenti giudiziari e arbitrali concernenti crediti e altri diritti relativi all'attivo fallimentare che devono essere invocati tramite insinuazione degli stessi nel contesto delle procedure concorsuali o che sono considerati come insinuati nel contesto di dette procedure oppure che riguardano crediti non soddisfatti nel contesto delle procedure concorsuali. Salvo diversa disposizione prevista dalla legge non è possibile portare avanti dette procedure, mentre rimane in vigore una decisione in materia di insolvenza.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

Principi associati alla partecipazione dei creditori

Le procedure concorsuali si basano, inter alia, sui seguenti principi che influenzano la partecipazione dei creditori:

  • una procedura concorsuale deve svolgersi in maniera tale da fare sì che nessuna delle parti venga ingiustamente lesa o illecitamente avvantaggiata, nonché da assicurare che si raggiunga la soddisfazione dei creditori più rapida, economica ed elevata possibile;
  • i creditori che, per legge, godono dello stesso status o di uno status analogo hanno pari opportunità nel contesto dei procedimenti concorsuali;
  • salvo diversa disposizione prevista dalla legge i diritti di un creditore acquisiti in buona fede prima dell'inizio della procedura concorsuale non possono essere limitati da una sentenza dell'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale oppure come conseguenza della procedura seguita dal curatore fallimentare;
  • i creditori sono tenuti ad astenersi dall'eseguire atti volti a soddisfare i loro crediti al di fuori della procedura concorsuale, a meno che ciò non sia consentito dalla legge.

Organi dei creditori

Gli organi dei creditori sono:

  • l'assemblea dei creditori;
  • il comitato dei creditori (o il rappresentante dei creditori).

L'assemblea dei creditori è competente per l'elezione e la revoca della nomina dei membri titolari e di quelli supplenti del comitato dei creditori (o di un rappresentante dei creditori). L'assemblea dei creditori può riservare alla propria competenza tutto ciò che rientra nel mandato degli organi dei creditori. Qualora non si proceda alla nomina di un comitato dei creditori o del rappresentante dei creditori, l'assemblea dei creditori agisce in tale veste, invece, salvo diversamente disposto dalla legge.

Qualora siano registrati più di 50 creditori, l'assemblea dei creditori deve istituire un comitato dei creditori. Se non è tenuta a farlo, un rappresentante dei creditori può sostituirsi al comitato.

Il comitato dei creditori esercita i poteri degli organi dei creditori, fatto salvo per quanto concerne le materie che sono di competenza dell'assemblea dei creditori o che sono state riservate dall'assemblea dei creditori alla propria competenza. In particolare, il comitato dei creditori supervisiona le attività del curatore fallimentare ed è autorizzato a presentare all'organo giurisdizionale competente proposte in relazione alla procedura concorsuale. Il comitato dei creditori protegge gli interessi comuni dei creditori e, in collaborazione con il curatore fallimentare, contribuisce alla realizzazione dello scopo della procedura concorsuale. Le disposizioni in materia di comitati dei creditori si applicano mutatis mutandis ai rappresentanti dei creditori.

Categorie di creditori

La legge effettua una distinzione tra i creditori privilegiati e quelli chirografari.

Un creditore privilegiato è un creditore il cui credito è garantito da beni appartenenti all'attivo fallimentare sotto forma di un pegno, diritto di conservazione, limitazione al trasferimento, trasferimento fiduciario di un diritto, cessione del credito relativo alla garanzia reale o diritto analogo ai sensi della legge straniera.

I creditori privilegiati sono in grado di esercitare un'influenza significativa sullo svolgimento del procedimento concorsuale. Nel caso in cui il debitore sia un soggetto commerciale che può essere riorganizzato ai sensi della legge sulle procedure concorsuali, l'adozione di una risoluzione concernente il metodo di gestione dell'insolvenza (fallimento o riorganizzazione) richiede i voti di almeno la metà di tutti i creditori privilegiati (e, analogamente, di quelli chirografari) presenti nell'assemblea dei creditori, misurata in base agli importi dei loro crediti, a meno che almeno il 90 % dei creditori presenti, calcolato in base agli importi dei crediti degli stessi, non voti a favore di detta risoluzione. Un creditore privilegiato può inoltre incaricare una persona che possiede dei beni su come gestire la garanzia che vincola tale persona, a condizione che tali istruzioni siano orientate al buon governo. Anche il curatore fallimentare è tenuto a seguire le istruzioni provenienti dai creditori privilegiati finalizzate alla monetizzazione della garanzia. I curatori fallimentari possono respingere tali istruzioni qualora ritengano che l'oggetto della garanzia possa essere monetizzato in maniera più favorevole, nel qual caso essi richiedono all'organo giurisdizionale competente per il procedimento concorsuale di riesaminare le istruzioni nel quadro dell'attività di supervisione svolta da quest'ultimo. La monetizzazione di un bene, diritto, credito o di altre attività nel quadro di un procedimento concorsuale estingue la garanzia del credito del creditore privilegiato anche nel caso in cui detto creditore non abbia insinuato il proprio credito.

I crediti dei creditori privilegiati sono soddisfatti in linea di principio a partire dall'intero importo dei proventi risultanti dalla monetizzazione, dopo aver detratto il compenso del curatore fallimentare e i costi di gestione e monetizzazione, in qualsiasi momento durante la procedura, tenendo conto del momento dell'inizio della decorrenza della garanzia. La parte dei crediti da fallimento dei creditori privilegiati lasciata insoddisfatta non scade, ma è soddisfatta proporzionalmente ai crediti dei creditori chirografari.

Tutti gli altri creditori sono creditori chirografari. Il loro status nel contesto delle procedure concorsuali è più debole e il livello di soddisfazione previsto per i loro crediti sarà solitamente significativamente inferiore, stando alle statistiche.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

I curatori fallimentari possono utilizzare l'attivo fallimentare nel contesto delle procedure concorsuali. Il curatore fallimentare acquisisce l'autorizzazione di disporre dell'attivo patrimoniale, di esercitare diritti e di assolvere ad obbligazioni spettanti al debitore nelle materie legate alla massa attiva fallimentare. In particolare, il curatore fallimentare esercita i diritti degli azionisti inerenti alle quote azionarie incluse nell'attivo fallimentare, prende decisioni in merito ai segreti aziendali e ad altri settori della riservatezza, agisce in qualità di datore di lavoro in relazione ai dipendenti del debitore ed è responsabile per le operazioni dell'azienda del debitore, la tenuta contabile e il rispetto delle normative fiscali. I curatori fallimentari hanno generalmente il compito di monetizzare l'attivo fallimentare.

Nelle procedure di riorganizzazione e di sgravio del debito, il debitore continua a detenere questi diritti, pur essendo soggetto a limitazioni significative.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

I crediti vantati nei confronti dell'attivo fallimentare e i crediti equivalenti possono essere pagati per intero in qualsiasi momento dopo che è stata presa la decisione in merito all'insolvenza.

Si opera una distinzione tra i seguenti crediti:

  • crediti vantati nei confronti della massa attiva fallimentare insorti successivamente all'apertura della procedura concorsuale o in seguito alla dichiarazione di una moratoria (in particolare, il rimborso delle spese e il compenso dell'amministratore fiduciario ad interim, del liquidatore del debitore e dei membri del comitato dei creditori, nonché i crediti dei creditori derivanti da finanziamento del credito);
  • crediti vantati nei confronti della massa attiva fallimentare insorti in seguito alla decisione in materia di insolvenza (in particolare le spese e il compenso del curatore fallimentare, le tasse, gli oneri, i diritti, i contributi previdenziali, i contributi alle politiche dello Stato in materia di occupazione e i contributi per l'assicurazione sanitaria pubblica);
  • crediti equivalenti a crediti vantati nei confronti della massa attiva fallimentare (in particolare i crediti dei dipendenti del debitore derivanti ai sensi del diritto del lavoro e i crediti dei creditori al mantenimento stabilito per legge).

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

Insinuazione di crediti

I creditori insinuano i propri crediti presso l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale utilizzando un modulo prescritto e possono farlo dal momento dell'apertura della procedura concorsuale fino alla scadenza del termine fissato nella decisione in materia di insolvenza, identica per tutti i tipi di procedura: due mesi. I crediti insinuati in seguito alla scadenza del termine fissato vengono ignorati dall'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale e non vengono compensati nel contesto di detto procedimento. Sono iscritti anche i crediti che sono già stati vantati dinnanzi all'organo giurisdizionale e i crediti oggetto di esecuzione, ivi compresi quelli che vengono recuperati tramite esecuzione o pignoramento. Un creditore che insinua crediti o che è considerato come un creditore iscritto può ritirare la propria domanda in qualsiasi momento durante la procedura concorsuale.

Una domanda volta a insinuare un credito deve spiegare come è sorto tale credito e quale sia il suo importo. Un credito deve essere sempre quantificato in termini monetari, anche se si tratta di un bene non monetario. Alla domanda si deve allegare qualsiasi documento al quale il credito faccia riferimento. L'esigibilità di un credito deve essere dimostrata tramite un atto pubblico.

Ai fini del termine di prescrizione o del termine per l'estinzione dei diritti, una richiesta di insinuazione di un credito ha gli stessi effetti di un'azione o di ogni altro tipo di rivendicazione di un diritto dinanzi a un organo giurisdizionale; tale periodo di tempo inizia a decorrere dalla data in cui la domanda viene presentata all'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale.

Il creditore è responsabile dell'accuratezza delle informazioni contenute in una domanda presentata per insinuare un credito. L'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale, che agisce su raccomandazione del curatore fallimentare, può imporre sanzioni qualora l'importo reale di un credito sia sopravvalutato (di oltre il 100 %), ordinando il pagamento a favore dell'attivo fallimentare di una somma che viene determinata in considerazione di tutte le circostanze relative all'insinuazione del credito e di un riesame del credito stesso, fino alla concorrenza dell'importo per il quale l'importo del credito vantato superava il valore effettivo accertato.

Il diritto di un creditore al soddisfacimento del proprio credito a fronte di una garanzia viene ignorato qualora l'iscrizione sia avvenuta in un ordine diverso da quello che avrebbe dovuto essere, oppure se, all'atto del riesame, si rileva che il livello di copertura del credito tramite la garanzia era stato sopravvalutato di oltre il 100 %. In questo caso, il creditore può essere sanzionato dall'organo giurisdizionale competente per il procedimento concorsuale che può ordinargli di versare una somma (monetaria) a favore dei creditori privilegiati che hanno insinuato crediti con una garanzia relativa allo stesso bene. L'importo di tale pagamento è fissato dall'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale in relazione a tutte le circostanze secondo le quali il diritto al soddisfacimento del credito a fronte della garanzia è stato esercitato e riesaminato, fino alla concorrenza dell'importo per il quale il valore della garanzia indicato nella domanda superava il valore della garanzia accertata.

Verifica dei crediti insinuati

I crediti insinuati vengono innanzitutto riesaminati dal curatore fallimentare, il quale sostanzialmente li sottopone a controlli incrociati rispetto ai corrispondenti documenti di accompagnamento e ai conti o alle registrazioni del debitore tenuti in conformità con la normativa specifica. Il curatore fallimentare invita quindi il debitore a commentare i crediti. Ove opportuno, il curatore fallimentare conduce le indagini necessarie in relazione ai crediti, in collaborazione con le autorità, che sono obbligate a fornire tale cooperazione.

Qualora un credito insinuato presenti imprecisioni o sia incompleto, il curatore fallimentare invita il creditore a correggerlo o a completarlo entro 15 giorni (può essere fissato un termine maggiore) e fornisce consulenza su come procedere in tal senso. I crediti che non vengono completati o corretti in maniera debita e tempestiva sono presentati dal curatore fallimentare all'organo giurisdizionale competente per il procedimento concorsuale per una decisione che stabilisca che la domanda non deve essere presa in considerazione. Il creditore deve essere informato di conseguenza.

Il curatore fallimentare redige un elenco dei crediti insinuati. I creditori privilegiati sono elencati separatamente. Qualora il curatore fallimentare respinga dei crediti, ciò deve essere dichiarato esplicitamente. Per tutti i creditori, devono essere indicate le informazioni necessarie per identificarli e per valutare come sia sorto il credito e quale sia l'importo dello stesso, nonché la classificazione del credito in questione. Inoltre, per i creditori privilegiati deve essere indicato il motivo per la garanzia e il metodo corrispondente alla stessa.

L'elenco dei crediti insinuati viene pubblicato dall'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale nel registro delle insolvenze prima dell'udienza di verifica. L'organo giurisdizionale competente per il procedimento concorsuale pubblica immediatamente nel registro delle insolvenze anche qualsiasi modifica all'elenco dei crediti insinuati.

I crediti insinuati vengono poi verificati nel corso di un'audizione di verifica disposta dall'organo giurisdizionale competente per il procedimento concorsuale. La data e il luogo dell'udienza sono fissati dall'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale nella sua decisione in merito all'insolvenza. I creditori hanno tempo fino alla fine dell'udienza di verifica per modificare l'importo del credito che stanno insinuando, a meno che lo stesso non sia assicurato da garanzia. Tuttavia, i creditori non possono modificare il motivo per il quale è insorto il credito iscritto o la sua classificazione.

Negazione di crediti

L'autenticità, l'importo e la classificazione di tutti i crediti insinuati possono essere negati da: a) il curatore fallimentare; b) il debitore; o c) un creditore iscritto.

La negazione del credito vantato da un creditore da parte di un altro creditore iscritto deve presentare le stesse peculiarità di un'azione ai sensi del codice di procedura civile e deve chiarire se si sta negando l'autenticità, l'importo o la classificazione di detto credito. Una negazione viene notificata utilizzando un modulo prescritto.

La legge sulle procedure concorsuali riconosce i seguenti tipi di negazione:

  • negazione dell'autenticità di un credito, si sostiene che il credito non sia mai sorto o che sia stato completamente estinto o che sia caduto completamente in prescrizione;
  • negazione dell'importo del credito, si sostiene che la responsabilità del debitore sia inferiore all'importo iscritto (il soggetto che nega l'importo del credito deve inoltre indicare l'importo effettivo dello stesso);
  • negazione della classificazione del credito, si sostiene che il credito abbia una classificazione meno favorevole rispetto a quella indicata nel credito insinuato, oppure si nega il diritto di copertura del credito con la garanzia indicata (il soggetto che nega la classificazione del credito deve altresì specificare la classificazione secondo la quale il credito dovrebbe essere soddisfatto).

Se un creditore iscritto nega il credito di un altro creditore iscritto, questi creditori diventano parti di una controversia accessoria. I curatori fallimentari che desiderano assistere una parte nel contesto di un contenzioso accessorio nel quale non stanno partecipando hanno il diritto di intervenire.

Le decisioni in merito all'autenticità, all'importo e alla classificazione dei crediti negati sono prese dall'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

Nell'ambito dei procedimenti di fallimento l'attivo fallimentare viene monetizzato. Ciò significa che tutti i beni appartenenti a detto attivo vengono convertiti in denaro al fine di procedere alla soddisfazione proporzionale dei creditori. L'attivo fallimentare viene monetizzato dal curatore fallimentare. Questo passaggio può essere intrapreso soltanto dopo che la dichiarazione di fallimento è diventa definitiva e si è tenuta la prima assemblea dei creditori. I beni soggetti a rischio imminente di perimento o deterioramento sono esentati; l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale può concedere altresì l'esenzione sulla base di altri motivi. La monetizzazione dell'attivo fallimentare estingue tutti gli effetti di un titolo esecutivo o di un pignoramento e altri difetti legati alla realizzazione dei beni, salvo diversamente disposto dalla legge.

L'attivo fallimentare può essere monetizzato mediante:

  • asta pubblica;
  • vendita di beni mobili ed immobili in base alle disposizioni in materia di esecuzione del codice di procedura civile;
  • vendita di beni al di fuori di una vendita all'asta.
  • un'asta tenuta dall'ufficiale giudiziario.

Se i proventi derivanti dalla monetizzazione dell'attivo fallimentare non sono sufficienti a soddisfare tutti i crediti, si saldano, in primo luogo il compenso e le spese del curatore fallimentare, seguiti dai crediti dei creditori derivanti durante la moratoria, i crediti dei creditori risultanti da finanziamento del credito, poi i costi (proporzionali) associati al mantenimento e all'amministrazione del patrimonio e i crediti di dipendenti del debitore risultanti dal diritto del lavoro, quindi i crediti di creditori relativi al mantenimento e infine i crediti per il risarcimento di danni alla salute. Gli altri crediti sono soddisfatti in via proporzionale.

Quando la decisione che approva la relazione finale diventa definitiva, il curatore fallimentare presenta un progetto di ordine per la distribuzione dell'attivo fallimentare all'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale, dichiarando quanto verrebbe corrisposto per ogni credito riportato nell'elenco rivisto dei sinistri iscritti. Su questa base, l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale emette un'ordinanza relativa alla distribuzione dell'attivo fallimentare nella quale determina gli importi da pagare ai creditori. Tutti i creditori inclusi nel piano di distribuzione sono soddisfatti in maniera proporzionale all'importo accertato del credito da loro vantato. Prima della distribuzione, vengono soddisfatti i crediti ancora non pagati che possono essere soddisfatti in qualsiasi momento durante il procedimento di fallimento, in particolare:

  • crediti nei confronti dell'attivo fallimentare, le spese e il compenso del curatore fallimentare, i costi associati al mantenimento e all'amministrazione del patrimonio del debitore, le tasse, le spese, i contributi previdenziali, contributi alle politiche dello Stato in materia di occupazione, contributi per l'assicurazione sanitaria pubblica, ecc.;
  • crediti equivalenti, i crediti dei dipendenti del debitore stabiliti dal diritto del lavoro, le domande di creditori relative al mantenimento o al risarcimento di danni alla salute, i crediti dello Stato, ecc.;
  • crediti coperti da garanzie.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Chiusura del fallimento

Dopo che l'attivo fallimentare è stato monetizzato, il curatore fallimentare presenta una relazione finale all'organo giurisdizionale competente la procedura concorsuale. La relazione finale deve descrivere le caratteristiche generali delle attività del curatore fallimentare e includere una quantificazione dei risultati finanziari delle stesse. Deve quantificare l'importo da ripartire tra i creditori e designare detti creditori, indicando l'importo delle loro quote rispetto all'importo totale. Unitamente alla relazione finale, il curatore fallimentare presenta all'organo giurisdizionale competente una parcella per le proprie spese e il proprio compenso.

L'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale riesamina la relazione finale del curatore fallimentare e la fattura e, in seguito a un'udienza con il curatore fallimentare, corregge eventuali errori e omissioni presenti nelle stesse. L'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale notifica alle parti la relazione finale rivista del curatore fallimentare pubblicandola sotto forma di un avviso pubblico. Quando la decisione che approva la relazione finale diventa definitiva, il curatore fallimentare presenta un progetto di ordine per la distribuzione dell'attivo fallimentare all'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale, dichiarando quanto verrebbe corrisposto per ogni credito riportato nell'elenco rivisto dei sinistri iscritti. Successivamente, l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale emette un'ordinanza relativa alla distribuzione dell'attivo fallimentare nella quale determina gli importi da pagare ai creditori. Tutti i creditori inclusi nel piano di distribuzione sono soddisfatti in maniera proporzionale all'importo accertato del credito da loro vantato. Nell'ordinanza di distribuzione, l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale definisce un termine per l'adempimento che non deve superare i due mesi rispetto alla data in cui l'ordinanza di distribuzione acquisisce forza giuridica.

La procedura di fallimento termina con la consegna della relazione del curatore fallimentare sul rispetto dell'ordinanza di distribuzione e con la decisione dell'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale di chiudere il procedimento. Detto organo giurisdizionale decide altresì di chiudere la procedura di fallimento in certe altre situazioni previste dalla legge, ad esempio, se si constata che la massa patrimoniale del debitore è palesemente inadeguata a soddisfare i creditori. Quando la decisione che pone fine a una procedura di fallimento diventa definitiva, detta procedura è chiusa.

Chiusura della riorganizzazione

La riorganizzazione si conclude con la decisione dell'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale che riconosce la realizzazione del piano di riorganizzazione o di parti sostanziali dello stesso. Contro tale decisione non esiste alcun diritto di ricorso.

La riorganizzazione può essere conclusa anche tramite una decisione dell'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale che converte la riorganizzazione in un fallimento, evenienza che si verifica nei casi previsti dalla legge, in particolare, qualora si verifichino dei problemi in relazione all'approvazione e al rispetto del piano di riorganizzazione. L'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale non può prendere una decisione di conversione di una riorganizzazione in un fallimento qualora gli aspetti importanti del piano di riorganizzazione siano stati realizzati. I ricorsi contro una decisione dell'organo giurisdizionale volta a convertire una riorganizzazione in un fallimento possono essere depositati dal debitore, dal richiedente la riorganizzazione, dal curatore fallimentare o dal comitato dei creditori. Quando l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale decide di convertire la riorganizzazione in fallimento, vengono applicati gli effetti associati a una dichiarazione di fallimento, a meno che l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale, nella sua decisione, non stabilisca condizioni diverse per tale conversione.

Chiusura di uno sgravio del debito

Lo sgravio del debito si conclude con la decisione dell'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale che riconosce l'attuazione dello sgravio del debito o, in alternativa, la sua non attuazione. Un ricorso contro tale decisione può essere depositato dal debitore, dal curatore fallimentare o dai creditori. Qualora l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale adotti una decisione che riconosce l'attuazione dello sgravio del debito e il debitore rispetti tutte le obbligazioni a norma del metodo di sgravio del debito approvato in maniera debita e tempestiva, l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale integra tale decisione emettendo un'ordinanza che esonera il debitore dal pagamento dei crediti inclusi nel procedimento di sgravio del debito nella misura in cui detti crediti non siano ancora stati soddisfatti. Tale ordinanza non si applica ai crediti sorti dopo la decisione in materia di insolvenza.

La procedura di sgravio del debito può essere conclusa anche nel caso in cui l'organo giurisdizionale annulli uno sgravio del debito precedentemente approvato. L'organo giurisdizionale decide quindi di gestire l'insolvenza del debitore attraverso una procedura di fallimento o di interrompere la procedura di insolvenza se il debitore è totalmente insolvente. Le procedure di sgravio del debito approvate possono essere annullate nei casi previsti dalla legge, in particolare quando il debitore non rispetta le relative condizioni.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Nel quadro delle procedure di fallimento concernenti i beni di una persona fisica (in qualsiasi momento in seguito alla chiusura del procedimento di fallimento) o di una persona giuridica (fino al suo scioglimento mediante cancellazione da un registro pubblico), dopo la chiusura di una simile procedura può essere emessa un'ordinanza di pignoramento o un titolo esecutivo in relazione a un credito che è stato stabilito e non è stato negato dal debitore e non è stato soddisfatto nel corso del procedimento di fallimento. Quando viene presentata una richiesta di esecuzione, è necessario presentare soltanto un foglio di convalida e una relazione sulla convalida del credito in questione nel quadro del procedimento fallimentare. Tale diritto cade in prescrizione dieci anni dopo la chiusura della procedura di fallimento e tale termine di prescrizione decorre a partire dalla data di efficacia dell'ordinanza che chiude la procedura.

Nel caso della riorganizzazione, in seguito all'acquisizione di efficacia da parte del piano di riorganizzazione, è possibile che siano ordinate e attuate nei confronti del debitore azioni di pignoramento o esecuzione al fine di recuperare un credito stipulato nel piano di riorganizzazione. Tuttavia, nel caso in cui tale credito sia stato negato, dette azioni di esecuzione o pignoramento sono possibili soltanto se la decisione dell'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale che istituisce il credito è passata in giudicato; tale decisione deve essere allegata alla domanda.

In caso di sgravio del debito, al termine della procedura di sgravio stesso e di esenzione dal pagamento dei crediti rimanenti, non è più possibile cercare soddisfazione dei crediti residui dei creditori tramite esecuzione o pignoramento. È irrilevante il fatto che i creditori siano stati o meno soddisfatti parzialmente nel contesto del procedimento di sgravio del debito o addirittura se essi abbiano o meno insinuato il loro credito nel contesto del procedimento concorsuale.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Le spese, in particolare il compenso e le spese del curatore fallimentare, devono essere coperte utilizzando l'attivo fallimentare, ossia sono a carico del debitore.

Dato che la massa attiva fallimentare non è sempre sufficiente a coprire le spese, prima di decidere in merito a un'istanza di insolvenza, l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale può ordinare al curatore fallimentare di corrispondere un anticipo sulle spese della procedura concorsuale entro un termine definito, laddove ciò sia necessario per coprire le spese della procedura e non sia possibile garantire l'esistenza delle risorse necessarie con altri mezzi. Ciò si applica anche se è chiaro che il debitore non ha alcun bene. La legge stabilisce un limite massimo per l'importo di tali anticipi. Qualora vi siano più soggetti che presentano istanza di insolvenza, questi sono tenuti a versare un anticipo in solido.

Nel caso in cui l'attivo fallimentare non riesca a coprire le spese, l'importo restante viene coperto dall'anticipo sulle spese della procedura concorsuale, ossia è a carico di chi presenta l'istanza corrispondente.

Se nemmeno l'anticipo è sufficiente a coprire le spese, la parcella viene pagata dallo Stato, ma fino a un massimo di 50 000 CZK per la remunerazione del curatore fallimentare e a 50 000 CZK per le spese del curatore fallimentare.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

Gli atti realizzati dal debitore volti a ridurre le possibilità di soddisfazione dei creditori oppure a favorire alcuni creditori rispetto ad altri non sono applicabili. Anche qualsiasi omissione da parte del debitore a questo riguardo è considerata un atto giuridico. Esistono tre categorie di tali atti non applicabili: a) atti privi di un adeguato corrispettivo; b) atti cosiddetti preferenziali che determinano una situazione nella quale un creditore riceve una maggiore soddisfazione rispetto a quanto avrebbe altrimenti ottenuto nel corso del procedimento di fallimento, a scapito di altri creditori; c) atti nell'ambito dei quali il debitore limita intenzionalmente la soddisfazione di un creditore, se tale intenzione era nota alla controparte o, in considerazione di tutte le circostanze, avrebbe dovuto essere nota allo stesso.

Salvo laddove previsto dalla legge sulle procedure concorsuali, la non applicabilità degli atti del debitore, inclusi quelli descritti dalla legge sulle procedure concorsuali come non applicabili e che il debitore ha effettuato dopo che gli effetti associati all'avvio della procedura di insolvenza sono diventati applicabili, è stabilita tramite una sentenza dell'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale emessa in relazione a un'azione avviata dal curatore fallimentare al fine di contestare atti giuridici del debitore (un'azione promossa per annullare una transazione). Il curatore fallimentare può intentare un'azione per annullare una transazione entro un anno dalla data in cui la decisione in materia di insolvenza entra in vigore. Qualora tale azione non sia promossa entro detto termine, il diritto di fare annullare una transazione decade. Il corrispettivo ricevuto dal debitore in relazione ad atti giuridici non applicabili costituisce parte dell'attivo fallimentare nel momento in cui la sentenza che accoglie l'azione promossa per annullare la transazione diventa definitiva.

L'impossibilità di determinati atti non pregiudica la relativa applicabilità. Tuttavia, nel contesto delle procedure concorsuali, il corrispettivo ricevuto dal debitore in relazione ad atti giuridici non applicabile costituisce parte dell'attivo fallimentare. Qualora il debitore non riesca a restituire alla massa attiva fallimentare il corrispettivo originariamente ricevuto dal debitore stesso in relazione a un atto non eseguibile, questi deve provvedere a un risarcimento equivalente.

Nel corso di una procedura concorsuale l'organo giurisdizionale competente per lo stesso non è vincolato dalla decisione di un altro organo giurisdizionale o dalle conclusioni di un'altra autorità, secondo le quali un atto relativo ad attività o passività del debitore sia nullo, né da conclusioni analoghe derivanti in qualsiasi altro modo. Durante una procedura concorsuale, soltanto l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale esamina la nullità di un tale atto giuridico. Qualora la sentenza definitiva stabilisca successivamente che un atto giuridico relativo alle attività o passività del debitore è nullo, il beneficio economico acquisito sotto forma di corrispettivo deve essere restituito all'attivo fallimentare.

Qualora la sentenza di un organo giurisdizionale, passata in giudicato prima dell'apertura della procedura concorsuale, stabilisca che un atto giuridico relativo alle attività o passività del debitore è nullo e privo di effetti, l'atto giuridico interessato dalla sentenza viene considerato come nullo e privo di effetti anche nel contesto di una procedura concorsuale.

Norme specifiche su determinate categorie di crediti

Alle seguenti categorie di crediti si applicano norme specifiche:

  • crediti vantati nei confronti della massa attiva fallimentare in seguito all'apertura della procedura concorsuale o dopo la dichiarazione di una moratoria;
  • crediti vantati nei confronti della massa attiva fallimentare insorti dopo la decisione in materia di insolvenza;
  • crediti equivalenti ai crediti vantati nei confronti della massa attiva fallimentare;
  • crediti subordinati;
  • crediti degli azionisti o dei soci del debitore derivanti dalla loro partecipazione alla società o alla cooperativa;
  • crediti totalmente esclusi dalla soddisfazione nell'ambito di una procedura di insolvenza.
Ultimo aggiornamento: 22/05/2023

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Insolvenza/fallimento - Germania

Introduzione

In Germania la legge che disciplina l'insolvenza e le procedure concorsuali è la Insolvenzordnung ("InsO") (legge sulle procedure concorsuali), entrata in vigore il 1 gennaio 1999. La legge sulle procedure concorsuali differisce dagli altri regolamenti di procedura in quanto non contiene soltanto disposizioni procedurali, ma anche disposizioni sostanziali. Ad esempio, le disposizioni che determinano gli effetti dell'apertura di procedure concorsuali sono disposizioni sostanziali (articoli da 80 a 147 dell'InsO).

L'obiettivo primario perseguito dalla legge sulle procedure concorsuali è la soddisfazione collettiva dei creditori del debitore, tramite la liquidazione del patrimonio del debitore e la distribuzione del ricavato oppure raggiungendo un accordo alternativo definito nel quadro di un piano di insolvenza, in particolare al fine di mantenere l'impresa in attività (articolo 1, prima frase, dell'InsO). L'espressione gemeinschaftliche Befriedigung (soddisfazione collettiva) indica che in linea di principio i creditori saranno soddisfatti in maniera proporzionale ai rispettivi crediti. Inoltre, le procedure concorsuali hanno lo scopo di offrire ai debitori in buona fede la possibilità di liberarsi dei loro debiti rimanenti (articolo 1, seconda frase, dell'InsO).

Un principio fondamentale nel quadro delle procedure concorsuali tedesche, oltre al principio della parità di trattamento dei creditori, è quello della Gläubigerautonomie (autonomia dei creditori). I creditori hanno a disposizione ampi diritti per partecipare alla definizione delle procedure concorsuali, soprattutto per quanto riguarda le modalità di liquidazione della massa patrimoniale del debitore. I creditori decidono anche in merito alla forma concreta delle procedure concorsuali, dal momento che, oltre alla procedura "standard", la legge sulle procedure concorsuali apre la possibilità ai creditori privilegiati e chirografari di esercitare la loro autonomia attraverso la stesura di un piano di insolvenza che si discosta dalle disposizioni della legge sulle procedure concorsuali, inteso a definire la liquidazione della massa fallimentare, la distribuzione alle parti interessate, il corso della procedura concorsuale e la responsabilità del debitore in seguito alla conclusione della procedura stessa. Il piano di insolvenza è particolarmente importante nel caso della ristrutturazione di un'impresa, sebbene possa fornire anche un quadro di riferimento per la liquidazione dell'impresa.

La legge tedesca sulle procedure concorsuali è caratterizzata anche dal principio di unità. Ciò significa che la Gesetz für Sanierung und Liquidation (legge sulla ristrutturazione e sulla liquidazione) non prevede alcun tipo distinto di procedura. Tanto la liquidazione quanto la ristrutturazione possono essere condotte attuando la procedura standard oppure seguendo la procedura relativa al piano di insolvenza.

Per la ristrutturazione di un'impresa, si richiama l'attenzione anche alla Gesetz über den Stabilisierungs- und Restrukturierungsrahmen für Unternehmen, nota anche come Unternehmensstabilisierungs- und -restrukturierungsgesetz o StaRUG (legge sul quadro di stabilizzazione e ristrutturazione delle imprese), entrata in vigore il 1° gennaio 2021. La StaRUG prevede una serie di strumenti che permettono a un'impresa in difficoltà, ma non ancora insolvente o sovraindebitata, di riorganizzarsi sulla base di un piano di ristrutturazione accettato dalla maggioranza dei creditori, senza dover ricorrere a una procedura d'insolvenza ai sensi dell'InsO. Dal 17 luglio 2022, a norma della StaRUG e su richiesta, le procedure possono essere svolte pubblicamente, ossia sono pubblicate sul portale delle ristrutturazioni le informazioni relative alla procedura, al luogo e ai termini giuridici nonché le decisioni giudiziarie, conformemente a quanto disposto dagli articoli 84-86 della predetta legge, rispettando altresì le condizioni di una procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure d'insolvenza.

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Le procedure concorsuali possono essere avviate nei confronti dei beni posseduti da qualsiasi persona fisica o giuridica, anche qualora tale persona non svolga un'attività commerciale o professionale autonoma (una persona fisica che non svolge detta attività è denominata "consumatore"). Le procedure concorsuali possono essere avviate in relazione ai beni di una impresa senza personalità giuridica (ad esempio, una offene Handelsgesellschaft (società in nome collettivo) o una Kommanditgesellschaft (società in accomandita semplice)) oppure nei confronti di un fondo distinto, come ad esempio il patrimonio di una persona deceduta. Per le persone giuridiche di diritto pubblico, si applica la disposizione speciale di cui all'articolo 12 della legge sulle procedure concorsuali, la quale specifica che è possibile avviare procedure concorsuali nei confronti di beni di proprietà del governo federale o di un Land (articolo 12, primo comma, punto 1, dell'InsO).

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

Le procedure concorsuali vengono avviate soltanto a fronte della presentazione di un'istanza e non automaticamente, d'ufficio, da parte di un'autorità pubblica. Tale istanza può essere presentata dal debitore o da un creditore. Al fine di proteggere l'organo giurisdizionale e il debitore da istanze presentate prematuramente o meramente con l'intenzione di causare un danno, un creditore che presenta un'istanza deve dimostrare in maniera plausibile che sussistono i motivi per dichiarare l'insolvenza e che il creditore è effettivamente in possesso di un credito nei confronti del debitore.

Qualora a essere insolvente sia una società di capitali, i suoi organi direttivi sono tenuti a presentare tale istanza, altrimenti sono soggetti a sanzioni. In caso di violazione di questa prescrizione, i creditori possono intentare un'azione per richiedere il risarcimento dei danni. In determinate circostanze se un debitore in crisi agisce in maniera scorretta, può rendersi perseguibile (articoli 283 e seguenti dello Strafgesetzbuch (codice penale)).

Il motivo generale per l'apertura di una procedura concorsuale è l'incapacità di pagare. L'incapacità di pagare sussiste se un debitore non è in grado di far fronte a impegni di pagamento che sono diventati esigibili; l'insolvenza è presunta di norma qualora il debitore abbia interrotto i pagamenti (articolo 17, secondo comma, dell'InsO). Qualora il debitore sia una persona giuridica o un'impresa nell'ambito della quale nessuno dei soci è una persona fisica avente responsabilità illimitata, le procedure possono essere avviate anche per motivi di sovraindebitamento. Il sovraindebitamento sussiste se la massa patrimoniale del debitore non copre più le passività esistenti, a meno che non sia molto probabile che l'impresa continui a operare in tali circostanze nei successivi 12 mesi (articolo 19, secondo comma, dell'InsO). Se, considerando le circostanze, la sopravvivenza dell'impresa è altamente probabile, tale aspetto va preso in considerazione come base quando viene valutato il valore della massa patrimoniale del debitore. Un debitore può presentare un'istanza anche nel caso in cui lo stesso si trovi di fronte all'imminente incapacità di pagare (articolo 18, primo comma, dell'InsO). Si considera che il debitore si trovi in una situazione di incapacità imminente di pagare qualora sia probabile che lo stesso non sia in grado di soddisfare i suoi impegni di pagamento esistenti, nel momento in cui detti impegni diventeranno esigibili (articolo 18, secondo comma, dell'InsO). Per valutare se un debitore si trovi di fronte all'imminente incapacità di pagare, si prende di solito come base un orizzonte previsionale di 24 mesi. Di conseguenza, la richiesta di apertura di una procedura concorsuale verrà rifiutata qualora la massa patrimoniale del debitore sia probabilmente insufficiente a coprire le spese della procedura stessa (articolo 26, primo comma, prima frase, dell'InsO).

Qualora le condizioni siano soddisfatte, l'organo giurisdizionale incaricato della gestione dell'insolvenza o Insolvenzgericht (tribunale fallimentare) emette una decisione di avvio della procedura, che viene pubblicata. L'organo giurisdizionale effettua la pubblicazione su Internet (Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.insolvenzbekanntmachungen.de/). Nella decisione di avvio della procedura, l'organo giurisdizionale invita i creditori chirografari a insinuare i loro crediti entro un dato termine rivolgendosi al curatore fallimentare. Detto organo fissa una data per una riunione durante la quale i creditori, sulla base della relazione del curatore fallimentare, decidono in merito alle misure da adottare in relazione alla procedura concorsuale e fissa una data per l'udienza di verifica nel corso della quale si procederà alla verifica dei crediti insinuati (articolo 29, primo comma, dell'InsO).

Come già menzionato nell'introduzione, la legge sulle procedure concorsuali non prevede tipi distinti di procedura per la ristrutturazione e la liquidazione. Oltre alla procedura standard, tale legge offre la possibilità di redigere un piano di insolvenza, che funge da percorso di liquidazione o percorso di ristrutturazione.

Il tribunale fallimentare deve verificare il soddisfacimento delle condizioni per l'apertura della procedura, attività, questa, che può richiedere un certo tempo. Inoltre, all'atto dell'avvio della procedura, detto organo giurisdizionale adotterà eventuali provvedimenti provvisori che possono essere ritenuti necessari al fine di evitare qualsiasi modifica alla situazione finanziaria del debitore che possa essere lesiva per i creditori in attesa della decisione sull'istanza (articolo 21, primo comma, prima frase, dell'InsO). Nella pratica, l'organo giurisdizionale designa un vorläufiger Insolvenzverwalter (curatore fallimentare provvisorio), che può essere classificato come "debole" o "forte". Se viene nominato un curatore fallimentare provvisorio "debole", il debitore conserva il potere di disporre del suo patrimonio e le funzioni specifiche del curatore sono determinate dall'organo giurisdizionale, sebbene dette funzioni non possano eccedere quelle di un curatore fallimentare provvisorio forte (articolo 22, secondo comma, seconda frase, dell'InsO). L'organo giurisdizionale può, ad esempio, disporre che la disposizione del patrimonio da parte del debitore sia valida soltanto previa approvazione del curatore. A differenza della nomina di un curatore fallimentare provvisorio forte, la nomina di un curatore fallimentare provvisorio debole non determina l'interruzione di contenziosi pendenti (Corte federale di cassazione, sentenza del 21 giugno 1999, IX ZR 70/98, punto 4). Il curatore fallimentare provvisorio è "forte" se l'organo giurisdizionale impone un divieto generale che impedisce al debitore di disporre in qualsiasi modo del suo patrimonio e il diritto di gestire e disporre dei beni del debitore viene conferito al curatore (articolo 22, primo comma, prima frase, dell'InsO).

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

La Insolvenzmasse (massa fallimentare) include i beni di proprietà del debitore alla data di avvio della procedura e quelli acquisiti dallo stesso nel corso della procedura (vale a dire fino a quando la procedura non si chiude o non viene sospesa). La massa fallimentare non include diritti strettamente personali del debitore e gli oggetti non soggetti a sequestro, in quanto questi non sarebbero oggetto nemmeno di singoli procedimenti di esecuzione. Il reddito da lavoro, ad esempio, fa parte della massa fallimentare soltanto nella misura in cui esso supera il livello minimo di sussistenza del debitore. Il curatore fallimentare può anche liberare dei beni che, di conseguenza, appartengono ai beni propri del debitore e sono impignorabili.

Nel quadro del diritto tedesco, il diritto di gestire e disporre dei beni appartenenti alla massa fallimentare viene trasferito in linea di principio al curatore fallimentare all'apertura della procedura (eccezione: Eigenverwaltung (gestione da parte di debitore che rimane in possesso del proprio patrimonio), articoli 270 e seguenti dell'InsO); di conseguenza, la prestazione di garanzie reali a favore di finanziatori che concedono il finanziamento del debitore che rimane in possesso del proprio patrimonio spetta, ad esempio, al curatore fallimentare. Per le transazioni di particolare importanza, come la stipula di un contratto di prestito con notevoli oneri sulla massa fallimentare, il curatore fallimentare necessita dell'approvazione dell'assemblea dei creditori o di un comitato dei creditori designato (articolo 160 dell'InsO). Gli impegni di prestito e le altre passività assunti dal curatore fallimentare sono obbligazioni che gravano sulla massa fallimentare e che sono soddisfatte utilizzando detta massa come priorità, vale a dire prima che vengano soddisfatti i creditori chirografari. In questo modo, si garantisce che in seguito all'apertura della procedura concorsuale le controparti contrattuali siano pronte a fare affari con il debitore insolvente.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

Dal momento che con l'apertura della procedura concorsuale il curatore fallimentare assume, di regola, un ruolo importante (eccezione: gestione da parte di debitore che rimane in possesso del proprio patrimonio), in questa fase della procedura, il tribunale fallimentare ha essenzialmente poteri di supervisione e direzione (cfr. articoli 58 e 76 dell'InsO) (in aggiunta a poteri speciali, ad esempio, nel quadro della procedura con piano di insolvenza o nel contesto della gestione da parte di debitore che rimane in possesso del proprio patrimonio). Una volta che la procedura concorsuale è stata aperta, le decisioni fondamentali (individuazione, liquidazione, ristrutturazione e piano di insolvenza) sono lasciate ai creditori. Tuttavia, l'organo giurisdizionale esercita poteri e compiti speciali nella fase di apertura della procedura. In tale fase esso prende decisioni in merito all'apertura, alle misure cautelari e alla nomina di un curatore fallimentare. L'organo giurisdizionale è altresì responsabile della supervisione del curatore fallimentare. Esso controlla infatti la legittimità delle sue azioni, ma non la loro opportunità, e non può impartire istruzioni. Al fine di accelerare la procedura concorsuale, le decisioni del tribunale fallimentare possono essere oggetto di ricorso soltanto quando la legge preveda un sofortige Beschwerde (ricorso immediato) (cfr. articolo 6, primo comma, dell'InsO). È possibile depositare un ricorso immediato dinnanzi al tribunale fallimentare stesso o al Landgericht (tribunale regionale) sovraordinato rispetto al primo, per iscritto oppure oralmente, presso la Geschäftstelle (cancelleria). Tale ricorso immediato non ha effetto sospensivo; tuttavia l'organo giurisdizionale che esamina il ricorso o il tribunale fallimentare può disporre una sospensione temporanea dell'esecuzione.

Il curatore fallimentare è l'attore principale nel quadro delle procedure concorsuali. Possono essere nominate curatore fallimentare soltanto le persone fisiche e non le persone giuridiche (articolo 56, primo comma, prima frase, dell'InsO). Per questo incarico vengono presi in considerazione, in particolare, avvocati, commercialisti o consulenti fiscali. Con l'apertura della procedura concorsuale, il diritto di gestire e disporre della massa patrimoniale del debitore passa al curatore fallimentare (articolo 80, primo comma, dell'InsO). Il compito principale del curatore fallimentare è quello di rimuovere dal patrimonio che trova all'apertura della procedura concorsuale tutti gli elementi non di proprietà del debitore. Inoltre, egli deve trasferire alla massa patrimoniale del debitore quegli elementi che appartengono a detto patrimonio ai sensi della legge in materia di responsabilità, ma che non erano ancora entrati a far parte del patrimonio del debitore nel momento in cui è stata avviata la procedura concorsuale. La massa patrimoniale del debitore così determinata costituisce la Insolvenzmasse (massa fallimentare) (articolo 35 dell'InsO) che sarà liquidata dal curatore fallimentare e utilizzando la quale i creditori saranno soddisfatti. Ulteriori compiti del curatore fallimentare includono:

  • il pagamento degli stipendi e dei salari ai dipendenti del fallito;
  • la decisione in merito alla prosecuzione o alla chiusura di eventuali controversie legali pendenti (articoli 85 e seguenti dell'InsO) e in merito alla gestione di contratti che non sono stati interamente eseguiti (articolo 103 e seguenti dell'InsO);
  • la preparazione di un rendiconto delle attività e delle passività (articolo 153, primo comma, prima frase, dell'InsO);
  • la contestazione di transazioni poste in essere prima dell'apertura della procedura concorsuale che rischiano di ledere i creditori chirografari (articoli 129 e seguenti dell'InsO).

Il curatore fallimentare è soggetto alla supervisione da parte del tribunale fallimentare (articolo 58, primo comma, dell'InsO). Qualora venga nominato un comitato dei creditori, detto organo coadiuva e controlla il curatore fallimentare nello svolgimento delle sue funzioni (articolo 69, prima frase, dell'InsO).

In seguito all'apertura della procedura concorsuale, nel caso in cui il diritto di disporre del patrimonio del debitore sia stato attribuito al curatore fallimentare, quest'ultimo può, in linea di principio, disporre liberamente di tutti i beni appartenenti alla massa fallimentare. Esistono dei limiti per le transazioni di particolare rilievo, quali ad esempio la vendita dell'impresa o dell'intero magazzino. Transazioni di particolare rilievo come queste richiedono l'approvazione dell'assemblea dei creditori o del comitato dei creditori. Tuttavia, la violazione del requisito di approvazione non ha alcun effetto su soggetti esterni, ma fa insorgere soltanto la responsabilità del curatore. Il curatore deve altresì rispettare la decisione dell'assemblea dei creditori volta a liquidare l'impresa o a proseguire l'attività della stessa (articoli 157 e 159 dell'InsO).

Nel caso in cui il curatore fallimentare violi illecitamente le obbligazioni alle quali è soggetto ai sensi della legge sulle procedure concorsuali, questi si rende responsabile dei danni causati a tutte le parti coinvolte nella procedura (articolo 60, primo comma, dell'InsO). L'articolo 60, primo comma, della legge sulle procedure concorsuali dispone che: "il curatore fallimentare è tenuto a risarcire il danno subito da qualsiasi parte coinvolta nella procedura qualora egli violi illecitamente i doveri ai quali egli è soggetto ai sensi della presente legge. Egli deve comportarsi con la cura che ci si attende da un curatore fallimentare corretto e diligente".

Il curatore fallimentare ha diritto a ricevere un compenso in considerazione dell'esercizio del suo incarico, nonché il rimborso di spese congrue (articolo 63, primo comma, prima frase, dell'InsO). Il suo compenso è disciplinato dall'Insolvenzrechtsvergütungsverordnung (InsVV, regolamento sui compensi nel contesto del diritto fallimentare) ed è determinato in base al valore della massa fallimentare al momento della chiusura della procedura concorsuale. Detto regolamento definisce aliquote standard progressive che possono però essere aumentate in base alla portata e alla difficoltà dei compiti svolti dal curatore fallimentare.

Anche in seguito all'apertura della procedura concorsuale, il debitore nei confronti del quale sono stati insinuati i crediti dei creditori chirografari rimane proprietario dei beni da individuare (articoli 38 e 39 dell'InsO). In linea di principio, egli risponde delle sue obbligazioni con il suo intero patrimonio. Tuttavia, il diritto di gestire e disporre dei beni nel contesto della procedura concorsuale spetta al curatore fallimentare. Su richiesta del debitore, la decisione dell'organo giurisdizionale che avvia la procedura può anche ordinare la gestione da parte di debitore che rimane in possesso del proprio patrimonio ai sensi degli articoli 270 e seguenti dell'InsO. Il debitore è tenuto ad allegare alla sua richiesta un piano di gestione in quanto debitore che rimane in possesso del proprio patrimonio, i cui dettagli sono disciplinati nell'articolo 270a dell'InsO. L'ordine è concesso laddove il piano di gestione da parte di debitore che rimane in possesso del proprio patrimonio sia coerente e completo e laddove non vi siano circostanze note che facciano supporre che tale piano si basi su fatti sostanzialmente errati (articoli 270b, primo comma, e 270f, primo comma, dell'InsO). Inoltre, non può essere applicato nessuno dei motivi di cessazione del piano di gestione da parte di debitore che rimane in possesso del proprio patrimonio di cui all'articolo 270e (articolo 270b, primo comma, dell'InsO). In linea di principio, in questo caso si applicano anche le disposizioni generali del diritto fallimentare (articolo 270, primo comma, seconda frase, dell'InsO). Tuttavia, nel caso della gestione da parte di debitore che rimane in possesso del proprio patrimonio, il debitore conserva il diritto di gestire e disporre dei propri beni, che esercita sotto la supervisione di un Sachverwalter (commissario giudiziale) nominato dall'organo giurisdizionale (articolo 270, primo comma, prima frase, dell'InsO). Nel caso della gestione da parte di debitore che rimane in possesso del proprio patrimonio, i poteri che spettano solitamente al curatore fallimentare sono condivisi tra il debitore e il commissario giudiziale.

L'apertura della procedura concorsuale dà luogo a numerose obbligazioni per il debitore in termini di comunicazione di informazioni e di cooperazione. Allo stesso tempo, tuttavia, il debitore ha anche il diritto di partecipare alla procedura.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

Negli articoli 94 e seguenti dell'InsO viene trattata la possibilità o meno per un creditore chirografario di compensare un credito nei confronti di un debitore insolvente. La legge sulle procedure concorsuali fa una distinzione fondamentale a seconda che la possibilità di procedere a tale compensazione esistesse già nel momento in cui è stata aperta la procedura concorsuale oppure che tale possibilità sia sorta soltanto in seguito. Nel primo caso, la compensazione è in linea di principio ammissibile, il che significa che il creditore chirografario non deve insinuare un credito per l'inclusione nel cosiddetto Tabelle (elenco delle domande d'ammissione al passivo), ma può ottenere soddisfazione dichiarando la compensazione al curatore fallimentare. Tuttavia, la dichiarazione di compensazione non è valida se il creditore ha acquisito la possibilità di compensare un credito a seguito di una transazione invalidabile (articolo 96, primo comma, punto 3, dell'InsO).

Nel secondo caso, nell'ambito del quale la possibilità di effettuare la compensazione è sorta successivamente, si deve operare una distinzione:

se nel momento in cui il procedimento giudiziario è stato aperto il credito da compensare esisteva già ma non era ancora esigibile, non consentiva ancora una simile compensazione o era ancora subordinato, la compensazione è ammissibile in seguito all'apertura di detto procedimento non appena l'impedimento alla compensazione viene risolto;

se nel momento in cui il procedimento giudiziario è stato aperto il credito non era ancora stato stabilito oppure se il creditore ha acquisito il credito nei confronti del debitore soltanto dopo l'apertura dello stesso, la compensazione è vietata (articolo 96, primo comma, punti 1 e 2, dell'InsO); di conseguenza il debitore può chiedere al creditore di dare esecuzione alla parte del contratto di sua spettanza a favore della massa fallimentare, ma il creditore può soltanto insinuare il proprio credito per l'inclusione nell'elenco delle domande d'ammissione al passivo e otterrà soddisfazione soltanto in maniera proporzionale.

Tuttavia, se il creditore non ha acquisito il credito da un altro creditore in seguito all'apertura della procedura concorsuale e lo ha acquisito in prima persona dopo l'apertura della procedura, ad esempio mediante la stipula di un contratto con il curatore fallimentare, egli gode del diritto di compensazione in qualità di creditore della massa fallimentare.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Gli effetti della procedura concorsuale sui contratti in essere sono disciplinati nel diritto tedesco dagli articoli 103 e seguenti dell'InsO. In linea di principio, all'atto dell'apertura della procedura concorsuale, i rapporti contrattuali esistenti possono cessare di esistere o continuare oppure al curatore fallimentare è data la possibilità di scegliere tra il dare seguito alla prestazione del contratto e risolvere il contratto.

Per alcune transazioni, gli effetti della procedura concorsuale sono disciplinati esplicitamente dalla legge (articoli da 103 a 118 dell'InsO). Ad esempio, ordini, contratti per opere o servizi oppure autorizzazioni ad agire in relazione a beni facenti parte della massa fallimentare si estinguono all'apertura della procedura concorsuale; mentre i contratti conclusi dal debitore per la locazione di beni immobili e i contratti di lavoro continuano a sussistere e vincolano la massa fallimentare.

Per i contratti ai quali il debitore e la controparte non hanno dato esecuzione, o ne hanno dato soltanto esecuzione parziale, l'articolo 103, primo comma, dell'InsO concede al curatore fallimentare la facoltà di scegliere se fornire o meno la prestazione prevista dal contratto. Qualora il curatore fallimentare decida a favore della prestazione utilizzando la massa fallimentare, la domanda riconvenzionale del creditore va soddisfatta a titolo prioritario, poiché costituisce un debito che grava su detta massa ai sensi dell'articolo 55, primo comma, punto 2, dell'InsO. Qualora il curatore fallimentare decida di non fornire detta prestazione, non può pretendere nulla di più ai sensi del contratto. Il creditore può far valere il suo diritto al risarcimento per inadempimento soltanto in veste di creditore chirografario, insinuando il proprio credito per l'inclusione nell'elenco delle domande d'ammissione al passivo (articolo 103, secondo comma, prima frase, dell'InsO). Qualora il curatore fallimentare non operi alcuna scelta, la controparte coinvolta nel contratto può imporgli di operare tale scelta. In questo caso, il curatore deve dichiarare senza indugio se intende o meno richiedere la prestazione. Qualora non proceda in tal senso, non potrà più insistere per ottenere l'esecuzione del contratto. Per i servizi finanziari e le transazioni con data fissa, la legge sulle procedure concorsuali preclude il diritto di scelta da parte del curatore (articolo 104 dell'InsO).

Qualora la sorte del rapporto contrattuale non sia specificamente disciplinata negli articoli da 103 a 118 dell'InsO, il contratto continua a sussistere anche in seguito all'apertura della procedura concorsuale.

L'affidabilità delle clausole risolutive contenute nei contratti è controversa. Il punto di partenza è la disposizione di cui all'articolo 119 dell'InsO, nel quale si afferma che gli accordi che escludono o limitano anticipatamente l'applicazione degli articoli 103 e seguenti non sono validi. In base a tale disposizione, sono ammesse le clausole risolutive indipendenti dall'insolvenza, che non sono legate all'apertura della procedura concorsuale o al deposito dell'istanza corrispondente, ma ad esempio al caso di mancato pagamento da parte del debitore. Tuttavia, le clausole risolutive che dipendono dall'insolvenza sono problematiche, soprattutto in considerazione della sentenza della Bundesgerichtshof (Corte federale di cassazione) del 15 novembre 2012 (IX ZR 169, 11, BGHZ 195, 348). In tale sentenza la Corte federale di cassazione ha stabilito che una clausola risolutiva in un contratto di fornitura di energia elettrica che dipendeva dall'insolvenza in questione non era valida. Tuttavia, la Corte ha affermato che le clausole risolutive che dipendono da un'insolvenza non sono non valide per sé: le clausole risolutive corrispondenti a una possibilità di annullamento prevista dalla legge sono ammissibili. Di conseguenza la valutazione delle clausole risolutive che dipendono da un'insolvenza non è stata risolta in via definitiva. Per le clausole delle soluzioni contrattuali nei servizi finanziari e le transazioni con data fissa, l'articolo 104, terzo e quarto comma, dell'InsO contiene norme speciali.

Qualora in conformità con le norme di diritto comune il debitore e il creditore abbiano concordato in maniera efficace un divieto di cessione, quest'ultimo è vincolante anche per il curatore fallimentare. Tuttavia, nelle transazioni commerciali, un tale divieto di cessione risulta essere regolarmente inefficace, perché anche se vi è un divieto di cessione stabilito contrattualmente, la cessione di un credito monetario è comunque efficace se il debitore e il creditore sono operatori commerciali (articolo 354a, primo comma, dello Handelsgesetzbuch (codice del commercio)).

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

Dal momento che le procedure concorsuali mirano a garantire la parità di soddisfazione di tutti i creditori, l'articolo 87 dell'InsO precisa che i creditori chirografari sono autorizzati a far valere i propri crediti soltanto nel rispetto delle disposizioni che disciplinano le procedure concorsuali. Di conseguenza l'apertura della procedura concorsuale comporta un divieto di esecuzione che impedisce ai creditori chirografari di far valere i loro crediti nei confronti della massa fallimentare o di altri beni del debitore durante lo svolgimento della procedura concorsuale (articolo 89, primo comma, dell'InsO). Il divieto di esecuzione deve essere rispettato a norma di legge, di conseguenza, un'eventuale esecuzione già avviata viene automaticamente sospesa, indipendentemente dal fatto che il creditore fosse a conoscenza dell'apertura della procedura concorsuale e che il debitore abbia presentato richiesta di sospensione dell'esecuzione.

L'articolo 88 dell'InsO stabilisce che l'apertura della procedura concorsuale ha un Rückschlagsperre (effetto retroattivo) rispetto a provvedimenti di esecuzione precedenti e specifica che gli interessi su titoli acquisiti per effetto dell'esecuzione nel corso dell'ultimo mese precedente l'istanza di apertura della procedura concorsuale o successivamente a tale istanza diventano legalmente inefficaci nel momento in cui viene aperta una procedura concorsuale. Anche in questo caso è irrilevante se il creditore fosse o meno a conoscenza della volontà di depositare un'istanza per l'apertura di una procedura concorsuale.

Qualora il titolo sia stato acquisito in virtù di un provvedimento di esecuzione qualche tempo prima rispetto alla presentazione dell'istanza di apertura della procedura concorsuale, esso non è inefficace a norma dell'articolo 88, primo comma, dell'InsO, ma può essere contestabile in talune condizioni (Corte federale di cassazione, sentenza del 22 gennaio 2004, IX ZR 39/03).

All'atto dell'apertura della procedura concorsuale, il debitore perde la sua capacità di partecipare ad azioni legali per conto della massa fallimentare. Questo diritto spetta al curatore fallimentare che ha la facoltà di agire come parte nel contesto di procedimenti giudiziari in virtù del suo incarico. Il curatore fallimentare può quindi far valere, a nome proprio, crediti appartenenti alla massa fallimentare.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

Dal momento che il fallito perde la capacità di agire in giudizio all'atto dell'apertura della procedura concorsuale, un procedimento giudiziario pendente, se riguarda la massa fallimentare, sarà inizialmente interrotto (articolo 240, prima frase, dello Zivilprozessordnung (ZPO, codice di procedura civile)).

Se il debitore è l'attore (ad esempio, in una causa nel contesto della quale il debitore vanta un credito o nella quale solleva obiezioni in relazione a un credito già esecutivo), il curatore fallimentare può riprendere il procedimento oppure rifiutarsi di procedere in tal senso (articolo 85, primo comma, prima frase, dell'InsO). Qualora egli accetti, il procedimento viene portato avanti. Qualora egli rifiuti, il bene viene liberato dalla massa fallimentare e l'azione può essere ripresa dal debitore o dal convenuto (articolo 85, secondo comma, dell'InsO).

Qualora il debitore sia il convenuto, deve essere fatta una distinzione: se al momento dell'apertura della procedura concorsuale vi è un procedimento giudiziario pendente avente ad oggetto un credito che rientra nell'ambito dell'insolvenza, il credito deve essere insinuato per l'inclusione nell'elenco delle domande d'ammissione al passivo (cfr. articolo 87 dell'InsO). Qualora il curatore fallimentare o un creditore chirografario presenti un'obiezione, si deve perseguire la determinazione del credito riprendendo la causa interrotta (articolo 180, secondo comma, dell'InsO).

Al contrario, se la controversia non rientra nel campo di applicazione dell'insolvenza, ma tratta ad esempio di una richiesta di esenzione o di una controversia relativa a un debito che grava sulla massa fallimentare di per sé, la causa può essere ripresa dal curatore fallimentare o dal ricorrente (articolo 86 dell'InsO).

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

Come già spiegato nell'introduzione, la legge sulle procedure concorsuali permette ai creditori di intervenire in maniera rilevante sulle procedure concorsuali. I creditori esercitano i loro diritti attraverso la Gläubigerversammlung (assemblea dei creditori, articoli 74 e seguenti dell'InsO) o un Gläubigerausschuss (comitato dei creditori) che può essere facoltativamente costituito dall'assemblea dei creditori (articoli 68 e seguenti dell'InsO). Mentre l'assemblea dei creditori rappresenta l'organo centrale attraverso il quale i creditori prendono le loro decisioni, il comitato dei creditori è un organo attraverso il quale essi esercitano un'attività di supervisione. L'assemblea dei creditori è convocata dal tribunale fallimentare (articolo 74, primo comma, prima frase, dell'InsO) che lo presiede anche (articolo 76, primo comma, dell'InsO). Tutti i creditori privilegiati, tutti i creditori chirografari, il curatore fallimentare, i membri del comitato dei creditori e il debitore hanno il diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea dei creditori (articolo 74, primo comma, seconda frase, dell'InsO). Le decisioni dell'assemblea dei creditori sono in linea di principio adottate a maggioranza semplice; in tale contesto la maggioranza non viene decisa dal numero di voti, ma dalla somma dei crediti detenuti dai creditori votanti (articolo 76, secondo comma, dell'InsO). Qualora un'impresa superi determinati criteri di dimensione, il tribunale fallimentare deve nominare un comitato dei creditori provvisorio ancor prima dell'apertura della procedura concorsuale (articolo 22a dell'InsO). Detto comitato viene coinvolto nella nomina del curatore fallimentare e svolge un ruolo in qualsiasi decisione che stabilisca la gestione da parte di debitore che rimane in possesso del suo patrimonio (articoli 56a e 270b, terzo comma, dell'InsO).

L'importanza dell'assemblea dei creditori si riflette nel fatto che essa decide in merito alle modalità di svolgimento della procedura concorsuale e, soprattutto, al modo in cui la massa patrimoniale del debitore deve essere liquidata. Altri compiti dell'assemblea dei creditori sono:

  • l'elezione di un curatore fallimentare diverso (articolo 57, prima frase, dell'InsO);
  • la supervisione del curatore fallimentare (articoli 66, 79 e 197, primo comma, punto 1, dell'InsO);
  • la decisione di cessare o continuare a portare avanti l'attività dell'impresa (articolo 157 dell'InsO);
  • l'approvazione di talune transazioni di particolare rilevanza intraprese dal curatore fallimentare (articolo 160, primo comma, dell'InsO).

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

Per quanto riguarda i poteri del curatore fallimentare in relazione ai beni inclusi nella massa fallimentare, cfr. la risposta di cui sopra fornita in relazione alla domanda "Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e al curatore?".

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

  1. Creditori aventi diritto a esenzione

I creditori aventi diritto a esenzione, gli aussonderungsberechtigte Gläubiger (creditori separatisti) sono quelli che hanno diritto di rivendicare l'esclusione di un bene dalla massa fallimentare a fronte di un diritto in rem o in personam (articolo 47, prima frase, dell'InsO). I creditori che hanno diritto all'esclusione non sono creditori chirografari e, pertanto, non hanno la necessità di insinuare i loro crediti per l'inclusione nell'elenco delle domande d'ammissione al passivo, bensì li possono fare valere tramite un'azione in conformità con le norme del diritto comune (articolo 47, seconda frase, dell'InsO). Tuttavia, non avviano una tale azione nei confronti del debitore bensì contro il curatore fallimentare che agisce in qualità di parte in virtù del suo incarico. Il diritto all'esenzione può derivare dalla proprietà del bene (a condizione che non si tratti di una proprietà trasferita a titolo di garanzia, in quanto ciò renderebbe il proprietario soltanto un creditore privilegiato (articolo 51, punto 1, dell'InsO)) o dalla semplice riserva di proprietà, ma anche da una richiesta di restituzione ai sensi del diritto delle obbligazioni (ad esempio nel caso di un padrone di casa nei confronti di un inquilino).

  1. Creditori privilegiati

I creditori privilegiati, gli absonderungsberechtigte Gläubiger (creditori aventi diritto a essere soddisfatti separatamente), sono quei creditori che hanno il diritto di essere soddisfatti in via prioritaria a fronte della individuazione di un bene appartenente alla massa fallimentare. Questi creditori non partecipano alla procedura per la verifica dei crediti, ma godono di un trattamento preferenziale, in quanto hanno diritto alla soddisfazione in via prioritaria, rispetto ai creditori chirografari o di rango inferiore, a fronte dei proventi ricavati dal bene in questione. L'eventuale eccedenza sui proventi risultanti dalla liquidazione va ad alimentare la massa fallimentare ed è la sola quota disponibile per la soddisfazione degli altri creditori. Un diritto di garanzia di questo tipo potrebbe derivare inter alia da privilegi, pegni su beni mobili o proprietà a titolo di garanzia (articoli 49, 50 e 51 dell'InsO).

Se i proventi ottenuti sono insufficienti per la soddisfazione e il creditore privilegiato ha un credito in personam nei confronti del debitore in aggiunta al diritto in rem, egli può chiedere altresì una soddisfazione proporzionale a fronte della massa fallimentare insinuando il suo diritto personale, nella misura in cui questo non sia stato soddisfatto, per l'inclusione nell'elenco delle domande d'ammissione al passivo (articolo 52, seconda frase, dell'InsO). Creditori con crediti vantati nei confronti della massa fallimentare stessa

  1. I creditori con crediti vantati nei confronti della massa fallimentare, Massegläubiger (creditori della massa fallimentare) non hanno la necessità di insinuare i loro crediti che vengono saldati anticipatamente.

Ai sensi dell'articolo 53 dell'InsO, i debiti che gravano sulla massa fallimentare includono le spese della procedura concorsuale e le altre passività create dal curatore in seguito all'apertura della procedura in relazione alla gestione dell'insolvenza (ad esempio crediti retributivi dei lavoratori ancora impiegati in azienda o crediti vantati da un avvocato incaricato dal curatore fallimentare per la gestione del perseguimento di crediti nei confronti del fallito dinnanzi agli organi giurisdizionali). Il motivo della soddisfazione preferenziale di questi crediti risiede nel fatto che il curatore fallimentare può svolgere la procedura correttamente soltanto se può sottoscrivere nuovi impegni per i quali viene garantita la prestazione integrale. Inoltre, le passività derivanti da un indebito arricchimento della massa fallimentare, così come alcune passività derivanti da procedure concorsuali provvisorie, costituiscono obbligazioni che gravano sulla massa fallimentare.

  1. Creditori chirografari

Solo i creditori chirografari, dell'Insolvenzgläubiger (creditori ordinari) partecipano alla procedura per la verifica dei crediti (articolo 174, primo comma, prima frase, dell'InsO). I creditori chirografari, ai sensi dell'articolo 38 dell'InsO, sono tutti i creditori personali che possiedono crediti ben fondati nei confronti del debitore alla data di apertura della procedura concorsuale. Esistono i nachrangige Insolvenzgläubiger (creditori chirografari subordinati), elencati nell'articolo 39, primo comma, dell'InsO, che devono insinuare i loro crediti soltanto se questo viene loro specificatamente richiesto dal tribunale fallimentare (articolo 174, terzo comma, prima frase, dell'InsO). I crediti subordinati dell'insolvenza vengono saldati in seguito agli altri crediti dei creditori chirografari. Essi comprendono sanzioni pecuniarie, ad esempio, interessi e sanzioni per ritardato pagamento maturati sui crediti dei creditori chirografari in seguito all'apertura della procedura concorsuale.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

I crediti devono essere insinuati per iscritto rivolgendosi al curatore fallimentare entro il termine fissato dal tribunale fallimentare nella decisione di avvio, indicando la causa e l'importo del credito e allegando copie dei documenti che attestano il credito vantato (articolo 174, primo comma, prima e seconda frase, e secondo comma, dell'InsO). Tuttavia, in caso di tardiva insinuazione, i crediti saranno comunque presi in considerazione (articolo 177 dell'InsO). Tutti i crediti relativi all'insolvenza devono essere depositati, a prescindere dal fatto che il rapporto giuridico sottostante sia disciplinato dal diritto civile ordinario o dal diritto pubblico (come, ad esempio, nel caso di un debito d'imposta).

Ai creditori stranieri si applicano le seguenti particolarità: l'articolo 55 del regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 maggio 2015 relativo alle procedure di insolvenza (il regolamento sulle procedure di insolvenza dell'UE) permette al creditore straniero di insinuare il proprio credito usando il modulo uniforme per i crediti. I crediti possono essere insinuati in qualsiasi lingua ufficiale delle istituzioni dell'UE. Il creditore può, tuttavia, essere tenuto a fornire una traduzione nella lingua ufficiale dello Stato membro dove è avvenuta l'apertura della procedura concorsuale, oppure in un'altra lingua che tale Stato abbia dichiarato di accettare. In linea di principio, i crediti devono essere insinuati entro il termine stabilito dalla legge dello Stato dell'apertura della procedura concorsuale. Nel caso di un creditore straniero, tale termine non è inferiore a 30 giorni dalla data di pubblicazione dell'apertura della procedura concorsuale nel registro delle insolvenze dello Stato nel quale la procedura concorsuale è stata avviata.

Il curatore fallimentare deve iscrivere ogni credito debitamente insinuato in un elenco delle domande d'ammissione al passivo (Tabelle). In questa fase non viene verificato il contenuto del credito. I crediti vengono verificati soltanto in occasione dell'udienza per la verifica presso il tribunale fallimentare e, in tale sede, si stabiliscono anche gli importi e il rango dei singoli crediti (articolo 176, prima frase, dell'InsO). Qualora durante l'udienza di verifica non venga sollevata alcuna obiezione dal curatore fallimentare o da un creditore chirografario, oppure qualsiasi obiezione sollevata venga risolta, il credito viene considerato ammesso e il creditore riceverà il suo dividendo in relazione ai proventi della liquidazione della massa fallimentare. Un'obiezione da parte del debitore non influisce sulla determinazione del credito (articolo 178, primo comma, seconda frase, dell'InsO), tuttavia in seguito alla chiusura della procedura concorsuale un creditore chirografario non riuscirà a far valere l'importo restante del suo credito sulla base dell'iscrizione nell'elenco delle domande d'ammissione al passivo e dovrà avviare un'azione distinta contro il debitore (articolo 201, secondo comma, prima frase, dell'InsO).

Se, al contrario, durante l'udienza di verifica, viene sollevata un'obiezione da parte del curatore fallimentare o di un altro creditore chirografario, il creditore può adire le vie legali contro la parte contestatrice (articolo 179, primo comma, dell'InsO). Detto creditore partecipa alla distribuzione dei proventi soltanto se l'azione per l'ammissione stabilisce che il suo credito è in effetti valido (articoli 180 e seguenti dell'InsO). Prima di qualunque distribuzione dei proventi, il curatore fallimentare è tenuto a redigere un Verteilungsverzeichnis (elenco di distribuzione) (articolo 188 dell'InsO). Entro un arco di tempo di due settimane dalla pubblicazione dell'elenco di distribuzione, detto creditore deve dimostrare di aver avviato un'azione per l'ammissione del credito (articolo 189, primo comma, dell'InsO). Qualora non riesca a provvedere in tal senso, il credito non sarà preso in considerazione nella distribuzione dei proventi, anche se nel frattempo è stato finalmente ammesso (articolo 189, terzo comma, dell'InsO). Tuttavia, se egli dimostra di aver avviato la propria azione in tempo debito, la quota allocata al credito sarà trattenuta dalla distribuzione fino a quando la causa sarà pendente (articolo 189, secondo comma, dell'InsO). Se l'azione per l'ammissione del credito viene infine respinta, la quota trattenuta sarà distribuita agli altri creditori chirografari. Qualora esista già un titolo esecutivo per il credito contestato, l'azione legale non deve essere avviata dal creditore ma dalla parte contestante (articolo 179, secondo comma, dell'InsO). La sentenza che determina un credito o sostiene un'obiezione non è efficace meramente inter partes bensì vincola anche il curatore fallimentare e tutti i creditori chirografari (articolo 183, primo comma, dell'InsO).

Se un creditore chirografario non ha insinuato il suo credito per l'inclusione nell'elenco delle domande d'ammissione al passivo, esso non può condividere i proventi della liquidazione e non ha nemmeno la facoltà di far valere il suo credito in nessun altro modo (articolo 87 dell'InsO). Le richieste di pagamento presentate nei confronti del curatore fallimentare devono essere rigettate in quanto inammissibili.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

Salvo che sia diversamente previsto in un piano di insolvenza, il curatore fallimentare procede a liquidare i beni appartenenti alla massa fallimentare al fine di trasformarla in denaro e distribuire tale denaro ai creditori. Il curatore decide come effettuare la liquidazione a sua discrezione, con l'obiettivo di massimizzare i proventi. Le possibilità includono la vendita dell'impresa o di singoli impianti del debitore nel loro complesso, oppure lo scioglimento dell'impresa e la vendita dei singoli beni separatamente.

Prima di poter distribuire ai creditori chirografari i proventi della liquidazione, è innanzitutto necessario che siano soddisfatti i crediti dei creditori privilegiati e dei creditori che vantano crediti nei confronti della massa fallimentare stessa. La distribuzione dei proventi si basa su un elenco di distribuzione (articolo 188 dell'InsO) che deve essere redatto dal curatore fallimentare sulla base dell'elenco delle domande d'ammissione al passivo (articolo 175 dell'InsO). Tale elenco deve contenere tutti i crediti da prendere in considerazione nella distribuzione. I proventi vengono poi distribuiti ai creditori in maniera proporzionale all'importo dei loro crediti. I creditori chirografari subordinati acquisiscono un rango inferiore rispetto ai creditori chirografari. Detti creditori vengono soddisfatti soltanto se tutti gli altri creditori chirografari sono stati soddisfatti interamente. Poiché hanno scarse possibilità di ricevere soddisfazione, essi devono insinuare i loro crediti soltanto se questo viene loro richiesto dal tribunale fallimentare (articolo 174, terzo comma, dell'InsO).

Come regola generale, per la distribuzione non si attende che la liquidazione della massa fallimentare sia stata completata. Piuttosto, non appena è disponibile sufficiente denaro contante nella massa fallimentare, vengono effettuati dei pagamenti come acconto (articolo 187, secondo comma, prima frase, dell'InsO). Una volta completata la liquidazione ha luogo la distribuzione finale (articolo 196, primo comma, dell'InsO). Tale distribuzione necessita dell'approvazione del tribunale fallimentare (articolo 196, secondo comma, dell'InsO). Qualora sia possibile soddisfare interamente i crediti di tutti i creditori chirografari, inclusi i creditori subordinati (situazione che si verifica di rado nella pratica), il curatore trasferisce qualsiasi importo residuo in eccesso al debitore (articolo 199, prima frase, dell'InsO).

Se un creditore possiede un credito garantito su uno dei beni appartenenti alla massa fallimentare e i proventi ottenuti non sono sufficienti a soddisfare interamente il suo credito, il creditore può insinuare un ulteriore credito in personam per l'inclusione nell'elenco delle domande d'ammissione al passivo, tuttavia, soltanto nella misura in cui il suo credito garantito non sia stato soddisfatto (in alternativa, può rinunciare al suo credito garantito e, piuttosto, insinuare un credito in personam nei confronti del debitore per l'inclusione nell'elenco delle domande d'ammissione al passivo) (articolo 52, seconda frase, dell'InsO).

Qualora un terzo soddisfi il credito di un creditore che detiene una garanzia in rem nei confronti del debitore, detto terzo non prende automaticamente il posto del creditore privilegiato. Tuttavia, in alcuni casi, la surrogazione è prevista dalla legge e può anche essere concordata contrattualmente. Questa non è una caratteristica speciale delle procedure di insolvenza, ma risulta dalle norme del diritto comune. Se il creditore detiene, ad esempio, una garanzia reale e riceve soddisfazione non dal debitore ma da un terzo che agisce da garante per il credito nei confronti del debitore insolvente, i diritti del creditore nei confronti del debitore vengono trasferiti al garante ai sensi della surrogazione stabilita per legge (articolo 774, primo comma, prima frase, del Bürgerliches Gesetzbuch (BGB, codice civile)). Ad esempio per i diritti di garanzia accessori, come un mutuo o un impegno, il codice civile prevede espressamente che questi vengano trasferiti al garante (articoli 412 e 401 BGB). I diritti di garanzia non accessori, come ad esempio un debito fondiario creato per garantire un credito, non vengono trasferiti per legge al garante. Tuttavia, per analogia, un creditore che vanta un credito contrattuale è tenuto, in conformità con gli articoli 412 e 401 del codice civile, a trasferire le garanzie non accessorie al garante, salvo diverso accordo tra le parti. Successivamente, il garante prende il posto del creditore detentore della garanzia reale.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

  1. Procedura standard

In seguito allo svolgimento della distribuzione finale, la procedura concorsuale deve essere chiusa (articolo 200, primo comma, dell'InsO). La decisione di chiusura viene pubblicata. Con la chiusura della procedura concorsuale, il diritto di gestire e di disporre dei beni soggetti all'insolvenza ritorna al debitore.

In seguito alla chiusura della procedura concorsuale, in linea di principio, i creditori chirografari possono far valere i loro crediti residui nei confronti del debitore senza alcuna limitazione, dato che il loro credito si estingue soltanto per l'ammontare del dividendo corrisposto. Per l'esecuzione della quota di credito rimasta insoddisfatta, l'articolo 201, secondo comma, dell'InsO prevede che i creditori chirografari possano far valere i loro crediti nei confronti del debitore sulla base giuridica della loro inclusione nell'elenco delle domande d'ammissione al passivo, come nel caso di una sentenza esecutiva, a condizione che i crediti siano stati determinati e non siano stati contestati dal debitore durante l'udienza di verifica. Al contrario, si può dedurre dallo stesso articolo 201, secondo comma, dell'InsO che in altri casi il creditore deve fare valere il suo credito nei confronti del debitore avviando un'azione legale.

Alle persone fisiche si applica un'eccezione. Queste hanno infatti la possibilità di presentare domanda per una Restschuldbefreiung (remissione del debito residuo, articoli 201, terzo comma, e 286 e seguenti dell'InsO). Una remissione del debito residuo può essere concessa dopo un periodo di buona condotta generalmente di tre anni durante il quale il debitore deve cedere tutti i redditi disponibili al sequestro a un Treuhänder (amministratore fiduciario); la remissione ha un effetto vincolante su tutti i creditori chirografari, compresi quei creditori che non hanno insinuato i loro crediti (articolo 301, primo comma, dell'InsO). Ciò significa che ai creditori chirografari viene negata definitivamente la possibilità di far valere i loro crediti nei confronti del debitore (eccezione: i crediti di cui all'articolo 302 dell'InsO che sono esclusi dalla concessione della remissione del debito residuo).

Una persona giuridica che è stata oggetto di una procedura concorsuale e che non possiede più alcun bene viene automaticamente cancellata dal registro delle imprese e cessa di esistere.

  1. Procedura con piano di insolvenza

La procedura con piano di insolvenza consente ai creditori privilegiati e chirografari di prendere decisioni in merito alla liquidazione della massa fallimentare, alla sua distribuzione tra i creditori, alla gestione della procedura stessa e alla responsabilità del debitore dopo la chiusura della procedura concorsuale; essi adottano tali decisioni nel quadro di un piano di insolvenza, in deroga alle disposizioni della legge sulle procedure concorsuali (articolo 217, primo comma, prima frase, dell'InsO). Una ristrutturazione e un piano di insolvenza non sono la stessa cosa. Un piano di insolvenza svolgerà un ruolo chiave nel contesto di qualsiasi ristrutturazione di un'impresa, tuttavia, un piano di insolvenza può fungere anche da base per la liquidazione dell'impresa e può, ad esempio, disporre la liquidazione della massa fallimentare e la sua distribuzione alle parti coinvolte in deroga alle disposizioni della legge sulle procedure concorsuali.

Oltre alla possibilità di remissione del debito residuo, il piano di insolvenza mette a disposizione del debitore un mezzo importante per superare i creditori ostruzionisti. L'articolo 245 dell'InsO prevede che in certe condizioni l'accettazione di un gruppo di voto possa essere considerata concessa, anche se non sono state raggiunte le maggioranze richieste.

Un piano relativo allo stato di insolvenza può essere presentato dal curatore fallimentare o dal debitore (articolo 218, primo comma, prima frase, dell'InsO). Il piano di insolvenza è costituito da una darstellender Teil (parte dichiarativa) ed una gestaltender Teil (parte organizzativa) (sezione 219, prima frase, dell'InsO). La parte dichiarativa descrive quali misure sono già state adottate in seguito all'apertura della procedura concorsuale e quali restino ancora da prendere per stabilire le basi del concordato previsto per i diritti delle parti interessate (articolo 220, primo comma, dell'InsO). La parte organizzativa stabilisce come deve cambiare la posizione giuridica delle parti coinvolte (articolo 221, prima frase, dell'InsO). Secondo la sezione 217, seconda frase, dell'InsO, se il debitore non è una persona fisica, è possibile includere nel piano di insolvenza anche i diritti di socio e le azioni del capitale del debitore. L'articolo 225a, secondo comma, dell'InsO consente una conversione del debito in azioni in modo da convertire i crediti dei creditori in azioni del capitale del debitore ai sensi del diritto societario. Il meccanismo di voto previsto negli articoli 243 e seguenti dell'InsO è particolarmente interessante. La parte organizzativa del piano di insolvenza definisce vari gruppi di voto. Il piano di insolvenza risulta accettato soltanto se viene approvato dalla maggioranza dei creditori votanti in ciascun gruppo (la maggioranza dei creditori) e la somma dei crediti dei creditori che votano a favore è pari a più della metà dei crediti totali di tutti i creditori votanti (maggioranza dei crediti totali). In determinate condizioni, tuttavia, la legge sulle procedure concorsuali considera che un gruppo di voto abbia acconsentito, anche se le maggioranze necessarie non sono state raggiunte (articolo 245 dell'InsO). Tale Obstruktionsverbot (divieto di ostruzione) è stato progettato per evitare che singoli creditori o azionisti possano determinare l'insuccesso del piano. Ai sensi dell'articolo 247 dell'InsO, anche il debitore deve accettare il piano. Tuttavia l'opposizione da parte sua è irrilevante nel caso in cui sia improbabile che il piano lo lasci in una situazione peggiore rispetto a quella nella quale si troverebbe in assenza dello stesso, nonché nel caso in cui nessun creditore riceva un valore economico superiore all'intero importo del credito vantato dallo stesso.

In seguito all'accettazione del piano di insolvenza ad opera delle parti in causa e in seguito al consenso del debitore, il piano di insolvenza deve essere confermato dal tribunale fallimentare. Detto organo giurisdizionale conferma il piano di insolvenza qualora siano stati soddisfatti tutti i requisiti procedurali essenziali e non sia stata presentata nessuna istanza da parte di un creditore o un azionista che sostenga che l'applicazione del piano lo lascerebbe in una situazione peggiore rispetto a quella nella quale si troverebbe in assenza del piano stesso (articolo 251 dell'InsO). Per evitare che il piano fallisca a causa di una simile opposizione, la parte organizzativa del piano può prevedere che vengano resi disponibili dei fondi nel caso in cui una parte dimostri che il piano la lascerà in una situazione peggiore (articolo 251, terzo comma, dell'InsO).

La decisione che conferma il piano può essere contestata soltanto in misura limitata (articolo 253 dell'InsO).

Quando la conferma del piano di insolvenza non è più impugnabile e il piano di insolvenza non prevede altrimenti, il tribunale fallimentare chiude la procedura concorsuale (articolo 258, primo comma, dell'InsO). Il diritto di disporre dei beni del debitore ritorna a quest'ultimo. Gli effetti definiti nella parte organizzativa del piano diventano vincolanti per e nei confronti di tutte le parti coinvolte, indipendentemente dal fatto che esse abbiano insinuato i loro crediti oppure abbiano contestato il piano di insolvenza in qualità di parti aventi un interesse (articolo 254b dell'InsO). Ciò significa che una rinuncia, una sospensione o una misura analoga prevista nel piano di insolvenza ha effetto ipso jure, senza che sia necessaria alcuna dichiarazione separata di intenti (articolo 254a, primo comma, dell'InsO). Il piano di insolvenza non pregiudica i diritti dei creditori chirografari nei confronti di terzi. Laddove il piano lo preveda, si applica un'eccezione per le gruppeninterne Drittsicherheiten (garanzie di terzi interni al gruppo) che sono state fornite al creditore da un'impresa collegata al debitore ai sensi dell'articolo 15 della legge sulle società per azioni (AktG) (ad esempio una controllata) (articoli 217, secondo comma, e 223a dell'InsO).

Al fine di garantire che il debitore rispetti le obbligazioni che gli vengono imposte tramite il piano di insolvenza, quest'ultimo può disporre che il debitore sia monitorato dal curatore fallimentare. Durante il periodo di monitoraggio, il curatore fallimentare deve riferire ogni anno all'organo giurisdizionale e al comitato dei creditori, sempre che tale comitato sia stato nominato, in merito alla situazione in essere e alle prospettive future di completamento del piano di insolvenza (articolo 261, secondo comma, prima frase, dell'InsO).

Indipendentemente dal fatto che tale monitoraggio sia disposto o meno, si applica la Wiederauflebensklausel (clausola di riattivazione) prevista nell'articolo 255 dell'InsO al fine di garantire il rispetto dal piano da parte del debitore. Qualora i crediti detenuti da un creditore chirografario siano stati differiti o in parte assoggettati a rinuncia sulla base della parte organizzativa del piano di insolvenza, è previsto che detto differimento o detta rinuncia non siano più vincolanti per il creditore qualora il debitore risulti essere in notevole ritardo nell'attuazione del piano rispetto a tale creditore (articolo 255, primo comma, dell'InsO). Lo stesso dicasi per tutti i creditori chirografari se, durante la fase di attuazione del piano, vengono aperte nuove procedure concorsuali nei confronti dei beni del debitore (articolo 255, secondo comma, dell'InsO). I creditori chirografari con crediti ammessi, che non sono stati contestati dal debitore in sede di udienza di verifica e che essi detengono ai sensi di un piano di insolvenza confermato e definitivo in concomitanza con l'inclusione nell'elenco delle domande d'ammissione al passivo, possono far valere tali crediti nei confronti del debitore procedendo così come farebbero in conformità con una sentenza esecutiva (articolo 257, primo comma, prima frase, dell'InsO).

Qualora il piano di insolvenza costituisca la base di una ristrutturazione dell'impresa, spesso saranno richiesti dei prestiti per garantire l'operatività. Per proteggere i finanziatori, la parte organizzativa del piano di insolvenza può prevedere un tetto massimo per detti prestiti (articolo 264 dell'InsO). A condizione che il credito del nuovo finanziatore rimanga al di sotto del tetto massimo, l'effetto è che, nel contesto di una nuova procedura concorsuale, i creditori chirografari acquisiscono un rango inferiore rispetto al nuovo finanziatore.

La procedura con piano di insolvenza consente al debitore di ottenere una remissione del debito residuo a prescindere dalla procedura di remissione del debito residuo descritto in precedenza. La legge sulle procedure concorsuali prevede che a meno che il piano di insolvenza non disponga altrimenti, il debitore viene sgravato dai suoi debiti residui nei confronti dei suoi creditori qualora egli soddisfi i suoi creditori secondo le modalità previste nel piano di insolvenza (articolo 227, primo comma, dell'InsO).

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Per quanto riguarda i dettagli in merito ai diritti dei creditori in seguito alla chiusura della procedura concorsuale, si rimanda alla risposta alla domanda "Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?".

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Ai sensi della legge tedesca, le spese della procedura concorsuale devono essere corrisposte in anticipo utilizzando la massa fallimentare e hanno la precedenza rispetto ai crediti dei creditori chirografari in quanto obbligazioni che gravano sulla massa fallimentare (articolo 53 dell'InsO). Le spese per la procedura concorsuale includono le spese processuali legate alla procedura stessa, nonché il compenso guadagnato e le spese sostenute dal curatore fallimentare provvisorio, dal curatore fallimentare e dai membri del comitato dei creditori (articolo 54 dell'InsO).

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

Per evitare azioni lesive nei confronti dei creditori, qualsiasi acquisizione di beni appartenenti alla massa fallimentare dopo l'apertura della procedura è in linea di principio nulla, mentre l'acquisizione prima dell'apertura della procedura di beni che avrebbero costituito parte della massa fallimentare in seguito all'apertura dello stesso è in linea di principio valida, ma può essere contestata in determinate circostanze.

Dal momento che all'atto dell'apertura della procedura concorsuale il diritto del debitore di disporre del suo patrimonio viene conferito al curatore fallimentare, qualsiasi disposizione da parte del debitore di un bene appartenente alla massa fallimentare successivamente all'apertura della procedura concorsuale è in linea di principio assolutamente non valida (fatta eccezione principalmente nel caso in cui vi sia un'acquisizione in buona fede di un terreno, sebbene ciò possa essere contestato) (articolo 81, primo comma, prima frase, dell'InsO). Non vi è alcuna acquisizione di diritti rispetto a un bene appartenente alla massa fallimentare nemmeno qualora il debitore abbia disposto di un bene appartenente alla massa fallimentare prima dell'apertura della procedura concorsuale, ma il risultato della transazione si verifichi soltanto dopo l'apertura di detta procedura (articolo 91, primo comma, dell'InsO) (fatta eccezione principalmente per un'acquisizione di terreno, articolo 91, secondo comma, dell'InsO). Analogamente, i diritti di garanzia acquisiti a seguito di procedimento di esecuzione nel corso dell'ultimo mese che precede l'istanza di apertura della procedura concorsuale oppure successivamente al deposito di tale istanza, diventano giuridicamente inefficaci una volta che la procedura concorsuale è stata aperta (articolo 88, primo comma, dell'InsO).

Un'acquisizione dalla massa fallimentare prima dell'apertura della procedura concorsuale, a differenza di un'acquisizione che ha luogo dopo l'apertura della stessa, è valida in linea di principio, tuttavia può essere contestata in determinate condizioni (articoli 129 e seguenti dell'InsO). Questo diritto di contestare le transazioni del debitore insolvente ha un'importanza decisiva per il funzionamento del diritto fallimentare, in quanto consente al curatore fallimentare di accedere alle alienazioni dei beni appartenenti alla massa patrimoniale del debitore che hanno avuto luogo prima dell'apertura della procedura concorsuale. Ciò può contribuire notevolmente a incrementare la massa fallimentare e quindi a garantire che il diritto fallimentare tenga fede alla sua pretesa di offrire pari soddisfazione ai creditori in modo ordinato e di evitare un trattamento preferenziale dei singoli creditori. Se il curatore fallimentare esercita con successo il diritto di contestare, la parte che ha beneficiato della transazione contestata deve restituire tutto ciò che essa ha ricevuto dal patrimonio del fallito in virtù di della transazione in questione. Qualora questi non possa provvedere in tal senso in natura, deve pagare un risarcimento. Il curatore fallimentare può avviare un'azione legale per fare rispettare il diritto alla restituzione e può far valere il diritto alla restituzione nei confronti di eventuali domande opposte addotte da un creditore. Qualora il destinatario di un beneficio nel contesto di una transazione contestabile ripristini i beni ricevuti, qualsiasi domanda riconvenzionale della quale questi possa godere viene riattivata (articolo 144 dell'InsO).

Per essere contestabile, una transazione stipulata prima dell'apertura della procedura concorsuale deve ledere i creditori chirografari (articolo 129 dell'InsO) e deve sussistere uno dei motivi di cui agli articoli da 130 a 136 dell'InsO. Qualsiasi atto giuridico, vale a dire qualsiasi condotta (ivi compresa un'omissione, articolo 129, secondo comma, dell'InsO) che crea un effetto giuridico può essere impugnata (Corte federale di cassazione, sentenza del 12 febbraio 2004, IX ZR 98/03, punto 12). Salvo diversamente previsto dalla legge sulle procedure concorsuali, è irrilevante se l'atto giuridico è stato intrapreso dal debitore o meno. Inoltre, se sia presente o meno un effetto contrattuale o giuridico non è un fattore determinante (Corte federale di cassazione, sentenza del 7 maggio 2013, IX ZR 191/12, punto 6).

Un motivo a sostegno della contestazione di una transazione è presente in particolare in caso di:

  • un beneficio gratuito concesso dal debitore, a meno che ciò non sia avvenuto più di quattro anni prima del deposito dell'istanza di apertura della procedura concorsuale (articolo 134 dell'InsO);
  • un atto del debitore negli ultimi dieci anni precedenti l'istanza di apertura della procedura concorsuale con l'intento di ledere i suoi creditori, laddove l'altra parte fosse a conoscenza dell'intenzione del debitore (articolo 133 dell'InsO); il periodo è pari a soli quattro anni se l'atto ha permesso all'altra parte di fornire una forma di garanzia o pagamento.
  • un atto intenzionale del debitore nel corso degli ultimi tre mesi antecedenti l'istanza per l'apertura della procedura concorsuale che leda direttamente i creditori chirografari, se il debitore era già insolvente e se l'altra parte era a conoscenza di tale insolvenza (articolo 132, primo comma, punto 1, dell'InsO);
  • un atto con il quale si concede intenzionalmente a un creditore chirografario una garanzia o una soddisfazione alla quale questi non ha diritto, qualora tale atto sia stato compiuto nell'ultimo mese antecedente l'istanza di apertura della procedura concorsuale (articolo 131, primo comma, punto 1, dell'InsO);
  • un atto con il quale si concede intenzionalmente a un creditore chirografario una garanzia o una soddisfazione alla quale questi non ha diritto, qualora tale atto sia stato compiuto negli ultimi tre mesi antecedenti l'istanza di apertura della procedura concorsuale e il debitore era già insolvente a tale data e l'altra parte era a conoscenza di tale insolvenza (articolo 130, primo comma, punto 1, dell'InsO).

In tutti questi casi, tanto il debitore quanto il creditore che riceve il beneficio possono essere soggetti anche alla responsabilità penale (articoli da 283 a 283d del codice penale).

Procedure concorsuali relative ai consumatori

Le Verbraucherinsolvenzverfahren (procedure concorsuali relative a consumatori) trattano i casi di persone fisiche che non esercitano e non hanno esercitato alcuna attività imprenditoriale autonoma o delle persone fisiche che hanno esercitato un'attività imprenditoriale autonoma, ma la cui situazione finanziaria è semplice e contro i quali non vi sono crediti derivanti da rapporti di lavoro (articolo 304, primo comma, prima frase, dell'InsO). A differenza di quanto avviene nel quadro della procedura concorsuale standard, l'attenzione in questo caso non è rivolta alla liquidazione della massa fallimentare, bensì alla remissione dal debito del consumatore.

Questa procedura differisce da quella standard soprattutto quando l'istanza viene presentata dal debitore da solo o unitamente ad altri. In questo caso, la decisione in merito all'apertura di una procedura concorsuale è preceduta da una fase extragiudiziale finalizzata a raggiungere un accordo con i creditori per il pagamento dei debiti sulla base di un piano (articolo 305, primo comma, punto 1, dell'InsO). Qualora un tentativo di raggiungere un accordo extragiudiziale fallisca, il debitore può presentare un'istanza per l'apertura di una procedura concorsuale.

Segue quindi una fase nella quale la procedura concorsuale in fase di apertura viene sospesa e il tribunale fallimentare concede ai creditori la possibilità di raggiungere un accordo con il debitore in relazione a un Schuldenbereinigungsplan (piano di appuramento dei debiti). Se il piano di appuramento dei debiti si materializza, i crediti dei creditori vengono quindi disciplinati soltanto da detto piano che è esecutivo secondo le medesime modalità di una transazione raggiunta nel corso del Prozessvergleich (transazione giudiziaria) (articolo 308, primo comma, seconda frase, dell'InsO). Le istanze di apertura della procedura concorsuale e di concessione della remissione del debito residuo sono considerate revocate (articolo 308, secondo comma, dell'InsO). Qualora non venga raggiunto un accordo in merito a un piano di appuramento dei debiti, la procedura concorsuale riprende.

Ultimo aggiornamento: 08/09/2023

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Insolvenza/fallimento - Estonia

La legislazione estone prevede tre diverse procedure concorsuali per insolvenza: la procedura fallimentare, la procedura di riorganizzazione e la procedura di adeguamento dei debiti. La presentazione e il trattamento delle istanze di fallimento e lo svolgimento della procedura fallimentare nei confronti di una persona giuridica sono disciplinati dalla legge fallimentare. La procedura di riorganizzazione, grazie alla quale una persona giuridica può adeguare le proprie obbligazioni, è disciplinata dalla legge in materia di riorganizzazione. L'avvio e lo svolgimento di una procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica, indipendentemente dal fatto che si tratti di un lavoratore indipendente, sono disciplinati dalla legge sull'insolvenza delle persone fisiche. La legge sull'insolvenza delle persone fisiche disciplina anche la presentazione delle istanze di insolvenza nei confronti delle persone fisiche. Attraverso un'istanza di insolvenza è possibile avviare tutti i tipi di procedura di insolvenza nei confronti di un debitore persona fisica: per dichiarare il fallimento, per dichiarare il fallimento e avviare una procedura di liberazione del debitore dalle sue obbligazioni, o per avviare una procedura di adeguamento dei debiti. La dichiarazione di fallimento non è disciplinata dalla legge sull'insolvenza delle persone fisiche; la procedura fallimentare si svolge in base alle disposizioni della legge fallimentare. Le modalità di svolgimento della procedura fallimentare per le persone giuridiche e per le persone fisiche sono simili. Le leggi sono disponibili in lingua estone e in lingua inglese nell'edizione online della Il link si apre in una nuova finestraRiigi Teataja, la gazzetta ufficiale estone.

L'obiettivo della procedura fallimentare è soddisfare i creditori con il patrimonio del debitore procedendo alla vendita dei suoi beni o al risanamento della sua impresa. Con la procedura fallimentare il debitore persona fisica ha la possibilità di essere liberato dalle proprie obbligazioni. Nell'ambito della procedura fallimentare vengono individuate le cause dell'insolvenza del debitore.

La riorganizzazione di un'impresa mira al superamento delle sue difficoltà economiche, al ripristino della sua liquidità, al miglioramento della sua redditività e alla sostenibilità della sua gestione, mediante l'applicazione di una serie di misure sulla base di un piano di riorganizzazione. La riorganizzazione di un'impresa non limita le altre possibilità che questa ha di evitare l'insolvenza. Nella procedura di riorganizzazione è importante tenere conto degli interessi e dei diritti dell'impresa, dei creditori e di eventuali terzi, nonché tutelarli.

L'obiettivo dell'adeguamento dei debiti è superare le difficoltà di pagamento del debitore ed evitare la procedura fallimentare. Si tiene conto degli interessi legittimi del debitore e dei suoi creditori. Nella procedura di adeguamento dei debiti il debitore ha la possibilità di ristrutturare le proprie obbligazioni pecuniarie (debiti personali) attraverso la proroga, lo scaglionamento o la riduzione delle proprie obbligazioni.

La procedura fallimentare e la procedura di adeguamento dei debiti sono disciplinate dal regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione).

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Ai sensi del diritto estone, una persona fisica è un essere umano. Il diritto fallimentare non distingue pertanto le persone fisiche a seconda che esercitino o meno un'attività economica o professionale (ossia non si operano distinzioni per i lavoratori indipendenti e i consumatori). Una persona giuridica è un soggetto giuridico istituito in virtù della legge. Una persona giuridica può essere di diritto privato o di diritto pubblico. Una persona giuridica di diritto privato è un soggetto istituito per interesse privato e in virtù della legge sulla categoria di persone giuridiche interessata. Le persone giuridiche di diritto privato sono le società in nome collettivo, le società in accomandita, le società a responsabilità limitata, le società per azioni, le società cooperative, le fondazioni e le associazioni senza scopo di lucro. Le persone giuridiche di diritto pubblico sono lo Stato, gli enti territoriali e le altre persone giuridiche create nell'interesse pubblico e ai sensi della legge sulla categoria di persone giuridiche in questione.

1. Procedura fallimentare

La procedura fallimentare si applica alle persone insolventi, tanto fisiche quanto giuridiche. Lo Stato e gli enti territoriali non possono essere dichiarati in fallimento.

2. Procedura di riorganizzazione

La procedura di riorganizzazione si applica esclusivamente alle persone giuridiche di diritto privato.

3. Procedura di adeguamento dei debiti

La procedura di adeguamento dei debiti si applica alle persone fisiche che hanno difficoltà di pagamento, indipendentemente dal fatto che si tratti di lavoratori indipendenti.

4. Procedura di liberazione dalle obbligazioni

La procedura di liberazione di una persona fisica dalle proprie obbligazioni si applica alle persone fisiche che hanno difficoltà di pagamento, indipendentemente dal fatto che si tratti di lavoratori indipendenti.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

1. Avvio di una procedura di insolvenza nei confronti di un debitore persona giuridica

1.1. Procedura fallimentare

Il fallimento è l'insolvenza del debitore dichiarata dal giudice con ordinanza. L'insolvenza del debitore è la prima condizione fondamentale per l'avvio della procedura fallimentare.

Il debitore è insolvente se non riesce a soddisfare i crediti diventati esigibili e se, vista la situazione economica in cui versa, quest'incapacità non è temporanea. Un debitore persona giuridica è inoltre insolvente quando le sue attività non coprono le sue passività e se, considerata la sua situazione economica, questo stato non è temporaneo. I crediti che non sono diventati esigibili sono considerati anch'essi come obbligazioni. Se l'istanza di fallimento è presentata dal debitore, il giudice dichiara il fallimento anche in caso di probabile insolvenza futura. L'insolvenza è presunta quando è il debitore a presentare istanza di fallimento.

La seconda condizione fondamentale per avviare la procedura fallimentare è l'istanza di fallimento, che può essere presentata dal debitore o da un creditore. Se l'istanza è presentata dal debitore, questi è tenuto a motivare la propria insolvenza, mentre se l'istanza è presentata da un creditore, questi deve non solo motivare l'insolvenza del debitore, ma anche dimostrare l'esistenza del proprio credito. Nei casi previsti dalla legge, l'istanza di fallimento può essere presentata da un'altra persona. In questo caso, a questa persona si applicano le disposizioni relative ai creditori, salvo che la legge disponga altrimenti.

Il giudice può imporre al creditore che ha presentato istanza di fallimento di versare, a titolo di deposito, una somma di denaro necessaria a coprire i compensi e le spese del curatore provvisorio, se ci sono motivi per ritenere che la massa fallimentare non sarà sufficiente a tale scopo. Se il creditore non effettua il deposito, la procedura viene chiusa. Se i creditori che presentano l'istanza di fallimento sono dipendenti di un datore di lavoro insolvente e non versano l'importo previsto a titolo di deposito per dare seguito alla procedura fallimentare, questi hanno il diritto di presentare allo Stato (tramite la Eesti Töötukassa, la cassa estone di assicurazione disoccupazione) domanda di indennità di insolvenza.

Il giudice respinge l'istanza di fallimento presentata da un creditore se dall'istanza non risulta che la persona che l'ha presentata detiene un credito nei confronti del debitore, se l'insolvenza del debitore non è stata motivata nell'istanza o se quest'ultima si basa su un credito che rientra in un piano di riorganizzazione. Il giudice respinge l'istanza di fallimento anche in presenza di altri motivi previsti dal codice di procedura civile.

La dichiarazione di fallimento e l'avvio della procedura fallimentare sono preceduti da una procedura cosiddetta preliminare. Se dopo la presentazione dell'istanza di fallimento il giudice decide di avviare una procedura, questi nomina un curatore provvisorio. In base alla situazione economica del debitore, il giudice può anche decidere di non nominare il curatore provvisorio e di dichiarare il fallimento del debitore. Se il curatore provvisorio non viene nominato, la procedura basata sull'istanza di fallimento non viene portata avanti ed è dichiarata chiusa. Il curatore provvisorio stila un inventario dei beni del debitore, comprese le sue obbligazioni e le procedure di esecuzione relative ai beni, e verifica se il patrimonio del debitore copre le spese e gli oneri della procedura fallimentare. Il curatore provvisorio valuta la situazione economica e la solvibilità del debitore, le prospettive relative alla prosecuzione delle attività dell'impresa e al risanamento del debitore in caso di persona giuridica, garantisce la salvaguardia del patrimonio del debitore, ecc. L'operato del curatore provvisorio deve consentire di prendere una decisione in merito all'opportunità di accogliere o meno l'istanza di fallimento.

Il giudice mette fine alla procedura per estinzione senza dichiarare il fallimento, indipendentemente dall'insolvenza del debitore, se i beni di quest'ultimo non sono sufficienti a coprire le spese e gli oneri della procedura fallimentare e se non è possibile recuperare o rivendicare dei beni, in particolare in caso di impossibilità di promuovere un'azione contro un membro di un organo di amministrazione.

Il fallimento è dichiarato dal giudice con ordinanza (ordinanza fallimentare). L'ordinanza specifica l'ora in cui il fallimento è stato dichiarato. La dichiarazione di fallimento avvia la procedura fallimentare.

Una volta dichiarato il fallimento, il giudice provvede subito alla pubblicazione dell'avviso di fallimento nel bollettino degli annunci ufficiali (Ametlikud Teadaanded).

L'ordinanza fallimentare è immediatamente esecutiva e la sua esecuzione non può essere sospesa né differita; le modalità e la procedura di esecuzione previste dalla legge non possono essere modificate. Se un giudice di grado superiore annulla l'ordinanza fallimentare, gli atti giuridici effettuati dal curatore o nei confronti di quest'ultimo restano comunque validi. Il debitore e il creditore che ha presentato l'istanza di fallimento possono impugnare l'ordinanza fallimentare entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'avviso. Il debitore e la persona che ha presentato l'istanza di fallimento possono proporre ricorso dinanzi alla Corte suprema contro la sentenza pronunciata in appello dal tribunale distrettuale. Il curatore non può presentare ricorso a nome del debitore né può rappresentarlo nell'esame di un ricorso.

Se la procedura fallimentare prevede la pubblicazione di un avviso o di un atto processuale, la pubblicazione deve essere effettuata nel bollettino degli annunci ufficiali. Il giudice può pubblicare in questo bollettino un avviso con la data e il luogo in cui verrà esaminata l'istanza di fallimento. Il giudice provvede immediatamente a pubblicare nel bollettino degli annunci ufficiali l'avviso relativo all'ordinanza fallimentare con cui viene dichiarato il fallimento del debitore (avviso di fallimento).

1.2. Procedura di riorganizzazione

Per avviare una procedura di riorganizzazione occorre che l'impresa presenti un'istanza in tal senso.

Il giudice avvia la procedura di riorganizzazione se l'istanza soddisfa i requisiti previsti dal codice di procedura civile e dalla legge in materia di riorganizzazione e se l'impresa dimostra:

  1. la probabilità di trovarsi in futuro in una situazione di insolvenza;
  2. la necessità di una riorganizzazione;
  3. la probabile gestione sostenibile dell'impresa grazie alla riorganizzazione.

Previo consenso dell'impresa, anche un suo creditore può presentare un'istanza di riorganizzazione della stessa.

La procedura di riorganizzazione viene avviata se l'istanza soddisfa i requisiti previsti dalla legge e se l'impresa o il creditore dimostrano che l'insolvenza dell'impresa non è permanente, ma che esiste la probabilità che questa si trovi in futuro in una situazione di insolvenza; che sussiste la necessità di una riorganizzazione; che la riorganizzazione consentirà probabilmente la gestione sostenibile dell'impresa.

La procedura di riorganizzazione non viene avviata se l'impresa è oggetto di una procedura fallimentare; se è stata pronunciata una decisione giudiziaria relativa alla liquidazione coatta dell'impresa o se è in corso una liquidazione aggiuntiva; se sono trascorsi meno di due anni dalla fine di una procedura di riorganizzazione dell'impresa.

Il giudice avvia la procedura di riorganizzazione con ordinanza entro sette giorni dal ricevimento della relativa domanda.

L'ordinanza di riorganizzazione indica, tra l'altro:

  1. i recapiti della persona nominata consulente di riorganizzazione;
  2. il termine per l'adozione di un piano di riorganizzazione;
  3. il termine entro il quale il piano di riorganizzazione deve essere presentato al giudice per l'approvazione. Di norma tale termine non può essere superiore a 60 giorni, ma il giudice può eventualmente prorogarlo a 90 giorni;
  4. l'importo che l'impresa deve versare a titolo di deposito su un apposito conto per coprire la remunerazione e le spese del consulente di riorganizzazione e il termine entro cui l'impresa deve corrisponderlo.

Le conseguenze dell'avvio di una procedura di riorganizzazione sono le seguenti:

  1. il giudice sospende le procedure di esecuzione, o esecuzioni forzate di altro tipo, in corso sui beni dell'impresa fino all'approvazione del piano di riorganizzazione o fino alla chiusura della procedura di riorganizzazione, tranne le procedure di esecuzione volte a soddisfare i crediti derivanti da un rapporto di lavoro;
  2. il giudice revoca il pignoramento dei beni dell'impresa o ne modifica il contenuto su richiesta dell'impresa o del consulente di riorganizzazione, tranne nel caso di pignoramento applicato ai beni dell'impresa per garantire un'eventuale confisca o una sostituzione della confisca nell'ambito di un procedimento penale o per garantire un credito derivante da un rapporto di lavoro, qualora sia necessario ai fini dello svolgimento della procedura di riorganizzazione;
  3. il calcolo degli interessi di mora o delle penali contrattuali progressivi nel tempo viene sospeso per i crediti verso l'impresa fino all'approvazione del piano di riorganizzazione;
  4. su richiesta dell'impresa, e con l'approvazione del consulente di riorganizzazione ad essa allegata, o su richiesta del consulente di riorganizzazione, il giudice può sospendere una procedura giudiziaria relativa a un credito verso l'impresa per il quale non sia stata ancora adottata una decisione fino all'approvazione del piano di riorganizzazione o fino alla chiusura della procedura di riorganizzazione, tranne per i crediti derivanti da un rapporto di lavoro; il giudice tuttavia non sospende le procedure giudiziarie in materia penale;
  5. il giudice rinvia la decisione sulla nomina di un curatore fallimentare provvisorio a seguito di un'istanza di fallimento presentata da un creditore fino all'approvazione del piano di riorganizzazione o fino alla chiusura della procedura di riorganizzazione;
  6. una volta avviata la procedura di riorganizzazione, l'impresa conserva il diritto di disporre dei propri beni, ma è tenuta a informare tempestivamente il consulente di riorganizzazione in merito a qualunque operazione che esuli dall'attività economica abituale.

Se un'impresa richiede la sospensione di altri provvedimenti, in particolare dell'esercizio di una garanzia, il giudice può sospendere tali provvedimenti su richiesta dell'impresa o del consulente di riorganizzazione fino all'approvazione del piano di riorganizzazione o fino alla chiusura della procedura di riorganizzazione, qualora sia necessario ai fini della riorganizzazione o contribuisca ai negoziati da condurre in merito al piano di riorganizzazione. I provvedimenti non possono essere sospesi in caso di crediti derivanti da un rapporto di lavoro.

Quando viene avviata una procedura di riorganizzazione, il termine per il recupero delle operazioni o degli altri atti previsto dalla legge fallimentare e dal codice della procedura di esecuzione è prorogato del periodo di tempo che intercorre tra l'avvio della procedura di riorganizzazione e la chiusura della stessa. La proroga non può superare gli otto anni prima della nomina di un curatore provvisorio o dell'inizio del termine per il recupero previsto dal codice della procedura di esecuzione.

Una volta che il giudice ha deciso di avviare la procedura di riorganizzazione e che ha pronunciato un'ordinanza di riorganizzazione, il consulente preposto trasmette tempestivamente ai creditori un avviso di riorganizzazione con cui li informa dell'avvio della procedura di riorganizzazione e dell'importo dei crediti da essi detenuti nei confronti dell'impresa in base all'elenco dei debiti.

2. Avvio di una procedura di insolvenza nei confronti di un debitore persona fisica

2.1. Presentazione di un'istanza di insolvenza, nomina di un professionista di fiducia ed esame dell'istanza

L'istanza di insolvenza nei confronti di un debitore persona fisica può essere presentata dal debitore stesso o dal suo creditore. I coniugi debitori possono presentare un'istanza di insolvenza congiunta. L'istanza di insolvenza può essere utilizzata per avviare tutti i tipi di procedura di insolvenza nei confronti di un debitore persona fisica, compresa la dichiarazione di fallimento.

L'istanza di insolvenza deve essere presentata conformemente ai moduli stabiliti a norma dell'articolo 9 della legge sull'insolvenza delle persone fisiche, il cui utilizzo è obbligatorio.

Nell'istanza, il debitore è tenuto a spiegare la natura delle sue difficoltà di pagamento e a fornire una panoramica della propria situazione economica, comprese le attività, le passività, le entrate e le uscite. Nell'istanza di insolvenza, anche il creditore è tenuto a dimostrare l'insolvenza del debitore o a spiegare la natura delle sue difficoltà di pagamento.

L'istanza di insolvenza deve essere presentata al tribunale di contea del luogo di residenza del debitore o della sede legale di un'impresa del lavoratore indipendente. Si presume che la residenza indicata nel registro anagrafico un anno prima della presentazione dell'istanza di insolvenza sia la residenza della persona fisica e che la sede legale indicata nel registro un anno prima della presentazione dell'istanza di insolvenza sia la sede legale dell'impresa del lavoratore indipendente, a meno che non si dimostri che la residenza o la sede legale del debitore siano altrove. L'istanza di insolvenza congiunta dei coniugi deve essere presentata al tribunale di contea del luogo di residenza comune dei coniugi. Qualora i coniugi non abbiano una residenza comune, l'istanza deve essere presentata al tribunale di contea del luogo di residenza, o della sede legale di un'impresa, di uno dei coniugi, scelto dagli stessi.

Il giudice decide se accogliere l'istanza. Qualora accolga l'istanza, il giudice nomina un professionista di fiducia per il debitore.

In caso di nomina di un professionista di fiducia, il calcolo degli interessi di mora o delle penali contrattuali progressivi nel tempo viene sospeso per i crediti verso il debitore fino all'approvazione del piano di adeguamento dei debiti o fino al termine della procedura di adeguamento dei debiti. Tale disposizione non si applica ai crediti dei quali il debitore non chiede l'adeguamento o a seguito della dichiarazione di fallimento del debitore. In caso di nomina di un professionista di fiducia, il creditore non può mettere fine al contratto con il debitore invocando una violazione di obbligazioni pecuniarie antecedente la presentazione dell'istanza, né rifiutarsi di adempiere alle proprie obbligazioni ivi previste, salvo autorizzazione del giudice.

In caso di nomina di un professionista di fiducia, il giudice sospende le procedure di esecuzione, o esecuzioni forzate di altro tipo, in corso relative a beni del debitore a fini di recupero, fino alla dichiarazione di fallimento, all'approvazione del piano di adeguamento dei debiti o fino al termine della procedura. Entro i medesimi termini, il giudice può:

  1. sospendere una procedura giudiziaria relativa a un credito pecuniario nei confronti del debitore per il quale non sia ancora stata adottata una decisione;
  2. annullare le misure provvisorie, compreso il sequestro conservativo di conti di pagamento;
  3. vietare ai creditori l'esercizio di diritti derivanti da garanzie fornite dal debitore, in particolare può vendere un oggetto in pegno o reclamarne la vendita;
  4. applicare altre misure di protezione provvisoria, comprese le misure provvisorie relative all'istanza di fallimento.

Il giudice non sospende le procedure giudiziarie riguardanti l'eventuale applicazione di una sanzione pecuniaria, di una confisca o di una sostituzione della confisca nell'ambito di procedimenti penali, o le procedure giudiziarie relative all'esame delle impugnazioni delle sanzioni inflitte a seguito di infrazioni e non utilizza le altre misure di cui alla sottosezione 3 della presente sezione in relazione al sequestro o all'ipoteca giudiziale applicati ai beni del debitore al fine di garantire l'eventuale confisca o sostituzione della confisca nell'ambito di procedimenti penali.

Tenendo conto dei legittimi interessi del creditore, il giudice può, su richiesta del creditore, consentire la prosecuzione della procedura di esecuzione sospesa e permettere inoltre al creditore di esercitare i diritti derivanti dalle garanzie fornite dal debitore prima della dichiarazione di fallimento, dell'approvazione del piano di adeguamento dei debiti o della chiusura della procedura.

Il professionista di fiducia determina la situazione economica del debitore, stila un elenco dei beni e dei debiti del debitore e lo presenta al giudice per conto e previa approvazione del debitore. Il professionista di fiducia fornisce inoltre al giudice una valutazione in merito a quale procedura debba essere avviata ai fini della pronuncia sulle difficoltà di pagamento del debitore. Il giudice non è vincolato dalla valutazione.

Successivamente, il giudice esamina l'istanza di insolvenza e adotta una delle seguenti decisioni:

  1. dichiara il fallimento del debitore;
  2. dichiara il fallimento del debitore e avvia una procedura per liberarlo dalle sue obbligazioni;
  3. avvia una procedura di adeguamento dei debiti;
  4. respinge l'istanza; oppure
  5. mette fine alla procedura per estinzione.

2.2. Avvio della procedura di adeguamento dei debiti

Il giudice avvia una procedura di adeguamento dei debiti se il debitore ha difficoltà di pagamento ma l'insolvenza non è ancora permanente, in particolare se tali difficoltà non possono essere palesemente superate senza un adeguamento dei debiti, anche attraverso la realizzazione delle attività del debitore per coprire i suoi debiti nei limiti di quanto può essere ragionevolmente chiesto al debitore. Si ritiene che il debitore abbia difficoltà di pagamento se non riesce o se è probabile che non riesca ad adempiere alle proprie obbligazioni nel momento in cui diventeranno esigibili.

Prima dell'avvio della procedura di adeguamento dei debiti, il giudice stabilisce l'importo che il debitore è tenuto a versare sull'apposito conto a titolo di deposito per la copertura dei compensi e delle spese del professionista di fiducia, nonché il termine entro il quale è tenuto a versarlo. Considerata la situazione economica del debitore, il giudice può autorizzare il pagamento scaglionato dell'importo stabilito durante la procedura.

Il giudice può decidere di non avviare la procedura di adeguamento dei debiti:

  1. se il debitore ha presentato, intenzionalmente o per grave negligenza, dati errati o incompleti sul suo patrimonio e sulle sue entrate, sui suoi creditori o sulle sue obbligazioni;
  2. se il debitore si rifiuta di attestare sotto giuramento l'esattezza dei dati presentati o di presentare le informazioni aggiuntive richieste dal giudice;
  3. se il debitore è stato condannato per un'infrazione relativa a una procedura fallimentare o di esecuzione, per un reato fiscale o per un'infrazione di cui agli articoli 381 e 3811 del codice penale e se non ne sono state rimosse le iscrizioni dal casellario giudiziale;
  4. se nei tre anni precedenti la presentazione dell'istanza o dopo la sua presentazione il debitore ha fornito, intenzionalmente o per grave negligenza, dati errati o incompleti sulla propria situazione finanziaria per ottenere dallo Stato, da un ente territoriale o da una fondazione aiuti o altri vantaggi oppure per evitare il pagamento di tasse;
  5. se nei tre anni precedenti la nomina del professionista di fiducia o ad essa successivi il debitore ha compromesso, intenzionalmente o per grave negligenza, la possibilità di soddisfare i creditori o ha effettuato intenzionalmente operazioni lesive nei confronti di questi ultimi. In tale contesto la lesione degli interessi dei creditori può consistere, tra l'altro, nel nascondere o dilapidare i beni;
  6. se il debitore non versa sull'apposito conto l'importo stabilito dal giudice a titolo di deposito per la copertura dei compensi e delle spese del professionista di fiducia.

Il giudice decide di non avviare una procedura di adeguamento dei debiti se ha già avviato una procedura di adeguamento dei debiti del debitore nei 10 anni precedenti la presentazione dell'istanza o se ha deciso di liberare il debitore dalle proprie obbligazioni.

Qualora avvii una procedura di adeguamento dei debiti del debitore, il giudice fissa un termine massimo di 60 giorni entro il quale il professionista di fiducia è tenuto a presentare un piano di adeguamento dei debiti. Il giudice può eventualmente prorogare tale termine fino a un massimo di altri 30 giorni.

Se il giudice avvia una procedura di adeguamento dei debiti del debitore, il termine per il recupero delle operazioni o degli altri atti previsto dalla legge fallimentare e dal codice della procedura di esecuzione è prorogato del periodo di tempo che intercorre tra la nomina del professionista di fiducia e la chiusura della procedura di adeguamento dei debiti. La proroga non supera gli otto anni prima della nomina del professionista di fiducia o della decorrenza dei termini per il recupero previsti dal codice della procedura di esecuzione.

Dopo l'avvio della procedura, il professionista di fiducia prepara il piano di adeguamento dei debiti del debitore in collaborazione con quest'ultimo e lo presenta, per conto e previa approvazione del debitore, al giudice per l'approvazione.

2.3. Avvio della procedura fallimentare e/o della procedura di liberazione dalle obbligazioni

Il giudice dichiara il fallimento di un debitore persona fisica e conduce la procedura fallimentare conformemente alle disposizioni della legge fallimentare. La procedura fallimentare avviata nei confronti di una persona fisica si svolge in modo analogo a quella avviata nei confronti di una persona giuridica (cfr. sezione 1.1).

Oltre alla dichiarazione di fallimento, è possibile avviare una procedura per liberare una persona fisica dalle proprie obbligazioni. È possibile liberare il debitore dalle obbligazioni non eseguite nell'ambito della procedura fallimentare. Le obbligazioni sorte prima della dichiarazione di fallimento possono essere incluse nella procedura fallimentare. Di norma, la procedura di liberazione dalle obbligazioni ha una durata di tre anni. Durante questo periodo, il debitore è tenuto a soddisfare i creditori quanto più possibile. Nel corso della procedura fallimentare, tutti i beni del debitore sono venduti e utilizzati per soddisfare i creditori. Il debitore è tenuto anche a condurre attività redditizie o a compiere sforzi ragionevoli per reperire tali attività. Anche il reddito del debitore viene utilizzato per soddisfare i creditori. La legge stabilisce un importo non pignorabile al fine di garantire al debitore le risorse minime necessarie al suo sostentamento. Tale importo non è dunque utilizzato per soddisfare i creditori. Qualora abbia soddisfatto i creditori in misura apprezzabile, il debitore può essere liberato dalle proprie obbligazioni anche prima che siano trascorsi tre anni, ma non prima di un anno dall'avvio della procedura. Qualora il debitore violi le proprie obbligazioni, ma non in misura grave, il giudice può prorogare di massimo un anno il termine per la liberazione del debitore dalle proprie obbligazioni. Se la violazione è grave, il giudice può decidere di non liberarlo da dette obbligazioni.

3. Avvio di una procedura fallimentare nei confronti del patrimonio di una persona fisica

In caso di decesso del debitore, qualora si constati l'insolvenza del patrimonio, è possibile presentare un'istanza per dichiarare il fallimento del patrimonio del debitore. In caso di decesso del debitore, l'istanza di fallimento può essere presentata, limitatamente al patrimonio del debitore, anche dall'erede, dall'esecutore testamentario o dall'amministratore della successione. In questo caso, trovano applicazione le disposizioni relative all'istanza di fallimento da parte del debitore. La procedura fallimentare nei confronti del patrimonio si svolge conformemente alle disposizioni della legge fallimentare.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Dopo la dichiarazione di fallimento, i beni del debitore diventano massa fallimentare e il diritto del debitore di amministrare tale massa e di disporne viene trasferito al curatore fallimentare.

In virtù dell'ordinanza fallimentare, i beni del debitore diventano massa fallimentare e vengono utilizzati come attività per soddisfare i creditori ed effettuare la procedura fallimentare. La massa fallimentare comprende sia i beni detenuti dal debitore al momento della dichiarazione di fallimento, sia i beni rivendicati, recuperati o acquisiti dal debitore durante la procedura fallimentare. Non comprende invece i beni del debitore che in virtù della legge non possono essere pignorati.

I beni non pignorabili per legge sono disciplinati dal codice della procedura di esecuzione. La legge prevede un elenco non esaustivo degli oggetti non pignorabili, il cui principale obiettivo è garantire al debitore una protezione sociale minima. Il divieto di realizzare gli oggetti non pignorabili scaturisce inoltre dalla necessità di tutelare altri diritti fondamentali, quali il diritto di scegliere liberamente il proprio ambito di attività, la propria professione e il luogo di lavoro, il diritto alla libertà d'impresa, il diritto all'educazione, il diritto alla libertà religiosa, il diritto alla tutela della vita privata e familiare, ecc. Il pignoramento di alcuni oggetti è altresì contrario al buon costume.

La legislazione estone prevede inoltre alcune restrizioni al pignoramento delle entrate al fine di garantire al debitore, nell'ambito di una procedura in corso nei suoi confronti, le risorse minime necessarie al suo sostentamento e a quello delle persone a suo carico.

Qualsiasi atto di disposizione relativo a un bene rientrante nella massa fallimentare effettuato dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento è nullo. L'oggetto trasferito in virtù dell'atto di disposizione verrà restituito alla controparte se rientra ancora nella massa fallimentare oppure darà luogo a un risarcimento se il trasferimento ha permesso di aumentare la massa fallimentare. Se prima della dichiarazione di fallimento il debitore ha disposto di crediti da maturare, la dichiarazione di fallimento rende nulla la disposizione dei crediti sorti dopo tale dichiarazione. Un debitore persona fisica può disporre della massa fallimentare con il consenso del curatore. Qualsiasi atto di disposizione effettuato senza il consenso del curatore è nullo.

Solo il curatore può accettare, dopo la dichiarazione di fallimento, l'esecuzione nei confronti del debitore di un'obbligazione derivante dalla massa fallimentare. Un'obbligazione eseguita nei confronti del debitore è ritenuta adempiuta solo se l'oggetto trasferito a fini di esecuzione fa ancora parte della massa fallimentare o se il trasferimento ha consentito di aumentare la massa. Un'obbligazione eseguita nei confronti del debitore prima della pubblicazione dell'avviso di fallimento è ritenuta adempiuta se, al momento della sua esecuzione, la persona che l'ha eseguita non era a conoscenza, né poteva ragionevolmente essere a conoscenza, della dichiarazione di fallimento.

Una volta avviata la procedura di riorganizzazione, l'impresa conserva il diritto di disporre dei propri beni, ma è tenuta a informare tempestivamente il consulente di riorganizzazione delle operazioni che esulano dall'attività economica abituale.

Nell'ambito della procedura di adeguamento dei debiti, il debitore persona fisica conserva il diritto di disporre dei propri beni, indipendentemente dal fatto che si tratti di un lavoratore indipendente.

Nell'ambito della procedura di liberazione dalle obbligazioni, qualora questa prosegua anche dopo il termine della procedura fallimentare, il reddito del debitore è ceduto o trasferito al professionista di fiducia. Il debitore non è tenuto a trasferire il reddito o la parte del reddito non pignorabile ai sensi delle disposizioni del codice della procedura di esecuzione. In tal caso, il professionista di fiducia restituisce al debitore il reddito o la parte del reddito di cui sopra.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

Dopo la dichiarazione di fallimento, il debitore persona fisica è privato del diritto di effettuare operazioni legate alla massa fallimentare e il debitore persona giuridica è privato del diritto di effettuare qualsiasi operazione.

Il debitore è tenuto a fornire tempestivamente al giudice, al curatore provvisorio, al curatore, al comitato dei creditori e alla divisione insolvenze le informazioni di cui essi necessitano per la procedura fallimentare sia prima che dopo la dichiarazione di fallimento, in particolare le informazioni sul suo patrimonio, obbligazioni comprese, e sulla sua attività economica o professionale. Il debitore deve presentare al curatore il bilancio relativo alla propria situazione alla data della dichiarazione di fallimento e il proprio stato patrimoniale, incluse le obbligazioni.

Il giudice può imporre al debitore di dichiarare sotto giuramento che, a sua conoscenza, le informazioni fornite sui beni, sui debiti e sulla sua attività economica o professionale sono esatte.

Il debitore è tenuto ad assistere il curatore provvisorio e il curatore nello svolgimento delle loro mansioni.

Dopo la dichiarazione di fallimento e prima della dichiarazione sotto giuramento, il debitore non ha il diritto di lasciare l'Estonia senza l'autorizzazione del giudice.

Se una decisione giudiziaria non è stata rispettata o se si tratta di garantire l'adempimento di un'obbligazione prevista dalla legge, il giudice può infliggere una sanzione al debitore o può ordinarne la comparizione immediata o la detenzione.

Il debitore ha il diritto di visionare il fascicolo del curatore e il fascicolo giudiziario riguardanti il fallimento. A fronte di giustificati motivi, il curatore può decidere di non presentare al debitore un documento del fascicolo, se la presentazione di tale documento rischia di pregiudicare lo svolgimento della procedura fallimentare.

Il curatore fallimentare

  • Il curatore fallimentare effettua sia operazioni legate alla massa fallimentare sia operazioni di altro tipo. Il titolare dei diritti e delle obbligazioni derivanti dall'attività del curatore è il debitore. In virtù del suo incarico, il curatore sostituisce il debitore dinanzi al giudice nelle controversie legate alla massa fallimentare.
  • Dopo la dichiarazione di fallimento il diritto del debitore di amministrare e di disporre della massa fallimentare viene trasferito al curatore fallimentare. Se la procedura fallimentare riguarda un debitore persona giuridica, il curatore può effettuare qualsiasi operazione e qualsiasi atto giuridico connesso alla massa fallimentare. Se la procedura fallimentare riguarda invece un debitore persona fisica, il curatore può effettuare solo le transazioni e gli atti giuridici legati alla massa fallimentare necessari al raggiungimento dell'obiettivo della procedura fallimentare e all'espletamento del proprio incarico.
  • Il curatore tutela i diritti e gli interessi di tutti i creditori e del debitore e garantisce la legittimità, celerità e adeguatezza economica della procedura. Egli è inoltre tenuto ad adempiere al proprio incarico con tutta l'attenzione richiesta a un curatore diligente e onesto e a tenere conto degli interessi di tutti i creditori e del debitore.
  • Il curatore stila l'inventario dei crediti dei creditori, amministra la massa fallimentare, ne organizza la formazione e la vendita e soddisfa con essa i creditori; stabilisce i motivi e il periodo di insorgenza dell'insolvenza del debitore; organizza l'eventuale prosecuzione dell'attività economica del debitore; procede eventualmente alla liquidazione del debitore persona giuridica; fornisce informazioni ai creditori e al debitore in base alle condizioni previste dalla legge; rende conto del proprio operato e presenta informazioni sulla procedura fallimentare al giudice, al responsabile di controllo e al comitato dei creditori ed esegue altre obbligazioni previste dalla legge. Se l'insolvenza del debitore è dovuta a un grave errore di gestione, il curatore è tenuto a presentare immediatamente una domanda di risarcimento nei confronti della persona responsabile di tale errore, se i motivi a fondamento di tale domanda sono sufficienti. Oltre ai diritti stabiliti dalla legge, il curatore beneficia di quelli previsti per il curatore provvisorio.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

In Estonia è ammessa la compensazione nell'ambito della procedura fallimentare. Per poter compensare crediti nel quadro di una procedura fallimentare devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

  1. i crediti da compensare devono essere obbligazioni pecuniarie o obbligazioni dello stesso tipo;
  2. il creditore deve avere il diritto di eseguire la propria obbligazione e l'obbligazione del debitore deve essere diventata esigibile;
  3. il creditore deve presentare al debitore la domanda di compensazione fino a quando l'elenco dei creditori non sarà approvato; inoltre la domanda non deve essere condizionale o legata a una scadenza;
  4. il diritto del creditore di compensare il proprio credito con un credito del debitore deve essere anteriore alla dichiarazione di fallimento.

Il credito del debitore che al momento della dichiarazione di fallimento era legato a una condizione sospensiva oppure non era ancora esigibile o non riguardava obbligazioni dello stesso tipo può essere compensato solo se la condizione sospensiva viene soddisfatta, se il credito del debitore è diventato esigibile o se le obbligazioni sono state modificate e sono diventate dello stesso tipo. La compensazione non è ammessa se la condizione sospensiva del credito del debitore viene soddisfatta o se il credito diventa esigibile prima che il creditore possa procedere alla compensazione del credito.

Se il credito del debitore è prescritto, è comunque possibile procedere alla sua compensazione se il diritto alla compensazione è sorto prima della prescrizione. Il creditore può inoltre procedere alla compensazione di un credito derivante dall'inosservanza di un contratto da parte del debitore, se tale inosservanza è dovuta al fatto che il curatore ha cessato di eseguire l'obbligazione del debitore dopo la dichiarazione di fallimento. Se l'oggetto dell'obbligazione contrattuale è divisibile e se al momento della dichiarazione di fallimento il creditore ha parzialmente adempiuto la propria obbligazione, questi può procedere alla compensazione relativa alla parte dell'obbligazione pecuniaria del debitore corrispondente alla parte dell'obbligazione che egli ha adempiuto. Se il debitore è un locatore e se prima della dichiarazione di fallimento il locatario ha versato al debitore un anticipo per la locazione di un bene immobile o di uno spazio, questo credito è un credito per arricchimento senza causa nei confronti del debitore che il locatario può compensare con un credito del debitore nei suoi confronti. Il locatario può inoltre procedere alla compensazione del credito legato al risarcimento del danno derivante dalla risoluzione anticipata o dalla disdetta del contratto.

Un credito ottenuto per cessione può essere compensato nell'ambito di una procedura fallimentare solo se la cessione del credito e la relativa comunicazione scritta al debitore sono effettuate al massimo tre mesi prima della dichiarazione di fallimento. Un credito ottenuto per cessione non può invece essere compensato se il credito nei confronti del debitore è stato ceduto nei tre anni precedenti la nomina del curatore provvisorio o del professionista di fiducia quando il debitore era insolvente e il cessionario lo sapeva o doveva saperlo.

Il credito ammesso e assistito da garanzia, anche se ottenuto per cessione, può essere compensato se lo stesso oggetto in pegno viene venduto al suo prezzo di acquisto nella misura cui tale prezzo sia equivalente all'importo che il creditore avrebbe diritto a ricevere al momento della ripartizione della somma di denaro ricavata dalla vendita dell'oggetto acquistato, al netto dei pagamenti e delle spese (come le obbligazioni consolidate e i costi e le spese sostenuti durante la procedura fallimentare) da corrispondere prima di effettuare i versamenti in base alla ripartizione. La parte del prezzo di acquisto che non può essere compensata con il credito del creditore viene versata da quest'ultimo nella massa fallimentare.

Non possono essere oggetto di compensazione i crediti alimentari, i crediti relativi al risarcimento di un danno causato da una lesione corporale o da un decesso, i crediti derivanti da un danno provocato in modo illecito e intenzionale che la controparte detiene nei confronti della parte richiedente la compensazione; i crediti impignorabili per legge; i crediti che sono stati oggetto di pignoramento se la parte che richiede la compensazione ha maturato il proprio credito dopo il pignoramento o se il suo credito è diventato esigibile dopo il pignoramento e successivamente rispetto al credito pignorato; i crediti che la controparte può contestare e i crediti della controparte di cui non è ammessa la compensazione in virtù di altre disposizioni di legge.

Nell'ambito della procedura di riorganizzazione e della procedura di adeguamento dei debiti non esiste una normativa specifica sulla compensazione; si applicano pertanto le modalità generali previste dalla legge relativa al diritto delle obbligazioni.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Procedura fallimentare

Il curatore ha il diritto di eseguire le obbligazioni non adempiute derivanti da un contratto stipulato dal debitore e di esigere dalla controparte l'adempimento delle rispettive obbligazioni o di cessare di eseguire le obbligazioni contrattuali del debitore, salvo diverse disposizioni di legge. Il curatore non può cessare di eseguire le obbligazioni contrattuali del debitore se nel registro immobiliare è contenuta un'apposita iscrizione per garantirne l'adempimento. Se il curatore continua a eseguire le obbligazioni del debitore o comunica che ha intenzione di farlo, anche la controparte è tenuta a continuare ad adempiere le proprie obbligazioni. In tal caso, il curatore perde il diritto di rifiutare l'esecuzione delle obbligazioni del debitore. Se il curatore esige che la controparte esegua il contratto, quest'ultima può esigere dal curatore la garanzia del rispetto delle obbligazioni del debitore. Finché il curatore non offre questa garanzia, la controparte può rifiutarsi di eseguire le proprie obbligazioni, risolvere il contratto o recedere dal medesimo. Il credito nei confronti del debitore sorto in capo alla controparte che ha eseguito, su richiesta del curatore, le proprie obbligazioni è considerato un'obbligazione consolidata. Se dopo la dichiarazione di fallimento il curatore ha cessato di eseguire le obbligazioni del debitore, la controparte può insinuare il proprio credito legato all'inadempimento del contratto in qualità di creditore fallimentare. Se l'oggetto dell'obbligazione contrattuale è divisibile e se la controparte ha parzialmente adempiuto la propria obbligazione al momento della dichiarazione di fallimento, essa può chiedere l'adempimento dell'obbligazione pecuniaria del debitore corrispondente alla parte della propria obbligazione eseguita solo in qualità di creditore fallimentare.

La legge prevede inoltre alcune peculiarità per determinati tipi di contratti:

  1. se prima della dichiarazione di fallimento il debitore ha venduto un bene mobile con riserva di proprietà e se ha trasferito il possesso del bene all'acquirente, quest'ultimo ha il diritto di esigere il rispetto del contratto di vendita. In tal caso, il curatore non può rinunciare a eseguire le obbligazioni contrattuali del debitore;
  2. salvo diversa disposizione del contratto, il fallimento del locatore non costituisce motivo di recesso dal contratto di locazione. Se il contratto di locazione prevede che il fallimento sia motivo di recesso, il curatore può recedere dal contratto con un preavviso di un mese o con un preavviso inferiore, secondo quanto previsto dal contratto. Il fallimento del locatore di un'abitazione non costituisce motivo di recesso dal contratto di locazione. Il locatario che, prima della dichiarazione di fallimento del debitore, abbia versato a quest'ultimo un anticipo per la locazione di un bene immobile o di uno spazio può compensare questo credito per arricchimento senza causa con un credito vantato dal debitore nei suoi confronti;
  3. in caso di fallimento del locatario, il locatore può recedere dal contratto di locazione solo in base alle modalità generali; il contratto di locazione non può essere sciolto con recesso per un ritardo di pagamento di un canone dovuto prima della presentazione dell'istanza di fallimento. Il curatore ha il diritto di recedere dal contratto locazione stipulato dal debitore con un preavviso di un mese o inferiore, secondo quanto previsto dal contratto. Se al momento della dichiarazione di fallimento l'abitazione o il bene immobile non era stato messo a disposizione del debitore, sia il curatore che la controparte beneficiano del diritto di annullare il contratto. In caso di annullamento o di recesso dal contratto, la controparte può chiedere il risarcimento del danno derivante dallo scioglimento anticipato del contratto in qualità di creditore fallimentare oppure mediante compensazione;
  4. le modalità previste dal contratto di locazione si applicano anche ai contratti di leasing stipulati dal debitore.

La decisione relativa alla prosecuzione o allo scioglimento del contratto spetta al curatore, ma se la controparte chiede a quest'ultimo di scegliere, il curatore è tenuto a comunicare prontamente, e comunque entro sette giorni, se intende eseguire l'obbligazione del debitore o se vi rinuncia. Su richiesta del curatore, il giudice può prorogare il suddetto termine. Se non provvede alla comunicazione entro il termine previsto, il curatore non ha il diritto di chiedere alla controparte di eseguire il contratto finché non avrà a sua volta adempiuto le obbligazioni del debitore.

Alcuni contratti stipulati dal debitore possono anche essere revocati. Il giudice invalida in particolare i contratti sottoscritti tra la nomina del curatore provvisorio e la dichiarazione di fallimento. Oltre alla condizione temporale, la revoca necessita che gli interessi dei creditori siano lesi dal contratto. Se la lesione non sussiste e la revoca non comporta un aumento della massa fallimentare non v'è motivo di procedere alla revoca.

In generale, né il debitore fallito né il curatore hanno il diritto di modificare i contratti. I contratti possono tuttavia essere modificati in caso di concordato concluso dopo la dichiarazione di fallimento. In tal caso, previo accordo tra il debitore e i creditori, è possibile giungere a una riduzione dei debiti o a una proroga dei pagamenti. Lo stesso risultato può essere ottenuto con la procedura di riorganizzazione o con la procedura di adeguamento dei debiti. Né la legge fallimentare, né la legge in materia di riorganizzazione e nemmeno quella sull'insolvenza delle persone fisiche trattano separatamente la cessione dei crediti o il subentro nelle obbligazioni. È pertanto opportuno applicare le modalità generali previste dalla legge relativa al diritto delle obbligazioni.

Procedura di riorganizzazione

Nell'ambito della procedura di riorganizzazione è ammessa la modifica dei contratti mediante un piano di riorganizzazione.

Qualsiasi accordo in base al quale un creditore può sospendere o accelerare l'esecuzione di un contratto, risolvere o, in qualsiasi altro modo a danno di un'impresa, modificare tale contratto a seguito della presentazione di un'istanza di riorganizzazione, dell'avvio di una procedura di riorganizzazione, dell'approvazione di un piano di riorganizzazione, della presentazione di una richiesta di sospensione delle misure di recupero dei crediti o della sospensione di tali misure è nullo.

Il creditore non può sospendere o accelerare l'esecuzione di contratti esecutivi essenziali, risolverli o, in qualsiasi altro modo a danno di un'impresa, modificarli durante la sospensione delle misure, a causa di debiti sorti prima della sospensione delle misure di recupero dei crediti di cui alla legge in materia di riorganizzazione e per il solo fatto che tali debiti non sono stati pagati dall'impresa. La restrizione non si applica ai contratti di credito e di finanziamento. Se l'imposizione della restrizione al creditore comporta un onere sproporzionato, il giudice può porvi fine anticipatamente.

Il piano di riorganizzazione non consente di modificare un credito derivante da un contratto di lavoro o da un'operazione in strumenti derivati.

Procedura di adeguamento dei debiti

In caso di nomina di un professionista di fiducia, il creditore non può mettere fine al contratto con il debitore, invocando una violazione di obbligazioni pecuniarie antecedente la presentazione dell'istanza di insolvenza, né rifiutarsi di adempiere le proprie obbligazioni per tale motivo. Qualsiasi accordo che preveda che il creditore possa mettere fine al contratto a seguito della presentazione di un'istanza di insolvenza o a seguito dell'approvazione di un piano di adeguamento dei debiti è nullo. Se l'esecuzione continuata di un contratto è ingiusta nei confronti del creditore e superflua dal punto di vista del debitore, in particolare se è improbabile che la procedura di adeguamento dei debiti sarà avviata o se è inutile continuare l'esecuzione del contratto per svolgere tale procedura, il giudice può consentire al creditore di mettere fine al contratto sulla base dell'istanza del creditore.

La procedura di adeguamento dei debiti consente di modificare le obbligazioni derivanti da un contratto a esecuzione differita sorte o diventate esigibili dopo la presentazione dell'istanza di adeguamento dei debiti. Nel piano di adeguamento dei debiti è possibile prevedere che i contratti di credito o gli altri contratti a esecuzione differita, stipulati prima della presentazione dell'istanza di adeguamento dei debiti e in virtù dei quali le obbligazioni pecuniarie del debitore diventano esigibili dopo la presentazione dell'istanza, si concludano al momento dell'approvazione del piano di adeguamento. La fine del contratto comporta gli stessi effetti del recesso eccezionale del contratto per fatti imputabili al debitore. Le obbligazioni del debitore derivanti dalla fine del contratto possono essere modificate preventivamente dal piano di adeguamento dei debiti. Se le obbligazioni derivanti da un contratto di leasing sono oggetto di un progetto di adeguamento, il locatore creditore può recedere eccezionalmente dal contratto entro una settimana dall'approvazione del piano di adeguamento.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

Dopo la dichiarazione di fallimento, i creditori fallimentari possono insinuare i crediti nei confronti del debitore solo nell'ambito della procedura fallimentare. Il curatore deve essere informato di tutti i crediti sorti nei confronti del debitore prima della dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal fondamento e dalla scadenza di questi crediti. Le procedure di esecuzione avviate nei confronti del debitore si concludono con la dichiarazione di fallimento. I creditori sono tenuti a insinuare i loro crediti presentando una dichiarazione al curatore fallimentare.

Nell'ambito della procedura di riorganizzazione o di adeguamento dei debiti, solo i creditori i cui crediti sono interessati dal piano di riorganizzazione o dal piano di adeguamento dei debiti non possono avviare nuove procedure durante il periodo di validità del piano. In caso di riorganizzazione, le procedure di esecuzione vengono sospese, tranne quelle volte a soddisfare i crediti sorti da un rapporto di lavoro. Nell'ambito della procedura di adeguamento dei debiti, il giudice può sospendere le procedure di esecuzione come misura di protezione provvisoria anche prima che venga presentata un'istanza di insolvenza o prima della decisione su tale istanza. In caso di nomina di un professionista di fiducia, il giudice sospende le procedure di esecuzione (o l'esecuzione forzata) in corso relative a beni del debitore a fini di recupero, fino alla dichiarazione di fallimento, all'approvazione del piano di adeguamento dei debiti o fino al termine della procedura.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

Procedura fallimentare

Nelle controversie riguardanti la massa fallimentare o beni che possono essere inclusi nella massa fallimentare, il diritto di essere parte di una procedura giudiziaria al posto del debitore viene trasferito al curatore. Se una procedura giudiziaria avviata prima della dichiarazione di fallimento riguarda un'azione promossa dal debitore contro un'altra persona o un'altra domanda legata alla massa fallimentare o se il debitore partecipa a una procedura giudiziaria come terza parte, il curatore può, in virtù del suo incarico, intervenire nella procedura al posto del debitore. Se il curatore non interviene nella procedura, il debitore può proseguire nella sua azione come attore o come terza parte.

Se una procedura giudiziaria avviata prima della dichiarazione di fallimento riguarda un credito nei confronti del debitore o l'impugnazione di un atto amministrativo emesso a favore del debitore in relazione a un credito pecuniario di diritto pubblico, ma non è ancora stata presa una decisione in merito a tale credito, il giudice potrà decidere di non esaminare il credito o l'impugnazione, se non per decidere in merito all'applicazione di sanzioni pecuniarie, confische o relative sostituzioni nei procedimenti penali, a crediti riguardanti obbligazioni alimentari nei procedimenti civili o all'impugnazione di una sanzione inflitta a seguito di un'infrazione. Il giudice riprende la procedura, su richiesta della parte attrice, se l'ordinanza fallimentare è stata annullata da un giudice di grado superiore e se l'ordinanza con cui l'istanza di fallimento o di insolvenza è stata respinta è passata in giudicato oppure se la procedura fallimentare è stata chiusa per estinzione dopo la dichiarazione di fallimento.

Se nell'ambito di una procedura giudiziaria avviata prima della dichiarazione di fallimento viene presentata nei confronti del debitore una richiesta per escludere un bene dalla massa fallimentare, il giudice provvede a esaminare tale richiesta. In tal caso, il curatore fallimentare può intervenire nella procedura al posto del debitore. Il curatore esercita i diritti e i doveri del debitore come parte convenuta. Se il curatore non interviene, la procedura può proseguire su richiesta della parte attrice.

Se una procedura giudiziaria riguarda un credito nei confronti del debitore o l'impugnazione di un atto amministrativo emesso a favore del debitore in relazione a un credito pecuniario di diritto pubblico e la decisione adottata può essere impugnata, il curatore può farlo a nome del debitore dopo la dichiarazione di fallimento. Con il consenso del curatore il debitore stesso può impugnare la decisione. Il debitore può impugnare una sanzione pecuniaria, una confisca o la sostituzione di una confisca in un procedimento penale, un credito relativo al risarcimento di un danno derivante da un reato o l'applicazione di una sanzione nel contesto di un procedimento di infrazione indipendentemente dal consenso del curatore. Se un atto amministrativo nei confronti del debitore è contestato in giudizio, il termine di ricorso contro questo atto viene sospeso.

Una persona che detiene un credito alimentare nei confronti di un debitore diventato esigibile a seguito della dichiarazione di fallimento del debitore non è un creditore nella procedura fallimentare riguardante tale credito, il quale non può essere insinuato nell'ambito della procedura. Tale credito può essere presentato dinanzi al giudice e la procedura giudiziaria può essere svolta durante quella fallimentare.

Procedura di riorganizzazione e procedura di adeguamento dei debiti

Dopo la presentazione dell'istanza di riorganizzazione, su richiesta dell'impresa, approvata del consulente di riorganizzazione, il giudice adito può sospendere una procedura giudiziaria relativa a un credito pecuniario nei confronti dell'impresa e fino all'approvazione del piano di riorganizzazione o fino alla fine della procedura di riorganizzazione, a meno che non si tratti di un credito connesso a un rapporto di lavoro o di un credito alimentare nei confronti dei quali non sia ancora stata adottata una decisione. In caso di avvio di una procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica, il giudice nominerà un professionista di fiducia, dopodiché potrà sospendere le procedure giudiziarie relative a crediti pecuniari nei confronti del debitore per i quali non sia ancora stata adottata una decisione. Il giudice può sospendere le procedure fino alla dichiarazione di fallimento, all'approvazione del piano di adeguamento dei debiti o fino al termine della procedura.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

Partecipazione dei creditori alla procedura fallimentare

Nell'ambito della procedura fallimentare il creditore rappresenta il proprio credito. Entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di fallimento nel bollettino degli annunci ufficiali, i creditori sono tenuti a informare il curatore di tutti i loro crediti verso il debitore antecedenti la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal fondamento e dalla scadenza di tali crediti. A tale scopo i creditori devono presentare al curatore una dichiarazione scritta (dichiarazione di credito). I crediti sono difesi per iscritto. Una volta che tutti i creditori abbiano informato i curatori dei loro crediti, il curatore stilerà un elenco preliminare dei creditori. L'elenco viene presentato ai creditori per essere esaminato. I creditori e il debitore hanno l'opportunità di contestare i crediti di tutti i creditori. Qualora ve ne sia motivo, anche il curatore è tenuto a presentare le proprie contestazioni. Successivamente i creditori i cui crediti sono stati contestati possono esporre la propria opinione al curatore. Il curatore stila un elenco definitivo dei creditori sulla base dei crediti, delle contestazioni e delle opinioni espresse in merito e lo presenta al giudice per l'approvazione. Le garanzie a sostegno del credito sono difese contestualmente al credito. Il credito, il suo rango e la garanzia a sostegno del credito sono considerati ammessi se né il curatore né nessun creditore li contesta nell'assemblea di tutela dei crediti e se il giudice approva l'elenco dei creditori. Il credito ammesso o il suo rango non possono essere oggetto di contestazione successiva.

Oltre a rappresentare i propri crediti e difenderli, i creditori partecipano alla procedura fallimentare attraverso l'assemblea generale dei creditori. L'assemblea generale dei creditori è competente per nominare il curatore ed eleggere il comitato dei creditori, decidere se proseguire l'attività dell'impresa del debitore o se porvi fine, decidere se procedere allo scioglimento del debitore persona giuridica, preparare un concordato, assumere decisioni in merito alla vendita della massa fallimentare nei limiti previsti dalla legge, statuire sulle denunce relative all'attività del curatore e decidere sulla remunerazione dei membri del comitato dei creditori e su altre questioni lasciate dalla legge alla competenza dell'assemblea generale dei creditori. Se l'assemblea generale dei creditori decide di eleggere un comitato dei creditori, quest'ultimo è incaricato in particolare di tutelare gli interessi di tutti i creditori nell'ambito della procedura fallimentare.

Partecipazione dei creditori alla procedura di riorganizzazione

Il consulente di riorganizzazione informa tempestivamente i creditori dell'avvio della procedura di riorganizzazione e dell'ammontare dei crediti da essi detenuti verso l'impresa in virtù dell'elenco dei debiti; per farlo, trasmette loro l'avviso di riorganizzazione. Se un creditore il cui credito è oggetto di un progetto di adeguamento in base al piano di riorganizzazione non accetta i dati contenuti nell'avviso di riorganizzazione, può presentare al consulente di riorganizzazione, entro i tempi indicati nel suddetto avviso, una dichiarazione scritta segnalando i punti dell'avviso che non accetta e fornendo prove in tal senso. Se il creditore non presenta dichiarazioni entro i tempi stabiliti, l'ammontare del credito è ritenuto approvato. Il consulente di riorganizzazione verifica la legittimità del credito vantato dal creditore che presenta la dichiarazione e valuta se il credito da adeguare è sostanziato da prove, e informa il giudice in merito a eventuali crediti non realmente esistenti, a crediti il cui ammontare non è chiaro o nel caso in cui non sia possibile valutare se il credito sia legittimo o sostanziato da prove. Se non concorda con un'affermazione contenuta nella dichiarazione del creditore, il consulente di riorganizzazione deve trasmettere prontamente al giudice la dichiarazione corredata di prove e spiegare i motivi per cui non accetta il contenuto della dichiarazione. Il consulente di riorganizzazione è tenuto a giustificare le proprie affermazioni. In base alle affermazioni e alle prove presentate, il giudice decide in merito all'importo del credito principale e del credito accessorio, nonché in merito all'esistenza e all'entità delle garanzie.

Partecipazione dei creditori alla procedura di adeguamento dei debiti

La procedura di adeguamento dei debiti riguarda i creditori i cui crediti verso il debitore sono diventati esigibili al momento della presentazione dell'istanza di insolvenza. Inoltre, a determinate condizioni, è possibile modificare le obbligazioni derivanti da un contratto a esecuzione differita sorte o diventate esigibili dopo la presentazione dell'istanza di insolvenza.

Dopo la preparazione del piano di adeguamento dei debiti e prima che sia presentato al giudice, il professionista di fiducia lo comunica tempestivamente, insieme all'istanza, all'elenco dei beni e dei debiti del debitore e agli altri allegati, ai creditori i cui crediti sono interessati dalla richiesta di adeguamento indicati nel piano di adeguamento dei debiti. Nel comunicare al creditore il piano di adeguamento dei debiti, il professionista di fiducia gli concede un termine, di almeno due settimane e comunque non superiore a quattro a decorrere dalla ricezione del piano di adeguamento dei debiti, per presentare il suo parere al professionista di fiducia. Il creditore fa sapere se concorda con i dati relativi al suo credito e alle sue garanzie forniti dal debitore e se accetta il calcolo del debito effettuato dal debitore e l'adeguamento dei debiti secondo le modalità richieste da quest'ultimo. Se non accetta l'adeguamento dei debiti secondo le modalità richieste dal debitore, il creditore è tenuto a indicare se accetterebbe l'adeguamento secondo altre modalità. Il professionista di fiducia fa anche riferimento alle conseguenze della mancata espressione di un parere. Il professionista di fiducia invia al giudice i pareri dei creditori insieme al piano di adeguamento dei debiti.

Se il creditore il cui credito è interessato da un progetto di adeguamento non concorda con l'ammontare del credito e gli altri dati forniti nell'elenco dei debiti, deve presentare al professionista di fiducia, entro i termini stabiliti, una dichiarazione segnalando i punti dell'elenco dei debiti che non accetta e fornendo prove delle sue contestazioni. Se il creditore non presenta nessuna dichiarazione entro i tempi stabiliti, l'ammontare del credito è ritenuto approvato. Se non concorda con una contestazione contenuta nella dichiarazione del creditore, il professionista di fiducia deve trasmettere al giudice, insieme al piano di adeguamento dei debiti, la dichiarazione corredata di prove e spiegare i motivi per cui non accetta il contenuto della dichiarazione. Insieme al piano di adeguamento dei debiti, il professionista di fiducia trasmette al giudice i pareri, le dichiarazioni e le prove presentate dai creditori. In base alle affermazioni e alle prove presentate, il giudice decide in merito all'importo del credito principale e del credito accessorio e in merito all'esistenza di garanzie al momento dell'approvazione del piano. Se necessario, il giudice sentirà preventivamente il debitore e il creditore interessato. Il giudice può decidere di non determinare l'ammontare del credito o di determinarlo solo in parte, se ritiene che il credito interessato da un progetto di adeguamento non esista effettivamente, se l'ammontare non è chiaro o se non è possibile valutare ragionevolmente se il credito sia legittimo o sostanziato da prove. Dopo l'approvazione di un piano di adeguamento dei debiti, gli effetti giuridici ivi previsti iniziano ad applicarsi al debitore e alla persona i cui diritti sono interessati dal piano.

Partecipazione dei creditori alla procedura di liberazione dalle obbligazioni

L'avvio di una procedura di liberazione dalle obbligazioni avviene contestualmente alla dichiarazione di fallimento. Finché la procedura fallimentare prosegue, i creditori vi partecipano in conformità delle disposizioni in materia di procedura fallimentare. Se la procedura fallimentare termina e successivamente prosegue la procedura di liberazione dalle obbligazioni, i creditori che hanno insinuato crediti nella procedura fallimentare e il cui credito o parte di esso non è stato soddisfatto hanno il diritto di ricevere pagamenti durante il periodo di liberazione dalle obbligazioni.

Durante la procedura di liberazione del debitore dalle proprie obbligazioni, i creditori fallimentari, compresi coloro che non hanno insinuato crediti durante la procedura fallimentare, non possono avanzare alcuna richiesta di pagamento in relazione ai beni del debitore. I creditori i cui crediti nei confronti del debitore sono sorti dopo la dichiarazione di fallimento non possono, durante la procedura di liberazione del debitore dalle proprie obbligazioni, avanzare alcuna richiesta di pagamento in relazione alle somme di denaro che devono essere trasferite al professionista di fiducia.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

In virtù dell'ordinanza fallimentare, i beni del debitore diventano massa fallimentare e vengono utilizzati come attività per soddisfare i creditori ed effettuare la procedura fallimentare. La massa fallimentare comprende sia i beni detenuti dal debitore al momento della dichiarazione di fallimento, sia i beni rivendicati, recuperati o acquisiti dal debitore durante la procedura fallimentare. Non comprende invece i beni del debitore che in virtù della legge non possono essere pignorati.

Dopo la dichiarazione di fallimento il diritto del debitore di amministrare e di disporre della massa fallimentare viene trasferito al curatore fallimentare. Qualsiasi atto di disposizione relativo a un bene rientrante nella massa fallimentare effettuato dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento è nullo. Prima della dichiarazione di fallimento il giudice può vietare al debitore di disporre in tutto o in parte dei beni senza il consenso del curatore provvisorio.

Il curatore deve prendere possesso dei beni del debitore e cominciare ad amministrare la massa fallimentare subito dopo l'ordinanza fallimentare. Salvo diversa disposizione di legge, il curatore è tenuto a rivendicare i beni del debitore che sono in possesso di terzi per includerli nella massa fallimentare. L'amministrazione della massa fallimentare comporta l'esecuzione delle operazioni necessarie a tutelare la massa e a condurre la procedura fallimentare, nonché la gestione delle attività del debitore persona giuridica o l'organizzazione dell'attività economica dell'imprenditore, debitore persona fisica. Nell'ambito di una procedura fallimentare relativa a un debitore persona giuridica, il curatore esercita i diritti e i doveri del consiglio di amministrazione della persona giuridica, o dell'organo che lo sostituisce, che non sono contrari all'obiettivo della procedura fallimentare. Il curatore ha la stessa responsabilità di un membro di un organo di amministrazione.

Il curatore può effettuare operazioni in denaro relative alla massa fallimentare solo con l'autorizzazione del giudice. Inoltre il curatore non effettua versamenti in contanti ai creditori in base alla ripartizione. Un'operazione particolarmente importante per la procedura fallimentare può essere effettuata dal curatore solo con il consenso del comitato dei creditori. Sono considerate operazioni particolarmente importanti innanzitutto l'assunzione di prestiti e, nel caso in cui un'impresa rientri nella massa fallimentare, tutte le operazioni che esulano dall'attività economica abituale di tale impresa. Il curatore non può effettuare relativamente alla massa fallimentare o per conto di quest'ultima operazioni con sé stesso o con persone a lui collegate, né altre operazioni dello stesso tipo o che implichino un conflitto d'interessi, né chiedere il rimborso delle spese connesse a tali operazioni.

Il curatore può iniziare la vendita della massa fallimentare dopo la prima assemblea generale dei creditori, a meno che durante la suddetta assemblea i creditori non decidano diversamente. Se il debitore ha impugnato l'ordinanza fallimentare, i beni non possono essere venduti senza il consenso del debitore prima dell'esame dell'impugnazione presentata dinanzi al tribunale distrettuale. Queste restrizioni non si applicano alla vendita dei beni facilmente deperibili, dei beni il cui valore decade rapidamente o dei beni che presentano costi di conservazione o di stoccaggio eccessivamente elevati. Nel caso in cui l'attività dell'impresa del debitore viene portata avanti, i beni non possono essere venduti se questo impedisce la prosecuzione dell'attività. In caso di proposta di concordato, i beni non possono essere venduti prima della conclusione del concordato a meno che, nonostante la proposta in questione, l'assemblea generale dei creditori non decida diversamente. La massa fallimentare viene venduta all'incanto secondo le modalità previste dal codice della procedura di esecuzione.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Crediti da insinuare al passivo

I crediti da insinuare al passivo sono i crediti sorti nei confronti del debitore prima della dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal fondamento e dalla scadenza di tali crediti. Dopo la dichiarazione di fallimento tutti i crediti verso il debitore sono considerati decaduti, salva diversa disposizione di legge. Se il creditore è ricorso alla giustizia ma non è ancora stata presa una decisione, il giudice sospende la procedura e il creditore è tenuto a insinuare il credito presentando una dichiarazione al curatore fallimentare. Il creditore è tenuto a insinuare il credito anche quando è ricorso alla giustizia e la decisione del giudice è passata in giudicato, ma questo credito è considerato protetto. Se il debitore aveva la possibilità di presentare ricorso, questo diritto può essere esercitato dal curatore fallimentare.

Esame dei crediti sorti dopo l'avvio dalla procedura fallimentare

Dopo la dichiarazione di fallimento i creditori fallimentari possono insinuare i loro crediti nei confronti del debitore solo in base alle modalità previste dalla legge fallimentare. I crediti possono essere insinuati solo presso il curatore fallimentare. Inoltre possono essere insinuati solo i crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento; quelli sorti dopo la dichiarazione di fallimento non possono essere insinuati prima della fine della procedura fallimentare. Nel caso delle persone giuridiche, è opportuno considerare che la procedura fallimentare si conclude generalmente con la liquidazione della persona giuridica e che dopo la fine della procedura non c'è quindi più nessuno contro cui insinuare crediti. Quando si effettuano operazioni con persone giuridiche in fallimento è quindi necessario usare cautela e tenere conto di questo rischio. Nel caso delle persone fisiche, invece, i crediti sorti durante la procedura fallimentare possono essere insinuati dopo la procedura in base alle modalità generali. Tale procedura è però soggetta ad alcune restrizioni nel caso in cui sia in corso anche la procedura di liberazione del debitore persona fisica dalle proprie obbligazioni. Le obbligazioni relative al risarcimento dei danni indebitamente causati dal debitore persona giuridica durante la procedura fallimentare sono obbligazioni consolidate; questo significa che è possibile imporre al debitore di eseguirle durante la procedura fallimentare secondo le modalità generali oppure realizzare a tale scopo una procedura di esecuzione sulla massa fallimentare.

Dopo la dichiarazione di fallimento il debitore potrebbe procedere a un atto di disposizione su un bene rientrante nella massa fallimentare. Tale atto sarebbe tuttavia nullo dal momento che, dopo la dichiarazione di fallimento, il diritto di amministrazione e di disposizione del patrimonio è passato al curatore fallimentare. Se il debitore procede comunque a un atto di disposizione, ciò che è stato trasferito in virtù di tale atto verrà restituito alla controparte, se il bene trasferito rientra ancora nella massa fallimentare, o sarà oggetto di risarcimento, se il trasferimento ha permesso di aumentare la massa fallimentare. Se il debitore ha disposto del bene il giorno della dichiarazione di fallimento, si presume che l'atto di disposizione sia stato effettuato dopo la dichiarazione di fallimento. Se prima della dichiarazione di fallimento il debitore ha disposto di crediti da maturare, la dichiarazione di fallimento rende nulla la disposizione dei crediti sorti dopo tale dichiarazione. Un debitore persona fisica può disporre della massa fallimentare con il consenso del curatore. Qualsiasi atto di disposizione effettuato senza il consenso del curatore è nullo.

Gestione dei crediti sorti dopo l'avvio di una procedura di riorganizzazione o di adeguamento dei debiti

Durante il periodo di validità del piano di riorganizzazione non possono essere promosse azioni riguardanti un credito incluso nel piano di riorganizzazione, mentre restano possibili le azioni su altri crediti. Durante il periodo di validità del piano di adeguamento dei debiti non è possibile promuovere azioni o chiedere l'avvio di un procedimento di volontaria giurisdizione su un credito incluso nel piano di adeguamento, mentre restano possibili le azioni su altri crediti. L'approvazione del piano di adeguamento dei debiti non pregiudica il diritto del creditore di contestare, nell'ambito di una procedura giudiziaria, i crediti non ammessi nel piano di adeguamento. Nell'ambito di una procedura giudiziaria il creditore può inoltre contestare l'importo di un credito relativamente alla parte di credito non ammessa.

La presentazione di un'istanza di riorganizzazione o di adeguamento dei debiti da parte del debitore comporta una sospensione del termine di prescrizione dei crediti nei confronti del debitore. Dopo la presentazione dell'istanza di riorganizzazione, su richiesta dell'impresa, approvata del consulente di riorganizzazione, il giudice adito può sospendere una procedura giudiziaria relativa a un credito pecuniario nei confronti dell'impresa e fino all'approvazione del piano di riorganizzazione o fino alla fine della procedura di riorganizzazione, a meno che non si tratti di un credito connesso a un rapporto di lavoro nei confronti del quale non sia ancora stata adottata una decisione. In caso di avvio di una procedura di adeguamento dei debiti, il giudice sospende, fino all'approvazione del piano di adeguamento dei debiti o fino al termine della procedura, le procedure giudiziarie relative a crediti pecuniari verso il debitore su cui non sia ancora stata adottata una decisione.

Il piano di riorganizzazione non esonera una persona solidalmente responsabile dell'obbligazione dell'impresa dall'onorare tale obbligazione. L'approvazione del piano di adeguamento dei debiti non esonera una persona solidalmente responsabile dell'obbligazione del debitore dall'onorare tale obbligazione.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

Norme in materia di insinuazione, controllo e ammissione dei crediti nell'ambito di una procedura fallimentare

Entro due mesi dalla pubblicazione dell'avviso di fallimento nel bollettino degli annunci ufficiali, i creditori sono tenuti a informare il curatore di tutti i loro crediti verso il debitore antecedenti la dichiarazione di fallimento, indipendentemente dal fondamento e dalla scadenza di tali crediti. Dopo la dichiarazione di fallimento, tutti i crediti verso il debitore sono considerati decaduti. A tale scopo i creditori devono presentare al curatore una dichiarazione scritta (dichiarazione di credito). Nella dichiarazione di credito è necessario indicare il contenuto, il motivo e l'importo del credito e l'eventuale esistenza di una garanzia. I documenti comprovanti le circostanze indicate nella dichiarazione di credito devono essere allegati alla dichiarazione.

I crediti sono difesi nella procedura scritta. Le garanzie a sostegno del credito sono difese contestualmente al credito. Il curatore stila un elenco preliminare dei creditori sulla base della dichiarazione di credito presentata. Tutti i creditori e il debitore possono contestare il credito. Qualora necessario, anche il curatore è tenuto a presentare le proprie contestazioni. Successivamente, i creditori che hanno ricevuto una contestazione hanno la possibilità di esprimere il proprio parere in merito. Il curatore stila un elenco definitivo dei creditori sulla base della dichiarazione di credito, delle contestazioni e delle opinioni presentate e lo sottopone al giudice per l'approvazione.

Al momento dell'approvazione dell'elenco dei creditori, il giudice si pronuncia sul merito delle contestazioni, dei pareri, delle richieste e delle dichiarazioni presentate insieme all'elenco, stabilisce l'ammontare, il rango e la ripartizione del credito e approva l'elenco dei creditori con ordinanza. Il credito, il suo rango e la garanzia a sostegno del credito sono considerati ammessi se né il curatore né nessun creditore li contesta oppure se il creditore o il curatore che ha contestato il credito vi rinuncia. Per rinunciare a una contestazione occorre presentare un'istanza al giudice.

I seguenti crediti sono considerati ammessi senza discussione:

  1. crediti accettati con decisione giudiziaria passata in giudicato o con decisione di un organo arbitrale che funge da titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 6 o 61 del codice della procedura di esecuzione;
  2. garanzie ammesse con decisione giudiziaria passata in giudicato o con decisione di un organo arbitrale che funge da titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 2, commi 1, 6 o 61 del codice della procedura di esecuzione oppure garanzie iscritte nel registro immobiliare, nel registro navale, nel registro delle garanzie commerciali o nel registro dei titoli;
  3. crediti accettati con decisioni e ordinanze del tribunale unificato dei brevetti passate in giudicato, di cui all'articolo 82 dell'accordo su un tribunale unificato dei brevetti (GU C 175 del 20.6.2013, pag. 1);
  4. crediti accettati con decisioni di organi giurisdizionali di Stati esteri, dichiarate esecutive o soggette ad esecuzione senza riconoscimento in Estonia;
  5. crediti per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie di diritto pubblico derivanti da un atto amministrativo di cui all'articolo 2, comma 1, del codice della procedura di esecuzione, se il termine per la contestazione dell'atto amministrativo è scaduto prima della dichiarazione di fallimento e anche nel caso in cui tali crediti derivino da un atto ufficiale di uno stato estero dichiarato esecutivo o soggetto ad esecuzione senza riconoscimento in Estonia.

L'elenco dei creditori, da approvarsi con ordinanza, indica:

  1. il nome del creditore;
  2. il codice del registro o il codice di identificazione personale del creditore;
  3. l'ammontare del credito ammesso;
  4. il rango del credito ammesso e la ripartizione;
  5. l'eventuale garanzia a sostegno del credito;
  6. se il credito consiste in un'obbligazione solidale o deriva da un'operazione condizionata o da un atto amministrativo con una condizione secondaria;
  7. se il credito è oggetto di contestazione da parte del debitore.

Norme in materia di insinuazione, controllo e ammissione dei crediti nell'ambito di una procedura di riorganizzazione o di adeguamento dei debiti

Nell'ambito di una procedura di riorganizzazione, il debitore presenta un elenco dei debiti con tutti i crediti detenuti nei suoi confronti e l'indicazione dei relativi creditori. I crediti non sono quindi insinuati dai creditori. Se un creditore, che presenta un credito oggetto di un progetto di adeguamento in base al piano di riorganizzazione, non accetta l'importo del credito indicato nell'ambito della procedura di riorganizzazione, può presentare al consulente di riorganizzazione una dichiarazione scritta precisando quali sono i punti dell'avviso che non accetta e presentando prove in tal senso. Se il creditore non presenta dichiarazioni entro i tempi stabiliti, l'ammontare del credito è ritenuto approvato. Il debitore può contestare il parere del creditore, ma è tenuto a motivare la propria posizione. In base alle affermazioni e alle prove presentate, il giudice decide in merito all'importo del credito principale e del credito accessorio, nonché in merito all'esistenza e all'entità delle garanzie.

Nell'ambito della procedura di adeguamento dei debiti il debitore fornisce una panoramica dei propri debiti all'interno di una dichiarazione e il professionista di fiducia stila un elenco dettagliato dei debiti. Il piano di adeguamento dei debiti indica quali sono le obbligazioni interessate dall'istanza di adeguamento e secondo quali modalità. Come nel caso della procedura di riorganizzazione, i crediti non sono insinuati dai creditori. Se il creditore il cui credito è interessato da un progetto di adeguamento non concorda con i dati forniti dal debitore nell'elenco dei debiti, deve comunicare al giudice o, se quest'ultimo dispone in tal senso, al consulente, entro i termini stabiliti dal giudice, i punti che non accetta e presentare prove in tal senso. Se il creditore non presenta dichiarazioni entro i tempi stabiliti, l'ammontare del credito è ritenuto approvato. Il debitore o il professionista di fiducia che non accetta un'affermazione contenuta nella dichiarazione del creditore deve trasmettere al giudice la dichiarazione corredata di prove e spiegare i motivi per cui non accetta il contenuto della dichiarazione. In base alle affermazioni e alle prove presentate, il giudice decide in merito all'importo del credito principale e del credito accessorio e all'esistenza di garanzie.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

In linea di principio tutti i creditori vengono trattati allo stesso modo, ma esistono alcune eccezioni che danno la priorità a determinati creditori.

Prima di effettuare versamenti in base alla ripartizione, i pagamenti successivi legati alla procedura fallimentare vengono eseguiti a partire dalla massa fallimentare nel seguente ordine:

  1. i crediti relativi alle conseguenze dell'esclusione e del recupero di beni;
  2. gli assegni alimentari destinati al debitore e alle persone a suo carico;
  3. nella procedura fallimentare nei confronti del patrimonio, le spese di cui all'articolo 142, comma 1, punto 1), della legge sul diritto di successione;
  4. le obbligazioni consolidate;
  5. le spese e gli oneri dalla procedura fallimentare.

Una volta effettuati questi pagamenti, i creditori vengono soddisfatti in base all'ordine dei seguenti crediti:

  1. i crediti ammessi e assistiti da garanzia;
  2. gli altri crediti ammessi e insinuati nei tempi previsti;
  3. gli altri crediti ammessi, ma non insinuati nei tempi previsti;
  4. nella procedura fallimentare nei confronti del patrimonio, i crediti di cui all'articolo 142, comma 1, punto 3), della legge sul diritto di successione e i crediti per le porzioni obbligatorie.

Se un contratto prevede che il credito da soddisfare appartenga a un rango inferiore rispetto a quanto indicato sopra, questo sarà soddisfatto in base al rango previsto nel contratto. Ciò significa che è possibile considerare la subordinazione volontaria delle obbligazioni.

In caso di codebitori solidali, un terzo può essere considerato responsabile dell'obbligazione del debitore; in tal caso, il codebitore è responsabile nei confronti del creditore indipendentemente dall'insolvenza del debitore. Se il codebitore paga una parte del credito che il creditore ha a sua volta insinuato nei confronti del debitore, la parte pagata viene dedotta dal credito.

È anche possibile che l'obbligazione del debitore venga trasferita a terzi in virtù della legge. Se il datore di lavoro è diventato insolvente, ossia se è stato dichiarato fallito o se la procedura fallimentare è stata chiusa per estinzione, il lavoratore ha diritto al risarcimento della remunerazione non percepita prima della dichiarazione di insolvenza del datore di lavoro, dell'indennità per ferie non percepita prima della dichiarazione di insolvenza e delle indennità non percepite al momento del recesso dal contratto di lavoro prima o dopo la dichiarazione di insolvenza. Nell'ambito di una procedura fallimentare, in caso di insolvenza del datore di lavoro, il creditore dei contributi per l'assicurazione contro la disoccupazione non versati a scadenza è lo Stato.

Nell'ambito di una procedura di riorganizzazione o di una procedura di adeguamento dei debiti non si può parlare di massa fallimentare; i creditori vengono soddisfatti in base al piano di riorganizzazione o di adeguamento dei debiti. Il piano di riorganizzazione non esonera una persona solidalmente responsabile dell'obbligazione dell'impresa dall'onorare tale obbligazione. La persona responsabile in solido di un'obbligazione dell'impresa che ha eseguito tale obbligazione beneficia del diritto alla restituzione nei confronti dell'impresa solo se quest'ultima è responsabile dell'esecuzione dell'obbligazione in virtù del piano di riorganizzazione. L'approvazione del piano di adeguamento dei debiti non esonera una persona solidalmente responsabile dell'obbligazione del debitore dall'onorare tale obbligazione. La persona responsabile in solido di un'obbligazione del debitore che ha eseguito tale obbligazione beneficia del diritto alla restituzione nei confronti del debitore solo nella misura in cui quest'ultimo è responsabile dell'esecuzione dell'obbligazione secondo il piano di adeguamento dei debiti.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Chiusura e conseguenze della chiusura della procedura fallimentare

La procedura fallimentare può essere chiusa prima della dichiarazione di fallimento. Dopo aver esaminato l'istanza di fallimento, il giudice dichiara il fallimento, respinge l'istanza o mette fine alla procedura per estinzione.

Il giudice adotta un'ordinanza di chiusura della procedura per estinzione, senza dichiarazione di fallimento, indipendentemente dall'insolvenza del debitore, se i beni di quest'ultimo non consentono di coprire le spese e gli oneri della procedura fallimentare e se non è possibile recuperare o rivendicare dei beni, in particolare in caso di impossibilità di promuovere un'azione nei confronti di un membro di un organo di amministrazione. Il giudice può mettere fine alla procedura per estinzione senza dichiarazione di fallimento, indipendentemente dall'insolvenza del debitore, anche qualora il patrimonio di quest'ultimo comprenda essenzialmente crediti di restituzione e crediti verso terzi e sia poco probabile che questi crediti vengano soddisfatti. Il giudice non mette invece fine alla procedura per estinzione se il debitore, un creditore o terzi versano sul conto stabilito, a titolo di deposito, l'importo indicato dal giudice per la copertura delle spese e degli oneri della procedura fallimentare oppure se il giudice accoglie la domanda della divisione insolvenze per lo svolgimento di una procedura fallimentare relativa a un debitore persona giuridica come indagine pubblica. Se la procedura fallimentare relativa a un debitore persona giuridica si conclude per estinzione, il curatore provvisorio liquida la persona giuridica entro due mesi da quando l'ordinanza di chiusura è passata in giudicato, senza procedura di liquidazione. Se al momento dell'estinzione della procedura fallimentare il debitore è in possesso di beni, questi vengono utilizzati prima di tutto per pagare i compensi del curatore provvisorio e coprire le spese e gli oneri necessari.

La procedura fallimentare può concludersi con l'estinzione della procedura fallimentare, il venir meno del motivo del fallimento, l'accordo dei creditori, l'approvazione della relazione finale, l'omologazione del concordato o in presenza di altri motivi previsti dalla legge.

Il giudice mette fine alla procedura fallimentare per estinzione se la massa fallimentare non consente di coprire le obbligazioni consolidate e le spese e gli oneri della procedura fallimentare. Nel caso di un debitore persona giuridica, il giudice chiede alla divisione insolvenze di presentare una domanda di avvio di procedura fallimentare da svolgersi in qualità di indagine pubblica, concedendo un termine ragionevole per la presentazione di tale domanda. Qualora la domanda sia accolta, la procedura non sarà terminata e proseguirà come indagine pubblica.

Su richiesta del debitore, nei casi in cui il fallimento è stato dichiarato per probabile insolvenza futura del debitore, il giudice chiude la procedura fallimentare per cessazione del motivo della procedura se il debitore dimostra di non essere insolvente o a rischio di insolvenza. Quando la procedura fallimentare viene chiusa perché è venuto meno il motivo della procedura, la persona giuridica non viene sciolta.

Il giudice chiude la procedura fallimentare, su richiesta del debitore, se tutti i creditori che hanno insinuato crediti nei tempi previsti acconsentono alla chiusura. Se l'insolvenza del debitore persona giuridica è permanente, il giudice decide con ordinanza di chiudere la relativa procedura di liquidazione.

Quando il curatore presenta una relazione finale al comitato dei creditori e al giudice, la procedura fallimentare termina con l'approvazione della relazione. Nella relazione finale il curatore fornisce informazioni sulla massa fallimentare e sul ricavato della sua vendita, sui pagamenti effettuati, sui crediti ammessi, sulle istanze presentate o in attesa, ecc. I creditori possono contestare la relazione finale dinanzi al giudice. Il giudice approva la relazione finale e chiude la procedura fallimentare. Se dalla relazione finale emerge che durante la procedura fallimentare i diritti del debitore o dei creditori sono stati violati, il giudice non approva la relazione e la rimanda con ordinanza al curatore affinché la procedura fallimentare prosegua.

La procedura fallimentare può anche concludersi con la pubblicazione di un concordato. Il concordato è l'accordo tra il debitore e i creditori sul pagamento dei debiti, che prevede la riduzione dei debiti o la proroga dei pagamenti. Il concordato viene elaborato in base alla proposta del debitore o del curatore durante la procedura fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento. È l'assemblea generale dei creditori a decidere sul concordato, ma la sua omologazione spetta al giudice. In tal caso il giudice chiude la procedura fallimentare con un'ordinanza di omologazione del concordato.

Se entro due anni dalla dichiarazione di fallimento la procedura fallimentare non è stata chiusa, il curatore presenta al comitato dei creditori e al giudice, ogni sei mesi fino alla chiusura della procedura, una relazione contenente i motivi per cui la procedura non è stata chiusa, i dati sui beni della massa fallimentare venduti e non venduti e informazioni sull'amministrazione della massa fallimentare. Con la chiusura della procedura fallimentare, salvo diversa disposizione di legge, il giudice libera il curatore dal suo incarico. Il giudice può tuttavia non liberarlo se al momento della chiusura della procedura fallimentare non tutti i beni della massa fallimentare sono stati venduti, se sono ancora attese somme di denaro, se le azioni promosse dal curatore non sono state esaminate oppure se il curatore ha l'intenzione o è tenuto a promuovere un'azione. In tal caso, il curatore continua a svolgere le proprie mansioni anche dopo la chiusura della procedura fallimentare. Se, dopo la chiusura della procedura fallimentare e dopo la liberazione del curatore dal suo incarico, la massa fallimentare è alimentata da nuove entrate di denaro o vengono liberate alcune somme riservate durante la ripartizione o emerge che la massa fallimentare comprende beni che non erano stati contemplati al momento dello svolgimento della procedura fallimentare, il giudice, di propria iniziativa o su richiesta del curatore o di un creditore, ordina un'ulteriore ripartizione.

Chiusura e conseguenze della chiusura della procedura di riorganizzazione

La procedura di riorganizzazione può concludersi con la chiusura anticipata, l'annullamento del piano di riorganizzazione, l'esecuzione anticipata del piano o alla scadenza prevista del piano. La procedura di riorganizzazione termina dopo l'esecuzione anticipata del piano di riorganizzazione se l'impresa ha adempiuto entro la scadenza tutte le obbligazioni previste dal piano.

La chiusura anticipata della procedura di riorganizzazione è possibile solo prima che venga approvato il piano di riorganizzazione. Il giudice procede alla chiusura anticipata della procedura di riorganizzazione se l'impresa non rispetta l'obbligo di cooperazione, se non versa a titolo di deposito l'importo stabilito dal giudice per la copertura dei compensi e delle spese del consulente di riorganizzazione o del perito, se il piano di riorganizzazione non è stato approvato, se l'impresa presenta un'istanza in tal senso, se non sussistono più le condizioni che hanno determinato l'avvio della procedura di riorganizzazione, se i beni dell'impresa sono dilapidati o se gli interessi dei creditori vengono lesi, se il piano di riorganizzazione non è presentato nei tempi previsti o se l'impresa ha presentato dati relativi al credito errati. Quando il giudice procede alla chiusura anticipata della procedura di riorganizzazione tutte le conseguenze legate all'avvio della procedura di riorganizzazione cessano con effetto retroattivo.

La procedura di riorganizzazione si chiude alla scadenza del piano di riorganizzazione.

La procedura di riorganizzazione può anche concludersi a seguito dell'annullamento del piano di riorganizzazione. Questo piano viene annullato se, dopo la sua approvazione, l'impresa viene riconosciuta colpevole di un'infrazione nell'ambito di una procedura fallimentare o di esecuzione, se non adempie in modo significativo alle obbligazioni previste dal piano di riorganizzazione, se appare evidente, una volta trascorsa più della metà della durata del piano, che l'impresa non riuscirà ad adempiere le obbligazioni che aveva assunto in virtù del piano, su richiesta del consulente di riorganizzazione se le spese necessarie per il controllo non vengono coperte o se l'impresa non collabora con il consulente al rispetto dell'obbligazione di controllo o se non gli fornisce le informazioni necessarie all'esecuzione del controllo in questione, se l'impresa presenta una domanda di annullamento del piano di riorganizzazione o se viene dichiarato il fallimento dell'impresa. In caso di annullamento del piano di riorganizzazione le conseguenze legate all'avvio della procedura di riorganizzazione cessano con effetto retroattivo. Le conseguenze dell'avvio di una procedura di riorganizzazione comprendono anche la proroga dei termini per il recupero previsti da eventuali procedure fallimentari o di esecuzione successive. Tale conseguenza non cessa.

Chiusura e conseguenze della chiusura della procedura di adeguamento dei debiti

La procedura di adeguamento dei debiti termina se il piano di adeguamento dei debiti viene annullato dopo la chiusura della procedura o alla scadenza indicata nel piano. La procedura termina a seguito dell'esecuzione anticipata del piano di adeguamento dei debiti se il debitore ha adempiuto entro la scadenza tutte le obbligazioni previste dal piano.

Il piano di adeguamento dei debiti viene annullato dal giudice su richiesta del debitore o a seguito della dichiarazione di fallimento del debitore. Il giudice può annullare il piano di adeguamento dei debiti se il debitore non adempie in maniera significativa le obbligazioni previste dal piano, se appare evidente, una volta trascorsa più della metà della durata del piano, che il debitore non riuscirà a eseguire le obbligazioni che aveva assunto ai sensi del piano, se il debitore non ha difficoltà di pagamento o se le ha superate, se ha presentato intenzionalmente o per grave negligenza dati errati o incompleti sul suo patrimonio o sulle sue entrate, sui suoi creditori o sulle sue obbligazioni, se il debitore ha effettuato versamenti a creditori non indicati nel piano di adeguamento dei debiti ledendo significativamente gli interessi degli altri creditori, se il debitore non collabora con il giudice o con il consulente al rispetto dell'obbligazione di controllo o se non fornisce le informazioni necessarie all'esecuzione del controllo in questione, se il debitore non versa, a titolo di deposito, l'importo stabilito dal giudice per la copertura dei compensi e delle spese del professionista di fiducia o del perito. In caso di annullamento del piano di adeguamento dei debiti le conseguenze legate all'avvio della procedura di adeguamento dei debiti cessano con effetto retroattivo. Le conseguenze dell'avvio di una procedura di adeguamento dei debiti comprendono anche la proroga dei termini per il recupero previsti da eventuali procedure fallimentari o di esecuzione successive. Tale conseguenza non cessa.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura fallimentare

Una volta terminata la procedura fallimentare i creditori possono far valere, in base alle modalità generali, i crediti detenuti nei confronti del debitore che avrebbero potuto essere insinuati nell'ambito della procedura fallimentare ma che non lo sono stati, così come i crediti che, seppure insinuati, non sono stati soddisfatti o che il creditore ha contestato. In tal caso, gli interessi e le penali di mora non vengono calcolati per il periodo della procedura fallimentare.

Se il debitore persona fisica viene liberato dalle obbligazioni non eseguite durante la procedura fallimentare, i crediti dei creditori fallimentari nei confronti del debitore si estinguono, compresi i crediti non insinuati nell'ambito della procedura fallimentare, tranne per quanto riguarda il risarcimento dei danni causati intenzionalmente e in modo illecito e i crediti alimentari verso un figlio o un genitore.

Dopo la fine della procedura fallimentare i creditori possono far valere anche i crediti nei confronti del debitore derivanti da obbligazioni consolidate che non sono stati soddisfatti nell'ambito della procedura fallimentare. Possono essere fatti valere in base alle modalità generali anche i crediti sorti nei confronti del debitore durante la procedura fallimentare e che non è stato possibile insinuare nell'ambito della procedura. In tal caso, il termine di prescrizione decorre dalla chiusura della procedura fallimentare. Nella misura in cui un credito ammesso non è stato soddisfatto nell'ambito della procedura fallimentare, l'ordinanza funge da titolo esecutivo se il debitore non ha contestato il credito o se quest'ultimo è stato riconosciuto dal giudice.

Diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di riorganizzazione

Se la procedura di riorganizzazione si chiude alla scadenza del piano di riorganizzazione, dopo tale scadenza un creditore può far valere un credito oggetto di adeguamento nell'ambito del piano di riorganizzazione solo nella misura stabilita dal piano di riorganizzazione ma non eseguita.

In caso di annullamento del piano di riorganizzazione o di chiusura anticipata, le conseguenze legate all'avvio della procedura di riorganizzazione cessano con effetto retroattivo. Il creditore il cui credito è stato oggetto di adeguamento nell'ambito del piano di riorganizzazione ritrova il suo diritto di ricorso nei confronti dell'impresa per quanto riguarda l'importo iniziale. Occorre tuttavia tenere conto di ciò che il creditore ha già ottenuto nel corso dell'applicazione del piano di riorganizzazione.

Diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura di adeguamento dei debiti

Dopo la scadenza del piano di adeguamento dei debiti, un creditore può far valere un credito oggetto di adeguamento nell'ambito del piano solo nella misura stabilita dal piano ma non eseguita. In caso di annullamento del piano, il creditore il cui credito è stato oggetto di adeguamento nell'ambito del piano di adeguamento dei debiti ritrova il suo diritto di ricorso nei confronti del debitore per quanto riguarda l'importo iniziale. Occorre tuttavia tenere conto di ciò che il creditore ha già ottenuto nel corso dell'applicazione del piano di adeguamento dei debiti.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Procedura fallimentare

Se l'istanza di fallimento viene accettata o se la procedura fallimentare si conclude con un concordato, le spese e gli oneri della procedura sono a carico della massa fallimentare. Se il giudice respinge o non esamina l'istanza di fallimento presentata da un creditore oppure se la procedura termina perché il creditore vi rinuncia, le spese e gli oneri della procedura fallimentare sono a carico del creditore. In caso di estinzione della procedura fallimentare, il giudice stabilisce la ripartizione delle spese e degli oneri della procedura fallimentare tenendo conto delle circostanze.

Se una procedura avviata su richiesta del debitore si conclude per estinzione senza dichiarazione di fallimento e i beni del debitore non sono sufficienti a effettuare i pagamenti necessari, il giudice condanna il debitore a pagare i compensi e le spese rimborsabili del curatore provvisorio; può anche ordinarne il rimborso con fondi pubblici. Il limite relativo al rimborso dei compensi e delle spese del curatore provvisorio con fondi pubblici è pari a un salario minimo mensile (incluse le tasse previste dalla legge ed esclusa l'IVA). Il giudice non ordina il rimborso dei compensi e delle spese del curatore provvisorio con fondi pubblici se il debitore, un creditore o terzi hanno versato sull'apposito conto l'importo a titolo di deposito stabilito dal giudice per la copertura dei compensi e delle spese rimborsabili del curatore provvisorio.

Nel caso in cui sia presentata un'istanza di insolvenza da parte di un debitore persona fisica o nei confronti di esso, si applica una procedura analoga. Anziché un curatore provvisorio, per la persona fisica viene nominato un professionista di fiducia.

Procedura di riorganizzazione

All'avvio della procedura di riorganizzazione, il giudice stabilisce il termine entro il quale l'impresa deve versare sull'apposito conto l'importo a titolo di deposito stabilito per la copertura dei compensi e delle spese iniziali del consulente di riorganizzazione. Se l'impresa non versa l'importo, il giudice chiude la procedura di riorganizzazione. Il giudice stabilisce l'entità del rimborso dei compensi e delle spese del consulente di riorganizzazione nel momento in cui lo libera dal suo incarico o quando approva il piano di riorganizzazione, basandosi sulla relazione sulle attività e le spese del consulente.

Se nell'ambito della procedura di riorganizzazione il giudice invita dei periti, questi hanno il diritto di essere rimborsati per le spese giustificate e necessarie sostenute per l'esecuzione dei loro obblighi e di essere retribuiti per il loro operato. Il giudice stabilisce l'entità del rimborso dei compensi e delle spese del perito. Prima di stabilire i compensi del perito, il giudice può anche ascoltare l'impresa.

Procedura di adeguamento dei debiti

Le spese e gli oneri della procedura di adeguamento dei debiti sono a carico del debitore, mentre le spese legali dei creditori sono a carico di quest'ultimi. Il giudice può porre le spese legali dei creditori a carico del debitore se quest'ultimo ha presentato deliberatamente un'istanza di adeguamento dei debiti ingiustificata o se ha causato in altro modo spese legali ai creditori presentando intenzionalmente informazioni errate o una domanda o una contestazione che sapeva ingiustificata. Se il piano di adeguamento dei debiti è stato eseguito, il debitore non è tenuto a rimborsare le spese pagate grazie all'aiuto finanziario dello Stato. In caso di avvio di una procedura di adeguamento dei debiti, il giudice stabilisce l'importo che il debitore è tenuto a versare sull'apposito conto a titolo di deposito per coprire i compensi e le spese del professionista di fiducia. Qualora nomini un perito, il giudice stabilisce inoltre l'importo che il debitore è tenuto a versare in anticipo per coprire i compensi e le spese del perito.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

Procedura fallimentare

Dopo la dichiarazione di fallimento il diritto del debitore di amministrare e di disporre della massa fallimentare viene trasferito al curatore fallimentare. Qualsiasi atto di disposizione relativo a un bene rientrante nella massa fallimentare effettuato dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento è nullo. Un debitore persona fisica può disporre della massa fallimentare con il consenso del curatore. Qualsiasi atto di disposizione effettuato senza il consenso del curatore è nullo.

Il giudice invalida, con procedura di revoca, qualsiasi operazione o transazione del debitore effettuata prima della dichiarazione di fallimento lesiva degli interessi dei creditori. Se la transazione o qualsiasi altra operazione da invalidare è stata effettuata dopo la nomina del curatore provvisorio o del professionista di fiducia, ma prima della dichiarazione di fallimento, si presume che la transazione o un'altra operazione abbia leso gli interessi dei creditori.

Il debitore, un creditore o il curatore può chiedere al giudice di invalidare una decisione dell'assemblea generale dei creditori non conforme alla legge o adottata senza rispettare le modalità previste dalla legge oppure una decisione per la quale il diritto di ricorso sia direttamente previsto dalla legge. È inoltre possibile chiedere l'invalidamento di una decisione dell'assemblea generale dei creditori lesiva degli interessi comuni dei creditori.

Se è stata avviata una procedura per liberare il debitore persona fisica dalle sue obbligazioni, il giudice può, su richiesta di un creditore ed entro un anno dall'adozione dell'ordinanza con cui il debitore viene liberato dalle obbligazioni non eseguite nell'ambito della procedura fallimentare, annullare l'ordinanza se è evidente che il debitore ha intenzionalmente violato le proprie obbligazioni durante la procedura volta a liberarlo dalle sue obbligazioni e che così facendo ha compromesso in modo sostanziale la possibilità di soddisfare i creditori fallimentari.

Qualora il debitore e i creditori concordino, dopo la dichiarazione di fallimento, di concludere un concordato, il giudice può annullare il concordato se il debitore non adempie le obbligazioni in esso previste o se è stato condannato per un'infrazione riguardante una procedura fallimentare o di esecuzione oppure se appare evidente, una volta trascorsa più della metà del periodo di validità del concordato, che il debitore non riuscirà a soddisfare le condizioni del concordato. L'annullamento del concordato produce effetti su tutti i creditori che hanno partecipato al concordato e tutela quindi l'insieme dei creditori.

Procedura di riorganizzazione

Il giudice annulla il piano di riorganizzazione se, dopo l'approvazione del piano, l'impresa viene riconosciuta colpevole di un'infrazione riguardante una procedura fallimentare o di esecuzione, se non adempie in modo significativo alle obbligazioni previste dal piano di riorganizzazione, se appare evidente, una volta trascorsa più della metà della durata del piano, che essa non riuscirà ad adempiere le obbligazioni che aveva assunto in virtù del piano, su richiesta del consulente di riorganizzazione se le spese per il controllo non sono sostenute o se l'impresa non collabora con il consulente al rispetto dell'obbligazione di controllo o se non gli fornisce le informazioni necessarie all'esecuzione del controllo in questione, se l'impresa presenta una domanda in tal senso o se viene dichiarato il fallimento dell'impresa. Il creditore il cui credito è stato oggetto di adeguamento nell'ambito del piano di riorganizzazione ritrova il suo diritto di ricorso nei confronti dell'impresa per quanto riguarda l'importo iniziale. Occorre tuttavia tenere conto di ciò che il creditore ha già ottenuto nel corso dell'applicazione del piano di riorganizzazione.

Procedura di adeguamento dei debiti

Il giudice può annullare il piano di adeguamento dei debiti su richiesta del debitore o a seguito della dichiarazione di fallimento del debitore, oppure se il debitore non adempie in maniera significativa le obbligazioni previste dal piano, se appare evidente, una volta trascorsa più della metà della durata del piano, che il debitore non riuscirà a eseguire le obbligazioni che aveva assunto ai sensi del piano, se il debitore non ha difficoltà di pagamento o se le ha superate e se l'adeguamento dei crediti non sarebbe più giusto nei confronti dei creditori a causa di un sostanziale cambiamento delle circostanze, se il debitore ha presentato intenzionalmente o per grave negligenza dati errati o incompleti sul suo patrimonio e sulle sue entrate, sui suoi creditori o sulle sue obbligazioni, se il debitore ha effettuato versamenti a creditori non indicati nel piano di adeguamento dei debiti ledendo significativamente gli interessi degli altri creditori, se il debitore non collabora con il giudice o con il consulente al rispetto dell'obbligo di controllo o se non fornisce le informazioni necessarie all'esecuzione del controllo in questione o se il debitore non versa l'importo a titolo di deposito stabilito dal giudice. Il creditore il cui credito è stato oggetto di adeguamento nell'ambito del piano di adeguamento dei debiti ritrova il suo diritto di ricorso nei confronti del debitore per quanto riguarda l'importo iniziale. Occorre tuttavia tenere conto di ciò che il creditore ha già ottenuto nel corso dell'applicazione del piano di adeguamento dei debiti.

Ultimo aggiornamento: 25/08/2023

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Insolvenza/fallimento - Irlanda

Il diritto in materia di insolvenza personale in Irlanda è disciplinato dal Bankruptcy Act 1988 (legge fallimentare del 1988), come modificato, e dai Personal Insolvency Acts 2012-2015 (leggi sull'insolvenza personale del 2012-2015, di seguito "leggi sull'insolvenza personale"). Le leggi sull'insolvenza personale prevedono tre metodi per superare la situazione debitoria e introducono modifiche alla legislazione in materia di fallimenti.

Tutte le procedure di insolvenza personale, compreso il fallimento, sono gestite dall'Insolvency Service of Ireland (ISI, Agenzia irlandese per le insolvenze), un organismo indipendente istituito in base alla legge nel 2013 che opera sotto l'egida del Department of Justice and Equality (dipartimento della Giustizia e delle pari opportunità).

Le procedure di insolvenza personale, disciplinate dalle leggi in materia di cui sopra, prevedono le seguenti tre possibilità:

  1. Debt Relief Notice (avviso di sgravio del debito) (DRN): per debiti fino a 35 000 EUR per le persone praticamente prive di beni e con un reddito molto basso;
  2. Debt Settlement Arrangement (accordo di liquidazione del debito) (DSA): destinato a una liquidazione concordata di debiti di valore illimitato non assistiti da garanzie nell'arco di un periodo di massimo cinque anni (estendibile a sei in determinate circostanze);
  3. Personal Insolvency Arrangement (accordo di insolvenza personale) (PIA): destinato a una liquidazione concordata o a una ristrutturazione concordata di debiti assistiti da garanzie fino a 3 milioni di EUR (soglia massima che può essere innalzata tramite accordo con i creditori) e di debiti di valore illimitato non assistiti da garanzie nell'arco di un periodo di massimo sei anni (estendibile a sette in determinate circostanze).

Un DSA e un PIA condividono un processo a tre fasi:

fase 1: l'organo giurisdizionale pertinente emette un Protective Certificate (certificato di protezione) (PC) che all'atto della sua emissione impedisce a determinati creditori nominati o "specificati" di intraprendere azioni legali contro il debitore, compreso il deposito di eventuali istanze di fallimento, al fine di recuperare il loro credito. Nel momento in cui viene concesso da parte dell'organo giurisdizionale competente, un certificato di protezione si applica per 70 giorni, sebbene possa essere esteso per ulteriori 40 giorni a fronte di determinati motivi [i];

fase 2: ciò comporta la negoziazione da parte di un Personal Insolvency Practitioner (amministratore dell'insolvenza personale, in appresso anche solo amministratore), per conto del debitore, con i creditori specificati e l'approvazione della proposta mediante una votazione dell'assemblea dei creditori debitamente costituita. Esclusivamente nel caso di un PIA, la legislazione recente ha previsto la possibilità per il debitore di chiedere un riesame della sua proposta da parte dell'organo giurisdizionale qualora i creditori abbiano respinto la proposta di PIA in occasione dell'assemblea dei creditori [ii];

fase 3: attuazione degli accordi, comprese distribuzioni periodiche ai creditori da parte dell'amministratore e revisioni annuali da parte dell'amministratore, se del caso.

Un debitore può stipulare un DRN, un DSA o un PIA soltanto una volta.

Il fallimento costituisce un'opzione per i debitori che, a causa della loro situazione, non soddisfano i criteri di ammissibilità alle tre soluzioni concernenti il debito di cui sopra oppure che hanno già fatto ricorso a una delle soluzioni possibili ma l'accordo con i creditori si è dimostrato insostenibile.

Nel caso in cui dimostri che la sua situazione finanziaria non può essere risolta mediante un accordo di insolvenza e disponga di una lettera redatta da un amministratore attestante tale circostanza, una persona fisica può adire l'High Court (Alta Corte) presentando un'istanza di dichiarazione di fallimento. Tale persona fisica deve presentare una domanda per l'ottenimento di una pronuncia (dichiarazione di fallimento) presso l'Examiner's Office (ufficio dell'esaminatore) dell'Alta Corte e versare una commissione iniziale di 200 EUR. I richiedenti saranno ascoltati dinanzi l'Alta Corte. In seguito alla dichiarazione di fallimento di un privato, quest'ultimo è tenuto per legge a rispettare le disposizioni dell'Official Assignee (liquidatore ufficiale) in materia di fallimento e del suo ufficio (la Divisione Fallimenti dell'ISI), responsabili dell'amministrazione della massa fallimentare.

Non appena un debitore viene dichiarato fallito, i suoi debiti non assistiti da garanzie vengono cancellati; tuttavia, tutti i suoi beni diventano di proprietà del liquidatore ufficiale in materia di fallimento che agisce in veste di amministratore della massa fallimentare nominato dall'Alta Corte.

La procedura di fallimento può essere proposta nelle seguenti due circostanze:

  1. da parte di un creditore richiedente che presenta un'istanza all'Alta Corte al fine di ottenere la dichiarazione di fallimento in relazione a una persona fisica debitrice nei propri confronti, dimostrando di essere un creditore di tale persona e che quest'ultima non ha compiuto tentativi soddisfacenti per soddisfare i suoi debiti;
  2. da parte del debitore stesso, nel qual caso si parla di fallimento autodichiarato.

Una persona fallita viene automaticamente riabilitata in occasione del primo anniversario della data di dichiarazione del fallimento, a condizione che la stessa non sia stata oggetto di un'ordinanza di estensione del fallimento (emessa dal liquidatore ufficiale in caso di inadempienza).

Le leggi sull'insolvenza personale hanno creato una nuova professione disciplinata dall'ISI che prevede due categorie:

1. Approved Intermediaries (intermediari autorizzati): si tratta di una persona fisica o giuridica autorizzata dall'ISI a sostenere i debitori che desiderano presentare una domanda di DRN;

2. Personal Insolvency Practitioners (amministratori di un'insolvenza personale): una persona autorizzata dall'ISI a fungere da collegamento tra il debitore e il suo o i suoi creditori al fine di assicurare la stipula di un DSA o di un PIA. Un amministratore di un'insolvenza personale è tenuto per legge ad agire in conformità con le leggi sull'insolvenza personale e le normative associate [iii].

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

In Irlanda, le persone fisiche (comprese le società di persone fisiche) avviano procedure di insolvenza personale attraverso le procedure definite nelle leggi sull'insolvenza personale. I creditori possono avviare una procedura concorsuale nei confronti di un debitore oppure un debitore può presentare istanza di fallimento di propria iniziativa.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

Procedure concorsuali

La condizione principale per l'apertura di una procedura di insolvenza personale è l'insolvenza del debitore, ossia l'incapacità da parte di quest'ultimo di soddisfare i suoi debiti nel momento in cui diventano esigibili. La natura e l'entità dei debiti, nonché il reddito del debitore determinano successivamente quale dei tre tipi di accordo sia appropriato.

Al fine di garantire che una persona soggetta ad un accordo di insolvenza sia comunque in grado di mantenere un ragionevole tenore di vita, l'ISI ha formulato delle linee guida (a seguito di un esaustivo processo di consultazione) denominate "Reasonable Living Expenses" (spese ragionevoli di sostentamento). Tali linee guida, oltre a garantire la sostenibilità dell'accordo di insolvenza, contribuiscono altresì a salvaguardare il diritto (come per legge) del debitore a un tenore di vita ragionevole, garantendo un metodo equo e trasparente per la standardizzazione dei costi di sostentamento giornalieri per i debitori in difficoltà. Le spese ragionevoli di sostentamento di un debitore, basate sul modello stabilito dall'ISI, sono calcolate dal suo intermediario autorizzato o dal suo amministratore dell'insolvenza nel momento in cui il debitore presenta una domanda per la stipula di un accordo di insolvenza.

1. Avviso di sgravio del debito (DRN)

Per presentare richiesta per ottenere un DRN, il debitore deve:

  • non essere in grado di soddisfare i propri debiti interamente nel momento in cui diventano esigibili;
  • avere un reddito netto mensile disponibile di 60 EUR o inferiore dopo aver sostenuto le spese ragionevoli di sostentamento;
  • disporre di beni per 400 EUR o meno. Ai debitori è consentito conservare:
    • un gioiello il cui valore non superi l'importo di 750 EUR;
    • un veicolo a motore del valore di 2 000 EUR o inferiore; e
    • apparecchiature o strumenti domestici, a condizione che il loro valore combinato non superi i 6 000 EUR;
  • essere domiciliato in Irlanda oppure essere stato abitualmente residente (nell'anno precedente) o avere avuto una sede commerciale in Irlanda;
  • aver compilato e firmato una Prescribed Financial Statement (dichiarazione obbligatoria sullo stato finanziario) (PFS), accompagnata da una dichiarazione giurata attestante la veridicità e accuratezza della stessa.

Esempi tipici di debiti inclusi nei DRN sono i debiti assunti utilizzando carte di credito, gli scoperti di conto corrente, i prestiti personali, i prestiti di crediti cooperativi, le utenze e le carte di pagamento di negozi specifici.

2. Accordo di liquidazione del debito (DSA)

Un debitore ha diritto a richiedere un DSA se:

  • non è in grado di soddisfare i propri debiti interamente nel momento in cui diventano esigibili;
  • ha uno o più creditori chirografari;
  • è domiciliato in Irlanda oppure è stato abitualmente residente (nell'anno precedente) o ha avuto una sede commerciale in Irlanda;
  • ha compilato e firmato una dichiarazione obbligatoria sullo stato finanziario (PFS), accompagnata da una dichiarazione giurata attestante la veridicità e accuratezza della stessa;
  • ha ottenuto una dichiarazione da un amministratore dell'insolvenza personale nella quale quest'ultimo conferma che:
    • le informazioni contenute nella PFS sono vere e accurate;
    • il debitore è idoneo a presentare una proposta per un DSA;
    • avendo preso in considerazione la PFS del debitore, non vi è alcuna probabilità che quest'ultimo diventi solvibile nei successivi 5 anni;
    • qualora il debitore stipuli un DSA, vi è una possibilità ragionevole che diventi solvibile entro i successivi 5 anni.

In genere, oltre ai debiti elencati per un DRN, i debiti rientranti in un DSA possono comprendere prestiti e garanzie personali.

3. Accordo di insolvenza personale (PIA)

Un debitore ha diritto a richiedere un PIA se:

  • non è in grado di soddisfare i propri debiti interamente nel momento in cui diventano esigibili;
  • è debitore nei confronti di almeno un creditore privilegiato che detiene un titolo su beni o attivi irlandesi;
  • è debitore di crediti privilegiati per un importo inferiore a 3 milioni di EUR (tale limite può essere aumentato con il consenso di tutti i creditori privilegiati);
  • ha cooperato nell'ambito di un processo di gestione di rate arretrate di mutui ipotecari, come ad esempio il Mortgage Arrears Resolution Process (processo di risoluzione per rate arretrate di mutui ipotecari) dalla Banca centrale d'Irlanda, per un periodo di 6 mesi con il creditore privilegiato in relazione alla residenza privata principale e:
    • il risultato è stato che non si è giunti ad alcun accordo di rimborso alternativo; o
    • il creditore privilegiato ha confermato di non essere intenzionato a stipulare un tale accordo; o
    • il debitore ha stipulato un accordo di rimborso alternativo e si è sforzato di rispettare tale accordo, che ha ricevuto conferma da parte dell'amministrazione dell'insolvenza personale;
  • è domiciliato in Irlanda oppure è stato abitualmente residente (nell'anno precedente) o ha avuto una sede commerciale in Irlanda;
  • ha compilato e firmato una Prescribed Financial Statement (dichiarazione obbligatoria sullo stato finanziario) (PFS), accompagnata da una dichiarazione giurata attestante la veridicità e accuratezza della stessa;
  • ha ottenuto una dichiarazione dall'amministratore dell'insolvenza personale nella quale quest'ultimo conferma che:
    • le informazioni contenute nella PFS sono vere e accurate;
    • il debitore è idoneo a presentare una proposta per un PIA;
    • avendo preso in considerazione la PFS, non vi è alcuna probabilità che il debitore diventi solvibile nei successivi 5 anni;
    • qualora il debitore stipuli un PIA, vi è una possibilità ragionevole che diventi solvibile entro i successivi 5 anni.

Oltre ai debiti elencati per un DRN e un DSA, i debiti in genere rientranti in un PIA comprendono prestiti per l'abitazione privata di residenza principale, prestiti per investimenti immobiliari, mutui/prestiti di acquisto per finalità di affitto.

Fallimento

In Irlanda, le persone fisiche hanno il diritto di presentare domanda per l'ottenimento di una dichiarazione di fallimento autodichiarato, ossia possono presentare un'istanza all'Alta Corte affinché tale organo le dichiari fallite. Le condizioni per poter presentare tale istanza sono le seguenti:

  • la persona fisica o il debitore deve non essere in grado di soddisfare i propri debiti nel momento in cui diventano esigibili;
  • i debiti del debitore devono superare il valore dei loro attivi di almeno 20 000 EUR;
  • il debitore deve aver compiuto un tentativo ragionevole di ricorrere a uno dei tre accordi di insolvenza di cui sopra per saldare i propri debiti. Tale circostanza deve essere comprovata dinanzi agli organi giurisdizionali facendo riferimento a una lettera di un amministratore di un'insolvenza personale o di un intermediario autorizzato.

Anche un creditore può richiedere l'avvio di procedure concorsuali. Qualora sia il creditore a richiede una dichiarazione di fallimento per il debitore, detto creditore deve non essersi rifiutato irragionevolmente di accettare una proposta di DSA o di PIA.

Una domanda per l'ottenimento di una dichiarazione di fallimento avviene mediante il deposito di un'istanza, circostanza questa che obbliga il richiedente a presentare vari documenti e dichiarazioni giurate obbligatori presso l'ufficio dell'esaminatore dell'Alta Corte. Una volta emessa, la dichiarazione di fallimento ha effetto a decorrere dal momento effettivo di emissione della dichiarazione stessa. A differenza di quanto può accedere in talune giurisdizioni, non vi è alcun effetto retroattivo alla data di presentazione dell'istanza per l'ottenimento della dichiarazione di fallimento.

Fino all'emissione dell'ordinanza di dichiarazione del fallimento un creditore non dispone di alcuna misura specifica ai sensi della legge fallimentare per nominare un amministratore provvisorio: l'articolo 23 della legge fallimentare consente di arrestare una persona fallita in seguito alla dichiarazione di fallimento qualora stia per lasciare la giurisdizione con l'intenzione di evitare il fallimento.

Un debitore o un creditore può opporsi a una dichiarazione di fallimento presentando un'istanza dell'Alta Corte accompagnata da dichiarazioni giurate che espongono i motivi di tale opposizione.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

L'obiettivo generale posto alla base delle leggi sull'insolvenza personale è proteggere, per quanto possibile, il principio della residenza privata del debitore; di conseguenza, le disposizioni pertinenti della legislazione sono strutturate tenendo conto di ciò.

Attivi nel contesto di procedure di insolvenza

Nel caso di un DSA o di un PIA, di norma l'amministratore dell'insolvenza personale non assume il possesso fisico o la proprietà della massa patrimoniale del debitore; piuttosto, tale amministratore prende il controllo del flusso di reddito di un debitore per la durata dell'accordo stipulato e soddisfa i crediti dei creditori a partire da tale flusso di reddito in base ai termini dell'accordo. Il flusso di reddito disponibile è costituito dall'importo rimanente in seguito a deduzione delle spese ragionevoli di sostentamento, di canoni di affitto o rimborsi di prestiti ipotecari e altri pagamenti per circostanze speciali, quali le spese mediche. Di norma i pagamenti di prestiti garantiti vengono saldati direttamente dal debitore al creditore secondo i termini dell'accordo tra loro stipulato. Se un bene deve essere venduto nel contesto di un accordo, tale vendita viene effettuata direttamente dal debitore.

Attivi nel contesto di un fallimento

Ai sensi della legislazione in materia di fallimenti, tutti i beni appartenenti alla persona fallita alla data di dichiarazione del fallimento vengono immediatamente conferiti al liquidatore ufficiale (ciò significa che quest'ultimo possiede quindi tutti i beni inclusi nella massa fallimentare). Per ragioni di chiarezza, tali beni comprendono:

  • contanti;
  • conti presso istituti finanziari, compresi conti correnti, di risparmio, di investimento, ecc.;
  • qualsiasi terreno ed edificio, compresi quelli considerati case del nucleo familiare;
  • macchinari, apparecchiature, strumenti del mestiere, mobili, articoli per la casa ed elettrodomestici;
  • tutti i veicoli;
  • pensioni (con alcune eccezioni), prodotti di investimento, quote e azioni;
  • rimanenze di qualsiasi azienda detenuta dalla persona fallita a proprio nome o nel contesto di una società di persone;
  • crediti vantati dalla persona fallita.

Esistono eccezioni rispetto all'elenco che precede:

  • i debitori possono richiedere l'esclusione di beni personali per un valore fino a 6 000 EUR e possono adire l'Alta Corte per chiedere un aumento di tale limite;
  • i beni derivati da una violazione di diritti personali sono esclusi dalla procedura di fallimento in quanto non si tratta di diritti che devono essere conferiti al liquidatore a favore dei creditori spettando personalmente alla persona fisica;
  • determinati diritti pensionistici (per ulteriori chiarimenti si rimanda alla legislazione pertinente).

Una persona fallita è tenuta a informare il liquidatore ufficiale nel caso in cui riceva la proprietà di beni nel corso della durata del fallimento, indipendentemente dalle modalità attraverso le quali tale persona è entrata in possesso di detti beni. Tali beni vengono conferiti al liquidatore ufficiale, su richiesta di quest'ultimo, ed entrano a far parte della massa fallimentare.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

Procedure concorsuali

Un amministratore dell'insolvenza personale, laddove incaricato da un debitore, fungerà da negoziatore tra il debitore e i suoi creditori. Gli amministratori di insolvenze personali sono tenuti dalla legge ad agire nel migliore interesse del debitore e del creditore o dei creditori; di conseguenza, sono tenuti a formulare il miglior accordo possibile per tutte le parti coinvolte in un accordo di insolvenza.

Il ruolo e le funzioni di un amministratore dell'insolvenza personale comprendono:

  • impegno nei confronti di un debitore che sta pensando di presentare una proposta per un accordo di insolvenza;
  • accettazione dell'incarico per agire in qualità di amministratore dell'insolvenza;
  • riesame della dichiarazione obbligatoria sullo stato finanziario (PFS) preparata dal debitore ed erogazione di consulenza al debitore sulle opzioni e sulla sua ammissibilità alla presentazione di una proposta per un accordo di liquidazione del debito o insolvenza personale;
  • accertamento dell'accuratezza e della completezza delle informazioni finanziarie fornitegli dal debitore;
  • formulazione di un parere, basato sui criteri stabiliti dalla legislazione, in merito al tipo di accordo di insolvenza (DSA o PIA) più adatto alla situazione del debitore;
  • erogazione di informazioni relative alla procedura scelta, all'effetto generale e ai costi probabili legati al fatto di diventare parte contraente di un accordo di insolvenza;
  • presentazione, per conto del debitore, di una domanda per ottenere un certificato di protezione;
  • notifica a tutti i creditori del certificato di protezione e della nomina dell'amministratore dell'insolvenza personale, allegando una copia della PFS del debitore;
  • preparazione di una proposta ai creditori e convocazione di un'assemblea dei creditori a norma di legge per la valutazione e la votazione in merito alla proposta;
  • in caso di approvazione di una proposta, notifica all'ISI e a tutti i creditori dell'esito;
  • in seguito ad omologazione da parte dell'organo giurisdizionale o a un riesame da parte dello stesso, attuazione dei termini dell'accordo, compresa la riscossione dei fondi dal debitore e il pagamento a favore dei creditori per tutta la durata dell'accordo;
  • monitoraggio dell'accordo per tutta la sua durata;
  • esecuzione di un riesame dell'accordo su base almeno annuale.

Nelle procedure di insolvenza, il ruolo del debitore consiste nel partecipare onestamente al processo, accettare l'accordo negoziato dal proprio amministratore dell'insolvenza personale e rispettare i termini richiesti dell'accordo.

Fallimento

In caso di dichiarazione di fallimento, la persona fallita viene spossessata di tutti i suoi beni che diventano di proprietà del liquidatore ufficiale in materia di fallimento. Il liquidatore ufficiale è un funzionario indipendente il cui ruolo, previsto dalla legge, è quello di amministrare le masse fallimentari e gestire la Divisione Fallimenti dell'ISI.

In Irlanda, un privato può essere nominato curatore fallimentare in sostituzione del liquidatore ufficiale in materia di fallimento dell'Alta Corte. Nella pratica, tali nomine sono estremamente rare. La legge fallimentare non specifica qualifiche per dette nomine.

Nel contesto del fallimento, le facoltà del debitore sono limitate alla possibilità di adire l'Alta Corte per impugnare determinate decisioni del liquidatore ufficiale. Il debitore è tenuto ad adempiere alle richieste formulate dall'ufficio del liquidatore ufficiale in relazione all'amministrazione della massa fallimentare.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

Tanto le leggi sull'insolvenza personale quanto la legge fallimentare del 1988 (come modificata) consentono l'applicazione di compensazioni. Tali norme prevedono che nel determinare il valore di un bene o di un importo dovuto, qualsiasi saldo a debito o a credito (b) vantato nei confronti del medesimo creditore possa essere compensato con l'importo originario (a). Il saldo residuo è quindi considerato il debito o l'attivo che può essere dovuto al debitore che stipula l'accordo o al suo o ai suoi creditori [iv].

Se un debitore ha dei risparmi presso un credito cooperativo che vanta anche un credito nei confronti del debitore, il credito cooperativo ha la facoltà di compensare tali risparmi con l'importo dovuto dal debitore [v].

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Procedure concorsuali

Un certificato di protezione impedisce a un creditore di intraprendere qualsiasi azione durante il periodo del certificato di protezione. L'accordo definitivo stabilirà quanto concordato in merito ai contratti preesistenti.

Fallimento

Il fallimento non pregiudica i diritti di un creditore privilegiato in relazione al suo titolo, ossia un creditore privilegiato conserva tutti i diritti che gli spettavano secondo le condizioni del titolo da egli detenuto prima del fallimento; l'unica differenza consiste nel fatto che il liquidatore ufficiale è divenuto il proprietario del bene in sostituzione della persona fallita.

Il liquidatore ufficiale ha il dovere di liquidare (vendere o disporre di) tutti gli attivi inclusi nella massa fallimentare al fine di soddisfare, nella massima misura possibile, le passività del debitore. Di conseguenza tutti i crediti vantati per responsabilità basate su contratti nei confronti del debitore diventano passività a carico della massa attiva fallimentare. Soltanto in circostanze eccezionali il liquidatore ufficiale porterà avanti contratti basati su servizi dei quali la persona fallita era parte contraente.

Qualora il liquidatore ufficiale porti avanti un contratto, egli diventa personalmente responsabile con diritto di indennizzo a partire dai fondi della massa fallimentare [vi].

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

Procedure concorsuali

DSA o PIA: il primo passo intrapreso da un debitore che intenda stipulare un DSA/PIA consiste nel presentare una domanda per ottenere un certificato di protezione dall'organo giurisdizionale pertinente. Qualora ottenuto, tale documento impedisce a determinati creditori nominati o specificati, oggetto del certificato di protezione, di intraprendere qualsiasi azione nei confronti del debitore per il recupero o l'esecuzione dei debiti specificati. In effetti, al creditore viene preclusa la possibilità di:

  • avviare qualsiasi procedimento giudiziario in relazione al proprio debito;
  • continuare qualsiasi procedimento giudiziario, compresa l'esecuzione di ordinanze/sentenze di organi giurisdizionali ecc., avviato prima della concessione del certificato di protezione, ossia tali procedimenti giudiziari sono considerati sospesi per la durata di tale certificato;
  • intraprendere azioni per recuperare o garantire il pagamento del proprio credito;
  • contattare il debitore in relazione al proprio debito, a meno che non sia il debitore a richiederlo;
  • modificare o risolvere qualsiasi accordo con il debitore; o
  • avviare una procedura concorsuale nei confronti del debitore.

Nel momento in cui il debitore stipula un accordo, per la durata dello stesso, ai creditori si applicano restrizioni all'esecuzione analoghe a quelle appena elencate.

DRN: nel caso di un DRN, dopo che tale accordo è stato concesso dall'organo giurisdizionale competente, le stesse misure di protezione elencate sopra per un DSA/PIA si applicano per la durata del DRN.

Fallimento

I creditori privilegiati e chirografari sono trattati in maniera diversa in caso di fallimento. L'unica possibilità di recupero dei loro crediti della quale dispongono i creditori chirografari di una persona fallita consiste nell'ottenere l'insinuazione dell'importo a loro dovuto nel passivo del fallimento. I creditori chirografari non possono avviare procedimenti giudiziari nei confronti della persona fallita dopo la data di dichiarazione del fallimento. Questa è una conseguenza diretta e automatica della dichiarazione di fallimento emessa dall'Alta Corte. I diritti dei creditori privilegiati non sono influenzati dalla procedura di fallimento.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

Procedure concorsuali

DSA, PIA, DRN:

cfr. risposta alla domanda 7.

Fallimento

come nel caso dei beni inclusi in una massa fallimentare, il liquidatore ufficiale sostituisce la persona fallita in veste di convenuto nel contesto di qualsiasi azione legale intentata da creditori nei confronti della persona fallita. Il liquidatore ufficiale ha la possibilità di difendere la posizione della persona fallita, comporre la controversia o abbandonare il procedimento giudiziario in questione. Se il liquidatore ufficiale difende con successo la posizione della persona fallita nel contesto del procedimento giudiziario, eventuali domande riconvenzionali o costi riconosciuti saranno versati a favore della massa fallimentare a beneficio di tutti i creditori. Se il procedimento ha esito positivo oppure se viene definita una transazione, l'importo concordato diventa un credito ammesso nel contesto della massa fallimentare.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

Riunendo le parti interessate, l'ISI ha prodotto un documento (precedente) di protocollo standard per il DSA e il PIA. Tale documento stabilisce le obbligazioni di debitori e creditori durante l'attuazione dell'accordo. Esempi di documenti di protocollo di DSA e PIA sono allegati al presente documento.

Un creditore partecipa come descritto in appresso.

1. Insinuazione del credito: nei casi di DSA o PIA, dopo che un organo giurisdizionale ha concesso un certificato di protezione a un debitore, l'amministratore dell'insolvenza personale deve scrivere ai creditori coinvolti per informarli della sua nomina e invitarli a presentare la prova dei loro crediti, nonché per fornire loro informazioni in merito a come saranno trattati i loro crediti secondo i termini dell'accordo.

In caso di fallimento, tutti i creditori sono tenuti a presentare una prova formale del loro credito prima di poter ricevere il pagamento di un dividendo;

2. votazione: quando un amministratore dell'insolvenza personale che agisce in veste di un debitore che intende stipulare un DSA o un PIA convoca un'assemblea dei creditori, i creditori coinvolti hanno il diritto di votare in merito ai termini dell'accordo, purché abbiano dimostrato l'esistenza del loro credito;

3. impugnazioni: un creditore può opporsi ai termini di un DSA o di un PIA adendo gli organi giurisdizionali prima che essi entrino in vigore. I termini specifici sono stabiliti nella legislazione [vii];

4. offerta di concordato: i creditori hanno il diritto di votare in merito a un'offerta di concordato presentata da una persona fallita. Ciò si verifica quando una persona fallita intende raggiungere un accordo con alcuni o tutti i suoi creditori prima della scadenza del fallimento al fine di conservare la proprietà dei suoi beni.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

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11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Procedure concorsuali

In relazione a un DSA o un PIA i crediti non vengono presentati formalmente da un creditore nei confronti di un debitore. La prima fase di questo processo è infatti rappresentata dalla preparazione da parte del debitore di una dichiarazione obbligatoria sullo stato finanziario (PFS). Tale PFS elenca tutti i creditori e gli importi dovuti a ciascun creditore e costituisce la base fattuale in considerazione della quale viene emesso un certificato di protezione. A seguito dell'emissione del certificato di protezione, l'amministratore dell'insolvenza personale può richiedere ai creditori di dimostrare l'esistenza del loro credito prima di procedere alla preparazione di un accordo di insolvenza. Qualora un creditore non insinui il proprio credito dopo essere stato invitato a farlo, vi sono implicazioni in termini di diritti di voto in relazione all'accordo e alla quota dei dividendi.

Per quanto riguarda una domanda di DRN, i creditori non presentano formalmente i loro crediti; tuttavia un intermediario autorizzato può chiedere a un creditore di confermare che l'importo comunicato dal debitore come dovuto è corretto.

I nuovi debiti contratti in seguito alla data dell'accordo non rientrano nell'ambito di applicazione dello stesso. Nel caso in cui i debiti preesistenti varino in termini di importo, è possibile richiedere una variazione dell'accordo complessivo (ossia, la passività potenziale si cristallizza).

Fallimento

In caso di fallimento, il profilo di un patrimonio fallimentare (tutti gli attivi e i passivi della persona fallita) viene definito sulla scorta di due moduli che la persona fallita è tenuta a compilare e presentare al Bankruptcy Inspector (ispettore fallimentare) alla data della dichiarazione del fallimento: lo stato patrimoniale e la dichiarazione di informazioni personali. Tutti i tipi di passività sono insinuati nella massa passiva come crediti non provati a condizione che siano stati sostenuti dal debitore prima della data di dichiarazione del fallimento, ossia prima della data di inizio del periodo di fallimento. Eventuali debiti contratti dalla persona fallita dopo la data di dichiarazione del fallimento non possono essere insinuati come crediti nella massa passiva [viii].

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

Procedure concorsuali

A seguito dell'emissione di un certificato di protezione nel contesto delle procedure di insolvenza DSA e PIA, i creditori specificati ricevono una notificazione dell'emissione di tale certificato unitamente a una copia della PFS del debitore. Al creditore può essere chiesto di fornire prova del debito e di indicare le sue preferenze in merito alle modalità di trattamento del suo credito. Il debito di un creditore deve essere provato nello stesso modo in cui un debito di una persona fallita viene dimostrato ai sensi della legge fallimentare.

Dopo che il creditore ha dimostrato il proprio credito, avrà il diritto di votare all'assemblea dei creditori, prevista dalla legge, convocata per approvare la proposta del debitore. Qualora il creditore non dimostri l'esistenza del proprio credito oppure non la dimostri adeguatamente, non potrà prendere parte all'assemblea dei creditori o partecipare ad alcun pagamento di dividendi previsto nell'accordo.

Fallimento

Una notificazione delle persone fisiche che sono state dichiarate fallite viene inviata ad un elenco di istituti finanziari e dipartimenti governativi dalla Divisione Fallimenti dell'ISI il giorno successivo alla dichiarazione di fallimento concernente tali persone fisiche. Una notificazione di tali dichiarazioni di fallimento viene pubblicata anche sul sito web dell'ISI e su Iris Oifigiul, che è una pubblicazione ufficiale dello Stato irlandese.

A tutti i creditori privilegiati di una massa fallimentare viene concesso un termine di trenta giorni (per iscritto o tramite posta elettronica) dalla data di dichiarazione del fallimento per insinuare i loro crediti nella massa passiva. Tale insinuazione può basarsi su atti ipotecari, fatture, dichiarazioni e cambiali; in alcune circostanze può essere richiesta una dichiarazione giurata rilasciata dal creditore.

Prima che venga corrisposto ai creditori un dividendo utilizzando la massa fallimentare, l'ISI pubblicizzerà i pagamenti che verranno effettuati e i casi ai quali si riferiscono. I creditori (siano essi privilegiati o chirografari) dispongono nuovamente di un termine di trenta giorni per presentare i loro crediti all'ISI; anche in tale contesto si applica il medesimo onere della prova.

In tutti i casi i creditori sono tenuti, su invito della Divisione Fallimenti dell'ISI, a compilare moduli standardizzati di insinuazione dei crediti, disponibili sul sito web dell'ISI.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

Credito preferenziale

Nel contesto degli accordi di insolvenza personale (PIA) e degli accordi di liquidazione dei debiti (DSA), i crediti preferenziali sono pagati secondo i termini dell'accordo; nelle procedure di fallimento i crediti preferenziali si posizionano direttamente dopo i diritti dovuti per la procedura di fallimento e tutti i costi e le spese sostenuti dal liquidatore ufficiale per la gestione della massa fallimentare. I crediti considerati preferenziali sono:

  • determinati importi dovuti al Revenue Commissioners (Ufficio delle Entrate irlandese), quali imposte sul reddito, imposte sulle plusvalenze, IVA, PAYE/PRSI, ecc.;
  • determinate imposte da versare ad autorità locali maturate nei 12 mesi precedenti la data di dichiarazione del fallimento del debitore o di stipula dell'accordo (data di inizio). Rientrano in tale contesto le imposte e i diritti dovuti al consiglio locale;
  • salari o stipendi dovuti a qualsiasi dipendente del debitore per i 4 mesi precedenti la data di inizio;
  • qualsiasi indennità per pensione, ferie o malattia dovuta a tali dipendenti [ix].

Credito assistito da garanzie

Nel contesto di un PIA, un creditore privilegiato è vincolato dai termini dell'accordo. In un PIA normale un creditore privilegiato viene soddisfatto utilizzando il reddito del debitore secondo qualsiasi importo concordato nell'accordo. Il reddito mensile residuo del debitore, se presente, in seguito alla deduzione delle spese ragionevoli di sostentamento del debitore e dell'onorario dell'amministratore dell'insolvenza personale, viene versato ai creditori chirografari a titolo di dividendo.

Il fallimento non pregiudica i diritti di un creditore privilegiato. Tale creditore può optare per una delle seguenti tre possibilità in relazione al proprio credito assistito da garanzie:

  • fare affidamento sulla garanzia della quale dispone – ciò significa che resta effettivamente fuori dalla procedura di fallimento;
  • liquidare o valutare la propria garanzia e rivendicare la differenza mancante (se presente) – il creditore calcolerà il valore equo di mercato del bene garantito e lo sottrarrà dal totale dovuto. La differenza mancante risultante (se presente) viene insinuata nella massa fallimentare come credito non assistito da garanzie. Durante questo processo, il creditore privilegiato può vendere il bene in questione;
  • rinunciare alla propria garanzia – il creditore privilegiato ha la possibilità di rinunciare completamente alla propria garanzia e di insinuare il proprio credito nella massa fallimentare come un credito non assistito da garanzie.

Crediti non assistiti da garanzie

Tanto in un PIA quanto in un DSA, i crediti vantati da creditori chirografari vengono soddisfatti secondo i termini concordati dell'accordo. Nell'ambito di un DRN, se la situazione di una persona migliora durante il periodo di supervisione, essa è tenuta a comunicarlo all'ISI e, a seconda del grado di cambiamento, le può essere chiesto di contribuire al soddisfacimento dei suoi debiti.

I crediti vantati dai creditori chirografari nei confronti di una massa fallimentare sono classificati tutti allo stesso modo. Tali crediti vengono soddisfatti utilizzando eventuali fondi residui in seguito al pagamento dei diritti dovuti per la procedura di fallimento, le spese del liquidatore ufficiale e i crediti preferenziali.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Procedure concorsuali

La condizione generale per la chiusura soddisfacente delle procedure di insolvenza consiste nell'adempimento da parte del debitore delle obbligazioni previste dall'accordo per l'intera durata dell'accordo. Qualora tale condizione sia soddisfatta, i debiti non assistiti da garanzie del debitore vengono estinti. Lo stato dei crediti assistiti da garanzie dipenderà dai termini specifici dell'accordo.

Se il debitore viola i termini di un DRN, un DSA o un PIA, l'accordo in essere può essere risolto. Se il debitore raggiunge 6 mesi di ritardo nei pagamenti, si ritiene che l'accordo sia fallito. In entrambi i casi, il debitore diventa responsabile per la totalità dei debiti da esso dovuti, compresi tutti gli arretrati, gli oneri e gli interessi maturati durante il periodo di mancato pagamento in relazione a tali debiti.

Fallimento

Una persona fallita che ha rispettato la procedura di fallimento cessa automaticamente di essere fallita decorso un anno. In qualsiasi momento durante la durata del fallimento, una persona fallita può presentare un'offerta (concordato) ai propri creditori al fine di saldare i propri debiti. La persona fallita deve presentare domanda di sospensione del procedimento di fallimento all'Alta Corte; ciò impedisce al liquidatore ufficiale di liquidare ulteriori beni inclusi nella massa fallimentare. La persona fallita può quindi presentare ai suoi creditori un'offerta di concordato presso l'Alta Corte. L'offerta di concordato viene votata dai creditori della persona fallita; se almeno il 60% di questi creditori (per numero e per valore dei crediti) accetta i termini dell'offerta, quest'ultima si considererà approvata.

Il pagamento dell'importo concordato ai sensi dell'offerta di concordato può avvenire distribuendo dividendi risultanti dalla massa fallimentare oppure utilizzando fondi propri della persona fallita. Eventuali diritti o spese corrisposti dall'ufficio del liquidatore ufficiale nel contesto dell'amministrazione del fallimento devono essere soddisfatti anch'essi in qualità di crediti preferenziali. Se il liquidatore ufficiale accetta l'offerta di concordato ottenuta con la mediazione dell'Alta Corte, la persona in questione cessa di essere considerata fallita.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Procedure concorsuali

Creditori chirografari – non applicabile.

Creditori privilegiati – lo stato dei crediti assistiti da garanzie dipenderà dai termini specifici dell'accordo.

Fallimento

In caso di fallimento, i creditori non possono perseguire la persona fallita per eventuali debiti esistenti dopo la data di dichiarazione del fallimento (i debiti contratti dalla persona fallita in seguito alla dichiarazione di fallimento possono essere perseguiti normalmente); devono piuttosto collaborare direttamente con il liquidatore ufficiale. Quando la persona interessata cessa di essere considerata fallita, circostanza che di norma si verifica dopo un anno nella maggior parte dei casi (l'incidenza di inadempienze ecc. può estendere tale termine fino a 15 anni), tutti i debiti non assistiti da garanzie (compresi quelli preferenziali) vengono estinti. I debiti associati a creditori privilegiati, in relazione ai quali essi hanno esercitato il loro diritto di fare affidamento sulla propria garanzia persisteranno in seguito alla data di estinzione. Per quanto concerne i creditori privilegiati, la procedura di fallimento non pregiudica i loro diritti in relazione ai beni soggetti a garanzie.

Se il creditore privilegiato ha valutato la propria garanzia e vantato la differenza mancante nel contesto della procedura di fallimento (in qualità di credito non assistito da garanzie), la parte residua in seguito al pagamento di eventuali dividendi sarà cancellata in seguito ad estinzione. Occorre osservare che, anche se un creditore privilegiato esercita soltanto la propria facoltà di fare affidamento sulla propria garanzia (e non rivendica la differenza mancante nel contesto del fallimento), non sarà in grado di perseguire il debitore per eventuali differenze mancanti dopo che quest'ultimo cesserà di essere fallito. In questo scenario, l'effetto netto del fallimento su un prestito assistito (o un'ipoteca assistita) da garanzia è che qualsiasi porzione del prestito che supera il valore del bene collegato (alla data di dichiarazione del fallimento) è considerata un credito non assistito da garanzie.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Procedure concorsuali

DSA o PIA: di norma nelle procedure di insolvenza, i creditori sostengono i costi dell'accordo. Gli onorari dell'amministratore dell'insolvenza personale, così come concordati con i creditori al momento della votazione e dell'approvazione dell'accordo o della successiva omologazione da parte dell'organo giurisdizionale in occasione di un riesame, sono dedotti dai fondi disponibili del debitore. Nel caso in cui si opponga alla concessione di un certificato di protezione o di un accordo, in genere il creditore sostiene i propri costi [x]. Nel caso in cui presenti un'opposizione nei confronti di una proposta di PIA, il creditore può chiedere all'organo giurisdizionale il rimborso dei costi sostenuti, in caso di accoglimento della sua opposizione [xi]. Nello sviluppo abituale del corso degli eventi i costi seguono la causa, ossia la parte le cui azioni determinano dei costi è tenuta a pagarli.

DRN: un DRN non comporta costi.

Fallimento

I creditori sostengono i costi della procedura di fallimento che sono saldati utilizzando qualsiasi fondo disponibile nella massa fallimentare.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

Procedure concorsuali

Tra le condizioni che un debitore deve soddisfare prima di poter accedere alle procedure concorsuali vi è una disposizione secondo la quale egli deve fornire una dichiarazione completa e accurata della propria situazione finanziaria e firmare una dichiarazione giurata che confermi tali informazioni. Inoltre, l'amministratore dell'insolvenza personale deve accertarsi che il debitore sia sincero e gli abbia comunicato tutte le informazioni pertinenti in relazione alla sua situazione finanziaria. Un creditore o un amministratore dell'insolvenza personale, oppure l'ISI esclusivamente in relazione a un DRN, può richiedere a un organo giurisdizionale di chiudere una procedura di insolvenza in ragione di determinati motivi previsti dalle leggi sull'insolvenza personale, tra i quali i seguenti:

  • tramite il proprio comportamento il debitore ha organizzato la propria situazione finanziaria in maniera tale da diventare idoneo alla stipula di un accordo o di un DRN;
  • non sono stati soddisfatti i requisiti procedurali previsti dalla legge;
  • la dichiarazione obbligatoria sullo stato finanziario (PFS) del debitore conteneva imprecisioni od omissioni che hanno determinato o possono determinare un danno materiale per il creditore;
  • il debitore non ha rispettato i requisiti di ammissibilità;
  • il debitore ha privilegiato una terza parte riducendo così l'importo disponibile per il pagamento dei propri debiti; oppure
  • il debitore ha commesso reati ai sensi della legge sull'insolvenza personale del 2012 (come modificata).

I creditori non hanno alcun diritto di chiedere l'annullamento di transazioni o trasferimenti di beni prima dell'inizio della procedura concorsuale. Tuttavia, qualora si possa ritenere che il debitore abbia versato contributi eccessivi a favore di un fondo pensione, il creditore può chiedere un risarcimento adendo gli organi giurisdizionali. Ciò potrebbe comportare l'emissione da parte dell'organo giurisdizionale di un ordine a rimborsare l'intero importo in maniera da consentirne la distribuzione tra i creditori che sono parti contraenti dell'accordo.

Fallimento

Trasferimenti di beni e pagamenti effettuati da persone fallite a favore di creditori o altri individui in precedenza possono essere annullati a norma della legislazione in materia di fallimenti. Ciò include circostanze nelle quali:

  • la persona fallita ha corrisposto un importo o trasferito un bene a un creditore qualsiasi in via preferenziale rispetto a qualsiasi altro creditore nei confronti del quale tale persona è debitrice. Il liquidatore ufficiale può chiedere l'annullamento di tali pagamenti, effettuati nei tre anni precedenti la data di dichiarazione del fallimento. Qualora l'azione del liquidatore ufficiale abbia esito positivo, l'importo in questione viene versato nuovamente nella massa fallimentare a beneficio di tutti i creditori [xii];
  • la persona fallita ha trasferito o donato un bene a un terzo per un importo inferiore al valore equo di mercato. Qualora la domanda presentata dinanzi all'Alta Corte da parte del liquidatore ufficiale abbia esito positivo, tali trasferimenti avvenuti nei tre anni antecedenti la data di dichiarazione del fallimento possono essere annullati e la differenza mancante dovrà essere corrisposta alla massa fallimentare a beneficio di tutti i creditori [xiii];
  • la persona fallita ha trasferito un bene o effettuato un pagamento che può essere considerato una "operazione di elusione", ossia un'operazione tramite la quale tale persona intendeva evitare che detto bene o importo fosse considerato parte del proprio patrimonio fallimentare. In questi casi si applicano due periodi di tempo:
    • qualsiasi transazione di tale tipo effettuata nei tre anni antecedenti il fallimento può essere annullata dal liquidatore ufficiale in caso di esito positivo della sua domanda presentata dinanzi all'Alta Corte; e
    • qualsiasi transazione di tale tipo effettuata nei cinque anni antecedenti il fallimento, a condizione che la persona fallita non riesca a dimostrare di essere stata solvibile al momento della transazione in questione [xiv].

In tutti gli scenari di cui sopra, il liquidatore ufficiale deve dimostrare mediante una dichiarazione giurata dinanzi all'Alta Corte che tali transazioni si sono effettivamente verificate in maniera soddisfacente per l'Alta Corte ai sensi dei termini della legislazione; di conseguenza, tali transazioni o tali trasferimenti verrebbero considerate/i lesive/i nei confronti dei creditori della massa fallimentare.


[i] Cfr. capitolo 3 articoli 59-64 (DSA) e capitolo 4 articoli 93-98 (PIA) della legge sull'insolvenza personale del 2012 (come modificata) per la legislazione in materia di certificati di protezione.

[ii] Articolo 115A della legge sull'insolvenza personale del 2012 (come modificata).

[iii] Cfr. parte 5 della legge sull'insolvenza personale del 2012 per la base legislativa per un amministratore dell'insolvenza personale e la legge sull'insolvenza personale del 2012 (Autorizzazione e supervisione degli amministratori delle insolvenze personali) regolamento del 2013 [Statutory Instrument (strumento legislativo) n. 209 del 2013] per i criteri di qualifica, le norme di regolamentazione e i requisiti di autorizzazione.

[iv] Articolo 135 della legge sull'insolvenza personale del 2012 (come modificata) e articolo 17 del primo allegato della legge fallimentare del 1988 (come modificata).

[v] Articolo 135, secondo comma, della legge sull'insolvenza personale del 2012 (come modificata).

[vi] Articolo 61 e articolo 136 della legge fallimentare del 1988 (come modificata).

[vii] Articolo 87 (DSA) e articolo 120 (PIA) della legge sull'insolvenza personale del 2012 (come modificata).

[viii] Articolo 75 della legge fallimentare del 1988 (come modificata).

[ix] Articolo 81 e articolo 101 della legge fallimentare del 1988 (come modificata).

[x] Articolo 97 della legge sull'insolvenza personale del 2012 (come modificata).

[xi] Articolo 115, lettera a), della legge sull'insolvenza personale del 2012 (come modificata).

[xii] Articolo 57 della legge fallimentare del 1988 (come modificata).

[xiii] Articolo 58 della legge fallimentare del 1988 (come modificata).

[xiv] Articolo 59 della legge fallimentare del 1988 (come modificata).

Ultimo aggiornamento: 15/12/2023

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Insolvenza/fallimento - Grecia

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Le procedure concorsuali possono essere avviate contro gli operatori economici e contro le associazioni di persone aventi personalità giuridica che perseguono un obiettivo economico.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

Per avviare un procedimento è necessario che venga presentata un'istanza corrispondente da parte del debitore stesso, di un creditore avente interesse ad agire oppure del pubblico ministero presso l'eisangeléas protodikón (tribunale di primo grado) qualora sussistano considerazioni di interesse pubblico. Condizioni per l'avvio di un procedimento: a) qualora l'istanza sia stata presentata da un creditore, il debitore deve trovarsi in uno stato d'insolvenza per quanto riguarda i pagamenti; b) qualora l'istanza sia stata presentata dal debitore, è sufficiente la probabilità che quest'ultimo non sia in grado di pagare i suoi debiti. L'organo giurisdizionale fisserà la data di cessazione dei pagamenti, che non può risalire a più di due anni prima della data di pubblicazione della sentenza. Il giudice che presiede il tribunale può ordinare, su richiesta di chiunque abbia un legittimo interesse, qualsiasi provvedimento ritenuto necessario al fine di impedire modifiche al patrimonio del debitore che rechino pregiudizio ai creditori. Detti provvedimenti cesseranno di applicarsi automaticamente non appena verrà emessa la sentenza che dichiara il fallimento.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

La ptocheutikí periousía (massa attiva fallimentare) include tutti i beni di proprietà del debitore, a prescindere dalla loro ubicazione, alla data della dichiarazione del fallimento. Tale massa patrimoniale non comprende: a) eventuali beni impignorabili, vale a dire oggetti che sono assolutamente necessari per la sussistenza di base del debitore e della sua famiglia, nonché gli oggetti dei quali il debitore necessita per poter essere in grado di sostentarsi; o b) eventuali beni esclusi da disposizioni di legge specifiche. Tale massa patrimoniale non comprende nemmeno i beni acquisiti dal debitore successivamente alla dichiarazione del fallimento.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

A decorrere dalla dichiarazione del fallimento il debitore viene automaticamente privato del diritto di gestire, ossia di amministrare i suoi beni e di disporre degli stessi. Qualsiasi atto di gestione attuato dal debitore senza il consenso del sýndikos (amministratore) sarà non applicabile. I beni saranno gestiti dall'amministratore. Soltanto in casi eccezionali, specificati dalla legge, il debitore può intraprendere la gestione dei suoi beni. L'amministratore nominato deve essere un avvocato con almeno cinque anni di esperienza. Il lavoro dell'amministratore è supervisionato dall'eisigitís dikastís (giudice relatore dell'organo giurisdizionale). Alcuni degli atti dell'amministratore richiedono il permesso dell'organo giurisdizionale responsabile per il procedimento di insolvenza (ptocheutikó dikastírio, "organo giurisdizionale competente per il fallimento"). Tale organo giurisdizionale funge da supervisore finale avente la competenza per gestire la procedura concorsuale.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

Una dichiarazione di fallimento non pregiudica il diritto di un creditore di invocare una compensazione nei confronti di una domanda riconvenzionale del debitore, a patto che le condizioni per tale compensazione fossero soddisfatte prima di detta dichiarazione di fallimento. Qualsiasi divieto di compensazione si applica anche al fallimento.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Eventuali contratti bilaterali in corso alla data di dichiarazione del fallimento, nel contesto dei quali il debitore è una parte contrattuale, restano in vigore salvo diversamente specificato dalla legge sulle procedure concorsuali. A fronte di un'autorizzazione concessa dal giudice relatore, l'amministratore ha la facoltà di dare esecuzione a tutti i contratti in corso e di richiedere alle controparti di soddisfarli. Eventuali contratti di natura duratura resteranno in vigore, salvo diversamente specificato dalla legge. Eventuali contratti finanziari sono esclusi. Le disposizioni della legge sulle procedure concorsuali non incidono sul diritto di recesso in conformità con la legge o il contratto stesso. La dichiarazione del fallimento fornisce un motivo per risolvere i contratti di carattere personale nel contesto dei quali il debitore è una parte contrattuale. L'amministratore può trasferire a una terza parte un rapporto contrattuale nell'ambito del quale il debitore è la controparte. Un rapporto di lavoro viene risolto a fronte di una dichiarazione di fallimento.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

Con la dichiarazione del fallimento, tutte le procedure avviate nei confronti del debitore dai singoli creditori al fine di soddisfare i loro crediti che rientrano nel campo di applicazione delle procedure concorsuali sono sospesi automaticamente, fatte salve le disposizioni in materia di creditori privilegiati, per i quali la sospensione non si applica in relazione alla garanzia reale nel contesto della massa attiva fallimentare. Tuttavia, può applicarsi una sospensione di alcuni mesi nei confronti di tali creditori, qualora siano soddisfatte determinate condizioni. Più in particolare, una volta emessa la dichiarazione del fallimento, sono vietate le seguenti azioni: proseguire azioni di esecuzione, depositare cause per ottenere l'adempimento o l'accertamento, proseguire dette azioni legali, depositare o esaminare ricorsi, nonché emettere atti di natura amministrativa o fiscale oppure dare esecuzione a tali atti in relazione a beni inclusi nella massa attiva fallimentare.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

Eventuali cause pendenti alla data della dichiarazione del fallimento saranno portate avanti dall'amministratore qualora il debitore sia il creditore nel contesto delle stesse. Qualora egli sia invece il debitore, dette cause vertenti sono sospese e si segue la procedura per il deposito e la verifica.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

I creditori devono insinuare i loro crediti nei confronti del debitore presso il grammatéas ton ptocheúseon (registro delle insolvenze). Tutti i creditori, a prescindere dai privilegi o dalle garanzie da essi detenuti e inclusi quelli i cui crediti sono condizionati, formano synéleusi ton pistotón (l'assemblea dei creditori). La prima riunione è convocata tramite la sentenza che dichiara il fallimento. L'assemblea può eleggere un epitropí pistotón (comitato dei creditori) costituito da tre membri il quale, a sua volta, può nominare un rappresentante comune per tutti i membri. Il comitato dei creditori costituito dai tre membri monitorerà il corso della procedura concorsuale.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

Al termine dell'inventario compilato in relazione ai beni mobili e immobili del debitore, l'amministratore può consultare il giudice relatore e richiedere il permesso di vendere i beni o gli oggetti mobili inclusi nel patrimonio del debitore, ma soltanto fino a concorrenza della copertura di quanto dovuto ai creditori. Solo al termine della verifica dei creditori e a condizione che non venga accettato o ratificato nessun piano di riorganizzazione per l'azienda, oppure qualora tale accettazione o ratifica venga annullata, l'amministratore può liquidare i beni del debitore e distribuire i ricavi ai creditori alienando l'azienda nel suo complesso oppure singoli cespiti della stessa. I beni immobili del debitore possono essere alienati soltanto previa autorizzazione dell'organo giurisdizionale competente per il fallimento, concessa in risposta a una richiesta da parte dell'amministratore e in seguito a una relazione del giudice relatore.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Tutti i creditori del debitore possono insinuare i loro crediti e presentare i loro documenti al registro dei fallimenti indipendentemente dal fatto che i loro crediti siano privilegiati o meno e indipendentemente dal fatto che gli stessi siano assistiti da garanzie reali o meno. I creditori inclusi nella procedura concorsuale sono coloro che, alla data della dichiarazione del fallimento, vantano un credito pecuniario contrattuale nei confronti del debitore che è già stato generato e può essere perseguito in giudizio. Eventuali crediti generati in seguito all'avvio della procedura concorsuale non possono essere depositati. Le spese giudiziarie dell'amministratore, i costi sostenuti per la gestione della massa attiva fallimentare, la remunerazione dell'amministratore e gli eventuali crediti nei confronti della omadiká pistómata (massa attiva) stessa sono dedotti preventivamente, in seguito alla decisione di liquidare tale massa, e vengono soddisfatti prima che venga stilata la classifica dei creditori del debitore.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

I crediti vantati devono essere depositati per iscritto presso il registro dei fallimenti, specificando il tipo, la causa, la data di generazione, ecc., entro un mese dalla data di pubblicazione della sentenza che dichiara lo stato di insolvenza nel Deltío Dikastikón Dimosieúseon tou Tameíou Nomikón (bollettino delle notifiche giudiziarie dell'ordine degli avvocati). Qualora il termine per il deposito di cui sopra scada, un creditore può comunque presentare una anakopí (opposizione) e richiedere che il suo credito venga verificato dall'organo giurisdizionale competente per il fallimento. Alla verifica si applica quanto segue: a) essa viene effettuata dall'amministratore in presenza del giudice relatore tre giorni dopo la scadenza del termine fissato per il deposito dei crediti; b) un creditore il cui credito è oggetto di verifica può partecipare alla verifica di persona oppure tramite un terzo debitamente autorizzato; c) la verifica viene effettuata confrontando i documenti del creditore con i libri e i documenti del debitore; d) il giudice relatore redige una relazione sulla verifica dei creditori; e) in caso di dubbio, il giudice relatore deciderà se ammettere il credito o meno, e avrà facoltà di ammetterlo in via provvisoria; f) durante la verifica possono essere sollevate obiezioni da parte del debitore, dell'amministratore e dei creditori i cui crediti sono già stati accettati. Non esiste alcun apposito sito web che fornisca moduli specifici per la procedura di cui sopra. Tuttavia, esistono moduli specifici disponibili presso il registro dei fallimenti del protodikeío (tribunale di primo grado).

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

Dopo che è stata adottata una decisione volta a liquidare la massa attiva fallimentare, l'amministratore, senza indebito ritardo, redige un elenco di distribuzione e lo sottopone al giudice relatore. Quest'ultimo dichiara l'elenco esecutivo e lo fa pubblicare presso il suo ufficio. Nel contesto della distribuzione saranno presi in considerazione i seguenti privilegi generali: i) crediti risultanti da tutti i tipi di finanziamenti erogati al fine di garantire la prosecuzione dell'attività del debitore; ii) crediti per le spese di trattamento medico e funerarie del debitore; iii) crediti per la fornitura di cibo necessario; iv) crediti vantati da dipendenti in relazione al loro impiego, onorari di avvocati; v) crediti vantati da agricoltori; vi) crediti vantati delle autorità statali e locali elleniche; vii) crediti vantati dal synengyitikó (fondo di garanzia) e privilegi specifici dei creditori, ossia crediti privilegiati relativi a un determinato bene mobile o immobile del debitore o a una somma di denaro. Laddove vi siano privilegi che si sovrappongono, in caso di ricavi risultanti dall'alienazione di un bene o di una somma di denaro, si applicano mutatis mutandis le corrispondenti disposizioni del codice di procedura civile.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Il debitore e l'amministratore possono presentare un piano di riorganizzazione all'organo giurisdizionale competente per il fallimento. Tale piano deve contenere informazioni sulla situazione finanziaria del debitore e la proposta per la soddisfazione dei creditori, nonché una descrizione delle misure da adottare, quali variazioni organizzative e piani aziendali, la costituzione di diritti e la classificazione generale di ciascun creditore, ecc. L'organo giurisdizionale competente per il fallimento svolge automaticamente un esame preliminare del piano entro 20 giorni dalla presentazione dello stesso e può respingerlo sulla base dei motivi specifici stabiliti dalla legge. Qualora il tribunale non respinga il piano, esso definisce un termine non inferiore a tre mesi affinché i creditori esprimano la loro accettazione o meno dello stesso, oltre a fissare una data per la riunione dei creditori. La deliberazione e la votazione relativa al piano hanno luogo alla presenza del giudice relatore. Per l'accettazione del piano è necessaria una maggioranza speciale. In seguito all'accettazione del piano di riorganizzazione da parte dei creditori, lo stesso viene sottoposto all'organo giurisdizionale per la sua ratifica. Dopo che è stata emessa una sentenza definitiva in merito all'approvazione del piano, quest'ultimo diventa vincolante per tutti i creditori, a prescindere dalla loro posizione in classifica e dal fatto che abbiano o meno insinuato i loro crediti. La procedura concorsuale si conclude. I creditori possono avviare singole procedure.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

All'atto della dichiarazione della conclusione della procedura concorsuale, viene revocato lo spossessamento del debitore e quest'ultimo riprende la gestione del suo patrimonio e i creditori possono avviare singole procedure. Più in particolare, la procedura concorsuale si conclude con la liquidazione dei beni e l'amministratore deve presentare una relazione entro un mese.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

I costi e le spese della procedura concorsuale sono a carico della massa attiva fallimentare.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

Eventuali azioni promosse dal debitore nel periodo compreso tra la cessazione dei pagamenti e la dichiarazione del fallimento (ýpopti períodos, "periodo sospetto") che recano danno alla massa fallimentare dei creditori possono essere revocate (práxeis dynitikís anáklisis, atti soggetti a potenziale revoca) oppure devono essere revocate (práxeis ypochreotikís anáklisis, atti soggetti a revoca obbligatoria) in conformità con i termini e le condizioni stabiliti dal diritto fallimentare. Un'azione volta a chiedere tale revoca può essere avviata dinnanzi l'organo giurisdizionale competente per il fallimento da parte dall'amministratore o, a determinate condizioni, da un creditore. Chiunque abbia acquisito uno qualsiasi dei beni del debitore sulla base di un'azione revocata deve restituirlo alla massa attiva fallimentare.

Ultimo aggiornamento: 13/02/2018

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Insolvenza/fallimento - Spagna

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Le procedure di insolvenza, chiamate concurso de acreedores (concorso dei creditori), si applicano sia ai debitori generici che ai professionisti, siano essi persone fisiche o giuridiche. Le norme che le disciplinano sono stabilite nel testo di rifusione della legge in materia fallimentare (Texto Refundido de la Ley Concursal), approvato con il regio decreto legislativo 1/2020 del 5 maggio 2020. Tale testo di rifusione incorpora e chiarisce anche le modifiche e le particolarità della dichiarazione di insolvenza delle persone fisiche, introdotte nella legislazione spagnola in materia fallimentare con la legge 25/2015 per permettere ai debitori di estinguere i debiti non liquidati nel corso del procedimento.

Qualunque debitore può essere dichiarato insolvente, sia questo una persona fisica (anche se minorenne o priva di capacità giuridica) o una persona giuridica, un imprenditore o un consumatore, benché la legge contenga alcune precisazioni riguardanti il tipo di debitore in questione, in particolare in caso di imprese commerciali o consumatori.

Le persone giuridiche possono essere dichiarate insolventi anche se in liquidazione. È ininfluente il fatto che fanno parte di un gruppo di imprese o meno, poiché possono essere dichiarate insolventi le singole imprese parti del gruppo, ma non il gruppo in quanto tale.

È possibile avviare procedure di insolvenza in materia di eredità, a meno che questa non sia stata accettata incondizionatamente.

Non possono essere dichiarate insolventi le autorità che compongono l'organizzazione territoriale dello Stato, gli organismi pubblici e altri enti di diritti pubblico.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

2.1 Condizioni per l'apertura della procedura d'insolvenza

La legge prevede alcuni presupposti soggettivi e oggettivi da soddisfare per l'apertura di una procedura di insolvenza:

A) presupposto soggettivo: qualunque debitore può essere dichiarato insolvente, sia esso una persona fisica o giuridica, un imprenditore o un consumatore, benché la legge contenga alcune precisazioni riguardanti il tipo di debitore in questione, in particolare in caso di imprese commerciali o consumatori.

Non possono essere dichiarate insolventi le autorità che compongono l'organizzazione territoriale dello Stato, gli organismi pubblici e altri enti di diritti pubblico;

B) presupposto oggettivo: l'insolvenza del debitore, intesa quale incapacità di pagare regolarmente le proprie passività.

2.2 Parti che possono chiedere l'apertura di una procedura di insolvenza

I requisiti per la presentazione di un'istanza di fallimento cambiano a seconda del fatto che l'istanza sia stata chiesta dal debitore o dai creditori.

Se la procedura di insolvenza è chiesta dal debitore (procedura volontaria), questi dovrà giustificare dinanzi al giudice lo stato di insolvenza in corso o imminente, in altri termini l'incapacità di far fronte regolarmente alle proprie passività. In caso di insolvenza in corso, il debitore è tenuto a presentare l'istanza di fallimento entro due mesi dal momento in cui viene a conoscenza o avrebbe dovuto essere venuto a conoscenza dello stato di insolvenza.

Tuttavia, secondo la legge, nel corso dei due mesi previsti, il debitore può informare il giudice dell'eventuale negoziazione di un accordo con i creditori per il rifinanziamento del debito. In tal caso, il termine è sospeso durante la negoziazione e per un periodo di tre mesi i creditori non possono avviare procedimenti esecutivi individuali contro i beni necessari al debitore per lo svolgimento della sua attività. Trascorso tale termine, se non avrà raggiunto un accordo con i creditori, il debitore avrà un mese per presentare l'istanza di fallimento.

Assieme all'istanza, il debitore dovrà presentare una serie di documenti, tra cui una relazione sull'attività economica, un inventario del patrimonio, un elenco di creditori con indicate le garanzie di credito, un elenco dei dipendenti e dei rispettivi conti, se tenuto a conservarli.

I debitori, che possono essere persone fisiche o giuridiche, sono tenuti a presentare un'istanza di fallimento qualora si trovino in uno stato di insolvenza in corso, ossia laddove non siano in grado di pagare regolarmente le loro passività. D'altro canto, se lo stato di insolvenza è imminente (il fallimento non è ancora in corso, ma è previsto), i debitori possono soltanto proporre un'istanza di fallimento.

L'istanza deve essere presentata al juzgado de lo mercantil (tribunale commerciale) ed essere conforme a taluni requisiti obbligatori di cui agli articoli 6 e 7 del testo di rifusione della legge in materia fallimentare. Dovrà infatti includere gli elementi che seguono: una relazione sullo storico finanziario e legale del debitore; un'indicazione della presenza di un'attività economica o meno; laddove il debitore sia una persona giuridica, indicazione degli azionisti, amministratori o liquidatori e del revisore contabile ufficiale; un inventario di beni e diritti, con le informazioni corrispondenti per la relativa identificazione; un elenco alfabetico dei creditori, incluso l'indirizzo, l'ammontare e la maturità dei crediti, nonché le garanzie esistenti; se del caso, un elenco dei dipendenti; laddove il debitore sia obbligato a tenere la contabilità, le scritture contabili; laddove il debitore sia parte di un gruppo di società, l'indicazione di tale partecipazione e la presentazione dei conti consolidati del gruppo.

I debitori hanno l'obbligo di collaborare con il giudice responsabile della procedura fallimentare e con gli amministratori, non soltanto passivamente, rispettando i requisiti imposti loro, ma anche attivamente, notificando ogni elemento rilevante. Questo obbligo comporta anche quello di comparire dinanzi al giudice e agli amministratori per collaborare e fornire informazioni. Tali obblighi interessano i debitori che sono persone fisiche e i dirigenti de jure o de facto di persone giuridiche, ancora in funzione o che abbiano rivestito questo ruolo nei due anni precedenti. L'inosservanza di tale obbligo comporta la presunzione di comportamento doloso o negligenza grave, ai fini di dichiarare il fallimento colposo (nei casi ai quali si applica la sezione in materia di responsabilità, in seguito all'approvazione di un accordo dannoso o all'apertura di una procedura di liquidazione).

Il debitore può essere dichiarato responsabile dell'insolvenza e sanzionato. Uno degli scopi delle procedure fallimentari consiste nell'analizzare le cause dell'insolvenza e, in particolare, valutare se il comportamento del debitore o di altre persone che abbiano con questo legami diretti o accessori abbia contribuito a causare o aggravare lo stato di insolvenza. A tal fine, occorre chiarire le rispettive responsabilità, utilizzando la tabella delle sanzioni di cui agli articoli 455 e 456 de testo di rifusione della legge in materia fallimentare.

2.3 Apertura della procedura e termini di esecuzione della procedura

Il giudice deve esaminare la documentazione presentata e, qualora lo stato di insolvenza in corso o imminente sia giustificato, è tenuto a dichiarare il debitore insolvente il giorno stesso della presentazione dell'istanza o il giorno successivo. Se la documentazione presentata è incompleta, il giudice può concedere un unico termine di cinque giorni per completarla.

L'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza può altresì essere presentata da uno dei creditori e, in questo caso, la procedura è un concurso necesario (procedura obbligatoria). I creditori che presentano un'istanza di fallimento sono tenuti a fornire le prove dello stato di insolvenza del debitore ed elementi che attestino l'esistenza di un titolo esecutivo nei suoi confronti, a dimostrazione del fatto che non è stato possibile ottenere beni sufficienti per il recupero dei debiti, oppure le prove di fatti che consentano di stabilire una presunzione di insolvenza. quali: il debitore ha cessato il pagamento delle passività in generale oppure si rilevano gravami estesi sul patrimonio del debitore; un rapido occultamento o la liquidazione dei beni o il mancato pagamento di debiti quali tasse, imposte di previdenza sociale o crediti dei lavoratori.

Qualora la procedura di insolvenza sia chiesta da un creditore, il debitore è citato a comparire e può contestare la dichiarazione di fallimento. In questi casi, il giudice convoca un'udienza in cui le parti possono presentare elementi di prova, con specifiche limitazioni. Il giudice deve decidere se il debitore è realmente in stato di insolvenza e, in tal caso, emettere la dichiarazione di fallimento. La procedura è aperta anche laddove il debitore accetti la dichiarazione di fallimento, non la contesti o non si presenti all'udienza.

I debitori persone fisiche in situazioni di insolvenza in corso o imminente con passività stimate non superiori a 5 milioni di EUR possono presentare una domanda per il raggiungimento di un concordato stragiudiziale. Sono autorizzate a farlo anche le persone giuridiche che soddisfano i requisiti di cui all'articolo 631 del testo di rifusione della legge in materia fallimentare.

La decisione di apertura della procedura di insolvenza prende effetto una volta emessa, anche se impugnata.

2.4 Pubblicazione della dichiarazione di fallimento

La dichiarazione di fallimento deve essere pubblicata, di preferenza, per via elettronica. Un estratto della decisione è pubblicato nella Gazzetta ufficiale dello Stato e, su decisione del giudice, anche su altri mezzi di comunicazione.

2.5 Misure provvisorie

Su richiesta della persona che presenta l'istanza per la procedura di insolvenza e, se del caso, dopo aver fornito garanzie a copertura di potenziali passività, il giudice, una volta accolta l'istanza, può adottare i provvedimenti necessari per impedire il godimento dei beni del debitore, secondo le modalità previste dal diritto procedurale generale.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

3.1 Beni della massa fallimentare

Fanno parte della massa fallimentare o delle "attività interessate dalla procedura" tutti i beni e i diritti detenuti dal debitore al momento della dichiarazione di fallimento, nonché tutti quelli acquisiti o recuperati durante la procedura. Sono invece esclusi i beni che la legge dichiara impignorabili.

I creditori titolari di privilegi su navi o aeromobili possono separare tali beni dalla massa fallimentare applicando le misure previste dalle relative normative settoriali.

Nel caso di procedure di insolvenza con debitori che siano persone fisiche legate da matrimonio, faranno parte delle attività interessate dalla procedura i beni separati di entrambe le parti e, in caso di comunione dei beni, anche il patrimonio condiviso, se necessario alla liquidazione delle obbligazioni del debitore.

Le procedure di insolvenza non comportano l'interruzione dell'attività del debitore, il quale può continuare a gestire l'impresa in linea con l'accordo raggiunto per l'autorizzazione o la sospensione dei suoi poteri. In genere, in caso di vigilanza dei poteri del debitore, per l'amministrazione o disposizione dei beni è necessaria l'autorizzazione degli amministratori, benché alcuni atti di natura generale possano essere autorizzati se facenti parte della normale attività dell'impresa. In linea di principio, fino all'approvazione dell'accordo con i creditori o all'apertura di una procedura di liquidazione, i beni del debitore non possono essere sottoposti a gravami per finanziare la società insolvente senza l'autorizzazione del giudice. La prossima sezione illustra gli accordi per la sospensione o la vigilanza dei poteri del debitore.

Il finanziamento mediante nuovi redditi monetari nell'ambito di un processo di rifinanziamento è considerato, per metà del suo valore, un credito rispetto alla massa fallimentare.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

4.1 Poteri del debitore

In linea di principio, il punto di partenza è la distinzione tra procedura volontaria e obbligatoria (articolo 29). Nel primo caso, il debitore continua ad amministrare e a disporre dei propri beni ed è sottoposto alla vigilanza dell'amministratore, cui è tenuto a chiederne l'autorizzazione o il consenso. Nel secondo caso, i poteri di amministrazione e godimento dei beni del debitore sono sospesi e il debitore è sostituito dall'amministratore fallimentare. L'obiettivo della regolamentazione non è sanzionare il debitore, ma preservarne il patrimonio e garantire il risultato della procedura.

Il criterio è rappresentato dalla continuazione dell'attività economica del debitore, al cui fine l'articolo 111 consente all'amministratore di definire una serie di attività che, per natura e quantità, sono esonerate dalla vigilanza imposta. Il sistema è flessibile poiché il giudice può, con decisione motivata, disporre la sospensione dei poteri, nel caso di una procedura volontaria oppure, nel caso di una procedura obbligatoria, disporre semplicemente una supervisione dell'attività in base a un accordo di autorizzazione o consenso, indicando i rischi che auspica di evitare e i vantaggi che spera di ottenere.

Allo stesso modo, su richiesta dell'amministratore, l'accordo iniziale per la limitazione o lo scambio di poteri può essere modificato successivamente, in qualsiasi momento, anche con decisione motivata del giudice e dopo aver ascoltato il debitore (la modifica non avviene d'ufficio). La modifica dovrà essere oggetto delle stesse modalità di pubblicità utilizzate per la dichiarazione di fallimento.

Una volta terminata la procedura, cessa altresì la limitazione dei poteri. Altrimenti, la limitazione è prorogata sino all'approvazione dell'accordo con i creditori, che può includere misure che restringono o annullano i poteri del debitore. Laddove la procedura di insolvenza si concluda con la liquidazione, l'avvio di questa fase implica la sospensione dei poteri del debitore.

Di norma, il testo di rifusione della legge in materia fallimentare è inteso a mantenere inalterati i beni del debitore oggetto della procedura di insolvenza. Tuttavia, in alcuni casi, è possibile che alcuni beni del debitore siano venduti durante la procedura con l'autorizzazione del giudice, non necessaria invece in alcuni casi. È inoltre ammessa la vendita di unità di produzione durante la procedura di insolvenza secondo le modalità di cui all'articolo 215 bis e ss. del testo di rifusione della legge in materia fallimentare.

In deroga alla regola generale di continuità dell'attività del debitore, su richiesta dell'amministratore e dopo aver ascoltato il debitore e i rappresentanti dei lavoratori, gli uffici del debitore possono essere chiusi o l'attività sospesa. Qualora ciò comporti la risoluzione, sospensione o modifica collettiva dei contratti di lavoro, il giudice deve agire in base ad alcune norme specifiche.

La legge stabilisce inoltre obblighi precisi per quanto riguarda i conti del debitore, mentre gli effetti delle procedure di insolvenza sugli organi direttivi delle persone giuridiche insolventi sono disciplinati in modo a sé stante.

4.2 Nomina e poteri degli amministratori fallimentari

L'amministratore fallimentare è un soggetto od organo necessario che assiste il giudice ed è incaricato di gestire le procedure di insolvenza. Una volta aperta la procedura di insolvenza, il giudice dispone l'avvio della seconda fase del procedimento, che include tutto ciò che riguarda la nomina, i poteri e le responsabilità dell'amministratore, nonché le disposizioni che ne regolamentano l'attività.

L'amministratore è scelto tra le persone fisiche e giuridiche iscritte volontariamente nel Registro Público Concursal (pubblico registro fallimentare), conformemente alle condizioni stabilite dalla legge. A tal fine è operata una distinzione tra procedure di insolvenza su piccola, media e larga scala. La prima nomina è effettuata con sorteggio dall'elenco degli amministratori e in seguito a turno, tranne che nelle procedure su larga scala, nel cui ambito il giudice può designare l'amministratore che ritiene più appropriato, indicando i motivi e applicando i criteri stabiliti dalla legge. Nel caso di procedure di insolvenza che coinvolgono istituti di credito, il giudice deve nominare l'amministratore tra quelli proposti dal Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (Fondo per la ristrutturazione ordinata delle banche). Nelle procedure che coinvolgono istituzioni soggette alla vigilanza della Comisión Nacional del Mercado de Valores (Commissione nazionale del mercato mobiliare) il giudice è tenuto a designare un amministratore tra quelli proposti dalla stessa commissione, mentre nelle procedure che interessano compagnie di assicurazione tra quelli proposti dal Consorcio de Compensación de Seguros (Consorzio per il risarcimento assicurativo).

Di norma viene nominato un unico amministratore. In via eccezionale, nelle procedure di insolvenza che presentano ragioni di interesse pubblico che lo giustificano, il giudice fallimentare può nominare come secondo amministratore un creditore dell'amministrazione pubblica oppure un ente di diritto pubblico collegato o responsabile verso tale amministrazione pubblica.

L'articolo 57 e ss. del testo di rifusione della legge in materia fallimentare spiega in dettaglio lo status giuridico dell'amministratore, che si assume gli obblighi seguenti: compiti di natura procedurale; compiti relativi al debitore o ai rispettivi organi direttivi; compiti in materia di occupazione, di diritti dei creditori, di elaborazione di relazioni e valutazioni, di realizzazione e liquidazione dei beni, nonché di segreteria. Il compito più importante è la presentazione della relazione di cui all'articolo 292, corredata di una proposta di inventario dei beni e dell'elenco dei creditori.

La remunerazione degli amministratori è fissata dal giudice secondo un quadro tariffario stabilito dal regio decreto n. 1860/2004 del 6 settembre 2004.

L'amministratore designato è tenuto ad accettare il ruolo affidatogli e può essere respinto o revocato dal giudice per giusta causa. Gli amministratori possono anche nominare assistenti delegati che li coadiuvino nell'espletare i propri compiti.

4.3 Il giudice fallimentare

È competente a esaminare le procedure di insolvenza il settore della giustizia commerciale, in quanto ramo specializzato della giustizia civile. Il giudice dichiara il fallimento e gestisce la procedura. L'articolo 86 ter della Ley Orgánica del Poder Judicial (legge organica n. 6/1985, del 1 luglio 1985 sul sistema giudiziario) contiene un elenco delle competenze dei giudici dei tribunali commerciali, tra cui, in particolare, eventuali questioni che sorgono nell'ambito delle procedure di insolvenza.

Nella dichiarazione di fallimento, o prima a titolo di misura preventiva, il giudice può limitare i diritti fondamentali del debitore. Tali restrizioni possono comportare: a) l'intercettazione di comunicazioni postali e telefoniche, b) l'obbligo di risiedere nella stessa zona del proprio indirizzo, con eventuali arresti domiciliari e c) l'accesso e la perquisizione del domicilio. Qualora il debitore sia una persona giuridica, queste misure possono essere adottate anche nei confronti di tutti o alcuni degli attuali amministratori o liquidatori e di quelli che hanno ricoperto tali ruoli nei due anni precedenti.

Da parte loro, gli articoli 52 e 53 della legge in materia fallimentare attribuiscono competenza esclusiva al giudice fallimentare per una serie di questioni riguardanti, in generale, tutte le azioni dirette o in relazione diretta con il patrimonio del debitore. Il giudice è inoltre competente per le decisioni relative alla sospensione collettiva dei contratti di lavoro quando il datore di lavoro è dichiarato insolvente e a intentare azioni in materia di responsabilità nei confronti degli amministratori o dei liquidatori della società insolvente.

Per le pronunce pregiudiziali e solo ai fini della procedura di insolvenza, la competenza del giudice si estende anche a questioni amministrative o sociali direttamente connesse alla suddetta procedura.

La legge in materia fallimentare stabilisce norme sulla competenza internazionale e territoriale e norme specifiche sul corso procedurale da seguire, che prevalgono su quelle stabilite nella legislazione procedurale generale.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

Una volta aperta la procedura di insolvenza, non è possibile procedere alla compensazione dei crediti o dei debiti del debitore. La compensazione è tuttavia ammessa se i criteri necessari per ottenerla erano soddisfatti prima della dichiarazione di fallimento, anche se la decisione viene emessa in un secondo momento. Questi requisiti sono previsti, a titolo generale, dall'articolo 1196 del Código Civil (codice civile) (reciprocità dei crediti, uniformità dei debiti e raggiungimento della scadenza ed esigibilità).

Le procedure di insolvenza che presentano elementi esteri sono esenti da tale norma se la legge applicabile alla domanda di reciprocità del debitore lo consente nelle situazioni di insolvenza.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

6.1 Effetti sui contratti di cui il debitore è parte

Il testo di rifusione della legge in materia fallimentare disciplina gli effetti delle procedure di insolvenza sui contratti stipulati con terzi dal debitore ai sensi degli articoli 156 e ss., le cui disposizioni incidono sui contratti ancora da eseguire prima della dichiarazione di fallimento. La questione entra in gioco per i contratti bilaterali, poiché nei contratti unilaterali è specificato il riconoscimento dei crediti dei creditori terzi o la richiesta di inclusione dei crediti tra i beni oggetto della procedura, come precisato all'articolo 157. I contratti stipulati con le pubbliche amministrazioni sono regolamentati da una legge amministrativa speciale.

In linea di principio, l'articolo 156 stabilisce che la sola dichiarazione di fallimento non incide sui contratti che comportano obbligazioni reciproche in attesa di essere soddisfatte dal debitore o dall'altra parte. Le obbligazioni del debitore sono imputate alla massa fallimentare. L'eventuale compensazione dovuta alla risoluzione del contratto è anch'essa considerata un credito rispetto alla massa fallimentare.

Rafforzando la validità di questi contratti, la legge ritiene invalida qualsiasi clausola che consenta di annullare o risolvere il contratto soltanto perché una delle parti è dichiarata insolvente.

Se è nell'interesse della procedura di insolvenza, l'amministratore (in caso di sospensione) o il debitore (in caso di vigilanza) può chiedere al giudice fallimentare di risolvere il contratto. In questi casi il giudice cita il debitore, l'amministratore e l'altra parte del contratto a comparire in tribunale. Laddove le parti presentatesi raggiungano un accordo, il giudice emetterà una decisione per la risoluzione del contratto. In caso contrario, la controversia sarà esaminata nell'ambito di una procedura di insolvenza incidentale e il giudice deciderà tutte le questioni relative alla restituzione dei pagamenti e alla compensazione, che verrà imputata alla massa fallimentare e potrebbe essere significativa in caso di importi considerevoli.

6.2 Risoluzione per violazione del contratto

Una dichiarazione di fallimento non impedisce la risoluzione dei contratti bilaterali a causa di una successiva violazione commessa da una delle parti. Nel caso di contratti a prestazione continuativa, il potere di risoluzione può anche essere esercitato se la violazione è avvenuta prima della dichiarazione di fallimento. Tuttavia, anche se vi sono motivi per la risoluzione, il giudice, tenendo conto degli interessi della procedura di insolvenza, può disporre che il contratto venga portato a termine e che i pagamenti esigibili o che il debitore deve effettuare siano imputati alla massa fallimentare.

Le azioni per la risoluzione dei contratti devono essere proposte dinanzi al giudice fallimentare, avvalendosi del canale per le procedure di insolvenza incidentali. Una volta confermata la richiesta (e, di conseguenza, decisa la risoluzione del contratto), le eventuali passività in essere verranno annullate. Per quanto riguarda le passività esigibili, la procedura di insolvenza includerà i crediti dei creditori che hanno adempiuto alle loro obbligazioni contrattuali, se la violazione è stata commessa dal debitore prima della dichiarazione di fallimento. In caso contrario, i crediti delle parti che hanno onorato i loro obblighi saranno inclusi nella massa fallimentare. I crediti includeranno gli eventuali risarcimenti dei danni.

Gli articoli 169 e ss. del testo di rifusione della legge in materia fallimentare prevedono disposizioni specifiche che disciplinano gli effetti sui contratti di lavoro, mentre i successivi quelli sui contratti per gli incarichi di alta dirigenza (sic).

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

7.1 Divieto di nuove azioni giudiziarie di cognizione

I giudici civili e del lavoro non possono accogliere azioni che dovrebbero essere esaminate dal giudice fallimentare (in sostanza, quelle dirette contro i beni del debitore).

Laddove vengano accolte azioni di questo tipo, tutti i procedimenti avviati saranno chiusi e le azioni intraprese invalidate. Inoltre, i giudici dei tribunali commerciali non devono accogliere azioni presentate dopo l'apertura della procedura di insolvenza e fino alla chiusura, nel caso in cui tali azioni riguardino crediti associati a obbligazioni societarie nei confronti degli amministratori di società di capitale insolventi che hanno agito in violazione delle rispettive funzioni, se sussistono ragioni per procedere a una liquidazione.

7.2 Effetti della dichiarazione di fallimento sulle procedure di esecuzione e di riscossione nei confronti del patrimonio del debitore

In base alla norma generale, una volta aperta la procedura di insolvenza, non possono essere avviati procedimenti individuali, giudiziari o stragiudiziali né procedimenti amministrativi o di riscossione delle imposte nei confronti dei beni del debitore. In caso di violazione del divieto, la sanzione sarà una dichiarazione di nullità dell'azione. La norma generale definisce due eccezioni in cui l'esecuzione può continuare nonostante la dichiarazione di fallimento fino all'approvazione del piano di liquidazione: a) procedimenti di esecuzione amministrativi in cui sono stati emessi ordini di sequestro conservativo e b) procedimenti di esecuzione relativi al lavoro che comportano il sequestro conservativo di beni appartenenti al debitore prima della dichiarazione di fallimento e a condizione che i beni sottoposti a sequestro non siano necessari per la continuazione dell'impresa o dell'attività professionale del debitore.

Per le procedure di esecuzione in corso, l'articolo 55, secondo comma, prevede che le azioni in corso debbano essere sospese a partire dalla data della dichiarazione di fallimento, benché i crediti corrispondenti possano essere trattati nell'ambito della procedura di insolvenza.

Esistono norme specifiche per il rispetto delle garanzie, presentate nella sezione successiva, per gli effetti prodotti su talune azioni.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

8.1 Effetti sulle procedure di cognizione pendenti al momento della dichiarazione di fallimento

Le procedure di cognizione pendenti al momento della dichiarazione di fallimento del debitore continueranno fino alla sentenza definitiva. Tuttavia, nei procedimenti relativi a domande di risarcimento dei danni da parte di persone giuridiche ai rispettivi amministratori, liquidatori o revisori contabili, le procedure di cognizione saranno integrate nella procedura di insolvenza e seguiranno il loro corso procedurale.

Procedure di arbitrato: le convenzioni arbitrali che coinvolgono il debitore perderanno di validità durante la procedura di insolvenza (articolo 52). Pertanto, non è possibile avviare una procedura arbitrale dopo la dichiarazione di fallimento e quelle in corso continueranno fino al lodo arbitrale finale.

8.2 Il diritto del debitore di proporre un'azione

La legge determina la legittimità del debitore di proporre un'azione in base ai poteri conservati. In termini generali, laddove il debitore sia soggetto al regime di amministrazione, l'amministratore ha il diritto di proporre azioni di natura non personale, mentre laddove il debitore sia posto sotto vigilanza, ha il diritto di proporre azioni una volta ottenuta l'autorizzazione dell'amministratore se le azioni riguardano il patrimonio del debitore. Nel caso della vigilanza, qualora l'amministratore ritenga auspicabile un'azione legale nell'interesse della procedura di insolvenza e il debitore non la proponga, il giudice può autorizzare l'amministratore a farlo.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

9.1 Partecipazione dei creditori alla procedura di insolvenza

I creditori possono presentare al giudice un'istanza per l'avvio di una procedura di insolvenza, che il debitore può contestare. In questo caso, è convocata un'udienza e il giudice si pronuncia mediante decisione. Se il giudice decide di aprire una procedura di insolvenza, la procedura sarà di carattere "obbligatorio", il che comporta una sospensione delle capacità di amministrazione e godimento dei propri beni da parte del debitore, che viene sostituito dall'amministratore.

Quando viene aperta una procedura di insolvenza, i creditori hanno un mese di tempo dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dello Stato per far valere i loro crediti e l'amministratore è tenuto a informare ciascuno dei creditori identificati nella documentazione del debitore della responsabilità di comunicare le rispettive richieste. Il termine di un mese non cambia per i creditori domiciliati all'estero. La comunicazione deve essere scritta e indirizzata all'amministratore e contenere indicazioni sui crediti e le informazioni necessarie relative all'importo, alla data in cui il credito è sorto e diventato esigibile, alle caratteristiche e alla classificazione prevista. In caso di presunti privilegi, devono essere indicati i beni o i diritti soggetti a pagamento e le rispettive informazioni di registro. Deve essere allegata anche la documentazione di supporto. La comunicazione può essere trasmessa anche per via elettronica.

L'amministratore dovrà decidere dell'inclusione o esclusione dei crediti e dei relativi importi, nonché della loro classificazione, in un elenco di creditori che accompagnerà la relazione. I creditori che non si ritengano soddisfatti della classificazione o dell'importo del credito o coloro che non sono stati inclusi possono contestare la relazione entro un termine di dieci giorni presentando un'istanza per una procedura di insolvenza incidentale, su cui il giudice emetterà una sentenza. Prima di presentare la relazione (nei dieci giorni precedenti la presentazione), l'amministratore invierà una comunicazione elettronica ai creditori di cui ha l'indirizzo, per informarli della bozza di elenco dei creditori e dell'inventario. I creditori che non si ritengano soddisfatti possono scrivere all'amministratore al fine di rettificare eventuali errori o fornire altre informazioni necessarie.

I creditori partecipano anche alle fasi di concordato e di liquidazione. Nella fase di concordato, possono presentare una proposta di concordato e possono altresì aderire alla proposta di concordato preventivo presentata dal debitore. In ogni caso, saranno convocati per una riunione dei creditori in cui sarà discusso l'accordo e ne verrà votata l'approvazione. A tal fine è necessario il raggiungimento delle maggioranze previste dall'articolo 124 della legge in materia fallimentare. Quando il numero dei creditori supera le trecento unità, la procedura può essere svolta anche per iscritto.

Alcuni creditori possono contestare l'approvazione dell'accordo (coloro che non hanno partecipato alla riunione o che sono illegittimamente privati del diritto di voto) e, una volta approvato, possono chiedere che il concordato non sia applicato.

Nella fase di liquidazione, i creditori possono presentare osservazioni sul piano di liquidazione presentato dall'amministratore e sulla relazione finale, prima che la procedura di insolvenza sia dichiarata chiusa.

Nella fase di classificazione, i creditori agiscono quali parti e possono presentare osservazioni sulla relazione dell'amministratore e sul parere della procura, benché non siano autorizzati dalla legge a presentare richieste di classificazione indipendenti.

Infine, per quanto riguarda la chiusura delle procedure di insolvenza, in alcuni casi i creditori possono anche presentare osservazioni che contestano la chiusura della procedura.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

10.1 Disposizione dei beni della massa fallimentare nelle fasi iniziali della procedura

Poiché la procedura di insolvenza non sospende l'attività del debitore, una volta dichiarato il fallimento il debitore potrà continuare a disporre dei propri beni in linea con il regime di supervisione stabilito: in regime di vigilanza, il debitore sarà sottoposto all'autorizzazione o al consenso dell'amministratore, mentre in regime di amministrazione, il godimento dei beni del debitore è responsabilità dell'amministratore.

Fino all'approvazione dell'accordo o all'inizio della fase di liquidazione, i beni della massa fallimentare non possono, in linea di principio, essere oggetto di alienazioni o gravami senza l'autorizzazione del giudice. Sono esclusi: a) la vendita di beni che l'amministratore ritiene indispensabili per garantire la normale attività dell'impresa o per soddisfare le esigenze di liquidità necessarie per la procedura, b) la vendita di attivi non necessari alla prosecuzione dell'attività del debitore, purché il prezzo corrisponda in larga misura al valore assegnato al bene nell'inventario e c) il godimento di beni essenziali per la continuazione dell'attività del debitore.

In questo ultimo caso, laddove il debitore non sia sospeso dall'amministrazione e dal godimento dei beni, l'amministratore può decidere previamente le azioni od operazioni proprie all'attività economica o commerciale dell'impresa, che il debitore potrà continuare a svolgere in modo diretto a seconda della natura e della portata dell'attività. Queste azioni posso essere intraprese anche dal debitore dal momento della dichiarazione di fallimento sino all'entrata in funzione dell'amministratore fallimentare.

10.2 Disposizione dei beni della massa fallimentare nella fase di liquidazione

Il processo di liquidazione si articola in due fasi principali:

a) trattamento delle operazioni di liquidazione secondo un piano elaborato dall'amministratore, soggetto alle osservazioni del debitore, dei creditori e dei rappresentanti dei lavoratori nonché all'approvazione del tribunale. La legge è volta, per quanto possibile, a tutelare la società e a tal fine stabilisce norme speciali per la vendita di unità produttive. Il piano è impugnabile dinanzi al giudice e le operazioni di liquidazione devono essere effettuate secondo le disposizioni del piano stesso. Se il piano non viene approvato, la legge prevede norme standard;

b) pagamento dei creditori, a condizione che il pagamento possa iniziare anche se le operazioni di liquidazione non si sono concluse.

Occorre tuttavia precisare che non tutte le operazioni di liquidazione si svolgono in questa fase della procedura. Alcuni beni possono essere realizzati nella fase iniziale a fini diversi rispetto al pagamento dei creditori, come per esempio nei casi seguenti: i beni oggetto della procedura possono essere conservati con l'obiettivo di mantenere l'attività economica del debitore; i creditori con privilegi su navi o aeromobili possono separare tali beni dalla massa fallimentare nell'ambito delle azioni cui hanno diritto a norma della legislazione speciale; e, infine, alcune procedure di esecuzione avviate da singoli creditori privilegiati prima della procedura di insolvenza possono continuare il loro processo, come anche procedure amministrative di esecuzione se l'ordine di sequestro è stato emesso prima della dichiarazione di fallimento.

La vendita dei beni durante la liquidazione avviene, in linea di principio, con notevole libertà, conformemente alle disposizioni del piano di liquidazione approvato dal giudice. L'amministratore può anche incaricare un ente specializzato a vendere determinati beni, di norma a sue spese. Tuttavia, la riforma introdotta dalla legge n. 9/2015 del 25 maggio 2015 ha previsto norme cogenti, in particolare per quanto riguarda i beni e i diritti oggetto di crediti privilegiati. Per le questioni non contemplate dal piano, si applicheranno le norme sulla disposizione dei beni nell'ambito di singole azioni esecutive nei procedimenti civili. Normalmente gli attivi sono venduti attraverso un sistema di vendita vera e propria, con alcune garanzie di pubblicità a seconda della natura dell'attivo in questione. È inoltre consentita la cessione mediante pagamento o per il pagamento di creditori non pubblici.

La legge prevede norme specifiche per la vendita di unità produttive durante tutte le fasi della procedura di insolvenza (guidata dal principio di salvaguardia della società), in modo che con un unico contratto di vendita siano trasferiti tutti gli attivi, con norme speciali per il trasferimento delle passività dell'attività in questione.

In linea di principio, per vendita di unità di produzione si intende il trasferimento di tutti i contratti che sono strumentalmente collegati all'attività, ma non l'assunzione di debiti contratti precedenti la procedura di insolvenza, a meno che gli acquirenti non siano legati al debitore o si applichino le norme sul lavoro in materia di successione aziendale. In tali casi, il giudice può consentire che l'acquirente non si assuma l'importo delle retribuzioni o delle indennità in attesa di pagamento precedenti alla cessione che saranno coperti dal Fondo de Garantía Salarial (Fondo di garanzia salariale). Per garantire la sopravvivenza dell'impresa, il nuovo acquirente e i lavoratori possono stipulare accordi per modificare le condizioni di lavoro collettive.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Una volta aperta la procedura d'insolvenza, i crediti di tutti i creditori, siano essi chirografari o privilegiati, indipendentemente dalla loro nazionalità e dal loro domicilio, sono inclusi tra le passività del debitore. L'obiettivo, basato sui principi della par condicio creditorum e del rispetto della ley del dividendo (legge sui dividendi), è quello di garantire per tutti i crediti parità di trattamento nel contesto dell'accertamento dell'insolvenza del debitore e del pagamento di tutti i suoi debiti.

Esiste una prima distinzione essenziale tra creditori in una procedura di insolvenza e creditori che non sono interessati dalla procedura di insolvenza: i creditori della massa fallimentare.

I crediti nei confronti della massa fallimentare sono elencati all'articolo 242 del testo di rifusione della legge in materia fallimentare in un elenco ristretto, il che significa che i crediti non inclusi sono considerati crediti in stato di insolvenza. In linea di principio, e nella maggior parte dei casi, si tratta di crediti sorti dopo la dichiarazione di fallimento, a seguito della procedura o della continuazione dell'attività del debitore, o di crediti derivanti da responsabilità extracontrattuale. Tuttavia, sono inclusi anche altri casi, come i crediti salariali per gli ultimi 30 giorni di lavoro prima della dichiarazione di fallimento e per un importo non superiore al doppio del salario minimo interprofessionale garantito nonché i crediti alimentari del debitore o delle persone alle quali è legalmente obbligato a fornire alimenti.

In altri casi, tali crediti derivano da decisioni emesse nel corso della procedura; ad esempio, nella determinazione degli effetti di azioni revocatorie o a seguito della risoluzione di contratti.

Anche la metà dei crediti derivanti da nuovi redditi monetari concessi nel quadro di un accordo di rifinanziamento può essere considerata credito nei confronti della massa fallimentare.

In caso di procedura di liquidazione, i crediti concessi al debitore nell'ambito di un concordato e conformemente alle disposizioni dell'articolo sono anch'essi crediti nei confronti della massa fallimentare.

I crediti nei confronti della massa fallimentare sono "prededucibili", ossia sono privilegiati rispetto a tutti gli altri crediti e non sono interessati dalla sospensione degli interessi maturati.

I crediti salariali per gli ultimi 30 giorni di lavoro devono essere pagati immediatamente. Il resto dei crediti nei confronti della massa fallimentare viene pagato alla scadenza, ma l'amministratore può modificare questa regola laddove lo reputi necessario nell'interesse della procedura di insolvenza e se vi sono attivi sufficienti per il pagamento di tutti i crediti nei confronti della massa fallimentare.

Tuttavia, la legge prevede norme specifiche (articolo 473) per i casi in cui il patrimonio del debitore presumibilmente non è sufficiente per pagare i crediti nei confronti della massa fallimentare. In tali casi, la chiusura della procedura di insolvenza è obbligatoria. Se l'amministratore fallimentare lo prevede, deve informare il giudice e procedere al pagamento dei crediti nei confronti della massa fallimentare in base a un'apposita ordinanza.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

Quando viene aperta una procedura di insolvenza, i creditori hanno un mese di tempo dalla pubblicazione della decisione nella Gazzetta ufficiale dello Stato per far valere i loro crediti e l'amministratore è tenuto a informare ciascuno dei creditori identificati nella documentazione del debitore della responsabilità di comunicare le rispettive richieste. Non esiste un modulo speciale per questo. Il periodo non è diverso per i creditori domiciliati all'estero, anche se si applicano le disposizioni degli articoli 53 e 55 del regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza.

La comunicazione sui crediti deve essere scritta e indirizzata all'amministratore e contenere indicazioni sui crediti e le informazioni necessarie relative all'importo, alla data in cui il credito è sorto e diventato esigibile, alle caratteristiche e alla classificazione prevista. In caso di presunti privilegi, devono essere indicati i beni o i diritti soggetti a pagamento e le rispettive informazioni di registro. Deve essere allegata anche la documentazione di supporto. La comunicazione può essere trasmessa anche per via elettronica.

L'amministratore dovrà decidere dell'inclusione o esclusione dei crediti e dei relativi importi, nonché della loro classificazione, in un elenco di creditori che accompagnerà la relazione. I creditori che non si ritengano soddisfatti della classificazione o dell'importo del credito o coloro che non sono stati inclusi possono contestare la relazione entro un termine di dieci giorni presentando un'istanza per una procedura di insolvenza incidentale, su cui il giudice emetterà una sentenza. Prima di presentare la relazione (nei dieci giorni precedenti la presentazione), l'amministratore invierà una comunicazione elettronica ai creditori di cui ha l'indirizzo, per informarli della bozza di elenco dei creditori e dell'inventario. I creditori che non si ritengano soddisfatti possono scrivere all'amministratore al fine di rettificare eventuali errori o fornire altre informazioni necessarie.

Se i creditori non comunicano tempestivamente i loro crediti, possono comunque essere inseriti nell'elenco dall'amministratore o dal giudice al momento di decidere in merito all'impugnazione dell'elenco dei creditori, ma avranno uno status subordinato. Tuttavia, i crediti di cui all'articolo 86, terzo comma, i crediti risultanti dalla documentazione del debitore, i crediti iscritti in un titolo esecutivo, i crediti garantiti da una garanzia reale iscritta in un pubblico registro, i crediti iscritti in altro modo in una procedura di insolvenza o in un'altra procedura giudiziaria e i crediti la cui verifica è richiesta alle pubbliche amministrazioni non sono subordinati per questi motivi e saranno classificati di conseguenza.

I crediti che non soddisfano neppure tali criteri di iscrizione, essendo stati comunicati oltre i termini, perdono ogni possibilità di essere ammessi alle procedure di insolvenza.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

La legge classifica i crediti di insolvenza in tre categorie (articolo 269): privilegiati, chirografari e subordinati. I crediti privilegiati, dal canto loro, sono suddivisi in classi speciali e generali e quindi in classi diverse, secondo le modalità previste dall'articolo 287. La classificazione dei crediti nella legge in materia fallimentare si basa su un approccio automatico. La categoria dei crediti chirografari è residuale: tutti i crediti che non rientrano nelle altre due categorie di crediti privilegiati o subordinati sono chirografari.

A) I crediti con privilegio speciale (articolo 270) comprendono: i crediti con privilegio speciale, che includono:

1. crediti garantiti da un'ipoteca su beni mobili o immobili o da un'ipoteca su beni o diritti ipotecati o costituiti in pegno, ovvero da un pegno non ipotecario;

2. crediti garantiti dalla costituzione in pegno di redditi da beni gravati da ipoteca;

3. crediti su immobilizzazioni, compresi i crediti dei lavoratori sui beni da essi fabbricati mentre sono di proprietà o in possesso del debitore;

4. crediti su canoni di locazione finanziaria o sull'acquisto a prezzi fissi di beni mobili o immobili a beneficio dei locatori o venditori e, se del caso, dei finanziatori, su beni dati in locazione o venduti con riserva di proprietà, con divieto di alienazione o con condizione risolutoria in caso di mancato pagamento;

5. crediti garantiti da titoli iscritti in bilancio, sugli strumenti finanziari gravati da vincoli di pagamento;

6. crediti garantiti da pegno costituito in atti pubblici, su beni costituiti in pegno o diritti di proprietà del creditore o di terzi.

Il privilegio speciale riguarda soltanto la parte del credito che non supera il valore della rispettiva garanzia iscritta nell'elenco dei creditori. L'importo del credito che eccede l'importo rilevato come avente privilegio speciale sarà classificato in base alla sua natura;

B) i crediti con privilegio generale (articolo 280) comprendono:

1. i crediti salariali non privilegiati, dell'importo risultante dalla moltiplicazione del triplo del salario minimo interprofessionale garantito per il numero di giorni di retribuzione in attesa di pagamento; i risarcimenti derivanti dalla risoluzione dei contratti, dell'importo corrispondente al minimo legale calcolato su una base non superiore al triplo del salario minimo interprofessionale garantito; i risarcimenti derivanti da infortuni sul lavoro e malattie professionali, maturati prima dell'adozione della dichiarazione di fallimento;

2. gli importi corrispondenti alle ritenute fiscali e previdenziali dovute dal debitore in esecuzione di un'obbligazione di legge;

3. i crediti delle persone fisiche derivanti da lavoro autonomo e quelli corrispondenti agli autori per la cessione dei diritti di sfruttamento di opere protette da diritti di proprietà intellettuale, maturati nei sei mesi precedenti la dichiarazione di fallimento;

4. crediti fiscali e altri crediti di diritto pubblico, nonché crediti di previdenza sociale che non godono di un privilegio speciale. Tale diritto preferenziale può essere applicato rispettivamente fino al 50 % dei crediti complessivi dell'amministrazione fiscale e dei crediti complessivi del sistema di previdenza sociale;

5. crediti per responsabilità civile extracontrattuale;

6. crediti derivanti da nuovi redditi monetari concessi nel contesto di un accordo di rifinanziamento che soddisfa le condizioni di cui all'articolo 71, sesto comma, e dell'importo non rilevato come credito nei confronti della massa fallimentare;

7. fino al 50 % dell'importo dei crediti detenuti dal creditore che ha chiesto la procedura di insolvenza e che non sono considerati subordinati;

C) i crediti subordinati sono contenuti nell'articolo 281:

1. i crediti che sono stati comunicati in ritardo, tranne laddove si riferiscano a crediti sottoposti a riconoscimento forzato o dovuti a decisioni del tribunale;

2. i crediti che, sulla base di un accordo contrattuale, sono subordinati;

3. i crediti per sovrapprezzi e interessi di qualsiasi tipo;

4. i crediti per multe e sanzioni;

5. i crediti detenuti dalle persone che intrattengono relazioni particolari con il debitore secondo le condizioni stabilite da questa legge;

6. i crediti derivanti da azioni revocatorie quando si dichiara che una persona ha agito in malafede nell'atto impugnato;

7. i crediti derivanti da contratti che implicano obblighi reciproci o, nel caso di reintegrazione, nelle situazioni stabilite nella disposizione.

13.1 Pagamento dei crediti

Il pagamento dei crediti privilegiati è imputato ai beni e ai diritti oggetto della procedura, a prescindere dal fatto che sia oggetto di un'esecuzione individuale o collettiva. Per quanto riguarda questi crediti, esistono norme speciali che autorizzano l'amministratore a pagarli dalla massa fallimentare senza la realizzazione di attivi specifici, liberando così gli oneri. È inoltre possibile che le attività siano cedute con il mantenimento del vincolo e con l'assunzione, da parte dell'acquirente, delle passività del debitore. Per la vendita di tali beni, la legge prevede norme specifiche agli articoli 429 e ss.

I crediti con privilegio generale sono pagati in base al loro ordine e su base proporzionale all'interno di ciascuna categoria. Successivamente, sono pagati i crediti chirografari, anche se l'ingiunzione di pagamento può essere modificata dal giudice su richiesta dell'amministratore e a determinate condizioni. I crediti chirografari sono pagati proporzionalmente e in funzione della liquidità dei beni della massa fallimentare.

I crediti subordinati sono pagati per ultimi e conformemente all'ordinanza di cui all'articolo 309.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

14.1 Procedura di riorganizzazione

La "procedura di riorganizzazione" può riferirsi a due situazioni diverse: il concordato preventivo come mezzo per risolvere una procedura di insolvenza e la possibilità per il debitore di evitare una procedura di insolvenza attraverso un accordo di riorganizzazione o di ristrutturazione del debito con i suoi creditori. Entrambe le situazioni sono disciplinate dalla legge in materia fallimentare.

A) Concordato preventivo

Dopo la fase iniziale della procedura di insolvenza, quando le attività e le passività oggetto della procedura sono state definitivamente accertate, esistono due possibili soluzioni: il concordato preventivo o la liquidazione. Il concordato preventivo ha la precedenza, in quanto la legge stabilisce che la fase del concordato deve sempre essere aperta, a meno che il debitore non abbia chiesto l'apertura di una procedura di liquidazione.

Sia il debitore sia i creditori che superano un quinto delle sue passività possono presentare una proposta di concordato una volta conclusa la fase iniziale. Il debitore è anche autorizzato a presentare una proposta di concordato preventivo, anche se alcuni debitori sono esclusi da questa opzione (i debitori condannati per determinati reati e quelli che non presentano i conti annuali quando sono obbligati a farlo).

La proposta di concordato preventivo si rivolge al debitore e ai suoi creditori per giungere a un accordo in tempi brevi e senza esaurire tutte le fasi della procedura di insolvenza. Per poter essere trattata, la proposta deve essere sottoscritta da una certa percentuale di creditori. Una volta presentata, la proposta dovrà essere valutata dall'amministratore e gli altri creditori potranno sottoscriverla; qualora raggiungano le maggioranze richieste, il giudice emetterà una sentenza di approvazione del concordato presentato.

La normale trattazione della fase del concordato inizia con la conclusione della fase iniziale da parte del giudice, che fisserà la data dell'assemblea dei creditori, anche se, qualora il numero dei creditori sia superiore a trecento, la procedura può avvenire per iscritto. A partire da questo momento, il debitore e i creditori hanno un periodo di tempo per presentare le loro proposte di concordato, che devono avere un contenuto minimo di base. In presenza di tutte le condizioni, il giudice ammetterà le proposte e le trasmetterà all'amministratore per la valutazione.

L'assemblea dei creditori sarà presieduta dal giudice e per essere validamente costituita dovranno comparire i creditori che rappresentano oltre la metà dei crediti chirografari. Il debitore e l'amministratore sono tenuti a partecipare. Durante l'assemblea, le proposte di concordato saranno discusse e votate e per essere approvate dovranno ottenere le maggioranze previste dall'art. 124 della legge, a seconda del loro contenuto. Successivamente, il giudice si pronuncerà sull'approvazione della proposta accettata dall'assemblea, previa procedura per l'amministratore e i creditori che non hanno partecipato o sono stati privati del diritto di impugnare la proposta.

Il concordato entra in vigore il giorno della sentenza che lo ha approvato e da quel momento gli effetti della procedura di insolvenza cessano e sono sostituiti da quelli stabiliti nel concordato. Anche il ruolo dell'amministratore viene meno. Il concordato vincola il debitore e i creditori chirografari e subordinati, nonché i creditori privilegiati che hanno votato a favore. Può inoltre vincolare i creditori privilegiati in funzione delle maggioranze raggiunte nella sua approvazione. Una volta data esecuzione al concordato, il giudice dichiara tale fatto e ordina la chiusura della procedura di insolvenza.

In caso di mancato rispetto del concordato, qualunque creditore può chiedere al giudice una dichiarazione di inadempienza.

B) Riorganizzazione del debito mediante accordi di rifinanziamento per evitare procedure di insolvenza

L'esperienza acquisita dalla pubblicazione della legge in materia fallimentare ha rivelato che le procedure di insolvenza non sono riuscite a garantire la continuità dell'attività sulla base della soluzione concordata. Pertanto, la raccomandazione della Commissione, del 12 marzo 2014, relativa a un nuovo approccio in materia di fallimento e insolvenza invitava gli Stati membri ad adottare misure per evitare procedure di insolvenza mediante accordi di rifinanziamento del debito tra il debitore e i creditori. Nelle più recenti riforme della legge in materia fallimentare, il legislatore spagnolo ha introdotto quattro tipi di misure al riguardo: a) l'istituzione di un sistema di comunicazione preventiva che consenta al debitore di informare il giudice commerciale dell'avvio delle trattative con i creditori al fine di raggiungere un accordo di rifinanziamento, che sospenda l'obbligo di richiedere una procedura di insolvenza e consenta la sospensione delle singole azioni esecutive in determinati casi e per un determinato periodo di tempo; b) l'istituzione di meccanismi di protezione per salvaguardare gli accordi di rifinanziamento dalle azioni revocatorie; c) l'istituzione di una procedura di approvazione ufficiale per gli accordi di rifinanziamento al fine di rafforzarne gli effetti; e d) misure di incentivazione per la conversione del debito in capitale proprio. In questa sezione ci concentriamo sulla regolamentazione dell'approvazione giudiziale degli accordi di rifinanziamento, contenuta nella quarta disposizione aggiuntiva della legge in materia fallimentare.

Gli accordi di rifinanziamento firmati dai creditori che rappresentano almeno il 51 % delle passività finanziarie possono essere approvati dal tribunale. La legge stabilisce norme specifiche per il calcolo delle percentuali delle passività finanziarie e per i prestiti sindacati.

Il processo prevede la presentazione da parte del debitore o dei creditori di una domanda accompagnata da un certificato del revisore che confermi la partecipazione delle maggioranze richieste in ciascun caso, in funzione del livello di protezione richiesto, con un minimo del 51 % delle passività finanziarie. Il giudice esaminerà la domanda e, se accolta, emetterà un'ordinanza di sospensione dell'azione esecutiva individuale durante il procedimento di approvazione.

Una volta pubblicato l'ordine di approvazione, inizia un periodo di 15 giorni per i creditori finanziari dissenzienti per contestarlo. Gli unici motivi di contestazione sono il mancato rispetto dei requisiti formali o il carattere sproporzionato del sacrificio richiesto. I ricorsi sono trattati nell'ambito di una procedura di insolvenza incidentale che coinvolge il debitore e il resto dei creditori che sono parti dell'accordo e viene pronunciata una sentenza non impugnabile. È inoltre espressamente previsto che, in relazione agli effetti dell'accordo giudiziario, validi a decorrere dal giorno successivo alla pubblicazione della sentenza nella Gazzetta ufficiale dello Stato, il giudice possa disporre la cancellazione di eventuali sequestri sui debiti interessati dall'accordo di rifinanziamento effettuati nell'ambito di un procedimento esecutivo individuale.

Gli effetti dell'approvazione del giudice non si limitano a estendere, in deroga al principio di relatività dei contratti, gli effetti della proroga concordata. L'effetto generale è la protezione contro le azioni revocatorie, ma l'estensione degli effetti ai creditori dissenzienti dipenderà dalla percentuale di approvazione. Pertanto: a) la tutela dei creditori che dispongono di una garanzia reale viene soppressa e b) gli effetti dell'accordo sono rettificati sulla base delle maggioranze raggiunte nella sua approvazione e in relazione al fatto che il credito sia effettivamente coperto o meno dalla garanzia.

I creditori con crediti finanziari che non hanno firmato l'accordo ma sono interessati dall'approvazione del tribunale manterranno i loro diritti su quelli ritenuti solidalmente responsabili con il debitore e sulle fideiussioni o i garanti, che non possono invocare l'accettazione del contratto di rifinanziamento o gli effetti dell'approvazione del tribunale. Per quanto riguarda i creditori finanziari che hanno sottoscritto l'accordo, il mantenimento dei suoi effetti sulle fideiussioni o sui garanti dipenderà da quanto concordato nei rispettivi rapporti giuridici.

Ogni creditore, indipendentemente dal fatto che abbia firmato o meno l'accordo, può chiedere al giudice che lo ha approvato una dichiarazione di inadempienza attraverso una procedura d'insolvenza incidentale. La sentenza non è impugnabile. In caso di dichiarazione di inadempienza, i creditori possono chiedere l'apertura di una procedura d'insolvenza o di una procedura d'esecuzione individuale.

Se i diritti di garanzia sono esercitati su crediti interessati dall'accordo, e salvo diverso accordo, il creditore può prendere possesso degli importi ottenuti a determinate condizioni.

14.2 Esenzione dai crediti non corrisposti per i debitori che sono persone fisiche

La legge n. 25/2015 del 28 luglio 2015 ha introdotto nella legge in materia fallimentare il cosiddetto meccanismo della "seconda possibilità", nel nuovo articolo 178 bis.

La disposizione esenta le persone fisiche dalla norma generale dell'articolo 178, secondo comma, secondo la quale, in caso di chiusura della procedura di insolvenza dovuta alla liquidazione o all'insufficienza dei beni oggetto della procedura, i debitori persone fisiche sono responsabili del pagamento dei crediti residui.

Per beneficiare di tale esenzione, il debitore deve aver agito in buona fede, per la quale si applicano le condizioni seguenti:

1. che l'insolvenza non sia stata dichiarata colposa;

2. che il debitore non sia stato condannato con sentenza passata in giudicato per reati contro il patrimonio, frodi o reati finanziari, falsificazioni, reati contro l'autorità fiscale e il sistema di previdenza sociale o contro i diritti dei lavoratori nei dieci anni precedenti la dichiarazione di fallimento;

3. che, soddisfacendo i requisiti di cui all'articolo 231, il debitore abbia concluso o almeno tentato di concludere un accordo di pagamento stragiudiziale;

4. che il debitore abbia saldato integralmente i suoi crediti nei confronti della massa fallimentare e i crediti di insolvenza privilegiati e, nel caso in cui non abbia cercato di concludere un accordo di pagamento stragiudiziale, almeno il 25 % dell'importo dei crediti di insolvenza chirografari;

5. che in alternativa al punto precedente:

i) il debitore presenti un piano di pagamento;

ii) non sia venuto meno all'obbligo di collaborare con il giudice e l'amministratore;

iii) non abbia beneficiato di tale esenzione negli ultimi dieci anni;

iv) non abbia rifiutato un'offerta di lavoro adeguata alle sue capacità nei quattro anni precedenti la dichiarazione di fallimento;

v) accetti esplicitamente, nella domanda di esenzione dai crediti non pagati, che il suo accesso all'esenzione sia registrato nella sezione speciale del registro pubblico delle insolvenze per un periodo di cinque anni.

La concessione di tale esenzione richiede l'avvio di procedimenti su richiesta del debitore, che implicano la partecipazione dell'amministratore e dei creditori parti dell'azione. Il debitore è tenuto a presentare un piano di pagamento per i crediti esclusi dall'esenzione, che deve essere versato entro un termine massimo di cinque anni.

Trascorso il termine previsto per l'esecuzione del piano di pagamento, senza che l'esenzione sia stata revocata, il giudice dell'insolvenza, su richiesta del debitore, emetterà un'ordinanza di esenzione definitiva dai crediti non pagati nel corso della procedura di insolvenza. Il giudice può inoltre, a seconda delle circostanze del caso e previa udienza con i creditori, disporre l'esonero definitivo dai crediti non pagati dei debitori che non si siano pienamente conformati al piano di pagamento, ma vi abbiano destinato almeno la metà dei redditi percepiti (e non considerati non pignorabili) nei cinque anni successivi alla concessione provvisoria dell'esonero o un quarto di tali redditi quando il debitore si trovi nelle condizioni previste dalla normativa sulla tutela dei mutuanti privi di risorse, con riguardo al reddito del nucleo familiare e alle circostanze familiari particolarmente vulnerabili.

L'esenzione si applica a tutti i crediti chirografari e subordinati in essere alla data di chiusura della procedura di insolvenza, ad eccezione dei crediti di diritto pubblico e dei crediti alimentari. Per quanto riguarda i crediti privilegiati, l'esenzione riguarderà la parte di tali crediti che non ha potuto essere regolata mediante l'escussione della garanzia.

L'esenzione può essere revocata su richiesta di un creditore in stato di insolvenza se, nei cinque anni successivi alla sua concessione, è stata verificata l'esistenza di redditi, beni o diritti non dichiarati appartenenti al debitore.

La revoca può essere chiesta anche se nel corso del periodo fissato per conformarsi al piano di pagamento: a) il debitore si trova in una delle circostanze che, conformemente alle disposizioni dell'articolo 178 bis, terzo comma, impediscono di concedere l'esenzione dai crediti non pagati; b) se del caso, l'obbligo di pagare debiti non esenti non è adempiuto conformemente al contenuto del piano di pagamento; o c) la situazione finanziaria del debitore migliora sostanzialmente a causa di eredità, lascito o donazione, o di giochi di fortuna o di azzardo, in modo che possa pagare tutti i debiti in sospeso senza pregiudicare le sue obbligazioni alimentari.

Se il giudice dispone la revoca dell'esenzione, i creditori recuperano integralmente la loro legittimazione ad agire nei confronti del debitore per far valere i crediti non pagati alla chiusura della procedura di insolvenza.

14.3 Chiusura della procedura d'insolvenza

I motivi della chiusura della procedura di insolvenza sono stabiliti dall'articolo 465 del testo di rifusione della legge in materia fallimentare. In linea di principio, le procedure di insolvenza vengono chiuse per le seguenti ragioni:

a) la dichiarazione di fallimento è revocata dalla Audiencia Provincial (tribunale provinciale);

b) viene dichiarata la conformità all'accordo;

c) viene verificato che i beni oggetto della procedura sono insufficienti per pagare i crediti nei confronti della massa fallimentare;

d) viene verificato il pagamento di tutti i crediti riconosciuti o la piena soddisfazione dei creditori con altri mezzi;

e) una volta conclusa la fase iniziale, tutti i creditori rinunciano o si ritirano dal procedimento.

La chiusura deve essere approvata dal giudice ed esiste una procedura di contestazione per le parti interessate. La legge prevede disposizioni speciali per il caso di chiusura della procedura di insolvenza a causa dell'insufficienza del patrimonio del debitore per quanto riguarda il pagamento dei crediti nei confronti della massa fallimentare. Ciò può essere verificato con la presentazione dell'istanza di fallimento da parte del debitore, nel qual caso il giudice dichiarerà la procedura di insolvenza e la sua chiusura nella stessa decisione e contemporaneamente.

Quando viene dichiarata la chiusura della procedura di insolvenza, tutte le limitazioni dei poteri del debitore cessano. Se il debitore è una persona fisica, la legge prevede norme particolari per l'esenzione dal pagamento dei crediti che non sono stati liquidati nel corso della procedura di insolvenza. I requisiti per tale esenzione sono stabiliti dall'articolo 486 e ss. Il debitore deve aver agito in buona fede e deve adempiere a talune obbligazioni. Il debitore stesso deve chiedere l'esenzione e sia l'amministratore che i creditori possono presentare le loro osservazioni. L'esenzione può essere revocata in alcuni casi, ad esempio se il debitore migliora la sua situazione finanziaria o se non rispetta il piano di pagamento che si è impegnato a realizzare per pagare i debiti non interessati dall'esenzione.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

In caso di chiusura della procedura di insolvenza di una persona giuridica a causa di liquidazione, questa perde la sua personalità giuridica.

Se la chiusura ha luogo a causa dell'esecuzione del concordato, i creditori saranno pagati conformemente alle disposizioni di quest'ultimo. I creditori privilegiati che non hanno firmato il concordato possono, a determinate condizioni, proseguire o avviare un procedimento di esecuzione individuale.

Durante l'esecuzione del concordato preventivo è anche possibile che il debitore perda la sua personalità giuridica a seguito di un processo di modifica strutturale che comporti l'assunzione delle passività da parte di una nuova società o di una società incorporante.

Per quanto riguarda i debitori che sono persone fisiche, la chiusura della procedura di insolvenza per liquidazione o per insufficienza del patrimonio implica che i creditori possono avviare azioni esecutive individuali nei confronti del debitore, a meno che questi non sia stato esentato dai crediti non pagati secondo le modalità di cui all'articolo 178 bis.

15.1 Riapertura della procedura d'insolvenza

Se una dichiarazione di fallimento è emessa nei confronti di un debitore che sia una persona fisica entro i cinque anni successivi alla chiusura di una procedura di insolvenza precedente a causa di liquidazione o insufficienza delle attività, si considera una riapertura della procedura precedente.

Nel caso di debitori persone giuridiche, la riapertura di una procedura di insolvenza chiusa per liquidazione o per insufficienza del patrimonio sarà disposta dallo stesso tribunale che ha esaminato la prima procedura, sarà trattata nella stessa procedura e sarà limitata alla fase di liquidazione dei beni e dei diritti che sono apparsi successivamente.

Nell'anno successivo alla data della decisione di chiusura della procedura di insolvenza per insufficienza dei beni, i creditori possono chiedere la riapertura della procedura al fine di avviare azioni di recupero, indicando le azioni specifiche da avviare o fornendo per iscritto fatti rilevanti che potrebbero portare a qualificare l'insolvenza come colposa, a meno che non sia stata emessa una sentenza sulla classificazione nella procedura di insolvenza chiusa.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Ai sensi dell'articolo 242 del testo di rifusione della legge in materia fallimentare, tutte le spese legali necessarie per chiedere ed eseguire una procedura d'insolvenza sono crediti nei confronti della massa fallimentare. In particolare, sono inclusi tutti i diritti derivanti dalle spese legali necessarie per la domanda e l'apertura di una procedura di insolvenza, l'adozione di misure cautelari, la pubblicazione delle decisioni previste dalla presente legge, nonché la partecipazione e la rappresentanza del debitore e dell'amministratore nel corso della procedura di insolvenza e delle procedure accessorie, quando la loro partecipazione è giuridicamente obbligatoria o è nell'interesse della massa fallimentare, fino all'entrata in vigore del concordato o, altrimenti, fino alla chiusura della procedura di insolvenza, ad eccezione dei crediti derivanti da ricorsi presentati contro le decisioni del tribunale quando sono totalmente o parzialmente respinte con una condanna espressa alla copertura delle spese.

Sono altresì inclusi come crediti nei confronti della massa fallimentare, a norma dell'articolo 84, secondo comma, punto 3, i costi e le spese legali derivanti dalla presenza e dalla rappresentanza del debitore, dell'amministratore o dei creditori legittimi in una procedura che, nell'interesse della massa fallimentare, prosegue o è avviata secondo il contenuto di tale legge, ad eccezione delle disposizioni relative ai casi di ritiro, accettazione, regolamento o difesa separata del debitore e, se del caso, entro i limiti quantitativi ivi stabiliti.

In caso di chiusura della procedura di insolvenza per insufficienza della massa fallimentare, i diritti alle spese legali sono pagati prima del saldo dei diritti nei confronti della massa fallimentare, ad eccezione dei diritti dei lavoratori e degli alimenti (articolo 473).

Il compenso dell'amministratore è riscosso nei confronti della massa fallimentare ed è fissato dal giudice in base a una tabella tariffaria approvata per legge; al momento, la tabella approvata con regio decreto 1860/2004 del 6 settembre 2004 è ancora valida. L'articolo 84 stabilisce norme speciali per la loro determinazione ed efficacia.

La legge prevede la possibilità di nominare assistenti delegati per aiutare l'amministratore e la loro retribuzione è coperta da quest'ultimo.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

La disciplina delle azioni revocatorie nelle procedure di insolvenza è contenuta negli articoli 226 e ss. del testo di rifusione della legge in materia fallimentare. Tali disposizioni sono state successivamente modificate, principalmente in relazione alla natura dei "meccanismi di protezione" degli accordi di rifinanziamento.

L'articolo 226 contiene il sistema giuridico delle azioni di recupero, basato su una clausola generale che dichiara revocabili tutti gli atti del debitore "pregiudizievoli per i beni oggetto del procedimento", indipendentemente dal fatto che "vi sia stata o meno l'intenzione di trarre in inganno". Al fine di salvaguardare gli effetti della revoca, è stabilito un periodo di tempo specifico: i due anni precedenti la data della dichiarazione di fallimento.

A) Periodo di revoca

La legge opta per la fissazione di un periodo di revoca specifico: due anni a decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento.

B) La nozione di "danno pecuniario"

Le azioni compiute dal debitore durante il "periodo sospetto" sono revocabili se danneggiano i beni oggetto del procedimento. Il danno pecuniario deve essere provato in modo soddisfacente dalla parte che presenta il reclamo. Tuttavia, date le difficoltà che normalmente si incontrano nel provare gli atti pregiudizievoli, la legge in materia fallimentare agevola l'avvio di azioni attraverso la fissazione di una serie di presunzioni. Come accade in altre parti della legge, le presunzioni possono essere irrefutabili o confutabili. Pertanto: a) si presume che il danno pecuniario sia irrefutabile in due casi: i) quando si tratta della libera disposizione di beni, ad eccezione delle donazioni per l'uso e ii) quando si tratta di pagamenti e altri atti che regolano obbligazioni che giungono a scadenza dopo la dichiarazione di fallimento, a meno che non siano garantiti da garanzie, nel qual caso la presunzione ammette la prova del contrario; b) il danno pecuniario è presumibilmente confutabile in tre casi: i) quando si tratta della disposizione di beni a titolo oneroso a persone che hanno una relazione particolare con il debitore dell'insolvenza; ii) quando si tratta della creazione di oneri sugli immobili a favore di obbligazioni preesistenti o a favore di nuove obbligazioni contratte in sostituzione delle precedenti; e iii) quando si tratta di pagamenti o altri atti che regolano obbligazioni garantite da garanzia reale e che giungono a scadenza dopo la dichiarazione di fallimento.

C) Procedura

La legittimazione ad agire in via revocatoria nelle procedure di insolvenza spetta all'amministratore. Tuttavia, al fine di tutelare i creditori dall'inattività degli amministratori, la legge prevede una legittimazione ad agire sussidiaria o di secondo grado per i creditori che hanno sollecitato per iscritto l'amministratore a proporre un'azione revocatoria, se entro due mesi dalla data della richiesta l'amministratore non ha proposto l'azione. La legge contiene norme volte a garantire che gli amministratori svolgano efficacemente il ruolo di assicurare che i beni oggetto del procedimento non siano ceduti. Per le azioni contro gli accordi di rifinanziamento, la legittimazione ad agire è esclusiva dell'amministratore, ad esclusione di qualsiasi legittimazione sussidiaria.

Al fine di proteggere gli accordi di rifinanziamento, esistono norme speciali derivanti da recenti modifiche legislative che definiscono i meccanismi di protezione che rendono tali accordi (approvati a determinate condizioni) resistenti alle azioni revocatorie (articolo 604 del testo di rifusione della legge in materia fallimentare).

Ultimo aggiornamento: 28/10/2021

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Insolvenza/fallimento - Francia

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Qualsiasi persona che eserciti un'attività commerciale o artigianale, qualsiasi agricoltore e ogni altra persona fisica che eserciti un'attività professionale autonoma, ivi compresa un'attività libero-professionale soggetta a uno statuto legislativo o regolamentare o il cui titolo è protetto, nonché qualsiasi persona giuridica di diritto privato può essere oggetto di una procédure de sauvegarde (procedura di salvaguardia), di redressement judiciaire (risanamento giudiziario) o di liquidation judiciaire (liquidazione giudiziaria).

Un imprenditore individuale può beneficiare di una procédure d'insolvabilité (procedura concorsuale).

Solo una persona in attività può usufruire di una procedura di salvaguardia. In caso di risanamento giudiziario o di liquidazione giudiziaria, la persona può avere già cessato la propria attività al momento dell'apertura della procedura.

Le persone giuridiche di diritto privato che possono essere oggetto di una procedura concorsuale sono le società commerciali, le società civili, i gruppi di interesse economico, le associazioni, i sindacati professionali e i comitati aziendali.

I gruppi di diritto privato non dotati di personalità giuridica, come le imprese in partecipazione o le società in formazione, non possono beneficiare di una procedura concorsuale.

Sono altresì escluse tutte le persone giuridiche di diritto pubblico.

Sauvegarde accélérée (salvaguardia accelerata) e sauvegarde financière accélérée (salvaguardia finanziaria accelerata):

Un debitore può ricorrere a una procedura di salvaguardia accelerata o a una procedura di salvaguardia finanziaria accelerata se il suo bilancio è stato certificato da un revisore o redatto da un dottore commercialista e se dispone di oltre 20 dipendenti o di oltre 3 milioni di euro di fatturato al netto delle imposte oppure di oltre 1,5 milioni di euro per quanto riguarda il totale di bilancio. Le procedure di salvaguardia accelerata e di salvaguardia finanziaria accelerata sono inoltre applicabili ai debitori che hanno presentato un bilancio consolidato.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

La procedura di salvaguardia viene avviata in presenza di difficoltà insormontabili per il debitore e quando quest'ultimo non ha ancora cessato di effettuare i pagamenti.

La procedura di risanamento giudiziario viene avviata invece quando il debitore, nell'impossibilità di far fronte al passivo esigibile con l'attivo disponibile, si trova in stato di insolvenza per quanto riguarda i pagamenti.

La procedura di risanamento giudiziario è destinata a garantire il mantenimento dell'attività e dell'occupazione e la liquidazione del passivo. L'apertura di questa procedura deve essere richiesta dall'imprenditore entro 45 giorni dall'avvenuta cessazione dei pagamenti.

La procedura di liquidazione giudiziaria viene aperta quando l'impresa non è in grado di provvedere ai pagamenti e il risanamento è palesemente impossibile.

Solo il debitore ha la facoltà di chiedere l'apertura di una procedura di salvaguardia.

Una procedura di risanamento giudiziario o di liquidazione giudiziaria può essere invece richiesta, oltre che dal debitore, da un creditore o dal ministère public (pubblico ministero), a condizione che non sia in corso una procedura di conciliazione (procedura preconcorsuale).

La sentenza di apertura della procedura concorsuale diventa effettiva dalla mezzanotte del giorno in cui è stata pronunciata.

La sentenza di apertura viene notificata al debitore entro otto giorni dal pronunciamento della sentenza e comunicata agli amministratori della procedura concorsuale e al pubblico ministero anche negli altri Stati membri in cui il debitore è presente con una sede.

La sentenza è immediatamente esecutiva nei confronti di tutti.

Entro quindici giorni dalla data della sentenza, quest'ultima viene annotata nel registro del commercio e delle società, nel répertoire des métiers (albo degli artigiani) o in un registro speciale tenuto presso la cancelleria del tribunal de grande instance (tribunale di primo grado).

Un estratto della sentenza viene pubblicato nel Bodacc (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) e in un giornale di annunci legali del luogo in cui il debitore ha la sede o il domicilio professionale.

Salvaguardia accelerata e salvaguardia finanziaria accelerata

Esistono anche procedure di salvaguardia accelerata e di salvaguardia finanziaria accelerata.

La procedura di salvaguardia accelerata può essere avviata su richiesta di un debitore impegnato in una procedura di conciliazione e che dimostri di avere predisposto un progetto di piano volto a garantire la continuità dell'impresa.

Il fatto che il debitore non sia in grado di provvedere ai pagamenti non impedisce l'apertura della procedura di salvaguardia accelerata se questa situazione non precede di oltre 45 giorni la data della richiesta di avvio della procedura di conciliazione.

La procedura di salvaguardia finanziaria accelerata può essere avviata nelle stesse condizioni della procedura di salvaguardia accelerata e quando il bilancio del debitore evidenzia che il suo livello di indebitamento rende possibile l'adozione di un piano da parte dei soli creditori membri del comitato degli istituti di credito.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

L'intero patrimonio del debitore è oggetto della procedura concorsuale.

Nel caso di una persona giuridica, solo il patrimonio di quest'ultima è interessato da tale procedura.

Se invece il debitore è un imprenditore individuale, anche il suo patrimonio personale è oggetto di procedura concorsuale.

L'abitazione in cui ha la residenza principale un imprenditore individuale che eserciti un'attività commerciale, industriale, artigianale, agricola o libero-professionale è tuttavia impignorabile di diritto da parte dei creditori che vantano crediti professionali.

Quanto alle altre aree edificate o non edificate non destinate a un uso professionale, esse possono essere oggetto di una dichiarazione di impignorabilità. Questa dichiarazione, che deve essere effettuata mediante un atto notarile pubblicato, è effettiva solo nei confronti dei creditori professionali i cui diritti siano sorti dopo la pubblicazione.

L'impignorabilità dell'abitazione in cui ha la residenza principale il debitore da parte dei creditori che vantano crediti professionali risponde a un obiettivo di tutela del debitore e della sua famiglia.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

Lo spossessamento del debitore

Salvaguardia e risanamento giudiziario

In caso di apertura di una procedura di salvaguardia o di risanamento giudiziario, il debitore non è spossessato e continua ad amministrare la propria impresa.

Nella procedura di salvaguardia il tribunale può nominare un administrateur judiciaire (amministratore giudiziario) per controllare o assistere il debitore nella gestione dell'impresa in base all'incarico stabilito nella sentenza del tribunale. In alcuni casi (impresa con almeno venti dipendenti e fatturato di almeno tre milioni di euro al netto delle imposte) la nomina dell'amministratore giudiziario è obbligatoria.

Anche nel caso del risanamento giudiziario il tribunale può nominare un amministratore giudiziario che assisterà il debitore nella gestione o che si occuperà personalmente, in tutto o in parte, della gestione al posto del debitore. Questa nomina è obbligatoria negli stessi casi in cui è obbligatoria per la salvaguardia.

Liquidazione giudiziaria

In caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziaria, il debitore è spossessato dell'amministrazione e della disposizione dei propri beni. I diritti e le azioni riguardanti il suo patrimonio professionale sono esercitati dal liquidatore, che provvede pertanto all'amministrazione dei beni.

Gli amministratori delle procedure concorsuali

Gli amministratori delle procedure concorsuali sono mandatari di giustizia posti sotto la vigilanza del pubblico ministero ed esercenti professioni regolamentate.

Questi liberi professionisti specializzati devono essere iscritti in elenchi nazionali e soddisfare rigorosi requisiti di attitudine e moralità.

Possono essere nominate anche persone non iscritte in questi elenchi, ma devono disporre di un'esperienza o di una qualifica particolare per la materia trattata.

Gli amministratori delle procedure concorsuali sono nominati dal tribunale all'apertura della procedura.

Questi amministratori possono essere esposti a responsabilità civile e penale in condizioni di diritto comune.

Il loro compenso è determinato in base a un tariffario stabilito per decreto; è calcolato dal giudice e posto a carico del debitore.

I poteri degli amministratori delle procedure concorsuali e del debitore

L'amministratore giudiziario

Di norma, il tribunale che apre una procedura di salvaguardia o di risanamento giudiziario nomina un amministratore giudiziario, che può essere proposto dal debitore in procedura di salvaguardia oppure dal pubblico ministero.

La nomina dell'amministratore giudiziario non è obbligatoria se il debitore ha meno di venti dipendenti e se il suo fatturato è inferiore a tre milioni di euro al netto delle imposte.

Nel caso della procedura di salvaguardia accelerata e della procedura di salvaguardia finanziaria accelerata, la nomina dell'amministratore giudiziario è invece sempre obbligatoria.

Nella procedura di salvaguardia il debitore non è spossessato e, salvo diversa decisione del tribunale, continua a esercitare sul proprio patrimonio gli atti di disposizione e di amministrazione.

Ove nominato, l'amministratore giudiziario controlla o assiste il debitore nella gestione dell'impresa in base all'incarico definito dal tribunale.

Nel caso invece del risanamento giudiziario, l'amministratore giudiziario assiste il debitore nella gestione oppure se ne occupa personalmente, in tutto o in parte, al posto del debitore.

L'amministratore giudiziario deve intraprendere o far intraprendere dal debitore le azioni necessarie al mantenimento dei diritti dell'impresa nei confronti dei debitori della stessa, nonché le azioni necessarie alla preservazione della capacità produttiva.

L'amministratore giudiziario è investito di poteri propri, come quello di garantire con la sua firma il funzionamento dei conti bancari del debitore interdetto ad emettere assegni, quello di esigere la prosecuzione dei contratti in corso e di procedere ai licenziamenti necessari.

Il mandataire judiciaire (rappresentante giudiziario)

Il rappresentante giudiziario viene nominato obbligatoriamente dal tribunale in qualsiasi procedura concorsuale.

Il suo compito è quello di rappresentare i creditori e il loro interesse collettivo.

Il rappresentante giudiziario stila l'elenco dei crediti dichiarati, compresi quelli salariali, e propone al juge-commissaire (giudice delegato) di accettarli, rifiutarli o rinviarli dinanzi all'autorità giurisdizionale competente.

Il liquidatore

Nelle sentenze di liquidazione giudiziaria il tribunale provvede a nominare un liquidatore.

Quest'ultimo ha il compito di verificare i crediti e di procedere alle operazioni di liquidazione dell'attivo del debitore al fine di soddisfare i creditori.

Il liquidatore effettua inoltre le operazioni di licenziamento e può optare per la prosecuzione dei contratti in corso.

Egli rappresenta il debitore spossessato ed esercita pertanto la maggior parte dei diritti e delle azioni patrimoniali di quest'ultimo nel corso della procedura di liquidazione giudiziaria. Non può invece esercitare i diritti extrapatrimoniali del debitore.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

La compensazione è un modo di estinzione di obblighi reciproci fino a concorrenza dell'obbligo inferiore.

La compensazione può essere esercitata solo tra due persone simmetricamente creditrici e debitrici l'una nei confronti dell'altra.

La compensazione esercita pertanto un duplice pagamento abbreviato tra crediti reciproci.

Di norma è fatto divieto al debitore di pagare qualsiasi credito sorto anteriormente alla sentenza di apertura della procedura di salvaguardia o di risanamento giudiziario.

Il divieto di pagamento di crediti anteriori viene tuttavia abolito in caso di pagamento per compensazione di crediti connessi. Sono considerati "connessi" i crediti reciproci della stessa natura, sorti o derivanti dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione dello stesso contratto o di un insieme contrattuale.

Se un credito connesso al credito anteriore sorge successivamente alla sentenza di apertura, è possibile procedere al pagamento per compensazione con il credito anteriore a condizione che quest'ultimo sia stato dichiarato.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Procedura di prosecuzione dei contratti in corso

L'apertura della procedura concorsuale non mette in discussione l'esistenza dei contratti in corso tra il debitore e i suoi partner (fornitori, clienti) alla data dell'apertura della procedura.

Il contratto in corso è un contratto esistente e in esecuzione al momento dell'apertura della procedura, un contratto ad esecuzione successiva non concluso a quella data oppure un contratto ad esecuzione istantanea non ancora avvenuta ma già siglato.

Le disposizioni specifiche relative ai contratti in corso non si applicano ai contratti di lavoro.

Salvaguardia e risanamento giudiziario

Il contratto viene a priori automaticamente mantenuto.

La controparte deve quindi adempiere ai propri obblighi nonostante il mancato rispetto, da parte del debitore, di impegni antecedenti la sentenza di apertura.

Essa sarà pagata alla scadenza per i servizi forniti successivamente alla sentenza di apertura.

L'amministratore giudiziario dispone da solo di un'opzione di ordine pubblico che gli consente di esigere la prosecuzione del contratto con l'onere di pagare le prestazioni che gli saranno fornite.

In assenza di amministratore giudiziario, il debitore esercita la facoltà di esigere l'esecuzione dei contratti in corso, previo il consenso del rappresentante giudiziario.

L'amministratore giudiziario ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto a esecuzione o a pagamento scaglionati, ove constati l'indisponibilità di fondi sufficienti per soddisfare gli obblighi del debitore.

La controparte può intimare all'amministratore giudiziario (o al debitore, in assenza dell'amministratore) di pronunciarsi sul futuro del contratto.

Il contratto in corso viene risolto di diritto se l'amministratore giudiziario (o il debitore) non ne avrà risposto all'intimazione entro il termine di un mese.

Lo stesso ragionamento si applica in assenza di pagamento e di consenso della controparte alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

L'amministratore giudiziario (o il debitore, in assenza dell'amministratore giudiziario) può inoltre chiedere al giudice delegato di dichiarare la risoluzione del contratto in corso, se ciò è necessario ai fini della salvaguardia o del risanamento del debitore e se non reca eccessivo danno agli interessi della controparte.

Liquidazione giudiziaria

Come nelle procedure di salvaguardia e di risanamento giudiziario, vengono di norma mantenuti tutti i contratti in corso. La controparte deve quindi adempiere ai propri obblighi nonostante il mancato rispetto, da parte del debitore, di impegni antecedenti la sentenza di apertura.

Essa sarà pagata alla scadenza per i servizi forniti successivamente alla sentenza di apertura.

Il liquidatore ha da solo la facoltà di esigere l'esecuzione dei contratti in corso fornendo la prestazione promessa al debitore.

La controparte può intimare al liquidatore di pronunciarsi sul futuro del contratto.

Il contratto viene risolto di diritto se entro il termine di un mese il liquidatore non avrà risposto all'intimazione. Lo stesso ragionamento si applica quando la prestazione del debitore riguarda il pagamento di una somma di denaro nel giorno in cui la controparte viene informata della decisione del liquidatore di non mantenere il contratto, così come in assenza di pagamento, quando la controparte non è d'accordo a proseguire il rapporto contrattuale.

Se la prestazione non riguarda il pagamento di una somma di denaro, il liquidatore può inoltre chiedere al giudice delegato di dichiarare il contratto risolto, se ciò è necessario alle operazioni di liquidazione e se non reca eccessivo danno agli interessi della controparte.

Cessione dei contratti in corso

In materia di salvaguardia, risanamento giudiziario o liquidazione giudiziaria, se viene disposta una cessione totale o parziale dell'impresa, il tribunale può determinare i contratti che saranno ceduti in materia di leasing, locazione o fornitura di beni o servizi necessari al mantenimento dell'attività.

La controparte il cui contratto non sia stato oggetto di tale cessione può chiedere al giudice delegato di dichiararne la risoluzione, a meno che la prosecuzione della sua esecuzione non sia richiesta dall'amministratore, dal debitore in assenza dell'amministratore o dal liquidatore.

6 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

In caso di procedura concorsuale, i creditori sono tenuti a far valere i propri diritti nei confronti del debitore esclusivamente nell'ambito della procedura concorsuale e non possono promuovere azioni di pagamento individuali nei confronti del debitore.

La sentenza di chiusura della procedura di liquidazione giudiziaria per insufficienza dell'attivo non fa riacquistare ai creditori l'esercizio individuale delle loro azioni contro il debitore.

Costituiscono un'eccezione alla suddetta regola i casi di seguito riportati:

- le azioni riguardanti beni acquisiti nell'ambito di una successione aperta durante la procedura di liquidazione giudiziaria;

  • il credito che trae origine da una violazione per la quale è stata accertata la colpevolezza del debitore o che riguarda diritti di natura strettamente personale del creditore;
  • il credito che trae origine da manovre fraudolente commesse a danno degli enti previdenziali. L'origine fraudolenta del credito è stabilita mediante decisione giudiziaria o con una sanzione pronunciata da un ente previdenziale.

I creditori riacquistano il loro diritto alle azioni giudiziarie individuali anche nei seguenti casi:

  • dichiarazione di fallimento personale del debitore;
  • condanna del debitore alla bancarotta;
  • quando il debitore, per uno qualsiasi dei suoi patrimoni, o una persona giuridica di cui è stato dirigente è stato/a sottoposto/a a una procedura di liquidazione giudiziaria precedente, conclusasi per insufficienza dell'attivo meno di cinque anni prima dell'apertura della procedura considerata, oppure quando il debitore ha beneficiato di una cancellazione dei debiti nei cinque anni precedenti tale data;
  • la procedura è stata avviata come procedura d'insolvenza territoriale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza.

Inoltre, in caso di frode nei confronti di uno o più creditori, il tribunale autorizza la ripresa delle azioni individuali di qualsiasi creditore nei confronti del debitore. Il tribunale si pronuncia alla chiusura della procedura dopo aver ascoltato o invitato il debitore, il liquidatore e i revisori, ma può anche pronunciarsi dopo la chiusura della procedura su richiesta di qualsiasi interessato e alle medesime condizioni.

7 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

La sentenza di apertura di una procedura concorsuale interrompe o vieta le azioni promosse contro il debitore e dirette al pagamento di una somma di denaro o alla risoluzione di un contratto per mancato pagamento di una somma di denaro.

Sono sospesi anche i provvedimenti conservativi e le procedure di esecuzione.

L'azione dei creditori che hanno agito prima dell'apertura della procedura concorsuale viene interrotta o sospesa.

Sono pertanto interessati tutti i creditori anteriori, a prescindere che beneficino o meno di garanzie.

L'interruzione e il divieto delle azioni giudiziarie si applicano a tutte le procedure concorsuali.

I procedimenti pendenti vengono interrotti finché il creditore istante non avrà dichiarato il proprio credito.

Tali procedimenti vengono poi ripresi di diritto, ma sono diretti esclusivamente all'accertamento del credito e alla determinazione dell'importo del credito, e non alla condanna del debitore.

Le azioni giudiziarie e le procedure di esecuzione diverse da quelle summenzionate sono promosse durante il periodo di osservazione nei confronti del debitore a seguito della chiamata in causa del rappresentante giudiziario, ed eventualmente dell'amministratore giudiziario, quando quest'ultimo ha il compito di assistere o di rappresentare il debitore, o a seguito di una ripresa del procedimento per iniziativa del rappresentante giudiziario o dell'amministratore giudiziario.

8 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

Salvaguardia e risanamento giudiziario

Nell'ipotesi dell'adozione di un piano di salvaguardia, i creditori vengono consultati sui tempi di pagamento o sulla remissione dei debiti.

Le proposte vengono trasmesse dall'amministratore giudiziario (o dal debitore in assenza dell'amministratore) al rappresentante giudiziario in rappresentanza dei creditori.

Il rappresentante giudiziario raccoglie individualmente o collettivamente il consenso di ciascun creditore che ha dichiarato il proprio credito.

Il rappresentante giudiziario non è tenuto a consultare i creditori per i quali il progetto di piano non modifica le modalità di pagamento o quando prevede un pagamento integrale in numerario sin dalla definizione del piano o dall'ammissione dei crediti.

Comitati dei creditori

Quando un debitore presenta un numero di dipendenti superiore a 150 e il suo fatturato è superiore a 20 milioni di euro, vengono costituiti comitati dei creditori che hanno il compito di pronunciarsi sui progetti di piano di liquidazione del passivo. Il giudice può anche decidere di applicare queste disposizioni al di sotto di tali soglie.

Questi comitati dei creditori consistono nel riunire in assemblee distinte varie categorie di creditori per presentare loro alcune proposte da discutere e sulle quali essi dovranno pronunciarsi collettivamente, nel senso che i creditori di minoranza dovranno attenersi alla decisione dei creditori di maggioranza.

Esiste un comitato degli istituti di credito, costituito dalle società di finanziamento e dagli istituti di credito o simili, e un comitato composto dai principali fornitori di beni e servizi. Quando esistono obbligazionisti, viene convocata un'assemblea generale costituita da tutti i creditori titolari di obbligazioni emesse in Francia o all'estero per deliberare sul progetto di piano adottato dai comitati dei creditori.

I comitati dei creditori devono essere consultati dall'amministratore giudiziario sul progetto di piano e votare per un piano prima che il tribunale si pronunci.

In presenza di comitati dei creditori, qualsiasi creditore membro di un comitato può formulare proposte alternative al progetto di piano presentato dal debitore.

Il progetto di piano può quindi provenire dal debitore (eventualmente con la collaborazione dell'amministratore giudiziario) o, in caso di risanamento giudiziario, dall'amministratore assistito dal debitore, ma può anche scaturire da un'iniziativa dei creditori membri di questi comitati. La proposta adottata dai comitati e, se diversa, la proposta sostenuta dal debitore o dall'amministratore potranno essere sottoposte al tribunale l'una in concorrenza all'altra.

Procedura di salvaguardia accelerata

Nel caso dell'apertura di una procedura di salvaguardia accelerata, i comitati dei creditori, ovvero il comitato degli istituti di credito e il comitato dei fornitori di beni e servizi, vengono obbligatoriamente istituiti, oltre all'eventuale assemblea generale degli obbligazionisti.

Vengono consultati individualmente anche i creditori che non rientrano nei comitati.

Procedura di salvaguardia finanziaria accelerata

Nel caso dell'apertura di una procedura di salvaguardia finanziaria accelerata, solo il comitato degli istituti di credito viene istituito obbligatoriamente, oltre all'eventuale assemblea generale degli obbligazionisti.

9 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

L'attivo del debitore può essere liquidato nell'ambito della cessione totale o parziale dell'impresa oppure nell'ambito di cessioni isolate. Queste operazioni sono soggette a regimi diversi.

La cessione dell'impresa è disposta dal tribunale e non è effettuata dall'amministratore della procedura concorsuale.

Nella procedura di salvaguardia la cessione dell'impresa può essere solo parziale, mentre nel risanamento e nella liquidazione giudiziaria la cessione può essere parziale o totale.

In questo caso il tribunale emette una decisione in cui stabilisce il termine entro il quale le offerte di acquisto devono pervenire al rappresentante giudiziario, al liquidatore o eventualmente all'amministratore. Le offerte devono essere scritte e devono riportare alcune diciture obbligatorie.

Le cessioni isolate dell'attivo sono soggette a norme diverse.

Durante il periodo di salvaguardia e di risanamento giudiziario il debitore, che non è spossessato, può continuare a disporre da solo del proprio patrimonio, fatti salvi gli incarichi dell'amministratore.

Se l'atto di disposizione che comporta la liquidazione dell'attivo è estraneo alla gestione corrente dell'impresa, egli deve ottenere la preventiva autorizzazione del giudice delegato.

Nell'ambito del piano di salvaguardia o di risanamento giudiziario il debitore riacquista tutti i poteri sul proprio patrimonio.

Nella liquidazione giudiziaria il liquidatore deve ottenere l'autorizzazione del giudice delegato per procedere a cessioni dell'attivo.

La vendita di immobili avviene secondo la procedura dell'asta giudiziaria. Il giudice delegato determina il prezzo base e le condizioni fondamentali della vendita. Egli può inoltre autorizzare una vendita all'asta amichevole sul prezzo base che avrà stabilito. Il giudice delegato può infine autorizzare la vendita per trattativa privata ai prezzi e alle condizioni dallo stesso stabiliti.

Il liquidatore distribuisce poi il ricavato delle vendite in base al grado dei creditori.

10 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Devono essere dichiarati tutti i crediti sorti prima della sentenza di apertura della procedura, indipendentemente dalla loro tipologia o natura - commerciale, civile, amministrativa (Erario, enti previdenziali) o penale (ammenda) - e a prescindere che il credito sia chirografario o privilegiato, esigibile o a termine, certo o condizionale. I dipendenti non sono interessati da queste disposizioni.

I crediti sorti regolarmente dopo la sentenza di apertura per le esigenze di svolgimento della procedura o in contropartita di una prestazione fornita al debitore per la sua attività professionale sono pagati alla scadenza.

11 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

Tutti i creditori che presentano un credito sorto prima della sentenza di apertura sono tenuti a dichiarare i loro crediti al rappresentante giudiziario, in caso di procedura di salvaguardia o di risanamento, oppure al liquidatore, in caso di procedura di liquidazione.

Il termine per la dichiarazione è di due mesi a decorrere dalla pubblicazione legale della sentenza di apertura.

Anche lo stesso debitore può dichiarare il credito di uno dei suoi creditori alle medesime condizioni.

La dichiarazione riguarda anche alcuni crediti sorti dopo la sentenza di apertura, i crediti che non beneficiano del privilegio di pagamento relativo ai crediti utili all'impresa o legati alle necessità della procedura. Il credito dichiarato deve indicare l'importo delle somme maturate e maturande, le date di scadenza, la natura del privilegio o della garanzia esistente e le modalità di calcolo degli interessi.

La dichiarazione di credito non è assoggettata a nessuna forma particolare. Essa deve infatti esprimere di per sé e senza equivoci la volontà del creditore di esigere il pagamento del proprio credito, di comparire sullo stato dei crediti e di partecipare alla procedura.

Dopo aver raccolto le osservazioni del debitore, il rappresentante giudiziario stila l'elenco dei crediti dichiarati e formula le sue proposte di accettazione, rifiuto o rinvio degli stessi dinanzi all'autorità giurisdizionale competente.

Detto elenco viene trasmesso al giudice delegato e comunicato all'amministratore giudiziario.

Prima di accettare o rifiutare un credito, il giudice delegato ne verifica l'esistenza, l'importo e la natura in base agli elementi di prova presentati dall'autore della dichiarazione ed eventualmente agli elementi forniti da quanti sono stati ascoltati e dal rappresentante giudiziario.

I creditori che non hanno dichiarato i propri crediti entro i termini sono preclusi e non possono concorrere alla ripartizione, né esigere dividendi nel caso dell'adozione di un piano o della liquidazione degli attivi del debitore, a meno che non ottengano dal giudice delegato la rimozione della preclusione nei loro confronti.

In quest'ultimo caso, i creditori possono concorrere alle ripartizioni successive alla loro istanza.

Salvaguardia accelerata e salvaguardia finanziaria accelerata

Il debitore stila l'elenco dei crediti di tutti i creditori che hanno partecipato alla procedura di conciliazione e che devono essere oggetto della dichiarazione. L'elenco in questione è certificato dal revisore del debitore e depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il rappresentante giudiziario trasmette poi ai creditori l'estratto dell'elenco relativo al credito di ciascuno di essi.

12 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

Un creditore privilegiato beneficia di una garanzia che gli conferisce priorità di pagamento sugli altri creditori semplici (detti chirografari) del suo debitore, in caso di apertura di una procedura concorsuale nei confronti di quest'ultimo.

Un creditore può essere privilegiato:

  • se dispone di una garanzia che gli è stata concessa dal suo debitore o che ha ottenuto in giudizio; oppure
  • se beneficia ai sensi della legge di un privilegio in ragione della sua stessa qualità.

I creditori privilegiati non sono però tutti uguali. Quando più creditori privilegiati sono in concorrenza tra loro, essi vengono pagati in base all'ordine stabilito dalla legge, ma sempre prima dei creditori chirografari.

I creditori chirografari sono pagati dopo i creditori privilegiati a partire dall'attivo restante del debitore. La ripartizione viene effettuata tra loro in modo proporzionale.

I gradi di privilegio

Salvaguardia e risanamento giudiziario

Il prezzo di vendita di un bene immobile viene ripartito tra i creditori in base al seguente ordine:

1. Crediti "superprivilegiati" degli stipendi: pagamento della retribuzione degli ultimi sessanta giorni di lavoro prima della sentenza di apertura.

2. Spese legali dovute regolarmente in seguito alla sentenza di apertura per le necessità di svolgimento della procedura: spese relative alla conservazione, alla liquidazione dei beni e alla distribuzione del prezzo tra i creditori (spese di inventario e di pubblicità, compenso dei mandatari di giustizia, ecc.).

3. Crediti assistiti dal privilegio della conciliazione: per i creditori che effettuano un nuovo apporto di tesoreria o che forniscono un nuovo bene o un nuovo servizio per garantire la prosecuzione dell'attività dell'impresa e la sua continuità.

4. Privilegio dei crediti successivi alla sentenza di apertura: crediti sorti per le necessità di svolgimento della procedura o di mantenimento provvisorio dell'attività, oppure crediti sorti in contropartita di una prestazione fornita al debitore durante la prosecuzione dell'attività o per l'esecuzione di un contratto in corso mantenuto dal liquidatore, o ancora crediti sorti per le necessità della vita corrente del debitore persona fisica.

5. Crediti assistiti dal privilegio generale dei lavoratori dipendenti: pagamento della retribuzione dei sei mesi di lavoro precedenti la sentenza di apertura.

6. Crediti assistiti da un privilegio speciale o da un'ipoteca.

7. Crediti chirografari.

Il prezzo di vendita di un bene mobile viene ripartito tra i creditori in base al seguente ordine:

1. Crediti assistiti da una garanzia mobiliare speciale con diritto di ritenzione.

2. Crediti "superprivilegiati" degli stipendi: pagamento della retribuzione degli ultimi sessanta giorni di lavoro prima della sentenza di apertura.

3. Spese legali sorte regolarmente dopo la sentenza di apertura per le necessità di svolgimento della procedura: spese relative alla conservazione, alla liquidazione dei beni e alla distribuzione del prezzo tra i creditori (spese di inventario e di pubblicità, compenso dei mandatari di giustizia, ecc.).

4. Crediti assistiti dal privilegio della conciliazione: per i creditori che effettuano un nuovo apporto di tesoreria o che forniscono un nuovo bene o un nuovo servizio per garantire la prosecuzione dell'attività dell'impresa e la sua continuità.

5. Privilegio dei crediti successivi alla sentenza di apertura: crediti sorti per le necessità di svolgimento della procedura o di mantenimento provvisorio dell'attività, oppure crediti sorti in contropartita di una prestazione fornita al debitore durante la prosecuzione dell'attività o per l'esecuzione di un contratto in corso mantenuto dal liquidatore, o ancora crediti sorti per le necessità della vita corrente del debitore persona fisica.

6. Privilegio dell'Erario.

7. Crediti assistiti da un privilegio speciale mobiliare senza diritto di ritenzione.

8. Crediti assistiti da altri privilegi generali mobiliari.

9. Crediti chirografari.

Liquidazione giudiziaria

Il prezzo di vendita di un bene immobile viene ripartito tra i creditori in base al seguente ordine:

1. Crediti salariali "superprivilegiati" degli stipendi: pagamento della retribuzione degli ultimi sessanta giorni di lavoro prima della sentenza di apertura.

2. Spese legali sorte regolarmente dopo la sentenza di apertura per le necessità di svolgimento della procedura: spese di inventario e di pubblicità, compenso dei mandatari di giustizia.

3. Crediti assistiti dal privilegio della conciliazione: per i creditori che effettuano un nuovo apporto di tesoreria o che forniscono un nuovo bene o un nuovo servizio per garantire la prosecuzione dell'attività dell'impresa e la sua continuità.

4. Crediti assistiti da garanzie immobiliari speciali.

5. Privilegio dei crediti successivi alla sentenza di apertura: crediti sorti per le necessità di svolgimento della procedura o di mantenimento provvisorio dell'attività, oppure crediti sorti in contropartita di una prestazione fornita al debitore durante la prosecuzione dell'attività o per l'esecuzione di un contratto in corso mantenuto dal liquidatore, o ancora crediti sorti per le necessità della vita corrente del debitore persona fisica.

6. Crediti chirografari.

Il prezzo di vendita di un bene mobile viene ripartito tra i creditori in base al seguente ordine:

1. Crediti assistiti da una garanzia mobiliare speciale con diritto di ritenzione.

2. Crediti salariali "superprivilegiati" degli stipendi: pagamento della retribuzione degli ultimi sessanta giorni di lavoro prima della sentenza di apertura.

3. Spese legali sorte regolarmente dopo la sentenza di apertura per le necessità di svolgimento della procedura: spese di inventario e di pubblicità, compenso dei mandatari di giustizia.

4. Crediti assistiti dal privilegio della conciliazione.

5. Privilegio dei crediti successivi alla sentenza di apertura: crediti sorti per le necessità di svolgimento della procedura o di mantenimento provvisorio dell'attività, oppure crediti sorti in contropartita di una prestazione fornita al debitore durante la prosecuzione dell'attività o per l'esecuzione di un contratto in corso mantenuto dal liquidatore, o ancora crediti sorti per le necessità della vita corrente del debitore persona fisica.

6. Crediti assistiti da un'ipoteca mobiliare o crediti assistiti da un pegno sull'attrezzatura o sull'apparecchiatura.

7. Privilegio dell'Erario.

8. Crediti assistiti da una garanzia mobiliare speciale senza diritto di ritenzione.

9. Altri privilegi mobiliari (articolo 2331 del codice civile) e privilegio generale dei lavoratori dipendenti.

10. Crediti chirografari.

13 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Salvaguardia e risanamento giudiziario

Le procedure di salvaguardia e di risanamento giudiziario sono state istituite per garantire, attraverso la definizione di un piano, il salvataggio dell'impresa, il mantenimento dell'attività e dell'occupazione e la liquidazione del passivo. Un piano di salvaguardia o di risanamento giudiziario può essere definito solo in presenza di queste condizioni.

Il debitore, in caso di procedura di salvaguardia, l'amministratore, in caso di risanamento giudiziario, o un creditore, in caso di costituzione di comitati di creditori, elabora il progetto di piano se esistono serie possibilità che l'impresa possa essere salvata. Questo progetto è diviso in tre parti:

  • una parte economica e finanziaria, che determina le prospettive di risanamento in base alle possibilità e alle modalità di attività, alle condizioni del mercato e ai mezzi di finanziamento disponibili;
  • una parte in cui sono definite le modalità di estinzione del passivo e le eventuali garanzie che l'imprenditore deve sottoscrivere per garantirne l'esecuzione;
  • una parte sociale, in cui sono esposti e giustificati il livello e le prospettive occupazionali, nonché le condizioni sociali previste per la prosecuzione dell'attività. Quando il progetto prevede licenziamenti per motivi economici, esso deve riportare i provvedimenti già adottati e definire le azioni da intraprendere al fine di agevolare il ricollocamento e l'indennizzo dei dipendenti il cui posto di lavoro è a rischio.

Il piano ricorda tutti gli impegni sottoscritti dalle persone tenute all'esecuzione e necessari al risanamento dell’impresa.

A quel punto il tribunale si pronuncia sul progetto di piano presentato dal debitore o da un creditore.

La decisione del tribunale con cui viene definito un piano di salvaguardia o di risanamento oppure un piano di cessione è una decisione giurisdizionale. Il piano presenta inoltre un aspetto contrattuale, qualora siano stati istituiti comitati dei creditori.

La durata del piano non può superare dieci anni, o quindici anni nel caso degli agricoltori.

Il tribunale nomina per la durata del piano l'amministratore o il rappresentante giudiziario come commissario all'esecuzione del piano al fine di vigilare sull'esecuzione dello stesso.

La definizione del piano mette fine al periodo di osservazione. Il debitore ritrova la disposizione dei propri beni e può gestire nuovamente la propria impresa, salvo il rispetto delle misure che il tribunale gli avrà imposto nel piano.

Il debitore deve infatti rispettare appieno le disposizioni del piano.

In caso di inosservanza dei propri impegni o di cessazione dei pagamenti durante l'esecuzione del piano di salvaguardia o di risanamento giudiziario, il piano del debitore può essere risolto e la procedura riavviata.

Conversione in liquidazione giudiziaria

La liquidazione giudiziaria può essere pronunciata nel corso o al termine del periodo di osservazione avviato con una sentenza di salvaguardia o con una sentenza di risanamento giudiziario.

Il tribunale deve pronunciare la liquidazione giudiziaria non appena la prosecuzione dell'impresa si riveli impossibile o quando non può essere definito un piano di cessione nell'ambito della procedura di risanamento giudiziario.

Termine degli obblighi del debitore persona fisica nella liquidazione giudiziaria

Lo spossessamento del debitore decorre dal giorno del pronunciamento della liquidazione giudiziaria e si conclude con la chiusura della liquidazione. Da quel momento il debitore recupera i propri diritti e può nuovamente essere operativo.

14 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Il completamento dell'esecuzione del piano di salvaguardia o di risanamento giudiziario non consente ai creditori che non avevano dichiarato il proprio credito di perseguire il debitore.

Può essere espressamente prevista la riattivazione eccezionale delle azioni giudiziarie individuali solo in caso di chiusura della liquidazione giudiziaria per insufficienza dell'attivo.

Momento in cui la procedura concorsuale è considerata conclusa

Il periodo di osservazione è il periodo compreso tra il giorno della sentenza di apertura e il giorno della sentenza con cui viene stabilito il piano di salvaguardia o di risanamento giudiziario o con cui viene pronunciata la liquidazione giudiziaria.

Sia nella procedura di salvaguardia che in quella di risanamento giudiziario l'attività prosegue durante il periodo di osservazione e il debitore continua di norma a gestire la propria impresa, seppure con alcune restrizioni.

Quando esistono per l'impresa serie possibilità di salvataggio, il periodo di osservazione termina generalmente con un piano di salvaguardia o di risanamento giudiziario.

L'adozione di un piano di salvaguardia o di risanamento giudiziario mette il debitore nella condizione di disporre nuovamente della propria attività, pur non mettendo fine alla procedura.

La procedura termina infatti quando la relazione finale d'attività dell'amministratore o del rappresentante giudiziario sarà stata approvata dal giudice delegato. Il presidente del tribunale emette allora un'ordinanza di chiusura, che è una misura di amministrazione giudiziaria non suscettibile di ricorso.

La procedura è pertanto giudizialmente conclusa con l'ordinanza di chiusura.

Gli effetti della procedura non terminano tuttavia con l'ordinanza di chiusura, essendo ancora in corso il piano di salvaguardia o di risanamento giudiziario.

Il debitore deve rispettare appieno le disposizioni del piano.

In caso di inosservanza dei propri impegni o di cessazione dei pagamenti durante l'esecuzione del piano di salvaguardia o di risanamento giudiziario, il piano del debitore può essere risolto e la procedura riavviata.

15 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Le spese della procedura sono a carico dell'impresa oggetto della procedura concorsuale.

16 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

Quando il tribunale apre una procedura di risanamento giudiziario o di liquidazione giudiziaria, viene considerata come data di cessazione dei pagamenti del debitore la data della sentenza di apertura della procedura.

Il tribunale ha tuttavia la possibilità di fissare la data di cessazione dei pagamenti a una data che può essere antecedente fino a 18 mesi a quella dell'apertura della procedura concorsuale.

Il periodo compreso tra la data di cessazione dei pagamenti e la data di apertura di una procedura di risanamento giudiziario o di liquidazione giudiziaria è in questo caso detto "periodo sospetto".

Alcuni atti compiuti dal debitore durante questo periodo e considerati fraudolenti sono annullati.

L'azione di nullità degli atti effettuati durante il periodo sospetto è di competenza esclusiva del tribunale investito della procedura.

L'esercizio di quest'azione è riservato all'amministratore giudiziario, al rappresentante giudiziario, al liquidatore e al pubblico ministero.

I creditori possono esercitare a titolo individuale o collettivo, tramite il rappresentante giudiziario, un'azione di nullità degli atti effettuati dal debitore.

L'atto è nullo nei confronti di tutti e invalidato retroattivamente.

Esistono dodici casi di nullità obbligatoria che interessano atti anomali:

  • Tutti gli atti effettuati a titolo gratuito in materia di traslazione di proprietà mobiliare o immobiliare.
  • Qualsiasi contratto commutativo nel quale gli obblighi del debitore superino considerevolmente quelli della controparte.
  • Qualsiasi pagamento, indipendentemente dalla modalità, per debiti non scaduti nel giorno del pagamento.
  • Qualsiasi pagamento per debiti scaduti effettuato con modalità diverse da contanti, titoli di credito, bonifici, disposizioni di cessione oppure con ogni altra modalità di pagamento comunemente accettata nei rapporti commerciali.
  • Qualsiasi deposito di somme di denaro effettuato a seguito della costituzione in pegno di un bene in assenza di una decisione giudiziaria passata in giudicato.
  • Qualsiasi ipoteca convenzionale, qualsiasi ipoteca giudiziale, nonché l'ipoteca legale dei coniugi e qualsiasi diritto di pegno o garanzia costituito sui beni del debitore per debiti contratti in precedenza.
  • Qualsiasi provvedimento conservativo, a meno che l'iscrizione o l'atto di pignoramento non siano anteriori alla data di cessazione dei pagamenti.
  • Qualsiasi autorizzazione ed esercizio di opzioni da parte dei dipendenti dell'impresa.
  • Qualsiasi trasferimento di beni o di diritti in un patrimonio fiduciario, a meno che tale trasferimento non sia effettuato a garanzia di un debito contratto in concomitanza.
  • Qualsiasi clausola aggiuntiva a un contratto fiduciario relativo a diritti o a beni già trasferiti in un patrimonio fiduciario a garanzia dei debiti contratti prima della suddetta clausola aggiuntiva.
  • Quando il debitore è un imprenditore individuale a responsabilità limitata, qualsiasi destinazione o modifica della destinazione di un bene, fatto salvo il versamento dei redditi non destinati all'attività professionale, da cui sia scaturita una riduzione del patrimonio oggetto della procedura a vantaggio di un altro patrimonio dello stesso imprenditore.
  • La dichiarazione notarile di impignorabilità effettuata dal debitore.

Questi atti devono essere annullati dal tribunale a prescindere che le parti siano in buona o in cattiva fede.

Il tribunale può inoltre annullare sia gli atti effettuati a titolo gratuito in materia di traslazione di proprietà mobiliare o immobiliare sia la dichiarazione di impignorabilità effettuati nei sei mesi precedenti la data di cessazione dei pagamenti. Questi casi sono soggetti a nullità facoltativa.

Ultimo aggiornamento: 08/05/2020

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Insolvenza/fallimento - Croazia

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Le procedure prefallimentari e le procedure concorsuali possono essere avviate contro persone giuridiche e contro il patrimonio di un singolo debitore, salvo diversamente specificato dalla legge. Ai fini della Stečajni zakon (SZ, legge sul fallimento) con “singolo debitore” si intende una persona fisica soggetta a imposta sul reddito da attività autonoma ai sensi delle disposizioni della Zakon o porezu na dohodak (legge sull’imposta sul reddito) oppure una persona fisica soggetta a imposta sul reddito delle società ai sensi delle disposizioni della Zakon o porezu na dobit (legge sull’imposta sul reddito delle società).

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

a) Le procedure prefallimentari possono essere avviate se l’organo giurisdizionale stabilisce l’esistenza di un’insolvenza imminente, ossia se detto organo conclude che il debitore non sarà in grado di far fronte alle passività esistenti alla data in cui le stesse diventano esigibili.

L’insolvenza è considerata imminente se le circostanze in base alle quali il debitore è considerato insolvente non si sono ancora verificate e se:

− nel registro dell’ordine di priorità delle passività di pagamento tenuto dalla Financijska agencija (agenzia finanziaria), il debitore presenta una o più passività non saldate registrate per le quali vi era una base valida per il pagamento e che avrebbero dovuto essere riscosse, senza ulteriore approvazione da parte del debitore, da uno qualsiasi dei suoi conti; oppure

− il debitore è in ritardo di oltre 30 giorni sul pagamento degli stipendi ai dipendenti ai sensi di un contratto di lavoro, delle normative in materia di lavoro, di un contratto collettivo o di normative speciali oppure di un altro documento che disciplina gli obblighi dei datori di lavoro nei confronti dei dipendenti; oppure

− il debitore non ha pagato entro 30 giorni i contributi e le tasse relativi agli stipendi di cui al precedente punto, a decorrere dalla data in cui era tenuto a versare i salari ai dipendenti.

b) le procedure concorsuali possono essere avviate nel caso in cui l’organo giurisdizionale stabilisca l’esistenza di motivi di fallimento, ossia un’insolvenza o un sovraindebitamento.

L’insolvenza si rileva nel caso in cui il debitore non sia in grado in modo continuativo di saldare le proprie passività finanziarie pendenti. Il fatto che il debitore abbia soddisfatto o possa essere in grado di soddisfare integralmente o parzialmente i crediti di taluni creditori non qualifica il debitore come solvente.

Il debitore è ritenuto insolvente:

− se, nel registro dell’ordine di priorità delle passività di pagamento tenuto dall’agenzia finanziaria, il debitore presenta una o più passività non saldate registrate, scadute da oltre 60 giorni, per le quali esiste una base valida per il pagamento e che avrebbero dovuto essere riscosse, senza ulteriore approvazione da parte del debitore, da uno qualsiasi dei suoi conti; oppure

− se il debitore non ha pagato tre stipendi consecutivi ai suoi dipendenti ai sensi di un contratto di lavoro, delle normative in materia di lavoro, di un contratto collettivo o di normative speciali oppure di un altro documento che disciplina gli obblighi dei datori di lavoro nei confronti dei dipendenti.

L’indebitamento si considera sussistere se le attività del debitore, in quanto persona giuridica, non coprono più le sue passività esistenti.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Nelle procedure concorsuali, la massa fallimentare comprende la totalità del patrimonio di proprietà del debitore all’apertura della procedura concorsuale, nonché i beni acquisiti dal debitore durante tale procedura. La massa attiva fallimentare è utilizzata per liquidare i costi della procedura concorsuale e i crediti vantati dai creditori del debitore, nonché i crediti la cui soddisfazione è stata garantita da determinati diritti sugli attivi del debitore.

L’uso gratuito di beni inclusi nella massa fallimentare da parte di persone precedentemente autorizzate a rappresentare il debitore a norma di legge, oppure da parte del singolo debitore dopo l’apertura della procedura concorsuale, non ha effetti giuridici, fatto salvo per l’uso che è disciplinato dalle norme generali che sostengono il principio di fiducia nei registri pubblici. Il corrispettivo pagato viene restituito alla controparte addebitandolo alla massa fallimentare nel caso in cui abbia aumentato il valore della massa fallimentare stessa.

Se il singolo debitore acquisisce un’eredità o un lascito prima dell’apertura della procedura concorsuale o durante la stessa, esclusivamente il debitore ha il diritto di accettare l’eredità o il lascito oppure di rinunciare ad essi.

Se un debitore costituisce una comproprietà o qualsiasi altro rapporto giuridico oppure una società di persone con un terzo, la distribuzione dei beni è condotta al di fuori della procedura concorsuale. Può essere richiesta una soddisfazione distinta a partire dalla quota del debitore al fine di soddisfare le passività derivanti da tale rapporto.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

a) Nelle procedure prefallimentari i requisiti per la nomina di un amministratore prefallimentare sono i medesimi applicabili alla nomina di un liquidatore. Qualora lo ritenga necessario, l’organo giurisdizionale nomina un amministratore mediante la sua decisione sull’apertura di procedure prefallimentari. I doveri dell’amministratore cessano di essere validi alla data di adozione di una decisione sulla conferma di un concordato preventivo, alla data di apertura della procedura concorsuale o in virtù di una decisione dei creditori.

Nel contesto delle procedure prefallimentari l’amministratore è tenuto a:

1. esaminare le operazioni aziendali del debitore;

2. esaminare l’elenco delle attività e delle passività del debitore;

3. esaminare la credibilità dei crediti registrati;

4. contestare eventuali crediti qualora, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai creditori o per altri motivi, egli nutra dubbi in merito alla loro veridicità;

5. supervisionare le operazioni aziendali del debitore, in particolare le sue operazioni finanziarie; accertare le passività nei confronti di terzi; emettere strumenti di assicurazione di pagamento e svolgere attività commerciali per la vendita di beni o servizi, garantendo nel contempo che i beni del debitore non subiscano danni;

6. presentare un reclamo all’organo giurisdizionale nel caso in cui il debitore agisca in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 67 della SZ;

7. emettere ordini e certificati ai sensi degli articoli 69 e 71 della SZ;

8. assicurare che i costi della procedura prefallimentare siano saldati integralmente e puntualmente;

9. condurre altre attività ai sensi della SZ.

Dalla data di apertura delle procedure prefallimentari fino alla loro conclusione, il debitore può effettuare soltanto i pagamenti necessari per le sue normali operazioni aziendali. Durante questo periodo, il debitore non può liquidare le passività sostenute e divenute esigibili prima dell’apertura della procedura prefallimentare, diverse dalle passività di pagamento lorde verso i dipendenti e gli ex dipendenti del debitore derivanti da un rapporto di lavoro nel contesto del quale i crediti sono diventati esigibili entro la data di avvio della procedura prefallimentare, il trattamento di fine rapporto fino all’importo previsto dalla legge e dai contratti collettivi, le richieste di risarcimento danni dovute a infortuni sul lavoro o malattie professionali e i crediti basati sugli stipendi dei dipendenti aumentati dell’importo dei contributi di base e altri diritti sostanziali dei dipendenti in conformità a contratti di lavoro e contratti collettivi che sono divenuti esigibili a seguito della presentazione della proposta di apertura della procedura prefallimentare, nonché di altri pagamenti necessari per le normali operazioni aziendali stabiliti da una legge speciale.

Dalla data in cui viene presentata la proposta di apertura della procedura prefallimentare, fino all’adozione della decisione in merito alla stessa, il debitore non può alienare o gravare con vincoli i propri beni, se non sulla base di una preventiva approvazione da parte dell’amministratore prefallimentare o dell’organo giurisdizionale nel caso in cui non sia stato nominato alcun simile amministratore.

b) Nelle procedure concorsuali il liquidatore, nel contesto di tali procedure, è selezionato in maniera casuale dall’elenco “A” dei liquidatori per il territorio coperto dall’organo giurisdizionale competente, salvo diversamente stipulato nella SZ. Sulla base di questa selezione, l’organo giurisdizionale nomina il liquidatore nella decisione relativa all’apertura della procedura concorsuale. In via eccezionale, qualora nel contesto della procedura prefallimentare che ha preceduto la procedura concorsuale sia stato nominato un amministratore prefallimentare oppure qualora sia stato nominato un liquidatore provvisorio nella procedura concorsuale, l’organo giurisdizionale nomina come liquidatore della procedura tale amministratore o il liquidatore provvisorio.

Il liquidatore è investito dei diritti e degli obblighi degli organi sociali del debitore, salvo diversamente specificato nella SZ. Se il debitore continua a condurre le proprie operazioni aziendali durante la procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 217, secondo comma, della SZ, il liquidatore gestisce le operazioni aziendali.

Il liquidatore rappresenta il debitore. Il liquidatore gestisce esclusivamente le operazioni di un singolo debitore che riguardano la massa fallimentare e rappresenta il debitore disponendo dei poteri di un rappresentante legale.

Il liquidatore è tenuto ad agire in maniera coscienziosa e precisa e, in particolare, a:

1. mettere in ordine le registrazioni contabili fino alla data di apertura della procedura concorsuale;

2. compilare una stima preliminare dei costi della procedura concorsuale e consegnarla per l’approvazione al comitato dei creditori;

3. istituire un comitato per l’inventario della massa patrimoniale del debitore;

4. compilare un saldo iniziale della massa patrimoniale del debitore;

5. gestire con la dovuta diligenza la conclusione delle operazioni avviate, ma non concluse, dal debitore e le operazioni necessarie per impedire danni alla massa patrimoniale del debitore;

6. assicurare la realizzazione dei crediti del debitore;

7. condurre in maniera coscienziosa le operazioni aziendali del debitore di cui all’articolo 217, secondo comma, della SZ;

8. consegnare all’Istituto croato di assicurazione pensionistica i documenti relativi allo stato dei beneficiari ai sensi del diritto del lavoro;

9. realizzare o riscuotere con la dovuta diligenza i beni e i diritti del debitore che costituiscono parte della massa fallimentare;

10. preparare la distribuzione ai creditori ed eseguire la distribuzione in seguito all’approvazione;

11. consegnare un conto finale al comitato dei creditori;

12. effettuare distribuzioni successive ai creditori;

13. a seguito della conclusione della procedura concorsuale, rappresentare la massa fallimentare in conformità con la SZ.

Il liquidatore deve presentare relazioni scritte sull’avanzamento della procedura concorsuale e sul saldo della massa fallimentare, utilizzando un modulo standard almeno una volta ogni tre mesi.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

Se, al momento dell’apertura della procedura concorsuale, il creditore, conformemente alla legge o a un contratto, aveva diritto a una compensazione, l’apertura della procedura concorsuale non ha alcun effetto su tale diritto.

Se, al momento dell’apertura della procedura concorsuale, vi sono uno o più crediti che devono essere compensati ai sensi di una condizione sospensiva o che non sono dovuti o non sono destinati ad essere eseguiti nella medesima maniera, la compensazione si verificherà quando saranno state soddisfatte le condizioni necessarie. Ciò che non si applica alla compensazione è la norma secondo la quale i crediti in sospeso diventano esigibili all’apertura della procedura concorsuale e i crediti non pecuniari o i crediti per un importo monetario non specificato sono fissati al valore monetario al quale sono stimati al momento dell’apertura della procedura concorsuale. Se il credito che dovrebbe essere utilizzato per la compensazione diventa non soggetto a condizioni e dovuto prima che la compensazione sia possibile, la compensazione è esclusa.

Una compensazione non è esclusa per i crediti denominati in valute o unità di conto diverse a condizione che tali valute o unità di conto possano essere facilmente scambiate presso il luogo di liquidazione del credito utilizzato per la compensazione. La conversione viene effettuata in base al tasso di cambio valido presso il luogo di liquidazione nel momento in cui viene ricevuta la dichiarazione relativa alla compensazione.

Una compensazione è inammissibile:

1. se la passività del creditore nei confronti della massa fallimentare è sorta soltanto dopo l’apertura della procedura concorsuale;

2. se il credito in esame è stato ceduto al creditore da un altro creditore soltanto dopo l’apertura della procedura concorsuale;

3. se il creditore ha acquisito il proprio credito tramite cessione nei sei mesi precedenti l’apertura della procedura concorsuale, oppure nel caso in cui la procedura prefallimentare non fosse stata aperta negli ultimi sei mesi precedenti la data di apertura della procedura concorsuale, e il creditore sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che il debitore era diventato insolvente, o che era stata presentata una proposta di apertura di procedure prefallimentari o procedure concorsuali nei confronti del debitore. A titolo di deroga, la compensazione è consentita se il credito è stato ceduto in relazione all’adempimento di un contratto non eseguito o se il diritto a soddisfare il credito è stato riacquistato in seguito a opposizione con esito positivo contro un negozio giuridico effettuato da un debitore;

4. se il creditore ha acquisito il diritto di compensazione tramite un atto dispositivo annullabile.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Se, al momento dell’apertura della procedura concorsuale, il debitore e la sua controparte contrattuale non hanno dato esecuzione o non hanno dato esecuzione integrale a un contratto vincolante a livello bilaterale, il liquidatore può eseguire il contratto in vece del debitore e richiedere alla controparte di fare altrettanto. Qualora il liquidatore si rifiuti di dare esecuzione al contratto, la controparte può realizzare il suo credito in ragione dell’inadempienza soltanto in veste di creditore nel contesto del fallimento. Se l’altra parte coinvolta nel contratto chiede al liquidatore di presentare le sue osservazioni sul diritto di scelta, il liquidatore deve immediatamente e, al più tardi dopo l’udienza di rendicontazione, informare tale altra parte tramite posta raccomandata se intende richiedere l’esecuzione del contratto o meno. A titolo di deroga, qualora la controparte fosse soggetta a un danno significativo nell’attendere fino al momento dell’udienza di rendicontazione e ne abbia informato il liquidatore, quest’ultimo è tenuto a notificare a tale controparte entro otto giorni via posta raccomandata se richiederà o meno l’esecuzione del contratto. Qualora non riesca a procedere in tal senso, il liquidatore non sarà autorizzato a richiedere la prestazione prevista dal contratto.

Se le prestazioni dovute ai sensi del contratto sono divisibili e se la controparte ha parzialmente adempiuto le proprie obbligazioni al momento dell’apertura della procedura concorsuale, tale parte ha la facoltà di esercitare il proprio diritto a ottenere un corrispettivo corrispondente alla prestazione parziale in veste di creditore nel contesto del fallimento anche se il liquidatore ha richiesto l’adempimento della parte rimanente. L’altra parte non ha diritto, in ragione del mancato esercizio del suo diritto al corrispettivo, di chiedere la restituzione del valore aggiunto alla massa patrimoniale del debitore per la sua prestazione parziale.

Qualora nel registro immobiliare sia stata iscritta una riserva al fine di garantire il credito di acquisizione o revoca di diritti su uno dei beni appartenenti alla massa patrimoniale del debitore o su uno dei diritti iscritti a favore di un debitore oppure di garantire il credito in relazione a un cambiamento di contenuto o priorità di tale diritto, il creditore può ottenere il soddisfacimento del suo credito in veste di creditore della massa fallimentare. Ciò si applica anche nel caso in cui il debitore abbia assunto qualsiasi altra passività nei confronti del creditore che in seguito non è riuscito a soddisfare in toto o in parte. Questa disposizione si applica per analogia alle riserve iscritte nel registro navale, nel registro delle navi in costruzione o nel registro degli aeromobili.

Se, prima dell’apertura della procedura concorsuale, il debitore ha venduto i propri beni mobili con riserva di proprietà e ha consegnato la proprietà all’acquirente, quest’ultimo può esigere l’esecuzione del contratto di compravendita. Ciò vale anche se il debitore ha assunto ulteriori passività nei confronti dell’acquirente che non ha pienamente soddisfatto o che ha soddisfatto soltanto in parte. Se, prima dell’apertura della procedura concorsuale, il debitore ha acquistato un bene immobile con riserva di proprietà e ne ha ricevuto il possesso dal venditore, il liquidatore gode del diritto di opzione in conformità con l’articolo 181 della SZ.

L’affitto e la locazione finanziaria di beni immobili o di locali non cessano con l’apertura di procedure concorsuali. Ciò vale anche per i rapporti di affitto e locazione finanziaria che il debitore ha concluso come locatore in relazione a beni che, ai fini assicurativi, sono stati trasferiti a un terzo che ha finanziato la loro acquisizione o produzione. I diritti relativi al periodo antecedente l’apertura della procedura concorsuale, nonché al danno subito dalla risoluzione anticipata del contratto, possono essere esercitati dalla controparte esclusivamente in veste di creditore nel contesto della procedura fallimentare.

Il liquidatore può annullare l’affitto o la locazione finanziaria di un bene immobile o di locali che il debitore ha ricevuto in uso come locatario ai sensi di un contratto indipendentemente dal termine contrattuale e nel rispetto del termine di preavviso stabilito per legge. Se il liquidatore dichiara l’annullamento, la controparte, in qualità di creditore nel contesto della procedura fallimentare, può richiedere un risarcimento in ragione della risoluzione anticipata del contratto. Se, al momento dell’apertura della procedura concorsuale, il debitore non ha rilevato la proprietà del bene immobile o dei locali, il liquidatore e la controparte possono recedere dal contratto. Se il liquidatore recede dal contratto, la controparte può, in qualità di creditore nel contesto della procedura fallimentare, richiedere il risarcimento dei danni dovuti alla risoluzione anticipata del contratto. Ciascuna parte è tenuta, su richiesta della controparte ed entro 15 giorni, a informare l’altra parte del proprio intento di recedere dal contratto. In assenza di tale notificazione, la parte perde il diritto di recesso.

Se il debitore, in qualità di locatore del bene immobile o dei locali prima dell’apertura della procedura concorsuale, deteneva crediti in relazione a rapporti di affitto e locazione finanziaria per un periodo di tempo futuro, ciò ha un effetto giuridico, nella misura in cui riguarda l’affitto o la locazione, per il mese di calendario in corso al momento dell’apertura della procedura concorsuale. Se la procedura concorsuale viene aperta dopo il quindicesimo giorno del mese, la detenzione di crediti ha effetti giuridici anche per il mese successivo di calendario e si riferisce specificamente al pagamento dell’affitto e della locazione. I crediti detenuti in base a un’esecuzione equivalgono a crediti contrattuali.

Per conto del debitore in veste di locatore, il liquidatore può annullare il rapporto di locazione finanziaria o affitto rispettando un termine di preavviso fissato per legge indipendentemente dal periodo di preavviso stabilito contrattualmente.

Una parte terza nei confronti della quale il liquidatore abbia alienato il bene immobile o dei locali concessi in affitto dal debitore, la quale quindi è coinvolta in un rapporto di locazione finanziaria o affitto al posto del debitore, può recedere dal contratto entro un termine di preavviso fissato per legge.

Se il debitore è il locatario, l’altra parte coinvolta nel contratto non può annullare il contratto di leasing dopo che è stata presentata la proposta di apertura della procedura concorsuale:

1. in ragione di ritardi nel pagamento di canoni di affitto o locazione sostenuti prima dell’apertura della procedura concorsuale;

2. in ragione del deterioramento della situazione finanziaria del debitore.

L’apertura di procedure concorsuali non comporta la risoluzione di contratti di lavoro o per servizi stipulati con il debitore. L’apertura di procedure concorsuali costituisce un giustificato motivo speciale per l’annullamento del contratto di lavoro. In seguito all’apertura della procedura concorsuale, il liquidatore, a nome del debitore (come datore di lavoro) e del lavoratore, può annullare il contratto di lavoro, indipendentemente dalla durata contrattuale del contratto e indipendentemente dalle disposizioni legali o contrattuali in materia di protezione dei dipendenti. Il periodo di preavviso è pari a un mese, a meno che la legge non preveda un termine più breve. Se i dipendenti ritengono che l’annullamento del loro contratto di lavoro non sia conforme alla legge, possono chiedere la protezione dei loro diritti ai sensi della Zakon o radu (legge sul lavoro).

Previa approvazione dell’organo giurisdizionale, il liquidatore può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato senza le restrizioni previste dalle norme generali in materia di lavoro per i contratti di lavoro a tempo determinato al fine di completare le operazioni aziendali già avviate e prevenire possibili danni. Il liquidatore specifica gli stipendi e le altre indennità derivanti dall’impiego, previa approvazione dell’organo giurisdizionale e in conformità con la legge e il contratto collettivo. Gli stipendi e le indennità derivanti dall’impiego ai quali i dipendenti hanno diritto dopo l’apertura della procedura concorsuale sono soddisfatti come passività della massa fallimentare.

Il diritto di partecipazione dei dipendenti cessa con l’apertura della procedura concorsuale. Gli accordi con il consiglio di fabbrica non sono vincolanti per il liquidatore.

Gli ordini del debitore relativi a beni che fanno parte della massa fallimentare cessano di essere validi all’apertura della procedura concorsuale. Se il soggetto che riceve un ordine non è a conoscenza della procedura concorsuale non per colpa propria e continua con le sue attività, l’ordine è considerato ancora in vigore. I crediti di un soggetto che riceve l’ordine in relazione a tali attività continuate sono soddisfatti come crediti vantati da un creditore della procedura concorsuale. Al fine di porre rimedio ai danni, il soggetto che riceve l’ordine deve continuare le sue attività in seguito all’apertura della procedura concorsuale fino a quando il liquidatore non assume il controllo delle attività. I crediti del soggetto che riceve l’ordine relativo a tali attività sono soddisfatti come crediti dei creditori a fronte della massa fallimentare.

Le offerte presentate al debitore o quelle formulate da quest’ultimo cessano di essere valide alla data di apertura della procedura concorsuale a meno che le stesse non siano state accettate prima di tale data.

Per quanto riguarda i contratti commerciali tramite i quali qualcuno si è impegnato a svolgere determinati servizi per conto del debitore e in merito all’autorizzazione del debitore in relazione ai beni inclusi nella massa fallimentare e laddove tale autorizzazione cessi di essere valida con l’apertura della procedura concorsuale, il soggetto che riceve l’ordine deve, ai fini di porre rimedio al danno, continuare a svolgere le attività anche dopo l’apertura della procedura concorsuale fino a quando il liquidatore non assume il controllo dell’esecuzione delle attività. I crediti del soggetto che riceve l’ordine relativo a tali attività continuate sono soddisfatti come crediti dei creditori a fronte della massa fallimentare.

Disposizioni contrattuali che, in via preventiva, escludono o limitano l’applicazione delle disposizioni della SZ sono prive di effetto giuridico.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

a) Nel caso delle procedure prefallimentari non è possibile avviare alcun procedimento di esecuzione, amministrativo o cautelare nei confronti del debitore dalla data dell’apertura della procedura prefallimentare fino alla loro chiusura. Tutti i procedimenti giudiziari pendenti sono sospesi alla data di apertura della procedura prefallimentare.‑ I procedimenti giudiziari sospesi proseguiranno su proposta dei creditori:

- in seguito alla conclusione di un concordato preventivo, in relazione a crediti o parte dei crediti che sono stati contestati nel contesto della procedura prefallimentare;

- in seguito a una decisione definitiva che interrompe la procedura prefallimentare.

Queste disposizioni non si applicano ai procedimenti non interessati dalle procedure prefallimentari, né ai procedimenti per la soddisfazione di crediti sorti in seguito all’apertura della procedura prefallimentare.

Nei procedimenti giudiziari avviati dinanzi a un organo giurisdizionale presso il quale è stata ordinata la sospensione degli stessi in ragione dell’apertura di procedure prefallimentari e presso il quale, successivamente, è stata emessa una decisione definitiva a conferma del concordato preventivo che copriva il credito vantato dal creditore, l’organo giurisdizionale continuerà i procedimenti giudiziari e respingerà l’azione oppure interromperà i procedimenti di esecuzione o cautelari, fatto salvo in relazione a crediti o parti di crediti che sono stati contestati nel contesto di procedure prefallimentari.

b) Nelle procedure concorsuali, dopo l’apertura di tali procedure, i singoli creditori non possono cercare di ottenere provvedimenti di esecuzione o cautelari nei confronti del debitore in relazione a quelle parti del suo patrimonio che rientrano nella massa fallimentare oppure nei confronti di altri beni del debitore. I creditori che non sono creditori nel contesto della procedura concorsuale non sono autorizzati a chiedere provvedimenti di esecuzione o cautelari nei confronti di crediti futuri dei singoli debitori sulla base del loro rapporto di lavoro o di altri servizi, oppure di loro crediti su tale base nel contesto di procedure concorsuali, fatta eccezione per provvedimenti di esecuzione o cautelari volti a ottenere il soddisfacimento di crediti alimentari e altri crediti che possono essere soddisfatti a fronte dalla parte del reddito del debitore derivante da lavoro utilizzando la quale non è possibile soddisfare i crediti vantati da altri creditori. Tali procedimenti di esecuzione e cautelari pendenti al momento dell’apertura della procedura concorsuale vengono interrotti. Se le procedure concorsuali proseguono, l’organo giurisdizionale competente per l’esecuzione interrompe il procedimento giudiziario.

In seguito all’apertura della procedura concorsuale, ai fini dell’esercizio dei propri diritti, i izlučni vjerovnici (creditori aventi diritto a richiedere l’esenzione di tali parti dei beni del debitore dalla massa fallimentare) possono avviare procedimenti di esecuzione e cautelari nei confronti del debitore in conformità con le norme generali dei procedimenti di esecuzione. I procedimenti di esecuzione e cautelari sospesi che i creditori hanno avviato prima dell’apertura della procedura concorsuale continueranno e saranno eseguiti da un organo giurisdizionale competente per l’esecuzione in conformità con le norme dei procedimenti di esecuzione.

Dopo l’apertura della procedura concorsuale, i razlučni vjerovnici (creditori aventi diritto a ottenere soddisfazione separata) non sono autorizzati ad avviare procedimenti di esecuzione o cautelari. I procedimenti di esecuzione e cautelari pendenti al momento dell’apertura della procedura concorsuale vengono sospesi. I procedimenti di esecuzione e cautelari sospesi vengono portati avanti dall’organo giurisdizionale che conduce la procedura concorsuale applicando le norme sulla realizzazione dei beni per i quali esiste il diritto di separare la soddisfazione nel contesto della procedura concorsuale.

Dopo l’apertura della procedura concorsuale, l’iscrizione nei registri pubblici è consentita se i presupposti per tale iscrizione erano soddisfatti prima che le conseguenze legali dell’apertura della procedura concorsuale acquisissero efficacia.

L’esecuzione per la soddisfazione di crediti a partire dalla massa fallimentare non basati su atti giuridici del liquidatore non è consentita nei sei mesi successivi all’apertura della procedura concorsuale.

Tale disposizione non si applica a:

1. passività della massa fallimentare derivanti da un contratto vincolante a livello bilaterale al quale il liquidatore si è impegnato a dare esecuzione;

2. passività derivanti da un rapporto contrattuale permanente dopo la scadenza del primo termine entro il quale il liquidatore avrebbe potuto annullare il contratto;

3. passività derivanti da un rapporto contrattuale permanente qualora il liquidatore abbia ricevuto un corrispettivo a favore della massa fallimentare.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

a) Nel caso delle procedure prefallimentari, a decorrere dalla data di apertura della procedura prefallimentare e fino alla sua chiusura, non possono essere promossi procedimenti giudiziari civili contro il debitore. Qualsiasi simile procedimento pendente viene sospeso alla data di apertura della procedura prefallimentare. I procedimenti giudiziari sospesi proseguono su proposta del creditore:

- in seguito alla conclusione di un concordato preventivo, in relazione a crediti o parte dei crediti che sono stati contestati nel contesto della procedura prefallimentare;

- in seguito a una decisione definitiva che interrompe la procedura prefallimentare.

Queste disposizioni non si applicano ai procedimenti non interessati dalle procedure prefallimentari, né ai procedimenti per la soddisfazione di crediti sorti in seguito all’apertura della procedura prefallimentare.

Nei procedimenti giudiziari avviati dinanzi a un organo giurisdizionale presso il quale è stata ordinata la sospensione degli stessi in ragione dell’apertura di procedure prefallimentari e presso il quale, successivamente, è stata emessa una decisione definitiva a conferma del concordato preventivo che copriva il credito vantato dal creditore, l’organo giurisdizionale continuerà i procedimenti giudiziari e respingerà l’azione oppure interromperà procedimenti di esecuzione o cautelari, ad eccezione in relazione a crediti o parti di crediti che sono stati contestati nel contesto di procedure prefallimentari.

b) Nel contesto delle procedure concorsuali il liquidatore subentra nei procedimenti giudiziari, ivi incluso nei procedimenti arbitrali, riguardanti beni facenti parte della massa fallimentare che erano in corso al momento dell’apertura della procedura concorsuale, agendo in nome e per conto del debitore. I procedimenti giudiziari relativi a crediti insinuati nel contesto della procedura concorsuale non possono continuare fino a quando tali crediti non vengono esaminati in occasione dell’udienza di riesame.

Il liquidatore subentrerà nei procedimenti giudiziari pendenti al momento dell’apertura delle procedure concorsuali nei confronti del debitore, a suo nome, laddove essi riguardino:

1. l’esclusione di beni dalla massa fallimentare;

2. la soddisfazione separata;

3. passività della massa fallimentare.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

a) Procedure prefallimentari

Nelle procedure prefallimentari i creditori del debitore sono i soggetti che, al momento dell’apertura della procedura prefallimentare, vantano crediti pecuniari nei confronti del debitore. Le norme della SZ che sanciscono il diritto di voto nel contesto di concordati fallimentari si applicano di conseguenza al diritto di voto dei creditori in merito al piano di risanamento.

I creditori esprimono il loro voto per iscritto sul modulo di voto prescritto. Il modulo di voto deve essere presentato all’organo giurisdizionale al più tardi all’inizio dell’udienza di voto e deve essere firmato e certificato da una persona autorizzata. Se, all’inizio dell’udienza, i creditori non presentano il modulo di voto oppure ne presentano uno dal quale non è possibile determinare in maniera inequivocabile il modo in cui i creditori hanno votato, si ritiene che questi ultimi abbiano votato contro il piano di risanamento.

I creditori presenti all’udienza votano utilizzando il modulo di voto prescritto. Se i creditori aventi diritto al voto non votano in occasione di tale udienza, si ritiene che abbiano votato contro il piano di risanamento.

Ciascun gruppo di creditori ha diritto a votare separatamente sul piano di risanamento. Le norme sulla classificazione dei partecipanti ai concordati fallimentari sono applicate in maniera conseguente alla classificazione dei creditori nelle procedure prefallimentari.

Si ritiene che i creditori abbiano accettato il piano di risanamento se la maggioranza di tutti i creditori ha votato a suo favore e, se, in ogni gruppo, la somma di tutti i crediti dei creditori che hanno votato a favore del piano è almeno pari al doppio della somma dei crediti vantati dai creditori che hanno votato contro l’accettazione del piano.

I creditori che hanno un diritto congiunto o i cui diritti costituiscono un unico diritto unitario fino all’emergere dei motivi di prefallimento sono considerati come un unico creditore in occasione del voto. I titolari di diritti separati o diritti di usufrutto sono trattati di conseguenza.

b) Procedure concorsuali - comitato dei creditori - Al fine di proteggere gli interessi dei creditori coinvolti nelle procedure concorsuali, prima di procedere con la prima udienza dei creditori, l’organo giurisdizionale può istituire un comitato dei creditori e nominarne i membri.

I creditori che vantano crediti di importo più elevato e i creditori con crediti di modesta entità devono entrambi essere rappresentati nel comitato dei creditori. Inoltre, un rappresentante degli ex dipendenti del debitore deve essere rappresentato nel comitato dei creditori a meno che essi non partecipino alla procedura concorsuale con crediti insignificanti.

Possono essere nominati membri del comitato dei creditori i razlučni vjerovnici (creditori aventi diritto a ottenere soddisfazione separata) e i soggetti che non sono creditori, ma che potrebbero contribuire al lavoro del comitato con le loro conoscenze specialistiche.

Il comitato dei creditori deve presentare un numero dispari di membri, nove al massimo. Se il numero dei creditori è inferiore a cinque, a tutti i creditori vengono assegnati i poteri del comitato dei creditori.

Se, all’udienza di riesame, i crediti riconosciuti dei creditori sono stati determinati ammontare a un valore superiore a 50 milioni di HRK e il debitore alla data dell’apertura della procedura concorsuale ha un contratto di lavoro in essere con più di 20 dipendenti, all’organo giurisdizionale spetta la competenza di consentire ai creditori di emettere una decisione sull’istituzione di un comitato dei creditori.

Il comitato dei creditori deve supervisionare l’operato del liquidatore e aiutarlo nella prosecuzione delle attività aziendali, nonché monitorare le operazioni ai sensi dell’articolo 217 della SZ, esaminare i libri contabili e gli altri documenti relativi all’attività commerciale, nonché ordinare la verifica del fatturato e l’importo dei contanti. Il comitato dei creditori può autorizzare singoli membri del comitato a svolgere attività individuali nel contesto delle sue competenze.

All’interno delle sue competenze, il comitato dei creditori provvederà in particolare a:

1. esaminare le relazioni del liquidatore sull’avanzamento della procedura concorsuale e sulla condizione della massa fallimentare;

2. riesaminare i registri aziendali e l’intera documentazione che è stata assunta dal liquidatore;

3. presentare opposizioni dinanzi l’organo giurisdizionale in merito all’operato del liquidatore;

4. concedere l’approvazione delle stime dei costi per la procedura concorsuale;

5. fornire all’organo giurisdizionale un parere sulla liquidazione dei beni del debitore, su richiesta di detto organo;

6. fornire all’organo giurisdizionale un parere sulla prosecuzione delle operazioni aziendali in corso o sulle attività del debitore, su richiesta di detto organo;

7. fornire all’organo giurisdizionale un parere sul riconoscimento di perdite giustificate che sono state individuate nell’inventario dei beni, su richiesta di detto organo.

(3) Il comitato dei creditori deve notificare ai creditori informazioni sull’avanzamento della procedura e sulle condizioni della massa fallimentare.

L’assemblea dei creditori

L’organo giurisdizionale convoca un’assemblea dei creditori. Il diritto di partecipazione è concesso a tutti i creditori coinvolti nel fallimento, a tutti i creditori coinvolti nel fallimento aventi diritto a soddisfazione separata, al liquidatore e al singolo debitore.

All’udienza di rendicontazione o a qualsiasi successiva udienza, l’assemblea dei creditori è autorizzata a:

1. istituire un comitato dei creditori, se non è già stato istituito, a modificarne la composizione o a esonerare il comitato;

2. nominare un nuovo liquidatore;

3. decidere sulla prosecuzione o sulla cessazione delle attività del debitore e sulle modalità e sui termini per la liquidazione del patrimonio del debitore;

4. ordinare al liquidatore di stipulare un concordato fallimentare;

5. adottare qualsiasi decisione che rientra nelle competenze del comitato dei creditori;

6. decidere in merito ad altre questioni rilevanti per l’attuazione e la chiusura della procedura concorsuale ai sensi della SZ.

L’assemblea dei creditori ha il diritto di chiedere al liquidatore di presentare notificazioni e relazioni sullo stato delle cose e sulle operazioni aziendali. Qualora non sia stato istituito alcun comitato dei creditori, l’assemblea dei creditori può ordinare la verifica del fatturato e degli importi in contanti gestiti dal liquidatore.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

All’apertura della procedura concorsuale, i diritti del debitore in veste di persona giuridica cessano e vengono trasferiti al liquidatore; inoltre, i diritti di un singolo debitore di amministrare e disporre di beni inclusi nella massa fallimentare sono trasferiti al liquidatore.

Dopo l’apertura delle procedure concorsuali, il liquidatore deve subentrare immediatamente nel possesso e nell’amministrazione dell’intero patrimonio costituente la massa fallimentare.

Sulla base di una decisione di esecuzione, all’apertura di una procedura concorsuale, il liquidatore può chiedere all’organo giurisdizionale di ordinare al debitore di consegnare i beni interessati e stabilire le misure di esecuzione per procedere all’esecuzione forzata di tale ordinanza.

Dopo che la decisione sull’apertura della procedura concorsuale diventa definitiva, il liquidatore può chiedere all’organo giurisdizionale di ordinare a terzi che hanno il possesso di beni rientranti nella massa fallimentare di consegnarli. Unitamente a tale istanza il liquidatore deve produrre un documento che dimostri la proprietà dei beni. L’organo giurisdizionale prende una decisione sulla proposta del liquidatore dopo aver sentito le persone che hanno il possesso di beni rientranti nella massa fallimentare.

Il liquidatore stila un elenco dei singoli beni inclusi nella massa fallimentare. Il singolo debitore e le persone precedentemente autorizzate a rappresentare il debitore per legge devono cooperare con il liquidatore in tale attività. Il liquidatore deve raccogliere le informazioni necessarie dalle suddette persone a meno che ciò non provochi un indebito ritardo alle procedure.

Il liquidatore stila un elenco di tutti i creditori del debitore dei quali è a conoscenza dai libri contabili e dalla documentazione aziendale del debitore, sulla base di altre informazioni fornite dal debitore, dell’insinuazione di crediti o altrimenti.

Il liquidatore redige una panoramica sistematica, in relazione al momento dell’apertura della procedura concorsuale, affermando e confrontando gli attivi rientranti nella massa fallimentare con i passivi del debitore ed elaborando una valutazione degli stessi.

L’inventario del patrimonio fallimentare, l’elenco dei creditori e la panoramica di attivi e passivi devono essere presentati presso la cancelleria dell’organo giurisdizionale entro e non oltre otto giorni prima dell’udienza di rendicontazione.

L’obbligo del debitore di tenere libri contabili e fornire i conti, ai sensi del diritto commerciale e tributario, rimane inalterato all’apertura della procedura concorsuale. Il liquidatore deve svolgere tali compiti relativi alla massa fallimentare.

Entro 15 giorni prima dell’udienza di rendicontazione, il liquidatore deve consegnare all’organo giurisdizionale una relazione sulla situazione economica del debitore e sulle ragioni di tale posizione. Tale relazione sarà pubblicata sul e-Oglasna ploča suda (bollettino elettronico dell’organo giurisdizionale) entro e non oltre otto giorni prima di tale udienza.

In seguito all’udienza di rendicontazione, il liquidatore deve, senza indugio, realizzare gli attivi facenti parte della massa fallimentare, qualora ciò non sia in contrasto con la decisione dell’assemblea dei creditori.

Il liquidatore deve realizzare gli attivi coinvolti in procedure concorsuali in conformità con le decisioni dell’assemblea dei creditori e del comitato dei creditori.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

All’apertura della procedura concorsuale, i diritti del debitore in veste di persona giuridica cessano e vengono trasferiti al liquidatore; inoltre, i diritti di un singolo debitore di amministrare e disporre di beni inclusi nella massa fallimentare sono trasferiti al liquidatore.

Dopo l’apertura delle procedure concorsuali, il liquidatore deve subentrare immediatamente nel possesso e nell’amministrazione dell’intero patrimonio costituente la massa fallimentare.

Sulla base di una decisione di esecuzione, all’apertura di una procedura concorsuale, il liquidatore può chiedere all’organo giurisdizionale di ordinare al debitore di consegnare i beni interessati e stabilire le misure di esecuzione per procedere all’esecuzione forzata di tale ordinanza.

Dopo che la decisione sull’apertura della procedura concorsuale diventa definitiva, il liquidatore può chiedere all’organo giurisdizionale di ordinare a terzi che hanno il possesso di beni rientranti nella massa fallimentare di consegnarli. Unitamente a tale istanza il liquidatore deve produrre un documento che dimostri la proprietà dei beni. L’organo giurisdizionale prende una decisione sulla proposta del liquidatore dopo aver sentito le persone che hanno il possesso di beni rientranti nella massa fallimentare.

Il liquidatore stila un elenco dei singoli beni inclusi nella massa fallimentare. Il singolo debitore e le persone precedentemente autorizzate a rappresentare il debitore per legge devono cooperare con il liquidatore in tale attività. Il liquidatore deve raccogliere le informazioni necessarie dalle suddette persone a meno che ciò non provochi un indebito ritardo alle procedure.

Il liquidatore stila un elenco di tutti i creditori del debitore dei quali è a conoscenza dai libri contabili e dalla documentazione aziendale del debitore, sulla base di altre informazioni fornite dal debitore, dell’insinuazione di crediti o altrimenti.

Il liquidatore redige una panoramica sistematica, in relazione al momento dell’apertura della procedura concorsuale, affermando e confrontando gli attivi rientranti nella massa fallimentare con i passivi del debitore ed elaborando una valutazione degli stessi.

L’inventario del patrimonio fallimentare, l’elenco dei creditori e la panoramica di attivi e passivi devono essere presentati presso la cancelleria dell’organo giurisdizionale entro e non oltre otto giorni prima dell’udienza di rendicontazione.

L’obbligo del debitore di tenere libri contabili e fornire i conti, ai sensi del diritto commerciale e tributario, rimane inalterato all’apertura della procedura concorsuale. Il liquidatore deve svolgere tali compiti relativi alla massa fallimentare.

Entro 15 giorni prima dell’udienza di rendicontazione, il liquidatore deve consegnare all’organo giurisdizionale una relazione sulla situazione economica del debitore e sulle ragioni di tale posizione. Tale relazione sarà pubblicata sul e-Oglasna ploča suda (bollettino elettronico dell’organo giurisdizionale) entro e non oltre otto giorni prima di tale udienza.

In seguito all’udienza di rendicontazione, il liquidatore deve, senza indugio, realizzare gli attivi facenti parte della massa fallimentare, qualora ciò non sia in contrasto con la decisione dell’assemblea dei creditori.

Il liquidatore deve realizzare gli attivi coinvolti in procedure concorsuali in conformità con le decisioni dell’assemblea dei creditori e del comitato dei creditori.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

a) Nelle procedure prefallimentari l’insinuazione dei crediti avviene tramite presentazione all’unità competente dell’agenzia finanziaria, utilizzando un modulo standard al quale si devono allegare copie dei documenti dai quali derivano i crediti o che li provano.

Il Ministarstvo financija (ministero delle Finanze), specificatamente il dipartimento Porezna uprava (amministrazione fiscale), può insinuare crediti derivanti da imposte, imposte addizionali, contributi a favore dell’assicurazione obbligatoria che devono essere prelevati per legge da redditi e stipendi, nonché altri crediti che lo stesso è autorizzato a riscuotere a norma di regolamenti speciali, ad eccezione dei crediti derivanti da imposte e imposte addizionali sui redditi da lavoro dipendente e da contributi relativi all’importo di base per le persone assicurate nel contesto di un rapporto di lavoro.

Nelle procedure prefallimentari, i dipendenti e gli ex dipendenti del debitore, nonché il ministero delle Finanze, dipartimento amministrazione fiscale, non possono insinuare crediti derivanti da un rapporto di lavoro, trattamento di fine rapporto fino all’importo previsto dalla legge o dal contratto collettivo e crediti basati sul risarcimento di danni dovuti a lesioni subite durante il lavoro o malattie professionali; tali crediti non possono infatti essere oggetto di procedure prefallimentari. Se il richiedente non ha dichiarato tali crediti nella proposta di apertura della procedura prefallimentare o se li ha indicati in maniera errata, i dipendenti ed ex dipendenti del debitore e il ministero delle Finanze, dipartimento amministrazione fiscale, hanno il diritto di presentare un’opposizione.

Nell’insinuare i loro crediti, i creditori aventi diritto a ottenere soddisfazione separata sono tenuti a fornire informazioni sui loro diritti, sulla base giuridica per la soddisfazione separata e sulla parte dei beni del debitore alla quale si applica il loro diritto alla soddisfazione separata, nonché a fornire una dichiarazione in merito alla rinuncia o meno al diritto alla soddisfazione separata.

Nell’insinuare i loro crediti, i creditori aventi diritto a richiedere l’esenzione di tali parti dei beni del debitore dalla massa fallimentare sono tenuti a fornire informazioni sui loro diritti, sulla base giuridica di tale diritto di esenzione e sulla parte dei beni del debitore alla quale si applica il loro diritto di esenzione.

Ai fini dell’attuazione del piano di risanamento, nell’insinuare i loro crediti questi due tipi di creditori appena descritti devono rilasciare una dichiarazione in merito al proprio consenso o rifiuto al consenso alla sospensione della soddisfazione a partire dai beni ai quali si applica il loro diritto alla soddisfazione separata oppure alla sospensione della segregazione dei beni ai quali si applica il loro diritto di esenzione.

Un concordato preventivo non deve interferire con il diritto dei creditori alla soddisfazione separata a partire dai beni ai quali si applica il diritto di soddisfazione separata, salvo diversamente previsto in tale concordato. Se il concordato preventivo prevede espressamente altrimenti, deve specificare quale parte dei diritti di tali creditori deve essere ridotta, per quanto tempo la soddisfazione sarà rinviata e quali altre disposizioni delle procedure prefallimentari si applichino a tali diritti.

Se il creditore non insinua un credito ma quest’ultimo è stato dichiarato nella proposta di apertura della procedura prefallimentare, tale credito è considerato insinuato.

Il debitore e l’amministratore prefallimentare, se nominato, devono dichiarare una posizione in merito ai crediti insinuati dai creditori. Tale osservazione è presentata all’unità competente dell’agenzia finanziaria utilizzando un modulo standard, contenente le seguenti informazioni in merito a ciascun credito:

1. il numero del credito desunto dalla tabella dei crediti insinuati;

2. informazioni relative all’identificazione dei creditori;

3. l’ammontare del credito insinuato;

4. la dichiarazione del debitore e dell’amministratore prefallimentare, se nominato, tramite la quale il credito viene riconosciuto o contestato;

5. l’importo contestato del credito;

6. i fatti a sostegno dell’inesistenza del credito contestato o di parte del credito in questione.

Alla scadenza del termine per la presentazione di una posizione in merito ai crediti insinuati, il debitore e l’amministratore prefallimentare, se nominato, non possono più opporsi ai crediti che hanno riconosciuto.

Un creditore può contestare un credito insinuato di un altro creditore.

La contestazione di un simile credito deve essere presentata all’unità competente dell’agenzia finanziaria utilizzando il modulo standard previsto e deve contenere le seguenti informazioni:

1. informazioni relative all’identificazione del creditore che sta contestando il credito;

2. il numero di riferimento del credito contestato, desunto dalla tabella dei crediti insinuati;

3. informazioni relative all’identificazione del creditore che ha insinuato il credito contestato;

4. l’ammontare del credito insinuato oggetto di contestazione;

5. una dichiarazione del creditore che contesta il credito;

6. l’importo contestato del credito;

7. i fatti a sostegno dell’inesistenza del credito contestato o di parte del credito in questione.

L’agenzia finanziaria redige una tabella dei crediti insinuati e una tabella dei crediti contestati utilizzando un modulo standard.

b) Nelle procedure concorsuali l’insinuazione dei crediti avviene tramite presentazione al liquidatore, utilizzando un modulo standard, in duplice copia, al quale si devono allegare copie dei documenti dai quali derivano i crediti o che li provano.

Il liquidatore redigerà un elenco di tutti i crediti dei dipendenti e degli ex dipendenti del debitore fino all’apertura della procedura concorsuale, per i quali dovrà indicare gli importi lordi e netti; si devono presentare due copie della richiesta di insinuazione di crediti per la firma.

I crediti di creditori di rango meno prioritario vengono insinuati soltanto su invito specifico dell’organo giurisdizionale. L’insinuazione di tali crediti dovrebbe indicare che si tratta di crediti a bassa priorità, nonché il rango al quale il creditore ha diritto.

I creditori aventi diritto di richiedere l’esenzione devono informare il liquidatore del loro diritto di esenzione e della base giuridica di tale diritto, nonché indicare i beni ai quali tale diritto si applica oppure devono indicare nella notificazione il loro diritto al risarcimento per il diritto di esenzione.

I creditori aventi diritto a ottenere soddisfazione separata sono tenuti a informare il liquidatore del loro diritto alla soddisfazione separata e della base giuridica di tale diritto, nonché a indicare i beni ai quali si applica tale diritto. Se tali creditori insinuano anche un credito in veste di normali creditori della massa fallimentare, nella loro richiesta di insinuazione devono indicare la parte della massa fallimentare del debitore alla quale si applica il loro diritto alla soddisfazione separata e l’importo per il quale è prevedibile che il loro credito non sarà soddisfatto in applicazione di tale diritto alla separazione.

I creditori aventi diritto a ottenere soddisfazione separata che non informano conformemente il liquidatore di tale diritto non perdono il diritto alla soddisfazione separata. In via eccezionale, i creditori aventi diritto a ottenere soddisfazione separata perdono tale loro diritto e non hanno diritto a chiedere il risarcimento dei danni né qualsiasi altro risarcimento nei confronti di un debitore o di un creditore coinvolti in un fallimento se l’oggetto del diritto alla soddisfazione separata è stato realizzato nella procedura concorsuale senza di loro e il diritto alla separazione non era stato iscritto in un registro pubblico oppure il liquidatore non era a conoscenza dello stesso o non avrebbe potuto esserne a conoscenza.

In occasione dell’udienza di riesame i crediti insinuati vengono esaminati in relazione ai loro importi e al loro ordine di priorità.

Il liquidatore deve indicare in maniera specifica se riconosce o contesta ciascun credito insinuato.

I crediti contestati dal liquidatore, dal singolo debitore o da uno dei creditori della massa fallimentare devono essere esaminati separatamente. I diritti di esenzione e quelli alla soddisfazione separata non sono soggetti ad esame.

Un credito si considera ammesso se, all’udienza di riesame, è riconosciuto dal liquidatore e non viene contestato da un creditore della massa fallimentare oppure se una contestazione dichiarata viene respinta. Se un singolo debitore contesta un credito, ciò non impedisce l’ammissione dello stesso.

L’organo giurisdizionale stila una tabella di crediti che sono stati esaminati nei quali, per ciascun credito insinuato, inserisce l’importo per il quale il credito è stato ammesso, l’ordine di priorità e il soggetto che ha contestato il credito. Anche le contestazioni di crediti da parte di un singolo debitore sono inserite nella tabella. L’ammissione del credito è indicata altresì dall’organo giurisdizionale su cambiali e altri documenti di debito.

Sulla base della tabella dei crediti esaminati, l’organo giurisdizionale pronuncia una decisione nella quale determina l’importo e il rango dei singoli crediti ammessi o contestati. In virtù di tale decisione, l’organo giurisdizionale decide altresì in merito al rinvio di azioni destinate a ottenere l’ammissione o la contestazione dei crediti.

Nel caso in cui il liquidatore abbia contestato il credito, l’organo giurisdizionale riferirà al creditore di intentare un’azione legale contro il debitore per l’ammissione del credito contestato.

Se uno dei creditori della massa fallimentare ha contestato un credito riconosciuto dal liquidatore, l’organo giurisdizionale riferirà a tale creditore di intentare un’azione legale per l’ammissione del credito contestato. Nel contesto di tale azione legale, il soggetto che si oppone all’ammissione del credito agisce in nome e per conto del debitore.

Se i crediti dei dipendenti e degli ex dipendenti del debitore sono stati contestati, l’azione legale per l’ammissione dei crediti contestati viene promossa in conformità con le disposizioni generali previste nei procedimenti giudiziari dinanzi all’organo giurisdizionale e con le disposizioni speciali per i procedimenti giudiziari relativi a controversie in materia di lavoro.

Qualora esista un titolo esecutivo per il credito contestato, l’organo giurisdizionale riferirà alla parte che ha presentato opposizione di promuovere un’azione legale al fine di dimostrare il merito della sua contestazione.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

I creditori sono soddisfatti sulla base del flusso di cassa. I creditori minori non sono presi in considerazione nel contesto della distribuzione parziale. La distribuzione è effettuata dal liquidatore. Prima di ogni distribuzione, il liquidatore deve ottenere il consenso del comitato dei creditori o di un organo giurisdizionale, nel caso in cui non sia stato istituito alcun comitato di creditori.

I crediti principali, di primo rango, comprendono i crediti dei dipendenti e degli ex dipendenti del debitore acquisiti fino alla data dell’apertura della procedura concorsuale in relazione a un rapporto di lavoro per il suo ammontare totale lordo, al trattamento di fine rapporto secondo l’importo previsto dalla legge o dal contratto collettivo, nonché a crediti derivanti dal risarcimento di danni dovuti a lesioni subite durante il lavoro o a malattie professionali.

I crediti principali, di secondo rango, includono tutti gli altri crediti nei confronti del debitore ad eccezione dei crediti considerati di minore entità.

In seguito alla soddisfazione dei crediti principali, si procede alla liquidazione di quelli considerati di minore entità, secondo il seguente ordine:

1. interessi su crediti dei creditori della massa fallimentare maturati a partire dall’apertura della procedura concorsuale;

2. costi dei singoli creditori sostenuti in relazione alla loro partecipazione alla procedura;

3. sanzioni pecuniarie comminate per reati o violazioni, nonché i costi derivanti da procedimenti penali o per violazioni;

4. crediti che richiedono la prestazione gratuita di servizi da parte di un debitore;

5. crediti per il rimborso di prestiti per la sostituzione del capitale di un membro di una società o un credito corrispondente.

I crediti in sospeso diventano esigibili all’apertura di procedure concorsuali.

I crediti relativi a una condizione risolutiva che entra in vigore all’apertura di una procedura concorsuale sono considerati crediti incondizionati fino all’entrata in vigore di tale condizione.

I costi della procedura concorsuale e le altre obbligazioni legate alla massa fallimentare sono soddisfatti per primi addebitando la massa fallimentare. Il liquidatore soddisfa i crediti in base al loro ordine di scadenza.

Prima della distribuzione, il liquidatore redige un elenco dei crediti che saranno presi in considerazione per la distribuzione (elenco di distribuzione). I crediti dei dipendenti e degli ex dipendenti del debitore derivanti da un rapporto di lavoro acquisiti fino alla data dell’apertura della procedura concorsuale sono presi in considerazione secondo il loro importo lordo. L’elenco deve contenere la somma dei crediti e l’importo disponibile nella massa fallimentare da distribuire tra i creditori.

Un creditore avente diritto a ottenere soddisfazione separata nei confronti del quale il debitore è altresì personalmente debitore deve presentare al liquidatore, al più tardi entro 15 giorni dall’annuncio dell’elenco di distribuzione, prove in merito alla sua rinuncia al diritto alla soddisfazione separata, e per quale importo, oppure deve comunicare che non vi è stata alcuna soddisfazione separata. Qualora egli non presenti tali prove entro il termine, il suo credito non sarà preso in considerazione nel contesto della distribuzione parziale.

I crediti soggetti a una condizione sospensiva vengono presi in considerazione per il loro importo complessivo durante una distribuzione parziale. La quota relativa a questi crediti è riservata durante la distribuzione.

Durante la distribuzione finale, i crediti soggetti a una condizione sospensiva non vengono presi in considerazione se la possibilità di soddisfacimento della condizione interessata è così remota da non avere valore materiale al momento della distribuzione. In questo caso, gli importi riservati per la soddisfazione di tali crediti durante le precedenti distribuzioni sono inclusi nella massa fallimentare a partire dalla quale si deve effettuare la distribuzione finale.

I creditori esclusi dalla distribuzione parziale e che successivamente soddisfano le condizioni di cui agli articoli 275 e 276 della SZ ricevono un importo pari ad altri creditori dal saldo della massa fallimentare durante la distribuzione successiva. Solo allora sarà possibile continuare con la soddisfazione dei crediti vantati da altri creditori.

La distribuzione finale ha inizio non appena viene completata la realizzazione della massa fallimentare. La distribuzione finale può essere avviata soltanto previo consenso dell’organo giurisdizionale.

Se in occasione della distribuzione finale è possibile soddisfare i crediti di tutti i creditori, il liquidatore trasferirà l’eventuale eccedenza residua al singolo debitore. Se il debitore è una persona giuridica, il liquidatore assegnerà a ciascun soggetto avente un interesse nell’impresa del debitore la parte di eccedenza alla quale tale soggetto avrebbe diritto in caso di procedure di liquidazione al di fuori di procedure concorsuali.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

a) Nelle procedure prefallimentari, se i creditori accettano il piano di risanamento, l’organo giurisdizionale riconosce, mediante una decisione, l’approvazione di tale piano e conferma un concordato preventivo, a meno che:

− uno dei creditori non rilevi, con sufficiente certezza, che il piano di risanamento riduce i diritti al di sotto di quanto sarebbe ragionevolmente previsto ricevere in assenza di ristrutturazione dei debiti;

− non risulti probabile dal piano di risanamento che la sua attuazione consentirà al debitore di diventare solvibile entro il periodo fino alla fine dell’anno in corso e nei due anni civili successivi;

− il piano di risanamento non ha definito il soddisfacimento degli importi che i creditori riceverebbero se il loro credito non fosse contestato; o

− il piano di risanamento ha proposto la capitalizzazione dei crediti di uno o più creditori e i soci dell’impresa del debitore non hanno emesso una decisione che consenta tale attività in conformità con la Zakon o trgovačkim društvima (legge sulle società).

Qualora le condizioni per la conferma del concordato preventivo non siano state soddisfatte, l’organo giurisdizionale stabilisce, tramite una decisione, che la conferma del concordato preventivo non viene rilasciata e sospende la procedura.

Un concordato preventivo confermato ha efficacia giuridica nei confronti dei creditori che non hanno partecipato alla procedura, nonché dei creditori che vi hanno partecipato, e i loro crediti contestati sono ammessi in maniera conforme.

Un debitore che ha realizzato un utile da passività stornate nel contesto di un concordato preventivo confermato deve conservare tali utili acquisiti fino alla scadenza del termine per il soddisfacimento di tutte le passività derivanti dal concordato preventivo.

Quando un creditore cancella un credito del debitore in conformità con un concordato preventivo confermato, l’importo del credito cancellato viene riconosciuto come spesa deducibile dalle imposte del creditore.

b) Nelle procedure concorsuali, immediatamente dopo la conclusione della distribuzione finale, l’organo giurisdizionale emette una decisione che chiude la procedura concorsuale, la quale viene consegnata all’autorità che gestisce il registro presso il quale è registrato il debitore. Quando viene cancellato dal registro, un debitore che è una persona giuridica cessa di esistere, mentre un debitore che è una persona fisica è privato del suo stato di operatore economico indipendente, imprenditore o lavoratore autonomo.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Dopo la chiusura delle procedure concorsuali nei confronti di un singolo debitore, i creditori coinvolti nelle stesse possono continuare a perseguire in maniera illimitata la soddisfazione dei loro crediti rimanenti.

I creditori coinvolti nelle procedure concorsuali possono ottenere esecuzione dei loro crediti nei confronti del debitore in virtù di una decisione che stabilisce l’ammissione dei loro crediti, a condizione che tali crediti siano stati ammessi e non siano stati contestati dal debitore all’udienza di riesame. Un credito contestato senza successo equivale a un credito non contestato.

Su proposta del liquidatore o di uno qualsiasi dei creditori, oppure agendo ex officio, l’organo giurisdizionale ordina la prosecuzione della procedura con l’obbiettivo di effettuare una ulteriore distribuzione se, dopo l’udienza finale:

1. sono soddisfatti i prerequisiti per gli importi riservati da distribuire ai creditori;

2. gli importi che sono stati pagati dalla massa fallimentare sono riassorbiti nella massa fallimentare;

3. vengono individuati beni che rientrano nella massa fallimentare.

L’organo giurisdizionale ordina la prosecuzione della procedura ai fini dell’ulteriore distribuzione, indipendentemente dal fatto che tale procedura sia stata chiusa.

L’organo giurisdizionale può astenersi dall’esecuzione dell’ulteriore distribuzione e trasferire l’importo disponibile per la distribuzione ai creditori oppure trasferire il bene che è stato individuato al singolo debitore qualora lo ritenga appropriato in considerazione dell’importo insignificante in questione o dell’esiguo valore del bene e dei costi della prosecuzione della procedura per l’ulteriore distribuzione. L’organo giurisdizionale può subordinare la prosecuzione della procedura ai fini dell’ulteriore distribuzione a un pagamento anticipato a copertura delle spese di tali procedure.

In seguito all’attuazione della distribuzione successiva, l’organo giurisdizionale emette una decisione sulla chiusura della procedura concorsuale.

Dopo che è stata ordinata l’ulteriore distribuzione, il liquidatore distribuisce, secondo l’elenco definitivo, l’importo del quale può disporre liberamente o l’importo ricevuto dalla realizzazione della parte della massa fallimentare che è stata individuata successivamente. Il liquidatore presenta il rendiconto finale all’organo giurisdizionale.

I creditori della massa fallimentare i cui crediti sono divenuti noti al liquidatore:

1. durante la distribuzione parziale, in seguito alla determinazione della quota per la distribuzione;

2. durante la distribuzione finale, dopo la chiusura dell’udienza finale;

3. durante l’ulteriore distribuzione, in seguito alla pubblicazione dell’elenco per tale distribuzione,

possono richiedere il soddisfacimento dei loro crediti soltanto a fronte del saldo residuo della massa fallimentare rimanente in seguito alla distribuzione.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Ciascun creditore sostiene le proprie spese relative alle procedure prefallimentari e concorsuali, fatto salvo quanto diversamente previsto nella SZ.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

Gli atti intrapresi prima dell’apertura della procedura concorsuale che ostacolano la soddisfazione uniforme dei creditori coinvolti nel fallimento (e arrecano danno ai creditori) o che favoriscono determinati creditori rispetto ad altri (trattamento preferenziale dei creditori) possono essere contestati dal liquidatore per conto del debitore e dai creditori coinvolti nel fallimento in conformità con le disposizioni della SZ. Omissioni che hanno fatto sì che il debitore abbia perso un diritto o sulla base delle quali sono sorti, mantenuti o garantiti crediti pecuniari nei suoi confronti, sono considerati equivalenti a tali atti.

Un atto che fornisce o consente a un creditore una garanzia o una soddisfazione secondo una maniera e tempistiche congruenti con la sostanza dei suoi diritti (accordo congruente) e che è stato intrapreso negli ultimi tre mesi antecedenti il deposito di una proposta di apertura di una procedura concorsuale può essere contestato se, al momento dell’atto, il debitore era insolvente e il creditore era a conoscenza di tale insolvenza.

Un atto che fornisce o consente a un creditore una garanzia o una soddisfazione in conformità con la sostanza dei suoi diritti può essere contestato se è stato intrapreso dopo il deposito della proposta di apertura di una procedura concorsuale e se il creditore, al momento dell’atto, era a conoscenza dell’insolvenza o della proposta di apertura di una procedura concorsuale.

Si ritiene che il creditore fosse a conoscenza dell’insolvenza o della proposta di apertura di una procedura concorsuale se sapeva o avrebbe dovuto sapere di circostanze dalle quali doveva essere evidente che vi era un’insolvenza o che era stata presentata una tale proposta.

Si ritiene che le persone in stretto rapporto con il debitore al momento dell’atto fossero a conoscenza dell’insolvenza e della proposta di apertura di una procedura concorsuale.

Un atto che fornisce o consente una garanzia o una soddisfazione a un creditore che non aveva il diritto di presentare un credito o che non aveva il diritto di presentare un credito in quel modo o in quel momento, può essere contestato:

1. se è stato intrapreso entro l’ultimo mese antecedente il deposito della proposta di apertura di una procedura concorsuale o in seguito alla presentazione di tale proposta; o

2. se è stato intrapreso entro il terzo o il secondo mese antecedenti il deposito della proposta di apertura di una procedura concorsuale e il debitore era insolvente in quel momento; oppure

3. se l’atto è stato intrapreso entro il terzo o il secondo mese antecedenti il deposito della procedura di fallimento e il creditore sapeva al momento dell’esecuzione dell’atto che lo stesso sarebbe stato lesivo nei confronti dei creditori coinvolti nel fallimento.

Si ritiene che un creditore fosse a conoscenza del fatto che l’atto sarebbe stato lesivo nei confronti di altri creditori se tale creditore era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, di circostanze dalle quali era evidente che i creditori avrebbero subito danni. Si ritiene che le persone in stretto rapporto con il debitore al momento dell’atto fossero a conoscenza del danno che sarebbe stato causato ai creditori nel contesto del fallimento.

Un atto del debitore che possa comportare direttamente un danno ai creditori nel contesto del fallimento può essere contestato:

1. se è stato intrapreso entro i tre mesi antecedenti il deposito della proposta di apertura di una procedura concorsuale e, se il debitore era insolvente al momento dell’atto e la controparte era a conoscenza dell’insolvenza; oppure

2. se è stato intrapreso dopo il deposito della proposta di apertura di una procedura concorsuale e se l’altro soggetto sapeva, o avrebbe dovuto sapere, al momento dell’esecuzione dell’atto, dell’insolvenza o della proposta di apertura di una procedura concorsuale.

Qualsiasi atto del debitore che determini la perdita di uno qualsiasi dei diritti del debitore o che impedisca l’affermazione di uno qualsiasi dei diritti del debitore oppure qualsiasi atto sulla base del quale un credito pecuniario nei confronti del debitore può rimanere valido o fatto valere sono trattati esattamente come un atto che provoca danni diretti ai creditori.

Un atto intrapreso dal debitore negli ultimi dieci anni antecedenti il deposito della proposta di apertura di una procedura concorsuale o successivamente, con l’intenzione di arrecare un danno ai creditori, può essere contestato se la controparte era a conoscenza dell’intenzione del debitore al momento dell’esecuzione dell’atto. La conoscenza di tale intenzione si presume se la controparte sapeva che il debitore era soggetto a minaccia di insolvenza e che tale atto sarebbe stato lesivo nei confronti dei creditori.

Si ritiene che il creditore fosse a conoscenza del fatto che il debitore era soggetto a minaccia di insolvenza e che l’atto in questione avrebbe danneggiato i creditori se detto creditore era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, di circostanze dalle quali doveva essere evidente che il debitore era insolvente e che un tale atto avrebbe danneggiato i creditori.

I contratti per interessi pecuniari stipulati dal debitore e da persone vicine al debitore possono essere contestati se provocano danni diretti ai creditori. Un simile contratto non può essere contestato se è stato concluso più di due anni prima del deposito della proposta di apertura di una procedura concorsuale o se la controparte dimostra che, al momento della conclusione del contratto, non era a conoscenza delle intenzioni del debitore di causare danno ai creditori.

Un atto eseguito dal debitore in assenza di corrispettivo o a fronte di un corrispettivo insignificante può essere contestato a meno che non sia stato intrapreso quattro anni prima del deposito della proposta di apertura di una procedura concorsuale. Nel caso di un regalo occasionale di valore insignificante, l’atto non può essere contestato.

Un atto tramite il quale un socio dell’impresa presenta un credito per il rimborso di un prestito utilizzato per la sostituzione di capitale oppure un credito analogo è nullo:

1. se fornisce una garanzia e se l’atto è stato eseguito nei cinque anni immediatamente antecedenti il deposito della proposta di apertura di una procedura concorsuale o successivamente;

2. se garantisce la soddisfazione e se l’atto è stato eseguito nell’anno immediatamente antecedente il deposito della proposta di apertura di una procedura concorsuale o successivamente.

Un atto tramite il quale la quota del socio accomandante della società viene restituita, in toto o in parte, allo stesso oppure mediante il quale detto socio rinuncia, in toto o in parte, alla propria quota della perdita sostenuta può essere contestato se il contratto sul quale si basa tale atto è stato concluso nel corso dell’ultimo anno antecedente il deposito della proposta di apertura di una procedura concorsuale contro la società o successivamente. Lo stesso vale nel caso in cui il socio accomandante viene liquidato ai sensi del contratto.

In caso di un accordo congruente, i pagamenti da parte del debitore previsti mediante cambiali non possono essere reclamati dal destinatario se, in base alla legge sugli strumenti negoziabili, il destinatario (nel caso in cui rifiutasse di accettare il pagamento) perderebbe un credito nei confronti di altri debitori.

Si ritiene che un atto sia stato intrapreso nel momento in cui si sono verificati i suoi effetti giuridici.

Se ai fini della validità giuridica di un atto è necessaria un’iscrizione in un registro, albo o archivio pubblico, si presume che l’atto sia stato eseguito non appena sono state soddisfatte le altre condizioni preliminari di validità, la dichiarazione di intenti del debitore a effettuare tale iscrizione diventa vincolante e la controparte presenta una richiesta di iscrizione di una modifica avente forza giuridica. Tale disposizione si applica anche alle richieste di iscrizione anticipata atte a garantire il diritto a una modifica avente forza giuridica.

Se un atto è soggetto a una condizione o a una scadenza, viene preso in considerazione il momento in cui è stato effettuato e non il momento in cui si verifica la condizione o la scadenza.

Un atto per il quale è stato ottenuto un titolo esecutivo e un atto intrapreso nell’ambito del processo di esecuzione possono essere contestati.

Se il debitore ha accettato per una sua prestazione un corrispettivo del medesimo valore che è diventato direttamente parte del suo patrimonio, l’atto alla base di tale prestazione può essere contestato soltanto a condizione che sussista un danno intenzionale.

Per conto del debitore, il liquidatore può contestare gli atti del debitore previa approvazione da parte dell’organo giurisdizionale. Il reclamo è presentato nei confronti del soggetto in relazione al quale è stato eseguito l’atto contestato.

Il liquidatore può presentare un reclamo per contestare atti entro un anno e mezzo dalla data dell’apertura della procedura concorsuale.

Ciascun creditore coinvolto nel fallimento può proporre un’azione al fine di contestare gli atti per proprio conto e a proprie spese se:

- il liquidatore non ha intentato alcuna azione per contestare tali atti entro il termine previsto dall’articolo 212, terzo comma, della SZ (entro tre mesi dalla scadenza del termine previsto all’articolo 212, terzo comma, della SZ);

- il liquidatore ritira un’azione destinata a contestare tali atti (entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione finale che conferma il ritiro dell’azione sul bollettino elettronico dell’organo giurisdizionale);

- il creditore ha precedentemente richiesto una dichiarazione al liquidatore e quest’ultimo ha dichiarato di non intendere promuove alcuna azione per contestare gli atti in questione (entro tre mesi dalla pubblicazione della dichiarazione del liquidatore sul bollettino elettronico dell’organo giurisdizionale);

- il creditore ha precedentemente richiesto una dichiarazione al liquidatore e quest’ultimo non ha dichiarato entro un termine di tre mesi se intende o meno promuove alcuna azione per contestare gli atti in questione (entro tre mesi dalla pubblicazione della richiesta a effettuare tale dichiarazione).

Se la richiesta di impugnazione di atti viene accolta, l’atto contestato non ha alcun effetto giuridico nei confronti della massa fallimentare e la controparte è tenuta a restituire alla massa fallimentare tutti i benefici materiali acquisiti attraverso il negozio contestato, salvo diversamente specificato nella SZ. Una proposta di esecuzione basata sulla decisione di accoglimento della richiesta di contestazione di atti può essere presentata dal liquidatore in nome e per conto del debitore o della massa fallimentare, nonché da un creditore coinvolto nel fallimento per proprio conto e a favore del debitore o della massa fallimentare.

Un soggetto che accetta di effettuare una prestazione in assenza di corrispettivo o a fronte di un corrispettivo insignificante deve restituire ciò che ha ricevuto soltanto se tale soggetto ha ottenuto un arricchimento da tale prestazione, a meno che detto soggetto non fosse a conoscenza, o non avrebbe dovuto essere a conoscenza, del fatto che tale prestazione avrebbe danneggiato i creditori.

Una decisione finale emessa nel contesto di un’azione promossa per impugnare atti è applicabile nei confronti del debitore, della massa fallimentare e di tutti i creditori coinvolti in un fallimento, salvo diversamente specificato nella SZ.

Se l’organo giurisdizionale ha accolto la richiesta di contestazione di un atto, l’opponente è tenuto a restituire alla massa fallimentare tutti i benefici materiali acquisiti attraverso il negozio contestato. Dopo che tali benefici sono stati restituiti alla massa fallimentare, i creditori che hanno agito da attori hanno diritto alla soddisfazione preferenziale di tali benefici in proporzione all’ammontare dei loro crediti ammessi.

Gli atti del debitore possono essere contestati presentando un’opposizione nel contesto di un’azione legale senza limiti di tempo.

Un atto può essere contestato anche nei confronti di un erede o di un altro successore universale dell’opponente.

Un atto può essere contestato nei confronti di altri successori legali dell’opponente.

1. se, al momento dell’acquisizione, il successore legale era a conoscenza delle circostanze sulle quali si basa l’annullabilità dell’acquisizione del suo predecessore legale;

2. se, al momento dell’acquisizione, il successore legale era un soggetto che aveva uno stretto rapporto con il debitore, a meno che non sia in grado di dimostrare che all’epoca non era a conoscenza delle circostanze sulle quali si basa l’annullabilità dell’acquisizione del suo predecessore legale;

3. se ciò che è stato acquisito è stato trasferito al successore legale in assenza di corrispettivo o a fronte di un corrispettivo insignificante.

Un atto intrapreso dopo l’apertura della procedura concorsuale che rimane valido secondo le norme sulla protezione della fiducia nei registri pubblici può essere contestato in conformità alle norme sulla contestazione di atti intrapresi prima dell’apertura di procedure concorsuali.

Ultimo aggiornamento: 13/02/2023

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Insolvenza/fallimento - Italia

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Contro tutti gli imprenditori (persone fisiche o società) purché abbiano alternativamente:

a) attivo patrimoniale pari o superiore a € 300.000,00, nei tre anni precedenti l’istanza di liquidazione giudiziale o di concordato

b) ricavi lordi annui pari o superiori a € 200.000,00 in ciascuno dei tre anni precedenti l’istanza di liquidazione giudiziale o di concordato

c) debiti (alla data dell’istanza di liquidazione giudiziale o di concordato) complessivamente pari o superiori a € 500.000,00 (indipendentemente dalla data in cui sono sorti)

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

a) la liquidazione giudiziale richiede che l’imprenditore sia in stato di insolvenza e può essere chiesta:

- dal debitore (o dagli organi o autorità amministrative che hanno funzioni di controllo e di vigilanza sull’impresa)

- da un creditore

- dal pubblico ministero

b) il concordato preventivo richiede che l’imprenditore sia in stato di crisi (cioè, abbia difficoltà finanziarie non tanto gravi da aver provocato l’insolvenza) o di insolvenza e può essere chiesto esclusivamente dal debitore.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Tutti i beni sono compresi nella procedura, esclusi i seguenti:

1) i beni ed i diritti di natura strettamente personale;

2) gli assegni aventi carattere alimentare, gli stipendi, pensioni, salari e ciò che il debitore guadagna con la sua attività entro i limiti, stabiliti dal giudice, di quanto occorre per il mantenimento suo e della famiglia;

3) i frutti derivanti dall'usufrutto legale sui beni dei figli, i beni costituiti in fondo patrimoniale e i frutti di essi, salvo quanto è disposto dall'articolo 170 del codice civile;

4) le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge.

Sono acquisiti all’attivo della procedura anche tutti i beni che pervengono al debitore dopo l’apertura della procedura, ma al netto delle passività sostenute per l’acquisto e la conservazione dei beni stessi.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore della procedura?

L’amministratore della procedura (curatore) ha il potere-dovere di gestire i beni, venderli, e distribuire il ricavato ai creditori.

Il debitore può essere sentito dal curatore per ricevere informazioni e può impugnare gli atti del curatore e del giudice delegato, ma soltanto se essi sono stati adottati in violazione di legge (non, quindi, per mere ragioni di opportunità).

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

Il debito e il controcredito della stessa persona nei confronti della procedura possono essere compensati se sorti prima dell’apertura della procedura medesima.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso di cui il debitore è parte?

Come regola generale, il contratto è sospeso per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale. Il curatore può decidere se subentrare nel contratto o sciogliersi da esso.

Regole speciali sono previste per alcuni tipi contrattuali, i quali, a seconda dei casi, sono sciolti automaticamente per effetto dell’apertura della liquidazione giudiziale, oppure proseguono senza sospensione.

Nell’ambito del concordato preventivo, la regola generale è la prosecuzione del contratto, salvo che il debitore ne chieda al giudice la sospensione o lo scioglimento.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

Salvo eccezioni, nessuna azione esecutiva o cautelare individuale può essere avviata o proseguita dal creditore dopo l’apertura della procedura nei confronti di beni compresi in quest’ultima, salvo che il curatore decida di subentrare.

Il creditore può promuovere una causa, dopo l’apertura della procedura concorsuale, soltanto se il curatore rimane inerte, cioè se quest’ultimo ritiene (consapevolmente o anche solo per negligenza) di non promuoverla

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

L’apertura della liquidazione giudiziale determina l’interruzione del processo in corso salvo successiva riassunzione.

Le cause promosse da un creditore nei confronti di un soggetto che, successivamente, viene sottoposto a liquidazione giudiziale possono essere proseguite esclusivamente dal curatore relativamente a rapporti compresi nella procedura.

L’intervento del debitore è ammesso in casi eccezionali.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

Tre o cinque creditori possono comporre il comitato dei creditori nella procedura di liquidazione giudiziale. Il comitato è dotato di rilevanti poteri. In particolare, esso:

- autorizza le transazioni, le riduzioni dei crediti, i compromessi, le rinunzie alle liti, le ricognizioni di diritti di terzi, la cancellazione di ipoteche, la restituzione di pegni, lo svincolo delle cauzioni, l’accettazione di eredità e donazioni e tutti gli altri atti di straordinaria amministrazione;

- vigila sull’operato del curatore e può chiederne la revoca al tribunale;

- approva il programma di liquidazione;

- autorizza il curatore a subentrare in un contratto in corso alla data della apertura della liquidazione giudiziale o a sciogliersi da esso;

- presenziare alle operazioni di inventario dei beni del fallito;

- accedere a tutti gli atti del fascicolo della procedura;

- autorizzare il curatore a non acquisire all’attivo o a rinunziare a liquidare uno o più beni, se l’attività di liquidazione appare manifestamente non conveniente;

- chiedere al giudice delegato la sospensione delle vendite dei beni.

Oltre ai predetti poteri di amministrazione attiva, il comitato dei creditori esprime pareri sui provvedimenti di competenza del giudice delegato o del tribunale e cioè:

- autorizzazione del creditore pignoratizio a vendere il bene oggetto di pegno;

- autorizzazione del giudice delegato alla continuazione temporanea dell’esercizio dell’impresa (è necessario, per disporre la continuazione, che il comitato dei creditori dia parere favorevole);

- autorizzazione del giudice delegato all’affitto dell’azienda (è necessario, per disporre l’affitto, che il comitato dei creditori dia parere favorevole).

Il comitato dei creditori nel concordato preventivo con finalità liquidatorie è nominato con sentenza di omologazione ed esercita gli stessi poteri, in quanto compatibili.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (curatore, liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

Il curatore può (previa autorizzazione):

- proseguire l’esercizio dell’impresa o di rami specifici;

- affittare l’azienda o rami specifici;

- vendere tutti i beni al fine di ripartire il ricavato ai creditori;

- rinunciare a vendere o acquisire beni di scarso valore.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Ogni creditore, a prescindere dal rango e dall’ammontare del credito, può chiedere al tribunale di aprire la procedura di liquidazione giudiziale nei confronti del debitore. Non è necessario che il creditore sia munito di titolo esecutivo, l’importante è che il credito sia documentato.

Tutti i creditori (quindi, anche coloro che hanno chiesto e ottenuto l’apertura della procedura) devono, dopo l’apertura della procedura, chiedere l’ammissione dei loro crediti al passivo.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

Il creditore può domandare personalmente l’ammissione del suo credito al passivo.

La domanda deve contenere i documenti giustificativi del credito e deve essere presentata necessariamente con modalità telematiche (a mezzo posta elettronica certificata all’indirizzo del curatore).

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

La somma ricavata dalle vendite dei beni è distribuita tra tutti i creditori, rispettando l’ordine di distribuzione.

In generale, le somme sono erogate nel seguente ordine: 1) crediti prededucibili; 2) crediti privilegiati (la legge prevede una prelazione - ipoteca, pegno, privilegio generale o speciale - su alcuni o su tutti i beni); 3) crediti chirografari; 4) crediti postergati.

Se (come avviene quasi sempre) la somma ricavata non è sufficiente a soddisfare tutti i crediti, essa è ripartita non in proporzione all’ammontare dei crediti, ma rispettando il predetto ordine. All’interno di ciascuna categoria di crediti, si segue invece il principio della par condicio. Pertanto, la distribuzione ha luogo in proporzione all’ammontare del credito.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato nella liquidazione giudiziale)?

La liquidazione giudiziale si chiude quando:

- non sono state presentate domande di ammissione al passivo;

- sono stati soddisfatti tutti i crediti;

- è stata ripartita tutta la somma ricavata dalla vendita dell’attivo;

- quando si accerta che non vi sono beni da vendere o altre somme da ricavare.

Particolari disposizioni si applicano alla chiusura quando i beni sono sottoposti a sequestro o confisca in base alla normativa antimafia.

Con la chiusura della liquidazione giudiziale, il debitore riacquista la capacità ad agire, può stare in giudizio, può acquisire beni senza che essi siano appresi dal curatore.

Il concordato preventivo e il concordato nella liquidazione giudiziale si chiudono con la omologazione dell’accordo tra debitore e creditori ma, qualora il concordato preveda la cessione dei beni e, in generale, la liquidazione (concordato liquidatorio), la procedura prosegue per la vendita e si chiude quando sono stati venduti tutti i beni e la somma ricavata è stata distribuita ai creditori.

Con la chiusura del concordato preventivo e del concordato nella liquidazione giudiziale, il debitore è liberato dai suoi debiti.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Con la chiusura della liquidazione giudiziale, i creditori possono agire contro il debitore per recuperare il credito residuo (cioè la parte di credito che non è stata soddisfatta dal curatore), a meno che non sia intervenuta l’esdebitazione; in tal caso, i creditori non possono pretendere alcunché dal debitore.

Con la chiusura del concordato, i creditori non possono pretendere alcunché dal debitore. Se però il debitore non adempie le sue obbligazioni, i creditori possono chiedere la risoluzione del concordato entro un anno dalla scadenza del termine fissato per l’ultimo adempimento previsto dal concordato. La risoluzione è esclusa se l’inadempimento ha scarsa importanza.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

I costi e le spese della procedura concorsuale sono sostenuti dalla procedura concorsuale, che li paga con le somme ricavate dalla vendita dell’attivo.

Se la procedura non ha attivo, il compenso del curatore e le spese da lui sostenute sono pagate dallo Stato.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

Gli atti a titolo gratuito e i pagamenti compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda di liquidazione giudiziale o nei due anni anteriori sono inefficaci rispetto ai creditori.

Gli altri atti compiuti dal debitore dopo il deposito della domanda di liquidazione giudiziale o, a seconda dei casi, nell’anno o nei sei mesi anteriori, sono revocabili.

Gli atti compiuti dal debitore dopo l’apertura della procedura sono inefficaci.

Gli atti di straordinaria amministrazione compiuti nel corso della procedura di concordato preventivo e senza l’autorizzazione del tribunale sono inefficaci.

Ultimo aggiornamento: 09/03/2024

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Insolvenza/fallimento - Cipro

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Fallimento: le ordinanze fallimentari sono emesse esclusivamente nei confronti delle persone fisiche insolventi.

Liquidazione: le ordinanze di liquidazione sono emesse nei confronti di qualsiasi persona giuridica, anche nel caso delle procedure di liquidazione volontaria, a prescindere che siano sotto supervisione giudiziaria.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

Fallimento: le disposizioni legislative relative al fallimento delle persone fisiche sono contenute nella legge sul fallimento (capitolo 5), che negli ultimi due anni è stata ampiamente modificata per tenere conto dell’evoluzione della situazione economica e sociale.

La procedura fallimentare può essere avviata su richiesta di un creditore o del debitore stesso per debiti superiori a 15 000 euro, sempreché lo stato di insolvenza sia evidente e che il debitore si trovi personalmente a Cipro, che abbia la residenza abituale a Cipro, che effettui attività a Cipro o che sia membro di un’impresa o di una cooperativa con attività a Cipro.

Il debitore è inoltre in evidente stato di insolvenza quando:

a) un creditore ottiene che sia emessa nei confronti del debitore una sentenza definitiva per un determinato importo e il debitore non paga;

b) si dichiara incapace di onorare i propri debiti;

c) presenta istanza di fallimento;

d) il progetto personale di rimborso al quale partecipava è considerato fallito o concluso conformemente alle disposizioni della legge sull’insolvenza delle persone fisiche.

Liquidazione di società: la liquidazione è una procedura alla quale viene sottoposta una società in caso di incapacità di quest’ultima di onorare i propri debiti oppure per risoluzione speciale della società con l’obiettivo di giungere allo scioglimento della stessa vendendone le attività e onorandone i debiti in tutto o in parte. L’emissione di un’ordinanza di liquidazione presuppone che la società sia incapace di assolvere ai propri debiti. L’importo dovuto deve essere superiore a 5 000 euro. La domanda di liquidazione viene presentata in tribunale dal creditore o dagli azionisti.

Liquidazioni volontarie:

le forme di liquidazione volontaria esistenti sono:

  • Liquidazione volontaria dei creditori: si tratta di una procedura non giudiziaria che si verifica quando la società è insolvente e il suo consiglio di amministrazione decide di liquidarla. La liquidazione volontaria dei creditori inizia con la convocazione di un’assemblea dei creditori in cui viene presentata la risoluzione speciale dell’assemblea generale della società che ne richiede la liquidazione volontaria.
  • Liquidazione volontaria dei membri: si tratta anche in questo caso di una procedura non giudiziaria e viene avviata con una risoluzione speciale dell’assemblea generale degli azionisti quando la società è solvibile.
  • Liquidazione volontaria sotto la supervisione del tribunale: si verifica quando la società approva una risoluzione di liquidazione volontaria e il tribunale può emettere un’ordinanza di proseguimento della liquidazione sotto la propria supervisione.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Fallimento: la massa fallimentare è costituita dall’intero patrimonio eventualmente appartenente al fallito o in suo possesso al momento dell’avvio della procedura fallimentare o, nel caso, acquisito o ottenuto dallo stesso prima del risanamento, fatti salvi gli elementi fondamentali del patrimonio indispensabili al suo mantenimento e a quello della sua famiglia.

Sono compresi nella massa fallimentare anche i beni acquisiti dopo l’avvio dalla procedura fallimentare e prima del risanamento o prima dell’annullamento del fallimento.

Liquidazione: la massa fallimentare è costituita dall’intero patrimonio appartenente alla società prima dell’ordinanza di liquidazione o della risoluzione speciale di liquidazione volontaria.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

Fallimento: con l’ordinanza fallimentare viene nominato il curatore amministratore del patrimonio del fallito. In una fase successiva, può essere nominato amministratore qualsiasi operatore autorizzato incaricato della procedura concorsuale. L’amministratore ha il compito di vendere i beni del fallito e di distribuire il ricavato della vendita tra i creditori. Il fallito conserva la proprietà dell’intero patrimonio posseduto anche dopo che il curatore o l’operatore incaricato della procedura concorsuale ha assunto le funzioni di amministratore, ma una volta avviata la procedura fallimentare il patrimonio è interamente gestito dall’amministratore.

Liquidazione: se i creditori non nominano un liquidatore, l’ordinanza di liquidazione nomina liquidatore il curatore per via della funzione da questi svolta, a meno che, su richiesta del curatore al tribunale o su specifica decisione dell’assemblea dei creditori e dei contributori della società, non venga nominato liquidatore un operatore autorizzato incaricato della procedura concorsuale. Il liquidatore ha il compito di vendere i beni della società in scioglimento e di distribuirne il ricavato tra i creditori e i contributori della società. Dopo che il curatore o l’operatore incaricato della procedura concorsuale ha assunto le funzioni di liquidatore del patrimonio del soggetto giuridico in liquidazione, la società conserva la proprietà dell’intero patrimonio posseduto ma, una volta avviata la procedura di liquidazione, questo patrimonio viene gestito dal liquidatore ai fini della vendita.

Liquidazioni volontarie: in caso di liquidazione volontaria, la società cessa l’attività a partire dall’avvio della procedura di liquidazione, tranne per la parte richiesta per garantirne una liquidazione vantaggiosa. Il liquidatore ha il compito di vendere i beni della società in liquidazione e di distribuire il ricavato tra i creditori e i contributori della società.

  • Liquidazione volontaria dei creditori: nelle loro rispettive assemblee i creditori e la società indicano l’operatore che intendono nominare come liquidatore della società, ma in caso di disaccordo tra le due assemblee viene nominata la persona indicata dai creditori.
  • Liquidazione volontaria dei membri: attraverso una decisione dell’assemblea generale, la società nomina liquidatore un operatore autorizzato, responsabile della liquidazione degli affari e della distribuzione dell’attivo della società. La nomina del liquidatore mette fine a tutti i poteri dei membri del consiglio di amministrazione, tranne quelli di cui il liquidatore o la società riunita in assemblea generale approvi il mantenimento.
  • Liquidazione volontaria sotto la supervisione del tribunale: quando viene emessa un’ordinanza di liquidazione sotto supervisione, il tribunale può, con quest’ordinanza o con una successiva, nominare un ulteriore liquidatore. Il liquidatore nominato dal tribunale dispone degli stessi poteri, è soggetto agli stessi obblighi e si trova nella medesima posizione dei liquidatori nominati con risoluzione speciale o con decisione dei creditori come precedentemente indicato.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

Fallimento: le condizione legali per proporre la compensazione prevedono l’esistenza di crediti reciproci, debiti reciproci o di altre operazioni reciproche tra il fallito e ogni altra persona prima dell’ordinanza fallimentare, a meno che alla data della concessione del credito l’altra persona non fosse a conoscenza dell’evidente stato di insolvenza del fallito.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Fallimento: i contratti legali in corso dei quali il fallito è uno dei contraenti rimangono validi e il fallito resta personalmente responsabile del rispetto dei loro termini.

Liquidazione: i contratti legali in corso dei quali la società in liquidazione è una dei contraenti rimangono validi, come pure i contratti legali di società oggetto di liquidazione volontaria.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

Fallimento: per essere portate avanti, le azioni eventualmente promosse contro il fallito dopo l’ordinanza fallimentare sono sottoposte a un’autorizzazione del tribunale.

Liquidazione: anche le azioni eventualmente promosse contro la società in liquidazione dopo l’ordinanza fallimentare necessitano di un’autorizzazione del tribunale per essere portate avanti.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

Fallimento: per la prosecuzione delle cause pendenti contro un fallito non è necessaria un’autorizzazione del tribunale.

Liquidazione: le procedure legali in corso contro la società in liquidazione possono essere proseguite solo con un’ordinanza del tribunale. Di conseguenza possono ormai essere condotte dal curatore o dal liquidatore.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

Fallimento: per partecipare alla procedura fallimentare, un creditore deve prima compilare i moduli di verifica del debito e fornire tutti gli elementi probatori. Il curatore o l’operatore della procedura concorsuale agente in qualità di amministratore decide poi se ammettere o respingere le verifiche. Dopo di che ai creditori viene versato un dividendo rispettando l’ordine di priorità stabilito dalla legge sul fallimento, capitolo 5. Una volta registrata la verifica, i creditori possono partecipare alle assemblee convocate dal curatore o dall’operatore della procedura concorsuale liquidatore della società.

Liquidazione: per partecipare alla procedura di liquidazione, un creditore deve prima compilare i moduli di verifica del debito e fornire tutti gli elementi probatori. Si applica quanto già indicato nel caso precedente, ma la distribuzione del dividendo avviene qui conformemente alla legge sulle società, capitolo 113.

Lo stesso dicasi per le procedure di liquidazione volontaria e soprattutto per le procedure di liquidazione volontaria dei creditori, in cui la partecipazione dei creditori è immediata sin dall’avvio della procedura, essendo chiamati a proporre un liquidatore a loro scelta.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

Fallimento: l’amministratore ha il potere e/o la possibilità di vendere un patrimonio immobiliare nel modo che ritiene idoneo e conforme all’interesse della procedura. Ai creditori viene poi versato un dividendo rispettando l’ordine di priorità stabilito dalla legge sul fallimento, capitolo 5. In caso di patrimonio ipotecato, è necessaria un’ordinanza del tribunale.

Liquidazione: il liquidatore della società in liquidazione può vendere una proprietà immobiliare della società nel modo che ritiene conforme all’interesse della procedura. Ai creditori viene poi versato un dividendo rispettando l’ordine di priorità stabilito dalla legge sulle società, capitolo 113. In caso di patrimonio ipotecato, è necessaria un’ordinanza del tribunale. Queste stesse disposizioni si applicano ai casi di liquidazione volontaria.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Fallimento: quando viene emessa un’ordinanza fallimentare, i creditori possono effettuare una verifica del debito per i debiti sorti fino alla data dell’ordinanza fallimentare o dell’ordinanza di liquidazione in relazione a crediti liquidati. I crediti sorti dopo l’ordinanza fallimentare non rientrano nella procedura fallimentare e i creditori devono quindi rivolgersi direttamente al fallito.

Liquidazione: quando viene emessa un’ordinanza di liquidazione o adottata una risoluzione speciale di liquidazione volontaria della società, i creditori possono effettuare una verifica del debito per i debiti sorti fino alla data dell’ordinanza di liquidazione o della risoluzione di liquidazione volontaria e in relazione ai crediti liquidati. I crediti sorti dopo l’ordinanza di liquidazione o dopo la risoluzione speciale non rientrano nella procedura di liquidazione e i creditori devono quindi rivolgersi ai responsabili della società in liquidazione.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

Fallimento: quando viene emessa un’ordinanza fallimentare, il creditore ha 35 giorni di tempo dalla pubblicazione dell’ordinanza per sottoporre per iscritto al curatore o all’amministratore una verifica del debito. La verifica in questione deve dimostrare il debito in maniera dettagliata, specificare i nomi di tutti i garanti e indicare in che modo il creditore è garantito. Il curatore o l’amministratore ha 10 giorni per ammettere o respingere per iscritto la verifica del debito ai fini del dividendo. Il creditore o il garante non soddisfatto della decisione del curatore o dell’amministratore ha 21 giorni a disposizione per adire il giudice.

Liquidazione: quando viene emessa un’ordinanza di liquidazione, il creditore ha 35 giorni di tempo dalla pubblicazione dell’ordinanza per sottoporre per iscritto al curatore o al liquidatore una verifica del debito. La verifica in questione deve dimostrare il debito in maniera dettagliata, specificare i nomi di tutti i garanti e indicare in che modo il creditore è garantito. Il curatore o il liquidatore ha 10 giorni per ammettere o respingere per iscritto la verifica del debito ai fini del dividendo. Il creditore o il garante non soddisfatto della decisione del curatore o del liquidatore ha 21 giorni a disposizione per adire il giudice. Queste stesse disposizioni si applicano ai casi di liquidazione volontaria.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

Fallimento: al momento della ripartizione della massa fallimentare, i debiti sono classificati in modo equo e proporzionale per categoria (regola “pari passu”), tranne quando il patrimonio è sufficiente per pagare interamente tutti i crediti. I crediti sono così classificati:

  • Spese reali e compenso dell’amministratore
  • Diritti del curatore
  • Spese del creditore richiedente
  • Debiti privilegiati
  • Debiti non garantiti

Liquidazione: al momento della ripartizione della massa fallimentare, i debiti sono classificati in modo equo e proporzionale per categoria (regola “pari passu”), tranne quando il patrimonio è sufficiente per pagare interamente tutti i crediti. I crediti sono così classificati:

  • Spese reali e compenso del liquidatore
  • Diritti del curatore o del liquidatore
  • Spese del creditore richiedente
  • Debiti privilegiati
  • Possessori di obbligazioni a tasso variabile
  • Creditori senza garanzia

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Fallimento: il fallito può sottoporre per iscritto al curatore o all’amministratore una proposta di concordato con i propri creditori; dopodiché viene convocata l’assemblea dei creditori. Per essere accettata, la proposta deve essere votata dalla maggioranza, in numero e in valore, dei tre quarti (3/4) del numero totale di creditori di cui siano stati verificati i debiti. Quando la proposta è accettata dai creditori, il fallito, il curatore o l’amministratore presenta in tribunale una richiesta di approvazione della proposta. L’approvazione del tribunale vincola tutti i creditori aventi debiti verificabili. Una volta soddisfatti i termini del concordato, si considera che i debiti verificabili sono stati interamente onorati.

La procedura fallimentare s’intende completamente chiusa con l’annullamento dell’ordinanza fallimentare.

Liquidazione: la procedura di liquidazione si conclude del tutto con lo scioglimento finale della società e/o con l’annullamento dell’ordinanza di liquidazione.

Nelle liquidazioni volontarie, la chiusura della procedura e lo scioglimento finale della società in liquidazione avvengono tre mesi dopo che è stato consegnato al curatore il bilancio finale della società redatto al termine dell’eventuale vendita e ripartizione del patrimonio della società in liquidazione.

Tuttavia, chiunque abbia un interesse legittimo a ripristinare una società sciolta mediante liquidazione volontaria o ordinanza del tribunale può farlo entro due anni dall’avvenuto scioglimento trasmettendo apposita richiesta al tribunale.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Fallimento: in caso di annullamento dell’ordinanza fallimentare e se i creditori vi hanno acconsentito senza essere interamente pagati, essi conservano il diritto di reclamare gli importi dovuti dopo l’annullamento delle suddette ordinanze.

Liquidazione: in caso di annullamento dell’ordinanza di liquidazione e se i creditori vi hanno acconsentito senza essere interamente pagati, essi conservano il diritto di reclamare gli importi dovuti dopo l’annullamento delle suddette ordinanze.

Chiunque abbia un interesse legittimo a ripristinare una società sciolta mediante liquidazione volontaria o mediante ordinanza del tribunale può farlo entro due anni dall’avvenuto scioglimento trasmettendo apposita richiesta al tribunale.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Fallimento: il costo dell’ordinanza fallimentare è sostenuto dal creditore che presenta la domanda di ordinanza. Le spese pagate al curatore ammontano a 500 euro. Le spese sostenute durante la procedura fallimentare sono a carico della massa fallimentare.

Liquidazione: il costo dell’ordinanza di liquidazione è sostenuto dal creditore che presenta la domanda di ordinanza. Le spese pagate al curatore ammontano a 500 euro. Le spese sostenute durante la procedura di liquidazione, di vendita e ripartizione del patrimonio della società sono a carico della massa fallimentare.

Il costo per il deposito e la registrazione di documenti presso il curatore, nel caso della procedura di liquidazione volontaria, ammonta in totale a circa 440 euro. Le spese sostenute durante la procedura di liquidazione, di vendita e ripartizione del patrimonio della società sono a carico della massa fallimentare.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

Fallimento: alcune disposizioni applicabili relative alle procedure di fallimento consentono all’amministratore di adire il giudice e di reclamare il recupero di un patrimonio a vantaggio dei creditori. Le principali disposizioni sono:

A. Trasmissione fraudolenta:

se l’amministratore o il liquidatore dispone di elementi comprovanti che beni della società o delle persone fisiche sono stati trasmessi senza contropartita o a un prezzo nettamente inferiore al loro valore effettivo, egli può adire il giudice per far annullare la trasmissione o l’atto fraudolento in questione.

Tale disposizione si applica quando la trasmissione è stata effettuata: a) nei tre anni precedenti il fallimento, se la trasmissione non è stata realizzata in buona fede e in cambio di una contropartita ragionevole; b) nei dieci anni precedenti il fallimento, se al momento della trasmissione la persona fisica non era capace, senza questo patrimonio, di onorare tutti i suoi debiti. In una società in liquidazione, per essere considerato fraudolento, un atto deve essere stato commesso nei sei mesi precedenti l’inizio della liquidazione corrispondente alla data di deposito della domanda di liquidazione.

B. Prelazione fraudolenta:

l’amministratore o il liquidatore può adire il giudice per mettere fine a un trattamento privilegiato se dispone di elementi comprovanti che un creditore è stato oggetto di siffatto trattamento.

Liquidazione: alcune disposizioni applicabili alle procedure di liquidazione consentono al liquidatore di adire il giudice e di reclamare il recupero di un patrimonio a vantaggio dei creditori. Le principali disposizioni sono:

A. Trasmissione fraudolenta:

se l’amministratore o il liquidatore dispone di elementi comprovanti che beni della società o delle persone fisiche sono stati trasmessi senza contropartita o a un prezzo nettamente inferiore al loro valore effettivo, egli può adire il giudice per far annullare la trasmissione o l’atto fraudolento in questione.

Tale disposizione si applica quando la trasmissione è stata effettuata: a) nei tre anni precedenti il fallimento, se la trasmissione non è stata realizzata in buona fede e in cambio di una contropartita ragionevole; b) nei dieci anni precedenti il fallimento, se al momento della trasmissione la persona fisica non era capace, senza questo patrimonio, di onorare tutti i suoi debiti. In una società in liquidazione, per essere considerato fraudolento, un atto deve essere stato commesso nei sei mesi precedenti l’inizio della liquidazione corrispondente alla data di deposito della domanda di liquidazione.

B. Prelazione fraudolenta:

l’amministratore o il liquidatore può adire il giudice per mettere fine a un trattamento privilegiato se dispone di elementi comprovanti che un creditore è stato oggetto di siffatto trattamento.

Ultimo aggiornamento: 07/12/2023

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Insolvenza/fallimento - Lettonia

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

La legge in materia di insolvenza che stabilisce le procedure di insolvenza in Lettonia è applicabile alle persone fisiche e giuridiche che possono essere soggette alle procedure di insolvenza di cui a detta legge.

La legge in materia di insolvenza stabilisce tre tipi di procedura di insolvenza: il procedimento giudiziario per la tutela giuridica (procedura di riorganizzazione), la procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica e la procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica.

Si noti che la legge in materia di insolvenza non si applica alle procedure di insolvenza nei confronti di istituti di credito, disciplinate dalla legge sugli istituti di credito.

Il procedimento giudiziario per la tutela giuridica (compreso il procedimento stragiudiziale per la tutela giuridica (pre-pack)) è una procedura di ristrutturazione del debito applicabile esclusivamente alle persone giuridiche. Si noti che l'ambito di applicazione del procedimento giudiziario per la tutela giuridica non include specifici operatori finanziari e del mercato dei capitali, quali le società di assicurazione, di intermediazione assicurativa e mobiliare, fondi pensione privati, ecc.

La procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica è una procedura di liquidazione del debitore (una persona giuridica) ed è applicabile a persone giuridiche, società di persone e ditte individuali. Le società di persone non hanno lo status di persona giuridica ma possono acquisire diritti e assumere responsabilità. Una persona fisica con lo status di ditta individuale può condurre operazioni commerciali (utilizzando il nome della ditta individuale) e altre operazioni economiche in qualità di persona fisica. Attualmente, una persona con lo status di ditta individuale è in primo luogo soggetta a procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, successivamente alla quale l'individuo può presentare istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica in relazione a eventuali passività residue. La soluzione per le ditte individuali è applicabile anche alle organizzazioni agricole e ittiche.

La procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica è applicabile alle persone fisiche, compresi gli operatori economici e i consumatori, e ha l'obiettivo di aiutare i debitori a liberarsi del debito e a ripristinare la solvibilità. Qualunque persona fisica che sia stata un contribuente in Lettonia negli ultimi sei mesi può essere assoggettata a procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

Procedimento giudiziario per la tutela giuridica

Ai sensi della legge in materia di insolvenza, il debitore può presentare un'istanza per l'apertura di un procedimento giudiziario per la tutela giuridica solo laddove siano sorte, o si prevede che sorgeranno, difficoltà finanziarie. La legge in materia di insolvenza non definisce alcun indicatore specifico la cui presenza conferirebbe al debitore il diritto di presentare istanza per l'apertura di un procedimento giudiziario per la tutela giuridica. Laddove sorgano difficoltà finanziarie, il debitore deve valutare se la loro entità consente di pervenire a un accordo stragiudiziale con i creditori o se è necessario presentare istanza per l'apertura del procedimento giudiziario per la tutela giuridica al fine di ristrutturare i debiti nell'ambito della tutela giudiziaria.

La presentazione dell'istanza di apertura del procedimento giudiziario per la tutela giuridica è soggetta al pagamento di una tassa statale di 145 EUR.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica

Nei casi previsti dalla legge in materia di insolvenza, sia il debitore sia i creditori (inclusi i dipendenti del debitore) possono richiedere l'apertura della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica. Analogamente, l'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica può essere presentata dalle persone di cui all'articolo 37, paragrafo 1, lettera a), del regolamento 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio.

La legge in materia di insolvenza stabilisce i casi in cui il debitore ha l'obbligo di presentare immediatamente un'istanza di apertura della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica. La mancata presentazione di un'istanza di apertura di procedura di insolvenza comporta responsabilità amministrative per il debitore. Il debitore è soggetto all'obbligo di presentare un'istanza per l'apertura della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica nei seguenti casi:

  • il debitore non ha saldato un debito la cui data di scadenza è trascorsa da oltre due mesi e non è pervenuto ad accordi di proroga del debito con i creditori, o non è stato avviato alcun procedimento giudiziario per la tutela giuridica (è importante sottolineare che l'avvio del procedimento giudiziario per la tutela giuridica non costituisce precondizione per la presentazione di un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica; la disposizione esime solo il debitore da responsabilità amministrative qualora abbia tentato di risolvere le proprie difficoltà finanziarie nel momento in cui si sono verificate ma è diventato insolvente);
  • in base alla relazione finanziaria iniziale nell'ambito della procedura di liquidazione, il debitore non dispone di beni sufficienti a soddisfare tutte le richieste motivate dei creditori, oppure la presente condizione viene rilevata nel corso della procedura di liquidazione;
  • il debitore non è più in grado di attenersi al piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica.

Un creditore ha il diritto di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza qualora:

  • non sia possibile rendere esecutiva una sentenza dell'organo giurisdizionale per il recupero dei crediti dal debitore mediante misure di esecuzione;
  • il debitore (una società a responsabilità limitata o una società per azioni) non abbia saldato un debito principale che ammonta a 4 268 EUR e il creditore gli abbia notificato la propria intenzione di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica;
  • il debitore (una persona giuridica diversa da una società a responsabilità limitata o una società per azioni) non abbia saldato un debito principale che ammonta a 2 134 EUR e il creditore gli abbia notificato la propria intenzione di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica;
  • il debitore non abbia corrisposto a un dipendente l'intera retribuzione, il risarcimento di danni dovuti a un infortunio sul lavoro o a malattia professionale, o abbia omesso di versare i contributi previdenziali obbligatori entro due mesi dalla data di pagamento stabilita (salvo diversamente stabilito nel contratto di lavoro, si considera data del pagamento il primo giorno lavorativo del mese successivo). In tale eventualità, l'importo del pagamento insoluto non è rilevante.

L'organo giurisdizionale dichiara l'apertura della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica se il giorno in cui esamina l'istanza rileva la presenza dell'indicatore di cui all'istanza stessa.

È importante notare che, alla presentazione dell'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza, sia il debitore sia il creditore devono versare allo Stato una tassa a fronte dell'esame dell'istanza da parte di un organo giurisdizionale. La tassa ammonta a 70 EUR per il debitore e a 355 EUR per il creditore. Inoltre, prima di presentare un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, sia il debitore sia il creditore devono versare una cauzione pari a due retribuzioni mensili minime lettoni.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica

Un debitore che è una persona fisica può essere soggetto a procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica in presenza di uno dei seguenti indicatori di insolvenza di persona fisica:

  1. la persona non è in grado di saldare i propri debiti scaduti, il cui totale supera 5 000 EUR;
  2. a causa di circostanze documentabili, la persona non sarà in grado di saldare i debiti con scadenza entro un anno e il cui totale supera 10 000 EUR;
  3. la persona non è in grado di saldare debiti, dei quali almeno uno è costituito da passività accessorie non regolate o da obbligazioni solidali del debitore e del suo coniuge o parente o affine fino al secondo grado, se il totale del debito supera 5 000 EUR.

Solo il debitore può presentare un'istanza per l'apertura della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica; i creditori non hanno il diritto di presentarla.

Le istanze per l'apertura della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica sono inoltre soggette al pagamento di una tassa statale di 70 EUR e di una cauzione pari a due retribuzioni mensili minime.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Procedimento giudiziario per la tutela giuridica

La massa fallimentare sottoposta a procedimento giudiziario per la tutela giuridica comprende tutti i beni del debitore, il quale mantiene tutti i diritti a disporne. A norma della legge in materia di insolvenza, uno dei metodi utilizzati nell'ambito del procedimento giudiziario per la tutela giuridica comporta la dismissione dei beni mobili o immobili o la costituzione di gravami rappresentati da diritti reali su di essi, al fine di ottenere una proroga del termine per il soddisfacimento delle richieste dei creditori o il regolamento dei loro crediti. La fattibilità e la procedura per l'attuazione del metodo in questione devono essere definite nel piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica

Una volta annunciata la procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, il debitore perde il diritto di disporre dei propri beni nonché dei beni di proprietà di terzi che controlla o detiene e tali diritti sono trasferiti all'amministratore.

A norma della legge in materia di insolvenza, la massa fallimentare comprende quanto segue:

  1. beni mobili e immobili del debitore, compreso il contante;
  2. i proventi in denaro ottenuti dalla cessione dei beni del debitore;
  3. i beni recuperati nel corso di procedure di insolvenza (ad es. fondi recuperati sulla base di rivendicazioni contro terzi nonché fondi ricevuti da membri degli organi di gestione della persona giuridica a fronte delle loro responsabilità per danni causati);
  4. proventi da beni del debitore ricevuti nel corso della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica;
  5. altri beni acquisiti legittimamente nel corso di procedure di insolvenza nei confronti di una persona giuridica.

Nel corso della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, tutti i beni del debitore vengono venduti e i proventi vengono utilizzati per coprire le spese della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica nonché per saldare i crediti dei creditori. L'amministratore della procedura di insolvenza (l'amministratore) è preposto alla vendita dei beni del debitore in conformità al piano di vendita dei beni. L'amministratore deve garantire che i beni del debitore siano venduti al prezzo più alto possibile al fine di soddisfare i crediti dei creditori, per quanto possibile.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica

Una volta annunciata la procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica, il debitore perde il diritto di disporre dei propri beni nonché dei beni di proprietà di terzi che controlla o detiene (fatta eccezione per i beni esenti dall'esecuzione) e tali diritti sono trasferiti all'amministratore. Nel corso della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica, tutti i beni del debitore vengono venduti e i proventi vengono utilizzati per coprire le spese dirette della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica e per saldare i crediti dei creditori.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

Procedimento giudiziario per la tutela giuridica

Il debitore. Dopo l'annuncio dell'esecuzione del procedimento giudiziario per la tutela giuridica, il debitore mantiene il controllo della propria impresa e gestisce i propri beni, e i beni che controlla o detiene, in conformità al piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica concordato con i creditori e approvato dall'organo giurisdizionale. Allo stesso tempo, al debitore si applicano una serie di obblighi e restrizioni al fine di garantire la legittimità del procedimento giudiziario per la tutela giuridica e il controllo sull'esecuzione del piano di misure da parte del supervisore del procedimento giudiziario per la tutela giuridica (il supervisore) e dei creditori.

L'obbligo principale del debitore è attenersi al piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica. Inoltre, il debitore ha i seguenti obblighi:

  1. coprire le spese del procedimento giudiziario per la tutela giuridica;
  2. fornire al supervisore, con cadenza almeno mensile, relazioni scritte sull'esecuzione del piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica;
  3. su richiesta del supervisore, trasmettere prontamente in forma scritta tutte le informazioni sull'esecuzione del piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica e fornirgli l'opportunità di esaminare personalmente la documentazione e le attività economiche del debitore;
  4. notificare prontamente al supervisore eventuali circostanze che possano impedire al debitore di eseguire il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica, ecc.

Per quanto concerne le restrizioni, si noti che nel corso del procedimento giudiziario per la tutela giuridica al debitore è fatto divieto di:

  1. condurre operazioni o svolgere attività che possano peggiorarne la situazione finanziaria o danneggiare gli interessi della massa dei creditori in generale;
  2. concedere prestiti (crediti), salvo laddove la concessione di prestiti (crediti) costituisca l'attività principale del debitore e ciò sia previsto nel piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica;
  3. rilasciare garanzie, fare donazioni, assegnare premi o altri tipi di remunerazione materiale aggiuntiva ai membri del consiglio del debitore.

Il supervisore. Una volta che il debitore abbia elaborato il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica, il supervisore del procedimento giudiziario per la tutela giuridica fornisce la sua opinione sul piano nonché una valutazione della sua conformità con la legge. Ciò deve includere una valutazione in merito alla possibilità che il piano possa conseguire o meno l'obiettivo del procedimento giudiziario per la tutela giuridica stabilito dalla legge. L'opinione del supervisore del procedimento giudiziario per la tutela giuridica viene trasmessa all'organo giurisdizionale unitamente al piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica. Una volta annunciata l'esecuzione del procedimento giudiziario per la tutela giuridica, il supervisore dello stesso diventa responsabile di supervisionare l'esecuzione del piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica, di fornire informazioni ai creditori e di monitorare il rispetto da parte del debitore delle restrizioni stabilite nella legge in materia di insolvenza.

Nel corso del procedimento giudiziario per la tutela giuridica, il supervisore deve gestire la documentazione relativa al procedimento nel sistema elettronico di contabilizzazione delle insolvenze (il sistema).

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica

Il debitore. Una volta annunciata la procedura di insolvenza, il debitore perde tutti i diritti degli organi di gestione definiti nella normativa, nello statuto o negli accordi del debitore e tali diritti vengono trasferiti all'amministratore. L'amministratore nomina un rappresentante del debitore che deve partecipare alla procedura di insolvenza. Di norma, uno o più membri dell'organo esecutivo del debitore sono nominati rappresentanti del debitore. Subito dopo la data di annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, il rappresentante del debitore deve trasferire all'amministratore tutti i beni del debitore, i documenti relativi all'organizzazione, al personale e alla contabilità mediante una dichiarazione di trasferimento e accettazione. Il rappresentante del debitore deve redigere un elenco dei beni e dei documenti del debitore da trasferire e, all'atto del trasferimento, i documenti devono essere organizzati in conformità alla normativa in materia di tenuta dei registri. Nel corso della procedura di insolvenza, il rappresentante del debitore deve fornire all'amministratore le informazioni da questi richieste e partecipare alle assemblee dei creditori.

L'amministratore. All'amministratore sono conferiti tutti i diritti, gli obblighi e le responsabilità degli organi di gestione stabiliti nella normativa, nello statuto o negli accordi del debitore.

L'amministratore può, tra l'altro, decidere in merito alla prosecuzione, parziale o totale, delle attività economiche del debitore laddove detta prosecuzione sia economicamente giustificata, è responsabile del pagamento delle imposte correnti e può liquidare le controllate del debitore.

Inoltre, l'amministratore svolge attività connesse all'esecuzione delle procedure di insolvenza: sintesi, revisione e decisioni in merito alle richieste dei creditori; identificazione dei beni del debitore e adozione di misure concernenti il recupero dei beni del debitore (compresa l'insinuazione di crediti nei confronti dei membri degli organi di gestione di una persona giuridica e dei membri (azionisti) di una società di capitali per il risarcimento di danni da essi causati); vendita dei beni del debitore e regolamento dei crediti dei creditori in conformità alla legge in materia di insolvenza; valutazione delle operazioni svolte prima della procedura di insolvenza; altre attività richieste ai fini della procedura, quali la trasmissione dei documenti del debitore all'archivio di Stato.

Nel corso della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, l'amministratore è responsabile della tenuta dei suoi registri nel sistema.

Una volta completata la procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, l'amministratore svolge tutte le attività previste dalla legge per rimuovere il debitore dal registro pubblico in cui era iscritto, ossia la rimozione di un debitore (un operatore commerciale) dal registro delle imprese.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica

Il debitore. Una volta annunciata la procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica, il debitore perde il diritto di disporre dei propri beni nonché dei beni di proprietà di terzi che controlla o detiene (fatta eccezione per i beni esenti dall'esecuzione) e tali diritti sono trasferiti all'amministratore. Dopo l'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica, al debitore è fatto divieto di svolgere attività che possano causare danni ai creditori. Il debitore deve fornire all'amministratore tutte le informazioni necessarie alla procedura di insolvenza.

Tutti i beni di proprietà del debitore vengono venduti nel corso della procedura fallimentare e i proventi della vendita vengono utilizzati per soddisfare i crediti dei creditori in conformità alla legge in materia di insolvenza.

Nel corso del procedimento di estinzione delle passività, il debitore deve guadagnare un reddito commisurato alle sue capacità e trasferire parte dei propri introiti regolari per soddisfare i crediti dei creditori in conformità al piano di estinzione delle passività.

L'amministratore.

Se il debitore dispone di denaro o beni la cui vendita è prevista nel corso della procedura fallimentare, l'amministratore apre a suo nome un conto presso un istituto di credito ai fini della procedura di insolvenza in questione. Analogamente alla procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, l'amministratore è tenuto ad adottare le misure necessarie ai fini della procedura di insolvenza: sintesi, revisione e decisioni in merito ai crediti dei creditori; identificazione dei beni del debitore e adozione di misure concernenti il recupero dei beni del debitore (compresa l'insinuazione di crediti per dichiarare nulle le operazioni svolte dal debitore laddove si rilevi che il debitore ha agito in mala fede); vendita dei beni del debitore e regolamento dei crediti dei creditori in conformità alla legge in materia di insolvenza.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

Procedimento giudiziario per la tutela giuridica

La compensazione è ammissibile nel procedimento giudiziario per la tutela giuridica se il credito del debitore nei confronti del creditore è sorto almeno tre mesi prima della decisione dell'organo giurisdizionale di aprire un procedimento giudiziario per la tutela giuridica.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica

La compensazione è ammissibile nella procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica se i crediti reciproci del debitore e del creditore sono sorti almeno sei mesi prima dell'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica

Non vi sono norme specifiche sulla compensazione nelle procedure di insolvenza nei confronti di una persona fisica, pertanto, ai sensi della legge in materia di insolvenza, in questo caso sono applicabili le disposizioni sulla procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, ossia la compensazione è ammissibile se i crediti reciproci del debitore e del creditore sono sorti almeno sei mesi prima dell'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Procedimento giudiziario per la tutela giuridica

Dato che il debitore mantiene il controllo della sua impresa, ossia gestisce i propri beni nonché i beni che detiene o controlla, dopo l'apertura del procedimento giudiziario per la tutela giuridica può portare avanti i contratti stipulati prima dell'avvio del procedimento giudiziario per la tutela giuridica. Un parere sull'utilità di portare avanti i contratti è fornito dai creditori in sede di revisione del piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica, dal supervisore in sede di elaborazione della relazione e dall'organo giurisdizionale in sede di approvazione del piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica. Le spese previste dai contratti devono essere approvate nel piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica

Laddove un contratto stipulato dal debitore non sia stato adempiuto o sia stato adempiuto in parte alla data dell'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, l'amministratore può richiedere all'altra parte contraente di adempiere al contratto o di recedere unilateralmente dallo stesso. L'amministratore può adempiere a un contratto laddove ciò non determini una riduzione dei beni del debitore.

Qualora l'amministratore receda unilateralmente da un contratto, l'altra parte contraente può insinuare i propri crediti in qualità di creditore.

La prosecuzione dell'adempimento dei contratti non risolti nei casi stabiliti dalla legge e l'adempimento dei contratti con terzi sottoscritti dall'amministratore per conto del debitore nel corso della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica sono finanziati con i fondi del debitore.

Se il debitore è un'impresa di assicurazione, l'amministratore, tenendo conto degli interessi dei contraenti, valuta la necessità di trasferire, risolvere o portare avanti i contratti assicurativi in essere e adotta tutte le misure legali necessarie a trasferirli, risolverli o portarli avanti.

L'incarico del debitore a un agente autorizzato (anche un procuratore e agente commerciale) per quanto concerne i beni del debitore soggetti alle richieste dei creditori diventa nullo alla data dell'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica.

Dopo l'annuncio della procedura di insolvenza del debitore, l'amministratore può risolvere il contratto di lavoro con un dipendente del debitore.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica

La legge in materia di insolvenza non stabilisce disposizioni specifiche per la revisione o la risoluzione dei contratti sottoscritti dal debitore, pertanto, ai sensi della legge in materia di insolvenza, in tale eventualità sono applicabili le disposizioni in materia di procedure di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, ossia l'amministratore ha la facoltà di rivedere i contratti sottoscritti dal debitore prima dell'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica e di recedere dagli stessi. Tale pratica è sancita anche dalla giurisprudenza. Dopo l'annuncio della procedura di insolvenza, l'amministratore diventa responsabile della gestione dei beni della persona per risolvere questioni riguardanti l'adempimento degli obblighi e il regolamento dei crediti dei creditori. Ciò significa inoltre che il debitore insolvente perde il diritto di costituirsi parte in giudizio in tribunale nell'ambito di rivendicazioni connesse alla proprietà e tale diritto viene assunto dall'amministratore quale rappresentante legale del debitore.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

Indipendentemente dalla procedura di insolvenza, la legge in materia di insolvenza stabilisce il principio del divieto di arbitrarietà, ossia le attività individuali del creditore e del debitore non devono danneggiare gli interessi della massa dei creditori in generale.

Procedimento giudiziario per la tutela giuridica

Un ufficiale giudiziario autorizzato sospenderà le procedure di esecuzione della sentenza qualora venga aperto un procedimento giudiziario per la tutela giuridica nei confronti del debitore o si decida di aprire un procedimento giudiziario per la tutela giuridica nell'eventualità di un procedimento stragiudiziale di tutela giuridica. Qualora alla data dell'apertura siano già stati recuperati fondi a seguito di attività di esecuzione, l'ufficiale giudiziario autorizzato tratterrà le spese di esecuzione e soddisferà il credito dell'esattore. Le procedure di esecuzione della sentenza sono sospese per l'intera durata del procedimento giudiziario per la tutela giuridica fino al completamento, salvo laddove i beni costituiti in pegno non siano richiesti per l'esecuzione del procedimento giudiziario per la tutela giuridica e non siano quindi inclusi nel piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica, o laddove l'organo giurisdizionale consenta a un creditore garantito di vendere i beni costituiti in pegno.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica

Qualora le procedure di esecuzione della sentenza vengano avviate prima dell'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, devono essere chiuse in conformità alla procedura stabilita dal codice di procedura civile. In particolare, l'ufficiale giudiziario autorizzato completa la vendita di beni in corso se è già stata annunciata o se i beni sono stati trasferiti a una società commerciale per la vendita. L'amministratore può richiedere l'annullamento delle aste annunciate in modo tale che i beni possano essere venduti nell'ambito di una raccolta di articoli. L'ufficiale giudiziario autorizzato tratterrà le spese di esecuzione della sentenza dall'importo ricevuto e trasferirà l'importo residuo all'amministratore per regolare i crediti dei creditori secondo la procedura stabilita nella legge in materia di insolvenza, tenendo conto degli interessi del creditore garantito. L'ufficiale giudiziario autorizzato notificherà al detentore dei beni l'obbligo di trasferire all'amministratore i beni la cui vendita non è ancora iniziata.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica

Una volta annunciata la procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica, al creditore è fatto divieto di perseguire attività individuali che possano danneggiare gli altri creditori. I diritti di proprietà del creditore o di terzi derivanti da dette attività saranno ritenuti nulli.

L'ufficiale giudiziario autorizzato sospenderà le procedure di esecuzione della sentenza laddove nei confronti del debitore venga annunciata una procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica. L'ufficiale giudiziario autorizzato può completare la vendita di beni in corso solo se è già stata annunciata o se il bene è stato trasferito a una società commerciale per la vendita, salvo laddove il piano per la vendita dei beni di una persona fisica stabilisca il rinvio della vendita di un'abitazione a norma dell'articolo 148 della legge in materia di insolvenza. L'ufficiale giudiziario autorizzato tratterrà le spese di esecuzione della sentenza dall'importo ricevuto e trasferirà l'importo residuo all'amministratore per regolare i crediti dei creditori secondo la procedura stabilita nella legge in materia di insolvenza, tenendo conto degli interessi del creditore garantito.

Allo stesso tempo, le procedure di esecuzione in relazione ai crediti il cui regolamento non è connesso alla riscossione dei beni o del denaro del debitore non sono sospese.

Qualora la procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica venga chiusa senza estinguere le passività, per l'importo residuo verranno riprese le procedure di esecuzione.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

Procedimento giudiziario per la tutela giuridica

Ai sensi della legge in materia di insolvenza, l'apertura di un procedimento giudiziario per la tutela giuridica non pregiudica i procedimenti giudiziari laddove il debitore sia una delle parti.

Si noti che, contrariamente alle procedure di insolvenza, il procedimento giudiziario per la tutela giuridica non comporta procedure per l'ammissione dei crediti. Tuttavia, la giurisprudenza riconosce che, decidendo unilateralmente in merito all'ammissibilità di un credito, il debitore potrebbe escludere ingiustificatamente il creditore dall'elenco delle persone la cui approvazione è richiesta per il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica. Al contempo, una richiesta per il recupero di un debito presentata all'organo giurisdizionale dal creditore non costituisce la base giuridica per ignorare gli interessi del creditore nel procedimento giudiziario per la tutela giuridica. Di conseguenza, la giurisprudenza riconosce anche che se le passività del debitore sono rispecchiate nella sua contabilità e il supervisore del procedimento giudiziario per la tutela giuridica ha ritenuto autentico il credito prima facie, il credito va incluso nel piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica come credito del creditore, anche se il debitore e il creditore sono coinvolti in procedimenti giudiziari.

Si noti altresì che se l'organo giurisdizionale rileva che il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica contiene passività oggetto di controversia in merito ai diritti e l'importo delle passività incide in maniera significativa sul processo di approvazione del piano di misure, l'organo giurisdizionale non intraprenderà ulteriori azioni sull'istanza di apertura di un procedimento giudiziario per la tutela giuridica.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica

Una sentenza dell'organo giurisdizionale che annuncia la procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica costituisce motivo di sospensione dei procedimenti giudiziari connessi alla proprietà nei confronti del debitore. Dopo l'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, i creditori possono presentare i loro crediti all'amministratore secondo la procedura stabilita nella legge in materia di insolvenza.

Analogamente, la sentenza dell'organo giurisdizionale che annuncia la procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica costituisce motivo di revoca della garanzia dei crediti ai sensi della procedura stabilita nella legge in materia di insolvenza.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica

Una decisione dell'organo giurisdizionale che annuncia la procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica costituisce motivo di sospensione dei procedimenti giudiziari nei confronti del debitore e di revoca della garanzia dei crediti ai sensi della procedura stabilita nel codice di procedura civile. Dopo l'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica, i creditori possono presentare i loro crediti all'amministratore secondo la procedura stabilita nella legge in materia di insolvenza.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

Ai fini del conseguimento dell'obiettivo della procedura di insolvenza è importante che i creditori siano attivamente coinvolti nella procedura. La legge in materia di insolvenza sancisce la par condicio creditorum: i creditori hanno pari opportunità di partecipazione alle procedure e di soddisfacimento dei rispettivi crediti in linea con le passività istituite tra essi e il debitore prima dell'apertura della procedura.

Procedimento giudiziario per la tutela giuridica

Il debitore trasmetterà il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica a tutti i creditori, invitandoli a fornire il loro consenso al piano e definendo un termine per l'approvazione. Il creditore ha il diritto di inviare al debitore obiezioni scritte al piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica entro cinque giorni dal ricevimento del piano stesso. Laddove il debitore ritenga giustificate le obiezioni, modificherà di conseguenza il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica. Il termine per l'esecuzione del procedimento giudiziario per la tutela giuridica può essere prorogato, subordinatamente al consenso della maggioranza dei creditori. I creditori hanno il diritto di richiedere al supervisore, e di ricevere da quest'ultimo, informazioni sullo svolgimento del procedimento giudiziario per la tutela giuridica e sull'esecuzione del piano nonché di sporgere reclamo. Analogamente, il creditore può richiedere all'organo giurisdizionale la chiusura del procedimento giudiziario per la tutela giuridica laddove il debitore non si attenga al piano approvato dall'organo giurisdizionale.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica

Un creditore può avviare anche una procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica presentando un'istanza di apertura all'organo giurisdizionale. Analogamente, i creditori hanno il diritto di presentare i loro crediti conformemente alla procedura stabilita nella legge in materia di insolvenza. L'amministratore verificherà se i crediti vantati dai creditori siano giustificati e soddisfino i requisiti legislativi e deciderà di ammettere, respingere o ammettere parzialmente il credito. Il creditore può presentare ricorso all'organo giurisdizionale contro la decisione dell'amministratore entro un mese dalla notifica della decisione, o presentare istanza all'organo giurisdizionale di esame della controversia relativa ai diritti, entro un mese dalla notifica della decisione dell'amministratore. Il creditore ha il diritto di prendere visione del registro dei crediti dei creditori. A partire dall'ottavo giorno dopo la scadenza del termine di presentazione dei crediti dei creditori, ciascuno dei creditori ha il diritto di prendere visione dei crediti presentati da tutti i creditori e dei rispettivi elementi di prova. L'amministratore fornirà informazioni ai creditori in conformità alla procedura stabilita dalla legge in materia di insolvenza. Se i creditori hanno obiezioni in merito alle informazioni in questione, devono renderle note all'amministratore. Qualora le obiezioni non vengano tenute in considerazione, l'amministratore deve fornire una risposta motivata al creditore. Se i creditori dissentono dalla decisione annunciata dell'amministratore, hanno il diritto di contestare le azioni dell'amministratore, presentare istanza all'organo giurisdizionale per il risarcimento dei danni causati dall'amministratore o proporre la convocazione di un'assemblea dei creditori. L'assemblea dei creditori deciderà in merito alla remunerazione dell'amministratore, ne proporrà la rimozione, approverà come giustificate le spese della procedura di insolvenza, il metodo di vendita dei beni del debitore o la proroga del termine della vendita nonché ulteriori azioni relative ai beni esclusi dal piano di vendita dei beni. Analogamente, i creditori che rappresentano almeno il 25 % dell'importo ammesso dei crediti principali nel gruppo dei creditori garantiti e non garantiti possono richiedere una verifica dell'operato dell'amministratore nell'ambito della procedura di insolvenza in questione condotta da un revisore certificato esterno o da un'impresa di revisori certificati.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica

I creditori hanno il diritto di presentare i loro crediti conformemente alla procedura stabilita nella legge in materia di insolvenza. Qualsivoglia creditore può convocare un'assemblea dei creditori. Entro due mesi dalla data in cui l'annuncio della procedura di insolvenza relativa al debitore è stato iscritto nel registro delle insolvenze, i creditori possono presentare all'amministratore una mozione di cessazione della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica qualora i creditori abbiano accesso alle informazioni di cui alla legge in materia di insolvenza, alle informazioni relative alle restrizioni sulla presentazione di un'istanza di apertura di procedura di insolvenza o di procedura di estinzione delle passività. I creditori hanno inoltre il diritto di presentare le proprie obiezioni e proposte relative al piano di estinzione delle passività elaborato dal debitore.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

Procedimento giudiziario per la tutela giuridica

Il debitore mantiene il controllo della propria impresa e dispone dei suoi beni.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica

Una volta aperta la procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, il consiglio perde i suoi poteri e i beni e i fondi del debitore presenti sui conti bancari vengono gestiti dall'amministratore incaricato che ne dispone. L'amministratore acquisisce i diritti sia di ripartire i beni del debitore sia di riottenere i beni posti in gestione, includendoli nel piano per la vendita dei beni, ove del caso. Analogamente, dopo l'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, l'amministratore decide in merito alla cessazione o alla prosecuzione, per intero o in parte, delle attività economiche del debitore.

Entro due mesi dall'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, l'amministratore deve redigere un piano per la vendita dei beni del debitore o una relazione attestante l'assenza di beni. I beni possono essere venduti sia all'asta sia a un prezzo libero stabilito dai creditori su proposta dell'amministratore. I beni del debitore sono venduti al prezzo più alto possibile al fine di soddisfare i crediti vantati dai creditori. I proventi della vendita dei beni sono utilizzati per saldare i crediti dei creditori.

Qualora i beni del debitore non possano essere venduti o il costo della vendita superi i proventi previsti, l'amministratore li esclude dal piano di vendita dei beni dandone immediata notifica ai creditori e invitandoli a tenere i beni al prezzo iniziale.

In sede di redazione del piano di vendita dei beni, l'amministratore considererà la possibilità di vendere l'impresa del debitore o la sua parte indipendente. Il guadagno dei creditori dalla vendita dell'impresa o della sua parte indipendente deve essere maggiore della vendita dei singoli beni del debitore.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica

L'amministratore della procedura di insolvenza è preposto alla vendita dei beni del debitore in conformità al piano di vendita dei beni. L'amministratore avvierà la vendita dei beni non prima che siano trascorsi due mesi dall'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica.

Il debitore ha il diritto di trattenere i proventi necessari a coprire i costi indiretti della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica e i beni assolutamente necessari a guadagnare un reddito. Il codice di procedura civile, inoltre, stabilisce i beni il cui recupero non può essere eseguito.

Ai sensi della legge in materia di insolvenza, il debitore può mantenere l'abitazione ipotecata a un creditore garantito sulla base di un accordo con il creditore garantito in questione.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Procedimento giudiziario per la tutela giuridica

Dopo l'annuncio del procedimento giudiziario per la tutela giuridica, i creditori garantiti non possono esercitare i loro diritti sui beni ipotecati del debitore incluso nel piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica fino al completamento del procedimento.

Il creditore garantito può richiedere che i beni ipotecati del debitore vengano venduti se la restrizione che impedisce al creditore garantito di vendere i beni ipotecati del debitore pregiudica in maniera significativa gli interessi del creditore in questione (compresi i casi in cui vi sia il rischio di distruzione o significativa perdita di valore dei beni ipotecati). La decisione di consentire la vendita dei beni ipotecati spetta all'organo giurisdizionale presso cui è stato aperto il procedimento giudiziario per la tutela giuridica.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica

Il creditore garantito può richiedere che i beni del debitore usati come garanzia (beni ipotecati) vengano venduti due mesi dopo la data dell'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica.

I beni di proprietà di terzi controllati o detenuti dal debitore non sono inclusi tra i beni del debitore assoggettabili ai crediti dei creditori. L'amministratore immagazzina i beni di proprietà di terzi fino alla loro consegna. Tali terzi sono tenuti a coprire le spese di immagazzinaggio dei loro beni se non provvedono al ritiro degli stessi dopo l'invito dell'amministratore. Se i beni di proprietà di terzi sono stati ceduti nel corso della procedura di insolvenza, il loro valore deve essere risarcito ai terzi dalla parte che ne ha determinato la vendita. Se i proventi della vendita dei beni ipotecati del debitore non coprono i crediti dei creditori garantiti, i creditori in questione acquisiscono i diritti dei creditori non garantiti sulla parte restante del credito su decisione dell'amministratore.

Le passività del debitore con scadenza dopo la data di annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica si ritengono scadute alla data dell'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica. I crediti che generalmente sorgono dopo l'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica sono considerati costi della procedura di insolvenza.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica

Le passività del debitore con scadenza dopo la data di annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica si ritengono scadute alla data dell'annuncio della procedura di insolvenza. I crediti che sorgono dopo l'apertura della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica sono considerati costi della procedura di insolvenza.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

Procedimento giudiziario per la tutela giuridica

Il debitore è tenuto a dichiarare tutti i crediti nel piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica, subordinatamente all'approvazione dei creditori. Il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica deve includere tutti i creditori. Il debitore non può scegliere di includere specifici creditori nel piano omettendone altri.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica

I crediti vantati dai creditori nei confronti del debitore devono essere presentati all'amministratore entro un mese dalla data in cui la procedura di insolvenza relativa al debitore è stata iscritta nel registro insolvenze. Qualora il creditore abbia superato il termine per la presentazione dei crediti indicato nel paragrafo 1 del presente articolo, può presentare il proprio credito verso il debitore entro sei mesi dalla data dell'iscrizione nel registro insolvenze dell'annuncio della procedura di insolvenza relativa al debitore, ma non oltre la data di redazione del piano di regolamento dei crediti dei creditori in conformità alle procedure stabilite dalla legge. Dopo tale termine, scade il termine di prescrizione e il creditore perde lo status di creditore unitamente al diritto di insinuare crediti nei confronti del debitore.

L'amministratore verificherà se i crediti vantati dal creditore sono giustificati e soddisfano i requisiti legislativi. Se il credito del creditore non soddisfa i requisiti legislativi, l'amministratore richiederà immediatamente che il creditore sani le irregolarità rilevate entro 10 giorni dall'invio della richiesta dell'amministratore. Se il creditore sana le irregolarità entro il termine, il suo credito si considera presentato entro il termine fissato. Qualora il creditore non sani le irregolarità entro il termine, l'amministratore deciderà di respingere il credito del creditore o di ammetterlo in parte entro 10 giorni dal termine stabilito per sanare le irregolarità.

A seguito di una verifica dei crediti del creditore, l'amministratore adotterà la decisione motivata di ammettere, respingere o ammettere parzialmente il credito del creditore. Un credito oggetto di controversia tra il debitore e il creditore sarà respinto dall'amministratore, in toto o in parte. L'amministratore può respingere o ammettere in parte il credito di un creditore stabilito dalla decisione di un organo giurisdizionale solo se vi è la prova che il debitore ha estinto le proprie passività, interamente o in parte, dopo l'entrata in vigore della decisione dell'organo giurisdizionale.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica

I crediti vantati dai creditori nei confronti del debitore saranno presentati, verificati e ammessi in conformità alla procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica. Qualora il creditore abbia superato il termine per la presentazione dei crediti, può presentare il proprio credito verso il debitore entro sei mesi dalla data dell'iscrizione nel registro insolvenze dell'annuncio della procedura di insolvenza relativa al debitore, ma non oltre la data di redazione dell'elenco finale delle spese della procedura fallimentare in conformità alle procedure stabilite dalla legge.

Nel caso in cui il creditore non presenti il proprio credito entro il termine di cui sopra, scade il termine di prescrizione e il creditore perde lo status di creditore unitamente al diritto di insinuare crediti nei confronti del debitore sia nella procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica sia, successivamente, quando il debitore è esonerato dai suoi debiti. Il termine di prescrizione non si applica agli assegni alimentari, ai crediti derivanti da attività proibite e ai crediti derivanti da sanzioni comminate nell'ambito di procedimenti per violazioni amministrative e da sanzioni stabilite dal diritto penale, nonché ai risarcimenti di danni.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

Procedimento giudiziario per la tutela giuridica

Il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica può prevedere vantaggi per le persone che destinano fondi all'esecuzione del piano, in misura proporzionale all'importo dei fondi destinati.

Il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica può disporre solo un regolamento o una riduzione commisurati del debito principale, della sanzione o degli interessi nell'ambito di un gruppo di creditori e per ciascun tipo di credito del creditore (il debito principale, la sanzione o gli interessi). Il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica può stabilire condizioni decisamente meno favorevoli per uno dei creditori rispetto ad altri solo con il consenso del creditore in questione.

Il procedimento giudiziario per la tutela giuridica non si applica ai dipendenti, a meno che questi abbiano fornito il loro esplicito consenso.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica

I proventi di una procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica sono distribuiti in primo luogo sulla base del tipo di credito (ad es. garantito o non garantito). In casi specifici è possibile tenere conto dello status del creditore (ad es. autorità fiscale).

I proventi della vendita dei beni del debitore utilizzati come garanzia sono impiegati per soddisfare il credito del creditore garantito. Le spese d'asta, compresi i costi di valutazione dei beni costituiti in pegno e il compenso dell'amministratore, sono trattenuti dai proventi della vendita dei beni costituiti in pegno in via prioritaria e l'importo residuo viene usato per regolare il credito del creditore garantito. Qualora, una volta coperti i suddetti costi e soddisfatti i crediti, rimangano dei fondi, vengono inclusi tra i beni del debitore e usati per soddisfare i crediti di altri creditori.

I restanti fondi del debitore vengono utilizzati principalmente per coprire completamente i costi della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica.

Una volta coperti i costi, viene saldato il credito del servizio di controllo insolvenze qualora sia stato utilizzato il fondo di garanzia dei crediti dei dipendenti per soddisfare i crediti dei dipendenti del debitore. Vengono quindi saldati i crediti dei dipendenti e dell'autorità fiscale.

Una volta interamente soddisfatti i crediti dei suddetti creditori, i restanti fondi del debitore vengono ripartiti per saldare il capitale dei crediti (esclusi gli interessi) degli altri creditori non garantiti. In questa fase sono regolate anche la parte non garantita dei crediti dei creditori garantiti e la parte non regolata dei crediti dei creditori garantiti.

Se i fondi del debitore non sono sufficienti a coprire l'intero importo dei crediti dei creditori di cui al paragrafo 5 del presente articolo, i crediti in questione devono essere soddisfatti in misura proporzionale all'importo di pertinenza di ciascun creditore.

Dopo il regolamento del capitale dei crediti dei creditori non garantiti, i fondi residui del debitore saranno usati per regolare i crediti contigui dei creditori non garantiti (proporzionalmente all'importo di pertinenza di ciascun creditore).

I fondi del debitore rimasti dopo il regolamento della totalità dei suddetti crediti sono distribuiti tra i partecipanti (azionisti) o i membri del debitore in misura proporzionale all'importo del rispettivo investimento individuale, il debitore (persona fisica), i suoi eredi (mediante successione) o le persone che vantano un credito sui beni di un'associazione o di una fondazione ai sensi della legislazione o dello statuto dell'associazione o della fondazione in questione.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica

Nel corso della procedura fallimentare il debitore ha il diritto di mantenere il reddito necessario a coprire i costi indiretti della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica e i beni assolutamente necessari a guadagnare un reddito.

Gli assegni alimentari, compresi i contributi al Fondo di garanzia per gli alimenti, e i costi della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica sono coperti in via prioritaria attingendo ai fondi del debitore.

I proventi della vendita dei beni del debitore utilizzati come garanzia sono impiegati per soddisfare il credito del creditore garantito.

I crediti dei creditori non garantiti sono aggregati in un unico gruppo senza classificazione. I restanti fondi sono utilizzati per saldare i crediti dei creditori non garantiti in misura proporzionale al capitale dei crediti di pertinenza di ciascun creditore. Dopo il regolamento del capitale dei crediti dei creditori non garantiti, i fondi residui del debitore sono usati per saldare i crediti contigui dei creditori non garantiti (proporzionalmente all'importo di pertinenza di ciascun creditore).

Nel corso della procedura di estinzione delle passività il debitore può mantenere fino a due terzi del proprio reddito per coprire i costi di sostentamento e mantenere beni essenziali ai fini del reddito.

Pertanto, tenendo conto delle disposizioni del piano di estinzione delle passività, il debitore trasferirà un terzo del suo reddito (ma almeno un terzo della retribuzione mensile lorda minima lettone) per regolare i crediti dei creditori. In sede di elaborazione del piano di estinzione delle passività, il debitore includerà gli importi del capitale di tutti i crediti dei creditori e ne disporrà il saldo in misura proporzionale al credito di ciascun creditore.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Procedimento giudiziario per la tutela giuridica

L'organo giurisdizionale chiude il procedimento giudiziario per la tutela giuridica se:

  1. la maggior parte dei creditori definiti nella legge in materia di insolvenza non ha approvato il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica secondo la procedura e nei tempi stabiliti dalla legge in materia di insolvenza;
  2. il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica non rispetta le disposizioni della legge in materia di insolvenza.

L'organo giurisdizionale chiude il procedimento giudiziario per la tutela giuridica e apre la procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica se:

  1. il procedimento giudiziario per la tutela giuridica del debitore è stato aperto per la seconda volta in un anno ma non ne è stata annunciata l'esecuzione;
  2. dopo il ricevimento dell'istanza di un creditore, se il debitore non esegue il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica per oltre 30 giorni e ha omesso di trasmettere all'organo giurisdizionale eventuali modifiche al piano;
  3. dopo il ricevimento di un'istanza presentata da un rappresentante della maggioranza dei creditori definiti nella legge in materia di insolvenza, se il debitore non ha svolto le azioni previste dalla legge in materia di insolvenza o ha fornito false informazioni, se il debitore non esegue il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica per oltre 30 giorni e ha omesso di trasmettere all'organo giurisdizionale eventuali modifiche al piano, o se il debitore non rispetta le restrizioni relative all'attività stabilite nella legge in materia di insolvenza.

Se il piano delle misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica è stato eseguito, il debitore presenterà all'organo giurisdizionale un'istanza per la chiusura del procedimento giudiziario per la tutela giuridica. Viceversa, se il debitore non è in grado di estinguere le passività definite nel piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica, presenterà all'organo giurisdizionale un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza unitamente a una richiesta di chiusura del procedimento giudiziario per la tutela giuridica.

La chiusura del procedimento giudiziario per la tutela giuridica a seguito dell'esecuzione del piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica costituisce motivo di revoca delle restrizioni all'attività imposte al debitore nell'ambito del procedimento giudiziario per la tutela giuridica e di cessazione dell'applicazione del metodo utilizzato per il procedimento.

Se il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica non è stato approvato dalla maggioranza dei creditori secondo la procedura e nei tempi stabiliti dalla legge in materia di insolvenza e il procedimento giudiziario per la tutela giuridica viene chiuso, le restrizioni connesse all'annuncio del procedimento giudiziario per la tutela giuridica sono revocate e l'importo della sanzione, gli interessi e gli oneri per ritardato pagamento relativi alle passività non estinte sono calcolati per intero.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica

La procedura di insolvenza sarà chiusa su decisione dell'organo giurisdizionale una volta che l'amministratore abbia eseguito il piano di vendita dei beni del debitore e il piano per il saldo dei crediti dei creditori. Analogamente, l'organo giurisdizionale chiuderà la procedura di insolvenza se l'amministratore, nella sua relazione sull'assenza di beni ha proposto la chiusura della procedura di insolvenza e i creditori hanno approvato la proposta. In tal caso, il debitore (una persona giuridica) viene rimosso dal pertinente registro pubblico.

La procedura di insolvenza viene chiusa su decisione dell'organo giurisdizionale se il piano di misure concernenti il procedimento giudiziario per la tutela giuridica è stato approvato e l'organo giurisdizionale ha deciso di modificare la procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica in procedimento giudiziario per la tutela giuridica. In tale eventualità, il debitore prosegue la sua attività con lo status precedente.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica

La procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica può essere chiusa senza aprire procedimenti per l'adempimento di obblighi. L'organo giurisdizionale chiuderà la procedura fallimentare unitamente alla procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica qualora siano state rilevate restrizioni relative all'applicazione della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica al debitore. In tal caso, entro tre mesi dall'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica, l'amministratore presenterà un'istanza per la chiusura della procedura fallimentare. Analogamente, l'organo giurisdizionale può chiudere la procedura fallimentare unitamente alla procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica laddove nessun credito sia stato presentato dai creditori. In tal caso, entro un mese dalla scadenza del termine per la presentazione dei crediti dei creditori, il debitore presenterà un'istanza per la chiusura della procedura fallimentare.

Se la procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica viene chiusa con il completamento o la chiusura della procedura fallimentare, terminano anche i poteri dell'amministratore e le restrizioni che impediscono al debitore di disporre dei propri beni, i creditori riacquisiscono il diritto di richiedere l'estinzione delle passività del debitore laddove non siano state adempiute nell'ambito della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica e riprende la procedura relativa all'esecuzione del debito assegnato ma non ancora riscosso nonché la procedura di adempimento delle passività del debitore nell'organo giurisdizionale.

Qualora il debitore abbia portato a termine con esito positivo le fasi previste nel piano di estinzione delle passività di una persona fisica, le passività del debitore definite nel piano e rimaste dopo l'esecuzione dello stesso sono cancellate e la procedura di esecuzione per il recupero delle passività cancellate viene chiusa.

La procedura di estinzione delle passività non sarà applicata o sarà chiusa nei seguenti casi:

  • il debitore, nel corso dei tre anni precedenti all'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica o durante la procedura di insolvenza, ha svolto operazioni che ne hanno determinato l'insolvenza o hanno causato danni ai creditori, laddove il debitore era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, che tali operazioni avrebbero potuto determinare insolvenza o causare danni ai creditori;
  • il debitore ha deliberatamente fornito informazioni false sulla propria situazione finanziaria e non ha reso noto il suo vero reddito;
  • il debitore non adempie ai propri obblighi nell'ambito della procedura fallimentare o della procedura di estinzione delle passività, ostacolando significativamente lo svolgimento della procedura di insolvenza.

Qualora la procedura di estinzione delle passività venga chiusa senza liberare il debitore dalle sue passività, i crediti dei creditori vengono ripristinati e calcolati interamente e riprendono anche i procedimenti giudiziari precedentemente sospesi e l'esecuzione delle sentenze.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Procedimento giudiziario per la tutela giuridica

Dopo la chiusura del procedimento giudiziario per la tutela giuridica si applicano le normali disposizioni per quanto riguarda le attività del debitore e i diritti dei creditori.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica

L'amministratore presenta al Registro delle imprese un'istanza per la rimozione del debitore dal registro entro cinque giorni dal ricevimento della decisione dell'organo giurisdizionale di chiudere la procedura. Dopo la rimozione dal registro, il debitore viene liquidato e i creditori perdono i loro diritti di insinuare crediti nei confronti del debitore poiché quest'ultimo cessa di esistere.

Va aggiunto che un creditore può insinuare crediti nei confronti dei membri del consiglio del debitore di entità pari all'importo non saldato del credito entro un anno dalla chiusura della procedura di insolvenza, se l'amministratore della procedura di insolvenza non ha ricevuto i documenti contabili del debitore o se questi non consentivano di acquisire un quadro chiaro delle operazioni e della situazione finanziaria del debitore nei tre anni precedenti all'annuncio della procedura di insolvenza. Prima della chiusura della procedura di insolvenza, tale credito può essere insinuato dall'amministratore della procedura di insolvenza per conto del debitore, mentre il creditore ha diritto a partecipare alla procedura in qualità di terzo.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica

Se la procedura di insolvenza viene chiusa prima del completamento della procedura di estinzione delle passività, terminano anche i diritti dell'amministratore e le restrizioni che impediscono al debitore di disporre dei propri beni come stabilito nella legge in materia di insolvenza, i creditori riacquisiscono il diritto di richiedere l'estinzione delle passività del debitore nella misura in cui non siano state adempiute nell'ambito della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica e riprende la procedura relativa all'esecuzione del debito assegnato ma non ancora riscosso nonché la procedura di adempimento delle passività del debitore nell'organo giurisdizionale.

Qualora il debitore abbia portato a termine con esito positivo le fasi previste nel piano di estinzione delle passività di una persona fisica, le passività del debitore definite nel piano e rimaste dopo l'esecuzione dello stesso sono cancellate e la procedura di esecuzione per il recupero delle passività cancellate viene chiusa.

Il debitore non viene liberato dalle passività residue stabilite nel piano di estinzione delle passività di una persona fisica se non ha adottato le azioni definite nel piano.

I seguenti crediti non sono estinti nell'ambito della procedura di estinzione delle passività anche qualora sia stato eseguito con successo un piano di estinzione delle passività:

  • crediti per assegni alimentari;
  • crediti derivanti da attività proibite;
  • crediti garantiti, se il debitore ha mantenuto l'abitazione usata come garanzia del credito in questione, salvo diversamente disposto da un accordo tra il debitore e il creditore garantito. La procedura di esecuzione per l'estinzione delle suddette passività viene ripresa per quanto concerne l'importo non saldato del debito;
  • crediti derivanti da sanzioni comminate nell'ambito di procedimenti per violazioni amministrative e sanzioni stabilite dal diritto penale, nonché risarcimenti di danni.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Procedimento giudiziario per la tutela giuridica

I costi del procedimento giudiziario per la tutela giuridica comprendono la remunerazione del supervisore del procedimento giudiziario per la tutela giuridica e le spese sostenute per condurre il procedimento giudiziario per la tutela giuridica in modo legittimo ed efficiente. I costi del procedimento giudiziario per la tutela giuridica sono coperti attingendo ai fondi del debitore.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica

I costi della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica (sia la remunerazione dell'amministratore sia le spese della procedura di insolvenza) sono coperti attingendo ai fondi del debitore.

Qualora i costi sostenuti nel corso della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica non possano essere coperti con i fondi del debitore, è possibile utilizzare i fondi dei creditori o di un'altra persona fisica o giuridica per coprire i costi, laddove un accordo in tal senso sia stato raggiunto a norma di legge.

Nei casi in cui i costi della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica non possano essere coperti attingendo alle suddette fonti e l'amministratore rediga una relazione attestante l'assenza di beni del debitore, in sede di pianificazione della chiusura della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, i costi della procedura sono coperti con la cauzione della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, che viene trasferita all'amministratore per coprire i costi della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica e la remunerazione.

Qualora un'istanza per l'apertura di una procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica sia stata presentata da un dipendente del debitore esente, interamente o in parte, dal pagamento di una cauzione, i costi della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica sono coperti dal fondo di garanzia dei crediti dei dipendenti.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica

La procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica distingue i costi diretti e indiretti.

I costi diretti della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica comprendono i costi per garantire la procedura:

  • i costi relativi a pubblicità, aste, apertura, gestione e chiusura di un conto di pagamento;
  • i costi dei servizi di corrispondenza postale;
  • i costi relativi alla valutazione dei beni di una persona fisica;
  • i costi di servizi notarili;
  • i costi relativi all'immagazzinaggio dei beni di una persona fisica se trasferiti all'amministratore, di verifica delle operazioni e di assicurazione di beni e operazioni.

Tali spese sono coperte con i proventi della vendita dei beni della persona fisica ma, in assenza di beni o laddove siano insufficienti a coprire i costi diretti, l'amministratore può richiedere al debitore di coprire i costi. Tuttavia, andrebbe sottolineato che il debitore può mantenere due terzi del proprio reddito e può essergli richiesto di trasferirne fino a un terzo a copertura dei costi diretti.

I costi indiretti della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica, quali le imposte correnti o il pagamento di diritti, gli assegni alimentari correnti, i pagamenti dei canoni di affitto e delle utenze, sono coperti con il reddito della persona fisica (due terzi del reddito che il debitore può mantenere).

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

Procedimento giudiziario per la tutela giuridica

Il supervisore non ha il diritto di contestare le operazioni effettuate prima dell'apertura del procedimento giudiziario per la tutela giuridica. A seguito dell'apertura del procedimento giudiziario per la tutela giuridica, le azioni del debitore sono sottoposte a restrizioni: non gli è consentito svolgere operazioni o attività che possano peggiorare la sua situazione finanziaria o pregiudicare gli interessi della massa dei creditori in generale.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica

L'amministratore deve valutare le operazioni del debitore e insinuare un credito presso l'organo giurisdizionale richiedendo che l'operazione in questione sia dichiarata nulla indipendentemente dalla sua tipologia, se è stata condotta:

  1. dopo la data di annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica o quattro mesi prima della data di annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica e ha danneggiato il debitore, indipendentemente dal fatto che la persona con cui, o a favore della quale, è stata condotta l'operazione fosse consapevole dei danni ai creditori;
  2. tre anni prima della data di annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica, danneggiando il debitore, e la persona con cui, o a favore della quale, è stata condotta l'operazione era, o avrebbe dovuto essere, consapevole dei danni ai creditori.

Qualora un'operazione che ha causato danni al debitore sia stata effettuata con, o a favore, di parti con una partecipazione nel debitore, esse saranno considerate consapevoli dei danni causati, salvo prova contraria.

Un creditore garantito può richiedere che un'operazione condotta dall'amministratore sia dichiarata nulla se riguardante beni costituiti in pegno a garanzia relativamente al credito e gli interessi del creditore garantito risultano minacciati.

L'amministratore deve valutare e insinuare un credito presso l'organo giurisdizionale richiedendo la restituzione dei beni donati dal debitore, o parte di essi, laddove l'operazione sia stata condotta nei tre anni precedenti alla data dell'annuncio della procedura di insolvenza o dopo tale data laddove la disparità delle passività delle parti indichi una effettiva donazione. Una donazione può essere impugnata con richiesta di restituzione solo se illecita o non utilizzata per le finalità previste.

Le somme di denaro corrisposte dal debitore per coprire i debiti nei sei mesi precedenti all'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica e dopo la data dell'annuncio (eccetto gli importi pagati dall'amministratore nel corso della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica) saranno rimborsate laddove venga rilevato uno dei seguenti fattori:

  1. il pagamento è stato effettuato prima della scadenza delle passività, ove altre passività i cui pagamenti erano scaduti non siano state onorate e i diritti e gli obblighi delle parti di cui al paragrafo 3 del presente articolo possano essere rinnovati;
  2. il debito è stato pagato a persone con una partecipazione nel debitore, mentre altre passività, scadute prima della data di scadenza delle passività relativa alle persone interessate, non sono state onorate. La presente disposizione si applica anche ai debiti incassati da funzionari dell'organo giurisdizionale, trattenendo i costi di esecuzione.

Un creditore rimborserà l'importo pagato dal debitore nei tre mesi precedenti alla data dell'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica al fine di evitare l'annuncio della procedura di insolvenza del debitore in base a un'istanza presentata dal creditore che riceve l'importo.

Se gli importi pagati a copertura del debito sono rimborsati nei casi stabiliti nei paragrafi 1 e 2 del presente articolo, le passività delle parti (compreso il consolidamento delle passività) e i rispettivi diritti in vigore prima del regolamento del debito saranno rinnovati.

Inoltre, l'amministratore è obbligato a insinuare un credito presso l'organo giurisdizionale richiedendo che venga dichiarato nullo un accordo di costituzione in pegno laddove il diritto di pegno sia stato costituito dopo la registrazione dell'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti del debitore nel registro insolvenze.

Procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica

Le operazioni condotte dal debitore possono essere contestate in conformità alla procedura di insolvenza nei confronti di una persona giuridica laddove, nel corso della procedura di insolvenza, venga rilevato quanto segue:

  • il debitore, nel corso dei tre anni precedenti all'annuncio della procedura di insolvenza nei confronti di una persona fisica o durante la procedura di insolvenza, ha svolto operazioni che ne hanno determinato l'insolvenza o hanno causato danni ai creditori, laddove il debitore era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, che tali operazioni avrebbero potuto determinare insolvenza o causare danni ai creditori;
  • il debitore ha deliberatamente fornito informazioni false sulla propria situazione finanziaria e non ha reso noto il suo vero reddito;
  • il debitore non adempie ai propri obblighi nell'ambito della procedura fallimentare o della procedura di estinzione delle passività, ostacolando significativamente lo svolgimento della procedura di insolvenza.
Ultimo aggiornamento: 18/12/2023

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Insolvenza/fallimento - Lituania

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Le procedure concorsuali possono essere avviate contro persone fisiche e giuridiche.

Le persone giuridiche sono soggette a procedure concorsuali, procedure concorsuali stragiudiziali e procedure di ristrutturazione.

Le procedure concorsuali o le procedure concorsuali stragiudiziali possono essere avviate contro persone giuridiche di qualsiasi tipo, fatta eccezione per gli organi di bilancio, i partiti politici, i sindacati e le comunità ed associazioni religiose.

Al momento dell'avvio di una procedura concorsuale o di una procedura concorsuale stragiudiziale, gli attivi della persona giuridica vengono venduti e i proventi vengono utilizzati per soddisfare gli interessi dei creditori, mentre l'entità giuridica stessa viene liquidata per fallimento.

Le procedure di ristrutturazione possono essere avviate contro persone giuridiche di aventi qualsiasi forma legale, fatta eccezione per gli organi di bilancio, i partiti politici, i sindacati e le comunità ed associazioni religiose, gli istituti di credito, gli organismi pagatori, gli istituti di moneta elettronica, le compagnie di assicurazione e di riassicurazione, le società di gestione, le società di investimento e gli intermediari che negoziano titoli pubblici. Le procedure di ristrutturazione sono concepite per consentire alle persone giuridiche che affrontano sfide finanziarie di ripristinare la loro solvibilità, mantenere e sviluppare le loro operazioni, pagare i loro debiti ed evitare il fallimento mentre continuano a svolgere le loro operazioni aziendali. A tal fine, gli impegni assunti dalla persona giuridica nel contesto della ristrutturazione vengono distribuiti su un periodo di quattro anni sulla base di un piano di ristrutturazione, che deve essere approvato tanto dai soci quanto dai creditori di tale persona giuridica. Il periodo di attuazione del piano può essere prorogato di un ulteriore anno. Non sono possibili procedure di ristrutturazione stragiudiziale.

Le procedure concorsuali possono essere avviate da una persona fisica nei confronti di un'altra, compresi agricoltori e lavoratori autonomi. Non sono possibili procedure concorsuali stragiudiziali nei confronti di una persona fisica.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

Le procedure concorsuali possono essere intentate nei confronti di una persona giuridica qualora l'organo giurisdizionale abbia accertato l'esistenza di almeno una delle seguenti circostanze:

  • l'impresa è insolvente;
  • l'impresa è in ritardo nell'esecuzione dei pagamenti relativi ai rapporti di lavoro in essere con i propri dipendenti;
  • l'impresa non è o non sarà in grado di adempiere le proprie obbligazioni.

Con "insolvenza dell'impresa" si intende una situazione nella quale un'impresa non è in grado di soddisfare le proprie obbligazioni (non paga i debiti, non esegue lavori pagati in anticipo, ecc.) e le obbligazioni scadute della stessa (debiti, lavori scaduti, ecc.) superano la metà del valore contabile dei suoi attivi.

Nei confronti di una persona giuridica è possibile altresì avviare una procedura concorsuale stragiudiziale a condizione che non vi siano procedimenti giudiziari in corso nell'ambito dei quali sono state presentate domande rispetto a beni dell'impresa e che non sia in corso alcun recupero nei confronti dell'impresa sulla base di strumenti di esecuzione emessi da organi giurisdizionali o altre autorità. Nel contesto delle procedure concorsuali stragiudiziali, le questioni che rientrano nella competenza dell'organo giurisdizionale sono decise dall'assemblea dei creditori dell'impresa.

Le procedure di ristrutturazione possono essere avviate nei confronti di una persona giuridica:

  • che non ha portato a termine le proprie operazioni;
  • che non sta andando incontro a un fallimento o non è già fallita;
  • che è stata costituita almeno tre anni prima della presentazione dell'istanza di ristrutturazione all'organo giurisdizionale;
  • se sono trascorsi almeno cinque anni:

a)   dalla decisione di un organo giurisdizionale che chiude una procedura di ristrutturazione;

b)  dall'ordinanza di un organo giurisdizionale che pone fine a una ristrutturazione in considerazione del fatto che tutti i creditori hanno ritirato i loro crediti o che l'impresa oggetto di ristrutturazione ha soddisfatto le richieste di tutti i creditori prima della scadenza fissata nel piano di ristrutturazione.

Le procedure concorsuali possono essere avviate nei confronti di una persona fisica insolvente che agisce in buona fede. Una persona fisica può essere dichiarata insolvente se non è in grado di soddisfare i propri debiti scaduti per un importo superiore a 25 salari minimi mensili, come approvato dal governo lituano.

La buona fede da parte di una persona fisica viene constatata sulla base della valutazione del fatto che essa abbia fornito o meno informazioni complete e precise e che sia diventata insolvente pur agendo in buona fede, ovvero se le azioni di detta persona nel corso degli ultimi tre anni abbiano soddisfatto o meno i criteri di dovuta attenzione e diligenza e non abbiano consentito intenzionalmente l'accumulo dei debiti non saldati.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

La massa fallimentare di un'impresa in fallimento o soggetta a ristrutturazione è costituita da tutti i suoi attivi, indipendentemente dalla loro natura (beni mobili o immobili, beni materiali o immateriali, diritti di proprietà, ecc.) o dalla loro ubicazione. Anche gli attivi o le entrate acquisiti dall'impresa nel corso della procedura concorsuale o di ristrutturazione rientrano nella massa fallimentare della stessa e vengono utilizzati per soddisfare i crediti vantati dai creditori. Nel caso delle procedure concorsuali, il rango dei crediti dei creditori è stabilito dalla legge, mentre nel caso della ristrutturazione, la classificazione dei crediti è riportata nel piano di ristrutturazione. Nel contesto di una procedura concorsuale, l'intera massa fallimentare viene liquidata e le entrate così ottenute vengono utilizzate per coprire i costi di amministrazione di tale procedura e i crediti vantati dai creditori. Nel caso della ristrutturazione, invece, vengono liquidati soltanto gli attivi specificati nel piano di ristrutturazione.

Una procedura speciale si applica alle entrate derivanti dalle operazioni aziendali di un'impresa soggetta a procedura concorsuale: tali entrate sono utilizzate per coprire i rispettivi costi di esercizio. Tutti i pagamenti relativi alle attività dell'impresa vengono gestiti tramite il conto speciale dell'impresa designato a tale fine (conto aziendale dell'impresa), che non può essere utilizzato per pagamenti nei confronti di altri creditori.

In caso di fallimento di una persona fisica, si considerano tutti i suoi beni, indipendentemente dalla loro natura (mobile/immobile, materiale/immateriale, diritti di proprietà, ecc.) od ubicazione. Non rientrano in tale contesto soltanto i contanti detenuti dalla persona fisica per un importo non superiore a un salario minimo mensile. I crediti vantati dai creditori vengono soddisfatti utilizzando i proventi ottenuti della vendita dell'intera massa patrimoniale della persona in questione (applicando le eccezioni elencate di seguito).

Nel quadro delle procedure concorsuali nei confronti di persone fisiche, queste ultime hanno il diritto di utilizzare un determinato importo del proprio reddito per soddisfare le proprie esigenze essenziali. Tale importo è fissato dall'organo giurisdizionale al momento dell'avvio della procedura concorsuale, tenendo conto delle esigenze della persona fisica e delle persone a suo carico; dopo che l'organo giurisdizionale ha omologato il piano per il ripristino della solvibilità della persona fisica, l'importo a disposizione di quest'ultima è fissato in tale piano.

Uno status speciale è riconosciuto anche all'abitazione unica della persona fisica necessaria per le esigenze essenziali della persona fisica e/o delle persone a suo carico, nonché a tutti i beni necessari per lo svolgimento di un lavoro autonomo e/o di attività agricole da parte della persona fisica. Una persona fisica soggetta a procedure concorsuali può inoltre conservare il diritto di proprietà sui beni in questione, anche se ipotecati, a condizione che abbia concordato di procedere in tal senso con il creditore ipotecario e tale mantenimento del diritto di proprietà non violi i diritti di altri creditori.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

Nel contesto delle procedure concorsuali nei confronti di imprese, il curatore fallimentare nominato assume la direzione dell'impresa, dispone degli attivi di quest'ultima, organizza la vendita della massa fallimentare, definisce accordi con i creditori per soddisfarli utilizzando i proventi di tale vendita e prende tutte le misure necessarie per liquidare l'impresa. Le funzioni principali del curatore fallimentare di un'impresa sono le seguenti:

  • rappresentare l'impresa e difendere i suoi interessi e quelli di tutti i suoi creditori;
  • assumere la direzione dell'impresa soggetta alla procedura concorsuale e il controllo della massa fallimentare;
  • risolvere i contratti dell'impresa cui non verrà più data esecuzione (compresi i contratti con i membri degli organi direttivi e del personale);
  • richiedere finanziamenti dal fondo di garanzia al fine di soddisfare i creditori/dipendenti;
  • ove necessario, stipulare contratti di lavoro o di servizio temporanei richiesti ai fini della procedura concorsuale;
  • verificare i crediti vantati dai creditori, presentati per l'insinuazione, e sottoporre l'elenco di tali crediti all'omologazione da parte dell'organo giurisdizionale;
  • sovrintendere alle operazioni aziendali dell'impresa in caso di procedura concorsuale;
  • verificare i negozi giuridici conclusi dall'impresa nel triennio precedente l'avvio della procedura concorsuale;
  • impugnare i negozi giuridici dell'impresa in giudizio qualora siano in contrasto con gli obiettivi operativi della stessa e possano aver contribuito alla sua incapacità di soddisfare i suoi creditori;
  • ove giustificato, adire un organo giurisdizionale affinché dichiari il fallimento intenzionale;
  • convocare le assemblee dei creditori;
  • redigere relazioni di attività e presentarle all'assemblea dei creditori;
  • redigere e consegnare i bilanci annuali e intermedi dell'impresa;
  • dare attuazione alle decisioni dell'organo giurisdizionale e dell'assemblea dei creditori;
  • fornire informazioni sulla procedura concorsuale;
  • organizzare la vendita degli attivi dell'impresa fallita;
  • utilizzare i fondi ottenuti nel corso della procedura concorsuale per soddisfare i creditori;
  • svolgere tutte le azioni necessarie per liquidare e fare cancellare l'impresa dal registro delle imprese.

Nel caso di una ristrutturazione di un'impresa, l'amministratore incaricato della ristrutturazione funge da consulente professionale e persona indipendente che controlla le procedure di ristrutturazione. Le funzioni principali dell'amministratore incaricato della ristrutturazione di un'impresa sono le seguenti:

  • contribuire alla stesura e alla valutazione del piano di ristrutturazione dell'impresa e adottare misure per garantire che tale piano sia redatto, presentato per l'omologazione e attuato entro i termini stabiliti dall'organo giurisdizionale;
  • preparare una conclusione scritta sulla fattibilità del progetto di piano di ristrutturazione;
  • supervisionare le attività degli organi di gestione dell'impresa oggetto di ristrutturazione nella misura in cui esse si riferiscano all'attuazione del piano di ristrutturazione; notificare ai membri degli organi di gestione dell'impresa le carenze riscontrate nelle loro attività e fissare un termine per porvi rimedio; nonché adire un organo giurisdizionale per ottenere la revoca dell'incarico attribuito ai membri degli organi di gestione dell'impresa;
  • convocare riunioni dei soci dell'impresa o dei proprietari dei rappresentanti dell'organo che esercita i diritti e gli obblighi del proprietario di un'impresa statale o municipale; e partecipare a tali riunioni senza diritto di voto;
  • fornire informazioni in merito alle procedure di ristrutturazione e informare l'organo giurisdizionale in merito ai progressi compiuti in relazione al piano di ristrutturazione.

L'amministratore incaricato della ristrutturazione, unitamente agli organi di gestione dell'impresa oggetto della ristrutturazione, sono responsabili dell'attuazione del piano di ristrutturazione omologato dall'organo giurisdizionale.

In caso di fallimento di una persona fisica, il curatore fallimentare incaricato dispone dei beni di tale persona, ne organizza la vendita e utilizza i proventi per soddisfare i creditori. Le funzioni principali del curatore fallimentare in relazione a una persona fisica sono le seguenti:

  • disporre dei beni della persona fisica e dei fondi presenti in un eventuale conto di deposito;
  • tenere la contabilità di tutti i fondi ricevuti dalla persona fisica e del loro utilizzo;
  • organizzare la vendita dei beni della persona fisica e soddisfare i creditori;
  • convocare le assemblee dei creditori e parteciparvi senza diritto di voto;
  • fornire informazioni sulla procedura concorsuale concernente la persona fisica e presentare la relazione di attuazione del piano di ripristino della solvibilità;
  • avviare modifiche relative al piano di ripristino della solvibilità;
  • rappresentare la persona fisica nel contesto di procedimenti giudiziari per il recupero di beni per conto di detta persona soggetta a fallimento e intraprendere azioni per recuperarne i crediti presso i debitori;
  • difendere i diritti e gli interessi legittimi della persona fisica e di tutti i creditori;
  • valutare l'opportunità dello svolgimento di un lavoro autonomo e/o di attività agricole da parte della persona fisica.

Una persona fisica soggetta a fallimento deve compiere ogni sforzo per soddisfare i crediti vantati dai creditori. A tal fine, detta persona deve, per quanto possibile, avere un lavoro o svolgere altre attività che generano reddito, cercare attivamente un lavoro o cercare un lavoro maggiormente remunerativo, allocare il reddito percepito al soddisfacimento dei crediti dei creditori, nonché redigere e, a fronte di omologazione da parte dell'organo giurisdizionale, attuare il piano di ripristino della solvibilità e collaborare con il curatore fallimentare incaricato.

Nel corso della procedura concorsuale, una persona fisica soggetta a fallimento ha il diritto di ottenere informazioni dal curatore fallimentare, di partecipare alle assemblee dei creditori e di impugnare le decisioni illegali adottate dalle stesse, nonché di richiedere la sostituzione del curatore fallimentare e di cercare di ottenere il risarcimento dei danni in caso di incapacità da parte di tale curatore di svolgere correttamente le sue funzioni.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

Nel caso delle procedure concorsuali relative tanto ad imprese quanto a persone fisiche, la compensazione dei reciproci crediti tra il soggetto coinvolto nella procedura e i creditori è vietata a partire dalla data della sentenza dell'organo giurisdizionale che avvia la procedura concorsuale, fatta eccezione per le compensazioni consentite dalle disposizioni in materia di diritto fiscale concernenti compensazioni in caso di eccessivo versamento di imposte (credito fiscale).

A decorrere dalla data di avvio delle procedure di ristrutturazione nei confronti di un'impresa e fino alla data della sentenza dell'organo giurisdizionale che omologa il piano di ristrutturazione, è sospesa qualsiasi compensazione di crediti dell'impresa con crediti dei suoi creditori. Successivamente tali compensazioni sono possibili conformemente al piano di ristrutturazione omologato dall'organo giurisdizionale.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

In caso di fallimento di un'impresa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della sentenza dell'organo giurisdizionale che avvia la procedura concorsuale, il curatore fallimentare incaricato informa le persone interessate del fatto che non sarà data esecuzione ai contratti in essere dell'impresa (fatta eccezione per quelli di lavoro e per quelli che conferiscono all'impresa coinvolta in tale procedura il diritto a un credito) e che tali contratti dovrebbero essere considerati scaduti.

Nel momento in cui la sentenza dell'organo giurisdizionale che avvia una procedura concorsuale acquisisce efficacia, gli organi di gestione dell'impresa perdono i loro poteri e l'amministratore dell'impresa, con un preavviso scritto di 15 giorni, risolve i contratti di lavoro o civili con i membri del consiglio di amministrazione e i dirigenti dell'impresa.

Entro tre giorni lavorativi dalla data in cui la sentenza dell'organo giurisdizionale che avvia una procedura concorsuale contro l'impresa in questione acquisisce efficacia, il curatore fallimentare notifica agli altri dipendenti l'imminente risoluzione dei loro contratti di lavoro e risolve tali contratti entro 15 giorni lavorativi da detta notificazione. Vengono conclusi contratti di lavoro a tempo determinato con i dipendenti licenziati che continuano ad essere necessari per lo svolgimento delle procedure concorsuali concernenti l'impresa. Il numero di persone richieste per tale personale in relazione a ogni singola figura professionale è definito dall'assemblea dei creditori.

La ristrutturazione dell'impresa non incide sugli accordi in essere stipulati dalla persona giuridica. Tutti i contratti firmati vengono valutati dal punto di vista della loro opportunità e il piano di ristrutturazione prevede la risoluzione dei contratti la cui esecuzione non è fattibile. Tali contratti sono risolti conformemente alla procedura generale dato che la legge non prevede disposizioni specifiche per la risoluzione di contratti durante le procedure di ristrutturazione.

Per le procedure concorsuali relative a una persona fisica, il piano di ripristino della solvibilità specifica i contratti da risolvere e quelli la cui esecuzione deve proseguire. Dopo che l'organo giurisdizionale ha omologato il piano di ripristino della solvibilità, la persona fisica soggetta al fallimento deve informare le persone coinvolte dai contratti che questi ultimi devono essere risolti secondo detto piano.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

In caso di fallimento di un'impresa o di una persona fisica, i crediti vantati dai singoli creditori devono essere trasferiti al curatore fallimentare incaricato. Successivamente tali crediti vengono omologati dall'organo giurisdizionale; eventuali dispute in merito alla base fattuale o all'importo di uno qualsiasi di tali crediti vengono trattate nel contesto della procedura concorsuale.

In caso di procedure di ristrutturazione concernenti un'impresa, i crediti antecedenti l'avvio della procedura di ristrutturazione vengono depositati presso l'amministratore incaricato della ristrutturazione entro il termine fissato dall'organo giurisdizionale. Successivamente tali crediti vengono omologati dall'organo giurisdizionale; eventuali dispute in merito alla base fattuale o all'importo di uno qualsiasi di tali crediti vengono trattate nel contesto della procedura di ristrutturazione. I crediti vantati da singoli creditori sorti dopo l'avvio della procedura di ristrutturazione e le dispute pertinenti sono risolte nel contesto della procedura generale.

In seguito all'avvio di procedure concorsuali o di ristrutturazione, l'ufficiale giudiziario deve sospendere eventuali azioni di esecuzione e procedimenti di esecuzione e trasmettere i titoli esecutivi all'organo giurisdizionale che ha avviato la rispettiva procedura concorsuale o di ristrutturazione.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

Qualora, prima dell'emissione dell'ordinanza dell'organo giurisdizionale che fissa un'udienza relativa alla causa nel contesto della quale sono state presentate domande concernenti i beni del convenuto, risulti che siano state avviate procedure concorsuali nei confronti di quest'ultimo, i procedimenti giudiziari relativi alle domande concernenti i beni del convenuto sono sospesi e rinviati all'organo giurisdizionale adito per la procedura concorsuale.

In altri casi, ossia a) quando l'ordinanza dell'organo giurisdizionale che fissa un'udienza per la causa è già stata emessa nel momento in cui diventa noto l'avvio di una procedura concorsuale nei confronti del convenuto o b) quando vengono avviate procedure di ristrutturazione nei confronti del convenuto, tali circostanze non costituiscono motivo di rinvio della causa in questione all'organo giurisdizionale adito per la rispettiva procedura concorsuale o di ristrutturazione.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

I creditori nelle procedure concorsuali nei confronti di imprese dispongono dei diritti principali riportati in appresso, ossia del diritto di:

  • rivolgersi a un organo giurisdizionale per richiede l'avvio di una procedura concorsuale nei confronti dell'impresa insolvente;
  • decidere in merito all'avvio di una procedura concorsuale stragiudiziale;
  • presentare i propri crediti al curatore fallimentare incaricato per l'impresa debitrice entro il termine fissato dall'organo giurisdizionale;
  • partecipare alle assemblee dei creditori e votare in merito ai seguenti aspetti:
    • approvazione delle relazioni sulle attività presentate dal curatore;
    • approvazione e modifica della stima dei costi di amministrazione;
    • approvazione del prezzo di vendita degli attivi dell'impresa;
    • approvazione del bilancio annuale redatto nel corso della procedura concorsuale concernente l'impresa;
    • le attività aziendali dell'impresa (continuità, rinnovo, limitazione e interruzione; approvazione della stima dei costi, ecc.);
    • il numero e le posizioni del personale da impiegare nel corso delle procedure concorsuali concernenti l'impresa;
    • la remunerazione del curatore;
    • accordi con i creditori;
    • una mozione per la revoca dell'incarico al curatore;
    • altre questioni;
  • ricevere informazioni dal curatore, nel contesto della procedura prescritta dall'assemblea dei creditori, in merito ai progressi della procedura concorsuale nei confronti dell'impresa;
  • impugnare i negozi giuridici conclusi dall'impresa (actio Pauliana);
  • presentare ricorso all'organo giurisdizionale affinché il fallimento sia dichiarato intenzionale;
  • impugnare le decisioni dell'assemblea dei creditori;
  • presentare ricorso all'organo giurisdizionale per la revoca dell'incarico del curatore;
  • soddisfare i propri crediti utilizzando i beni dell'impresa soggetta a fallimento e il reddito da essa percepito.

I creditori nelle procedure concorsuali nei confronti di persone fisiche dispongono dei diritti principali riportati in appresso, ossia del diritto di:

  • presentare al curatore fallimentare, entro il termine fissato dall'organo giurisdizionale, i propri crediti emersi prima dell'avvio della procedura concorsuale nei confronti della persona fisica in questione;
  • richiedere il soddisfacimento dei propri crediti in maniera conforme alla procedura prevista dal piano;
  • partecipare alle assemblee dei creditori (in seguito all'adozione del piano di ripristino della solvibilità per una persona fisica soggetta a fallimento, le assemblee dei creditori devono essere convocate con una frequenza minima di una volta ogni sei mesi) e votare in merito ai seguenti aspetti:
    • reclami dei creditori contro le azioni del curatore fallimentare;
    • l'obbligo per il curatore fallimentare di presentare le proprie relazioni sulle attività;
    • approvazione e modifica della stima dei costi di amministrazione del fallimento;
    • approvazione del prezzo di vendita dei beni del debitore;
    • lavoro autonomo e/o attività agricole della persona fisica (loro continuità, inizio, rinnovo, limitazione, conclusione, ecc.);
    • proposte di aggiornamento del piano di ripristino della solvibilità;
    • una proposta di sostituzione del curatore fallimentare;
    • altre questioni;
  • ricevere informazioni dal curatore fallimentare, nel contesto della procedura prescritta dall'assemblea dei creditori, in merito ai progressi della procedura concorsuale;
  • fornire assistenza al soddisfacimento di obbligazioni di debito;
  • presentare proposte relative al piano di ripristino della solvibilità;
  • rivolgersi all'assemblea dei creditori per quanto concerne le attività o la sostituzione del curatore fallimentare o per proporre un altro candidato a curatore fallimentare;
  • presentare ricorso contro decisioni dell'assemblea dei creditori entro 14 giorni dalla data in cui sono venuti a conoscenza o avrebbero dovuto essere a conoscenza di tali decisioni;
  • adire un organo giurisdizionale per richiedere la chiusura della procedura concorsuale nei confronti della persona fisica;
  • adire l'organo giurisdizionale per la revoca dell'incarico del curatore fallimentare;
  • soddisfare i propri crediti utilizzando i beni della persona fisica soggetta a fallimento e il reddito da essa percepito.

I creditori nelle procedure di ristrutturazione dispongono dei diritti principali riportati in appresso, ossia del diritto di:

  • presentare all'amministratore incaricato della ristrutturazione, per la loro insinuazione, crediti sorti prima dell'avvio della procedura di ristrutturazione nei confronti del debitore;
  • partecipare alle assemblee dei creditori e votare in merito ai seguenti aspetti:
    • omologazione di un piano di ristrutturazione;
    • revoca dell'incarico dell'amministratore incaricato della ristrutturazione e proposta di un altro candidato a tale ruolo;
    • un'istanza per l'ottenimento della restrizione della competenza degli organi di gestione dell'impresa;
    • un'istanza per la chiusura delle procedure di ristrutturazione dell'impresa in caso di mancata attuazione o inadeguata attuazione del piano di ristrutturazione;
    • la richiesta di prorogare il periodo di attuazione del piano di ristrutturazione;
    • altre questioni;
  • ricevere informazioni, dall'organo di gestione dell'impresa e dall'amministratore incaricato della ristrutturazione, in merito alla ristrutturazione dell'impresa, fatta eccezione per le informazioni che costituiscono un segreto commerciale/industriale;
  • fornire assistenza al soddisfacimento di obbligazioni di debito;
  • presentare proposte sul piano di ristrutturazione all'amministratore incaricato della ristrutturazione o all'organo di gestione dell'impresa;
  • rivolgersi all'assemblea dei creditori in merito alle attività dell'amministratore incaricato della ristrutturazione o alla sua sostituzione;
  • presentare ricorso contro decisioni dell'assemblea/del comitato dei creditori entro 14 giorni dalla data in cui sono venuti a conoscenza o avrebbero dovuto venire a conoscenza di tali decisioni;
  • soddisfare i propri crediti durante il periodo di ristrutturazione.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

Nel caso di un'impresa soggetta a fallimento, una volta che la sentenza dell'organo giurisdizionale che avvia una procedura concorsuale nei confronti dell'impresa acquisisce efficacia, gli organi di gestione di quest'ultima perdono la loro autorità e spetta al curatore fallimentare incaricato gestire e utilizzare gli attivi dell'impresa, nonché disporre dei fondi detenuti dalla stessa su conti correnti bancari. Il curatore organizza la vendita dei beni dell'impresa soggetta a fallimento e li vende oppure li trasferisce ai creditori. Procedure diverse si applicano alla vendita di tipi diversi di attivi. Ad esempio, i beni immobili o ipotecati nonché i beni con un valore superiore a 250 prestazioni sociali di base vengono venduti attraverso un'asta pubblica, mentre gli articoli deperibili sono venduti a un prezzo stabilito dal curatore in base ai prezzi di mercato. La procedura e il prezzo di vendita relativi ad altri attivi sono stabiliti dall'assemblea dei creditori dell'impresa soggetta a fallimento. Inoltre, esistono prescrizioni normative aggiuntive per la vendita di determinati tipi di attivi (come i titoli e i materiali radioattivi).

Quando un'impresa è soggetta a una procedura di ristrutturazione, i suoi organi di gestione continuano a supervisionare le attività dell'impresa e a disporre dei suoi attivi, tuttavia essi devono conformarsi al piano di ristrutturazione omologato. Nel corso della ristrutturazione, le attività degli organi di gestione dell'impresa sono supervisionate dall'amministratore incaricato della ristrutturazione dall'organo giurisdizionale. Nel periodo che va dall'inizio della procedura di ristrutturazione all'omologazione del piano di ristrutturazione (ad esempio durante il periodo di preparazione del piano di ristrutturazione), è vietato, senza l'autorizzazione dell'organo giurisdizionale, vendere, trasferire la proprietà o rendere disponibile per l'uso gratuito l'impresa o parte di essa, le sue immobilizzazioni a lungo termine, i suoi beni immobili classificati come beni a breve termine o diritti di proprietà; l'impresa in fase di ristrutturazione non è invece autorizzata a fornire garanzie o fideiussioni o a garantire altrimenti il soddisfacimento di obbligazioni di altre parti.

Una persona fisica che fallisce non è autorizzata a disporre dei beni in suo possesso. I beni di una persona fisica soggetta a fallimento sono gestiti dal curatore fallimentare sulla base del piano omologato dall'organo giurisdizionale per il ripristino della solvibilità di tale persona. Una persona fisica soggetta a fallimento può utilizzare soltanto l'importo mensile assegnatole per le sue esigenze essenziali, nonché i fondi necessari per continuare a svolgere le proprie attività. L'importo necessario per il soddisfacimento delle esigenze essenziali nel periodo dall'avvio della procedura concorsuale fino all'omologazione del piano di ripristino della solvibilità è fissato dall'organo giurisdizionale; una volta omologato tale piano, detto importo è indicato nel piano stesso.

Nel corso della procedura concorsuale nei confronti di una persona fisica, la vendita dei beni necessaria per soddisfare i crediti vantati dai creditori è organizzata dal curatore fallimentare secondo la sequenza e nei termini definiti nel piano di ripristino della solvibilità. In considerazione del prezzo di vendita dei beni specificato nel piano di ripristino della solvibilità e del prezzo di mercato dei beni soggetti a vendita, il prezzo di vendita iniziale dei beni è approvato dall'assemblea dei creditori. Gli attivi possono essere venduti a un prezzo inferiore a quello specificato nel piano di ripristino della solvibilità esclusivamente con il consenso della persona fisica soggetta al fallimento.

I beni immobili e quelli ipotecati vengono venduti all'asta pubblica (fatta eccezione per i beni ai quali è stato attribuito inizialmente un prezzo inferiore rispetto al compenso per l'organizzazione dell'asta pubblica). Il prezzo dei beni che non è stato possibile vendere in occasione di due aste pubbliche, nonché il prezzo di vendita e la procedura per altri beni sono stabiliti dall'assemblea dei creditori. I beni invenduti possono essere consegnati ai creditori su richiesta di questi ultimi e con il consenso dell'assemblea dei creditori.

Nel caso in cui figli (figli adottati) minori e/o persone soggette a tutela/custodia vivano insieme alla persona fisica in questione, la loro unica abitazione (ipotecata o meno) può essere venduta ai sensi della decisione di un organo giurisdizionale soltanto 6 mesi dopo l'omologazione del piano. Durante tale periodo, la persona fisica deve trovare una nuova casa da acquistare o affittare. Una persona fisica ha il diritto di concordare con il creditore ipotecario che il diritto alla proprietà ipotecata (di norma l'abitazione) venga mantenuto dalla persona fisica durante le procedure concorsuali. Tale bene non può essere venduto.

Ulteriori prescrizioni normative possono applicarsi alla procedura per la vendita di determinati tipi di beni (quali titoli e materiali radioattivi).

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Al momento dell'avvio della procedura concorsuale nei confronti di un'impresa, si pone in genere fine alle sue operazioni aziendali e, di conseguenza, non possono derivare nuovi crediti da tali operazioni nei confronti dell'impresa. Nel caso in cui un'impresa continui le proprie operazioni nonostante l'avvio della procedura concorsuale (ciò è possibile laddove tali operazioni riducano le perdite), i crediti derivanti da tali attività sono coperti dalle entrate generate da dette operazioni. Eventuali crediti che non possono essere coperti da tali entrate sono considerati crediti di terzo rango da soddisfare nel contesto della procedura generale (cfr. anche la risposta alla domanda 13).

I crediti insorti dopo l'avvio della ristrutturazione dell'impresa sono soddisfatti nel contesto della procedura generale, in quanto la legislazione non contiene disposizioni speciali a tale riguardo.

A seguito dell'avvio di una procedura concorsuale nei confronti di una persona fisica, l'organo giurisdizionale accetta e omologa i crediti vantati dai creditori rivolti al lavoro autonomo e/o alle attività agricole, nonché le obbligazioni di debito assunte dalla persona fisica soggetta a fallimento per svolgere tali attività e/o condurre procedure concorsuali. Una volta omologati tali crediti, viene aggiornato il piano di ripristino della solvibilità per la persona fisica soggetta a fallimento. Altri crediti insinuati in seguito all'avvio di una procedura concorsuale nei confronti di una persona fisica sono soddisfatti nel quadro della procedura generale, in quanto la legislazione non contiene disposizioni speciali a tale riguardo.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

In caso di procedure concorsuali nei confronti di imprese e persone fisiche e in caso di ristrutturazione di imprese, l'organo giurisdizionale che avvia la procedura concorsuale o di ristrutturazione corrispondente fissa un termine entro il quale i creditori sono autorizzati a presentare i propri crediti al curatore fallimentare incaricato o all'amministratore incaricato della ristrutturazione e a presentare prove pertinenti per corroborare tali crediti. È previsto un termine massimo di 45 giorni in caso di procedura concorsuale o ristrutturazione di imprese ed un termine di almeno 15 giorni ma non superiore a 30 giorni in caso di procedura concorsuale nei confronti di una persona fisica. Il curatore o l'amministratore incaricato verifica i crediti presentati e, in assenza di controversie in merito alla loro esistenza o al loro importo, li presenta all'organo giurisdizionale per l'omologazione. L'organo giurisdizionale decide in merito a un'impugnazione di crediti o di parte di essi da parte del curatore o dell'amministratore. La sentenza dell'organo giurisdizionale che omologa il credito di un creditore è soggetta a ricorso. In caso di crediti insinuati dopo la scadenza del termine fissato a tale fine dall'organo giurisdizionale, detto termine può essere prorogato qualora si riconosca la validità dei motivi per il suo mancato rispetto.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

I crediti vantati dai creditori garantiti da un pegno o un'ipoteca sono inizialmente soddisfatti utilizzando i fondi generati dalla vendita del bene ipotecato del debitore o trasferendo il bene ipotecato al creditore. Qualora il valore del bene ipotecato non sia sufficiente a coprire il credito vantato dal creditore ipotecario, la parte restante del credito rimasta insoddisfatta è considerata un credito di terzo rango nelle procedure concorsuali nei confronti di imprese e un credito di secondo rango nel caso delle procedure di ristrutturazione di imprese o delle procedure concorsuali nei confronti di una persona fisica. In caso di fallimento di una persona fisica, è possibile raggiungere un accordo per evitare la vendita del bene soggetto a ipoteca. In tal caso, il piano di ripristino della solvibilità prevede pagamenti mensili da corrispondere al creditore ipotecario.

Qualora la vendita di beni ipotecati generi fondi in eccesso rispetto a quanto necessario per soddisfare il credito vantato dal creditore ipotecario, la parte restante dei fondi viene allocata per soddisfare i crediti degli altri creditori.

I crediti vantati da altri creditori sono soddisfatti in base al loro rango e alle fasi della procedura.

In caso di procedure concorsuali nei confronti di imprese i crediti vantati da creditori sono soddisfatti in due fasi. Nella prima fase vengono soddisfatti i crediti vantati dai creditori senza considerare gli interessi e le penalità di mora che vengono soddisfatti invece nella seconda fase. In ogni fase, i crediti di rango inferiore vengono soddisfatti dopo che i crediti di rango superiore sono stati completamente soddisfatti nella fase corrispondente. Se gli attivi non sono sufficienti a soddisfare pienamente i crediti di un rango in una fase, tali crediti devono essere soddisfatti in maniera proporzionale all'importo dovuto a ciascun creditore.

I crediti di primo rango sono quelli vantati dai dipendenti derivanti dal rapporto di lavoro; i crediti derivanti da richieste di risarcimento danni dovuti a mutilazioni o altre lesioni personali, dalla contrazione di una malattia professionale o dal decesso a seguito di un infortunio sul lavoro (tali crediti possono essere soddisfatti ricorrendo al fondo di garanzia); e i crediti vantati da imprese agricole che richiedono il pagamento per prodotti agricoli venduti (fino al 40 % di tali crediti può essere soddisfatto utilizzando i fondi di bilancio dello Stato stanziati dal ministero dell'Agricoltura a tale fine).

I crediti di secondo rango sono crediti relativi a imposte e altri contributi ai bilanci dello Stato e delle casse di assicurazione sociale nonché a contributi obbligatori di assicurazione sanitaria; i crediti relativi a denaro preso in prestito per conto dello Stato e i prestiti garantiti da una garanzia fornita dallo Stato o da un istituto di garanzia garantito dallo Stato; nonché i crediti relativi al sostegno concesso tramite fondi dell'Unione europea e fondi del bilancio dello Stato.

Tutti gli altri crediti vantati dai creditori sono considerati di terzo rango.

In caso di procedure di ristrutturazione nei confronti di imprese i crediti vantati da creditori sono soddisfatti in due fasi. Nella prima fase vengono soddisfatti i crediti vantati dai creditori senza considerare gli interessi e le penalità di mora che vengono soddisfatti invece nella seconda fase.

I crediti di primo rango sono quelli derivanti da un rapporto di lavoro; i crediti derivanti da richieste di risarcimento danni dovuti a mutilazioni o altre lesioni personali, dalla contrazione di una malattia professionale o dal decesso a seguito di un infortunio sul lavoro; i crediti vantati da persone fisiche e giuridiche che chiedono il pagamento di prodotti agricoli consegnati per la trasformazione; nonché i crediti dei creditori garantiti da pegno e/o ipoteca che non superano il valore degli attivi che sono stati costituiti in pegno e non vengono messi in vendita durante la ristrutturazione.

I crediti di secondo rango sono i crediti rimanenti vantati dai creditori, fatta eccezione per i crediti di terzo rango e i crediti assistiti da garanzie, per i quali gli attivi oggetto del pegno non vengono messi in vendita durante la ristrutturazione.

I crediti concernenti prestiti concessi durante la ristrutturazione e non garantiti sono soddisfatti dopo aver liquidato quelli di primo rango e prima di quelli di secondo rango.

I crediti di terzo rango sono crediti non relativi a rapporti di lavoro vantati da soci dell'impresa in fase di ristrutturazione che sono diventati creditori dell'impresa prima dell'avvio della procedura di ristrutturazione e che, da soli o con altri soci, detengono il controllo dell'impresa soggetta a ristrutturazione.

In ogni fase, i crediti di rango inferiore vengono soddisfatti dopo che i crediti di rango superiore sono stati completamente soddisfatti nella fase corrispondente. Se gli attivi non sono sufficienti a soddisfare pienamente i crediti di un rango in una fase, tali crediti devono essere soddisfatti in maniera proporzionale all'importo dovuto a ciascun creditore.

In caso di procedure concorsuali nei confronti di persone fisiche, i crediti vantati da creditori sono soddisfatti in due fasi. Nella prima fase vengono soddisfatti i crediti vantati dai creditori senza considerare gli interessi e le penalità di mora che vengono soddisfatti invece nella seconda fase.

I crediti di primo rango sono quelli vantati dai dipendenti derivanti dal rapporto di lavoro; i crediti derivanti da richieste di risarcimento danni dovuti a mutilazioni o altre lesioni personali, dalla contrazione di una malattia professionale o dal decesso a seguito di un infortunio sul lavoro (tali crediti possono essere coperti dal fondo di garanzia); i crediti per obbligazioni alimentari nei confronti di figli; e i vantati da imprese agricole che richiedono il pagamento per prodotti agricoli venduti (tali crediti possono essere soddisfatti utilizzando fondi speciali stanziati dal ministero lituano dell'Agricoltura a tale fine).

Tra il primo e il secondo rango rientrano i crediti vantati dai creditori derivanti da lavoro autonomo e/o attività agricole nel corso di una procedura concorsuale relativa a una persona fisica e i crediti derivanti da obbligazioni di debito in materia di lavoro autonomo o i costi di amministrazione relativi alla procedura concorsuale.

Tutti gli altri crediti vantati dai creditori sono considerati di secondo rango.

In ogni fase, i crediti di rango inferiore vengono soddisfatti dopo che i crediti di rango superiore sono stati completamente soddisfatti nella fase corrispondente. Se gli attivi non sono sufficienti a soddisfare pienamente i crediti vantati dai creditori appartenenti a un rango in una fase, tali crediti devono essere soddisfatti in maniera proporzionale all'importo dovuto a ciascun creditore.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Nel corso di una procedura concorsuale nei confronti di un'impresa, è possibile raggiungere un accordo con i creditori. Alla firma di tale accordo, le procedure concorsuali vengono chiuse e l'impresa continua le sue normali operazioni mentre attua tale accordo.

In caso di fallimento dell'impresa, sono possibili accordi con i creditori in qualsiasi fase della procedura concorsuale prima dell'entrata in vigore della sentenza dell'organo giurisdizionale che liquida l'impresa a causa del fallimento. Tali accordi possono essere proposti dai creditori, dal curatore e dai proprietari dell'impresa. Il curatore fallimentare deve proporre un accordo con i creditori prima di avviare il recupero dei fondi liquidando i beni del proprietario di un'impresa a responsabilità illimitata (nel caso in cui tale impresa non disponga di attivi o tali attivi siano insufficienti per coprire i costi di giudizio e di amministrazione e per soddisfare i crediti vantati dai creditori). Tale accordo dovrebbe elencare le concessioni riconosciute dai creditori all'impresa, i loro crediti, gli impegni dell'impresa, i metodi e i termini per il soddisfacimento dei crediti vantati dai creditori e la responsabilità in caso di mancato rispetto di tale soddisfacimento.

Un accordo con i creditori si considera concluso se è stato firmato dai creditori i cui crediti non saldati rappresentano almeno i due terzi del valore di tutti i crediti non saldati residui prima della data dell'accordo. L'accordo viene omologato dall'organo giurisdizionale o, nel contesto della procedura concorsuale stragiudiziale, dal notaio.

In caso di procedura di ristrutturazione di un'impresa o di procedura concorsuale relativa a una persona fisica, non sono possibili accordi con i creditori, sebbene la procedura di ristrutturazione e le procedure concorsuali relative a una persona fisica possano essere chiuse quando i creditori rinunciano ai loro crediti o il debitore soddisfa tutti i crediti vantati dai creditori omologati dall'organo giurisdizionale e inclusi nel piano di ristrutturazione di un'impresa o nel piano di ripristino della solvibilità di una persona fisica.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Dopo che gli attivi dell'impresa sono stati venduti in caso di fallimento della stessa, l'impresa viene liquidata e cancellata dal registro delle persone giuridiche. Eventuali debiti non saldati residui nei confronti dei creditori non vengono liquidati. Qualora, in seguito alla liquidazione, emergano attivi dell'impresa, il loro valore verrà utilizzato per soddisfare eventuali crediti non saldati residui vantati dai creditori.

In caso di ristrutturazione, l'impresa continua le proprie normali operazioni e i creditori godono dei medesimi diritti dei quali godrebbero nei confronti di un'impresa che opera normalmente.

In seguito al completamento della procedura concorsuale nei confronti di una persona fisica, i creditori hanno il diritto di esigere che la persona fisica soddisfi tutti i crediti non saldati residui concernenti il risarcimento di danni dovuti a mutilazioni o altre lesioni personali, fondi relativi a obbligazioni alimentari nei confronti di figli, il pagamento di ammende da versare allo Stato per eventuali violazioni amministrative o reati commessi dalla persona fisica, nonché il risarcimento di danni causati da reati e il soddisfacimento di eventuali crediti non saldati residui garantiti da pegno o ipoteca (se il bene costituito in pegno non è stato designato per la vendita durante la procedura concorsuale). Eventuali altri crediti dei creditori stabiliti nel piano di ripristino della solvibilità che rimangono non saldati vengono cancellati e i creditori perdono il diritto di rivendicare la soddisfazione degli stessi.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

In caso di fallimento di un'impresa, i costi di amministrazione sono coperti utilizzando i fondi dell'impresa stessa, inclusi eventuali costi sostenuti nel corso della procedura concorsuale. Laddove un'impresa non disponga di fondi o di fondi sufficienti per coprire i costi di amministrazione del fallimento, questi ultimi possono essere sostenuti dal soggetto che ha presentato l'istanza di fallimento oppure può essere nominato un curatore fallimentare che acconsenta ad assumersi il rischio che i fondi ottenuti nel corso della procedura concorsuale potrebbe non essere sufficienti a coprire i costi di giudizio e di amministrazione e, in tal caso, i costi di amministrazione del fallimento saranno saldati utilizzando le risorse proprie del curatore.

All'avvio di una procedura concorsuale nei confronti di un'impresa, l'organo giurisdizionale stabilisce una somma di denaro che il curatore può utilizzare per coprire i costi di amministrazione dell'impresa soggetta a fallimento fino a quando l'assemblea dei creditori approva la stima di tali costi. Per i periodi successivi, la stima dei costi di amministrazione del fallimento è approvata dall'assemblea dei creditori dell'impresa soggetta a fallimento. Il curatore fallimentare non ha il diritto di superare la stima approvata di costi di amministrazione, fatto salvo il caso in cui, per motivi imprevisti, siano necessarie misure urgenti per proteggere gli interessi dell'impresa e dei suoi creditori.

In caso di ristrutturazione di un'impresa, costi di amministrazione sono coperti utilizzando i fondi dell'impresa stessa, inclusi eventuali costi sostenuti nel corso della procedura di ristrutturazione.

All'avvio della procedura di ristrutturazione, l'organo giurisdizionale omologa la stima dei costi di amministrazione per il periodo che va dalla data di entrata in vigore della sentenza dell'organo giurisdizionale che avvia la procedura di ristrutturazione fino alla data di entrata in vigore della sentenza dell'organo giurisdizionale che omologa il piano di ristrutturazione. L'ammontare dei costi di ristrutturazione per il periodo successivo è specificato nel piano di ristrutturazione omologato.

I costi di amministrazione del fallimento di una persona fisica sono coperti utilizzando i fondi di quest'ultima di qualsiasi tipo, compresi quelli ricevuti nel corso della procedura concorsuale. La stima dei costi di amministrazione del fallimento è approvata e modificata dall'assemblea dei creditori, mentre l'ammontare della remunerazione da corrispondere al curatore fallimentare è specificato nel contratto di nomina stipulato tra la persona fisica e il curatore fallimentare.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

Qualsiasi negozio giuridico stipulato dal debitore che violi i diritti dei creditori può essere impugnato dal curatore fallimentare incaricato o da un singolo creditore, ai sensi di un'actio Pauliana, entro un termine di prescrizione di un anno che inizia a decorrere dal giorno in cui il negozio in questione è diventato noto o avrebbe dovuto diventare noto. Affinché sia possibile impugnare con successo un negozio giuridico sulla base di un'actio Pauliana, è necessario che siano soddisfatte tutte le condizioni che seguono:

  1. il creditore deve detenere un diritto indubbio e valido di vantare il credito in questione, ossia il debitore deve non aver adempiuto completamente a una propria obbligazione oppure deve avervi adempiuto in maniera impropria;
  2. il negozio giuridico in questione deve violare i diritti del creditore. I diritti dei creditori si considerano violati laddove il negozio in questione renda insolvente il debitore o laddove un debitore solvente dia priorità a un altro creditore oppure qualora il negozio in questione, pur non rendendo insolvente il debitore, modifica (riduce) la sua capacità di adempiere l'obbligazione assunta nei confronti del creditore, ad esempio, riduce il valore della massa patrimoniale del debitore (tale situazione può verificarsi, ad esempio, quando il prezzo ricevuto per un bene venduto è significativamente inferiore al quello di mercato);
  3. il debitore non era obbligato a concludere il negozio giuridico oggetto della controversa;
  4. il debitore non ha agito in buona fede, in quanto sapeva che il negozio in questione avrebbe violato i diritti dei creditori;
  5. il terzo che ha concluso il negozio bilaterale con il debitore a fronte di un corrispettivo non ha agito in buona fede.

Inoltre, al momento del fallimento o della ristrutturazione, la cessione di attivi appartenenti alla massa patrimoniale del debitore è limitata per legge (cfr. anche la risposta alla domanda 10) e i negozi giuridici conclusi dal debitore in violazione di tali restrizioni non sono validi sin dal momento della loro conclusione.

 

 

 

 

 

 

 

Ultimo aggiornamento: 05/06/2020

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Insolvenza/fallimento - Lussemburgo

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Nel Granducato di Lussemburgo esistono otto diverse procedure concorsuali per insolvenza.

Tre di queste procedure riguardano esclusivamente i commercianti (persone fisiche e giuridiche):

  1. La procedura fallimentare prevista dal Code de Commerce (codice di commercio) è una procedura finalizzata alla liquidazione del patrimonio del commerciante che è diventato insolvente e il cui credito risulta compromesso.
  2. Il concordato preventivo, previsto dalla legge del 14 aprile 1886 sul concordato destinato a prevenire il fallimento, costituisce una procedura aperta in determinate condizioni al debitore che soddisfa le condizioni del fallimento. Quando il concordato avviene per abbandono di attivo, questa procedura è finalizzata, alla stregua della procedura fallimentare, a consentire la liquidazione dell’attivo del commerciante che ha operato l’abbandono. Questa procedura differisce però dalla procedura fallimentare nel senso che il commerciante non subisce gli effetti prodotti da quest’ultima.
  3. La procedura di gestione controllata prevista dal decreto granducale del 24 maggio 1935 che istituisce la gestione controllata è una procedura finalizzata alla riorganizzazione dell’attività del commerciante che ne fa domanda; il beneficio di questa procedura può tuttavia essere richiesto anche quando il commerciante desidera ottenere una realizzazione soddisfacente del proprio attivo.

Oltre a queste procedure, il diritto lussemburghese ne prevede un’altra (cfr. articoli 593 e seguenti del codice di commercio) che permette al commerciante di ottenere in determinate condizioni la sospensione dei pagamenti.

  1. La quarta procedura è aperta alle sole persone fisiche che non esercitano attività commerciali: si tratta della procedura di sovraindebitamento prevista dalla legge dell’8 gennaio 2013 relativa al sovraindebitamento, che è destinata a permettere al richiedente di risanare la propria situazione finanziaria attraverso l’elaborazione di un piano di rimborso dei debiti.

Esistono infine procedure concorsuali specifiche per insolvenza applicabili a notai, istituti di credito, compagnie assicurative e organismi di investimento collettivo (non saranno tuttavia presentate in questa scheda, trattandosi di procedure destinate esclusivamente a una categoria professionale o a un settore d’attività).

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

1. Fallimento

La procedura fallimentare può essere avviata mediante dichiarazione di fallimento del debitore, mediante citazione di uno o più creditori o con procedura d’ufficio.

La dichiarazione di fallimento deve essere effettuata dal commerciante presso la cancelleria del tribunale circoscrizionale, sezione commerciale, del suo domicilio o della sua sede sociale. Tale dichiarazione deve essere effettuata entro un mese dal momento in cui sono soddisfatte le condizioni del fallimento.

Se un creditore o più creditori del debitore commerciante decidono di procedere mediante citazione per fallimento, devono ricorrere a un ufficiale giudiziario che, mediante atto di notificazione, ordina al commerciante di comparire entro 8 giorni (citazione a data fissa) dinanzi al tribunale circoscrizionale, sezione commerciale, ai fini della decisione sul merito della citazione per fallimento.

La procedura fallimentare può essere aperta anche d’ufficio in base alle informazioni a disposizione del tribunale. In tal caso, il tribunale deve convocare il fallito in camera di consiglio, attraverso la cancelleria, per ascoltarlo sulla sua situazione.

Prima di dichiarare il fallimento del commerciante, il tribunale circoscrizionale competente in materia commerciale (di seguito il “tribunal de commerce”, tribunale di commercio) deve verificare se la persona o la società in questione soddisfa le tre condizioni di seguito indicate:

  • status di commerciante: persona fisica che esercita come professione abituale (a titolo principale o accessorio) atti che la legge considera di natura commerciale (ad esempio gli atti di cui all’articolo 2 del codice di commercio) o una persona giuridica costituita in una delle forme societarie previste dalla legge modificata del 10 agosto 1915 sulle società commerciali (come società anonima, società a responsabilità limitata, società cooperativa, ecc.);
  • cessazione dei pagamenti: la cessazione dei pagamenti presuppone che siano rimasti insoluti debiti certi, liquidi ed esigibili (come stipendi, previdenza sociale, ecc.) e che non siano sufficienti i debiti a termine o condizionali e le obbligazioni naturali;
  • compromissione del credito: il commerciante non riesce più a ottenere credito dalle banche o dai suoi fornitori o creditori.

Se il rifiuto o l’impossibilità di saldare un solo debito certo, liquido ed esigibile (indipendentemente dall’importo) costituisce di norma una condizione sufficiente per decretare lo stato di cessazione dei pagamenti, un problema temporaneo di liquidità non implica invece lo stato di fallimento, sempreché il commerciante riesca a procurarsi il credito necessario per proseguire la propria attività e onorare i propri impegni.

2. Concordato preventivo

Il concordato preventivo è riservato al “debitore sfortunato e in buona fede”: qualità che vengono valutate dal giudice in base alle circostanze del caso.

A seguito della presentazione della domanda, il tribunale di commercio incarica uno dei suoi giudici per verificare la situazione del richiedente e stilare una relazione.

È in base a questa relazione che il tribunale può eventualmente concedere al commerciante un periodo di sospensione per consentirgli di presentare proposte di concordato ai creditori.

3. Gestione controllata

Il debitore commerciante deve presentare una domanda motivata al tribunale di commercio della circoscrizione giudiziaria in cui si trova il principale centro di attività del commerciante o, nel caso di una società, la sede legale.

Affinché il commerciante possa beneficiare della gestione controllata, il suo credito deve essere compromesso o risultare compromessa la piena esecuzione dei suoi impegni. La domanda deve inoltre avere ad oggetto la riorganizzazione dell’attività del debitore o la buona realizzazione del suo attivo. La giurisprudenza impone infine che il debitore commerciante sia in buona fede e il tribunale dispone in tal senso del potere discrezionale per valutare, in base ai fatti e alle circostanze del caso, l’esistenza o meno della buona fede richiesta per fruire di questo beneficio.

4. Sovraindebitamento

La situazione di sovraindebitamento delle persone fisiche è caratterizzata dalla manifesta impossibilità del debitore domiciliato nel Granducato di Lussemburgo di far fronte a tutti i suoi debiti non professionali esigibili e maturandi, nonché all’impegno di garantire o pagare in solido il debito di un imprenditore individuale o di una società se non è stato di fatto o di diritto dirigente di quest’ultima.

La procedura di regolamento collettivo dei debiti è costituita da 3 fasi, ovvero:

  • la fase del regolamento convenzionale, che ha luogo dinanzi alla Commission de médiation en matière de surendettement (commissione di mediazione in materia di sovraindebitamento);
  • la fase del risanamento giudiziario, che ha luogo dinanzi al giudice di pace del domicilio del debitore sovraindebitato;
  • la fase del “ristabilimento personale”, detto “fallimento civile”, che ha luogo davanti al giudice di pace del debitore sovraindebitato.

Si noti che la fase del ristabilimento personale, che è subordinata alle altre due fasi della procedura di regolamento collettivo dei debiti, può essere avviata solo quando il debitore sovraindebitato si trova in una situazione irrimediabilmente compromessa, caratterizzata dall’impossibilità di eseguire:

  • le misure del piano di regolamento convenzionale, oppure
  • le misure proposte dalla commissione di mediazione nell’ambito del regolamento convenzionale, e
  • le misure previste nell’ambito della procedura di risanamento giudiziario.

Va inoltre osservato che le domande di ammissione alla procedura di regolamento convenzionale dei debiti devono essere rivolte al presidente della commissione di mediazione.

Il Il link si apre in una nuova finestramodulo relativo alla domanda di ammissione alla procedura di regolamento convenzionale dei debiti può essere scaricato dal seguente Il link si apre in una nuova finestraindirizzo.

I creditori del debitore sovraindebitato sono inoltre tenuti a dichiarare i loro crediti al Service d’information et de conseil en matière de surendettement (Servizio di informazione e consulenza in materia di sovraindebitamento). Il Il link si apre in una nuova finestramodulo relativo alla dichiarazione dei crediti può essere scaricato Il link si apre in una nuova finestraqui.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

1. Fallimento

A decorrere dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il fallito viene privato a tutti gli effetti della facoltà di amministrare tutti i suoi beni, così come dei beni che dovessero spettargli dopo la pronuncia della suddetta sentenza.

Detta privazione si applica a tutti i beni, sia mobili che immobili. Questo meccanismo mira a tutelare gli interessi dei creditori esistenti che insieme compongono la massa fallimentare.

In generale, il curatore si reca nei locali del fallito per fare un inventario dei beni ivi presenti. A tale proposito il curatore deve garantire che venga fatta una distinzione tra i beni appartenenti in fine al fallito e quelli sui quali i terzi possono far valere diversi diritti reali.

Il curatore provvede poi, nell’ambito del realizzo dei beni mobili e immobili, a vendere gli eventuali beni del fallito nel migliore interesse della massa fallimentare. Per la cessione di questi beni, il curatore necessita dell’autorizzazione giudiziaria del tribunale. I beni mobili e immobili devono essere venduti in base alle forme previste dal codice di commercio e i proventi devono essere accreditati sul conto bancario aperto a nome della procedura concorsuale per insolvenza.

2. Sovraindebitamento

Il giudice provvede a far stilare un bilancio della situazione economica e sociale del debitore, a far verificare i crediti e a far valutare gli elementi dell’attivo e del passivo.

Dopo aver dichiarato l’apertura della procedura di ristabilimento personale e l’esistenza di beni da liquidare, il giudice provvede alla liquidazione giudiziaria del patrimonio del debitore.

Il giudice di pace si pronuncia sulle eventuali contestazioni di crediti e ordina la liquidazione del patrimonio personale del debitore. Ne sono esclusi solo la mobilia indispensabile alla vita quotidiana e i beni non professionali, essenziali all’esercizio della sua attività professionale. Nell’ambito della procedura di ristabilimento personale, la liquidazione giudiziaria del patrimonio del debitore sovraindebitato viene effettuata conformemente all’obiettivo di legge, ossia il risanamento della situazione finanziaria del debitore, consentendo a quest’ultimo e alla sua comunità domestica di condurre una vita dignitosa.

Durante l’intero periodo di liquidazione, i diritti e le azioni del debitore sul patrimonio dello stesso sono esercitati da un liquidatore nominato dal giudice.

Il liquidatore dispone di un periodo di 6 mesi per vendere i beni del debitore in via bonaria o per organizzare una vendita forzata.

Sono di seguito illustrati gli effetti della procedura di ristabilimento personale:

  1. se l’attivo realizzato a seguito della liquidazione giudiziaria dei beni è sufficiente a soddisfare i creditori, il giudice chiude il procedimento;
  2. se l’attivo realizzato a seguito della liquidazione giudiziaria dei beni non è sufficiente a soddisfare i creditori, il giudice chiude il procedimento per insufficienza dell’attivo;
  3. se il debitore non possiede altro se non la mobilia indispensabile alla vita quotidiana e i beni non professionali essenziali all’esercizio della sua attività professionale, il giudice chiude il procedimento per insufficienza dell’attivo;
  4. se l’attivo è costituito esclusivamente da beni privi di valore commerciale o i cui costi di vendita sarebbero palesemente sproporzionati rispetto al loro valore venale, il giudice chiude il procedimento per insufficienza dell’attivo.

La chiusura per insufficienza dell’attivo ha l’effetto di cancellare tutti i debiti non professionali del debitore.

Sono tuttavia esclusi dalla cancellazione dei debiti non professionali del debitore:

  • i debiti che il garante o il coobbligato ha pagato al posto del debitore;
  • i debiti di cui all’articolo 46 della legge, vale a dire la rata corrente dei debiti alimentari e le compensazioni pecuniarie concesse alle vittime di atti intenzionali di violenza per le lesioni personali subite.

I debiti di cui all’articolo 46 della legge possono tuttavia essere cancellati se il creditore interessato ha espresso il consenso alla remissione, alla rinegoziazione del rimborso o alla cancellazione dei debiti in questione.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

1. Fallimento

A decorrere dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il fallito viene privato a tutti gli effetti della facoltà di amministrare tutti i suoi beni, come pure dei beni che dovessero eventualmente spettargli.

Una volta pronunciata la sentenza dichiarativa di fallimento, l’amministrazione dei beni viene affidata a un curatore.

Se il fallito è una persona giuridica, la massa fallimentare è costituita dall’insieme dell’attivo e del passivo senza tenere conto dei diritti vantati dai soci in quanto tali.

I curatori saranno scelti tra le persone che offrono le maggiori garanzie in termini di intelligenza e fedeltà della loro gestione.

In pratica, i giudici del tribunale circoscrizionale, sezione commerciale, scelgono i curatori a partire dall’elenco degli avvocati. Il tribunale può anche nominare notai o esperti contabili/revisori dei conti, ove ciò si riveli necessario nell’interesse del fallimento.

Come in tutti i procedimenti che riguardano commercianti, la competenza in materia di fallimento spetta al tribunale di commercio.

Il tribunale di commercio pronuncia la sentenza dichiarativa di fallimento, determina la data di cessazione dei pagamenti, nomina i soggetti chiamati a intervenire - juge-commissaire (giudice delegato), curatore -, fissa la data di dichiarazione dei crediti e la data di chiusura del verbale di verifica dei crediti e pronuncia la chiusura della procedura di fallimento.

L’amministrazione dei beni è affidata a un curatore designato dal tribunale e incaricato di realizzare i beni del debitore e di ripartirne i proventi tra i vari creditori, nel rispetto delle norme relative ai privilegi e alle garanzie reali.

Il giudice delegato è responsabile della supervisione delle operazioni, della gestione e della liquidazione del fallimento. Durante l’udienza il giudice delegato presenta una relazione in merito alle contestazioni che potrebbero scaturirne e ordina le misure urgenti necessarie ai fini della sicurezza e della conservazione dei beni della massa fallimentare. Il giudice delegato presiede inoltre le riunioni dei creditori del fallito.

Dal momento in cui viene pronunciato il fallimento, il commerciante fallito viene privato della facoltà di amministrare i suoi beni e non può più effettuare pagamenti, operazioni e altri atti su tali beni.

2. Sovraindebitamento

Per quanto riguarda gli obblighi del debitore e l’effetto che l’avvio della procedura di regolamento collettivo dei debiti ha sul suo patrimonio, occorre notare che il debitore è vincolato a un obbligo di buona condotta.

Durante il periodo di buona condotta, il debitore è tenuto a:

  • collaborare con le autorità e gli organi coinvolti nel procedimento accettando di comunicare spontaneamente qualsiasi informazione riguardante il suo patrimonio, i suoi redditi e debiti e gli eventuali cambiamenti nella propria situazione;
  • esercitare, per quanto possibile, un’attività remunerata corrispondente alle sue facoltà;
  • non aggravare il suo stato di insolvenza e agire lealmente per ridurre i debiti;
  • non favorire un creditore, ad eccezione dei creditori di alimenti per le rate correnti, dei locatori per le rate correnti del canone di affitto relativo a un alloggio corrispondente alle necessità di base del debitore, dei fornitori di servizi e prodotti essenziali a una vita dignitosa e dei creditori per la rata corrente relativa a un procedimento esecutivo promosso contro il debitore per il pagamento del risarcimento danni concesso a seguito di atti intenzionali di violenza per lesioni fisiche subite;
  • rispettare gli impegni assunti nell’ambito del procedimento.

Esistono due tipi di procedure a seconda che ci si trovi nella fase convenzionale o nella fase giudiziaria.

La fase del regolamento convenzionale dei debiti ha luogo dinanzi alla commissione di mediazione. Costituita da membri nominati dal ministro, la commissione di mediazione ha un presidente e un segretario e si riunisce almeno una volta a trimestre. Per essere ammessi alla commissione di mediazione, i candidati devono presentare, tra le altre cose, un estratto del casellario giudiziale e, una volta nominati, hanno l’obbligo legale di informare il ministro di qualsiasi procedimento penale o condanna nei loro confronti, in modo che sia possibile provvedere alla loro sostituzione. I membri della commissione di mediazione ricevono un’indennità di 10 euro a seduta, mentre l’indennità del presidente è di 20 euro.

La commissione di mediazione si pronuncia in particolare sull’ammissione delle domande alla procedura e sull’ammissibilità delle dichiarazioni di credito e approva o modifica i progetti dei piani di regolamento convenzionale che le vengono sottoposti, previa istruzione da parte del Servizio di informazione e consulenza in materia di sovraindebitamento (in seguito il “servizio”).

Se entro massimo sei mesi dalla decisione di ammissione della commissione il piano proposto non è stato accettato dalle parti interessate, la commissione stila un verbale di insolvenza in cui si constata il fallimento della procedura di regolamento convenzionale. Entro due mesi dalla pubblicazione del verbale di insolvenza nel registro, il debitore può avviare una procedura di risanamento giudiziario dinanzi al giudice di pace del proprio domicilio. Se il debitore non presenta ricorso entro il termine stabilito, non può avviare una nuova procedura di regolamento collettivo dei debiti prima che siano trascorsi due anni dalla pubblicazione del verbale di insolvenza nel registro.

Se viene avviata la fase di risanamento giudiziario, le parti sono convocate dinanzi al giudice di pace, il quale può esigere dalle stesse la trasmissione di tutti i documenti o elementi che consentano di stabilire l’entità del patrimonio del debitore (attivo e passivo).

In base agli elementi presentatigli, il giudice stabilisce un piano di risanamento con misure volte a mettere il debitore nella condizione di far fronte ai propri impegni.

Il piano di risanamento stabilito dal giudice ha una durata massima di sette anni e può essere dichiarato estinto in un numero limitato di casi (in particolare se il debitore non ha rispettato gli obblighi impostigli dal piano di risanamento).

3. Gestione controllata

Nell’ambito della procedura di gestione controllata, il debitore perde il suo potere decisionale a favore dei commissari ai quali viene affidato il compito di stilare un inventario e di realizzare un progetto di riorganizzazione o di realizzo e distribuzione dell’attivo. Al debitore viene pertanto fatto divieto di intervenire in un modo che possa intralciare l’attività dei commissari nominati nell’ambito del presente procedimento.

4. Concordato

Durante la procedura di concordato il debitore non può più alienare, ipotecare o sottoscrivere impegni senza l’autorizzazione del giudice delegato; al giudice delegato spetta il compito di effettuare l’inventario e l’analisi dello stato dell’impresa e può, se necessario, farsi assistere da esperti.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

Le diverse procedure sopra citate non mettono fine ai privilegi dei creditori, con l’eccezione dalla procedura di concordato.

1. Concordato

La partecipazione al voto sul concordato fa perdere la qualifica di creditore privilegiato ai creditori che beneficiano di garanzie reali (articolo 10 della legge del 14 aprile 1886).

2. Fallimento

“In materia fallimentare, è giurisprudenza consolidata che dopo la pronuncia della sentenza dichiarativa di fallimento non possano più essere effettuate compensazioni legali, giudiziarie o convenzionali, nemmeno tra crediti preesistenti, se fino a quel momento hanno disatteso uno dei tre requisiti di liquidità, esigibilità e fungibilità. Se da un lato la sentenza dichiarativa di fallimento può ostacolare l’attivazione della compensazione legale, dall’altro non si può dedurre che ciò avverrebbe in modo assoluto o retroattivo. La sentenza di fallimento non compromette la compensazione legale se sussistevano le condizioni prima dell’apertura del fallimento. La Corte d’appello ha ritenuto che il periodo sospetto non impedisce l’attivazione di questo tipo di compensazione. La compensazione legale è operata nonostante la cessazione dei pagamenti. Non è un atto del debitore, ma è operata a sua insaputa; l’articolo 445 del codice di commercio non la contempla”.

Per quanto riguarda la compensazione giudiziaria, non può essere pronunciata dopo l’apertura di una procedura concorsuale. Può tuttavia avere luogo durante il periodo sospetto, a condizione che la sentenza che la pronuncia sia passata in giudicato (mezzi di ricorso scaduti). In tal caso, la compensazione può avere effetto solo dal giorno della sentenza.

Quanto alla compensazione convenzionale, non può ovviamente avere luogo dopo l’apertura di una procedura concorsuale e non può nemmeno avvenire durante il periodo sospetto, in quanto l’articolo 445 del codice di commercio la considera un metodo di pagamento anomalo, interessato da una nullità di diritto [1]”.

Occorre tuttavia osservare che la legge del 5 agosto 2005 sulle garanzie finanziarie prevede specifiche eccezioni alle norme sopra descritte, ad esempio per gli accordi di compensazione eventualmente sottoscritti tra le parti nel giorno dell’apertura di una procedura concorsuale per insolvenza (o anche dopo l’apertura, cfr. articoli 18 e seguenti della legge del 5 agosto 2005 sulle garanzie finanziarie).

3. Gestione controllata

Nell’ambito della gestione controllata, del concordato e della sospensione dei pagamenti, tali compensazioni sono impossibili se realizzate a partire dal momento in cui il debitore ha perso la facoltà di disporre liberamente dei suoi diritti e dei suoi beni.


[1] La compensation comme garantie d’une créance sur un débiteur en faillite, Pierre HURT, J.T. 2010, pag. 30.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Una delle prime difficoltà che il curatore fallimentare deve affrontare dopo l’apertura di un fallimento sono i contratti in essere, stipulati prima della dichiarazione di fallimento. A parte i contratti di lavoro che terminano a tutti gli effetti nel giorno della pronuncia del fallimento (articolo 12-1 del codice del lavoro), è tradizionalmente ammesso che i contratti in corso sussistono finché non vengono cessati dal curatore fallimentare.

Per decidere se dare o meno temporaneamente seguito a questi contratti, il curatore deve valutare gli interessi in gioco. In caso di presenza di clausole contrattuali che prevedono la risoluzione del contratto in caso di fallimento di una delle parti, occorre stabilire se il curatore intenda o meno contestare l’applicabilità di tali clausole (tenendo presente che la validità di queste clausole può essere oggetto di discussione; queste clausole sono, ad esempio, considerate nulle in Belgio in materia di locazione commerciale).

In ogni caso spetta di norma al solo curatore scegliere tra esecuzione e risoluzione dei contratti. In caso di contestazione dell’altro contraente che invoca la risoluzione automatica del contratto per fallimento, il curatore si espone ad azioni giudiziarie dall’esito incerto e a nuovi costi a carico della massa fallimentare [1].


[1] Fonti: “Les procédures collectives au Luxembourg”, Yvette HAMILIUS e Brice HELLINCKX (autori del 3° capitolo), Editions Larcier 2014, pag. 86.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

1. Procedure di concordato, fallimento, sospensione dei pagamenti e gestione controllata

Nelle procedure di concordato, fallimento, sospensione dei pagamenti e gestione controllata, gli atti di esecuzione forzata nei confronti del commerciante e dei suoi beni vengono sospesi. Per contro, nessuno dei testi giuridici in vigore nel Granducato di Lussemburgo impedisce ai creditori di compiere atti volti a preservare l’integrità del patrimonio del loro debitore.

In tutti queste procedure il debitore non potrà più disporre liberamente dei propri beni. “Nel periodo tra la sentenza dichiarativa di fallimento e la chiusura dello stesso, nessun’azione legale può essere validamente promossa nei confronti del solo fallito sui beni oggetto di spossessamento” (Lux, 12 gennaio 1935, Pas. 14, p. 27) “I creditori non garantiti e quelli che godono di un privilegio generale non sono ammessi, durante il fallimento, a citare il fallito e nemmeno il curatore per chiederne la condanna; possono agire solo attraverso la dichiarazione di credito o l’azione di ammissione per il riconoscimento del loro credito” (Cass. 13 novembre 1997, Pas. 30, pag. 265).

Tuttavia in alcuni casi gli atti di disposizione possono ancora essere effettuati con il consenso della persona delegata dal tribunale di commercio (in materia di sospensione dei pagamenti o di gestione controllata).

Infine la sentenza dichiarativa di fallimento rende esigibili i debiti non maturati e viene sospeso il decorso degli interessi.

2. Sovraindebitamento

In materia di regolamento collettivo dei debiti, la decisione di ammissione della domanda del debitore da parte della commissione comporta a tutti gli effetti la sospensione dei provvedimenti esecutivi sui beni di quest’ultimo, ad eccezione dei provvedimenti relativi alle obbligazioni alimentari, alla sospensione del decorso degli interessi e l’esigibilità dei debiti non maturati.

In caso di fallimento della fase convenzionale, il giudice di pace dinanzi al quale viene esperita la fase giudiziaria può sospendere i provvedimenti esecutivi alle stesse condizioni di cui sopra.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

I processi già in corso al momento dell’apertura della procedura concorsuale per insolvenza sono validamente proseguiti dal curatore fallimentare in quanto tale. L’attore o gli attori di questi procedimenti devono tuttavia regolarizzare la procedura facendo intervenire il curatore, che è l’unico a poter validamente rappresentare il debitore fallito.

In caso di condanna del debitore, il creditore o i creditori che hanno avviato azioni giudiziarie prima della messa in stato di fallimento ottengono un titolo di cui possono avvalersi nell’ambito della liquidazione del fallimento. L’esecuzione forzata di questo titolo non è tuttavia possibile se la sentenza dichiarativa di fallimento ha avuto l’effetto di privare il debitore della facoltà di amministrare tutti i suoi beni.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

1. Fallimento

I creditori vengono informati della messa in stato di fallimento del loro debitore attraverso la pubblicazione del fallimento in una o più testate giornalistiche distribuite in Lussemburgo. Dal canto loro, i creditori sono tenuti a depositare presso la cancelleria del tribunale circoscrizionale, sezione commerciale, la dichiarazione dei loro crediti con i rispettivi titoli, entro il termine fissato dalla sentenza dichiarativa di fallimento. Il cancelliere ne dà atto e rilascia una ricevuta.

Le dichiarazioni di credito devono essere firmate e devono indicare, tra l’altro, il cognome, il nome, la professione e il domicilio dei creditori, l’importo e le cause del credito, nonché le garanzie o gli eventuali titoli ad esso associati. Dopo di che, in presenza del curatore, del debitore fallito e del giudice delegato, viene effettuata una verifica dei vari crediti dichiarati.

Nell’ambito di tale procedura i creditori possono, in caso di contestazioni, essere convocati per spiegare i dettagli del loro credito (come fondatezza e importo esatto) durante valutazioni in contraddittorio.

Se il curatore ha riscontrato la presenza di attivi che possono essere distribuiti tra i creditori, il curatore li convoca a una seduta di rendicontazione durante la quale possono prendere posizione sul progetto di distribuzione.

In caso di insufficienza dell’attivo, la procedura di fallimento viene dichiarata chiusa.

Quando il curatore non adempie i propri doveri in modo soddisfacente per i creditori, questi ultimi possono rivolgere le loro doglianze al giudice delegato che, ove necessario, provvede a sostituire il curatore.

2. Gestione controllata

Nell’ambito della gestione controllata i commissari devono sottoporre ai creditori i dettagli del progetto di riorganizzazione o di realizzo degli attivi.

In tal caso, i creditori possono essere convocati per far valere le proprie osservazioni. Entro quindici giorni dal momento in cui sono stati informati, i creditori devono comunicare alla cancelleria se aderiscono o se si oppongono al progetto, sapendo che il progetto può essere attuato solo se vi ha aderito più della metà dei creditori che con i loro crediti rappresentano oltre la metà del passivo.

3. Concordato

Nel concordato viene convocata un’assemblea dei creditori per permettere a questi ultimi di deliberare sulle proposte formulate dal giudice delegato. È in tale contesto che i creditori devono dichiarare i loro crediti e comunicare se aderiscono o meno alle proposte di concordato.

I creditori hanno la possibilità di formulare le loro osservazioni anche durante l’udienza di omologazione del concordato. Essi possono inoltre impugnare la sentenza di concessione del concordato, se non erano stati convocati all’assemblea dei creditori o se avevano votato contro le proposte di concordato.

4. Sovraindebitamento

In un primo momento, durante la fase di regolamento convenzionale, i creditori sono tenuti a dichiarare il loro credito al Servizio di informazione e consulenza in materia di sovraindebitamento; dopo di che i creditori possono partecipare attivamente all’adozione di un progetto di regolamento convenzionale da parte del predetto Servizio.

Successivamente la commissione di mediazione in materia di sovraindebitamento convoca i creditori e presenta loro le proposte elaborate nell’ambito del regolamento convenzionale. Affinché il progetto di regolamento contrattuale possa essere accettato, deve aderirvi almeno il sessanta per cento dei creditori che con i loro crediti rappresentano il sessanta per cento della massa creditizia. Il silenzio dei creditori vale accettazione.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

I curatori fallimentari rappresentano il fallito, ma anche la massa dei creditori e in questa duplice veste sono incaricati non solo dell’amministrazione dei beni del fallimento ma sono anche autorizzati a seguire, come attori o convenuti, tutte le azioni volte a preservare l’attivo che deve fungere da garanzia per i creditori, oltre a ricostituire o incrementare tale attivo nell’interesse comune dei creditori (Corte d’appello, 2 luglio 1880, Pas. 2, pag. 49)

Il curatore esercita le azioni relative alla garanzia comune dei creditori, costituita dal patrimonio del fallito, ossia azioni volte alla ricostituzione, alla tutela o alla liquidazione di tale patrimonio (Corte d’appello, 25 febbraio 2015, Pas. 37, pag. 483)

Per quanto riguarda i contratti ancora in essere dopo la dichiarazione di fallimento, il curatore deve decidere se sia opportuno cessarli o se sia meglio, qualora permettano di svincolare attivi, continuare a eseguirli in vista della copertura successiva del passivo del fallito.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Tutti i creditori devono effettuare la dichiarazione di credito, indipendentemente dalla natura del credito e dal fatto di beneficiare o meno di un privilegio. Sono esclusi da questa procedura i crediti della massa, ovvero quelli sorti successivamente e nell’interesse della procedura fallimentare (ad esempio spese del curatore, affitti maturati dopo la sentenza di fallimento, ecc.).

Per quanto riguarda i crediti della massa sorti dopo l’apertura della procedura di insolvenza e risultanti dalla gestione del fallimento o dalla prosecuzione di alcune attività dell’impresa fallita, questi crediti sono onorati in via prioritaria, prima che il resto dell’attivo sia distribuito tra i creditori nell’ambito della massa fallimentare. I crediti della massa sono quindi in ogni caso onorati in via prioritaria rispetto agli altri creditori.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

1. Fallimento

Nell’ambito della procedura di fallimento, la sentenza di fallimento viene pubblicata con diversi mezzi (stampa, iscrizione al tribunale di commercio) in modo da consentire ai creditori del debitore fallito di essere informati sulla situazione e di rendere nota la propria esistenza (articolo 472 del codice di commercio).

In tal senso i creditori devono presentare una dichiarazione di credito alla cancelleria del tribunale di commercio e devono depositare gli opportuni titoli giustificativi (articolo 496 del codice di commercio).

Il modulo che consente ai creditori di presentare la dichiarazione di credito è disponibile online al seguente Il link si apre in una nuova finestraindirizzo.

I crediti vengono verificati dal curatore incaricato della liquidazione del fallimento, il quale può eventualmente contestarli (articolo 500 del codice di commercio).

Qualsiasi credito dichiarato che venga contestato è rinviato dinanzi a un giudice.

Tuttavia le contestazioni che, per via dell’oggetto, non rientrano nella competenza del tribunale circoscrizionale, sezione commerciale, sono deferite al giudice competente per la decisione di merito e al tribunale circoscrizionale, sezione commerciale, affinché stabilisca, conformemente all’articolo 504, fino a quale importo il creditore contestato può partecipare alle delibere del concordato (Articolo 502).

2. Concordato

Per quanto riguarda il concordato, il debitore che presenta la domanda di concordato deve precisare nella richiesta l’identità e il domicilio dei suoi creditori, nonché l’importo dei rispettivi crediti (articolo 3 della legge del 14 aprile 1886).

I creditori vengono informati con una raccomandata (articolo 8 della legge del 14 aprile 1886) contenente un invito a partecipare all’adunanza dei creditori concordatari.

La convocazione viene pubblicata anche a mezzo stampa.

È in quest’adunanza che i creditori dichiarano l’importo dei propri crediti.

Come già ricordato, la partecipazione al voto fa perdere la qualifica di credito privilegiato a tutti i crediti assistiti da una garanzia reale (articolo 10 della legge del 14 aprile 1886).

3. Sospensione dell’esecuzione

In materia di sospensione dell’esecuzione, il debitore è inoltre tenuto ad accludere un elenco contenente il nome e il domicilio dei propri creditori e l’ammontare dei loro crediti.

I creditori sono convocati mediante lettera raccomandata (articolo 596 del codice di commercio) e a mezzo stampa; durante la riunione alla quale sono invitati devono dichiarare l’importo dei loro crediti (articolo 597 del codice di commercio).

4. Gestione controllata

Nella gestione controllata non v’è procedura di dichiarazione di credito né di ammissione. Nella propria richiesta, il debitore indica al tribunale l’identità dei creditori, i quali vengono successivamente informati dal tribunale sul piano di riorganizzazione o di realizzo dell’attivo elaborato dai commissari designati dal tribunale.

5. Procedura di sovraindebitamento:

Entro un mese dalla pubblicazione a registro dell’avviso di regolamento collettivo dei debiti, i creditori del debitore sovraindebitato sono tenuti a dichiarare i propri crediti al Servizio di informazione e consulenza in materia di sovraindebitamento.

La dichiarazione di credito viene redatta conformemente agli articoli 6 e 7 del regolamento granducale del 17 gennaio 2014 recante esecuzione della legge dell’8 gennaio 2013 sul sovraindebitamento.

Viene messo a loro disposizione un Il link si apre in una nuova finestramodello di dichiarazione.

È la commissione di mediazione ad analizzare l’ammissibilità delle dichiarazioni di credito.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

Il principio fondamentale che domina il diritto fallimentare è che ogni creditore deve ricevere una quota identica, proporzionale all’ammontare del proprio credito.

Alcuni creditori che godono di una garanzia o di un privilegio vengono pagati in via prioritaria.

I creditori privilegiati devono essere classificati in base a un ordine legale di carattere pubblico (locatori immobiliari, creditori ipotecari, creditori garantiti da pegno su avviamento commerciale e soprattutto l’Erario in senso lato).

In genere il curatore fa riferimento agli articoli da 2096 a 2098 e agli articoli 2101 e 2102 del codice civile.

Il curatore deve effettuare verifiche caso per caso, basandosi sulle disposizioni legali e sulla giurisprudenza.

L’attivo netto a favore dei creditori non garantiti viene ripartito tra loro in modo proporzionale, conformemente all’articolo 561, comma 1, del codice di commercio.

Una volta che il curatore conosce l’importo degli onorari fissati dal tribunale, che ha classificato i creditori privilegiati e che conosce l’importo ancora da ripartire tra i creditori non garantiti, provvede a redigere un progetto di ripartizione dell’attivo che sottopone preventivamente al giudice delegato. Ai sensi dell’articolo 533 del codice di commercio, il curatore invita tutti i creditori a mezzo raccomandata alla seduta di rendicontazione, allegando all’avviso di convocazione una copia del progetto di ripartizione dell’attivo.

Il fallito deve essere convocato tramite ufficiale giudiziario o attraverso la pubblicazione in un giornale lussemburghese.

A meno che la seduta di rendicontazione del curatore non dia luogo a contestazioni da parte di un creditore, il curatore sottopone alla firma del giudice delegato e del cancelliere il verbale di seduta redatto in base al progetto di ripartizione dell’attivo.

Ultimata la rendicontazione, il curatore provvede a pagare i creditori.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

1. Fallimento

In caso di fallimento, una volta effettuati i pagamenti, il curatore fallimentare può presentare istanza di chiusura, la quale sarà seguita da una sentenza di chiusura che, come il nome stesso indica, pone fine alla procedura fallimentare.

Ai sensi dell’articolo 536 del codice di commercio, un fallito che non sia stato dichiarato in bancarotta semplice o fraudolenta non può più essere citato in giudizio dai suoi creditori, salvo in caso di ritorno a giorni migliori entro sette anni dalla sentenza di chiusura per insufficienza dell’attivo.

In virtù dell’articolo 586 del codice di commercio, il fallito che abbia pagato integralmente in capitale, interessi e spese tutte le somme dovute può ottenere la riabilitazione presentando domanda in tal senso alla Cour supérieure de justice (Corte superiore di giustizia).

2. Concordato, sospensione dei pagamenti e gestione controllata

In materia di concordato, sospensione del pagamento e gestione controllata, la decisione con la quale il tribunale concede la misura richiesta pone fine alla procedura.

Il tribunale può adottare nei confronti del debitore fallito sia sanzioni di ordine civile che penale.

Se il tribunale constata che il fallimento è dovuto a “errori gravi e caratterizzati” commessi dal fallito, può vietare a quest’ultimo di esercitare un’attività commerciale direttamente o tramite un’altra persona. Tale divieto comprende anche il divieto di esercitare una funzione che implica un potere decisionale all’interno di una società.

Tra le altre sanzioni civili è prevista, nel caso dei fallimenti delle società commerciali, la possibilità che il fallimento sia esteso ai loro dirigenti, nonché le possibilità di azione sulla base degli articoli 1382 e 1383 del codice civile (responsabilità di diritto comune) e degli articoli 59 e 192 della legge sulle società commerciali.

Nei confronti del fallito possono inoltre essere adottate sanzioni di carattere penale (bancarotta).

In materia di concordato, la persona che ne ha beneficiato è tenuta a rimborsare i creditori in caso di suo ritorno a giorni migliori (articolo 25 della legge del 14 aprile 1886 sul concordato preventivo).

Il concordato non ha alcun effetto sui seguenti debiti:

  • imposte, tasse e altri oneri pubblici;
  • crediti garantiti da privilegi, ipoteche o pegni;
  • crediti alimentari.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Dopo la chiusura della procedura concorsuale per insolvenza, in caso di presenza di attivi, i creditori ottengono l’intero importo del loro credito o una frazione di quest’ultimo, conformemente alle condizioni di ripartizione stabilite nella sentenza di chiusura.

Se il fallito non è stato dichiarato in bancarotta semplice o fraudolenta, non può più essere citato in giudizio dai suoi creditori, salvo in caso di ritorno a giorni migliori entro 7 anni dalla sentenza di chiusura della procedura fallimentare.

I creditori possono anche promuovere un’azione ai sensi degli articoli 1382 e 1383 del codice civile per impegnare la responsabilità di diritto comune dei dirigenti del fallito o promuovere un’azione basata sugli articoli 59 e 192 della legge sulle società commerciali (responsabilità degli amministratori e dei gerenti nell’ambito dell’esecuzione delle loro funzioni).

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Le spese relative alla citazione per fallimento rientrano tra le spese della massa.

Trattandosi di spese sorte nell’interesse della procedura fallimentare, vengono pagate con gli attivi del fallimento prima che il curatore proceda alla distribuzione del resto dell’attivo tra i vari creditori.

Gli articoli 1 e 2 della legge del 29 marzo 1893 sull’assistenza giudiziaria e sulla procedura a debito definiscono le spese che possono scaturire dalle formalità rese necessarie dalla procedura di insolvenza e stabiliscono l’ordine di pagamento in caso di insufficienza dell’attivo.

Il tribunale circoscrizionale competente definisce gli onorari del curatore in base al regolamento granducale del 18 luglio 2003.

Al curatore spetta il compito di presentare al tribunale circoscrizionale, sezione commerciale, la nota delle spese e degli onorari in base ai beni recuperati.

Secondo l’articolo 536-1, comma 2, del codice di commercio, le spese e gli onorari dei fallimenti chiusi per insufficienza dell’attivo sono anticipati dall’Administration de l’Enregistrement (amministrazione di registro) in base alle condizioni stabilite dalla legge del 29 marzo 1893 sull’assistenza giudiziaria e sulla procedura a debito.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

1. Fallimento

La sentenza dichiarativa di fallimento può fissare il periodo della cessazione dei pagamenti del fallito a una data anteriore a quella della sentenza dichiarativa di fallimento. Tale data non può tuttavia essere anteriore di oltre 6 mesi alla sentenza dichiarativa di fallimento.

Al fine di salvaguardare gli interessi dei creditori, il periodo intercorrente tra la cessazione dei pagamenti e la sentenza dichiarativa è detto “periodo sospetto”.

Alcuni atti compiuti durante questo periodo e che potrebbero essere tali da compromettere i diritti dei creditori sono nulli e privi di effetti. Si tratta in particolare di:

  • qualsiasi atto relativo a beni mobili o immobili ceduti dal fallito gratuitamente o a titolo oneroso quando il prezzo di vendita è palesemente troppo basso rispetto al valore del bene in questione;
  • qualsiasi pagamento effettuato in contanti o mediante cessione, vendita, compensazione o altro per debiti non ancora scaduti;
  • qualsiasi pagamento per debiti scaduti, effettuato con modalità diverse dai contanti e dai titoli di credito;
  • qualsiasi ipoteca o altri diritti reali concessi dal debitore per debiti contratti prima della cessazione dei pagamenti.

Per altri atti il principio di nullità non è invece automatico.

Alcuni pagamenti effettuati dal fallito per debiti scaduti possono essere annullati, così come qualsiasi altro atto oneroso commesso durante il periodo sospetto, ove risulti che i terzi che hanno ricevuto i pagamenti o che hanno trattato con il fallito erano a conoscenza del suo stato di cessazione dei pagamenti.

Quando un creditore sa che il suo debitore non è in grado di onorare i propri impegni non deve cercare di essere privilegiato a scapito della massa dei creditori.

I Il link si apre in una nuova finestradiritti ipotecari e di privilegio acquisiti in modo valido possono essere iscritti fino al giorno della sentenza dichiarativa di fallimento. Per contro, le iscrizioni effettuate nei 10 giorni precedenti il periodo di cessazione dei pagamenti, o successivamente, possono essere dichiarate nulle se sono trascorsi più di 15 giorni tra la data dell’atto costitutivo dell’ipoteca e la data dell’iscrizione.

Infine, tutti gli atti o pagamenti effettuati in frode dei creditori - ovvero effettuati dal debitore con la consapevolezza del danno che avrebbero causato al creditore (ad esempio riducendo la massa fallimentare, non rispettando il grado dei crediti, ecc.) - sono considerati nulli indipendentemente dalla data in cui sono stati compiuti.

La nozione di periodo sospetto non si applica ai contratti di garanzia finanziaria, come pure in caso di crediti futuri ceduti a società veicolo per la cartolarizzazione.

2. Concordato

Durante la procedura seguita per ottenere il concordato, il debitore non può alienare, ipotecare o sottoscrivere impegni senza l’autorizzazione del giudice delegato.

3. Gestione controllata

A decorrere dalla decisione di nomina di un giudice delegato chiamato a effettuare l’inventario della società, il commerciante non può, pena la nullità, alienare, costituire garanzie o ipoteche, sottoscrivere impegni o ricevere capitale mobiliare senza l’autorizzazione scritta del giudice delegato.

Si noti inoltre che la legge sulla gestione controllata prevede sanzioni penali per il commerciante che abbia occultato una parte del suo attivo o che abbia sovradimensionato l’importo del suo passivo o che abbia lasciato intervenire creditori con crediti esagerati.

4. Sovraindebitamento

Il giudice può all’occorrenza designare persone incaricate di prestare assistenza da un punto di vista sociale, educativo o di gestione delle finanze, al fine di garantire che la parte di reddito del debitore non destinata al rimborso dei debiti sia utilizzata per gli scopi cui è riservata.

Nell’esercizio delle loro funzioni, queste persone sono abilitate ad adottare qualsiasi misura volta a evitare che questa parte di reddito sia sottratta al suo scopo naturale o che siano lesi gli interessi della comunità domestica del debitore.

Ultimo aggiornamento: 29/10/2019

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Insolvenza/fallimento - Ungheria

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Le procedure di insolvenza per le persone giuridiche sono disciplinate dalla legge XLIX del 1991 sulle procedure in materia di fallimenti e liquidazioni (legge in materia di fallimenti).

La legge in materia di fallimenti disciplina due tipi di procedure di insolvenza: le procedure fallimentari e le procedure di liquidazione.

Le procedure fallimentari sono procedure di riorganizzazione volte a garantire a un debitore insolvente una dilazione del pagamento, al fine di trovare un accordo volontario e cercare di concluderlo per ristabilire una situazione di solvibilità.

Le procedure di liquidazione sono procedure intese a garantire ai creditori il soddisfacimento dei crediti in base a norme specifiche, quando un debitore insolvente è liberato dal debito senza un successore legale – nel corso di un procedimento volto a distribuire tra i creditori tutti i beni della massa fallimentare del debitore. Le procedure di liquidazione devono tuttavia essere cessate se il debitore paga l’intero debito e i costi del procedimento oppure qualora concluda con i creditori un accordo volontario sulle condizioni di liquidazione del debito, che deve essere approvato dal giudice.

Le leggi che governano le filiali ungheresi di imprese con sedi registrate all’estero, organizzazioni della società civile e società del settore finanziario (istituti di credito, società finanziarie, agenzie assicurative, società di investimento, depositi pubblici), ad esempio, prevedono norme speciali di deroga.

Le procedure fallimentari non si applicano alle imprese del settore finanziario. Tuttavia, le autorità di vigilanza possono intervenire sin dai primi stadi di un eventuale deterioramento della situazione finanziaria, per prevenire casi di insolvenza. Occorre inoltre istituire fondi per la tutela e il risarcimento dei clienti (fondo per il risarcimento dei danni, fondo di garanzia per gli investitori, fondo di assicurazione dei depositi).

Nel caso di società del settore finanziario, la banca nazionale ungherese può, nell’ambito dei suoi poteri di autorità di vigilanza finanziaria, proporne la liquidazione dinanzi a un giudice, dopo avere revocato l’autorizzazione a svolgere attività di questo tipo.

La legge sulle organizzazioni della società civile prevede alcune norme di deroga per le procedure fallimentari e di liquidazione delle organizzazioni della società civile (associazioni, fondazioni). Negli altri casi si applicano le disposizioni della legge in materia di fallimenti.

Procedure di estinzione del debito delle persone fisiche (fallimento personale)

La legge CV del 2015 sull’estinzione del debito delle persone fisiche è entrata in vigore il 1 settembre 2015. È intesa a stabilire un quadro giuridico per l’estinzione dei debiti, oltre a garantire una tutela dal fallimento, grazie alla cooperazione tra debitore e creditori. La legge tutela essenzialmente i debitori con mutui ipotecari, in particolare coloro che hanno arretrati da lungo tempo, hanno debiti con più creditori e la cui proprietà immobiliare è sottoposta a vendita forzata.

I procedimenti iniziano in via stragiudiziale, coordinati dal primo erogatore del credito. Nel caso in cui non si giunga a una risoluzione stragiudiziale viene avviata una procedura fallimentare. In un primo momento, il procedimento giudiziario è anch’esso volto a giungere a un accordo, ma laddove l’accordo non sia accolto dalle parti, le condizioni per l’estinzione del debito sono decise dal giudice.

Il governo ha istituito il servizio statale per l’insolvenza delle famiglie, ente che svolge un ruolo importante nella procedura di estinzione del debito. Il servizio per l’insolvenza delle famiglie verifica che il debitore soddisfi i requisiti prescritti dalla legge, conserva un registro statale di dati relativi ai procedimenti e si avvale di amministratori familiari. Gli amministratori familiari svolgono mansioni di preparazione e collaborazione per il tribunale durante la procedura di estinzione del debito dinanzi al giudice, applicano le decisioni del tribunale, sostengono il debitore, sovrintendono alla gestione del suo nucleo familiare, vendono i beni del debitore con valore commerciale e pagano i creditori.

Il risultato di una corretta estinzione del debito è che il debito estinto nel corso del procedimento non potrà essere reclamato dal debitore in un secondo momento e che i creditori ricevono una quota determinata del rispettivo credito entro un termine prestabilito.

Le procedure di estinzione del debito delle persone fisiche non sono ancora state notificate a norma del regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio.

Conformemente alla legge in materia di fallimenti, una procedura fallimentare può essere avviata, compilando un modulo, dall’organizzazione debitrice, con l’approvazione del principale organo decisionale – la rappresentanza legale è obbligatoria durante il procedimento. Il debitore non può presentare detta richiesta se oggetto di una procedura fallimentare pendente o in caso di convalida di una decisione di primo grado che ne ordini la liquidazione. Le condizioni e i termini per l’ammissibilità di una nuova richiesta per l’avvio di una procedura fallimentare sono i seguenti: i crediti esistenti o sorti a favore del creditore durante la precedente procedura fallimentare devono essere soddisfatti e devono essere trascorsi due anni dalla conclusione definitiva della procedura fallimentare precedente o, nel caso in cui la richiesta precedente sia stata respinta d’ufficio, un anno dall’annuncio del provvedimento definitivo.

Di norma, se il debitore è insolvente, le procedure di liquidazione possono essere proposte su istanza del debitore o dei suoi creditori, oppure avviate d’ufficio dal giudice in alcuni casi previsti della legge in materia di fallimenti. Tale legge stabilisce espressamente chi può avviare una procedura di liquidazione e determina le norme per procedere su istanza o d’ufficio.

Entrambe le procedure sono procedure di estinzione collettiva del debito, nel cui ambito i creditori sono tenuti a partecipare al procedimento e non possono chiedere, nel corso del procedimento, di recuperare i crediti in altro modo o intentando altri procedimenti nei confronti del debitore.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

Procedure fallimentari

Le procedure fallimentari possono essere promosse dall’amministratore del soggetto debitore; tuttavia, la rappresentanza di un avvocato o di un consulente legale è obbligatoria.

Può essere avviata una sola procedura fallimentare per volta contro uno stesso debitore e non deve essere in corso nessuna procedura di liquidazione nei suoi confronti. È possibile proporre una nuova procedura fallimentare solo se il debitore ha estinto i debiti oggetto del procedimento precedente e trascorsi due anni dallo stesso procedimento. Nei casi in cui il giudice abbia respinto d’ufficio la precedente procedura fallimentare ex officio per vizi di forma, occorre attendere un anno prima di potere avviare nuove procedure fallimentari.

Procedure di liquidazione

Le procedure di liquidazione possono essere proposte dal debitore, da un creditore, dall’amministratore che ha partecipato alle procedure di liquidazione volontarie precedenti o da un’autorità giudiziaria o amministrativa nei casi previsti dalla legge. Ad esempio, una procedura di liquidazione è presentata dinanzi al tribunale qualora non si giunga a un accordo volontario nel corso della procedura fallimentare o se lo scioglimento di un’impresa in grave violazione della legge è ordinato da autorità con poteri di vigilanza legale quali il tribunale di commercio.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

I beni della massa fallimentare del debitore sono costituiti dalla somma di tutte le immobilizzazioni e attività correnti ai sensi della normativa contabile.

Gli aumenti del patrimonio ricavati durante la procedura fallimentare rientrano anch’essi tra i beni della massa fallimentare.

Il debitore conserva i diritti relativi alla gestione dei beni della massa fallimentare, benché sotto la supervisione dell’amministratore. Al contrario, nelle procedure di liquidazione il debitore non conserva i diritti sulla gestione dei beni della massa fallimentare, i quali vengono trasferiti al liquidatore. Il liquidatore è il legale rappresentante dell’organizzazione obbligata al pagamento. Si occupa, sotto il controllo dell’autorità giudiziaria, della registrazione e della valutazione dei crediti dei creditori, della realizzazione dei beni e della distribuzione dei proventi tra creditori.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

Nelle procedure fallimentari e di liquidazione un debitore può essere, ai sensi della legge in materia di fallimenti, uno degli operatori economici elencati nella legge. Le procedure fallimentari sono promosse dal debitore, che durante il procedimento può proseguire le proprie attività economiche. I dirigenti esecutivi e i proprietari del debitore non sono soggetti a restrizioni nell’esercizio dei loro diritti, ma possono esercitarli a condizione di non violare i diritti dell’amministratore previsti dalla legge. Il debitore effettua la registrazione e la classificazione dei crediti in collaborazione con l’amministratore e prepara, con il coinvolgimento dell’amministratore, un programma e una proposta per la negoziazione di un concordato, al fine di giungere a una composizione tesa a ripristinare o preservare una situazione di solvibilità. La composizione include l’accordo tra il debitore e i creditori sulle condizioni di estinzione del debito e ogni altro elemento ritenuto importante ai fini della riorganizzazione.

Sin dal principio, il creditore di una procedura fallimentare o di liquidazione è una persona che vanta crediti pecuniari dovuti o crediti espressi in termini monetari, in seguito alla decisione definitiva ed esecutiva di un giudice o di un’autorità pubblica, oppure crediti riconosciuti o non contestati dal debitore. Nelle procedure fallimentari, per “creditore” si intende anche qualsiasi persona i cui crediti sono divenuti esigibili nel corso del procedimento o siano stati registrati successivamente dall’amministratore, nonché ogni persona i cui crediti siano stati registrati dal liquidatore in una procedura di liquidazione.

L’amministratore in una procedura fallimentare è una persona giuridica nominata da un’autorità giudiziaria, autorizzata a svolgere i compiti di un curatore fallimentare. L’amministratore è tenuto a nominare un collaboratore assunto dal creditore, per l’espletamento delle attività di amministratore. Il compito di questa figura consiste nel monitorare le attività economiche del debitore per giungere una composizione, tenendo conto al tempo stesso degli interessi dei creditori, registrare le richieste dei creditori, collaborare all’elaborazione di una proposta di composizione e controfirmare il verbale delle risoluzioni adottate nelle negoziazioni per la composizione.

Il liquidatore è un organismo liquidatore (una persona giuridica autorizzata a svolgere i compiti di un curatore fallimentare) nominato dal tribunale, che agisce in qualità di legale rappresentante del soggetto messo in liquidazione e che, al tempo stesso, tutela gli interessi dei creditori ed espleta le mansioni affidategli dalla legge. La legislazione prevede rigorosi requisiti personali e professionali per gli organismi liquidatori, ivi compresa una regolare formazione professionale.

L’organismo liquidatore nomina un amministratore fallimentare che svolga le attività di un liquidatore.

Anche il nome dell’organismo liquidatore e dell’amministratore fallimentare sono iscritti nel registro giudiziario delle persone giuridiche.

Le procedure fallimentari e di liquidazione sono procedimenti civili non contenziosi proposti dinanzi a un giudice. Nelle materie non disciplinate dalla legge in materia di fallimenti, si applicano le norme del codice di procedura civile, con deroghe dovute alle specificità dei procedimenti non contenziosi. Le procedure fallimentari sono ordinate dalle autorità giudiziarie, mentre quelle di liquidazione vengono avviate dal giudice solo dopo che un debitore è dichiarato fallito o in altri casi specificati dalla legge, nonché su istanza di un altro tribunale, ente pubblico o amministratore. All’apertura del procedimento il tribunale nomina l’amministratore o il liquidatore dall’elenco dei liquidatori. Quando viene avviata la procedura di liquidazione, il tribunale nomina, su richiesta dei creditori, un liquidatore, che avrà le competenze di un amministratore temporaneo, incaricato di monitorare le attività del debitore fino alla messa in liquidazione.

Le obiezioni presentate contro eventuali misure od omissioni illegittima da parte dell’amministratore o del liquidatore sono sottoposte al giudice che, qualora ne venga riscontrata la presenza, invita l’amministratore o liquidatore a condurre le rispettiva attività nel rispetto della legge e in caso di violazione, l’amministratore o liquidatore è revocato dal procedimento e viene nominato un nuovo amministratore o liquidatore.

Durante la procedura fallimentare il debitore ha il diritto di ricevere una tutela dal fallimento, i procedimenti di esecuzione nei suoi confronti sono sospesi e gli è concessa una dilazione del pagamento o una moratoria sul pagamento dei debiti contratti in precedenza.

Se la maggioranza prevista dalla legge in materia di fallimenti approva l’accordo volontario e l’accordo è conforme ai requisiti di legge, il giudice accoglie l’accordo e il debitore ne è vincolato.

Laddove non si raggiunga un accordo volontario, il giudice ordina la liquidazione d’ufficio del debitore.

Debitore e creditori possono giungere a un accordo anche nell’ambito di una procedura di liquidazione. Il giudice fissa la data delle negoziazioni per la composizione nel corso della procedura di liquidazione e, nel caso in cui il voto sull’accordo volontario sia favorevole e l’accordo conforme alla legislazione, approva l’accordo. In caso di liquidazione, le condizioni per l’approvazione di un accordo volontario prevedono che, con la stipula dell’accordo, il debitore cesserà di essere insolvente e i crediti prioritari saranno soddisfatti o ne sarà comunque garantita la copertura.

Il giudice decide se registrare come chiusa la procedura fallimentare o di liquidazione o se chiudere il procedimento.

Se la procedura di liquidazione viene chiusa senza un successore legittimo al debitore, previa notifica da parte del tribunale, il tribunale commerciale cancella il debitore sciolto per messa in liquidazione dal registro delle imprese o, nel caso di un’organizzazione della società civile, dal registro delle organizzazioni della società civile.

Nelle procedure di liquidazione il pagamento degli stipendi dei dipendenti è garantito dalle risorse del fondo di garanzia salariale, alle condizioni stabilite dalla legge che istituisce il fondo.

Conseguenze legali dell’avvio del procedimento

Nel corso della procedura fallimentare, il tribunale prende provvedimenti per pubblicare nella Gazzetta delle imprese, su richiesta del debitore, un’immediata dilazione temporanea del pagamento, in conformità con la legge in materia di fallimenti. Il merito della richiesta è esaminato in seguito, qualora il tribunale decida di respingere d’ufficio la richiesta nei casi stabiliti dalla legge o, in caso contrario, decida di ordinare una procedura fallimentare. La procedura fallimentare inizia con la pubblicazione dell’ordinanza al riguardo nella Gazzetta delle imprese. In seguito all’apertura della procedura fallimentare, al debitore è garantita una dilazione del pagamento per l’esecuzione di crediti pecuniari fino a 0 ore il secondo giorno lavorativo successivo al 120° giorno (con poche eccezioni). La moratoria può inoltre essere prorogata sino a un massimo di 365 giorni. Durante il periodo di dilazione del pagamento possono essere soddisfatti solo i crediti indicati nell’atto giuridico, non vi sono conseguenze legali dovute alla mancata esecuzione o a ritardi nell’adempimento degli obblighi di pagamento e l’esecuzione dei crediti pecuniari nei confronti del debitore è sospesa, in modo tale che il debitore abbia una possibilità realistica di preparare un programma per ripristinare la solvibilità ed estinguere i debiti.

Se dichiara insolvente il debitore, per l’esistenza di un qualsiasi motivo di insolvenza di cui all’atto giuridico, il giudice decide con un’ordinanza la liquidazione del debitore e, in seguito alla sua messa in atto, nomina un liquidatore pubblicando un’ordinanza nella Gazzetta delle imprese, che include altresì un invito ai creditori a notificare i rispettivi crediti. I diritti di proprietà cessano quando viene ordinata la procedura di liquidazione, il cui fine è tutelare i beni della massa fallimentare e, dalla data di inizio della liquidazione, solo il liquidatore che agisce in qualità di rappresentante del debitore può rilasciare dichiarazioni legali in merito al patrimonio del debitore. Alla data di inizio della liquidazione, tutti i debiti dell’operatore economico vanno in scadenza (diventando debiti scaduti).

La liquidazione è finalizzata alla ripartizione tra creditori di tutti i beni del debitore e anche i procedimenti di esecuzione riguardanti i beni oggetto della procedura di liquidazione devono essere chiusi. I procedimenti contenziosi e non contenziosi avviati prima della data di inizio della liquidazione continuano dinanzi al giudice adito. A partire dalla data di inizio della liquidazione, gli eventuali crediti pecuniari relativi ai beni della massa fallimentare possono essere fatti valere solo nell’ambito della procedura di liquidazione. Ogni restrizione all’alienazione e ai vincoli sui beni immobili o su altre attività del debitore cessa alla data di inizio della liquidazione, mentre i diritti di riacquisto e le opzioni di acquisto, così come qualsiasi onere, cessano con la vendita del bene. Le persone aventi diritto possono soddisfare i propri crediti attraverso a un deposito cauzionale fornito dal debitore fino all’inizio della liquidazione. In seguito dovranno trasferire l’importo restante al liquidatore.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

Durante una procedura di liquidazione, i creditori possono far valere i loro crediti nei confronti del debitore solo dopo essersi registrati per il procedimento. Non è prevista alcuna compensazione stragiudiziale, ad eccezione della compensazione per close-out applicata in base a convenzioni commerciali internazionali. Tuttavia, in caso di precedente causa pendente tra il creditore e il debitore, il creditore può compensare eventuali crediti rivendicati nella causa contro il debito nei confronti del debitore.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

L’avvio di procedure di liquidazione in quanto tali non ha l’effetto giuridico di rescindere i contratti precedentemente stipulati dal debitore. I contratti possono essere rescissi nell’ambito del procedimento sotto la supervisione dell’amministratore, in caso di procedure fallimentari, mentre in caso di procedure di liquidazione è il liquidatore a concludere i contratti in qualità di legale rappresentante del debitore. Il liquidatore ha il diritto di rescindere i contratti con effetto immediato o di annullarli.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

Il patrimonio del debitore non può essere oggetto di una procedura esecutiva e un creditore pignoratizio non può vendere il pegno, mentre i debiti vengono estinti nella procedura di liquidazione.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

Le cause già intentate sono concluse dal primo tribunale adito. Se il debitore ha perso la causa, la parte vincente partecipa alla procedura di liquidazione in qualità di creditore. Se il debitore ha vinto la causa, tutti i beni o fondi dovutigli sono inclusi nella massa fallimentare. La legge in materia di fallimenti stabilisce in diversi punti che fornire informazioni ai creditori è compito dell’amministratore o del liquidatore.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

I creditori possono riunirsi in comitati dei creditori o eleggere un rappresentante dei creditori. Il liquidatore dovrà consultarsi con il rappresentante dei creditori, tenerlo informato e ottenerne il consenso implicito o esplicito per alcune misure.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

Il liquidatore può vendere i beni del debitore all’acquirente che propone la migliore offerta in una procedura di vendita pubblica su un portale online di vendite sottoposto a verifiche.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Il creditore può fare valere sia i debiti contratti in precedenza che quelli derivanti dall’avvio della procedura di insolvenza, notificando i crediti nel corso della procedura fallimentare o della procedura di liquidazione in qualità di creditore.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

Il curatore fallimentare (l’amministratore nelle procedure fallimentari o il liquidatore nelle procedure di liquidazione) registra le istanze dei creditori e riferisce per giudizio i crediti contestati al giudice competente della procedura fallimentare o di liquidazione.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

Il liquidatore utilizza i proventi della vendita di un pegno – dopo la detrazione di alcune spese – per pagare il creditore pignoratizio. L’importo restante viene ripartito tra i creditori in base alla distribuzione delle attività, tenendo conto della classificazione per la soddisfazione dei creditori stabilita dalla legge in materia di fallimenti, nonché in base al bilancio intermedio di liquidazione o al bilancio finale di liquidazione.

Dopo la vendita delle altre attività e una volta approvato il bilancio intermedio di liquidazione o il bilancio finale di liquidazione, è possibile ripartire i proventi, tenendo conto della distribuzione dei beni approvata dal giudice e della classificazione per la soddisfazione dei creditori stabilita dalla legge in materia di fallimenti.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Il debitore può concordare un accordo volontario con i creditori nell’ambito di una procedura fallimentare o di liquidazione. Se l’accordo è conforme alla legislazione, il giudice lo approva e dichiara chiuso il procedimento. In questi casi il debitore continua le operazioni. I crediti vantati dai creditori sono soddisfatti nelle modalità e nella misura determinate nell’accordo. Il debitore è esentato dal pagare altri importi non contemplati nell’accordo.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

In una procedura fallimentare conclusa con un accordo volontario approvato dal giudice, le richieste dei creditori sono soddisfatte nei modi e nei tempi stabiliti nell’accordo. Se il debitore non rispetta l’accordo, i creditori possono presentare un procedimento di esecuzione o avviare la liquidazione del debitore.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

I creditori versano una quota di registrazione. La presentazione di un’istanza per l’avvio di una procedura di insolvenza (procedure fallimentari e di liquidazione) è a pagamento, mentre tutti gli altri costi sostenuti sono a carico del debitore.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

Il liquidatore o i creditori possono contestare tali operazioni presentando una petizione e chiedendone l’annullamento. Ogni bene restituito in tal modo al debitore aumenta la massa fallimentare.

Il liquidatore o i creditori possono proporre azioni legali nei confronti degli ex-dirigenti del debitore laddove con il loro operato abbiano leso gli interessi dei creditori, ad esempio, per non avere svolto le loro funzioni manageriali tenendo conto degli interessi dei creditori al verificarsi di una situazione a rischio di insolvenza, che ha causato una diminuzione del patrimonio dell’operatore economico, per non avere garantito il pieno soddisfacimento dei crediti vantati dai creditori o per avere trascurato il regolamento degli oneri ambientali. Se questi comportamenti vengono dimostrati, l’ex-dirigente del debitore è tenuto a risarcire i creditori per il danno causato di conseguenza.

Ultimo aggiornamento: 15/01/2024

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Insolvenza/fallimento - Malta

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Procedure concorsuali (companies – corrispondenti sostanzialmente alle società di capitali e indicate di seguito come “società”) e procedure di fallimento (partnership – corrispondenti grosso modo alle società in nome collettivo – e imprenditori)

Il diritto nazionale individua due tipi di persone cui sono applicabili le procedure concorsuali, le partnership e gli imprenditori, per i quali sono previsti regimi diversi. Le partnership commerciali possono essere suddivise in partnerships en nom collectif (società in nome collettivo), partnerships en commandite (società in accomandita) e società a responsabilità limitata.

Una procedura concorsuale può essere promossa nei confronti di tutte le suddette persone (fisiche e giuridiche), cui si applicano però procedure, norme e leggi differenti. In effetti, possono essere assoggettate a una procedura di fallimento (capitolo 13 delle Laws of Malta (leggi di Malta)) le partnership in nome collettivo, le partnership in accomandita e gli imprenditori. Le partnership in nome collettivo e in accomandita sono considerate a tutti gli effetti come imprenditori ai fini della procedura fallimentare. Il termine “trader” (imprenditore) è definito al capitolo 13 come qualsiasi persona che per lavoro esercita attività commerciali a suo nome e include le partnership commerciali.

Procedure di risanamento (recupero della società)

È possibile promuovere procedure di risanamento nei confronti delle società, ai sensi degli articoli da 327 a 329B, capitolo 368, del Companies Act (legge sulle società) del 1995.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

Procedure concorsuali (società)

La società, in seguito a una decisione dell’assemblea generale, il consiglio di amministrazione, gli obbligazionisti, i creditori o i soci possono presentare all’autorità giudiziaria una domanda di scioglimento della società e, successivamente, di liquidazione, nel caso in cui la società sia incapace di soddisfare i suoi debiti. La prova da effettuare a norma dell’articolo 214, comma 2, lettera a), punto ii), del capitolo 386, è descritta di seguito.

La società è considerata incapace di soddisfare i propri debiti se:

a) un debito a carico della società non viene soddisfatto, interamente o in parte, dopo ventiquattro settimane dall’attuazione di un titolo esecutivo nei confronti della società mediante uno degli atti esecutivi di cui all’articolo 273 del Code of Organization and Civil Procedure (codice di organizzazione e procedura civile);

b) viene dimostrato in modo soddisfacente per l’autorità giudiziaria che la società non è in grado di estinguere i propri debiti, tenendo conto anche delle passività potenziali e future.

L’autorità giudiziaria darà alle parti l’opportunità di esprimersi e deciderà infine se sussistano le condizioni per lo stato di insolvenza. In questo caso, il giudice ordinerà lo scioglimento della società e la data del fallimento sarà considerata quella della presentazione della domanda in tribunale, conformemente all’articolo 223 del capitolo 386.

Nel periodo tra il decreto di scioglimento per fallimento e il deposito della domanda di dichiarazione di fallimento, l’autorità giudiziaria può in qualsiasi momento nominare un amministratore provvisorio, cui assegnerà l’amministrazione del patrimonio o dell’attività della società, in base a quanto deciso nel relativo decreto di nomina. L’amministratore provvisorio resta in carica sino all’emissione del decreto di liquidazione oppure al rigetto della domanda di liquidazione, a meno che non si dimetta o il giudice lo rimuova dell’incarico per un giustificato motivo.

Fallimento – Liquidazione volontaria dei creditori

A parte quanto spiegato in precedenza, una società può optare per lo scioglimento volontario e, laddove gli amministratori ritengano che le attività della società non siano sufficienti per coprire le passività, sarà convocata un’assemblea dei creditori, al fine di nominare un amministratore fallimentare (e/o una commissione liquidatoria), che goda della loro fiducia e cui sarà affidata la liquidazione della società, senza dovere ricorrere a un procedimento giudiziario. Le norme da seguire sono contenute negli articoli 277 e seguenti del capitolo 386.

Procedure di risanamento (recupero della società)

Se la società non è in grado di pagare i propri debiti o non potrà più farlo nel breve termine, la società stessa, con delibera straordinaria, i suoi amministratori, in seguito a una decisione del consiglio di amministrazione, o i creditori della società che rappresentino in termini di valore più della metà di tutti i creditori possono presentare in tribunale una domanda per una procedura di risanamento (procedura di recupero ai sensi dell’articolo 329B del capitolo 386). Come nel caso precedente, la società deve essere considerata incapace di soddisfare i propri debiti.

a) un debito a carico della società non viene soddisfatto, interamente o in parte, dopo ventiquattro settimane dall’attuazione di un titolo esecutivo nei confronti della società mediante uno degli atti esecutivi di cui all’articolo 273 del Code of Organization and Civil Procedure (codice di organizzazione e procedura civile);

b) viene dimostrato in modo soddisfacente per l’autorità giudiziaria che la società non è in grado di estinguere i propri debiti, tenendo conto anche delle passività potenziali e future.

Il giudice deciderà se la società debba essere oggetto di risanamento e, in tal caso, emetterà un decreto di recupero entro venti giorni dalla domanda all’autorità giudiziaria di amministrare l’attività della società per un periodo specificato dal giudice (attualmente pari a un anno, prorogabile per un altro anno. Tuttavia, considerate le modifiche in programma, il termine dovrebbe passare a quattro mesi, prorogabili di quattro mesi in quattro mesi, sino a un massimo di dodici mesi).

Procedura di fallimento (partnership e imprenditori)

Le procedure di fallimento possono essere promosse da tutti i creditori, sia nel caso di debiti commerciali che di altro tipo, anche se non ancora giunti a scadenza, per promuovere un procedimento sommario dinanzi alla prima camera del tribunale civile contro il debitore o il suo legale rappresentante, chiedendo una dichiarazione di stato fallimentare per il debitore in questione.

Il criterio per la dichiarazione di fallimento è la sospensione del pagamento dei debiti da parte del debitore. L’autorità giudiziaria dichiarerà il fallimento mediante sentenza, nominando uno o più curatori per l’esercizio delle funzioni loro spettanti a norma del capitolo 13 del codice di commercio.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Procedura concorsuale (società) (inclusa la liquidazione volontaria dei creditori)

Tutte le attività della società saranno liquidate per coprire le passività del debitore. Non sarà operata alcuna distinzione tra le attività che già facevano parte del patrimonio del debitore e quelle insorte in seguito all’apertura della procedura concorsuale.

Procedura di fallimento (partnership e imprenditori)

Nelle procedure di fallimento riguardanti gli imprenditori e le partnership in nome collettivo e in accomandita, tutti i beni, sia mobili che immobili, possono fare parte del patrimonio da liquidare. In caso di fallimento, una volta emessa la dichiarazione di fallimento, il soggetto fallito perde ipso jure la responsabilità dell’amministrazione di tutti i suoi beni, correlati all’attività professionale o meno, ad eccezione del diritto a un’indennità giornaliera per la sussistenza.

I beni sono dati in possesso a un curatore, che, a sua volta, ha il diritto di vendere e alienare le proprietà, con il consenso dell’autorità giudiziaria. I beni deperibili del soggetto fallito sono venduti da una casa d’aste autorizzata, previa autorizzazione del giudice,

necessaria anche per i beni non deperibili e altre proprietà.

In queste circostanze, il giudice impartisce le istruzioni che ritiene più vantaggiose per gli interessi del soggetto fallito e dei creditori, anche laddove vengano a crearsi condizioni che consentano al curatore di ristabilire l’attività del fallito o di aumentarne l’attivo, purché ciò vada altresì a beneficio dei creditori.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

Procedure concorsuali (società)

Subito dopo aver ordinato lo scioglimento di una società in stato di insolvenza, l’autorità giudiziaria nomina un insolvency practitioner (amministratore fallimentare).

In base al capitolo 386, un amministratore fallimentare deve essere una persona fisica, in possesso della qualifica di avvocato, oppure un contabile e/o revisore pubblico certificato, iscritto al registro delle società, che abbia le competenze adeguate per svolgere l’incarico di amministratore fallimentare.

Un’altra restrizione riguarda il fatto che l’amministratore fallimentare non può agire in questa veste qualora abbia rivestito il ruolo di amministratore o segretario della società oppure abbia avuto un altro incarico al suo interno o in relazione alla società in questione in qualsiasi momento nei quattro anni precedenti lo scioglimento della società.

L’autorità giudiziaria dispone di un ampio potere discrezionale nel decidere chi debba farsi carico del compenso dell’amministratore fallimentare. Di norma l’amministratore fallimentare è retribuito a partire dai beni della società. Tuttavia, nel caso in cui non siano sufficienti, il giudice può ordinare che il pagamento sia effettuato da altre persone (che abbiano un qualche legame) specificate dal giudice stesso.

A norma dell’articolo 296 del capitolo 386, i poteri dei funzionari della società (amministratori e segretari della società) cessano con la nomina dell’amministratore fallimentare e pertanto, né gli amministratori, inclusi gli eventuali sostituti, né il segretario della società, possono agire in nome e per conto della società in questione nell’ambito della liquidazione. L’amministratore fallimentare assumerà la custodia o il controllo di tutte le proprietà e di tutti i diritti, ragionevolmente ritenuti spettare alla società.

In base all’articolo 238 del capitolo 386, l’amministratore fallimentare in una pratica di liquidazione coatta può, con l’autorizzazione del giudice o della commissione liquidatrice:

a) promuovere o difendere azioni o altri procedimenti legali a nome e per conto della società;

b) portare avanti l’attività della società sino a quando necessario per una liquidazione vantaggiosa per la stessa;

c) pagare i creditori in base all’ordine di preferenza stabilito dalla legge;

d) concludere compromessi o concordati con i creditori o coloro che sostengono di esserlo oppure che hanno o sostengono di avere crediti, presenti o futuri, certi o potenziali, garantiti o che possono essere dovuti in danni contro la società oppure di cui la società possa essere riconosciuta responsabile e ricorrere in questi casi alla procedura di arbitrato;

e) presentare una richiesta ai soci o presunti soci e attuare compromessi o accordi relativi a debiti, passività e crediti della società, presenti o futuri, certi o potenziali, garantiti o che possono essere dovuti per danni, esistenti o che si presumano esistere tra la società e un socio o presunto socio oppure un altro debitore o presunto debitore e a tutte le questioni che in qualche misura sono connesse o incidono sui beni o sulla liquidazione della società, in base ai termini concordati, nonché adottare garanzie per estinguere richieste, debiti, passività o crediti e procedere alla loro totale estinzione;

f) rappresentare la società in ogni ambito e occuparsi di tutto il necessario ai fini della liquidazione degli affari della società e della ripartizione dei suoi beni.

Inoltre l’autorità giudiziaria può decidere che, in mancanza di una commissione liquidatrice, l’amministratore fallimentare può esercitare uno dei poteri di cui ai precedenti paragrafi a) o b), senza l’approvazione dell’autorità giudiziaria.

In genere, l’amministratore fallimentare nell’ambito di una liquidazione coatta, può:

a) vendere i beni mobili e immobili della società, inclusi eventuali diritti, mediante un’asta pubblica o un accordo privato per il trasferimento di tutti i beni o parte di essi;

b) occuparsi di ogni atto e dare esecuzione, a nome e per conto della società, a tutti gli atti, le ricevute o gli altri documenti;

c) aumentare sulla garanzia dei beni della società eventuali requisiti finanziari;

d) nominare un mandatario che agisca per suo conto in qualità di amministratore fallimentare per finalità specifiche.

L’esercizio dei poteri conferiti da questo articolo all’amministratore fallimentare in una liquidazione coatta è soggetto al controllo dell’autorità giudiziaria e i creditori o soci possono presentare all’autorità giudiziaria un’istanza relativa all’esercizio effettivo o proposto di tali poteri.

Nel periodo transitorio tra il decreto di scioglimento in caso di fallimento e la presentazione all’autorità giudiziaria di una domanda di fallimento e qualora l’autorità giudiziaria nomini un amministratore provvisorio, i poteri dei funzionari della società cessano nella misura in cui l’amministratore sarà incaricato di amministrare il patrimonio o l’attività della società, in base a quanto specificato nel decreto di nomina.

Procedure di risanamento (recupero della società)

Ai sensi dell’articolo 329B, comma 6 del capitolo 386, nel corso del periodo di attuazione dell’ordine di recupero (risanamento), la società continua le normali attività sotto la direzione dal controllore speciale.

Il controllore speciale deve possedere competenze ed esperienza nell’amministrazione di imprese, accertate dall’autorità giudiziaria, essere qualificato nonché disposto ad accettare la nomina. Non deve inoltre avere conflitti di interesse relativamente alla nomina.

Il compenso del controllore speciale è a carico della società. In effetti, con la nomina, l’autorità giudiziaria fissa un termine, inferiore ai dieci giorni lavorativi dal decreto di recupero dell’impresa, entro il quale la società è tenuta a depositare presso l’autorità giudiziaria una somma di denaro oppure a fornire un’altra garanzia adeguata o un altro accordo opportuno, che l’autorità stessa ritenga sufficiente per coprire il compenso e le spese del controllore speciale connesse al suo incarico.

Con la nomina del controllore speciale tutti i poteri conferiti alla società dalla legge o dal suo statuto dovranno essere sospesi, ad eccezione dei casi per cui il controllore speciale abbia dato il proprio consenso per l’esercizio dei suddetti poteri in generale o in relazione a uno più casi specifici. In caso contrario, tali poteri sono attribuiti al controllore speciale.

In genere il controllore speciale avrà la facoltà di:

a) prendere sotto la propria custodia o controllo tutte le proprietà della società e, di conseguenza, sarà responsabile della gestione e della supervisione di attività, affari e proprietà;

b) rimuovere dall’incarico gli amministratori della società, dopo aver informato l’autorità giudiziaria, e nominare una terza persona che si occupi dell’amministrazione;

c) assumere persone per lo svolgimento di servizi professionali o amministrativi e impegnare la società al pagamento delle relative tariffe e oneri;

d) convocare un’assemblea dei soci o dei creditori della società.

In aggiunta, il controllore speciale può, previa autorizzazione esplicita dell’autorità giudiziaria:

i) impegnare la società in attività di durata superiore ai sei mesi;

ii) porre fine ai contratti di lavoro dei dipendenti dell’impresa nel modo ritenuto necessario per garantire del tutto o in parte la continuità aziendale della società come attività economicamente sostenibile.

Procedura di fallimento (partnership e imprenditori)

Come spiegato in precedenza, per gli imprenditori che esercitano l’attività a loro nome e per le partnership, la legge applicabile è il titolo sul fallimento del codice di commercio.

Per quanto concerne i poteri dell’amministratore fallimentare nei fallimenti, tale amministratore è denominato “curatore” ed è rappresentato da una o più persone che l’autorità giudiziaria ritiene atte a svolgere lealmente i compiti comportati da questo incarico, anche se lo stesso sia in relazione con il soggetto fallito o un creditore di questo ultimo.

Dopo aver assunto le funzioni comportate dall’incarico, il curatore prende possesso di beni e diritti di ogni tipo appartenenti al fallito. Inoltre, quest’ultimo deve prendere tutte le misure necessarie per preservare i propri diritti nei confronti dei debitori, nonché iscrivere nei pubblici registri le eventuali ipoteche sulle proprietà dei suoi debitori. Il curatore è responsabile delle sue azioni nei confronti del fallito.

Il curatore è inoltre tenuto ad agire in giudizio per il pagamento dei debiti spettanti al fallito, ma non è autorizzato a definire un compromesso né a deferire eventuali contenziosi ricorrendo all’arbitrato senza il consenso scritto della maggioranza, in termini di valore, dei creditori del soggetto fallito e l’autorizzazione del giudice.

Entro un mese dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore redige un inventario della massa fallimentare.

Tutti i creditori hanno il diritto di prenderne visione e, assieme al soggetto fallito, sono tenuti ad assistere al momento della redazione.

L’inventario deve consistere di un vero e proprio elenco, accompagnato da una descrizione e una valutazione di tutte le proprietà del soggetto fallito.

Il curatore non può disporre dei beni senza l’approvazione dell’autorità giudiziaria e l’intera procedura è aperta al controllo pubblico. È necessario elencare i proventi delle vendite effettuate dal curatore per conto del fallito o della partnership e documentare correttamente tutte le ricevute e fatture.

È responsabilità dell’autorità giudiziaria chiedere, laddove lo ritenga necessario, a curatori, fallito e creditori di prestare giuramento su tutte le informazioni.

Per quanto concerne i poteri del debitore (in questo caso da intendere quale il soggetto fallito o la partnership fallita), il debitore ha il diritto di verificare che il curatore stia gestendo le questioni relative al fallimento correttamente e nel rispetto della legge.

Il debitore ha il diritto di segnalare al giudice se le azioni prese dal curatore non sono effettuate conformemente al decreto dell’autorità giudiziaria o se i suoi affari sono mal gestiti.

I registri e i documenti del fallito devono essere sempre accessibili per eventuali ispezioni e, di conseguenza, il debitore ha diritto di conoscere, controllare e verificare le azioni del curatore nominato dal giudice.

Il debitore ha inoltre diritto, per legge, a un’indennità regolare per la sua sussistenza. In altre parole, l’autorità giudiziaria concederà al debitore un’erogazione di fondi dalle sue stesse proprietà, fornitigli dal curatore, e che sarà costituita da un assegno di sussistenza per sé e la famiglia, purché non si presuma che il fallito abbia agito in modo fraudolento.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

Procedure concorsuali e di risanamento (società)/Procedure di fallimento (partnership e imprenditori)

In conformità al capitolo 459, le clausole di compensazione per close-out o altre disposizioni di un contratto che prevedono o siano relative alla compensazione (set-off o netting) degli importi dovuti da ciascuna parte all’altra per quanto concerne i reciproci debiti, crediti o trattative devono essere attuate in conformità ai termini previsti, sia prima, sia dopo il fallimento o l’insolvenza, per i reciproci debiti, crediti o trattative, sorti prima del fallimento o dell’insolvenza di una delle parti, contro:

a) le parti che stipulano il contratto;

b) un garante o un’altra persona che offra una garanzia per le parti del contratto;

c) l’amministratore fallimentare, il curatore fallimentare, il curatore, il controllore, il controllore speciale o altri funzionari analoghi di ciascuna parte del contratto;

d) i creditori delle parti del contratto.

Quanto precede non si applica agli accordi di compensazione per close-out conclusi in un momento in cui l’altra parte era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pendenza della domanda di scioglimento e di liquidazione della società per fallimento o del fatto che la società avevo preso misure formali, previste dalle leggi applicabili, ai fini del proprio scioglimento e della liquidazione per fallimento.

Non si applica neppure quando la parte insolvente è una persona fisica (non un imprenditore) o una partnership commerciale diversa da una società (partnership in nome collettivo o in accomandita) e l’altra parte era o avrebbe dovuto essere a conoscenza di eventi della stessa natura di quelli descritti nel paragrafo precedente in relazione alla parte insolvente.

Le eventuali competenze o deleghe previste in un contratto per l’attuazione delle clausole di compensazione per close-out non vengono revocate in seguito alla dichiarazione di fallimento o all’insolvenza di una delle parti del contratto.

È inoltre previsto che, fatte salve le disposizioni di altre leggi nazionali, nulla può limitare o ritardare l’applicazione delle disposizioni di un contratto che prevedano o siano relative alla compensazione (set-off o netting) altrimenti applicabili e nessun decreto di un’autorità giudiziaria, mandato, ingiunzione o provvedimento analogo preso da un giudice o in altro modo, né alcun procedimento, indipendentemente dalla sua natura, può avere effetti a tal riguardo. Tuttavia, fermo restando quanto esposto in questo paragrafo, nulla può impedire l’applicazione di una legge che renderebbe la compensazione (set-off o netting) non eseguibile in casi specifici per frode o motivi simili oppure consentire l’applicabilità della compensazione (set-off o netting) in caso di disposizioni di un contratto tra le parti interessate che rendano la compensazione stessa nulla per motivi relativi alla frode o analoghi.

La legge prevede che le parti di un contratto possono legittimamente:

  • giungere a un accordo su un sistema o meccanismo che consenta loro di convertire un’obbligazione non finanziaria in un’obbligazione monetaria di pari valore e di valutarla ai fini di un’eventuale compensazione (set-off o netting);
  • accordarsi sul tasso di cambio e sul metodo da utilizzare per definire il tasso di cambio da applicare in un’eventuale compensazione (set-off o netting) laddove gli importi da regolare o compensare siano in valute diverse e per determinare la valuta in cui deve essere effettuato il pagamento dell’importo netto;
  • decidere che le eventuali operazioni o altre trattative effettuate in base ai contratti, siano esse indicate specificamente o con un riferimento a un tipo o una classe di operazioni o trattative, debbano essere trattate quali un’operazione o una trattativa unica ai fini delle clausole sulla compensazione (set-off o netting) contenute nel contratto e che tutte le operazioni o trattative di questo tipo siano trattate come un’operazione o una trattativa unica dalle parti o dagli amministratori fallimentari, dai curatori fallimentari, dai curatori, dai controllori o controllori speciali oppure da altri funzionari che agiscano per le parti, nonché dalle autorità giudiziarie.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Procedure concorsuali (società)

L’articolo 303 del capitolo 386 contiene disposizioni relative a privilegi, ipoteche e altri oneri, trasferimenti o altre cessioni di proprietà o diritti ed eventuali pagamenti, titoli esecutivi o altri atti relativi a proprietà o diritti effettuati da o nei confronti di una società, nonché alle obbligazioni contratte dalla società nei sei mesi precedenti lo scioglimento, secondo cui si deve ritenere che esista una prelazione fraudolenta nei confronti dei creditori, sia in caso di operazione gratuita che a titolo oneroso, quando l’operazione è sottovalore o se viene accordata una prelazione. In questi casi l’operazione (prelazione fraudolenta) è nulla.

La definizione di operazione sottovalore è la seguente:

a) una società effettua un’operazione sotto valore se:

i) effettua una donazione o un altro tipo di operazione a condizioni che comportino che la società non riceva alcun corrispettivo;

ii) intraprende un’operazione per un corrispettivo di un valore, in denaro o in equivalente monetario, notevolmente inferiore al valore in denaro o in equivalente monetario del corrispettivo fornito dalla società.

La definizione di prelazione è la seguente:

b) una società accorda una prelazione a un soggetto se:

i) tale soggetto è uno dei creditori della società oppure un garante o un fideiussore per i debiti o altre passività della società;

ii) la società compie o non compie un atto che, in entrambi i casi, ha come effetto mettere un soggetto in una posizione che, nel caso in cui la società sia liquidata per fallimento, sarà migliore rispetto alla posizione che tale soggetto avrebbe avuto qualora il fatto o l’omissione di cui sopra non si fossero verificati.

Viene fatta un’eccezione rispetto a quanto illustrato se il soggetto a favore del quale è effettuata, eseguita o sostenuta l’operazione, dimostra di non sapere o non avere avuto ragioni di ritenere probabile lo scioglimento della società per fallimento.

A parte quanto descritto sinora, non esistono altre disposizioni che abbiano effetti diretti sui contratti.

Procedure di risanamento (recupero della società)

Non esistono disposizioni specifiche riguardanti gli effetti delle procedure di risanamento sui contratti.

Procedura di fallimento (partnership e imprenditori)

In base al codice di commercio, e più specificatamente all’articolo 485, è possibile rendere nulli tutti gli atti di trasferimento delle proprietà, le eventuali obbligazioni contratte o le rinunce a successioni da parte del soggetto fallito, a titolo gratuito o contro pagamento, con l’intento di frodare i creditori.

Diversamente dalla legge sulle società, il codice di commercio non specifica un termine massimo, come l’articolo 303 del capitolo 386 delle leggi di Malta.

Nei casi precedenti, qualora venga dimostrato che il soggetto fallito era a conoscenza dell’esistenza di circostanze che avrebbero potuto comportare una dichiarazione di fallimento, tali azioni possono quindi essere annullate.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

Procedure concorsuali (società)

Dall’apertura di una procedura concorsuale (l’impresa è sciolta per fallimento con decreto del giudice) non è più possibile avviare (divieto di avviare azioni) alcuna azione o procedimento nei confronti della società o dei suoi beni, ad eccezione dei casi in cui a intervenire è l’autorità giudiziaria e alle condizioni da essa stabilite. La legge non specifica i casi in cui l’autorità giudiziaria può consentire l’avvio o la prosecuzione di un procedimento giudiziario promosso da un creditore. Tuttavia, di norma, si applica il principio secondo cui, nel corso di una procedura concorsuale, i beni della società sono amministrati in modo ordinato, a beneficio di tutti i creditori, e nessun creditore in particolare deve poter ottenere un qualunque vantaggio avviando un procedimento nei confronti della società.

Procedure di risanamento (recupero della società)

Il diritto nazionale prevede la sospensione dei procedimenti durante la procedura di risanamento (recupero della società). In effetti l’articolo 329B, comma 4, del capitolo 386 stabilisce che, su presentazione di una domanda di risanamento (recupero della società), purché non venga respinta, o nel periodo in cui la procedura di recupero è in corso:

a) le nuove domande di liquidazione e quelle in corso devono essere sospese;

b) non possono essere approvati o attuati provvedimenti di scioglimento e successiva liquidazione della società;

c) l’esecuzione dei crediti di natura monetaria nei confronti della società e di eventuali interessi che potrebbero maturare di conseguenza è sospesa;

d) nel corso del contratto, il proprietario o altre persone a cui deve essere versato l’affitto possono esercitare un diritto di conclusione del contratto relativo ai locali affittati alla società per il fatto che questa non sia riuscita a rispettare i termini o le condizioni di locazione dei locali, eccetto nei casi in cui l’autorità giudiziaria dia il proprio consenso e alle condizioni che ritiene opportune;

e) non è possibile prendere altri provvedimenti per applicare garanzie sulle proprietà della società o riprendere possesso dei beni della società oggetto di un contratto di locazione-vendita, eccetto nei casi in cui l’autorità giudiziaria dia il proprio consenso e alle condizioni che ritiene opportune;

f) non può essere adottata nessuna misura precauzionale o esecutiva né alcun mandato, di cui al capitolo 16 del codice di organizzazione e di procedura civile, nei confronti della società o delle sue proprietà, eccetto nei casi in cui l’autorità giudiziaria dia il proprio consenso

e alle condizioni che ritiene opportune;

g) non è possibile avviare o continuare un procedimento giudiziario nei confronti della società o delle sue proprietà, eccetto nei casi in cui l’autorità giudiziaria dia il proprio consenso e alle condizioni che ritiene opportune.

Procedura di fallimento (partnership e imprenditori)

Nelle procedure di fallimento nei confronti di un imprenditore o di una partnership, dopo la nomina di un curatore da parte del giudice, tutte le azioni contro la persona e le proprietà del fallito possono essere intentate soltanto nei confronti dei curatori e non più del fallito o della partnership fallita, in conformità all’articolo 500 del capitolo 13.

Il creditore ha il diritto di essere a conoscenza, esaminare e verificare il modo in cui il curatore amministra gli affari del fallito e di chiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria in caso i suoi diritti siano lesi dal/i curatore/i.

Nelle procedure di recupero, l’autorità giudiziaria può decidere di emanare un decreto provvisorio per sospendere il recupero delle attività del soggetto fallito/della partnership.

Ciononostante, diversamente dal recupero della società, i creditori possono comunque avviare azioni contro il curatore che rappresenta l’imprenditore o la partnership in stato di fallimento.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

Procedure concorsuali (società)

Dopo l’apertura di una procedura concorsuale (l’impresa è sciolta per fallimento con decreto del giudice) non è più possibile proseguire azioni o procedimenti (sospensione) nei confronti della società o dei suoi beni, ad eccezione dei casi in cui a intervenire è l’autorità giudiziaria e alle condizioni da essa stabilite. La legge non specifica i casi in cui l’autorità giudiziaria può consentire l’avvio o la prosecuzione di un procedimento giudiziario promosso da un creditore. Tuttavia, di norma, si applica il principio secondo cui, nel corso di una procedura concorsuale, i beni della società sono amministrati in modo ordinato, a beneficio di tutti i creditori, e nessun creditore in particolare deve poter ottenere un qualunque vantaggio avviando un procedimento nei confronti della società.

Procedure di risanamento (recupero della società)

Il diritto nazionale prevede la sospensione dei procedimenti durante la procedura di risanamento (recupero della società). In effetti l’articolo 329B, comma 4, del capitolo 386 stabilisce che, su presentazione di una domanda di risanamento (recupero della società), purché non venga respinta, o nel periodo in cui la procedura di recupero è in corso:

a) le nuove domande di liquidazione e quelle in corso devono essere sospese;

b) non possono essere approvati o attuati provvedimenti di scioglimento e successiva liquidazione della società;

c) l’esecuzione dei crediti di natura monetaria nei confronti della società e di eventuali interessi che potrebbero maturare di conseguenza è sospesa;

d) nel corso del contratto, il proprietario o altre persone a cui deve essere versato l’affitto possono esercitare un diritto di conclusione del contratto relativo ai locali affittati alla società per il fatto che questa non sia riuscita a rispettare i termini o le condizioni di locazione dei locali, eccetto nei casi in cui l’autorità giudiziaria dia il proprio consenso e alle condizioni che ritiene opportune;

e) non è possibile prendere altri provvedimenti per applicare garanzie sulle proprietà della società o riprendere possesso dei beni della società oggetto di un contratto di locazione-vendita, eccetto nei casi in cui l’autorità giudiziaria dia il proprio consenso e alle condizioni che ritiene opportune;

f) non può essere adottata nessuna misura precauzionale o esecutiva né alcun mandato, di cui al capitolo 16 del codice di organizzazione e di procedura civile, nei confronti della società o delle sue proprietà, eccetto nei casi in cui l’autorità giudiziaria dia il proprio consenso

e alle condizioni che ritiene opportune;

g) non è possibile avviare o continuare un procedimento giudiziario nei confronti della società o delle sue proprietà, eccetto nei casi in cui l’autorità giudiziaria dia il proprio consenso e alle condizioni che ritiene opportune.

Procedura di fallimento (partnership e imprenditori)

Le disposizioni nazionali del codice di commercio non prevedono la sospensione delle procedure. Ciononostante, su richiesta del curatore è possibile chiedere che la domanda sia presentata in tribunale ed esaminata dallo stesso giudice che si occupa della procedura fallimentare, in modo che possa regolamentare e dirigere le attività inerenti al fallimento tutelando i diritti e i doveri del fallito e garantendo che i diritti siano esaminati e valutati in linea con la domanda presentata dal creditore.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

Procedure concorsuali (società)

I creditori possono partecipare alla procedura concorsuale se dimostrano di avere un interesse giudiziario e, in tal caso, possono presentare all’autorità giudiziaria le loro conclusioni nel corso del procedimento.

I creditori sono informati del processo in corso dall’amministratore fallimentare, il quale convoca altresì assemblee in cui i creditori possono esprimere il loro parere.

Procedure di risanamento (recupero della società)

L’articolo 329B del capitolo 386 precisa espressamente che sia l’autorità giudiziaria sia il controllore speciale agiscono inter alia nel massimo interesse dei creditori.

Il controllore speciale è inoltre tenuto a convocare assemblee dei creditori, la prima da organizzare entro un mese dalla sua nomina.

Durante le assemblee il controllore speciale è tenuto a designare un comitato congiunto di creditori e soci, che fornirà consulenza e assistenza, su richiesta dello stesso controllore, per la gestione degli affari, delle attività e dei beni della società e per il suo recupero come attività economicamente sostenibile.

Procedura di fallimento (partnership e imprenditori)

I creditori possono intervenire nelle procedure fallimentari e parteciparvi laddove dimostrino di avere un interesse giudiziario ed essere in grado di presentare le proprie conclusioni dinanzi al giudice.

I creditori sono informati del processo in corso dal curatore, il quale convoca altresì assemblee in cui i creditori possono esprimere il loro parere.

I creditori hanno inoltre il diritto di voto e l’accordo definitivo sul sistema di concordato proposto richiede l’approvazione dei tre quarti, per valore, dei creditori che hanno dimostrato i loro crediti.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

Procedure concorsuali (società)

L’amministratore fallimentare potrà vendere le proprietà accettando l’offerta più vantaggiosa per i beni della società.

Procedure di risanamento (recupero della società)

Il controllore speciale incaricato non potrà disporre dei beni della società senza una specifica autorizzazione del giudice o, come indicato nel piano di recupero, che viene in seguito approvato, con o senza modifiche da parte dell’autorità giudiziaria. In tutti i casi l’autorità giudiziaria deciderà o approverà le modalità di cessione delle attività della società.

Procedura di fallimento (partnership e imprenditori)

Nelle procedure di fallimento il curatore cede i beni a fronte dell’offerta più vantaggiosa per le attività della società, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Nel recupero di una partnership o di un soggetto fallito, conformemente all’articolo 489 del capitolo 13, il curatore deve aderire al piano di recupero. Il giudice conserva tuttavia un ampio potere discrezionale per quanto concerne le indicazioni che ritiene più vantaggiose per l’interesse del fallito e dei creditori.

Ciononostante il creditore può opporsi alla decisione del giudice, qualora dimostri, per motivi debitamente giustificati, che non è nell’interesse dei creditori.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Procedure concorsuali (società)

Non è operata alcuna distinzione tra i crediti successivi all’apertura della procedura concorsuale o quelli che esistevano anche prima. Nelle procedure concorsuali l’autorità giudiziaria può tuttavia, nel caso in cui i beni non siano sufficienti a soddisfare le passività, emettere un decreto per il pagamento, a partire dai beni della società, di costi, spese e oneri sostenuti nello scioglimento e nella liquidazione, secondo l’ordine di priorità che ritiene opportuno, prendendo in considerazione il seguente ordine di priorità generale.

a) spese giustamente imputabili o sostenute dal curatore fallimentare o dall’amministratore fallimentare, per la conservazione, il realizzo o la riscossione dei beni della società;

b) altre spese sostenute o esborsi da parte o per conto del curatore fallimentare, incluse quelle sostenute o effettuate nel portare avanti l’attività della società;

c) la retribuzione dell’amministratore provvisorio, se ne è stato nominato uno;

d) i costi, approvati dall’autorità giudiziaria, relativi al soggetto che ha presentato la domanda e di tutti coloro che vi figurano;

e) la retribuzione dell’amministratore speciale, laddove ve ne sia uno;

f) le somme pagabili a una persona impiegata o autorizzata ad assistere alla preparazione dello stato patrimoniale o del rendiconto finanziario;

g) eventuali indennità decise con decreto dell’autorità giudiziaria per i costi relativi a una domanda di esenzione dall’obbligo di presentare uno stato patrimoniale o di proroga per la presentazione dello stesso.

h) eventuali esborsi necessari da parte dell’amministratore fallimentare nel corso della sua amministrazione, tra cui le spese sostenute dai membri della commissione liquidatrice o dai loro rappresentanti e approvate dall’amministratore fallimentare;

i) la remunerazione di eventuali persone impiegate dall’amministratore fallimentare per lo svolgimento di servizi per la società, come richiesto o concesso dalle disposizioni del capitolo 386;

j) la retribuzione del curatore fallimentare e dell’amministratore fallimentare.

Procedure di risanamento (recupero della società)

N.p.

Procedura di fallimento (partnership e imprenditori)

Non è operata alcuna distinzione tra i crediti successivi alla procedura fallimentare o quelli già esistenti. Nelle procedure di fallimento l’autorità giudiziaria può, nel caso in cui i beni non siano sufficienti a soddisfare le passività, emettere un decreto per il pagamento, a partire dai beni della società, di costi, spese e oneri sostenuti nello scioglimento e nella liquidazione, secondo l’ordine di priorità che ritiene opportuno, prendendo in considerazione il seguente ordine di priorità generale:

a) spese giustamente imputabili o sostenute dal curatore per la conservazione, il realizzo o la riscossione dei beni della società;

b) altre spese sostenute o esborsi da parte o per conto del curatore, incluse quelle sostenute o effettuate nel portare avanti l’attività della società;

c) la retribuzione del curatore, se ne è stato nominato uno;

d) i costi, approvati dall’autorità giudiziaria, relativi al soggetto che ha presentato la domanda e di tutti coloro che vi figurano;

e) la retribuzione dell’amministratore speciale e del cancelliere, se esistenti;

f) le somme pagabili a una persona impiegata o autorizzata ad assistere alla preparazione dello stato patrimoniale o del rendiconto finanziario;

g) eventuali indennità decise con decreto dell’autorità giudiziaria per i costi relativi a una domanda di esenzione dall’obbligo di presentare uno stato patrimoniale o di proroga per la presentazione dello stesso.

h) eventuali esborsi necessari da parte del curatore nel corso della sua amministrazione, tra cui le spese sostenute dai membri della commissione liquidatrice, se presenti, o dai loro rappresentanti e approvate dal curatore.

Una volta pagati questi, ricevono il pagamento i creditori garantiti alla luce della data di registrazione del credito e, dopo di loro, vengono pagati gli altri creditori in ordine di registrazione. Se per gli ultimi crediti (i creditori non garantiti) non ci sono fondi a sufficienza, gli stessi vengono trattati in base al principio del pari passu.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

Procedure concorsuali (società)

L’ammissione dei crediti è a discrezione dell’amministratore fallimentare. Non esistono norme specifiche che disciplinino le modalità di presentazione dei crediti. È opportuno segnalare che nel caso in cui il curatore fallimentare sia designato quale amministratore fallimentare, per le istanze viene utilizzato il seguente modulo.

OFFICIAL RECEIVER (CURATORE FALLIMENTARE)

c/o MFSA

Notabile Road

Attard, BKR3000

Informazioni sull’impresa estinta

1

Nome e numero di registrazione

2

Data effettiva dello scioglimento

Informazioni sul creditore

3

Nome e cognome/numero di iscrizione

4

Indirizzo

5

Indirizzo di posta elettronica

6

Numero di telefono/cellulare

/

Informazioni sul debito

7

Importo totale del credito, inclusi gli interessi non capitalizzati dovuti alla data dello scioglimento

8

Importo totale degli interessi non capitalizzati alla data dello scioglimento

9

Descrivere l’origine del debito, incluse le dati pertinenti

(Allegare altre pagine se necessario)

10

Informazioni sui documenti e/o altri elementi a sostegno del credito (allegare una copia autentica certificata e numerare in sequenza i documenti)

(Allegare altre pagine se necessario)

Informazioni sulle garanzie (se esistenti)

11

Descrivere il tipo di garanzia concessa/ottenuta

(Allegare altre pagine se necessario)

12

Data alla quale è stata concessa/ottenuta la garanzia

13

Importo del debito garantito

Dichiarazione del creditore

14

Con la presente il (la) sottoscritto(a) dichiara che le informazioni fornite nel modulo sono le più accurate a sua conoscenza, nonché autentiche, corrette e complete:

Firma del creditore

Nome e cognome in maiuscolo

N. carta d’identità

15

In caso di firma a nome di una persona giuridica, completare quanto segue:

A nome e per conto di ____________________________________________________

N. d’iscrizione _________________________ in qualità di _____________________________.

Per quanto concerne i termini di presentazione delle istanze, l’articolo 255 del capitolo 386 conferisce all’autorità giudiziaria il potere di fissare uno o più termini entro i quali i creditori devono dimostrare i rispettivi debiti o crediti oppure devono essere esclusi dal beneficio di eventuali ripartizioni avvenute prima della produzione di prove dei debiti.

Procedure di risanamento (recupero della società)

Non esistono disposizioni ad hoc relative agli effetti delle procedure di risanamento per quanto concerne il deposito, la verifica e l’ammissione delle istanze.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

Procedure concorsuali (società)

È opportuno osservare che, per quanto concerne il fallimento, il diritto maltese non prevede un ordine di preferenza dei creditori definito, che non è quindi reperibile in una normativa specifica, ma in diverse leggi. Le norme relative all’ordine di preferenza delle istanze sono contenute nelle disposizioni descritte in seguito.

L’articolo 302 del capitolo 386 stabilisce che nella liquidazione di una società le cui attività sono insufficienti per coprire le passività, i diritti dei creditori garantiti e non garantiti e la priorità e l’ordine di preferenza dei rispettivi debiti devono essere regolamentati dalla legge in corso di validità.

L’articolo 535 del capitolo 13 indica inoltre che l’ordine dei creditori con pegni, privilegi o ipoteche debba essere definito in base alle leggi vigenti.

Sia l’articolo 535 del capitolo 13 che l’articolo 302 del capitolo 386 stabiliscono che l’elenco dei debiti debba essere regolamentato dalla legge in vigore al momento.

In base al diritto maltese, il principio del pari passu si ritrova indirettamente nell’articolo 1996, capitolo 16, del codice civile, secondo il quale le cause legittime di prelazione sono i privilegi, le ipoteche e il beneficio della divisione del patrimonio. L’articolo prevede inoltre che un creditore possa subordinare, rinviare, rinunciare o modificare in altro modo i diritti esistenti o futuri relativi a pagamento, esecuzione e ordine di preferenza, nonché altri diritti analoghi esistenti o futuri, a favore di un terzo. La subordinazione, il rinvio, la rinuncia, la modifica o altre azioni analoghe devono avvenire mediante accordo o dichiarazione unilaterale di un soggetto, anche un altro creditore, definito o ancora da definire al momento dell’accordo o della dichiarazione.

Le differenze nell’ordine di preferenza dipendono quindi dall’accordo. Di conseguenza, se non vi sono privilegi, ipoteche o il beneficio della divisione del patrimonio, i debitori avranno pari ordine di preferenza.

In base a quanto esposto sopra, occorre tenere conto delle diverse norme che garantiscono priorità a certi crediti, come nel caso del Value Added Tax Act (legge sull’IVA), capitolo 406, dell’Employment and Industrial Relations Act (legge sull’occupazione e le relazioni industriali), capitolo 452, e del Social Security Act (legge sulla previdenza sociale), capitolo 318.

In base all’articolo 62 del legge sull’IVA,

il commissario gode di un privilegio speciale sui beni che fanno parte dell’attività economica di un soggetto in relazione alle imposte dovute da questo soggetto ai sensi della stessa legge e, fatto salvo quanto disposto da altre leggi, tali imposte devono essere versate di preferenza per un debito non oggetto di altri privilegi, ad eccezione dei debiti con un privilegio generale e di quelli di cui all’articolo 2009, lettera a) o b) del codice civile.

Secondo l’articolo 20 della legge sull’occupazione e le relazioni industriali,

fatte salve le disposizioni di altre leggi, i crediti insinuati da un dipendente rispetto a massimo tre mesi della retribuzione attuale pagabile dal datore di lavoro al dipendente e un’indennità per congedo cui il lavoratore ha diritto, assieme ad altri indennizzi a lui spettanti per la conclusione del rapporto di lavoro o un avviso in merito, sono crediti privilegiati rispetto ai beni del datore di lavoro e devono essere pagati prima di tutti gli altri crediti insinuati, siano essi privilegiati o ipotecari.

In ogni caso l’importo massimo dei crediti privilegiati non deve superare l’equivalente del salario minimo nazionale al momento dell’insinuazione del credito per un periodo di sei mesi.

L’articolo 166, comma 3, della legge sulla previdenza sociale prevede che,

fatte salve le disposizioni di altre leggi, i crediti dell’amministratore relativi a importi dovuti per i contribuiti di classe 1 o 2 a norma del suddetto articolo rappresentano un credito privilegiato, di classificazione pari, nel caso di un contributo di classe 1, alle retribuzioni dei dipendenti rispetto ai beni del datore di lavoro e nel caso di un contributo di classe 2, rispetto al patrimonio della persona che svolge un’attività commerciale autonoma e devono essere soddisfatti prima di tutti gli altri crediti (retribuzioni esclusa) sia privilegiati che ipotecari.

Inoltre, gli articoli da 2088 a 2095 del codice civile riguardano nello specifico l’ordine di priorità dei privilegi. Tra altri aspetti, prevedono che i debiti debbano essere soddisfatti in base all’ordine di iscrizione. Le ipoteche registrate lo stesso giorno avrebbero quindi pari priorità.

Tuttavia, nelle procedure di fallimento, se i beni non sono sufficienti per soddisfare le passività, l’autorità giudiziaria può (e nella maggior parte dei casi decide di) emettere un decreto per il pagamento con tali beni di costi, spese e oneri sostenuti per lo scioglimento e la liquidazione, secondo l’ordine di priorità che ritiene opportuno, tenendo conto del seguente ordine di priorità generale:

a) spese giustamente imputabili o sostenute dal curatore fallimentare o dall’amministratore fallimentare, per la conservazione, il realizzo o la riscossione dei beni della società;

b) altre spese sostenute o esborsi da parte o per conto del curatore fallimentare, incluse quelle sostenute o effettuate nel portare avanti l’attività della società;

c) la retribuzione dell’amministratore provvisorio, se ne è stato nominato uno;

d) i costi, approvati dall’autorità giudiziaria, relativi al soggetto che ha presentato la domanda e di tutti coloro che vi figurano;

e) la retribuzione dell’amministratore speciale, laddove ve ne sia uno;

f) le somme pagabili a una persona impiegata o autorizzata ad assistere alla preparazione dello stato patrimoniale o del rendiconto finanziario;

g) eventuali indennità decise con decreto dell’autorità giudiziaria per i costi relativi a una domanda di esenzione dall’obbligo di presentare uno stato patrimoniale o di proroga per la presentazione dello stesso.

h) eventuali esborsi necessari da parte dell’amministratore fallimentare nel corso della sua amministrazione, tra cui le spese sostenute dai membri della commissione liquidatrice o dai loro rappresentanti e approvate dall’amministratore fallimentare;

i) la remunerazione di eventuali persone impiegate dall’amministratore fallimentare per lo svolgimento di servizi per la società, come richiesto o concesso dalle disposizioni del capitolo 386;

j) la retribuzione del curatore e dell’amministratore fallimentare.

Nel corso della procedura concorsuale l’amministratore fallimentare elaborerà una relazione, contenente un elenco dei creditori e un sistema di ripartizione, che sarà presentata in tribunale. I creditori possono presentare le loro osservazioni se non concordano con il contenuto della relazione e l’autorità giudiziaria può ordinarne la rettifica. Infine, l’autorità giudiziaria approverà l’ordine e il sistema e ordinerà all’amministratore fallimentare di procedere con il pagamento ai creditori.

Procedure di risanamento (recupero della società)

N.p.

Procedura di fallimento (partnership e imprenditori)

In primo luogo, la ripartizione del ricavato è disciplinata essenzialmente dall’articolo 531 del codice di commercio e dalle norme del codice civile, che precisa un ordine di preferenza tra i creditori che per legge hanno un privilegio e quelli che hanno un’ipoteca garantita. Si tratta di creditori garantiti, definiti direttamente da disposizioni di legge o tramite atto pubblico, in linea con la data dell’iscrizione della registrazione, e che sono oggetto anche dell’articolo 535 del codice di commercio.

In seguito, i creditori semplici (non iscritti) sono elencati pari passu in base ai rispettivi crediti.

Nei dieci giorni successivi a una dichiarazione di fallimento viene convocata un’assemblea nel cui ambito i crediti insinuati sono esaminati dinanzi al giudice, al cancelliere, al curatore, al soggetto fallito e ai creditori ed è stilato un inventario.

In questa riunione il soggetto fallito è sentito e propone i termini del concordato fallimentare. In questa occasione si discute se per il caso in questione si debba procedere a un concordato fallimentare, nel cui caso è designato un comitato di creditori (coloro che non sono iscritti per privilegi, ipoteche o pegni), che faccia le veci della totalità dei creditori. I creditori hanno anche il diritto di opporsi singolarmente entro otto giorni.

Verrà poi convocata una seconda assemblea, che il giudice presiederà nuovamente, e nel cui ambito, ai fini dell’ammissibilità del comitato dei creditori, dovranno essere rappresentati i tre quarti degli importi accettati come importi dovuti dal soggetto fallito.

Dopo questa procedura e una volta stilato l’inventario di tutti i creditori, si tiene un’altra assemblea presieduta dal giudice, che avrà reso nota la convocazione della riunione notificandola correttamente, nei modi previsti dalla legge.

In questa occasione tutti i creditori presentano il loro caso e, in caso di opposizione del curatore, sono tenuti a dimostrare quanto sostenuto al curatore stesso e al comitato dei creditori.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Procedure concorsuali (società)

Durante le procedure concorsuali, non appena l’amministratore fallimentare avrà provveduto al realizzo di tutti i beni della società, o quanto possibile a suo parere, senza protrarre lo stato di insolvenza inutilmente, quando avrà ripartito il pagamento finale, se esistente, ai creditori e adeguato i diritti reciproci dei soci, nonché proceduto a una restituzione definitiva ai soci, se del caso, e presentato i conti a spese della società, l’autorità giudiziaria, dopo aver accertato che l’amministratore fallimentare ha agito nel rispetto dei requisiti di cui al capitolo 386 ed eventuali altri requisiti previsti e aver esaminato la relazione e le eventuali obiezioni sollevate da creditori, soci o altri soggetti interessati, solleverà l’amministratore fallimentare dal proprio incarico.

In seguito, l’autorità giudiziaria emette un’ordinanza per la cancellazione della denominazione della società dal registro a partire dalla data dell’ordinanza stessa. L’ordinanza deve essere notificata al registro delle società, che si occuperà della cancellazione.

Procedure di risanamento (recupero della società)

L’articolo 329B, comma 12, prevede diverse possibilità di conclusione di una procedura di recupero.

a) Se, in qualsiasi momento durante il periodo di esecuzione della procedura di recupero, si rende conto, dopo avere consultato il comitato congiunto di creditori e soci, che proseguire la procedura non è più utile per la società, il controllore speciale presenterà all’autorità giudiziaria una domanda per la conclusione della procedura di risanamento della società, che contenga informazioni sulla stessa e motivazioni approfondite al riguardo, e l’autorità giudiziaria ordina una liquidazione coatta per la società in questione.

Si applica la procedura di cui al capitolo 386 riguardante le procedure concorsuali.

b) Se, in qualsiasi momento nel periodo di esecuzione della procedura di recupero, si rende conto, dopo avere consultato il comitato congiunto di creditori e soci, che la situazione della società è migliorata a tal punto da permetterle di soddisfare i propri debiti, il controllore speciale presenterà all’autorità giudiziaria una domanda per la conclusione della procedura di risanamento della società, che contenga le informazioni e motivazioni approfondite necessarie. Nel caso in cui accolga la domanda, l’autorità giudiziaria dovrà definire le disposizioni e le condizioni che riterrà necessarie in base alle circostanze del caso.

In questo caso la società continuerà a operare come attività economicamente sostenibile. La sospensione della procedura terminerà non appena l’autorità giudiziaria accoglie la suddetta domanda.

c) Se, in qualsiasi momento nel corso dell’esecuzione della procedura di recupero, gli amministratori della società o i soci ritengono in un’assemblea generale straordinaria che gli affari della società siano migliorati a tal punto da permetterle di soddisfare i suoi debiti, possono presentare al giudice una domanda, accompagnata dalla documentazione e delle informazioni di supporto appropriate, in cui confermano il loro soddisfacimento e chiedono all’autorità giudiziaria di emettere un’ordinanza per la conclusione della procedura di risanamento della società. L’autorità giudiziaria potrà emettere l’ordinanza per accogliere o respingere la domanda solo dopo aver sentito il controllore speciale. Nel caso in cui accolga la domanda, l’autorità giudiziaria dovrà definire le disposizioni e le condizioni che riterrà necessarie in base alle circostanze del caso.

Come nel caso precedente, la società continuerà a operare come attività economicamente sostenibile. La sospensione della procedura terminerà non appena l’autorità giudiziaria accoglie la suddetta domanda.

d) Alla fine del mandato, il controllore speciale trasmette una relazione finale scritta all’autorità giudiziaria, contenente osservazioni e motivazioni dettagliate e complete sulle eventuali prospettive della società di operare mantenendo del tutto o in parte la continuità aziendale come attività economicamente sostenibile e sulla capacità di questa ultima di pagare regolarmente i propri debiti in futuro.

Qualora nella relazione finale il controllore speciale ritenga che la società abbia buone prospettive di operare mantenendo del tutto o in parte la continuità aziendale come attività economicamente sostenibile, dovrà allegare alla relazione un piano di recupero preciso e dettagliato, che contenga tutte le proposte necessarie per permettere alla società di conservare la continuità aziendale, nonché le spiegazioni richieste per effettuare il recupero, tra cui proposte relative alle risorse finanziarie, al mantenimento dei dipendenti e all’amministrazione futura della società. Il suddetto piano di recupero deve inoltre precisare le modalità proposte di pagamento di tutti o parte dei crediti insinuati dai creditori, se è stato raggiunto un compromesso volontario con tutti i creditori oppure se è stato proposto che l’autorità giudiziaria approvi un compromesso che non è stato accettato da tutti i creditori.

Dopo aver ricevuto la relazione finale e il piano di recupero, l’autorità giudiziaria può chiedere le spiegazioni e i chiarimenti che ritiene opportuni, da fornire oralmente o per iscritto, in base a quanto deciso dalla stessa. In seguito, l’autorità giudiziaria può respingere il piano di recupero proposto oppure accettarlo e approvarlo interamente o in parte e può chiedere di apportarvi delle modifiche. In caso l’autorità giudiziaria approvi il piano di recupero presentato dal controllore speciale, con o senza modifiche secondo quanto stabilito dal giudice, tale piano sarà effettivo e vincolante per tutte le parti interessate ai fini di legge. La sospensione delle procedure terminerà non appena l’autorità giudiziaria approva il piano di recupero.

e) Laddove emetta un decreto di chiusura della procedura di recupero della società, ritenendo che non presenti ragionevoli prospettive di continuità di un’attività economicamente sostenibile e che non sarà in grado di pagare regolarmente i suoi debiti in futuro, l’autorità giudiziaria ordina la liquidazione coatta della società.

Si applica la procedura di cui al capitolo 386 riguardante le procedure concorsuali.

Procedura di fallimento (partnership e imprenditori)

Durante le procedure di fallimento, non appena il curatore avrà provveduto al realizzo di tutti i beni della società, o quanto possibile a suo parere, senza protrarre inutilmente lo stato di fallimento, avrà ripartito il pagamento finale, se esistente, ai creditori e adeguato i diritti reciproci dei soci, nonché proceduto a una restituzione definitiva ai soci, se del caso, e presentato i conti a spese della società, l’autorità giudiziaria, dopo aver accertato che il curatore abbia agito nel rispetto dei requisiti di cui al capitolo 13 ed altri eventuali requisiti previsti e aver esaminato la relazione e le eventuali obiezioni sollevate da creditori, soci o altri soggetti interessati, solleverà il curatore dal proprio incarico.

In seguito, l’autorità giudiziaria emette un’ordinanza per la cancellazione della denominazione della partnership dal registro a partire dalla data dell’ordinanza stessa. L’ordinanza deve essere notificata al registro delle società, che si occuperà della cancellazione.

Ovviamente quanto precede si applica alle partnership.

Per quanto concerne gli imprenditori, dopo la dichiarazione di fallimento e la ripartizione dei proventi, il soggetto fallito può in questo caso chiedere, depositando una domanda presso la cancelleria del tribunale, di presentarsi dinanzi al giudice - che in tal caso in quella data convocherebbe altresì i creditori e il curatore coinvolti nel fallimento - per sapere se potrà essere riabilitato a svolgere nuovamente l’attività commerciale.

Se l’imprenditore non ha agito in modo fraudolento o ingannevole, può essere riabilitato all’attività commerciale. Per il fallito, la riabilitazione comporta, sia a livello personale che per le proprietà acquisite in seguito, la remissione di tutti i debiti attribuitigli in qualsiasi momento precedente la dichiarazione di fallimento.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Procedure concorsuali (società)

Ai sensi dell’articolo 315, comma 1, del capitolo 386, un creditore può chiedere il risarcimento per la violazione dei propri diritti nei confronti delle parti ritenute responsabili di aver esercitato le attività dell’impresa con l’intento di frodare i creditori della società o i creditori di altri soggetti oppure per qualsiasi scopo di frode. In questi casi, in seguito al deposito di un’istanza di ricorso, il tribunale può dichiarare direttamente responsabili le persone coinvolte consapevolmente nella conduzione della società nelle modalità descritte sopra, senza alcuna limitazione di responsabilità per tutti o parte dei debiti o altre passività della società, a seconda della decisione dell’autorità giudiziaria.

Procedure di risanamento (recupero della società)

Non esistono disposizioni ad hoc riguardanti i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura concorsuale.

Procedura di fallimento (partnership e imprenditori)

Al termine della procedura fallimentare, i diritti dei creditori, sia nel caso di una partnership che di un imprenditore, cessano di valere, a meno che il creditore non sia in grado di dimostrare che l’imprenditore o la partnership abbiano agito in modo ingannevole o fraudolento nei confronti dei creditori.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Procedure concorsuali (società)

Le spese sono sostenute dalla persona che ha presentato la domanda di dichiarazione di fallimento o dalla società, in base a quanto stabilito dall’autorità giudiziaria.

Procedure di risanamento (recupero della società)

Nelle procedure di risanamento (recupero della società), le spese del procedimento sono a carico della società.

Procedura di fallimento (partnership e imprenditori)

I costi e le spese sono sostenuti dalla persona che presenta la domanda oppure dal soggetto fallito.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

Procedure concorsuali (società)

L’articolo 303 del capitolo 386 contiene disposizioni relative a privilegi, ipoteche e altri oneri, trasferimenti o altre cessioni di proprietà o diritti ed eventuali pagamenti, titoli esecutivi o altri atti relativi a proprietà o diritti effettuati da o nei confronti di una società, nonché alle obbligazioni contratte dalla società nei sei mesi precedenti lo scioglimento, secondo cui si deve ritenere che esista una prelazione fraudolenta nei confronti dei creditori, sia in caso di operazione gratuita che a titolo oneroso, quando l’operazione è sotto valore o se viene accordata una prelazione. In questi casi l’operazione (prelazione fraudolenta) è nulla.

La definizione di operazione sotto valore è la seguente:

a) una società effettua un’operazione sotto valore se:

i) effettua una donazione o un altro tipo di operazione a condizioni che comportino che la società non riceva alcun corrispettivo;

ii) intraprende un’operazione per un corrispettivo di un valore, in denaro o in equivalente monetario, notevolmente inferiore al valore in denaro o in equivalente monetario del corrispettivo fornito dalla società.

La definizione di prelazione è la seguente:

b) una società accorda una prelazione a un soggetto se:

i) tale soggetto è uno dei creditori della società oppure un garante o un fideiussore per i debiti o altre passività della società;

ii) la società compie o non compie un atto che, in entrambi i casi, ha come effetto mettere un soggetto in una posizione che, nel caso in cui la società sia liquidata per fallimento, sarà migliore rispetto alla posizione che tale soggetto avrebbe avuto qualora il fatto o l’omissione di cui sopra non si fossero verificati.

Viene fatta un’eccezione rispetto a quanto illustrato se il soggetto a favore del quale è effettuata, eseguita o sostenuta l’operazione, dimostra di non sapere o non avere avuto ragioni di ritenere probabile lo scioglimento della società per fallimento.

Procedure di risanamento (recupero della società)

Nessuna disposizione ad hoc prevede la nullità, l’annullabilità o l’inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori nel caso delle procedure di risanamento (recupero della società).

Procedura di fallimento (partnership e imprenditori)

Nessuna disposizione ad hoc prevede la nullità, l’annullabilità o l’inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori nel caso delle procedure di fallimento o di recupero.

Ultimo aggiornamento: 15/02/2018

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Insolvenza/fallimento - Austria

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Il diritto fallimentare austriaco non limita il suo campo di applicazione agli imprenditori. La capacità di affrontare una situazione d'insolvenza è infatti definita come parte della capacità di agire ai sensi del diritto privato: qualsiasi persona che può essere titolare di diritti e obblighi ha anche capacità di essere insolvente. Non è invece una situazione legata alla capacità di effettuare transazioni. Ciò significa che qualsiasi persona fisica (persino un minore), così come qualsiasi persona giuridica (privata o pubblica), società di persone registrata ai sensi dell'Unternehmensgesetzbuch (codice del commercio) (offene Gesellschaften (società in nome collettivo), Kommanditgesellschaften (società in accomandita semplice) e i beni di persone defunte possono essere soggetti debitori nel contesto di procedure concorsuali. Al contrario, stille Gesellschaften (società occulte) e Gesellschaften bürgerlichen Rechts (società di diritto civile) non hanno la capacità di essere insolventi.

In seguito allo scioglimento di una persona giuridica o di una società di persone registrata, l'apertura di procedure concorsuali è consentita a condizione che i beni non siano stati distribuiti (articolo 68 dell'Insolvenzordnung (IO, legge sulle procedure concorsuali)).

Le Konkursverfahren (procedure di fallimento), ma non le Sanierungsverfahren (procedure di ristrutturazione), possono essere avviate nei confronti dei beni di istituti di credito, società di intermediazione mobiliare, imprese che prestano servizi di investimento e imprese di assicurazione (articolo 82, primo comma, della Bankwesengesetz (BWG, legge sul sistema bancario), articolo 79 della Wertpapieraufsichtsgesetz 2018 (WAG 2018, legge sulla vigilanza sui titoli), articolo 309, terzo comma, della Versicherungsaufsichtsgesetz 2016 (VAG 2016, legge sulla vigilanza in materia di assicurazioni).

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

A partire dall'Insolvenzrechtsänderungsgesetz 2010 (legge di modifica del diritto fallimentare del 2010), nel diritto austriaco esiste attualmente soltanto un tipo di procedura concorsuale standard. Tuttavia, allo stesso tempo, vengono utilizzate denominazioni diverse a seconda dello sviluppo effettivo della procedura attuata:

le procedure concorsuali sono denominate procedure di fallimento qualora non sia ancora disponibile alcun piano di ristrutturazione al momento dell'apertura di dette procedure. In linea di principio, nel quadro delle procedure di fallimento sono possibili tanto la liquidazione quanto la ristrutturazione;

le procedure concorsuali sono denominate procedure di ristrutturazione qualora al momento dell'apertura di dette procedure esista già un piano di ristrutturazione. Questa procedura è volta alla ristrutturazione del debitore. Questo tipo di procedure è disponibile per le persone fisiche che gestiscono un'impresa, le persone giuridiche, le società di persone e i beni di defunti (articolo 166 IO);

le procedure di ristrutturazione possono essere realizzate con o senza amministrazione autonoma da parte del debitore. Il debitore conserva l'amministrazione dei suoi beni (amministrazione autonoma) (sotto la supervisione di un amministratore della ristrutturazione), se nel piano di ristrutturazione offre una quota pari ad almeno il 30% ai creditori della massa e sono disponibili anche altri documenti. Ad esempio, è richiesto un piano finanziario che mostri che esiste un finanziamento garantito per 90 giorni;

le Schuldenregulierungsverfahren (procedure di risanamento del debito), disponibili per le persone fisiche che non gestiscono un'impresa, rappresentano un'ulteriore variante delle procedure concorsuali;

un'istanza per l'apertura di una procedura concorsuale deve essere presentata dal debitore stesso o da un creditore. Nel caso della procedura di ristrutturazione, il debitore deve comunque presentare un'istanza e deve esistere un piano di ristrutturazione;

un prerequisito per l'apertura di una procedura concorsuale è rappresentato dal fatto che, in linea di principio, il debitore sia insolvente (articolo 66 IO). Una procedura concorsuale può essere avviata anche sotto forma di procedura di ristrutturazione in caso di insolvenza imminente (articolo 167, secondo comma, IO). L'apertura di una procedura concorsuale nei confronti di una società di persone registrata nella quale nessun socio con responsabilità illimitata è una persona fisica, di beni di persone giuridiche e di patrimoni di persone decedute si verifica anche in caso di sovraindebitamento (articolo 67 IO);

un'ulteriore condizione per l'apertura di una procedura concorsuale è la disponibilità di beni a copertura dei costi. Devono essere coperte almeno le spese iniziali delle procedure concorsuali (eccezione: procedure di risanamento del debito in taluni casi);

l'apertura della procedura concorsuale è pubblicata in un avviso ufficiale su Internet (www.edikte.gv.at). L'apertura della procedura concorsuale produce effetti giuridici all'inizio del giorno successivo alla pubblicazione dell'avviso ufficiale. L'apertura della procedura concorsuale viene inoltre iscritta nei pubblici registri (Grundbuch (catasto), Firmenbuch (registro delle imprese) ecc.);

qualora non sia possibile aprire una procedura concorsuale immediatamente, l'Insolvenzgericht (l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale) deve ordinare provvedimenti provvisori per proteggere il patrimonio e, in particolare, per prevenire atti impugnabili e garantire la continuazione dell'attività di un'impresa, a condizione che l'istanza di apertura del procedimento non sia manifestamente infondata (articolo 73 IO). L'organo giurisdizionale può vietare al debitore di compiere determinati atti (ad esempio, vendita o costituzione di gravami sui beni) oppure rendere tali atti soggetti ad approvazione dell'organo giurisdizionale. È possibile anche la nomina di un curatore provvisorio.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

L'apertura della procedura concorsuale ha l'effetto di revocare al debitore il diritto di disporre liberamente di tutti i suoi beni soggetti a esecuzione che appartengono allo stesso in detto momento o che egli acquisisce nel corso della procedura concorsuale (articolo 2, secondo comma, IO). Tali beni fanno parte della massa fallimentare.

Di conseguenza la massa attiva fallimentare è costituita da tutti i beni mobili e immobili del debitore, nonché da quote in proprietà immobiliari, quote di comproprietà, crediti, diritti di locazione, eredità, ecc. La massa fallimentare non include i crediti del debitore in relazione ad assegni di mantenimento, la sua forza lavoro, nonché la parte impignorabile delle retribuzioni (sussistenza minima). Analogamente, la massa fallimentare non comprende beni mobili impignorabili (ad esempio oggetti di uso personale) e diritti strettamente personali (ad esempio i diritti di proprietà industriale).

Qualora il debitore viva in una casa (o in un appartamento) che rientra nella massa fallimentare, lui e la sua famiglia non vengono inizialmente sfrattati dai locali residenziali essenziali (articolo 5, terzo comma, IO). Tuttavia, ciò non impedisce la realizzazione dell'abitazione (dell'appartamento occupato dal proprietario) nel contesto della procedura concorsuale. L'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale lascia a libera disposizione del debitore anche i diritti di affitto (o altri diritti d'uso) in relazione a locali residenziali che sono indispensabili per il debitore e la sua famiglia (articolo 5, quarto comma, IO). Lasciare tali diritti a libera disposizione del debitore dà luogo alla loro separazione dalla massa fallimentare.

Il comitato dei creditori può anche decidere, previa approvazione dell'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale, di separare dalla massa fallimentare i crediti che presentano scarse probabilità di adeguata soddisfazione oppure oggetti di valore minore (articolo 119, quinto comma, IO). La ragione di tale separazione è che essa evita spese per la liquidazione di ogni elemento appartenente alla massa fallimentare che non porterebbe alcun beneficio per il patrimonio.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

Procedura di fallimento

  • Il debitore
    • ha il diritto di presentare istanza di fallimento e di presentare ricorso contro l'apertura di procedure di fallimento;
    • perde il potere di disporre in relazione ai beni appartenenti alla massa fallimentare quando vengono aperte procedure di fallimento;
    • ha il diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea dei creditori e del comitato dei creditori;
    • ha il diritto di presentare un'istanza di conclusione di un piano di ristrutturazione.
  • Il curatore fallimentare
    • è responsabile per lo svolgimento materiale delle procedure concorsuali;
    • riesamina la posizione finanziaria del debitore;
    • all'apertura della procedura concorsuale, continua a gestire l'attività aziendale qualora non sia ancora stata chiusa e la prosecuzione di detta attività non crei pregiudizio ai creditori;
    • esamina i crediti insinuati;
    • esamina se un piano di ristrutturazione è nell'interesse dei creditori e se è probabile che possa essere eseguibile;
    • determina i beni e li liquida;
    • amministra e rappresenta la massa fallimentare;
    • esercita il diritto di impugnazione per conto della massa fallimentare.
    • distribuisce i proventi ricavati dalla massa fallimentare.

Qualora la procedura di fallimento riguardi persone fisiche che non gestiscono un'impresa (procedure di risanamento del debito), la nomina di un curatore fallimentare rappresenta un'eccezione. Se l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale non nomina un curatore fallimentare, l'organo giurisdizionale stesso deve gestire gli aspetti affidati al curatore fallimentare ai sensi della legge in materia di insolvenze.

Procedure di ristrutturazione senza amministrazione autonoma

  • Il debitore
    • presenta istanza per l'apertura della procedura di ristrutturazione e la conclusione di un piano di ristrutturazione;
    • perde il potere di disporre in relazione ai beni appartenenti alla massa fallimentare quando vengono aperte procedure concorsuali;
    • ha il diritto di partecipare alle riunioni dell'assemblea dei creditori e del comitato dei creditori.
  • Il curatore fallimentare
    • è responsabile per lo svolgimento materiale delle procedure concorsuali;
    • riesamina la posizione finanziaria del debitore;
    • all'apertura della procedura concorsuale, continua a gestire l'attività aziendale qualora non sia ancora stata chiusa e la prosecuzione di detta attività non crei pregiudizio ai creditori;
    • esamina i crediti insinuati;
    • esamina se un piano di ristrutturazione è nell'interesse dei creditori e se è probabile che possa essere eseguibile;
    • amministra e rappresenta la massa fallimentare;
    • esercita il diritto di impugnazione per conto della massa fallimentare.

Procedure di ristrutturazione con amministrazione autonoma

  • Il debitore
    • presenta domanda per l'apertura di una procedura di ristrutturazione con amministrazione autonoma e per la conclusione di un piano di ristrutturazione e, unitamente alla sua istanza, presenta altresì i documenti necessari a sostegno della conservazione dell'amministrazione autonoma da parte del debitore
    • conserva un potere (limitato) di disposizione e in linea di principio continua ad amministrare personalmente i suoi beni;
    • è soggetto alla supervisione dell'amministratore della ristrutturazione e dell'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale.
  • L'amministratore della ristrutturazione
    • supervisiona il debitore e la sua gestione dell'attività aziendale;
    • concede o rifiuta l'autorizzazione per atti che non rientrano nelle normali attività di gestione aziendale;
    • rappresenta il debitore in tutte le questioni nelle quali questi non ha potere di disposizione;
    • accerta la posizione finanziaria del debitore;
    • esamina se il piano di ristrutturazione sia eseguibile e se esistano ragioni per la revoca dell'amministrazione autonoma;
    • esamina i crediti insinuati;
    • esercita il diritto di impugnazione per conto della massa fallimentare.

L'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale ha il compito di supervisionare le attività del curatore fallimentare. Può fornire allo stesso istruzioni scritte o verbali, ottenere relazioni e spiegazioni, ispezionare i conti e altri documenti e condurre le indagini necessarie. L'organo giurisdizionale può altresì ordinare al curatore fallimentare di ottenere istruzioni dal comitato dei creditori su singole materie. Il curatore fallimentare deve notificare all'organo giurisdizionale talune transazioni prima di realizzarle (articolo 116 IO); altre transazioni richiedono l'approvazione del comitato dei creditori e dell'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale (articolo 117 IO).

Nomina e compenso del curatore fallimentare

Il curatore fallimentare deve essere nominato dall'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale, su iniziativa di quest'ultimo, all'apertura della procedura fallimentare. Deve essere rispettabile, affidabile e avere esperienza nel settore della gestione aziendale, oltre a possedere conoscenze del sistema delle insolvenze (articolo 80, secondo comma, IO). Nelle procedure concorsuali che riguardano le imprese, è necessario che il curatore disponga di una sufficiente conoscenza del diritto dell'economia o dell'economia aziendale (articolo 80, terzo comma, IO). Le persone interessate all'amministrazione di insolvenze possono iscriversi a un elenco dei curatori fallimentari. L'elenco è disponibile su Internet all'indirizzo www.iv.justiz.gv.at e viene utilizzato dagli organi giurisdizionali competenti per la procedura concorsuale per facilitare la selezione di un curatore fallimentare adeguato.

Il curatore fallimentare non può essere un parente stretto (articolo 32 IO), ma nemmeno un concorrente del debitore; il curatore deve essere inoltre indipendente sia dal debitore, sia dai creditori (articolo 80b, primo comma, IO).

Anche le persone giuridiche possono essere nominate curatori fallimentari. Queste devono comunicare all'organo giurisdizionale il nome della persona fisica che rappresenta detta persona giuridica nel contesto dell'amministrazione dell'insolvenza (articolo 80, quinto comma, IO).

Il curatore fallimentare ha diritto al rimborso delle sue spese vive e a un compenso per i suoi sforzi, oltre all'imposta sul valore aggiunto (articolo 82, prima frase, IO). L'ammontare del compenso del curatore è disciplinato dalla legge (articolo 82 IO) e dipende dai proventi lordi che il curatore fallimentare ha ottenuto dalla realizzazione della massa fallimentare. Tuttavia, ciò include soltanto i proventi che sono stati conseguiti dal curatore. Il compenso minimo per il curatore fallimentare ammonta a 3 000 EUR. Vi è un compenso aggiuntivo in caso di adozione di un piano di ristrutturazione o di pagamento (articolo 82a IO) e per la liquidazione di una massa fallimentare speciale (articolo 82d IO). Viene corrisposto un compenso distinto anche per la continuazione dell'attività di un'impresa (articolo 82, terzo comma, IO).

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

In linea di principio, durante la procedura concorsuale viene mantenuta la possibilità di effettuare una compensazione in relazione a un credito del debitore.

Tuttavia, un prerequisito a tale fine è rappresentato dal fatto che i crediti fossero ammissibili alla compensazione nel momento in cui è stata aperta la procedura concorsuale. La compensazione non è consentita se un creditore della massa è diventato un debitore della stessa soltanto dopo l'apertura della procedura concorsuale o se il credito nei confronti del debitore è stato acquisito soltanto dopo l'apertura della procedura concorsuale (articolo 20, primo comma, prima frase, IO). Inoltre, la compensazione è preclusa se la terza parte coinvolta ha acquisito il credito nei confronti del debitore negli ultimi sei mesi prima dell'apertura della procedura concorsuale e al momento dell'acquisizione sapeva o avrebbe dovuto sapere dell'insolvenza (articolo 20, primo e secondo comma, IO). In questi casi, anche una colpa di lieve entità è lesiva per il terzo.

Nel contesto delle procedure concorsuali, la compensazione è possibile a fronte di un credito subordinato, indipendentemente dal fatto che il credito del debitore o del creditore della massa sia subordinato. Se il creditore della massa vanta un credito subordinato, l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale può subordinare la compensazione alla costituzione di una garanzia (articolo 19, secondo comma, IO). La compensazione nel contesto delle procedure concorsuali non è preclusa nemmeno dal fatto che il credito vantato dal creditore della massa non abbia natura monetaria (articolo 19, secondo comma, IO). Ciò non dà luogo a difficoltà perché tali diritti vengono convertiti in crediti monetari all'atto dell'apertura della procedura concorsuale (articolo 14, primo comma, IO).

I creditori della massa che vantano crediti che possono beneficiare della compensazione non devono insinuarli nel contesto delle procedure concorsuali, a condizione che essi siano coperti dal credito in contropartita (articolo 19, primo comma, IO). La Oberster Gerichtshof (OGH, Corte suprema) ha comunque stabilito che se il creditore della massa non si avvale della possibilità consentita dalla legge di procedere alla compensazione durante la procedura concorsuale ai sensi dell'articolo 19, primo comma, dell'IO, dopo la conferma definitiva del piano di ristrutturazione e la chiusura della procedura concorsuale, lo stesso potrà compensare regolarmente il suo credito soltanto secondo la quota previsto dal piano di ristrutturazione (RIS-Justiz RS0051601 [T4]).

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Contratti bilaterali

Nel caso in cui un contratto bilaterale non sia stato eseguito o non sia stato eseguito nella sua interezza dal debitore e dall'altra parte al momento dell'apertura della procedura concorsuale, il curatore fallimentare può dare esecuzione al contratto (nella sua interezza) per conto del debitore e richiedere la prestazione ad opera della controparte oppure risolvere altrimenti il contratto (articolo 21, primo comma, IO). Nel contesto delle procedure di ristrutturazione con amministrazione autonoma da parte del debitore, quest'ultimo è tenuto a effettuare una dichiarazione ai sensi dell'articolo 21 dell'IO. Nel caso in cui intenda risolvere il contratto, è necessaria l'approvazione dell'amministratore della ristrutturazione (articolo 171, primo comma, dell'IO). Qualora l'altra parte sia soggetta all'obbligo di eseguire il contratto in anticipo, questi si può rifiutare di eseguirlo fino alla costituzione di una garanzia a meno che al momento della conclusione del contratto lo stesso non fosse a conoscenza della situazione finanziaria negativa in cui versava il debitore (articolo 21, terzo comma, IO).

Contratti di locazione

Nel caso di procedure concorsuali nei confronti del locatario, il curatore fallimentare è autorizzato a risolvere il contratto di locazione nel rispetto del periodo di preavviso di legge o di un periodo più breve altrimenti concordato (articolo 23 IO).

Contratti di lavoro

Qualora il debitore sia un datore di lavoro e il rapporto di lavoro sia già stato iniziato, in linea di principio detto rapporto può essere risolto dal lavoratore tramite la presentazione di dimissioni anticipate, oppure dal curatore fallimentare, nel rispetto del termine legale di preavviso, del termine di preavviso concordato nel contratto collettivo oppure del termine di preavviso più breve concordato in maniera ammissibile, in considerazione delle restrizioni di legge in materia di risoluzione, entro un mese dalla pubblicazione della decisione che ordina, approva o stabilisce la chiusura dell'impresa o di un ramo dell'impresa. In caso di procedure concorsuali con amministrazione autonoma da parte del debitore si applicano disposizioni speciali.

Preclusione alla risoluzione di contratti

Qualora la risoluzione di un contratto possa mettere a repentaglio la prosecuzione delle attività aziendali del debitore, l'altra parte può risolvere un contratto stipulato con il debitore per un periodo di sei mesi a partire dall'apertura della procedura concorsuale soltanto per giusta causa. Il deterioramento della situazione economica del debitore e il ritardo nell'adempimento dei crediti maturati prima dell'apertura della procedura concorsuale non sono considerati giusta causa (articolo 25a, primo comma, IO). Le restrizioni non si applicano nel caso in cui la risoluzione del contratto sia essenziale per evitare gravi difficoltà personali o economiche al contraente, in caso di diritto al pagamento di crediti e in caso di contratti di lavoro (articolo 25a, secondo comma, IO).

Accordi non validi

Ai sensi dell'articolo 25b, secondo comma, dell'IO, non è ammessa una clausola contrattuale che risolve o pone fine a un contratto in caso di apertura di una procedura concorsuale. In linea di principio ciò vale per tutti i contratti (poche eccezioni riguardano i contratti ai sensi della Bankwesengesetz (legge sul sistema bancario) o della Börsegesetz (legge sulla borsa)).

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

A partire dall'apertura della procedura concorsuale, i creditori della massa non possono più fare valere i loro crediti nei confronti del debitore per via giudiziaria, individualmente o al di fuori della procedura concorsuale (preclusione ai procedimenti giudiziari, articolo 6, primo comma, IO). Non possono essere emesse nemmeno provvedimenti d'urgenza a favore di crediti relativi alla procedura concorsuale. Soltanto nel caso delle procedure di ristrutturazione con amministrazione autonoma il debitore conserva il diritto di partecipare a contenziosi e altri procedimenti giudiziari relativi a questioni di amministrazione autonoma (articolo 173 IO). Qualora il debitore promuova un'azione oppure qualora essa venga promossa nei suoi confronti, contrariamente a quanto disposto dall'articolo 6, primo comma, dell'IO, in seguito all'apertura della procedura concorsuale, tale azione deve essere respinta.

Inoltre, in seguito all'apertura della procedura concorsuale non può essere acquisito alcun diritto di pegno o diritto di soddisfazione volto a rendere esecutivo il pagamento di un credito nell'ambito della procedura concorsuale (preclusione all'esecuzione, articolo 10, primo comma, IO). Nei confronti di un diritto alla separazione e alla soddisfazione separata già stabilito prima dell'apertura della procedura concorsuale, non si applica la preclusione dell'esecuzione; di conseguenza l'esecuzione può essere perseguita anche nel contesto di una procedura concorsuale.

Le preclusioni ai procedimenti giudiziari e all'esecuzione devono essere rispettate ex officio e si estendono a tutti i creditori della massa.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

I procedimenti giudiziari pendenti in relazione alla massa fallimentare vengono sospesi ex lege all'atto dell'apertura della procedura concorsuale (articolo 7, primo comma, IO). La sospensione di detti procedimenti viene esercitata ex officio.

In ogni caso i procedimenti giudiziari relativi a crediti ricompresi nella procedura concorsuale non possono essere ripresi prima della riunione di verifica (articolo 7, terzo comma, IO). Qualora il diritto in questione venga contestato in occasione della riunione di verifica da parte del curatore fallimentare o di uno dei creditori aventi diritto di procedere in tal senso, il procedimento giudiziario interrotto può essere portato avanti come un processo di verifica (articolo 113 IO).

I procedimenti giudiziari in materia di diritti che non sono oggetto di insinuazione nel contesto della procedura concorsuale possono essere ripresi immediatamente.

I procedimenti di esecuzione avviati prima dell'apertura della procedura concorsuale non vengono in linea di principio sospesi. Tuttavia, diritti di pegno e diritti alla soddisfazione acquisiti per rendere esecutivo un pagamento nei 60 giorni antecedenti l'apertura della procedura concorsuale si estinguono ex lege, a meno che detti privilegi e diritti non fossero stati stabiliti a favore di crediti ai sensi del diritto pubblico (articolo 12, primo comma, IO). Nel caso di estinzione, gli eventuali procedimenti di esecuzione volti alla liquidazione devono essere sospesi su richiesta dell'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale o del curatore fallimentare (articolo 12, secondo comma, IO).

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

Assemblea dei creditori

L'assemblea dei creditori è l'organo generale dei creditori della massa e serve per consentire a questi ultimi di partecipare alla procedura concorsuale. All'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale spetta il compito di convocare e presiedere l'assemblea dei creditori (articolo 91, primo comma, IO). La prima assemblea dei creditori viene convocata all'apertura della procedura concorsuale ed è obbligatoria per legge. Ulteriori riunioni della stessa sono convocate dall'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale a sua discrezione. L'assemblea dei creditori viene convocata, in particolare, se ciò viene richiesto dal curatore fallimentare, dal comitato dei creditori o da almeno due creditori i cui crediti rappresentano circa un quarto dei crediti insinuati nel contesto della procedura concorsuale e la convocazione deve specificare i punti all'ordine del giorno.

L'assemblea dei creditori gode di taluni diritti (ad esempio, per richiedere la nomina di un comitato dei creditori oppure la revoca del curatore fallimentare). Alla stessa spetta anche la competenza per il voto relativo all'adozione di un piano di ristrutturazione.

Le decisioni e le domande realizzate dall'assemblea dei creditori richiedono in genere la maggioranza assoluta dei voti, da calcolarsi sulla base dell'ammontare dei crediti (articolo 92, primo comma, IO).

Comitato dei creditori

Non sempre si provvede necessariamente alla nomina di un comitato dei creditori: lo si fa soltanto laddove ciò sia ritenuto opportuno in considerazione della natura o della dimensione particolare dell'impresa. Qualora sia pendente la vendita o l'affitto dell'impresa o di parte della stessa (articolo 117, primo comma, punto 1, IO), è sempre necessario nominare un comitato dei creditori. Tale organo ha la funzione di supervisionare e assistere il curatore fallimentare (articolo 89, primo comma, IO). Il curatore deve consultare il comitato dei creditori in relazione a provvedimenti importanti (articolo 114, primo comma, IO). Per talune transazioni importanti (ad esempio la vendita dell'impresa), il consenso del comitato dei creditori costituisce un presupposto per la validità delle transazioni stesse.

Un comitato dei creditori è costituito da tre a sette membri. La nomina avviene ad opera dell'organo giurisdizionale d'ufficio o su richiesta. Come membri di detto comitato possono essere nominati non solo i creditori, ma anche altre persone fisiche o giuridiche.

Associazioni di tutela dei creditori

Nella pratica, gli interessi dei creditori della massa sono in molti casi rappresentati da associazioni che si occupano di tutela dei creditori. Queste associazioni effettuano l'insinuazione dei crediti, partecipano alle riunioni ed esercitano i diritti di voto dei creditori della massa che essi rappresentano nel caso vi sia un piano di ristrutturazione. Le associazioni di tutela dei creditori monitorano anche gli esborsi effettuati dal curatore fallimentare.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

Il curatore fallimentare è tenuto, in linea di principio, a liquidare i beni appartenenti alla massa fallimentare in via stragiudiziale, in particolare tramite la vendita diretta. La vendita all'asta giudiziaria in conformità all'Exekutionsordnung (la legge sull'esecuzione) avviene soltanto in casi eccezionali, quando ciò viene deciso dall'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale in risposta a una richiesta presentata dal curatore fallimentare

Previa approvazione da parte dell'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale, il comitato dei creditori può decidere che i crediti la cui esecuzione è improbabile che abbia successo in modo adeguato e i beni di valore minore vengano rimessi al debitore affinché quest'ultimo ne disponga liberamente.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Crediti da insinuare nel passivo

I crediti da insinuare nel passivo sono crediti di creditori che vantano crediti pecuniari nei confronti del debitore al momento dell'apertura della procedura concorsuale (articolo 51 IO). Tuttavia, gli interessi maturati sui crediti da insinuare nel passivo a partire dal momento dell'apertura della procedura concorsuale, le spese per la partecipazione alle procedure concorsuali, le sanzioni pecuniarie per i reati di ogni tipo, nonché i crediti relativi a regali e, nel caso di una procedura concorsuale concernente il patrimonio di una persona donazioni, anche i crediti derivanti da legati, non sono considerati essere crediti da insinuare nel passivo (articolo 58 IO).

Ai crediti da insinuare nel passivo si applica in linea di massima il principio della parità di trattamento. Nel quadro delle procedure concorsuali non viene conferito alcun privilegio né alle autorità pubbliche, né ai dipendenti.

Tuttavia, i crediti di un azionista relativi al rimborso di un prestito alla società invece di un apporto di capitale proprio costituiscono crediti subordinati.

Qualora un creditore intenda ottenere soddisfazione a fronte della massa fallimentare, questi deve insinuare il suo credito nel passivo nel contesto della procedura concorsuale, anche nel caso in cui vi sia una causa in corso o sia già stata emessa una sentenza a tale proposito.

Crediti post-apertura

I crediti post-apertura sono crediti sorti soltanto in seguito all'apertura della procedura concorsuale che sono espressamente elencati nella legge sulle procedure concorsuali. I crediti post-apertura sono crediti nei confronti della massa attiva fallimentare che devono essere soddisfatti ricorrendo a detta massa in via preferenziale, vale a dire prima dei creditori della massa (articolo 47, primo comma, IO). I più importanti crediti post-apertura sono (articolo 46, primo comma, IO):

  • le spese per la procedura concorsuale;
  • le somme spese per la conservazione, all'amministrazione e alla gestione della massa fallimentare;
  • tutti gli oneri pubblici relativi alla massa fallimentare, se e nella misura in cui le circostanze che determinano detti oneri si materializzino in seguito all'apertura della procedura concorsuale;
  • i crediti di dipendenti in relazione alla retribuzione regolare per i periodi successivi all'apertura della procedura di insolvenza;
  • i crediti per il soddisfacimento di contratti bilaterali stipulati dal curatore fallimentare;
  • i crediti derivanti da atti del curatore fallimentare;
  • i crediti derivanti da un arricchimento ingiustificato della massa fallimentare;
  • i crediti derivanti dalla risoluzione di un rapporto di lavoro, qualora questo sia stato stipulato nel corso della procedura concorsuale.

I crediti post-apertura non devono essere insinuati nel contesto della procedura concorsuale. Qualora il curatore fallimentare si rifiuti di soddisfare i crediti post-apertura, il creditore in questione può far valere i suoi crediti rivolgendosi agli organi giurisdizionali.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

I crediti da insinuare nel passivo devono essere insinuati per iscritto presso l'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale. L'insinuazione deve avvenire in valuta nazionale (EUR); qualsiasi conversione valutaria viene effettuata in base alla data di apertura della procedura concorsuale. Nell'insinuare un credito è necessario indicare l'ammontare e i fatti sui quali esso si fonda, nonché fornire le prove a disposizione per dimostrare il presunto credito. Il creditore deve indicare inoltre se esiste una riserva di proprietà sul credito e quali beni sono oggetto della riserva di proprietà, nonché se può essere fatta valere una compensazione e, in caso positivo, gli importi dei crediti reciproci esistenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale. Il creditore deve comunicare anche il proprio indirizzo di posta elettronica e le proprie coordinate bancarie.

Per la dichiarazione si deve utilizzare il modulo pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia (www.justiz.gv.at). Se il creditore insinua il proprio credito in modo diverso, la dichiarazione deve contenere gli stessi dati del modulo.

Nella dichiarazione di insinuazione del credito da parte di un creditore straniero ai sensi del regolamento relativo alle procedure di insolvenza si applicano le disposizioni del regolamento medesimo. Se il creditore non utilizza il modulo standard previsto dal regolamento di esecuzione, la dichiarazione deve contenere i dati previsti dal regolamento relativo alle procedure di insolvenza.

I crediti da insinuare nel passivo devono essere iscritti entro il termine per l'insinuazione dei crediti riportato nell'avviso ufficiale della procedura concorsuale. Qualora un creditore insinui il proprio credito in ritardo, potrebbe dover pagare i costi associati a una riunione di verifica speciale. I crediti insinuati successivamente al termine di 14 giorni prima della riunione per la verifica dei conti finali non saranno presi in considerazione (articolo 107, comma 1, ultima frase, IO).

Qualora un credito insinuato sia riconosciuto dal curatore fallimentare e non contestato da nessun altro creditore della massa, tale credito si ritiene essere ammesso. Ciò significa in particolare che il creditore della massa viene preso in considerazione al momento della distribuzione.

Nel caso in cui un credito sia contestato dal curatore fallimentare o da un creditore della massa, il credito può essere verificato soltanto tramite un procedimento civile. L'ammissione o meno del credito nel contesto della procedura concorsuale dipende dall'esito di questi procedimenti civili.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

La distribuzione dei proventi è disciplinata negli articoli 128-138 dell'IO.

I crediti post-apertura devono essere soddisfatti in via prioritaria, seguiti dai creditori della massa.

I creditori post-apertura devono essere soddisfatti non appena i loro crediti vengono fissati e diventano esigibili, indipendentemente dallo status del procedimento. Qualora i fondi disponibili siano insufficienti a coprire interamente i crediti post-apertura, questi ultimi devono essere soddisfatti in base alla seguente classificazione (articolo 47 IO):

  • spese vive anticipate dal curatore fallimentare;
  • altre spese della procedura;
  • spese anticipate da terzi nella misura necessaria per coprire i costi della procedura;
  • crediti di dipendenti, nella misura in cui essi non siano garantiti ai sensi della Insolvenz-Entgeltsicherungsgesetz (legge sulla garanzia della retribuzione in caso di fallimento);
  • crediti di dipendenti derivanti dalla risoluzione di un rapporto di lavoro nella misura in cui essi non siano garantiti ai sensi della legge sulla garanzia della retribuzione in caso di fallimento;
  • altri crediti post-apertura.

L'importo residuo in seguito alla soddisfazione integrale dei crediti post-apertura deve essere distribuito come dividendo ai creditori della massa. La soddisfazione dei creditori della massa non può iniziare prima che abbia avuto luogo l'assemblea generale di verifica. In linea di principio, il curatore fallimentare deve realizzare la distribuzione previa consultazione con il comitato dei creditori e sulla base del piano di distribuzione approvato dall'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale.

I creditori privilegiati hanno la precedenza rispetto ai creditori della massa e ai creditori post-apertura, nella misura in cui i loro crediti sono coperti da beni che fungono da garanzia (ad esempio, garanzie reali). Qualsiasi eccedenza risultante dai proventi della realizzazione viene trasferita alla massa fallimentare congiunta (articolo 48, primo e secondo comma, IO).

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Piano di ristrutturazione

Il piano di ristrutturazione è un accordo concluso nel contesto di una procedura concorsuale tra il debitore e i creditori della massa in relazione alla riduzione e alla proroga dei crediti da insinuare nel passivo e viene utilizzato per il risanamento del debito. Detto piano richiede l'approvazione della maggioranza dei creditori e la conferma da parte dell'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale. Qualora nel contesto della procedura concorsuale il piano di ristrutturazione proposto dal debitore sia approvato dalla maggioranza dei creditori e il piano di ristrutturazione sia confermato dall'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale, il debitore viene liberato dai suoi impegni per la parte che supera la quota del piano di ristrutturazione.

In linea di principio il debitore può concludere un piano di ristrutturazione nel contesto di qualsiasi forma della procedura concorsuale, ossia non soltanto in quella della ristrutturazione ma anche in quella di fallimento (le procedure di fallimento non tendono principalmente alla liquidazione dei beni e allo smantellamento; anzi, anche nelle procedure di fallimento si deve esaminare anzitutto la possibilità di adottare un piano di ristrutturazione).

Nel quadro di un piano di ristrutturazione, il debitore deve proporre ai creditori della massa di pagare almeno il 20 % dei crediti insinuati nel passivo entro due anni. Nel caso di persone fisiche che non gestiscono un'impresa, il termine per il pagamento può essere pari a massimo cinque anni. I creditori che vantano diritti alla separazione e alla soddisfazione separata non devono essere influenzati dal piano di ristrutturazione. I creditori post-approvazione devono essere soddisfatti integralmente e i creditori della massa devono, in linea di principio, ricevere parità di trattamento.

Le procedure concorsuali sono denominate procedure di ristrutturazione qualora al momento dell'apertura di dette procedure sia già disponibile un piano di ristrutturazione.

Procedure di risanamento del debito

La possibilità di ricorrere a un piano di ristrutturazione è disponibile non soltanto per le imprese e le persone giuridiche, ma anche per le persone fisiche che non gestiscono un'impresa. Qualora nel quadro delle procedure di risanamento del debito non si raggiunga la definizione di alcun piano di ristrutturazione, la massa patrimoniale del debitore viene liquidata. Ulteriori opzioni di sgravio del debito sono rappresentate da un piano di pagamento o, in alternativa, da una procedura di pignoramento di una parte del reddito. Un piano di pagamento rappresenta una forma speciale di piano di ristrutturazione. La differenza principale consiste nell'assenza di una quota minima specifica.

Qualora i creditori non approvino il piano di pagamento, l'organo giurisdizionale deve pronunciarsi in merito all'istanza del debitore di effettuare una procedura di pignoramento di una parte del reddito che prevede l'esdebitazione. In questo caso non è necessaria l'approvazione dei creditori. Innanzitutto viene prelevata la quota pignorabile del reddito. Il debitore deve cedere i crediti (stipendi) corrispondenti per cinque anni a un amministratore fiduciario dei creditori. Al decorrere del termine della dichiarazione di cessione l'organo giurisdizionale dichiara terminata la procedura di pignoramento di una parte del reddito, che non è stata sospesa, e che il debitore è liberato, nei confronti dei creditori della massa, dagli obblighi non adempiuti nel corso del procedimento (esdebitazione).

Chiusura delle procedure concorsuali

Se un piano di ristrutturazione (o un piano di pagamento) viene confermato dall'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale, la procedura concorsuale viene chiusa quando la decisione di conferma diventa definitiva. La chiusura automatica della procedura concorsuale si ha anche quando viene istituita in via definitiva una procedura di pignoramento di una parte del reddito.

Nel caso in cui non si realizzi nessun piano di ristrutturazione o di pagamento, la procedura concorsuale deve essere chiusa tramite una decisione dell'organo giurisdizionale competente per la procedura concorsuale, dopo che lo stesso ha acquisito la prova del completamento della distribuzione finale.

Una procedura concorsuale deve essere chiusa anche qualora tutti i creditori della massa e i creditori post-approvazione approvino tale azione oppure qualora nel corso della procedura concorsuale diventi palese che i beni non sono sufficienti per coprire le spese per la procedura concorsuale stessa.

Le decisioni relative alla chiusura delle procedure concorsuali sono pubblicate nella Insolvenzdatei (banca dati delle procedure concorsuali).

Come conseguenza della chiusura definitiva della procedura concorsuale, il debitore riacquista nuovamente la piena facoltà di disporre dei suoi beni (a meno che non venga istituita una procedura di pignoramento di una parte del reddito); i poteri conferiti al curatore fallimentare si estinguono. Inoltre, il debitore riacquista nuovamente la facoltà illimitata di stare in giudizio. Nel quadro delle cause pendenti, si ha quindi una variazione della parte coinvolta, dalla massa fallimentare al debitore. In alcuni settori, il debitore può gestire nuovamente un'impresa soltanto nel rispetto di restrizioni amministrative (ad esempio, in conformità alla Gewerbeordnung (normativa sul commercio)) oppure di restrizioni professionali (ad esempio in conformità alla Rechtsanwaltsordnung (ordinanza sugli avvocati)). Un pregiudizio intenzionale causato ai danni dei creditori comporta, in particolare, la possibilità di incorrere in sanzioni penali.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Laddove una procedura concorsuale non si concluda con una liberazione dai debiti (come conseguenza di un piano di ristrutturazione, di un piano di pagamento o dell'esdebitazione a seguito di una procedura di pignoramento di una parte del reddito), i creditori concorsuali sono liberi di presentare una domanda supplementare dopo la chiusura definitiva della procedura concorsuale, vale a dire che possono ancora una volta fare valere il loro credito residuale non soddisfatto nel contesto della procedura concorsuale, adendo le vie legali oppure tramite un procedimento di esecuzione nei confronti dell'ex fallito.

Le varianti di liberazione dai debiti delle procedure concorsuali hanno invece come effetto il fatto che il credito residuo che supera il dividendo rappresenta ancora soltanto un'obbligazione naturale, ossia un debito senza responsabilità, il quale, seppur pagabile, non è esecutivo.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Le spese per la procedura concorsuale sono a carico della massa attiva fallimentare.

Qualora i beni contenuti in quest'ultima siano insufficienti per coprire le spese, la procedura concorsuale deve essere comunque aperta qualora il creditore che presenta l'istanza versi un importo tale da coprire le spese, a titolo di anticipo. L'istanza di rimborso del creditore ha priorità rispetto ai crediti di altri creditori post-apertura (articolo 46, punto 1, IO).

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

Atti realizzati dal debitore prima dell'apertura della procedura concorsuale

Taluni atti che sono stati stipulati prima che la procedura concorsuale venisse aperta e che sono lesivi dei creditori, sono impugnabili (articoli 27 e seguenti dell'IO). Possono essere oggetto di impugnazione tanto gli atti positivi quanto le omissioni riguardanti la massa patrimoniale del debitore. Il presupposto affinché un'impugnazione abbia successo è dato dal fatto che l'effetto del negozio giuridico da contestare sia stato pregiudizievole nei confronti dei creditori della massa. Questo è il caso qualora l'atto impugnato abbia causato una perdita della soddisfazione di altri creditori, ad esempio, a causa di una riduzione dei beni contenuti nella massa attiva fallimentare oppure un incremento delle passività. Un'ulteriore condizione affinché un'impugnazione abbia successo è costituita dal fatto che, a seguito dell'impugnazione, le prospettive di soddisfazione dei creditori vengano migliorate. Oltre a queste condizioni generali, al fine di impugnare un atto devono essere soddisfatte anche le caratteristiche di una delle seguenti situazioni:

  • impugnazione in considerazione dell'intenzione di causare pregiudizio ai creditori (articolo 28, punti 1-3, IO)

qualora il debitore abbia agito con l'intenzione di creare pregiudizio ai creditori e la terza parte fosse stata a conoscenza di ciò, l'impugnabilità si estende per un periodo di dieci anni prima dell'apertura della procedura concorsuale (articolo 28, punto 1, IO). In caso di mancanza di conoscenza, per colpa, dell'intenzione di causare pregiudizio ai creditori, la possibilità di presentare un'impugnazione è limitata a un periodo di due anni prima dell'apertura della procedura concorsuale;

  • impugnazione in considerazione dello sperpero di beni (articolo 28, punto 4, IO)

i contratti di acquisto, scambio e fornitura conclusi nell'ultimo anno antecedente l'apertura della procedura concorsuale sono impugnabili nella misura in cui essi abbiano causato lo sperpero dei beni in maniera lesiva per i creditori, e l'altra parte era o avrebbe dovuto essere a conoscenza di ciò;

  • impugnazione in considerazione di cessioni a titolo gratuito (articolo 29 IO)

le cessioni a titolo gratuito realizzate dal debitore nei due anni antecedenti l'apertura della procedura concorsuale sono impugnabili;

  • impugnazione in considerazione di un trattamento preferenziale (articolo 30 IO)

questa circostanza consente l'impugnazione di taluni atti tramite i quali un creditore abbia beneficiato di un trattamento preferenziale rispetto agli altri. La condizione per l'impugnazione consiste nell'aver compiuto detto atto nel corso dell'ultimo anno antecedente l'apertura della procedura concorsuale. Allo stesso tempo, un'ulteriore condizione è costituita dal fatto che si siano verificati l'insolvenza o il sovraindebitamento, oppure che si sia in presenza di un'istanza per l'apertura della procedura concorsuale o che l'atto sia stato compiuto nel corso degli ultimi 60 giorni antecedenti l'apertura della procedura concorsuale. Se la copertura (soddisfazione o garanzia) era incongruente (ossia il creditore non poteva vantarla ai sensi del contenuto del rapporto giuridico, oppure non nella forma o nel momento in questione), non esistono ulteriori condizioni (soggettive) per l'impugnazione. Anche una soddisfazione o una garanzia congruenti (ossia dovute all'altra parte nella forma o nel momento in questione) possono essere impugnabili ai sensi dell'articolo 30 IO. In questi casi, l'impugnazione è subordinata all'intenzione di determinare un trattamento preferenziale da parte del debitore e alla conoscenza della situazione da parte della controparte oppure alla mancanza di conoscenza per negligenza;

  • impugnazione in considerazione della conoscenza dell'insolvenza (articolo 31 IO)

questa circostanza riguarda determinati atti realizzati nei sei mesi precedenti l'apertura della procedura concorsuale e dopo il verificarsi dell'insolvenza (sovraindebitamento), nella misura in cui l'altra parte conosceva o avrebbe almeno dovuto essere a conoscenza dell'insolvenza, del sovraindebitamento o della richiesta di apertura del procedimento giudiziario. Un ulteriore presupposto è costituito dal fatto che il creditore ottenga la garanzia o la soddisfazione attraverso l'atto o che il negozio giuridico sia direttamente lesivo.

Solo il curatore fallimentare ha il diritto di presentare un'impugnazione. Prima di procedere in tal senso, il curatore deve ottenere una dichiarazione dal comitato dei creditori (articolo 114, primo comma, IO). L'impugnazione deve essere realizzata tramite una petizione, la difesa (articolo 43, primo comma, IO), l'opposizione nei procedimenti di esecuzione per la realizzazione oppure l'insinuazione nel contesto della procedura concorsuale da parte dell'opponente dell'impugnazione. L'impugnazione deve essere presentata entro un anno dall'apertura della procedura concorsuale, in caso contrario il diritto si estingue. Tale termine può essere prorogato con l'accordo del curatore fallimentare e del resistente. La proroga può essere stabilita solo una volta e non può essere superiore ai tre mesi (articolo 43, secondo comma, IO).

Atti realizzati dal debitore dopo l'apertura della procedura concorsuale

Nella misura in cui il debitore non abbia diritto all'amministrazione autonoma, gli atti stipulati dal debitore realizzati successivamente all'apertura della procedura concorsuale e che riguardano la massa fallimentare, in linea di principio, non sono più validi in relazione ai creditori della massa (articolo 3, primo comma, IO). Si tratta di una questione di cosiddetta invalidità relativa. Il debitore può contrarre obbligazioni contrattuali anche in seguito all'apertura della procedura concorsuale, tuttavia i crediti derivanti da tali obbligazioni non possono essere vantati a scapito dei creditori della massa prima della chiusura della procedura concorsuale. Tuttavia, il curatore fallimentare può dare efficacia a tali transazioni mediante successiva approvazione.

Ultimo aggiornamento: 11/03/2021

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Insolvenza/fallimento - Polonia

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

In Polonia, le procedure concorsuali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione), sono disciplinate da due atti:

  • la legge del 28 febbraio 2003: Prawo upadłościowe (legge sul fallimento), Dziennik Ustaw (Gazzetta ufficiale polacca) 2016, n. 2171, in appresso denominata “legge sul fallimento”;
  • la legge del 15 maggio 2015: Prawo restrukturyzacyjne (legge sulla ristrutturazione), Gazzetta ufficiale polacca 2016, n. 1574, in appresso denominata “legge sulla ristrutturazione”.

Le disposizioni della legge sul fallimento disciplinano le procedure di liquidazione relative all’insolvenza, ossia il upadłość (“fallimento”); mentre la legge sulla ristrutturazione disciplina le procedure volte alla ristrutturazione relative al rischio di insolvenza, ossia postępowanie o zatwierdzenie układu (“procedure di concordato preventivo”, articoli 210-226), przyspieszone postępowanie układowe (“procedure accelerate di concordato”, articoli 227-264), postępowanie układowe (“procedure di concordato”, articoli 267-282) e postępowanie sanacyjne (“procedure relative a misure correttive”, articoli 283-323).

Le procedure concorsuali mirano a soddisfare i crediti dei creditori nella massima misura e, qualora ragionevolmente possibile, a mantenere in attività l’impresa del debitore. Sono avviate esclusivamente su richiesta e sono costituite da due fasi: le procedure per la dichiarazione del fallimento e quelle successive alla dichiarazione del fallimento.

Le procedure di concordato preventivo consentono al debitore di stipulare un concordato raccogliendo autonomamente i voti dei creditori senza il coinvolgimento di un organo giurisdizionale. Tali procedure possono essere avviate se i crediti contestati che autorizzano i creditori a votare in merito a un concordato non rappresentano più del 15% della totalità di tali crediti.

Le procedure accelerate di concordato consentono al debitore di stipulare un concordato dopo che è stato redatto e approvato in maniera semplificata un elenco dei crediti. Tali procedure possono essere attuate se i crediti contestati che autorizzano i creditori a votare in merito a un concordato non rappresentano più del 15% di tutti tali crediti.

Le procedure di concordato consentono al debitore di stipulare un concordato dopo che è stato redatto e approvato un elenco dei crediti. Tali procedure possono essere attuate se i crediti contestati che autorizzano i creditori a votare in merito a un concordato non rappresentano più del 15% di tutti tali crediti.

Le procedure relative a misure correttive consentono al debitore di adottare misure correttive (destinate alla riorganizzazione dell’impresa del debitore) e di stipulare un concordato dopo che è stato stilato e approvato un elenco dei crediti. Le misure correttive comprendono provvedimenti giuridici e pratici destinati a migliorare la situazione economica del debitore e a ripristinare la sua capacità di soddisfare le sue obbligazioni, proteggendolo al contempo dall’esecuzione.

Le procedure concorsuali possono essere avviate nei confronti di un imprenditore. Ai sensi dell’articolo 431 del kodeks cywilny (codice civile polacco) con il termine “imprenditore” si intende una persona fisica, una persona giuridica o un’unità organizzativa priva di personalità giuridica alla quale viene conferita capacità giuridica tramite statuto, che svolge un’attività commerciale o professionale per proprio conto.

Un’istanza di fallimento può essere presentata dal debitore o da uno qualsiasi dei suoi creditori personali.

Le procedure concorsuali possono essere avviate anche nei confronti di:

  1. società a responsabilità limitata e società per azioni che non svolgono attività commerciale;
  2. soci di società commerciali di persone soggetti a responsabilità illimitata, che rispondono con il loro intero patrimonio, in relazione al soddisfacimento delle obbligazioni della loro società;
  3. soci di una società semplice di professionisti.

Le procedure concorsuali possono essere avviate anche nei confronti di persone fisiche che non svolgono attività commerciale (articolo 4911 e seguenti della legge sul fallimento). Tali procedure possono essere condotte esclusivamente su richiesta del debitore, a meno che quest’ultimo non sia un ex imprenditore, nel qual caso un’istanza di fallimento può essere presentata anche da un creditore fino a un anno dopo la cancellazione di tale imprenditore dal registro pertinente.

Le procedure di ristrutturazione possono essere avviate nei confronti di:

  1. imprenditori secondo il significato del termine di cui all’articolo 431 del codice civile;
  2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (società a responsabilità limitata) e spółka akcyjna (società per azioni) che non conducono attività commerciali;
  3. soci di osobowa spółka handlowa (società commerciali di persone) soggetti a responsabilità illimitata, che rispondono con il loro intero patrimonio, in relazione al soddisfacimento delle obbligazioni della loro società;
  4. spółka partnerska (soci di una società semplice).

Le procedure di ristrutturazione non vengono avviate nei confronti di persone fisiche che non svolgono attività commerciale. Le procedure di ristrutturazione vengono condotte esclusivamente su richiesta del debitore, fatta eccezione per le procedure relative a misure correttive che possono essere avviate anche su richiesta di un creditore qualora il debitore sia insolvente.

Le procedure di concordato preventivo consentono al debitore di stipulare un concordato raccogliendo autonomamente i voti dei creditori senza il coinvolgimento di un organo giurisdizionale. Tali procedure possono essere attuate se i crediti contestati che autorizzano i creditori a votare in merito a un concordato non rappresentano più del 15% di tutti i crediti.

Le procedure accelerate di concordato consentono al debitore di stipulare un concordato dopo che è stato redatto e approvato in maniera semplificata un elenco dei crediti. Tali procedure possono essere attuate se i crediti contestati che autorizzano i creditori a votare in merito a un concordato non rappresentano più del 15% di tutti tali crediti.

Le procedure di concordato consentono al debitore di stipulare un concordato dopo che è stato redatto e approvato un elenco dei crediti. Tali procedure possono essere attuate se i crediti contestati che autorizzano i creditori a votare in merito a un concordato non rappresentano più del 15% di tutti tali crediti.

Le procedure relative a misure correttive consentono al debitore di adottare misure correttive (destinate alla riorganizzazione dell’impresa del debitore) e di stipulare un concordato dopo che è stato stilato e approvato un elenco dei crediti. Le misure correttive comprendono provvedimenti giuridici e pratici destinati a migliorare la situazione economica del debitore e a ripristinare la sua capacità di soddisfare le sue obbligazioni, proteggendolo al contempo dall’esecuzione.

Le procedure concorsuali possono essere avviate nei confronti di un imprenditore. Ai sensi dell’art 431 del codice civile con il termine “imprenditore” si intende una persona fisica, una persona giuridica o un’unità organizzativa priva di personalità giuridica alla quale viene conferita capacità giuridica tramite statuto, che svolge un’attività commerciale o professionale per proprio conto.

Inoltre le procedure concorsuali possono essere avviate anche nei confronti di:

  1. società a responsabilità limitata e società per azioni che non svolgono attività commerciale;
  2. soci di società commerciali di persone soggetti a responsabilità illimitata, che rispondono con il loro intero patrimonio, in relazione al soddisfacimento delle obbligazioni della loro società;
  3. soci di una società semplice.

Le procedure per ottenere una dichiarazione di fallimento possono essere avviate anche nei confronti di persone fisiche che non svolgono attività commerciale (articoli 4911 e seguenti della legge sul fallimento).

Le procedure di ristrutturazione possono essere avviate nei confronti di:

  1. imprenditori secondo il significato di cui all’atto del 23 aprile 1964 - il codice civile polacco, Gazzetta ufficiale 2016, voce 380 e 585, in appresso denominato “codice civile”;
  2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (società a responsabilità limitata) e spółka akcyjna (società per azioni) che non conducono attività commerciali;
  3. soci di osobowa spółka handlowa (società commerciali di persone) soggetti a responsabilità illimitata, che rispondono con il loro intero patrimonio, in relazione al soddisfacimento delle obbligazioni della loro società;
  4. spółka partnerska (soci di una società semplice).

Le procedure di ristrutturazione non vengono avviate nei confronti di persone fisiche che non svolgono attività commerciale. Le procedure di ristrutturazione vengono condotte esclusivamente su richiesta del debitore, fatta eccezione per le procedure relative a misure correttive che possono essere avviate anche su richiesta di un creditore qualora il debitore sia insolvente.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

Le procedure concorsuali sono avviate contro un debitore che è diventato insolvente (articolo 10 della legge sul fallimento).

Un debitore è insolvente se non è in grado di soddisfare le sue obbligazioni finanziarie nel momento in cui diventano esigibili. Si ritiene che un debitore non sia in grado di soddisfare le proprie obbligazioni finanziarie se queste ultime sono scadute da oltre tre mesi. Un debitore che sia una persona giuridica o un’unità organizzativa senza personalità giuridica investita di capacità giuridica ai sensi di un atto legislativo distinto è insolvente anche quando le sue obbligazioni finanziarie superano il valore dei suoi attivi e tale stato di cose perdura per oltre 24 mesi. Un organo giurisdizionale può respingere un’istanza di fallimento qualora non vi sia alcun rischio a breve termine che il debitore non sia in grado di soddisfare le proprie obbligazioni finanziarie al momento della loro scadenza.

Le procedure di ristrutturazione possono essere aperte nei confronti di un debitore insolvente o di un debitore a rischio di insolvenza. Un debitore insolvente lo è ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge sul fallimento. Un debitore a rischio di insolvenza è un debitore la cui situazione economica induce a ritenere che possa diventare insolvente nel breve termine.

L’organo giurisdizionale si rifiuta di avviare procedure di ristrutturazione qualora le stesse siano lesive nei confronti dei creditori.

Inoltre, la legge sulla ristrutturazione stabilisce anche condizioni specifiche per l’avvio di ciascun tipo di procedura di ristrutturazione.

Le procedure di concordato preventivo e le procedure accelerate di concordato possono essere condotte se i crediti contestati che autorizzano i creditori a votare in merito a un concordato non rappresentano più del 15% di tutti tali crediti.

Le procedure di concordato e le procedure relative a misure correttive possono essere attuate se i crediti contestati che autorizzano i creditori a votare in merito a un concordato rappresentano più del 15% di tutti tali crediti. Inoltre, l’organo giurisdizionale si rifiuta di avviare tale procedura se prima facie non vi è prova del fatto che il debitore sarà in grado di coprire i costi procedurali e le passività derivanti su base continua in seguito alla loro apertura.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Nelle procedure concorsuali la massa fallimentare comprende i beni di proprietà della parte fallita alla data della dichiarazione di fallimento, nonché i beni acquisiti da tale parte nel corso della procedura concorsuale (articolo 62 della legge sul fallimento). Le eccezioni a tale norma sono specificate agli articoli 63-67a della legge sul fallimento.

La massa fallimentare non include gli attivi esclusi dall’esecuzione ai sensi dell’atto del 17 novembre 1964 - codice di procedura civile (Gazzetta ufficiale 2016, voce 1822, 1823, 1860 e 1948), la remunerazione per il lavoro svolto dalla parte dichiarata fallita per quanto riguarda l’importo non soggetto a pignoramento, la somma ottenuta mediante l’esecuzione di un pegno o di un’ipoteca nel caso in cui la parte fallita fosse amministratrice di un pegno o di un’ipoteca, per quanto concerne la quota spettante ai creditori ai sensi dell’accordo di amministrazione.

Inoltre, una risoluzione dell’assemblea dei creditori può escludere altri attivi della parte fallita dalla massa fallimentare.

Dalla massa fallimentare sono esclusi altresì gli attivi destinati ad assistere i dipendenti della parte fallita e le loro famiglie sotto forma di denaro contante detenuto in un conto separato di un fondo di previdenza sociale aziendale istituito a norma delle disposizioni su detto fondo, unitamente agli importi da versare su tale conto in seguito alla dichiarazione di fallimento, ivi compreso il rimborso di prestiti per abitazioni, il pagamento di interessi bancari maturati in relazione alla liquidità detenuta dal fondo e le commissioni riscosse da persone che utilizzano i servizi e le prestazioni sociali finanziati da tale fondo e organizzati dalla parte fallita.

Nelle procedure di ristrutturazione il patrimonio oggetto del concordato comprende gli attivi utilizzati per l’esercizio dell’attività dell’impresa e quelli di proprietà del debitore (articoli 240, 273 e 294 della legge sulla ristrutturazione).

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

Nelle procedure concorsuali (procedure destinate a liquidare la massa patrimoniale del debitore) il debitore è privato del diritto di gestire i suoi attivi. La gestione di tali attivi (la massa fallimentare) viene rilevata dal syndyk (curatore). Il curatore acquisisce anche altre competenze relative al funzionamento dell’impresa del debitore, quali la direzione dell’impresa, il rispetto degli obblighi di rendicontazione, ecc.

Il debitore rimane un partecipante della procedura concorsuale e può impugnare talune decisioni emesse dall’organo giurisdizionale durante tali procedure, ossia decisioni riguardanti l’esclusione di attivi dalla massa fallimentare e la remunerazione del curatore.

Nelle procedure di ristrutturazione i poteri del debitore e dell’amministratore delle stesse variano a seconda del tipo di procedura.

Nelle procedure di concordato preventivo il debitore può svolgere tutti gli atti, fatto salvo durante il periodo compreso tra la data in cui viene emessa la decisione di approvazione del concordato e la data in cui tale decisione diventa definitiva. Durante tale periodo le norme applicabili sono identiche a quelle applicate alle procedure accelerate di concordato, ossia il debitore può svolgere atti di gestione ordinaria. Gli atti diversi da quelli di gestione ordinaria richiedono il consenso del supervisore del concordato.

Nelle procedure di concordato accelerate e normali il debitore può svolgere atti di gestione ordinaria; tuttavia gli atti che esulano dalla gestione ordinaria richiedono il consenso del supervisore designato dall’organo giurisdizionale, a meno che non richiedano il consenso del comitato dei creditori.

Nelle procedure relative a misure correttive il debitore è privato del diritto di agire e gli atti necessari vengono svolti dall’amministratore fallimentare, a meno che non richiedano il consenso del comitato dei creditori.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

Nelle procedure concorsuali, i crediti vantati dalla parte fallita possono essere compensati con quelli vantati dal creditore se entrambi i crediti esistevano alla data della dichiarazione del fallimento, anche se uno di essi non era ancora dovuto (articolo 93 della legge sul fallimento).

Una compensazione non è accettabile nel caso in cui il creditore della parte fallita abbia acquisito il credito tramite cessione o girata dopo la dichiarazione di fallimento oppure l’abbia acquisito nei 12 mesi precedenti la dichiarazione di fallimento sapendo che vi erano motivi per dichiarare il fallimento, a meno che tale acquisizione non fosse legata al rimborso di un debito che la parte acquirente era tenuta a versare (indipendentemente dal fatto che si trattasse di una passività personale o di una passività garantita da uno specifico bene). (Articolo 94 della legge sul fallimento)

Una compensazione non è accettabile se il creditore è diventato debitore della parte fallita dopo la data della dichiarazione del fallimento (articolo 95 della legge sul fallimento).

Il creditore che desidera esercitare il diritto alla compensazione presenta una dichiarazione a tal fine entro e non oltre la data di insinuazione del credito (articolo 96 della legge sul fallimento).

Nelle procedure di ristrutturazione le norme generali in materia di compensazione di crediti reciproci sono soggette alle seguenti limitazioni:

  • un creditore è diventato debitore della parte debitrice in seguito alla data di apertura della procedura di ristrutturazione;
  • in seguito all’apertura della procedura di ristrutturazione il debitore della parte debitrice soggetta a una procedura di ristrutturazione è divenuto suo creditore attraverso l’acquisizione, mediante cessione o girata, di un credito sorto prima della data di apertura della procedura di ristrutturazione.

I crediti reciproci possono essere compensati se il credito è stato acquisito come conseguenza del rimborso di un debito che la parte acquirente era tenuta a versare (responsabilità personale o responsabilità garantita da uno specifico bene) e se la parte acquirente ha acquisito il debito prima della data di presentazione dell’istanza di procedura accelerata di concordato.

Un creditore che desidera avvalersi della possibilità di effettuare una compensazione nel contesto di una procedura di ristrutturazione presenta a tal fine una dichiarazione al debitore oppure, qualora il debitore sia privato del diritto di gestione, all’amministratore fallimentare, non oltre 30 giorni dopo l’apertura della procedura di ristrutturazione oppure, qualora i motivi per la compensazione siano sorti più tardi, non oltre 30 giorni dall’insorgere dei motivi che giustificano la compensazione. Una tale dichiarazione è valida anche se presentata ad un supervisore designato dall’organo giurisdizionale (articoli 253, 273 e 297 della legge sulla ristrutturazione).

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Disposizioni specifiche concernenti gli effetti della dichiarazione di fallimento sulle obbligazioni della parte fallita sono contenute negli articoli 83-118 della legge sul fallimento, sulle successioni acquisite dalla parte fallita negli articoli 119-123 e sul regime patrimoniale della parte fallita negli articoli 124-126.

Gli articoli 81-82 della legge fallimentare vietano di gravare beni inclusi nella massa fallimentare con un pegno, un pegno registrato o un’ipoteca.

Le disposizioni di un contratto nel contesto del quale il soggetto fallito è una parte, che impediscono od ostacolano il conseguimento dell’obiettivo della procedura concorsuale, non sono valide in relazione alla massa fallimentare. Un contratto che trasferisce la proprietà di un bene, di un credito o di un altro diritto concluso al fine di garantire un credito è valido in relazione alla massa fallimentare qualora sia stato concluso per iscritto in una data certificata, a meno che non si tratti di un contratto che istituisce una garanzia finanziaria (articolo 84 della legge sul fallimento).

Gli articoli 85 e 85a stabiliscono norme dettagliate sui contratti quadro relativi a operazioni finanziarie a termine standardizzate o non (future/forward) o alla vendita di titoli nel contesto di accordi di riacquisto.

Gli obblighi finanziari della parte fallita non ancora dovuti scadono alla data in cui viene dichiarato il fallimento. Alla data di dichiarazione del fallimento le obbligazioni non finanziarie diventano obbligazioni finanziarie, nonché esigibili a tale data, anche quando il termine per la loro prestazione non è ancora scaduto (articolo 91 della legge sul fallimento).

Un credito derivante da un contratto concluso all’accettazione di un’offerta presentata dalla parte fallita può essere rivendicato dal creditore nel contesto di una procedura concorsuale soltanto se la dichiarazione di accettazione dell’offerta è stata presentata alla parte fallita prima della dichiarazione di fallimento.

Se alla data della dichiarazione di fallimento esistono delle obbligazioni ai sensi di un contratto a prestazioni corrispettive alle quali non è stata data esecuzione in toto o in parte, con il consenso del sędzia komisarz (giudice delegato), il curatore può dare esecuzione alle obbligazioni della parte fallita e chiedere all’altra parte di adempiere l’obbligazione corrispettiva o recedere dal contratto a decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento. Se alla data della dichiarazione di fallimento la parte fallita è parte di un qualsiasi contratto diverso da un contratto a prestazioni corrispettive, il curatore può recedere dal contratto, salvo diversamente previsto dalla legge.

A fronte di una richiesta presentata dalla controparte in una data certificata, il curatore deve dichiarare entro tre mesi se recede dal contratto o ne richiede l’esecuzione. La mancata presentazione di tale dichiarazione da parte del curatore entro tale termine è considerata un recesso dal contratto.

L’altra parte che è tenuta ad adempiere anticipatamente le proprie obbligazioni può sospendere la prestazione delle stesse fino all’esecuzione dell’obbligazione corrispettiva oppure fino a quando non ottiene garanzia di tale prestazione. L’altra parte non è autorizzata a fare altrettanto se al momento della conclusione dell’accordo era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dei motivi che hanno portato alla dichiarazione di fallimento (articolo 98 della legge sul fallimento).

Qualora il curatore receda dal contratto, l’altra parte ha diritto alla restituzione dell’obbligazione eseguita, anche qualora quest’ultima faccia parte della massa fallimentare. Nelle procedure concorsuali una parte può chiedere un risarcimento per l’obbligazione eseguita e le perdite sostenute presentando tali richieste al giudice delegato (articolo 99 della legge sul fallimento).

Un venditore può richiedere la restituzione di un bene mobile, ivi compresi titoli, inviato alla parte fallita senza aver ricevuto il pagamento del prezzo corrispondente, se tale bene non è stato acquisito dalla parte fallita o da una persona autorizzata da quest’ultima a disporre di tale bene prima della dichiarazione di fallimento. Anche il destinatario che ha inviato il bene alla parte fallita ha diritto alla sua restituzione. Il venditore o il destinatario ai quali il bene è stato restituito rimborsa i costi che sono stati o devono essere sostenuti, nonché i pagamenti anticipati. Tuttavia, il curatore può restituire il bene se paga o assicura il pagamento del prezzo dovuto dalla parte fallita e i costi corrispondenti. Il curatore ha il diritto di procedere in tal senso entro un mese dalla richiesta di restituzione (articolo 100 della legge sul fallimento).

Eventuali contratti relativi a commissioni o spedizioni conclusi dalla parte fallita nel contesto dei quali essa agisce come committente o mittente, nonché eventuali contratti relativi alla gestione di titoli conclusi dalla parte fallita scadono all’atto dell’emissione della dichiarazione di fallimento. La controparte può recedere dai contratti relativi a commissioni o spedizioni conclusi dalla parte fallita nel contesto dei quali quest’ultima era la parte incaricata o la destinataria alla data nella quale viene dichiarato il fallimento (articolo 102 della legge sul fallimento).

Un contratto di agenzia scade a decorrere dalla data in cui una qualsiasi delle parti dichiara fallimento. In caso di fallimento della parte committente, l’agente può, nel corso di procedure concorsuali, richiedere il risarcimento della perdita subita a causa della scadenza del contratto (articolo 103 della legge sul fallimento).

Se il comodante o il comodatario dichiarano fallimento, il contratto di comodato d’uso viene risolto su richiesta di una qualsiasi delle parti nel caso in cui l’oggetto di tale contratto sia già stato concesso in comodato. Se l’oggetto in questione non è ancora stato concesso in comodato, il contratto scade (articolo 104 della legge sul fallimento).

Se una delle parti coinvolte in un contratto di prestito dichiara fallimento, tale contratto scade qualora l’oggetto del prestito in questione non sia ancora stato prestato (articolo 105 della legge sul fallimento).

Un contratto di locazione o affitto di beni immobili vincola le parti se l’oggetto dell’accordo è stato messo a disposizione del locatario o dell’affittuario (articoli 106-108 della legge sul fallimento). Ai sensi di una decisione emessa dal giudice delegato, il curatore risolve il contratto di locazione o affitto di beni immobili concluso dalla parte fallita con un preavviso di tre mesi, anche nel caso in cui la risoluzione di tale contratto ad opera della parte fallita non sia consentita (articoli 109-110 della legge sul fallimento).

Un accordo relativo alla concessione di un credito scade all’atto della dichiarazione di fallimento nel caso in cui il finanziatore non abbia reso disponibili i fondi alla parte fallita prima di tale data (articolo 111 della legge sul fallimento).

La dichiarazione di fallimento non ha effetto sui contratti di conto bancario della parte fallita, contratti di conto titoli o contratti di conto collettivo (articolo 112 della legge sul fallimento).

Nel contesto delle procedure di ristrutturazione, dalla data della loro apertura fino a quella della loro chiusura oppure fino alla data in cui la decisione di cessare tali procedure diventa definitiva, al debitore o all’amministratore fallimentare non è consentito soddisfare obbligazioni derivanti da crediti che, per legge, rientrano nel contesto di un concordato.

Eventuali disposizioni contrattuali che prevedono la modifica o la risoluzione di un rapporto giuridico nel contesto del quale il debitore è parte sono da considerarsi nulle nel caso in cui venga depositata una richiesta di avvio di procedure di ristrutturazione oppure se tali procedure vengono avviate.

Le disposizioni di un contratto nel contesto del quale il debitore è una parte che impediscono od ostacolano il conseguimento dell’obiettivo della procedura di ristrutturazione non sono valide in relazione al patrimonio oggetto di ristrutturazione.

L’articolo 250 della legge sulla ristrutturazione stabilisce norme dettagliate sui contratti quadro relativi a operazioni finanziarie a termine standardizzate e non o alla vendita di titoli nel contesto di accordi di riacquisto.

Dalla data di apertura delle procedure di ristrutturazione fino a quella della loro chiusura oppure fino alla data in cui la decisione di cessare tali procedure diventa definitiva, al locatore non è consentito porre fine, senza il consenso del comitato dei creditori, al contratto di affitto o locazione per i locali o beni immobili presso i quali opera l’impresa del debitore.

Le norme descritte in precedenza per i contratti di locazione o di affitto si applicano mutatis mutandis ai contratti di credito relativi a fondi messi a disposizione del debitore prima della data di apertura della procedura, nonché a contratti di locazione finanziaria, di assicurazione di cose, di contratti di conti bancari, di accordi di garanzia, di contratti relativi a licenze concesse al debitore e a garanzie o lettere di credito emesse prima della data di apertura delle procedure di ristrutturazione (articoli 256, 273 e 297 della legge sulla ristrutturazione).

Inoltre, nelle procedure relative a misure correttive l’amministratore fallimentare può recedere da un contratto a prestazioni corrispettive che non sia stato eseguito in toto o in parte prima della data di apertura di tali procedure, previo consenso del giudice delegato, nel caso in cui l’esecuzione di tale contratto ad opera della controparte sia indivisibile. Qualora l’esecuzione del contratto ad opera della controparte sia divisibile, si applica tale disposizione mutatis mutandis nella misura in cui il contratto doveva essere eseguito dalla controparte dopo l’apertura della procedura relativa a misure correttive. Qualora l’amministratore fallimentare receda dal contratto, la controparte può chiedere la restituzione della prestazione resa dopo l’apertura della procedura relativa a misure correttive e prima che tale parte abbia ricevuto la notificazione del recesso, nel caso in cui tale prestazione faccia parte della massa patrimoniale del debitore. Qualora ciò sia impossibile, la controparte può soltanto chiedere un risarcimento per la prestazione e per le perdite subite. Tali richieste non sono soggette a concordato (articolo 298 della legge sulla ristrutturazione).

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

In seguito alla presentazione di un’istanza di fallimento, su richiesta del debitore, del supervisore temporaneo o del creditore che ha depositato detta istanza, l’organo giurisdizionale può sospendere i procedimenti di esecuzione e revocare il pignoramento del conto bancario qualora ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi delle procedure concorsuali (articolo 39 della legge sul fallimento).

In seguito a una dichiarazione di fallimento, i procedimenti di esecuzione relativi ai beni inclusi nella massa fallimentare, aperti prima della dichiarazione di fallimento, sono sospesi per legge a decorrere dalla data di tale dichiarazione. Il procedimento cessa per legge nel momento in cui la decisione relativa alla dichiarazione di fallimento diventa definitiva (articolo 146 della legge sul fallimento).

In seguito alla dichiarazione di fallimento, eventuali procedimenti giudiziari, amministrativi e amministrativo-giudiziari relativi alla massa fallimentare possono essere avviati e condotti esclusivamente dal curatore o nei confronti del curatore. Un creditore non può avviare un procedimento giudiziario relativo ad un credito soggetto a deposito (articolo 144 della legge sul fallimento).

Nel contesto delle procedure di ristrutturazione, i procedimenti di esecuzione relativi a un credito soggetto per legge a concordato, avviati prima dell’apertura di una procedura di ristrutturazione sono sospesi per legge a decorrere dalla data di apertura di tali procedure (articoli 259 e 278 della legge sulla ristrutturazione). Nelle procedure relative alle misure correttive, la sospensione si applica a tutti i procedimenti di esecuzione in relazione alla massa patrimoniale del debitore incluse nel patrimonio oggetto della ristrutturazione (articolo 312 della legge sulla ristrutturazione).

Alla data in cui la decisione che approva il concordato diventa definitiva, vengono chiusi per legge i procedimenti cautelari e di esecuzione avviati contro il debitore, con l’obiettivo di soddisfare i crediti oggetto di concordato. I procedimenti cautelari e di esecuzione sospesi avviati contro il debitore con l’obiettivo di soddisfare crediti non oggetto di concordato possono essere ripresi su richiesta del creditore (articolo 170 della legge sulla ristrutturazione).

L’apertura di procedure di concordato, procedure accelerate di concordato o procedure relative a misure correttive non impedisce al creditore di avviare procedimenti giudiziari, amministrativi e amministrativo-giudiziari oppure procedimenti dinanzi a collegi arbitrali, al fine di far valere crediti oggetto di iscrizione nell’elenco dei crediti (articoli 257, 276 e 310 della legge sulla ristrutturazione).

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

In seguito alla dichiarazione di fallimento l’organo giurisdizionale sospende i procedimenti ex officio se riguardano la massa fallimentare, ossia se il loro esito può avere ripercussioni sulla massa fallimentare (perché riguardano un attivo incluso nella massa fallimentare), è stato dichiarato il fallimento ed è stato nominato un amministratore giudiziario nel contesto della procedura per la dichiarazione di fallimento (articolo 174, primo comma, punto 4 e 5, del kodeks postępowania cywilnego (codice di procedura civile)). L’organo giurisdizionale invita il curatore o l’amministratore giudiziario a partecipare ai procedimenti giudiziari (articolo 174, terzo comma, del codice di procedura civile). Se la parte fallita (debitore) è coinvolta in veste di ricorrente, l’organo giurisdizionale riprende ex officio i procedimenti giudiziari sospesi non appena viene designato il curatore fallimentare (amministratore giudiziario) (articolo 180, paragrafo 1, punto 5, del codice di procedura civile).

È possibile avviare procedimenti giudiziari nei confronti del curatore soltanto se, nel contesto di procedure concorsuali, un credito non viene incluso nell’elenco dei crediti dopo aver esperito le possibilità previste dal codice di procedura civile (articolo 145 della legge sul fallimento).

Nel contesto delle procedure di ristrutturazione, i procedimenti giudiziari in corso (pendenti al momento dell’apertura di tali procedure) sono sospesi qualora essi riguardino il patrimonio oggetto di ristrutturazione (o quello relativo alle misure correttive) e sia stato nominato un amministratore fallimentare nel contesto delle procedure di ristrutturazione oppure qualora sia stato nominato un amministratore temporaneo nel contesto di procedimenti giuridici volti a ottenere l’apertura di procedure relative a misure correttive e le stesse riguardino beni coperti da garanzia (articolo 174, primo comma, punti 4 e 5, del codice di procedura civile). L’organo giurisdizionale invita l’amministratore temporaneo o l’amministratore fallimentare a partecipare ai procedimenti giudiziari (articolo 174, terzo comma, del codice di procedura civile).

L’ammissione di un credito, la rinuncia a un credito, il concordato o l’ammissione di fatti rilevanti del caso da parte del debitore in tali casi non ha effetto legale in assenza di consenso da parte del supervisore designato dall’organo giurisdizionale (articolo 258 della legge sulla ristrutturazione).

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

La partecipazione dei creditori alle procedure concorsuali è disciplinata dagli articoli 189-213 della legge sul fallimento. I creditori i cui crediti sono stati ammessi hanno il diritto di prendere parte all’assemblea dei creditori e di votare.

Il giudice delegato, che agisce ex officio o su richiesta, istituisce il comitato dei creditori e nomina ed esonera i suoi membri. Il comitato assiste il curatore, ne controlla l’operato, esamina lo stato dei fondi che costituiscono la massa fallimentare, concede il permesso per atti che possono essere effettuati esclusivamente con il permesso del comitato dei creditori ed esprime il proprio parere su altre questioni qualora richiesto dal giudice delegato o dal curatore. Il comitato dei creditori può chiedere alla parte fallita o al curatore di fornire chiarimenti e può esaminare libri contabili e documenti relativi al fallimento nella misura in cui ciò non violi la riservatezza commerciale.

Affinché i seguenti atti del curatore siano validi è necessario il permesso del comitato dei creditori:

  1. la prosecuzione dell’attività dell’impresa da parte del curatore qualora essa debba durare più di tre mesi dalla dichiarazione di fallimento;
  2. la rinuncia alla vendita dell’impresa nel suo complesso;
  3. la vendita diretta degli attivi inclusi nella massa fallimentare;
  4. il contrarre prestiti o crediti e il gravare gli attivi della parte fallita con diritti di proprietà limitati;
  5. l’ammissione e la rinuncia alla stipula di un concordato in merito a crediti contestati nonché il deferimento di una controversia a un collegio arbitrale.

È possibile invocare un’eccezione quando uno degli atti di cui sopra deve essere effettuato immediatamente e riguarda un importo non superiore a 10 000 PLN; in tal caso il curatore, il supervisore designato dall’organo giurisdizionale o l’amministratore fallimentare possono svolgerlo senza il permesso del comitato.

Inoltre, non è richiesta alcuna autorizzazione da parte del comitato dei creditori per la vendita di beni mobili se il valore stimato di tutti i beni mobili inclusi nella massa fallimentare, come da inventario, non è superiore a 50 000 PLN, così come per la vendita di crediti e altri diritti, se il valore nominale di tutti i crediti e gli altri diritti inclusi nella massa fallimentare, come da inventario, non è superiore a 50 000 PLN.

Nel contesto delle procedure concorsuali il creditore può presentare una proposta di concordato.

I creditori possono altresì impugnare la decisione di un organo giurisdizionale preposto alla gestione delle procedure concorsuali o di un giudice delegato in merito all’approvazione delle relazioni contabili del curatore, nonché decisioni riguardanti l’elenco dei crediti, anche in relazione ad altri crediti vantati dai creditori, al piano di distribuzione, alla remunerazione del curatore e alla decisione di interrompere o chiudere le procedure concorsuali.

La partecipazione dei creditori alle procedure di ristrutturazione è disciplinata dagli articoli 104-139 della legge sulla ristrutturazione. I creditori i cui crediti sono stati inclusi in un elenco approvato dei crediti, nonché i creditori che si presentano all’assemblea dei creditori e sottopongono al giudice delegato un titolo esecutivo che conferma il loro credito hanno diritto a partecipare all’assemblea dei creditori e a votare.

Durante l’assemblea dei creditori è possibile conseguire la definizione di un concordato se almeno un quinto dei creditori aventi diritto di voto in merito a un concordato partecipa all’assemblea.

Il giudice delegato istituisce il comitato dei creditori e nomina ed esonera i suoi membri ex officio o su richiesta. Il comitato dei creditori assiste il supervisore designato dall’organo giurisdizionale o l’amministratore fallimentare, ne controlla l’operato, esamina lo stato dei fondi che costituiscono il patrimonio oggetto di concordato o di misure correttive, concede il permesso per atti che possono essere effettuati esclusivamente con il permesso del comitato dei creditori ed esprime il proprio parere su altre questioni qualora richiesto dal giudice delegato, dal supervisore designato dall’organo giurisdizionale, dall’amministratore fallimentare o dal debitore. L’assemblea dei creditori e i suoi membri possono presentare al giudice delegato le loro osservazioni sull’attività del debitore, del supervisore designato dall’organo giurisdizionale o dell’amministratore fallimentare. Il comitato può chiedere al debitore, al supervisore designato dall’organo giurisdizionale o all’amministratore fallimentare di fornire chiarimenti e può esaminare i libri contabili e i documenti del debitore nei casi in cui ciò non violi la riservatezza commerciale. In altri casi, nonché in caso di dubbio, il giudice delegato specifica la portata delle prerogative dei membri del comitato dei creditori per quanto riguarda l’esame dei libri contabili e dei documenti dell’impresa del debitore.

Affinché siano considerati validi i seguenti atti svolti dal debitore o dall’amministratore fallimentare richiedono il consenso del comitato dei creditori:

  • il gravare elementi del patrimonio oggetto di concordato o misure correttive con un’ipoteca, un pegno, un pegno registrato o un’ipoteca marittima al fine di garantire un credito non soggetto a concordato;
  • il trasferimento della proprietà di un bene o di un diritto al fine di ottenere un credito non soggetto a concordato;
  • il gravare elementi del patrimonio oggetto di concordato o misure correttive con altri diritti;
  • il contrarre crediti o prestiti;
  • la conclusione di un accordo sulla locazione finanziaria dell’impresa del debitore o di una parte organizzata della stessa oppure un altro accordo analogo.

(se effettuati con il consenso del comitato dei creditori, gli atti di cui sopra non possono essere considerati inapplicabili rispetto alla massa fallimentare);

  • la vendita, da parte del debitore, di beni immobili o altri attivi per un valore superiore a 500 000 PLN.

I creditori possono altresì impugnare la decisione di un organo giurisdizionale preposto alla gestione di procedure di ristrutturazione o di un giudice delegato in merito all’approvazione delle relazioni contabili dell’amministratore fallimentare, nonché decisioni riguardanti l’elenco dei crediti (procedure di concordato e relative a misure correttive) e di altri crediti vantati dai creditori, la remunerazione del supervisore designato dall’organo giurisdizionale o dell’amministratore fallimentare e la decisione di interrompere o chiudere le procedure concorsuali.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

Nel contesto delle procedure concorsuali, in seguito alla dichiarazione di fallimento, il curatore redige un inventario, stima la massa fallimentare e predispone un piano di liquidazione. Il piano di liquidazione definisce le modalità proposte per la vendita degli attivi della parte fallita, in particolare l’impresa, il momento della vendita, una stima delle spese e la logica economica per la prosecuzione dell’attività commerciale (articolo 306 della legge sul fallimento). In seguito alla redazione dell’inventario e della relazione finanziaria o dopo aver presentato una relazione scritta generale, il curatore liquida la massa fallimentare (articolo 308 della legge sul fallimento).

In seguito alla liquidazione, il curatore fallimentare può continuare a gestire l’impresa della parte fallita qualora sia possibile raggiungere un concordato con i creditori o qualora sia possibile vendere l’impresa della parte fallita nel suo complesso oppure parti organizzate della stessa (articolo 312 della legge sul fallimento).

Nelle procedure di ristrutturazione, ossia nelle procedure di concordato accelerate e normali il debitore di norma continua a gestire la sua impresa. Ai sensi dell’articolo 239, primo comma, e dell’articolo 295 della legge sulla ristrutturazione, il debitore può essere privato del diritto di gestione nel caso in cui:

  1. il debitore violi, intenzionalmente o in altro modo, la legge attraverso la gestione, determinando un conseguente danno ai creditori oppure la possibilità di crearlo in futuro;
  2. sia palese che le modalità di gestione non garantiscono l’attuazione del concordato o sia stato nominato un kurator (amministratore fiduciario) per il debitore ai sensi dell’articolo 68, primo comma;
  3. il debitore non rispetta le istruzioni impartite dal giudice delegato o dal supervisore designato dall’organo giurisdizionale, in particolare omettendo di presentare proposte di concordato lecite entro il termine stabilito dal giudice delegato.

Nelle procedure relative a misure correttive, qualora lo svolgimento efficace delle stesse richieda la partecipazione personale del debitore o dei suoi rappresentanti e al contempo garantisca un’adeguata gestione, l’organo giurisdizionale può consentire al debitore di gestire la totalità o parte della sua impresa in relazione alla sua gestione ordinaria (articolo 288, terzo comma, della legge sulla ristrutturazione).

Nelle procedure di concordato preventivo, il debitore gestisce la propria impresa per l’intera durata delle procedure.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Nelle procedure concorsuali vengono insinuati tutti i crediti vantati da creditori personali. Anche un creditore il cui credito era garantito da un’ipoteca, un pegno, un pegno registrato, un pegno fiscale, un’ipoteca marittima o un’altra iscrizione nel registro immobiliare e delle ipoteche o nel registro marittimo può insinuare un credito (qualora tale credito non sia presentato dal creditore sarà comunque incluso nell’elenco ex officio). I crediti vantati nel contesto di un rapporto di lavoro sono inclusi nell’elenco ex officio (articolo 236, primo e secondo comma, e articolo 237 della legge sul fallimento).

Innanzitutto vengono coperti i costi delle procedure concorsuali, prima ancora delle passività relative alla massa fallimentare derivanti in seguito alla dichiarazione di fallimento (articolo 230, secondo comma, e articolo 343, primo comma e comma 11, della legge sul fallimento), senza redigere un piano di distribuzione.

Nelle procedure di ristrutturazione l’elenco dei crediti copre i crediti personali nei confronti del debitore sorti prima dell’apertura delle procedure di ristrutturazione (articolo 76 della legge sulla ristrutturazione). L’elenco dei crediti indica separatamente i crediti soggetti a concordato per legge e quelli soggetti a concordato con il consenso del creditore (articolo 86 della legge sulla ristrutturazione).

Nel contesto delle procedure di ristrutturazione i crediti non vengono insinuati. L’elenco dei crediti è redatto dal supervisore o dall’amministratore fallimentare sulla base dei libri contabili del debitore, dei suoi altri documenti, delle registrazioni presenti nel registro immobiliare e delle ipoteche e in altri registri.

Il concordato è vincolante per i creditori i cui crediti sono, per legge, soggetti a concordato anche quando gli stessi non sono inclusi nell’elenco dei crediti.

Il concordato non è vincolante per i creditori che non sono stati resi noti dal debitore e non hanno partecipato alla procedura (articolo 166 della legge sulla ristrutturazione)

Il concordato non può contemplare crediti alimentari, prestazioni corrisposte come risarcimento per una malattia causata, l’incapacità al lavoro, l’invalidità o il decesso e la rendita vitalizia concessa in cambio di diritti derivanti da un contratto di rendita; nonché crediti per il trasferimento di proprietà e per la cessazione della violazione di diritti; crediti che il debitore è tenuto a soddisfare in relazione all’acquisizione di un’eredità in seguito all’apertura di una procedura di ristrutturazione, in seguito all’inclusione dell’eredità nel patrimonio soggetto a concordato o a misure correttive; crediti nei confronti della quota di contributi di assicurazione sociale finanziati dall’assicurato nel caso in cui il debitore sia il pagatore.

Il concordato esclude altresì i crediti derivanti da un rapporto di lavoro e quelli garantiti dalla massa patrimoniale del debitore tramite un’ipoteca, un pegno, un pegno registrato, un pegno fiscale o un’ipoteca marittima, per quanto concerne la quota il cui valore è coperto da garanzia, a meno che il creditore non accetti di includere tali crediti nel concordato (articolo 151 della legge sulla ristrutturazione).

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

Le norme che disciplinano l’insinuazione, la verifica e l’ammissione di crediti nel contesto delle procedure concorsuali sono stabilite dagli articoli 239-266 della legge sul fallimento.

Nelle procedure concorsuali spetta ai creditori insinuare i crediti. I crediti devono essere insinuati al più tardi entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione sulla dichiarazione di fallimento nella Monitor Sądowy i Gospodarczy (Gazzetta commerciale e degli organi giurisdizionali) e quindi nel Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości (registro centrale delle ristrutturazioni e dei fallimenti), ai sensi dell’articolo 51 della legge sul fallimento e dell’articolo 455 della legge sulla ristrutturazione.

Non è necessario insinuare i crediti vantati ai sensi di un rapporto di lavoro, infatti, i crediti di questo tipo sono inclusi ex officio nell’elenco dei crediti (articolo 237 della legge sul fallimento).

Il creditore insinua i suoi crediti per iscritto, in duplice copia. Tale insinuazione deve includere il nome e l’indirizzo del creditore, il numero PESEL (identificazione personale) o il numero KRS (registro giudiziario nazionale) e, in loro assenza, dettagli che consentano di identificare chiaramente il creditore, di definire il credito unitamente agli importi accessori dovuti e il valore di crediti non pecuniari, prove a conferma dell’esistenza di tale credito (se il credito è stato incluso nell’elenco dei crediti redatto nel contesto di una procedura di ristrutturazione è sufficiente richiamare tale circostanza), la categoria nella quale il credito può essere incluso, le garanzie ad esso collegate e lo stato del procedimento giudiziario nel caso in cui il credito sia oggetto di procedimenti giudiziari, amministrativi, amministrativo-giudiziari o arbitrati pendenti. Se viene insinuato un credito in relazione al quale la parte fallita non è personalmente debitrice, si deve indicare l’oggetto della garanzia da utilizzare per soddisfare il credito. Se il creditore è un socio o un azionista in una società fallita, deve indicare il numero e il tipo di azioni che detiene.

Un’insinuazione debitamente presentata viene trasferita dal giudice delegato al curatore fallimentare, il quale verifica se i crediti depositati sono confermati dai libri contabili o da altri documenti contabili della parte fallita oppure da iscrizioni presenti nel registro immobiliare e delle ipoteche o in altri registri e invita la parte fallita a dichiarare entro un termine specificato se ammette il credito. Qualora il credito insinuato non venga confermato dai libri contabili o da altri documenti contabili della parte fallita oppure da iscrizioni nel registro immobiliare e delle ipoteche o in altri registri, il curatore invita il creditore a presentare, entro una settimana, i documenti citati nell’insinuazione del credito, pena il rifiuto dell’ammissione del credito. Tuttavia, il curatore può prendere in considerazione i documenti presentati dopo tale termine qualora ciò non ritardi la presentazione dell’elenco al giudice delegato.

Entro due settimane dall’annuncio che l’elenco dei crediti è stato aggiunto al fascicolo della procedura, il creditore può presentare un’opposizione dinanzi il giudice delegato. Anche la parte fallita può presentare un’opposizione nel caso in cui il progetto di elenco dei crediti non sia in linea con le sue richieste o dichiarazioni. Se non ha rilasciato dichiarazioni seppur invitata a farlo, la parte fallita può presentare un’opposizione soltanto se dimostra di non aver rilasciato dichiarazioni per ragioni al di fuori del suo controllo.

Il giudice delegato modifica l’elenco dei crediti dopo che la decisione relativa all’opposizione è diventata definitiva e, qualora tale decisione sia oggetto di impugnazione, dopo che la decisione dell’organo giurisdizionale a tale proposito è diventata definitiva, e approva quindi l’elenco dei crediti. Se non viene presentata alcuna opposizione, approva l’elenco dei crediti in seguito alla scadenza del termine per la presentazione di opposizioni. Il giudice delegato può modificare l’elenco dei crediti ex officio. Qualora si rilevi che dei crediti inesistenti in toto o in parte sono stati inclusi nell’elenco dei crediti o che i crediti che devono essere inclusi nell’elenco ex officio non sono stati inclusi nello stesso, il giudice delegato può modificare l’elenco dei crediti ex officio.

Un credito per il quale non è necessario procedere all’insinuazione che viene presentato o reso noto dopo il termine è incluso nel supplemento all’elenco dei crediti. L’elenco dei crediti viene corretto conformemente alle sentenze definitive. Una modifica dell’importo di un credito che si verifichi in seguito alla redazione dell’elenco dei crediti viene presa in considerazione al momento della stesura del piano di distribuzione o al momento della votazione in occasione dell’assemblea dei creditori.

In seguito alla chiusura o alla cessazione delle procedure concorsuali, un estratto dall’elenco dei crediti approvato dal giudice delegato, che indica il credito e l’importo ricevuto dal creditore in relazione allo stesso, funge da titolo esecutivo nei confronti della parte fallita (ciò non si applica ai creditori nei confronti dei quali la parte fallita non era personalmente debitrice). La parte fallita può richiedere che un credito incluso nell’elenco dei crediti sia riconosciuto non esistere o esistere in misura minore, qualora la parte fallita non abbia ammesso un credito insinuato nel contesto di una procedura concorsuale e l’organo giurisdizionale non abbia ancora emesso una sentenza definitiva al riguardo. Dopo che l’estratto dall’elenco è dichiarato esecutivo, la parte fallita può presentare un’opposizione sostenendo che il credito incluso nell’elenco dei crediti non esiste o esiste in misura minore, avviando un’azione affinché il titolo esecutivo venga dichiarato invece non esecutivo.

L’aspetto della stesura dell’elenco dei crediti nelle procedure di ristrutturazione è disciplinato negli articoli 84-102 della legge sulla ristrutturazione.

L’elenco dei crediti è redatto dal supervisore o dall’amministratore fallimentare sulla base dei libri contabili del debitore, dei suoi altri documenti, delle registrazioni presenti nel registro immobiliare e delle ipoteche e in altri registri. Nelle procedure relative a misure correttive sulla base di una richiesta semplificata viene redatto l’elenco dei crediti, per quanto possibile, sulla scorta di quello redatto nel contesto di precedenti procedure di ristrutturazione. Nel caso in cui una proposta di concordato comporti la suddivisione dei creditori in gruppi, l’elenco dei crediti viene stilato tenendo conto della suddivisione proposta.

L’elenco dei crediti indica separatamente i crediti soggetti a concordato per legge e quelli soggetti a concordato con il consenso del creditore.

Nelle procedure accelerate di concordato il debitore può opporsi all’inclusione di un credito nell’elenco dei crediti. Tale credito viene quindi considerato un credito contestato. In questo caso il giudice delegato modifica di conseguenza l’elenco dei crediti e quello dei crediti contestati.

Nelle procedure di concordato e nelle procedure relative a misure correttive, i partecipanti alle procedure possono presentare al giudice delegato un’opposizione contro l’inclusione di un credito nell’elenco dei crediti entro due settimane dall’annuncio della data di presentazione dell’elenco dei crediti e di quello dei crediti contestati. Il debitore può presentare un’opposizione se l’elenco dei crediti non è in linea con la sua dichiarazione sull’ammissione o il rifiuto di ammissione di un credito. Qualora il debitore non abbia rilasciato dichiarazioni, può opporsi soltanto se dimostra di non aver rilasciato dichiarazioni per ragioni fuori dal suo controllo. Entro lo stesso termine un debitore o creditore che non sia stato incluso nell’elenco dei crediti può presentare opposizione per essere stato omesso da tale elenco.

Un’opposizione presentata dopo tale termine o inammissibile per altri motivi oppure un’opposizione che contenga lacune non risolte dalla parte che ha presentato opposizione o in relazione alle quali la parte non abbia pagato i diritti dovuti entro il termine specificato è respinta dal giudice delegato.

Il giudice delegato ignora le dichiarazioni e le prove non incluse nell’opposizione, a meno che la parte che ha presentato l’opposizione non dimostri prima facie di non averli inclusi nella sua istanza non per propria colpa o che l’inclusione di dichiarazioni e prove tardive non ritarderà l’esame del caso.

I fatti che giustificano l’opposizione possono essere dimostrati esclusivamente tramite prove documentali o un parere di esperti. Se il credito è accertato da una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale, l’opposizione contro l’inclusione di tale credito nell’elenco dei crediti può essere basata esclusivamente su eventi verificatisi in seguito alla chiusura del contenzioso nel contesto del quale era stata emessa tale sentenza.

L’opposizione viene esaminata durante una seduta non pubblica, entro due mesi dalla sua presentazione, dal giudice delegato, dal suo sostituto o da un giudice designato. Se il giudice che esamina l’opposizione decide che è necessaria un’udienza, notifica tale circostanza al supervisore designato dall’organo giurisdizionale o all’amministratore fallimentare, al debitore e al creditore che ha sollevato l’opposizione e al creditore il cui credito è stato contestato. La mancata comparizione degli stessi, anche qualora giustificata, non impedisce l’emissione di una decisione. Il giudice delegato, il suo sostituto o un giudice designato possono rinunciare all’assunzione di prove sulla base di una perizia se l’esperto ha emesso un parere nel contesto di altri procedimenti giudiziari dinanzi a un organo giurisdizionale, un collegio arbitrale o un organo amministrativo. In questo caso i documenti contenenti la perizia costituiscono prove.

Una decisione riguardante l’oggetto di un’opposizione è suscettibile di ricorso da parte del debitore, del supervisore designato dall’organo giurisdizionale o degli amministratori fallimentari e dei creditori.

L’elenco dei crediti viene modificato nella misura specificata nella decisione dopo che la decisione che conferma l’opposizione diventa definitiva. Nelle procedure accelerate di concordato l’elenco dei crediti è approvato dal giudice delegato in occasione dell’assemblea dei creditori.

Nelle procedure di concordato e in quelle relative a misure correttive il giudice delegato approva l’elenco dei crediti alla scadenza del termine per la presentazione di opposizioni oppure, in caso di opposizione, dopo che la decisione relativa all’opposizione è diventata definitiva.

Il giudice delegato approva l’elenco dei crediti non interessati da opposizioni che devono ancora essere oggetto di una decisione definitiva se la somma dei crediti oggetto di tali opposizioni non rappresenta più del 15% di tutti i crediti che conferiscono ai creditori il diritto di voto in merito a un concordato. I procedimenti giudiziari relativi a tali opposizioni vengono sospesi dall’organo giurisdizionale o dal giudice delegato se non sono stati oggetto di una decisione definitiva al momento della votazione in merito al concordato.

Qualora si riscontri che l’elenco dei crediti include un credito integralmente o in parte non esistente oppure un credito spettante a un soggetto diverso da quello indicato come creditore nell’elenco, il giudice delegato può cancellare ex officio tale credito da detto elenco. La decisione di cancellare il credito dall’elenco è notificata al creditore interessato, al debitore e al supervisore o all’amministratore fallimentare. Tali soggetti non possono impugnare tale decisione.

Il supervisore o l’amministratore fallimentare redigono un supplemento all’elenco dei crediti se dopo la presentazione di quest’ultimo diventa noto un credito che non era stato incluso nell’elenco.

In seguito al rifiuto definitivo all’approvazione di un concordato o all’interruzione definitiva delle procedure di ristrutturazione, un estratto dall’elenco approvato dei crediti che riporta il nome del creditore e il suo credito funge da titolo esecutivo nei confronti del debitore.

In seguito all’approvazione definitiva di un concordato, un estratto dell’elenco approvato dei crediti unitamente ad un estratto di una decisione finale che approva il concordato funge da titolo esecutivo nei confronti del debitore e della parte che ha fornito la garanzia che assicura l’attuazione del concordato, nel caso in cui un documento attestante tale garanzia sia stato presentato all’organo giurisdizionale, nonché nei confronti della parte tenuta a effettuare un pagamento aggiuntivo, qualora il concordato preveda l’esecuzione di pagamenti aggiuntivi tra i creditori.

Il debitore può richiedere che un credito incluso nell’elenco dei crediti sia riconosciuto come non esistente o esistente in misura minore, qualora egli abbia presentato un’opposizione nel contesto di procedure di ristrutturazione e l’organo giurisdizionale non abbia ancora emesso una decisione definitiva in merito al credito.

Dopo che l’estratto dell’elenco approvato dei crediti è dichiarato esecutivo, il debitore può sollevare un’opposizione sostenendo che un credito incluso nell’elenco dei crediti non esiste o esiste in misura minore avviando un’azione per ottenere che tale titolo esecutivo venga dichiarato invece non esecutivo.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

Nel contesto delle procedure concorsuali le norme che disciplinano la distribuzione dei ricavi sono stabilite dagli articoli 335-351 della legge sul fallimento.

Innanzitutto vengono coperti i costi delle procedure e successivamente, se i ricavi lo consentono, si procede alla soddisfazione di altre passività relative alla massa fallimentare nel momento in cui le somme pertinenti vengono aggiunte alla massa fallimentare.

I crediti alimentari per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento sono soddisfatti dal curatore alla loro scadenza fino alla redazione del piano di distribuzione definitivo, ogni volta per ciascuna parte avente diritto per un importo non superiore al salario minimo. Il resto di tali crediti non viene soddisfatto utilizzando la massa fallimentare.

I crediti da soddisfare a fronte della massa fallimentare (dopo aver pagato integralmente i costi delle procedure, le passività legate alla massa attiva fallimentare e i crediti alimentari) rientrano nelle seguenti categorie:

  1. la prima categoria include crediti sorti nel contesto di un rapporto di lavoro per il periodo precedente alla dichiarazione di fallimento (si applica mutatis mutandis ai crediti relativi al fondo per le prestazioni garantite a favore dei dipendenti per il rimborso, a fronte della massa fallimentare, delle prestazioni corrisposte ai dipendenti della parte fallita), ad eccezione: dei crediti relativi alla remunerazione dei rappresentanti della parte fallita o di una persona che compie atti correlati alla gestione o alla supervisione dell’impresa della parte fallita; dei crediti di agricoltori ai sensi di contratti per la fornitura di prodotti provenienti dalle loro aziende agricole; dei crediti alimentari e delle prestazioni corrisposte a titolo di risarcimento per malattia, incapacità al lavoro, invalidità o decesso, nonché per rendite vitalizie concesse in cambio di diritti in virtù di un contratto di rendita per gli ultimi tre anni precedenti la dichiarazione di fallimento; dei crediti relativi a contributi di assicurazione sociale e dei crediti sorti nel contesto di procedure di ristrutturazione imputabili ad atti dell’amministratore fallimentare o dei crediti imputabili ad atti del debitore effettuati dopo l’apertura di una procedura di ristrutturazione, che non richiedono il consenso del comitato dei creditori o il consenso del supervisore designato dall’organo giurisdizionale oppure imputabili ad atti effettuati con il consenso del comitato dei creditori o il consenso del supervisore designato dall’organo giurisdizionale nel caso in cui il fallimento sia stato dichiarato in seguito all’esame di un’istanza di fallimento semplificata; nonché i crediti riguardanti crediti, prestiti, obbligazioni, garanzie o lettere di credito o altri finanziamenti previsti nel concordato adottato nel contesto di procedure di ristrutturazione e concessi in relazione all’attuazione di tale concordato, nel caso in cui il fallimento sia stato dichiarato in seguito all’esame di un’istanza di fallimento presentata entro e non oltre tre mesi dall’annullamento definitivo del concordato;
  2. la seconda categoria include altri crediti, non soddisfatti nel contesto di altre categorie, in particolare imposte e prelievi pubblici nonché altri crediti relativi a contributi di assicurazione sociale;
  3. la terza categoria include interessi su crediti compresi nelle categorie di cui sopra, nell’ordine di pagamento degli importi in conto capitale, nonché sanzioni amministrative e giudiziarie pecuniarie e crediti relativi a donazioni e lasciti;
  4. la quarta categoria include crediti di soci o azionisti relativi a un prestito o a un altro atto avente effetti simili, in particolare la fornitura di beni a condizioni differite alla parte fallita che era una società di capitali nei cinque anni precedenti la dichiarazione di fallimento, con interessi.

Se la somma da distribuire non è sufficiente per soddisfare tutti i crediti, quelli appartenenti all’ultima categoria sono soddisfatti soltanto dopo aver pagato integralmente i crediti della categoria precedente. Inoltre, nel caso in cui la somma da distribuire non sia sufficiente per soddisfare tutti i crediti rientranti in una determinata categoria, tali crediti sono soddisfatti in maniera proporzionale all’importo di ciascuno di essi.

I crediti garantiti da ipoteca, pegno, pegno registrato, pegno fiscale e ipoteca marittima, nonché i diritti che scadono secondo le disposizioni di legge e gli effetti della divulgazione di diritti personali e crediti gravanti su beni immobili, un diritto di usufrutto perpetuo, un diritto di proprietà di un membro di una cooperativa su locali residenziali o un’imbarcazione marittima iscritta nel registro marittimo, sono soddisfatti a fronte della somma ottenuta mediante la liquidazione della parte soggetta a vincolo meno i costi di liquidazione di tale parte e altri costi delle procedure concorsuali per un importo non superiore a un decimo della somma ottenuta attraverso la liquidazione; tuttavia, l’importo dedotto dei costi delle procedure concorsuali non può superare quello corrispondente alla proporzione del valore dell’oggetto gravato rispetto al valore della massa fallimentare complessiva. Tali crediti e diritti sono soddisfatti secondo il loro ordine di priorità. Se la somma ottenuta attraverso la liquidazione della parte soggetta a vincolo viene utilizzata per soddisfare tanto i crediti garantiti da un’ipoteca quanto i diritti con scadenza, nonché i diritti personali e i crediti, la priorità dipende dal momento dell’entrata in vigore della registrazione di un’ipoteca, un diritto o un credito nel registro immobiliare e delle ipoteche.

I crediti garantiti sostenuti da una garanzia in conformità a Il link si apre in una nuova finestradisposizioni distinte sono soddisfatti in egual misura ai crediti di cui sopra. La somma spettante al creditore viene calcolata innanzitutto in relazione al credito principale e successivamente agli interessi e agli altri crediti sostenuti da garanzia e, in tale contesto, i costi delle procedure vengono soddisfatti per ultimi.

Qualora dei beni immobili, un diritto a usufrutto perpetuo, un diritto di proprietà di un socio di una cooperativa in relazione a locali residenziali o un’imbarcazione marittima iscritta nel registro navale vengano venduti prima del soddisfacimento di crediti garantiti da un’ipoteca o un’ipoteca marittima e altri diritti, ivi compresi diritti personali e crediti che gravavano sul bene venduto e che sono scaduti in ragione della vendita, vengono soddisfatti i crediti alimentari, nonché le prestazioni corrisposte come risarcimento per aver causato malattia, incapacità al lavoro, invalidità o morte, nonché rendite vitalizie concesse in cambio di diritti derivanti da un contratto di rendita vitalizia per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento e la retribuzione per il lavoro svolto dai dipendenti sul bene immobile, sull’imbarcazione o presso i locali in esame per i tre mesi precedenti la vendita, ma soltanto fino a tre volte l’importo dei salari minimi.

Nel contesto delle procedure di ristrutturazione i crediti sono soddisfatti nel rispetto del concordato approvato dall’organo giurisdizionale. Le norme che disciplinano il soddisfacimento dei crediti sono stabilite negli articoli 155-163 della legge sulla ristrutturazione.

Il concordato può prevedere la suddivisione dei creditori in gruppi comprendenti diverse categorie di interessi, in particolare:

  • i creditori che vantano crediti connessi a un rapporto di lavoro che hanno accettato di essere inclusi nel concordato;
  • gli agricoltori che vantano crediti relativi alla fornitura di prodotti provenienti dalla loro azienda agricola;
  • i creditori i cui crediti sono garantiti dalla massa patrimoniale del debitore mediante ipoteca, pegno, pegno registrato, pegno fiscale o ipoteca marittima nonché mediante il trasferimento della proprietà di un bene, un credito o un altro diritto al creditore e che hanno accettato di essere inclusi in tale concordato;
  • i creditori che sono soci o azionisti di un debitore che è una società di capitali, i quali detengono azioni della società che conferiscono loro almeno il 5% dei voti in seno all’assemblea dei soci o all’assemblea generale degli azionisti.

I termini della ristrutturazione del passivo del debitore sono i medesimi per tutti i creditori e qualora la votazione relativa al concordato avvenga per gruppi di creditori, lo stesso vale per i creditori inclusi nel medesimo gruppo, a meno che un creditore non accetti espressamente condizioni meno favorevoli.

L’applicazione di condizioni di ristrutturazione più favorevoli ai passivi di un debitore è accettabile per un creditore che, in seguito all’apertura di un procedimento di ristrutturazione, abbia concesso o intenda concedere finanziamenti sotto forma di crediti, obbligazioni, garanzie bancarie, lettere di credito oppure basati su un altro strumento finanziario, necessari per l’attuazione del concordato.

I termini applicabili ai crediti di una ristrutturazione nel contesto di un rapporto di lavoro non possono privare i dipendenti del salario minimo.

La ristrutturazione si applica in ugual misura tanto alle obbligazioni finanziarie quanto a quelle non finanziarie. Se entro una settimana dalla ricezione della notificazione della data dell’assemblea dei creditori unitamente a una copia della proposta di concordato il creditore si oppone alla ristrutturazione del suo credito presentando una dichiarazione al supervisore o all’amministratore fallimentare oppure se, in ragione della natura della ristrutturazione di un credito non pecuniario, la ristrutturazione non è possibile, tale credito viene trasformato in un credito pecuniario. Tale effetto sorge all’apertura del procedimento.

I termini della ristrutturazione dei crediti di cui all’articolo 161, primo comma, punto 3, possono differenziarsi in base alla loro priorità.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Le procedure concorsuali vengono chiuse dall’organo giurisdizionale dopo l’attuazione del piano di distribuzione definitivo o quando nel corso delle procedure tutti i creditori sono stati soddisfatti.

Alla data in cui la decisione di chiusura della procedura fallimentare diventa definitiva, la parte fallita riacquisisce il diritto di gestire e disporre dei propri beni.

In seguito alla chiusura delle procedure concorsuali, qualsiasi procedimento giudiziario pendente aperto dal curatore con l’obiettivo di dichiarare non valida un atto effettuato dalla parte fallita a danno dei creditori viene chiuso e i crediti reciproci per il recupero dei costi procedurali cessano di essere validi. Nel contesto di altri procedimenti giudiziari civili la parte fallita sostituisce il curatore.

Nei 30 giorni successivi all’annuncio della decisione di chiusura di una procedura concorsuale una parte fallita che è una persona fisica può presentare una richiesta per la stesura di un piano di pagamento dei creditori e per ottenere l’estinzione del debito residuo non soddisfatto nel contesto della procedura concorsuale. L’organo giurisdizionale respinge la richiesta se la parte fallita ha causato la propria insolvenza o ne ha materialmente aumentato la portata intenzionalmente o per negligenza grave e se:

  1. le prove assunte durante il caso indicano fatti che offrono motivi per l’interdizione della parte fallita dall’esercizio di attività commerciali in veste di lavoratore autonomo o come parte di una società di persone di diritto civile, nonché dall’agire in veste di membro di un consiglio di sorveglianza, membro di un comitato di revisione contabile, di rappresentante di una persona fisica che svolge attività commerciali nel medesimo settore di attività, di un’impresa commerciale, di un’impresa statale, di una cooperativa, di una fondazione o di un’associazione; oppure
  2. la parte fallita non ha soddisfatto in maniera adeguata le obbligazioni alle quali era soggetta nel contesto delle procedure concorsuali; oppure
  3. nell’arco dei dieci anni precedenti la presentazione dell’istanza di fallimento la parte fallita è stata oggetto di procedure concorsuali nell’ambito delle quali la totalità o parte dei suoi debiti sono stati estinti, a meno che il fallimento della parte fallita non si sia verificato o la sua portata non sia aumentata nonostante la dovuta diligenza esercitata dalla parte fallita; oppure
  4. nell’arco dei dieci anni precedenti la presentazione dell’istanza di fallimento, il piano di pagamento dei creditori redatto per la parte fallita non sia stato annullato ai sensi dell’articolo 370e, primo o secondo comma, o dell’articolo 49120; oppure
  5. nell’arco dei dieci anni precedenti la presentazione dell’istanza di fallimento, si rileva che un atto dispositivo promosso dalla parte fallita, nei procedimenti giudiziari definitivi, è lesivo nei confronti dei creditori

- a meno che l’estinzione del debito restante della parte fallita non sia giustificata da motivi di equità o ragioni umanitarie.

Nella sua decisione sulla stesura del piano di pagamento dei creditori, l’organo giurisdizionale specifica la misura e le tempistiche (non superiori a 36 mesi) nel rispetto delle quali il debitore deve pagare i debiti ammessi nell’elenco dei crediti e non soddisfatti durante la procedura concorsuale basata su piani di distribuzione, nonché quale parte dei passivi della parte fallita sorti prima della dichiarazione di fallimento sarà considerata estinta in seguito all’attuazione del piano di pagamento dei creditori. Durante l’attuazione del piano di pagamento dei creditori non è possibile aprire un procedimento di esecuzione in relazione ai crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento (fatta eccezione per i crediti derivanti dagli obblighi di cui all’articolo 370f, secondo comma, e per i crediti non divulgati dalla parte fallita qualora il creditore non abbia partecipato al procedimento) inoltre, la parte fallita non può effettuare atti giuridici che potrebbero compromettere la sua capacità di attuare il piano di pagamento dei creditori (in casi eccezionali l’organo giurisdizionale può tuttavia, su richiesta della parte fallita, consentire o approvare un tale atto).

Entro la fine di aprile di ogni anno la parte fallita deve presentare all’organo giurisdizionale una relazione sull’attuazione del piano di pagamento dei creditori per l’anno civile precedente, comunicando le entrate generate, gli importi rimborsati e gli attivi acquisiti con un valore superiore alla remunerazione mensile media nel settore dell’impresa escludendo il pagamento di un dividendo sugli utili nel terzo trimestre dell’anno precedente.

L’organo giurisdizionale può modificare il piano di pagamento dei creditori nel caso in cui la parte fallita non sia in grado di soddisfare le obbligazioni ivi stabilite, su richiesta di tale parte e dopo aver sentito i creditori. Detto organo ha altresì la facoltà di estendere il periodo di rimborso dei debiti di non oltre 18 mesi.

Se la situazione economica della parte fallita migliora in maniera rilevante durante l’attuazione del piano di pagamento dei creditori e tale miglioramento è attribuibile a cause diverse da un aumento dei salari o delle entrate generate dall’attività commerciale svolta personalmente dalla parte fallita, il creditore e la parte fallita possono presentare una richiesta di modifica del piano di pagamento del creditore. L’organo giurisdizionale emette una decisione sulla modifica del piano di pagamento dei creditori dopo aver sentito la parte fallita e i creditori interessati da detto piano.

L’organo giurisdizionale, agendo ex officio o su richiesta del creditore, annulla il piano di pagamento dei creditori se la parte fallita non soddisfa le obbligazioni ivi specificate dopo aver sentito la parte fallita e i creditori interessati da detto piano, a meno che tale inadempimento non sia insignificante o l’estinzione del resto del debito della parte fallita sia giustificato da motivi di equità o ragioni umanitarie; ciò si applica mutatis mutandis nel caso in cui la parte fallita:

  1. non abbia presentato una relazione sull’attuazione del piano di pagamento dei creditori in tempo utile;
  2. abbia omesso di comunicare nella relazione sull’attuazione del piano di pagamento dei creditori entrate generate o attivi acquisiti;
  3. abbia effettuato un atto che potrebbe comprometterne la capacità di attuazione del piano di pagamento dei creditori senza il consenso dell’organo giurisdizionale o tale atto non sia stato approvato dall’organo giurisdizionale;
  4. abbia occultato attivi o venga riconosciuto, tramite una decisione definitiva, aver attuato un atto lesivo nei confronti dei creditori.

Se il piano di pagamento viene annullato, i passivi della parte fallita non vengono estinti.

L’organo giurisdizionale emette una decisione che conferma l’attuazione del piano di pagamento ed estingue i passivi della parte fallita sorti prima della dichiarazione di fallimento e non soddisfatti attraverso l’attuazione del piano di pagamento dei creditori dopo che la parte fallita ha adempiuto le obbligazioni specificate in tale piano. Crediti alimentari, passivi relativi a prestazioni corrisposte a titolo di risarcimento per causata malattia, incapacità al lavoro, invalidità o morte, nonché sanzioni pecuniarie esigibili comminate dall’organo giurisdizionale ed obbligazioni destinate a risarcire il danno e le sofferenze inflitte, obbligazioni destinate al risarcimento di danni supplementari o prestazioni in denaro comminate dall’organo giurisdizionale come misura penale o di prova, nonché le obbligazioni di risarcimento dei danni risultanti da un crimine o un reato che sono riconosciuti aver avuto luogo nel contesto di una sentenza definitiva e i crediti che la parte fallita non ha rivelato intenzionalmente, nel caso in cui il creditore non abbia partecipato alle procedure concorsuali, non vengono estinti.

Le variazioni ai rapporti giuridici apportate ai sensi delle disposizioni della legge sono vincolanti per la parte fallita e per la controparte anche dopo la chiusura delle procedure concorsuali, a meno che le disposizioni di un atto legislativo distinto non stabiliscano diversamente.

Le procedure di ristrutturazione sono chiuse nel momento in cui la decisione dell’organo giurisdizionale che approva o rifiuta di approvare il concordato diventa definitiva. Di conseguenza il debitore riacquisisce il diritto di gestire il proprio patrimonio, nel caso in cui ne fosse stato privato o tale sua facoltà fosse stata limitata, a meno che il concordato non stabilisca diversamente (articolo 171 della legge sulla ristrutturazione).

In seguito all’attuazione del concordato o dopo l’esecuzione dei crediti oggetto del concordato, l’organo giurisdizionale, su richiesta del debitore, del supervisore del concordato o di un altro soggetto avente diritto, ai sensi del concordato, ad attuare o supervisionare l’attuazione del concordato stesso, emette una decisione che conferma l’attuazione del concordato (articolo 172 della legge sulla ristrutturazione).

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Se dopo la chiusura di procedure concorsuali nei confronti di persone fisiche che svolgono attività economica o professionale viene redatto un piano di pagamento dei creditori, il creditore può chiedere all’organo giurisdizionale di cancellare detto piano se la parte fallita non soddisfa le sue obbligazioni specificate nel piano o non presenta una relazione sull’attuazione del piano entro i termini stabiliti, non rivela le entrate generate o gli attivi acquisiti nella relazione sull’attuazione del piano di pagamento dei creditori, se effettua senza il consenso dell’organo giurisdizionale un atto che potrebbe compromettere la sua capacità di attuare il piano di pagamento dei creditori o se tale atto non è stato approvato dall’organo giurisdizionale, se non rende noti i suoi attivi o se, ai sensi di una decisione definitiva, viene riconosciuta aver effettuato un atto lesivo nei confronti dei creditori (articolo 370e della legge sul fallimento).

Nelle procedure di ristrutturazione il creditore può chiedere all’organo giurisdizionale di annullare il concordato se il debitore non rispetta le disposizioni previste dallo stesso o se appare ovvio che il concordato non sarà attuato (si presume che il concordato non sarà attuato se il debitore non riesce a soddisfare i passivi approvati in seguito all’approvazione del concordato). La parte richiedente può presentare ricorso contro una decisione che respinge tale richiesta (articolo 176 della legge sulla ristrutturazione).

Se il concordato viene annullato o scade, i creditori esistenti possono far valere i loro crediti secondo i loro importi originali e le somme corrisposte ai sensi del concordato vengono detratte dagli stessi. Un’ipoteca, un pegno, un pegno registrato, un pegno fiscale o un’ipoteca marittima garantiscono un credito fino all’importo che deve ancora essere soddisfatto (articolo 177 della legge sulla ristrutturazione).

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Le procedure concorsuali comportano sostanzialmente due fasi, ossia le procedure per la dichiarazione di fallimento e le procedure successive alla dichiarazione di fallimento.

I costi delle procedure per la dichiarazione di fallimento sono coperti innanzitutto dal pagamento anticipato effettuato dal richiedente in misura equivalente alla remunerazione mensile media nel settore di attività dell’impresa, escluso il pagamento di un dividendo sugli utili nel terzo trimestre dell’anno precedente come annunciato dal presidente dell’Ufficio statistico centrale. Se le procedure vengono avviate su richiesta del creditore, i loro costi sono sostenuti dalla parte fallita qualora venga dichiarato il fallimento oppure la richiesta sia respinta in ragione dell’esiguità del patrimonio.

I costi delle procedure dopo la dichiarazione di fallimento sono coperti dalla massa fallimentare. Se il patrimonio del debitore insolvente è insufficiente a coprire i costi delle procedure o è sufficiente soltanto a coprire tali costi, l’organo giurisdizionale respinge l’istanza di fallimento.

I costi delle procedure di ristrutturazione sono sostenuti dal debitore. I costi pagabili da un debitore privato del diritto di gestione sono pagati dal curatore fallimentare su richiesta dell’organo giurisdizionale o del giudice delegato.

I partecipanti alle procedure sostengono i costi relativi alla loro partecipazione.

Le spese per le procedure avviate a seguito di un’opposizione all’inclusione del credito vantato da un altro creditore sono pagabili dal debitore al creditore che ha eccepito l’opposizione qualora tale istanza abbia portato al rifiuto di includere il credito contestato, a meno che il debitore non abbia contestato l’inclusione del credito nell’elenco dei crediti in una dichiarazione presentata a norma dell’articolo 86, secondo comma, punto 9, oppure abbia sollevato un’opposizione.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

Nel contesto delle procedure concorsuali gli atti compiuti dalla parte fallita nei confronti della massa fallimentare sono nulli. La cessione ad opera della parte fallita di una parte o della totalità di un’eredità o di una quota della stessa è anch’essa nulla, così come la cessione ad opera di tale parte di una quota in un bene incluso nell’eredità e il consenso di tale parte conferito a un altro erede affinché questi disponga di una quota in un bene incluso nell’eredità.

Per lo svolgimento dei seguenti atti, pena la loro nullità, è richiesto il consenso del comitato dei creditori (articolo 206 della legge sul fallimento):

  1. la prosecuzione dell’attività dell’impresa da parte del curatore qualora essa debba durare più di tre mesi dalla dichiarazione di fallimento;
  2. la rinuncia alla vendita dell’impresa nel suo complesso;
  3. la vendita diretta degli attivi inclusi nella massa fallimentare;
  4. il contrarre prestiti o crediti e il gravare gli attivi della parte fallita con diritti di proprietà limitati;
  5. l’ammissione e la rinuncia alla stipula di un concordato in merito a crediti contestati nonché il deferimento di una controversia a un collegio arbitrale.

È possibile invocare un’eccezione quando uno degli atti di cui sopra deve essere effettuato immediatamente e concerne un importo non superiore a 10 000 PLN; in tal caso il curatore, il supervisore designato dall’organo giurisdizionale o l’amministratore fallimentare possono svolgerlo senza il consenso del comitato.

Inoltre, non è richiesto il consenso del comitato dei creditori per la vendita di beni mobili se il valore stimato di tutti i beni mobili inclusi nella massa fallimentare, come da inventario, non è superiore a 50 000 PLN, così come per la vendita di crediti e altri diritti, se il valore nominale di tutti i crediti e gli altri diritti inclusi nella massa fallimentare, come da inventario, non è superiore a 50 000 PLN. Ciò vale anche per il consenso alla vendita di crediti e altri diritti nel caso in cui il valore nominale di tutti i crediti e di altri diritti inclusi nella massa fallimentare, come indicato nell’elenco dei crediti, non sia superiore all’equivalente di 50 000 PLN.

Un’iscrizione nel registro immobiliare e delle ipoteche o in un altro registro che contenga gli attivi della parte fallita con un diritto di proprietà limitato effettuata senza il consenso richiesto ai sensi dell’articolo 1 è soggetta a rimozione ex officio. La base giuridica per tale rimozione è costituita da una decisione definitiva del giudice delegato che stabilisce l’inammissibilità di tale iscrizione (articolo 206, quinto comma, della legge sul fallimento).

Il giudice delegato specifica gli atti che non devono essere eseguiti dal curatore senza il suo consenso o senza il consenso del comitato dei creditori. Ciò significa che il giudice delegato può estendere l’elenco degli atti di cui all’articolo 206 che richiedono il consenso del comitato dei creditori pena la nullità.

Gli atti tramite i quali la parte fallita ha disposto dei propri attivi nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di fallimento sono nulli qualora eseguiti a titolo gratuito o a fronte di pagamento ma il valore della prestazione della parte fallita superava in maniera palese il corrispettivo ottenuto da tale parte o riservato a tale parte o a una terza parte. Questa norma si applica mutatis mutandis anche ad una transazione giudiziaria, all’ammissione di un credito o alla rinuncia di un credito.

Anche la garanzia di pagamento e il rimborso del debito non ancora esigibile non hanno alcun effetto se eseguiti dalla parte fallita nei sei mesi precedenti la presentazione dell’istanza di fallimento. Tuttavia, la parte che ha ottenuto il pagamento o la garanzia può, insinuando il credito o un’opposizione, cercare di ottenere l’ammissione di tali atti come efficaci nel caso in cui non fosse a conoscenza dell’esistenza di motivi per il fallimento al momento dell’esecuzione degli stessi.

Le norme di cui sopra non si applicano ai titoli costituiti prima della dichiarazione di fallimento in relazione a operazioni finanziarie a termine standardizzate e non, a prestiti di strumenti finanziari o alla vendita di titoli nel contesto di accordi di riacquisto di cui all’articolo 85, primo comma.

Su richiesta di una terza parte, il giudice delegato può ordinare che la prestazione corrispettiva di tale persona sia restituita a partire dalla massa fallimentare, qualora tale prestazione sia stata resa in relazione a un atto effettuato da tale terza parte e la parte fallita in relazione a beni inclusi nella massa fallimentare. Le Il link si apre in una nuova finestradisposizioni in merito a prestazioni non esigibili si applicano mutatis mutandis a questo tipo di prestazioni. La restituzione di tale prestazione può essere ordinata nel caso in cui l’atto si sia verificato dopo la dichiarazione di fallimento e prima della pubblicazione della decisione di fallimento nel registro, periodo durante il quale la terza parte interessata non avrebbe potuto essere a conoscenza della dichiarazione di fallimento esercitando la dovuta diligenza (articolo 77 della legge sulla ristrutturazione).

La cessione di un credito futuro non ha alcun effetto in relazione alla massa fallimentare qualora tale credito sia insorto dopo la dichiarazione di fallimento, a meno che l’accordo di cessione del credito non sia stato concluso entro i sei mesi antecedenti la presentazione, ad una data certificata, di un’istanza di fallimento.

Un atto effettuato a fronte di pagamento è dichiarato non valido in relazione alla massa fallimentare dal giudice delegato ex officio o su richiesta del curatore qualora lo stesso sia stato attuato dalla parte fallita nei sei mesi precedenti la presentazione dell’istanza di fallimento con il proprio coniuge, un parente, ivi compreso tramite matrimonio, in linea diretta, un parente, ivi compreso tramite matrimonio, in linea collaterale fino al secondo grado incluso, con una persona coinvolta in un rapporto effettivo con la persona fallita, che gestisce un nucleo familiare con la stessa o ne è il genitore o il figlio adottivo, a meno che l’altra parte coinvolta nell’atto non dimostri che l’interesse dei creditori non è stato leso. La decisione adottata dal giudice delegato può essere impugnata.

La norma di cui sopra si applica anche ad atti compiuti dalla parte fallita con un’impresa nella quale egli agisce da membro del consiglio di amministrazione, socio unico o azionista, nonché con imprese nelle quali le persone di cui al primo paragrafo sono membri del consiglio di amministrazione, soci unici o azionisti. Essa si applica inoltre mutatis mutandis agli atti compiuti da una parte fallita che è un’impresa o una persona giuridica, se eseguiti con i propri soci, i loro rappresentanti o coniugi nonché con società affiliate, i loro soci, i loro rappresentanti e i coniugi di tali persone, nonché agli atti effettuati da una parte fallita che è un’impresa conclusi con un’altra impresa, se quest’ultima era la società madre o se tale società è la società madre tanto della parte fallita quanto dell’altra parte coinvolta nell’atto.

Agendo ex officio oppure su richiesta del curatore, il giudice delegato dichiara non valida in relazione alla massa fallimentare una parte specifica della remunerazione, che ricade in un periodo precedente la dichiarazione di fallimento ma non oltre sei mesi prima della presentazione dell’istanza di fallimento, qualora la remunerazione per il lavoro svolto da una persona che rappresenta la parte fallita o un dipendente che svolge compiti di gestione aziendale o la remunerazione di una persona che fornisce servizi relativi alla gestione o alla supervisione dell’impresa della parte fallita specificata in un contratto di lavoro, un contratto di servizio concluso o una risoluzione approvata dall’organo di gestione della parte fallita prima della dichiarazione di fallimento siano palesemente superiori alla remunerazione media per il tipo di lavoro o servizio interessato e non siano giustificati dalla quantità di lavoro, anche se tale remunerazione è già stata pagata.

Il giudice delegato può dichiarare integralmente o parzialmente non valida in relazione alla massa fallimentare la remunerazione corrisposta ai soggetti di cui sopra per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, qualora non sia giustificata dalla mole di lavoro in considerazione del fatto che la gestione è stata rilevata dal curatore.

Su richiesta del curatore, il giudice delegato dichiara inoltre i seguenti atti non validi in relazione alla massa fallimentare:

  • il gravare i beni della parte fallita con un’ipoteca, un pegno, un pegno registrato o un’ipoteca marittima, se la parte fallita non era un debitore personale nei confronti del creditore privilegiato e il gravame è stato costituito nei 12 mesi precedenti la presentazione dell’istanza di fallimento e non è stata resa alcuna prestazione alla parte fallita in relazione alla sua costituzione;
  • il gravare i beni della parte fallita con un’ipoteca, un pegno, un pegno registrato o un’ipoteca marittima, qualora il gravame su tale proprietà sia stato istituito come corrispettivo per una prestazione di valore sproporzionatamente basso rispetto al valore della garanzia costituita;
  • i gravami di cui sopra indipendentemente dal valore della prestazione, laddove garantiscano debiti dei soggetti di cui all’articolo 128 della legge fallimentare (persone vicine o correlate alla parte fallita), fatto salvo il caso in cui l’altra parte dimostri che l’interesse dei creditori non è stato leso;
  • sanzioni contrattuali previste in caso di inadempimento o impropria esecuzione di un’obbligazione qualora quest’ultima sia stata eseguita in gran parte dalla parte fallita o se la sanzione contrattuale è manifestamente esorbitante.

Gli atti eseguiti dalla parte fallita a danno dei creditori in materie non coperte dalla legge sul fallimento sono disciplinati mutatis mutandis dalle disposizioni del Il link si apre in una nuova finestracodice civile sulla tutela del creditore nei confronti dell’insolvenza del debitore.

Nelle procedure di ristrutturazione, ai sensi dell’articolo 129 della legge sulla ristrutturazione, pena la nullità, i seguenti atti eseguiti del debitore o dell’amministratore fallimentare richiedono il consenso del comitato dei creditori:

  • il gravare elementi del patrimonio oggetto di concordato o misure correttive con un’ipoteca, un pegno, un pegno registrato o un’ipoteca marittima al fine di garantire un credito non soggetto a concordato;
  • il trasferimento della proprietà di un bene o di un diritto al fine di ottenere un credito non soggetto a concordato;
  • il gravare elementi del patrimonio oggetto di concordato o misure correttive con altri diritti;
  • il contrarre crediti o prestiti;
  • la conclusione di un accordo sulla locazione finanziaria dell’impresa del debitore o di una sua parte organizzata oppure un altro accordo analogo.

(gli atti di cui sopra eseguiti con il consenso del comitato dei creditori non possono essere considerati non validi nei confronti della massa fallimentare);

  • la vendita, da parte del debitore, di beni immobili o altri attivi per un valore superiore a 500 000 PLN.

Le disposizioni di un contratto nel contesto del quale il debitore è una parte, che impediscono od ostacolano il conseguimento dell’obiettivo delle procedure accelerate di concordato, non sono valide in relazione al patrimonio oggetto di concordato (articolo 248, articolo 273, articolo 297 della legge sulla ristrutturazione).

Nelle procedure relative a misure correttive gli atti del debitore, che hanno avuto luogo nei 12 mesi precedenti la presentazione dell’istanza per l’apertura di procedure relative a misure correttive, attraverso i quali quest’ultimo ha disposto dei suoi beni non sono validi in relazione alla massa soggetta alle azioni correttive se il valore della prestazione resa dal debitore è sostanzialmente superiore al valore della prestazione resa al debitore o riservata al debitore o a terzi. Questa norma si applica mutatis mutandis anche ad una transazione giudiziaria, all’ammissione di un credito o alla rinuncia di un credito.

Anche i titoli relativi al patrimonio oggetto di misure correttive non sono validi se sono stati costituiti in connessione diretta con la prestazione resa al debitore, se sono stati costituiti dal debitore nei 12 mesi precedenti la presentazione dell’istanza di apertura di azioni correttive. Lo stesso vale per la parte di titoli che, alla data della loro costituzione, supera la metà del valore delle prestazioni garantite rese al debitore, unitamente a crediti sostenuti da garanzie specificati nel documento che costituisce la base per l’istituzione del titolo, costituiti nei 12 mesi precedenti la presentazione della richiesta di apertura di procedure relative a misure correttive (articolo 304 della legge sulla ristrutturazione).

Nelle procedure relative a misure correttive, agendo ex officio oppure su richiesta dell’amministratore fallimentare, il giudice delegato dichiara non valida in relazione alla massa oggetto delle misure correttive una parte specifica della remunerazione, che ricade in un periodo antecedente la dichiarazione di fallimento ma non oltre tre mesi prima della presentazione dell’istanza di apertura di procedure relative a misure correttive, qualora la remunerazione per il lavoro svolto da una persona che rappresenta il debitore o un dipendente che svolge compiti di gestione aziendale o la remunerazione di una persona che fornisce servizi relativi alla gestione o alla supervisione dell’impresa del debitore specificata in un contratto di lavoro, un contratto di servizio concluso o una risoluzione approvata dall’organo di gestione del debitore prima dell’apertura della procedura relativa a misure correttive siano palesemente superiori alla remunerazione media per il tipo di lavoro o servizio interessato e non siano giustificati dalla mole di lavoro, anche se tale remunerazione è già stata pagata.

Il giudice delegato può dichiarare integralmente o parzialmente non valida in relazione alla massa oggetto di misure correttive la remunerazione corrisposta ai soggetti di cui sopra per il periodo successivo all’apertura delle procedure relative a misure correttive, qualora non sia giustificata dalla mole di lavoro in considerazione del fatto che la gestione è stata rilevata dall’amministratore fallimentare (articolo 305 della legge sulla ristrutturazione).

L’amministratore fallimentare può avviare procedimenti giudiziari per dichiarare non validi atti, nonché altri procedimenti giudiziari nel contesto dei quali un credito si basa sulla nullità di un atto.

Un atto non può essere dichiarato nullo dopo che è trascorso un anno dall’apertura delle procedure relative a misure correttive, a meno che tale potere non sia prescritto prima ai sensi del Il link si apre in una nuova finestracodice civile. Tale termine non si applica se la richiesta di dichiarare un atto inefficace è stata presentata mediante un’opposizione.

Gli atti eseguiti dalla parte fallita a danno dei creditori in materie non coperte dalle disposizioni trattate in precedenza possono essere impugnati in maniera corrispondente ai sensi delle disposizioni del Il link si apre in una nuova finestracodice civile sulla tutela del creditore nei confronti dell’insolvenza del debitore (articoli 306–308 della legge sulla ristrutturazione).

Ultimo aggiornamento: 14/11/2019

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Insolvenza/fallimento - Portogallo

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Premessa

La base giuridica delle informazioni qui fornite è costituita essenzialmente dal codice in materia di fallimento e risanamento delle imprese, approvato con il decreto legge n. 53/2004 del 18 marzo 2004 e modificato recentemente con il decreto legge n. 84/2019 del 28 giugno 2019, e a cui sarà fatto riferimento di seguito con l'abbreviazione portoghese CIRE.

Il CIRE è consultabile in portoghese, in linea di principio nella versione più aggiornata, sul sito internet dell'Ufficio del Pubblico ministero di Lisbona: Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=85&tabela=leis

Considerata la raccomandazione della Commissione di fornire risposte dettagliate al questionario, nonché il carattere altamente specializzato delle domande e il requisito imposto dall'articolo 86 del regolamento (UE) n. 2015/848 ai punti di contatto della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale di fornire informazioni sul diritto fallimentare nazionale al fine di assistere gli operatori che si occupano dei casi di insolvenza transfrontalieri in altri Stati membri, molte delle risposte fornite di seguito sono citazioni delle disposizioni giuridiche applicabili in ciascuna situazione. La scelta è motivata dalla volontà di evitare inesattezze nelle informazioni tecniche richieste e dal fatto che sostituire il contenuto delle disposizioni con una spiegazione differente avrebbe richiesto risposte più lunghe. In altri casi è parso sufficiente riportare il riferimento alle disposizioni giuridiche, senza citarle, assieme a una sintesi della rispettiva situazione cui si applicano.

Le risposte qui presentate contengono informazioni relative alle procedure di insolvenza di cui all'articolo 1, comma 1, del CIRE.

Oltre alla stessa procedura di insolvenza, il CIRE prevede due procedure speciali: la procedura speciale di ristrutturazione o di "rivitalizzazione", istituita dall'articolo 1, comma 2, del CIRE, e la procedura speciale per l'accordo di pagamento di cui all'articolo 1, comma 3, del CIRE. Nella risposta alla domanda 2 sono presentate informazioni su entrambe le procedure speciali.

Le informazioni rese pubbliche nell'ambito delle procedure di insolvenza (come previsto dell'articolo 24 del regolamento (UE) n. 2015/848), in particolare le procedure speciali di rivitalizzazione e per l'accordo di pagamento sono consultabili su Citius, il sito web per le autorità giudiziarie messo a punto dal ministero della Giustizia:

Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.citius.mj.pt/portal/consultas/ConsultasCire.aspx

TIPI DI PROCEDURE

L'articolo 1 del CIRE prevede tre tipologie distinte di procedimenti instaurabili in relazione a diverse categorie di creditori:

  1. le procedure di insolvenza, che possono essere proposte contro società o persone fisiche;
  2. le procedure speciali di rivitalizzazione, che possono essere proposte soltanto contro le società (articolo 17, lettere da a) a j), del CIRE);
  3. le procedure speciali per l'accordo di pagamento, che possono essere proposte contro qualunque tipo di debitore che non sia una società (articolo 222, lettere da a) a j), del CIRE).

L'articolo del CIRE recita:

«Articolo 1

Scopo

1 - Le procedure di insolvenza sono procedure esecutive universali, che mirano a soddisfare i creditori secondo le modalità stabilite in un piano di ristrutturazione basato sul risanamento della società attraverso la massa fallimentare oppure, qualora ciò non sia possibile, con la liquidazione del patrimonio del debitore e la ripartizione dei proventi tra i creditori.

2 - Le società che versano in situazioni economiche difficili o a rischio di insolvenza imminente possono chiedere all'organo giurisdizionale di avviare una procedura speciale di rivitalizzazione, conformemente agli articoli da 17-A a 17-J.

3 - I debitori di qualsiasi altra natura che si trovino in una situazione economica difficile o a rischio di insolvenza imminente possono chiedere all'organo giurisdizionale di avviare la procedura speciale per l'accordo di pagamento, di cui agli articoli da 222-A a 222-J».

In particolare, l'articolo 2 del CIRE stabilisce che è possibile avviare una procedura di insolvenza contro:

  • qualsiasi persona fisica o giuridica;
  • eredità giacente;
  • associazioni senza personalità giuridica e commissioni speciali;
  • società di diritto civile;
  • società commerciali o società di diritto civile aventi forma commerciale fino alla data definitiva di iscrizione del contratto con cui sono state costituite;
  • le cooperative, prima dell'iscrizione della rispettiva costituzione;
  • stabilimenti individuali a responsabilità limitata;
  • qualsiasi altra proprietà autonoma.

Non possono invece essere avviate contro:

  • persone giuridiche pubbliche e società pubbliche;
  • imprese di assicurazione, enti creditizi, società finanziarie, fondi di investimento che prestano servizi di detenzione di fondi o titoli appartenenti a terzi, nonché organismi di investimento collettivo, data l'inconciliabilità delle procedure di insolvenza con i regimi speciali previsti per tali soggetti.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

PROCEDURE DI INSOLVENZA

Le condizioni per avviare una procedura di insolvenza sono stabilite dall'articolo 1, comma 1, del CIRE.

L'avvio di una procedura di insolvenza può essere dovuto al risanamento di una società o alla liquidazione dei beni e al pagamento dei creditori.

Per le procedure di insolvenza, gli articoli da 235 a 266 del CIRE prevedono altresì una serie di disposizioni particolari in caso di fallimento delle persone fisiche, inclusi i non imprenditori e i piccoli imprenditori, nonché di fallimento di entrambi i coniugi.

Avvio della procedura

È possibile avviare una procedura di insolvenza quando si verificano le condizioni di cui all'articolo 3 del CIRE.

«Articolo 3

Insolvenza

1 - È considerato insolvente il debitore che non sia in grado di adempiere alle obbligazioni dovute.

2 - Sono inoltre considerate insolventi le persone giuridiche e i patrimoni autonomi i cui debiti non siano di responsabilità personale e limitata, diretta o indiretta, di nessuna persona fisica, quando il loro passivo sia manifestamente superiore all'attivo, secondo valutazioni conformi ai principi contabili applicabili.

3 - Le disposizioni del precedente comma non si applicano quando l'attivo è superiore al passivo, in base a una valutazione effettuata secondo le seguenti regole:

a) nell'attivo e nel passivo si considerano gli elementi individuabili, anche quando non figurano nello stato patrimoniale, al loro giusto valore;

b) laddove il debitore sia titolare di una società, la valutazione è fondata su una prospettiva di continuità o di liquidazione, in base a quella ritenuta più probabile, ma in ogni caso escludendo la voce della cessione commerciale;

c) non sono inclusi nelle passività i debiti estinguibili soltanto con fondi distribuibili o con le attività restanti dopo avere soddisfatto o garantito i diritti degli altri creditori del debitore.

4 - L'insolvenza imminente è equiparata all'insolvenza effettiva qualora il debitore ne faccia dichiarazione».

Legittimità attiva e passiva

In aggiunta, gli articoli 18, 19 e 20 del CIRE, citati di seguito, definiscono chi può chiedere e chi deve dichiarare lo stato d'insolvenza e in quali circostanze:

«Articolo 18

Obbligo di dichiarare lo stato di insolvenza

1 - Il debitore deve richiedere la dichiarazione di fallimento entro 30 giorni dalla data in cui è venuto a conoscenza dello stato di insolvenza, secondo la definizione di cui all'articolo 3, comma 1, o alla data in cui avrebbe dovuto esserne a conoscenza.

2 - Le persone fisiche che non sono titolari di una società alla data dello stato di insolvenza sono esonerate dall'obbligo di dichiarare il fallimento.

3 - Laddove il debitore sia titolare di una società, la conoscenza dello stato di insolvenza è data per certa dopo almeno tre mesi dall'inadempimento generale delle obbligazioni di qualsivoglia natura di cui all'articolo 20, comma 1, lettera g)».

«Articolo 19

Chi può presentare una richiesta di fallimento?

Quando il debitore non è una persona fisica capace, la responsabilità di dichiarare l'insolvenza spetta al rispettivo organo societario o, in caso contrario, a uno qualsiasi degli amministratori».

«Articolo 20

Altre persone ed entità legittimate a presentare una richiesta di fallimento

1 - La dichiarazione di fallimento di un debitore può essere richiesta dalla persona giuridicamente responsabile dei debiti, da qualsiasi creditore, anche condizionale, e indipendentemente dalla natura del credito, oppure dal Pubblico ministero, in rappresentanza dei soggetti di cui gli sono legalmente affidati gli interessi, quando si verificano uno o più delle seguenti circostanze:

a) sospensione generalizzata del pagamento delle obbligazioni scadute;

b) inadempimento di una o più obbligazioni che, per il loro importo o per le circostanze dell'inadempimento, riveli l'incapacità del debitore di adempiere rapidamente alla maggior parte delle sue obbligazioni;

c) fuga del titolare della società o degli amministratori del debitore o abbandono della sede sociale o del centro di attività principale della società, dovuta alla mancanza di solvibilità del debitore e di nomina di un sostituto idoneo;

d) dissipazione, abbandono, liquidazione precipitosa o rovinosa di beni e costituzione fittizia di crediti;

e) insufficienza di beni pignorabili a garanzia del relativo credito nella procedura esecutiva intentata contro il debitore;

f) inadempimento di obbligazioni previste nel piano di ristrutturazione o di pagamento, come previsto dall'articolo 218, comma 1, lettera a), e comma 2;

g) inadempimento generalizzato, nei sei mesi precedenti, di uno dei seguenti tipi di debiti:

i) debiti fiscali;

ii) contributi e oneri previdenziali;

iii) debiti derivanti da un contratto di lavoro o dalla violazione o cessazione di tale contratto;

iv) canoni derivanti da qualsiasi tipo di locazione, inclusa quella finanziaria, pagamento del prezzo di acquisto o di un prestito garantito da ipoteca, in relazione al locale in cui il debitore esercita la propria attività o ha la propria sede o residenza;

h) se il debitore è uno dei soggetti di cui all'articolo 3, comma 2, superiorità del passivo rispetto all'attivo in base all'ultimo stato patrimoniale approvato oppure ritardo di oltre nove mesi nell'approvazione e nel deposito dei conti, laddove esista un obbligo legale in tal senso.

2 - Le disposizioni del precedente comma non pregiudicano la possibilità di rappresentanza degli enti pubblici ai sensi dell'articolo 13».

Forma e contenuto della richiesta

Le motivazioni da addurre e dimostrare presentando una richiesta di fallimento sono indicate negli articoli da 23 a 25 del CIRE:

«Articolo 23

Forma e contenuto della domanda

1 - Le domande di fallimento o le richieste di dichiarazione di fallimento vanno presentate per iscritto, esponendo i fatti sui cui si fonda la dichiarazione richiesta e presentando infine la domanda in questione.

2 - Nella domanda, il richiedente deve:

a) se è il debitore effettivo, indicare se è già in stato di insolvenza o soltanto di insolvenza imminente e, laddove sia una persona fisica, se chiede l'esenzione per le passività restanti, in linea con le disposizioni del titolo XII, capo I;

b) identificare gli amministratori del debitore, de jure e de facto, e i suoi cinque maggiori creditori, ad esclusione del richiedente stesso;

c) se il debitore è sposato, identificare il rispettivo coniuge e precisare il regime patrimoniale del matrimonio;

d) allegare un certificato del registro civile, del registro delle imprese o di qualsiasi altro registro pubblico al quale il debitore è soggetto.

3 - Qualora non sia possibile per il richiedente fornire le informazioni e gli allegati di cui al precedente comma, spetta al debitore stesso fornire le informazioni e gli allegati in questione».

«Articolo 24

Documenti che deve fornire il debitore

1 - Qualora il debitore sia il richiedente dovrà allegare alla domanda i seguenti documenti:

a) un elenco alfabetico di tutti i creditori con l'indicazione del loro indirizzo, degli importi dovuti, delle scadenze e della natura dei crediti, delle garanzie di cui beneficiano e dell'eventuale esistenza di relazioni speciali, conformemente alle disposizioni dell'articolo 49;

b) l'elenco e l'identificazione di tutte le azioni e i provvedimenti esecutivi pendenti nei suoi confronti;

c) un documento che descriva l'attività o le attività esercitate dal debitore negli ultimi tre anni e gli stabilimenti di sua proprietà, nonché le ragioni che ritiene abbiano causato la situazione in cui versa;

d) un documento che identifichi la persona di cui viene amministrato il patrimonio, in caso di eredità giacente, i soci, gli associati o i membri noti della persona giuridica, ove opportuno, e, in altre situazioni in cui il fallimento non riguarda una persona fisica, le persone giuridicamente responsabili dei crediti fallimentari;

e) l'elenco dei beni che il debitore detiene in regime di locazione, noleggio o locazione finanziaria o vendita con riserva di proprietà, nonché tutti gli altri beni e diritti di proprietà con l'indicazione della loro natura, del luogo in cui si trovano, dei dati di iscrizione nei registri, se del caso, del valore di acquisizione e della stima del loro valore corrente;

f) se il debitore tiene una contabilità organizzata, i conti annuali relativi agli ultimi tre esercizi, nonché le rispettive relazioni di gestione, controllo e revisione contabile, i pareri dell'organismo di controllo e i documenti legali di certificazione, qualora siano obbligatori o esistano, e le informazioni sui cambiamenti più significativi riguardanti la proprietà del patrimonio dopo la data di riferimento dei conti più recenti e sulle operazioni che, per natura, oggetto o entità, vanno oltre l'attività quotidiana del debitore;

g) se in una società è in corso il consolidamento dei conti, le relazioni di gestione consolidate, i conti annuali consolidati e le altre scritture contabili degli ultimi tre esercizi, nonché le rispettive relazioni di controllo e di revisione contabile, i pareri dell'organo di controllo, i documenti legali di certificazione e una relazione sulle operazioni interne al gruppo effettuate nello stesso periodo;

h) le relazioni e i conti speciali e le informazioni trimestrali e semestrali, su base individuale e consolidata, comunicate in date successive alla fine dell'ultimo esercizio finanziario, che la società è tenuta a fornire ai sensi del codice degli strumenti finanziari e dei regolamenti della commissione per i mercati mobiliari;

i) un elenco del personale in servizio presso il debitore.

2 - Il debitore è inoltre tenuto a:

a) fornire un documento che confermi i poteri degli amministratori che lo rappresentano e una copia dell'atto contenente la decisione di avviare la richiesta da parte del rispettivo organo di gestione aziendale, se del caso;

b) giustificare la mancata presentazione o la non conformità dei documenti di cui al comma 1.

3 - Fatte salve le presentazioni successive, conformemente alle disposizioni degli articoli 223 e seguenti, la richiesta così presentata dal debitore può essere accompagnata da un piano di ristrutturazione».

«Articolo 25

Richiesta da parte di altre persone o soggetti autorizzati

1 - Se la domanda non è presentata dal debitore stesso, la persona o il soggetto che richiede la dichiarazione di fallimento deve giustificare nella domanda l'origine, la natura e l'importo del suo credito o la sua responsabilità per i crediti fallimentari, a seconda dei casi, e fornire tutte le informazioni di cui può disporre sull'attivo e sul passivo del debitore.

2 - Il richiedente deve inoltre fornire tutti i mezzi di prova a sua disposizione ed è inoltre tenuto a presentare testimoni, nei limiti previsti dall'articolo 511 del codice di procedura civile».

Data di apertura della procedura e termini

La data di apertura della procedura e i termini per la presentazione dell'impugnazione e/o l'emissione delle decisioni, così come per la decisione sulla dichiarazione di fallimento, sono stabiliti essenzialmente dagli articoli 4, 27-30, 35 e 36 del CIRE:

«Articolo 4

Data della dichiarazione di fallimento e apertura della procedura

1 - Laddove la precisione possa essere un fattore rilevante, i riferimenti fatti nel presente codice alla data della dichiarazione di fallimento devono interpretarsi come il momento di emissione della rispettiva sentenza.

2 - Tutti i termini che nel presente codice hanno come termine finale l'avvio della procedura di insolvenza includono altresì il periodo compreso da tale data a quella dichiarazione di fallimento.

3 - Se la dichiarazione di fallimento è emessa nell'ambito di una procedura che avrebbe dovuto essere sospesa ai sensi dell'articolo 8, comma 2, a causa della pendenza di una procedura precedentemente avviata nei confronti dello stesso debitore, la data di apertura di questa ultima sarà utilizzata ai fini dei termini di cui al precedente comma. Lo stesso vale in caso di sospensione di un procedimento antecedente per l'applicazione dell'articolo 264, comma 3, lettera b)».

«Articolo 27

Valutazione preliminare

1 - Il giorno della distribuzione o, qualora ciò non fosse possibile, fino al terzo giorno lavorativo successivo, il giudice:

a) emette un rigetto preliminare della richiesta di dichiarazione di fallimento quando questa è manifestamente infondata, o quando si sono verificate eccezioni inevitabili che hanno causato ritardi, di cui il giudice dovrebbe essere a conoscenza d'ufficio;

b) concede al richiedente un massimo di cinque giorni per correggere i vizi sanabili della domanda - al termine dei quali la domanda sarà respinta - in particolare qualora non soddisfi i requisiti giuridici o non sia corredata dei documenti necessari, salvo nei casi in cui la mancanza sia debitamente giustificata.

2 - In caso di richieste di fallimento, le decisioni preliminari di rigetto che non dipendono, del tutto o in parte, sull'assenza dei documenti richiesti dall'articolo 24, comma 2, lettera a), saranno pubblicate sul sito web Citius entro i termini previsti dall'articolo 38, comma 8, e conterranno le informazioni di cui all'articolo 37, comma 8».

«Articolo 28

Dichiarazione immediata dello stato di insolvenza

La presentazione di una richiesta di fallimento da parte del debitore implica il riconoscimento dello stato di insolvenza, da dichiarare entro il terzo giorno lavorativo successivo alla distribuzione della domanda iniziale o, se vi sono vizi sanabili, dopo la loro correzione».

«Articolo 29

Notificazione e/o comunicazione al debitore

1 - Fatto salvo l'articolo 31, comma 3, se la domanda non è stata presentata dal debitore e non vi è motivo di rigetto preliminare, il giudice notifica la procedura al debitore entro il termine di cui al precedente articolo.

2 - Con la notificazione e/o comunicazione, il debitore è informato delle sanzioni previste dal comma 5 dell'articolo seguente e che, in caso di dichiarazione di fallimento, i documenti di cui all'articolo 24, comma 1, devono essere pronti per essere inviati immediatamente al curatore fallimentare».

«Articolo 30

Opposizione del debitore

1 - Il debitore può presentare opposizione entro 10 giorni e in tal caso si applicano le disposizioni dell'articolo 25, comma 2.

2 - Fatte salve le disposizioni del seguente comma, il debitore è tenuto a fornire, a pena di respingimento dell'opposizione, l'elenco dei suoi cinque maggiori creditori, ad esclusione del richiedente, indicandone il rispettivo domicilio.

3 - L'opposizione del debitore alla dichiarazione di fallimento richiesta può fondarsi sull'inesistenza di uno dei fatti su cui si basa la richiesta o dello stato di insolvenza.

4 - Spetta al debitore dimostrare la propria solvibilità, basandosi sulla contabilità obbligatoria per legge, se del caso, debitamente organizzata e correttamente presentata, fatte salve le disposizioni dell'articolo 3, comma 3.

5 - Se l'audizione del debitore non è annullata ai sensi dell'articolo 12 e il debitore non presenta opposizione, i fatti addotti nella domanda iniziale sono considerati accolti come opportuno e il fallimento è dichiarato il giorno lavorativo successivo alla scadenza del termine di cui al comma 1, laddove tali fatti soddisfino una delle situazioni di cui all'articolo 20, comma 1».

«Articolo 35

Udienza di discussione e pronuncia della sentenza

1 - Laddove un debitore abbia presentato opposizione o l'udienza non sia stata annullata, l'udienza di discussione e pronuncia della sentenza è programmata senza indugio nei cinque giorni successivi, e il richiedente, il debitore e tutti gli amministratori legalmente nominati o gli amministratori citati nella domanda iniziale sono chiamati a comparire personalmente o a farsi rappresentare da un soggetto legalmente idoneo.

2 - In caso di mancata comparizione del debitore o del rappresentante designato, si considerano confermati i fatti addotti nella domanda iniziale, qualora l'audizione del debitore non sia stata annullata ai sensi dell'articolo 12.

3 - Se la situazione descritta nel precedente comma non si verifica, la mancata comparizione del richiedente o di un suo rappresentante è equiparata al ritiro della domanda.

4 - Il giudice registrerà immediatamente, a seconda dei casi, una sentenza dichiarativa di fallimento, qualora i fatti addotti nella domanda iniziale rientrino nell'ambito di applicazione dell'articolo 20, comma 1, oppure una decisione equivalente al ritiro della domanda.

5 - Nel caso in cui siano presenti entrambe le parti oppure solo il richiedente o il suo rappresentante, ma l'audizione del debitore sia stata annullata, il giudice emette un'ordinanza intesa a identificare l'oggetto della controversia e a presentare gli elementi di prova.

6 - Le domande presentate sono poi oggetto di decisione, cui segue nell'immediato la produzione di prove.

7 - Al termine della produzione delle prove, si tengono le difese orali, in seguito alle quale l'organo giurisdizionale emette una sentenza.

8 - Nei casi in cui la sentenza non possa essere pronunciata immediatamente, la pronuncia deve essere effettuata entro i cinque giorni successivi».

«Articolo 36

Sentenza dichiarativa di fallimento

1 - Nella sentenza dichiarativa di fallimento, il giudice:

a) indica la data e l'ora della rispettiva sentenza e, in mancanza di altra indicazione, la sentenza si riterrà emessa a mezzogiorno;

b) identifica il debitore insolvente, indicandone la sede legale o la residenza;

c) dichiara e determina la residenza degli amministratori de jure o de facto del debitore, nonché la residenza del debitore laddove sia una persona fisica;

d) nomina il curatore fallimentare, indicandone l'indirizzo professionale;

e) stabilisce che la massa fallimentare sarà amministrata dal debitore, quando sono soddisfatte le condizioni di cui all'articolo 224, comma 2;

f) prevede che il debitore invii immediatamente al curatore fallimentare i documenti di cui all'articolo 24, comma 1, non ancora inclusi nel fascicolo;

g) esige il sequestro ai fini della consegna immediata al curatore fallimentare, delle scritture contabili del debitore e di tutti i beni, anche se sequestrati, pignorati oppure impegnati o detenuti in qualsiasi modo e fatte salve le disposizioni dell'articolo 150, comma 1;

h) ordina la consegna al Pubblico ministero, per gli effetti dovuti, degli elementi che indicano l'eventuale commissione di un reato;

i) qualora sia in possesso di elementi che giustificano l'apertura di una procedura d'esame della colpevolezza del fallimento, dichiara l'apertura della procedura d'esame, completa o parziale, fatto salvo quanto disposto dall'articolo 187;

j) fissa un termine massimo di 30 giorni per l'insinuazione dei crediti;

l) avvisa i creditori dell'obbligo di informare tempestivamente il curatore fallimentare di tutte le garanzie reali di cui beneficiano;

m) avvisa i debitori della parte insolvente che i pagamenti cui sono tenuti saranno corrisposti al curatore fallimentare e non alla parte insolvente;

n) fissa, nei successivi 45-60 giorni, una data e un'ora per lo svolgimento dell'assemblea dei creditori di cui all'articolo 156, denominata assemblea di valutazione della relazione, o dichiara di non indire l'assemblea per giustificati motivi.

2 - Le disposizioni dell'ultima parte del comma 1, lettera n), non si applicano nei casi in cui è prevista la presentazione di un piano di ristrutturazione o laddove si decida che l'amministrazione del fallimento spetti al debitore.

3 - Nei casi in cui non è fissata una data per lo svolgimento dell'assemblea di valutazione della relazione ai sensi del comma 1, lettera n), e una parte interessata chieda all'organo giurisdizionale, entro il termine previsto per l'insinuazione dei crediti, di convocare l'assemblea, il giudice ne fissa il giorno e l'ora nei 45-60 giorni successivi alla sentenza dichiarativa di fallimento.

4 - Nei casi in cui non sia stata fissata una data per lo svolgimento dell'assemblea di valutazione della relazione ai sensi del comma 1, lettera n), i termini previsti dal presente codice, calcolati in base alla data in cui si è tenuta l'assemblea, sono fissati con riferimento al 45° giorno successivo alla data della sentenza dichiarativa di fallimento.

5 - Se decide di non indire un'assemblea di valutazione della relazione, il giudice è tenuto, nel pronunciare la sentenza, ad adeguare il calendario della procedura di conseguenza, tenendo conto dello specifico caso in questione».

Notificazione e pubblicazione della sentenza

Le norme relative alla notificazione e alla pubblicazione della sentenza dichiarativa di fallimento sono contenute negli articoli 37 e 38 del CIRE:

«Articolo 37

Notificazione della sentenza e citazione

1 - Gli amministratori del debitore di cui è stata stabilita la residenza sono informati personalmente della sentenza, nei termini e secondo le modalità previste dal diritto processuale in materia di atti di citazione, e ricevono inoltre una copia della domanda iniziale.

2 - Fatte salve le notificazioni necessarie a norma della legislazione sul lavoro, in particolare per quanto riguarda la cassa integrazione guadagni, la sentenza è notificata anche al Pubblico ministero, all'Istituto di previdenza sociale, al richiedente che ha presentato l'istanza di fallimento e al debitore, nei termini previsti per le citazioni, qualora la sentenza non sia già stata notificata personalmente al debitore e, se il debitore è titolare di un'impresa, al comitato aziendale.

3 - I cinque maggiori creditori noti, escluso il richiedente, sono informati conformemente alle disposizioni del comma 1 o con lettera raccomandata, a seconda che abbiano o meno la residenza abituale, la sede legale o il domicilio in Portogallo.

4 - I creditori noti che hanno la residenza abituale, il domicilio o la sede legale in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata avviata la procedura, incluse le autorità fiscali e gli enti di previdenza sociale di tali Stati membri, sono informati tempestivamente con lettera raccomandata, conformemente all'articolo 54 del regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.

5 - Quando esistono crediti a nome dello Stato, di istituzioni pubbliche che non siano società pubbliche o istituti di previdenza sociale, la notificazione avviene mediante lettera raccomandata.

6 - Le disposizioni dei precedenti commi non precludono la possibilità di notificazione e citazione con mezzi elettronici, in conformità a un decreto ministeriale di attuazione emanato dal ministero della Giustizia.

7 - Gli altri creditori e gli altri interessati sono informati mediante avviso pubblico, con un termine di grazia di cinque giorni, affisso presso la sede legale o di residenza del debitore, gli stabilimenti del debitore e il tribunale stesso, nonché mediante avviso pubblicato sul sito web Citius.

8 - Gli avvisi pubblici di cui al precedente comma devono recare indicare il numero del caso, il termine di grazia e la possibilità di presentare o ricorso o sollevare obiezioni, nonché contenere le informazioni di cui all'articolo 36, lettere da a) a e) e da i) a n), e precisare che il termine per l'impugnazione, le opposizioni e l'insinuazione dei crediti iniziano soltanto alla fine del termine di grazia e che tale termine è calcolato a partire dalla data di pubblicazione dell'avviso di cui al precedente comma».

«Articolo 38

Pubblicazione e iscrizione nei registri

[…]

2 - La dichiarazione di fallimento e la nomina del curatore fallimentare sono registrate d'ufficio, in base al relativo certificato, inviato a tal fine dalla cancelleria:

a) al registro di stato civile, se il debitore è una persona fisica;

b) al registro delle imprese, se esistono fatti relativi al debitore insolvente soggetti all'iscrizione a tale registro;

c) all'ente responsabile di qualsiasi altro tipo di iscrizione cui il debitore può essere soggetto.

3 - Fatte salve le disposizioni dell'articolo 43, comma 5, del codice dei registri immobiliari, la dichiarazione di fallimento viene iscritta anche nel registro immobiliare per i beni che fanno parte della massa fallimentare, in base a un certificato giudiziario della sentenza dichiarativa di fallimento passata in giudicato, se i servizi del registro non riescono ad accedere alle informazioni necessarie con mezzi elettronici, nonché in una dichiarazione rilasciata dal curatore fallimentare che ha identificato i beni.

4 - Se effettuata in via provvisoria, l'iscrizione di cui al precedente comma è basata sulle informazioni contenute nella pagina elettronica del tribunale, ai sensi del comma 6, lettera b), e sulla dichiarazione del curatore fallimentare che ha identificato i beni.

5 - Se vi sono iscrizioni riguardanti l'acquisizione o il riconoscimento del diritto di proprietà o mero possesso a favore di una persona diversa dalla parte insolvente relativamente ai beni che fanno parte della massa fallimentare, il curatore fallimentare è tenuto ad allegare al fascicolo un certificato delle rispettive iscrizioni nel registro.

6 - La cancelleria:

a) iscrive automaticamente la dichiarazione di fallimento e la nomina del curatore fallimentare nel registro informatizzato delle esecuzioni istituito dal codice di procedura civile;

b) registra sulla pagina elettronica del tribunale l'inserimento di tali informazioni e il termine concesso per l'insinuazione dei crediti;

c) notifica alla Banca del Portogallo la dichiarazione di fallimento affinché proceda alla necessaria iscrizione nella centrale dei rischi.

7 - L'iscrizione nei registri della nomina del curatore fallimentare dovrà indicarne l'indirizzo professionale.

8 - Tutti gli aspetti relativi alla pubblicazione e all'iscrizione della sentenza sono effettuati entro cinque giorni.

9 - La pubblicazione e l'annotazione in pubblici registri della decisione di apertura di una procedura di insolvenza emessa in un altro Stato e, ove opportuno, della decisione di nomina del curatore fallimentare, di cui agli articoli 28 e 29 del regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, devono essere richieste al tribunale portoghese del luogo in cui è situato lo stabilimento del debitore o, laddove non sia possibile, al tribunale commerciale di Lisbona. L'organo giurisdizionale può richiedere una traduzione certificata da una persona competente a tal fine, conformemente al diritto di uno Stato membro dell'Unione europea.

10 - Fatte salve le disposizioni del precedente comma, se il diritto dello Stato in cui si tiene la procedura di insolvenza prevede modalità di iscrizione sconosciute al diritto portoghese, l'iscrizione è effettuata secondo i termini che presentano maggiori somiglianze.

11 - Fatte salve le disposizioni dell'articolo 9, se il debitore possiede uno stabilimento situato in Portogallo, l'annotazione in pubblici registri di cui all'articolo 29, comma 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, è stabilita d'ufficio dai servizi del registro competenti».

Misure cautelari

L'articolo 31 del CIRE prevede la possibilità di ordinare misure cautelari:

«Articolo 31

Misure cautelari

1 - Qualora vi sia il fondato timore che si verifichi un caso di malamministrazione, il giudice ordina d'ufficio o su richiesta del richiedente le misure cautelari ritenute necessarie od opportune per contrastare il peggioramento della situazione patrimoniale del debitore, fino alla pronuncia della sentenza.

2 - Le misure cautelari possono consistere nella nomina di un amministratore giudiziario provvisorio con poteri esclusivi di amministrazione dei beni del debitore o con il compito o di assistere il debitore nell'amministrazione.

3 - Se ritenuto necessario per non comprometterne l'effetto utile, le misure cautelari possono essere adottate prima della notificazione del debitore, a condizione che la notifica non sia inviata a più di 10 giorni dal termine altrimenti applicabile».

PROCEDURA SPECIALE DI RIVITALIZZAZIONE

Condizioni per l'apertura della procedura speciale di rivitalizzazione di cui all'articolo 1, comma 2, del CIRE:

La seconda procedura di cui sopra, prevista dall'articolo 1, comma 2, del CIRE, è la procedura speciale di rivitalizzazione (PPER – Processo Especial de Revitalização), che può essere richiesta dalle società che si trovano in una situazione economica difficile o in stato di insolvenza imminente.

Finalità e formalità della procedura speciale di rivitalizzazione

La finalità della procedura speciale di rivitalizzazione, la richiesta di apertura, le formalità a essa associate e la nozione di situazione economica difficile sono previste rispettivamente dagli articoli 17-A, 17-B e 17-C del CIRE.

«Articolo 17-A

Finalità e natura della procedura speciale di rivitalizzazione

1 - La procedura speciale di rivitalizzazione è intesa a consentire a una società che si trova in una situazione economica difficile o a rischio di insolvenza imminente, ma ancora recuperabile, di negoziare con i rispettivi creditori la conclusione di un accordo che porti alla rivitalizzazione della società.

2 - La procedura di cui al precedente comma può essere utilizzata da ogni società che, con dichiarazione scritta e firmata, attesti il possesso dei requisiti necessari per la rivitalizzazione e presenti un'ulteriore dichiarazione, firmata nei 30 giorni precedenti da un commercialista o da un revisore contabile autorizzato, ove la revisione dei conti sia imposta dalla legge, che attesti che la società non si trova al momento in stato di insolvenza secondo i criteri di cui all'articolo 3.

3 - La procedura speciale di rivitalizzazione ha natura urgente e vi si applicano tutte le norme del presente codice non incompatibili con tale natura».

«Articolo 17-B

Nozione di situazione economica difficile

Ai fini del presente codice, una società si trova in una situazione economica difficile quando incontra serie difficoltà ad adempiere prontamente alle proprie obbligazioni per mancanza di liquidità o per l'incapacità di ottenere un credito».

«Articolo 17-C

Richiesta e formalità

1 - La procedura speciale di rivitalizzazione è avviata, su richiesta della società e di uno o più creditori che non intrattengono relazioni speciali con la società e abbiano crediti non ordinari di almeno il 10 %, ai sensi del comma 3, lettera b), mediante una dichiarazione scritta di apertura delle trattative per la rivitalizzazione della società con un piano di risanamento approvato.

2 - La dichiarazione di cui al precedente comma deve essere datata e firmata da tutti i dichiaranti.

3 - La società presenta all'organo giurisdizionale competente la richiesta di dichiarazione fallimentare con l'istanza di cui al comma 1, corredata da quanto segue:

a) la dichiarazione scritta di cui sopra;

b) una copia dei documenti di cui all'articolo 24, comma 1, che restano a disposizione della cancelleria per la consultazione dei creditori nel corso dell'intera procedura;

c) una proposta di piano di risanamento accompagnata, per lo meno, da una descrizione della situazione patrimoniale, finanziaria e creditizia della società.

4 - Una volta ricevuta la richiesta di cui al precedente comma, il giudice nomina immediatamente, con provvedimento ufficiale, l'amministratore giudiziario provvisorio, con applicazione, mutatis mutandis, delle disposizioni di cui agli articoli da 32 a 34.

5- L'ordinanza ufficiale di cui al precedente comma viene immediatamente comunicata alla società, con applicazione, mutatis mutandis, delle disposizioni di cui agli articoli da 37 a 38.

6 - Su richiesta motivata della società e del creditore o dei creditori che, in conformità alle disposizioni del comma 1, detengono almeno il 5 % dei crediti riferiti, oppure su richiesta motivata della società, il giudice può ridurre il limite del 10 % di cui al comma 1, tenendo conto dell'ammontare complessivo dei crediti riferiti e della composizione di tutti i creditori in sede di valutazione della richiesta.

7 - Al fascicolo sono allegati, d'ufficio o su richiesta dell'amministratore giudiziario provvisorio, le procedure di rivitalizzazione avviate da imprese commerciali con le quali la società ha una relazione di controllo o di gruppo, ai sensi del codice delle società commerciali. La richiesta può essere presentata anche da una qualsiasi delle società che si trovano nelle stesse circostanze che hanno dato adito a una procedura speciale di rivitalizzazione.

8 - L'integrazione di cui al precedente comma può essere richiesta solo fino all'inizio del termine per le trattative di cui all'articolo 17-D, comma 5, nell'ambito della procedura di comunicazione di tutti gli altri documenti, con applicazione mutatis mutandis le disposizioni di cui all'articolo 86, comma 4».

Inoltre, gli articoli da 17 D a 17 I del CIRE, relativi alle procedure speciali di rivitalizzazione, prevedono:

  • le fasi procedurali successive (ad esempio, l'invito di tutti i creditori che non hanno firmato la dichiarazione che ha dato origine alla procedura a partecipare alle trattative in vista della rivitalizzazione);
  • gli effetti (ad esempio, la procedura impedisce l'avvio di qualsiasi altra azione di recupero dei crediti nei confronti del debitore);
  • la conclusione delle trattative con l'approvazione o meno del piano di risanamento finalizzato alla rivitalizzazione della società;
  • le garanzie concordate tra il debitore e i creditori;
  • l'approvazione di accordi stragiudiziali per il risanamento del debitore.

PROCEDURA SPECIALE PER L'ACCORDO DI PAGAMENTO

Condizioni per l'apertura di una procedura speciale per l'accordo di pagamento di cui all'articolo 1, comma 3, del CIRE:

La terza procedura di cui all'articolo 1, comma 3, del CIRE è la procedura speciale per l'accordo di pagamento di cui agli articoli da 222-A a 222-J del CIRE.

La procedura speciale per l'accordo di pagamento ha carattere urgente e può essere utilizzata nei confronti di qualsiasi debitore che non sia una società e per il quale sia accertata la situazione economica difficile o il rischio di insolvenza imminente.

Ai sensi dell'articolo 222-B del CIRE, un debitore si trova in una situazione economica difficile quando incontra serie difficoltà ad adempiere prontamente alle proprie obbligazioni a causa della mancanza di liquidità o dell'incapacità di ottenere un credito.

Questa procedura speciale ha inizio:

  • con una dichiarazione scritta del debitore e di uno o più creditori, nella quale sia espressa la volontà di avviare trattative che portino a un accordo di pagamento

o

  • attraverso la presentazione di un accordo stragiudiziale, firmato dal debitore e da creditori che rappresentino almeno la maggioranza dei voti.

La dichiarazione o l'accordo di cui sopra devono essere presentati all'organo giurisdizionale assieme a un elenco dei creditori e a uno di tutte le azioni di recupero dei crediti pendenti. Una volta ricevuta la dichiarazione o l'accordo, l'organo giurisdizionale nomina l'amministratore giudiziario provvisorio.

Subito dopo avere ricevuto la notificazione dell'ordinanza ufficiale di nomina dell'amministratore giudiziario provvisorio, il debitore è tenuto a inviare una lettera raccomandata a tutti i creditori che non hanno firmato la dichiarazione o l'accordo iniziale, invitandoli a partecipare. Nel caso in cui il debitore abbia presentato un accordo di pagamento stragiudiziale, la cancelleria ne dà comunicazione ai creditori che non hanno partecipato all'accordo e che figurano nell'elenco dei crediti segnalati dal debitore.

Dalla data di pubblicazione dell'ordinanza ufficiale di nomina dell'amministratore giudiziario provvisorio sul sito web Citius, ciascun creditore ha 20 giorni di tempo per insinuare i propri crediti nei confronti dell'amministratore giudiziario.

In seguito l'amministratore giudiziario provvisorio redige un elenco dei crediti e lo presenta alla cancelleria del tribunale. L'elenco è pubblicato anche sul sito web Citius. L'elenco può essere impugnato entro cinque giorni lavorativi.

Gli effetti su altre procedure sono i seguenti:

  • con l'avvio della procedura speciale per l'accordo di pagamento e la successiva nomina dell'amministratore giudiziario provvisorio, non possono essere intentate altre azioni di recupero dei crediti nei confronti del debitore;
  • è vietata la sospensione della fornitura di servizi pubblici essenziali;
  • le procedure di insolvenza in cui è stata già presentata una richiesta di dichiarazione di fallimento del debitore sono sospese, a condizione che in tali procedure non sia stata emessa una sentenza dichiarativa di fallimento (annullata immediatamente dopo l'approvazione dell'accordo di pagamento);
  • le azioni di recupero pendenti sono sospese (e vengono annullate immediatamente dopo l'approvazione dell'accordo di pagamento, tranne quando questo ne preveda la prosecuzione);
  • sono sospesi i termini di prescrizione o i termini perentori contestabili dal debitore.

Dopo l'avvio della procedura, il debitore non è autorizzato a compiere atti di particolare rilevanza senza l'autorizzazione previa dell'amministratore giudiziario.

Le trattative tra il debitore e i creditori sono disciplinate dai termini concordati tra tutti gli interessati o, in mancanza di un accordo, dalle regole definite dall'amministratore giudiziario provvisorio.

Laddove le trattative si concludano con l'approvazione unanime dell'accordo di pagamento, in cui siano intervenuti tutti i creditori, l'accordo deve essere firmato da tutti e allegato immediatamente allegato al fascicolo ai fini dell'approvazione o del rigetto del giudice.

Qualora le trattative si concludano con l'approvazione dell'accordo di pagamento, ma senza il coinvolgimento di tutti i creditori, il suddetto accordo è inviato al tribunale ai fini dell'approvazione o del rigetto del giudice e pubblicato sul sito web Citius. Le parti interessate hanno quindi 10 giorni dalla data di pubblicazione per richiedere il respingimento del piano.

Un accordo di pagamento si considera approvato quando:

  • è votato dai creditori i cui crediti rappresentano almeno un terzo di tutti i crediti relativi al diritto di voto, indicati nell'elenco dei crediti, ottiene il voto favorevole di oltre due terzi di tutti i voti espressi e più della metà dei voti espressi corrisponde a crediti non ordinari, senza tenere conto delle astensioni,

o

  • ottiene il voto favorevole dei creditori i cui crediti rappresentano più della metà di tutti i crediti relativi al diritto di voto e più della metà dei quali corrisponde a crediti non ordinari, senza tenere conto delle astensioni.

Laddove il debitore o la maggioranza dei creditori concluda che non è possibile raggiungere un accordo oppure se il termine di due mesi per concludere le trattative è decorso, il processo di negoziazione viene chiuso. In mancanza di un accordo, la chiusura della procedura comporta l'annullamento di tutti i suoi effetti per il debitore, qualora questi non sia ancora in stato di insolvenza. In caso contrario, la chiusura della procedura confermerà l'insolvenza del debitore.

Le garanzie decise con il debitore durante la procedura speciale per l'accordo di pagamento, al fine di garantirgli i mezzi finanziari per continuare a esercitare la propria attività, sono mantenute anche quando il fallimento del debitore è dichiarato alla chiusura della procedura, entro un termine di due anni. Inoltre, i creditori che hanno finanziato l'attività del debitore nel corso della procedura per rispettare l'accordo di pagamento, godono di un privilegio generale di credito immobiliare, conferito prima del privilegio generale di credito immobiliare concesso ai lavoratori.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

L'articolo 46 del CIRE determina i beni che fanno parte della massa fallimentare:

«Articolo 46

Nozione di massa fallimentare

1 - La massa fallimentare, destinata a soddisfare i crediti dei creditori concorsuali dopo il pagamento dei loro stessi debiti, include, salvo disposizioni contrarie, tutti i beni del debitore alla data della dichiarazione di fallimento, nonché i beni e i diritti acquisiti dal debitore nel corso della procedura.

2 - I beni esenti da pignoramento sono inclusi nella massa fallimentare solo se il debitore li presenta volontariamente e se l'impignorabilità non è assoluta».

A tale proposito, l'articolo 736 del codice di procedura civile portoghese stabilisce che sono assolutamente impignorabili, oltre ai beni esentati dal pignoramento in virtù di una disposizione speciale, i beni e i diritti inalienabili, i beni del demanio pubblico e di altre persone giuridiche pubbliche, gli oggetti il cui pignoramento sarebbe contrario al buon costume o richiederebbe una giustificazione economica per il valore commerciale limitato, gli oggetti destinati in particolare al culto pubblico, le tombe, gli strumenti e gli oggetti indispensabili per le persone disabili e per la cura dei malati.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

Tali poteri sono stabiliti dagli articoli 223 e 224 del CIRE:

Amministrazione da parte del debitore

«Articolo 223

Limitazione alle società

Le presenti disposizioni si applicano solo nei casi in cui la massa fallimentare riguardi una società».

«Articolo 224

Presupposti per l'amministrazione da parte del debitore

1 - Nella sentenza dichiarativa di fallimento, il giudice può decidere che la massa fallimentare sia amministrata dal debitore.

2 - I presupposti della decisione di cui al precedente comma sono i seguenti:

a) il debitore ne ha fatto richiesta;

b) il debitore ha già presentato, o si è impegnato a presentare, entro 30 giorni dalla sentenza dichiarativa di fallimento, un piano di ristrutturazione che prevede la continuità operativa della società;

c) non vi sono motivi di preoccupazione per quanto riguarda i ritardi nel trattamento del caso o altri svantaggi per i creditori;

d) laddove non coincida con il debitore, la persona che presenta la richiesta di fallimento dia il proprio consenso al riguardo.

3 - L'amministrazione è affidata al debitore anche quando questi ne faccia richiesta e i creditori nell'assemblea di valutazione della relazione o nell'assemblea precedente decidano in tal senso, indipendentemente dall'esistenza dei presupposti di cui al punto 2, lettere c) e d), e il termine previsto al punto 2, lettera b), è calcolato a partire dalla data della decisione dei creditori».

Nomina e status del curatore fallimentare

Le competenze del curatore fallimentare e le qualifiche richieste sono precisate negli articoli 52, 53 e 55 del CIRE:

«Articolo 52

Nomina da parte del giudice e status

1 - Il giudice è competente per la nomina del curatore fallimentare.

2 - Alla nomina del curatore fallimentare si applicano le disposizioni dell'articolo 32, comma 1. Il giudice può tuttavia tenere conto delle indicazioni fornite dal debitore, dal comitato dei creditori, laddove esista, o dai creditori, anche nel caso in cui la massa fallimentare includa una società con uno o più stabilimenti in attività o quando la procedura di insolvenza è particolarmente complessa e la preferenza è data, nella prima designazione, all'amministratore giudiziario provvisorio in funzione alla data della dichiarazione di fallimento.

3 - La procedura di assunzione per gli elenchi ufficiali e lo status di curatore fallimentare sono disciplinati da una legge specifica, fatte salve le disposizioni del presente codice.

4 - Qualora la procedura d'insolvenza sia particolarmente complessa oppure laddove al curatore fallimentare occorrano conoscenze specifiche, il giudice può, automaticamente o su richiesta di qualsiasi parte interessata, nominare più curatori fallimentari. Nel caso in cui venga presentata una richiesta di questo tipo, spetta al richiedente presentare una proposta debitamente motivata in merito al curatore fallimentare da nominare, nonché provvedere alla remunerazione del curatore proposto, laddove venga nominato e la massa fallimentare non sia sufficiente a pagarne l'onorario.

5 - In caso di disaccordo tra il curatore fallimentare nominato dal giudice di cui al comma 1 e i curatori fallimentari nominati su richiesta di qualsiasi parte interessata, in una situazione di stallo prevale il parere del curatore designato dal giudice.

6 - Quando il debitore è una società commerciale che, ai sensi del codice delle società commerciali, ha un rapporto di controllo o di gruppo con altre società nei confronti delle quali è stata proposta una procedura di insolvenza, il giudice, d'ufficio o su richiesta del debitore o dei creditori, può nominare un unico curatore fallimentare per tutte le società. In tal caso, il giudice è inoltre tenuto a nominare, in termini generali, un altro curatore fallimentare con compiti limitati alla valutazione dei crediti presentati tra i debitori dello stesso gruppo, subito dopo la conferma dell'esistenza di tali crediti da parte del primo curatore fallimentare».

«Articolo 53

Scelta di un altro curatore fallimentare da parte dei creditori

1 - A condizione che l'atto di accettazione della proposta sia integrato nel fascicolo prima della votazione, i creditori riuniti nell'assemblea dei creditori, possono, dopo la nomina di un curatore fallimentare, eleggere per lo stesso incarico una persona diversa, iscritta o meno nell'elenco ufficiale, e decidere della rispettiva remunerazione con deliberazione a maggioranza dei votanti e dei voti emessi. Le astensioni non sono prese in considerazione.

2 - L'elezione di una persona non iscritta nell'elenco ufficiale è possibile solo nei casi giustificati dalla dimensione della società nella massa fallimentare, dalla specificità del settore di attività della stessa o dalla complessità del caso.

3 - Il giudice può rifiutare di nominare la persona eletta dai creditori quale curatore fallimentare in sostituzione del curatore già designato, soltanto qualora ritenga che tale persona non sia idonea o atta a esercitare l'incarico, che la remunerazione approvata dai creditori sia manifestamente eccessiva o, nel caso in cui l'interessato non sia iscritto nell'elenco ufficiale, che non sussista nessuna delle circostanze di cui al precedente comma».

«Articolo 55

Funzioni e relativo esercizio

1 - Oltre agli altri compiti conferitigli, è responsabilità del curatore fallimentare, con la collaborazione e sotto la supervisione dell'eventuale comitato dei creditori:

a) preparare il pagamento dei debiti della parte insolvente utilizzando il denaro disponibile della massa fallimentare, in particolare con gli importi ottenuti mediante la cessione, eseguita dal curatore stesso, dei beni della massa fallimentare;

b) assicurare al tempo stesso la conservazione e il godimento dei diritti della parte insolvente e, se del caso, la prosecuzione dell'attività della società, evitando, per quanto possibile, il peggioramento della sua situazione economica.

2 - Fatti salvi i casi di ricorso obbligatorio alla rappresentanza legale o la necessità di un accordo previo da parte del comitato dei creditori, il curatore fallimentare svolge personalmente i compiti comportati dall'incarico. Il curatore fallimentare ha la facoltà di delegare, per iscritto, azioni specifiche ad un altro curatore iscritto in quel dato momento negli elenchi ufficiali.

3 - Nell'esercizio delle sue funzioni, il curatore fallimentare può essere assistito sotto la propria responsabilità da personale specializzato o altro personale ausiliario, retribuito o non retribuito, incluso lo stesso debitore, previo accordo del comitato dei creditori o, in assenza di tale comitato, del giudice.

4 - Il curatore fallimentare può assumere, per una durata determinata o indeterminata, i lavoratori necessari alla liquidazione della massa fallimentare o alla prosecuzione dell'attività della società. Tuttavia, i nuovi contratti scadranno alla chiusura definitiva dello stabilimento in cui i lavoratori forniscono tale servizio o, salvo diverso accordo, al momento del trasferimento.

5 - Il curatore fallimentare ha inoltre la responsabilità di fornire in tempo utile al comitato dei creditori e all'organo giurisdizionale tutte le informazioni necessarie per l'amministrazione e la liquidazione della massa fallimentare.

6 - Su richiesta del curatore fallimentare, e qualora non abbia accesso diretto alle informazioni richieste, il giudice ordina agli enti pubblici e agli enti creditizi di fornire, sulla base dei rispettivi registri, le informazioni ritenute necessarie o utili ai fini della procedura, in particolare per quanto riguarda i beni facenti parte della massa fallimentare.

7 - La retribuzione del curatore fallimentare di cui alla parte finale del comma 2 è responsabilità del curatore fallimentare che ha delegato l'attività, il quale è altresì responsabile di tutte le azioni intraprese dal curatore delegato, in virtù della delega di poteri di cui allo stesso comma.

8 - Il curatore fallimentare ha il potere, previo accordo del comitato dei creditori, di rinunciare all'incarico, effettuare transazioni o fare ammissioni in qualsiasi caso giudiziario in cui la parte insolvente o la massa fallimentare siano parti in causa».

Controllo giudiziario

Il giudice verifica l'attività del curatore fallimentare, conformemente all'articolo 58 del CIRE:

«Articolo 58

Controllo da parte del giudice

Il curatore fallimentare svolge le sue funzioni sotto la supervisione del giudice, il quale può, in qualsiasi momento, chiedere informazioni su qualsivoglia questione o una relazione sull'attività svolta e sulla situazione dell'amministrazione e liquidazione.

Anche il comitato dei creditori ha il potere di controllare l'attività del curatore fallimentare, conformemente all'articolo 68 del CIRE».

Remunerazione del curatore fallimentare

La remunerazione del curatore fallimentare è disciplinata dall'articolo 60 del CIRE:

«Articolo 60

Remunerazione

1 - Il curatore fallimentare ha diritto al compenso previsto dal relativo statuto nonché al rimborso delle spese che ha ragionevolmente ritenuto utili o indispensabili.

2 - Quando il curatore fallimentare è eletto dall'assemblea dei creditori, il compenso è previsto nella rispettiva decisione.

3 - Un curatore fallimentare che non abbia preventivamente accettato la remunerazione fissata dall'assemblea dei creditori per l'elaborazione del piano di ristrutturazione, la gestione della società in seguito all'assemblea di valutazione della relazione o il controllo del piano di ristrutturazione approvato, può rinunciare all'incarico, purché vi rinunci nel corso della stessa assemblea in cui è stata presa la decisione».

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

I crediti della massa fallimentare possono essere compensati con i debiti della stessa massa, qualora siano soddisfatti i requisiti di cui all'articolo 99 del CIRE:

«Articolo 99

Compensazione

1 - Fatte salve le altre disposizioni del presente codice, a partire dalla dichiarazione di fallimento, i creditori possono compensare i loro crediti con i debiti della massa, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) i presupposti giuridici per la compensazione sono soddisfatti prima della data della dichiarazione di fallimento;

b) il credito fallimentare soddisfa i requisiti di cui all'articolo 847 del codice di procedura civile prima della proposta di controcredito della massa.

2 - Ai fini delle precedenti lettere a) e b), non si applicano le seguenti disposizioni:

a) la perdita del vantaggio temporale di cui all'articolo 780, comma 1, del codice di procedura civile;

b) la scadenza anticipata e la conversione in denaro per le disposizioni dell'articolo 91, comma 1, e dell'articolo 96.

3 - La compensazione non è compromessa dalle differenze di valuta o unità di calcolo delle obbligazioni, se la relativa conversione è gratuita nel luogo di pagamento del controcredito ed è effettuata al tasso di cambio in vigore alla data in cui la compensazione produce i suoi effetti.

4 - La compensazione non è ammessa:

a) se il debito della massa è stato costituito dopo la data della dichiarazione di fallimento, nello specifico in seguito alla risoluzione di atti a favore della massa fallimentare;

b) se il creditore concorsuale ha acquisito il credito da altri, dopo la data della dichiarazione di fallimento;

c) con debiti della parte insolvente la cui responsabilità non è riconducibile alla massa;

d) tra debiti verso la massa e crediti fallimentari subordinati».

Oltre alla norma generale dell'articolo 99 del CIRE, esistono altre disposizioni giuridiche che prevedono la possibilità di ricorrere alla compensazione, specificatamente: l'articolo 102, comma 3, lettera e), l'articolo 154, comma 1, l'articolo 242, comma 3 e l'articolo 286 del CIRE.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Gli effetti dell'insolvenza sui contratti in corso di cui il debitore è parte dipendono dalla natura del contratto e sono indicati in particolare negli articoli da 102 a 119 del CIRE:

«Articolo 102

Principio generale relativo alle attività in corso

1 - Fatte salve le disposizioni dei seguenti articoli, in qualsiasi contratto bilaterale in cui, alla data della dichiarazione di fallimento, né la parte insolvente né l'altra parte abbiano garantito il pieno rispetto dei termini, l'adempimento sarà sospeso finché il curatore fallimentare non decide di dare esecuzione al contratto o di respingerne l'adempimento.

2 - L'altra parte può, tuttavia, fissare un termine ragionevole per l'esercizio di questa possibilità da parte del curatore fallimentare, dopo la quale l'adempimento è considerato respinto.

3 - In seguito al rifiuto dell'adempimento da parte del curatore fallimentare, e fatta salva la separazione dei casi, ove opportuno:

a) nessuna delle parti ha diritto alla restituzione di quanto è stato dato;

b) la massa fallimentare ha il diritto di esigere il valore del corrispettivo corrispondente al pagamento già effettuato dal debitore, qualora non sia stato ancora corrisposto dall'altra parte;

c) l'altra parte ha diritto, quale credito fallimentare, al valore del pagamento effettuato del debitore, nella parte non eseguita, da cui va dedotto il valore del corrispettivo corrispondente non ancora versato;

d) il diritto al risarcimento dei danni causati all'altra parte per l'inadempimento:

i) è previsto solo fino al valore dell'obbligo eventualmente imposto ai sensi della lettera b);

ii) è detratto dall'importo cui l'altra parte ha diritto, in applicazione della lettera c);

iii) costituisce un credito fallimentare;

e) ciascuna parte può dichiarare la compensazione degli obblighi di cui alle lettere c) e d) con quelli di cui alla lettera b), fino all'ammontare delle rispettive somme.

4 - L'opzione di esecuzione è illecita nel caso in cui un tempestivo adempimento degli obblighi contrattuali attraverso la massa fallimentare sia manifestamente improbabile».

«Articolo 103

Prestazioni indivisibili

1 - Se il contratto impone all'altra parte di fornire una prestazione che per sua natura non è fungibile o che al momento dell'erogazione è divisibile in diversi elementi difficilmente sostituibili, connessi da un collegamento funzionale, e il curatore fallimentare rifiuta l'adempimento:

a) il diritto di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo precedente è sostituito dal diritto di chiedere all'altra parte la restituzione di quanto è stato corrisposto, nella misura del rispettivo arricchimento alla data della dichiarazione di fallimento;

b) la finalità del diritto di cui al comma 3, lettera c) del precedente articolo è la differenza, se favorevole all'altra parte, tra i valori di tutte le prestazioni contrattuali;

c) l'altra parte ha diritto, in qualità di creditore concorsuale, al rimborso delle spese o alla restituzione del valore della parte della prestazione effettuata prima della dichiarazione di fallimento, a seconda che tale prestazione sia fungibile o meno.

2 - La controparte ha comunque il diritto di completare la propria prestazione e di richiedere quale credito fallimentare insolvenza la parte del corrispettivo dovuto, nel qual caso le disposizioni del comma 1 e dell'articolo precedente decadono.

3 - Se il curatore fallimentare non rifiuta l'adempimento, il diritto dell'altra parte al corrispettivo dovuto rappresenta soltanto un credito della massa fallimentare pari all'eccedenza rispetto al valore di quello che sarebbe stato calcolato applicando le disposizioni del comma 1, lettera c), laddove il curatore abbia deciso di rifiutare l'adempimento.

4 - Quando la fornitura di una prestazione è del tipo di cui al comma 1, imposta dal contratto alla parte insolvente, e il curatore fallimentare rifiuta l'adempimento:

a) il diritto di cui al comma 3, lettera b), dell'articolo precedente cessa di applicarsi o è sostituito dal diritto alla restituzione del valore della parte del pagamento già effettuato prima della dichiarazione di fallimento, a seconda che la prestazione sia fungibile o meno;

b) le disposizioni del comma 1, lettera b), si applicano quando l'altra parte ha diritto anche al rimborso di quanto già fornito, oltre a un credito fallimentare.

5 - Poiché l'adempimento di una prestazione è del tipo di cui al comma 1, imposto dal contratto alla parte insolvente, e se il curatore fallimentare non rifiuta l'adempimento, il diritto dell'altra parte al corrispettivo dovuto rappresenta in esso stesso un credito della massa fallimentare.

6 - Se la prestazione infungibile è suddivisa in parti autonome e il pagamento di una o più parti è già stato effettuato, le disposizioni dei paragrafi precedenti si applicano solo alle parti restanti, con un'adeguata ripartizione del corrispettivo».

«Articolo 104

Vendita con riserva di proprietà e operazioni assimilate

1 - In un contratto di compravendita con riserva di proprietà in cui il venditore è la parte insolvente, l'altra parte può richiedere l'adempimento del contratto se il bene era già stato consegnato alla data della dichiarazione di fallimento.

2 - In caso di fallimento del locatore, le disposizioni del precedente comma si applicano al contratto di locazione finanziaria e al contratto di locazione che presenti una clausola in base alla quale il bene locato diventerà di proprietà del locatario al termine dei tutti i pagamenti concordati.

3 - Quando l'acquirente o il locatario è la parte insolvente e il bene è in possesso di tale acquirente o locatario, il termine fissato dal curatore fallimentare ai sensi dell'articolo 102, comma 2, non può essere fissato prima che siano trascorsi cinque giorni dalla data dell'assemblea di valutazione della relazione, a meno che il bene in questione possa ridursi significativamente di valore durante tale periodo e l'altra parte ne faccia espressamente menzione al curatore fallimentare.

4 - La clausola di riserva di proprietà nei contratti di cessione di un determinato bene in cui l'acquirente è la parte insolvente può essere contestata dalla massa solo se è stata stipulata per iscritto, sino al momento di consegna del bene.

5 - Gli effetti del rifiuto dell'adempimento da parte del curatore fallimentare, se ammissibili, sono indicati nell'articolo 102, comma 3. Resta inteso che l'oggetto del diritto di cui alla rispettiva lettera c) è il pagamento, come credito fallimentare, della differenza, se positiva, tra la somma dei pagamenti o dei canoni di locazione previsti fino alla scadenza del contratto, aggiornati alla data della dichiarazione di fallimento, con applicazione delle disposizioni dell'articolo 91, comma 2, e il valore del bene alla data del rifiuto, laddove l'altra parte sia il venditore o il locatore, o della differenza, se positiva, tra questo ultimo valore e la suddetta somma, se l'altra parte è l'acquirente o il locatario».

«Articolo 105

Vendita senza consegna

1 - Fatte salve le disposizioni dell'articolo 107, se l'obbligo di consegna del venditore non è stato ancora adempiuto, ma il bene è già stato inviato:

a) il curatore fallimentare non può rifiutare l'adempimento del contratto, in caso di fallimento del venditore;

b) il rifiuto del curatore fallimentare, in caso di fallimento dell'acquirente, produce gli effetti di cui all'articolo 104, comma 5, applicabile mutatis mutandis.

2 - Le disposizioni del precedente comma si applicano, mutatis mutandis, anche ai contratti che trasferiscono altri diritti reali di godimento».

«Articolo 106

Contratto preliminare

1 - In caso di fallimento del venditore promittente, il curatore fallimentare non può rifiutare l'adempimento del contratto preliminare con efficacia reale se il bene è già stato consegnato all'acquirente promissario.

2 - In caso di rifiuto di adempiere al contratto preliminare di compravendita da parte del curatore fallimentare, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 104, comma 5, indipendentemente dal fatto che l'insolvenza riguardi l'acquirente promissario o il venditore promittente».

«Articolo 107

Operazioni a termine

1 - Se la consegna di beni o l'esecuzione di servizi finanziari con prezzo di mercato deve essere effettuata in una data specifica o entro un certo termine, e tale data o termine cade dopo la dichiarazione di fallimento, nessuna delle parti può richiederne l'esecuzione. L'acquirente o il venditore, a seconda dei casi, avrà diritto soltanto al pagamento della differenza tra il prezzo rettificato e il prezzo di mercato del bene o del servizio finanziario il secondo giorno successivo alla data di dichiarazione del fallimento, per i contratti con la stessa data o termine di adempimento che, come esigibile dalla parte insolvente, costituisce un credito fallimentare.

2 - In entrambi i casi, il venditore restituirà le somme già versate e potrà compensare l'obbligazione con il credito conferitogli in virtù del precedente comma, fino all'ammontare delle rispettive somme. Quando la parte insolvente è il venditore, il diritto di restituzione costituisce un credito fallimentare per la controparte.

3 - Ai fini del comma precedente, sono considerati servizi finanziari:

a) la consegna di titoli, salvo che si tratti di azioni che rappresentino almeno il 10 % del capitale sociale e che la liquidazione prevista dal contratto non abbia natura meramente finanziaria;

b) la consegna di metalli preziosi;

c) i pagamenti in contanti il cui montante è determinato direttamente o indirettamente dal tasso di cambio di una valuta estera, dal tasso di interesse legale, da un'unità di calcolo o dal prezzo di altri beni o servizi;

d) opzioni o altri diritti alla vendita o alla consegna dei beni di cui alle lettere a) e b) o ai pagamenti di cui alla lettera c).

4 - Quando diverse operazioni relative a servizi finanziari sono integrate in un contratto quadro che, in caso di inadempienza, può essere concluso solo in termini unitari, l'insieme delle operazioni è considerato quale contratto bilaterale ai fini del presente articolo e dell'articolo 102.

5 - Le operazioni a termine non contemplate dal comma 1 sono soggette, mutatis mutandis, alle disposizioni dell'articolo 104, comma 5».

«Articolo 108

Locazione in cui la parte insolvente è il locatario

1 - La dichiarazione di fallimento non sospende il contratto di locazione in cui la parte insolvente è il locatario, ma il curatore fallimentare può in ogni caso risolvere il contratto con un preavviso di 60 giorni, qualora un termine più breve non sia sufficiente conformemente ai termini di legge o del contratto.

2 - Un'eccezione al comma precedente è rappresentata dai casi in cui il contratto di locazione interessa il luogo di residenza della parte insolvente. In questo caso il curatore fallimentare può solo dichiarare che il diritto al pagamento del canone di locazione maturato dopo 60 giorni è decaduto, poiché la dichiarazione di fallimento non potrà essere fatta valere nella procedura di insolvenza. In tal caso, il locatore avrà il diritto di chiedere, come credito fallimentare, il risarcimento dei danni subiti in caso di sfratto dovuto al mancato pagamento di uno o più canoni di locazione, fino al raggiungimento della somma dei pagamenti corrispondenti a un trimestre.

3 - La risoluzione di un contratto da parte del curatore fallimentare prevista dal comma 1 obbliga al pagamento, come credito fallimentare, delle somme dovute corrispondenti al periodo intercorso tra la data di produzione degli effetti e la fine del termine fissato nel contratto o la data in cui la parte insolvente avrebbe altrimenti potuto annullare il contratto, meno i costi dovuti alla prestazione del servizio da parte del locatore durante detto periodo, nonché i ricavi ottenuti con un impiego alternativo del bene locato, purché attribuibili alla risoluzione anticipata del contratto, con un aggiornamento di tutti gli importi di cui all'articolo 91, comma 2, alla data di produzione degli effetti della risoluzione.

4 - Il locatore non può chiedere la risoluzione del contratto dopo la dichiarazione di fallimento del locatario per nessuno dei seguenti motivi:

a) il mancato pagamento dei canoni di locazione o dei canoni relativi al periodo precedente la data della dichiarazione di insolvenza;

b) il peggioramento della situazione finanziaria del locatario.

5 - Se il bene locato non è ancora stato consegnato al locatario alla data della dichiarazione di fallimento di questo ultimo, sia il curatore fallimentare sia il locatore possono recedere dal contratto, fissando un termine nuovo e ragionevole a tal fine, dopo il quale il diritto di recesso decade».

«Articolo 109

Locazione in cui la parte insolvente è il locatore

1 - La dichiarazione di fallimento non sospende l'esecuzione del contratto di locazione nel caso in cui la parte insolvente sia il locatore e la risoluzione del contratto da entrambe le parti è possibile solo alla scadenza del termine in corso, fatti salvi i casi di rinnovo obbligatorio.

2 - Tuttavia, nel caso in cui il bene non sia stato consegnato al locatario alla data della dichiarazione di fallimento, si applicano mutatis mutandis le disposizioni dell'articolo 108, comma 5.

3 - La cessione del bene così locato nell'ambito delle procedure di insolvenza non priva il locatore dei diritti riconosciuti dal diritto civile in tali circostanze».

«Articolo 110

Contratti di rappresentanza e di gestione

1 - I contratti di rappresentanza, inclusi i contratti di commissione, che rientrano nella massa fallimentare, vengono meno con la dichiarazione di fallimento del rappresentato, anche se la rappresentanza è stata conferita anche nell'interesse del rappresentante o di un terzo. Il rappresentante non avrà diritto ad alcun risarcimento dei danni subiti.

2 - Tuttavia, si considera che un contratto di rappresentanza prosegua:

a) qualora sia necessario che il rappresentante compia azioni tese a evitare danni prevedibili alla massa insolvente, fino a che il curatore fallimentare non abbia preso le misure del caso;

b) per il periodo durante il quale il rappresentante ha svolto le sue funzioni senza essere a conoscenza, non per sua colpa, dell'emissione di una dichiarazione di fallimento per il rappresentato.

3 - Nel caso di cui al comma 2, lettera a), la remunerazione e il rimborso delle spese per il rappresentante costituiscono un debito per la massa insolvente, e nel caso di cui al comma 2, lettera b), un debito fallimentare.

4 - Le disposizioni dei precedenti commi si applicano, mutatis mutandis, a qualsiasi altro contratto mediante il quale la parte insolvente ha affidato a terzi la gestione del patrimonio, lasciando un minimo di autonomia, in particolare i contratti di gestione di portafogli e di gestione patrimoniale».

«Articolo 111

Contratti di prestazione a lungo termine

1 - I contratti che richiedono la prestazione di servizi a lungo termine nell'interesse della parte insolvente e che non scadono per effetto delle disposizioni dell'articolo 110 non sono sospesi al momento della dichiarazione di fallimento e possono essere annullati da una delle parti ai sensi dell'articolo 108, comma 1, applicabile mutatis mutandis.

2 - La risoluzione anticipata del contratto obbliga al risarcimento dei danni causati solo quando è effettuata dal curatore fallimentare e, in tal caso, il risarcimento è calcolato, mutatis mutandis, ai sensi dell'articolo 108, comma 3, e costituisce un credito fallimentare a favore dell'altra parte».

«Articolo 112

Procura

1 - Fatti salvi i casi di cui all'articolo 110, comma 2, lettera a), le procure relative ai beni della massa fallimentare decadono con la dichiarazione di fallimento del rappresentato, anche se conferite altresì nell'interesse del rappresentante o di un terzo.

2 - Per gli atti compiuti dal rappresentante al termine della procura si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni dell'articolo 81, commi 6 e 7.

3 - Il rappresentante che agisca senza essere a conoscenza, non per sua colpa, della dichiarazione di fallimento del rappresentato, non è responsabile dinanzi a terzi dell'inefficacia dell'atto dovuta alla revoca dei poteri di rappresentanza».

«Articolo 113

Fallimento dei lavoratori

1 - La dichiarazione di fallimento di un lavoratore non sospende il contratto di lavoro.

2 - Il risarcimento dei danni causati da un'eventuale violazione degli obblighi contrattuali può essere reclamato alla parte insolvente».

«Articolo 114

Prestazione di servizi da parte del debitore

1 - Le disposizioni dell'articolo 113 si applicano ai contratti mediante i quali la parte insolvente, quale persona fisica, è tenuta alla prestazione di un servizio, purché non rientri nell'attività della società di cui è titolare e non abbia carattere fungibile.

2 - Fatte salve le disposizioni del comma precedente, le disposizioni dell'articolo 111 si applicano, mutatis mutandis, ai contratti aventi per oggetto la prestazione di servizi a lungo termine da parte del debitore. Tuttavia, l'obbligo di risarcimento è previsto solo se la risoluzione è proposta su iniziativa dell'altra parte».

«Articolo 115

Cessione e costituzione di pegno su crediti futuri

1 - Se il debitore è una persona fisica e ha ceduto o dato in pegno, prima della dichiarazione di fallimento, crediti futuri derivanti da un contratto di lavoro o di prestazione di servizi oppure il diritto ad altri pagamenti futuri, ad esempio indennità di disoccupazione e pensioni di anzianità, l'efficacia della legge sarà limitata ai redditi del periodo precedente la data della dichiarazione di fallimento, della parte restante del mese in corso a tale data e dei 24 mesi successivi.

2 - L'efficacia della cessione effettuata o del pegno costituito dal debitore prima della dichiarazione di fallimento avente come oggetto canoni di locazione o noleggio dovuti a un contratto di locazione che il curatore fallimentare non può annullare o risolvere ai sensi dell'articolo 104, comma 2, e dell'articolo 109, comma 1, si limita, indipendentemente dal fatto che il debitore sia una persona fisica o meno, ai canoni relativi al periodo precedente la dichiarazione di fallimento, al resto del mese in corso in quel dato momento data e al mese successivo.

3 - Il debitore per i crediti di cui ai precedenti commi può compensarli con debiti della massa, fatte salve le disposizioni dell'articolo 99, comma 1, lettera b), e dell'articolo 99, comma 4, lettere da b) a d).

«Articolo 116

Conti correnti

La dichiarazione di fallimento comporta la conclusione dei contratti di conto corrente di cui la parte insolvente è firmataria, nonché la chiusura dei rispettivi conti».

«Articolo 117

Associazioni di partenariato

1 - Le associazioni di partenariato si estinguono per insolvenza della parte contraente associata.

2 - Il contraente associato è tenuto a rendere alla massa fallimentare dell'associato la propria parte non ancora liquidata nelle perdite cui è tenuto a partecipare, conservando, tuttavia, il diritto di rivendicare quali crediti fallimentari i pagamenti effettuati che non debbano essere inclusi nella partecipazione alle perdite».

«Articolo 118

Gruppi societari complementari e gruppi europei di interesse economico europeo

1 - Fatte salve le disposizioni altrimenti previste in un contratto, i gruppi societari complementari e gruppi europei di interesse economico europeo non vengono sciolti in seguito al fallimento di uno o più membri di un gruppo.

2 - Il membro così dichiarato insolvente può lasciare autonomamente il gruppo societario complementare.

3 - Sono nulle le clausole contrattuali che impongono al membro dichiarato insolvente di risarcire i danni causati agli altri membri o al gruppo».

«Articolo 119

Disposizioni obbligatorie

1 - Qualsiasi accordo tra le parti che escluda o limiti l'applicazione delle precedenti disposizioni del presente capo è nullo.

2 - In particolare, sono nulle le clausole che attribuiscono allo stato di insolvenza di una delle parti il valore di condizione risolutiva di un'operazione o, in tal caso, che conferiscono all'altra parte il diritto al risarcimento, alla risoluzione o al recesso secondo termini diversi da quelli stabiliti nel presente capo.

3 - Le disposizioni dei precedenti commi non ostano a che lo stato di insolvenza rappresenti una giusta causa di risoluzione o recesso per la natura e il contenuto dei pagamenti contrattuali».

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

Effetti sui procedimenti

La dichiarazione di fallimento vieta l'apertura di qualsiasi azione esecutiva da parte dei creditori concorsuali [articolo 88, comma 1, del CIRE].

Effetti sui crediti

Gli effetti del fallimento sui crediti esistenti in relazione alla massa fallimentare sono previsti dagli articoli da 90 a 101 del CIRE:

«Articolo 90

Esercizio dei crediti fallimentari

I creditori concorsuali possono esercitare i diritti garantiti loro dalle disposizioni del presente codice solo nel corso della procedura di insolvenza».

«Articolo 91

Debiti immediatamente esigibili

1 - La dichiarazione di fallimento comporta l'esigibilità immediata di tutte le obbligazioni della parte insolvente non soggette a condizione sospensiva.

2 - Tutte le obbligazioni non ancora esigibili alla data della dichiarazione di fallimento per le quali non sono dovuti interessi remunerativi o per le quali sono dovuti interessi a un tasso inferiore a quello legale si considerano ridotte dell'importo che corrisponderebbe al valore dell'obbligazione in questione, sommando gli interessi calcolati, rispettivamente, al tasso legale o a un tasso pari alla differenza tra il tasso legale e il tasso concordato, per il lasso di tempo di cui è stata anticipata l'esigibilità.

3 - Nel caso di un'obbligazione divisibile, le disposizioni del precedente comma si applicano a ciascuno pagamento non ancora esigibile.

4 - Nel calcolare il termine di esigibilità anticipato, si considera che il pagamento sarebbe avvenuto nella data in cui le obbligazioni sono divenute esigibili oppure, qualora la data sia indeterminata, nel momento in cui lo sarebbero probabilmente diventate.

5 - La riduzione dell'importo del debito di cui ai precedenti commi si applica anche se la perdita del beneficio del termine è stata causata dallo stato di insolvenza non ancora legalmente dichiarato, come previsto dall'articolo 780, comma 1, del codice di procedura civile.

6 - La surrogazione dei diritti del creditore derivante dall'adempimento da parte del debitore insolvente di un'obbligazione di un terzo sarà proporzionale all'importo pagato a fronte di quello del debito del terzo, aggiornato ai sensi del comma 2.

7 - Le disposizioni del precedente comma si applicano al diritto di regresso nei confronti di altri condebitori».

«Articolo 92

Piani di liquidazione

L'immediata esigibilità, ai sensi dell'articolo 91, comma 1, dei debiti inclusi in un piano di ristrutturazione di prestazioni fiscali o di previdenza sociale produce gli effetti attribuiti dalle rispettive leggi all'inosservanza del piano. Gli importi esigibili sono calcolati conformemente alle disposizioni di tali leggi».

«Articolo 93

Crediti alimentari

Il diritto di chiedere alla parte insolvente un credito alimentare per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento può essere fatto valere nei confronti della massa fallimentare solo se nessuna delle persone di cui all'articolo 2009 del codice di procedura civile è in grado di provvedere al credito. In questo caso, il giudice stabilirà il relativo importo».

«Articolo 94

Crediti a condizione risolutiva

Nelle procedure di insolvenza i crediti soggetti a condizione risolutiva sono equiparati ai crediti incondizionati sino al soddisfacimento della condizione, fatto salvo l'obbligo di restituzione dei pagamenti effettuati, previa verifica della condizione».

«Articolo 95

Responsabilità in solido e garanzie

1 - I creditori possono esigere tutti i loro crediti da ciascuna massa fallimentare dei debitori responsabili in solido e dei garanti, fermo restando che il totale delle somme ricevute da tutti i debitori non può superare l'importo del credito.

2 - I diritti nei confronti del debitore insolvente comportati dall'eventuale futuro pagamento del debito da parte di un condebitore responsabile in solido o di un garante possono essere fatti valere nell'ambito della procedura di insolvenza quali crediti a condizione sospensiva, qualora il creditore del debito in questione non lo reclami».

«Articolo 96

Conversione dei crediti

1 - Ai fini della partecipazione al procedimento dei rispettivi titolari:

a) i crediti non pecuniari sono soddisfatti per il valore stimato in euro alla data della dichiarazione di fallimento;

b) i crediti pecuniari con importo indeterminato sono soddisfatti per il valore stimato in euro alla data della dichiarazione di fallimento;

c) i crediti espressi in valuta estera o indici sono soddisfatti per valore in euro al tasso di cambio in vigore alla data della dichiarazione di fallimento nel luogo del relativo pagamento.

2 - Una volta riconosciuti, i crediti di cui al punto 1, lettere a) e c), sono considerati definitivamente convertiti in euro».

«Articolo 97

Estinzione dei privilegi creditizi e delle garanzie reali

1 - Con la dichiarazione di fallimento si estinguono:

a) i privilegi creditizi generali accessori verso i crediti fallimentari, di cui sono titolari lo Stato, gli enti locali e gli istituti previdenziali, costituiti da oltre dodici mesi dalla data di avvio della procedura di insolvenza;

b) i privilegi creditizi speciali accessori verso i crediti fallimentari, di cui sono titolari lo Stato, gli enti locali e gli istituti previdenziali, scaduti da oltre dodici mesi dalla data di avvio della procedura di insolvenza;

c) le ipoteche legali la cui registrazione sia stata richiesta entro i due mesi precedenti la data di avvio della procedura di insolvenza e che risultino accessorie rispetto ai crediti fallimentari dello Stato, degli enti locali e degli istituti previdenziali;

d) laddove siano subordinate a registrazione, le garanzie reali su beni immobili e mobili soggette a registrazione e facenti parte della massa fallimentare, accessorie rispetto ai crediti fallimentari e già costituite ma non ancora registrate né oggetto di richiesta di registrazione;

e) le garanzie reali su beni facenti parte della massa fallimentare accessorie dei crediti equiparati a crediti ordinari.

2 - Una volta dichiarato il fallimento, non è consentita l'iscrizione di ipoteche legali a garanzia dei crediti della massa fallimentare, anche dopo la chiusura della procedura, salvo che la relativa richiesta sia stata presentata prima della dichiarazione di cui sopra o, in caso di ipoteche di cui al punto 1, lettera c), due mesi prima della stessa data».

«Articolo 98

Concessione di privilegi a un creditore che ne faccia richiesta

1 - Su richiesta della persona di cui è stato dichiarato il fallimento, ai crediti non ordinari dei creditori è attribuito un privilegio creditizio generalizzato, di ultimo livello, su tutti i beni mobili facenti parte della massa fallimentare, per un quarto del relativo montante sino a un massimo di 500 CU.

2 - Se il proseguimento di una procedura avviata da un creditore è compromesso dalla dichiarazione di fallimento del debitore in una procedura avviata in un secondo momento, il privilegio di cui al precedente comma è attribuito al richiedente della procedura antecedente; nel caso previsto dall'articolo 264, comma 3, lettera b), il privilegio generalizzato sui beni mobili del coniuge richiedente e sulla metà dei beni comuni è a carico del richiedente nella prima procedura avviata, ferma restando la sospensione dei suoi effetti.

«Articolo 99

Compensazione

1 - Fatte salve le altre disposizioni del presente codice, a partire dalla dichiarazione di fallimento, i creditori possono compensare i loro crediti con i debiti della massa, a condizione che sia soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni:

a) i presupposti giuridici per la compensazione sono soddisfatti prima della data della dichiarazione di fallimento;

b) il credito fallimentare soddisfa i requisiti di cui all'articolo 847 del codice di procedura civile prima della proposta di controcredito della massa.

2 - Ai fini delle precedenti lettere a) e b), non si applicano le seguenti disposizioni:

a) la perdita del vantaggio temporale di cui all'articolo 780, comma 1, del codice di procedura civile;

b) la scadenza anticipata e la conversione in denaro per le disposizioni dell'articolo 91, comma 1, e dell'articolo 96.

3 - La compensazione non è compromessa dalle differenze di valuta o unità di calcolo delle obbligazioni, se la relativa conversione è gratuita nel luogo di pagamento del controcredito ed è effettuata al tasso di cambio in vigore alla data in cui la compensazione produce i suoi effetti.

4 - La compensazione non è ammessa:

a) se il debito della massa è stato costituito dopo la data della dichiarazione di fallimento e più precisamente in seguito alla risoluzione di atti a favore della massa fallimentare;

b) se il creditore concorsuale ha acquisito il credito da altri, dopo la data della dichiarazione di fallimento;

c) con debiti della parte insolvente la cui responsabilità non è riconducibile alla massa;

d) tra debiti della massa e crediti fallimentari ordinari».

«Articolo 100

Sospensione dei termini di prescrizione e di decadenza

La sentenza dichiarativa di fallimento determina la sospensione di tutti i termini di prescrizione e di decadenza impugnabili dal debitore nel corso della procedura».

«Articolo 101

Sistemi di liquidazione

Le disposizioni del presente capo si applicano fatte salve le disposizioni degli articoli 283 e seguenti del codice dei valori mobiliari».

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

Gli effetti delle procedure di insolvenza sulle azioni pendenti sono disciplinati dagli articoli da 85 a 89 del CIRE:

«Articolo 85

Effetti sulle azioni pendenti

1 - Una volta dichiarato il fallimento, tutte le azioni in cui vengono esaminate le questioni relative ai beni della massa fallimentare, intentate contro il debitore o anche contro terzi, ma il cui esito può influenzare il valore della massa, e tutte le azioni intentate dal debitore che riguardano esclusivamente i beni sono sottoposte alla procedura di insolvenza, a condizione che l'integrazione sia richiesta dal curatore fallimentare, ove opportuno, ai fini della procedura.

2 - Il giudice chiede all'organo giurisdizionale o all'autorità competente di inviare, ai fini dell'integrazione del fascicolo sul fallimento, tutti i casi in cui sia stata compiuta un'azione di sequestro o custodia dei beni relativi alla massa fallimentare.

3 - Il curatore fallimentare sostituisce la parte insolvente in tutti i casi di cui ai paragrafi precedenti, indipendentemente dall'integrazione nella procedura di insolvenza o dall'accordo dell'altra parte».

«Articolo 86

Integrazione della procedura di insolvenza

1 - Su richiesta del curatore fallimentare, ai fascicoli sul fallimento sono integrati i casi in cui è stato dichiarato il fallimento di persone legalmente responsabili dei debiti della parte insolvente o, nel caso di una persona fisica coniugata, del coniuge, se il regime di proprietà non è la separazione dei beni.

2 - Le stesse disposizioni si applicano, quando il debitore è una società commerciale, nei casi in cui sia stato dichiarato il fallimento di società controllate che, ai sensi del codice delle società commerciali, abbiano con la prima un rapporto di controllo o di gruppo societario.

3 - L'integrazione di cui al comma 2 può essere decisa d'ufficio dal giudice del procedimento in cui sono integrati gli atti o su richiesta di tutti i debitori dichiarati insolventi nei casi da integrare.

4 - Quando sono in corso più procedure dinanzi a organi giurisdizionali con competenze diverse per la materia in oggetto, l'integrazione può essere effettuata soltanto se richiesta dal curatore fallimentare nell'ambito di una procedura avviata presso un tribunale specializzato o se decisa dal giudice che si occupa dello stesso procedimento.

«Articolo 87

Convenzioni di arbitrato

1 - L'efficacia delle convenzioni di arbitrato relative a controversie in cui è coinvolta la parte insolvente e il cui esito di tali controversie può incidere sul valore della massa fallimentare è sospesa, fatte salve le disposizioni dei trattati internazionali applicabili.

2 - I casi pendenti alla data della dichiarazione di fallimento proseguiranno di conseguenza, ferme restando, ove opportuno, le disposizioni dell'articolo 85, comma 3, e dell'articolo 128, comma 5».

«Articolo 88

Procedure esecutive

1 - La dichiarazione di fallimento comporterà la sospensione di qualsiasi procedura esecutiva o provvedimento adottato dai creditori concorsuali che incida sui beni della massa fallimentare e impedisca l'avvio o la continuazione di eventuali procedure esecutive avviate dai creditori concorsuali. Tuttavia, laddove l'azione esecutiva interessi altre parti, l'esecuzione forzata continuerà nei loro confronti.

2 - Quando l'esecuzione viene perseguita nei confronti di altre parti e non è necessario procedere all'integrazione di cui all'articolo 85, comma 2, viene inviata per l'integrazione solo una trascrizione dei casi relativi alla parte insolvente.

3 - Le procedure esecutive sospese ai sensi del comma 1 si estinguono, nei confronti della parte insolvente, non appena la procedura di insolvenza è chiusa ai sensi dell'articolo 230, comma 1, lettere a) e d), salvo ai fini dell'esercizio del diritto di revoca previsto dalla legge.

4 - Spetta al curatore fallimentare notificare per iscritto e, preferibilmente, per via elettronica, agli agenti incaricati dell'esecuzione nominati nell'ambito delle procedure esecutive interessate dalla dichiarazione di fallimento di cui è a conoscenza, o notificare all'organo giurisdizionale, quando la procedura esecutiva è avviata da un cancelliere, il verificarsi dei fatti di cui al precedente comma».

«Articolo 89

Azioni relative ai debiti della massa fallimentare

1 - Nei tre mesi successivi alla data della dichiarazione di fallimento non possono essere proposte procedure esecutive per il pagamento dei debiti della massa fallimentare.

2 - Le azioni, incluse quelle esecutive, relative ai debiti della massa fallimentare proseguono con l'integrazione nell'ambito della procedura di insolvenza, ad eccezione delle esecuzioni per debiti fiscali».

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

Gli organi competenti in materia di fallimento sono il curatore fallimentare, il comitato dei creditori e l'assemblea dei creditori. La partecipazione dei creditori al comitato dei creditori e all'assemblea dei creditori è disciplinata dagli articoli da 66 a 80 del CIRE:

«Articolo 66

Nomina del comitato dei creditori da parte del giudice

1 - Prima dell'assemblea dei creditori, più precisamente al momento della sentenza sulla dichiarazione di fallimento, il giudice nomina un comitato dei creditori, composto da tre o cinque membri e due supplenti. La presidenza spetta di preferenza al principale creditore della società e la scelta degli altri membri garantirà un'adeguata rappresentanza delle diverse categorie di creditori, ad eccezione dei creditori ordinari.

2 - Il giudice può decidere di non procedere alla nomina di cui al precedente comma qualora lo ritenga giustificato in considerazione delle dimensioni esigue della massa fallimentare, della semplicità della liquidazione o del numero limitato di creditori concorsuali.

3 - Ai fini del comma 1, uno dei membri del comitato rappresenta i lavoratori che vantano crediti nei confronti dell'azienda e la scelta di questo membro sarà in linea con la designazione proposta dagli stessi lavoratori stessi o dall'eventuale comitato aziendale.

4 - I membri del comitato dei creditori possono essere persone fisiche o giuridiche. Quando la scelta ricade su una persona giuridica, compete a detta persona nominare il proprio rappresentante mediante procura o credenziale sottoscritta da un firmatario con poteri vincolanti per la società.

5 - Lo Stato e gli enti previdenziali possono essere nominati alla presidenza del comitato dei creditori solo se il fascicolo contiene un'ordinanza ufficiale, emessa dal membro del governo che esercita il controllo sugli enti in questione, che autorizza l'esercizio della funzione e designa il rappresentante.

«Articolo 67

Intervento dell'assemblea dei creditori

1 - L'assemblea dei creditori può prescindere dall'esistenza del comitato dei creditori, sostituire qualunque membro o supplente del comitato nominato dal giudice, eleggere due membri supplementari e, laddove il giudice non abbia costituito alcun comitato, costituirne uno composto da tre, cinque o sette membri e due supplenti, nominarne il presidente e modificarne, in qualsiasi momento, la rispettiva composizione per giusta causa o meno.

2 - I membri del comitato dei creditori eletti dall'assemblea non devono essere creditori e, nello sceglierli, come nel nominare il presidente, l'assemblea non è tenuta a rispettare i criteri previsti dall'articolo 66, comma 1, ma soltanto l'obbligo imposto dal comma 3 dello stesso articolo.

3. Le decisioni dell'assemblea dei creditori di cui al comma 1 sono adottate alla maggioranza prevista dall'articolo 53, comma 1, tranne in caso di destituzione di un membro per giusta causa».

«Articolo 68

Compiti e poteri del comitato dei creditori

1 - Oltre ad altri compiti specificamente affidatigli, il comitato è responsabile del controllo e della cooperazione con il curatore fallimentare.

2 - Nell'esercizio delle sue funzioni, il comitato può esaminare liberamente gli elementi contabili del debitore e chiedere al curatore fallimentare di fornire le informazioni che ritiene necessarie».

«Articolo 69

Decisioni del comitato dei creditori

1 - Il comitato dei creditori si riunisce ogniqualvolta è convocato dal presidente o da due altri membri.

2 - Il comitato non può deliberare se non è presente la maggioranza dei membri. Le decisioni sono prese a maggioranza dei voti espressi dai membri presenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del presidente.

3 - Le votazioni scritte sono consentite nelle deliberazioni soltanto con il previo accordo di tutti i membri.

4 - Le decisioni del comitato dei creditori sono comunicate al giudice dal rispettivo presidente.

5 - Le decisioni del comitato dei creditori non possono essere impugnate dinanzi all'organo giurisdizionale».

«Articolo 70

Responsabilità dei membri del comitato

I membri del comitato sono responsabili nei confronti dei creditori concorsuali per i danni derivanti dall'inosservanza colposa dei loro obblighi, come previsto dalle disposizioni dell'articolo 59, comma 4».

«Articolo 71

Rimborso delle spese

I membri del comitato dei creditori non sono retribuiti e hanno diritto unicamente al rimborso delle spese strettamente necessarie per l'esercizio delle loro funzioni».

«Articolo 72

Partecipazione all'assemblea dei creditori

1 - Hanno diritto a partecipare all'assemblea dei creditori tutti i creditori concorsuali, nonché i titolari dei diritti di cui all'articolo 95, comma 2, che, ai sensi di tale disposizione, non possono essere fatti valere nell'ambito della procedura.

2 - Le disposizioni dei commi 1 e 4 del seguente articolo si applicano, mutatis mutandis, al diritto di partecipare all'assemblea previsto per i creditori ordinari.

3 - I creditori possono farsi rappresentare da un rappresentante con poteri speciali a tal fine.

4 - Il giudice può, ove necessario per il regolare svolgimento dei lavori, limitare la partecipazione all'assemblea ai creditori i cui crediti raggiungano un determinato importo, il quale non può essere fissato oltre i 10 000 euro. I creditori interessati possono essere rappresentati da un altro creditore il cui credito sia almeno pari al limite fissato o costituire un gruppo per raggiungere l'importo richiesto e partecipare per mezzo di un rappresentante comune.

5 - Il curatore fallimentare, i membri del comitato dei creditori, nonché il debitore e i suoi amministratori, hanno il diritto e il dovere di partecipare.

6 - La partecipazione all'assemblea è aperta anche a tre rappresentanti del comitato aziendale o, laddove non esista alcun comitato, a tre rappresentanti dei lavoratori da essi nominati. Può partecipare anche l'ufficio del Pubblico ministero».

«Articolo 73

Diritto di voto

1 - I crediti danno diritto a un voto per ogni euro o frazione di euro se già riconosciuti dalla sentenza definitiva di accertamento e di classificazione dei crediti nell'ambito dell'integrazione o in una successiva misura di verifica, o quando sono soddisfatte entrambe le seguenti condizioni:

a) il creditore ha già insinuato i crediti nell'ambito della procedura oppure, qualora non sia decorso il termine previsto dalla sentenza di accertamento dei crediti, i crediti sono insinuati in assemblea soltanto a fini di partecipazione alla stessa;

b) i crediti non sono opponibili in assemblea né da parte del curatore fallimentare né di uno dei creditori con diritto di voto.

2 - Il numero di voti conferiti per ciascun credito a condizione sospensiva è sempre fissato dal giudice, in considerazione della probabilità che la condizione venga soddisfatta.

3 - I crediti ordinari non conferiscono alcun diritto di voto, ad eccezione dei casi in cui le decisioni dell'assemblea dei creditori interessano l'approvazione di un piano di ristrutturazione.

4 - Su richiesta dell'interessato, il giudice può conferire voti ai crediti contestati, stabilendone l'importo, ponderando tutte le questioni rilevanti, ivi compresi il probabile ammontare e la natura del credito ordinario e, per i crediti a condizione sospensiva, la probabilità che tale condizione sia soddisfatta.

5 - La decisione del giudice di cui al precedente comma non è impugnabile.

6 - In nessun caso le decisioni dell'assemblea sono considerate nulle qualora venisse in seguito dimostrato che ai creditori spettava un numero di voti diverso da quello loro conferito.

7 - Fermo restando quanto previsto dai commi precedenti, i crediti con garanzie reali per i quali il debitore non è personalmente responsabile conferiscono un voto per ogni euro del rispettivo importo o del valore del bene dato in garanzia, se inferiore.

«Articolo 74

Presidenza

L'assemblea dei creditori è presieduta dal giudice».

«Articolo 75

Convocazione dell'assemblea dei creditori

1 - L'assemblea dei creditori è convocata dal giudice, di propria iniziativa o su richiesta del curatore fallimentare, del comitato dei creditori o da un creditore o gruppo di creditori i cui crediti rappresentano, secondo la stima del giudice, almeno un quinto del totale dei crediti non ordinari.

2 - La data, l'ora, il luogo e l'ordine del giorno dell'assemblea dei creditori saranno comunicati senza indugio alle parti interessate, con almeno 10 giorni di anticipo, mediante avviso pubblicato sul sito web Citius e negli avvisi affissi sulla porta della sede legale o della residenza del debitore e dei suoi stabilimenti.

3 - Ai cinque maggiori creditori, al debitore, ai suoi amministratori e al comitato dei lavoratori sarà inoltre comunicata la data, l'ora e il luogo dell'assembla mediante avvisi inviati a mezzo raccomandata, con lo stesso periodo di preavviso.

4 - Gli avvisi e le comunicazioni di cui ai precedenti commi recheranno inoltre:

a) il riferimento della procedura;

b) il nome e la sede legale o la residenza del debitore, se noti;

c) un avviso ai creditori che non abbiano ancora insinuato il proprio credito, se il termine previsto dalla sentenza di accertamento dei crediti, comunicando loro che i crediti insinuati ai fini della sola partecipazione all'assemblea possono essere presentati all'assemblea stessa, purché il suddetto termine non sia ancora decorso alla data dell'assemblea;

d) le eventuali restrizioni alla partecipazione di cui all'articolo 72, comma 4, con informazioni sulla possibilità di costituire un gruppo o di rappresentanza».

«Articolo 76

Sospensione dell'assemblea

Il giudice può decidere di sospendere i lavori dell'assemblea, disponendone la ripresa nei 15 giorni lavorativi successivi».

«Articolo 77

Maggioranza

Ad eccezione dei casi in cui il presente codice impone una proporzione superiore o fissa altri requisiti, le decisioni dell'assemblea dei creditori sono prese a maggioranza dei voti emessi. Le astensioni non sono prese in considerazione nel voto, indipendentemente dal numero di creditori presenti o rappresentati, nonché dalla percentuale dei crediti detenuti».

«Articolo 78

Reclamo depositato presso il giudice e ricorso

1 - Il curatore fallimentare o qualsiasi creditore con diritto di voto può presentare un reclamo, orale o scritto, al giudice qualora ritenga che le decisioni dell'assemblea sono contrarie all'interesse comune dei creditori, a condizione che il reclamo sia stato proposto nell'ambito della stessa assemblea.

2 - La decisione di accoglimento di un reclamo può essere impugnata da qualsiasi creditore che abbia votato per l'esito maggioritario; la decisione di rigetto di un reclamo può essere impugnata solo dalla persona che l'ha proposto».

«Articolo 79

Informazione

Il curatore fallimentare fornirà all'assemblea, su richiesta della stessa, informazioni su tutte le questioni che rientrano nell'ambito delle sue funzioni».

«Articolo 80

Autorità dell'assemblea dei creditori

Tutte le decisioni dell'assemblea dei creditori possono essere revocate dall'assemblea stessa e una decisione favorevole dell'assemblea autorizza solo le azioni per le quali il presente codice richiede l'approvazione del comitato dei creditori».

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

Il curatore fallimentare può utilizzare o alienare i beni dell'eredità insolvente secondo le disposizioni degli articoli 149, 150, 157 e 158 del CIRE:

«Articolo 149

Sequestro dei beni

1 - Una volta emessa la sentenza dichiarativa di fallimento, le scritture contabili e tutti i beni che compongono la massa fallimentare saranno sequestrati, anche se sono stati:

a) sottoposti a sequestro conservativo, costituiti in pegno oppure impegnati o detenuti in qualsiasi modo, nell'ambito di qualsivoglia procedimento, ad eccezione di quelli che sono stati sequestrati in seguito a un reato, sia esso un illecito penale o un semplice illecito amministrativo;

b) concessi ai creditori ai sensi degli articoli 831 e seguenti del codice di procedura civile.

2 - Se i beni sono già stati venduti, i proventi della vendita vengono sequestrati, se non già stati corrisposti ai creditori o tra essi ripartiti».

«Articolo 150

Consegna dei beni sequestrati

1 - Il potere di sequestro dei beni discende dalla dichiarazione di fallimento e il curatore fallimentare, fatte salve le disposizioni dell'articolo 756, commi 1 e 2, del codice di procedura civile, deve assicurarsi che i beni gli siano immediatamente consegnati, in modo che rimangano sotto la sua responsabilità. La custodia è disciplinata dalle norme generali e in particolare da quelle che si applicano alla custodia legale dei beni pignorati.

2 - Il sequestro è effettuato dal curatore fallimentare, assistito dal comitato dei creditori o da un suo rappresentante, se esistente, e, se del caso, in presenza del creditore che ha presentato la richiesta di fallimento e della parte insolvente.

3 - Qualora per il curatore fallimentare non sia pratico procedere personalmente al sequestro di beni situati in un distretto diverso da quello del fallimento, il sequestro è effettuato da un altro funzionario e i beni sono affidati ad un depositario speciale, sempre e comunque su ordine del curatore fallimentare.

4 - Il sequestro è effettuato mediante iscrizione nell'elenco o con consegna diretta accompagnata un elenco dettagliato, secondo le seguenti regole:

a) se sono già stati affidati ad un depositario giudiziario, i beni restano così custoditi, anche se possono essere resi disponibili e su ordine esclusivo del curatore fallimentare;

b) qualora si incontrino difficoltà per la custodia dei beni o vi siano dubbi sui beni in custodia, il curatore fallimentare può chiedere all'ufficiale giudiziario di recarsi nel luogo in cui sono custoditi i beni e, una volta superate le difficoltà o chiariti i dubbi, saranno consegnati allo stesso ufficiale;

c) nelle situazioni in cui si verifichino opposizioni o resistenza al sequestro, il curatore fallimentare può chiedere l'intervento delle forze dell'ordine per l'apertura forzata di porte o casseforti, di cui si prenderà nota in un atto ufficiale;

d) l'iscrizione nell'elenco consiste nella descrizione, valutazione e custodia dei beni;

e) sia in caso di iscrizione dei beni nell'elenco che in caso di consegna accompagnata da un elenco dettagliato, il curatore fallimentare o il suo assistente redigono un atto che descrive ed enumera i beni, come in un inventario, specificando, ove opportuno, il valore attribuito ai beni, il fatto che i beni sono stati consegnati o meno al curatore fallimentare o al depositario speciale e tutte le questioni relative alla procedura;

f) l'atto è firmato dalla persona che ha assistito alla procedura e dal proprietario o custode dei beni sequestrati o, quando quest'ultimo non può o non vuole firmare, da due testimoni disponibili.

5 - Per lo sfratto di una parte insolvente dalla sua residenza abituale, si applicano le disposizioni dell'articolo 862 del codice di procedura civile.

6 - I pagamenti ricevuti in contanti dal curatore fallimentare, salvo quanto strettamente necessario per coprire le spese amministrative correnti, devono essere immediatamente depositati presso un istituto di credito scelto dal curatore fallimentare.

«Articolo 157

Chiusura anticipata

Il curatore fallimentare può chiudere gli stabilimenti del debitore, o solo uno o alcuni di essi, prima dell'assemblea di valutazione della relazione:

a) con il parere favorevole del comitato dei creditori, laddove esista;

b) se il debitore non si oppone, nel caso in cui non vi sia alcun comitato dei creditori, o se, nonostante l'opposizione del debitore, il giudice autorizza la chiusura anticipata, poiché ritardare la misura fino alla data della suddetta assemblea comporterebbe una riduzione considerevole della massa fallimentare».

«Articolo 158

Inizio della vendita dell'attivo

1 - Una volta che la sentenza dichiarativa di fallimento è passata in giudicato ed è stata tenuta l'assemblea di valutazione della relazione, il curatore fallimentare procede tempestivamente a vendere tutti i beni sequestrati per la massa fallimentare, indipendentemente dalle passività, purché la vendita non sia contraria alle decisioni prese in assemblea dai creditori.

2 - Il curatore fallimentare effettua tuttavia una vendita anticipata dei beni della massa insolvente che non possono o non devono essere conservati perché soggetti a deperimento o svalutazione.

3 - Qualora si decida di procedere alla vendita anticipata dei beni, come previsto al precedente comma, il curatore fallimentare lo comunica al debitore, al comitato dei creditori, laddove esista, e al giudice, almeno due giorni prima della realizzazione della vendita, e pubblica la decisione sul sito web Citius.

4 - Il giudice, di propria iniziativa o su richiesta del debitore, del comitato dei creditori o di uno qualsiasi dei creditori della massa fallimentare o creditori concorsuali, può impedire la vendita anticipata dei beni di cui al comma 2. La decisione è comunicata immediatamente al curatore fallimentare, al debitore, al comitato dei creditori e ai creditori che ne facciano richiesta. Non è ammesso alcun ricorso.

5 - Nella richiesta di cui al precedente comma, la parte interessata deve indicare le ragioni che giustificherebbero l'annullamento della vendita e proporre, ove possibile, una valida alternativa all'operazione prevista dal curatore fallimentare».

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Le categorie di crediti fallimentari e il trattamento dei crediti presentati dopo l'apertura della procedura di insolvenza, compresi i debiti della massa fallimentare sono disciplinati in particolare dagli articoli da 47 a 51 del CIRE:

«Articolo 47

Nozione di creditori concorsuali e categorie di crediti fallimentari

1 - Una volta dichiarato il fallimento, tutti i titolari di crediti sui beni della parte insolvente o garantiti da beni facenti parte della massa fallimentare, il cui fondamento è anteriore alla dichiarazione, sono considerati creditori concorsuali, indipendentemente dalla nazionalità o dal domicilio.

2 - I crediti di cui al precedente comma, nonché i crediti equivalenti e i debiti corrispondenti sono indicati nel presente codice rispettivamente come crediti e debiti fallimentari.

3 - Sono equiparati ai crediti fallimentari alla data della dichiarazione di fallimento i crediti acquisiti nel corso della procedura.

4 - Ai fini del presente codice, sono considerati crediti fallimentari:

a) i crediti "garantiti" e "privilegiati", che presentano rispettivamente garanzie reali, inclusi i privilegi creditizi speciali, e privilegi creditizi generali sui beni facenti parte della massa fallimentare, fino all'importo corrispondente al valore dei beni oggetto di garanzie o privilegi generali, tenendo conto degli eventuali oneri prevalenti;

b) i crediti "ordinari", elencati nell'articolo seguente, tranne quando beneficiano di privilegi creditizi generalizzati o speciali oppure di ipoteche legali che non si estinguano per effetto della dichiarazione di fallimento;

c) tutti gli altri crediti sono "comuni"».

«Articolo 48

Crediti ordinari

Si considerano ordinari i seguenti crediti, classificati dopo altri crediti fallimentari:

a) i crediti di cui sono titolari persone che intrattengono una relazione speciale con il debitore, a condizione che detta relazione esistesse già al momento dell'acquisizione del credito, e i crediti detenuti da persone alle quali sono stati trasmessi nei due anni precedenti l'apertura della procedura di insolvenza;

b) gli interessi sui crediti ordinari non subordinati costituiti dopo la dichiarazione di fallimento, ad eccezione dei crediti coperti da garanzie reali o privilegi creditizi generali, fino al valore delle rispettive attività;

c) i crediti che le parti hanno deciso di rendere ordinari;

d) i crediti che hanno per oggetto il pagamento da parte del debitore a titolo gratuito;

e) i crediti fallimentari che, in seguito alla risoluzione a favore della massa fallimentare, maturano per conto di terzi a causa della mala fede;

f) gli interessi sui crediti ordinari inferiore costituiti dopo la dichiarazione di fallimento;

g) i crediti relativi a finanziamenti soci».

«Articolo 49

Persone che intrattengono una relazione speciale con il debitore

1 - Si considerano in una relazione speciale con un debitore persona fisica:

a) il coniuge e le persone che hanno divorziato dal debitore nei due anni precedenti l'apertura della procedura di insolvenza;

b) gli ascendenti o discendenti o i fratelli del debitore o di una delle persone di cui al precedente comma;

c) i coniugi degli ascendenti o discendenti o dei fratelli del debitore;

d) le persone che hanno convissuto in modo regolare con il debitore in un regime di comunione domestica nei due anni precedenti l'apertura della procedura di insolvenza.

2 - Si considerano in una relazione speciale con un debitore persona giuridica:

a) i soci, gli associati o i membri legalmente responsabili dei debiti, nonché le persone che hanno avuto questo status nei due anni precedenti l'apertura della procedura di insolvenza;

b) i soggetti che, se del caso, hanno intrattenuto con la società un rapporto di controllo o di gruppo, ai sensi dell'articolo 21 del codice dei valori mobiliari, nei due anni precedenti l'apertura della procedura di insolvenza;

c) gli amministratori di diritto o di fatto del debitore e quelli che sono stati amministratori di diritto o di fatto in qualsiasi momento nei due anni precedenti l'apertura della procedura di insolvenza;

d) i soggetti collegati a quelli di cui ai precedenti commi in una delle forme di cui al comma 1.

3 - Nei casi in cui il fallimento riguarda un solo bene autonomo, sono considerate persone che intrattengono una relazione speciale, i rispettivi proprietari e amministratori, nonché coloro che sono legati a tali persone in uno dei modi di cui ai precedenti commi e, nel caso delle eredità giacenti, le persone legate alla persona i cui beni sono amministrati in una delle forme previste dal comma 1, alla data di apertura dell'amministrazione o nei due anni precedenti.

«Articolo 50

Crediti a condizione sospensiva

1 - Ai fini del presente codice, i crediti a condizione sospensiva e condizione risolutiva sono, rispettivamente, quelli la cui costituzione o prosecuzione è soggetta al verificarsi o meno di un evento futuro e incerto, eseguibili per legge, decisione giudiziaria od operazioni giuridiche.

2 - I crediti a condizione sospensiva sono:

a) quelli derivanti dal rifiuto dell'esecuzione o dalla risoluzione anticipata da parte del curatore fallimentare di contratti bilaterali in corso alla data della dichiarazione di fallimento o dalla risoluzione di atti a favore della massa fallimentare, finché l'annullamento, il rifiuto o la risoluzione non hanno avuto luogo;

b) quelli che non possono essere esercitati nei confronti della parte insolvente senza previa preclusione del patrimonio di un'altra parte, finché la preclusione non ha avuto luogo;

c) quelli relativi all'insolvenza per i quali la parte insolvente non è personalmente responsabile, finché il debito non è esigibile».

«Articolo 51

Debiti della massa fallimentare

1 - Se non diversamente ed espressamente previsto dalla legge, oltre agli altri debiti classificati come tali nel presente codice, sono debiti della massa fallimentare:
a) le spese della procedura di insolvenza;
b) la remunerazione del curatore fallimentare, nonché le rispettive spese e quelle dei membri del comitato dei creditori;
c) i debiti derivanti da azioni per l'amministrazione, la liquidazione e la divisione della massa fallimentare;
d) i debiti derivanti da azioni del curatore fallimentare nell'esercizio delle sue funzioni;
e) i debiti risultanti da un contratto bilaterale il cui adempimento non può essere rifiutato dal curatore fallimentare, a meno che non si riferisca a un periodo anteriore alla dichiarazione di insolvenza;
f) i debiti derivanti da un contratto bilaterale il cui adempimento non può essere rifiutato dal curatore fallimentare, a meno che non corrisponda a un indennizzo già garantito dall'altra parte prima della dichiarazione di fallimento o si riferisca a un periodo precedente la dichiarazione;
g) i debiti derivanti da un contratto che abbia per oggetto un pagamento a lungo termine, corrispondente a un indennizzo già garantito dall'altra parte e la cui osservanza è stata richiesta dall'amministratore giudiziario provvisorio;
h) i debiti costituiti da atti compiuti dall'amministratore giudiziario provvisorio nell'esercizio delle sue funzioni;
i) debiti che hanno come fonte l'ingiustificato arricchimento della massa fallimentare;
j) l'obbligo di garantire i crediti alimentare relativi a un periodo anteriore alla data della dichiarazione di fallimento, ai sensi delle disposizioni dell'articolo 93.
2 - Nel presente codice i crediti corrispondenti ai debiti della massa fallimentare e i loro titolari sono denominati rispettivamente crediti della massa e creditori della massa.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

Le norme applicabili all'insinuazione, alla verifica e all'ammissione dei crediti sono stabilite dagli articoli da 128 a 140 del CIRE:

«Articolo 128

Insinuazione dei crediti

1 - Entro il termine fissato a tal fine nella sentenza dichiarativa di fallimento, i creditori concorsuali, incluso il Pubblico ministero a difesa degli interessi degli enti da esso rappresentati, sono tenuti a presentare l'accertamento verifica dei crediti, trasmettendo una richiesta, corredato di tutti i documenti giustificativi disponibili, che indichi:

a) l'origine, il termine e l'ammontare ci capitale e interessi;

b) le condizioni cui sono subordinati, sia sospensive che risolutive;

c) la natura dei crediti, comuni, ordinari, privilegiati o garantiti e, in quest'ultimo caso, i beni o diritti oggetto della garanzia e le relative informazioni di iscrizione, ove opportuno;

d) l'esistenza di eventuali garanzie personali, indicando i garanti;

e) il tasso di interesse di mora applicabile.

2 - La richiesta è indirizzata al curatore e inviata elettronicamente al curatore fallimentare, ai sensi del disposto dell'articolo 17, comma 2, del relativo decreto ministeriale di attuazione.

3 - Nel caso in cui i creditori concorsuali non siano patrocinati, la richiesta di insinuazione dei crediti è presentata all'indirizzo professionale del curatore fallimentare o inviata via e-mail o raccomandata. Il curatore fallimentare firmerà al momento della consegna o invierà al creditore una conferma di ricevimento entro tre giorni dalla consegna, con le stesse modalità utilizzate per l'invio della domanda.

4 - L'insinuazione dei crediti di cui al comma 1 può essere effettuata utilizzando l'apposito modulo sul sito web da definire in un decreto ministeriale di esecuzione emesso dal membro del governo responsabile della giustizia o nel modello di modulo per l'insinuazione dei crediti di cui agli articoli 54 e 55 del regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, nei casi in cui si applica il presente regolamento.

5 - L'accertamento ha lo scopo di verificare tutti i crediti di insolvenza, a prescindere dalla natura e dal fondamento. Anche i creditori che hanno ottenuto il riconoscimento dei crediti con decisione definitiva sono tenuti a insinuarli nella procedura d'insolvenza, se intendano ottenerne il pagamento».

«Articolo 129

Elenco dei crediti riconosciuti e non riconosciuti

1 - Nei 15 giorni successivi alla scadenza del termine per l'insinuazione dei crediti, il curatore presenta alla cancelleria un elenco di tutti i creditori riconosciuti e un elenco dei creditori non riconosciuti, entrambi in ordine alfabetico, che include non solo coloro che hanno insinuato i crediti ma anche coloro i cui diritti sono indicati nelle scritture contabili del debitore o di cui il curatore è a conoscenza in altro modo.

2 - L'elenco dei creditori riconosciuti comprende l'identificazione di ciascun creditore, la natura del credito, l'importo del capitale e degli interessi alla data di scadenza del termine di insinuazione dei crediti, le garanzie personali e reali, i privilegi, il tasso di interesse di mora applicabile, qualsiasi condizione sospensiva o risolutiva e il valore dei beni che costituiscono la massa fallimentare su cui esistono garanzie reali di credito di cui il debitore non è personalmente responsabile.

3 - L'elenco dei creditori non riconosciuti descrive le motivazioni del mancato riconoscimento.

4 - Tutti i creditori non riconosciuti, nonché quelli i cui crediti sono stati riconosciuti senza essere stati reclamati, o in termini diversi da quelli del rispettivo credito, devono essere informati dal curatore fallimentare con lettera raccomandata o con uno dei mezzi di cui all'articolo 128, commi 2 e 3. Nei casi che coinvolgono creditori noti che hanno la loro residenza abituale, domicilio o sede sociale in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata aperta la procedura, incluse le autorità fiscali e le entità previdenziali di tali Stati membri, l'avviso è trasmesso anche a norma dell'articolo 54 del regolamento (UE) n. 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015.

5 - La comunicazione di cui al precedente comma può essere inviata con posta elettronica qualora il credito sia stato presentato con le stesse modalità e si considera inviata alla data di trasmissione. Il curatore fallimentare allegherà agli atti della causa il relativo giustificativo.

«Articolo 130

Impugnazione dell'elenco dei creditori riconosciuti

1 - Nei dieci giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 129, comma 1, ogni parte interessata può impugnare l'elenco dei creditori riconosciuti inviando al giudice una richiesta in cui indichi i motivi dell'indebita inclusione o esclusione dei crediti o l'importo errato della qualificazione dei crediti riconosciuti.

2 - Per i creditori notificati con lettera raccomandata, il termine di 10 giorni è calcolato a partire dal terzo giorno lavorativo successivo alla data del rispettivo invio.

3 - In assenza di opposizione, il giudizio di accertamento e di classificazione dei crediti è emesso immediatamente, con l'approvazione dell'elenco dei creditori riconosciuti redatto dal curatore fallimentare e la classificazione dei crediti in funzione dell'elenco, a meno che non vi siano errori manifesti».

«Articolo 131

Replica all'impugnazione

1 - Possono replicare alle opposizioni proposte il curatore fallimentare e qualsiasi parte interessata che assuma una posizione contraria, incluso il debitore.

2 - Tuttavia, se l'opposizione riguarda l'inclusione indebita di un credito specifico nell'elenco dei creditori riconosciuti, l'omissione delle condizioni cui è soggetto o l'attribuzione di un importo eccessivo o la classificazione erroneamente superiore, soltanto il titolare del credito ha diritto di replica.

3 - La replica deve essere presentata nei 10 giorni successivi alla scadenza del termine di cui all'articolo 130 o al momento della notificazione al titolare del credito oggetto di impugnazione, a seconda dei casi, a pena dell'accoglimento dell'impugnazione».

«Articolo 132

Presentazione delle opposizioni e delle repliche

Gli elenchi dei crediti riconosciuti e non riconosciuti dal curatore fallimentare, le opposizioni e le repliche sono presentati in un unico allegato».

«Articolo 133

Analisi dei crediti e dei conti della parte insolvente

Durante il periodo stabilito per le opposizioni e le repliche, e affinché i crediti possano essere analizzati da qualsiasi parte interessata e dal comitato dei creditori, il curatore fallimentare deve mettere a disposizione i crediti, i relativi documenti di insinuazione e le scritture contabili della parte insolvente in un luogo idoneo, specificato alla fine degli elenchi dei creditori riconosciuti e non riconosciuti».

«Articolo 134

Mezzi di prova, copie ed esenzione della notificazione

1 - Alle opposizioni e alle repliche si applicano le disposizioni dell'articolo 25, comma 2.

2 - Per la consultazione delle parti interessate, il richiedente è tenuto a fornire solo due copie dei documenti depositati, di cui una copia è destinata a essere archiviata presso il tribunale, mentre l'altra rimane in possesso della cancelleria del tribunale. Se presentati su supporto digitale, saranno estratti dalla cancelleria.

3 - In via eccezionale, nel caso in cui l'opposizione riguardi crediti riconosciuti e non sia stata presentata dal rispettivo titolare, sarà allegata o estratta una copia supplementare da consegnare al titolare.

4 - Le opposizioni sono notificate ai titolari dei rispettivi crediti solo qualora non siano essi stessi ad averli contestati.

5 - Durante il periodo stabilito per le opposizioni e le risposte, il fascicolo è conservato della cancelleria del tribunale per l'esame e la consultazione delle parti interessate».

«Articolo 135

Parere del comitato dei creditori

Il comitato dei creditori allega il proprio parere sulle opposizioni agli atti della causa entro 10 giorni dalla scadenza del termine per la replica».

«Articolo 136

Chiusura della procedura

1 - Dopo l'integrazione del parere del comitato dei creditori o decorso il termine di cui all'articolo precedente senza alcuna integrazione, il giudice dichiarerà, con effetto di sentenza, che i crediti non contestati inclusi nel rispettivo elenco sono stati accertati, salvo in caso di errore manifesto. Il giudice può stabilire il giorno e l'ora dell'eventuale tentativo di conciliazione, nei 10 giorni successivi, dandone comunicazione a tutti coloro che hanno proposto le opposizioni e le repliche, al comitato dei creditori e al curatore fallimentare affinché intervengano personalmente o siano rappresentati da procuratori muniti dei necessari poteri speciali.

2 - Nel tentativo di conciliazione sono considerati riconosciuti i crediti che meritano l'approvazione di tutti i presenti, negli esatti termini previsti.

3 - Una volta concluso il tentativo di conciliazione, il procedimento viene immediatamente chiuso dal giudice per l'emissione di un'ordinanza ufficiale ai sensi degli articoli 595 e 596 del codice di procedura civile.

4 - (Abrogato.)

5 - Sono considerate riconosciute anche tutti gli altri crediti che possono essere riconosciuti alla luce delle prove esposte negli atti della causa.

6 - Per quanto riguarda i crediti riconosciuti, l'ordinanza ufficiale definitiva ha la forma e il valore di una sentenza di accertamento e la classificazione dei crediti in base alle disposizioni di legge.

7 - Laddove per l'accertamento di taluni crediti sia necessario addurre prove, la classificazione di tutti i crediti verrà effettuata al momento della sentenza definitiva, a meno che il giudice non ritenga che le opposizioni esaminate non impediranno, per l'importo in questione o la loro natura, la pronuncia immediata della sentenza, nel pieno rispetto di quanto disposto dall'articolo 180, comma 1.

8 - Nel caso non ritenga opportuno proseguire il tentativo di conciliazione, il giudice stesso emette senza indugio l'ordinanza ufficiale di cui al comma 3».

«Articolo 137

Provvedimenti istruttori

Se i provvedimenti istruttori devono essere attuati prima dell'udienza di discussione e pronuncia della sentenza, il giudice ordina le misure necessarie affinché i provvedimenti siano portati a termine entro 20 giorni dall'ordinanza che li ha previsti, fornendo a tutte le parti interessate le prove raccolte ne loro ambito».

«Articolo 138

Fissazione della data per l'udienza

Una volta prodotte le prove o decorso il termine stabilito nella corrispondenza, la data per la discussione e l'udienza di giudizio è fissata nei 10 giorni successivi».

«Articolo 139

Udienza

Nell'udienza di pronuncia della sentenza sono osservati i termini stabiliti in genere per una causa comune, con le seguenti specificità:

a) ove necessario, in un momento stabilito dall'organo giurisdizionale, sarà sentito il curatore fallimentare o il comitato dei creditori;

b) le prove saranno prodotte nell'ordine in cui sono state proposte le opposizioni;

c) durante la discussione intervengono prima gli avvocati dei creditori oggetto di impugnazione e in seguito quelli delle controparti, senza la possibilità di replica».

«Articolo 140

Sentenza

1 - Terminata l'udienza di pronuncia della sentenza, il giudice si pronuncerà sull'accertamento e la classificazione dei crediti nei 10 giorni successivi.

2 - La classificazione è generale per i beni della massa insolvente e specifica per i beni relativi a diritti reali di garanzia e privilegi creditizi.

3 - Nella classificazione dei crediti, la preferenza non dipende dall'esistenza di un'ipoteca giudiziaria o di un pignoramento. Tuttavia, i costi pagati dal richiedente o creditore costituiscono debiti della massa insolvente».

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

Le norme applicabili al pagamento dei creditori prevedono differenze di trattamento a seconda che siano garantiti, privilegiati, comuni o ordinari. Sono contenute negli articoli da 172 a 184 del CIRE. Le disposizioni stabiliscono altresì la possibilità di un pagamento del debito di terzi, soggetto a surrogazione, nonché accordi applicabili in caso di responsabilità solidale dei debitori.

«Articolo 172

Pagamento dei debiti della massa fallimentare

1 - Prima di procedere al pagamento dei crediti, il curatore fallimentare dedurrà dalla massa fallimentare i beni o i diritti necessari per pagare i debiti della massa stessa, inclusi quelli prevedibili fino alla chiusura della procedura.

2 - I debiti della massa fallimentare sono imputati ai redditi della massa e, per quanto riguarda l'eccedente, ai ricavi di ciascun bene, mobile o immobile, nella dovuta proporzione; tuttavia, l'importo assegnato non supererà il 10 % dei proventi dei beni soggetti a garanzie reali, salvo che ciò sia indispensabile per il pagamento integrale dei debiti della massa fallimentare o nella misura in cui non comprometta il pagamento integrale dei crediti garantiti.

3 - Il pagamento dei debiti della massa fallimentare sarà effettuato nella data delle rispettive scadenze, indipendentemente dallo stato della procedura.

4 - Nel caso in cui vengano intentate azioni per verificare il diritto di restituzione o separazione dei beni già venduti e qualora sia stato presentato il reclamo pertinente, viene conservato in custodia ed escluso dai pagamenti ai creditori della massa fallimentare un importo pari al ricavato della vendita, ove possibile determinarlo, mentre restano in vigore gli effetti del reclamo. Quando il ricavato non può essere determinato, è conservato in custodia un importo pari alle disposizioni dell'inventario. Le disposizioni dell'articolo 180, commi 2 e 3 si applicano mutatis mutandis».

«Articolo 173

Inizio del pagamento dei crediti fallimentari

Il pagamento dei crediti fallimentari riguarda soltanto i crediti che sono stati accertati con sentenza definitiva».

«Articolo 174

Pagamento ai creditori garantiti

1 - Fatto salvo il disposto dell'articolo 172, commi 1 e 2, una volta venduti gli attivi gravati da garanzie reali e dedotte le spese corrispondenti, il pagamento ai creditori garantiti è effettuato senza indugio, in funzione della classificazione. Per quanto riguarda i creditori non interamente soddisfatti e nei confronti dei quali il debitore è responsabile con il suo patrimonio generale, i saldi sono inclusi tra i crediti comuni, sostituendo i saldi stimati, laddove non coincidano con i primi.

2 - Prima della vendita delle attività, il saldo stimato riconosciuto come credito comune è incluso nella ripartizione effettuata tra i creditori comuni. Tuttavia, gli importi corrispondenti alla ripartizione devono rimanere depositati fino alla conferma del saldo effettivo. Il ritiro è autorizzato gradualmente man mano che vengono confermati gli importi.

3 - Il pagamento di debiti di terzi non esigibili:

a) non avrà luogo, qualora si verifichi l'ipotesi di cui alla prima parte dell'articolo 164, comma 5, oppure se il rispettivo titolare rinuncia alla garanzia;

b) non può superare l'importo del debito, aggiornato alla data di pagamento, in applicazione dell'articolo 91, comma 2;

c) comporta la surrogazione dei diritti del creditore, in proporzione alla somma pagata in relazione all'importo del debito, aggiornato secondo gli stessi termini».

«Articolo 175

Pagamento dei creditori privilegiati

1 - I crediti privilegiati saranno soddisfatti utilizzando beni non soggetti a garanzie reali prevalenti, in base alla loro classificazione e in proporzione al rispettivo importo rispetto agli altri crediti parimenti privilegiati.

2 - Si applicano, mutatis mutandis, le disposizioni della seconda parte dell'articolo 174, paragrafi 1 e 2».

«Articolo 176

Pagamento dei creditori comuni

I creditori comuni saranno pagati in proporzione ai rispettivi crediti laddove la massa non sia sufficiente al pagamento integrale».

«Articolo 177

Pagamento dei creditori ordinari

1 - Il pagamento dei crediti ordinari è effettuato solo una volta soddisfatti tutti i crediti comuni, in base all'ordine in cui sono indicati nell'articolo 48, in proporzione dei relativi importi rispetto a quelli di cui al medesimo comma, laddove la massa non sia sufficiente al pagamento integrale.

2 - In caso di accordo sui crediti ordinari, le parti possono attribuire a un credito una classificazione diversa da quella prevista dalle disposizioni dell'articolo 48».

«Articolo 178

Ripartizione parziale

1 - Qualora siano depositate somme che garantiscono una distribuzione non inferiore al 5 % del valore dei crediti privilegiati, comuni o ordinari, il curatore fallimentare presenta, assieme al parere del comitato dei creditori, laddove esista, il piano e la tabella di ripartizione che ritenga opportuno attuare.

2 - Il giudice decide in merito ai pagamenti che considera giustificati».

«Articolo 179

Pagamento in caso di debitori responsabili in solido

1 - Quando, oltre alla parte insolvente, un altro debitore responsabile in solido si trovi nella stessa situazione, il creditore non percepirà alcuna somma senza presentare un certificato che confermi gli importi ricevuti nell'ambito delle procedure di insolvenza che coinvolgono gli altri debitori; il curatore fallimentare notifica il pagamento anche nelle altre procedure.

2 - Un debitore responsabile in solido che estingua il debito solo in parte non può ricevere alcun pagamento nelle procedure di insolvenza dei condebitori se il creditore totalmente soddisfatto».

«Articolo 180

Garanzie di prevenzione

1 - In caso di ricorso contro la sentenza di accertamento e di classificazione dei crediti o un reclamo mediante azione pendente, i crediti degli autori del reclamo o di quelli oggetto del reclamo si intendono accertati in base, in quest'ultimo caso, all'importo massimo che potrebbe essere confermato dalla conoscenza dello stesso, affinché siano considerati nelle ripartizioni da effettuare. Tuttavia, gli importi così attribuiti devono rimanere depositati.

2 - Dopo la decisione definitiva in merito al ricorso o all'azione, il ritiro delle somme depositate è autorizzato nella misura del necessario oppure, in caso di ripartizione tra i creditori, a seconda dei casi. In caso di prelievi parziali, la ripartizione avrà come oggetto l'importo residuo.

3 - Coloro che, per il ricorso o il reclamo proposto, non abbiano permesso il ritiro di nessuna somma e che perdano il ricorso o il reclamo, sono tenuti a risarcire i creditori così danneggiati, pagando interessi di mora al tasso legale stabilito sull'importo ritardato, a partire dalla data della ripartizione in cui era stato incluso l'importo.

4 - In caso di reclamo proposto dopo l'eventuale ripartizione, ai creditori in causa sarà attribuita, nelle successive ripartizioni, una somma supplementare necessaria a ristabilire la parità ai creditori equivalenti, fatto salvo l'importo che resta depositato fino all'emissione di una decisione definitiva sull'azione».

«Articolo 181

Crediti a condizione sospensiva

1 - I crediti a condizione sospensiva sono soddisfatti al valore nominale in ripartizioni parziali. Gli importi ad essi attribuiti devono però rimanere depositati per tutta la durata della condizione.

2 - Ciononostante, qualora la condizione non venga soddisfatta, nella ripartizione finale:

a) non saranno presi in considerazione i crediti privi di valore per la manifesta improbabilità di verifica della condizione. In questo caso, le somme depositate ai sensi del precedente comma saranno ripartite tra gli altri creditori;

b) se la situazione di cui al precedente comma non si verifica, il curatore fallimentare deposita presso un ente creditizio un importo corrispondente al valore nominale del credito, da consegnare al rispettivo titolare, una volta soddisfatta la condizione sospensiva, o ripartire tra gli altri creditori, dopo che si è certi che tale condizione non potrà verificarsi.

«Articolo 182

Ripartizione finale

1 - Quando la liquidazione della massa fallimentare è stata chiusa, la distribuzione e la ripartizione finale sono effettuate dalla cancelleria del tribunale, una volta che la causa è stata inviata per il calcolo delle spese e alla cancelleria stessa. La chiusura della liquidazione non è compromessa dal fatto che l'attività del debitore genera entrate che accrescerebbero la massa.

2 - Le somme che rimangono dopo la liquidazione e che non coprono neppure le spese della ripartizione sono destinate all'organismo responsabile della gestione finanziaria e immobiliare del ministero della Giustizia.

3 - Il curatore fallimentare può, nel corso della procedura, avanzare una proposta di distribuzione e di ripartizione finale, accompagnata dalla relativa documentazione giustificativa. Le informazioni saranno valutate dalla cancelleria».

«Articolo 183

Pagamenti

1 - Tutti i pagamenti vengono effettuati, senza che sia necessaria un'apposita richiesta, preferibilmente tramite bonifico bancario all'IBAN del rispettivo destinatario e l'importo trasferito viene prelevato dal conto fallimentare.

2 - Quando non è possibile effettuare il pagamento di un credito nei termini previsti dal precedente comma, il curatore fallimentare deve utilizzare un assegno del conto fallimentare.

3 - Se l'assegno non viene incassato entro un anno dalla data di notifica al creditore, il credito si estingue e la somma è restituita all'istituto per la gestione finanziaria e l'amministrazione del dipartimento di giustizia (Instituto de Gestão Financeira e Equipamentos da Justiça, I.P.).

4 - L'uso di uno dei mezzi di pagamento di cui ai commi 1 e 2 non esonera il curatore fallimentare dal soddisfare i requisiti legali o definiti contrattualmente per l'uso del conto fallimentare. L'articolo 167, comma 2, si applica mutatis mutandis».

«Articolo 184

Parte restante

1 - Se i ricavi della liquidazione sono sufficienti per il pagamento di tutti i crediti fallimentari, il saldo è consegnato al debitore dal curatore fallimentare.

2 - Se il debitore non è una persona fisica, il curatore fallimentare consegnerà alle parti coinvolte la parte del saldo che spetterebbe loro se la liquidazione fosse stata effettuata al di fuori della procedura di insolvenza oppure si atterrà a quanto altrimenti previsto dalla legge e dai regolamenti».

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Le condizioni e gli effetti della chiusura della procedura di insolvenza sono stabiliti dagli articoli da 231 a 234 del CIRE. Tali disposizioni prevedono le situazioni in cui si verificano i seguenti casi: omologazione di un piano di ristrutturazione, se il suo contenuto non si oppone alla chiusura, cessazione dello stato di insolvenza, liquidazione e ripartizione finale e insufficienza della massa fallimentare.

«Articolo 231

Chiusura su istanza del debitore

1 - La richiesta del debitore di chiudere la procedura a causa della cessazione dello stato di insolvenza è notificata ai creditori affinché possano opporsi alla chiusura entro un termine di otto giorni, qualora lo desiderino. Si applicano le disposizioni dell'articolo 41, comma 3 e 4.

2 - Le richieste presentate dai debitori non basate sulla cessazione dello stato di insolvenza devono essere accompagnate da documenti che confermano il consenso di tutti i creditori che hanno insinuato crediti, se presentate dopo la scadenza del termine previsto a tal fine, o, altrimenti, di tutti i creditori noti.

3 - Prima di decidere in merito alla richiesta, il giudice ascolta, in ogni caso due casi, il curatore fallimentare e il comitato dei creditori, laddove esista».

«Articolo 232

Chiusura per insufficienza della massa fallimentare

1 - Qualora si accerti che la massa fallimentare non è sufficiente per coprire le spese della procedura e i restanti debiti della massa fallimentare, il curatore fallimentare informa il giudice, che potrebbe altresì esserne informato d'ufficio.

2 - Una volta sentiti il debitore, l'assemblea dei creditori e i creditori della massa fallimentare, il giudice dichiara chiusa la procedura di insolvenza, a meno che l'interessato depositi, su ordinanza del tribunale, una somma stabilita dal giudice in base a quanto ritenuto ragionevolmente necessario per assicurare il pagamento delle spese della procedura e dei restanti debiti della massa insolvente.

3 - La causa sarà trasmessa ai servizi contabili per il calcolo delle spese e in seguito alla cancelleria del tribunale, che si occuperà di distribuire le somme di denaro della massa fallimentare tra i relativi creditori, in proporzione dei loro crediti, e dopo avere trattenuto il necessario per il pagamento delle spese.

4 - Una volta confermata l'insufficienza della massa, il curatore fallimentare può interromperne immediatamente la liquidazione.

5 - Le procedure di insolvenza chiuse per insufficienza della massa proseguono in forma ridotta nel caso in cui sia stato aperto e sia ancora in corso un procedimento per determinare le responsabilità del fallimento.

6 - Le disposizioni dei precedenti commi non si applicano laddove un debitore benefici del differimento del pagamento delle spese di cui all'articolo 248, comma 1, durante il periodo di validità del beneficio.

7 - Una massa fallimentare il cui valore patrimoniale è inferiore a 5 000 EUR è considerata insufficiente».

«Articolo 233

Effetti della chiusura

1 - Una volta chiusa la procedura, e fatte salve le disposizioni dell'articolo 217, comma 5, a livello di effetti immediati specifici della decisione di approvazione del piano di ristrutturazione:

a) tutti gli effetti comportati dalla dichiarazione di fallimento vengono meno e il debitore recupera il diritto di disporre del proprio patrimonio e la libera gestione della propria attività, fatti salvi gli effetti di un'eventuale qualificazione del fallimento quale fallimento colpevole, nonché le disposizioni dell'articolo seguente;

b) i compiti del comitato dei creditori e del curatore fallimentare giungono a termine, ad eccezione di quelli relativi alla presentazione dei conti e, se del caso, di quelli conferiti dal piano di ristrutturazione;

c) i creditori concorsuali possono esercitare i loro diritti nei confronti del debitore senza altre restrizioni oltre a quelle previste nell'eventuale piano di ristrutturazione e piano di pagamento e dall'articolo 242, comma 1. Il titolo esecutivo per tale effetto è rappresentato dalla sentenza di omologazione del piano di pagamenti e di verifica dei crediti o dalla decisione emessa in una successiva azione di verifica, assieme, ove opportuno, alla sentenza di omologazione del piano di ristrutturazione, se del caso;

d) i creditori della massa possono far valere nei confronti del debitore i diritti non soddisfatti.

2 - La chiusura delle procedure di insolvenza prima della ripartizione finale comporta:

a) l'inefficacia delle risoluzioni di atti a beneficio della massa fallimentare, salvo che il piano di ristrutturazione non conferisca poteri di difesa al curatore fallimentare nelle azioni intese a contestare la risoluzione, nonché nei casi di impugnabilità della risoluzione per la scadenza del termine previsto dall'articolo 125 oppure in cui l'impugnazione proposta è stata respinta con decisione definitiva;

b) l'estinzione delle procedure di accertamento dei crediti e di restituzione e la separazione dei beni già liquidati ancora pendenti, a meno che non sia già stata emessa una sentenza di accertamento e di classificazione dei crediti di cui all'articolo 140 oppure se la chiusura è dovuta all'approvazione del piano di ristrutturazione, nel cui caso proseguono fino alla conclusione i ricorsi proposti contro la sentenza e le azioni in cui i richiedenti o il debitore abbiano espresso questa volontà, entro un termine di 30 giorni;

c) l'estinzione delle procedure pendenti contro i responsabili legali dei debiti della parte insolvente proposte dal curatore fallimentare, a meno che il piano di ristrutturazione non conferisca al curatore fallimentare il potere di portarli avanti.

3 - I costi delle azioni di impugnazione alla risoluzione di atti a favore della massa fallimentare, accolti ai sensi del comma 2, lettera a), sono a carico della massa fallimentare laddove la chiusura della procedura sia stata dovuta all'insufficienza della massa stessa.

4 - Ad eccezione delle procedure di accertamento dei crediti, le azioni che dipendono dalla procedura di insolvenza e ammissibili, ai sensi del comma 2, lettera b), o che non devono essere portate avanti dal curatore fallimentare in base al piano di ristrutturazione, sono azioni distinte dalla procedura e deferite all'organo giurisdizionale competente. Il debitore ha quindi la legittimità esclusiva nel caso, indipendentemente dalla qualificazione o dall'accordo della controparte.

5 - Nei 10 giorni successivi alla chiusura, il curatore fallimentare consegnerà al tribunale a fini di archiviazione tutta la documentazione in suo possesso relativa alla procedura, nonché di tutte le scritture contabili del debitore che non debbano essergli restituite.

6 - Qualora la procedura di insolvenza venga chiusa senza che sia stata avviata una procedura di esame circa le responsabilità del fallimento ai sensi dell'articolo 36, comma 1, lettera i), il giudice deve indicare esplicitamente nella decisione di cui all'articolo 230 la natura incolpevole del fallimento.

7 - La chiusura della procedura di insolvenza ai sensi dell'articolo 230, comma 1, lettera e), laddove esistano beni o diritti da liquidare, determinerà solo l'inizio del periodo di cessione dell'attivo disponibile».

«Articolo 234

Effetti sulle società

1 - Quando la chiusura della procedura si basa sull'approvazione di un piano di ristrutturazione che prevede la prosecuzione della società commerciale, la ripresa dell'attività è subordinata a una decisione dei soci.

2 - I soci possono decidere di riprendere l'attività se la chiusura si basa sull'articolo 230, comma 1, lettera c).

3 - Dopo la ripartizione finale e l'iscrizione della chiusura del procedimento, la società è considerata estinta.

4 - Qualora la chiusura sia dovuta all'insufficienza della massa fallimentare, la liquidazione della società prosegue nell'ambito del regime giuridico delle procedure amministrative per lo scioglimento e la liquidazione delle entità commerciali. Il giudice è tenuto a comunicare la chiusura e il patrimonio della società al registro competente».

Effetti sulle persone fisiche

Quando il debitore è una persona fisica può, su sua richiesta, essere esonerato dai crediti fallimentari che non sono stati interamente pagati nel corso della procedura di insolvenza o nei cinque anni successivi alla chiusura, come previsto dagli articoli da 235 a 248 del CIRE.

Se consentito, l'esonero delle passività di una persona fisica, comporterà nei cinque anni successivi alla chiusura della procedura di insolvenza (periodo di cessione) la cessione del reddito disponibile guadagnato da un debitore a un fiduciario scelto dal tribunale. Alla fine di ogni anno del periodo di cessione, il fiduciario utilizza le somme ricevute: a) per pagare le spese della procedura di insolvenza ancora dovute; b) per rimborsare l'organismo responsabile della gestione finanziaria e immobiliare del ministero della Giustizia per l'onorario del curatore fallimentare e del fiduciario e le spese da loro sostenute; c) per pagare la propria remunerazione e le spese sostenute; d) per ripartire la parte restante tra i creditori concorsuali secondo le disposizioni previste per il pagamento ai creditori nella procedura di insolvenza.

Al termine del periodo di cessione, l'organo giurisdizionale può consentire l'esonero del debitore e, in tal caso, tutti i crediti di insolvenza che restano alla data di concessione dell'esonero saranno annullati, inclusi quelli non presentati o verificati. L'esonero non comprende però: a) i crediti alimentari, b) il risarcimento dovuto per atti illeciti del debitore rivendicati quanto tali, c) i crediti per multe e altre sanzioni pecuniarie per reati o illeciti amministrativi e d) i crediti fiscali.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

I diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure di insolvenza sono stati descritti nella risposta alla domanda precedente. In principio, dopo la chiusura del procedimento, i creditori concorsuali possono esercitare i loro diritti nei confronti del debitore senza altre restrizioni a parte quelle predisposte in eventuali piani di ristrutturazione e pagamento e quelle previste dall'articolo 242, comma 1, del CIRE.

Ai fini dell'esercizio di questi diritti, i titoli esecutivi saranno la sentenza con cui è approvato il piano di pagamento e quella con cui è accertato il credito oppure, se del caso, la decisione emessa in una successiva azione di accertamento, assieme alla sentenza di convalida del piano di ristrutturazione.

A norma dell'articolo 242, comma 1, del CIRE, in caso di esonero delle passività di una persona fisica, non sono ammesse esecuzioni sugli attivi del debitore destinati a soddisfare a i crediti di insolvenza durante il periodo di cessione.

La procedura di insolvenza si considera chiusa al momento stabilito dall'articolo 230 del CIRE. Il termine di chiusura dipenderà dalle circostanze che l'hanno determinata, in base ai criteri seguenti:

«Articolo 230

Chiusura della procedura

1 - Se la procedura prosegue dopo la dichiarazione di fallimento, il giudice può decidere di chiuderla:

a) dopo l'ultima ripartizione, fatte salve le disposizioni dell'articolo 239, comma 6;

b) dopo che la decisione di approvazione del piano di ristrutturazione è passata in giudicato, a condizione che il piano non si opponga alla chiusura;

c) su richiesta del debitore, quando il debitore non si trova in stato di insolvenza o quando tutti i creditori abbiano dato il proprio accordo;

d) quando il curatore fallimentare conferma che la massa fallimentare è insufficiente per coprire le spese della procedura e altri debiti;

e) quando la chiusura non è stata ancora dichiarata, nell'ordinanza iniziale di esonero dalle passività di cui all'articolo 237, lettera b).

2 - La decisione di chiusura della procedura è notificata ai creditori e pubblicata e registrata ai sensi degli articoli 37 e 38, assieme all'esposizione delle rispettive motivazioni».

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

I costi e le spese della procedura di insolvenza sono considerati debiti della massa fallimentare, ai sensi dell'articolo 51 del CIRE di cui sopra.

Prima di procedere al pagamento dei crediti fallimentari, il curatore fallimentare deduce i beni o i diritti necessari per pagare le spese della procedura, incluse quelle prevedibili fino alla chiusura della procedura. La responsabilità del pagamento delle spese processuali è determinata in conformità al suddetto articolo 172 del CIRE.

In caso di esonero dei debiti della persona fisica, ai sensi dell'articolo 241 del CIRE. il fiduciario destina le somme ricevute alla fine di ogni anno del periodo di cessione in primo luogo al pagamento di costi e spese della procedura.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

Gli articoli da 120 a 127 del CIRE prevedono la possibilità di annullare gli atti che ledono gli interessi collettivi dei creditori, purché siano soddisfatte le condizioni contemplate dagli stessi articoli.

«Articolo 120

Principi generali

1 - Gli atti pregiudizievoli per l'eredità insolvente che sono stati compiuti nei due anni precedenti l'avvio della procedura di insolvenza possono essere rescissi a beneficio dell'eredità.

2 - Sono considerati pregiudizievoli per l'eredità gli atti che diminuiscono, compromettono, ostacolano, mettono a repentaglio o ritardano il pagamento ai creditori fallimentari.

3 - Sono considerati pregiudizievoli per la massa fallimentare gli atti quali quelli cui è fatto riferimento nel prossimo articolo, anche se commessi o omessi al di fuori dei termini di tempo fissativi, a meno che non siano accolte prove contrarie.

4- Ad eccezione dei casi riportati nel seguente articolo, la rescissione presuppone la mala fede presunta del terzo in relazione agli atti condotti o omessi nei due anni precedenti l'inizio della procedura di insolvenza, cui abbia partecipato o da cui abbia tratto vantaggio una persona che intrattiene una relazione particolare con la parte insolvente, anche se tale relazione non esisteva in quel momento.

5 - Per mala fede si intende la conoscenza, al momento dell'atto, di una qualunque delle seguenti circostanze:

a) lo stato di insolvenza del debitore;

b) il carattere pregiudizievole dell'atto e lo stato di insolvenza imminente del debitore a quel dato momento;

c) l'avvio della procedura di insolvenza.

6 - Non possono essere oggetto di rescissione con applicazione delle norme previste nel presente capo le operazioni giuridiche effettuate nell'ambito della procedura speciale di rivitalizzazione o della procedura speciale per l'accordo di pagamento disciplinata dalla presente legge, a norma dei provvedimenti di risanamento e di riorganizzazione o in relazione all'adozione delle misure di risoluzione di cui alla sezione VIII del regime generale degli enti creditizi e delle società finanziarie, approvato con decreto legge n. 298/92 del 31 dicembre 1992. Lo stesso vale per le operazioni effettuate nell'ambito del regime stragiudiziale di riorganizzazione delle imprese o di qualsiasi altra procedura equivalente prevista dalla legislazione speciale, il cui scopo consiste nel garantire al debitore mezzi finanziari sufficienti ai fini della fattibilità della riorganizzazione».

«Articolo 121

Recesso incondizionato

1- Sono rescindibili a beneficio della massa fallimentare gli atti elencati di seguito, senza la necessità di altri requisiti:

a) ripartizione effettuata meno di un anno prima della data di inizio della procedura di insolvenza, in cui la quota della parte insolvente è stata essenzialmente corrisposta con beni facilmente occultabili, mentre ai cointeressati spettano gli immobili e i valori nominali;

b) gli atti compiuti dal debitore a titolo gratuito nei due anni precedenti la data di apertura della procedura di insolvenza, incluso il rifiuto dell'eredità o del lascito, ad eccezione delle donazioni effettuate nel corso del normale corso degli eventi;

c) costituzione da parte del debitore di garanzie reali su obbligazioni preesistenti o altre che le abbiano sostituite, nei sei mesi precedenti la data di apertura della procedura di insolvenza;

d) fideiussioni, sub-fideiussioni, garanzie o mandati di credito che la parte insolvente ha sottoscritto nel periodo di cui al precedente comma e che non riguardano operazioni commerciali di reale interesse per la parte insolvente;

e) costituzione da parte del debitore di garanzie reali contestualmente alla costituzione delle obbligazioni garantite, nei 60 giorni precedenti la data di apertura della procedura di insolvenza;

f) il pagamento o altri atti di estinzione di obbligazioni la cui scadenza era successiva alla data di apertura della procedura di insolvenza, effettuati nei sei mesi precedenti la data di apertura della procedura di insolvenza, o dopo tale data ma prima del termine fissato;

g) il pagamento o altre modalità di estinzione delle obbligazioni assunte nei sei mesi precedenti la data di apertura della procedura di insolvenza secondo condizioni inusuali per le attività giuridiche e che il creditore non può esigere;

h) gli atti a titolo oneroso compiuti dalla parte insolvente nell'anno precedente la data di apertura della procedura di insolvenza, qualora le obbligazioni da essa assunte siano manifestamente superiori a quelle della controparte;

i) il rimborso dei finanziamenti soci, se effettuato nello stesso periodo di cui al precedente comma.

2 - Le disposizioni del precedente comma decadono dinanzi a norme di legge che, eccezionalmente, prevedono sempre che vi sia mala fede o altri requisiti.

«Articolo 122

Sistemi di pagamento

Non sono rescindibili gli atti inclusi in un sistema di pagamento di cui all'articolo 2, lettera a) della direttiva n. 98/26/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 1998, o atti analoghi».

«Articolo 123

Forme di risoluzione e prescrizione dei diritti

1 - La risoluzione può essere chiesta dal curatore fallimentare con l'invio di una raccomandata con ricevuta di ritorno nei sei mesi seguenti la scoperta dell'atto, ma ad ogni modo non oltre due anni dalla data della dichiarazione di fallimento.

2 - Ciononostante, finché il contratto è in corso, è possibile chiederne la risoluzione, in questo caso eccezionalmente non soggetta a limiti di tempo».

«Articolo 124

Effetti sui cessionari

1 - La risoluzione dell'atto implica la mala fede dei futuri cessionari, salvo nel caso di successori universali o laddove il nuovo trasferimento sia stato effettuato a titolo gratuito.

2 - Le disposizioni del precedente comma si applicano, mutatis mutandis, alla costituzione di diritti sui beni trasferiti a favore di un terzo».

«Articolo 125

Impugnazione della risoluzione

Il diritto di contestare la risoluzione decade nel termine di tre mesi, con la relativa azione in corso, proposta contro la massa fallimentare, nell'ambito della procedura di insolvenza».

«Articolo 126

Effetti della risoluzione

1- La risoluzione ha effetto retroattivo e comporta il ripristino della situazione che sarebbe esistita se l'atto non fosse mai stato compiuto od omesso, come opportuno.

2 - L'azione proposta dal curatore fallimentare per le finalità di cui al precedente comma dipende dalla procedura di insolvenza.

3 - Ai terzi che non presentino i beni o i valori da rendere alla massa fallimentare entro i termini fissati nella sentenza sono applicate le sanzioni previste dalla legge procedurale per il depositario dei beni pignorati che non li renda in tempo.

4 - La restituzione del bene fornito dal terzo è possibile solo qualora possa essere individuato e separato da quelli inclusi nella parte restante della massa fallimentare.

5 - Qualora la situazione descritta nel precedente comma non si verifichi, l'obbligo di restituzione del valore corrispondente rappresenta un debito della massa fallimentare proporzionale al rispettivo arricchimento alla data della dichiarazione di fallimento e un debito fallimentare per quanto concerne le eventuali somme restanti.

6 - L'obbligo di restituzione a carico dell'acquirente, a titolo gratuito, è previsto soltanto in misura proporzionale al proprio arricchimento, salvo laddove abbia agito in mala fede, reale o presunta».

«Articolo 127

Azione revocatoria

1 - I creditori concorsuali non possono proporre nuove azioni revocatorie contro atti compiuti dal debitore che siano stati dichiarati risolti dal curatore fallimentare.

2 - Le azioni revocatorie pendenti alla data della dichiarazione dello stato di insolvenza o quelle proposte in seguito non saranno integrate nella procedura di insolvenza, in caso di risoluzione dell'atto dal parte dal curatore fallimentare proseguiranno soltanto se la risoluzione è dichiarata inefficace con decisione definitiva, vincolante nell'ambito delle azioni riguardanti le questioni valutate dal curatore fallimentare, purché non contrarie alla una causa già oggetto di precedente sentenza.

3 - Qualora un'azione revocatoria venga accolta, l'interesse del creditore che ha proposto l'azione è valutato ai sensi dell'articolo 616 del codice di procedura civile, senza tener conto delle modifiche apportate al credito da eventuali piani di ristrutturazione o di pagamento».

Avvertenza: il contenuto delle informazioni qui riportate non vincola i punti di contatto o gli organi giurisdizionali né preclude la consultazione della legislazione in vigore o delle eventuali modifiche. Le disposizioni giuridiche del CIRE riportate sopra si riferiscono alla versione del decreto legge n. 53/2004, del 18 marzo 2004, tenendo conto delle modifiche apportate con il decreto legge n. 84/2019 del 28 giugno 2019.

Ultimo aggiornamento: 23/06/2021

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Insolvenza/fallimento - Romania

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Le procedure di cui alla legge n. 85/2014 sulla prevenzione e le procedure in materia di insolvenza (Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă) si applicano agli imprenditori (profesionişti) ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del codice civile, ad eccezione di coloro che esercitano una professione liberale e dei soggetti cui si applicano disposizioni specifiche relative alle procedure di insolvenza (articolo 3 della legge n. 85/2014 sulla prevenzione e le procedure in materia di insolvenza).

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

Quando una procedura è avviata su istanza del debitore, lo stato di insolvenza deve essere tale per cui i fondi disponibili non sono sufficienti a estinguere debiti certi, liquidi ed esigibili di un importo fino a 40 000 RON. Se la procedura è avviata su istanza del creditore lo stato di insolvenza deve essere tale per cui i fondi disponibili non bastano per soddisfare un credito certo, liquido ed esigibile di un importo superiore ai 40 000 RON (mancata estinzione del debito dopo 60 giorni dal termine fissato).

Le procedure di insolvenza si applicano anche alle aziende autonome (articolo 3, secondo comma, della legge n. 85/2014).

Le procedure di insolvenza non si applicano agli istituti d'insegnamento di livello pre-universitario e universitario e agli organismi indicati nell'articolo 7 del decreto del governo n. 57/2002 relativo alla ricerca scientifica e allo sviluppo tecnologico, approvato con modifiche dalla legge n. 324/2003, come modificata e completata (articolo 2, terzo comma, della legge n. 85/2014).

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Il patrimonio del debitore è costituito da tutti i beni e i diritti di proprietà in suo possesso, inclusi quelli acquisiti nel corso della procedura di insolvenza, che possono essere oggetto di un recupero forzato (executare silită) a norma del codice di procedura civile (articolo 5, quinto comma, della legge n. 85/2014).

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

Dopo l'avvio della procedura di insolvenza vengono nominati un administrator special (amministratore speciale) e un practician în insolvenţă (curatore fallimentare). A seconda del tipo di procedura, il ruolo di curatore fallimentare può essere assunto da un administrator judiciar (amministratore giudiziario), in caso di riorganizzazione sotto la supervisione dell'organo giurisdizionale, oppure un lichidator judiciar (liquidatore giudiziale) nelle procedure di faliment (liquidazione).

Amministrazione speciale

L'amministratore speciale (administrator special) è una persona fisica o giuridica nominata dall'assemblea generale degli azionisti, soci o membri del debitore, al quale è conferito il potere di rappresentare gli interessi dell'assemblea nel procedimento e, laddove il debitore sia autorizzato a gestire la propria attività, di svolgere a nome e per conto del debitore gli atti amministrativi necessari (articolo 5, quarto comma, della legge n. 85/2014).

L'amministratore speciale è tenuto a:

a) partecipare, in qualità di rappresentante del debitore, ai processi riguardanti le azioni di cui agli articoli da 117 a 122 o dovute all'inosservanza dell'articolo 84;

b) formulare obiezioni secondo la procedura regolamentata dalla legge;

c) proporre un piano di riorganizzazione;

d) dopo l'approvazione del piano, gestire l'attività del debitore sotto la supervisione dell'‑amministratore giudiziario, purché al debitore non sia stato negato il diritto di amministrare la propria attività;

e) dopo l'avvio della procedura di liquidazione, partecipare all'inventario e firmare il verbale, ricevere la relazione finale e la scheda finanziaria e partecipare alla riunione convocata ai fini della risoluzione delle obiezioni e dell'approvazione del rapporto;

f) ricevere notifica della chiusura del procedimento.

Se il debitore è privato del diritto di amministrare la propria attività, sarà rappresentato dall'amministratore giudiziario o dal liquidatore giudiziale, che ne gestisce altresì l'attività. Il compito dell'amministratore speciale si limita quindi a rappresentare gli interessi di azionisti e soci dei membri (articolo 56 della legge n. 85/2014).

Amministratore giudiziario (administrator judiciar)

L'amministratore giudiziario può essere una persona fisica o giuridica (incluso il rappresentante della persona giuridica), che opera conformemente alla legge quale curatore fallimentare. I suoi compiti principali sono:

a) esaminare la situazione economica del debitore e gli atti depositati, elaborare una relazione per proporre l'avvio di una procedura semplificata o la continuazione del periodo di osservazione nell'ambito del procedimento ordinario e sottoporre la relazione ai fini dell'approvazione da parte del judecător-sindic (giudice delegato) entro un termine stabilito dal giudice, che non può superare i 20 giorni dalla sua nomina;

b) esaminare l'attività del debitore ed elaborare una relazione approfondita che illustri le cause e le circostanze che hanno portato allo stato di insolvenza, in cui siano presentati eventuali elementi di prova o indicazioni preliminari riguardanti le persone cui potrebbe essere imputabile lo stato di insolvenza e l'esistenza di motivi che ne confermino la responsabilità, nonché spiegando le ragioni dell'impossibilità di una riorganizzazione, e integrare la relazione nel fascicolo del caso entro un termine fissato dal giudice delegato, che non può superare i 40 giorni dalla sua nomina;

c) se il debitore non ha rispettato l'obbligo di presentazione delle scritture contabili entro i termini legali, preparare le scritture e, qualora questi le abbia trasmesse, controllarle, correggerle e completarle;

d) preparare un piano di riorganizzazione dell'attività del debitore, in funzione del contenuto della relazione di cui alla lettera a);

e) monitorare le operazioni di gestione patrimoniale del debitore;

f) condurre l'attività del debitore in tutto o in parte, in quest'ultimo caso osservando le specifiche espresse dal giudice delegato in merito alle funzioni dell'amministratore e alle condizioni per l'esecuzione dei pagamenti dal conto patrimoniale del debitore;

g) convocare, presiedere e fornire servizi di segreteria per le assemblee dei creditori o degli azionisti, soci o membri di un debitore che sia una persona giuridica;

h) proporre azioni per l'annullamento di operazioni e atti fraudolenti compiuti dal debitore a danno dei diritti dei creditori e di taluni trasferimenti di attività, operazioni commerciali concluse dal debitore e garanzie contratte dal debitore che possano ledere i diritti dei creditori;

i) informare con urgenza il giudice delegato dell'eventualità che il debitore sia nullatenente o non possieda risorse sufficienti per pagare le spese legali;

j) risolvere taluni contratti conclusi dal debitore;

k) verificare i crediti e, se del caso, presentare obiezioni al riguardo, comunicare ai creditori l'inammissibilità o ammissibilità parziale dei crediti e preparare elenchi di crediti;

l) recuperare i crediti, seguire il recupero dei crediti in relazione ai beni del debitore o delle somme di denaro trasferite dal debitore prima dell'apertura della procedura, nonché proporre e sostenere azioni per il recupero dei crediti detenuti dal debitore, eventualmente avvalendosi a tal fine dell'assistenza di un avvocato;

m) concludere transazioni, estinguere i debiti, pagare i garanti e rinunciare alle garanzie reali, previa conferma da parte del giudice delegato;

n) informare il giudice delegato di eventuali questioni che richiedano una sua valutazione;

o) redigere un inventario dei beni del debitore;

p) disporre la valutazione dei beni del debitore, da completare entro il termine fissato per la presentazione dell'elenco definitivo dei crediti;

q) inviare un avviso per la pubblicazione nel bollettino delle procedure di insolvenza (BPI) dell'iscrizione della relazione di valutazione nel fascicolo del caso, entro due giorni dall'iscrizione.

Il giudice delegato può, adottando una decisione (încheiere), conferire all'amministratore giudiziario altri compiti oltre a quelli elencati nel primo comma, ad eccezione di quelli che per legge sono di competenza esclusiva del giudice.

L'amministratore giudiziario presenterà una relazione mensile in cui descrive le modalità di esecuzione delle proprie funzioni, incluse quelle relative alla sorveglianza delle operazioni effettuate previa approvazione, giustificando le spese sostenute per l'amministrazione della procedura e qualsiasi altra spesa pagata con il patrimonio del debitore e, se del caso, illustrando i progressi realizzati nell'inventario. La relazione includerà le informazioni concernenti l'adempimento degli obblighi fiscali, l'ottenimento o il rinnovo dell'approvazione per lo svolgimento dell'attività, i documenti stilati dalle autorità di controllo e la remunerazione dell'amministratore giudiziario, con indicazione della relativa modalità di calcolo (articolo 59, primo comma, della legge n. 85/2014).

Per espletare le proprie mansioni, l'amministratore giudiziario può avvalersi di professionisti quali avvocati, commercialisti, valutatori o specialisti di altri ambiti. Non è consentito designare una persona a norma del primo comma se questa è vincolata da un contratto che potrebbe causare un conflitto di interessi; in tal caso, la persona deve astenersi o può essere ricusata alle condizioni enunciate negli articoli 43 e 44 della legge n. 134/2010 relativa al codice di procedura civile, ripubblicata, come modificata e completata (articolo 61, secondo comma). L'amministratore giudiziario‑ e qualsiasi creditore possono presentare obiezioni contro i rapporti di valutazione preparati nel caso.

Liquidatore giudiziale (lichidator judiciar)

Laddove emetta un ordine di liquidazione, il giudice delegato nomina un liquidatore ai fini dell'esecuzione. I doveri di un amministratore giudiziario cessano alla data in cui il giudice delegato determina i compiti del liquidatore. I principali compiti del liquidatore giudiziale sono:

a) esaminare l'attività del debitore nei confronti del quale è stata avviata la procedura semplificata, facendo riferimento alla situazione fattuale, e preparare una relazione approfondita sulle cause e le circostanze che hanno portato al fallimento, specificando le persone cui può essere imputabile lo stato di insolvenza e l'esistenza di motivi che ne confermino le responsabilità;

b) gestire l'attività del debitore;

c) presentare azioni per l'annullamento di operazioni e atti fraudolenti compiuti dal debitore a danno dei diritti dei creditori e di alcuni trasferimenti di attività, operazioni commerciali concluse dal debitore e privilegi determinati dal debitore che possano ledere i diritti dei creditori;

d) applicare sigilli, redigere un inventario dei beni e prendere le misure appropriate per preservarli;

e) risolvere taluni contratti conclusi dal debitore;

f) verificare i crediti e, se del caso, presentare obiezioni al riguardo, comunicare ai creditori l'inammissibilità o ammissibilità parziale dei crediti e preparare elenchi di crediti;

g) perseguire il recupero dei crediti in relazione ai beni del debitore derivanti dal trasferimento di attività o somme di denaro da parte del debitore prima dell'apertura della procedura per il recupero dei crediti, nonché proporre e sostenere azioni intese a recuperare i crediti detenuti dal debitore, anche avvalendosi dell'assistenza di un avvocato;

h) ricevere pagamenti a nome del debitore e trasferirli sul conto patrimoniale del debitore;

i) vendere i beni del debitore in conformità alle disposizioni legali vigenti;

j) previa conferma da parte del giudice delegato, concludere transazioni, estinguere i debiti, liberare i garanti e rinunciare alle garanzie reali;

k) informare il giudice delegato di eventuali questioni che richiedano una sua valutazione; l) svolgere ogni altro compito conferitogli con decisione del giudice delegato.

Nelle procedure di concordato preventivo (concordat preventiv) con i creditori, il debitore partecipa al procedimento attraverso il proprio rappresentante legale o autorizzato.

I compiti del commissario giudiziale incaricato dei concordati con i creditori (administrator concordatar) consistono nel:

a) redigere l'elenco dei creditori, inclusi quelli i cui crediti sono contestati o in attesa di giudizio, e l'elenco dei creditori che hanno firmato il concordato. Un creditore che abbia un credito nei confronti di debitori responsabili in solido conformemente alla procedura di concordato preventivo sarà iscritto nell'elenco dei creditori con il valore nominale del credito detenuto finché questo non sia stato interamente coperto;

b) preparare, insieme al debitore, il concordato proposto e le relative componenti o il progetto di concordato e piano di recupero;

c) adottare misure volte a risolvere in via amichevole eventuali controversie tra il debitore e i creditori o tra i creditori;

d) chiedere al giudice delegato l'approvazione del concordato;

e) verificare il rispetto degli obblighi assunti dal debitore nel concordato;

f) informare con urgenza l'assemblea dei creditori concordatari di ogni inadempienza da parte del debitore nell'onorare od onorare correttamente i propri obblighi;

g) preparare e inviare relazioni mensili o trimestrali all'assemblea dei creditori concordatari sull'operato del commissario giudiziale e sull'attività del debitore; la relazione del commissario giudiziale dovrebbe includere anche il parere dell'amministratore sulle eventuali ragioni di una conclusione anticipata del concordato;

h) convocare l'assemblea dei creditori concordatari;

i) presentare un'istanza al tribunale per la chiusura della procedura di concordato preventivo;

j) svolgere qualsiasi altro compito di cui al presente capitolo previsto nel concordato preventivo o imposto dal giudice delegato (articolo 19 della legge n. 85/2014).

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

L'apertura di una procedura di insolvenza non pregiudica il diritto di un creditore di chiedere una compensazione di un credito vantato dal debitore nei confronti del creditore, purché all'apertura del procedimento i requisiti stabiliti dalla legge per le compensazioni legali siano soddisfatti. La compensazione può anche essere registrata dall'amministratore giudiziario o dal liquidatore giudiziale. La compensazione si applica anche ai crediti reciproci sorti dopo l'apertura di una procedura di insolvenza.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

I contratti in corso continuano a restare in forza all'apertura della procedura di insolvenza. Qualsiasi clausola contrattuale di risoluzione, decadimento del beneficio del termine naturale del contratto o dichiarazione di ammissibilità anticipata dovuta all'apertura della procedura è nulla e priva di efficacia. La norma riguardante la continuazione dei contratti in corso e la nullità delle clausole di risoluzione o anticipazione degli obblighi non si applica ai contratti finanziari qualificati o alle operazioni di compensazione bilaterali nell'ambito di un contratto finanziario qualificato o di un accordo di compensazione bilaterale.

Per ottenere il massimo valore dal patrimonio del debitore entro un termine di prescrizione di tre mesi dall'avvio del procedimento, l'amministratore giudiziario o il liquidatore giudiziale possono risolvere qualsiasi contratto, contratto di locazione non scaduto e altro contratto a lungo termine purché non interamente o parzialmente eseguito da tutte le parti coinvolte. Quando un contratto viene risolto, l'altra parte può presentare una richiesta di risarcimento nei confronti del debitore.

Se entro i primi tre mesi dall'avvio del procedimento, un contraente presenta una notifica in cui chiede all'amministratore giudiziario o liquidatore giudiziale di risolvere il contratto, l'amministratore o il liquidatore deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. In caso contrario si considera il contratto risolto e l'amministratore o il liquidatore non potrà più chiederne l'esecuzione.

La legge regolamenta anche lo stato di alcuni contratti specifici, ad esempio quelli in materia di fornitura di servizi pubblici, locazioni o accordi di compensazione generale.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

A partire dalla data di notifica della decisione di approvazione di un concordato, le singole azioni depositate dai creditori firmatari nei confronti dei debitori vengono sospese d'ufficio, così come il termine di prescrizione per il diritto di chiedere l'esecuzione dei crediti nei confronti del debitore.

Non è prevista la sospensione dei tassi di interesse, delle sanzioni e di ogni altra spesa per i creditori firmatari, salvo qualora abbiano acconsentito al contrario per iscritto nella bozza del concordato preventivo.

Nella decisione che approva la composizione con i creditori, il giudice delegato sospende tutti i procedimenti di recupero forzato.

Su richiesta del commissario giudiziale e a condizione che il debitore abbia fornito garanzie ai creditori, il giudice delegato può disporre per i creditori che non hanno sottoscritto il concordato un rinvio del termine previsto di massimo 18 mesi, durante i quali non verranno applicati tassi di interesse, sanzioni o altre spese relative al credito. La norma sul rinvio del termine del credito non si applica ai contratti finanziari qualificati e alle operazioni di compensazione bilaterale basate su un contratto finanziario qualificato o un accordo di compensazione bilaterale.

Il concordato preventivo è opponibile per i creditori del bilancio pubblico (creditori bugetari), fatto salvo il rispetto delle disposizioni legali in materia di aiuti di Stato previste dal diritto nazionale ed europeo.

Durante un concordato preventivo approvato non possono essere avviate procedure di insolvenza nei confronti del debitore.

Ogni creditore che ottenga un titolo esecutivo contro il debitore durante il procedimento può chiedere di aderire al concordato o può recuperare il proprio credito con qualsiasi altro mezzo previsto dalla legge.

Tutte le azioni giudiziarie e stragiudiziali e le eventuali misure per il recupero forzato dei crediti attuate nei confronti del patrimonio del debitore sono automaticamente sospese dall'apertura della procedura di insolvenza. I diritti dei creditori possono essere esercitati solo all'interno della procedura di insolvenza, presentando una domanda di ammissione dei crediti. L'apertura della procedura sospende eventuali termini di prescrizione per la proposta di azioni.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

Tutte le azioni giudiziarie e stragiudiziali e le eventuali misure per il recupero forzato dei crediti attuate nei confronti del patrimonio del debitore sono automaticamente sospese dall'apertura della procedura di insolvenza.

Non sono soggetti a sospensione:

a) i ricorsi presentati dal debitore nei confronti di azioni avviate da uno o più creditori prima dell'apertura del procedimento e le cause civili nell'ambito di un procedimento penale (acţiunile civile din procesele penale) nei confronti del debitore;

b) le azioni giudiziarie intentate contro co-debitori e/o garanti di terzi;

c) i procedimenti stragiudiziali pendenti dinanzi alle commissioni sportive all'interno delle federazioni sportive che operano a norma della Il link si apre in una nuova finestralegge n. 69/2000 in materia di educazione fisica e sport (Legea educaţiei fizice şi sportului n. 69/2000), successivamente modificata e integrata, riguardante la risoluzione unilaterale dei contratti di lavoro individuali o delle convenzioni civili degli sportivi e le sanzioni sportive applicabili in queste situazioni, nonché ogni altra controversia avente come oggetto il diritto dei giocatori di partecipare alle competizioni.

d) le azioni giudiziarie intese a determinare l'esistenza e/o l'ammontare di crediti nei confronti del debitore sorti dopo la data di apertura del procedimento. Per tali crediti, durante il periodo di osservazione e riorganizzazione, può essere redatta e inviata una richiesta di pagamento con avviso di ricevimento. Tale richiesta sarà esaminata dall'amministratore giudiziario entro 15 giorni dal ricevimento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 106, primo comma, che si applicano di conseguenza, senza che tali crediti siano inclusi nell'elenco dei crediti.

La misura disposta dall'amministratore giudiziario è impugnabile.

È opportuno segnalare che vengono sospesi solo i processi relativi a crediti nei confronti dei beni del debitore e non quelli relativi ai diritti e agli obblighi non patrimoniali, che continuano presso il tribunale adito.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

Tutti i creditori del debitore insolvente si riuniscono in un'assemblea.

L'assemblea dei creditori (adunarea creditorilor) è convocata e presieduta dall'‑amministratore giudiziario o dal liquidatore giudiziale. I creditori noti sono convocati dall'amministratore giudiziario o dal liquidatore giudiziale ove opportuno e nei casi espressamente previsti dalla legge.

I creditori sono convocati mediante pubblicazione nel bollettino delle procedure di insolvenza, almeno cinque giorni prima dell'assemblea, di un avviso contenente l'ordine del giorno dell'incontro. I creditori possono essere rappresentati all'assemblea da agenti in possesso di una delega specifica e autentica oppure, nel caso dei creditori del bilancio pubblico e altre persone giuridiche, una delega firmata dal capo unità. Se non espressamente proibito dalla legge, i creditori possono votare anche per corrispondenza.

Tranne nei casi in cui la legge richiede una maggioranza speciale, l'assemblea dei creditori si svolge in presenza dei creditori i cui crediti sommati rappresentano almeno il 30 % del valore totale dei crediti e che abbiano diritto di voto in relazione al patrimonio del debitore, mentre le decisioni dell'assemblea sono adottate con voto favorevole chiaramente espresso dalla maggioranza, per valore del credito, dei creditori presenti con diritto di voto. Un voto condizionato è ritenuto un voto negativo. Si considerano presenti anche i creditori che hanno espresso un voto valido per corrispondenza.

Dopo la convocazione della prima assemblea, il giudice delegato e, in seguito, i creditori possono nominare un comitato, composto, a seconda del numero dei creditori, di tre o cinque creditori scelti tra quelli con diritto di voto, privilegi, crediti di bilancio e crediti chirografari, in ordine di valore. Il comitato dei creditori (comitetul creditorilor) ha il seguente mandato:

a) esaminare la situazione del debitore e formulare raccomandazioni all'assemblea dei creditori in merito alla prosecuzione delle attività del debitore e ai piani di riorganizzazione proposti;

b) negoziare le condizioni della nomina con l'amministratore giudiziario o il liquidatore giudiziale che i creditori auspicano vedere nominato dal giudice;

c) prendere atto delle segnalazioni predisposte dall'amministratore giudiziario o dal liquidatore giudiziale, esaminarle e, ove applicabile, presentare obiezioni in merito;

d) preparare relazioni da presentare all'assemblea dei creditori riguardo alle misure adottate dall'amministratore giudiziario o dal liquidatore giudiziale e ai relativi effetti, nonché proporre altre misure debitamente giustificate;

e) chiedere la revoca del diritto del debitore di amministrare la propria attività;

f) avviare azioni per l'annullamento di determinati operazioni o atti fraudolenti commessi dal debitore a danno dei creditori, qualora tali azioni non siano state promosse dall'amministratore giudiziario o liquidatore giudiziale.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

In funzione della situazione specifica del debitore e del fatto che sia stato privato o meno del diritto di amministrare le proprie attività, il curatore fallimentare è tenuto a svolgere i seguenti compiti.

Un amministratore giudiziario verifica le operazioni di gestione patrimoniale del debitore. Gestisce l'attività del debitore, in tutto o in parte, in quest'ultimo caso osservando le specifiche espresse del giudice delegato in merito ai doveri dell'amministratore e alle condizioni per l'esecuzione dei pagamenti dal conto patrimoniale del debitore.

Recupera crediti, conclude transazioni, elabora l'inventario e vende beni appartenenti al debitore.

Il debitore può disporre dei propri beni solo se ha mantenuto il diritto di amministrazione dell'attività e nei limiti necessari per lo svolgimento dell'attività corrente. È sottoposto alla supervisione e al controllo dell'amministratore giudiziario.

Dopo l'avvio della procedura di liquidazione, il liquidatore giudiziale amministra l'attività del debitore, risolve i contratti, recupera i crediti, vende i beni, conclude le transazioni, riceve i pagamenti sul conto del debitore, eccetera. Nelle liquidazioni solo il ‑liquidatore giudiziale può disporre dei beni del debitore.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Ad eccezione dei dipendenti, i cui crediti sono registrati dall'amministratore giudiziario in base alle scritture contabili, tutti gli altri creditori i cui crediti sono anteriori all'apertura del procedimento sono tenuti a presentare una domanda di ammissione dei crediti entro il termine fissato nella decisione di apertura del procedimento e ad allegare i documenti giustificativi necessari. Tutti i crediti presentati per l'ammissione e la registrazione presso la cancelleria del tribunale sono considerati validi e corretti se non vengono contestati dal debitore, dall'‑amministratore giudiziario o dai creditori. I crediti inclusi nell'elenco dei crediti vengono pagati nell'ambito della procedura di insolvenza, nell'ordine di distribuzione stabilito dalla legge.

I crediti sorti dopo l'apertura del procedimento, durante il periodo di osservazione o nel corso dei procedimenti giudiziari di riorganizzazione, vengono pagati in base ai documenti giustificativi, senza dovere essere inclusi nella massa fallimentare. Questa norma si applica anche ai crediti sorti dopo l'apertura di un procedimento di liquidazione.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

Ad eccezione dei dipendenti, i cui crediti sono registrati dall'amministratore giudiziario in base alle scritture contabili, tutti i creditori i cui crediti sono anteriori all'apertura del procedimento devono presentare una domanda di ammissione dei crediti entro il termine fissato nella decisione di apertura del procedimento. La domanda deve includere: il nome del creditore e l'indirizzo di residenza o la sede legale, l'importo esigibile, i motivi della richiesta e informazioni riguardo a potenziali cause di privilegi nella classificazione. Alla domanda vanno allegati, entro e non oltre il termine fissato per la presentazione della domanda, i documenti giustificativi dei crediti e gli atti che motivano le cause di privilegi nella classificazione.

Le domande di ammissione di crediti devono essere presentate anche qualora il credito non sia comprovato da un titolo esecutivo. I crediti non ancora esigibili o soggetti a condizioni specifiche alla data di apertura del procedimento saranno inclusi nella massa fallimentare.

I crediti reclamati da una parte lesa in una causa civile annessa a un procedimento penale vengono iscritti con la presentazione di una domanda di ammissione del credito, sottoposta a condizione sospensiva sino alla risoluzione definitiva dell'azione a favore della parte lesa.

I crediti ammissibili a privilegio sono inclusi nell'elenco definitivo, sino alla determinazione del valore di mercato della garanzia, stabilito attraverso una valutazione disposta dall'amministratore giudiziario o dal liquidatore giudiziale ed eseguita da un valutatore (evaluator).

Tutti i crediti vengono sottoposti alla procedura di verifica, ad eccezione di quelli accertati mediante sentenze esecutive e premi arbitrali esecutivi. Non sono soggetti a tale procedura neppure i crediti di bilancio pubblico derivanti da un titolo esecutivo non contestato nei termini stabiliti dalle leggi pertinenti.

L'amministratore giudiziario o il liquidatore giudiziale elabora un elenco preliminare dei crediti, impugnabile da ogni parte interessata, dai debitori o dai creditori dinanzi al giudice delegato. Tranne nei casi in cui la notifica dell'apertura del procedimento sia avvenuta in violazione delle norme in materia di citazione e di notificazione di atti procedurali, il titolare di un credito sorto prima dell'apertura del procedimento che non presenti una domanda di ammissione del credito entro il termine stabilito (il ‑termine è indicato nell'avviso ed è di massimo 45 giorni dall'apertura del procedimento) perderà il diritto di essere iscritto nell'elenco dei creditori e non acquisirà la posizione di creditore abilitato a partecipare al procedimento relativo a tale credito. Il creditore non ha il diritto di far valere il credito nei confronti del debitore o nei confronti di membri o soci di un debitore che sia una persona giuridica con responsabilità illimitata dopo la chiusura del procedimento, a meno che il debitore non sia stato condannato per bancarotta semplice (bancrută simplă) o fraudolenta (bancrută frauduloasă) o sia ritenuto responsabile di operazioni o pagamenti fraudolenti. La perdita del diritto sarà accertata dall'amministratore giudiziario o dal liquidatore giudiziale, che non iscriverà il creditore nell'elenco dei creditori.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

I fondi ottenuti dalla vendita di beni e diritti patrimoniali del debitore garantiti al creditore in base ai privilegi sono redistribuiti nel seguente ordine:

  1. tasse, imposte di bollo e qualsiasi altra spesa derivante dalla vendita dei beni interessati, incluse le spese necessarie per la conservazione e la gestione dei beni, le spese sostenute dal creditore nell'ambito della procedura di recupero forzato, i crediti di fornitori di servizi pubblici sorti dopo l'apertura della procedura e le retribuzioni dovute a persone impiegate nell'interesse comune di tutti i creditori alla data della redistribuzione, che saranno sostenute in proporzione al valore dell'insieme dei beni del debitore;
  2. crediti di creditori privilegiati sorti durante la procedura di insolvenza, tra cui rientrano il capitale, gli interessi e altri importi accessori, se del caso;
  3. crediti di creditori privilegiati, inclusi l'intero capitale, gli interessi, le maggiorazioni e le sanzioni di qualsiasi tipo.

Se le somme realizzate dalla vendita di queste attività sono insufficienti per il pagamento integrale dei crediti in questione, i creditori beneficeranno, a seconda del caso, di un credito chirografario o di bilancio pubblico per la differenza, che verrà inserita assieme agli altri crediti nella categoria appropriata. Le eventuali eccedenze rimaste dopo il pagamento delle somme di cui sopra verranno depositate dal liquidatore giudiziale sul conto patrimoniale del debitore. In caso di liquidazione i crediti vengono pagati nell'ordine seguente:

1. tasse, imposte di bollo e qualsiasi altra spesa comportata dal procedimento a norma dello stesso titolo di legge, incluse le spese necessarie per il mantenimento e l'amministrazione del patrimonio del debitore, per la prosecuzione delle attività e per il pagamento della retribuzione dei soggetti impiegati per il procedimento;

2. crediti derivanti da finanziamenti concessi durante il procedimento;

3. crediti dovuti a rapporti di lavoro;

4. crediti derivanti dal proseguimento dell'attività del debitore dopo l'apertura del procedimento, crediti nei confronti di co-contraenti e di acquirenti terzi in buona fede o sub‑-acquirenti che riportano tra i beni del debitore le loro attività o il rispettivo valore;

5. crediti di bilancio;

6. crediti per importi dovuti dal debitore a terzi per obbligazioni alimentari, indennità per figli minori o il pagamento di somme periodiche destinate a garantire mezzi di sussistenza;

7. crediti per importi stabiliti dal giudice delegato per sostenere il debitore e la sua famiglia, laddove il debitore sia una persona fisica;

8. crediti derivanti da prestiti bancari, con le relative spese e interessi, crediti derivanti da forniture di beni, prestazioni di servizi o altre opere, crediti relativi a affitti e locazioni, incluse le obbligazioni;

9. altri crediti chirografari;

10. crediti subordinati, nel seguente ordine di privilegio:

a) crediti derivanti da beni di terzi che hanno acquisito beni dal debitore in malafede, reclami di subacquirenti in malafede dopo l'ammissione di azioni di annullamento, e prestiti concessi a un debitore che è una persona giuridica da un socio o azionista che detiene almeno il 10 % del capitale azionario o dei diritti di voto all'assemblea generale o, se del caso, da un membro di un gruppo di interesse economico (grupu de interes economic);

b) crediti derivanti da atti gratuiti.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Se la procedura di concordato preventivo con i creditori viene conclusa con buon esito entro il termine previsto dal contratto, il giudice delegato prenderà una decisione in cui prenderà atto della realizzazione dell'oggetto del concordato. In questo caso le modifiche ai crediti previsti dal concordato preventivo diventano quindi definitive (articolo 36 della legge n. 85/2014).

Le procedure di riorganizzazione con prosecuzione dell'attività o di liquidazione programmata (lichidare pe bază de plan) sono concluse con l'emissione di una sentenza, pronunciata in base a una relazione dell'amministratore giudiziario che confermi il rispetto di tutti gli obblighi di pagamento assunti con il piano confermato e il pagamento di tutti i crediti ancora esigibili. Un procedimento avviato a fine di riorganizzazione e successivamente convertito in procedura di liquidazione viene chiuso conformemente alle norme riguardanti le procedure di liquidazione. Dalla data di approvazione di un piano di riorganizzazione messo in atto sotto la supervisione del giudice, e per la durata della riorganizzazione, il debitore è liberato dalla differenza tra il valore delle passività avute prima della conferma del piano e il valore indicato nel piano.

Le procedure di liquidazione si concludono quando il giudice delegato approva la relazione finale, tutti i fondi e i beni del patrimonio del debitore sono stati redistribuiti e i fondi non riscossi depositati presso la banca. In seguito alla chiusura della procedura, il giudice delegato formula una decisione con cui il debitore è rimosso dai registri in cui era iscritto.

Con la chiusura della procedura, il giudice delegato, l'amministratore giudiziario o il liquidatore giudiziale e tutti i soggetti che li hanno assistiti sono liberati da ogni responsabilità o dovere correlato al procedimento, al debitore e al rispettivo patrimonio, ai creditori, ai titolari di privilegi, agli azionisti o ai soci.

Con la chiusura della procedura di liquidazione, i debitori che sono persone fisiche (impegnate in attività economiche) vengono liberati dagli obblighi precedenti la liquidazione, a meno che non siano stati condannati per bancarotta fraudolenta o per avere effettuato operazioni o pagamenti fraudolenti; in tali situazioni, il debitore sarà liberato degli obblighi solo nella misura in cui siano stati soddisfatti nell'ambito del procedimento.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Dopo la chiusura di una procedura di insolvenza, indipendentemente dal genere, un creditore non può più perseguire un debitore per i crediti sorti prima dell'avvio della procedura.

Ciononostante, i creditori possono comunque proporre un'istanza per l'intero valore dei crediti nei confronti di eventuali co-debitori e garanti del debitore.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Tutte le spese relative alle procedure istruite a norma di legge, incluse quelle riguardanti le notifiche, le citazioni e le comunicazioni di atti procedurali effettuate dall'amministratore giudiziario o dal liquidatore giudiziale, sono sostenute con i beni del debitore (articolo 39 della legge n. 85/2014). Laddove le risorse finanziare del debitore non siano sufficienti, verrà utilizzato il fondo di liquidazione (fondul de lichidare).

17 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

L'amministratore giudiziario o il liquidatore giudiziale possono proporre un'azione per l'annullamento di operazioni e atti fraudolenti compiuti dal debitore a danno dei diritti dei creditori nei due anni precedenti l'apertura del procedimento.

Per restituire le attività trasferite o il valore di altre prestazioni fornite possono essere annullati i fatti e le operazioni seguenti:

a) gli atti di trasferimento a titolo gratuito, portati a termine nei due anni precedenti l'apertura del procedimento; sono escluse le erogazioni per fini umanitari;

b) le operazioni in cui quanto dato al debitore è chiaramente superiore a quanto ricevuto, effettuate nei sei mesi precedenti l'apertura del procedimento;

c) gli atti eseguiti nei due anni precedenti l'apertura del procedimento con l'intento, di tutte le parti, di impedire che i beni siano perseguiti dai creditori o di danneggiarne i diritti in altro modo;

d) gli atti di trasferimento di proprietà a un creditore per soddisfare in tutto o in parte un debito precedente, realizzati nei sei mesi precedenti l'apertura del procedimento, se l'importo ottenibile dal creditore in caso di liquidazione del debitore è inferiore al valore dell'atto di trasferimento della proprietà;

e) l'istituzione di un privilegio per un credito chirografario nei sei mesi precedenti l'apertura del procedimento;

f) pagamento anticipato dei debiti nei sei mesi precedenti l'apertura del procedimento, laddove il termine di esigibilità debba essere successivo all'avvio del procedimento;

g) atti di trasferimento o assunzione di obbligazioni da parte del debitore nei due anni precedenti l'apertura del procedimento, con l'intento di occultare o ritardare lo stato di insolvenza o di commettere frode a danno di un creditore.

È inoltre possibile annullare, recuperando in seguito i benefici, gli atti e le operazioni seguenti, se conclusi nei due anni precedenti l'apertura del procedimento con persone aventi rapporti giuridici con il debitore:

a) atti conclusi con un socio accomandante (asociat comanditat) o con un socio che detiene almeno il 20 % del capitale della società o dei diritti di voto nell'assemblea generale dei soci, quando il debitore è una società in accomandita (societate comandită) o una società agricola (societate agricolă), una società in forma di società di persone (societate în nume colectiv) o una società a responsabilità limitata (cu răspundere limitată);

b) atti conclusi con un membro o direttore, quando il debitore è un gruppo di interesse economico;

c) atti conclusi con un azionista che detiene almeno il 20 % delle azioni del debitore o dei diritti di voto nell'assemblea generale degli azionisti, quando il debitore è una società a responsabilità pubblica (societate pe acţiuni);

d) atti conclusi con un amministratore, un dirigente o un membro degli organi di controllo del debitore, quando il debitore è una cooperativa, una società per azioni o una società agricola;

e) atti conclusi con qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti una posizione di controllo sul debitore o sui suoi affari;

f) atti conclusi con un comproprietario o con una parte che condivide la proprietà di un bene comune;

g) atti conclusi con i coniugi e i familiari per legami di consanguineità o di matrimonio fino al quarto grado di parentela incluso delle persone fisiche elencate ai punti da a) a f).

L'amministratore giudiziario o il liquidatore giudiziale possono proporre ricorso per l'annullamento di atti fraudolenti compiuti dal debitore a danno dei creditori entro un anno dal termine stabilito per la preparazione della loro prima relazione, ma non oltre 16 mesi dall'apertura del procedimento. Se l'azione è accolta, le parti si ritroveranno nella posizione precedente e gli obblighi esistenti alla data del trasferimento saranno registrati nuovamente.

Il comitato dei creditori o un creditore che detiene oltre il 50 % del valore dei crediti iscritti nella massa fallimentare possono provvedere a proporre l'azione dinanzi al giudice delegato laddove l'amministratore o il liquidatore non lo facciano.

Non è possibile proporre un'azione di annullamento contro un atto costitutivo (act de constituire) ai sensi della legge sulla proprietà o contro un atto di trasferimento della proprietà ai sensi della legge sulla proprietà se è concluso da un debitore nel corso della normale attività quotidiana. Le istanze di annullamento di un atto costitutivo o di un atto di trasferimento di proprietà vengono inserite automaticamente nei registri pubblici pertinenti.

Per gli atti e le operazioni di cui sopra è prevista una presunzione semplice di frode a danno dei creditori.

Dopo l'apertura della procedura di insolvenza, tutti gli atti, operazioni e pagamenti posti in essere dal debitore sono considerati nulli d'ufficio, tranne le operazioni necessarie per lo svolgimento delle attività correnti, quelle autorizzate dal giudice delegato o approvate dall'amministratore giudiziario.

Ultimo aggiornamento: 17/06/2021

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Insolvenza/fallimento - Slovenia

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Le procedure concorsuali e le procedure per la ristrutturazione preventiva sono definite nella Il link si apre in una nuova finestraZakon o finančnem poslovanju, postopkih zaradi insolventnosti in prisilnem prenehanju (legge sulle operazioni finanziare, le procedure concorsuali e la liquidazione coatta amministrativa) (qui di seguito: ZFPPIPP).

I. PROCEDURE CONCORSUALI

1. Procedure per la riorganizzazione - ristrutturazione finanziaria

Le procedure di liquidazione coatta amministrativa possono essere avviate nei confronti di:

- una persona giuridica organizzata come un'impresa o una cooperativa, fatto salvo il caso in cui la legge disponga diversamente per una particolare impresa o cooperativa in considerazione dell'attività svolta dalla stessa;

- un imprenditore; o

- qualsiasi altra persona giuridica, laddove ciò sia previsto dalla legge.

Le procedure di liquidazione coatta amministrativa includono altresì norme speciali per la liquidazione coatta amministrativa di un'azienda di grandi, medie o piccole dimensioni. Tali procedure offrono una selezione più ampia di misure per la ristrutturazione finanziaria delle obbligazioni del debitore (ad esempio, in relazione ai crediti assistiti da garanzie vantati dai creditori).

Le procedure semplificate di liquidazione coatta amministrativa sono ammesse soltanto nei confronti di un'impresa che è considerata una microimpresa ai sensi delle norme della Zakon o gospodarskih družbah (legge sulle società) oppure nei confronti di un imprenditore che soddisfi i criteri stabiliti per una microimpresa o una piccola impresa.

2. Procedure di fallimento

Le procedure di fallimento nei confronti di un determinato soggetto giuridico possono essere avviate contro qualsiasi persona giuridica salvo diversa disposizione prevista dalla legge che disciplina specificatamente una forma giuridica, un tipo di persona giuridica o una persona giuridica. La procedura di fallimento nei confronti di una società che opera nel settore delle disabilità può essere ammessa soltanto previo consenso del governo sloveno.

La procedura di fallimento personale può essere avviata nei confronti dei beni di:

- un imprenditore;

- un privato (un professionista come un medico, un notaio, un avvocato, oppure un agricoltore o altra persona fisica che non sia un imprenditore e che eserciti una particolare attività come professione); o

- un consumatore.

La procedura di fallimento nel contesto di una successione può essere avviata nei confronti dei beni di un testatore eccessivamente indebitato, ossia di una persona fisica deceduta.

II. PROCEDURE PREFALLIMENTO

Procedure di ristrutturazione preventiva

Le procedure di ristrutturazione preventiva sono consentite soltanto nei confronti di una società di capitali, sia che si tratti di un'impresa di grandi, medie o piccole dimensioni, in base alla normativa della legge sulle società.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

Insolvenza

Il requisito fondamentale per l'apertura di una procedura concorsuale è l'esistenza di circostanze di insolvenza. L'insolvenza è definita come una situazione nella quale:

- il debitore è stato insolvente per un lungo periodo di tempo perché non era in grado di adempiere a tutte le sue obbligazioni dovute in quel periodo; o

- il debitore è diventato un insolvente a lungo termine perché il valore dei suoi beni è inferiore alla somma delle sue obbligazioni (sovraindebitamento) oppure perché la perdita della società di capitali debitrice sommata alla perdita riportata a nuovo nell'esercizio corrente supera la metà del capitale sociale e le perdite non possono essere coperte dai profitti portati a nuovo o dalle riserve.

Procedure concorsuali preliminari e principali

Le procedure concorsuali includono le procedure "preliminari" e quelle "principali". Le procedure concorsuali preliminari vengono avviate presentando un'istanza per l'apertura di tali procedure (istanza di apertura di una procedura concorsuale). Nel corso delle procedure concorsuali preliminari, l'organo giurisdizionale decide in merito alle condizioni per l'apertura della procedura. Le procedure concorsuali principali sono avviate tramite una decisione nella quale l'organo giurisdizionale decreta l'apertura della procedura concorsuale (apertura della procedura concorsuale).

Parti coinvolte nelle procedure concorsuali preliminari e principali

Nelle procedure preliminari, gli atti processuali possono essere svolti da chi richiede l'apertura della procedura, da un debitore nei confronti del quale è stata presentata un'istanza di apertura della procedura, laddove il debitore non sia il soggetto che ha presentato la stessa, e da un creditore che possa dimostrare di poter vantare un credito nei confronti del debitore rispetto al quale è stata depositata un'istanza di apertura di una procedura concorsuale, a patto che tale creditore comunichi la propria intenzione di partecipare alla procedura preliminare.

Nel contesto delle procedure concorsuali principali, gli atti processuali possono essere svolti da qualsiasi creditore che faccia valere un credito nel contesto della procedura nei confronti del debitore insolvente, nonché dal debitore insolvente (nel quadro della liquidazione coatta, della liquidazione coatta semplificata e del fallimento personale).

Apertura e notifica di una procedura

Lo stesso giorno in cui un organo giurisdizionale emette una decisione relativa all'apertura della procedura, detto organo pubblica la decisione sulle pagine web utilizzate per la pubblicazione di atti giudiziari, documenti presentati dai partecipanti e altre informazioni nel contesto delle procedure concorsuali. L'organo giurisdizionale informa i creditori dell'apertura della procedura concorsuale tramite una notifica che deve essere pubblicata lo stesso giorno e nello stesso momento in cui detto organo pubblica la decisione relativa all'apertura della procedura concorsuale. In tale decisione l'organo giurisdizionale pubblica informazioni importanti relative alla procedura. Le conseguenze giuridiche derivanti dall'apertura della procedura acquisiscono efficacia alla data della pubblicazione della notifica dell'apertura della procedura di fallimento.

Richiedente della procedura concorsuale

Un'istanza per l'apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa può essere depositata soltanto da un debitore insolvente oppure, personalmente, dall'azionista responsabile di una società debitrice. L'istanza per l'apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di un'impresa di grandi, medie o piccole dimensioni può essere depositata anche dai creditori qualora essi rappresentino congiuntamente almeno il 20 % di tutti i crediti finanziari. Ad esempio, può trattarsi di istituti bancari che sono considerati essere entità ben informate e che dispongono delle informazioni, delle infrastrutture e del personale necessari per presentare un piano di ristrutturazione finanziaria del debitore insolvente.

Le procedure di liquidazione coatta amministrativa vengono svolte con l'intento di consentire a un debitore insolvente di diventare finanziariamente solvente nel breve e nel lungo termine mediante l'attuazione di misure adeguate di ristrutturazione finanziaria. Per consentire al debitore di svolgere le proprie attività aziendali in maniera normale (e fornire la liquidità necessaria per le operazioni aziendali correnti) durante il periodo di incertezza nel quale è in corso la procedura di liquidazione coatta amministrativa non è ammesso procedere alla cessione forzata dei beni del debitore. Per controbilanciare questo "vantaggio" e al fine di impedire che il debitore ne abusi, le sue operazioni aziendali saranno limitate, nel corso della procedura concorsuale, alle sole operazioni di gestione ordinaria.

Un'istanza per l'apertura di una procedura semplificata di liquidazione coatta amministrativa può essere depositata soltanto da un debitore insolvente. Nell'ambito di queste procedure soltanto i crediti chirografari ordinari sono soggetti a ristrutturazione. Una liquidazione coatta semplificata non ha alcun effetto sui crediti privilegiati o su quelli assistiti da garanzie, né sui crediti fiscali e relativi a contributi.

Un'istanza per l'apertura di una procedura di fallimento può essere depositata da un debitore, da un azionista responsabile di un debitore, da un creditore o dal Javni jamstveni, preživninski in invalidski sklad Republike Slovenije (Fondo pubblico della Repubblica di Slovenia per garanzie, alimenti e disabilità). Un creditore deve dimostrare la probabilità che il suo credito nei confronti del debitore venga riconosciuto e che il debitore sia in ritardo nel pagamento di detto credito da più di due mesi. Il Fondo pubblico della Repubblica di Slovenia per garanzie, alimenti e disabilità deve dimostrare la probabilità che sussistano dei crediti dei lavoratori nei confronti del debitore coinvolto nella proposta procedura di fallimento e, inoltre, che il debitore è in ritardo nel pagamento di detti crediti da più di due mesi.

Le procedure di ristrutturazione preventiva sono condotte con l'intento di consentire al debitore, che è probabile diventi insolvente entro un anno, di attuare alcune misure per ristrutturare le sue obbligazioni finanziarie e altre misure di ristrutturazione finanziaria necessarie per risolvere le cause della possibile insolvenza, sulla base di un accordo sulla ristrutturazione finanziaria. Un'istanza per l'apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva può essere depositata soltanto da un debitore. Detta istanza deve essere approvata dai creditori che devono possedere una quota pari ad almeno il 30 % di tutti i crediti finanziari vantati nei confronti del debitore. Il debitore deve allegare all'istanza una copia autenticata della dichiarazione dei creditori che acconsentono all'apertura della procedura.

Pagine web per la pubblicazione delle procedure concorsuali

Per tutte le procedure concorsuali, sulle pagine web per le pubblicazioni pubbliche nel quadro delle procedure concorsuali, devono essere pubblicate le seguenti informazioni:

  • informazioni sulle singole procedure di fallimento, procedure di liquidazione coatta amministrativa, procedure semplificate di liquidazione coatta amministrativa, procedure di ristrutturazione preventiva e procedure di fallimento nel contesto di successioni;
  • decisioni degli organi giurisdizionali emesse nell'ambito delle procedure concorsuali (fatto salvo per alcune eccezioni sancite dalla legge);
  • notifiche in merito all'apertura delle procedure, notifiche in merito alle date delle udienze e altre notifiche e convocazioni per votazioni emesse da un organo giurisdizionale a norma di legge;
  • registrazioni di udienze e sedute del comitato dei creditori;
  • relazioni di amministratori e di debitori insolventi nel contesto delle procedure di liquidazione coatta amministrativa;
  • elenchi dei crediti verificati;
  • osservazioni delle parti nell'ambito delle procedure e altri documenti degli organi giudiziari che devono essere pubblicati in conformità con la ZFPPIPP; e
  • tutte le notifiche di vendita all'asta pubblica nel contesto delle procedure di fallimento e tutti gli inviti a presentare offerte riguardanti la realizzazione della massa attiva fallimentare.

Le pagine web per la pubblicazione delle procedure concorsuali sono gestite dall'Agencija Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Agenzia della Repubblica di Slovenia per i registri pubblici giuridici e i servizi correlati) (qui di seguito: AJPES). Vige una presunzione incontestabile, stabilita per legge, secondo la quale si considera che le parti coinvolte in una procedura concorsuale e qualsiasi altra persona siano venute a conoscenza delle decisioni degli organi giurisdizionali, delle istanze delle altre parti coinvolte nella procedura, nonché di altri atti giuridici, otto giorni dopo la loro pubblicazione. Per questo motivo, le pagine web sono Il link si apre in una nuova finestrapubbliche e gratuite.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Procedure di liquidazione coatta amministrativa

In seguito all'apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa, il debitore deve mantenere il possesso dei suoi beni. Può vendere soltanto quei beni che non sono necessari per le sue operazioni aziendali laddove la vendita degli stessi sia identificata come una misura di ristrutturazione finanziaria nel piano di ristrutturazione finanziaria. In seguito all'apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa il debitore può assumere prestiti soltanto previo consenso dell'organo giurisdizionale e tali prestiti sono soggetti a un tetto massimo pari al valore complessivo delle disponibilità liquide necessarie per finanziare le operazioni aziendali ordinarie e per coprire i costi della procedura di liquidazione coatta stessa.

I crediti che sorgono in relazione al finanziamento di operazioni aziendali ordinarie del debitore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa e nelle procedure di ristrutturazione preventiva sono pagati nel contesto di potenziali successive procedure di fallimento tramite la distribuzione generale della massa fallimentare, prima di pagare i crediti privilegiati (ossia le spese del procedimento giudiziario).

Procedure di fallimento

La massa fallimentare di un debitore che è una persona giuridica include i beni del debitore coinvolto nel fallimento al momento dell'apertura della procedura, tutti i beni ottenuti dalla realizzazione e dalla gestione della massa attiva fallimentare e dalla contestazione di atti giuridici realizzati dal debitore soggetto a fallimento, nonché i beni ottenuti tramite la continuazione delle operazioni aziendali nel caso in cui detto debitore continui a svolgere le sue attività aziendali dopo l'apertura di una procedura di fallimento a norma della ZFPPIPP. La massa fallimentare include anche i beni ottenuti mediante l'avvio di azioni nei confronti di azionisti personalmente responsabili del debitore soggetto a fallimento, ad eccezione dei beni che sono urgentemente necessari per soddisfare le esigenze di base.

La massa fallimentare di un debitore soggetto a fallimento personale include tutti i beni che detto debitore ottiene durante il periodo di verifica, fino allo sgravio dalle sue obbligazioni o fino alla chiusura della procedura di fallimento. Nel fallimento personale, i seguenti beni sono esclusi dalla massa fallimentare:

- oggetti (oggetti di uso personale, abbigliamento, scarpe, ecc.), articoli per la casa (mobili, frigo, forno, lavatrice, ecc.) che sono urgentemente necessari per il debitore e i membri del nucleo familiare del debitore, oggetti urgentemente necessari per l'esecuzione del lavoro del debitore, premi e riconoscimenti, fedi nuziali, lettere personali, materiale manoscritto e altri documenti personali (immagini e fotografie dei membri della famiglia, ecc.); e

- crediti (crediti per alimenti sanciti per legge, crediti per il risarcimento di lesioni personali in conformità con l'assicurazione per invalidità, crediti per l'assistenza sociale finanziaria, ecc.).

Inoltre, la massa fallimentare nel contesto di un fallimento personale non include i redditi del debitore necessari per fornirgli il reddito minimo sociale (il debitore conserva almeno il 76% dello stipendio minimo, e laddove il debitore abbia un familiare a carico o debba sostenere per legge un'altra persona, l'importo prescritto per ogni persona a carico).

Nel fallimento personale, al debitore è garantito lo stesso reddito minimo sociale che percepirebbe in un caso di esecuzione individuale.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

Competenza e compiti di un organo giurisdizionale

La competenza per la gestione delle procedure concorsuali spetta al tribunale distrettuale. Un giudice unico presiede le procedure concorsuali. Il Višje sodišče v Ljubljani (organo giurisdizionale di grado superiore di Lubiana) ha la competenza territoriale per decidere in merito ai ricorsi nel quadro di tutte le procedure concorsuali.

Nomina di un amministratore fallimentare e suoi poteri

Nel contesto delle procedure concorsuali un amministratore fallimentare esercita i poteri e svolge i compiti previsti dalla legge al fine di tutelare gli interessi dei creditori. Un amministratore viene nominato nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa (commissario liquidatore) e nelle procedure di fallimento (curatore fallimentare). Detto amministratore viene nominato da un organo giurisdizionale tramite una decisione di apertura della procedura concorsuale. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di imprese di grandi, medie o piccole dimensioni, l'organo giurisdizionale nomina un amministratore adottando una decisione speciale il giorno successivo a quello del ricevimento dell'istanza per l'apertura della procedura.

Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, un commissario supervisiona le operazioni aziendali del debitore. A tal fine, il debitore insolvente deve fornire tutte le informazioni necessarie per la supervisione e consentire l'ispezione delle sue registrazioni e dei suoi documenti aziendali. Nel quadro di tali procedure, la capacità di agire del debitore è limitata. In seguito all'apertura della procedura, il debitore può svolgere soltanto le ordinarie attività (correnti) aziendali e la liquidazione delle obbligazioni legate alla sua attività aziendale. In seguito all'apertura della procedura, il debitore può gestire i suoi beni soltanto nella misura in cui ciò sia necessario per lo svolgimento della normale attività aziendale e non può assumere prestiti o crediti, concedere garanzie o fideiussioni, stipulare contratti o realizzare qualsiasi altro atto che possa comportare una disparità di trattamento dei creditori o inibire l'attuazione della ristrutturazione finanziaria. In seguito all'apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa il debitore può, oltre ai contratti ordinari e previo ottenimento del consenso da parte dell'organo giurisdizionale, vendere i beni che non sono necessari per la sua attività aziendale qualora detta vendita sia specificata come una misura di ristrutturazione finanziaria nel piano di ristrutturazione finanziaria. Il debitore può assumere prestiti o crediti soggetti a un tetto massimo pari al valore complessivo delle disponibilità liquide necessarie per finanziare le operazioni aziendali ordinarie e per coprire i costi della procedura di liquidazione coatta stessa. L'organo giurisdizionale decide se concedere o meno il suo consenso sulla base del parere del commissario o del comitato dei creditori.

In seguito all'apertura di una procedura di fallimento nei confronti di una persona giuridica i poteri dei rappresentanti del debitore, dei titolari di procura e di altre persone autorizzate a rappresentare il debitore, nonché i poteri della dirigenza di gestire attività aziendali del debitore cessano. Durante la procedura di fallimento il curatore acquisisce i poteri di gestione delle attività aziendali del debitore in conformità con le esigenze della procedura, nonché quelli di rappresentanza del debitore nei seguenti contesti:

  • atti processuali e altri atti giuridici relativi alla verifica dei crediti e ai diritti di separazione ed esclusione;
  • atti processuali e altri atti giuridici volti a impugnare atti giuridici del debitore insolvente;
  • contratti legali e altri atti necessari per effettuare la realizzazione della massa fallimentare;
  • realizzazione di una rinuncia e di altri diritti acquisiti dal debitore insolvente come conseguenza giuridica dell'apertura della procedura concorsuale; e
  • altri negozi giuridici che il debitore insolvente possa svolgere a norma di legge.

In seguito all'apertura di una procedura di fallimento personale la capacità di agire del debitore soggetto a fallimento viene limitata, per cui, detto debitore:

1. non può stipulare contratti o realizzare altri atti o negozi giuridici che comportino il coinvolgimento dei beni inclusi nella massa attiva fallimentare; e

2. non può, senza il consenso di un organo giurisdizionale:

  • assumere prestiti o crediti, o concedere garanzie;
  • aprire conti correnti bancari o altri conti di cassa; o
  • rinunciare a diritti di successione o altri diritti di proprietà.

Un negozio giuridico o qualsiasi altro atto svolto da un debitore soggetto a fallimento, che sia in contrasto con dette norme, non ha effetto giuridico a meno che l'altra parte contraente non fosse a conoscenza e non avesse potuto essere a conoscenza dell'apertura della procedura di fallimento personale nei confronti del debitore all'atto della conclusione del negozio giuridico o della realizzazione dell'atto giuridico, il cui oggetto era la disposizione di beni del debitore inclusi nella massa fallimentare. Come norma generale, e senza ammissione di prove contrarie, si considera che l'altra parte contraente fosse a conoscenza dell'apertura della procedura di fallimento personale nei confronti del debitore laddove il contratto o qualsiasi altro negozio giuridico sia stato concluso più di otto giorni dopo la pubblicazione della notifica dell'apertura della procedura di fallimento sulle pagine web pubbliche per la pubblicazione delle procedure concorsuali.

Nelle procedure di ristrutturazione preventiva non viene coinvolta la figura dell'amministratore. Infatti, nel quadro di queste procedure la capacità di agire del debitore non viene limitata. Non viene coinvolto un amministratore nemmeno nel quadro delle procedure semplificate di liquidazione coatta amministrativa.

Licenza di agire in qualità di amministratore

La funzione di amministratore può essere svolta soltanto da una persona in possesso di una licenza valida, rilasciata dal ministero responsabile per la giustizia, che consente lo svolgimento della funzione di amministratore fallimentare nelle procedure di insolvenza e di liquidazione coatta.

Il ministro in questione rilascerà la licenza per l'esercizio della funzione di amministratore fallimentare a un soggetto che soddisfi le condizioni riportate qui di seguito. Detta persona deve:

  • avere cittadinanza della Repubblica di Slovenia o di uno Stato membro dell'UE, di uno Stato membro del SEE o di uno Stato membro dell'OCSE e conoscere lo sloveno a livello lavorativo;
  • godere della capacità di agire ed essere in buone condizioni generali di salute;
  • aver completato almeno l'istruzione superiore del primo ciclo o un'istruzione equivalente conseguita all'estero che sia stata nostrificata, riconosciuta o valutata essere conforme alla legge sulla valutazione e sul riconoscimento dell'istruzione oppure disponga di una licenza per svolgere i compiti di un revisore contabile o di un revisore contabile autorizzato;
  • avere almeno tre anni di esperienza lavorativa in un ambito correlato alla sua formazione professionale;
  • avere una polizza assicurativa a copertura della sua responsabilità per danni per almeno 500 000 EUR in un anno;
  • aver superato un esame di abilitazione professionale per esercitare la funzione di amministratore fallimentare;
  • essere una persona degna di fiducia da parte del pubblico per agire in qualità di amministratore fallimentare;
  • aver rilasciato al ministero responsabile per la giustizia una dichiarazione nella quale detta persona si impegna ad agire in maniera coscienziosa e responsabile in qualità di amministratore fallimentare, nonché a lavorare in modo tale da addivenire a una conclusione rapida della procedura ottenendo i termini di rimborso più favorevoli possibili per i creditori in ogni procedura concorsuale nella quale detta persona sia designata ad agire.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

Compensazione di crediti all'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa

Laddove all'apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa ci si trovi in presenza di un credito vantato da un creditore nei confronti del debitore insolvente e di una domanda riconvenzionale di quest'ultimo nei confronti di tale creditore, tali crediti vengono considerati compensati all'apertura della procedura di liquidazione coatta. Questa norma si applica anche ai crediti non monetari e ai crediti non ancora esigibili al momento dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa. L'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa non ha alcun effetto sui crediti assistiti da garanzie e su quelli privilegiati, nonché sui diritti di esclusione. Nel contesto delle procedure concorsuali nei confronti di imprese di grandi, medie o piccole dimensioni, i crediti assistiti da garanzie possono essere soggetti a ristrutturazione finanziaria.

Compensazione di crediti all'apertura della procedura di fallimento

Laddove all'apertura di una procedura di fallimento ci si trovi in presenza di un credito vantato da un creditore nei confronti del debitore soggetto a fallimento e di una domanda riconvenzionale di quest'ultimo nei confronti di tale creditore, tali crediti vengono considerati compensati all'apertura della procedura di fallimento. Questa norma si applica anche ai crediti non monetari e ai crediti non ancora esigibili al momento dell'apertura della procedura di fallimento. Il creditore non notifica il suo credito nei confronti del debitore soggetto a fallimento nel quadro della procedura di fallimento, tuttavia deve notificare la compensazione all'amministratore fallimentare entro tre mesi dalla pubblicazione della notifica dell'apertura della procedura di fallimento. Laddove il creditore non informi l'amministratore fallimentare della compensazione, il creditore resta responsabile nei confronti del debitore soggetto a fallimento dei costi e di altre perdite subite da quest'ultimo a causa dell'omissione da parte del creditore. Nel caso in cui il credito vantato dal creditore nei confronti del debitore soggetto a fallimento sia un credito subordinato, la compensazione ha luogo se il creditore ne fa richiesta e l'organo giurisdizionale concede il suo consenso in merito.

Un credito vantato nei confronti di un creditore nell'ambito di una procedura di fallimento, sorto prima dell'apertura di detta procedura oppure che un nuovo creditore ha acquisito prima dell'apertura di detta procedura sulla base di una cessione da un creditore precedente non può essere compensato con una domanda riconvenzionale del debitore soggetto a fallimento nei confronti del nuovo creditore nel caso in cui detta domanda riconvenzionale sia sorta prima dell'apertura della procedura di fallimento.

Un credito vantato nei confronti di un creditore coinvolto nel fallimento che sia sorto prima dell'apertura di una procedura di fallimento non può essere compensato tramite una domanda riconvenzionale nei confronti di detto creditore nel caso in cui tale domanda riconvenzionale sia sorta dopo l'apertura della procedura di fallimento.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Gli ordini volti all'esecuzione di operazioni con effetti giuridici o di altro atti per conto del debitore non sono più validi se il debitore li aveva emessi prima dell'apertura della procedura di fallimento. In seguito all'apertura della procedura di fallimento, un fornitore di servizi di pagamento non può effettuare alcun pagamento utilizzando le attività monetarie del debitore insolvente ai sensi di una decisione di esecuzione o di recupero coatto. Le offerte emesse dal debitore soggetto a fallimento prima dell'apertura della procedura di fallimento cessano di essere valide, fatta eccezione nel caso in cui il destinatario abbia accettato l'offerta prima dell'apertura di detta procedura.

Un amministratore fallimentare può risolvere contratti di noleggio e di locazione al momento dell'apertura della procedura di fallimento laddove tali contratti siano stati conclusi dal debitore soggetto a fallimento prima dell'apertura di detta procedura, dando un preavviso di un mese, a prescindere dalle norme di legge generali e dalle condizioni stabilite nel contratto. Qualora il debitore soggetto a fallimento agisca a norma del suo diritto di risolvere il contratto, il periodo di preavviso inizia l'ultimo giorno del mese in cui l'altra parte contraente ha ricevuto la dichiarazione di risoluzione da parte del debitore soggetto a fallimento, e scade l'ultimo giorno del mese successivo. L'altra parte contraente ha diritto al risarcimento dei danni causati dal debitore soggetto a fallimento derivanti dall'esercizio del diritto di risoluzione del contratto, in contrasto con le norme generali. La domanda di risarcimento dei danni deve essere notificata nel quadro della procedura di fallimento e viene pagata a partire dalla massa attiva fallimentare distribuibile in conformità con la legge in materia di pagamento dei crediti vantati dai creditori.

L'apertura di una procedura di fallimento non ha alcun effetto su un accordo transattivo o un contratto finanziario qualificato ai quali si applicano le norme stabilite nell'accordo transattivo stesso. Qualora, dopo aver definito transattivamente le obbligazioni e i diritti reciproci in conformità con le norme stabilite nell'accordo transattivo, sorga un credito monetario netto di un'altra parte contraente nei confronti del debitore soggetto a fallimento, l'altra parte contraente deve notificare il credito nel quadro della procedura di fallimento e detto credito viene pagato utilizzando la massa fallimentare distribuibile, in conformità con la legge in materia di pagamento dei crediti vantati dai creditori.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

Illiceità dell'esecuzione e di privilegi

Dopo l'apertura della procedura concorsuale nei confronti di un debitore insolvente non è generalmente consentito dalla legge emettere una decisione di esecuzione o di costituzione di un privilegio, fatti salvi i casi in cui la legge non specifichi diversamente.

Dopo l'apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva nei confronti di un debitore non è consentito emettere una decisione di esecuzione o di costituzione di un privilegio in relazione a un credito finanziario che è oggetto della ristrutturazione preventiva.

Chiusura di procedimenti giudiziari aperti per l'esecuzione o il riconoscimento di un privilegio

Eventuali procedimenti giudiziari di esecuzione o di riconoscimento di un privilegio avviati nei confronti di un debitore insolvente prima dell'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa vengono chiusi all'atto dell'apertura di quest'ultima procedura e possono continuare soltanto a fronte di una decisione dell'organo giurisdizionale che conduce la procedura di liquidazione coatta amministrativa; tale decisione viene considerata per legge come base per la prosecuzione dei procedimenti giudiziari di esecuzione o riconoscimento di un privilegio.

L'apertura di una procedura di fallimento ha le seguenti conseguenze giuridiche sui procedimenti giudiziari di esecuzione o di riconoscimento di un privilegio che sono stati aperti nei confronti del debitore insolvente prima dell'inizio della procedura di fallimento:

  • qualora, nei procedimenti giudiziari per l'esecuzione o il riconoscimento di un privilegio su beni mobili o immobili, il creditore non abbia ancora acquisito il diritto di separazione prima dell'apertura di una procedura di fallimento, detti procedimenti giudiziari per l'esecuzione o il riconoscimento di un privilegio vengono sospesi all'atto dell'apertura di detta procedura di fallimento;
  • qualora, nei procedimenti giudiziari per l'esecuzione o il riconoscimento di un privilegio relativi a beni mobili o immobili, il creditore abbia acquisito il diritto di separazione prima dell'apertura della procedura di fallimento e qualora la vendita dei beni oggetto del diritto di separazione non abbia ancora avuto luogo prima dell'apertura di detta procedura di fallimento, detti procedimenti giudiziari per l'esecuzione o il riconoscimento di un privilegio vengono sospesi all'atto dell'apertura di detta procedura di fallimento;
  • qualora un creditore in un procedimento giudiziario per l'esecuzione acquisisca un diritto di separazione prima dell'apertura di una procedura di fallimento e qualora la vendita dei beni oggetto del diritto di separazione abbia avuto luogo nel contesto del procedimento giudiziario di esecuzione prima dell'apertura della procedura di fallimento, l'apertura di quest'ultima non ha alcun effetto sui procedimenti giudiziari di esecuzione; e
  • i procedimenti giudiziari per il riconoscimento di titoli mediante un provvedimento provvisorio o preliminare vengono sospesi al momento dell'apertura della procedura di fallimento e tutte le azioni effettuate nel contesto di tali procedimenti giudiziari sono annullate.

I procedimenti giudiziari per l'esecuzione o il riconoscimento di un privilegio che sono stati avviati nei confronti del debitore prima dell'apertura di una procedura di ristrutturazione preventiva per l'esecuzione o per garantire un credito finanziario oggetto di ristrutturazione preventiva vengono chiusi al momento dell'avvio di una procedura di ristrutturazione preventiva. L'organo giurisdizionale competente per l'esecuzione decide in merito alla chiusura di procedimenti giudiziari per l'esecuzione o il riconoscimento di un privilegio su istanza del debitore.

Principio di consolidamento delle procedure di fallimento

Il creditore può notificare il suo credito acquisito a fronte dell'adempimento di un'obbligazione sorta dalla relazione con il debitore soggetto a fallimento fino al momento dell'apertura della procedura di fallimento soltanto nel contesto della procedura di fallimento nei confronti di detto debitore e in conformità con le corrispondenti norme di procedura (norme in materia di notifica e verifica dei crediti, indicazioni in merito a contenziosi (avvio di un'azione legale) in materia di crediti contestati, ecc.).

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

Qualora un creditore abbia intentato una causa per fare valere un credito prima dell'apertura della procedura di fallimento, il contenzioso viene sospeso ai sensi delle norme dello Zakon o pravdnem postopku (codice di procedura civile). Il creditore che aveva avviato la causa prima dell'apertura della procedura di fallimento deve quindi notificare il suo credito nel contesto della procedura di fallimento.

Alla data della pubblicazione della decisione in merito alla verifica dei crediti cessano di sussistere i motivi per i quali una causa era stata sospesa in virtù della procedura di fallimento. Nel caso in cui il credito vantato da un creditore venga riconosciuto, il suo interesse a proseguire la causa relativa a tale credito cessa di sussistere e il procedimento giudiziario viene sospeso. Il creditore si vede quindi riconoscere una quota proporzionale pari a quella degli altri creditori i cui crediti chirografari ordinari sono stati riconosciuti nel contesto della procedura di fallimento.

Qualora il credito vantato da un creditore nel contesto della procedura di fallimento venga contestato dal curatore fallimentare, entro un mese dalla pubblicazione della decisione relativa alla verifica dei crediti il creditore deve presentare un'istanza per la prosecuzione della causa che era stata sospesa. In tal caso, nel contesto della causa il creditore dovrà soltanto stabilire l'esistenza del credito. Nel caso in cui un credito vantato da un creditore sia stato contestato da un altro creditore, entro un mese dalla pubblicazione della decisione relativa alla verifica dei crediti, il creditore deve estendere la sua causa includendo come nuovo convenuto il creditore che ha contestato il suo credito. Nel caso in cui il credito vantato dal creditore venga riconosciuto nel contesto del procedimento giudiziario, il creditore riceverà il pagamento di una quota proporzionale pari a quella degli altri creditori i cui crediti chirografari ordinari sono stati riconosciuti nel contesto della procedura di fallimento.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

Nelle procedure concorsuali principali gli atti processuali possono essere realizzati da qualsiasi creditore coinvolto nella procedura che cerchi di fare valere la propria istanza nei confronti del debitore insolvente. Come norma generale, ogni creditore (in veste di parte) ha il diritto nel quadro della procedura concorsuale di ricorrere contro la decisione di qualsiasi organo giurisdizionale, fatto salvo il caso in cui la legge disponga che un ricorso contro una decisione specifica possa essere depositato soltanto da determinate parti. Il ricorso deve essere presentato entro 15 giorni. Il termine dei 15 giorni per i soggetti nei confronti dei quali deve essere notificata una decisione ai sensi della ZFPPIPP decorre a partire dalla data di notifica della decisione; per gli altri soggetti detto termine di 15 giorni decorre a partire dalla data di pubblicazione della decisione.

Nelle procedure concorsuali un creditore può altresì realizzare atti processuali attraverso il comitato dei creditori il quale, in qualità di organo dei creditori che agisce per conto di tutti i creditori che sono parti della procedura, è autorizzato a realizzare gli atti processuali previsti dalla legge. Un comitato dei creditori viene istituito nel quadro delle procedure di liquidazione coatta amministrativa; nelle procedure di fallimento detto comitato viene costituito nel caso in cui i creditori ne facciano richiesta.

Procedure di liquidazione coatta amministrativa

Comitato dei creditori

Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa l'organo giurisdizionale costituisce un comitato dei creditori il quale, al fine di esercitare i propri diritti e le proprie funzioni, ha il diritto di ispezionare i libri contabili del debitore (ossia di ispezionare le operazioni e la situazione finanziaria del debitore) al fine di tutelare gli interessi dei creditori e di fornire proposte e pareri necessari per tutelare i creditori nel contesto della procedura. Ai fini della ristrutturazione finanziaria del debitore insolvente, nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, il comitato dei creditori può adottare una decisione, nel rispetto di determinate condizioni legislative, in merito all'aumento del capitale sociale tramite iniezioni di liquidità o contributi in natura che costituiscono l'oggetto dei crediti vantati dai creditori nei confronti del debitore insolvente.

Le modifiche legislative apportate alla fine del 2013, realizzate al fine di facilitare la ristrutturazione finanziaria efficiente di imprese di grandi e medie dimensioni, hanno incluso norme speciali per la liquidazione coatta nei confronti di tali imprese che hanno rafforzato in modo significativo la posizione dei creditori. Le norme previste per tali procedure vengono utilizzate anche per le piccole imprese, ai sensi della modifica legislativa attuata nel 2016. Per il corretto svolgimento dei compiti di commissario liquidatore nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, sono necessarie un'esperienza e una formazione più ampie e, per questo motivo, per la nomina del commissario non viene applicata la regola sulla nomina secondo l'ordine della sequenza di nomina automatica e l'organo giurisdizionale procede invece alla selezione di un commissario, secondo la propria valutazione. Laddove i creditori stessi propongano l'apertura di una procedura di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di un debitore insolvente a norma della nuova disposizione di legge, l'organo giurisdizionale nomina il commissario liquidatore che è stato suggerito dai firmatari dell'istanza. Secondo il nuovo sistema, il comitato dei creditori può altresì nominare un rappresentante dei creditori. Ciò consente al comitato dei creditori di seguire in maniera più efficiente l'attività dell'impresa del debitore e i processi di gestione nell'ambito delle misure di attuazione della ristrutturazione finanziaria che rientrano nelle sue competenze (ad esempio, le misure relative alla ristrutturazione aziendale volte ad ottimizzare i costi aziendali o ad aumentare l'efficienza dell'attività aziendale). I poteri del comitato dei creditori sono stati ulteriormente ampliati al fine di includere la possibilità che lo stesso possa modificare il piano di ristrutturazione finanziaria.

Mezzi di ricorso a disposizione di un singolo creditore nel contesto delle procedure di liquidazione coatta amministrativa

Uno qualsiasi dei creditori o l'amministratore fallimentare può presentare ricorso contro lo svolgimento della procedura di liquidazione coatta amministrativa:

  • qualora il debitore non sia insolvente e possa adempiere a tutte le sue obbligazioni integralmente ed entro i termini fissati;
  • qualora il debitore insolvente possa adempiere alle proprie obbligazioni in misura maggiore o entro un periodo di tempo più breve di quanto offerto dalla proposta di liquidazione coatta;
  • qualora sia improbabile che la realizzazione del piano di ristrutturazione finanziaria consentirà al debitore di diventare solvente nel breve o nel lungo termine;
  • qualora sia improbabile che i creditori, confermando la liquidazione coatta così come proposta dal debitore, ottengano condizioni più favorevoli rispetto al pagamento dei loro crediti che potrebbero ottenere qualora venisse aperta una procedura di fallimento; oppure
  • qualora il debitore insolvente agisca in contrasto con le norme che limitano la sua attività aziendale nel corso della procedura di liquidazione coatta amministrativa oppure sia in ritardo di più di 15 giorni nel pagamento degli stipendi minimi dei lavoratori o nel pagamento delle imposte e dei contributi che il debitore deve calcolare e pagare contemporaneamente al pagamento degli stipendi dei dipendenti.

Ogni creditore che è influenzato da una liquidazione coatta confermata può chiedere all'organo giurisdizionale di annullare la liquidazione coatta confermata nel caso in cui il debitore insolvente sia in grado di soddisfare integralmente il credito vantato dal creditore. Una causa volta a stabilire un credito annullabile deve essere presentata entro sei mesi dalla scadenza del termine di pagamento del credito stesso, come stabilito nella liquidazione coatta confermata. Ogni creditore che è influenzato da una liquidazione coatta confermata può chiedere all'organo giurisdizionale di annullare la liquidazione coatta confermata nel caso in cui la stessa sia stata ottenuta in maniera fraudolenta. Una causa volta a stabilire un credito annullabile deve essere presentata entro due anni dal momento in cui la decisione sulla conferma della liquidazione coatta diventa definitiva.

Procedure di fallimento

Comitato dei creditori

Nelle procedure di fallimento, un comitato dei creditori ha il diritto di esaminare tutta la documentazione tenuta dall'amministratore fallimentare nel contesto della procedura di fallimento stessa, nonché di esaminare la documentazione che detto amministratore deve tenere in relazione alla procedura. Nelle procedure di fallimento il comitato dei creditori può fornire:

  • il suo parere sul completamento di operazioni aziendali necessarie del debitore soggetto a fallimento;
  • il suo consenso alla continuazione delle operazioni aziendali necessarie del debitore soggetto a fallimento;
  • il suo parere sul piano proposto dell'amministratore fallimentare in merito allo svolgimento della procedura di fallimento;
  • il suo parere su una decisione relativa alla vendita di beni;
  • il suo consenso nel caso in cui un prezzo di partenza o di riserva sia inferiore alla metà del valore del bene così come valutato sulla base del valore di liquidazione;
  • il suo parere in merito alla valutazione da parte dell'amministratore fallimentare delle spese della procedura di fallimento e alla modifica della stessa; e
  • il suo parere sul completamento della procedura di fallimento.

Nel contesto delle procedure semplificate di liquidazione coatta amministrativa e delle procedure di ristrutturazione preventiva, non viene costituito alcun comitato dei creditori.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

Nel contesto di una procedura di fallimento un curatore fallimentare agisce da rappresentante legale del debitore soggetto a fallimento e, in quanto tale, è autorizzato a gestire la massa attiva fallimentare e ad ottenerne la realizzazione.

Il curatore fallimentare gestisce la massa fallimentare, in particolare, noleggiando i beni del debitore soggetto a fallimento e aumentando le attività monetarie di detto debitore. Il curatore può altresì concludere una transazione giudiziaria o extragiudiziaria per la quale necessita del parere del comitato dei creditori e del consenso dell'organo giurisdizionale. Dopo l'apertura della procedura di fallimento, i beni del debitore soggetto a fallimento possono essere noleggiati o affittati soltanto se così facendo non si ritarda la vendita dei beni stessi. Un contratto di affitto o locazione può essere concluso soltanto per una durata specifica e per un periodo di tempo non superiore a un anno. Previo consenso da parte dell'organo giurisdizionale, il curatore può concedere un diritto di acquisto prioritario in relazione ai beni oggetto di locazione, a favore del locatario.

Il curatore è vincolato dalla legge per quanto riguarda l'investimento delle attività monetarie del debitore soggetto a fallimento. Le attività monetarie possono essere investite soltanto in obbligazioni emesse dalla Repubblica di Slovenia o da un altro Stato membro dell'UE, dalla Banca centrale europea, dalla Banca di Slovenia o da una banca centrale di un altro Stato membro dell'UE, oppure in obbligazioni (ad eccezione delle obbligazioni subordinate) emesse da una banca avente sede legale nella Repubblica di Slovenia o da un istituto di credito avente sede legale in un altro Stato membro dell'UE. I depositi bancari in contanti possono essere effettuati soltanto con una banca avente sede legale nella Repubblica di Slovenia o con un istituto di credito avente sede legale in un altro Stato membro dell'UE.

Nel quadro della liquidazione il curatore fallimentare può vendere i beni del debitore soggetto a fallimento, richiedere la soddisfazione dei suoi crediti ed effettuare qualsiasi altro atto volto a liquidare i suoi diritti di proprietà. È possibile stipulare un contratto per la vendita di beni del debitore soggetto a fallimento tramite una vendita all'asta pubblica o una gara d'appalto vincolante. Soltanto in via eccezionale è possibile concludere un contratto sulla base di negoziazioni dirette con un acquirente. La vendita inizia con una (prima) decisione sulla vendita da parte di un organo giurisdizionale. L'organo giurisdizionale emette una decisione in merito alla vendita su istanza del curatore o sulla base di un parere del comitato dei creditori. Qualora vengano venduti dei beni rispetto ai quali un creditore in particolare vanta un diritto di rimborso privilegiato (privilegio stabilito), è richiesto anche il parere di quel determinato creditore. Nella decisione tramite la quale l'organo giurisdizionale decide per la prima volta in merito alla vendita di un bene particolare, detto organo deve prendere altresì una decisione in merito a:

1. il metodo di vendita;

2. il prezzo di partenza nell'ambito di una vendita all'asta pubblica o il prezzo di riserva in una gara d'appalto vincolante; e

3. l'importo del deposito.

Quando una vendita all'asta pubblica o una gara d'appalto per la vendita di beni specifici sulla base della prima decisione sulla vendita non abbia successo, nella successiva decisione in merito alla vendita l'organo giurisdizionale può:

1.:

- decidere ancora una volta che la vendita deve avvenire tramite un'asta pubblica o una gara d'appalto vincolante; e

- stabilire un prezzo di partenza o di riserva inferiore rispetto alla prima decisione; oppure

2. decidere di effettuare una gara d'appalto non vincolante per la vendita sulla base di negoziazioni dirette.

L'organo giurisdizionale stabilisce il prezzo di riserva nelle procedure per l'accettazione di offerte vincolanti sulla base del valore stimato del bene. Nella prima decisione in merito alla vendita, il prezzo di riserva non può essere inferiore alla metà del valore del bene così come valutato sulla base del suo valore di liquidazione. In una successiva decisione in merito alla vendita, l'organo giurisdizionale può stabilire un prezzo di partenza o di riserva inferiore alla metà del valore del bene così come valutato in base al suo valore di liquidazione, laddove il comitato dei creditori o un particolare creditore forniscano il loro consenso in merito.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Nelle procedure di fallimento, i creditori devono notificare i loro crediti nei confronti del debitore soggetto a fallimento sorti prima dell'apertura di detta procedura, fatta eccezione per quei crediti che, a norma di legge, non sono soggetti all'obbligo di notifica. Nel contesto di una procedura di fallimento, un creditore che è responsabile per l'obbligazione del debitore soggetto a fallimento in veste di condebitore, garante o debitore pignoratizio, responsabile congiuntamente e in solido, deve notificare il suo diritto di regresso potenziale che non era ancora sorto prima dell'apertura della procedura di fallimento ai sensi di una condizione differita secondo la quale il creditore avrebbe acquisito il diritto di regresso nei confronti del debitore soggetto a fallimento sulla base del pagamento del debito da effettuare dopo l'apertura della procedura di fallimento. Laddove vi siano altri condebitori o garanti responsabili congiuntamente e in solido che siano anch'essi responsabili per il soddisfacimento del credito vantato dal creditore in aggiunta al debitore soggetto a fallimento, il creditore può notificare e cercare di ottenere l'intero importo del credito nel contesto della procedura di fallimento fino a quando detto credito non viene soddisfatto interamente ai sensi di una condizione risolutiva, che si realizza quando il credito vantato dal creditore viene soddisfatto da un altro condebitore o garante responsabile congiuntamente e in solido. Laddove il creditore non rispetti il termine per la notifica, il credito da lui vantato nei confronti del debitore soggetto a fallimento cessa di essere valido e l'organo giurisdizionale respinge la notifica tardiva del credito.

Nelle procedure di fallimento non è necessario notificare crediti privilegiati per il pagamento di stipendi e compensi di dipendenti il cui lavoro diventa non più necessario a causa dell'apertura della procedura di fallimento, per il periodo che va dall'apertura di detta procedura fino al termine del periodo di preavviso, nonché per il pagamento delle indennità di fine rapporto dovute ai lavoratori i cui contratti di lavoro vengono risolti dal curatore perché il loro lavoro non è più necessario in virtù dell'apertura della procedura di fallimento oppure durante lo svolgimento di tale procedura. Anche alcuni crediti relativi al calcolo e al pagamento di imposte non vengono notificati.

Laddove un credito sia garantito da un diritto di separazione il creditore deve notificare tale credito assistito da garanzie nel contesto delle procedure di fallimento notificando altresì il diritto di separazione. Se, in base alla situazione in essere all'apertura della procedura di fallimento, un diritto di proprietà del debitore soggetto a fallimento risulta essere registrato in relazione ai beni immobili e tale diritto di proprietà è limitato da un'ipoteca iscritta o da un'ipoteca massima la cui iscrizione era in vigore già in precedenza rispetto all'apertura della procedura di fallimento, si ritiene che l'ipoteca o l'ipoteca massima e il credito connesso alla stessa siano iscritti nel contesto della procedura di fallimento secondo i termini temporali prescritti.

I creditori devono notificare i loro diritti di esclusione sorti prima dell'inizio della procedura di fallimento entro tre mesi dalla pubblicazione della notifica di apertura della procedura di fallimento. Qualora un creditore non rispetti il termine per la notifica dei diritti di esclusione, tali diritti non cessano di essere validi. Se il curatore vende i beni oggetto di un diritto di esclusione non notificato, il creditore che detiene il diritto di esclusione perde tale diritto ma può richiedere la corresponsione del denaro ricavato dalla vendita di tali beni, dal quale vengono detratti i costi sostenuti per la vendita. Il creditore che detiene il diritto di esclusione non ha il diritto di richiedere il risarcimento dei danni. Il creditore perde il diritto di esclusione e il diritto alla corresponsione del denaro ricavato qualora non notifichi il suo diritto entro la data di pubblicazione del piano relativo alla prima distribuzione generale.

Le obbligazioni del debitore soggetto a fallimento che insorgono dopo l'apertura della procedura di fallimento (con alcune eccezioni) sono considerate essere costi relativi alla procedura. Tali costi sono suddivisi in:

- costi correnti (ad esempio, gli stipendi e altri compensi a favore di soggetti che svolgono servizi necessari per la procedura di fallimento, ivi inclusi contributi e imposte che devono essere calcolati e corrisposti dal debitore unitamente a tali pagamenti; i costi del curatore; i costi di energia elettrica, acqua, riscaldamento, telefono e altri costi connessi all'uso dei locali aziendali per la procedura di fallimento; premi assicurativi relativi all'assicurazione dei beni inclusi nella massa fallimentare; i costi delle pubblicazioni; le spese legali del debitore soggetto a fallimento per impugnare crediti; i costi per i servizi contabili, amministrativi e di altra natura necessari nella procedura di fallimento, ecc.); e

- i costi occasionali (pagamento di crediti vantati dai creditori sorti durante le procedure di liquidazione coatta amministrativa, il soddisfacimento di obbligazioni sulla base di contratti bilaterali che risultano essere reciprocamente inadempiuti; il soddisfacimento di obbligazioni per la finalizzazione di negozi giuridici urgenti e per la continuazione delle attività aziendali; i costi per la valutazione dei beni e per altri atti riguardanti la vendita, ecc.).

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

Notificando un credito, il creditore ottiene il diritto di eseguire atti processuali nel quadro della procedura concorsuale principale. I crediti devono essere notificati entro il termine prescritto. Soltanto i crediti sorti prima dell'apertura della procedura concorsuale vengono notificati.

Nel caso delle procedure di liquidazione coatta amministrativa la notifica e la verifica dei crediti avvengono soprattutto per valutare la legittimità procedurale di un creditore a votare in merito a una liquidazione coatta. I crediti devono essere presentati per l'iscrizione entro 30 giorni dalla pubblicazione della notifica di apertura della procedura sulle pagine web dell'Agenzia della Repubblica di Slovenia per le registrazioni giuridiche pubbliche e i servizi correlati (AJPES). La mancata notifica o la notifica tardiva non causano la perdita del credito da parte del creditore, tuttavia comportano la perdita del diritto di voto dello stesso.

Nel caso della procedura di fallimento la notifica e la verifica dei crediti costituiscono la base sulla quale viene determinata la distribuzione della massa fallimentare. Nel contesto di tali procedure, i creditori devono notificare i loro crediti entro tre mesi dalla data di pubblicazione della notifica di apertura della procedura di fallimento sulle pagine web dell'AJPES.

Nel caso del fallimento personale il creditore non perde il credito qualora non lo notifichi entro la scadenza, tuttavia il curatore lo colloca nell'elenco dei crediti aggiuntivi.

Entro un mese dalla data di notifica della causa, un creditore nei confronti del quale è stata avviata una causa per impugnare atti eseguiti dal debitore soggetto a fallimento deve notificare il suo credito nel quadro della procedura di fallimento come un credito subordinato che sorgerà qualora la causa sia garantita da una decisione definitiva. Un creditore deve presentare il suo credito per il risarcimento dei danni causati dalla risoluzione di un contratto di locazione o di un contratto soggetto a inadempimento bilaterale entro un mese dal ricevimento di una dichiarazione del debitore soggetto a fallimento tramite la quale quest'ultimo esercita i suoi diritti di risoluzione o recesso.

Contenuto di un credito

La notifica di un credito nel quadro delle procedure concorsuali deve contenere:

1. l'importo da riconoscere come credito nella procedura; e

2. una descrizione dei fatti dai quali si desume l'ammissibilità del credito e una prova degli stessi, compresa la documentazione presentata.

La notifica di un credito nel contesto delle procedure di fallimento deve contenere altresì informazioni sul conto corrente bancario sul quale deve essere effettuato il pagamento del credito. Nel caso in cui il creditore abbia avviato un'azione legale o un altro procedimento giudiziario prima dell'apertura della procedura di fallimento, la notifica deve includere anche informazioni relative all'organo giurisdizionale o a qualsiasi altra autorità competente dinanzi la quale è in corso la procedura, nonché il numero di riferimento del caso.

Una richiesta di verifica di un credito deve contenere:

1. l'importo del capitale del credito;

2. qualora nel contesto della procedura concorsuale il creditore intenda ottenere il riconoscimento di interessi oltre al capitale: l'importo capitalizzato di qualsiasi interesse calcolato per il periodo dalla maturità fino all'apertura della procedura concorsuale; nel caso di crediti privilegiati dell'amministratore: l'importo capitalizzato calcolato di interesse;

3. qualora il creditore nel contesto di una procedura concorsuale, oltre al credito, intenda ottenere il riconoscimento delle spese sostenute per far valere il suo credito in giudizio o nel contesto di altri procedimenti giudiziari avviati prima dell'apertura di una procedura fallimentare: l'ammontare di tali costi;

4. qualora il creditore intenda ottenere il riconoscimento del credito come un credito privilegiato: un'istanza esplicita che richieda che il credito sia considerato come un credito prioritario al momento della distribuzione; e

5. qualora il creditore intenda ottenere il riconoscimento del credito come un credito subordinato: una descrizione esplicita delle circostanze il cui verificarsi comporta la realizzazione di una condizione differita o risolutiva alla quale il credito si riferisce.

Nelle procedure concorsuali, un creditore può presentare più crediti tramite una singola domanda.

Procedura per la verifica dei crediti

La procedura per la verifica dei crediti prevede tre fasi:

1. dichiarazione dell'amministratore in merito ai crediti presentati:

l'amministratore rende una dichiarazione in merito al riconoscimento o all'impugnazione dei crediti preparando un osnovni seznam preizkušenih terjatev (elenco di base dei crediti verificati). Nell'elenco, per ogni credito presentato l'amministratore indica se lo stesso viene riconosciuto o contestato. L'organo giurisdizionale pubblica l'elenco sulle pagine web utilizzate per le pubblicazioni nel contesto delle procedure concorsuali. I creditori possono presentare opposizione in relazione a eventuali errori relativi ai crediti notificati presenti nell'elenco di base entro 15 giorni dalla sua pubblicazione presentando una ugovor proti osnovnem seznamu (obiezione relativa all'elenco di base). Laddove l'obiezione del creditore risulti essere giustificata, l'amministratore deve emettere una versione corretta dell'elenco di base;

2. dichiarazione del creditore sui crediti notificati di altri creditori:

ogni creditore che ha notificato il proprio credito entro i termini prescritti, nel contesto delle procedure concorsuali, può presentare un'opposizione nei confronti dei crediti vantati da altri creditori depositando una ugovor o prerekanju terjatve (opposizione per impugnare un credito vantato). Il creditore deve presentare l'opposizione per impugnare un credito entro 15 giorni dalla pubblicazione dell'elenco di base dei crediti verificati, nel caso delle procedure di liquidazione coatta amministrativa, ed entro un mese, nel caso delle procedure di fallimento. Nel caso delle procedure di fallimento personale e nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa, tale opposizione può essere presentata anche dal debitore insolvente in veste di parte coinvolta nella procedura. L'amministratore registra le dichiarazioni dei creditori e del debitore in merito ai crediti contestati nel dopolnjeni seznam preizkušenih terjatev (elenco integrato dei crediti verificati). Eventuali errori legati alla mancata gestione di un'opposizione presentata possono essere fatti rilevare tramite un'opposizione relativa all'elenco integrato;

3. decisione dell'organo giurisdizionale in merito alla verifica dei crediti:

l'organo giurisdizionale decide in merito alla verifica dei crediti emettendo una sklep o preizkus terjatev (decisione sulla verifica dei crediti). Sulla base di tale decisione, l'amministratore prepara un končni seznam preizkušenih terjatev (elenco definitivo dei crediti verificati) che l'organo giurisdizionale pubblica insieme alla decisione sulla verifica dei crediti.

Nella decisione sulla verifica dei crediti, l'organo giurisdizionale decide in merito alle obiezioni, ai crediti verificati e impugnati, nonché ai crediti che è probabile vengano dimostrati e a coloro che devono avviare un'azione nel contesto di altri procedimenti giudiziari (ossia azioni legali) al fine di fare valere il loro credito. Il termine per intentare la causa è di un mese.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

La massa attiva fallimentare consiste nei beni del debitore soggetto a fallimento che vengono realizzati per coprire le spese della procedura e per pagare i crediti dei creditori. La legge distingue tra "massa fallimentare" e "massa fallimentare speciale". La massa fallimentare speciale è rappresentata dai beni che sono soggetti a un diritto di separazione oppure dalle attività monetarie ottenute tramite la realizzazione di tali beni. Per tutti i beni soggetti a un diritto di separazione è necessario istituire una massa fallimentare distinta e gestire tale massa separatamente dai beni che costituiscono la massa fallimentare generale e i beni appartenenti alle masse fallimentari speciali.

La parte già liquidata di una massa attiva fallimentare rappresenta la massa distribuibile ed è destinata al pagamento dei crediti dei creditori. La massa fallimentare generale distribuibile è rappresentata dalle attività monetarie generate dalla realizzazione di detta massa fallimentare generale, dalle quali vengono detratte le spese della procedura di fallimento. La massa fallimentare speciale distribuibile è rappresentata dalle attività monetarie generate dalla realizzazione di detta massa fallimentare speciale, dalle quali vengono detratte le spese di tale realizzazione.

Per quanto riguarda il pagamento prioritario nel quadro delle procedure di fallimento, i crediti dei creditori sorti prima dell'apertura della procedura sono classificati come segue:

  • crediti assistiti da garanzie, il cui pagamento è garantito da un diritto di separazione che include il diritto al pagamento prioritario del credito utilizzando i beni specifici; e
  • crediti chirografari, tra i quali vi sono i crediti privilegiati, vengono pagati per primi, seguiti in ordine dai crediti ordinari, dai crediti subordinati e, infine, dai diritti sociali.

I crediti assistiti da garanzie sono crediti il cui pagamento è garantito da un diritto di separazione. Un diritto di separazione è rappresentato da qualsiasi diritto a un pagamento prioritario del credito utilizzando beni specifici. Il diritto di separazione più comune è rappresentato da un privilegio. Nel caso delle procedure di fallimento i crediti assistiti da garanzie sono pagati in via prioritaria utilizzando i proventi ottenuti dalla vendita dei beni che erano oggetto del diritto di separazione.

I crediti chirografari sono crediti non assistiti da un diritto di separazione. Tali crediti sono subordinati al rimborso di crediti assistiti da garanzie in termini di pagamento utilizzando i beni che erano oggetto del diritto di separazione in questione. I pagamenti effettuati utilizzando i beni rimanenti vengono effettuati secondo il seguente ordine: 1) crediti privilegiati; 2) crediti ordinari; e 3) eventuali crediti subordinati.

  • I crediti privilegiati sono quei crediti (chirografari) che, per legge, devono essere pagati in via prioritaria, prima del pagamento dei crediti (chirografari) ordinari (ad esempio, gli stipendi e i compensi salariali per gli ultimi sei mesi prima dell'apertura della procedura concorsuale, le indennità di fine rapporto dovute ai lavoratori, i contributi non pagati, ecc.). Qualora una procedura di fallimento venga avviata perché una procedura di liquidazione coatta amministrativa non ha avuto successo, i crediti sorti durante quest'ultima procedura hanno priorità assoluta e vengono pagati prima che vengano soddisfatti i crediti privilegiati;
  • i crediti ordinari sono crediti chirografari che non sono né privilegiati, né subordinati;
  • i crediti subordinati sono crediti chirografari che vengono pagati soltanto dopo aver soddisfatto tutti i crediti non assistiti da garanzie, vantati nei confronti del debitore sulla base di un rapporto giuridico tra il creditore e il debitore, nel caso in cui il debitore diventi insolvente. Nel caso di una liquidazione coatta, i crediti subordinati possono essere convertiti in una quota di proprietà. Se non vengono trasferiti sotto forma di contributo in natura, una liquidazione coatta confermata ha l'effetto di farli estinguere.

I diritti sociali, azioni o quote sociali non hanno le caratteristiche (natura legale) di un diritto di obbligazione e conferiscono agli azionisti il diritto su una parte proporzionale di quanto rimane della massa attiva fallimentare.

Prima che vengano effettuati i pagamenti a favore dei creditori, viene escluso dalla massa attiva fallimentare (massa distribuibile) l'importo necessario per pagare le spese della procedura di fallimento. I creditori vengono pagati nell'ordine riportato qui di seguito. I creditori privilegiati che vantano crediti garantiti da un privilegio o da una garanzia (ad esempio, un'ipoteca) sono i primi a essere pagati a fronte dei beni che erano oggetto del titolo (massa speciale distribuibile). I creditori di crediti derivanti da contratti o altri negozi giuridici conclusi dal debitore soggetto a fallimento nel periodo compreso tra l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa fino all'apertura della procedura di fallimento, in conformità con le norme in materia di limitazione delle attività aziendali nel contesto delle procedure di liquidazione coatta amministrativa stabilite per legge, sono pagati per primi utilizzando la massa generale distribuibile. Quindi vengono pagati i creditori che vantano crediti privilegiati (lavoratori) e, infine, gli altri creditori, ossia i creditori di crediti chirografari ordinari e i creditori di crediti subordinati. Qualsiasi eventuale provento residuo risultante dalla realizzazione della massa fallimentare viene distribuito tra gli azionisti.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Procedure di liquidazione coatta amministrativa

Una liquidazione coatta concordata tramite votazione dei creditori deve essere altresì confermata da un organo giurisdizionale. In una decisione relativa alla conferma della liquidazione coatta, l'organo giurisdizionale:

1. decide se confermare o meno la liquidazione coatta;

2. stabilisce il contenuto della liquidazione confermata indicando:

- la percentuale di pagamento dei crediti dei creditori;

- le scadenze per il loro pagamento; e

- il tasso di interesse sui crediti dei creditori nel periodo compreso tra l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa e la scadenza del termine per il pagamento;

3. decide quali crediti sono stati verificati nella procedura di liquidazione coatta amministrativa; e

4. ordina al debitore di pagare i crediti dei creditori, come verificato nella procedura di liquidazione coatta amministrativa, secondo le proporzioni, entro i termini e applicando i tassi di interesse definiti nella liquidazione coatta confermata.

Nelle procedure si applica la regola della priorità assoluta. L'attuazione della ristrutturazione finanziaria delle attività aziendali del debitore nel contesto della procedura di liquidazione coatta amministrativa comporta che:

  • gli azionisti del debitore possano conservare soltanto la parte del capitale sociale del debitore che corrisponde alla rimanenza dei beni del debitore che avrebbero ricevuto qualora fosse stata aperta una procedura di fallimento nei confronti del debitore;
  • ai creditori devono essere concesse condizioni più favorevoli per il pagamento dei loro crediti rispetto a quelle che avrebbero ottenuto qualora fosse stata avviata una procedura di fallimento nei confronti del debitore, tenendo conto dell'ordine di priorità e di altre norme relative alla priorità di pagamento, dei crediti ordinari e subordinati e dei crediti assistiti da garanzie nelle procedure concorsuali; e
  • le operazioni dell'impresa del debitore o la parte vitale delle stesse continuano ad essere svolte.

La ristrutturazione finanziaria avviene tramite la richiesta da parte del debitore ai creditori di accettare che i crediti ordinari di questi ultimi vengano ridotti o che il pagamento degli stessi venga differito. Il debitore deve offrire a tutti i creditori una percentuale uguale di pagamento dei loro crediti ordinari, scadenze uguali per il pagamento degli stessi, nonché lo stesso tasso di interesse dall'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa fino alla scadenza del termine per il pagamento dei creditori. Nel caso in cui il debitore sia una società di capitali, il debitore può chiedere al creditore di scegliere tra:

  • accettare una riduzione e un posticipo della data di scadenza dei suoi crediti ordinari; o
  • accettare che i suoi crediti vengano trasferiti al debitore in qualità di contributo in natura sulla base di un aumento di capitale del debitore (conversione del debito in azioni).

Una liquidazione coatta non influenza i crediti privilegiati o i diritti esclusi. I crediti subordinati vengono estinti. Nel quadro di una liquidazione coatta i crediti assistiti da garanzie possono essere soggetti a ristrutturazione soltanto su base volontaria. Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa relative a imprese di grandi, medie o piccole dimensioni, i crediti assistiti da garanzie possono essere ristrutturati tramite un rinvio della scadenza o una riduzione del tasso di interesse, nel senso che una decisione adottata dal 75% della maggioranza si applica anche a quei creditori che detengono un diritto di separazione che non hanno votato a favore della liquidazione coatta. Nel contesto di queste procedure, come misura di ristrutturazione finanziaria, è possibile l'esclusione di una parte vitale delle attività aziendali del debitore a favore di un'altra società (spin-off). È altresì concesso ristrutturare i diritti di separazione in un diritto di separazione congiunto (in tal caso è richiesta una maggioranza dell'85%).

Procedure di fallimento nei confronti di una persona giuridica

Le procedure di fallimento vengono condotte con l'intento di realizzare la massa fallimentare e pagare i creditori. Come regola generale, un contratto per la vendita di beni del debitore soggetto a fallimento può essere concluso sulla base di una vendita all'asta pubblica o di una gara d'appalto vincolante. Una vendita all'asta pubblica può essere organizzata aumentando il prezzo di partenza o riducendo il prezzo di partenza. Nelle procedure di fallimento, l'impresa o un'attività dell'azienda possono essere conservate, vendendo l'impresa tramite un'asta pubblica come un'unità operativa oppure vendendone le parti vitali (vendita di un'impresa in regime di continuità).

Prima che vengano effettuati i pagamenti a favore dei creditori, viene escluso dalla massa attiva fallimentare l'importo necessario per pagare le spese della procedura di fallimento. I creditori vengono pagati nel seguente ordine: i creditori privilegiati i cui crediti sono garantiti da un privilegio o una garanzia (ad esempio un'ipoteca) sono pagati per primi utilizzando i beni oggetto del titolo; quindi, vengono pagati i creditori di crediti derivanti da contratti o altri negozi giuridici conclusi dal debitore soggetto a fallimento nel periodo compreso tra l'apertura della procedura di liquidazione coatta amministrativa fino all'apertura della procedura di fallimento, in conformità con le norme in materia di limitazione delle attività aziendali nel contesto delle procedure di liquidazione coatta amministrativa stabilite per legge; quindi vengono pagati i creditori che vantano crediti privilegiati (lavoratori) e, infine, gli altri creditori (creditori di crediti chirografari ordinari e creditori di crediti subordinati). Qualsiasi eventuale provento residuo risultante dalla liquidazione della massa fallimentare viene distribuito tra gli azionisti.

Fallimento personale

Proprio come avviene nel caso delle procedure di fallimento relative alle persone giuridiche, le procedure di fallimento personale vengono svolte al fine di ottenere il pagamento proporzionale e simultaneo di tutti i crediti dei creditori. Di conseguenza, i creditori vengono pagati, in maniera proporzionale e contemporaneamente, utilizzando i beni del debitore. La massa fallimentare comprende tutti i beni della persona eccessivamente indebitata all'atto dell'apertura della procedura di fallimento, a meno che dati beni non siano esclusi dall'esecuzione ai sensi della Zakon o izvršbi in zavarovanju (legge in materia di garanzia e recupero dei crediti). Dato che una persona fisica, a differenza di una persona giuridica, non cessa di esistere al termine di una procedura di fallimento, i crediti dei creditori che non sono stati soddisfatti durante la procedura di fallimento non si estinguono. A differenza dei crediti dei creditori nelle procedure di fallimento nei confronti di una persona giuridica, l'esecuzione di crediti nel contesto di procedure di fallimento personali non cessa all'atto della chiusura di dette procedure. Una decisione sulla chiusura di una procedura di fallimento personale che comprende un elenco dei crediti riconosciuti non pagati costituisce un mezzo per i creditori non soddisfatti per cercare di ottenere il soddisfacimento di tali crediti.

Per poter essere sollevato dalle sue obbligazioni, al debitore soggetto a fallimento viene data la possibilità di presentare un'istanza prima dell'emissione della decisione in merito alla chiusura della procedura di fallimento personale, nella quale questi può richiedere lo sgravio dalle sue obbligazioni sorte prima dell'apertura della procedura di fallimento personale che non verranno soddisfatte ai sensi di detta procedura. Qualora il debitore soggetto a fallimento presenti un'istanza per lo sgravio dalle sue obbligazioni e qualora le procedure relative a tale sgravio si concludano con un esito favorevole per detto debitore, la parte delle sue obbligazioni che avrebbe altrimenti potuto essere oggetto di esecuzione sulla base di una decisione in merito alla chiusura della procedura di fallimento viene sgravata e, di conseguenza, il diritto dei creditori di far valere tali crediti in giudizio si estingue.

Anche nel caso in cui venga emesso un parere favorevole in relazione allo sgravio del debitore dalle sue obbligazioni, tale sgravio non influenza i seguenti tipi di obbligazioni del debitore:

1. diritti di priorità dei lavoratori;

2. crediti nei confronti del debitore soggetto a fallimento basati su un assegno di mantenimento stabilito per legge, sul risarcimento di danni derivanti da una riduzione delle attività di base o da una riduzione o dalla perdita della capacità di lavorare, nonché sul risarcimento per la perdita dell'assegno di mantenimento a causa del decesso della persona che li forniva;

3. crediti per sanzioni pecuniarie o per il risarcimento di un vantaggio pecuniario ottenuto tramite un atto criminale riconosciuti nel contesto di procedimenti penali;

4. crediti in base a una condanna con la sospensione condizionale, subordinata alla restituzione del vantaggio pecuniario ottenuto con la commissione di un reato oppure al risarcimento dei danni in seguito alla commissione di un reato;

5. crediti per sanzioni pecuniarie o per il risarcimento di un vantaggio pecuniario ottenuto con la commissione di un reato minore accertato nel contesto di procedimenti giudiziari per reati minori;

6. crediti per il recupero di beni ottenuti illecitamente; e

7. crediti per il risarcimento di danni causati intenzionalmente o per negligenza grave.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Le procedure di liquidazione coatta amministrativa vengono chiuse tramite una decisione definitiva dell'organo giurisdizionale che conferma la liquidazione coatta.

Ogni creditore il cui credito è influenzato da una liquidazione coatta confermata può chiedere all'organo giurisdizionale di annullare la liquidazione coatta confermata nel caso in cui il debitore insolvente sia in grado di soddisfare integralmente o in larga misura i crediti ordinari vantati da tale creditore. Una causa volta a stabilire un credito annullabile deve essere presentata entro sei mesi dalla scadenza del termine di pagamento del credito stesso, come stabilito nella liquidazione coatta confermata.

Ogni creditore influenzato da una liquidazione coatta confermata può chiedere all'organo giurisdizionale di annullare la liquidazione coatta confermata nel caso in cui la stessa sia stata ottenuta in maniera fraudolenta.

Una causa volta a stabilire un credito annullabile deve essere presentata entro due anni dal momento in cui la decisione sulla conferma della liquidazione coatta è diventata definitiva.

La competenza per la decisione in merito alla causa spetta all'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione che conferma la liquidazione coatta.

In una decisione nella quale l'organo giurisdizionale annulla la liquidazione coatta confermata, l'organo giurisdizionale può ordinare al debitore di pagare qualsiasi parte non saldata dei crediti che era influenzata dalla liquidazione coatta confermata, entro un termine stabilito da detto organo, che non può essere superiore a un anno dal momento in cui la decisione diventa definitiva.

Chiusura di procedure di fallimento nei confronti di una persona giuridica

Le procedure di fallimento nei confronti di una persona giuridica vengono chiuse tramite una decisione in merito alla chiusura della procedura di fallimento interessata. L'organo giurisdizionale emette tale decisione sulla base della relazione finale del curatore che viene preparata, dopo che quest'ultimo ha completato tutti gli atti previsti dalla legge, sulla base del parere del comitato dei creditori. Il curatore è tenuto a presentare la relazione finale all'organo giurisdizionale entro un mese dal completamento della distribuzione finale.

Qualora dopo che l'organo giurisdizionale ha emesso una decisione in merito alla chiusura della procedura di fallimento si individuino dei beni appartenenti al debitore soggetto a fallimento, è possibile aprire una procedura di fallimento nei confronti del debitore in relazione a tali beni individuati successivamente su richiesta di un creditore che aveva diritto a compiere atti processuali nel quadro della procedura di fallimento nei confronti del debitore e il cui diritto di partecipare non si era estinto prima della fine della procedura di fallimento, oppure su richiesta di un azionista del debitore soggetto a fallimento.

Chiusura di un fallimento personale

Un fallimento personale viene chiuso tramite una decisione in merito alla chiusura della procedura di fallimento.

Nel caso in cui sia stato concesso lo sgravio dalle obbligazioni a favore di un debitore soggetto a fallimento personale, ogni creditore il cui credito è influenzato dalla decisione definitiva in merito allo sgravio dalle obbligazioni può chiedere all'organo giurisdizionale di annullare detto sgravio oggetto della decisione, nel caso in cui il debitore abbia ottenuto tale decisione in merito allo sgravio dalle sue obbligazioni nascondendo o presentando in maniera falsa informazioni in merito ai suoi beni oppure tramite qualche altra forma di frode. Una causa deve essere avviata entro tre anni dalla data in cui la decisione in merito allo sgravio dalle obbligazioni diventa definitivo (articolo 411 della ZFPPIPP). Anche i creditori che, dopo che la decisione sullo sgravio dalle obbligazioni è diventata definitiva, individuano beni del debitore che il debitore possedeva prima della concessione di detto sgravio (e aveva nascosto) possono chiedere l'annullamento dello sgravio dalle obbligazioni chiedendo l'apertura di una procedura di fallimento in relazione a tali beni. In questo caso, la causa per l'annullamento dello sgravio dalle obbligazioni non deve necessariamente essere intentata entro il termine dei tre anni.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Ogni creditore sostiene le proprie spese per la partecipazione alle procedure concorsuali.

Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa aperte su istanza del debitore le spese della procedura e qualsiasi altra spesa sono a carico del debitore.

Nelle procedure di liquidazione coatta amministrativa nei confronti di imprese di grandi, medie o piccole dimensioni aperte su istanza di creditori le spese iniziali della procedura sono a carico di chi ha presentato istanza per la stessa. Nel quadro di tali procedure, il richiedente sostiene altresì i costi delle parcelle del commissario. Il debitore contro il quale è stata avviata la procedura sostiene i costi relativi ai seguenti pagamenti:

- pagamenti effettuati in base a contratti conclusi con consulenti legali e finanziari qualificati per servizi legali e finanziari che sono necessari per preparare la relazione sulla situazione finanziaria e sulle operazioni del debitore, il piano di ristrutturazione finanziaria e gli altri documenti che devono essere presentati come parte della proposta di liquidazione coatta;

- i pagamenti effettuati ai sensi di un contratto concluso con un revisore contabile per la revisione della relazione sulla situazione finanziaria e sulle operazioni del debitore; e

- i pagamenti effettuati ai sensi di un contratto con un perito autorizzato a riesaminare il piano di ristrutturazione finanziaria.

Nelle procedure di fallimento le spese delle procedure e quelle sostenute nel corso delle stesse sono a carico della massa fallimentare e vengono saldate prima del pagamento dei crediti a fronte della massa fallimentare distribuibile. Nel caso in cui un'istanza di apertura di una procedura di fallimento sia presentata da un creditore, questi deve effettuare un deposito per coprire i costi iniziali della procedura di fallimento, pur mantenendo il diritto di recuperare l'anticipo versato in conformità con le norme in materia di pagamento delle spese delle procedure di fallimento.

Nelle procedure di ristrutturazione preventiva il debitore deve rimborsare la sua quota proporzionale dei costi dei creditori che hanno partecipato alla procedura che, secondo la pratica commerciale generalmente stabilita, sono solitamente coperti dal debitore. Il debitore e i creditori concordano in merito al risarcimento di questi costi nell'accordo sulla ristrutturazione finanziaria.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

Condizioni di annullabilità

I creditori e il curatore fallimentare hanno il diritto di contestare un atto del debitore. Viene quindi avviata una causa o presentata un'opposizione nei confronti della persona che ha beneficiato dell'atto annullabile.

È possibile impugnare eventuali atti (ivi incluse omissioni degli stessi) che si traducono in pagamento disuguale o ridotto dei creditori del fallimento oppure nel porre un particolare creditore in una posizione più favorevole (concedendo vantaggi a creditori, aspetti noti come elemento oggettivo di annullabilità). Nell'effettuare l'impugnazione, il richiedente deve dimostrare che la parte che ha beneficiato dell'atto annullabile sapeva o avrebbe dovuto sapere della cattiva situazione finanziaria del debitore (elemento soggettivo di annullabilità). La legge prevede presunzioni di legge per i casi in cui ritiene che tale condizione sia soddisfatta, oltre a specificare casi in cui non è possibile impugnare atti giuridici. Inoltre, la legge definisce in maniera dettagliata il contenuto della domanda e il metodo per cercare di ottenere l'annullamento.

Periodo durante il quale possono essere realizzati atti annullabili

Gli atti giuridici che possono essere impugnati nelle procedure di fallimento sono quelli che sono stati realizzati nel periodo compreso tra l'ultimo anno prima della presentazione di un'istanza di avvio della procedura di fallimento fino all'apertura della stessa. Un atto giuridico senza pagamento (o atti giuridici con un controvalore sproporzionatamente basso) possono essere impugnati se realizzati nel periodo compreso tra i 36 mesi prima della presentazione della richiesta di avvio della procedura di fallimento e l'apertura di detta procedura. Una causa per l'annullamento deve essere intentata entro 12 mesi dalla data in cui una decisione sull'apertura della procedura di fallimento diventa definitiva.

Quali atti non possono essere impugnati

Non è possibile impugnare atti giuridici compiuti dal debitore soggetto a fallimento durante la procedura di liquidazione coatta amministrativa in conformità con le norme di legge applicabili volte a condurre le attività aziendali del debitore nel contesto della procedura; gli atti giuridici realizzati dal debitore soggetto al fallimento al fine di pagare i crediti dei creditori secondo le proporzioni, le scadenze e i tassi di interesse stabiliti in una liquidazione coatta confermata; e i pagamenti di cambiali o assegni se l'altra parte doveva ricevere un pagamento affinché il debitore soggetto a fallimento non perdesse il diritto di regresso nei confronti di un'altra persona obbligata ai sensi della cambiale o dell'assegno.

Non possono essere contestati nemmeno gli atti giuridici compiuti dal debitore al fine di pagare i crediti del creditore o di soddisfare altre obbligazioni ai sensi di un accordo confermato sulla ristrutturazione finanziaria.

Particolarità nel contesto del fallimento personale

Il periodo di annullabilità per atti giuridici senza pagamento e per atti giuridici compiuti dal debitore soggetto al fallimento a beneficio di una persona strettamente legata allo stesso è pari a cinque anni nel caso del fallimento personale. Questa norma include contratti con persone fisiche strettamente legate, nonché persone giuridiche che sono associate al debitore soggetto al fallimento o a persone fisiche strettamente legate allo stesso. Si tratta di persone giuridiche nelle quali il debitore soggetto a fallimento o persone con le quali egli è strettamente legato possiedono individualmente o congiuntamente una quota pari ad almeno il 25% del capitale sottoscritto, oppure hanno una quota di diritti di voto pari al 25%, oppure hanno il diritto di nominare e revocare la nomina di persone autorizzate a rappresentare la persona giuridica, oppure tali persone sono autorizzate a rappresentare la persona giuridica o ad agire a beneficio di imprese ad esse associate.

Ultimo aggiornamento: 23/05/2018

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Insolvenza/fallimento - Slovacchia

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

In Slovacchia è possibile avviare tutti i diversi tipi di procedure concorsuali nei confronti di un debitore.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

Le condizioni per l'avvio dei singoli tipi di procedure concorsuali sono riportate in appresso.

Condizioni per una dichiarazione di fallimento o di amministrazione controllata

  • I procedimenti giudiziari relativi a fallimenti ed amministrazione controllata ("procedure concorsuali") sono costituiti da due parti. La prima parte viene avviata presentando una istanza di fallimento e continua fino a quando non viene emessa una dichiarazione di fallimento. La seconda parte inizia quando viene emessa una dichiarazione di fallimento e continua fino alla chiusura della procedura concorsuale.
  • Le condizioni per la prima parte sono: l'esistenza di una persona che ha il diritto di presentare un'istanza per l'avvio di una procedura concorsuale (se il procedimento giudiziario viene avviato tramite istanza), sulla base della quale è ragionevole supporre che il debitore sia insolvente; e l'esecuzione di un pagamento anticipato a favore dell'organo giurisdizionale.
  • Le condizioni per la seconda parte (l'attuazione di una dichiarazione di fallimento) sono: l'esistenza di più creditori; un eccessivo indebitamento del debitore oppure il fatto che quest'ultimo sia insolvente in termini di flussi di cassa; e la presenza di attivi sufficienti a coprire i costi della procedura concorsuale.
  • Persona ammissibile a presentare una istanza: le procedure concorsuali possono essere avviate in presenza di un'istanza o meno. Un'istanza di fallimento può essere depositata dal debitore, da un creditore, da un liquidatore o da un'altra persona specificata dalla legislazione. Le procedure concorsuali vengono avviate principalmente senza che debba essere presentata un'istanza nel caso in cui una riorganizzazione non abbia avuto esito positivo, nel qual caso l'organo giurisdizionale decide di avviare la procedura concorsuale e di dichiarare il fallimento (entrambe le decisioni sono oggetto di un'unica ordinanza).
  • L'istanza deve soddisfare requisiti formali generali e taluni particolari, laddove questi ultimi dipendono da chi presenta l'istanza. Se si tratta di un creditore, l'istanza deve includere la prova dell'insolvenza del debitore in termini di flussi di cassa. Se viene presentata dal debitore (si presume l'esistenza di un'insolvenza in termini di flussi di cassa o di un eccessivo indebitamento), l'istanza deve includere un elenco degli attivi, dei passivi, delle parti correlate e il bilancio più recente del debitore, se disponibili.
  • Il soggetto che presenta l'istanza deve effettuare il versamento anticipato sul conto bancario dell'organo giurisdizionale prima di presentare l'istanza.
  • Con "insolvenza" si intende che il debitore è eccessivamente indebitato o è insolvente in termini di flussi di cassa. Un debitore risulta essere eccessivamente indebitato se deve tenere una contabilità conformemente alla legislazione applicabile (legge n. 431/2002 sulla contabilità), ha più di un creditore e il valore dei passivi del debitore è superiore al valore dei suoi attivi. Una persona giuridica è insolvente in termini di flussi di cassa se è in ritardo di più di 30 giorni nel pagamento di due o più passività finanziarie nei confronti di più di un creditore. Una persona fisica è insolvente in termini di flussi di cassa se non è in grado di pagare almeno una passività finanziaria 180 giorni dopo la scadenza del pagamento.
  • Attivi sufficienti: nel caso in cui l'esistenza di attivi sufficienti per coprire i costi della procedura concorsuale sia discutibile, l'organo giurisdizionale nomina un amministratore fiduciario temporaneo o un curatore temporaneo ("professionista" o "curatore fallimentare") incaricato di esaminare la questione.

Condizioni per avviare una riorganizzazione

Come per le procedure concorsuali, la riorganizzazione si divide in due parti. Nella prima parte (quando viene avviata la riorganizzazione) l'organo giurisdizionale esamina il soddisfacimento o meno delle condizioni per la riorganizzazione. Ciò inizia quando una persona idonea a partecipare a tale procedura (il debitore o un creditore) presenta un'istanza unitamente a una raccomandazione del curatore fallimentare a sostegno della riorganizzazione del debitore. La seconda parte inizia quando la riorganizzazione viene consentita e il debitore, sotto la supervisione del curatore fallimentare e dell'organo giurisdizionale e collaborando con i creditori, redige, discute e ottiene l'approvazione di un piano di riorganizzazione che viene quindi omologato dall'organo giurisdizionale.

  • Il debitore può presentare un'istanza per la riorganizzazione se ha richiesto il parere del curatore fallimentare e quest'ultimo, in un parere che non può avere data antecedente a 30 giorni, ha raccomandato la riorganizzazione del debitore.
  • Un creditore può presentare un'istanza per la riorganizzazione se ha richiesto il parere del curatore fallimentare e quest'ultimo, in un parere che non può avere data antecedente a 30 giorni, ha raccomandato la riorganizzazione del debitore e quest'ultimo ha acconsentito al deposito di un'istanza in tal senso.

Condizioni per l'avvio dello sgravio del debito

Condizioni per l'avvio dello sgravio del debito: il debitore è una persona fisica (un imprenditore o un consumatore); la procedura concorsuale è stata chiusa; il debitore ha presentato un'istanza e ha adempiuto i propri obblighi durante la procedura concorsuale. Tuttavia, il debitore non ha il diritto di chiedere l'estinzione dei debiti se le procedure concorsuali sono state chiuse perché gli attivi del debitore erano insufficienti anche per soddisfare i crediti vantati nei confronti della massa fallimentare. Altre condizioni prevedono che: il debitore sia insolvente in termini di flussi di cassa e abbia dichiarato tale insolvenza; siano trascorsi almeno dieci anni dall'ultimo sgravio del debito; vi siano pignoramenti (ossia l'assunzione di controllo su beni) o procedimenti analoghi nei confronti del debitore; e quest'ultimo non possa scontare una pena detentiva.

  • L'istanza può essere presentata unitamente a un'istanza per l'ottenimento di una dichiarazione di fallimento oppure durante le procedure concorsuali fino alla loro chiusura. Tale istanza va depositata dal debitore il quale deve tuttavia essere rappresentato dal Centrum právnej pomoci (Centro per il patrocinio a spese dello Stato); inoltre, l'istanza può essere presentata soltanto per via elettronica.
  • Il debitore ottiene lo sgravio del debito quando l'organo giurisdizionale emette una dichiarazione di fallimento (sgravio del debito per fallimento) oppure ordina il rispetto di un piano di rientro (sgravio del debito per piano di rientro). Ai fini dello sgravio del debito non sono necessarie altre decisioni giudiziarie.
  • Soddisfacimento delle obbligazioni: l'organo giurisdizionale consente lo sgravio del debito nel caso in cui constati che il debitore ha soddisfatto le obbligazioni previste dalla legge applicabile durante le procedure concorsuali; altrimenti respinge l'istanza. Onestà di intenti: esiste una presunzione dell'onestà di intenti del debitore che i creditori possono impugnare nel contesto di procedimenti giudiziari civili "classici", ma non nel corso di procedure per lo sgravio del debito.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Le procedure concorsuali si applicano a:

  1. attivi che appartenevano al debitore al momento della dichiarazione di fallimento;
  2. attivi che il debitore ha acquisito durante la procedura concorsuale;
  3. attivi che garantiscono passivi del debitore;
  4. altri attivi, laddove previsto dalla normativa.

Gli attivi soggetti a procedura concorsuale costituiscono la massa fallimentare, che è suddivisa nella massa generale e in masse separate specifiche per i creditori privilegiati.

Restano esclusi dalle procedure concorsuali: attivi impignorabili nel contesto dell'esecuzione di decisioni giudiziarie o di procedimenti di pignoramento; fideiussioni doganali fino all'importo dell'obbligazione doganale; una garanzia fiscale e attivi esclusi dalle procedure concorsuali ai sensi di una legislazione distinta. Il reddito del debitore è soggetto a procedure concorsuali nella misura in cui sia pignorabile nel contesto di procedimenti di esecuzione o di pignoramento. La parte del salario netto che può essere altrimenti detratta per liquidare i crediti privilegiati è soggetta alle procedure concorsuali soltanto nella misura in cui viene soddisfatto un credito vantato nei confronti della massa fallimentare.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

I ruoli delle parti nei vari tipi di procedimenti

•      Obblighi generali del debitore:

o     il debitore è tenuto a prevenire l'insolvenza. Laddove l'insolvenza sia imminente, il debitore è tenuto ad adottare misure adeguate e proporzionate senza indebito ritardo per evitare il verificarsi di tale circostanza. La presentazione di un'istanza per la riorganizzazione non esonera il debitore dall'obbligo di presentare anche un'istanza di fallimento (le procedure concorsuali verranno sospese nel caso in cui la richiesta di riorganizzazione venga accolta).

I ruoli delle parti in caso di fallimento

•      Curatore fallimentare:

o     durante le procedure concorsuali, il curatore fallimentare gestisce principalmente gli attivi soggetti a procedure concorsuali, li liquida e utilizza i proventi ottenuti per soddisfare i creditori del debitore;

o     quando viene emessa la dichiarazione di fallimento, il diritto del debitore di disporre degli attivi soggetti a procedure concorsuali e il diritto di agire per proprio conto in relazione a tali attivi passano al curatore fallimentare che agisce quindi in nome e per conto del debitore.

I ruoli delle parti in caso di riorganizzazione

•      Curatore fallimentare:

o     il ruolo principale del curatore fallimentare è redigere il piano di riorganizzazione in collaborazione con il debitore e i creditori;

o     il curatore fallimentare esamina i crediti presentati e ne conferma l'insinuazione oppure li respinge;

o          il curatore fallimentare supervisiona il debitore. Una delle forme assunte da tale supervisione consiste nell'approvazione degli atti del debitore specificati nell'ordinanza dell'organo giurisdizionale che ha consentito la riorganizzazione.

•      Debitore:

•      il debitore svolge i compiti riportati nel piano di riorganizzazione;

•      il debitore ha inoltre il diritto di presentare un suggerimento al curatore fallimentare per respingere un credito insinuato;

•      il debitore agisce a proprio nome e per proprio conto.

I ruoli delle parti in caso di sgravio del debito (entrambi i tipi):

•      Debitore:

o     l'autorizzazione allo sgravio del debito fa scattare un periodo di prova di tre anni, durante il quale il debitore è tenuto a fornire al curatore fallimentare, alla fine di ogni anno, l'importo del denaro specificato dall'organo giurisdizionale, ma al massimo il 70 % del reddito totale netto del debitore per l'anno di prova trascorso. Dopo aver dedotto la propria remunerazione, il curatore fallimentare distribuisce proporzionalmente tale importo tra i creditori del debitore conformemente al piano di distribuzione finale;

o     durante tale periodo di prova, il debitore è tenuto a compiere sforzi ragionevoli per trovare un impiego che gli fornisca una fonte di reddito oppure un lavoro autonomo idoneo allo stesso fine, nonché a fornire tutte le informazioni richieste dal curatore fallimentare, comprese quelle sul reddito, sulle spese e su eventuali variazioni dell'indirizzo di residenza, dell'impiego o della sede di lavoro;

o     gli atti giuridici del debitore durante il periodo di prova sono soggetti al consenso scritto del curatore fallimentare nell'ambito definito dall'ordinanza dell'organo giurisdizionale che consente lo sgravio del debito;

o     il debitore, rappresentato dal Centro per il patrocinio a spese dello Stato, presenta un'istanza che include il CV del debitore, un elenco di parti correlate, gli attivi presenti e passati e un elenco di creditori. Il debitore dichiara l'insolvenza in termini di flussi di cassa e documenta l'esistenza di procedure di pignoramento;

o     durante queste procedure concorsuali il debitore deve accettare che il diritto di disporre dei suoi attivi passi al curatore fallimentare.

•      Curatore fallimentare:

o     il curatore fallimentare redige un elenco degli attivi inclusi nella massa fallimentare e ne dispone (ossia dispone degli attivi soggetti a procedure concorsuali);

o     il curatore fallimentare risolve determinati contratti;

o     il curatore fallimentare vende gli attivi inclusi nella massa fallimentare, paga i costi della procedura concorsuale, propone il piano di distribuzione dei proventi e successivamente lo attua;

o     se la procedura concorsuale fa ricorso a un piano di rientro, il curatore fallimentare redige tale piano e lo sottopone all'organo giurisdizionale per l'omologazione.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

Fallimento: un debito dovuto dal debitore prima della dichiarazione di fallimento non può essere compensato con un credito vantato dal debitore dopo la dichiarazione di fallimento; ciò vale anche per i crediti potenziali insinuati nel contesto di una procedura concorsuale. I crediti non insinuati secondo le modalità previste dalla legislazione, i crediti insinuati acquisiti mediante cessione o trasferimento dopo la dichiarazione di fallimento e i crediti acquisiti sulla base di atti giuridici contestabili non possono essere compensati con nessuno dei crediti vantati dal debitore. Non è possibile compensare alcun credito con un credito derivante dalla responsabilità per non aver presentato un'istanza per ottenere la dichiarazione di fallimento per conto del debitore. Ciò non esclude la compensazione di altri crediti.

Riorganizzazione: si applicano le norme del diritto civile senza modifiche.

Sgravio del debito per fallimento: un credito vantato da un creditore derivante dopo la dichiarazione di fallimento non può essere compensato con uno vantato dal debitore sorto prima della dichiarazione di fallimento. Un credito sorto prima della dichiarazione di fallimento non può essere compensato con un credito vantato dal debitore sorto dopo la dichiarazione di fallimento. Ciò non esclude la compensazione di altri crediti.

Sgravio del debito per piano di rientro: si applicano le norme del diritto civile senza modifiche.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Fallimento: se il debitore aveva concluso un contratto a prestazioni corrispettive prima della dichiarazione del fallimento e vi aveva dato esecuzione, ma al momento di tale dichiarazione la controparte non aveva eseguito o aveva eseguito soltanto parzialmente il contratto, il curatore fallimentare può richiedere l'esecuzione del contratto o, in alternativa, risolverlo. Se la controparte risulta aver eseguito il contratto soltanto parzialmente, il curatore fallimentare può risolvere il contratto soltanto in relazione alle obbligazioni contrattuali che la controparte non ha ancora soddisfatto.

Se il debitore aveva stipulato un contratto a prestazioni corrispettive prima della dichiarazione di fallimento e la controparte risulta avervi dato esecuzione mentre il debitore non aveva eseguito o aveva eseguito soltanto in parte il contratto al momento della dichiarazione di fallimento, la controparte può risolvere il contratto in relazione alle obbligazioni che il debitore deve ancora soddisfare; tuttavia, i crediti vantati dalla controparte derivanti dalla risoluzione del contratto possono essere inclusi nella procedura concorsuale soltanto insinuandoli come crediti potenziali.

Se il debitore aveva concluso un contratto a prestazioni corrispettive prima della dichiarazione di fallimento e né il debitore né la controparte vi avevano dato esecuzione o lo avevano eseguito soltanto parzialmente al momento della dichiarazione del fallimento, il curatore fallimentare e la controparte possono risolvere il contratto in relazione alle obbligazioni ancora da soddisfare; tuttavia, i crediti vantati dalla controparte derivanti dalla risoluzione del contratto possono essere inclusi nella procedura concorsuale soltanto insinuandoli come crediti potenziali.

Se prima della dichiarazione di fallimento il debitore aveva concluso un contratto il cui oggetto era un impegno a svolgere un'attività continua o ripetuta oppure un impegno ad astenersi da una determinata attività o a tollerare una determinata attività, il curatore fallimentare può risolvere il contratto con un preavviso di due mesi, a meno che la legge o il contratto non prevedano tempi più brevi per la risoluzione del contratto; il curatore fallimentare può risolvere il contratto che se è stato concordato a tempo determinato. Il curatore fallimentare può risolvere un contratto di locazione soltanto secondo le condizioni stabilite dall'Občiansky zákonník (codice civile). Questa disposizione non si applica ai contratti conclusi ai sensi dello Zákonník práce (codice del lavoro).

Qualora sia tenuta a dare esecuzione anticipatamente a un contratto che è stato concluso con il debitore prima della dichiarazione di fallimento, la controparte può rifiutare di eseguire il contratto fino a quando non è stata prevista o garantita la prestazione corrispettiva.

Ai sensi di un contratto concluso con il debitore prima della dichiarazione di fallimento, i crediti della controparte relativi alla prestazione fornita dalla stessa al curatore fallimentare in seguito alla dichiarazione di fallimento costituiscono crediti vantati nei confronti della massa fallimentare. Salvo disposizioni contrarie della normativa, ai sensi di un contratto concluso con il debitore prima della dichiarazione di fallimento, qualsiasi altro credito vantato dalla controparte derivante dalla dichiarazione di fallimento può essere incluso nella procedura concorsuale soltanto insinuandolo come un credito potenziale.

Se prima della dichiarazione di fallimento il debitore ha venduto un articolo con riserva di proprietà e lo ha consegnato all'acquirente, quest'ultimo può restituire l'articolo oppure insistere sull'esecuzione del contratto.

Se prima della dichiarazione di fallimento il debitore ha acquistato o accettato la consegna di un articolo con riserva di proprietà senza acquisire la proprietà dell'articolo, il venditore non può richiedere la restituzione dell'articolo se il curatore fallimentare soddisfa le obbligazioni previste dal contratto senza indebito ritardo dopo essere stato invitato a farlo dal venditore. Il curatore fallimentare può adempiere le obbligazioni previste da tale contratto sull'acquisto di un articolo con riserva di proprietà se l'articolo è in possesso del debitore e il curatore fallimentare stabilisce, applicando la diligenza professionale, che soddisfare tali obbligazioni è più vantaggioso per la massa fallimentare. Nel caso in cui l'articolo non sia in possesso del debitore, eventuali crediti possono essere inclusi nella procedura concorsuale soltanto mediante insinuazione.

Tali disposizioni si applicano mutatis mutandis a un contratto il cui oggetto è la locazione di un articolo a fronte del versamento di un canone di locazione concordato per un periodo determinato, con l'obiettivo di assumere la proprietà dell'articolo locato.

Riorganizzazione: la controparte non può risolvere o recedere da un contratto concluso con il debitore in ragione del ritardo del debitore nel rendere la prestazione alla quale la controparte aveva diritto prima dell'inizio delle procedure di riorganizzazione e qualsiasi risoluzione o recesso dal contratto per questo motivo non ha alcun effetto. Gli accordi contrattuali che consentono alla controparte di risolvere o recedere da un contratto concluso con il debitore in ragione di una riorganizzazione o di procedure concorsuali non hanno effetto.

Sgravio del debito per fallimento: dopo la dichiarazione di fallimento è possibile risolvere un contratto il cui oggetto è un impegno a svolgere un'attività continua o ripetuta oppure un impegno ad astenersi da o a tollerare una determinata attività, a condizione che tale contratto sia stato concluso prima della dichiarazione di fallimento. Se il contratto riguarda attivi soggetti a procedure concorsuali, il curatore fallimentare può risolvere il contratto; in altri casi può farlo il debitore. La risoluzione ha effetto al momento della notificazione alla controparte. Un contratto può essere risolto anche se è stato concordato a tempo determinato. Un contratto relativo alla locazione di un appartamento in relazione a una terza parte che è il locatario può essere risolto soltanto nel rispetto delle condizioni stabilite nel codice civile e nella legislazione separata.

Il debitore, il curatore fallimentare o la controparte possono risolvere un altro contratto se è stato concluso prima della dichiarazione di fallimento e deve ancora essere eseguito integralmente. Tale risoluzione può avvenire soltanto in relazione alle obbligazioni che devono ancora essere soddisfatte reciprocamente tra le parti.

Le disposizioni relative alla vendita di un articolo con riserva di proprietà e a un contratto il cui oggetto è la locazione di un articolo a fronte del versamento di un canone di locazione concordato per un periodo determinato con l'obiettivo di assumere la proprietà dell'articolo locato si applicano come nelle procedure concorsuali.

Le disposizioni di cui sopra non si applicano ai contratti e agli accordi conclusi ai sensi del codice del lavoro.

Sgravio del debito per piano di rientro: non esistono disposizioni speciali in merito ai rapporti contrattuali del debitore e si applicano le norme "classiche" del diritto civile e commerciale.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

Effetti della dichiarazione di fallimento

  • Non è possibile avviare procedimenti di esecuzione o di pignoramento su attivi soggetti a procedure concorsuali durante lo svolgimento di queste ultime; i procedimenti di esecuzione o di pignoramento già avviati vengono sospesi nel momento in cui viene dichiarato il fallimento.
  • L'esecuzione di una garanzia non può essere avviata o proseguita nei confronti di attivi appartenenti al debitore per una passività del debitore garantita da una garanzia; tale effetto non si applica a:
    • l'esecuzione di una garanzia relativa a denaro o crediti da un conto presso una banca o una succursale di una banca estera;
    • obbligazioni statali;
    • valori mobiliari.
  • Se prima della dichiarazione del fallimento l'oggetto di una vendita all'asta è stato aggiudicato ai sensi di una legislazione separata e tale oggetto era soggetto alla procedura concorsuale e l'offerente ha versato al banditore il prezzo fissato all'asta, la proprietà o altri diritti sull'oggetto di tale vendita all'asta passano all'offerente. I proventi della vendita all'asta diventano parte del patrimonio pertinente e i costi della vendita all'asta rappresentano un credito nei confronti di tale bene; se la vendita all'asta era stata richiesta da un creditore che vantava un credito assistito da garanzie, i proventi vengono corrisposti al creditore fino a concorrenza dell'importo del credito assistito da garanzie, come se il fallimento non fosse stato dichiarato.

Effetti della riorganizzazione

•      Non è possibile avviare procedimenti di esecuzione o di pignoramento su attivi appartenenti al debitore per un credito insinuato nel contesto del processo di riorganizzazione; i procedimenti di esecuzione o di pignoramento già avviati vengono sospesi quando viene dichiarato il fallimento e successivamente, nel corso della procedura, vengono interrotti. Se durante tali procedimenti gli attivi sono stati venduti ma i proventi non sono ancora stati versati alla parte avente diritto, i proventi vengono restituiti al debitore al netto dei costi dei procedimenti.

  • Non è possibile avviare o continuare l'esecuzione di una garanzia su attivi appartenenti al debitore per un credito assistito da garanzie insinuato nel contesto del processo di riorganizzazione.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

Fallimento

  • Quando viene dichiarato il fallimento, si ha una sospensione di tutti i procedimenti giudiziari e di altra natura, nonché dei termini.
    • Un procedimento giudiziario può proseguire su proposta del curatore fallimentare, il quale, presentando un'istanza per il proseguimento del procedimento, diventa parte dello stesso in sostituzione del debitore.
    • I seguenti procedimenti non sono oggetto di sospensione:
      • procedimenti destinati a risolvere crisi dei mercati finanziari ai sensi della direttiva 2014/59/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 maggio 2014;
      • procedimenti giudiziari concernenti materie fiscali;
      • procedimenti giudiziari concernenti materie doganali;
      • procedimenti giudiziari concernenti un'espropriazione;
      • procedimenti giudiziari concernenti obbligazioni alimentari;
      • procedimenti penali (tuttavia non possono essere adottate decisioni concernenti i danni);
      • anche nei procedimenti di cui sopra, il termine entro il quale il curatore fallimentare può presentare un ricorso non scadrà prima di 30 giorni dalla data della prima riunione dell'assemblea dei creditori.

Riorganizzazione

  • Quando è consentita la riorganizzazione, tutti i procedimenti giudiziari e arbitrali riguardanti i crediti insinuati nel contesto del processo di riorganizzazione sono sospesi.
  • I crediti possono essere fatti valere soltanto mediante insinuazione (il rifiuto e il riconoscimento di crediti).

Sgravio del debito per fallimento

  • I procedimenti giudiziari concernenti un credito che può essere soddisfatto soltanto nel contesto di procedure concorsuali vengono sospesi; tuttavia, il termine di prescrizione non scadrà prima di 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento.
  • Se il fallimento viene interrotto successivamente in ragione dell'assenza delle condizioni preliminari per le procedure concorsuale, la sospensione della procedura viene ignorata.
  • Se un altro creditore ha negato un credito non interessato dallo sgravio del debito, tale negazione del credito conferisce a detto creditore il diritto di intervenire nella procedura.

Sgravio del debito per piano di rientro

  • Tale circostanza non ha effetti su procedimenti giudiziari e di altro tipo.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

Fallimento

  • Creditori:
    • i creditori esercitano autonomamente la propria volontà in merito allo svolgimento della procedura concorsuale, in maniera indipendente o tramite gli organi dei creditori. In questo modo possono influenzare le procedure concorsuali e supervisionare l'amministrazione e la vendita degli attivi. Possono istruire il curatore fallimentare in merito a come procedere e possono altresì negare crediti, ecc.;
    • durante le procedure concorsuali l'organo giurisdizionale supervisiona il lavoro del curatore fallimentare.

Riorganizzazione

  • Creditori:
    • il ruolo dei creditori consiste nel contribuire, attraverso gli organi dei creditori, alla redazione e all'approvazione del piano di riorganizzazione;
    • un creditore che richiedere l'insinuazione di un credito al curatore fallimentare ha il diritto di presentare un suggerimento a quest'ultimo affinché neghi (un altro) credito insinuato.

Sgravio del debito per fallimento

  • Creditori:
    • i creditori devono insinuare i loro crediti;
    • i creditori privilegiati possono prendere in considerazione la possibilità di insinuare i loro crediti; tuttavia, possono anche richiedere l'esecuzione delle loro garanzie;
    • un creditore può negare i crediti di altri creditori;
    • un creditore può fungere da rappresentante dei creditori;
  • successivamente (in seguito alla conclusione della procedura) un creditore può intentare un'azione contro il debitore per fare annullare lo sgravio del debito in ragione di disonestà di intenti.

Sgravio del debito per piano di rientro

  • Creditori:
    • il piano di rientro riguarda soltanto i creditori chirografari; quelli privilegiati non sono interessati dallo sgravio del debito per piano di rientro;
    • i creditori devono accettare la tutela nei confronti dei creditori concessa dall'organo giurisdizionale;
    • un creditore interessato dal piano di rientro può impugnarlo dopo che il curatore fallimentare ne ha annunciato la stesura e può impugnare altresì la percentuale proposta per soddisfare i creditori chirografari;
    • successivamente (in seguito alla conclusione della procedura) un creditore può intentare un'azione contro il debitore per fare annullare lo sgravio del debito in ragione di disonestà di intenti.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

Fallimento

  • Quando viene emessa la dichiarazione di fallimento, il diritto del debitore di disporre degli attivi soggetti a procedure concorsuali e il diritto di agire per conto del debitore in relazione a tali attivi passano al curatore fallimentare che agisce quindi in nome e per conto del debitore.
  • Nel caso in cui atti giuridici compiuti dal debitore nel corso di una procedura concorsuale vadano a discapito degli attivi soggetti alla medesima procedura, tali atti sono inefficaci rispetto ai creditori; ciò non ne pregiudica la validità.
  • Nelle procedure concorsuali, i debitori soggetti a tali procedure sono tenuti a pagare i loro debiti al curatore fallimentare; tale obbligo continua ad applicarsi anche se li versano a un'altra parte, a meno che il curatore fallimentare non riceva tali pagamenti.
  • Durante la procedura concorsuale il debitore può rifiutare un dono o un'eredità soltanto con il consenso del curatore fallimentare; in caso contrario, il rifiuto di tale dono o dell'eredità è privo di efficacia nei confronti dei creditori.
  • Se viene emessa una dichiarazione di fallimento nei confronti di una persona giuridica in liquidazione, tale liquidazione viene interrotta fino all'annullamento della procedura concorsuale.
  • L'organo competente (comitato dei creditori, creditore garantito o, in casi speciali, l'organo giurisdizionale) istruisce il curatore fallimentare e gli fornisce raccomandazioni in merito alla gestione degli attivi, alla gestione dell'impresa del debitore o di una sua parte, nonché alla liquidazione degli attivi. Ciò comprende anche il noleggio di attivi o di una parte sostanziale degli stessi (con restrizioni quando l'impresa è in attività).
  • L'organo competente fornisce altresì istruzioni in relazione ai seguenti aspetti:
    • conclusione di un accordo sull'erogazione temporanea di fondi in relazione alla gestione dell'impresa del debitore;
    • prosecuzione dell'attività aziendale dell'impresa se il debitore è un tipo particolare di ente finanziario;
    • costituzione di un vincolo sugli attivi del debitore;
    • conclusione di un accordo in relazione alla gestione dell'impresa del debitore, nel contesto del quale il curatore fallimentare si impegna a continuare la prestazione oltre un determinato periodo di tempo o una determinata percentuale di fatturato.
    • Il curatore fallimentare deve richiedere istruzioni prima di compiere l'atto giuridico iniziale in questa materia e deve attendere tali istruzioni. Se l'organo competente non risponde, il curatore chiede all'organo giurisdizionale di decidere come procedere e l'ordinanza emessa da detto organo è vincolante per il curatore. La richiesta del curatore deve includere tutte le informazioni pertinenti.
    • In altre questioni, l'organo competente può raccomandare al curatore fallimentare come procedere e se quest'ultimo rifiuta di conformarsi a tale raccomandazione, l'organo può chiedere all'organo giurisdizionale di decidere come procedere e l'ordinanza emessa da detto organo è vincolante per il curatore.
    • Se l'organo competente incarica il curatore fallimentare di agire in maniera contraria agli interessi degli altri creditori o alle norme concernenti la liquidazione degli attivi, il curatore fallimentare si rifiuta di seguire tali istruzioni e chiede all'organo competente di modificarle. Qualora l'organo competente non proceda in tal senso, il curatore chiede all'organo giurisdizionale di decidere come procedere e l'ordinanza emessa da detto organo è vincolante per il curatore.
    • Il curatore fallimentare gestisce gli attivi soggetti alla procedura concorsuale con diligenza professionale in maniera da garantire che siano adeguatamente protetti nei confronti di perdite, danni, distruzione o altre riduzioni di valore e che le spese sostenute per la gestione degli attivi siano limitate esclusivamente al livello essenziale, dopo aver valutato l'opportunità ed economicità di tali spese.
    • Nella gestione degli attivi soggetti alla procedura concorsuale, il curatore fallimentare non può favorire alcuno dei creditori, né dare priorità ad interessi personali o ad interessi di altri rispetto all'interesse comune di tutti i creditori.
    • Il curatore fallimentare può noleggiare attivi appartenenti al debitore soggetti alla procedura concorsuale. Il curatore è tenuto a concordare un contratto di locazione il cui canone di locazione sia almeno pari al livello al quale tale articolo viene di norma locato in un determinato luogo e periodo; inoltre, deve garantire che il contratto di locazione non stabilisca alcuna obbligazione per il debitore diversa da quelle normative e che le obbligazioni del locatario ai sensi di tale contratto di locazione siano adeguatamente garantite; il curatore deve altresì garantire che il contratto di locazione possa essere risolto con un preavviso di un mese. Qualora tali condizioni non siano soddisfatte, il curatore può concludere un contratto di locazione soltanto con il consenso dell'organo competente. Il reddito derivante da tale contratto di locazione viene trattato come i proventi derivanti dalla liquidazione degli attivi soggetti alla procedura concorsuale.
    • In seguito alla dichiarazione di fallimento il curatore fallimentare può continuare a portare avanti alcune delle attività relative alle attività aziendali del debitore qualora ciò aumenti il valore degli attivi soggetti alla procedura concorsuale o impedisca che perdano valore. Se i costi per lo svolgimento di tali attività sono superiori alle entrate generate dalle stesse, il curatore interrompe tali attività senza indugio.
  • Liquidazione degli attivi
  • Lo scopo della liquidazione degli attivi soggetti alla procedura concorsuale consiste nell'ottenere i proventi più elevati possibili, nel minor tempo possibile, e con la minima spesa possibile. Nel liquidare tali attivi, il curatore fallimentare sceglie con diligenza professionale un metodo che soddisfi al meglio lo scopo della liquidazione e rispetti le norme in materia stabilite nella legislazione.
  • Il curatore fallimentare nominato al momento della dichiarazione di fallimento liquida senza indugio qualsiasi elemento dell'attivo soggetto a pericolo immediato di rovina, distruzione o di altre perdite di valore sostanziali; tale attività non richiede alcuna istruzione da parte dell'organo competente né alcuna decisione da parte di un organo giurisdizionale. Il curatore può iniziare a vendere gli altri attivi dopo la prima riunione dell'assemblea dei creditori.
  • Il curatore fallimentare tiene registrazioni trasparenti della liquidazione di attivi soggetti alla procedura concorsuale, mantenendo registri separati per la massa fallimentare generale e ciascuna massa fallimentare separata. Dopo aver liquidato ciascun attivo, il curatore assegna i proventi a quella parte dell'elenco oggetto della liquidazione. Se vende congiuntamente più parti e non è possibile determinare i singoli proventi, il curatore divide i proventi congiunti in maniera proporzionale tra le parti interessate in conformità con i loro valori corrispondenti in base ai valori indicati nell'elenco.
  • Il curatore fallimentare deposita i proventi derivanti dalla liquidazione di attivi soggetti alla procedura concorsuale su un conto presso una banca o una succursale di una banca estera; gli interessi pagati dalla banca o dalla succursale di una banca estera sul saldo del conto sono trattati come proventi della liquidazione dell'attivo soggetto alla procedura concorsuale.
  • Ai fini della liquidazione dell'attivo, il curatore fallimentare può:
    • a) annunciare una gara di appalto pubblica;
    • b) affidare la vendita di attivi ad un banditore;
    • c) affidare la vendita di attivi a un negoziatore di titoli mobiliari;
    • d) tenere una vendita all'asta, una gara d'appalto o un altro processo competitivo che determini la vendita degli attivi;
    • e) vendere gli attivi in un altro modo adeguato.
    • Nel vendere un'impresa, il curatore fallimentare utilizza un contratto per trasferire all'acquirente tutti i beni, i diritti e gli altri attivi appartenenti all'impresa. Delle passività relative all'impresa, le uniche trasferite all'acquirente sono quelle derivanti dall'attività dell'impresa del debitore dopo la dichiarazione di fallimento, unitamente a passività non monetarie derivanti dai rapporti di lavoro elencate nel contratto (non si applica il principio di nemo plus iuris).
    • Se liquida gli attivi soggetti a procedure concorsuali in maniera diversa da una vendita dell'impresa, di una parte dell'impresa o di una parte sostanziale degli attivi appartenenti all'impresa, il curatore fallimentare può vendere beni immobili soggetti alle procedure concorsuali soltanto attraverso una vendita all'asta che deve essere annunciata dal curatore stesso nell'Obchodný vestník (Bollettino commerciale).
    • Nel liquidare gli attivi, il curatore fallimentare non è vincolato dal diritto di accedere al trasferimento di azioni, dal diritto di richiedere il trasferimento di azioni, dal diritto di richiedere l'acquisizione di azioni o da eventuali diritti di opzione contrattuali. Qualora venda attivi soggetti a un diritto di opzione stabilito dalla legge o da un diritto di opzione stabilito come diritto reale, il curatore fallimentare scrive per offrire l'oggetto del diritto di opzione a chiunque goda di detto diritto; il curatore fallimentare non è vincolato da tale diritto di opzione se la parte avente diritto non lo esercita entro 60 giorni dalla ricezione dell'offerta scritta.
    • Con la liquidazione degli attivi, tutte le garanzie decadono, ad eccezione del privilegio stabilito dal curatore fallimentare dopo la dichiarazione di fallimento in risposta a un'istruzione dell'organo competente o di una garanzia sugli attivi di un terzo avente un rango superiore rispetto alla garanzia che assicura la passività del debitore.
    • Nel trasferimento di un bene a titolo oneroso, l'acquirente acquisisce la proprietà anche se il debitore non era il proprietario di tale bene, a meno che l'acquirente non sapesse o avrebbe dovuto sapere che il debitore, o un terzo i cui attivi assicuravano la passività del debitore, non era il proprietario del bene. Il curatore fallimentare è responsabile nei confronti del proprietario originale del bene per eventuali danni subiti, a meno che non riesca a dimostrare di aver agito con diligenza professionale.

Sgravio del debito per fallimento

  • Quando viene emessa la dichiarazione di fallimento, il diritto del debitore di disporre degli attivi soggetti a procedure concorsuali e il diritto di agire per conto del debitore in relazione a tali attivi passano al curatore fallimentare che agisce quindi in nome e per conto del debitore.
  • Nel caso in cui atti giuridici compiuti dal debitore nel corso di una procedura concorsuale vadano a discapito degli attivi soggetti alla medesima procedura, tali atti sono inefficaci rispetto ai creditori; ciò non ne pregiudica la validità.
  • Il debitore, e con il consenso del debitore una persona vicina al debitore, sono autorizzati a utilizzare un bene soggetto alla procedura concorsuale come d'abitudine, tuttavia, sono tenuti a proteggerlo nei confronti di perdite, danni o distruzione e si devono astenere dal compiere qualsiasi azione che possa diminuirne il valore oltre la normale usura. Chiunque utilizzi un bene rientrante nella massa fallimentare è tenuto a consentire al curatore fallimentare di esaminarlo in qualsiasi momento. Se qualcuno diverso dal debitore o da una persona ad esso vicina utilizza tale bene, detta parte può usarlo soltanto previa autorizzazione del curatore. L'intero reddito derivante da tale utilizzo del bene da parte di un terzo è parte della massa fallimentare.
  • Il curatore fallimentare liquida immobili di valore superiore soggetti alla procedura concorsuale mediante vendita all'asta e quelli di valore inferiore come se si trattasse di beni mobili.
  • L'offerta più bassa nella vendita all'asta di beni immobili è l'importo specificato da un creditore privilegiato insinuato la cui garanzia sull'oggetto messo all'asta è di rango più elevato oppure dal rappresentante dei creditori qualora il bene venduto all'asta non sia soggetto a garanzie.
  • Liquidazione dell'abitazione del debitore
  • Il curatore fallimentare può liquidare l'abitazione del debitore soltanto mediante vendita all'asta.
  • L'abitazione del debitore non può essere liquidata se, dopo aver dedotto il valore esente della stessa (10 000 EUR), i proventi non coprirebbero i costi della vendita più almeno una parte dei crediti registrati dei creditori. Il curatore fallimentare stima il valore della casa del debitore; tuttavia, se uno dei creditori presenta una perizia e versa un anticipo per l'onorario del notaio per la verifica dei progressi della vendita all'asta, la decisione si basa su tale perizia. Se il bene non viene venduto, tale creditore è tenuto a pagare i costi della liquidazione.
  • Se l'abitazione del debitore viene venduta, il curatore fallimentare versa un importo corrispondente al valore esente della stessa (non incluso nel piano di distribuzione) su un conto bancario speciale aperto dal curatore a tale scopo per conto e a nome del debitore e avvisa quest'ultimo senza indebito ritardo. Soltanto il curatore è autorizzato a depositare fondi sul conto speciale del debitore o a trasferire fondi sullo stesso.
  • I fondi presenti sul conto speciale del debitore non sono soggetti a procedure concorsuali, procedure di pignoramento o simili procedure di esecuzione per 36 mesi dopo l'apertura del conto.
  • Durante tali 36 mesi, il debitore non è autorizzato a disporre di tale conto speciale, ma ha il diritto di richiedere alla banca o alla succursale di una banca estera il prelievo di contante dal conto secondo l'importo mensile massimo specificato dal governo slovacco in un regolamento (250 EUR).
  • Se l'abitazione del debitore viene venduta ed è parte del patrimonio comune dei coniugi, il curatore fallimentare apre un conto speciale anche per l'ex comproprietario/a del patrimonio comune.
  • Liquidazione di beni mobili
  • Il curatore fallimentare liquida i beni mobili soggetti alla procedura concorsuale sotto forma di uno o più insiemi di attivi nel contesto di una procedura di gara. A tal fine, il curatore pubblica nel Bollettino commerciale l'insieme di attivi oggetto della procedura di gara e il termine per la presentazione delle offerte, che non può essere inferiore a dieci giorni di calendario successivi alla pubblicazione della gara nel Bollettino commerciale. Sono prese in considerazione soltanto le offerte per le quali l'interessato ha depositato sul conto del curatore l'intero pagamento anticipato dovuto rispetto all'offerta del prezzo di acquisto. L'offerta con il prezzo di acquisto più elevato determina la vendita. Qualora diversi interessati presentino la medesima offerta, il curatore decide mediante estrazione a sorte. L'acquirente è tenuto a provvedere alla rimozione dei beni a proprie spese.
  • Se i beni mobili oggetto della procedura concorsuale non possono essere liquidati neppure nel contesto della terza gara d'appalto, non sono più soggetti alla procedura concorsuale. Se un creditore che vanta un credito insinuato esprime interesse per tale insieme di beni mobili, il curatore fallimentare lo trasferisce a un simile creditore che presenti l'offerta più elevata entro dieci giorni dalla conclusione della terza procedura di gara. Qualora diversi creditori con crediti insinuati presentino la medesima offerta, il curatore decide mediante estrazione a sorte. Il creditore è tenuto a provvedere alla rimozione dei beni a proprie spese.
  • In risposta a un'istruzione scritta del rappresentante dei creditori o del creditore privilegiato interessato, il curatore fallimentare può liquidare beni mobili in un altro modo. Se sono interessati diversi creditori privilegiati, l'istruzione scritta può essere emessa soltanto dal creditore che vanta la garanzia di rango superiore.
  • Liquidazione di crediti e altri attivi
  • Se i crediti del debitore fanno parte della massa fallimentare, il curatore fallimentare cerca di recuperarli tuttavia non adisce un organo giurisdizionale o un'altra autorità competente per ottenere tale pagamento. Se sei mesi dopo la dichiarazione di fallimento il curatore non riesce a riscuotere tali importi, i crediti vengono liquidati cedendoli come beni mobili. Il curatore non è vincolato da alcun accordo che vieti o limiti la cessione di un credito. Tali restrizioni cessano di applicarsi quando il credito viene ceduto.
  • Se un credito fa parte della massa fallimentare, il termine di prescrizione viene sospeso e continua a decorrere soltanto dopo che il credito cessa di essere soggetto alla procedura concorsuale. Un organo giurisdizionale o un'altra autorità sospende qualsiasi procedimento riguardante un credito soggetto alla procedura concorsuale fino a quando tale credito non cessa di essere soggetto a detta procedura concorsuale.
  • Il curatore fallimentare liquida altri attivi in maniera analoga ai beni mobili o ai crediti.
  • Diritto di riacquistare attivi dalla massa fallimentare
  • Con il consenso del debitore, una persona autorizzata (definita in appresso) ha il diritto di riacquistare in qualsiasi momento qualsiasi parte degli attivi della massa fallimentare al prezzo stabilito da una perizia. In questo caso non si applicano le disposizioni sulle norme di liquidazione.
  • Con il consenso del debitore, una persona avente diritto è autorizzata a riacquistare gli attivi dalla massa fallimentare per il prezzo raggiunto in una vendita all'asta o fissato in un'offerta, oppure per l'offerta di prezzo stabilita da un creditore, a condizione che la persona avente diritto corrisponda tale prezzo al curatore fallimentare entro dieci giorni dalla conclusione dell'asta o della procedura di gara oppure dalla presentazione di un'offerta da parte del creditore.
  • Se, con il consenso del debitore, un suo parente in linea diretta, un suo fratello o una sua sorella o il suo coniuge può esercitare il diritto di riacquisto dell'abitazione del debitore dalla massa fallimentare, il valore esente di tale abitazione viene compensato con il prezzo di acquisto.
  • Ai fini dell'invocazione il diritto di riacquisto degli attivi dalla massa fallimentare, con "persona avente diritto" si intende un parente in linea diretta, un fratello/una sorella, il coniuge o il comune nel quale si trova l'immobile.
  • In caso di violazione del diritto di riacquisto di attivi dalla massa fallimentare di una persona avente diritto, quest'ultima ha il diritto di chiedere che l'acquirente si offra di vendere il bene in questione a tale persona. Tale diritto decade se non viene esercitato entro tre mesi dalla liquidazione del bene.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Fallimento

  • Un creditore può insinuare tutti i crediti nei confronti del debitore, ivi compresi quelli per i quali il pagamento non è ancora esigibile.
  • È possibile insinuare anche un credito assistito da garanzie (provvisto di garanzia sugli attivi del debitore).
  • Un credito assistito da garanzie vantato da un creditore nei confronti di una persona diversa dal debitore può essere insinuato se la garanzia riguarda gli attivi del debitore (in tal caso si applicano alcune restrizioni alla soddisfazione); se tale credito non viene insinuato, viene trattato come un credito di rango inferiore vantato nei confronti della massa fallimentare.
  • Si possono insinuare anche crediti futuri e crediti potenziali.
  • I crediti non insinuati mediante una domanda sono denominati crediti vantati nei confronti della massa fallimentare.
  • Tali crediti sono suddivisi in crediti vantati nei confronti della massa fallimentare generale e in quelli vantati nei confronti di una massa fallimentare separata (assistiti da una garanzia).
  • Ciò riguarda ad esempio:
    • i costi di liquidazione della massa fallimentare, il piano di distribuzione, l'onorario del curatore fallimentare e quello del curatore temporaneo, più le spese;
    • il diritto al rimborso dell'anticipo versato per i costi della procedura concorsuale;
    • il rimborso delle spese necessarie del curatore fallimentare per la gestione della procedura concorsuale;
    • le obbligazioni alimentari nei confronti di figli divenute esigibili dopo la dichiarazione di fallimento e per il mese civile nel quale è stato dichiarato il fallimento;
    • i costi associati alla gestione della massa fallimentare e i crediti derivanti dalla gestione delle attività dell'impresa durante la procedura concorsuale, compresi i crediti derivanti da contratti conclusi dal curatore fallimentare;
    • l'onorario del liquidatore e del rappresentante responsabile ed il rimborso delle loro spese necessarie dopo la dichiarazione di fallimento;
    • salari e altri diritti di un dipendente ai sensi di un contratto di lavoro o di un contratto per un lavoro svolto al di fuori di un rapporto di lavoro dipendente ("diritti derivanti da lavoro") sorti dopo la dichiarazione di fallimento e per il mese civile di tale dichiarazione, per un importo stabilito dal curatore fallimentare o concordato tra quest'ultimo e il dipendente al quale il curatore ha assegnato il lavoro relativo alla gestione della massa fallimentare;
    • i diritti derivanti da lavoro di un dipendente sorti dopo la dichiarazione di fallimento e per il mese civile di tale dichiarazione, per un importo stabilito dal curatore fallimentare o concordato tra quest'ultimo e il dipendente al quale il curatore ha assegnato il lavoro relativo alla gestione delle attività dell'impresa durante la procedura concorsuale;
    • crediti per tasse, oneri, dazi doganali, contributi all'assicurazione sanitaria, contributi previdenziali, contributi a regimi pensionistici di vecchiaia e a regimi pensionistici complementari sorti dopo la dichiarazione di fallimento, laddove correlati alla gestione delle attività dell'impresa durante la procedura concorsuale;
    • diritti derivanti da lavoro sorti dopo la dichiarazione di fallimento e per il mese civile di tale dichiarazione, pari al massimo a quattro volte il minimo mensile di sussistenza per ciascun mese civile per il quale il rapporto di lavoro è proseguito dalla dichiarazione di fallimento, incluso il mese civile nel quale è stata emessa tale dichiarazione e il mese civile nel quale è cessato il rapporto di lavoro;
    • crediti per tasse, oneri, dazi doganali, contributi all'assicurazione sanitaria, contributi previdenziali, contributi a regimi pensionistici di vecchiaia e a regimi pensionistici complementari sorti dopo la dichiarazione di fallimento, laddove correlati alla gestione e alla liquidazione di attivi;
    • crediti per rimborsi dal fondo di garanzia se riguardano una prestazione erogata a un dipendente per i diritti derivanti da lavoro di quest'ultimo che rappresentano un credito vantato nei confronti della massa fallimentare.
  • Il curatore fallimentare soddisfa in via continuativa i crediti vantati nei confronti della massa fallimentare generale; qualora crediti dello stesso rango vantati nei confronti della massa fallimentare generale non possano essere soddisfatti integralmente, vengono soddisfatti in maniera proporzionale.
  • I crediti vantati nei confronti della massa fallimentare separata si riferiscono a tale massa fallimentare.
  • Il curatore fallimentare soddisfa in via continuativa i crediti vantati nei confronti della massa fallimentare separata; qualora crediti dello stesso rango vantati nei confronti della massa fallimentare separata non possano essere soddisfatti integralmente vengono soddisfatti in maniera proporzionale.
  • I crediti vantati nei confronti della massa fallimentare sono insinuati rivolgendosi al curatore fallimentare. Su richiesta, quest'ultimo notifica al creditore se accoglie la base giuridica e l'ammontare del credito vantato dal creditore nei confronti della massa fallimentare, indicando il corrispondente rango del credito.
  • Se il curatore fallimentare non accoglie l'insinuazione di un credito vantato nei confronti della massa fallimentare, il creditore è invitato a presentare un'azione contro il curatore fallimentare chiedendo all'organo giurisdizionale di stabilire la base giuridica o l'ammontare di tale credito. Se il creditore non promuove tale azione entro i termini, il credito vantato nei confronti della massa fallimentare viene ignorato nel contesto della procedura concorsuale nella misura in cui il curatore fallimentare non l'ha riconosciuto.
  • Il curatore fallimentare è responsabile nei confronti dei creditori e di altre persone per eventuali danni subiti dagli stessi a causa di spese irragionevoli o antieconomiche del curatore per la gestione o la liquidazione degli attivi oppure per la gestione dell'impresa, a meno che il curatore non riesca a stabilire di aver proceduto con diligenza professionale.
    • Il curatore fallimentare tiene registri trasparenti dei crediti vantati nei confronti della massa fallimentare ed è tenuto a presentare una stampa di tali registri all'organo giurisdizionale.

Sgravio del debito per fallimento

  • Nel contesto dello sgravio del debito si riconoscono tre gruppi di crediti:
    • i crediti che possono essere soddisfatti soltanto tramite procedure concorsuali o con un piano di rientro. Si tratta sostanzialmente di crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento o della concessione della tutela dai creditori, nonché di crediti accessori e crediti relativi alla risoluzione di o al recesso da un contratto concluso prima del fallimento;
    • i crediti esclusi dalla soddisfazione, ossia quelli che non possono essere recuperati dal debitore nel contesto di uno sgravio del debito. Si tratta in questo caso di spese accessorie relative a crediti (una certa parte di esse), crediti derivanti da un pagherò o una cambiale, penali contrattuali, altre sanzioni finanziarie, crediti di parti correlate e costi dei partecipanti allo sgravio del debito;
    • i crediti non interessati dallo sgravio del debito (il creditore può scegliere se insinuarli):
      • crediti non insinuati nel contesto di procedure concorsuali per sgravio del debito in quanto il curatore fallimentare non ha scritto per informare il creditore della dichiarazione di fallimento per lo sgravio del debito;
      • crediti nei confronti del Centro per il patrocinio a spese dello Stato;
      • crediti assistiti da garanzie nella misura in cui siano assistiti dall'oggetto della garanzia;
      • un credito per responsabilità per lesioni personali causate intenzionalmente, comprese le spese accessorie;
      • un credito per obbligazioni alimentari nei confronti di figli, comprese le spese accessorie;
      • diritti derivanti da lavoro dovuti dal debitore;
      • una sanzione pecuniaria ai sensi del diritto penale;
      • un credito non monetario.
      • Se non viene insinuato un credito assistito da garanzie nel contesto di una procedura concorsuale per lo sgravio del debito, il creditore privilegiato ha il diritto di ottenere soddisfazione di tale credito soltanto dalla liquidazione dell'oggetto della garanzia.
      • L'insinuazione di crediti vantati nei confronti della massa fallimentare non esiste nelle procedure concorsuali per lo sgravio del debito. In seguito alla liquidazione della massa fallimentare e la conclusione di tutte le controversie che potrebbero influire sul piano di distribuzione dei proventi, il curatore fallimentare redige tale piano senza indebito ritardo e al più tardi entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento. Il curatore fallimentare annuncia l'intenzione di compilare tale piano di distribuzione nel Bollettino commerciale.
      • Dai proventi ottenuti, il curatore fallimentare deduce innanzitutto i costi della procedura concorsuale, seguiti dall'eventuale valore esente dell'abitazione del debitore; successivamente soddisfa i crediti insinuati per obbligazioni alimentari nei confronti dei figli del debitore, quindi distribuisce il saldo in maniera proporzionale tra tutti i creditori registrati in conformità con il rango dei loro crediti accertati. Ciascun creditore sostiene i costi della soddisfazione.
      • I costi della procedura concorsuale sono i seguenti:
  • l'onorario del curatore fallimentare e i costi di liquidazione degli attivi e della produzione del piano di distribuzione;
  • le spese necessarie del curatore fallimentare per la gestione della procedura concorsuale;
  • i costi relativi alla gestione degli attivi soggetti alla procedura concorsuale;
  • un pagamento anticipato per i costi di una perizia;
  • i costi delle indagini condotte dal curatore fallimentare su richiesta di un creditore, secondo l'importo approvato dal rappresentante dei creditori o da una riunione dell'assemblea dei creditori.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

Insinuazione di crediti nel contesto di procedure concorsuali

  • Un credito che non è un credito vantato nei confronti della massa fallimentare viene insinuato nel contesto di una procedura concorsuale mediante la presentazione di un'istanza.
  • Una copia dell'istanza viene presentata al curatore fallimentare e deve essere inviata al professionista entro il termine standard per l'insinuazione di crediti pari a 45 giorni dalla dichiarazione di fallimento; il creditore invia una copia di tale istanza anche all'organo giurisdizionale.
  • Se un creditore invia l'istanza al curatore fallimentare oltre tale termine, l'istanza viene presa in considerazione ma il creditore non può esercitare alcun diritto di voto o altri diritti connessi al credito insinuato. Ciò non pregiudica il diritto del creditore alla soddisfazione proporzionale; tuttavia, il creditore può essere soddisfatto soltanto utilizzando i proventi assegnati al piano di distribuzione dei proventi derivanti dalla massa fallimentare generale, laddove il piano di distribuzione sia stato annunciato nel Bollettino commerciale dopo che il curatore fallimentare ha ricevuto l'istanza. Il curatore fallimentare pubblica nel Bollettino commerciale la registrazione del credito in questione nell'elenco dei crediti, unitamente al nome del creditore e all'ammontare del credito.
  • Nel caso di un credito assistito da garanzie occorre invocare la garanzia in maniera debita e tempestiva nel contesto di un'istanza inviata al curatore fallimentare entro il termine standard per la presentazione di istanze pari a 45 giorni dalla dichiarazione di fallimento; in caso contrario decadrà. Un'istanza può essere utilizzata anche per un credito futuro o un credito che dipende dal soddisfacimento di una determinata condizione ("credito potenziale"); tuttavia, il creditore può esercitare i diritti relativi a un credito potenziale soltanto dopo aver dimostrato al curatore fallimentare che tale credito potenziale è sorto.
  • L'invio di un'istanza al curatore fallimentare ha i medesimi effetti giuridici, in quanto a termine di prescrizione e decadenza del diritto, che si verificherebbero in relazione all'esercizio di tale diritto dinanzi un organo giurisdizionale.
  • Nelle procedure concorsuali, anche un creditore che vanta un credito nei confronti di una persona diversa dal debitore insinua tale credito laddove esso sia garantito da una garanzia relativa ad attivi del debitore.
  • Se tale creditore non insinua tale credito assistito da garanzie entro il termine standard, la procedura concorsuale non terrà conto della garanzia del creditore; tuttavia, il creditore vanta un diritto, nei confronti del bene pertinente, alla consegna di ciò che ha arricchito tale bene e può esercitare tale diritto nei confronti del bene pertinente come credito vantato nei confronti della massa fallimentare, tuttavia tale credito viene soddisfatto soltanto dopo la soddisfazione di tutti gli altri crediti vantanti nei confronti di tale bene.

Dettagli relativi a un'istanza nel contesto di una procedura concorsuale

  • L'istanza deve essere presentata utilizzando il modulo prescritto e deve contenere i dettagli essenziali. In caso contrario, l'istanza viene ignorata. Tali dettagli essenziali sono:

a) nome, cognome e indirizzo di residenza del creditore o denominazione e sede legale del creditore;

b) nome, cognome e indirizzo di residenza del debitore o denominazione e sede legale del debitore;

c) la base giuridica che giustifica l'esistenza del credito;

d) il rango al quale il credito appartiene per il suo soddisfacimento utilizzando la massa fallimentare generale;

e) l'importo totale del credito;

f) la firma del creditore.

  • È necessario presentare un'istanza distinta per ciascun credito assistito da garanzie, indicando l'importo garantito e il tipo, il rango, l'oggetto e la base giuridica della garanzia.
  • Un'istanza relativa a un credito potenziale deve specificare altresì la situazione nella quale il credito insorgerebbe o la contingenza da cui dipende il credito.
  • Nell'istanza l'importo totale del credito è diviso in capitale e spese accessorie e queste ultime sono a loro volta suddivise a seconda della base giuridica che ne giustifica l'esistenza.
  • I crediti sono espressi in euro. In caso contrario, il curatore fallimentare calcola l'importo del credito convertendolo utilizzando il tasso di cambio di riferimento stabilito e annunciato dalla Banca centrale europea o dalla Národná banka Slovenska (Banca nazionale della Slovacchia) alla data della dichiarazione del fallimento. Se il credito è espresso in una valuta il cui tasso di cambio di riferimento non viene stabilito o annunciato né dalla Banca centrale europea né dalla Banca nazionale della Slovacchia, il curatore fallimentare determina l'importo del credito con diligenza professionale.
  • All'istanza vengono allegati documenti destinati a dimostrare i fatti ivi indicati. Un creditore che è un soggetto contabile deve includere nell'istanza una dichiarazione nella quale specifica se ha incluso il credito nella propria contabilità e in quale misura oppure indicare i motivi per non aver proceduto in tal senso.
  • Un'istanza relativa a un credito non monetario deve includere una perizia che stabilisca il valore di tale credito; in caso contrario, l'istanza viene ignorata.
  • Un creditore sprovvisto di indirizzo di residenza o di sede legale o di un'unità organizzativa dell'impresa del creditore in Slovacchia è tenuto a nominare un rappresentante per la notifica di documenti avente un indirizzo di residenza o una sede legale in Slovacchia, nonché ad informare il curatore fallimentare per iscritto della nomina di tale rappresentante; in caso contrario i documenti saranno notificati al creditore soltanto tramite pubblicazione nel Bollettino commerciale.

Istanze con vizi nelle procedure concorsuali

  • Una volta scaduto il termine standard per l'insinuazione dei crediti, il curatore fallimentare presenta all'organo giurisdizionale senza indebito ritardo un elenco delle istanze presentate che il curatore ritiene non siano considerate istanze vere e proprie, riportando la propria opinione e l'organo giurisdizionale decide senza indebito ritardo se tali istanze debbano essere considerate istanze vere e proprie. L'organo giurisdizionale invia la propria ordinanza al curatore fallimentare il quale informa gli interessati.
  • Non è possibile correggere o modificare un'istanza per l'insinuazione di un credito.
  • Elenco dei crediti nelle procedure concorsuali
  • Il curatore fallimentare inserisce i crediti insinuati nell'elenco dei crediti. Se un creditore lo richiede, il curatore rilascia prontamente una conferma dell'inserimento o meno del credito vantato dal creditore nell'elenco dei crediti.
  • Nelle procedure concorsuali l'elenco dei crediti costituisce la base per l'esercizio dei diritti connessi a un credito insinuato.

Negazione e accertamento di crediti nelle procedure concorsuali

  • La legge slovacca non parla di "ammettere" o "non ammettere" l'insinuazione di un credito, bensì di "negare" o "accertare" i crediti.
  • Il curatore fallimentare confronta ogni credito insinuato con i conti e altra documentazione del debitore, nonché con l'elenco delle passività, tenendo conto degli estratti conto forniti dal debitore e da altre parti. Inoltre, il curatore effettua le proprie indagini e, laddove ravvisi che un credito sia discutibile, è tenuto a negare le parti discutibili di tale credito.
  • Il curatore fallimentare o un creditore che ha insinuato un credito può negare l'insinuazione di un credito (in quest'ultimo caso, inviando il modulo prescritto al curatore) per motivi relativi ad aspetti quali la base giuridica, l'esecutività, l'importo, il rango o il fatto che il credito sia assistito da una garanzia o il rango della garanzia. Se il credito viene insinuato da un organismo, un'istituzione o un'agenzia dell'Unione europea, la base giuridica e l'importo dichiarati da tali soggetti non possono essere negati.
  • L'insinuazione di un credito può essere negata:
    • entro 30 giorni dalla scadenza del termine standard per l'insinuazione dei crediti;
    • entro 30 giorni dalla registrazione del credito nell'elenco dei crediti nel Bollettino commerciale, nel caso in cui il credito sia stato insinuato in una data successiva;
    • se esiste un gran numero di istanze o se si applica un altro motivo importante, l'organo giurisdizionale può, in risposta a un'istanza da parte del curatore fallimentare o in assenza di tale istanza, prorogare ripetutamente il termine entro il quale il curatore fallimentare può negare i crediti; ogni proroga può essere al massimo pari a 30 giorni.
    • Chiunque neghi l'insinuazione di un credito deve sempre fornire i motivi per procedere in tal senso; inoltre, nel caso in cui neghi un determinato importo la persona in questione deve dichiarare l'importo negato, mentre se nega il rango del credito deve indicare anche il rango che accetta e se nega la garanzia deve indicare l'ambito negato. In caso contrario, la negazione non ha alcun effetto. Se un credito negato viene confermato almeno in parte dall'organo giurisdizionale, la persona che ha negato il credito è responsabile nei confronti del creditore in questione per eventuali danni causati dalla negazione del credito, a meno che detta persona non possa dimostrare di aver proceduto con diligenza professionale.
    • Il curatore fallimentare registra la negazione di un credito nell'elenco dei crediti senza indebito ritardo e notifica tale circostanza per iscritto al creditore il cui credito è stato negato.
    • La negazione di un credito insinuato da un creditore è efficace se:
      • la presentazione è avvenuta utilizzando il modulo prescritto; e
      • è stato versato un deposito di 350 EUR sul conto bancario del curatore fallimentare, indicando il numero del credito nell'elenco dei crediti come "simbolo variabile". A tal fine il curatore fallimentare pubblica nel Bollettino commerciale il conto bancario sul quale è possibile effettuare depositi. È possibile effettuare depositi soltanto entro il termine per la negazione di un credito; inoltre, occorre effettuare un deposito separato per ogni negazione di un credito insinuato mediante istanza distinta. Il deposito costituisce parte della massa fallimentare generale. Nel caso in cui vi siano motivi per rifiutare complessivamente o in parte il credito, il creditore che nega il credito ha diritto al rimborso del deposito, che può essere richiesto come credito vantato nei confronti della massa fallimentare.
      • Il debitore ha il diritto di opporsi a un credito insinuato e deve farlo entro il termine stabilito per la negazione dei crediti da parte dei creditori. L'impugnazione viene registrata nell'elenco dei crediti, ma non influisce sull'accertamento del credito.
      • Un creditore ha il diritto di intentare un'azione intesa a ottenere in giudizio il riconoscimento di un credito negato e tale azione deve essere intentata contro chiunque abbia negato il credito in questione. Questo diritto deve essere esercitato, adendo un organo giurisdizionale, contro tutti i soggetti interessati entro 30 giorni dalla consegna al creditore della notifica scritta del curatore fallimentare della negazione del credito, pena la sua decadenza. Tale azione può essere proposta dinanzi all'organo giurisdizionale incaricato dell'esame della procedura concorsuale. Il diritto al riconoscimento di un credito negato è esercitato in tempo utile anche se viene proposta un'azione entro il termine previsto dinanzi un organo giurisdizionale che non è competente. Questi procedimenti giudiziari sono disciplinati dalle norme procedurali generali.
      • Se il creditore di un credito il cui rango viene negato non promuove un'azione, si applica il rango più basso accettato.
      • Se viene negato un credito da un creditore, ma un organismo diverso dall'organo giurisdizionale era competente a decidere in merito, l'organo giurisdizionale competente per la verifica della legittimità di tale decisione è altresì competente per i procedimenti giudiziari avviati per la determinazione del credito in esame; ciò vale anche se un organismo diverso dall'organo giurisdizionale non ha preso tale decisione.
      • Nel corso dell'azione il creditore può chiedere una determinazione della base giuridica, dell'esecutività, del rango e dell'importo del credito, oppure del fatto che il credito sia assistito da garanzia o del rango di tale garanzia. Nel contesto di tale azione il creditore può cercare di ottenere al massimo quanto dichiarato dallo stesso nella sua istanza.
      • Una decisione concernente la determinazione di un credito negato è efficace per tutte le parti coinvolte nella procedura concorsuale.
      • Allo scadere del termine per la negazione di un credito, quest'ultimo è considerato accertato nella misura in cui non è stato negato.
      • Un credito negato soltanto dal curatore fallimentare e un credito negato da un creditore possono essere ammessi dal curatore fallimentare con il consenso di tale creditore nel caso in cui l'organo giurisdizionale non abbia ancora preso una decisione in merito alla sua determinazione. Ammettere un credito negato significa che è considerato accertato nella misura consentita.
      • Un credito determinato mediante decisione definitiva di un organo giurisdizionale o di un'altra autorità pubblica è considerato accertato nella misura consentita.
      • Su richiesta del creditore oggetto della negazione, il curatore fallimentare presenta senza indebito ritardo all'organo giurisdizionale l'istanza di insinuazione del credito che è stata effettivamente respinta da un altro creditore, unitamente ai documenti presentati dal creditore insinuato (il cui credito è stato negato) e dal creditore che negato il credito, oltre a un dichiarazione del curatore fallimentare in merito all'eventualità e alla misura in cui il credito è registrato nei conti, all'eventualità e alla misura in cui è stato contestato dal debitore, nonché all'eventualità e alla misura in cui il curatore fallimentare accetta o meno tale credito specificando i motivi a sostegno della sua decisione. Sulla base di tali documenti, l'organo giurisdizionale decide senza indebito ritardo se e in che misura attribuisce al creditore i diritti di voto e gli altri diritti connessi al credito negato. L'organo giurisdizionale notifica la propria decisione al curatore fallimentare e al creditore in merito al quale detto organo si è pronunciato in riferimento ai diritti connessi al credito negato; tale decisione non viene pubblicata nel Bollettino commerciale. Il creditore, in merito al quale l'organo giurisdizionale si è pronunciato con riferimento ai suoi diritti connessi al credito negato, può impugnare la decisione emessa.

Insinuazione di crediti nel contesto di procedure di riorganizzazione

  • Va presentata un'istanza al curatore fallimentare entro 30 giorni dall'autorizzazione della riorganizzazione. Un'istanza inviata dopo tale termine viene ignorata.

Dettagli relativi a un'istanza nel contesto di una procedura di riorganizzazione

  • Si applicano mutasti mutandis le disposizioni concernenti i dettagli relativi a un'istanza nel contesto di una procedura concorsuale. Per un credito assistito da garanzie, nell'istanza occorre invocare la garanzia in maniera debita e tempestiva; in caso contrario il credito è considerato non assistito da garanzie.
  • Un credito può essere corretto o modificato soltanto sostituendo l'istanza originale con una nuova istanza consegnata al curatore e ciò è possibile soltanto entro il termine per l'insinuazione dei crediti.
  • Su richiesta, il curatore fallimentare rilascia la conferma che il credito del creditore è stato registrato nell'elenco dei crediti.
  • In caso di dubbi, il curatore fallimentare può, in qualsiasi momento durante le procedure di riorganizzazione, presentare un'istanza all'organo giurisdizionale affinché questi decida se tener conto dell'istanza.

Elenco dei crediti nelle procedure di riorganizzazione

  • Il curatore fallimentare inserisce i crediti insinuati e le informazioni presentate nelle istanze nell'elenco dei crediti affinché tale elenco sia compilato entro dieci giorni dalla scadenza per l'insinuazione dei crediti.
  • Contemporaneamente alla compilazione dell'elenco dei crediti, il curatore fallimentare invita il debitore a presentare osservazioni sui crediti inseriti entro un termine stabilito dal curatore stesso che non è inferiore a cinque giorni lavorativi e non superiore a dieci giorni lavorativi.
  • Entro tre giorni dalla scadenza del termine per la negazione dei crediti, il curatore fallimentare invia all'organo giurisdizionale una copia dell'elenco dei crediti, con un'indicazione di quelli negati. Ai fini della valutazione della misura in cui i crediti insinuati sono stati negati, sono decisive le informazioni registrate nell'elenco dei crediti inviato all'organo giurisdizionale.
  • Se si verifica una variazione delle informazioni registrate nell'elenco dei crediti durante la riorganizzazione, nel momento in cui viene a conoscenza di tale variazione il curatore fallimentare la registra prontamente nell'elenco dei crediti e scrive altresì prontamente per notificare all'organo giurisdizionale la modifica dell'elenco dei crediti.
  • L'elenco dei crediti fa parte del fascicolo del curatore fallimentare.

Negazione e accertamento di crediti nelle procedure di riorganizzazione

  • Con diligenza professionale, il curatore fallimentare confronta ogni credito insinuato con i conti e altra documentazione del debitore, nonché con l'elenco delle passività del debitore, tenendo conto degli estratti conto forniti dal debitore e da altre parti. Il curatore effettua inoltre le proprie indagini e, laddove ravvisi che un credito sia discutibile in termini di base giuridica, esecutività, importo, rango, o esistenza della garanzia che assiste il credito o rango della garanzia, il curatore è tenuto a negare le parti discutibili di tale credito.
  • Il curatore fallimentare può negare un credito soltanto entro 30 giorni dalla scadenza per l'insinuazione dei crediti. Il curatore nega un credito registrandone la negazione, unitamente ai motivi e alla portata di tale negazione, nell'elenco dei crediti; se il curatore nega l'importo di un credito, occorre registrare nell'elenco dei crediti anche l'importo accertato del credito. Allo scadere del termine per la negazione di un credito, quest'ultimo è considerato accertato nella misura in cui non è stato negato. Ai fini dell'esercizio dei diritti connessi a un credito insinuato, un credito che è stato insinuato è considerato accertato anche quando viene negato soltanto il suo importo.
  • Il debitore o un creditore che ha segnalato un credito al curatore fallimentare ha il diritto di presentare un suggerimento a quest'ultimo affinché neghi un credito insinuato. Il curatore fallimentare è tenuto a valutare ogni suggerimento con diligenza professionale e a scrivere per informare chi ha presentato tale suggerimento in merito alla sua gestione. Il curatore fallimentare registra il suggerimento relativo alla negazione del credito e le sue modalità di gestione nell'elenco dei crediti.
  • Entro 30 giorni dalla scadenza del termine per la negazione dei crediti, un creditore il cui credito è stato negato può intentare un'azione contro il debitore, chiedendo all'organo giurisdizionale di determinare la base giuridica, l'esecutività, l'importo, l'esistenza di una garanzia che assiste il credito o il rango della garanzia del credito negato; nell'azione il creditore può al massimo cercare di ottenere ciò che ha dichiarato nella sua istanza. Tale azione va proposta dinanzi all'organo giurisdizionale incaricato dell'esame della procedura di riorganizzazione.
  • Se un creditore il cui credito è stato negato non promuove un'azione per la determinazione di tale credito entro i termini di legge oppure ritira l'istanza per la determinazione del credito negato, il credito insinuato dal creditore viene ignorato nella misura negata nella procedura di riorganizzazione e, se l'organo giurisdizionale conferma il piano di riorganizzazione, il credito non può essere oggetto di esecuzione nei confronti del debitore nella misura in cui è stato negato.
  • La decisione dell'organo giurisdizionale che determina un credito negato è efficace nei confronti di chiunque. Quando la decisione dell'organo giurisdizionale sulla determinazione di un credito negato passa in giudicato, il credito è considerato accertato nella misura stabilita da detto organo; il credito non può essere oggetto di esecuzione nei confronti del debitore oltre tale misura.
  • Fino alla scadenza del termine per proporre un'azione per la determinazione di un credito o fino a quando l'organo giurisdizionale non emette una decisione definitiva sulla determinazione di un credito, il debitore può accettare un credito negato per iscritto nei confronti del creditore; di conseguenza il credito negato è considerato accertato nella misura accettata. Se il curatore fallimentare ha negato un credito su richiesta di un creditore, il debitore può accettare il credito negato soltanto con il consenso di tale creditore.
  • Durante la riorganizzazione, l'accertamento di un credito viene registrato nell'elenco dei crediti. Il curatore fallimentare è tenuto a registrare senza indugio nell'elenco dei crediti l'accertamento di un credito dopo che quest'ultimo è considerato accertato o non appena il debitore ha accettato il credito.
  • Se durante il procedimento per la determinazione del credito negato, l'organo giurisdizionale dichiara il fallimento del debitore, nella sua ordinanza detto organo interrompe il procedimento giudiziario per la determinazione del credito negato.

Insinuazione di crediti nel contesto di procedure di sgravio del debito

Sgravio del debito per fallimento

  • Il debitore è tenuto ad allegare all'istanza per lo sgravio del debito per fallimento un elenco di creditori sulla base del quale il curatore fallimentare notifica per iscritto la dichiarazione del fallimento a ciascun creditore incluso nell'elenco.
  • Un creditore può insinuare un credito entro 45 giorni dalla dichiarazione di fallimento, o successivamente, fino al momento in cui il curatore fallimentare annuncia che sta per compilare un piano di distribuzione.
  • Se un creditore invia l'istanza al curatore fallimentare dopo la scadenza del termine di 45 giorni, l'istanza viene presa in considerazione ma il creditore non può esercitare alcun diritto di voto.
  • Le disposizioni in materia di fallimento si applicano all'istanza mutatis mutandis (il modulo, il contenuto dell'istanza, la valuta e gli allegati); si applicano altresì mutatis mutandis le disposizioni per le istanze con vizi e l'elenco dei crediti.
  • Soltanto un altro creditore registrato può negare un credito insinuato. Si applicano mutatis mutandis le disposizioni in materia di negazione e insinuazione di crediti descritte per il fallimento. Tuttavia, per accertare un credito negato è sufficiente l'accettazione da parte del creditore che lo ha negato; non è richiesto il consenso del curatore fallimentare.
  • Nel contesto dello sgravio del debito per fallimento, tutti i crediti nei confronti del debitore vengono estinti (non soltanto i crediti insinuati).
  • Tuttavia, tale circostanza può essere impugnata promuovendo un'azione per l'annullamento dello sgravio del debito in ragione di un intento disonesto del debitore, laddove la legislazione indichi esplicitamente come esempio di intento disonesto la mancata inclusione di un creditore (persona fisica) nell'elenco dei creditori, anche quando ciò viene richiesto dal curatore fallimentare.

Sgravio del debito per piano di rientro

  • Il debitore è tenuto ad allegare all'istanza per lo sgravio del debito un elenco delle proprie passività.
  • In questo tipo di procedure, i creditori non insinuano i crediti; al contrario, il curatore fallimentare indaga sulla situazione del debitore.
  • Se viene fissato un piano di rientro, il debitore viene liberato dal debito; tuttavia, tale circostanza può essere impugnata promuovendo un'azione per l'annullamento dello sgravio del debito in ragione di una disonestà di intenti del debitore, laddove la legislazione indichi esplicitamente come esempio di tale disonestà la mancata inclusione di un creditore (persona fisica) nell'elenco dei creditori, nonostante il debitore fosse stato invitato a procedere in tal senso dal curatore fallimentare.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

Distribuzione dei proventi del fallimento

  • Nelle procedure concorsuali, la distribuzione dei proventi varia a seconda del tipo di creditore (creditori privilegiati, creditori chirografari, creditori che vantano crediti subordinati, penali contrattuali e crediti vantati da creditori correlati al debitore):
    • un credito assistito da garanzie di un creditore privilegiato viene soddisfatto (nella misura in cui è stato accertato) utilizzando i proventi ricavati dalla liquidazione degli attivi che costituiscono la massa fallimentare separata del creditore privilegiato, dopo aver dedotto i crediti vantati nei confronti della massa fallimentare allocati ai singoli attivi inclusi nell'elenco che costituisce la massa fallimentare separata. Qualora non sia possibile soddisfare integralmente il credito assistito da garanzie di un creditore privilegiato, per l'importo residuo viene soddisfatto come un credito non assistito da garanzie;
    • i crediti chirografari vengono soddisfatti (nella misura in cui sono stati accertati) utilizzando i proventi ricavati dalla liquidazione degli attivi che costituiscono la massa fallimentare generale, dopo aver dedotto i crediti vantati nei confronti della massa fallimentare attribuiti all'elemento dell'attivo incluso nell'elenco che costituisce la massa fallimentare generale. Qualora non sia possibile soddisfare integralmente i crediti chirografari, la loro soddisfazione avviene in maniera proporzionale in base al loro rango corrispondente;
    • i crediti subordinati sono soddisfatti (nella misura in cui sono stati accertati) utilizzando i proventi ricavati dalla liquidazione degli attivi che costituiscono la massa fallimentare generale e rimasti a costituire tale massa dopo la soddisfazione integrale degli altri crediti chirografari. Qualora non sia possibile soddisfare integralmente i crediti subordinati, la loro soddisfazione avviene in maniera proporzionale in base a loro rango corrispondente. Le penali contrattuali e i crediti vantati da creditori correlati al debitore sono soddisfatti in maniera analoga.
    • La distribuzione dei proventi nelle procedure concorsuali si basa sul piano di distribuzione. Prima della sua stesura, il curatore fallimentare compila un elenco di crediti vantati nei confronti della massa fallimentare che devono essere soddisfatti utilizzando i proventi attribuiti ai beni pertinenti (a una massa fallimentare separata per gli attivi assistiti da garanzie o alla massa fallimentare generale). Il curatore fallimentare pubblica nel Bollettino commerciale tale elenco e vi annuncia altresì la propria intenzione di redigere un piano di distribuzione. Le persone specificate dalla legge, principalmente gli organi dei creditori e i creditori, possono esaminare l'elenco e impugnarlo entro un termine stabilito. Tali impugnazioni possono riguardare il rango di un credito, la mancata assegnazione di un credito, l'esclusione di un credito e la portata di un credito. Una volta scaduto tale termine, il curatore fallimentare redige il piano di distribuzione e lo sottopone al comitato dei creditori per l'approvazione (se il comitato non è attivo, il piano viene presentato all'organo giurisdizionale). In seguito all'approvazione del piano, il curatore fallimentare paga al creditore interessato la parte dei proventi non oggetto di contestazione e conserva la parte contestata fino alla decisione dell'organo giurisdizionale.
    • In generale, il piano di distribuzione (indipendentemente dal fatto che sia riferito alla massa fallimentare separata o a quella generale) viene redatto immediatamente dopo la liquidazione della parte pertinente degli attivi. Se la natura del caso lo consente, il curatore fallimentare compila anche un piano di distribuzione parziale, tuttavia nella grande maggioranza dei fallimenti esiste un unico piano di distribuzione (finale).
    • Il piano di distribuzione comprende anche i crediti potenziali e quelli negati. I crediti negati vengono soddisfatti soltanto se l'organo giurisdizionale decide di accertarli. I crediti potenziali vengono soddisfatti soltanto se e quando si concretizzano.
    • In seguito alla liquidazione integrale degli attivi elencati e alla conclusione di tutte le controversie correlate, il curatore fallimentare redige un piano di distribuzione finale per i proventi da corrispondere ai creditori chirografari. Tale piano di distribuzione finale comprende anche tutti i piani di distribuzione precedenti.

I proventi non vengono distribuiti in caso di riorganizzazione e sgravio del debito per piano di rientro.

Nel caso dello sgravio del debito per fallimento

  • In seguito alla liquidazione della massa fallimentare e la conclusione di tutte le controversie che potrebbero influire sul piano di distribuzione dei proventi, il curatore fallimentare redige tale piano senza indebito ritardo e al più tardi entro 60 giorni dalla dichiarazione di fallimento. Il curatore fallimentare annuncia l'intenzione di compilare tale piano di distribuzione nel Bollettino commerciale.
  • Dai proventi ottenuti, il curatore fallimentare deduce innanzitutto i costi della procedura concorsuale, seguiti dall'eventuale valore esente dell'abitazione del debitore; successivamente liquida in maniera proporzionale i crediti insinuati per obbligazioni alimentari nei confronti dei figli del debitore, quindi distribuisce il saldo in maniera proporzionale tra tutti i creditori registrati in conformità con il rango dei loro crediti accertati. Ciascun creditore sostiene i costi della soddisfazione.
  • I pagamenti per i quali il curatore fallimentare non è stato in grado di determinare il conto bancario o l'indirizzo del creditore tre mesi dopo la compilazione del piano di distribuzione sono corrisposti allo Stato. Il curatore fallimentare versa tali pagamenti sul conto bancario dell'organo giurisdizionale che ha dichiarato il fallimento.
  • Il curatore fallimentare è responsabile nei confronti dei creditori per eventuali danni subiti dagli stessi in caso di attuazione del piano di distribuzione dei proventi in contrasto con le norme stabilite nella legislazione, a meno che non sia in grado di dimostrare di aver proceduto con diligenza professionale.
    • I costi della procedura concorsuale sono soddisfatti utilizzando i proventi assegnati ai creditori chirografari, nel seguente ordine:
    • l'onorario del curatore fallimentare e i costi di liquidazione degli attivi e della produzione del piano di distribuzione;
    • le spese necessarie del curatore fallimentare per la gestione della procedura concorsuale;
    • i costi relativi alla gestione degli attivi soggetti alla procedura concorsuale;
    • un pagamento anticipato per i costi di una perizia;
    • i costi delle indagini condotte dal curatore fallimentare su richiesta di un creditore, secondo l'importo approvato dal rappresentante dei creditori o da una riunione dell'assemblea dei creditori.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Fallimento

  • L'organo giurisdizionale decide, a fronte o meno di un'istanza, di chiudere la procedura concorsuale se rileva che il debitore non disponga di attivi sufficienti per soddisfare anche solo i crediti vantati nei confronti della massa fallimentare; nella sua ordinanza l'organo giurisdizionale si pronuncia anche sull'onorario e sulle spese del curatore fallimentare, che sono saldati utilizzando la massa patrimoniale del debitore, sul pagamento anticipato in relazione all'onorario e alle spese del curatore temporaneo e sul pagamento anticipato in relazione al costo della procedura concorsuale.
  • L'organo giurisdizionale decide inoltre, in risposta o meno ad un'istanza, di chiudere la procedura concorsuale se constata che non sono state soddisfatte le condizioni preliminari per il fallimento; si pronuncia altresì sull'onorario e sulle spese del curatore fallimentare come avviene in caso di chiusura delle procedure concorsuali per attivi insufficienti.
  • In risposta a un'istanza da parte del curatore fallimentare, l'organo giurisdizionale decide di chiudere le procedure concorsuali dopo che è stato attuato il piano di distribuzione finale dei proventi.
  • L'organo giurisdizionale pubblica tempestivamente la sua ordinanza di chiusura delle procedure concorsuali nel Bollettino commerciale e lo notifica anche al debitore e al curatore fallimentare. Il curatore fallimentare e un creditore il cui credito accertato non è stato soddisfatto integralmente o lo è stato soltanto in parte hanno il diritto di impugnare tale ordinanza.
  • L'organo giurisdizionale annuncia la finalità della sua ordinanza di chiusura delle procedure concorsuali nel Bollettino commerciale. All'atto della pubblicazione di tale avviso, cessano diversi effetti e la funzione del comitato dei creditori, laddove istituito. La validità e l'effetto degli atti compiuti durante la procedura concorsuale restano impregiudicati da tale circostanza.
  • Alla data della chiusura della procedura concorsuale, il curatore fallimentare chiude i registri contabili e compila una serie individuale di bilanci conformemente alla legislazione specifica. Il curatore fallimentare consegna inoltre tutti i documenti necessari e gli attivi rimanenti al debitore o al liquidatore e adotta le disposizioni necessarie relative alla chiusura della procedura concorsuale. Dopo che il curatore fallimentare ha assolto questi doveri, l'organo giurisdizionale revoca al curatore la sua nomina.
  • La procedura concorsuale può essere chiusa anche tramite un'ordinanza nella quale l'organo competente revoca la decisione dell'organo giurisdizionale di primo grado o modifica la parte relativa alla dichiarazione di fallimento. L'organo giurisdizionale notifica tale ordinanza al debitore e al curatore fallimentare, oltre a pubblicarla tempestivamente nel Bollettino commerciale. All'atto di tale pubblicazione decadono gli effetti delle procedure concorsuali e le garanzie decadute vengono ripristinate, inoltre, cessa l'incarico del curatore fallimentare e del comitato dei creditori, laddove istituito.
  • Nell'ordinanza di cui al precedente punto, l'organo giurisdizionale decide in merito all'onorario del curatore fallimentare, che deve essere saldato ai sensi dell'ordinanza dell'organo giurisdizionale dal soggetto che ha depositato l'istanza di fallimento.
  • Se il debitore è una persona fisica che muore durante la procedura concorsuale, gli eredi del debitore subentrano al suo posto in relazione agli attivi soggetti alla procedura concorsuale; se non vi sono eredi o se hanno rifiutato l'eredità, subentra invece lo Stato.
  • Sulla base di un estratto dall'elenco dei crediti, una volta chiusa la procedura concorsuale è possibile presentare un'istanza per procedimenti di esecuzione o di pignoramento per un credito accertato non espressamente contestato dal debitore entro il termine stabilito dal curatore fallimentare. Il curatore fallimentare deposita l'elenco dei crediti presso l'organo giurisdizionale in seguito alla chiusura della procedura concorsuale.

Riorganizzazione

  • L'organo giurisdizionale decide in merito a un'istanza presentata dall'autore del piano che richiede l'omologazione del piano adottato dalla riunione di approvazione. L'autore del piano è tenuto a presentare tale istanza entro dieci giorni dalla riunione di approvazione e deve includere i verbali della riunione di approvazione e il piano adottato.
  • È possibile presentare un'istanza per l'omologazione del piano anche se quest'ultimo non è stato adottato dalla riunione di approvazione o se il debitore non ha acconsentito allo stesso.
  • Se l'autore del piano non deposita un'istanza entro i termini di legge stabiliti per la sua omologazione, il curatore fallimentare chiede tempestivamente all'organo giurisdizionale di dichiarare il fallimento.
  • Se uno dei gruppi non disponeva della maggioranza dei voti richiesta per l'adozione del piano, nell'istanza per l'omologazione del piano, l'autore dello stesso può chiedere all'organo giurisdizionale di sostituire l'adozione del piano in un gruppo specifico con la decisione dell'organo giurisdizionale, a condizione che:
  • il piano non comporti che le parti che sono state assegnate al gruppo che ha votato contro l'adozione si trovino evidentemente in una posizione peggiore rispetto al caso in cui il piano non fosse adottato; in questo caso l'organo giurisdizionale basa la sua decisione sulla loro probabile soddisfazione nelle procedure concorsuali alla data in cui iniziano le procedure di riorganizzazione, lavorando con i dati presentati nel piano, salvo prova contraria;
  • la maggioranza dei gruppi costituiti conformemente al piano disponesse della maggioranza dei voti richiesta per l'adozione del piano; e
  • i creditori presenti abbiano votato a favore dell'adozione del piano a maggioranza assoluta dei voti, che vengono conteggiati in linea con l'ammontare dei loro crediti accertati.
  • L'organo giurisdizionale decide in merito alla sostituzione del consenso nella sua ordinanza che omologa o respinge il piano.
    • Se non vi sono motivi per respingere il piano, l'organo giurisdizionale decide di confermarlo entro 15 giorni dalla ricezione dell'istanza per l'omologazione; il piano omologato dall'organo giurisdizionale costituisce un allegato di tale ordinanza. Nella sua ordinanza sull'omologazione del piano, l'organo giurisdizionale decide anche in merito alla chiusura della procedura di riorganizzazione.
    • L'organo giurisdizionale pubblica senza indugio la propria ordinanza nel Bollettino commerciale. Il piano omologato dall'organo giurisdizionale non viene pubblicato; ciò non si applica alle disposizioni relative a un nuovo prestito.
    • Il piano omologato dall'organo giurisdizionale fa parte del fascicolo della causa. Le parti coinvolte nel piano e i loro rappresentanti hanno il diritto di esaminare il fascicolo e il piano omologati dall'organo giurisdizionale, di trarne estratti e fare duplicati e fotocopie, o di chiedere all'organo giurisdizionale di fare fotocopie in cambio del pagamento delle spese.
    • L'organo giurisdizionale decide di respingere il piano se:
      • si è verificata una violazione sostanziale della legislazione in merito ai dettagli del piano, alla procedura per la produzione del piano, alla votazione del piano o ad altre disposizioni relative al piano, se ciò ha avuto effetti negativi su una qualsiasi delle parti del piano;
      • l'adozione del piano è stata conseguita mediante comportamenti fraudolenti od offrendo privilegi speciali a una qualsiasi delle parti del piano;
      • il piano non è stato adottato da una riunione di approvazione; ciò non si applica se la decisione dell'organo giurisdizionale ha sostituito il consenso della riunione;
      • se ai sensi del piano non devono essere emesse azioni o altre partecipazioni al capitale azionario del debitore o del soggetto acquirente in cambio di nuovi investimenti in contanti o scambiando i crediti dei creditori appartenenti al gruppo dei crediti chirografari, fatta eccezione per i creditori del gruppo dei crediti chirografari dei dipendenti, e ciò almeno per l'importo dell'utile distribuito negli ultimi due anni;
      • il piano è iniquo per i gruppi di creditori nella misura in cui prevede altresì che un diritto o le obbligazioni contenute nel piano possano sorgere, cambiare o decadere facendo sì che i creditori appartenenti ai gruppi dei crediti chirografari saranno soddisfatti più tardi rispetto ai creditori privilegiati, senza un'equa motivazione giustificativa;
      • il piano è sostanzialmente contrario all'interesse comune dei creditori;
      • la soddisfazione di uno qualsiasi dei crediti chirografari è inferiore al 50 % del credito; ciò non si applica se il creditore in questione acconsente per iscritto a tale minore soddisfazione;
      • secondo la parte fondamentale del piano, i pagamenti per la liquidazione di uno qualsiasi dei crediti chirografari devono essere effettuati in un arco di tempo superiore a cinque anni; ciò non si applica se il creditore in questione acconsente per iscritto a tale periodo più lungo per i pagamenti destinati a soddisfare i crediti del creditore.
    • L'organo giurisdizionale pubblica senza indugio nel Bollettino commerciale la propria ordinanza di respingimento del piano. L'autore del piano può impugnare tale ordinanza entro 15 giorni dalla sua pubblicazione nel Bollettino commerciale. L'organo competente per il ricorso decide in merito all'impugnazione entro 30 giorni dalla sua presentazione.
    • Dopo che l'ordinanza che respinge il piano è passata in giudicato, l'organo giurisdizionale emette un'ordinanza unica per interrompere la procedura di riorganizzazione, aprire la procedura concorsuale e dichiarare il fallimento in relazione agli attivi del debitore. Nella sua ordinanza l'organo giurisdizionale nomina un curatore fallimentare, che viene selezionato in maniera casuale. L'organo giurisdizionale pubblica senza indugio tale ordinanza nel Bollettino commerciale e, successivamente a tale pubblicazione, gli effetti dell'apertura della procedura di riorganizzazione cessano di essere validi e la funzione del comitato dei creditori e l'incarico conferito al curatore fallimentare si concludono. L'organo giurisdizionale notifica tale ordinanza al debitore e al curatore fallimentare nominato mediante l'ordinanza.

Sgravio del debito per fallimento

La procedura si chiude in tre casi:

  • se il curatore fallimentare constata che la massa fallimentare non coprirà i costi della procedura concorsuale (il debitore rimane esonerato dal debito);
  • se nessun creditore si registra per la procedura concorsuale (il debitore rimane esonerato dal debito);
  • se il curatore fallimentare attua il piano di distribuzione per la procedura, ossia il curatore distribuisce il denaro tra i creditori dopo aver liquidato gli attivi (il debitore rimane esonerato dal debito);
  • se non sono soddisfatte le condizioni preliminari per le procedure concorsuali, l'organo giurisdizionale annulla anche lo sgravio del debito.

In entrambi i casi il curatore fallimentare annuncia pubblicamente che le procedure concorsuali sono state chiuse. All'atto della chiusura delle procedure concorsuali:

  • la carica del curatore fallimentare cessa;
  • la carica del rappresentante dei creditori cessa;
  • l'autorizzazione del curatore fallimentare a gestire gli attivi del debitore e ad agire nelle questioni relative a tali attivi decade;
  • l'obbligo del debitore di pagare al curatore fallimentare i crediti di cui alla procedura concorsuale decade;
  • l'inammissibilità della compensazione dei crediti decade;
  • le restrizioni relative alla risoluzione di contratti e al recesso dagli stessi decadono;
  • i procedimenti giudiziari per la determinazione di un credito negato si chiudono.

Sgravio del debito per piano di rientro – chiusura

  • la procedura si chiude se l'organo giurisdizionale ritiene che, dopo che è stata presentata un'istanza per stabilire un piano di rientro, non siano state soddisfatte le condizioni per concedere la tutela nei confronti dei creditori;
  • la procedura si chiude se nell'ordinanza sulla concessione della tutela nei confronti dei creditori l'organo giurisdizionale ha ordinato al debitore di effettuare un versamento anticipato al curatore fallimentare e il debitore non lo ha fatto entro sette giorni dalla richiesta del curatore fallimentare;
  • la procedura si chiude se il curatore fallimentare annuncia pubblicamente che la situazione in cui versa il debitore non consente la definizione di un piano di rientro;
  • la procedura si chiude se l'organo giurisdizionale decide che la situazione in cui versa il debitore non consente la definizione di un piano di rientro;
  • la procedura si chiude quando l'organo giurisdizionale stabilisce un piano di rientro (soltanto in questo caso il debitore è esonerato dal debito).

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Fallimento

  • Sulla base di un estratto dall'elenco dei crediti, una volta chiusa la procedura concorsuale è possibile presentare un'istanza per procedimenti di esecuzione o di pignoramento per un credito accertato non espressamente contestato dal debitore entro il termine stabilito dal curatore fallimentare. Il curatore fallimentare deposita l'elenco dei crediti presso l'organo giurisdizionale in seguito alla chiusura della procedura concorsuale.

Riorganizzazione

  • Un'istanza per dichiarare inefficace il piano nei confronti di un creditore può essere presentata sulla base dei seguenti fattori:
    • deve trattarsi di un creditore che ha votato contro l'adozione del piano e ha fatto includere un'obiezione giustificata nel verbale della riunione di approvazione;
    • oppure deve trattarsi di una parte coinvolta nel piano che può essere un fornitore di aiuti di Stato;
    • ai sensi del piano, i crediti assegnati al medesimo gruppo del credito accertato del creditore devono essere soddisfatti secondo un livello o un modo diverso, il che significa che i creditori che vantano tali crediti sono privilegiati rispetto al creditore; oppure
    • i diritti di proprietà degli azionisti assegnati allo stesso gruppo del diritto di proprietà del creditore in veste di azionista devono essere soddisfatti ai sensi del piano secondo un livello o un modo diverso, il che significa che gli azionisti che detengono tali diritti di proprietà sono privilegiati rispetto al creditore; oppure
    • l'autore del piano non ha assegnato il credito accertato del creditore a un gruppo come richiesto dal creditore, circostanza questa che ha posto il creditore in una posizione peggiore rispetto a quella nella quale si sarebbe trovato in caso di non adozione del piano; l'organo giurisdizionale basa la propria decisione sulla probabile soddisfazione del creditore nel contesto della procedura concorsuale; oppure
    • l'autore del piano non ha assegnato il credito accertato del creditore al gruppo dei crediti assistiti da garanzie nella misura richiesta dal creditore, circostanza questa che ha posto il creditore in una posizione peggiore rispetto a quella nella quale si sarebbe trovato in caso di non adozione del piano; l'organo giurisdizionale basa la propria decisione sulla probabile soddisfazione del creditore nel contesto della procedura concorsuale; oppure
    • l'attuazione del piano confermato comporterà l'erogazione di aiuti di Stato non autorizzati.
    • Inoltre, possono essere addotti (da qualsiasi creditore) i seguenti motivi di inefficacia:
      • se il debitore o il soggetto acquirente non soddisfa un credito o un'altra delle proprie obbligazioni ai sensi del piano nei confronti di una parte del piano in maniera debita e tempestiva entro 30 giorni dalla ricezione della notifica, il piano diventa inefficace rispetto al credito di tale parte;
      • dopo la chiusura della riorganizzazione, il debitore o il soggetto acquirente non può distribuire utili o altri fondi azionari tra i suoi soci prima del soddisfacimento dei crediti dei creditori appartenenti al gruppo dei crediti chirografari fino a concorrenza del livello dei loro crediti accertati ai sensi del piano (nelle procedure concorsuali è possibile contestare la distribuzione di utili o altri fondi azionari). L'istanza per l'ottenimento di una dichiarazione di inefficacia va presentata da un creditore chirografario;
      • se il debitore o il soggetto acquirente genera un utile riportato nel bilancio d'esercizio e non necessita di tale utile per mantenere in funzione l'impresa o una parte sostanziale di essa, come previsto dal piano, un creditore chirografario ha il diritto di chiedere all'organo giurisdizionale che ha omologato il piano la soddisfazione del credito originario del creditore utilizzando tale utile, secondo la differenza tra l'importo richiesto per soddisfare il credito e il pagamento effettuato a tale creditore ai sensi del piano; tuttavia, l'organo giurisdizionale non può concedere al creditore un utile superiore a quello della quota dovuta agli altri creditori del medesimo gruppo.
  • Se il piano è inefficace nei confronti di un creditore, il debitore e il soggetto acquirente sono tenuti in solido a liquidare il credito originario del creditore nella misura in cui il credito è stato insinuato ed accertato, unitamente agli interessi calcolati sulla parte accertata del credito sin dall'inizio della riorganizzazione. Il debitore e il soggetto acquirente sono tenuti a liquidare il credito vantato dal creditore entro il termine originale previsto per il pagamento.
  • Se il piano è inefficace nei confronti di un azionista del debitore, il debitore e il soggetto acquirente sono tenuti in solido a corrispondere all'azionista un importo che corrisponderebbe alla quota dell'azionista dei proventi derivanti dalla liquidazione del debitore nel momento in cui l'organo giurisdizionale ha omologato il piano. Salvo prova contraria fornita dall'azionista, il valore dei proventi derivanti dalla liquidazione è considerato pari a zero.
  • Se il piano è inefficace nei confronti del debitore o del soggetto acquirente, è possibile intentare procedimenti di esecuzione o di pignoramento in relazione al credito originario del creditore.

Sgravio del debito per fallimento

Onestà di intenti: esiste una presunzione di onestà di intenti da parte del debitore nel presentare l'istanza, che i creditori possono impugnare nel contesto di procedimenti civili "classici". I creditori non possono contestare tale circostanza durante le procedure stesse di sgravio del debito, bensì soltanto dopo la chiusura delle stesse.

Sgravio del debito per piano di rientro

Onestà di intenti: esiste una presunzione di onestà di intenti da parte del debitore nel presentare l'istanza, che i creditori possono impugnare nel contesto di procedimenti civili "classici". I creditori non possono contestare tale circostanza durante le procedure stesse di sgravio del debito, bensì soltanto dopo la chiusura delle stesse.

Il debitore è considerato non operare con onestà di intenti se:

  • non ha dichiarato parte dei propri attivi nell'elenco degli attivi, anche se era stato invitato a procedere in tal senso dal curatore fallimentare, nonostante il debitore fosse o avrebbe dovuto essere a conoscenza di tali attivi date le circostanze (gli attivi di valore trascurabile sono ignorati);
  • non ha nominato un creditore (persona fisica) nell'elenco dei creditori, anche se era stato invitato a procedere in tal senso dal curatore fallimentare, e di conseguenza il creditore non ha insinuato il suo credito, nonostante il debitore fosse o avrebbe dovuto essere a conoscenza di tale persona date le circostanze (i piccoli creditori sono ignorati);
  • ha fornito informazioni importanti che erano false oppure non ha fornito informazioni importanti, nell'istanza o in un allegato all'istanza o quando gli è stato chiesto di farlo dal curatore fallimentare, nonostante il debitore sapesse che tali informazioni erano importanti o dovevano essere note date le circostanze;
  • non ha collaborato con il curatore fallimentare nella misura necessaria, senza una buona ragione, e tale cooperazione poteva essere ragionevolmente richiesta dal debitore;
  • dalla condotta del debitore prima della presentazione dell'istanza si può desumere che il debitore abbia deliberatamente raggiunto una situazione di insolvenza in termini di flussi di cassa al fine di poter presentare l'istanza;
  • il debitore non era insolvente in termini di flussi di cassa al momento della presentazione dell'istanza e lo sapeva o lo avrebbe dovuto sapere date le circostanze;
  • dalla condotta del debitore prima della presentazione dell'istanza si può desumere che, assumendo le passività, il debitore contasse sulla sua capacità di risolvere i propri debiti ricorrendo a un fallimento o a un piano di rientro;
  • dalla condotta del debitore prima della presentazione dell'istanza si può desumere che il debitore stesse cercando di danneggiare il proprio creditore o privilegiare uno dei creditori;
  • il debitore non sta attuando il piano di rientro stabilito dall'organo giurisdizionale in maniera debita e tempestiva, senza un buon motivo;
  • il debitore non sta versando, senza un buon motivo, in maniera debita e tempestiva le obbligazioni alimentari a favore di un figlio divenute esigibili dopo la data pertinente (tale motivazione può essere addotta soltanto dal minore o dal tutore legale del minore);
  • il debitore non ha ottemperato, in maniera debita e tempestiva, senza un buon motivo, all'obbligo di rimborsare al Centro per il patrocinio a spese dello Stato il pagamento anticipato in relazione all'onorario forfettario del curatore fallimentare (tale motivazione può essere addotta soltanto dal Centro per il patrocinio a spese dello Stato);
  • il debitore ha cercato di essere esonerato dai suoi debiti nonostante il fatto che al momento della presentazione dell'istanza gli interessi principali del debitore non fossero concentrati in Slovacchia.
  • L'organo giurisdizionale assumerà un atteggiamento più rigoroso nel valutare i fattori che incidono sull'onestà di intenti del debitore se quest'ultimo disponeva di attivi ed esperienza imprenditoriale notevoli e lavora o ha lavorato come alto dirigente, oppure presta o ha prestato servizio negli organi direttivi di una persona giuridica, oppure dispone di un'altra esperienza pertinente.
  • L'organo giurisdizionale assumerà un atteggiamento più indulgente nel valutare i fattori che incidono sull'onestà di intenti del debitore se quest'ultimo dispone soltanto di un'istruzione di base, è in età pensionabile o prossimo al pensionamento, ha gravi problemi di salute, è temporaneamente o permanentemente senzatetto o ha subito un'altra sventura che gli ha reso difficile comportarsi opportunamente in seno alla società.
  • L'organo giurisdizionale esaminerà l'onestà di intenti del debitore nei procedimenti giudiziari relativi a un'istanza per annullare lo sgravio del debito a causa di disonestà di intenti. L'organo giurisdizionale non esaminerà l'onestà di intenti del debitore nel contesto delle procedure concorsuali o delle procedure volte a stabilire un piano di rientro.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Fallimento

  • In linea di principio, i costi di per la convocazione e lo svolgimento di una riunione dell'assemblea dei creditori costituiscono un credito vantato nei confronti della massa fallimentare. Si riportano di seguito le esenzioni rispetto a questo principio:
    • laddove su iniziativa di un creditore si sia tenuta una riunione dell'assemblea dei creditori, il creditore che ha richiesto tale riunione è tenuto a sostenere i costi di convocazione e di svolgimento della riunione, a meno che l'assemblea dei creditori non decida diversamente;
    • una condizione per presentare un'istanza per la determinazione di un credito negato, se il credito è negato soltanto da un creditore, è il deposito di un pagamento anticipato in relazione alle spese in maniera debita e tempestiva. Se il richiedente non documenta il deposito del pagamento anticipato, l'organo giurisdizionale interrompe la procedura;
    • per lo svolgimento del proprio incarico, un membro del comitato dei creditori ha diritto al rimborso delle spese sostenute dallo stesso in via conclusiva nello svolgimento delle sue mansioni; tali spese costituiscono un credito vantato nei confronti della massa fallimentare generale per un importo approvato dal comitato dei creditori;
    • nel caso in cui attivi soggetti a procedure concorsuali siano stati liquidati nel contesto di procedimenti di esecuzione o di pignoramento, ma i proventi debbano ancora essere pagati alla parte avente diritto, i proventi diventano parte della massa fallimentare pertinente e i costi del procedimento sono considerati un credito nei confronti di tale massa fallimentare;
    • i costi di una perizia richiesta dal comitato dei creditori costituiscono un credito vantato nei confronti della massa fallimentare generale. I costi di una perizia richiesta da un creditore privilegiato costituiscono un credito nei confronti della massa fallimentare separata di tale creditore (l'oggetto della garanzia);
    • a seconda della decisione dell'organo giurisdizionale, le spese di giudizio concernenti l'esclusione di attivi dall'elenco costituiscono un credito vantato nei confronti della massa fallimentare interessata;
    • i costi sostenuti dalle parti coinvolte nella procedura concorsuale e nei procedimenti giudiziari connessi sono esclusi dalla soddisfazione nel contesto delle procedure concorsuali (tuttavia, un regolamento specifico può stabilire diversamente, ad esempio l'importo per la determinazione di un credito negato e per le perizie).

Riorganizzazione

  • In linea di principio, i costi sono a carico del debitore. Il debitore sostiene le spese per:
    • il parere sulla riorganizzazione;
    • l'onorario (onorario forfettario e onorario per l'esercizio del proprio incarico) e le spese del curatore fallimentare;
    • i costi per la convocazione e lo svolgimento della riunione dell'assemblea dei creditori;
    • le spese che un membro del comitato dei creditori ha sostenuto in via conclusiva nell'esercizio di tale funzione; il debitore paga tali spese secondo l'importo approvato dal comitato dei creditori.

Sgravio del debito per fallimento

  • Nel caso dello sgravio del debito per fallimento si presume che il debitore disponga di attivi molto limitati e, di conseguenza, i costi siano ridotti al minimo e siano a carico dei creditori. Se i creditori sono a conoscenza di determinati attivi, devono fare ciò che è necessario per trasferirli alla massa fallimentare a proprie spese.
    • I costi sostenuti dalle parti nel procedimento in relazione al loro coinvolgimento nelle procedure concorsuali o nelle procedure per la fissazione di un piano di rientro non possono essere recuperati dal debitore in caso di sgravio del debito.
      • Nell'indagare sulla situazione del debitore, il curatore fallimentare lavora con un elenco di attivi, un elenco di creditori e le informazioni fornite dal debitore, dai creditori e da altre persone. Il curatore fallimentare conduce tale indagine su attivi e passivi con diligenza professionale e conduce analogamente qualsiasi altra indagine che richiede poco tempo e può essere intrapresa con spese modeste.
      • Il curatore fallimentare conduce altre indagini su richiesta di un creditore se quest'ultimo effettua un pagamento anticipato per i costi di tali indagini. Il curatore fallimentare conduce tale indagine a spese del creditore. Nelle procedure concorsuali il creditore ha diritto al rimborso di tali spese, in quanto costo della procedura concorsuale, per un importo approvato dal rappresentante dei creditori o da una riunione dell'assemblea dei creditori, qualora non sia stato nominato un rappresentante dei creditori.
      • Vi sono norme separate per i costi di un creditore privilegiato in considerazione del fatto che un tale creditore può scegliere se essere o meno parte nel procedimento.
        • Gli attivi soggetti a vincoli diventano parte della massa fallimentare soltanto se il creditore privilegiato prioritario si registra.
        • Se solo un creditore privilegiato secondario si registra, gli attivi soggetti a vincolo sono oggetto della procedura concorsuale soltanto se si può presumere che il creditore privilegiato otterrà soddisfazione con una garanzia secondaria. Ai fini della valutazione della possibilità che attivi soggetti a vincoli siano oggetto della procedura concorsuale, il loro valore viene stimato secondo una perizia prodotta seguendo le istruzioni del curatore fallimentare su richiesta e a spese di tale creditore privilegiato secondario. Se il creditore privilegiato secondario non effettua il pagamento anticipato per i costi della perizia entro il termine fissato dal curatore fallimentare, si presume che gli attivi soggetti a vincoli non siano oggetto della procedura concorsuale.
      • Il curatore fallimentare può convocare (ma non è tenuto a farlo) una riunione dell'assemblea dei creditori laddove lo ritenga necessario. Il curatore convoca tale riunione su richiesta di qualsiasi creditore registrato che deposita un pagamento anticipato per i costi legati allo svolgimento della riunione e paga l'onorario forfettario del curatore fallimentare affinché organizzi tale riunione.

Sgravio del debito per piano di rientro

  • I costi di queste procedure sono sostenuti principalmente dal debitore.
  • Il sistema è concepito in maniera tale da fare sì che le procedure vengano avviate (al di là della parte concernente un'istanza formale) soltanto dopo il deposito di un pagamento anticipato per l'onorario del curatore fallimentare e dei costi di procedura necessari.
  • I costi sostenuti dalle parti nel procedimento in relazione al loro coinvolgimento nelle procedure concorsuali o nelle procedure per la fissazione di un piano di rientro non possono essere recuperati dal debitore in caso di sgravio del debito.
  • Se non concorda con il piano di rientro proposto, un creditore può presentare un'impugnazione al curatore fallimentare. Il curatore fallimentare formula quindi le sue osservazioni in merito a tale impugnazione che sarà oggetto di una decisione da parte dell'organo giurisdizionale.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

  • La Zákon č. 7/2005 Z.z. o konkurze a reštrukturalizácii (legge fallimentare) legifera in merito agli atti lesivi nei confronti del creditore rendendoli inefficaci a determinate condizioni. L'inefficacia ha conseguenze soltanto se gli atti del debitore vengono contestati. Il curatore fallimentare e i creditori hanno il diritto di contestarli, ma un creditore gode di questo diritto soltanto se il curatore fallimentare non agisce su richiesta del creditore che gli chiede di contestare un atto giuridico entro un termine ragionevole. Il diritto di contestare un atto decade se non è esercitato nei confronti del debitore o dinanzi un organo giurisdizionale entro un anno dalla dichiarazione di fallimento; il diritto di contestare un atto giuridico è considerato esercitato nei confronti del debitore soltanto se il debitore riconosce tale diritto per iscritto. Ai sensi della legislazione, possono essere contestati anche gli atti giuridici in base ai quali i diritti diventano esecutivi o sono già stati soddisfatti.
  • Se prima della dichiarazione di fallimento si era tenuta una procedura di riorganizzazione e il fallimento è stato dichiarato durante tale procedura, ai fini della determinazione del periodo nel quale è stato compiuto un atto legale che può essere contestato ai sensi della legge fallimentare, è determinante l'avvio della procedura di riorganizzazione.
  • Gli atti devono essere compiuti dal debitore e devono essere effettuati senza remunerazione o preferenza o pregiudizio del soddisfacimento di un credito insinuato per uno qualsiasi dei creditori del debitore. Si deve trattare di atti giuridici riguardanti gli attivi del debitore.
  • La legge fallimentare definisce altre norme dettagliate concernenti la dimostrazione dell'intenzione di creare un pregiudizio ai danni di un creditore. In alcuni casi non occorre affatto dimostrare l'intenzione, mentre in altri vi è una presunzione confutabile. La legge fallimentare stabilisce inoltre le conseguenze giuridiche dell'annullabilità applicata in sede giudiziaria, ossia la restituzione dei beni acquisiti dalla parte contro la quale è stato esercitato il diritto.
  • Nel caso della riorganizzazione, gli atti lesivi nei confronti di un creditore sono importanti per la verifica dei migliori interessi dei creditori: nel confrontare l'esito del piano di riorganizzazione e l'eventuale fallimento, il curatore fallimentare deve tenere conto anche degli atti giuridici annullabili.
  • A parte questo, gli atti giuridici non vengono contestati nel contesto della riorganizzazione.
  • Tuttavia, in alcuni casi la legge fallimentare tratta le presunzioni per qualsiasi passaggio dalla riorganizzazione alla procedura concorsuale e, se si verifica tale passaggio, taluni atti giuridici sono annullabili.
    • Il curatore fallimentare può approvare gli atti del debitore soltanto se aumentano il valore degli attivi del debitore o sono necessari per conseguire l'obiettivo della riorganizzazione. Se il debitore compie un atto che è soggetto al consenso del curatore fallimentare in assenza di tale consenso, la validità dell'atto giuridico non ne è pregiudicata, tuttavia l'atto può essere contestato nel contesto di una procedura concorsuale se il fallimento è stato dichiarato in relazione agli attivi del debitore entro due anni dall'avvio delle procedure di riorganizzazione.
    • Dopo la chiusura della riorganizzazione, il debitore o il soggetto acquirente non può distribuire utili o altri fondi azionari tra i suoi soci prima del soddisfacimento dei crediti dei creditori appartenenti al gruppo dei crediti chirografari fino a concorrenza del livello dei loro crediti accertati ai sensi del piano; nelle procedure concorsuali è possibile contestare la distribuzione di utili o altri fondi azionari e ciò costituisce altresì un motivo per l'inefficacia del piano.
    • Inoltre, sono considerati nulli tutti gli atti compiuti dal debitore o dal curatore fallimentare durante le procedure di riorganizzazione che conferiscono a una parte coinvolta nel piano un vantaggio non previsto dal piano stesso.
  • Nel caso dello sgravio del debito resta impregiudicato il diritto dei creditori di cercare soddisfazione ai sensi del diritto civile in relazione a qualsiasi attivo escluso dalla massa patrimoniale del debitore in ragione di un atto giuridico annullabile. Inoltre, eventuali procedimenti giudiziari successivi concernenti l'onestà di intenti terranno conto della condotta del debitore dalla quale si può desumere che il debitore abbia deliberatamente determinato una situazione di insolvenza in termini di flussi di cassa o dalla quale si può desumere che il debitore stesse cercando di ledere o privilegiare uno qualsiasi dei creditori.
Ultimo aggiornamento: 22/08/2022

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Insolvenza/fallimento - Finlandia

Le procedure concorsuali per insolvenza in Finlandia

L’insolvenza è l’incapacità non temporanea del debitore di pagare i propri debiti alla scadenza. Per procedura concorsuale per insolvenza s’intende la procedura esecutiva che si applica contemporaneamente a tutti i debiti del debitore.

In Finlandia esistono tre diversi tipi di procedure concorsuali per insolvenza: il fallimento, il risanamento dell’impresa e la ristrutturazione dei debiti delle persone fisiche. La disciplina del fallimento si fonda sulle disposizioni della Konkurssilaki 120/2004, la legge fallimentare entrata in vigore il 1º settembre 2004. La Laki yrityksen saneerauksesta 47/1993 (legge sul risanamento delle imprese) e la Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 57/1993 (legge sulla ristrutturazione dei debiti delle persone fisiche) sono invece entrate in vigore l’8 febbraio 1993.

Il fallimento è una procedura di liquidazione diretta a realizzare le attività del debitore e a distribuirne le somme ricavate ai creditori. Il risanamento dell’impresa e la ristrutturazione dei debiti delle persone fisiche sono procedure di riabilitazione volte a permettere al debitore di superare le difficoltà economiche.

Il debitore può raggiungere un accordo con i creditori circa il pagamento dei debiti o altri accordi anche al di fuori delle procedure concorsuali ufficiali per insolvenza. Gli accordi stipulati su base volontaria non sono disciplinati dalla legge e non saranno trattati in questa sede.

Si riportano di seguito i principali punti relativi a queste procedure concorsuali per insolvenza.

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Fallimento

Il fallimento ha un’applicazione generale; pertanto possono essere dichiarate fallite sia le persone fisiche sia le persone giuridiche. Una persona giuridica può essere dichiarata fallita, pur essendo stata radiata dal relativo registro o sciolta. La dichiarazione di fallimento può avere ad oggetto anche una successione o un attivo fallimentare.

Risanamento

Possono essere sottoposti a risanamento le imprese o le società che esercitano un’attività economica, così come chi esercita la libera professione o una qualsiasi attività di lavoro autonomo.

Sono tuttavia escluse da tale procedura determinate categorie di imprese soggette a disciplina e controllo speciali, quali gli istituti di credito e le compagnie di assicurazione.

Ristrutturazione dei debiti di una persona fisica

Una persona fisica può ottenere la ristrutturazione dei propri debiti. Salvo il rispetto di determinati requisiti, anche una persona fisica a capo di un’impresa privata o che esercita un’attività nell’ambito di una società in nome collettivo o che agisce in qualità di accomandatario in una società in accomandita semplice può chiedere la ristrutturazione dei debiti.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

Il presupposto generale per l’avvio delle tre procedure concorsuali è l’insolvenza del debitore. L’insolvenza è l’incapacità non temporanea del debitore di pagare i propri debiti alla scadenza.

La procedura di risanamento può inoltre essere avviata quando sussiste il pericolo che il debitore diventi insolvente.

Fallimento

L’istanza di fallimento può essere presentata dal debitore o da un creditore. Presupposto generale per la pronuncia della dichiarazione di fallimento è l’insolvenza del debitore. La legge fallimentare prevede che in presenza di determinati fatti il debitore sia considerato insolvente, salvo se questi prova il contrario.

Sono indice di insolvenza:

1. la dichiarazione con cui il debitore denuncia la propria insolvenza, sempre che non sussistano motivi speciali per respingerla;

2. il mancato rispetto delle scadenze di pagamento da parte del debitore;

3. il fatto che nelle procedure di recupero, durante il periodo di sei mesi prima della presentazione di un’istanza di fallimento, sia divenuto chiaro che non sarà possibile riunire fondi del debitore sufficienti per estinguere completamente il debito; oppure

4. il fatto che il debitore, tenuto per legge durante l’anno precedente l’istanza di fallimento a tenere le scritture contabili dell’attività commerciale, non paghi un debito, non controverso e scaduto, entro una settimana dal ricevimento della lettera di costituzione in mora da parte del creditore.

Se l’istanza di fallimento è presentata da un creditore, il credito deve fondarsi su una sentenza o su un altro titolo esecutivo o su un riconoscimento firmato dal debitore, che non sia da questi contestato con fondatezza, oppure il credito deve essere chiaro. Non è necessario che il termine di pagamento sia scaduto. Vi sono limitazioni per le istanze di fallimento basate su crediti di modesta entità e quando il creditore è titolare di una garanzia.

La procedura fallimentare ha inizio quando il debitore è dichiarato fallito con decisione del giudice, il quale provvede altresì alla nomina di un amministratore dei beni. Nel momento in cui viene avviata la procedura fallimentare, il debitore perde il diritto di disporre dei beni compresi nel fallimento.

Spetta all’amministratore dei beni informare i creditori dell’avvio della procedura fallimentare. Per i creditori stranieri ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, la comunicazione è effettuata conformemente a tale regolamento.

L’avvio della procedura fallimentare viene annotato tra l’altro nel registro dei fallimenti e delle procedure di risanamento, nel registro del commercio, nel registro degli immobili e delle ipoteche, nel registro navale e delle costruzioni navali, nel registro degli aeromobili, nel registro delle ipoteche commerciali, nel registro automobilistico e nel registro dei valori mobiliari.

La decisione del tribunale di primo grado di dichiarare il fallimento o di respingere un’istanza di fallimento può essere impugnata dinanzi a un organo giurisdizionale di grado superiore.

Risanamento

La facoltà di chiedere l’avvio di una procedura di risanamento è del debitore o di un creditore. Al creditore non occorre il consenso del debitore per avviare una procedura di risanamento. Nella maggior parte dei casi, le istanze sono presentate dai debitori.

La procedura di risanamento può essere avviata quando il debitore non è in grado di effettuare un pagamento e non sussistono impedimenti giuridici all’avvio della procedura, quali l’impossibilità di eliminare l’insolvenza attraverso un piano di risanamento o l’insufficienza del patrimonio del debitore per coprire le spese della procedura. La procedura di risanamento può inoltre essere avviata quando sussiste il pericolo che il debitore diventi insolvente. Un creditore può tuttavia chiedere l’avvio della procedura di risanamento per questo motivo, solo se il credito rappresenta un interesse finanziario di una certa rilevanza. La procedura di risanamento può altresì essere avviata quando ne fanno richiesta congiunta il debitore e almeno due creditori o se i creditori dichiarano di sostenere l’istanza del debitore.

Le conseguenze legali dell’avvio della procedura di risanamento decorrono automaticamente dalla data della sentenza di avvio della procedura. Dopo la presentazione della domanda, su istanza del debitore o del richiedente, il tribunale può disporre un divieto di rimborso dei debiti e della relativa garanzia, un divieto di recupero del credito, un divieto di pignoramento oppure ogni altra misura esecutiva che entrerà in vigore prima dell’avvio della procedura.

Spetta al curatore fallimentare comunicare ai creditori l’avvio della procedura. La procedura di risanamento deve inoltre essere comunicata a determinate autorità e annotata, tra l’altro, nel registro dei fallimenti e delle procedure di risanamento, nel registro del commercio e nei registri delle ipoteche.

La decisione del tribunale di primo grado di avviare una procedura di risanamento o di respingere un’istanza di risanamento può essere impugnata dinanzi a un organo giurisdizionale di grado superiore.

Ristrutturazione dei debiti

La ristrutturazione dei debiti può essere chiesto solo dal debitore. L’avvio della procedura di ristrutturazione dei debiti presuppone che il debitore sia insolvente e verosimilmente incapace di migliorare la sua solvibilità. Il motivo principale dell’insolvenza deve essere una diminuzione sostanziale della capacità del debitore di far fronte ai pagamenti a causa di un cambiamento di situazione non direttamente imputabile al debitore, come in caso di malattia. La ristrutturazione dei debiti può essere altresì concesso quando esiste un buon motivo che lo giustifichi, alla luce della somma totale dovuta e della solvibilità del debitore. Nella valutazione della capacità di pagamento di quest’ultimo, si considerano tra l’altro le attività e le entrate del debitore e il suo reddito potenziale.

Non devono sussistere impedimenti giuridici alla procedura di ristrutturazione dei debiti (ad esempio, debiti contratti nell’esercizio di attività criminose o scaduti per manifesta negligenza). La ristrutturazione dei debiti può tuttavia essere concesso nonostante un impedimento di natura generale, qualora sussista un valido motivo per farlo. In tal caso, occorre prestare particolare attenzione alle misure adottate dal debitore per rimborsare i propri debiti, al tempo trascorso dalla maturazione dei crediti, alla situazione del debitore e all’incidenza della ristrutturazione dei debiti sul debitore e sui suoi creditori.

Non può essere concesso alcuna ristrutturazione dei debiti, se il debitore non dispone di mezzi di pagamento per un motivo ritenuto temporaneo o se, per ragioni analoghe, il debitore non è in grado di onorare i debiti ordinari oltre un importo ritenuto trascurabile.

Le conseguenze legali dell’avvio della procedura di ristrutturazione dei debiti decorrono automaticamente dalla data della sentenza di avvio della procedura. Dopo la presentazione della domanda, su richiesta del debitore, il tribunale può disporre un divieto temporaneo di rimborso dei debiti e della relativa garanzia, un divieto di recupero del credito, un divieto di pignoramento oppure ogni altra misura esecutiva che entrerà in vigore prima dell’avvio della procedura.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Fallimento

Sono compresi nel fallimento i beni che al momento dell’avvio della procedura fallimentare sono di proprietà del debitore e quelli che gli pervengono prima della chiusura della procedura. Rientrano nell’attivo fallimentare anche le somme ricavate dalla realizzazione delle attività e i beni che possono essere recuperati in virtù della Laki takaisinsaannista konkurssipesään 758/1991, la legge sul recupero nella massa attiva fallimentare, o ai sensi di qualsiasi altro fondamento.

In generale, non sono invece compresi nel fallimento i beni non pignorabili, né i beni acquisiti o i redditi percepiti da una persona fisica dopo l’avvio della procedura fallimentare.

Risanamento

Nell’ambito delle procedure di risanamento, viene predisposto un piano di risanamento per il debitore, che deve contenere, tra l’altro, un prospetto della situazione finanziaria del debitore indicante attività, passività e altri impegni del debitore. Il piano di risanamento deve essere elaborato tenendo conto del valore complessivo delle attività del debitore al momento della procedura. Nell’ambito di una procedura di risanamento può essere prevista anche una misura di recupero: un’operazione che può essere oggetto di annullamento, qualora sia stata presentata un’istanza di fallimento anziché una domanda di risanamento, può essere annullata nell’ambito di una procedura di risanamento per gli stessi motivi previsti in caso di fallimento.

Benché in casi eccezionali sia possibile modificare il piano di risanamento già approvato, l’importo dei versamenti destinati a ciascun creditore non può essere maggiorato modificando il piano. Tuttavia, in caso di trasferimento di beni al debitore dopo l’approvazione del piano di risanamento, i creditori possono avere il diritto di chiedere al debitore versamenti complementari. Il debitore può essere tenuto a effettuare versamenti complementari definiti dal piano, se le sue finanze sono ritenute in condizioni migliori rispetto a quelle in cui versavano al momento della predisposizione del piano. In questo caso, la domanda di versamenti complementari può essere eventualmente depositata in tribunale entro un anno dalla presentazione del resoconto finale al tribunale.

Ristrutturazione dei debiti

Nell’ambito della ristrutturazione dei debiti, deve essere approvato un piano di pagamento corrispondente alla capacità di pagamento del debitore. Nella valutazione della capacità di pagamento del debitore occorre considerare, tra l’altro, le somme ricavate dalla liquidazione delle attività del debitore, le entrate e i redditi potenziali del debitore, nonché le spese necessarie al sostentamento e le obbligazioni alimentari. Per il recupero del credito vengono inoltre utilizzati tutti i redditi del debitore superiori alle spese necessarie al sostentamento e alle obbligazioni alimentari, nonché tutti gli altri beni del debitore non rientranti nelle sue necessità di base. I beni considerati necessità di base del debitore sono l’abitazione di sua proprietà e, in misura ragionevole, la mobilia in esso contenuta, gli effetti personali e gli strumenti di lavoro del debitore. I beni considerati necessità di base del debitore possono essere liquidati solo nei casi previsti dalla legge.

Il debitore può inoltre essere tenuto dal piano di pagamento a effettuare versamenti complementari in caso di un’entrata supplementare o di beni che gli sono pervenuti durante il periodo di applicazione del piano di pagamento. Il debitore ha l’obbligo di trasferire ai creditori una parte delle donazioni e altri versamenti unici ricevuti durante il periodo di applicazione del piano di pagamento. Se le entrate del debitore superano il reddito stabilito per il piano di pagamento, il debitore può dover versare ai creditori una parte del reddito complementare.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

Fallimento

La dichiarazione del fallimento è di competenza del tribunale, che provvede altresì alla nomina di un amministratore dei beni. Può essere nominato amministratore dei beni una persona che possieda la capacità, le competenze e l’esperienza necessarie per portare a termine questa mansione, che accetti la nomina e che sia idonea da ogni altro punto di vista. L’amministratore dei beni non deve avere nessun rapporto con il debitore o con i creditori tale da compromettere la sua indipendenza dal debitore o la sua imparzialità nei confronti dei creditori o ancora la sua capacità di svolgere adeguatamente il proprio incarico. L’amministratore dei beni non può essere una persona giuridica.

L’amministratore dei beni svolge un ruolo fondamentale nell’amministrazione dei beni compresi nel fallimento. Tra le altre cose, egli rappresenta tali beni e ne cura l’amministrazione ordinaria, redige il relativo inventario e una relazione sul debitore, controlla i crediti e presenta un elenco dei versamenti. L’amministratore dei beni provvede inoltre all’amministrazione e alla vendita dell’attivo fallimentare e alla ripartizione delle somme ricavate.

Con l’avvio della procedura fallimentare, il debitore perde ogni potere decisionale sui beni compresi nel fallimento ed è tenuto a collaborare per portare a termine la procedura. Egli deve fornire all’amministratore dei beni le informazioni necessarie per redigere il relativo inventario e confermarne l’esattezza. Il debitore ha il diritto di ricevere informazioni su detti beni e di partecipare ed esprimere il proprio parere nelle assemblee dei creditori in cui si devono adottare decisioni.

Risanamento

Il tribunale nomina un curatore sin dall’avvio della procedura di risanamento dell’impresa. Il curatore deve essere un adulto di comprovata onestà, che non sia in stato di fallimento e che soddisfi i requisiti previsti dalla legge. Deve possedere la capacità, le competenze e l’esperienza necessarie per svolgere le proprie mansioni. Non deve inoltre avere nessun rapporto con il debitore o con i creditori tale da compromettere la sua indipendenza dal debitore o la sua imparzialità nei confronti dei creditori. Il curatore non può essere una persona giuridica.

Il curatore è responsabile del conseguimento degli obiettivi della procedura di risanamento e della tutela degli interessi dei creditori. Egli stila una relazione sulle attività e passività del debitore, elabora una proposta di piano di risanamento (altri soggetti, come il debitore, hanno il diritto di redigere la propria proposta di piano di risanamento) e vigila sull’operato del debitore.

Il tribunale può nominare un comitato dei creditori che rappresenti tutti i creditori e che agisca come organo consultivo per assistere il curatore nell’esecuzione dei suoi compiti. La nomina di un comitato dei creditori può non essere necessaria quando il numero di creditori è esiguo o per altri motivi.

Salvo diversa disposizione di legge, il debitore mantiene il potere sui propri beni e sul proprio operato. Tuttavia, dopo l’avvio della procedura, il debitore non può contrarre altri debiti senza il consenso del curatore, a meno che tali debiti non siano collegati alle sue regolari attività e che i relativi importi e termini non siano inusuali. Su richiesta del curatore o di un creditore, il potere del debitore può essere limitato in altri modi, soprattutto se esiste il rischio che il debitore agisca in modo da ledere gli interessi dei creditori. Il debitore è tenuto a collaborare con il tribunale, con il curatore e con il comitato dei creditori e a fornire loro informazioni.

Il debitore conserva l’autorizzazione a esercitare il diritto di azione in procedure giuridiche sospese o future, a meno che il curatore non decida di esercitare il diritto d’azione del debitore.

Ristrutturazione dei debiti

Il tribunale può nominare un curatore nell’ambito della ristrutturazione dei debiti, se ciò è necessario ai fini del chiarimento della situazione finanziaria del debitore, della liquidazione delle sue attività o della ristrutturazione dei debiti. Può essere nominato curatore un adulto di comprovata integrità che non sia in stato di fallimento, che non sia soggetto a restrizioni di competenze e che accetti la nomina. Questa persona deve possedere la capacità, le competenze e l’esperienza necessarie allo svolgimento delle proprie mansioni. Inoltre non deve avere nessun rapporto con il debitore o con i creditori tale da compromettere la sua indipendenza dal debitore o la sua imparzialità nei confronti dei creditori. Il curatore non può essere una persona giuridica.

All’occorrenza, il curatore redige la proposta di piano di pagamento ed esegue tutti gli altri compiti impostigli dal tribunale. Nell’elaborare la proposta di piano di pagamento, il curatore è tenuto a negoziare con il debitore e con i creditori, a fornire loro le informazioni necessarie sulla ristrutturazione dei debiti e a offrire loro la possibilità di presentare una dichiarazione sulla domanda e sulla proposta di piano di pagamento. Il curatore può inoltre essere incaricato di realizzare le attività del debitore e di distribuire ai creditori le somme ricavate dalla liquidazione. In assenza di nomina di un curatore, il debitore è l’unico responsabile dell’elaborazione della proposta di piano di pagamento. L’avvio della procedura di ristrutturazione dei debiti delle persone fisiche è di competenza del tribunale, il quale provvede altresì all’omologazione del piano di pagamento.

Il debitore conserva la titolarità e il diritto di possesso di tutti i suoi beni; tuttavia i beni che non sono considerati necessità di base del debitore sono utilizzati per coprire i debiti. Il debitore deve fornire al tribunale, ai creditori ed eventualmente al curatore tutte le informazioni necessarie e pertinenti ai fini della ristrutturazione dei debiti. Egli deve inoltre contribuire al corretto svolgimento della procedura di ristrutturazione dei debiti.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

Fallimento

Con alcune eccezioni, il creditore è autorizzato a utilizzare un credito del fallimento per compensare un debito vantato nei confronti del debitore all’avvio della procedura fallimentare, anche se il debito o il credito non è ancora esigibile. Il diritto di compensazione non si applica ai crediti che non consentono al creditore di beneficiare di un pagamento proveniente dalla realizzazione dell’attivo fallimentare, né ai crediti subordinati ad altri crediti. Il creditore è tenuto a fornire le informazioni sui crediti che possono essere utilizzati nell’ambito di una compensazione.

Risanamento

Nonostante il divieto di recupero dei crediti, un creditore ha il diritto di compensare un debito vantato nei confronti del debitore all’avvio della procedura in base alle stesse condizioni della procedura fallimentare. Occorre inoltre che l’avviso di compensazione sia notificato al curatore.

Il diritto di compensazione non riguarda la compensazione effettuata da un istituto di credito con somme del debitore presenti presso il medesimo al momento dell’applicazione del divieto di recupero o depositate successivamente, oppure con somme che in quel momento si trovino già presso l’istituto di credito per essere trasferite sul conto del debitore, laddove il conto in questione possa essere utilizzato per i pagamenti.

Ristrutturazione dei debiti

Una volta avviata la procedura di ristrutturazione dei debiti, al debitore non può essere rivolta nessuna misura diretta a recuperare un credito soggetto a sospensione di pagamento o a garantire il pagamento. Il recupero soggetto a sospensione comprende il pagamento dei crediti esigibili e dei debiti del debitore nei confronti del creditore. Il pagamento di tasse è escluso dalla sospensione.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

In generale, i contratti che non coinvolgono crediti esigibili soggetti a una procedura concorsuale restano validi e invariati in tutte le procedure concorsuali per insolvenza.

Fallimento

Se all’avvio della procedura fallimentare il debitore non ha ancora eseguito un contratto di cui è parte, l’altra parte contraente chiede alla massa dei creditori di dichiarare se essa onorerà il contratto. In caso di risposta positiva e di presentazione di una garanzia accettabile per l’esecuzione del contratto, quest’ultimo non può essere risolto. L’altra parte contraente può tuttavia porre fine al contratto, ove quest’ultimo sia di natura personale o se esistono altri motivi particolari per cui non sussistono obblighi per l’altra parte di mantenere il contratto con la massa dei creditori.

Quando un datore di lavoro è dichiarato fallito, il contratto di lavoro può essere risolto da ambo le parti, indipendentemente dalla durata dello stesso. Il periodo di preavviso è sempre di 14 giorni, indipendentemente da quello che sarebbe stato normalmente. Gli stipendi relativi al periodo di fallimento sono pagati dalla massa dei creditori.

La massa dei creditori è responsabile del pagamento del canone del contratto di locazione relativo ai locali commerciali per il periodo in cui utilizza i locali, anche se non si assume gli obblighi derivanti dal contratto di locazione. Se essa non ha dichiarato, entro un termine di almeno un mese stabilito dal locatore, di assumersi gli obblighi derivanti dal contratto di locazione dopo l’avvio della procedura fallimentare, il locatore ha diritto di risolvere il contratto di locazione.

Se, in virtù di un contratto di cessione di beni mobili, la clausola di conservazione di proprietà o di ripresa in carico scade con il pagamento del prezzo di acquisto, la massa dei creditori è autorizzata a stipulare il contratto dandone comunicazione al venditore e pagando il prezzo d’acquisto restante sulla base delle condizioni preesistenti, maggiorato degli interessi di mora. La comunicazione e il pagamento del debito devono essere effettuati entro un termine ragionevole, su richiesta del venditore o se quest’ultimo esige la restituzione dei beni.

Una singola operazione può essere annullata in base a un recupero effettuato secondo la Laki takaisinsaannista konkurssipesään 758/1991, la legge sul recupero nella massa attiva fallimentare.

Risanamento

Salva diversa disposizione di legge, l’avvio della procedura di risanamento non ha effetto sulle imprese esistenti del debitore.

Un contratto di locazione o di leasing che veda il debitore come locatario può essere risolto dal debitore per far cessare il contratto dopo due mesi dalla comunicazione della risoluzione, a prescindere dalle clausole relative alla durata o alla risoluzione del contratto.

Una persona, che prima dell’avvio della procedura di ristrutturazione dei debiti si sia impegnata a effettuare una prestazione contrattuale nei confronti del debitore ma che al momento dell’avvio di tale procedura non l’abbia portata a termine, può essere presa in considerazione per la sua prestazione, se tale prestazione è ritenuta parte delle attività correnti del debitore. Se il problema riguarda un altro tipo di contratto stipulato prima dell’avvio della procedura e se al momento dell’apertura della procedura il debitore non rispetta l’obbligo di pagamento ai sensi del contratto, il curatore decide, su richiesta dell’altra parte, se il debitore resta o meno parte del contratto. Se la risposta è negativa o se non viene fornita in tempi ragionevoli, la controparte è autorizzata ad annullare il contratto.

Un contratto in virtù del quale il debitore effettua un pagamento basato o legato a un debito da risanare è da considerarsi nullo, a meno che l’obbligo di effettuare il pagamento non trovi fondamento nel piano di risanamento approvato.

Un datore di lavoro soggetto a una procedura di risanamento è autorizzato, in determinate condizioni e con un preavviso di due mesi, a porre fine a un contratto di lavoro a prescindere dalla durata di quest’ultimo.

Un’operazione che può essere oggetto di annullamento, se è stata presentata un’istanza di fallimento anziché una domanda di risanamento, può essere annullata su richiesta del creditore nell’ambito della procedura di risanamento per i motivi di cui alla legge sul recupero nella massa attiva fallimentare.

Ristrutturazione dei debiti

Il debitore è autorizzato a risolvere un contratto di affitto in cui sia il locatario, oppure qualsiasi altro tipo di contratto di consumo o regime di pagamento unico con effetto a decorrere da due mesi dalla comunicazione della risoluzione.

Il debitore deve rinunciare ai beni che non rientrano nelle sue necessità di base e che sono stati ottenuti in virtù di un regime di pagamento parziale o unico.

Un contratto in virtù del quale il debitore è responsabile in base alla ristrutturazione dei debiti o in relazione a tale ristrutturazione è da considerarsi nullo, a meno che la responsabilità non sia stata prevista nel piano di pagamento o per legge.

Una persona, che prima dell’avvio della procedura di ristrutturazione dei debiti si sia impegnata a effettuare una prestazione contrattuale nei confronti del debitore, ma che al momento dell’avvio di tale procedura non l’abbia portata a termine, può essere presa in considerazione per la sua prestazione, se tale prestazione è ritenuta parte delle attività correnti del debitore.

Un’operazione che può essere oggetto di annullamento, se è stata presentata un’istanza di fallimento anziché una domanda di ristrutturazione dei debiti, può essere annullata su richiesta del creditore nell’ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti per i motivi di cui alla legge sul recupero nella massa attiva fallimentare.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

Fallimento

Dopo l’avvio della procedura fallimentare, non può essere promossa nessuna azione nei confronti dei beni compresi nel fallimento per ottenere un motivo di esecuzione relativo a un credito fallimentare, né può essere applicata una misura esecutiva sull’attivo fallimentare per il recupero di un credito. Un creditore titolare di una garanzia può tuttavia promuovere un’azione di recupero del credito in virtù di tale garanzia.

Risanamento

In generale, dopo l’avvio di una procedura di risanamento, il debitore è soggetto a un divieto di rimborso, mentre ai creditori è fatto divieto di recuperare un credito; non viene adottata nei confronti del debitore nessuna misura per recuperare un debito da risanare o per garantirne il pagamento. In alcuni casi, un creditore titolare di una garanzia può chiedere al tribunale di avere il permesso di utilizzare la garanzia per ottenere un pagamento. Ciò può essere possibile se, alla luce delle disposizioni di risanamento, appare evidente che il debitore non deve necessariamente mantenere il possesso dei beni che fungono da garanzia.

In generale, dopo l’avvio della procedura, non può essere adottata nei confronti del debitore nessuna misura precauzionale basata su decisioni ufficiali.

Ristrutturazione dei debiti

Come nelle procedure di risanamento, anche nelle procedure di ristrutturazione dei debiti il creditore beneficia di una sospensione di recupero del credito. Quando un debito è soggetto a sospensione di pagamento, non può essere adottata nei confronti del debitore nessuna misura per recuperare il credito o per garantirne il pagamento. Inoltre il debitore non può essere soggetto a penalità di mora. In alcuni casi, il creditore titolare di una garanzia può tuttavia chiedere al tribunale di avere il permesso di utilizzare la garanzia per ottenere un pagamento. Ciò è possibile, ad esempio, quando i beni che fungono da garanzia non sono considerati una necessità di base del debitore o quando il debitore non ha bisogno di questi beni per la prosecuzione della propria attività.

Il creditore può intraprendere un’azione o avviare altre procedure per conservare il proprio diritto di coercizione o per ottenere un motivo di esecuzione. In generale, nonostante le disposizioni sui divieti legati all’avvio di una procedura di ristrutturazione dei debiti, il creditore può altresì chiedere un’ordinanza di misure precauzionali e di attuazione di tale ordinanza.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

Fallimento

Con l’avvio della procedura fallimentare, il debitore perde ogni potere decisionale sui beni compresi nel fallimento a vantaggio dell’amministratore dei beni. Di conseguenza, la massa dei creditori ha il diritto di assumere il ruolo di parte nei problemi relativi all’attivo fallimentare: essa si vede concedere la possibilità di riprendere la procedura giudiziaria sospesa tra il debitore e terzi, relativa ai beni compresi nel fallimento. Se questa possibilità non viene colta, la procedura può essere ripresa dal debitore.

Alla massa dei creditori viene altresì concessa l’opportunità di riprendere la procedura giudiziaria relativa a un credito fallimentare sospeso nei confronti del debitore. Se la massa dei creditori non intende rispondere all’azione e se il debitore non vuole riprendere la procedura, il ricorrente può chiedere la risoluzione del caso.

Risanamento

Il debitore conserva l’autorizzazione a esercitare il diritto d’azione in procedure giuridiche sospese o in altre procedure giuridiche corrispondenti di cui è parte, a meno che il curatore non decida di esercitare il diritto d’azione del debitore. La medesima disposizione si applica alle procedure giuridiche o ad altre procedure sospese dopo l’avvio della procedura di risanamento.

Il curatore è autorizzato a presentare domanda e ad avviare procedure giudiziarie o qualsiasi altra procedura corrispondente a nome del debitore, nonché a esercitare il diritto d’azione del debitore nelle suddette procedure. Il curatore può altresì accettare una comunicazione a nome del debitore.

Ristrutturazione dei debiti

L’avvio di una procedura di ristrutturazione dei debiti non incide in alcun modo sulle procedure giudiziarie in corso, né sul diritto d’azione del debitore nelle suddette procedure.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

Fallimento

La dichiarazione di fallimento può essere presentata da un creditore.

Nelle procedure fallimentari, i creditori esercitano la massima autorità. Tale autorità è esercitata dai creditori nella misura in cui la materia non è di competenza dell’amministratore dei beni o non è disciplinata dalla legge. Inoltre i creditori possono mantenere la loro autorità in materia di amministrazione ordinaria dell’attivo fallimentare o delegarne una parte all’amministratore dei beni. L’autorità dei creditori sui beni compresi nel fallimento decorre dall’avvio della procedura fallimentare e cessa al termine di quest’ultima.

Il diritto di esercitare l’autorità in questione spetta ai creditori che hanno insinuato il credito al passivo del fallimento del debitore. Dopo la data della verifica, tale diritto è riservato soltanto ai creditori che hanno dichiarato i propri crediti e ai creditori i cui crediti possono altrimenti essere inclusi nell’elenco dei versamenti, così come ai creditori titolari di una garanzia che hanno presentato una relazione sui propri crediti nei confronti del debitore.

Il principale organo decisionale è l’assemblea dei creditori, ma possono essere applicate anche altre procedure decisionali. I creditori possono inoltre istituire un comitato dei creditori che agisce in qualità di organismo di collegamento e di negoziazione tra l’amministratore dei beni e i creditori. Il potere di voto dei creditori è determinato in base ai loro crediti fallimentari correnti. La decisione dell’assemblea dei creditori è costituita dall’opinione sostenuta dai creditori, il cui potere di voto complessivo è superiore alla metà di tutti i creditori partecipanti al voto. Nell’ambito delle altre procedure decisionali, i voti sono contabilizzati in base al potere di voto dei creditori che esprimono un’opinione.

Risanamento

L’istanza di risanamento può essere presentata da un creditore.

Un comitato dei creditori può essere nominato rappresentante comune di tutti i gruppi di creditori, con la responsabilità di assistere il curatore nell’esercizio delle sue mansioni e di controllarne le attività a nome dei creditori. Il comitato decide a maggioranza semplice.

Durante l’elaborazione della proposta di piano di risanamento, il curatore negozia con il comitato dei creditori e, ove necessario, con i creditori in loro nome. I creditori o i gruppi di creditori, i cui crediti superano il limite stabilito dalla legge, sono inoltre autorizzati a presentare una proposta di piano di risanamento. Una volta stilata, la proposta viene sottoposta all’approvazione dei creditori. Se non vi sono impedimenti all’approvazione del piano, questo può essere approvato con il consenso di tutti i creditori, della maggioranza di ciascun gruppo di creditori o, in alcuni casi, senza il consenso della maggioranza di tutti i gruppi di creditori.

Ristrutturazione dei debiti

Un creditore non può chiedere la ristrutturazione dei debiti di una persona fisica. Tuttavia, prima di chiedere la ristrutturazione dei debiti, il debitore stabilisce in generale se esiste la possibilità di negoziare un accordo con i creditori. Il creditore collabora per giungere a un accordo, conformemente alla prassi in materia di credito e di recupero dei crediti accertati.

I creditori hanno la possibilità di presentare una dichiarazione sull’istanza di ristrutturazione dei debiti e una proposta di piano di pagamento. I creditori possono anche essere chiamati a fornire per iscritto dettagli sul loro credito. Su richiesta del creditore, un piano di pagamento approvato può essere modificato o, in determinate circostanze, annullato.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

Fallimento

I beni compresi nel fallimento sono gestiti con tutta la diligenza e l’attenzione del caso, secondo le buone prassi in materia di amministrazione dei beni compresi nel fallimento.

Una delle responsabilità dell’amministratore dei beni è quella di realizzare l’attivo fallimentare nella maniera più vantaggiosa per il patrimonio fallimentare, in modo da ottenere il maggiore ricavo possibile. Una garanzia legata ai beni compresi nel fallimento può essere venduta solo se il creditore titolare della suddetta garanzia vi acconsente o se il tribunale concede un’autorizzazione in tal senso.

L’attivo fallimentare non può essere trasferito all’amministratore dei beni, ai suoi assistenti, né ad altre persone collegate all’amministratore dei beni o a uno dei suoi assistenti.

Risanamento e ristrutturazione dei debiti

I diritti del curatore sono limitati alle informazioni necessarie all’assolvimento dei suoi obblighi. Il debitore mantiene la titolarità e il diritto di possesso dei propri beni e il curatore non è in alcun caso autorizzato a utilizzare o a trasferire i beni del debitore.

Per una serie di operazioni che comportano la cessione del suo patrimonio, il debitore necessita tuttavia del consenso del curatore.

Ristrutturazione dei debiti

Nell’ambito di una procedura di ristrutturazione dei debiti, il curatore può ricevere l’ordine di liquidare i beni e di eseguire misure e accordi collegati, nonché di trasferire le somme ricavate ai rispettivi destinatari.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Fallimento

Un credito fallimentare è un debito a carico del debitore, fondato su una base giuridica e contratto prima dell’avvio della procedura fallimentare. Anche i crediti assistiti da garanzia e i crediti con base o importo condizionale, contestata/o o comunque non sufficientemente chiara/o sono considerati crediti fallimentari. Nel caso di un rapporto di debito continuo, la parte di debito risalente al periodo precedente l’avvio della procedura fallimentare è considerata credito fallimentare.

In Finlandia, la massa dei creditori può essere vincolata in maniera indipendente attraverso contratti ed essa può avere diritti e obblighi propri. I crediti contratti dopo l’avvio della procedura fallimentare sono considerati spese amministrative, ovvero debiti della liquidazione fallimentare totalmente coperti dai beni compresi nel fallimento. La massa dei creditori è responsabile di qualsiasi debito risultante dalla procedura fallimentare o basato su un contratto o su un impegno assunto dalla massa dei creditori, così come di qualsiasi debito per il quale quest’ultima è responsabile ai sensi di legge. I debiti di questo tipo più comuni sono la remunerazione dell’amministratore dei beni, la retribuzione dei dipendenti e i costi di locazione dei locali commerciali.

Risanamento d’impresa

Per debiti di risanamento s’intendono tutti i debiti di un debitore sorti prima della presentazione della domanda, compresi i debiti garantiti e quelli con base o importo condizionale, contestata/o o comunque non sufficientemente chiara/o. Tali debiti sono pagabili secondo il programma di pagamento incluso nel piano di risanamento.

I debiti contratti dopo la presentazione della domanda sono rimborsati a scadenza. Lo stesso ragionamento si applica a spese, oneri e altri costi di gestione basati su un rapporto contrattuale continuo o su un contratto permanente in materia di utilizzo o di possesso, a condizione che essi si riferiscano al periodo successivo alla presentazione della domanda.

Ristrutturazione dei debiti

Questa procedura copre tutti i debiti del debitore esistenti prima dell’avvio della procedura di ristruttrazione. Rientrano in questo gruppo anche i debiti garantiti e i debiti condizionali, contestati o indefiniti per importo o per base, nonché gli interessi su questi debiti, maturati tra l’avvio della procedura di ristrutturazione dei debiti e l’omologazione del piano di pagamento, così come i costi di riscossione e di esecuzione sostenuti su tali debiti, se al debitore è stato ordinato il loro pagamento.

I debiti che non rientrano nella procedura di ristrutturazione sono rimborsati a scadenza.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

Fallimento

Per avere diritto a un versamento, il creditore deve insinuare il credito al passivo del fallimento presentando istanza per iscritto, da consegnare all’amministratore dei beni entro la data di dichiarazione. Nella lettera di dichiarazione sono indicati, ad esempio, l’ammontare del capitale del credito, gli interessi maturati e la base del credito e degli interessi. Il credito insinuato può anche essere adeguato o completato dopo la data di dichiarazione. Un credito può essere insinuato anche retroattivamente se nella liquidazione fallimentare il creditore effettua spese supplementari, a meno che non sussista un valido motivo per la mancata insinuazione del credito alla data di dichiarazione. L’amministratore dei beni può prendere in considerazione un credito fallimentare nella proposta di elenco di versamenti senza dichiarazione, se non sussistono controversie sulla base e sull’importo del credito.

L’amministratore dei beni verifica la legittimità dei crediti insinuati e il loro ordine di precedenza. I crediti che danno diritto a versamenti sono indicati nella proposta di elenco di versamenti. Un credito contenuto in tale proposta può essere contestato dall’amministratore dei beni, dal debitore o da un creditore. La contestazione del credito deve essere dettagliata e corredata dei motivi del contenzioso. Se il credito di un creditore è stato contestato, l’amministratore dei beni offre a questo creditore la possibilità di essere ascoltato sulla controversia e di presentare prove a sostegno del proprio credito. Un credito non contestato nei tempi viene considerato ammesso.

L’amministratore dei beni stila quindi un elenco dei versamenti, tenendo conto delle controversie e delle dichiarazioni, e lo sottopone alla certificazione del tribunale. Il tribunale ascolta le controversie e altri contenziosi. Se una controversia non può essere risolta in sede di udienza, viene trattata separatamente con procedura civile. Infine il tribunale certifica l’elenco dei versamenti.

Risanamento d’impresa

Il debitore allega alla domanda di avvio della procedura di risanamento una dichiarazione riguardante i crediti, i debiti e le relative garanzie. Quando emette l’ordinanza relativa all’avvio della procedura di risanamento, il tribunale stabilisce la data limite entro la quale i creditori devono dichiarare per iscritto al curatore gli eventuali crediti, che differiscono da quelli riferiti dal debitore.

Una volta presentata la proposta di piano di risanamento al tribunale, quest’ultimo offre alle parti la possibilità di sottoporre per iscritto al curatore le loro obiezioni sui crediti oggetto della proposta e di consegnare una dichiarazione scritta sulla proposta entro un periodo di tempo stabilito, oppure convoca le parti per ascoltarle in tribunale. Sia il curatore che il debitore possono presentare obiezioni a nome del debitore. Le obiezioni sono esaminate e la decisione è pronunciata possibilmente nell’ambito della valutazione della proposta oppure nel quadro di una procedura giudiziaria distinta. Dopo che il tribunale si è pronunciato sulla ristrutturazione di un debito poco chiaro, la persona che ha elaborato la proposta può essere invitata a proporre modifiche, adeguamenti o completamenti della proposta in questione. Dopodiché i creditori sono chiamati a votare la proposta di piano di risanamento.

In generale, qualsiasi debito contratto durante la procedura di risanamento, che non sia stato dichiarato dal debitore o dal creditore e che non sia stato portato in nessun altro modo all’attenzione del curatore prima dell’approvazione del piano di risanamento, è da considerarsi estinto alla data dell’approvazione del piano di risanamento.

Ristrutturazione dei debiti

Nel presentare domanda di ristrutturazione dei debiti, il debitore deve elencare tutti i creditori e i loro crediti. Nell’emettere l’ordinanza di avvio della procedura di ristrutturazione dei debiti, il tribunale invia ai creditori copie della sua decisione, della domanda e della proposta di piano di pagamento del debitore. Il tribunale stabilisce inoltre un termine per la consegna delle comunicazioni scritte dei creditori sull’importo dei debiti da risanare, qualora tale importo differisca da quello dichiarato dal debitore, e definisce un termine per la consegna delle dichiarazioni scritte dei creditori sulla domanda e sulla proposta di piano di pagamento del debitore e per le eventuali obiezioni sui debiti inclusi nella proposta.

Le obiezioni sono gestite in relazione alla procedura di ristrutturazione dei debiti e decise nel piano di pagamento e, possibilmente, senza causare ritardi sostanziali alla ristrutturazione dei debiti. In caso contrario, il tribunale risolve la questione nell’ambito di un’azione distinta o di altre procedure. A quel punto, il piano di pagamento può essere omologato nella misura in cui al debitore viene concessa la ristrutturazione dei debiti.

Il piano di pagamento può essere modificato su richiesta del debitore o di un creditore se dopo la sua omologazione viene accertata l’esistenza di un debito risanabile.

Se un debito da risanare si manifesta dopo la conclusione del piano di pagamento, il debitore rimborsa il debito fino a concorrenza dell’importo che sarebbe stato destinato al creditore se questo debito fosse stato incluso nel piano di pagamento.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

In generale, in tutti i tipi di procedure concorsuali per insolvenza, i crediti sono considerati uguali. In altri termini, ciascun creditore possiede un eguale diritto a ricevere un pagamento proveniente dalle somme ricavate e proporzionale al suo credito. Esistono eccezioni a questa regola per quanto riguarda le disposizioni in materia di precedenza e priorità inferiore dei crediti.

Fallimento

Nell’ambito di una procedura fallimentare, i versamenti a favore dei creditori sono effettuati conformemente all’elenco certificato dei versamenti. Le disposizioni relative all’ordine di priorità dei crediti fallimentari, nel caso in cui i beni del debitore non siano sufficienti a coprire l’insieme dei crediti, sono stabilite dalla Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä 1578/1992, la legge sulla priorità dei crediti.

Un credito assistito da garanzia o un diritto di ritenzione sono crediti con precedenza, così come i crediti contratti in relazione al risanamento di un’impresa, l’assegno alimentare destinato a un figlio e i mutui ipotecari per le imprese. I crediti subordinati ad altri crediti e la loro reciproca classificazione sono disciplinati da disposizioni distinte. Rientrano ad esempio in questi crediti gli interessi e le penalità di mora relativi a un credito non privilegiato, maturati fino prima dell’avvio della procedura fallimentare, e altri oneri basati sul diritto pubblico, diversi da sanzioni e penali.

Risanamento

I creditori che al di fuori della procedura di risanamento avrebbero lo stesso diritto al pagamento del loro credito godono di pari condizioni nella ristrutturazione dei debiti nell’ambito del piano di risanamento. Il programma di risanamento può tuttavia stabilire che i creditori che vantano crediti minori ricevano il pagamento integrale dei loro crediti.

I debiti garantiti possono essere oggetto solo di misure limitate di ristrutturazione dei debiti, nella misura in cui il capitale del debito non può essere ridotto. La ristrutturazione dei debiti non influisce sull’esistenza, né sul contenuto del diritto di garanzia di un creditore.

Nell’ambito della ristrutturazione dei debiti, gli interessi e altri costi di credito sostenuti durante la procedura di risanamento per i debiti in ristrutturazione diversi da quelli garantiti sono considerati debiti di priorità inferiore.

Ristrutturazione dei debiti

I fondi disponibili del debitore e le somme ricavate dalla liquidazione dei suoi beni sono ripartiti tra i debiti ordinari in misura proporzionale al loro importo. I debiti ordinari possono essere oggetto di tutte le misure di ristrutturazione dei debiti, ma l’obbligo di pagamento relativo ai debiti garantiti non può essere rimosso.

La ristrutturazione dei debiti non influisce sull’esistenza, né sul contenuto del diritto di garanzia di un creditore.

Viene utilizzato il meccanismo meno lesivo per il creditore e comunque sufficiente a rimediare alla situazione finanziaria del debitore. Le ultime passività da destinare come pagamento proveniente dai fondi disponibili e dalle somme ricavate dalla liquidazione del debitore sono i crediti che sarebbero subordinati se il debitore fosse dichiarato fallito e gli interessi maturati tra l’inizio della ristrutturazione dei debiti e l’omologazione del piano di pagamento.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Fallimento

L’amministratore dei beni stila l’elenco di attribuzione secondo quanto indicato nella sezione 12. In tribunale, la procedura fallimentare si conclude con la definizione dell’elenco di attribuzione.

La procedura fallimentare termina del tutto con l’approvazione della liquidazione finale dei conti da parte dei creditori. L’amministratore dei beni presenta la liquidazione finale dei conti una volta recensiti i beni compresi nel fallimento e realizzato l’attivo. La liquidazione finale dei conti può essere presentata anche se una parte dell’attivo fallimentare non è contabilizzata, perché la garanzia o altri beni di modico valore non sono stati venduti o perché un credito fallimentare o una minima parte dei crediti non risulta chiaro/a.

La procedura fallimentare può concludersi con una riconciliazione, se questa è sostenuta dal debitore e dalla maggioranza dei creditori. La certificazione della riconciliazione mette fine alla nomina dell’amministratore dei beni e all’autorità dei creditori fallimentari.

Il tribunale statuisce sulla sospensione della procedura fallimentare se le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo fallimentare sono insufficienti a coprire i costi della procedura o se la prosecuzione della procedura risulta comunque inopportuna. Il tribunale non deve tuttavia pronunciare alcuna ordinanza sulla sospensione della procedura fallimentare, se quest’ultima prosegue sotto amministrazione pubblica. Tra i motivi per cui la procedura fallimentare prosegue sotto amministrazione pubblica c’è, ad esempio, la necessità di controllare il debitore. L’amministrazione pubblica si conclude con la liquidazione finale dei conti.

Può essere disposto un annullamento della procedura fallimentare per valido motivo entro otto giorni dall’ordinanza di fallimento. In tal caso, il fallimento cessa di produrre effetti giuridici.

La responsabilità dei debiti prosegue anche dopo il fallimento. Il debitore non è esonerato dalla responsabilità dei crediti fallimentari che non vengono rimborsati interamente nell’ambito della procedura fallimentare.

Risanamento

La procedura giudiziaria di risanamento si conclude con l’approvazione del piano di risanamento. L’approvazione del piano restituisce al debitore la libertà d’azione e pone fine a ogni effetto giuridico connesso all’avvio della procedura, come il divieto di pagamento e di recupero crediti. Una volta approvato il piano di risanamento, i debiti in ristrutturazione sono regolamentati dal piano di risanamento, e qualsiasi debito in ristrutturazione non noto è in generale considerato estinto.

Su richiesta del supervisore o di un creditore, il tribunale può disporre la chiusura del piano di risanamento se il debitore ha violato i termini del piano e se la suddetta violazione non è semplicemente di poca importanza. Il piano di risanamento termina anche quando il debitore è dichiarato fallito prima della conclusione del piano. Il tribunale può altresì disporre la conclusione della ristrutturazione dei debiti previsto dal piano di risanamento, in relazione a un determinato creditore, se ad esempio il debitore ha materialmente violato gli obblighi nei confronti del creditore previsti dal piano. Dopo la chiusura del piano, il creditore gode degli stessi diritti che aveva prima dell’approvazione del piano di risanamento.

Al termine del piano di risanamento, il supervisore o, in assenza del supervisore, il debitore presenta un resoconto finale sull’attuazione del piano.

Ristrutturazione dei debiti

La procedura giudiziaria di ristrutturazione dei debiti si conclude con la conferma, da parte del tribunale, del piano di pagamento. Dopo la conferma del piano, i debiti da risanare sono regolamentati dal piano in questione. Gli obblighi di pagamento stabiliti dal piano di pagamento sono vincolanti per il debitore finché non vengono soddisfatti tutti gli obblighi specificati. Infatti, indipendentemente dalla conclusione del piano di pagamento, le responsabilità del debitore in esso stabilite sussistono fino a quando non vengono assolte. Il debitore non è esonerato dal rimborso dei crediti restanti finché non vengono rispettati tutti gli obblighi stabiliti dal piano di pagamento.

Il piano di pagamento si conclude se il debitore è dichiarato fallito prima della conclusione del piano. Su richiesta del debitore o di un creditore, il tribunale può disporre la fine del piano di pagamento se il debitore ha disatteso gli obblighi stabiliti per legge. Dopo la conclusione del piano, il creditore gode degli stessi diritti che aveva prima della ristrutturazione dei debiti.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Fallimento

La chiusura della procedura fallimentare non esonera il debitore dalla responsabilità sui debiti. In altri termini, il debitore resta responsabile dei crediti fallimentari non interamente rimborsati nell’ambito della procedura fallimentare.

Risanamento

I creditori hanno il diritto di ricevere un pagamento per i crediti indicati nel piano di risanamento e il risanamento non si conclude finché non vengono assolti gli obblighi previsti dal piano. Dopo la conclusione del piano, i creditori non hanno più diritto di ricevere pagamenti.

Il piano di ristrutturazione può essere terminato come indicato nella sezione 14. In tal caso, il piano cessa di essere valido e i creditori hanno lo stesso diritto al pagamento del debito in risanamento come se il piano non fosse stato istituito. La scadenza del piano non pregiudica tuttavia la validità delle transazioni già concluse sulla base del piano stesso.

Ristrutturazione dei debiti

I debiti da risanare sono regolamentati dal piano di pagamento di cui è indicata anche la durata. Il debitore è completamente esonerato dai debiti che, secondo il piano, non dovrebbero essere pagati.

Infatti, indipendentemente dalla conclusione del piano di pagamento, le responsabilità del debitore in esso stabilite sussistono fino a quando non vengono assolte. I creditori non hanno più tuttavia diritto di ricevere pagamenti dopo che sono stati effettuati tutti i pagamenti previsti dal piano.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Fallimento

I costi della procedura fallimentare comprendono le spese legali per la procedura, i compensi dell’amministratore dei beni e ogni altro costo derivante dal controllo e dall’amministrazione dei beni compresi nel fallimento.

I costi della procedura fallimentare sono coperti dalle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo fallimentare. Se queste somme non sono sufficienti a coprire i costi, un creditore può assumersene la responsabilità per evitare la sospensione della procedura fallimentare.

Il tribunale può altresì decidere che la procedura fallimentare prosegua sotto amministrazione pubblica, ad esempio quando l’attivo fallimentare si rivela insufficiente. In questo caso terminano sia la nomina dell’amministratore dei beni, sia l’autorità dei creditori fallimentari. I costi della procedura fallimentare derivanti dall’amministrazione pubblica sono finanziati con fondi pubblici se le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo fallimentare sono insufficienti a coprirli.

Risanamento

I costi della procedura, quali il compenso del curatore, sono pagati con i beni del debitore. La responsabilità dei costi può essere assunta da un’altra parte: tra gli impedimenti all’avvio di una procedura di risanamento c’è, ad esempio, il fatto che i beni del debitore non sono sufficienti a coprire i costi della procedura. Tuttavia i costi vengono raramente presi in carico.

Il risarcimento delle spese sostenute dal comitato dei creditori è, per i diversi gruppi di creditori, a carico dei creditori appartenenti a ciascun gruppo, salvo diversa disposizione prevista dal piano di ristrutturazione.

Una persona che intenda esercitare il diritto a presentare una proposta di piano di risanamento deve sostenerne i costi di elaborazione.

Ristrutturazione dei debiti

I costi della procedura comprendono compensi in misura ragionevole per i servizi resi dal curatore e indennità per le spese da questi sostenute. In generale, il debitore copre i compensi e le spese del curatore fino a concorrenza di un importo non superiore ai fondi disponibili del debitore nei quattro mesi successivi all’omologazione del piano di pagamento o del piano di pagamento modificato. La parte di compensi e di spese non coperta dal debitore è finanziata con fondi pubblici. In caso di respingimento della domanda di ristrutturazione dei debiti, tutti i compensi e le spese sono coperti con fondi pubblici.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

In tutti i tipi di procedure concorsuali per insolvenza sono applicabili disposizioni di recupero.

Le operazioni di trasferimento beni, compiute prima dell’avvio di una procedura concorsuale per insolvenza e in conformità alle condizioni di legge, possono essere annullate promuovendo un’azione di recupero, un’azione relativa a un titolo o un’azione di annullamento. In tutti i tipi di procedure concorsuali per insolvenza, il recupero è disciplinato dalla legge sul recupero della massa attiva fallimentare (758/1991). Il recupero deve essere giustificato.

Le condizioni per l’esistenza di una giustificazione del recupero, e quindi per l’annullamento dell’operazione, sono:

  • l’operazione è stata utilizzata per favorire ingiustamente un creditore a danno degli altri creditori, per trasferire beni fuori dalla portata dei creditori o per incrementare l’ammontare totale del debito a scapito dei creditori;
  • il debitore era insolvente al momento dell’operazione o l’operazione ha contribuito all’insolvenza del debitore; se l’operazione riguarda una donazione, un altro requisito è che il debitore fosse fortemente indebitato o che lo sia diventato a causa dell’operazione;
  • la controparte dell’operazione era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, dell’insolvenza/forte indebitamento del debitore o degli effetti dell’operazione sulla situazione finanziaria del debitore, nonché di altri fattori tali da rendere l’operazione inappropriata.

Se la controparte dell’operazione era un parente stretto del debitore, si ritiene che fosse a conoscenza dei fattori suindicati, a meno che non dimostri di aver agito in buona fede. Un’operazione conclusa più di cinque anni prima dell’avvio della procedura concorsuale per insolvenza può essere annullata solo se la controparte dell’operazione era un parente stretto del debitore.

I rimborsi di debiti effettuati meno di tre mesi prima della data della domanda di avvio di una procedura per insolvenza sono annullati, se il rimborso è stato effettuato con mezzi di pagamento inconsueti o prematuramente o se l’importo rimborsato è stato ritenuto elevato alla luce delle somme ricavate dalla liquidazione. I rimborsi non vengono invece annullati se, considerate le circostanze, sono comunque ritenuti ordinari. Vengono annullati anche i pagamenti recuperati mediante pignoramento, a condizione che quest’ultimo sia stato effettuato meno di tre mesi prima del termine. Nel caso di parenti stretti del debitore, il termine è più lungo. Il pagamento viene annullato anche se il creditore ha agito in buona fede.

Esistono anche disposizioni distinte che regolamentano, tra l’altro, l’annullamento delle donazioni, della ripartizione dei beni, dei pagamenti e delle garanzie.

Ultimo aggiornamento: 15/02/2024

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Insolvenza/fallimento - Svezia

INTRODUZIONE

In Svezia, l'insolvensforördning (regolamento sull'insolvenza) prevede il fallimento, la riorganizzazione aziendale e la ristrutturazione del debito. Qui di seguito si descrivono brevemente alcuni aspetti delle norme svedesi che disciplinano tali procedimenti ai sensi dell'articolo 86, primo comma, del regolamento sull'insolvenza rivisto. Tale descrizione non intende essere esaustiva.

FALLIMENTO

Generalità

Il konkurs (fallimento) è una forma di esecuzione generale dei crediti tramite la quale tutti i creditori del debitore acquisiscono congiuntamente la totalità dei beni del debitore, in maniera forzata, al fine di ottenere soddisfacimento dei loro rispettivi crediti. Durante il fallimento, i beni costituiscono una konkursbo (massa attiva fallimentare) che viene amministrata a beneficio dei creditori. Tale massa fallimentare è gestita da uno o più konkursförvaltare (curatori fallimentari). L'unico compito del curatore è quello di gestire i beni. Nel contesto delle procedure di fallimento, la valutazione dell'istanza di fallimento, l'emissione della sentenza di fallimento e lo svolgimento della procedura stessa di fallimento avvengono dinanzi al tingsrätt (tribunale distrettuale). Durante la procedura di fallimento l'organo giurisdizionale decide in merito a una serie di questioni: stabilisce, ad esempio, come distribuire i beni o se sia necessario fornire prova dei debiti. L'organo giurisdizionale si occupa altresì dello svolgimento di altre fasi della procedura di fallimento, quali l'assunzione di un giuramento prestato dal debitore in relazione all'inventario dei suoi beni. Il curatore viene monitorato dalla Kronofogdemyndigheten (Autorità di esecuzione svedese).

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Generalità

Un'ordinanza emessa da un organo giurisdizionale può consentire a un operatore commerciale che sta avendo difficoltà a pagare i suoi debiti di seguire una procedura speciale per riorganizzare la sua attività aziendale (företagsrekonstruktion - ristrutturazione aziendale). L'organo giurisdizionale nomina un rekonstruktör (funzionario incaricato della riorganizzazione aziendale) il quale ha il compito di esaminare se alcune o tutte le attività del debitore possono continuare e, in caso affermativo, come ciò possa avvenire, nonché se sussistano le condizioni affinché il debitore possa raggiungere una uppgörelse (transazione finanziaria) o un ackord (concordato) con i creditori. Nell'esercizio delle proprie funzioni, il funzionario incaricato della riorganizzazione aziendale deve agire in modo da garantire che gli interessi dei creditori non vengano ignorati. La decisione di procedere alla riorganizzazione di un'impresa non limita formalmente il controllo da parte del debitore dei suoi beni.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Generalità

La skuldsanering (ristrutturazione del debito) libera un debitore, in toto o in parte, della sua responsabilità di saldare i debiti che rientrano nel contesto dell'operazione di ristrutturazione. Dal novembre 2016 in Svezia esistono due tipi di ristrutturazione del debito: la ristrutturazione del debito ai sensi della skuldsaneringslagen (legge sulla ristrutturazione del debito); e la F-skuldsanering (ristrutturazione del debito aziendale) ai sensi della skuldsaneringslagen för företagare (legge sulla ristrutturazione del debito aziendale). Queste due tipologie sono spiegate qui di seguito.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

FALLIMENTO

Le procedure di fallimento possono essere avviate nei confronti sia di persone fisiche, sia di persone giuridiche (ivi incluse le persone fisiche che non svolgono attività commerciale).

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Le procedure di riorganizzazione aziendale possono essere avviate nei confronti sia di persone fisiche, sia di persone giuridiche, a condizione che la persona in questione sia un operatore commerciale. Alcune persone giuridiche sono escluse dalla legge, come ad esempio le banche, le imprese del mercato del credito, le compagnie di assicurazioni e le imprese che si occupano di negoziazione di titoli.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

La ristrutturazione del debito può essere concessa a persone fisiche (incluse le persone fisiche che svolgono enskild näringsverksamhet (attività commerciale privata)).

Le istanze per la ristrutturazione del debito vengono gestite dall'Autorità di esecuzione in primo grado.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE

La ristrutturazione del debito aziendale può essere concessa a una persona fisica che sia:

1. un operatore commerciale che ha svolto un'attività commerciale, qualora il suo indebitamento risulti in gran parte da tale attività;

2. un operatore commerciale che svolge un'attività commerciale, qualora i debiti derivanti da tale attività possano essere debitamente estinti o se l'incapacità di pagare tali debiti è solo temporanea; oppure

3. un familiare di un imprenditore, qualora l'indebitamento di tale familiare insorga per la maggior parte a causa dell'attività commerciale dell'imprenditore.

Per närstående (familiare) si intende un coniuge, un partner convivente, un genitore, un fratello o una sorella oppure un figlio o una figlia, oppure i figli del coniuge o del partner convivente.

Le istanze per la ristrutturazione del debito aziendale vengono gestite dall'Autorità di esecuzione in primo grado.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

FALLIMENTO

Affinché sia possibile avviare una procedura di fallimento è necessario che il debitore sia insolvente. Obestånd, insolvens (insolvente) significa che il debitore non è in grado di saldare i suoi debiti nel modo dovuto e che l'incapacità di pagare non è meramente temporanea. Una dichiarazione di un debitore volta a ottenere il riconoscimento dalla sua condizione di insolvenza sarà accettata nel caso in cui non vi siano motivi specifici per respingerla. Esistono altresì alcune presunzioni in merito alla prova dell'insolvenza. Ad esempio, il debitore deve essere considerato insolvente, salvo prova contraria, nel caso in cui siano stati avviati procedimenti giudiziari di esecuzione ai sensi del capitolo 4 della utsökningsbalken (legge sull'esecuzione) e gli stessi abbiano rilevato, entro i sei mesi precedenti l'istanza di fallimento, che il debitore non disponeva di beni sufficienti per soddisfare integralmente il credito oggetto di esecuzione. Lo stesso vale nel caso in cui il debitore abbia dichiarato di aver sospeso i pagamenti.

Un'istanza di fallimento può essere presentata dal debitore o da un creditore.

Qualora vi siano motivi probabili a sostegno dell'approvazione dell'istanza di fallimento e vi sia ragione di credere che il debitore possa occultare alcuni beni, l'organo giurisdizionale può ordinare il kvarstad (sequestro) dei beni del debitore in attesa della valutazione dell'istanza. L'organo giurisdizionale ha altresì la facoltà di imporre un divieto di viaggio.

Il tribunale distrettuale deve pubblicare immediatamente la sentenza che dichiara il fallimento. La sentenza ha effetto immediatamente e fa sì che il debitore perda il controllo dei suoi beni non appena detta sentenza viene annunciata; tuttavia esiste una certa protezione per le aspettative legittime di terzi. Cfr. altresì le informazioni fornite alla sezione "Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?".

È possibile presentare ricorso contro una sentenza del tribunale distrettuale che dichiara un fallimento o respinge un'istanza di fallimento, rivolgendosi a un organo giurisdizionale di grado superiore.

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Un'istanza di riorganizzazione aziendale può essere presentata dal debitore o da un creditore. Una decisione che consente la riorganizzazione di un'impresa può essere adottata soltanto qualora si accerti che il debitore non sia in grado di saldare i suoi debiti scaduti o che presto non sarà in grado di saldarli. Non è possibile adottare una decisione che consenta la riorganizzazione aziendale qualora non ci siano motivi ragionevoli per supporre che l'obiettivo della riorganizzazione aziendale possa essere raggiunto. Un'istanza presentata da un creditore può essere approvata soltanto con il consenso del debitore.

Qualora un'istanza presentata da un debitore venga considerata ammissibile, l'organo giurisdizionale deve valutarla immediatamente, a meno che l'istanza del debitore non sia stata presentata in seguito a un'istanza depositata da un creditore e che l'organo giurisdizionale non abbia deciso che sia necessario tenere un'udienza per esaminarla. Se l'istanza di un creditore viene considerata ammissibile, per esaminarla l'organo giurisdizionale deve fissare una data per l'udienza. L'udienza deve essere tenuta entro due settimane dalla data di presentazione dell'istanza all'organo giurisdizionale. Tale udienza potrà essere tenuta in una data successiva qualora vi siano motivi speciali che spingono a procedere in tal senso, tuttavia, dovrà tenersi entro un massimo di sei settimane.

Se l'istanza viene approvata, l'organo giurisdizionale deve nominare contemporaneamente un funzionario incaricato della riorganizzazione aziendale. È possibile nominare più funzionari incaricati della riorganizzazione aziendale qualora sussistano motivi speciali per procedere in tal senso. Entro una settimana dalla decisione che consente la riorganizzazione, il funzionario incaricato della riorganizzazione aziendale deve comunicare la decisione a tutti i creditori noti. Una decisione di riorganizzazione aziendale si applica immediatamente, salvo diversamente stabilito dall'organo giurisdizionale.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Un'istanza di ristrutturazione del debito può essere presentata da un debitore. Se l'istanza non viene respinta in quanto inammissibile o infondata, la decisione di avvio della ristrutturazione del debito deve essere adottata nel più breve termine possibile. Un'istanza può essere respinta in quanto infondata, ad esempio, se dall'istanza o da un'altra relazione disponibile si desume che le condizioni per la ristrutturazione del debito non sono soddisfatte.

Una ristrutturazione del debito può essere autorizzata se:

1. il debitore è una persona fisica i cui interessi principali sono in Svezia;

2. il debitore non è in grado di saldare i suoi debiti nel modo dovuto e si può presumere, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso, che tale incapacità di pagare si protrarrà nel prossimo futuro (il debitore deve essere considerato insolvente); e

3. è ragionevole procedere in tal senso in considerazione delle circostanze personali e finanziarie del debitore.

Si applicano le seguenti limitazioni:

1. una ristrutturazione del debito non può essere autorizzata se il debitore è soggetto a un näringsförbud (divieto di esercitare un'attività commerciale);

2. qualora il debitore sia un operatore commerciale, una ristrutturazione del debito può essere autorizzata soltanto se è possibile investigare facilmente in merito alle circostanze finanziarie dell'impresa; e

3. qualora al debitore sia già stata concessa in precedenza la possibilità di ricorrere a una ristrutturazione del debito, una nuova ristrutturazione del debito può essere autorizzata soltanto se sussistono motivi speciali per procedere in tal senso.

Nel caso in cui venga adottata una decisione che avvia la procedura di ristrutturazione del debito, è necessario pubblicare immediatamente la notifica corrispondente nella Post- och Inrikes Tidningar (Gazzetta ufficiale). La notifica deve essere inviata anche ai creditori noti entro una settimana dalla pubblicazione. Tali notifiche devono invitare i creditori inter alia a comunicare i loro crediti nei confronti del debitore, solitamente per iscritto, entro un mese dalla data di pubblicazione, indicando i dettagli di detti crediti e qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione del caso, nonché i dettagli relativi al conto corrente a favore del quale devono essere effettuati eventuali pagamenti durante la procedura di ristrutturazione del debito.

È possibile presentare ricorso contro una decisione che avvia la procedura di ristrutturazione del debito entro tre settimane dalla data della decisione.

In seguito alla decisione di avvio, non è possibile effettuare alcun utmätning (pignoramento di beni) per dare esecuzione a crediti sorti prima di tale decisione, fintantoché la questione della ristrutturazione del debito non sia stata determinata da una decisione definitiva. Tuttavia, tale norma non si applica ai crediti che non rientrano nella ristrutturazione. La stessa non si applica nemmeno nel caso in cui, in sede di ricorso, un organo giurisdizionale, su richiesta di un creditore, decida che il pignoramento debba essere consentito.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE

Un'istanza di ristrutturazione del debito aziendale può essere presentata da un debitore. Se l'istanza non viene respinta in quanto inammissibile o infondata, la decisione di avvio della ristrutturazione del debito aziendale deve essere adottata nel più breve termine possibile. Un'istanza può essere respinta in quanto infondata, ad esempio, se dall'istanza o da un'altra relazione disponibile si desume che le condizioni per la ristrutturazione del debito aziendale non sono soddisfatte.

Una ristrutturazione del debito aziendale può essere autorizzata se:

1. gli interessi principali del debitore sono in Svezia;

2. il debitore non è in grado di saldare i suoi debiti nel modo dovuto e si può presumere, tenendo conto delle circostanze specifiche del caso, che tale incapacità di pagare si protrarrà nel prossimo futuro (il debitore deve essere considerato insolvente); e

3. è ragionevole procedere in tal senso in considerazione delle circostanze personali e finanziarie del debitore.

Si applicano le seguenti limitazioni:

1. una ristrutturazione del debito aziendale non può essere autorizzata se il debitore è soggetto a un divieto di esercitare un'attività commerciale;

2. una ristrutturazione del debito aziendale non può essere autorizzata se il debitore è un operatore commerciale che svolge o ha svolto la propria attività in maniera irresponsabile;

3. una ristrutturazione del debito aziendale non può essere autorizzata se il debitore ha un margine trimestrale di pagamento inferiore a un settimo del prisbasbeloppet (importo della base di prezzo) stabilito negli articoli 6 e 7 del capitolo 2 del socialförsäkringsbalken (codice delle assicurazioni sociali) (indicativamente 6 300 SEK nel 2016); e

4. qualora al debitore sia già stata concessa in precedenza la possibilità di ricorrere a una ristrutturazione del debito, una nuova ristrutturazione del debito può essere autorizzata soltanto se sussistono motivi speciali per procedere in tal senso.

Nel caso in cui venga adottata una decisione che avvia la procedura di ristrutturazione del debito aziendale, è necessario pubblicare immediatamente la notifica corrispondente nella Gazzetta ufficiale. La notifica deve essere inviata anche ai creditori noti entro una settimana dalla pubblicazione. Tali notifiche devono invitare i creditori inter alia a presentare i loro crediti nei confronti del debitore, solitamente per iscritto, entro un mese dalla data di pubblicazione, indicando i dettagli di detti crediti e qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione del caso, nonché i dettagli relativi al conto corrente a favore del quale devono essere effettuati pagamenti durante la procedura di ristrutturazione del debito aziendale.

È possibile presentare ricorso contro una decisione che avvia la procedura di ristrutturazione del debito aziendale entro tre settimane dalla data della decisione.

In seguito alla decisione di avvio, non è possibile effettuare alcun pignoramento di beni per dare esecuzione a crediti sorti prima di tale decisione, fintantoché la questione della ristrutturazione del debito aziendale non sia stata determinata da una decisione definitiva. Tuttavia, tale norma non si applica ai crediti che non rientrano nella ristrutturazione. La stessa non si applica nemmeno nel caso in cui, in sede di ricorso, un organo giurisdizionale, su richiesta di un creditore, decida che il pignoramento debba essere consentito.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

FALLIMENTO

Salvo disposizioni contrarie statuite da norme speciali di esenzione per atti giuridici svolti dal debitore o da qualsiasi altra parte immediatamente dopo la sentenza di apertura del fallimento, la massa fallimentare comprende tutti i beni appartenenti al debitore al momento della pubblicazione della decisione di fallimento o che il debitore ottiene durante la procedura di fallimento e che possono servire per dare esecuzione ai crediti. Vengono inclusi nella massa fallimentare anche tutti i beni che possono esservi aggiunti tramite il recupero di crediti. Per le persone fisiche si applicano norme speciali ai salari e ad altri beni dei quali il debitore possa necessitare per il proprio sostentamento. Il debitore può mantenere il possesso di alcuni di tali beni.

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Il funzionario incaricato della riorganizzazione aziendale deve notificare la decisione di riorganizzazione aziendale a tutti i creditori noti entro una settimana dalla data della decisione. Tra l'altro, è necessario allegare alla notifica un inventario preliminare delle attività e delle passività del debitore. Ne consegue che tutte le attività sono incluse nella procedura. Occorre tuttavia sottolineare che una riorganizzazione aziendale si può concludere con un concordato pubblico con i creditori, tuttavia ciò non è obbligatorio.

Tutti i crediti basati su un accordo stipulato dal debitore durante una procedura di riorganizzazione aziendale con il consenso del funzionario incaricato della riorganizzazione aziendale beneficiano di un allmän förmånsrätt (privilegio generale). Un esempio di un simile accordo potrebbe essere un accordo riguardante il finanziamento dell'attività aziendale stipulato con il consenso del funzionario incaricato della riorganizzazione aziendale durante la procedura di riorganizzazione.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Una decisione che approva una ristrutturazione del debito deve prevedere un piano di pagamento. Il piano di pagamento copre un arco di tempo di cinque anni, a meno che non vi siano ragioni sostanziali per fissare una durata più breve. Tale piano inizia a decorrere dalla data della decisione di approvazione della ristrutturazione. Tuttavia il debitore inizia a effettuare i pagamenti a partire dalla data della decisione di avvio della procedura e, solitamente, il periodo per il quale la decisione di avvio ha trovato applicazione deve essere dedotto dalla durata del piano di pagamento.

L'importo che il debitore deve pagare è determinato in modo tale che la ristrutturazione del debito si applichi a tutti i beni e a tutte le entrate del debitore, in seguito a detrazione di quanto deve essere conservato per il sostentamento del debitore e della sua famiglia. È anche possibile effettuare una riserva per il pagamento di un credito che non rientra nella ristrutturazione del debito.

Qualora la situazione finanziaria del debitore migliori notevolmente dopo la decisione di ristrutturazione del debito e ciò sia dovuto a circostanze impreviste, i creditori e il debitore possono presentare istanza per ottenere il riesame della decisione.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE

In caso di ristrutturazione del debito aziendale è necessario definire un piano di pagamento. Il piano di pagamento dura tre anni. Tale piano inizia a decorrere dalla data della decisione di approvazione della ristrutturazione. Tuttavia il debitore inizia a effettuare i pagamenti a partire dalla data della decisione di avvio della procedura e, solitamente, il periodo per il quale la decisione di avvio ha trovato applicazione deve essere dedotto dalla durata del piano di pagamento.

L'importo che il debitore deve pagare è determinato in modo tale che la ristrutturazione del debito aziendale si applichi a tutti i beni e a tutte le entrate del debitore, in seguito a detrazione di quanto deve essere conservato per il sostentamento del debitore e della sua famiglia. È anche possibile effettuare una riserva per il pagamento di un credito che non rientra nella ristrutturazione del debito aziendale.

Qualora la situazione finanziaria del debitore migliori notevolmente dopo la decisione di ristrutturazione del debito aziendale, i creditori e il debitore possono presentare istanza per ottenere il riesame della decisione.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

FALLIMENTO

Nel momento in cui viene pronunciata una sentenza di fallimento il debitore perde il controllo di tutti i beni che appartengono alla massa attiva fallimentare. Il debitore non può assumere alcuna obbligazione che possa essere invocata durante il fallimento. Esistono alcune esenzioni. Durante la procedura di fallimento la massa fallimentare è rappresentata dal curatore. Il curatore è nominato dal tribunale distrettuale e deve disporre delle conoscenze e delle competenze specifiche necessarie per lo svolgimento di questo compito, oltre a dover essere adatto a tale compito in relazione ad altri aspetti. Una persona impiegata da un organo giurisdizionale non può essere nominata curatore. Una persona non può essere nominata curatore se è soggetta a un conflitto di interessi.

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Un funzionario incaricato della riorganizzazione aziendale deve disporre delle conoscenze e delle competenze specifiche necessarie per lo svolgimento di questo compito, deve avere la fiducia dei creditori e deve essere adatto a tale compito in relazione ad altri aspetti.

Il funzionario incaricato della riorganizzazione aziendale esamina la situazione finanziaria del debitore e, in consultazione con il debitore, redige un piano che illustra come si intenda raggiungere gli obiettivi della riorganizzazione. Il piano deve essere presentato all'organo giurisdizionale e ai creditori. Il funzionario incaricato della riorganizzazione aziendale può richiedere l'assistenza di esperti.

Il debitore è tenuto a fornire al funzionario incaricato della riorganizzazione aziendale tutte le informazioni relative alla sua situazione finanziaria pertinenti per la ristrutturazione dell'impresa. Il debitore deve seguire le istruzioni del funzionario incaricato della riorganizzazione aziendale per quanto riguarda le modalità di gestione dell'impresa. Vi sono alcuni atti giuridici che il debitore non può svolgere senza il consenso del funzionario incaricato della riorganizzazione aziendale. Tali atti includono il pagamento di debiti sorti prima della decisione, l'assunzione di nuove obbligazioni e la cessione o la costituzione in pegno di beni di notevole rilevanza per l'attività aziendale del debitore. Tuttavia, qualora il debitore non rispetti tali obbligazioni, l'atto giuridico in questione rimane valido.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Non viene nominato nessun curatore. Durante la procedura di ristrutturazione del debito il debitore mantiene il controllo dei suoi beni.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE

Non viene nominato nessun curatore. Durante la procedura di ristrutturazione del debito il debitore mantiene il controllo dei suoi beni.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

FALLIMENTO

Un creditore che vanti un credito nei confronti del debitore che può essere fatto valere durante la procedura di fallimento può compensare tale credito con un credito vantato dal debitore nei confronti del creditore al momento dell'emissione della sentenza di fallimento. Tale norma non si applica nel caso in cui la compensazione sia esclusa dal fallimento in virtù della natura dei crediti in questione. Ai crediti subordinati si applicano norme speciali. Esistono altresì esenzioni, tra l'altro, per i crediti di recente acquisizione (in gran parte corrispondenti alle disposizioni in materia di recupero a favore della massa fallimentare).

Per quanto riguarda i mercati finanziari, si applicano disposizioni speciali che fanno sì che accordi di compensazione e accordi simili che riguardano, tra l'altro, gli strumenti finanziari trovino applicazione in relazione alla massa fallimentare e ai creditori.

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Chiunque vantava un credito nei confronti del debitore al momento della presentazione dell'istanza di riorganizzazione aziendale può compensare detto credito con un credito vantato dal debitore nei confronti del creditore in quel momento anche qualora il pagamento di detto credito non sia ancora esigibile. Ciò non si applica se la compensazione è esclusa in virtù della natura dei crediti in questione o è altrimenti esclusa dalle disposizioni della legge in materia di riorganizzazione aziendale. Esistono altresì esenzioni, tra l'altro, per i crediti di recente acquisizione (in gran parte corrispondenti alle disposizioni in materia di recupero a favore della massa fallimentare).

Per quanto riguarda i mercati finanziari, si applicano disposizioni speciali che fanno sì che accordi di compensazione e accordi simili che riguardano, tra l'altro, gli strumenti finanziari trovino applicazione in relazione alla massa fallimentare e a quei creditori i cui crediti rientranti in un concordato pubblico con i creditori.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Non esistono norme speciali in materia di compensazione.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE

Non esistono norme speciali in materia di compensazione.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

FALLIMENTO

La legge sul fallimento non contiene alcuna norma generale relativa al fatto che la massa fallimentare sia vincolata da accordi stipulati dal debitore. In linea di principio, la massa fallimentare è una persona giuridica indipendente e non ha alcuna responsabilità per eventuali obbligazioni che possano insorgere da detti accordi. Il curatore della massa fallimentare può decidere di eseguire contratti stipulati dal debitore se ciò agevola la liquidazione di detta massa. Solitamente ciò è subordinato al consenso della controparte.

In altre normative vi sono delle norme speciali come ad esempio nella köplagen (legge sulle vendite) e nella lagen om handel med finansiella instrument (legge sulla negoziazione di strumenti finanziari). Ai sensi della legge sulle vendite, il curatore della massa fallimentare può scegliere di eseguire un contratto se una delle parti è stata posta in stato di fallimento. La controparte può chiedere al curatore della massa fallimentare di notificare tempestivamente se intende dare esecuzione al contratto.

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Se, prima della decisione in merito alla riorganizzazione aziendale, la controparte del debitore aveva il diritto di risolvere un contratto a causa del verificarsi o della prospettiva di una controversia relativa ai pagamenti o all'esecuzione del contratto in relazione a qualsiasi altro aspetto, detta controparte non può risolvere il contratto in virtù di tale controversia dopo che è stata adottata la decisione se il debitore chiede in tempo utile e con il consenso del funzionario incaricato della riorganizzazione aziendale che sia data esecuzione al contratto in questione. Su richiesta della controparte il debitore deve notificare in tempo utile alla controparte se si debba dare esecuzione al contratto. Qualora si debba dare esecuzione a un contratto, vi sono delle norme speciali che disciplinano le modalità di esecuzione. Esistono disposizioni speciali anche nella legge sulle vendite, nonché norme speciali che disciplinano questioni quali i contratti di lavoro e relativi a strumenti finanziari.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Non esistono norme speciali in merito all'effetto di una ristrutturazione del debito su un contratto in corso.

Cfr. anche la sezione "Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali?".

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE

Non esistono norme speciali in merito all'effetto di una ristrutturazione del debito aziendale su un contratto in corso.

Cfr. anche la sezione "Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali?".

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

FALLIMENTO

Dopo che la sentenza di fallimento è stata pronunciata, in generale i beni appartenenti alla massa fallimentare non possono essere utmäta (pignorati) al fine di dare esecuzione a qualsiasi credito nei confronti del debitore. Ciò si applica automaticamente dopo che è stato aperto il fallimento. Esistono alcune esenzioni che si applicano a crediti che presentano un certo grado di privilegio. Qualsiasi utmätning (pignoramento) che avvenga in violazione di tale divieto è nullo. I beni possono essere pignorati indipendentemente dal fallimento se esiste un panträtt (diritto di pegno) in merito al bene in questione, al fine di soddisfare il credito vantato.

Nel caso in cui il pignoramento abbia avuto luogo prima dell'emissione della sentenza di fallimento, l'esecuzione può procedere, di norma, indipendentemente dalla procedura di fallimento. Esistono alcune eccezioni.

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Mentre la riorganizzazione aziendale è in corso, nei confronti del debitore non può essere svolto alcun pignoramento o alcun altro provvedimento di esecuzione ai sensi della legge sull'esecuzione. Esistono delle eccezioni, ad esempio, nel caso in cui il creditore detenga un diritto di pegno o un retentionsrätt (diritto di ritenzione) per la soddisfazione del suo credito. Non è prevista alcuna assistenza ai sensi della lagen (1978:599) om avbetalningsköp mellan näringsidkare m.fl. (legge sui contratti di vendita rateale tra operatori commerciali). Durante la procedura di riorganizzazione aziendale non possono essere adottate decisioni che impongano il kvarstad (sequestro) o la betalningsäkring (costituzione di un vincolo).

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

In seguito alla decisione di avvio, non è possibile effettuare alcun pignoramento di beni per dare esecuzione a crediti sorti prima di tale decisione, fintantoché la questione della ristrutturazione del debito non sia stata determinata da una decisione definitiva. Tuttavia, tale norma non si applica ai crediti che non rientrano nella ristrutturazione. La stessa non si applica nemmeno nel caso in cui, in sede di ricorso, un organo giurisdizionale, su richiesta di un creditore, decida che il pignoramento debba essere consentito.

Se il debitore viene dichiarato fallito, l'istanza di ristrutturazione del debito decade.

Qualora un'istanza per la negoziazione di un concordato pubblico con i creditori venga presa in considerazione dopo che il debitore ha presentato istanza per ottenere una ristrutturazione del debito, la procedura di ristrutturazione del debito deve essere sospesa. Qualora il concordato venga confermato, l'istanza di ristrutturazione del debito decade.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE

In seguito alla decisione di avvio, non è possibile effettuare alcun pignoramento di beni per dare esecuzione a crediti sorti prima di tale decisione, fintantoché la questione della ristrutturazione del debito aziendale non sia stata determinata da una decisione definitiva. Tuttavia, tale norma non si applica ai crediti che non rientrano nella ristrutturazione. La stessa non si applica nemmeno nel caso in cui, in sede di ricorso, un organo giurisdizionale, su richiesta di un creditore, decida che il pignoramento debba essere consentito.

Se il debitore viene dichiarato fallito, l'istanza di ristrutturazione del debito aziendale decade.

Qualora un'istanza per la negoziazione di un concordato pubblico con i creditori venga presa in considerazione dopo che il debitore ha presentato istanza per ottenere una ristrutturazione del debito aziendale, la procedura di ristrutturazione del debito deve essere sospesa. Qualora il concordato venga confermato, l'istanza di ristrutturazione del debito aziendale decade.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

FALLIMENTO

Nel caso in cui vi sia una causa pendente tra il debitore e un altro soggetto riguardante beni appartenenti alla massa fallimentare, il curatore fallimentare può portare avanti detto procedimento giudiziario in sostituzione del debitore. Nel caso in cui ciò non avvenga, i beni in questione vengono considerati esclusi dalla massa fallimentare. Qualora le cause in esame siano state avviate nei confronti del debitore al fine di soddisfare un credito che possa essere fatto valere nel contesto della procedura di fallimento, il curatore fallimentare può intervenire nella causa dalla parte del debitore. Esistono ulteriori disposizioni in merito a questa procedura.

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

In linea di principio l'esecuzione di crediti è vietata durante la procedura di riorganizzazione aziendale tuttavia ciò non preclude il proseguimento e, quindi, la conclusione di una causa pendente tra il debitore e la controparte.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Cfr. la sezione "Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori?"

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE

Cfr. la sezione "Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori?"

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

FALLIMENTO

I creditori non hanno alcun ruolo formale nella procedura di fallimento. Il curatore deve consultare i creditori particolarmente interessati qualora nulla impedisca di procedere in tal senso. I creditori hanno altresì il diritto di ricevere informazioni dal curatore e, ad esempio, di partecipare all'assunzione del giuramento. Un creditore può richiedere la nomina di un granskningsman (supervisore) affinché questi monitori l'amministrazione della massa fallimentare a nome del creditore.

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Quando un organo giurisdizionale si esprime a favore di una riorganizzazione aziendale, lo stesso deve fissare una data per un'assemblea dei creditori, che ha luogo presso detto organo. L'assemblea deve tenersi entro tre settimane dalla data della decisione relativa alla riorganizzazione aziendale, oppure entro un termine più lungo qualora ciò sia inevitabile.

In occasione della riunione dell'assemblea dei creditori, questi ultimi hanno la possibilità di esprimere i loro pareri in merito al proseguimento della riorganizzazione aziendale. Qualora un creditore lo richieda, l'organo giurisdizionale deve nominare un comitato dei creditori elettro tra tutti i creditori coinvolti. Detto comitato è costituito da non più di tre membri. In alcuni casi anche i dipendenti hanno il diritto di nominare un rappresentante affinché questi agisca da membro aggiuntivo di detto comitato. L'organo giurisdizionale può nominare ulteriori membri qualora vi siano ragioni particolari per procedere in tal senso. Il funzionario incaricato della riorganizzazione aziendale deve consultare il comitato dei creditori in merito a questioni rilevanti qualora nulla osti a tale consultazione.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Cfr. la sezione "Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?".

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

FALLIMENTO

Durante il fallimento, i beni costituiscono una massa fallimentare che viene amministrata a beneficio dei creditori (cfr. sopra). Tale massa fallimentare è gestita da uno o più curatori fallimentari. Come norma generale i beni appartenenti alla massa fallimentare devono essere venduti nella maniera ragionevolmente più rapida possibile. Se il debitore gestisce un'impresa, a determinate condizioni, il curatore può portare avanti dette attività aziendali per conto della massa fallimentare.

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Durante la riorganizzazione aziendale, il debitore non perde il controllo dei suoi beni.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Non viene nominato nessun curatore.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE

Non viene nominato nessun curatore.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

FALLIMENTO

I fallimenti svedesi possono essere suddivisi in due categorie, fallimenti senza bevakning (insinuazione dei crediti al passivo) e i fallimenti con insinuazione, ovvero accertamento, dei crediti. Non vi è alcuna insinuazione dei crediti salvo diversamente stabilito. Ciò avviene perché solitamente i creditori che non hanno un credito privilegiato non ricevono nulla in caso di fallimento. Su richiesta del curatore il tribunale distrettuale può decidere che sia necessario fornire prova dei debiti. Si procederà in tal senso nel caso in cui si presuma che anche i crediti non privilegiati riceveranno un qualche pagamento al momento della distribuzione nel corso della procedura di fallimento. Qualora venga deciso che è necessario svolgere la procedura di accertamento dei crediti per la loro insinuazione al passivo, in linea di massima i crediti che possono essere affermati durante la procedura di fallimento dovranno essere provati, affinché i creditori possano ricevere una qualche soddisfazione degli stessi all'atto della distribuzione. Anche il carattere privilegiato del credito deve essere provato. Tuttavia, qualora un creditore abbia un diritto di pegno o di ritenzione nei confronti di determinati beni, detto creditore non ha la necessità di provare il debito per avere diritto al pagamento a partire dai beni in questione.

Il fatto che il debitore perda il controllo dei suoi beni significa che al debitore è fatto divieto di assumere obbligazioni che potrebbero essere fatte valere durante la procedura di fallimento. Nel caso in cui il debitore assuma o sia tenuto a far fronte a eventuali obbligazioni contratte in seguito all'avvio della procedura di fallimento, tali obbligazioni non possono solitamente essere provate durante detta procedura. La giurisprudenza consolidata prevede che, in alcuni casi, il debitore possa riprendere il controllo di un determinato bene nel caso in cui il curatore si astenga espressamente dal pretenderlo.

La massa fallimentare, rappresentata dal curatore, può assumere diritti e responsabilità, ad esempio stipulando un contratto. Ciò fa scaturire massafordringar (crediti vantati nei confronti della massa attiva fallimentare). In linea di principio, i crediti vantati in relazione alla massa fallimentare stessa hanno natura preferenziale rispetto ai konkursfordringar (crediti ordinari di fallimento). La remunerazione del curatore e altri debiti simili (noti come konkurskostnader, costi della procedura di fallimento) devono comunque essere saldati a partire dalla massa fallimentare prima che venga soddisfatto qualsiasi altro debito sostenuto dalla massa stessa. Qualora non sia possibile saldare i costi della procedura di fallimento utilizzando la massa fallimentare, tali costi devono solitamente essere sostenuti dallo Stato. In linea di principio, nelle procedure di fallimento i crediti vengono soddisfatti soltanto dopo aver pagato i costi della procedura di fallimento e i crediti fondati sulla massa fallimentare stessa.

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Non esistono norme generali per la notifica di crediti in caso di riorganizzazione aziendale. Tuttavia, nel contesto di una riorganizzazione aziendale l'organo giurisdizionale può decidere, su richiesta del debitore, di consentire che si tengano dei negoziati per addivenire a un offentligt ackord (concordato pubblico con i creditori). Il creditore può dover insinuare i suoi crediti nel quadro dei negoziati per il concordato (cfr. qui di seguito). Partecipano ai negoziati per il concordato soltanto i creditori i cui crediti siano sorti prima della presentazione dell'istanza di riorganizzazione aziendale. Ciò nonostante non tutti i creditori partecipano a questi negoziati: ad esempio, un creditore il cui credito può essere soddisfatto tramite compensazione o un creditore che ha un credito privilegiato non partecipano. Il funzionario incaricato della riorganizzazione aziendale redige un inventario delle attività e delle passività del patrimonio. Qualora un soggetto vanti un credito non elencato in tale inventario o che sia emerso nel frattempo e desideri partecipare ai negoziati per il concordato, questi dovrà insinuare il suo credito per iscritto rivolgendosi al funzionario incaricato della riorganizzazione aziendale entro e non oltre una settimana prima dell'assemblea dei creditori.

I crediti derivanti da accordi stipulati dal debitore con il consenso del funzionario incaricato della riorganizzazione aziendale durante la riorganizzazione aziendale beneficiano di un carattere privilegiato generale.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Nella procedura di ristrutturazione del debito rientrano essenzialmente tutti i crediti pecuniari vantati nei confronti del debitore sorti prima della data in cui è stata pronunciata la decisione di avvio della procedura. Di conseguenza i creditori devono insinuare i crediti sorti prima della decisione di avvio e che rientrano nella ristrutturazione del debito, poiché altrimenti esiste il rischio che il debitore sia esonerato dalla sua responsabilità di saldare i debiti in questione (cfr. la sezione "Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali?").

In ogni caso, una ristrutturazione del debito non include quanto segue:

1. un credito relativo a obbligazioni alimentari nei confronti di familiari, a condizione che la Försäkringskassan (Agenzia delle assicurazioni sociali) o un ente pubblico estero non abbia rilevato il diritto della parte legittimata a ricevere dette obbligazioni;

2. un credito in relazione al quale il creditore dispone di un diritto di pegno o un altro privilegio ai sensi dell'articolo 6 o 7 förmånsrattslagen ((1970:979) legge sui privilegi), oppure un diritto di ritenzione, nella misura in cui la garanzia sia sufficiente per consentire la soddisfazione del credito;

3. un credito in relazione al quale il creditore ha ottenuto un privilegio ai sensi dell'articolo 8 della legge sui privilegi prima della comunicazione della decisione di avvio rispetto a beni nei confronti dei quali doveva essere fatto valere il credito;

4. un credito che non è diventato esigibile per il pagamento e che è subordinato al fatto che il creditore fornisca un corrispettivo; o

5. un credito che è contestato.

Se un credito è subordinato, non ha un importo definito o non è diventato esigibile per il pagamento, si può decidere che lo stesso non rientra nella procedura di ristrutturazione del debito. Qualora si possa affermare che un credito sia privo di fondamento, si deve decidere che lo stesso non rientrerà nella procedura di ristrutturazione del debito.

I crediti sorti dopo la decisione di avvio non rientrano nella procedura di ristrutturazione del debito.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE

Nella procedura di ristrutturazione del debito aziendale rientrano essenzialmente tutti i crediti pecuniari vantati nei confronti del debitore sorti prima della data in cui è stata pronunciata la decisione di avvio della procedura. Di conseguenza i creditori devono segnalare i crediti sorti prima della decisione di avvio e che rientrano nella ristrutturazione del debito aziendale, poiché altrimenti esiste il rischio che il debitore sia esonerato dalla sua responsabilità di saldare i debiti in questione (cfr. la sezione "Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali?").

Tuttavia, una ristrutturazione del debito aziendale non copre quanto segue:

1. un credito relativo a obbligazioni alimentari nei confronti di familiari, a condizione che l'Agenzia delle assicurazioni sociali o un ente pubblico estero non abbia rilevato il diritto della parte legittimata a ricevere dette obbligazioni;

2. un credito in relazione al quale il creditore ha un privilegio ai sensi dell'articolo 5 della legge sui privilegi (1970:979), nella misura in cui la garanzia sia sufficiente per consentire la soddisfazione del credito;

3. un credito in relazione al quale il creditore dispone di un diritto di pegno o un altro privilegio ai sensi dell'articolo 6 o 7 della legge sui privilegi, oppure un diritto di ritenzione, nella misura in cui la garanzia sia sufficiente per consentire la soddisfazione del credito;

4. un credito in relazione al quale il creditore ha ottenuto un privilegio ai sensi dell'articolo 8 della legge sui privilegi prima della comunicazione della decisione di avvio rispetto a beni nei confronti dei quali doveva essere fatto valere il credito;

5. un credito che non è diventato esigibile per il pagamento e che è subordinato al fatto che il creditore fornisca un corrispettivo; o

6. un credito che è contestato.

Se un credito è subordinato, non ha un importo definito o non è diventato esigibile per il pagamento, si può decidere che lo stesso non rientra nella procedura di ristrutturazione del debito aziendale. Qualora si possa affermare che un credito sia privo di fondamento, si deve decidere che lo stesso non rientrerà nella procedura di ristrutturazione del debito aziendale.

I crediti sorti dopo la decisione di avvio non rientrano nella procedura di ristrutturazione del debito aziendale.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

FALLIMENTO

In generale, durante la procedura di fallimento possono essere fatti valere soltanto i crediti sorti prima della comunicazione della sentenza di fallimento. È possibile fare valere un credito durante una procedura di fallimento anche se detto credito è subordinato o non è ancora diventato esigibile per il pagamento.

Nei casi in cui non ha luogo alcun accertamento dei crediti, non vi sono norme che impongano al creditore di insinuare il suo credito in alcun modo particolare. In caso di fallimento senza insinuazione dei crediti, il curatore deve assicurare di propria iniziativa che tutti i crediti privilegiati ricevano la quota di loro spettanza all'atto della distribuzione. In linea di principio non vi è nulla che impedisca a un creditore di far valere il proprio credito secondo termini vaghi fino al termine stabilito per la contestazione della distribuzione proposta.

Qualora si possa supporre che i beni siano sufficienti per provvedere al pagamento dei creditori non privilegiati, si deve effettuare un'insinuazione dei crediti (cfr. sopra per quanto riguarda l'insinuazione dei crediti). Nel caso in cui il tribunale distrettuale decida che i debiti debbano essere provati, detto organo stabilirà un termine compreso tra quattro e dieci settimane per la presentazione di tali prove. La decisione che impone l'insinuazione dei crediti viene pubblicata. I creditori devono insinuare i loro crediti per iscritto, entro il termine fissato. Se un creditore detiene un diritto di pegno o di ritenzione rispetto a dei beni, questi non è tenuto a presentare una prova del credito nel contesto di questa procedura per ottenere il pagamento a partire da detti beni. Nel caso in cui i debiti debbano essere provati e un creditore desideri insinuare un credito o esercitare un diritto di pegno dopo la scadenza del termine per la presentazione delle prove, detto creditore può presentare una efterbevakning (prova ex post). Ciò deve avvenire non oltre la data in cui il curatore stabilisce la distribuzione proposta, ossia prima che la proposta venga presentata all'organo giurisdizionale e sia pubblicata. Nel caso in cui il creditore non presenti la prova del suo credito, questi perde l'opportunità di ricevere il pagamento a partire dai beni che rientrano nella decisione di distribuzione. In linea di principio, il creditore può ricevere il pagamento del suo credito successivamente qualora si rendano disponibili nuove risorse (efterutdelning - distribuzione ex post).

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Come già menzionato in precedenza nel caso della riorganizzazione aziendale i creditori non sono soggetti ad alcuna obbligazione generale che imponga loro di insinuare i loro crediti, tuttavia, i creditori potrebbero essere tenuti a farlo nel quadro di eventuali negoziati per addivenire a un concordato. Il funzionario incaricato della riorganizzazione aziendale deve produrre un piano di riorganizzazione aziendale. Solitamente detto piano illustra come sia possibile risolvere la situazione finanziaria dell'impresa debitrice e come sia possibile migliorare i risultati operativi della stessa. Tuttavia il contenuto del piano può tuttavia essere adattato alle circostanze dei singoli casi.

In determinate circostanze, si può addivenire a un concordato pubblico con i creditori nel contesto di una riorganizzazione aziendale. Spetta al debitore presentare un'istanza per lo svolgimento di negoziati per addivenire a un concordato.

Un'istanza per lo svolgimento di negoziati per addivenire a un concordato deve contenere una proposta di concordato che indichi quanto offre il debitore in termini di pagamento e quando verrà effettuato detto pagamento, nonché se è stata costituita una garanzia in relazione al concordato e, in caso affermativo, che cosa comprende. A detta istanza deve essere allegato un elenco delle attività e delle passività del patrimonio in esame.

Qualora l'istanza per lo svolgimento di negoziati per addivenire a un concordato sia considerata ammissibile, l'organo giurisdizionale deve emettere immediatamente la propria decisione che consente detti negoziati per il concordato. Allo stesso tempo, l'organo giurisdizionale deve fissare una data per una riunione con i creditori, che si deve tenere presso detto organo, emettere una convocazione per tale riunione e pubblicare la decisione.

Il debitore, il funzionario incaricato della riorganizzazione aziendale e i creditori hanno l'opportunità di opporsi a un credito che è previsto rientri nel concordato. Esistono norme speciali che disciplinano l'opportunità di partecipare ai negoziati per il concordato sulla base di un credito non incluso nell'inventario del patrimonio.

Partecipano ai negoziati per il concordato soltanto i creditori i cui crediti sono sorti prima della presentazione dell'istanza di riorganizzazione aziendale. I creditori i cui crediti possono essere soddisfatti tramite compensazione o i cui crediti sono privilegiati non partecipano ai negoziati. A tali negoziati non partecipano nemmeno i creditori che in caso di fallimento avrebbero diritto al pagamento soltanto dopo altri creditori, a meno che gli altri creditori partecipanti ai negoziati non acconsentano alla partecipazione degli stessi.

Su richiesta di qualsiasi creditore, il debitore deve prestare giuramento in merito all'inventario del suo patrimonio in occasione dell'assemblea dei creditori.

I creditori votano in merito al concordato proposto in occasione dell'assemblea dei creditori. Una proposta di concordato che soddisfi almeno il 50 % della somma dei crediti viene considerata approvata dai creditori se i tre quinti dei votanti si esprimono a favore e i loro crediti ammontano a tre quinti dell'importo totale dei crediti aventi diritto di voto. Qualora tale percentuale sia inferiore, la proposta di concordato viene approvata se i tre quarti dei votanti si esprimono a favore e i loro crediti ammontano a tre quarti dell'importo totale dei crediti aventi diritto di voto.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Nel caso in cui venga adottata una decisione che avvia la procedura di ristrutturazione del debito, è necessario pubblicare immediatamente la notifica corrispondente nella Gazzetta ufficiale. La notifica deve essere inviata anche ai creditori noti entro una settimana dalla pubblicazione. Tali notifiche devono invitare i creditori inter alia a comunicare i loro crediti nei confronti del debitore, solitamente per iscritto, entro un mese dalla data di pubblicazione, indicando i dettagli di detti crediti e qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione del caso, nonché i dettagli relativi al conto corrente a favore del quale devono essere effettuati eventuali pagamenti durante la procedura di ristrutturazione del debito.

Dopo la decisione di avvio, una volta che sono state raccolte informazioni sufficienti, viene redatta una proposta di ristrutturazione del debito. Tale proposta viene inviata a tutti i creditori noti i cui crediti rientrano nella proposta, invitandoli a presentare i loro commenti entro un determinato termine. Il fatto che un creditore non presenti commenti non impedisce la decisione di approvare una ristrutturazione del debito.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE

Nel caso in cui venga adottata una decisione che avvia la procedura di ristrutturazione del debito aziendale, è necessario pubblicare immediatamente la notifica corrispondente nella Gazzetta ufficiale. La notifica deve essere inviata anche ai creditori noti entro una settimana dalla pubblicazione. Tali notifiche devono invitare i creditori inter alia a comunicare i loro crediti nei confronti del debitore, solitamente per iscritto, entro un mese dalla data di pubblicazione, indicando i dettagli di detti crediti e qualsiasi altra informazione pertinente per la valutazione del caso, nonché i dettagli relativi al conto corrente a favore del quale devono essere effettuati eventuali pagamenti durante la procedura di ristrutturazione del debito.

Dopo la decisione di avvio, una volta che sono state raccolte informazioni sufficienti, viene redatta una proposta di ristrutturazione del debito aziendale. Tale proposta viene inviata a tutti i creditori noti i cui crediti rientrano nella proposta, invitandoli a presentare i loro commenti entro un determinato termine. Il fatto che un creditore non presenti commenti non impedisce la decisione di approvare una ristrutturazione del debito aziendale.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

FALLIMENTO

Se i beni della massa fallimentare non sono sufficienti a pagare i costi della procedura di fallimento e i debiti stessi di detta massa, il fallimento deve essere annullato (cfr. sopra per quanto riguarda i costi della procedura di fallimento e i debiti della massa fallimentare). Se il fallimento viene avskrivas (annullato), in linea di principio non si ha alcuna distribuzione ai creditori.

Se il fallimento non viene annullato le somme di denaro presenti nella massa fallimentare non utilizzate per pagare i costi della procedura di fallimento e i debiti della massa fallimentare sono distribuiti ai creditori. In linea di principio, tale distribuzione deve essere conforme alle disposizioni della legge sui privilegi.

La legge sui privilegi disciplina i diritti reciproci dei creditori a ricevere il pagamento in caso di fallimento. In merito alla legge sui privilegi si possono fornire le seguenti informazioni riassuntive.

Un privilegio in relazione a un pagamento può essere speciale o generale. Un privilegio speciale è riferito a un dato bene (esempi di ciò sono un diritto di pegno, un diritto di ritenzione o un'inteckning (ipoteca) relativi a beni immobili). Un privilegio generale è riferito a tutti i beni inclusi nella massa fallimentare del debitore (come nel caso dei costi sostenuti dai creditori per fare in modo che il debitore fosse posto in uno stato di fallimento, oppure la remunerazione di un funzionario incaricato della riorganizzazione aziendale, nel caso in cui il fallimento in questione fosse stato preceduto da una riorganizzazione aziendale). Un privilegio speciale ha precedenza rispetto a un privilegio generale. Tutti i crediti non privilegiati godono degli stessi diritti tra di loro. In un accordo può anche essere stato stabilito che un creditore abbia il diritto al pagamento soltanto dopo che tutti gli altri creditori sono stati soddisfatti (efterställd fordran - credito subordinato).

Un privilegio continua a sussistere anche se il credito viene trasferito o pignorato o passa in altro modo a un'altra parte.

Se un credito gode di un privilegio speciale in relazione a un dato bene, ma il bene in questione non è sufficiente a soddisfare detto credito, l'importo rimanente viene considerato essere un credito non privilegiato.

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Nel caso della riorganizzazione aziendale non si ha alcuna distribuzione, a meno che non si definisca un concordato pubblico con i creditori.

Un concordato pubblico può prevedere che i crediti siano ridotti e pagati in modo specifico. Il concordato deve riconoscere pari diritti a tutti i creditori e corrispondere loro almeno il 25 % dell'importo dei crediti, a meno che una percentuale minore non sia approvata da tutti i creditori noti che rientrerebbero nel concordato, oppure qualora sussistano ragioni particolari per accettare una percentuale inferiore. La distribuzione minima prescritta deve essere pagata entro un anno dall'approvazione del concordato, a meno che tutti i creditori noti non accettino un termine di pagamento più lungo. Un concordato può altresì stabilire che il debitore sia liberato dalle sue obbligazioni soltanto tramite i pagamenti o un altro sgravio speciale.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Tutti i crediti rientranti in una ristrutturazione del debito hanno pari diritti. Tuttavia, a un credito possono essere riconosciuti diritti meno favorevoli con il consenso del creditore in questione oppure un credito può essere pagato prima di altri se la somma disponibile alla distribuzione è ridotta ed è ragionevole procedere in tal senso in considerazione della portata dei debiti e di altre circostanze.

Le disposizioni che disciplinano i crediti sono stabilite nella decisione che autorizza la ristrutturazione del debito.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE

Tutti i crediti rientranti in una ristrutturazione del debito aziendale hanno pari diritti. Tuttavia, a un credito possono essere riconosciuti diritti meno favorevoli con il consenso del creditore in questione oppure un credito può essere pagato prima di altri se la somma disponibile alla distribuzione è ridotta ed è ragionevole procedere in tal senso in considerazione della portata dei debiti e di altre circostanze.

Le disposizioni che disciplinano i crediti sono stabilite nella decisione che autorizza la ristrutturazione del debito.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

FALLIMENTO

Se il debitore acconsente a pagare i suoi debiti oppure ha raggiunto un altro accordo con i creditori (frivillig uppgörelse - accordo volontario), il tribunale distrettuale deve decidere di sospendere la procedura di fallimento. Nel caso di fallimenti con insinuazione dei crediti, un fallimento può concludersi anche con una ackord i konkurs (decisione che approva un concordato). In altri casi, il fallimento viene concluso tramite avskrivning (cancellazione, nel caso in cui la massa attiva fallimentare sia insufficiente per pagare i costi della procedura di fallimento e i crediti della massa fallimentare stessa) oppure tramite la distribuzione ai creditori.

Il fallimento non esonera una persona fisica dalla responsabilità di pagare i propri debiti (le norme in materia di ristrutturazione del debito sono diverse). Di conseguenza, i debiti non ancora soddisfatti rimarranno tali in seguito al fallimento (ciò non si applica nel caso in cui rientrino in un accordo volontario o in un concordato con i creditori).

Una persona giuridica viene sciolta in seguito al fallimento (le disposizioni che disciplinano lo scioglimento sono riportate nella normativa relativa al diritto di costituire associazioni). Ciò significa che, in linea di principio, i creditori non possono far valere alcun credito pendente nei confronti di una persona giuridica in seguito al fallimento.

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Nel caso in cui si stipuli un concordato pubblico, quest'ultimo è vincolante per tutti i creditori, noti e non noti, che avevano il diritto di partecipare ai negoziati per il concordato. Un creditore che in caso di fallimento avrebbe avuto diritto al pagamento dopo altri creditori perde il diritto al pagamento da parte del debitore, a meno che tutti i creditori che avevano il diritto di partecipare ai negoziati per il concordato non vengano soddisfatti integralmente tramite detto concordato. Un creditore che vanta un privilegio rispetto a un dato bene è vincolato al concordato in relazione agli importi che non possono essere saldati liquidando detto bene.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Una decisione di ristrutturazione del debito libera il debitore dalla responsabilità per pagare i debiti inclusi nella ristrutturazione del debito per la misura in cui gli stessi sono stati ridotti. La ristrutturazione del debito libera inoltre il debitore dalla responsabilità di pagare debiti non noti nel quadro della ristrutturazione stessa, a meno che non si tratti di debiti che non possono essere inclusi nella ristrutturazione del debito.

Una ristrutturazione del debito comporta che il diritto a penali o interessi di mora in relazione a un credito che rientra nella ristrutturazione decade in relazione al periodo successivo alla data di comunicazione della decisione di avvio.

Una ristrutturazione del debito non ha alcuna ripercussione sui diritti di un creditore in relazione a un garante o a chiunque altro sia responsabile del debito in questione in aggiunta al debitore.

Una decisione che approva una ristrutturazione del debito deve prevedere un piano di pagamento. Il piano di pagamento copre un arco di tempo di cinque anni, a meno che non vi siano ragioni sostanziali per fissare una durata più breve. Tale piano inizia a decorrere dalla data della decisione di approvazione della ristrutturazione. Quando viene fissata la data di scadenza del piano di pagamento, solitamente il periodo per il quale è stata applicata la decisione che ha avviato la procedura deve essere dedotto dalla durata del piano, a meno che non vi siano valide ragioni per dedurre un periodo più breve in considerazione delle azioni del debitore a seguito della decisione di avvio.

In determinate condizioni una decisione di ristrutturazione del debito può essere modificata o annullata. Su richiesta di un creditore il cui credito rientra nella ristrutturazione del debito, la decisione di ristrutturazione del debito può essere annullata o, nei casi di cui ai punti 6 e 7 modificata, se:

1. il debitore si è comportato in maniera disonesta nei confronti del creditore;

2. il debitore ha deliberatamente ostacolato la procedura di fallimento o un provvedimento di esecuzione;

3. il debitore ha favorito segretamente un determinato creditore al fine di influenzare la decisione relativa alla ristrutturazione del debito;

4. il debitore ha deliberatamente presentato informazioni non corrette nell'istanza di ristrutturazione del debito o in un'altra fase del trattamento del caso, a scapito del creditore;

5. il debitore ha presentato informazioni non corrette che hanno determinato una decisione di un'autorità pubblica in relazione a tasse o imposte rientranti nella ristrutturazione del debito, oppure non ha presentato informazioni sebbene gli fosse stato richiesto di farlo e ciò ha comportato l'adozione di una decisione errata o la mancata adozione di una decisione;

6. il debitore non rispetta il piano di pagamento e lo scostamento dallo stesso è sostanziale; o

7. la situazione finanziaria del debitore è notevolmente migliorata successivamente alla decisione di ristrutturazione del debito e ciò è dovuto a circostanze che non potevano essere previste al momento dell'adozione della decisione.

Nei casi di cui al punto 7, l'istanza deve essere presentata entro cinque anni dalla data della decisione di avvio oppure, nel caso in cui il piano di pagamento scada oltre tale termine, entro la data di scadenza del piano. Qualora una decisione di ristrutturazione del debito venga modificata, la durata del piano di pagamento può essere fissata a un massimo di sette anni.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE

Una decisione di ristrutturazione del debito aziendale libera il debitore dalla responsabilità di pagare i debiti inclusi nella ristrutturazione del debito per la misura in cui gli stessi sono stati ridotti. La ristrutturazione libera inoltre il debitore dalla responsabilità di pagare debiti non noti nel quadro della ristrutturazione stessa, a meno che non si tratti di debiti che non possono essere inclusi nella ristrutturazione del debito aziendale.

Una ristrutturazione del debito aziendale comporta che il diritto a penali o interessi di mora in relazione a un credito che rientra nella ristrutturazione decade per il periodo successivo alla data di comunicazione della decisione di avvio.

Una ristrutturazione del debito non ha alcuna ripercussione sui diritti di un creditore in relazione a un garante o a chiunque altro sia responsabile del debito in questione in aggiunta al debitore.

Una decisione che approva una ristrutturazione del debito aziendale deve prevedere un piano di pagamento. Il piano di pagamento dura tre anni e inizia a decorrere dalla data della decisione di approvazione della ristrutturazione.

In determinate condizioni una decisione di ristrutturazione del debito può essere modificata o annullata. Su richiesta di un creditore il cui credito rientra nella ristrutturazione del debito, la decisione di ristrutturazione del debito può essere annullata o, nei casi di cui ai punti 6 e 7 modificata, se:

1. il debitore si è comportato in maniera disonesta nei confronti del creditore;

2. il debitore ha deliberatamente ostacolato la procedura di fallimento o un provvedimento di esecuzione;

3. il debitore ha favorito segretamente un determinato creditore al fine di influenzare la decisione relativa alla ristrutturazione del debito;

4. il debitore ha deliberatamente presentato informazioni non corrette nell'istanza di ristrutturazione del debito o in un'altra fase del trattamento del caso, a scapito del creditore;

5. il debitore ha presentato informazioni non corrette che hanno determinato una decisione di un'autorità pubblica in relazione a tasse o imposte rientranti nella ristrutturazione del debito aziendale, oppure non ha presentato informazioni sebbene gli fosse stato richiesto di farlo e ciò ha comportato l'adozione di una decisione errata o la mancata adozione di alcuna decisione;

6. il debitore non rispetta il piano di pagamento e lo scostamento dallo stesso è sostanziale; o

7. la situazione finanziaria del debitore è migliorata notevolmente in seguito alla decisione di ristrutturazione del debito.

Nei casi di cui al punto 7, l'istanza deve essere presentata entro tre anni dalla data della decisione di avvio oppure, nel caso in cui il piano di pagamento scada oltre tale termine, entro la data di scadenza del piano. Qualora una decisione di ristrutturazione del debito aziendale venga modificata, la durata del piano di pagamento può essere fissata a un massimo di cinque anni.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

FALLIMENTO

Come accennato in precedenza, il fallimento non libera una persona fisica dalla responsabilità di pagare i suoi debiti, mentre le persone giuridiche vengono sciolte dopo il fallimento.

Qualora dovessero rendersi disponibili delle risorse per la distribuzione in seguito al fallimento, è prevista la distribuzione ex post.

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Per le ripercussioni di un concordato pubblico con i creditori si rimanda a quanto menzionato in precedenza. Nel caso in cui non sia stato stipulato un concordato pubblico e il debitore non abbia raggiunto un accordo volontario o un altro accordo con i creditori, i crediti rimangono pendenti dopo la fine della riorganizzazione aziendale.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

In alcune circostanze, un creditore può ottenere una rivalutazione della ristrutturazione del debito dopo che il debitore ha completato il piano di pagamento. Cfr. la sezione "Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali?".

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE

In alcune circostanze, un creditore può ottenere una rivalutazione della ristrutturazione del debito aziendale dopo che il debitore ha completato il piano di pagamento. Cfr. la sezione "Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali?".

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

FALLIMENTO

La remunerazione del curatore e altri debiti simili (costi della procedura di fallimento) e gli altri debiti sostenuti dalla massa fallimentare stessa devono essere saldati a partire dalla massa attiva fallimentare prima che si effettui qualsiasi distribuzione a favore dei creditori. A loro volta, i costi della procedura di fallimento hanno priorità rispetto agli altri crediti fondati sulla massa fallimentare stessa. Qualora non sia possibile saldare tali crediti liquidando la massa fallimentare, solitamente i costi della procedura di fallimento sono pagati dallo Stato.


RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Il funzionario incaricato della riorganizzazione aziendale e il supervisore (qualora nominato) hanno diritto a ricevere un compenso per il loro lavoro e un rimborso delle spese necessarie per lo svolgimento del loro compito. Il loro compenso non può essere superiore a quello che può essere considerato un compenso ragionevole per il compito svolto. Su richiesta del funzionario incaricato della riorganizzazione aziendale o del debitore, l'organo giurisdizionale valuterà il diritto al compenso del funzionario incaricato della riorganizzazione aziendale. Anche un creditore il cui credito rientra in un concordato può richiedere una simile valutazione fino al momento in cui il concordato viene attuato. Le spese giudiziarie e il risarcimento del funzionario incaricato della riorganizzazione aziendale e del supervisore devono essere pagati dal debitore.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Durante la procedura di ristrutturazione del debito, solitamente il debitore effettua i pagamenti a favore dell'Autorità di esecuzione, la quale a sua volta trasferisce le somme versate ai creditori. L'Autorità di esecuzione applica una commissione annuale al debitore per la gestione dei pagamenti del debitore da parte dell'Autorità stessa.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE

Durante la procedura di ristrutturazione del debito, solitamente il debitore effettua i pagamenti a favore dell'Autorità di esecuzione, la quale a sua volta trasferisce le somme versate ai creditori. L'Autorità di esecuzione applica una commissione annuale al debitore per la gestione dei pagamenti del debitore da parte dell'Autorità stessa.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

FALLIMENTO

Le norme per il återvinning till konkursbo (recupero a favore della massa fallimentare) sono stabilite nella legge sul fallimento. La data di riferimento per il calcolo dei termini stabiliti nelle norme per il recupero è solitamente il giorno precedente la data dell'istanza di fallimento.

Un atto può essere går åter (annullato) nel caso in cui abbia favorito in maniera impropria un creditore rispetto ad altri, oppure se i creditori sono stati privati dei beni del debitore o se i debiti del debitore sono stati aumentati e se il debitore era insolvente o divenuto insolvente come conseguenza della procedura stessa o come conseguenza della procedura in combinazione con altri fattori e l'altra parte sapeva o avrebbe dovuto sapere che il debitore era insolvente e quali circostanze rendevano l'atto giuridico illecito. I familiari del debitore sono considerati essere stati a conoscenza delle informazioni di cui alla prima frase, a meno che non vi siano prove convincenti che dimostrino che essi non disponevano e non avrebbero potuto disporre di tali conoscenze. Qualora l'atto sia stato effettuato più di cinque anni prima della data di riferimento, tale atto può essere annullato soltanto se era relativo a uno dei familiari del debitore.

Il pagamento di un debito verificatosi oltre tre mesi prima della data di riferimento utilizzando un metodo di pagamento diverso da quello abituale o in anticipo, oppure per un importo che peggiora notevolmente lo stato finanziario del debitore, può essere annullato, a meno che non possa essere considerato come ordinario nelle circostanze specifiche. Qualora il pagamento sia stato effettuato a favore di uno dei familiari del debitore prima di tale data, ma oltre due anni prima della data di riferimento, lo stesso può essere annullato, a meno che non si dimostri che il debitore non era insolvente e non è diventato insolvente come conseguenza dell'atto in questione.

Vi sono norme speciali che disciplinano aspetti quali regali, la condivisione dell'abitazione e le retribuzioni. Alcuni pagamenti a favore dello Stato sono esenti dalle norme di recupero, come ad esempio i pagamenti di imposte.

Il curatore può chiedere il recupero presentando ricorso dinanzi agli organi giurisdizionali ordinari oppure contestando i debiti che vengono addotti nel quadro della procedura di fallimento. Se il curatore sceglie di non cercare di ottenere il recupero e non si raggiunge un accordo amichevole, un creditore può cercare di ottenere il recupero avviando un'azione legale presso gli organi giurisdizionali ordinari.

In caso di recupero, i beni dei quali il debitore ha disposto tornano a fare parte della massa attiva fallimentare.

RIORGANIZZAZIONE AZIENDALE

Dopo che è stata comunicata una decisione in merito alla riorganizzazione aziendale, si applicano le disposizioni della legge sul fallimento in materia di recupero nel contesto del fallimento, nel caso in cui sia stato stipulato un concordato pubblico con i creditori (cfr. la sezione sul fallimento).

Nel caso in cui si intenda ottenere il recupero di un privilegio o di un pagamento ottenuto mediante pignoramento, l'organo giurisdizionale può decidere di non portare avanti ulteriormente la procedura di esecuzione fino a ulteriore notifica.

Un'azione di recupero sarà avviata dal funzionario incaricato della riorganizzazione aziendale o da un creditore il cui credito sarebbe rientrato in un concordato pubblico. L'azione deve essere avviata prima che abbia luogo l'assemblea dei creditori e non è possibile adottare alcuna decisione definitiva fino a quando non viene presa una decisione in merito alla questione del concordato pubblico. Un creditore che intende promuovere un'azione deve notificare tale intenzione al funzionario incaricato della riorganizzazione aziendale. Qualora tale notifica non sia stata effettuata il caso del creditore non viene esaminato.

Nel caso in cui una procedura di riorganizzazione aziendale si concluda senza che si addivenga a un concordato pubblico e senza che il debitore sia posto in stato di fallimento in seguito alla presentazione di un'istanza a tal fine entro tre settimane dalla data di conclusione della procedura di riorganizzazione aziendale, l'istanza di recupero che è stata presentata deve essere respinta.

Dopo che i costi dell'attore sono stati rimborsati, i proventi del recupero vanno a favore dei creditori rientranti nel concordato pubblico. Un convenuto che, a seguito dell'azione dell'attore, può vantare un credito nei confronti del debitore, può partecipare ai negoziati per il concordato sulla base di tale credito e ha il diritto di detrarre l'importo che gli spetta al momento della distribuzione dalla somma che questi avrebbe dovuto altrimenti pagare.

Su richiesta di un creditore rientrante in un concordato pubblico o del debitore, l'organo giurisdizionale responsabile per il procedimento di recupero può ordinare che gli attivi dovuti al creditore ai sensi della frase precedente siano sottoposti a särskild förväntning (amministrazione speciale). Ogni bene assoggettato a tale amministrazione speciale può essere pignorato soltanto se il concordato è decaduto.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO

Non esistono disposizioni particolari in materia di recupero.

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE AI SENSI DELLA LEGGE SULLA RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO AZIENDALE

Non esistono disposizioni particolari in materia di recupero.

Ultimo aggiornamento: 19/02/2018

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Insolvenza/fallimento - Inghilterra e Galles

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

  • Le procedure concorsuali possono essere avviate nei confronti di persone fisiche, imprese e varie persone giuridiche, nonché società di persone.
  • I procedimenti possono essere promossi contro qualsiasi persona che abbia un debito e che risieda in Inghilterra e Galles, che negli ultimi tre anni abbia vissuto o condotto attività commerciali in Inghilterra e Galles oppure che sia presente in Inghilterra e Galles il giorno in cui viene presentata una istanza di fallimento. Non è fissata un'età minima. Fatta eccezione per il caso in cui sia stata ottenuta preventivamente una sentenza in relazione al debito, si applicano livelli minimi di debito per i creditori che desiderano liquidare un'impresa (750 GBP) o che desiderano fare dichiarare fallita una persona fisica (5 000 GBP).

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

  • I tipi di insolvenza aziendale comprendono la liquidazione (volontaria o su ordinanza di un organo giurisdizionale), l'amministrazione controllata (che potrebbe portare al salvataggio/alla riorganizzazione o alla liquidazione) o il concordato volontario.
  • I tipi di insolvenza personale comprendono il fallimento (su istanza di un creditore o su istanza di una persona fisica), le ordinanze di sgravio del debito o il concordato volontario.
  • Qualsiasi creditore chirografario, compresi i soggetti creditori statali, può presentare un'istanza a un organo giurisdizionale per richiedere la liquidazione di un'impresa (liquidazione obbligatoria) oppure il suo assoggettamento all'amministrazione controllata.
  • Anche l'impresa debitrice stessa può decidere di procedere alla propria liquidazione (liquidazione volontaria). Un'impresa debitrice può altresì presentare un'istanza all'organo giurisdizionale per chiedere di essere liquidata.
  • In qualsiasi momento dopo la presentazione di una petizione di liquidazione all'organo giurisdizionale, quest'ultimo può nominare un liquidatore provvisorio. Tali nomine vengono di norma effettuate per proteggere gli attivi dell'azienda prima dell'udienza in merito alla liquidazione. I poteri del liquidatore provvisorio sono stabiliti nell'ordinanza dell'organo giurisdizionale che effettua tale nomina.
  • L'impresa o i suoi amministratori possono nominare un amministratore, così come un titolare di una floating charge (garanzia generale su tutti i beni dell'impresa). Tali nomine avvengono per via extragiudiziale.
  • Affinché un'impresa sia assoggetta all'amministrazione controllata deve essere insolvente o deve essere probabile che lo sia.
  • La liquidazione obbligatoria può essere motivata dal fatto che l'impresa non è in grado di soddisfare i propri debiti, circostanza comprovata dal mancato soddisfacimento di una richiesta di pagamento legittima o di una sentenza. All'organo giurisdizionale può altresì essere chiesto di ordinare la liquidazione di un'impresa in quanto è giusto ed equo procedere in tal senso.
  • I titolari di garanzie generali su tutti i beni dell'impresa possono nominare curatori amministrativi affinché recuperino le somme loro dovute.
  • Una volta nominato, il titolare del mandato deve notificare tutti i creditori dell'insolvenza. In caso di insolvenza aziendale, occorre informare il conservatore del registro delle imprese che aggiornerà il fascicolo dell'impresa consultabile online gratuitamente.
  • Un concordato volontario aziendale può essere proposto da un'impresa o dal titolare del mandato nel contesto di una liquidazione o un'amministrazione controllata se una di tali procedure è già stata avviata. Concordati volontari individuali possono essere proposti da una persona fisica e sono ammessi tanto prima quanto dopo l'avvio della procedura concorsuale.
  • Tutti i concordati volontari vengono stipulati in presenza di un voto di approvazione da parte del 75 % dei creditori votanti. Non si applica alcun livello minimo di debito e non esiste alcuna verifica dell'insolvenza. La proposta ai creditori deve essere presentata tramite una persona all'uopo nominata che diventa il supervisore se la proposta viene approvata. Tale persona nominata può agire quando la proposta gli viene presentata dal debitore.
  • Di norma le dichiarazioni di fallimento vengono emesse su richiesta di un creditore o del debitore stesso. Ai fini dell'emissione di una tale dichiarazione si può nominare un amministratore fiduciario prefallimentare che può agire immediatamente.
  • In caso di istanza presentata da un creditore, la petizione viene presentata all'organo giurisdizionale ed è soggetta a un debito minimo di 5 000 GBP, sebbene una petizione congiunta possa essere presentata da due o più creditori, nel qual caso i debiti nei confronti di ciascuno di essi vengono aggregati. Il debito non deve essere assistito da garanzia. L'istanza deve dimostrare che il debitore non è in grado di soddisfare il debito, il che deve essere dimostrato attraverso il mancato soddisfacimento di una richiesta di pagamento legittima o di una sentenza.
  • Nel caso di una domanda presentata dal debitore, tale istanza va presentata a un adjudicator ossia una persona competente per la dichiarazione del fallimento, nominata dal governo. Non si applica alcun livello minimo di debito, tuttavia il debitore non deve essere in grado di soddisfare i propri debiti. Non vi è alcun coinvolgimento dell'organo giurisdizionale nella domanda e non vi devono essere altre istanze di fallimento pendenti. L'adjudicator deve formulare una decisione in merito alla domanda ed emettere un'ordinanza nel caso in cui siano soddisfatte le condizioni previste. Ai fini dell'emissione di una tale dichiarazione viene nominato un amministratore fiduciario prefallimentare che può agire immediatamente.
  • Nel caso in cui un creditore abbia presentato un'istanza di fallimento, prima dell'udienza concernente tale istanza, l'organo giurisdizionale può nominare un curatore temporaneo al fine di proteggere gli attivi del debitore che sono stati individuati essere potenzialmente a rischio. Nella maggior parte dei casi, l'organo giurisdizionale impartirà istruzioni specifiche in merito al mandato di un tale curatore temporaneo, ma potrà anche conferire un potere più generale affinché questi prenda immediatamente possesso del patrimonio del debitore.
  • Una persona fisica può presentare domanda per ottenere uno sgravio del debito tramite un intermediario autorizzato qualora non sia in grado di soddisfare i propri debiti, sia debitrice di un importo pari a massimo 20 000 GBP nei confronti dei propri creditori, disponga di attivi aventi un valore non superiore a 1 000 GBP (esclusa un'auto ragionevole) e di un reddito in eccesso inferiore a 50 GBP al mese. Il curatore ufficiale determina se debba essere emessa un'ordinanza di sgravio del debito e, in caso affermativo, viene stabilito un periodo di moratoria (di norma pari a 12 mesi) sui debiti della persona, durante il quale i creditori non possono intraprendere alcuna azione per far valere o recuperare i loro crediti. Al termine della moratoria i debiti vengono estinti, con alcune eccezioni.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

  • In caso di insolvenza aziendale, tutto il patrimonio di proprietà dell'impresa ovunque detenuto nel mondo è soggetto alla procedura di insolvenza. Il termine "patrimonio" è definito in maniera ampia dalla legge.
  • Nel caso dell'amministrazione controllata, qualsiasi somma raccolta per finanziare la procedura ha la priorità come spesa.
  • Nel caso di concordati volontari, la proposta indica le modalità di gestione degli attivi ed i creditori hanno l'opportunità di prendere in considerazione tale aspetto prima di votare in merito all'accettazione o meno della proposta.
  • In caso di fallimento, tutto il patrimonio posseduto dalla persona fisica soggetta alla procedura concorsuale ovunque nel mondo viene trasferito all'amministratore fiduciario, con alcune eccezioni. Eventuali proprietà necessarie per soddisfare le esigenze della persona fisica di disporre di una casa o per consentirle di svolgere la propria attività lavorativa o commerciale non rientrano nella massa fallimentare. Ciò può includere un veicolo a motore. Se ritiene che tali proprietà valgano più del costo di una ragionevole sostituzione, l'amministratore fiduciario può venderle e fornire tale sostituzione. Inoltre qualsiasi bene detenuto dalla persona fisica soggetta alla procedura concorsuale nel contesto di un'amministrazione fiduciaria a nome di un'altra persona non è inclusa nella massa fallimentare.
  • Il reddito della persona fisica soggetta alla procedura concorsuale non costituisce parte della massa fallimentare, tuttavia l'amministratore fiduciario può giungere a un accordo con tale persona secondo il quale una parte di qualsiasi reddito eccedente che essa percepisce dopo aver tenuto conto delle esigenze domestiche ragionevoli della stessa venga versato a favore della massa fallimentare a beneficio dei creditori. L'amministratore fiduciario può presentare una domanda all'organo giurisdizionale per ottenere un'ordinanza in tal senso, qualora non sia possibile raggiungere un accordo con la persona fisica soggetta alla procedura concorsuale.
  • Qualsiasi bene che entri in possesso della persona fisica fino a quando quest'ultima non viene sgravata dalla procedura concorsuale può essere richiesta dall'amministratore fiduciario affinché entri a far parte della massa fallimentare.
  • Costituisce un reato da parte di persona fisica soggetta alla procedura concorsuale il fatto di non notificare al proprio amministratore fiduciario beni inclusi nella massa fallimentare oppure prendere in prestito denaro od ottenere altrimenti un credito per un importo superiore a 500 GBP senza rivelare l'esistenza della procedura concorsuale al prestatore.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

  • I soggetti titolari del mandato in relazione a una procedura concorsuale devono essere curatori fallimentari o amministratori fallimentari ufficiali muniti di licenza (cfr. di seguito). Le licenze possono essere rilasciate soltanto da un ente professionale autorizzato dal governo a svolgere tale funzione. Chiunque agisca in veste di curatore fallimentare senza disporre di una licenza che lo autorizza a farlo commette un reato ed è passibile di vedersi comminare una sanzione pecuniaria o una pena detentiva.
  • Al fine di ottenere una licenza, il richiedente deve superare degli esami e deve aver accumulato un determinato numero di ore di esperienza pratica nel contesto di procedure di insolvenza.
  • Un curatore fallimentare deve essere una persona fisica.
  • La remunerazione di un curatore fallimentare che agisce in qualità di titolare del mandato è stabilita di comune accordo con i creditori. Il curatore fallimentare può rivolgersi all'organo giurisdizionale nel caso in cui non riesca a concordare una remunerazione ragionevole con i creditori. Anche i creditori possono rivolgersi all'organo giurisdizionale se ritengono che la remunerazione sia eccessiva.
  • Gli attivi soggetti a liquidazione o amministrazione controllata sono soggetti al controllo del titolare del mandato nel contesto della procedura concorsuale.
  • Tutti i casi di insolvenza sono soggetti al controllo generale dell'organo giurisdizionale e le parti interessate, incluso il titolare del mandato nel contesto della procedura concorsuale, possono rivolgersi all'organo giurisdizionale qualora ritengano che i loro interessi siano stati lesi ingiustamente.
  • Nel contesto di un concordato volontario, un debitore è libero di gestire i propri beni, a condizione che ciò non lo induca a violare i termini del concordato da lui stipulato con i creditori.
  • Gli attivi inclusi nella massa fallimentare vengono assegnati all'amministratore fiduciario e non possono essere gestiti dalla persona fisica soggetta alla procedura concorsuale. Ciò non si applica agli attivi esclusi dalla massa fallimentare o agli attivi che entrano in possesso di tale persona dopo l'inizio della procedura concorsuale, fatto salvo il caso in cui tali attivi entrino in possesso di tale persona prima del loro esonero dalla procedura fallimentare e vengano richiesti dall'amministratore fiduciario. Fatta eccezione per la facoltà da parte dell'amministratore fiduciario di richiedere i beni acquisiti, l'amministrazione del patrimonio da parte dell'amministratore fiduciario non è influenzata dallo sgravio della persona fisica dalla procedura concorsuale.
  • Un curatore ufficiale è un titolare del mandato previsto dalla legge nominato dal segretario di Stato. Tale persona può agire come titolare del mandato nel contesto di una liquidazione obbligatoria o di un fallimento. La remunerazione dei curatori fallimentari ufficiali non è stabilita dai creditori bensì da statuto.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

  • La compensazione può avvenire nel contesto delle procedure di liquidazione, amministrazione controllata e fallimento.
  • Il conto di compensazione comprende la negoziazione reciproca alla data della procedura concorsuale.
  • L'importo netto è un attivo della procedura concorsuale oppure un debito nei confronti del creditore, a seconda dei casi.
  • Le parti non possono escludere per contratto l'applicazione della compensazione.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

  • Un liquidatore o un amministratore fiduciario può risolvere un contratto non redditizio, ponendo fine all'interesse o alla responsabilità dell'insolvente in relazione a tale contratto (la controparte può partecipare alla procedura concorsuale facendo valere le perdite/i danni subiti a seguito dell'insolvenza). Altrimenti, nei casi in cui un contratto non venga risolto in ragione della procedura concorsuale, l'organo giurisdizionale può emettere un'ordinanza che esonera dalle obbligazioni derivanti dal contratto.
  • L'approvvigionamento continuo di determinate forniture quali i servizi di pubblica utilità e di comunicazione nonché i servizi informatici considerati "essenziali", può proseguire durante la procedura concorsuale senza che sia necessario pagare alcun arretrato in sospeso al momento dell'apertura della procedura concorsuale.
  • Fatta eccezione per tali forniture essenziali, i fornitori possono risolvere i contratti in caso di procedure concorsuali qualora il loro contratto glielo consenta. Eventuali beni o servizi non pagati danno luogo all'esistenza di un credito nel contesto della procedura concorsuale.
  • I contratti in corso non vengono interessati direttamente da un concordato volontario, tuttavia devono essere considerati nel contesto della proposta.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

  • La liquidazione e l'amministrazione controllata determinano una moratoria. Non è possibile intraprendere azioni legali contro l'impresa una volta avviata la procedura concorsuale, senza il consenso del titolare del mandato o l'autorizzazione dell'organo giurisdizionale.
  • Nel contesto di un concordato volontario, qualsiasi creditore vincolato dal concordato non può intraprendere azioni legali per perseguire il soddisfacimento del proprio credito essendo vincolato dal concordato accettato. In seguito all'approvazione del concordato un creditore può intraprendere tale azione qualora il suo credito non venga soddisfatto.
  • I creditori privilegiati non sono automaticamente vincolati da concordati volontari.
  • Se il debitore stesso ha presentato un'istanza di fallimento o una domanda di fallimento, l'organo giurisdizionale può sospendere qualsiasi procedimento giudiziario in corso nei confronti della persona o del patrimonio del debitore o consentirgli di procedere secondo le condizioni ritenute opportune dall'organo giurisdizionale. Nessun creditore della persona fisica soggetta alla procedura concorsuale può intraprendere azioni contro la persona o il patrimonio di detta persona senza disporre dell'autorizzazione da parte dell'organo giurisdizionale durante il periodo in cui tale persona non è stata sgravata dalla procedura concorsuale.
  • Laddove un debitore intenda presentare una proposta ai propri creditori per un concordato volontario individuale, il debitore stesso oppure, qualora il debitore sia soggetto a una procedura concorsuale, l'amministratore fiduciario o il curatore ufficiale, può presentare una domanda all'organo giurisdizionale per ottenere un provvedimento cautelare. Ciò ha l'effetto di consentire all'organo giurisdizionale di sospendere qualsiasi procedimento giudiziario nei confronti della persona o del patrimonio del debitore e di impedire l'avvio di tali procedimenti. Il provvedimento cautelare impedisce altresì la presentazione di una dichiarazione di fallimento nei confronti di un debitore.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

  • La liquidazione e l'amministrazione controllata determinano una moratoria. Le azioni pendenti alla data dell'avvio della procedura concorsuale non possono proseguire senza il consenso del titolare del mandato o l'autorizzazione dell'organo giurisdizionale.
  • Un creditore chirografario nel contesto di un'azione pendente non può proseguire tale azione nel momento in cui viene approvato un concordato volontario, dato che detto creditore sarebbe vincolato dai termini di tale concordato volontario, indipendentemente dal fatto che abbia personalmente votato a favore o meno della sua approvazione. I creditori privilegiati non sono vincolati dai termini di un concordato volontario a meno che non scelgano di esserlo.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

  • I creditori partecipano alle procedure concorsuali attraverso riunioni dei creditori e altri processi decisionali. Possono altresì costituire un comitato ed eleggerne i membri. I titolari di mandati diversi dai curatori ufficiali devono aggiornare i creditori in merito ai progressi dei casi ogni 6 o 12 mesi, a seconda della procedura.
  • Le decisioni possono comprendere la nomina o la revoca del titolare del mandato, l'accordo in merito alla remunerazione del titolare del mandato, la formazione di un comitato, l'esame di una proposta di concordato volontario o qualsiasi altra decisione che il titolare del mandato ritiene necessiti di un contributo da parte dei creditori.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

  • La proposta di concordato volontario può prevedere che il supervisore gestisca gli attivi del debitore.
  • In caso di fallimento, il patrimonio viene attribuito all'amministratore fiduciario all'atto della sua nomina senza necessità di ulteriore attribuzione, cessione o trasferimento. Spetta all'amministratore fiduciario entrare in possesso, vendere e distribuire il patrimonio del debitore ai creditori.
  • Gli attivi soggetti a liquidazione o amministrazione controllata sono soggetti al controllo del titolare del mandato nel contesto della procedura concorsuale.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

  • In caso di insolvenza aziendale, tutti i debiti, le passività o i danni dovuti dall'impresa prima dell'insorgenza dell'insolvenza, compresi i debiti condizionati, possono essere insinuati nel contesto della procedura concorsuale. Anche i debiti esigibili in futuro possono anche essere insinuati, tuttavia scontati ai valori correnti.
  • Le passività derivanti da determinate azioni criminali (come il traffico di stupefacenti) non sono dimostrabili nel contesto di un'amministrazione controllata o una liquidazione.
  • Le passività sostenute dopo l'inizio della procedura concorsuale sono considerate "spese". Tali importi sono soggetti alla propria gerarchia di pagamento, tuttavia devono essere tutti pagati prima che si possano distribuire somme ai creditori.
  • Una proposta di concordato volontario deve divulgare integralmente le passività di un debitore o di un'impresa e indicare le modalità di pagamento dei creditori. I debiti contratti dal debitore o dall'impresa in seguito ad accordo in merito alla proposta non possono essere vantati nel contesto della procedura concorsuale fatto salvo il caso in cui esista una disposizione specifica a tale proposito.
  • I debiti scaduti alla data della dichiarazione di fallimento o che scadranno in futuro a seguito di un'obbligazione stipulata prima del fallimento possono essere vantati nel contesto delle procedure concorsuali. Sanzioni pecuniarie, debiti per prestiti studenteschi, arretrati di un debito dovuto in un procedimento giudiziario in materia di diritto della famiglia e debiti relativi a provvedimenti di confisca non possono essere vantati nel contesto di procedure concorsuali.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

  • I creditori possono insinuare un credito (insinuazione dei crediti) in qualsiasi momento della procedura concorsuale. Occorre presentare un debito per poter votare nel contesto di qualsiasi procedura di decisione o per ricevere una distribuzione.
  • Nel contesto delle procedure concorsuali di amministrazione controllata, liquidazione o fallimento nell'ambito delle quali è prevista una distribuzione, il titolare del mandato scriverà a tutti i creditori che devono ancora dimostrare il loro credito informandoli che verrà effettuata una distribuzione, invitandoli a insinuare i loro crediti e fissando una data ultima per farlo al fine di essere inclusi in tale distribuzione. Il titolare del mandato può trattare i crediti presentati dopo tale data, ma non è tenuto a farlo.
  • Se un creditore non insinua un credito entro i termini, ciò non può disturbare la distribuzione.
  • Nel contesto dei concordati volontari, l'obbligo di presentare una prova al titolare del mandato è soddisfatto mediante notifica del credito per iscritto.

Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.gov.uk/government/publications/proof-of-debt-insolvency-form-425

Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.gov.uk/government/publications/proof-of-debt-insolvency-form-637

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

  • La priorità della distribuzione è la seguente:
  1. titolari di fixed charge (garanzie specifiche) (basate su attivi specifici);
  2. spese della procedura concorsuale;
  3. debiti preferenziali (cfr. di seguito);
  4. parte prescritta (soltanto per le insolvenze aziendali);
  5. titolari di garanzie generali;
  6. creditori chirografari;
  7. azionisti (soltanto per le insolvenze aziendali).
  • Taluni crediti derivanti da una relazione di occupazione sono trattati come preferenziali, così come avviene per taluni debiti relativi al regime pensionistico.
  • La parte prescritta è un fondo separato attinto da beni soggetti a garanzie specifiche messi a disposizione di creditori chirografari (massimo 600 000 GBP).
  • Nessun credito è soggetto a condizioni per legge fatta eccezione per quelli inclusi in procedure concorsuali nel contesto delle quali un debito dovuto a una persona che alla data del fallimento era il coniuge o il partner civile della persona fisica soggetta alla procedura concorsuale si colloca a un rango inferiore rispetto ai debiti dovuti ad altri creditori unitamente agli interessi su tali debiti.
  • Se una terza parte soddisfa un debito del debitore, tale terza parte dispone di un credito surrogato nel contesto della procedura concorsuale.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

  • Nel contesto di un concordato volontario i creditori concordano in merito alle proposte formulate dal debitore o da un'impresa se vota a favore il 75 % dei creditori in termini di valore. Una volta che la proposta è stata concordata dai creditori, viene attuata incaricando un curatore fallimentare ad agire da supervisore. Ciò non richiede l'approvazione dell'organo giurisdizionale, sebbene il supervisore debba riferire a detto organo nel caso in cui sia stato emesso un provvedimento cautelare. Una parte può chiedere all'organo giurisdizionale di riesaminare la decisione dei creditori in merito all'accettazione o meno della proposta per motivi di irregolarità sostanziale. Tutti i creditori chirografari sono vincolati dal concordato.
  • Se, dopo l'approvazione, il debitore o l'impresa debitrice non soddisfa i termini del concordato volontario, il supervisore può presentare un'istanza all'organo giurisdizionale per richiedere il fallimento o la liquidazione.
  • L'approvazione dell'organo giurisdizionale non è necessaria per i piani di risanamento, tuttavia una parte lesa può rivolgersi a detto organo qualora ritenga che i suoi interessi siano stati lesi indebitamente.
  • Esistono norme procedurali dettagliate in merito all'uscita da e alla chiusura di tutte le procedure concorsuali.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

  • Norme dettagliate sulla chiusura di un caso si applicano a tutti i procedimenti giudiziari.
  • I creditori possono richiedere i fondi a loro distribuiti ma non accreditati dopo la chiusura del procedimento giudiziario (tali fondi sono detenuti dal governo).
  • Nel contesto dei concordati volontari la proposta offrirà ai creditori un certo importo di rimborso per ciascuna unità di GBP del debito. I creditori sono tenuti ad accettare tali somme come saldo integrale se la proposta viene accettata e pertanto non dispongono di alcun mezzo di ricorso per alcuna parte di tale debito in seguito alla conclusione della procedura concorsuale.
  • Nelle procedure concorsuali i debiti si estinguono alla chiusura del procedimento giudiziario, fatta eccezione per quei debiti che non rientrano in tale procedimento.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Esiste una gerarchia chiara per i pagamenti a partire dai fondi ottenuti dalla vendita di attivi. I costi e le spese devono essere saldati utilizzando il ricavato della vendita degli attivi prima che tali fondi vengano restituiti ai creditori.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

  • Se un soggetto insolvente ha preferito un particolare creditore nell'approccio all'insolvenza formale (ossia ha soddisfatto il suo debito in via preferenziale rispetto al soddisfacimento di altri creditori) oppure aveva concluso un'operazione per un valore inferiore a quello usuale (ossia ha venduto qualcosa per un valore inferiore a quello effettivo), il titolare del mandato può avviare un'azione nei confronti del beneficiario di tale operazione al fine di recuperare i fondi persi in relazione alla massa fallimentare.
  • Su richiesta del titolare del mandato nel contesto di una procedura concorsuale di fallimento, liquidazione o amministrazione controllata, un organo giurisdizionale può annullare entrambi i tipi di operazione e ordinare che il beneficiario ripristini la situazione iniziale come se l'operazione non avesse mai avuto luogo.
  • Le domande di annullamento di pagamenti in via preferenziale devono riguardare le operazioni avvenute nei sei mesi antecedenti la nomina dell'amministratore fallimentare, l'inizio della liquidazione o la presentazione dell'istanza di fallimento o della domanda di fallimento, oppure nei due anni antecedenti nel caso di un pagamento preferenziale effettuato a favore di un associato.
  • Le domande di annullamento di operazioni effettuate a un valore inferiore a quello effettivo devono riguardare le operazioni effettuate nei due anni precedenti a tali eventi oppure, nelle procedure concorsuali, nel periodo dei cinque anni antecedenti, a condizione che la persona fisica fosse insolvente in quel momento o lo sia divenuta a seguito di tale operazione.
  • Un titolare di mandato nel contesto di procedure concorsuali di amministrazione controllata, liquidazione, fallimento o concordato volontario può chiedere all'organo giurisdizionale di emettere un'ordinanza di annullamento di un'operazione che ha defraudato i creditori. Tale domanda può essere presentata anche da una parte lesa da tale operazione, con l'autorizzazione dell'organo giurisdizionale.
  • Nelle procedure concorsuali di amministrazione controllata e liquidazione il titolare di mandato può altresì intraprendere azioni di riparazione nei confronti di qualsiasi amministratore dell'impresa coinvolto nella negoziazione che era a conoscenza dell'insolvenza che abbia causato ulteriori perdite ai creditori, negoziazione fraudolenta o abuso (le azioni nei confronti di abusi possono essere promosse anche da un curatore ufficiale o da un creditore o un contributore).
  • Nel caso in cui un'istanza per l'ottenimento della liquidazione o del fallimento sia presentata a un organo giurisdizionale, qualsiasi disposizione concernente il patrimonio del debitore effettuata dopo la presentazione dell'istanza è nulla, fatto salvo il caso in cui l'organo giurisdizionale disponga diversamente.
Ultimo aggiornamento: 22/06/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Insolvenza/fallimento - Irlanda del Nord

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

  • Le procedure di insolvenza possono essere avviate nei confronti di singoli, consorzi e società (con o senza personalità giuridica).
  • È possibile avviare una procedura concorsuale nei confronti di chiunque abbia un debito di minimo 5 000 GBP e viva in Irlanda del Nord, vi abbia vissuto nel corso dei tre anni precedenti, abbia condotto un'attività professionale in Irlanda del Nord oppure sia presente in Irlanda del Nord il giorno in cui è stata presentata l'istanza di fallimento. Non è prevista un'età minima.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

  • In Irlanda del Nord l'insolvenza societaria può essere gestita mediante la liquidazione [volontaria o su ordinanza della High Court (Alta Corte)] oppure la riorganizzazione dell'impresa (concordato preventivo o amministrazione straordinaria). L'amministrazione straordinaria può essere impiegata come procedura precedente quella liquidatoria.
  • I creditori (sia privati che statali) possono chiedere all'organo giurisdizionale che una società venga liquidata (liquidazione coatta) oppure sia sottoposta ad amministrazione straordinaria.
  • La società debitrice stessa può procedere autonomamente alla liquidazione (liquidazione volontaria, solvente o insolvente, nel cui ambito lo stato di solvibilità è determinato dalla capacità di saldare tutti i debiti entro 12 mesi). La società debitrice può altresì presentare una domanda di liquidazione all'organo giurisdizionale.
  • Il Department for the Economy (Dipartimento per l'economia) può chiedere all'organo giurisdizionale la liquidazione di una società laddove sia nel pubblico interesse procedervi. In tal caso, non è necessario che la società sia in stato di insolvenza.
  • L'organo giurisdizionale può nominare un commissario liquidatore provvisorio in ogni momento dalla presentazione della domanda di liquidazione coatta (indipendentemente dalla parte che l'ha proposta). La nomina dei commissari liquidatori provvisori è in genere destinata a tutelare il patrimonio della società prima dell'udienza di liquidazione. I poteri del commissario liquidatore provvisorio sono precisati nel decreto di nomina emesso dall'organo giurisdizionale.
  • L'impresa e i suoi dirigenti, così come un floating chargeholder (ossia, un titolare di una garanzia generica su tutti i beni dell'impresa), possono invece nominare un amministratore (in tal caso la nomina è esterna all'organo giurisdizionale).
  • Per essere posta in amministrazione straordinaria, la società deve essere in stato di insolvenza o di probabile insolvenza. Secondo la giurisprudenza, si ha insolvenza "probabile" quando le probabilità che un'impresa diventi insolvente sono superiori a quelle che non lo divenga.
  • Per procedere a un concordato preventivo, l'impresa non deve necessariamente essere insolvente.
  • La liquidazione coatta può basarsi sul fatto che la società non è in grado di saldare i propri debiti (insolvenza) e tale incapacità deve essere dimostrata da una domanda legale di pagamento non soddisfatta o una sentenza non eseguita. L'organo giurisdizionale può porre una società in liquidazione laddove consideri sia giusto ed equo farlo.
  • L'operatore incaricato della procedura concorsuale assume le proprie funzioni non appena ha inizio la procedura [mediante decisione di liquidazione della società, ordinanza dell'organo giurisdizionale riguardante l'amministrazione straordinaria o la liquidazione coatta o deposito di un avviso di nomina di un amministratore presso l'organo giurisdizionale (per le nomine non effettuate con decreto del giudice)].
  • Il concordato preventivo può essere proposto dall'impresa stessa, che a tal fine non deve essere necessariamente insolvente. Un concordato preventivo può essere proposto anche dall'operatore incaricato della procedura concorsuale nell'ambito di una procedura di liquidazione o di amministrazione straordinaria (purché una delle procedure sia già stata avviata).
  • Le procedure di insolvenza individuali disponibili sono i concordati preventivi di tipo personale (IVA), gli ordini di sgravio dai debiti e le ordinanze di fallimento (sia su istanza di un creditore che dell'interessato).
  • I concordati preventivi di tipo personale sono proposti dal debitore e approvati dai creditori mediante una votazione con la quale deve essere approvato il 75% del valore del credito vantato dai votanti. Non è prevista una soglia minima di debito, né vengono effettuate valutazioni dello stato di insolvenza. La proposta di concordato preventivo di tipo personale è avanzata da un soggetto designato, che assume il ruolo di supervisore laddove la proposta sia approvata dai creditori. Il soggetto designato può agire da quando il debitore presenta la proposta. I concordati preventivi di tipo personale possono essere proposti quando il debitore è sottoposto a procedura fallimentare. Qualora i creditori accettino la proposta, il fallimento può essere annullato. Una volta approvato dai creditori mediante votazione, il concordato preventivo di tipo personale è vincolante per tutti i creditori.
  • Le domande per gli ordini di sgravio dai debiti sono presentate elettronicamente al curatore fallimentare ufficiale dal debitore tramite un intermediario autorizzato. Gli organi giurisdizionali non sono coinvolti nell'avvio della procedura. In questi casi, il debitore deve avere debiti non superiori a 20 000 GBP, un patrimonio inferiore a 1 000 GBP (escluso un congruo veicolo a motore) e un'eccedenza di reddito pari o inferiore a 50 GBP al mese. Il debitore non deve essere soggetto ad altre procedure concorsuali né avere effettuato operazioni lesive nei confronti dei creditori nei due anni precedenti. Il curatore fallimentare ufficiale è tenuto a valutare la domanda al momento della ricezione e può agire a partire da quel momento.
  • Le ordinanze di fallimento possono essere emesse su richiesta di un creditore o del debitore stesso. Il curatore fallimentare ufficiale acquisisce le funzioni di commissario straordinario e di dirigente al momento dell'istanza. In seguito può altresì essere nominato un amministratore fiduciario, che può agire subito dopo la nomina.
  • Qualora venga proposta da un creditore, l'istanza viene presentata all'organo giurisdizionale e deve riguardare un debito di minimo 5 000 GBP. È altresì possibile che due o più creditori presentino un'istanza congiunta e in tal caso i crediti vantati da ciascun creditore vengono aggregati. Il debito non deve essere assistito da garanzie. Nell'istanza deve essere dimostrata l'incapacità del debitore di saldare il debito, adducendo come prova una domanda legale di pagamento non soddisfatta o una sentenza non eseguita.
  • Anche quando presentata dal debitore, l'istanza deve essere presentata all'organo giurisdizionale. Non sono previste soglie minime per il debito, ma deve sussistere l'incapacità del debitore di saldare i propri debiti.
  • Qualora sia stata presentata un'istanza di fallimento, l'organo giurisdizionale può, prima dell'udienza di tale istanza, nominare un curatore fallimentare provvisorio per tutelare i beni del debitore ritenuti potenzialmente a rischio. Nella maggior parte dei casi l'organo giurisdizionale fornisce istruzioni specifiche sul mandato del curatore fallimentare provvisorio, ma può anche conferirgli poteri di portata più generale affinché questi prenda immediatamente possesso dei beni del debitore. Solo il curatore fallimentare ufficiale può essere designato curatore fallimentare provvisorio.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

  • Nel caso dell'insolvenza societaria sono oggetto della procedura concorsuale tutti i beni detenuti dalla società, situati in qualsiasi parte del mondo. La nozione di "property" (proprietà) ha un'ampia definizione nella legge.
  • Nell'ambito dei concordati preventivi di tipo personale, il debitore stabilisce nella proposta le modalità di gestione dei beni e i creditori hanno modo di valutare quanto stabilito prima di decidere mediante votazione se accettare o meno la proposta.
  • Nell'ambito degli ordini di sgravio dai debiti, i beni del debitore devono essere di valore pari o inferiore a 1 000 GBP (escluso un congruo veicolo) e rimangono di proprietà del debitore.
  • Nelle procedure fallimentari, tutte le proprietà del soggetto fallito, situate in qualsiasi parte del mondo, sono affidate all'amministratore fiduciario, con alcune eccezioni. Tutti i beni necessari a soddisfare le esigenze domestiche del soggetto o a permettergli di svolgere il proprio lavoro o condurre la propria attività commerciale sono esclusi dalla massa fallimentare. Può essere il caso di un veicolo a motore. Laddove ritenga che i beni abbiano un valore superiore a quello di una ragionevole sostituzione, l'amministratore fiduciario può procedere alla realizzazione e in seguito alla sostituzione. Sono esclusi dalla massa fallimentare anche i beni che il soggetto fallito detiene in amministrazione fiduciaria per conto di terzi.
  • Il reddito della persona fallita non fa parte della massa fallimentare, ma l'amministratore fiduciario può concordare con l'interessato che parte del reddito eccedente a sua disposizione, una volta detratte le ragionevoli esigenze interne, venga inclusa nella massa fallimentare a beneficio dei creditori. Qualora non ottenga un accordo di questo tipo, l'amministratore fiduciario può chiedere all'organo giurisdizionale di emettere un ordine in tal senso.
  • L'amministratore fiduciario può chiedere che i beni di cui la persona fisica entra in possesso mentre la procedura fallimentare è ancora in corso siano inclusi nella massa fallimentare.
  • L'ottenimento di prestiti in denaro o di altri crediti superiori a 500 GBP da parte di un soggetto fallito, senza che questi abbia comunicato al creditore l'esistenza della procedura fallimentare, costituisce un reato.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

  • Al di là del curatore fallimentare, gli operatori incaricati delle procedure concorsuali devono essere amministratori delle procedure di insolvenza abilitati. L'abilitazione è rilasciata soltanto da organismi professionali autorizzati dal Dipartimento per l'economia. Chiunque agisca come amministratore delle procedure di insolvenza senza essere abilitato commette un reato ed è passibile di una sanzione pecuniaria o di una pena detentiva.
  • Per ottenere l'abilitazione, il candidato deve superare degli esami e avere maturato un determinato numero di ore di esperienza pratica nel settore dell'insolvenza.
  • Gli amministratori delle procedure di insolvenza devono essere persone fisiche.
  • Quando agiscono in qualità di operatori incaricati di una procedura concorsuale sono remunerati in base a un compenso stabilito dai creditori. L'amministratore delle procedure di insolvenza può rivolgersi all'organo giurisdizionale qualora ritenga che la base retributiva fissata dai creditori sia insufficiente. Allo stesso modo, i creditori possono rivolgersi all'organo giurisdizionale laddove ritengano che la remunerazione sia eccessiva.
  • Tutti i casi di insolvenza sono sotto il controllo generale dell'organo giurisdizionale e le parti interessate (incluso l'operatore incaricato della procedura concorsuale) possono rivolgersi al giudice per ottenere istruzioni.
  • Nell'ambito di un concordato preventivo di tipo personale, il debitore è libero di gestire il proprio patrimonio, purché ciò non violi i termini del contratto con i creditori.
  • Nell'ambito di un ordine di sgravio dai debiti, i beni non passano all'operatore incaricato della procedura concorsuale.
  • La massa fallimentare è affidata all'amministratore fiduciario e non può essere gestita dal soggetto fallito. Tali disposizioni non si applicano ai beni esclusi dalla massa fallimentare o ai beni di cui l'interessato è entrato in possesso dopo l'inizio della procedura, a meno che non entri in possesso dei beni prima che vengano rimossi dalla procedura fallimentare e siano rivendicati dall'amministratore fiduciario. Oltre alla possibilità dell'amministratore fiduciario di rivendicare i beni acquisiti, la situazione non è influenzata dall'esonero della persona fisica dalla procedura fallimentare.
  • Un curatore fallimentare ufficiale è un operatore incaricato della procedura concorsuale, previsto dalla legge e nominato dal Dipartimento per l'economia. Può agire in qualità di operatore incaricato della procedura concorsuale nell'ambito di una procedura di liquidazione coatta o di fallimento. Il compenso di un curatore fallimentare non è stabilito dai creditori. La retribuzione è determinata in base a una percentuale di quanto realizzato o ripartito fissata dalla legge.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

  • Conformemente alla legge dell'Irlanda del Nord, la compensazione si applica in caso di liquidazione, amministrazione e fallimento.
  • Il saldo della compensazione include la negoziazione reciproca alla data dell'insolvenza.
  • L'importo netto è dato da un attivo (debito contabile) dell'insolvenza oppure da una passività.
  • Le parti non possono svincolarsi dall'applicazione della compensazione.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

  • Un commissario liquidatore o un amministratore fiduciario possono rinunciare a un contratto non redditizio ponendo fine all'interesse/passività del debitore (la controparte può, nell'ambito della procedura concorsuale, chiedere il risarcimento delle perdite o dei danni causati dall'insolvenza)
  • In caso di insolvenza societaria, l'operatore incaricato della procedura concorsuale non ha l'obbligo di eseguire i contratti stipulati dalla parte insolvente.
  • Nell'insolvenza societaria e nel fallimento, l'erogazione continuata di determinati servizi (servizi di pubblica utilità e di comunicazione considerati "essenziali") può essere proseguita anche nell'ambito di una procedura concorsuale senza che sia necessario pagare gli arretrati in essere al momento dell'entrata in stato di insolvenza.
  • A eccezione dei servizi essenziali (cfr. sopra), in caso di insolvenza i fornitori possono rescindere i contratti (ove previsto dallo stesso contratto). Eventuali beni/servizi non pagati vanno a costituire un credito nell'insolvenza.
  • I contratti in corso non sarebbero direttamente interessati da procedure relative a concordati preventivi di tipo personale o ad ordini di sgravio dai debiti, anche se dovrebbero essere considerati come parte di una proposta di concordato preventivo di tipo personale e potrebbero indicare che una persona non soddisfa i criteri per un'ordinanza di riduzione del debito.
  • Nell'ambito del fallimento, l'amministratore fiduciario può rifiutare i contratti non redditizi. In caso contrario, se il contratto non viene risolto per insolvenza, l'organo giurisdizionale può emettere un'ordinanza di estinzione degli obblighi del contratto.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

  • La liquidazione e l'amministrazione straordinaria comportano una moratoria. Non è possibile intentare un'azione legale nei confronti della società dopo l'avvio della procedura senza il consenso dell'incaricato della procedura concorsuale o l'autorizzazione dell'organo giurisdizionale.
  • In un concordato preventivo, qualsiasi creditore vincolato dall'accordo non può intraprendere azioni legali per far valere il proprio credito (proprio perché vincolato dall'accordo accettato). Un creditore che vanti il proprio credito dopo l'approvazione dell'accordo può agire in tal senso in caso di mancata soddisfazione dei creditori.
  • Se è stata presentata un'istanza di fallimento, l'organo giurisdizionale può sospendere qualsiasi procedimento legale in corso contro la persona o la proprietà del debitore oppure consentirne la prosecuzione nei termini che ritiene opportuni. Nessun creditore del soggetto fallito può avviare un'azione legale contro la sua persona o i suoi beni senza il permesso dell'organo giurisdizionale mentre l'interessato è ancora oggetto della procedura fallimentare.
  • Qualora intenda proporre ai creditori una proposta di concordato preventivo di tipo personale, un debitore (oppure laddove sia sottoposto a procedura fallimentare, l'amministratore fiduciario o il curatore fallimentare ufficiale) può presentare all'organo giurisdizionale una domanda di ordinanza provvisoria. In tal modo, l'organo giurisdizionale può sospendere eventuali procedimenti nei confronti della persona o dei beni del debitore oppure impedirne l'avvio. L'ordinanza provvisoria impedisce inoltre la presentazione di un'istanza di fallimento nei confronti di un debitore. La proposta di concordato preventivo di tipo personale precisa le modalità di conclusione del procedimento in corso e, se accettata, vincola tutti i creditori.
  • L'emissione di un ordine di sgravio dai debiti impedisce ai creditori di agire contro il debitore in relazione al loro debito.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

  • La liquidazione e l'amministrazione comportano una moratoria. Le azioni pendenti alla data dell'insolvenza non possono essere proseguite senza il consenso dell'incaricato della procedura concorsuale o l'autorizzazione dell'organo giurisdizionale.
  • Un creditore parte di un'azione pendente non può, una volta approvata la procedura di concordato preventivo in ambito societario o personale proseguire tale azione, essendo vincolato dai termini dell'accordo (indipendentemente dal fatto che abbia votato o meno per l'approvazione).
  • I creditori partecipano alla procedura concorsuale attraverso le riunioni di creditori e altri processi decisionali. Possono altresì istituire un comitato dei creditori ed eleggerne i membri. Gli operatori incaricati della procedura concorsuale che non siano curatori fallimentari ufficiali sono tenuti ad aggiornare regolarmente (ogni 6 o 12 mesi, a seconda della procedura) i creditori sull'evoluzione di un caso.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

  • I creditori partecipano alla procedura concorsuale attraverso le riunioni di creditori e altri processi decisionali. Possono altresì istituire un comitato dei creditori ed eleggerne i membri. Gli operatori incaricati della procedura concorsuale diversi dai curatori fallimentari ufficiali sono tenuti ad aggiornare i creditori regolarmente (ogni 6 o 12 mesi, a seconda della procedura) sull'evoluzione del caso e, nelle procedure di fallimento e di liquidazione, devono tenere un incontro finale con i creditori per riferire in merito all'amministrazione della procedura concorsuale.
  • Le decisioni prese possono includere la nomina o la revoca di un operatore incaricato della procedura concorsuale, un accordo sulla rispettiva remunerazione, l'istituzione di un comitato, l'esame di una proposta di concordato preventivo od ogni altra decisione che secondo l'operatore della procedura concorsuale richieda il parere dei creditori.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

  • La proposta di concordato preventivo di tipo personale può contenere disposizioni riguardanti la gestione del patrimonio del debitore da parte dell'amministratore fallimentare.
  • Con un ordine di sgravio dai debiti i beni sono esclusi dalla procedura, ma il curatore fallimentare ufficiale ha il potere di condurre indagini sulla condotta e la proprietà del debitore.
  • In una procedura fallimentare, la proprietà è affidata all'amministratore fiduciario in seguito alla nomina, senza la necessità di concludere cessioni, assegnazioni o trasferimenti. L'amministratore fiduciario ha il compito di accedere alla proprietà del soggetto fallito, ricavarne valore e ripartirlo tra i creditori.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

  • In caso di insolvenza aziendale, tutti i debiti, le passività o i risarcimenti di danni detenuti dalla società in questione prima dell'inizio dell'insolvenza possono essere integrati nell'insolvenza. Possono essere rivendicati anche i debiti esigibili in futuro, ma attualizzati.
  • I debiti sorti da determinate azioni criminali (ad esempio, il traffico di droga) non sono dimostrabili nell'ambito di una procedura di amministrazione o di liquidazione.
  • I debiti contratti dopo l'avvio della procedura sono considerati "spese". Sono soggetti a una stessa gerarchia di pagamento, ma devono essere tutti saldati prima che i fondi possano essere ripartiti tra i creditori.
  • Nella proposta di concordato preventivo di tipo personale devono essere rese note tutte le passività di un debitore e stabilite le modalità di pagamento dei creditori. I debiti contratti dal debitore dopo l'accordo sulla proposta non possono essere rivendicati nella procedura di insolvenza, a meno che non sia stata prevista una disposizione specifica in tal senso.
  • Alcuni debiti non sono inclusi nelle procedure per gli ordini di sgravio dai debiti e devono essere soddisfatti dal debitore. Ne sono esempi le multe, i canoni televisivi non versati, i prestiti a favore di studenti e i debiti assistiti da garanzie. Dalle procedure per l'emissione di ordini di sgravio dai debiti sono esclusi i crediti dei creditori, non essendo prevista una ripartizione del patrimonio.
  • I debiti esigibili alla data dell'ordinanza di fallimento o esigibili in futuro in seguito a un'obbligazione assunta prima del fallimento possono essere rivendicati nell'ambito di una procedura fallimentare. Le multe, i debiti per prestiti a favore di studenti, gli arretrati di un debito dovuto nell'ambito di un procedimento in materia di famiglia e i debiti dovuti in seguito a ordinanze di confisca non possono essere rivendicati in una procedura fallimentare.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

  • I creditori possono presentare un'istanza di compensazione del credito (insinuazione del credito) in qualsiasi momento del procedimento. L'istanza deve essere presentata per poter votare nelle riunioni (o nelle altre procedure decisionali) o per ricevere parte dei ricavi della ripartizione.
  • Nelle procedure di amministrazione, liquidazione o fallimento, quando è prevista una ripartizione, l'operatore incaricato della procedura concorsuale scrive a tutti i creditori che non hanno ancora dimostrato l'esistenza dei loro crediti per informarli della futura ripartizione e invitarli a presentare le loro istanze crediti entro un termine per potere essere inclusi nella ripartizione. L'operatore incaricato della procedura concorsuale può occuparsi delle istanze presentate dopo il termine, ma non è tenuto a farlo.
  • Nelle procedure di liquidazione giudiziale e di fallimento, occorre presentare un modulo prestabilito per dimostrare l'esistenza del credito. Nessun'altra procedura prevede l'impiego di un modulo prestabilito. Tuttavia, il quadro giuridico delle altre procedure stabilisce cosa deve essere incluso nelle prove ai fini della ripartizione.
  • I creditori che non rivendichino in tempo i loro crediti non possono turbare il corso della ripartizione.
  • Nei concordati preventivi l'obbligo di presentare una prova all'operatore incaricato della procedura concorsuale è soddisfatto dalla notifica del credito per iscritto.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

  • Alcuni crediti sorti in ambito occupazionale sono considerati privilegiati e vengono saldati dopo il pagamento delle spese di procedura, ma prima dei crediti dei titolari di una floating charge o dei creditori chirografari.
  • La legge non prevede una subordinazione dei crediti, a parte nelle procedure fallimentari, in cui il soddisfacimento di un debito dovuto a una persona che, alla data del fallimento, era coniuge o partner civile del soggetto fallito è posposto a quello dei debiti dovuti ad altri creditori, insieme agli interessi su tali debiti.
  • Un terzo che soddisfi un debito del debitore ha diritto a un credito surrogato nell'insolvenza.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

  • I creditori concordano le proposte avanzate dal debitore (in concordato preventivo, con approvazione del 75% del valore) o dall'operatore incaricato della procedura concorsuale (amministrazione, maggioranza semplice o approvazione di tutti i creditori garantiti e maggioranza dei creditori privilegiati nei casi in cui non si ritenga probabile il soddisfacimento dei creditori chirografari).
  • Nell'ambito di un concordato preventivo, una volta approvato, tutti i creditori chirografari, relativamente alle proposte, sono vincolati dall'accordo.
  • L'approvazione dell'organo giurisdizionale non è necessaria per i piani di riorganizzazione, ma una parte lesa può rivolgersi al giudice se ritiene che i suoi interessi siano stati lesi inutilmente.
  • Esistono norme procedurali dettagliate per l'uscita/la chiusura di tutte le procedure di insolvenza aziendale, sia di liquidazione che di riorganizzazione.
  • Una volta che una proposta di concordato preventivo di tipo personale è stata approvata dai creditori, viene attuata con la supervisione di un amministratore delle procedure di insolvenza. In tal caso non è necessaria l'approvazione dell'organo giurisdizionale, anche se il supervisore è tenuto a informare il giudice dei risultati della riunione tenutasi per approvare la proposta. Una parte può chiedere all'organo giurisdizionale di riesaminare la decisione dei creditori riguardo all'approvazione della proposta per irregolarità materiale.
  • Se dopo l'approvazione il debitore non soddisfa i termini del concordato preventivo di tipo personale, il supervisore può presentare un'istanza per la dichiarazione di fallimento del debitore.
  • In un ordine di sgravio dai debiti, i debiti si estinguono 12 mesi dopo l'emissione dell'ordinanza. Gli organi giurisdizionali non partecipano in alcun modo alla procedura.
  • In caso di fallimento l'amministratore fiduciario deve inviare un rapporto finale ai creditori prima che vengano svincolati. Un amministratore fiduciario che non sia il curatore fallimentare è tenuto a convocare un'assemblea finale dei creditori, in cui i creditori possono opporsi allo svincolo. In questo caso, l'amministratore fiduciario deve richiedere lo svincolo al Dipartimento per l'economia. In caso contrario l'amministratore fiduciario ottiene lo svincolo nel momento in cui notifica al conservatore del registro delle imprese che l'assemblea finale ha avuto luogo.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

  • I creditori possono chiedere i fondi distribuiti loro (ma non da loro depositati) dopo la chiusura della procedura (i fondi sono conservati presso il Dipartimento per l'economia).
  • In base alla normativa dell'Irlanda del Nord, una procedura è chiusa quando si dichiara concluso l'incarico dell'operatore incaricato della procedura concorsuale.
  • Nei concordati preventivi di tipo personale, con la proposta avanzata ai creditori viene offerto un importo specifico di pagamento per ciascuna sterlina di debito. Qualora approvino la proposta, i creditori sono tenuti ad accettare l'importo come pagamento totale e non hanno possibilità di recuperare parti dello stesso debito una volta conclusa la procedura.
  • Nelle procedure di fallimento e negli ordini di sgravio dai debiti, i debiti vengono estinti a conclusione della procedura, esclusi quelli non contemplati nella procedura stessa.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

  • La legislazione dell'Irlanda del Nord prevede una chiara gerarchia per i pagamenti con i fondi realizzati dal patrimonio. I costi e le spese devono essere corrisposti (dal profitto) prima che i fondi siano versati ai creditori.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

  • Se la parte insolvente ha preferito un determinato creditore nella gestione della procedura formale di insolvenza (ossia, ha pagato tale creditore in modo privilegiato rispetto ad altri) oppure ha concluso un'operazione finanziaria a un valore inferiore al previsto (ossia, ha venduto qualcosa a meno del valore reale), il beneficiario può essere perseguito dall'operatore incaricato della procedura concorsuale.
  • Su richiesta dell'operatore incaricato della procedura concorsuale nell'ambito di una procedura di fallimento, liquidazione o amministrazione, l'organo giurisdizionale può modificare il tipo di operazione oppure disporre che il beneficiario ripristini la posizione precedente l'operazione.
  • Le domande per un'azione revocatoria dei pagamenti privilegiati devono concernere operazioni concluse nei sei mesi precedenti la nomina dell'amministratore, l'inizio della liquidazione o la presentazione dell'istanza di dichiarazione di fallimento oppure nei due anni precedenti in caso di pagamento privilegiato a favore di un socio.
  • Le domande per un'azione revocatoria delle operazioni concluse con valore inferiore a quello reale devono riguardare le operazioni effettuate nei due anni precedenti tali eventi oppure nei cinque anni precedenti in caso di procedure fallimentari, purché il soggetto fosse allora in stato di insolvenza oppure vi sia entrato in seguito all'operazione.
  • Un operatore incaricato della procedura concorsuale nell'ambito di una procedura di amministrazione, liquidazione, fallimento o accordo volontaria può chiedere all'organo giurisdizionale di revocare un'operazione con cui i creditori sono stati frodati. Anche le parti lese da tale operazione possono presentare, previa autorizzazione dell'organo giurisdizionale, una domanda di questo genere.
  • Nelle procedure di amministrazione e di liquidazione, l'operatore incaricato della procedura concorsuale può altresì proporre una richiesta di risarcimento nei confronti dei dirigenti dell'impresa coinvolti nell'operazione commerciale consapevoli dello stato di insolvenza che ha causato ulteriori perdite ai creditori, della frode nell'esercizio del commercio o dell'inadempimento doloso.
  • Laddove all'organo giurisdizionale sia presentata un'istanza di liquidazione o di fallimento, qualunque cessione di beni effettuata dopo la presentazione dell'istanza è nulla se non diversamente disposto dall'organo giurisdizionale.
Ultimo aggiornamento: 21/06/2021

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Insolvenza/fallimento - Scozia

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Ai sensi dell'articolo 1 del Bankruptcy (Scotland) Act 2016 (la legge del 2016 in materia di fallimento, qui di seguito "legge del 2016"), "i beni di un debitore possono essere sottoposti a sequestro". È pertanto possibile avviare una procedura concorsuale nei confronti di diversi soggetti chiamati "debitore" nella legge del 2016. Può trattarsi di un debitore in vita, di un debitore deceduto, del rispettivo esecutore testamentario o di una persona che può essere nominata esecutore di un debitore deceduto, un trust, un consorzio (anche sciolto), una limited parternship (simile alle società in accomandita semplice) (anche sciolta) ai sensi del Limited Parternship Act 1907 (legge del 1907 sulle società in accomandita semplice) (anche sciolta), così come di una società con o senza personalità giuridica.

Le procedure concorsuali possono essere avviate anche nei confronti di società (con o senza responsabilità giuridica) a norma dell'Insolvency Act 1986 (legge del 1986 in materia di insolvenza, qui di seguito "legge del 1986").

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

Una procedura concorsuale può essere avviata sia su domanda del debitore (anche nell'ambito della procedura per patrimoni esigui) che del creditore presso la Sheriff Court (organo giurisdizionale dello sceriffo). Un debitore può anche stipulare un trust deed (contratto fiduciario), ossia una forma volontaria di procedura concorsuale tra un soggetto e i suoi creditori.

I creditori possono presentare un'istanza per l'avvio di una procedura concorsuale nei confronti di un debitore in vita se:

  • l'importo totale dei debiti (interessi inclusi) alla data della domanda è superiore a 3 000 GBP;
  • non è stata emessa una sentenza dichiarativa di insolvenza nei confronti del debitore nei cinque anni che si concludono il giorno precedente la data di presentazione della domanda;
  • il debitore ha ottenuto il parere di un consulente finanziario;
  • il debitore ha rilasciato una dichiarazione di impegni (incluso l'impegno di corrispondere al trustee (amministratore del trust o fiduciario), dopo la sentenza, un importo determinato mediante lo strumento finanziario comune);
  • il debitore è "evidentemente insolvente" o ha ottenuto, entro il termine prescritto, una dichiarazione di insolvenza relativa al proprio patrimonio oppure ha stipulato un contratto fiduciario che, per l'opposizione o il mancato accordo dei creditori, risulti in realtà non essere un contratto fiduciario tutelato;

e il debitore, ai fini della domanda, non è "evidentemente insolvente" per il solo fatto di avere stipulato un contratto fiduciario o di aver dato un certo preavviso ai creditori.

Una procedura concorsuale può inoltre essere avviata nei confronti di un debitore in vita su sua stessa istanza nel quadro della "minimal asset process (procedura per patrimoni esigui)", laddove si applichino determinati criteri. Tali criteri sono:

  • il debitore è considerato, in seguito alla valutazione dello strumento finanziario comune, non soggetto all'obbligo di contribuire all'insolvenza oppure ha ricevuto un pagamento obbligatorio per un periodo di almeno 6 mesi che termina il giorno in cui viene presentata la domanda;
  • l'importo totale dei debiti del debitore (interessi inclusi) alla data della domanda non è inferiore a 1 500 GBP né superiore a 17 000 GBP;
  • il valore totale del patrimonio del debitore alla data della domanda non supera 2 000 GBP;
  • il valore di un singolo bene del debitore non supera 1 000 GBP;
  • il debitore non possiede terreni;
  • al debitore è stata rilasciata una dichiarazione di insolvenza relativa al proprio patrimonio;
  • nei dieci anni che si concludono il giorno precedente la data di presentazione della domanda di insolvenza del debitore non è stata emessa alcuna sentenza dichiarativa di insolvenza nei confronti del debitore in seguito a una domanda presentata da questi nell'ambito della procedura concorsuale per patrimoni esigui;
  • nei cinque anni che si concludono il giorno precedente la data di presentazione della domanda di insolvenza del debitore non è stata emessa alcuna sentenza dichiarativa di insolvenza nei confronti del debitore in seguito a una domanda presentata da questi, se non nell'ambito della procedura concorsuale per patrimoni esigui o di un'istanza di dichiarazione di fallimento nei suoi confronti.

Una procedura di insolvenza può essere avviata nei confronti di un debitore in vita anche su istanza di uno o più creditori qualificati se il debitore è "evidentemente insolvente" e se il creditore qualificato ha fornito al debitore un debt advice and information package (pacchetto di consulenza e informazione sul debito) (qui di seguito, "DAIP") non più di 12 settimane prima della presentazione dell'istanza. Con DAIP si fa qui riferimento al DAIP di cui all'articolo 10, comma 5, del Debt Arrangement and Attachment (Scotland) Act 2002 [legge del 2002 in materia di ristrutturazione del debito e di pignoramento (Scozia), qui di seguito "la legge del 2002"].

Un creditore qualificato (di cui sopra) è un creditore che, alla data di presentazione dell'istanza (o, a seconda dei casi, alla data di presentazione della domanda del debitore), è un creditore del debitore per debiti liquidi o illiquidi che non siano debiti potenziali o futuri oppure importi dovuti in seguito a un ordine di confisca, assistiti o meno da garanzia, il cui importo (anche di un singolo debito) ammonta ad almeno 3 000 GBP. Per creditori qualificati si intendono quindi i creditori che, alla suddetta data, sono creditori del debitore in relazione ai debiti di cui sopra per un importo complessivo non inferiore a 3 000 GBP.

Poiché la nozione "evidentemente insolvente" rientra tra i criteri che devono essere soddisfatti affinché un debitore possa presentare una domanda per la propria insolvenza o per la presentazione di un'istanza di insolvenza da parte di un creditore, è fondamentale capirne il significato. In Scozia un debitore è evidentemente insolvente ogniqualvolta:

  • il suo patrimonio diviene insolvente oppure è dichiarato fallito in Inghilterra o nel Galles o nell'Irlanda del Nord;
  • non essendo una persona i cui beni siano per il momento interessati da un ordine di restrizione, sequestrati in forza o in virtù di un ordine di detenzione pertinente o soggetti a un ordine di confisca o di pignoramento immobiliare, ha comunicato per iscritto ai propri creditori di aver cessato di pagare i propri debiti nel corso del normale svolgimento dell'attività;
  • è oggetto di un procedimento principale in uno Stato membro diverso dal Regno Unito;
  • garantisce un contratto fiduciario;
  • in seguito alla notificazione o comunicazione al debitore di un atto di precetto di un debito correttamente eseguito, il termine fissato per il pagamento scade senza che il debito venga saldato (a meno che al momento del fatto il debitore fosse in grado e disposto a pagare i debiti man mano che diventavano esigibili o che, se non fosse stato per i beni del debitore interessati da un ordine di sequestro o da un ordine di confisca o di pignoramento immobiliare, il debitore sarebbe stato in grado in quel momento di pagare tali debiti man mano che diventavano esigibili);
  • un decreto di aggiudicazione di parte dei beni del debitore è emesso per il pagamento o quale garanzia (a meno che al momento del fatto il debitore fosse in grado e disposto a pagare i debiti man mano che diventavano esigibili o che, se non fosse stato per i beni del debitore interessati da un ordine di sequestro o da un ordine di confisca o di pignoramento immobiliare, il debitore sarebbe stato in grado in quel momento di pagare tali debiti man mano che diventavano esigibili);
  • il debitore provvede a pagare un debito costituito da un decreto ingiuntivo o da un titolo esecutivo (di cui all'articolo 10 della legge del 2002) nell'ambito di un piano di estinzione del debito ai sensi alla parte 1 della suddetta legge, ma il piano è revocato (a meno che al momento del fatto il debitore fosse in grado e disposto a pagare i debiti man mano che diventavano esigibili o che, se non fosse stato per i beni del debitore interessati da un ordine di sequestro o da un ordine di confisca o di pignoramento immobiliare, il debitore sarebbe stato in grado in quel momento di pagare tali debiti man mano che diventavano esigibili);
  • un creditore del debitore per un debito liquido o più debiti liquidi di un importo totale di almeno 1 500 GBP ha trasmesso al debitore mediante notificazione e comunicazione personale da parte di un ufficiale giudiziario una domanda, nella forma prescritta, di pagamento del debito (o dei debiti) o di garanzia per il rispettivo pagamento ed entro 3 settimane dalla data di notificazione o comunicazione della richiesta il debitore non ha adempiuto alla richiesta o ha comunicato al creditore, mediante raccomandata, di negare l'esistenza del debito o il fatto che la somma rivendicata dal creditore come debito sia immediatamente esigibile.

Una procedura di insolvenza nei confronti di un debitore in vita può essere avviata anche da un amministratore provvisorio o da un liquidatore di uno Stato membro, nominato nell'ambito di un procedimento principale.

L'amministratore fiduciario che agisce in base a un contratto fiduciario può avviare una procedura concorsuale nei confronti di un debitore in vita se e solo se il debitore non ha adempiuto a qualsiasi obbligo impostogli dal contratto fiduciario al quale avrebbe potuto ragionevolmente adempiere o a qualsiasi istruzione o requisito ragionevolmente impartito o impostogli dal fiduciario ai fini del contratto fiduciario oppure se l'amministratore fiduciario sostiene, nella propria istanza, che l'emissione di una sentenza dichiarativa di insolvenza sarebbe nell'interesse dei creditori.

Una procedura di insolvenza può inoltre essere avviata nei confronti di un debitore deceduto su istanza di uno o più creditori qualificati del debitore deceduto, di un amministratore provvisorio, di un liquidatore di uno Stato membro nominato nel procedimento principale o di un amministratore fiduciario che agisce in base a un contratto fiduciario. Una procedura di insolvenza può essere avviata altresì nei confronti di un debitore deceduto su istanza del debitore presentata dall'esecutore testamentario o da una persona avente il diritto di essere nominata esecutore testamentario dell'eredità.

Affinché un debitore possa stipulare un contratto fiduciario, il termine minimo per il saldo deve essere di 48 mesi, a meno che non sia stata concordata una soluzione alternativa. Inoltre, nell'ambito di un contratto fiduciario, il soggetto contraente è tenuto a versare un importo fisso al mese per la durata del contratto. Un contratto fiduciario volontario non è tuttavia vincolante per un creditore che non acconsenta ai suoi termini e, per poter essere tutelato, deve riguardare un debito di minimo 5 000 GBP.

In Scozia l'insolvenza societaria può essere gestita mediante liquidazione [volontaria o su ordinanza della High Court (Alta Corte)], riorganizzazione dell'impresa [concordato preventivo ("CVA") o amministrazione straordinaria) oppure amministrazione controllata. L'amministrazione straordinaria può essere utilizzata anche come procedura di liquidazione, non essendo necessariamente una procedura di riorganizzazione.

Tutti i creditori (privati o statali) possono chiedere all'organo giurisdizionale che una società sia posta in liquidazione (liquidazione coatta) o in amministrazione straordinaria, mentre la società stessa può presentare domanda di liquidazione (liquidazione volontaria, solvente o insolvente, nel cui ambito la capacità di solvenza è determinata dalla capacità di saldare tutti i debiti entro 12 mesi). La società può altresì presentare una domanda di liquidazione all'organo giurisdizionale. In aggiunta il segretario di Stato può chiedere all'organo giurisdizionale che una società sia liquidata, laddove sia nel pubblico interesse farlo. In tal caso, non è necessario che la società sia in stato di insolvenza.

La liquidazione coatta può basarsi sul fatto che la società non è in grado di saldare i propri debiti (insolvenza) e tale incapacità deve essere dimostrata da una domanda legale di pagamento non soddisfatta o una sentenza non eseguita. L'organo giurisdizionale può porre una società in liquidazione laddove consideri sia giusto ed equo farlo. L'organo giurisdizionale può nominare un commissario liquidatore provvisorio in ogni momento dalla presentazione della domanda di liquidazione coatta (indipendentemente dalla parte che l'ha proposta). La nomina dei commissari liquidatori provvisori è in genere destinata a tutelare il patrimonio della società prima dell'udienza di liquidazione. I poteri del commissario liquidatore provvisorio sono precisati nel decreto di nomina emesso dall'organo giurisdizionale.

Per essere posta in amministrazione straordinaria, la società deve essere in stato di insolvenza, o di probabile insolvenza. Secondo la giurisprudenza, un'insolvenza "probabile" significa che le probabilità che un'impresa diventi insolvente sono superiori a quelle che non lo divenga. L'impresa, i suoi dirigenti e anche un floating chargeholder (ossia, un titolare di garanzia generica su tutti i beni dell'impresa) possono invece nominare un amministratore (in tal caso la nomina è esterna all'organo giurisdizionale).

La società può proporre un concordato preventivo. In tal caso non è necessario che sia insolvente. Un concordato preventivo può essere proposto anche dall'operatore incaricato della procedura concorsuale nell'ambito di una procedura di liquidazione o di amministrazione straordinaria (purché una delle procedure sia già stata avviata).

L'operatore incaricato della procedura concorsuale prende funzione non appena il procedimento ha inizio (mediante decisione di liquidazione della società, ordinanza della Corte riguardante l'amministrazione straordinaria o la liquidazione coatta o deposito di un avviso di nomina di un amministratore presso l'organo giurisdizionale (per le nomine non effettuate con decreto del giudice).

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

L'insieme dei beni del debitore, con alcune eccezioni, è affidato all'amministratore fiduciario alla data dell'insolvenza ai fini dell'integrazione nella massa fallimentare. L'amministratore fiduciario prende possesso del patrimonio, mentre il debitore ne è spossessato. Acquisisce altresì il diritto ai beni spettanti al debitore dopo la data del sequestro, ma prima della liberazione del debitore stesso dai propri obblighi. Non rientrano nel patrimonio totale del debitore eventuali interessi in qualità di locatario nell'ambito di un contratto d'affitto assicurato ai sensi della parte II del Housing (Scotland) Act 1988 [legge del 1988 sugli alloggi (Scozia)], di un contratto d'affitto protetto ai sensi del Rent (Scotland) Act 1984 [legge del 1984 sulle locazioni (Scozia)], per il quale, in virtù di qualsiasi disposizione della parte VIII di questa legge, non può essere legittimamente richiesto alcun premio quale condizione per l'assegnazione o di un contratto d'affitto sicuro scozzese ai sensi dell'Housing (Scotland) Act 2001 [legge del 2001 sugli alloggi (Scozia)].

I beni che non vengono affidati all'amministratore fiduciario includono qualsiasi bene conservato al di fuori di un'abitazione che, in forza dell'articolo 11, comma 1, della legge del 2002, non possa essere oggetto di pignoramento o qualsiasi bene tenuto in un'abitazione non considerata bene essenziale per le finalità della parte 3 della legge del 2002. Sono altresì esclusi i beni che il debitore ha in custodia fiduciaria per qualsiasi altra persona. Inoltre, se nell'ambito della procedura per patrimoni esigui il debitore presenta una domanda ragionevole per l'utilizzo di un veicolo, non sono considerati attività del patrimonio i veicoli di proprietà del debitore di valore inferiore a 3 000 GBP.

L'affidamento del patrimonio del debitore a un amministratore fiduciario non pregiudica il diritto di ipoteca del locatore.

È opportuno ricordare che le disposizioni sull'affidamento del patrimonio non compromettono i diritti di ciascun creditore garantito, che prevalgono su quelli dell'amministratore fiduciario.

Nell'ambito di un contratto fiduciario i beni del debitore sono trasferiti affinché vengano amministrati a favore dei creditori e per il pagamento dei debiti, sebbene possano essere trasferiti dal debitore solo i beni soggetti a trasferimento volontario. Nel caso in cui il contratto fiduciario divenga tutelato si applicano le disposizioni della legge del 2016 riguardanti il raggiungimento di un accordo sui beni ereditari del debitore.

Nel caso dell'insolvenza societaria sono oggetto della procedura concorsuale tutti i beni detenuti dalla società, situati in qualsiasi parte del mondo. Il termine "property (proprietà o beni)" è ampiamente definito dalla legge.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

L'amministratore fiduciario nell'ambito di una procedura di insolvenza personale o di un contratto fiduciario (o qualunque altro operatore incaricato della procedura concorsuale) deve essere un amministratore delle procedure di insolvenza qualificato. Ai sensi della legge del 1986, la figura di amministratore delle procedure di insolvenza in Scozia e in Inghilterra e Galles si equivale. È un reato per un soggetto diverso dal servizio di gestione delle procedure fallimentari agire in qualità di amministratore fiduciario in Scozia senza essere un amministratore delle procedure di insolvenza qualificato.

Gli amministratori delle procedure di insolvenza devono essere persone fisiche. L'abilitazione per gli amministratori delle procedure di insolvenza può essere rilasciata soltanto da un organismo professionale autorizzato dal segretario di Stato. Per ottenere la licenza il candidato deve superare degli esami e avere maturato un determinato numero di ore di esperienza pratica in materia di insolvenza.

Nei casi di insolvenza personale è nominato un amministratore fiduciario, le cui funzioni generali sono le seguenti:

  • recuperare, gestire e realizzare il patrimonio del debitore, che si trovi in Scozia o altrove;
  • ripartire il patrimonio tra i creditori del debitore in base ai rispettivi diritti;
  • accertare i motivi dell'insolvenza del debitore e le relative circostanze;
  • accertare lo stato delle passività e del patrimonio del debitore;
  • tenere un registro cronologico nel corso del proprio mandato, al fine di fornire indicazioni accurate sul processo di sequestro;
  • tenere una regolare contabilità delle incursioni nel patrimonio del debitore, mettendo i conti a disposizione per le ispezioni condotte, in ogni momento opportuno, dai commissari (se presenti), dai creditori e dal debitore;
  • a prescindere dal fatto che il fiduciario agisca o meno nella procedura di insolvenza, fornire all'Accountant in Bankruptcy (curatore del servizio di gestione delle procedure fallimentari) le informazioni ritenute necessarie per lo svolgimento delle sue funzioni ai sensi della legge del 2016.

Nell'espletare le proprie funzioni l'amministratore fiduciario tiene conto anche della consulenza offertagli dagli eventuali commissari.

Laddove l'amministratore fiduciario abbia ragionevoli motivi per sospettare che il debitore abbia commesso un reato in relazione all'insolvenza per quanto riguarda il proprio patrimonio, i rapporti con lui intrattenuti o la sua condotta relativa ai propri affari commerciali o finanziari oppure che un terzo diverso dal debitore abbia commesso un reato nell'ambito dei propri rapporti con il debitore, con l'amministratore fiduciario provvisorio o con sé stesso per quanto riguarda il patrimonio del debitore o i suoi affari commerciali o finanziari, dovrà darne comunicazione all'Accountant in Bankruptcy. L'amministratore fiduciario è altresì tenuto a informare l'Accountant in Bankruptcy qualora abbia ragionevoli motivi per ritenere che la condotta del debitore possa indurre lo Sheriff (giudice dell'organo giurisdizionale dello sceriffo) ad accogliere la domanda di un'ordinanza di conseguenze restrittive in seguito al fallimento. Tali segnalazioni devono avere carattere prioritario.

Quando l'Accountant in Bankruptcy è l'amministratore fiduciario, può chiedere allo Sheriff istruzioni per qualsiasi questione specifica che si presenti nel corso dell'insolvenza.

Il debitore, creditore o ogni altro soggetto avente un interesse nella procedura che si ritenga insoddisfatto di qualsiasi atto, omissione o decisione dell'amministratore fiduciario può rivolgersi alla Sheriff Court per presentare un'istanza al riguardo, in seguito alla quale lo Sheriff potrà confermare, annullare o modificare qualsiasi atto o decisione dell'amministratore fiduciario oppure fornire a quest'ultimo istruzioni o ancora emettere ogni ordinanza ritenga opportuna.

La remunerazione degli amministratori delle procedure di insolvenza che intervengono in qualità di operatori incaricati della procedura concorsuale in un caso di insolvenza societaria è stabilita dai creditori. Gli amministratori delle procedure di insolvenza possono rivolgersi all'organo giurisdizionale qualora ritengano che la base retributiva stabilita dai creditori sia insufficiente. Allo stesso modo, i creditori possono rivolgersi all'organo giurisdizionale laddove ritengano che la remunerazione sia eccessiva.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

Un debito sorto prima dell'insolvenza può essere oggetto di compensazione in seguito alla presentazione di un credito nei confronti di un creditore sorto prima dell'insolvenza. Un debito sorto dopo l'insolvenza può essere oggetto di compensazione in seguito alla presentazione di un credito sorto dopo l'insolvenza.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Nell'ambito di una procedura di insolvenza personale l'amministratore fiduciario rappresenta sia i creditori che il debitore, mentre non sostituisce il debitore per le rispettive passività. Accettando l'incarico e prendendo possesso del patrimonio, l'amministratore fiduciario non ha, in quanto tale, alcun vincolo nei confronti dei creditori del debitore riguardo a eventuali obblighi o contratti continuativi che proseguono dopo l'inizio dell'insolvenza. È tuttavia possibile che l'amministratore fiduciario, con l'autorizzazione dei creditori, continui il contratto. In tal caso, l'amministratore fiduciario vincola direttamente i creditori (o coloro che hanno dato l'autorizzazione) oppure sarà personalmente vincolato, con sgravio per i creditori. L'amministratore fiduciario che prosegua un contratto senza l'autorizzazione dei creditori è personalmente responsabile per gli obblighi.

Un amministratore fiduciario può stipulare qualsiasi contratto qualora si ritenga che ciò sia vantaggioso per l'amministrazione del patrimonio del debitore, salvo che la stipula sia espressamente o implicitamente vietata dai termini del contratto.

In alcuni contratti l'amministratore fiduciario può non dover eseguire alcuna prestazione e può semplicemente far valere il beneficio del contratto, ad esempio riscuotere il pagamento. In altri contratti l'amministratore fiduciario può onorare gli obblighi e adempiere alle prestazioni del contratto, poiché, agendo in tal modo, si produrrà un beneficio per il patrimonio.

Se l'amministratore fiduciario non accetta il contratto, l'altra parte può avere diritto al risarcimento dei danni in qualità di creditore ordinario nell'insolvenza, ma non, in assenza di disposizioni specifiche nel contratto, se l'altra parte ha rescisso il contratto o vi ha acconsentito, in seguito all'insolvenza.

I poteri contrattuali dell'amministratore fiduciario in caso di insolvenza personale sono stabiliti dall'articolo 110 della legge del 2016. L'amministratore fiduciario deve, entro 28 giorni dal ricevimento di una richiesta scritta di una delle parti di un contratto stipulato dal debitore, accettare o rifiutare di accettare il contratto. Il termine di 28 giorni può essere prorogato su richiesta presentata alla Sheriff Court laddove l'Accountant in Bankruptcy sia l'amministratore fiduciario oppure, in caso contrario, su richiesta all'Accountant in Bankruptcy. Qualsiasi decisione di proroga del termine è soggetta a riesame o impugnazione. L'Accountant in Bankruptcy può anche deferire un caso allo Sheriff per avere indicazioni prima di prendere una decisione o di procedere a un riesame. Se l'amministratore fiduciario non risponde per iscritto a una richiesta di una delle parti di un contratto entro il termine di 28 giorni (o un periodo più lungo, a seconda dei casi), l'assenza di risposta è considerata un rifiuto di accettare il contratto.

Nell'insolvenza societaria e nel fallimento l'erogazione continuata di determinati servizi (servizi pubblici, le comunicazioni e i servizi di tecnologia informatica considerati "essenziali") può essere proseguita anche nell'ambito di una procedura concorsuale senza che sia necessario pagare gli arretrati in essere al momento dell'entrata in stato di insolvenza.

In caso di insolvenza societaria, l'operatore incaricato della procedura concorsuale non ha l'obbligo di eseguire i contratti stipulati dalla società insolvente. Un commissario liquidatore può recedere da un contratto non redditizio ponendo fine all'interesse/passività del debitore (la controparte può, nell'ambito della procedura concorsuale, chiedere il risarcimento delle perdite o dei danni causati dall'insolvenza). A eccezione dei servizi essenziali, in caso di insolvenza i fornitori possono rescindere i contratti (ove previsto dallo stesso contratto). Eventuali beni/servizi non pagati costituirebbero un credito nell'insolvenza.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

In caso di insolvenza personale, l'articolo 109, comma 5, della legge del 2016, consente all'amministratore fiduciario di intentare, opporsi o portare avanti qualsiasi procedimento legale avente a oggetto il patrimonio del debitore.

In genere, chiunque vanti un credito nei confronti di un debitore alla data dell'insolvenza può rivendicarlo nell'ambito dell'insolvenza, anche se la proposta di un'azione legale contro il debitore può essere il modo più appropriato per la costituzione di un credito contestato.

Le procedure di liquidazione e di amministrazione straordinaria comportano l'istituzione di una moratoria. Non è possibile intraprendere un'azione legale nei confronti di una società dopo l'avvio della procedura senza il consenso dell'operatore incaricato della procedura concorsuale o l'autorizzazione dell'organo giurisdizionale.

In un concordato preventivo, qualsiasi creditore vincolato dall'accordo non può proporre azioni legali per far valere il proprio credito (proprio perché vincolato dall'accordo accettato). Un creditore che vanti il proprio credito dopo l'approvazione dell'accordo può agire in tal senso in caso di mancata soddisfazione dei creditori.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

Un debitore non può intentare o portare avanti un'azione legale che l'amministratore fiduciario è disposto a perseguire. L'amministratore fiduciario deve essere informato dell'azione, cosicché possa prenderne conoscenza o difenderla. L'azione giudiziaria può continuare comunque, indipendentemente dalla posizione del fiduciario.

Un debitore può proseguire un procedimento che incide sullo stato di un soggetto, ad esempio il divorzio, anche dopo l'avvio di una procedura di insolvenza nei suoi confronti. Un'azione di risarcimento di danni morali è personale per la parte e quindi un fiduciario non ha alcun titolo per avviare un procedimento, benché possa intentare un'azione per perdita patrimoniale oppure entrare in un'azione in materia di danni morali oppure il debitore debba comunicargli gli importi ottenuti nell'ambito di ogni azione.

In Scozia esiste una disposizione che consente al debitore di indicare l'intenzione di presentare istanza di insolvenza o un atto fiduciario, chiedendo una moratoria. Una caratteristica della moratoria è che fornisce al debitore una tutela di 6 settimane dall'esecuzione. Pertanto, un'azione giudiziaria può continuare durante questo periodo prima dell'avvio della procedura d'insolvenza. Non sarà però consentita l'esecuzione di qualsiasi sentenza emessa.

Le procedure di liquidazione e di amministrazione straordinaria comportano l'istituzione di una moratoria. Le azioni pendenti alla data dell'insolvenza non possono essere proseguite senza il consenso dell'incaricato della procedura concorsuale o l'autorizzazione dell'organo giurisdizionale.

Un creditore parte di un'azione pendente non può, una volta approvata la procedura di concordato preventivo proseguire tale azione, essendo vincolato dai termini dell'accordo (indipendentemente dal fatto che abbia votato o meno per l'approvazione).

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

I creditori possono partecipare alle procedure di insolvenza in diversi modi, tra cui l'assemblea dei creditori. Entro 60 giorni dall'accertamento dell'insolvenza l'amministratore fiduciario deve decidere se convocare o meno un'assemblea dei creditori. Laddove sia organizzata un'assemblea, i creditori presenti possono votare per sostituire l'amministratore fiduciario. Se il fiduciario decide di non convocare l'assemblea, i creditori possono chiedere che ne venga convocata una. L'amministratore fiduciario è tenuto a convocarla se a farne richiesta è almeno un quarto dei creditori, calcolato in termini di valore (in base al debito totale dovuto). I creditori possono convocare altre assemblee in qualsiasi momento. L'assemblea va convocata se a farne richiesta è un decimo, in numeri, o un terzo, in valore (in base al debito complessivo dovuto), dei creditori. Nel corso di un'assemblea dei creditori possono essere formulate istruzioni destinate all'amministratore fiduciario. Quest'ultimo ha, così come gli altri creditori, il diritto di presentare ricorso dinanzi alla Sheriff Court. Alle assemblee dei creditori possono essere eletti i commissari, il cui mandato consiste nel fornire consulenza e supervisionare in generale l'amministrazione del fallimento, inclusa la revisione dei conti dell'amministratore fiduciario. I commissari sono creditori o i rispettivi rappresentanti designati. Se non vengono eletti commissari, lo svolgimento di questa funzione spetta all'Accountant in Bankruptcy.

I fiduciari sono tenuti a presentare i conti alla fine del primo anno e in seguito periodicamente fino alla fine dell'insolvenza. I conti devono essere verificati dall'Accountant in Bankruptcy o dai commissari eletti. Ai creditori verranno inviate copie dei calcoli riguardanti le uscite e il compenso del fiduciario. I creditori possono chiedere di prendere visione dei conti e impugnare la decisione.

Per quanto concerne i contratti fiduciari ordinari, tali atti non sono vincolanti per i creditori, a meno che ciò non sia previsto dai termini del contratto, che in tal caso sarebbe tutelato.

I creditori partecipano alla procedura concorsuale attraverso le riunioni di creditori e altri processi decisionali. Possono altresì istituire un comitato dei creditori ed eleggerne i membri. Gli operatori incaricati della procedura concorsuale sono tenuti ad aggiornare regolarmente (ogni 6 o 12 mesi, a seconda della procedura) i creditori sull'evoluzione di un caso.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

L'amministratore fiduciario nell'ambito di un'insolvenza personale amministra l'insolvenza per conto dei creditori e ha il potere di identificare e recuperare il patrimonio del debitore affidatogli. L'articolo 109 della legge del 2016 stabilisce infatti che l'amministratore fiduciario deve, non appena possibile dopo la sua nomina e allo scopo di recuperare il patrimonio del debitore (fatto salvo l'articolo 113 della legge relativa all'abitazione familiare del debitore), prendere possesso dell'intero patrimonio del debitore fino al suo conferimento al fiduciario, nonché di qualsiasi documento in possesso del debitore o sotto il suo controllo che riguardi i suoi beni o gli affari commerciali o finanziari. L'amministratore fiduciario è altresì tenuto a redigere e mantenere un inventario e una valutazione del patrimonio e a inviarne in seguito una copia al servizio di gestione delle procedure fallimentari. L'amministratore fiduciario ha anche il diritto di accedere a tutti i documenti relativi al patrimonio o agli affari commerciali o finanziari del debitore inviati da o per conto del debitore a terzi e nelle mani di questi ultimi e di fare copie di tali documenti. Laddove una persona ostacoli l'accesso o il tentativo di accesso ai documenti di un amministratore fiduciario, lo Sheriff può, su richiesta dell'amministratore fiduciario, ordinare a tale persona di cessare di ostacolarlo. L'amministratore fiduciario può inoltre chiedere la consegna di qualsiasi titolo di proprietà o altro documento del debitore, anche se soggetti a un diritto di garanzia esercitato, senza pregiudizio a eventuali preferenze accordate al titolare di tale diritto di garanzia.

Una volta recuperati i beni, l'amministratore fiduciario deve gestire e monetizzare il patrimonio. Conformemente all'articolo 109 della legge del 2016, l'amministratore fiduciario è tenuto , non appena possibile dopo la nomina, a consultare l'Accountant in Bankruptcy per l'esercizio delle sue funzioni e, fatte salve alcune eccezioni, a rispettare le istruzioni generali o specifiche impartitegli a seconda dei casi dai creditori, dei commissari, dallo Sheriff o dall'Accountant in Bankruptcy, relativamente allo svolgimento delle sue funzioni.

L'amministratore fiduciario può svolgere una delle seguenti funzioni:

  • condurre o concludere qualsiasi attività del debitore;
  • intentare, difendere o proseguire un procedimento legale relativo al patrimonio del debitore;
  • creare una garanzia su qualsiasi parte del patrimonio;
  • laddove il patrimonio del debitore includa un diritto, un'opzione o un altro potere, effettuare pagamenti o incorrere in debiti al fine di ottenere, a beneficio dei creditori, qualsiasi bene oggetto del diritto, dell'opzione o del potere;
  • prendere in prestito denaro nei casi in cui ne abbia bisogno per salvaguardare il patrimonio del debitore;
  • stipulare o mantenere polizze assicurative relative all'attività o alle proprietà del debitore.

La vendita del patrimonio del debitore da parte dell'amministratore fiduciario può avvenire sia tramite vendita pubblica che tramite trattativa privata.

Alla vendita delle parti del patrimonio ereditario del debitore su cui uno o più creditori vantino una garanzia ereditaria, purché i diritti del o dei creditori garantiti abbiano la precedenza rispetto a quelli dell'amministratore fiduciario, si applicano le seguenti regole:

  • il fiduciario può vendere la parte in questione solo con il concorso di tutti i creditori, a meno che non ottenga un prezzo sufficientemente elevato per estinguere ogni garanzia;
  • sono vietati l'adozione di misure da parte di un creditore per far valere la propria garanzia sulla parte in questione dopo che l'amministratore fiduciario ha comunicato al creditore l'intenzione di venderla e l'avvio da parte del fiduciario della procedura per la vendita di quella parte dopo che un creditore ha comunicato all'amministratore fiduciario che intende avviarne le procedure di vendita;
  • nel caso in cui il fiduciario o un creditore abbiano comunicato le loro intenzioni come precisato sopra, ma abbiano proceduto alla procedura di vendita con indebito ritardo, possono, previa autorizzazione dello Sheriff nel caso di comunicazione soggetta a qualsiasi creditore informato, nel caso del creditore, far valere la propria garanzia, oppure, nel caso dell'amministratore fiduciario, vendere quella parte.

Il compito dell'amministratore fiduciario di ottenere un ricavo dal patrimonio del debitore comporta il mandato di vendita, con o senza azione contro il patrimonio, dei debiti dovuti al patrimonio.

L'amministratore fiduciario può vendere qualsiasi bene deperibile senza rispettare le indicazioni fornite, qualora ritenga che il rispetto di tali indicazioni possa influire negativamente sulla vendita.

A norma dell'articolo 109 della legge del 2016, gli amministratori fiduciari, i loro associati o i commissari non possono acquistare nessun bene del debitore.

L'amministratore fiduciario deve soddisfare i requisiti di cui all'articolo 109, comma 7, della legge del 2016 e può prendere ogni misura consentita dall'articolo 109 purché apporti, a suo avviso, un beneficio finanziario per il patrimonio del debitore e sia nell'interesse dei creditori.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

I crediti vantati dai creditori nell'ambito di una procedura concorsuale in Scozia sono debiti che, in genere, erano dovuti alla data dell'insolvenza. Se la domanda è stata presentata dal debitore, la data dell'insolvenza è la data della sentenza dichiarativa di insolvenza. Se l'insolvenza è sorta in virtù di un'istanza del creditore, allora la data dell'insolvenza è la data del primo atto di citazione del debitore.

Sono pagate con i ricavi della massa fallimentare (a condizione che siano stati raccolti fondi sufficienti), le spese e la remunerazione dell'amministratore fiduciario, le spese sostenute da un creditore che ha presentato un'istanza di insolvenza del debitore o che vi ha dato il proprio accordo e gli interessi sui debiti dalla data dell'insolvenza fino al pagamento del debito.

I crediti sorti dopo l'avvio della procedura concorsuale non possono essere rivendicati. Il creditore il cui credito sia sorto dopo il sequestro vanta quindi un credito nei confronti del debitore, il che potrebbe comportare l'apertura di un'ulteriore procedura concorsuale. Può infatti vantare più crediti non soddisfatti nei confronti di un unico debitore.

Nell'insolvenza societaria, tutti i debiti e le passività dovute dalla società prima dell'inizio dell'insolvenza possono essere integrati nel patrimonio insolvente. Possono essere rivendicati anche i debiti esigibili in futuro, ma attualizzati. I debiti sorti da determinate azioni criminali (ad esempio, il traffico di droga) non sono dimostrabili nell'ambito di una procedura di amministrazione o liquidazione. I debiti contratti dopo l'avvio della procedura sono considerati "spese". Sono soggetti a una stessa gerarchia di pagamento, ma devono essere tutti saldati prima che i fondi possano essere ripartiti tra i creditori.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

L'articolo 122 della legge del 2016 contiene le disposizioni per l'ammissione dei crediti nei casi di insolvenza personale. Per ottenere una decisione in merito al diritto del creditore di percepire un dividendo dal patrimonio del debitore (purché vi siano fondi disponibili), il creditore deve presentare il proprio credito all'amministratore fiduciario entro e non oltre il "giorno di riferimento". Il giorno di riferimento è il 120° giorno successivo a quello in cui al creditore viene comunicato se l'amministratore fiduciario intende convocare un'assemblea, prevista dalla legge, oppure in assenza di comunicazioni al creditore, il 120° giorno successivo a quello in cui l'amministratore fiduciario trasmette al creditore l'invito a presentare i propri crediti.

Laddove un creditore presenti il proprio credito in ritardo (dopo il giorno di riferimento), l'amministratore fiduciario può, per qualsiasi periodo considerato, decidere se il creditore abbia diritto del creditore a percepire parte dei ricavi ottenuti dal patrimonio del debitore (a condizione che vi siano fondi disponibili), purché il credito sia presentato non oltre otto settimane prima della fine del periodo considerato e qualora si siano verificate circostanze eccezionali che hanno impedito la presentazione del reclamo prima del giorno di riferimento.

Per confermare la validità o l'importo di un credito, l'amministratore fiduciario può chiedere al creditore che l'ha presentato di produrre ulteriori prove. In alternativa, l'amministratore fiduciario può chiedere a qualsiasi altra persona che ritiene possa addurre prove pertinenti di farlo. Se il creditore o un'altra persona rifiuta o ritarda a produrre le prove, l'amministratore fiduciario può chiedere alla Sheriff Court di emettere un'ordinanza che imponga al creditore o all'altra persona di presentarsi per un interrogatorio a porte chiuse dinanzi allo Sheriff.

Il creditore è tenuto a presentare la propria istanza utilizzando un modulo prestabilito, come previsto dal Bankruptcy (Scotland) Regulations 2016 [legge del 2016 in materia di fallimento (Scozia)].

I creditori possono presentare un'istanza di compensazione del credito (insinuazione del credito) in qualsiasi momento del procedimento. L'istanza deve essere presentata per poter votare nelle riunioni (o nelle altre procedure decisionali) o per ricevere parte dei ricavi della distribuzione. Nelle procedure di amministrazione o di liquidazione, quando è prevista una distribuzione, l'operatore incaricato della procedura concorsuale scrive a tutti i creditori che non hanno ancora dimostrato l'esistenza dei loro crediti per informarli della futura ripartizione , e invitarli a presentare le loro istanze crediti entro un termine per potere essere inclusi nella ripartizione L'operatore incaricato della procedura concorsuale può occuparsi delle istanze presentate dopo il termine, ma non è tenuto a farlo. Nelle procedure di liquidazione giudiziale occorre presentare un modulo prestabilito per dimostrare l'esistenza del credito. Nessun'altra procedura prevede l'impiego di un modulo prestabilito. Tuttavia, il quadro giuridico delle altre procedure stabilisce cosa deve essere incluso nelle prove ai fini della ripartizione. I creditori che non rivendichino in tempo i loro crediti non possono turbare il corso della distribuzione.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

Nelle procedure concorsuali la priorità della distribuzione dei ricavi è la seguente:

  1. le spese e la remunerazione dell'amministratore fiduciario provvisorio per l'amministrazione del patrimonio del debitore;
  2. le spese e la remunerazione dell'amministratore fiduciario per l'amministrazione del patrimonio del debitore;
  3. se il debitore è deceduto, le spese funebri ragionevolmente sostenute e le spese ragionevolmente sostenute per l'amministrazione del patrimonio del defunto;
  4. le spese ragionevolmente sostenute dal creditore che ha presentato l'istanza o che ha dato il proprio accordo per la presentazione di un'istanza di insolvenza contro il debitore;
  5. debiti ordinari privilegiati (esclusi gli interessi maturati fino alla data dell'insolvenza);
  6. debiti secondari privilegiati (esclusi gli interessi maturati fino alla data dell'insolvenza);
  7. debiti ordinari;
  8. interessi legali sui debiti ordinari privilegiati, i debiti secondari privilegiati e i debiti ordinari maturati tra la data di insolvenza e la data di pagamento del debito;
  9. eventuali debiti posticipati.

Le eventuale eccedenze, una volta saldati per intero tutti i debiti, sono rese al debitore o ai suoi successori o cessionari.

Alcuni crediti derivanti dal rapporto di lavoro sono considerati privilegiati e vengono saldati dopo che il pagamento delle spese di procedura, ma prima dei crediti dei titolari di floating chargeholders e dei creditori chirografari.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

In genere le procedure concorsuali si considerano chiuse una volta conclusa l'amministrazione straordinaria e che l'amministratore fiduciario ha pagato i dividendi ai creditori, completato i conti ed è dimesso dall'incarico. Tuttavia, la giurisprudenza scozzese ha stabilito che l'insolvenza continua nonostante la liberazione di debitore e amministratore fiduciario. La procedura può infatti essere ripresa presentando un'istanza all'organo giurisdizionale oppure, attualmente, all'Accountant in Bankruptcy in talune circostanze.

La chiusura della procedura di insolvenza comporta, ai sensi dell'articolo 145 della legge del 2016, l'estinzione nel Regno Unito di tutti i debiti e gli obblighi di cui il debitore era responsabile alla data dell'insolvenza. Di conseguenza, i creditori non possono più cercare di ottenere il pagamento di tali debiti. Esistono tuttavia alcune eccezioni. Ad esempio, il debitore non è esonerato dalle responsabilità per il pagamento di una sanzione pecuniaria inflittagli da un giudice di pace (o da un organo giurisdizionale distrettuale, dove per responsabilità si intendono le responsabilità derivanti da una sentenza di risarcimento dei danni ai sensi dell'articolo 249 del Criminal Procedure (Scotland) Act 1995 [legge del 1995 in materia di procedura penale (Scozia), qui di seguito "la legge del 1995"], dalle responsabilità per la confisca di una somma di denaro depositata presso un organo giurisdizionale, ai sensi dell'articolo 24, comma 6, della legge del 1995, né da tutte le responsabilità sorte a causa di frodi o violazioni di obblighi fiduciari, obbligazioni alimentari o qualsiasi somma versata a titolo di alimenti in seguito all'attuazione di una normativa, qualsiasi indennità periodica pagabile in caso di divorzio in virtù di un'ordinanza dell'organo giurisdizionale oppure di un obbligo, diversa dagli alimenti o da altre indennità periodiche che potrebbero essere incluse nell'importo di un credito del creditore, oppure degli assegni di mantenimento dei figli ai sensi del Child Support Act 1991 [legge del 1991 sul mantenimento dei figli, qui di seguito "la legge del 1991"] non pagati in qualsiasi periodo precedente la data del sequestro da qualunque persona avrebbe dovuto corrisponderli o dal datore di lavoro da cui erano o avrebbero dovuto essere detratti ai sensi dell'articolo 31, comma 5) della legge del 1991.

Al termine di un contratto fiduciario, il debitore è liberato da tutti i debiti derivanti dal contratto fiduciario, purché l'amministratore fiduciario ritenga che abbia adempiuto agli obblighi derivanti dallo stesso contratto.

La disposizione sul concordato fallimentare è stata abrogata in Scozia per le istanze di insolvenza presentate dopo il 1° aprile 2015, come previsto dall'articolo 18 del Bankruptcy and Debt Advice (Scotland) Act 2014 [legge del 2014 sulla consulenza in materia di fallimento e debito (Scozia)].

Esistono norme procedurali dettagliate per l'uscita/la chiusura di tutte le procedure di insolvenza societaria, sia di liquidazione che di riorganizzazione.

L'approvazione dell'organo giurisdizionale non è necessaria per i piani di riorganizzazione, ma una parte lesa può rivolgersi al giudice se ritiene che i suoi interessi siano stati lesi inutilmente.

I creditori concordano le proposte avanzate dal debitore (in concordato preventivo, con approvazione del 75% in termini di valore) o dall'operatore incaricato della procedura concorsuale (amministrazione, maggioranza semplice o approvazione di tutti i creditori garantiti e maggioranza dei creditori privilegiati nei casi in cui non si ritenga probabile il soddisfacimento dei creditori chirografari).

Nell'ambito di un concordato preventivo, una volta approvato, tutti i creditori chirografari, relativamente alle proposte, sono vincolati dall'accordo.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Dopo la chiusura della procedura di insolvenza, i creditori possono impugnare la dimissione dell'amministratore fiduciario e hanno altresì il diritto di presentare un'istanza per la riapertura e la ripresa della procedura.

In aggiunta, come spiegato in precedenza, sebbene la chiusura della procedura di insolvenza e la liberazione del debitore comportino l'estinzione nel Regno Unito dei debiti e degli obblighi di cui il debitore era responsabile alla data dell'insolvenza, esistono alcuni casi di esclusione. I creditori possono infatti ancora avere il diritto di reclamare il pagamento di alcuni debiti esclusi, nonostante la chiusura della procedura di insolvenza.

I creditori possono chiedere i fondi distribuiti loro (ma non da loro depositati) dopo la chiusura della procedura.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

I costi e le spese sostenute nelle procedure di insolvenza devono essere coperti con i fondi raccolti dal patrimonio. Tuttavia, laddove i fondi non siano sufficienti a coprire i costi e le spese della procedura, e l'Accountant in Bankruptcy è l'amministratore fiduciario, tali costi e spese saranno pagati con risorse pubbliche. Quando l'amministratore fiduciario è un amministratore delle procedure di insolvenza e non l'Accountant in Bankruptcy, può rivolgersi al creditore che ha presentato l'istanza per integrare l'eventuale mancanza di fondi laddove non siano stati raccolti fondi sufficienti a coprire i costi e le spese della procedura. I costi e le spese devono essere corrisposti (dal profitto) prima che i fondi siano versati ai creditori.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

In conformità alla common law, nonché all'articolo 98, comma 11, e all'articolo 99, comma 8, della legge del 2016, possono essere contestate le alienazioni gratuite, le preferenze sleali e altre operazioni fraudolente.

Un'alienazione gratuita da parte di un debitore può essere contestata da qualsiasi creditore che sia tale in virtù di un debito contratto alla data o prima della data di insolvenza, prima della stipula dell'atto fiduciario o prima del decesso del debitore. Può essere contestata anche dall'amministratore della procedura di insolvenza, dall'amministratore fiduciario che agisce in virtù del contratto fiduciario o dal curatore giudiziario, a seconda dei casi.

La contestazione di un'alienazione gratuita si applica quando, per effetto dell'alienazione, una qualsiasi proprietà del debitore sia stata trasferita o qualsiasi credito o diritto del debitore sia stato estinto o annullato, laddove si verifichi una delle seguenti circostanze:

  • il patrimonio del debitore è reso insolvente (ad eccezione, nel caso di una persona fisica, dopo il decesso);
  • il debitore ha stipulato un contratto fiduciario divenuto un contratto fiduciario protetto;
  • il debitore è deceduto e il suo patrimonio è reso insolvente nei 12 mesi dal decesso;
  • il debitore è deceduto e nei suddetti 12 mesi è stato nominato un curatore giudiziario ai sensi dell'articolo 11A del Judicial Factors (Scotland) Act 1889 (legge del 1889 sui curatori giudiziari), incaricato di amministrarne il patrimonio e il patrimonio era assolutamente insolvente alla data del decesso;
  • l'alienazione ha avuto luogo in un giorno pertinente.

Il giorno in cui ha avuto luogo l'alienazione è il giorno in cui l'alienazione è diventata efficace in toto. L'espressione "giorno pertinente" fa riferimento al fatto che l'alienazione abbia favorito:

  • un soggetto socio del debitore, un giorno non anteriore ai 5 anni precedenti la data dell'insolvenza, della concessione dell'atto fiduciario o della morte del debitore, a seconda dei casi;
  • qualsiasi altra persona, un giorno non anteriore ai 2 anni precedenti la suddetta data.

In caso di contestazione, l'organo giurisdizionale emette un decreto di riduzione o di ristrutturazione dei beni nel patrimonio del debitore oppure un altro rimedio opportuno, a seconda del caso. L'organo giurisdizionale non emette il decreto se la persona che intende sostenere l'alienazione dimostra che:

  • immediatamente, o in qualsiasi altro momento, dopo l'alienazione, il patrimonio del debitore era superiore alle sue passività;
  • l'alienazione è stata fatta per ottenere una valutazione adeguata;
  • l'alienazione era:
    • una donazione in occasione del compleanno, di Natale oppure un altro dono convenzionale;
    • una donazione, a scopo caritatevole, a favore di un soggetto non associato del debitore,

tenuto conto di tutte le circostanze, era ragionevole che il debitore facesse, fatto salvo ogni diritto acquisito, in buona fede e per valore, dal cessionario nell'alienazione o per suo tramite.

Una preferenza sleale da parte del debitore può essere contestata per legge. La contestazione può essere presentata da qualsiasi creditore che sia tale in virtù di un debito contratto alla data o prima della data dell'insolvenza, della stipula del contratto fiduciario tutelato o del decesso del debitore. Possono proporre opposizione anche l'amministratore fiduciario, l'amministratore fiduciario che agisce in virtù di un contratto fiduciario tutelato o di un judicial factor (curatore fallimentare nominato dal giudice). L'operazione effettuata dal debitore deve avere comportato la creazione di una preferenza a favore di un creditore a danno dell'insieme dei creditori costituitasi non prima di: 6 mesi prima dell'insolvenza, della stipula da parte del debitore di un contratto fiduciario diventato un contratto fiduciario tutelato o del decesso del debitore, se nei 12 mesi dal decesso il patrimonio è divenuto insolvente o è stato nominato un judicial factor. Non sono tuttavia contestabili le operazioni riguardanti il pagamento in contanti di un debito che al momento del pagamento era divenuto esigibile (a meno che l'operazione non fosse collusiva e finalizzata ad arrecare pregiudizio all'insieme dei creditori), le operazioni con cui le parti hanno assunto obblighi reciproci (indipendentemente dal fatto che l'adempimento delle rispettive obbligazioni da parte delle parti avvenga contemporaneamente o in momenti diversi), purché non collusive né le operazioni riguardanti la concessione di un mandato da parte di un debitore che autorizza un debitore esecutato a pagare i fondi sequestrati o parte di essi al creditore procedente, nel caso in cui sia stato emesso un decreto ingiuntivo o un titolo esecutivo per esecuzione sommaria e il decreto o il titolo sia stato preceduto da espropriazione dovuta all'azione o seguito da un'ordinanza di espropriazione. In caso di contestazione, l'organo giurisdizionale, ove soddisfatto, emette un decreto di riduzione o di ristrutturazione dei beni nel patrimonio del debitore oppure un altro rimedio opportuno, a condizione che ciò non pregiudichi i diritti acquisiti, in buona fede e per valore, dal creditore a favore del quale è stata creata la preferenza o per suo tramite o per suo tramite.

Nell'insolvenza societaria, laddove la società abbia preferito un determinato creditore nella gestione della procedura formale di insolvenza oppure abbia concluso un'operazione a un importo inferiore rispetto al valore reale, l'operatore incaricato della procedura concorsuale può perseguire il beneficiario. Su richiesta dell'operatore incaricato della procedura concorsuale nell'ambito di una procedura di liquidazione o amministrazione, l'organo giurisdizionale può modificare il tipo di operazione oppure disporre che il beneficiario ripristini la posizione precedente l'operazione.

Le domande per un'azione revocatoria dei pagamenti preferenziali devono concernere operazioni concluse nei 6 mesi precedenti la nomina dell'amministratore o l'avvio della liquidazione oppure nei 2 anni precedenti in caso di pagamento preferenziale a favore di un socio.

Le domande per un'azione revocatoria delle operazioni concluse a un valore inferiore a quello reale devono riguardare le operazioni effettuate nei due anni precedenti tali eventi.

Un operatore incaricato della procedura concorsuale nell'ambito di una procedura di amministrazione, liquidazione o concordato preventivo può chiedere all'organo giurisdizionale di revocare un'operazione con cui i creditori sono stati frodati. Anche le parti lese da tale operazione possono presentare, previa autorizzazione dell'organo giurisdizionale, una domanda di questo genere.

Nelle procedure di amministrazione e di liquidazione, l'operatore incaricato della procedura concorsuale può altresì proporre una richiesta di indennizzo nei confronti dei dirigenti dell'impresa coinvolti nell'operazione commerciale consapevoli dello stato di insolvenza che ha causato ulteriori perdite ai creditori, della frode nell'esercizio del commercio o dell'inadempimento doloso.

Laddove all'organo giurisdizionale sia presentata un'istanza di liquidazione, qualunque cessione di beni effettuata dopo la presentazione dell'istanza è nulla se non diversamente disposto dall'organo giurisdizionale.

Ultimo aggiornamento: 28/06/2021

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