Aste giudiziarie

Portogallo

Contenuto fornito da
Portogallo

1. Annuncio della vendita e dei prezzi dei beni pignorati

Attualmente i beni sono venduti preferibilmente tramite https://www.e-leiloes.pt/, come previsto all'articolo 837 del Codice di procedura civile portoghese e dagli articoli 20 e seguenti del decreto ministeriale (Portaria) n. 282/2013, del 29 agosto 2013.

Le regole che disciplinano il funzionamento della piattaforma https://www.e-leiloes.pt/ sono state adottate con decreto del ministro della Giustizia n. 12624/2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale portoghese (Diário da República), seconda serie, n. 219, del 9 novembre 2015.

Avviso - In ragione dei numerosi ciberattacchi subiti di recente da varie istituzioni nazionali, l'accesso al sito e-leilões da paesi diversi dal Portogallo è limitato.

Per accedere dall'estero è necessario fornire a suporte@solicitador.net il proprio IP (protocollo internet) che può essere individuato all'indirizzo seguente https://www.whatismyip.com/.

Gli annunci delle vendite sono disciplinati dall'articolo 6 del decreto 12624/2015:

Articolo 6

Avvisi d'asta

  1. Gli annunci relativi alle aste sono pubblicati nel sito www.e-leiloes.pt. Inoltre per decisione della Camera dei consulenti legali (Câmara dos Solicitadores), le informazioni possono essere diffuse in tutto o in parte tramite altri siti web, sulla stampa e via e-mail. Ciò non pregiudica il diritto dell'ufficiale giudiziario legalmente responsabile della procedura di annunciare l'asta con qualsiasi altro mezzo che ritenga opportuno.
  2. Le informazioni pubblicate sul sito www.e-leiloes.pt devono includere, come minimo, gli elementi seguenti:
    1. il numero del ruolo del procedimento legale, l'organo giurisdizionale e l'unità organizzativa interessata;
    2. la data di inizio dell'asta;
    3. la data e l'ora in cui l'asta deve essere conclusa;
    4. il prezzo base del bene (o della collezione) in vendita;
    5. il valore dell'ultima offerta;
    6. se il bene in vendita è un bene mobile, una sua fotografia o una fotografia della collezione che compone il lotto messo all'asta;
    7. una breve descrizione del bene;
    8. la natura del bene;
    9. se si tratta di un bene immobile, la sua ubicazione e composizione, il numero di registro immobiliare e l'iscrizione al catasto, il distretto, il comune, la parrocchia e la posizione geografica approssimativa, una fotografia dell'esterno del bene immobile e, ove possibile, del suo interno se si tratta di un edificio urbano o di un'unità immobiliare;
    10. i dati dell'amministratore giudiziario o del luogo di deposito;
    11. il luogo e l'orario per visionare i beni e il recapito dell'amministratore giudiziario;
    12. i dati dell'ufficiale giudiziario responsabile per l'esecuzione della procedura, compresi il nome, il numero di iscrizione all'albo professionale, i numeri di telefono fisso e portatile, il numero di fax, l'indirizzo e-mail e gli orari in cui può essere contattato;
    13. eventuali questioni di cui le parti interessate devono essere legalmente informate, in particolare se l'esecuzione o il pignoramento sono stati impugnati, se è stato presentato un ricorso e se vi siano gravami che non devono scadere con la vendita o eventuali titolari di diritti privilegiati che si sono manifestati durante il procedimento;
    14. il nome del debitore o dei debitori a cui appartengono i beni messi all'asta.

Prezzo/valore dei beni pignorati

Valore di base: si tratta del valore del bene o del gruppo di beni che compongono un lotto, come stabilito nel procedimento a cui la vendita si riferisce, che può essere in particolare un'esecuzione forzata disciplinata dal Codice di procedura civile oppure una procedura concorsuale disciplinata dal codice delle procedure concorsuali e del risanamento delle imprese (Código da Insolvência e da Recuperação de Empresas).

Valore minimo: il "valore minimo" è il valore a partire dal quale il bene può essere venduto e che corrisponde, ai sensi dell'articolo 816, secondo comma, del codice di procedura civile, all'85 % del valore di base. In alcuni casi, il valore minimo può essere pari al valore di base.

2. Terzi abilitati a condurre l'operazione di vendita

Le norme che regolano le operazioni svolte tramite la piattaforma https://www.e-leiloes.pt/ sono state adottate con decreto del ministro della Giustizia n. 12624/2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale portoghese (Diário da República), seconda serie, n. 219, del 9 novembre 2015, secondo il quale la piattaforma sarebbe stata sviluppata e gestita dalla Camera dei consulenti legali (Câmara dos Solicitadores), ora Ordine dei consulenti legali e degli ufficiali giudiziari (Ordem dos Solicitadores e Agentes de Execução).

Nei procedimenti di esecuzione civile condotti dagli ufficiali giudiziari, la procedura di vendita è prerogativa esclusiva di questi ultimi.

Avviso - In ragione dei numerosi ciberattacchi subiti di recente da varie istituzioni nazionali, l'accesso al sito  e-leilões da paesi diversi dal Portogallo è limitato.

Per accedere dall'estero è necessario fornire a suporte@solicitador.net il proprio IP (protocollo internet) che può essere individuato all'indirizzo seguente https://www.whatismyip.com/.

3. Tipi di aste alle quali le norme potrebbero applicarsi solo in parte

Un esempio sono i valori da vendersi nei mercati regolamentati o direttamente.

Articolo 837 del Codice di procedura civile portoghese - Vendita all'asta telematica

  1. Tranne che nei casi di cui agli articoli 830 e 831, la vendita di beni immobiliari pignorati si dovrebbe preferibilmente effettuare mediante asta telematica, alle condizioni stabilite da un decreto ministeriale emesso dal membro del governo responsabile del settore della Giustizia.

Articolo 830 del Codice di procedura civile portoghese - Valori venduti sui mercati regolamentati

Gli strumenti finanziari e le materie prime quotate sono venduti su mercati regolamentati.

Articolo 831 del Codice di procedura civile portoghese - Vendita diretta

Nei casi in cui la legge prevede che i beni siano ceduti a un determinato soggetto, o in caso di contratto di vendita promissoria con efficacia erga omnes concluso con una parte che intende esercitare il diritto di esecuzione forzata, la vendita viene effettuata direttamente.

Sebbene le aste telematiche siano il mezzo principale di vendita forzata in Portogallo, il Codice di procedura civile prevede anche altri tipi di vendita:

  1. vendita per mezzo di offerte sigillate;
  2. vendita su mercati regolamentati;
  3. vendita diretta a persone o soggetti aventi diritto di acquisto dei beni;
  4. vendita con trattativa privata;
  5. vendita da parte di una casa d'aste;
  6. vendita da parte di un deposito statale o equivalente;
  7. vendita tramite aste telematiche.

4. Informazioni provenienti dai registri mobiliari e immobiliari nazionali

Tra gli organismi di regolamentazione e registrazione figurano i seguenti:

  • l'Istituto dei registri e del notariato - (Instituto dos Registos e do Notariado, I.P. (IRN): si tratta dell'ente pubblico incaricato di attuare e monitorare la linea di condotta dei servizi di registrazione affinché sia garantita la prestazione dei servizi ai cittadini e alle imprese per quanto concerne l'identificazione civile e la registrazione della cittadinanza, dei terreni, delle imprese, dei beni mobili e delle persone giuridiche; l'ente è inoltre incaricato della regolamentazione, del controllo e dell'ispezione delle attività dei notai in materia di beni immobili, imbarcazioni, aeromobili ecc.;
  • la Commissione del mercato dei valori mobiliari portoghese (La Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM)): ha il compito di garantire, sorvegliare e regolamentare i mercati degli strumenti finanziari e i relativi operatori, per contribuire alla protezione degli investitori per quanto riguarda titoli azionari, strumenti finanziari ecc.;
  • l'Istituto nazionale della proprietà industriale (Instituto Nacional de Propriedade Industrial (INPI)): le sue attività principali sono l'assegnazione e la protezione dei diritti di proprietà intellettuale sia a livello nazionale sia all'estero, in collaborazione con le organizzazioni internazionali di cui il Portogallo è membro.

5. Informazioni sulle banche dati che consentono ai creditori di individuare i beni o i crediti dei debitori

È opportuno innanzitutto ricordare che la banca dati è consultata dall'ufficiale giudiziario in via riservata. Il creditore non ha accesso diretto.

L'accesso alle banche dati pubbliche è disciplinato dal decreto ministeriale n. 331-A/2009, del 30 marzo 2009, modificato dal decreto ministeriale n. 350/2013, del 3 dicembre 2013, e dal decreto ministeriale n. 288/2015, del 17 settembre 2015.

L'accesso alle banche dati della Banca del Portogallo è disciplinato dal decreto ministeriale n. 282/2013, del 29 agosto 2013.

Tra le banche dati alle quali un ufficiale giudiziario può accedere per via telematica diretta figurano:

  1. l'autorità fiscale e doganale portoghese;
  2. la banca dati della sicurezza sociale (Segurança Social);
  3. la cassa generale pensionistica (Caixa Geral de Aposentações);
  4. il registro catastale (Registo Predial);
  5. il registro delle imprese (Registo Comercial);
  6. il registro nazionale delle persone giuridiche (Registo Nacional de Pessoas Coletivas);
  7. il registro automobilistico (Registo Automóvel);
  8. la Banca del Portogallo:
  9. l'Istituto di gestione del credito pubblico (Instituto de Gestão de Crédito Público);
  10. CITIUS (piattaforma informatica a supporto delle attività giudiziarie).

6. Informazioni sulle aste giudiziarie telematiche

Le regole che disciplinano il funzionamento della piattaforma https://www.e-leiloes.pt/ sono state adottate con decreto del ministro della Giustizia n. 12624/2015, pubblicato nella Gazzetta ufficiale portoghese (Diário da República), seconda serie, n. 219, del 9 novembre 2015.

Le informazioni possono essere controllate nei siti web seguenti:

Avviso - In ragione dei numerosi ciberattacchi subiti di recente da varie istituzioni nazionali, l'accesso al sito  e-leilões da paesi diversi dal Portogallo è limitato.

Per accedere dall'estero è necessario fornire a suporte@solicitador.net il proprio IP (protocollo internet) che può essere individuato all'indirizzo seguente https://www.whatismyip.com/.

Ultimo aggiornamento: 18/12/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata allo Stato membro interessato. Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea declina qualsiasi responsabilità per le informazioni e i dati contenuti nel documento e quelli a cui esso rimanda. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.