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L'ordinamento sloveno riconosce due categorie di divorzio: a) il divorzio consensuale e b) il divorzio giudiziale.
a) In caso di divorzio consensuale il giudice concede il divorzio ai sensi dell'articolo 64 della legge sul matrimonio e i rapporti familiari (Zakon o zakonski zvezi in družinskih razmerjih, ZZZDR) sempreché sia stato raggiunto un accordo in merito alla cura, all'educazione e al mantenimento di eventuali figli della coppia e ai contatti dei figli con i genitori (per il quale occorre ottenere un parere del centro di assistenza sociale), e allorché i coniugi abbiano presentato un accordo scritto, autenticato da un notaio e dotato di forza esecutiva, sulla divisione dei beni comuni, in cui si specifichi a quale coniuge spettano i diritti di abitazione della casa coniugale, e che contenga clausole relative al mantenimento del coniuge che sia privo di mezzi di sostentamento e disoccupato senza propria colpa.
b) Quando il matrimonio è divenuto "intollerabile" per una qualsivoglia ragione, ciascun coniuge può inoltrare una domanda di divorzio giudiziale. In tale caso è il giudice che decide anche in merito alla cura, all'educazione e al mantenimento di eventuali figli della coppia, e ai contatti dei figli con i genitori. Prima di decidere, il giudice deve consultare i servizi sociali.
In entrambi i casi, dopo aver ricevuto una domanda di divorzio consensuale o giudiziale, il giudice dispone un colloquio di consulenza tra il centro di assistenza sociale e i coniugi, al quale i coniugi devono partecipare personalmente e senza i loro rappresentanti. Il centro di assistenza sociale riferisce al giudice sull'esito del colloquio.
Le conseguenze giuridiche del divorzio sono esposte dettagliatamente di seguito.
Una persona che ha preso il cognome del coniuge in seguito al matrimonio può dichiarare, entro sei mesi dalla pronuncia della sentenza definitiva di divorzio o dalla sentenza di scioglimento del matrimonio, che intende riprendere il cognome che aveva prima di sposarsi. Tale dichiarazione è ammessa soltanto per una persona che non abbia cambiato ulteriormente il proprio cognome durante il matrimonio (articolo 17 della legge sul cognome/Zakon o osebnem imenu, ZOI-1). Il cambio del cognome è una questione amministrativa che non viene decisa da un giudice ma da un organismo amministrativo.
Nella divisione dei beni in comune si presume che i beni appartengano ai coniugi in parti uguali, tuttavia, se uno dei coniugi ritiene che la divisione dei beni in parti uguali lo metta in una posizione di svantaggio, può chiedere che i beni siano divisi in proporzione all'apporto di ciascun coniuge. In tale contesto, il giudice tiene conto non solo del reddito di ciascun coniuge, ma anche di altre circostanze, come l'assistenza prestata da un coniuge verso l'altro coniuge, la cura e l'educazione dei figli, lo svolgimento dei lavori domestici, la manutenzione dei beni, e ogni altra forma di lavoro e di partecipazione all'amministrazione, alla manutenzione e alla valorizzazione dei beni comuni.
CURA ED EDUCAZIONE DEI FIGLI
Nel caso in cui il divorzio sia consensuale i coniugi devono raggiungere un accordo sull'educazione e sulla cura dei figli, mentre spetta al giudice accertare che l'accordo sia nell'interesse di questi ultimi. I genitori possono decidere di comune accordo:
Qualora i genitori non riescano ad accordarsi tra loro, i servizi sociali li aiuteranno a raggiungere un accordo.
Se i genitori si accordano sulla cura e sull'educazione dei figli, possono proporre che il giudice decida in merito tramite un processo di volontaria giurisdizione.
Se i genitori non raggiungono un accordo o se quest'ultimo non è nell'interesse dei figli, il giudice non può sciogliere il matrimonio sulla base di una domanda consensuale, ma dovrà essere avviato un procedimento di divorzio giudiziale.
Se i genitori non riescono ad accordarsi neanche con l'intervento dei servizi sociali, il giudice decide su richiesta di uno dei genitori o di entrambi i genitori:
Prima di decidere, il giudice deve ottenere il parere del centro per l'assistenza sociale e deve altresì tenere conto del parere dei figli, qualora sia espresso dai figli stessi o tramite una persona di loro fiducia e da essi scelta, e a condizione che i figli siano in grado di capirne il significato e le conseguenze.
Nei casi di divorzio giudiziale, e al fine di disciplinare le relazioni tra i coniugi divorziati e i figli minorenni avuti in comune, il giudice decide in merito alla cura e all'educazione dei figli dopo aver stabilito in che modo il migliore interesse dei figli sia tutelato. Anche in tale caso i genitori possono accordarsi sulle questioni riguardanti la cura e l'educazione dei figli in comune nell'interesse di questi ultimi. Le stesse regole si applicano mutatis mutandis alle questioni attinenti alla cura e all'educazione dei figli nel caso di un divorzio consensuale. La decisione in merito al genitore presso il quale il minore dovrà vivere dopo il divorzio e ai contatti con l'altro genitore nonché sul mantenimento è parte integrante della sentenza di divorzio.
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OBBLIGAZIONI ALIMENTARI a favore dei coniugi e dei figli
Il "rapporto di convivenza " (življenjska skupnost) costituisce un elemento essenziale del matrimonio (articolo 3 della legge sul matrimonio e i rapporti familiari). La fine del rapporto di convivenza (prenehanje življenjske skupnosti), o la separazione legale, comporta l'interruzione permanente dell'elemento essenziale delle relazioni reciproche tra i coniugi. Quando il rapporto di convivenza finisce, cessano i legami patrimoniali, intimi ed affettivi tra i coniugi, come accade, per esempio, con il tetto coniugale.
La legge non stabilisce condizioni specifiche per la separazione legale. I giudici decidono in merito alla separazione in ogni singolo procedimento in funzione delle circostanze e delle caratteristiche specifiche di ciascun caso particolare.
La separazione legale non produce effetti giuridici sul vincolo del matrimonio; ciò significa, quindi, che la separazione pone fine soltanto al rapporto di convivenza e non al matrimonio. Per sciogliere il vincolo matrimoniale è necessario avviare un'azione legale o presentare una proposta di divorzio consensuale. Con la separazione legale i coniugi pongono fine alla comunione dei beni. Il coniuge a carico può chiedere gli alimenti in via giudiziale entro un anno dalla separazione legale.
Per "annullamento del matrimonio" s'intende che, nel momento in cui il matrimonio è stato contratto, non sussistevano le condizioni stabilite dalla legge per considerarlo valido (ad esempio, mancanza del libero consenso, consenso ottenuto con la forza o per errore, mancato rispetto della procedura prescritta dalla legge, matrimonio contratto tra persone aventi un legame di parentela diretto, affette da gravi disturbi mentali o prive della capacità di agire). Gli effetti giuridici del matrimonio cessano a partire dal giorno in cui la sentenza di annullamento diventa definitiva.
Il matrimonio non viene annullato ipso iure, ma con sentenza di annullamento.
L'ordinamento sloveno opera una distinzione tra le cause di annullamento del matrimonio relative e assolute. La distinzione si riferisce alle categorie di persone che possono chiedere l'annullamento.
a) Cause di annullamento relative:
b) Cause di annullamento assolute [in tal caso, oltre ai coniugi, sono legittimate a chiedere l'annullamento determinate persone che traggono un beneficio diretto e giuridicamente tutelato dall'annullamento (per esempio gli eredi del coniuge deceduto possono, dopo la morte di quest'ultimo, chiedere l'annullamento del matrimonio affinché il coniuge superstite perda il diritto alla successione); inoltre i beneficiari possono intentare un'azione anche dopo l'annullamento del matrimonio; un'azione può essere avviata anche dal pubblico ministero]:
L'annullamento produce effetti giuridici dal giorno in cui viene pronunciata la sentenza definitiva. Per le questioni riguardanti le relazioni patrimoniali tra i coniugi, le obbligazioni alimentari nei confronti del coniuge a carico, i regali scambiati tra i coniugi e i rapporti dei coniugi con i figli avuti in comune, in caso di annullamento del matrimonio valgono le stesse disposizioni applicabili in caso di divorzio.
La legge relativa alla mediazione in materia civile e commerciale (Zakon o mediaciji v civilnih in gospodarskih zadevah), che è entrata in vigore nel giugno 2008, disciplina il ricorso alla mediazione nelle controversie riguardanti le questioni di diritto civile e commerciale, le questioni derivanti dai rapporti di diritto del lavoro, di famiglia o altri rapporti di diritto privato, con riferimento alle pretese che le parti possono liberamente far valere e definire, tranne quando una legge specifica disponga altrimenti in relazione a uno qualsiasi dei tipi di controversie suindicati. Il matrimonio non può essere sciolto senza l'intervento del giudice, essendo necessaria la presentazione di una domanda di divorzio giudiziale o consensuale.
L'istanza di divorzio giudiziale o consensuale dovrà includere una copia dell'estratto di matrimonio e degli estratti di nascita dei coniugi, mentre all'udienza i coniugi dovranno esibire un documento di identità.
Il giudice può esonerare le parti dal pagamento delle spese giudiziali qualora il versamento di queste spese riducesse in maniera considerevole il livello di sussistenza minimo delle stesse e dei loro familiari. I cittadini stranieri nelle situazioni definite dagli accordi internazionali o gli stranieri cui si riconoscano le condizioni di reciprocità sono esonerati dal pagamento delle spese giudiziali (articoli 10 e 11 della legge sulle spese giudiziali /Zakon o sodnih taksah, ZST-1).
Le parti possono richiedere il patrocinio a spese dello Stato per coprire i costi relativi agli onorari degli avvocati e dei periti; la decisione relativa a una domanda di patrocinio a spese dello Stato spetta al tribunale distrettuale nel cui territorio l'interessato ha la residenza permanente. Nell'ambito di tale procedura, il giudice valuta i criteri (sostanziali ed economici) per l'ammissione al beneficio del gratuito patrocinio alla luce delle disposizioni di cui alla legge pertinente (Zakon o brezplačni pravni pomoči).
È possibile impugnare una sentenza di divorzio o di annullamento del matrimonio dinanzi ad un tribunale superiore (višje sodišče), generalmente entro 15 giorni dalla pronuncia della sentenza. Una sentenza di divorzio consensuale può essere impugnata per i seguenti motivi:
La revisione (mezzo di ricorso straordinario) non è ammessa per le controversie matrimoniali.
Ai sensi dell'articolo 21 del regolamento (CE) n. 2201/2003, le decisioni pronunciate in un altro Stato membro sono riconosciute senza che sia necessario ricorrere ad alcun procedimento.
Ogni persona interessata può chiedere che venga emanata una decisione per riconoscere ‑ o non riconoscere ‑ una sentenza emessa da un giudice straniero. In tale caso, l'interessato deve presentare una domanda al tribunale distrettuale competente in Slovenia per ottenere una dichiarazione di esecutività.
La procedura per inoltrare una richiesta in tal senso è regolata dalle leggi slovene.
Chiunque richieda o contesti il riconoscimento di una decisione giudiziaria o richieda una dichiarazione di esecutività deve presentare la seguente documentazione:
Le disposizioni del regolamento (CE) n. 2201/2003 (Bruxelles II bis) si applicano principalmente e direttamente alle questioni di giurisdizione internazionale che riguardano i cittadini e i residenti degli Stati membri dell'UE.
Se al momento della presentazione dell'istanza di divorzio i coniugi sono cittadini di paesi diversi, si applicano cumulativamente le leggi dei paesi di cui sono cittadini, conformemente alle disposizioni della legge slovena (articolo 37, paragrafo 2, della legge recante norme di diritto internazionale privato e processuale/Zakon o mednarodnem zasebnem pravu in postopku).
Se il matrimonio non può essere sciolto in base alle norme succitate, si applicherà la legge slovena se al momento della presentazione dell'istanza di divorzio uno dei coniugi aveva la residenza permanente nella Repubblica di Slovenia.
Se uno dei coniugi è cittadino sloveno, ma non ha la residenza permanente in Slovenia, e il matrimonio non può essere sciolto secondo le norme indicate all'articolo 37, paragrafo 2, della legge recante norme di diritto internazionale privato e processuale, si applicherà la legge slovena vigente.
http://www.dz-rs.si/wps/portal/Home/deloDZ/zakonodaja/preciscenaBesedilaZakonov
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