Divorzio e separazione legale

Lussemburgo
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Quali sono le condizioni per ottenere il divorzio?

Secondo l’ordinamento lussemburghese esistono due forme di divorzio: il divorce par consentement mutuel (divorzio consensuale) e il divorce pour rupture irrémédiable des relations conjugales (divorzio per rottura irreparabile del rapporto coniugale).

  • Divorzio consensuale

Il divorzio consensuale può essere richiesto congiuntamente dai coniugi quando si accordano sulla rottura del matrimonio e sulle relative conseguenze.

Se i coniugi possiedono beni da dividere, un notaio deve provvedere all’inventario e alla stima di tali beni e i coniugi si accordano poi liberamente riguardo ai loro rispettivi diritti sui beni in questione. Per contro l’intervento del notaio non è previsto se non vi sono beni da inventariare.

I coniugi devono inoltre accordarsi sul loro luogo di residenza durante il procedimento di divorzio, sull’affidamento dei figli durante e dopo il procedimento, sul contributo di ciascuno di essi all’educazione e al mantenimento dei figli prima e dopo il divorzio e infine sull’importo dell’eventuale assegno di mantenimento che uno dei coniugi dovrà versare all’altro durante il procedimento e dopo la sentenza di divorzio. Quest’accordo deve essere documentato per iscritto (“contratto”) da un avvocato o da un notaio. Il contratto deve poi essere approvato dal tribunale, il quale verifica che l’interesse superiore dei figli sia tutelato e che non siano lesi gli interessi di uno dei coniugi in modo palesemente sproporzionato. Il contratto approvato fa parte integrante della sentenza di divorzio.

  • Divorzio per rottura irrimediabile del rapporto coniugale

Il divorzio per rottura irrimediabile del rapporto coniugale può essere richiesto da uno dei coniugi o, in caso di accordo sul principio del divorzio ma non su tutte le sue conseguenze, congiuntamente da entrambi i coniugi.

La rottura irreparabile è stabilita dall’accordo raggiunto dai coniugi sul principio del divorzio o dalla richiesta di un solo coniuge, mantenuta dopo un periodo di riflessione non superiore a tre mesi, rinnovabile una volta.

2 Quali sono le cause del divorzio?

Secondo l’ordinamento lussemburghese esistono due forme di divorzio: il divorzio consensuale e il divorzio per rottura irreparabile del rapporto coniugale.

3 Quali sono gli effetti giuridici di un divorzio per quanto riguarda:

3.1 i rapporti personali tra coniugi (ad esempio, il cognome)?

Con la pronuncia del divorzio il matrimonio si scioglie e cessano gli obblighi reciproci dei coniugi in termini di fedeltà, sostegno e assistenza.

Secondo il diritto lussemburghese, nessuno può usare un nome o un cognome diverso da quelli indicati sul certificato di nascita: chiunque abbia cessato di servirsene deve riprenderne l’uso. Pertanto un mutamento dello stato civile, per esempio con il matrimonio, non implica cambiamenti del nome per nessuno dei coniugi. Prendere il cognome del coniuge non è un diritto acquisito. L’altro coniuge deve autorizzare l’uso del proprio cognome.

I giudici lussemburghesi hanno statuito sugli effetti che il divorzio produce sul cognome usato da una persona:

una donna divorziata può continuare a usare il cognome dell’ex marito solo se questi la autorizza e quest’ultimo può ritirare il consenso in qualsiasi momento. L’ex marito ha il potere discrezionale di opporsi all’uso del proprio cognome, pertanto i giudici non possono autorizzare una donna divorziata a continuare a usare il cognome del marito per un tempo illimitato, neppure per ragioni professionali, qualora il marito vi si opponga. Tuttavia, ove la moglie abbia acquisito una certa notorietà a livello professionale con il cognome del marito e allo scopo di evitare eventuali danni economici, il giudice può concedere alla moglie un termine per informare i clienti del suo nuovo cognome – sentenza della Corte del 24 maggio 2006, P. 33, pag. 258.

3.2 la divisione dei beni dei coniugi?

  • Con la sentenza di divorzio si determina la liquidazione e la divisione del patrimonio coniugale. In assenza di contratto matrimoniale, i coniugi rientrano nel regime della comunione legale, secondo cui la comunione dei beni si estende solo agli acquisti successivi al matrimonio. Il divorzio scioglie il regime di comunione. In occasione della divisione dei beni, occorre distinguere due fasi principali:
    • In una prima fase, ciascuno dei coniugi si riappropria dei beni che non rientravano nella comunione, qualora esistano in natura, o dei beni che li hanno surrogati.
    • In una seconda fase, la massa comune, attiva e passiva, viene liquidata. Per ciascun coniuge viene effettuato il calcolo di ciò che deve avere e di ciò che deve dare alla comunione.
  • Se un coniuge è stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati di cui agli articoli 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401 bis, 402, 403, 404, 405 e 409 del codice penale (oltraggio al pudore, stupro, percosse e lesioni dolose, omicidio e lesioni personali volontarie, omicidio volontario, assassinio, infanticidio e avvelenamento), commesso durante il matrimonio nei confronti dell’altro coniuge o di un figlio che vive sotto lo stesso tetto o se è stato condannato per un tentativo di reato di cui agli articoli 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 e 405 del codice penale, commesso durante il matrimonio nei confronti delle stesse persone di cui sopra, questi perde, su richiesta dell’altro coniuge, gli avantages matrimoniaux (vantaggi matrimoniali) che quest’ultimo gli aveva concesso. Il coniuge innocente conserva invece i vantaggi che ha ricevuto dal coniuge, anche se questi vantaggi dovevano essere reciproci e questa condizione non è soddisfatta.
  • Il coniuge che durante il matrimonio abbia abbandonato o ridotto la propria attività professionale può effettuare un riscatto retroattivo presso il regime previdenziale generale in base alle condizioni e ai criteri previsti dalla legislazione applicabile in materia civile e di previdenza sociale. A tal fine, prima della sentenza di divorzio e a condizione che al momento della domanda non abbia superato i sessantacinque anni di età, il coniuge può chiedere al giudice che si pronuncia sul divorzio di procedere al calcolo di un “importo di riferimento” basato sulla differenza tra i rispettivi redditi dei coniugi durante il periodo di abbandono o di riduzione dell’attività professionale. Le modalità di calcolo di tale importo sono definite dal regolamento granducale dell’11 settembre 2018 relativo al calcolo dell’importo di riferimento e alle modalità di pagamento e restituzione degli importi di cui all’articolo 252 del codice civile. Ai fini del riscatto retroattivo, il coniuge che ha abbandonato o ridotto la propria attività vanta, nei confronti dell’altro coniuge, un credito pari al cinquanta per cento dell’importo di riferimento, considerato entro i limiti delle attività costituite dai beni comuni o indivisi disponibili dopo la liquidazione del debito. L’importo equivalente a questo credito è dovuto dal coniuge creditore.

3.3 i figli minori dei coniugi?

In linea di principio, il divorzio dei genitori non modifica le condizioni dell’autorità genitoriale, che continua a essere esercitata congiuntamente da entrambi. Questi ultimi devono continuare a prendere insieme tutte le decisioni importanti della vita del figlio (mantenimento, educazione, orientamento scolastico, ecc.).

Solo quando lo richiede l’interesse superiore del figlio, il giudice affida l’esercizio dell’autorità genitoriale a uno solo dei genitori. In questo caso a prendere da solo le decisioni riguardanti il figlio è il genitore chiamato ad assumersene la responsabilità. L’altro genitore conserva tuttavia il diritto a essere informato e a seguire il mantenimento e l’educazione del figlio e, salvo eccezioni per gravi motivi, mantiene anche il diritto di visita e di alloggio. Ad esempio, in caso di separazione dei genitori, ogni genitore deve mantenere relazioni personali con il figlio e rispettare i legami tra quest’ultimo e l’altro genitore.

In caso di divorzio, salvo decisione contraria, i genitori devono continuare a contribuire insieme alle spese di mantenimento e di educazione del figlio. Questo contributo si presenta sotto forma di assegno di mantenimento e non cessa automaticamente al raggiungimento della maggiore età del figlio. Il contributo può essere versato direttamente al figlio maggiorenne ed è soggetto a revisione in base alle esigenze di quest’ultimo e alla variazione delle risorse e degli oneri di ciascun genitore.

Per quanto riguarda il luogo di residenza del figlio, si possono verificare due situazioni (tranne nel caso eccezionale in cui il tribunale decida di affidare il figlio a terzi):

  • la residenza del figlio è stabilita presso il domicilio di uno dei genitori. In tal caso, salvo gravi motivi, viene concesso all’altro genitore un diritto di visita e di alloggio; oppure
  • la residenza è fissata alternativamente presso il domicilio di ciascun genitore; in tal caso il giudice verifica che l’ipotesi della residenza alternata corrisponda all’interesse del figlio. La residenza alternata non richiede necessariamente una rigorosa divisione del tempo di residenza del figlio presso il domicilio di ciascun genitore.

I coniugi che si accordano sulle modalità di esercizio dell’autorità genitoriale, sul domicilio e sulla residenza del figlio, sul diritto di visita e di alloggio, nonché sul contributo al mantenimento e all’educazione del figlio possono sottoporre tale accordo al giudice nell’ambito del procedimento di divorzio. Se il giudice ritiene che l’accordo tuteli sufficientemente gli interessi del figlio e se il consenso dei coniugi viene espresso liberamente, il giudice può tenerne conto al momento della sua pronuncia.

Il divorzio dei genitori non priva i figli dei vantaggi che altrimenti sarebbero stati loro concessi e in tal senso non sono per nulla dissimili dai figli dei genitori non divorziati.

3.4 l’obbligo alimentare nei confronti dell’altro coniuge?

Il giudice può imporre a uno dei coniugi l’obbligo di versare all’altro coniuge un assegno di mantenimento. Quest’assegno è determinato in base alle esigenze del coniuge al quale viene versato e nei limiti delle facoltà contributive dell’altro coniuge. In caso di accordo tra i coniugi, il giudice può decidere che l’assegno sia versato in capitale, di cui determina l’importo e le modalità.

Nel definire i bisogni e le capacità contributive, il tribunale tiene conto dei seguenti elementi:

1° l’età e lo stato di salute dei coniugi;

2° la durata del matrimonio;

3° il tempo da loro già dedicato o che dovranno dedicare all’educazione dei figli;

4° la loro qualifica e condizione professionale rispetto al mercato del lavoro;

5° la loro disponibilità a trovare nuovi posti di lavoro;

6° i diritti esistenti e prevedibili dei coniugi;

7° il loro patrimonio, sia in termini di capitale che di reddito, dopo la liquidazione del patrimonio coniugale.

La durata dell’assegno di mantenimento non può essere superiore alla durata del matrimonio, salvo in circostanze eccezionali.

Tranne quando è versato come capitale, l’assegno è soggetto a revisione e revocabile.

Se un coniuge è stato condannato con sentenza passata in giudicato per uno dei reati di cui agli articoli 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 401 bis, 402, 403, 404, 405 e 409 del codice penale (oltraggio al pudore, stupro, percosse e lesioni dolose, omicidio e lesioni personali volontarie, omicidio volontario, assassinio, infanticidio e avvelenamento), commesso durante il matrimonio nei confronti dell’altro coniuge o di un figlio che vive sotto lo stesso tetto, o se è stato condannato per un tentativo di reato di cui agli articoli 372, 375, 376, 377, 393, 394, 396, 397, 401, 403, 404 e 405 del codice penale, commesso durante il matrimonio nei confronti delle stesse persone, questi perde, su richiesta dell’altro coniuge, qualsiasi diritto all’assegno di mantenimento.

4 Cosa significa "separazione legale" in termini pratici?

La separazione personale allenta il vincolo matrimoniale, ma non lo scioglie: pone fine al dovere di convivenza, ma non fa venir meno il dovere di fedeltà e di assistenza tra i coniugi.

5 Quali sono le condizioni per la separazione legale?

I motivi della separazione personale sono identici a quelli del divorzio per rottura irreparabile del rapporto coniugale.

6 Quali sono gli effetti giuridici della separazione legale?

La separazione personale comporta sempre la separazione dei beni. Se la separazione personale si è protratta per tre anni, ciascun coniuge può chiedere al tribunale il divorzio. Nel caso in cui l’altro coniuge non acconsenta a far cessare immediatamente la separazione, il tribunale pronuncia il divorzio.

7 Cosa significa "annullamento del matrimonio" in termini pratici?

Con l’annullamento il matrimonio è dichiarato nullo con sentenza pronunciata dal tribunale. In altri termini, il matrimonio si considera non essere mai stato celebrato.

8 Quali sono le cause di annullamento del matrimonio?

Esistono vari motivi di annullamento del matrimonio:

  • il matrimonio è stato contratto senza il libero consenso dei coniugi. È il caso in cui vi è stata violenza oppure errore su una qualità essenziale dell’altra parte;
  • il matrimonio è stato contratto senza il consenso dei genitori (o l’autorizzazione del giudice) quando uno dei coniugi era minorenne al momento del matrimonio;
  • la bigamia, che si verifica quando uno dei coniugi è coniugato contemporaneamente con più persone;
  • i coniugi hanno un certo grado di parentela;
  • il matrimonio è di convenienza, finalizzato all’ottenimento di un vantaggio di residenza;
  • i requisiti formali del matrimonio non sono soddisfatti: il matrimonio non è stato contratto pubblicamente, è stato celebrato dinanzi a un pubblico ufficiale sprovvisto di adeguata autorizzazione.

9 Quali sono gli effetti giuridici dell’annullamento del matrimonio?

Il matrimonio dichiarato nullo produce tuttavia degli effetti (teoria del “matrimonio putativo”):

  • nei confronti di entrambi i coniugi, se hanno contratto matrimonio in buona fede;
  • nei confronti del coniuge che ha agito in buona fede;
  • nei confronti dei figli nati da tale matrimonio, anche se entrambi i genitori erano in malafede.

Per contro, il matrimonio annullato non produce mai effetti giuridici nei confronti del coniuge che ha agito in buona fede.

10 Vi sono procedure alternative stragiudiziali per risolvere questioni relative al divorzio senza adire l’autorità giudiziaria?

Nel Granducato di Lussemburgo il matrimonio può essere sciolto solo mediante decisione giudiziaria e mai ricorrendo a mezzi stragiudiziali alternativi o alla mediazione. La mediazione familiare può invece essere utile per le questioni relative alla liquidazione, alla divisione della comunione dei beni e all’indivisione, alle obbligazioni alimentari e al contributo agli oneri del matrimonio, all’obbligo di mantenimento dei figli e all’esercizio dell’autorità genitoriale.

11 A quale autorità va presentata una domanda di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio? Quali sono le formalità da rispettare e i documenti da allegare alla domanda?

Dove inviare la domanda

  • La domanda di divorzio o di separazione personale va presentata al tribunale circondariale del luogo in cui i coniugi hanno il domicilio comune o, in caso contrario, del luogo in cui ha il domicilio la parte convenuta o, in caso di divorzio consensuale, del luogo in cui ha il domicilio una delle parti, fatto salvo il rispetto delle disposizioni del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000.
  • La domanda di annullamento del matrimonio deve essere presentata al tribunale circondariale del luogo in cui si trova il domicilio della famiglia o, se i genitori vivono separati, al tribunale circondariale del luogo in cui ha il domicilio il genitore con cui i figli minorenni risiedono abitualmente in caso di esercizio congiunto dell’autorità genitoriale, oppure al tribunale circondariale del luogo in cui ha il domicilio il genitore che esercita da solo tale autorità; negli altri casi, deve essere presentata presso il tribunale circondariale del luogo in cui risiede colui che non ha assunto l’iniziativa del procedimento. In caso di domanda congiunta, il tribunale circondariale competente è, a scelta delle parti, quello del luogo in cui è domiciliata l’una o l’altra parte. Queste norme si applicano nel rispetto delle disposizioni previste dal regolamento (CE) n. 2201/2003.

Le domande sono trattate dal juge aux affaires familiales (giudice competente in materia familiare).

Formalità da rispettare e documenti da allegare

  • Per quanto riguarda il divorzio consensuale, il procedimento è suddiviso in varie fasi. In presenza di beni da dividere, i coniugi devono chiedere a un notaio di provvedere a un inventario e alla stima di tutti i loro beni mobili e immobili. Successivamente i coniugi si accordano liberamente riguardo ai loro rispettivi diritti sui beni in questione. Devono inoltre stipulare un contratto diretto a disciplinare una serie di aspetti, tra cui la residenza dei coniugi durante il procedimento, la custodia dei figli e l’amministrazione dei loro beni, il diritto di visita, il contributo dei coniugi al mantenimento e all’educazione dei figli e l’eventuale assegno di mantenimento dovuto da un coniuge all’altro. Questo contratto deve essere redatto da un avvocato o da un notaio.

    Il giudice viene poi adito mediante ricorso presentato congiuntamente dai due coniugi in cancelleria. Per adire il giudice non è obbligatorio farsi rappresentare da un avvocato.

Il ricorso contiene:

1° la data;

2° il nome e cognome, la professione e il/i domicilio/i dei coniugi;

3° la data e il luogo di nascita dei coniugi;

4° se del caso, l’indicazione dell’identità dei figli comuni;

5° l’oggetto della domanda;

6° l’esposizione sommaria dei fatti e dei motivi invocati.

Oltre al contratto di cui sopra, al ricorso devono essere allegati i seguenti documenti:

1° un estratto del certificato di matrimonio;

2° un estratto dei certificati di nascita dei coniugi;

3° un estratto dei certificati di nascita dei figli comuni;

4° un documento attestante la cittadinanza dei coniugi;

5° se del caso, il contratto sulla designazione della legge applicabile al divorzio dei coniugi, in applicazione dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale e nelle forme previste da tale regolamento. I coniugi possono inoltre designare la legge applicabile al divorzio a norma dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1259/2010 e in base alle forme previste da tale regolamento nell’accordo di divorzio consensuale;

6° ogni altro documento che i coniugi vogliano utilizzare.

Gli atti e i documenti depositati con il ricorso, di cui le parti intendano servirsi, e provenienti da un’autorità pubblica straniera, devono nel caso essere legalizzati.

  • In caso di divorzio per rottura irreparabile del rapporto coniugale o di separazione personale, è obbligatorio farsi assistere da un avvocato. Il tribunale circondariale deve essere adito mediante ricorso depositato in cancelleria.

Il ricorso contiene:

1° la data;

2° il nome e cognome, la professione e il/i domicilio/i dei coniugi;

3° la data e il luogo di nascita dei coniugi;

4° se del caso, l’indicazione dell’identità dei figli comuni;

5° l’oggetto della domanda;

6° l’esposizione sommaria dei fatti e dei motivi invocati.

Il ricorso può contenere anche la richiesta di emissione di provvedimenti provvisori riguardanti la persona, gli alimenti e i beni sia dei coniugi che dei loro figli.

Al ricorso devono essere allegati i seguenti documenti:

1° un estratto del certificato di matrimonio;

2° un estratto dei certificati di nascita dei coniugi o del richiedente;

3° un estratto dei certificati di nascita dei figli comuni;

4° un documento attestante la cittadinanza dei coniugi o del richiedente;

5° se del caso, l’accordo sulla designazione della legge applicabile al divorzio dei coniugi in applicazione dell’articolo 5 del regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale e nelle forme previste da tale regolamento.

6° se del caso, un progetto di regolamento degli effetti del divorzio su cui c’è accordo tra i coniugi;

7° se del caso, una copia della decisione di condanna di un coniuge per uno dei reati di cui ai precedenti punti 3.2 e 3.4;

8° ogni altro documento che il o i richiedenti intendano utilizzare.

Gli atti e i documenti depositati con il ricorso, di cui le parti intendano servirsi, e provenienti da un’autorità pubblica straniera, devono nel caso essere legalizzati.

  • In caso di domanda di annullamento del matrimonio, il giudice viene adito mediante ricorso depositato in cancelleria. Per adire il giudice non è obbligatorio farsi rappresentare da un avvocato. Il ricorso contiene:

1° la data;

2° il nome e cognome e il domicilio delle parti;

3° la data e il luogo di nascita delle parti;

4° l’oggetto della domanda;

5° l’esposizione sommaria dei fatti e dei motivi invocati.

Gli atti e i documenti depositati con il ricorso, di cui le parti intendano servirsi, e provenienti da un’autorità pubblica straniera, devono nel caso essere legalizzati.

12 Posso ottenere il patrocinio a spese dello Stato a copertura dei costi del procedimento?

Le persone i cui redditi sono considerati insufficienti secondo la legge lussemburghese possono beneficiare del patrocinio a spese dello Stato. A tal fine devono compilare un questionario disponibile presso l’ordine degli avvocati di Lussemburgo e inviarlo al Bâtonnier (Presidente) dell’ordine degli avvocati territorialmente competente, al quale spetta la decisione.

Il patrocinio a spese dello Stato copre tutte le spese relative a procedimenti, procedure o atti per i quali è stato concesso; copre in particolare l’imposta di bollo e di registro, le spese di cancelleria, gli onorari di avvocati, i diritti e le spese dell’ufficiale giudiziario, le spese e gli onorari dei notai, le spese e gli onorari dei tecnici, i costi della testimonianza, i compensi dei traduttori e degli interpreti, le spese per i certificats de coutume (certificati di usi e consuetudini), le spese di viaggio, i diritti e le spese delle formalità di iscrizione, di ipoteca e di garanzia, nonché le spese di inserzione sui giornali (all’occorrenza).

13 È possibile ricorrere in appello contro una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio?

Nel Granducato di Lussemburgo è possibile proporre appello contro questo tipo di decisioni. In linea di massima il termine per l’appello è di 40 giorni, ma può essere prorogato nel caso in cui l’appellante risieda all’estero. Competente a pronunciarsi in appello è la Corte superiore di giustizia.

14 Che cosa occorre fare per ottenere il riconoscimento in questo Stato membro, di una decisione di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata da un’autorità giudiziaria di un altro Stato membro?

La decisione di divorzio/separazione personale/annullamento del matrimonio emessa dal giudice di un altro paese dell’Unione europea beneficia, ai sensi del regolamento (CE) n. 2201/2003 del Consiglio, del 27 novembre 2003, relativo alla competenza, al riconoscimento e all’esecuzione delle decisioni in materia matrimoniale e in materia di responsabilità genitoriale, che abroga il regolamento (CE) n. 1347/2000, del principio del riconoscimento automatico nel Granducato di Lussemburgo. Di conseguenza, il riconoscimento della decisione non richiede l’espletamento di alcuna procedura.

In Lussemburgo non è necessario ricorrere a una procedura preliminare per ottenere la rettifica degli atti di stato civile a seguito di una sentenza pronunciata da un giudice di uno Stato membro dell’Unione europea passata in giudicato. La decisione giudiziaria con cui viene pronunciato il divorzio deve essere annotata a margine dell’atto di matrimonio e degli atti di nascita dei coniugi. Se il matrimonio è stato celebrato all’estero, la decisione del tribunale deve essere trascritta nei registri di stato civile del comune in cui l’atto di matrimonio è stato trascritto, o in quelli della città di Lussemburgo, e annotata a margine degli atti di nascita di ciascuno dei coniugi.

15 Qual è il giudice competente per l'opposizione al riconoscimento di una decisione relativa alla pronuncia di divorzio/separazione legale/annullamento di matrimonio pronunciata in un altro Stato membro? Quali procedure si applicano in questi casi?

Ogni parte interessata può chiedere al presidente del tribunale circondariale di negare il riconoscimento di una decisione di divorzio, separazione personale o annullamento di matrimonio pronunciata da un giudice di un altro Stato membro dell’Unione europea.

Il presidente del tribunale circondariale si pronuncia entro un breve termine; la persona contro la quale è richiesto il diniego del riconoscimento può astenersi dal presentare osservazioni in tale fase del procedimento. La richiesta può essere respinta solo per i seguenti motivi:

  • manifesta contrarietà all’ordine pubblico;
  • mancato rispetto dei diritti di difesa;
  • incompatibilità con una decisione emessa in un procedimento connesso.

Ciascuna delle parti può impugnare la decisione del presidente del tribunale distrettuale dinanzi alla corte d’appello. Il ricorso è esaminato secondo le norme sul procedimento in contraddittorio. La decisione della corte d’appello può essere impugnata dinanzi alla Corte di cassazione.

16 Qual è la legge applicabile da parte del giudice nel quadro di una procedura di divorzio tra coniugi che non vivono in questo Stato membro o che sono di nazionalità diversa?

Il Granducato di Lussemburgo applica il regolamento (UE) n. 1259/2010 del Consiglio, del 20 dicembre 2010, relativo all’attuazione di una cooperazione rafforzata nel settore della legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, applicabile dal 21 giugno 2012 tra Belgio, Bulgaria, Germania, Spagna, Estonia (dall’11 febbraio 2018), Francia, Grecia (dal 29 luglio 2015), Italia, Lettonia, Lituania (dal 22 maggio 2014), Lussemburgo, Ungheria, Malta, Austria, Portogallo, Romania e Slovenia; detto regolamento stabilisce che i coniugi possano designare di comune accordo la legge applicabile al divorzio e alla separazione personale, purché si tratti di una delle seguenti leggi:

  • la legge dello Stato della residenza abituale dei coniugi al momento della sottoscrizione del contratto; oppure
  • la legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi, a condizione che uno di essi vi risieda ancora al momento della sottoscrizione del contratto; oppure
  • la legge dello Stato di cui uno dei coniugi ha la cittadinanza al momento della sottoscrizione del contratto; oppure
  • la legge del foro.

In virtù del regolamento di cui sopra, in mancanza di scelta ai sensi del paragrafo precedente, il divorzio e la separazione personale sono soggetti:

  • alla legge dello Stato del luogo di residenza abituale dei coniugi nel momento in cui il giudice viene adito; o, in caso contrario,
  • alla legge dello Stato dell’ultima residenza abituale dei coniugi, a condizione che tale residenza non si sia conclusa da più di un anno da quando il giudice è stato adito e a condizione che uno dei coniugi risiedesse ancora in tale Stato nel momento in cui il giudice è stato adito; o, in caso contrario,
  • alla legge dello Stato della cittadinanza dei coniugi nel momento in cui il giudice è stato adito; o, in caso contrario,
  • alla legge dello Stato del giudice adito.

Quando il regolamento (UE) n. 1259/2010 non è applicabile, il divorzio e la separazione personale sono disciplinati nel diritto lussemburghese dalla:

  • legge nazionale dei coniugi, nel caso in cui abbiano la stessa cittadinanza;
  • legge del domicilio effettivo comune, nel caso in cui abbiano cittadinanza diversa;
  • legge del foro, nel caso in cui i coniugi di cittadinanza diversa non abbiano un domicilio effettivo comune.

Link

Brochure: Il divorzio nel granducato di Lussemburgo;

LEGILUX;

Portale della giustizia.

 

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Ultimo aggiornamento: 17/12/2020

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