

Uno dei due coniugi deve presentare al giudice una domanda scritta (denominata "petition", istanza). Le domande di divorzio sono trattate dal tribunale della famiglia cui i coniugi devono presentare le proprie istanze. Il richiedente deve fornire prova della rottura irrimediabile del vincolo matrimoniale e di uno dei cinque fatti elencati nel prosieguo.
Il divorzio non può essere richiesto prima che sia decorso almeno un anno dal matrimonio, mentre una domanda di annullamento può essere presentata in qualsiasi momento successivo ad esso. Tuttavia, al fine di provare la rottura irrimediabile del vincolo matrimoniale è possibile avvalersi di elementi di prova riferiti al primo anno successivo al matrimonio.
A partire da marzo 2014 in Inghilterra e in Galles le coppie omosessuali possono contrarre matrimonio. Al divorzio si applicano le medesime disposizioni, che si tratti di una coppia omosessuale o eterosessuale.
Dal 2005 le coppie omosessuali hanno la possibilità, in Inghilterra, di formalizzare dal punto di vista giuridico la loro relazione stipulando un'unione civile. Le parti di una siffatta unione possono chiederne lo scioglimento o chiedere un provvedimento di separazione in caso di fallimento della loro relazione. Il procedimento è analogo al divorzio, alla separazione giudiziale e all'annullamento del matrimonio, come descritta sopra. Maggiori informazioni sono reperibili sul sito del governo.
Nell'ambito di un matrimonio contratto tra persone dello stesso sesso si parla, nel caso di due uomini, di marito e marito, e nel caso di due donne, di moglie e moglie.
L'unico motivo di divorzio è la rottura irrimediabile del vincolo matrimoniale. Al fine di dimostrare tale circostanza, occorre fornire prova di una o più "inadempienze" coniugali, ossia:
Il giudice deve verificare al meglio i fatti asseriti dal richiedente (attore) ed eventualmente dall'altro coniuge (convenuto). Il giudice, se ritiene che sia stata fornita prova della rottura irreversibile del rapporto matrimoniale, emette un provvedimento di divorzio.
Il giudice, se ritiene che la rottura irreversibile del rapporto matrimoniale sia stata provata, emetterà inizialmente un "decree nisi" (un decreto provvisorio). Dopo sei settimane è possibile chiedere che il decreto sia dichiarato irrevocabile ("decree absolute"). Non sono previsti limiti di tempo per la presentazione di quest'ultima domanda.
Tuttavia, se la domanda di decreto irrevocabile è presentata più di 12 mesi dopo il decreto provvisorio, il richiedente è tenuto a fornire una spiegazione scritta che:
Il tribunale della famiglia può esigere dal richiedente che renda una dichiarazione giurata comprovante la spiegazione fornita e, ove lo ritenga opportuno, può farlo al momento della presentazione della domanda.
Le parti sono libere di contrarre nuove nozze (o di stipulare un'unione civile) se lo desiderano. Esse possono scegliere se mantenere il loro cognome da sposate o se riacquistare il cognome anteriore al matrimonio o all'unione.
Il giudice, nell'emettere il decreto di divorzio, di annullamento o di separazione giudiziale, o in un momento successivo, può disporre che determinati beni siano trasferiti da un coniuge all'altro, o a un figlio della coppia o a un terzo a beneficio di esso.
Il giudice può anche disporre che siano effettuati pagamenti periodici o che siano venduti determinati beni, può adottare provvedimenti con riferimento alla pensione o disporre pagamenti forfettari o altre misure. Può decidere discrezionalmente quali misure adottare in un determinato caso al fine di soddisfare le esigenze presenti nelle circostanze specifiche.
Nell'esercitare i suoi poteri discrezionali, il giudice deve tener conto del benessere di eventuali figli della coppia minori di 18 anni, nonché dei seguenti aspetti:
A seguito del divorzio entrambi i genitori continuano ad avere la potestà sui figli nati dal matrimonio. Sui figli nati da altri rapporti ciascun genitore continuerà ad esercitare la potestà che aveva al momento del divorzio. Entrambi i genitori sono tenuti a continuare a mantenere i figli che hanno vissuto come figli della coppia.
L'obbligo di mantenere l'altro coniuge cessa di norma con il perfezionamento del divorzio (ossia con l'emanazione del decreto irrevocabile), ad eccezione dei casi in cui, nell'ambito del procedimento di divorzio, è stato disposto il versamento degli alimenti a favore del coniuge. Resta valido inoltre ogni impegno assunto in base a un preesistente provvedimento giudiziale (quali, ad esempio, le obbligazioni alimentari tra coniugi) ed è possibile modificare un tale provvedimento per il futuro qualora le circostanze alla base della sua adozione mutino significativamente.
In Inghilterra e in Galles la "separazione legale" è nota come "separazione giudiziale". Se il giudice emette una sentenza di separazione giudiziale, il coniuge che ne ha fatto richiesta non è più tenuto a convivere con la moglie o il marito, ma non può risposarsi. In effetti la separazione giudiziale è un'opzione per quei coniugi che sono giunti a una rottura irreversibile del rapporto matrimoniale, ma non intendono convolare a nuove nozze. La domanda di separazione giudiziale non presuppone che sia fornita la prova della rottura irreversibile del rapporto matrimoniale. È possibile richiedere una sentenza di divorzio dopo che è stata pronunciata la sentenza di separazione.
Le parti di un'unione civile possono richiedere la pronuncia di una sentenza di separazione che ha esattamente gli stessi effetti.
Il richiedente deve fornire la prova di uno o più dei fatti attestanti la rottura irreversibile del rapporto matrimoniale e, a differenza di chi chiede l'emanazione di un provvedimento di divorzio, non deve attendere un anno dalla data di inizio del matrimonio.
Se una delle parti di un provvedimento di separazione giudiziale muore senza aver fatto testamento, i suoi beni sono distribuiti in conformità alle norme di successione ab intestato e il decreto di separazione spiega gli stessi effetti di un divorzio. Nessuno dei coniugi vanta pertanto alcun diritto sui beni della parte deceduta senza lasciare testamento. Se una delle parti di un provvedimento di separazione giudiziale muore dopo aver fatto testamento, la separazione giudiziale non sortisce alcun effetto sui diritti in esso riconosciuti, ad esempio, se il coniuge separato sopravvissuto è ivi indicato come beneficiario.
In caso di separazione giudiziale il giudice applica le stesse diposizioni in materia di divisione dei beni applicabili in caso di divorzio.
Due sono le forme di annullamento del matrimonio. Il matrimonio può essere dichiarato "nullo", il che significa che non è mai stato valido e non è mai esistito. In circostanze diverse il matrimonio può essere "annullabile", il che significa che uno dei coniugi può richiedere che il matrimonio sia dichiarato invalido. Se entrambi i coniugi lo desiderano, il matrimonio può continuare a spiegare effetti.
Un matrimonio è nullo e invalido:
Un matrimonio è "annullabile" nelle seguenti circostanze:
Un matrimonio, se nullo, è completamente invalido e viene considerato come mai esistito. Questo non incide sullo status dei figli.
Se un matrimonio è annullabile, esso è considerato come invalido dalla data in cui la sentenza di annullamento diviene irrevocabile, mentre è ritenuto valido fino a quel momento.
In caso di matrimonio nullo e di matrimonio annullabile, per la divisione dei beni il giudice può adottare le stesse disposizioni previste per l'ipotesi del divorzio.
Il governo promuove il ricorso alla mediazione per la definizione delle controversie in determinati casi. La mediazione può essere uno strumento utile nel caso di controversie relative ai figli nonché ai beni e alle risorse economiche. In alcuni settori il servizio di consulenza e assistenza al tribunale della famiglia e dei minori – Children and Family Court Advisory and Support Service – ossia CAFCASS (Inghilterra) oppure CAFCASS Cymru (Galles), fornisce assistenza per la risoluzione di controversie relative ai figli in tribunale. Il giudice può rinviare la causa ove si cerchi di definire la controversia in tal modo.
L'istanza può essere presentata dinanzi a qualsiasi tribunale della famiglia e deve indicare se è richiesto il divorzio, la separazione giudiziale o l'annullamento. Dettagli in merito ai giudici e i formulari necessari sono reperibili sul sito del ministero della Giustizia.
Di norma è richiesto il pagamento di un diritto all'atto della presentazione della domanda, ma sono previste eccezioni per i soggetti che beneficiano di sussidi statali o che possono dimostrare che il pagamento dei diritti arrecherebbe loro un grave danno. Maggiori dettagli possono essere reperiti sul sito internet del ministero della Giustizia.
La parte dovrebbe utilizzare il modulo di richiesta (D8) e inviare:
Il ricorso al patrocinio a spese dello Stato non è di norma possibile per il divorzio o per le controversie attinenti ai figli o in materia di proprietà, esclusi i casi di violenza domestica. È quindi compiuta una valutazione dei mezzi e dei meriti. Maggiori informazioni possono essere reperite sul sito internet del governo.
Se è stato emesso un decreto provvisorio, ciascuno dei coniugi può chiedere al giudice di dimostrare i motivi per cui tale decreto non può essere reso irrevocabile. Il giudice può annullare il decreto, prescriverne l'irrevocabilità, ordinare ulteriori indagini o deliberare nel modo che ritiene più opportuno.
A seguito dell'emanazione di un decreto irrevocabile non è più possibile presentare appello, salvo casi eccezionali.
Non è ammesso appello avverso un provvedimento di separazione giudiziale, ma è possibile non tenerne conto se entrambe le parti concordano.
Il regolamento (CE) n. 2201/2003 stabilisce che una decisione di divorzio, separazione legale (separazione giudiziale) o annullamento del matrimonio pronunciata in uno Stato membro è riconosciuta negli altri Stati membri. I documenti necessari possono essere ottenuti dal giudice che ha emesso la sentenza e devono essere presentati alla High Court.
Il regolamento in parola non pregiudica questioni quali la colpa dei coniugi, gli effetti del matrimonio sui rapporti patrimoniali, l'obbligo alimentare o altri provvedimenti accessori. Deve esistere un vincolo effettivo tra la parte interessata e lo Stato membro che esercita la competenza giurisdizionale.
Il riconoscimento può essere negato se la decisione è contraria all'ordine pubblico o è stata resa in contumacia, se la documentazione rilevante non è stata notificata al convenuto in tempo utile o se la decisione è in contrasto con una decisione resa in un procedimento tra le medesime parti in Inghilterra e Galles o se è in contrasto con una decisione resa precedentemente in un altro Stato, a condizione che la decisione anteriore possa essere riconosciuta in Inghilterra e Galles.
Qualsiasi parte interessata può far dichiarare che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta. La High Court può sospendere il procedimento se è stato presentato un ricorso contro la decisione di cui si richiede il riconoscimento.
Se la decisione non può essere riconosciuta in base al regolamento succitato, si applicano le disposizioni per il riconoscimento dei divorzi ottenuti all'estero contenute nella legge sul diritto di famiglia (Family Law Act) del 1986. L'articolo 46 della legge in parola prescrive che:
Chiunque può richiedere al giudice una dichiarazione di riconoscimento in Inghilterra e Galles di un divorzio, di un annullamento o di una separazione giudiziale ottenuti al di fuori di tali paesi. Il tribunale può deliberare in merito alla domanda a condizione che il richiedente:
Alle condizioni indicate supra chiunque può chiedere a un tribunale della famiglia di dichiarare che un divorzio, un annullamento o una separazione giudiziale non siano riconosciuti in Inghilterra e in Galles.
Le domande di riconoscimento in base al regolamento (CE) devono essere presentate alla High Court. Il richiedente deve informare il convenuto in merito alla domanda e fornirgli l'opportunità di opporsi al riconoscimento della decisione inviandogli i documenti, a meno che il giudice non decida che il convenuto ha accettato la decisione inequivocabilmente.
Il regolamento stabilisce che qualsiasi parte interessata può far dichiarare che la decisione deve essere o non può essere riconosciuta. La High Court può sospendere il procedimento se è stato presentato un ricorso contro la decisione di cui si richiede il riconoscimento nello Stato membro in cui è stata pronunciata.
I giudici di Inghilterra e Galles applicano sempre il diritto di tali paesi alle cause dinanzi a loro pendenti. Essi sono competenti a deliberare in materia di divorzio, anche se il matrimonio è stato celebrato all'estero, se una delle parti:
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