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Insolvenza/fallimento

Romania
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Le procedure di cui alla legge n. 85/2014 sulla prevenzione e le procedure in materia di insolvenza (Legea nr. 85/2014 privind procedurile de prevenire a insolvenţei şi de insolvenţă) si applicano agli imprenditori (profesionişti) ai sensi dell'articolo 3, secondo comma, del codice civile, ad eccezione di coloro che esercitano una professione liberale e dei soggetti cui si applicano disposizioni specifiche relative alle procedure di insolvenza (articolo 3 della legge n. 85/2014 sulla prevenzione e le procedure in materia di insolvenza).

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

Quando una procedura è avviata su istanza del debitore, lo stato di insolvenza deve essere tale per cui i fondi disponibili non sono sufficienti a estinguere debiti certi, liquidi ed esigibili di un importo fino a 40 000 RON. Se la procedura è avviata su istanza del creditore lo stato di insolvenza deve essere tale per cui i fondi disponibili non bastano per soddisfare un credito certo, liquido ed esigibile di un importo superiore ai 40 000 RON (mancata estinzione del debito dopo 60 giorni dal termine fissato).

Le procedure di insolvenza si applicano anche alle aziende autonome (articolo 3, secondo comma, della legge n. 85/2014).

Le procedure di insolvenza non si applicano agli istituti d'insegnamento di livello pre-universitario e universitario e agli organismi indicati nell'articolo 7 del decreto del governo n. 57/2002 relativo alla ricerca scientifica e allo sviluppo tecnologico, approvato con modifiche dalla legge n. 324/2003, come modificata e completata (articolo 2, terzo comma, della legge n. 85/2014).

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Il patrimonio del debitore è costituito da tutti i beni e i diritti di proprietà in suo possesso, inclusi quelli acquisiti nel corso della procedura di insolvenza, che possono essere oggetto di un recupero forzato (executare silită) a norma del codice di procedura civile (articolo 5, quinto comma, della legge n. 85/2014).

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

Dopo l'avvio della procedura di insolvenza vengono nominati un administrator special (amministratore speciale) e un practician în insolvenţă (curatore fallimentare). A seconda del tipo di procedura, il ruolo di curatore fallimentare può essere assunto da un administrator judiciar (amministratore giudiziario), in caso di riorganizzazione sotto la supervisione dell'organo giurisdizionale, oppure un lichidator judiciar (liquidatore giudiziale) nelle procedure di faliment (liquidazione).

Amministrazione speciale

L'amministratore speciale (administrator special) è una persona fisica o giuridica nominata dall'assemblea generale degli azionisti, soci o membri del debitore, al quale è conferito il potere di rappresentare gli interessi dell'assemblea nel procedimento e, laddove il debitore sia autorizzato a gestire la propria attività, di svolgere a nome e per conto del debitore gli atti amministrativi necessari (articolo 5, quarto comma, della legge n. 85/2014).

L'amministratore speciale è tenuto a:

a) partecipare, in qualità di rappresentante del debitore, ai processi riguardanti le azioni di cui agli articoli da 117 a 122 o dovute all'inosservanza dell'articolo 84;

b) formulare obiezioni secondo la procedura regolamentata dalla legge;

c) proporre un piano di riorganizzazione;

d) dopo l'approvazione del piano, gestire l'attività del debitore sotto la supervisione dell'‑amministratore giudiziario, purché al debitore non sia stato negato il diritto di amministrare la propria attività;

e) dopo l'avvio della procedura di liquidazione, partecipare all'inventario e firmare il verbale, ricevere la relazione finale e la scheda finanziaria e partecipare alla riunione convocata ai fini della risoluzione delle obiezioni e dell'approvazione del rapporto;

f) ricevere notifica della chiusura del procedimento.

Se il debitore è privato del diritto di amministrare la propria attività, sarà rappresentato dall'amministratore giudiziario o dal liquidatore giudiziale, che ne gestisce altresì l'attività. Il compito dell'amministratore speciale si limita quindi a rappresentare gli interessi di azionisti e soci dei membri (articolo 56 della legge n. 85/2014).

Amministratore giudiziario (administrator judiciar)

L'amministratore giudiziario può essere una persona fisica o giuridica (incluso il rappresentante della persona giuridica), che opera conformemente alla legge quale curatore fallimentare. I suoi compiti principali sono:

a) esaminare la situazione economica del debitore e gli atti depositati, elaborare una relazione per proporre l'avvio di una procedura semplificata o la continuazione del periodo di osservazione nell'ambito del procedimento ordinario e sottoporre la relazione ai fini dell'approvazione da parte del judecător-sindic (giudice delegato) entro un termine stabilito dal giudice, che non può superare i 20 giorni dalla sua nomina;

b) esaminare l'attività del debitore ed elaborare una relazione approfondita che illustri le cause e le circostanze che hanno portato allo stato di insolvenza, in cui siano presentati eventuali elementi di prova o indicazioni preliminari riguardanti le persone cui potrebbe essere imputabile lo stato di insolvenza e l'esistenza di motivi che ne confermino la responsabilità, nonché spiegando le ragioni dell'impossibilità di una riorganizzazione, e integrare la relazione nel fascicolo del caso entro un termine fissato dal giudice delegato, che non può superare i 40 giorni dalla sua nomina;

c) se il debitore non ha rispettato l'obbligo di presentazione delle scritture contabili entro i termini legali, preparare le scritture e, qualora questi le abbia trasmesse, controllarle, correggerle e completarle;

d) preparare un piano di riorganizzazione dell'attività del debitore, in funzione del contenuto della relazione di cui alla lettera a);

e) monitorare le operazioni di gestione patrimoniale del debitore;

f) condurre l'attività del debitore in tutto o in parte, in quest'ultimo caso osservando le specifiche espresse dal giudice delegato in merito alle funzioni dell'amministratore e alle condizioni per l'esecuzione dei pagamenti dal conto patrimoniale del debitore;

g) convocare, presiedere e fornire servizi di segreteria per le assemblee dei creditori o degli azionisti, soci o membri di un debitore che sia una persona giuridica;

h) proporre azioni per l'annullamento di operazioni e atti fraudolenti compiuti dal debitore a danno dei diritti dei creditori e di taluni trasferimenti di attività, operazioni commerciali concluse dal debitore e garanzie contratte dal debitore che possano ledere i diritti dei creditori;

i) informare con urgenza il giudice delegato dell'eventualità che il debitore sia nullatenente o non possieda risorse sufficienti per pagare le spese legali;

j) risolvere taluni contratti conclusi dal debitore;

k) verificare i crediti e, se del caso, presentare obiezioni al riguardo, comunicare ai creditori l'inammissibilità o ammissibilità parziale dei crediti e preparare elenchi di crediti;

l) recuperare i crediti, seguire il recupero dei crediti in relazione ai beni del debitore o delle somme di denaro trasferite dal debitore prima dell'apertura della procedura, nonché proporre e sostenere azioni per il recupero dei crediti detenuti dal debitore, eventualmente avvalendosi a tal fine dell'assistenza di un avvocato;

m) concludere transazioni, estinguere i debiti, pagare i garanti e rinunciare alle garanzie reali, previa conferma da parte del giudice delegato;

n) informare il giudice delegato di eventuali questioni che richiedano una sua valutazione;

o) redigere un inventario dei beni del debitore;

p) disporre la valutazione dei beni del debitore, da completare entro il termine fissato per la presentazione dell'elenco definitivo dei crediti;

q) inviare un avviso per la pubblicazione nel bollettino delle procedure di insolvenza (BPI) dell'iscrizione della relazione di valutazione nel fascicolo del caso, entro due giorni dall'iscrizione.

Il giudice delegato può, adottando una decisione (încheiere), conferire all'amministratore giudiziario altri compiti oltre a quelli elencati nel primo comma, ad eccezione di quelli che per legge sono di competenza esclusiva del giudice.

L'amministratore giudiziario presenterà una relazione mensile in cui descrive le modalità di esecuzione delle proprie funzioni, incluse quelle relative alla sorveglianza delle operazioni effettuate previa approvazione, giustificando le spese sostenute per l'amministrazione della procedura e qualsiasi altra spesa pagata con il patrimonio del debitore e, se del caso, illustrando i progressi realizzati nell'inventario. La relazione includerà le informazioni concernenti l'adempimento degli obblighi fiscali, l'ottenimento o il rinnovo dell'approvazione per lo svolgimento dell'attività, i documenti stilati dalle autorità di controllo e la remunerazione dell'amministratore giudiziario, con indicazione della relativa modalità di calcolo (articolo 59, primo comma, della legge n. 85/2014).

Per espletare le proprie mansioni, l'amministratore giudiziario può avvalersi di professionisti quali avvocati, commercialisti, valutatori o specialisti di altri ambiti. Non è consentito designare una persona a norma del primo comma se questa è vincolata da un contratto che potrebbe causare un conflitto di interessi; in tal caso, la persona deve astenersi o può essere ricusata alle condizioni enunciate negli articoli 43 e 44 della legge n. 134/2010 relativa al codice di procedura civile, ripubblicata, come modificata e completata (articolo 61, secondo comma). L'amministratore giudiziario‑ e qualsiasi creditore possono presentare obiezioni contro i rapporti di valutazione preparati nel caso.

Liquidatore giudiziale (lichidator judiciar)

Laddove emetta un ordine di liquidazione, il giudice delegato nomina un liquidatore ai fini dell'esecuzione. I doveri di un amministratore giudiziario cessano alla data in cui il giudice delegato determina i compiti del liquidatore. I principali compiti del liquidatore giudiziale sono:

a) esaminare l'attività del debitore nei confronti del quale è stata avviata la procedura semplificata, facendo riferimento alla situazione fattuale, e preparare una relazione approfondita sulle cause e le circostanze che hanno portato al fallimento, specificando le persone cui può essere imputabile lo stato di insolvenza e l'esistenza di motivi che ne confermino le responsabilità;

b) gestire l'attività del debitore;

c) presentare azioni per l'annullamento di operazioni e atti fraudolenti compiuti dal debitore a danno dei diritti dei creditori e di alcuni trasferimenti di attività, operazioni commerciali concluse dal debitore e privilegi determinati dal debitore che possano ledere i diritti dei creditori;

d) applicare sigilli, redigere un inventario dei beni e prendere le misure appropriate per preservarli;

e) risolvere taluni contratti conclusi dal debitore;

f) verificare i crediti e, se del caso, presentare obiezioni al riguardo, comunicare ai creditori l'inammissibilità o ammissibilità parziale dei crediti e preparare elenchi di crediti;

g) perseguire il recupero dei crediti in relazione ai beni del debitore derivanti dal trasferimento di attività o somme di denaro da parte del debitore prima dell'apertura della procedura per il recupero dei crediti, nonché proporre e sostenere azioni intese a recuperare i crediti detenuti dal debitore, anche avvalendosi dell'assistenza di un avvocato;

h) ricevere pagamenti a nome del debitore e trasferirli sul conto patrimoniale del debitore;

i) vendere i beni del debitore in conformità alle disposizioni legali vigenti;

j) previa conferma da parte del giudice delegato, concludere transazioni, estinguere i debiti, liberare i garanti e rinunciare alle garanzie reali;

k) informare il giudice delegato di eventuali questioni che richiedano una sua valutazione; l) svolgere ogni altro compito conferitogli con decisione del giudice delegato.

Nelle procedure di concordato preventivo (concordat preventiv) con i creditori, il debitore partecipa al procedimento attraverso il proprio rappresentante legale o autorizzato.

I compiti del commissario giudiziale incaricato dei concordati con i creditori (administrator concordatar) consistono nel:

a) redigere l'elenco dei creditori, inclusi quelli i cui crediti sono contestati o in attesa di giudizio, e l'elenco dei creditori che hanno firmato il concordato. Un creditore che abbia un credito nei confronti di debitori responsabili in solido conformemente alla procedura di concordato preventivo sarà iscritto nell'elenco dei creditori con il valore nominale del credito detenuto finché questo non sia stato interamente coperto;

b) preparare, insieme al debitore, il concordato proposto e le relative componenti o il progetto di concordato e piano di recupero;

c) adottare misure volte a risolvere in via amichevole eventuali controversie tra il debitore e i creditori o tra i creditori;

d) chiedere al giudice delegato l'approvazione del concordato;

e) verificare il rispetto degli obblighi assunti dal debitore nel concordato;

f) informare con urgenza l'assemblea dei creditori concordatari di ogni inadempienza da parte del debitore nell'onorare od onorare correttamente i propri obblighi;

g) preparare e inviare relazioni mensili o trimestrali all'assemblea dei creditori concordatari sull'operato del commissario giudiziale e sull'attività del debitore; la relazione del commissario giudiziale dovrebbe includere anche il parere dell'amministratore sulle eventuali ragioni di una conclusione anticipata del concordato;

h) convocare l'assemblea dei creditori concordatari;

i) presentare un'istanza al tribunale per la chiusura della procedura di concordato preventivo;

j) svolgere qualsiasi altro compito di cui al presente capitolo previsto nel concordato preventivo o imposto dal giudice delegato (articolo 19 della legge n. 85/2014).

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

L'apertura di una procedura di insolvenza non pregiudica il diritto di un creditore di chiedere una compensazione di un credito vantato dal debitore nei confronti del creditore, purché all'apertura del procedimento i requisiti stabiliti dalla legge per le compensazioni legali siano soddisfatti. La compensazione può anche essere registrata dall'amministratore giudiziario o dal liquidatore giudiziale. La compensazione si applica anche ai crediti reciproci sorti dopo l'apertura di una procedura di insolvenza.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

I contratti in corso continuano a restare in forza all'apertura della procedura di insolvenza. Qualsiasi clausola contrattuale di risoluzione, decadimento del beneficio del termine naturale del contratto o dichiarazione di ammissibilità anticipata dovuta all'apertura della procedura è nulla e priva di efficacia. La norma riguardante la continuazione dei contratti in corso e la nullità delle clausole di risoluzione o anticipazione degli obblighi non si applica ai contratti finanziari qualificati o alle operazioni di compensazione bilaterali nell'ambito di un contratto finanziario qualificato o di un accordo di compensazione bilaterale.

Per ottenere il massimo valore dal patrimonio del debitore entro un termine di prescrizione di tre mesi dall'avvio del procedimento, l'amministratore giudiziario o il liquidatore giudiziale possono risolvere qualsiasi contratto, contratto di locazione non scaduto e altro contratto a lungo termine purché non interamente o parzialmente eseguito da tutte le parti coinvolte. Quando un contratto viene risolto, l'altra parte può presentare una richiesta di risarcimento nei confronti del debitore.

Se entro i primi tre mesi dall'avvio del procedimento, un contraente presenta una notifica in cui chiede all'amministratore giudiziario o liquidatore giudiziale di risolvere il contratto, l'amministratore o il liquidatore deve rispondere entro 30 giorni dal ricevimento. In caso contrario si considera il contratto risolto e l'amministratore o il liquidatore non potrà più chiederne l'esecuzione.

La legge regolamenta anche lo stato di alcuni contratti specifici, ad esempio quelli in materia di fornitura di servizi pubblici, locazioni o accordi di compensazione generale.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

A partire dalla data di notifica della decisione di approvazione di un concordato, le singole azioni depositate dai creditori firmatari nei confronti dei debitori vengono sospese d'ufficio, così come il termine di prescrizione per il diritto di chiedere l'esecuzione dei crediti nei confronti del debitore.

Non è prevista la sospensione dei tassi di interesse, delle sanzioni e di ogni altra spesa per i creditori firmatari, salvo qualora abbiano acconsentito al contrario per iscritto nella bozza del concordato preventivo.

Nella decisione che approva la composizione con i creditori, il giudice delegato sospende tutti i procedimenti di recupero forzato.

Su richiesta del commissario giudiziale e a condizione che il debitore abbia fornito garanzie ai creditori, il giudice delegato può disporre per i creditori che non hanno sottoscritto il concordato un rinvio del termine previsto di massimo 18 mesi, durante i quali non verranno applicati tassi di interesse, sanzioni o altre spese relative al credito. La norma sul rinvio del termine del credito non si applica ai contratti finanziari qualificati e alle operazioni di compensazione bilaterale basate su un contratto finanziario qualificato o un accordo di compensazione bilaterale.

Il concordato preventivo è opponibile per i creditori del bilancio pubblico (creditori bugetari), fatto salvo il rispetto delle disposizioni legali in materia di aiuti di Stato previste dal diritto nazionale ed europeo.

Durante un concordato preventivo approvato non possono essere avviate procedure di insolvenza nei confronti del debitore.

Ogni creditore che ottenga un titolo esecutivo contro il debitore durante il procedimento può chiedere di aderire al concordato o può recuperare il proprio credito con qualsiasi altro mezzo previsto dalla legge.

Tutte le azioni giudiziarie e stragiudiziali e le eventuali misure per il recupero forzato dei crediti attuate nei confronti del patrimonio del debitore sono automaticamente sospese dall'apertura della procedura di insolvenza. I diritti dei creditori possono essere esercitati solo all'interno della procedura di insolvenza, presentando una domanda di ammissione dei crediti. L'apertura della procedura sospende eventuali termini di prescrizione per la proposta di azioni.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

Tutte le azioni giudiziarie e stragiudiziali e le eventuali misure per il recupero forzato dei crediti attuate nei confronti del patrimonio del debitore sono automaticamente sospese dall'apertura della procedura di insolvenza.

Non sono soggetti a sospensione:

a) i ricorsi presentati dal debitore nei confronti di azioni avviate da uno o più creditori prima dell'apertura del procedimento e le cause civili nell'ambito di un procedimento penale (acţiunile civile din procesele penale) nei confronti del debitore;

b) le azioni giudiziarie intentate contro co-debitori e/o garanti di terzi;

c) i procedimenti stragiudiziali pendenti dinanzi alle commissioni sportive all'interno delle federazioni sportive che operano a norma della legge n. 69/2000 in materia di educazione fisica e sport (Legea educaţiei fizice şi sportului n. 69/2000), successivamente modificata e integrata, riguardante la risoluzione unilaterale dei contratti di lavoro individuali o delle convenzioni civili degli sportivi e le sanzioni sportive applicabili in queste situazioni, nonché ogni altra controversia avente come oggetto il diritto dei giocatori di partecipare alle competizioni.

d) le azioni giudiziarie intese a determinare l'esistenza e/o l'ammontare di crediti nei confronti del debitore sorti dopo la data di apertura del procedimento. Per tali crediti, durante il periodo di osservazione e riorganizzazione, può essere redatta e inviata una richiesta di pagamento con avviso di ricevimento. Tale richiesta sarà esaminata dall'amministratore giudiziario entro 15 giorni dal ricevimento, conformemente alle disposizioni dell'articolo 106, primo comma, che si applicano di conseguenza, senza che tali crediti siano inclusi nell'elenco dei crediti.

La misura disposta dall'amministratore giudiziario è impugnabile.

È opportuno segnalare che vengono sospesi solo i processi relativi a crediti nei confronti dei beni del debitore e non quelli relativi ai diritti e agli obblighi non patrimoniali, che continuano presso il tribunale adito.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

Tutti i creditori del debitore insolvente si riuniscono in un'assemblea.

L'assemblea dei creditori (adunarea creditorilor) è convocata e presieduta dall'‑amministratore giudiziario o dal liquidatore giudiziale. I creditori noti sono convocati dall'amministratore giudiziario o dal liquidatore giudiziale ove opportuno e nei casi espressamente previsti dalla legge.

I creditori sono convocati mediante pubblicazione nel bollettino delle procedure di insolvenza, almeno cinque giorni prima dell'assemblea, di un avviso contenente l'ordine del giorno dell'incontro. I creditori possono essere rappresentati all'assemblea da agenti in possesso di una delega specifica e autentica oppure, nel caso dei creditori del bilancio pubblico e altre persone giuridiche, una delega firmata dal capo unità. Se non espressamente proibito dalla legge, i creditori possono votare anche per corrispondenza.

Tranne nei casi in cui la legge richiede una maggioranza speciale, l'assemblea dei creditori si svolge in presenza dei creditori i cui crediti sommati rappresentano almeno il 30 % del valore totale dei crediti e che abbiano diritto di voto in relazione al patrimonio del debitore, mentre le decisioni dell'assemblea sono adottate con voto favorevole chiaramente espresso dalla maggioranza, per valore del credito, dei creditori presenti con diritto di voto. Un voto condizionato è ritenuto un voto negativo. Si considerano presenti anche i creditori che hanno espresso un voto valido per corrispondenza.

Dopo la convocazione della prima assemblea, il giudice delegato e, in seguito, i creditori possono nominare un comitato, composto, a seconda del numero dei creditori, di tre o cinque creditori scelti tra quelli con diritto di voto, privilegi, crediti di bilancio e crediti chirografari, in ordine di valore. Il comitato dei creditori (comitetul creditorilor) ha il seguente mandato:

a) esaminare la situazione del debitore e formulare raccomandazioni all'assemblea dei creditori in merito alla prosecuzione delle attività del debitore e ai piani di riorganizzazione proposti;

b) negoziare le condizioni della nomina con l'amministratore giudiziario o il liquidatore giudiziale che i creditori auspicano vedere nominato dal giudice;

c) prendere atto delle segnalazioni predisposte dall'amministratore giudiziario o dal liquidatore giudiziale, esaminarle e, ove applicabile, presentare obiezioni in merito;

d) preparare relazioni da presentare all'assemblea dei creditori riguardo alle misure adottate dall'amministratore giudiziario o dal liquidatore giudiziale e ai relativi effetti, nonché proporre altre misure debitamente giustificate;

e) chiedere la revoca del diritto del debitore di amministrare la propria attività;

f) avviare azioni per l'annullamento di determinati operazioni o atti fraudolenti commessi dal debitore a danno dei creditori, qualora tali azioni non siano state promosse dall'amministratore giudiziario o liquidatore giudiziale.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

In funzione della situazione specifica del debitore e del fatto che sia stato privato o meno del diritto di amministrare le proprie attività, il curatore fallimentare è tenuto a svolgere i seguenti compiti.

Un amministratore giudiziario verifica le operazioni di gestione patrimoniale del debitore. Gestisce l'attività del debitore, in tutto o in parte, in quest'ultimo caso osservando le specifiche espresse del giudice delegato in merito ai doveri dell'amministratore e alle condizioni per l'esecuzione dei pagamenti dal conto patrimoniale del debitore.

Recupera crediti, conclude transazioni, elabora l'inventario e vende beni appartenenti al debitore.

Il debitore può disporre dei propri beni solo se ha mantenuto il diritto di amministrazione dell'attività e nei limiti necessari per lo svolgimento dell'attività corrente. È sottoposto alla supervisione e al controllo dell'amministratore giudiziario.

Dopo l'avvio della procedura di liquidazione, il liquidatore giudiziale amministra l'attività del debitore, risolve i contratti, recupera i crediti, vende i beni, conclude le transazioni, riceve i pagamenti sul conto del debitore, eccetera. Nelle liquidazioni solo il ‑liquidatore giudiziale può disporre dei beni del debitore.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Ad eccezione dei dipendenti, i cui crediti sono registrati dall'amministratore giudiziario in base alle scritture contabili, tutti gli altri creditori i cui crediti sono anteriori all'apertura del procedimento sono tenuti a presentare una domanda di ammissione dei crediti entro il termine fissato nella decisione di apertura del procedimento e ad allegare i documenti giustificativi necessari. Tutti i crediti presentati per l'ammissione e la registrazione presso la cancelleria del tribunale sono considerati validi e corretti se non vengono contestati dal debitore, dall'‑amministratore giudiziario o dai creditori. I crediti inclusi nell'elenco dei crediti vengono pagati nell'ambito della procedura di insolvenza, nell'ordine di distribuzione stabilito dalla legge.

I crediti sorti dopo l'apertura del procedimento, durante il periodo di osservazione o nel corso dei procedimenti giudiziari di riorganizzazione, vengono pagati in base ai documenti giustificativi, senza dovere essere inclusi nella massa fallimentare. Questa norma si applica anche ai crediti sorti dopo l'apertura di un procedimento di liquidazione.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

Ad eccezione dei dipendenti, i cui crediti sono registrati dall'amministratore giudiziario in base alle scritture contabili, tutti i creditori i cui crediti sono anteriori all'apertura del procedimento devono presentare una domanda di ammissione dei crediti entro il termine fissato nella decisione di apertura del procedimento. La domanda deve includere: il nome del creditore e l'indirizzo di residenza o la sede legale, l'importo esigibile, i motivi della richiesta e informazioni riguardo a potenziali cause di privilegi nella classificazione. Alla domanda vanno allegati, entro e non oltre il termine fissato per la presentazione della domanda, i documenti giustificativi dei crediti e gli atti che motivano le cause di privilegi nella classificazione.

Le domande di ammissione di crediti devono essere presentate anche qualora il credito non sia comprovato da un titolo esecutivo. I crediti non ancora esigibili o soggetti a condizioni specifiche alla data di apertura del procedimento saranno inclusi nella massa fallimentare.

I crediti reclamati da una parte lesa in una causa civile annessa a un procedimento penale vengono iscritti con la presentazione di una domanda di ammissione del credito, sottoposta a condizione sospensiva sino alla risoluzione definitiva dell'azione a favore della parte lesa.

I crediti ammissibili a privilegio sono inclusi nell'elenco definitivo, sino alla determinazione del valore di mercato della garanzia, stabilito attraverso una valutazione disposta dall'amministratore giudiziario o dal liquidatore giudiziale ed eseguita da un valutatore (evaluator).

Tutti i crediti vengono sottoposti alla procedura di verifica, ad eccezione di quelli accertati mediante sentenze esecutive e premi arbitrali esecutivi. Non sono soggetti a tale procedura neppure i crediti di bilancio pubblico derivanti da un titolo esecutivo non contestato nei termini stabiliti dalle leggi pertinenti.

L'amministratore giudiziario o il liquidatore giudiziale elabora un elenco preliminare dei crediti, impugnabile da ogni parte interessata, dai debitori o dai creditori dinanzi al giudice delegato. Tranne nei casi in cui la notifica dell'apertura del procedimento sia avvenuta in violazione delle norme in materia di citazione e di notificazione di atti procedurali, il titolare di un credito sorto prima dell'apertura del procedimento che non presenti una domanda di ammissione del credito entro il termine stabilito (il ‑termine è indicato nell'avviso ed è di massimo 45 giorni dall'apertura del procedimento) perderà il diritto di essere iscritto nell'elenco dei creditori e non acquisirà la posizione di creditore abilitato a partecipare al procedimento relativo a tale credito. Il creditore non ha il diritto di far valere il credito nei confronti del debitore o nei confronti di membri o soci di un debitore che sia una persona giuridica con responsabilità illimitata dopo la chiusura del procedimento, a meno che il debitore non sia stato condannato per bancarotta semplice (bancrută simplă) o fraudolenta (bancrută frauduloasă) o sia ritenuto responsabile di operazioni o pagamenti fraudolenti. La perdita del diritto sarà accertata dall'amministratore giudiziario o dal liquidatore giudiziale, che non iscriverà il creditore nell'elenco dei creditori.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

I fondi ottenuti dalla vendita di beni e diritti patrimoniali del debitore garantiti al creditore in base ai privilegi sono redistribuiti nel seguente ordine:

  1. tasse, imposte di bollo e qualsiasi altra spesa derivante dalla vendita dei beni interessati, incluse le spese necessarie per la conservazione e la gestione dei beni, le spese sostenute dal creditore nell'ambito della procedura di recupero forzato, i crediti di fornitori di servizi pubblici sorti dopo l'apertura della procedura e le retribuzioni dovute a persone impiegate nell'interesse comune di tutti i creditori alla data della redistribuzione, che saranno sostenute in proporzione al valore dell'insieme dei beni del debitore;
  2. crediti di creditori privilegiati sorti durante la procedura di insolvenza, tra cui rientrano il capitale, gli interessi e altri importi accessori, se del caso;
  3. crediti di creditori privilegiati, inclusi l'intero capitale, gli interessi, le maggiorazioni e le sanzioni di qualsiasi tipo.

Se le somme realizzate dalla vendita di queste attività sono insufficienti per il pagamento integrale dei crediti in questione, i creditori beneficeranno, a seconda del caso, di un credito chirografario o di bilancio pubblico per la differenza, che verrà inserita assieme agli altri crediti nella categoria appropriata. Le eventuali eccedenze rimaste dopo il pagamento delle somme di cui sopra verranno depositate dal liquidatore giudiziale sul conto patrimoniale del debitore. In caso di liquidazione i crediti vengono pagati nell'ordine seguente:

1. tasse, imposte di bollo e qualsiasi altra spesa comportata dal procedimento a norma dello stesso titolo di legge, incluse le spese necessarie per il mantenimento e l'amministrazione del patrimonio del debitore, per la prosecuzione delle attività e per il pagamento della retribuzione dei soggetti impiegati per il procedimento;

2. crediti derivanti da finanziamenti concessi durante il procedimento;

3. crediti dovuti a rapporti di lavoro;

4. crediti derivanti dal proseguimento dell'attività del debitore dopo l'apertura del procedimento, crediti nei confronti di co-contraenti e di acquirenti terzi in buona fede o sub‑-acquirenti che riportano tra i beni del debitore le loro attività o il rispettivo valore;

5. crediti di bilancio;

6. crediti per importi dovuti dal debitore a terzi per obbligazioni alimentari, indennità per figli minori o il pagamento di somme periodiche destinate a garantire mezzi di sussistenza;

7. crediti per importi stabiliti dal giudice delegato per sostenere il debitore e la sua famiglia, laddove il debitore sia una persona fisica;

8. crediti derivanti da prestiti bancari, con le relative spese e interessi, crediti derivanti da forniture di beni, prestazioni di servizi o altre opere, crediti relativi a affitti e locazioni, incluse le obbligazioni;

9. altri crediti chirografari;

10. crediti subordinati, nel seguente ordine di privilegio:

a) crediti derivanti da beni di terzi che hanno acquisito beni dal debitore in malafede, reclami di subacquirenti in malafede dopo l'ammissione di azioni di annullamento, e prestiti concessi a un debitore che è una persona giuridica da un socio o azionista che detiene almeno il 10 % del capitale azionario o dei diritti di voto all'assemblea generale o, se del caso, da un membro di un gruppo di interesse economico (grupu de interes economic);

b) crediti derivanti da atti gratuiti.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Se la procedura di concordato preventivo con i creditori viene conclusa con buon esito entro il termine previsto dal contratto, il giudice delegato prenderà una decisione in cui prenderà atto della realizzazione dell'oggetto del concordato. In questo caso le modifiche ai crediti previsti dal concordato preventivo diventano quindi definitive (articolo 36 della legge n. 85/2014).

Le procedure di riorganizzazione con prosecuzione dell'attività o di liquidazione programmata (lichidare pe bază de plan) sono concluse con l'emissione di una sentenza, pronunciata in base a una relazione dell'amministratore giudiziario che confermi il rispetto di tutti gli obblighi di pagamento assunti con il piano confermato e il pagamento di tutti i crediti ancora esigibili. Un procedimento avviato a fine di riorganizzazione e successivamente convertito in procedura di liquidazione viene chiuso conformemente alle norme riguardanti le procedure di liquidazione. Dalla data di approvazione di un piano di riorganizzazione messo in atto sotto la supervisione del giudice, e per la durata della riorganizzazione, il debitore è liberato dalla differenza tra il valore delle passività avute prima della conferma del piano e il valore indicato nel piano.

Le procedure di liquidazione si concludono quando il giudice delegato approva la relazione finale, tutti i fondi e i beni del patrimonio del debitore sono stati redistribuiti e i fondi non riscossi depositati presso la banca. In seguito alla chiusura della procedura, il giudice delegato formula una decisione con cui il debitore è rimosso dai registri in cui era iscritto.

Con la chiusura della procedura, il giudice delegato, l'amministratore giudiziario o il liquidatore giudiziale e tutti i soggetti che li hanno assistiti sono liberati da ogni responsabilità o dovere correlato al procedimento, al debitore e al rispettivo patrimonio, ai creditori, ai titolari di privilegi, agli azionisti o ai soci.

Con la chiusura della procedura di liquidazione, i debitori che sono persone fisiche (impegnate in attività economiche) vengono liberati dagli obblighi precedenti la liquidazione, a meno che non siano stati condannati per bancarotta fraudolenta o per avere effettuato operazioni o pagamenti fraudolenti; in tali situazioni, il debitore sarà liberato degli obblighi solo nella misura in cui siano stati soddisfatti nell'ambito del procedimento.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Dopo la chiusura di una procedura di insolvenza, indipendentemente dal genere, un creditore non può più perseguire un debitore per i crediti sorti prima dell'avvio della procedura.

Ciononostante, i creditori possono comunque proporre un'istanza per l'intero valore dei crediti nei confronti di eventuali co-debitori e garanti del debitore.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Tutte le spese relative alle procedure istruite a norma di legge, incluse quelle riguardanti le notifiche, le citazioni e le comunicazioni di atti procedurali effettuate dall'amministratore giudiziario o dal liquidatore giudiziale, sono sostenute con i beni del debitore (articolo 39 della legge n. 85/2014). Laddove le risorse finanziare del debitore non siano sufficienti, verrà utilizzato il fondo di liquidazione (fondul de lichidare).

17 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

L'amministratore giudiziario o il liquidatore giudiziale possono proporre un'azione per l'annullamento di operazioni e atti fraudolenti compiuti dal debitore a danno dei diritti dei creditori nei due anni precedenti l'apertura del procedimento.

Per restituire le attività trasferite o il valore di altre prestazioni fornite possono essere annullati i fatti e le operazioni seguenti:

a) gli atti di trasferimento a titolo gratuito, portati a termine nei due anni precedenti l'apertura del procedimento; sono escluse le erogazioni per fini umanitari;

b) le operazioni in cui quanto dato al debitore è chiaramente superiore a quanto ricevuto, effettuate nei sei mesi precedenti l'apertura del procedimento;

c) gli atti eseguiti nei due anni precedenti l'apertura del procedimento con l'intento, di tutte le parti, di impedire che i beni siano perseguiti dai creditori o di danneggiarne i diritti in altro modo;

d) gli atti di trasferimento di proprietà a un creditore per soddisfare in tutto o in parte un debito precedente, realizzati nei sei mesi precedenti l'apertura del procedimento, se l'importo ottenibile dal creditore in caso di liquidazione del debitore è inferiore al valore dell'atto di trasferimento della proprietà;

e) l'istituzione di un privilegio per un credito chirografario nei sei mesi precedenti l'apertura del procedimento;

f) pagamento anticipato dei debiti nei sei mesi precedenti l'apertura del procedimento, laddove il termine di esigibilità debba essere successivo all'avvio del procedimento;

g) atti di trasferimento o assunzione di obbligazioni da parte del debitore nei due anni precedenti l'apertura del procedimento, con l'intento di occultare o ritardare lo stato di insolvenza o di commettere frode a danno di un creditore.

È inoltre possibile annullare, recuperando in seguito i benefici, gli atti e le operazioni seguenti, se conclusi nei due anni precedenti l'apertura del procedimento con persone aventi rapporti giuridici con il debitore:

a) atti conclusi con un socio accomandante (asociat comanditat) o con un socio che detiene almeno il 20 % del capitale della società o dei diritti di voto nell'assemblea generale dei soci, quando il debitore è una società in accomandita (societate comandită) o una società agricola (societate agricolă), una società in forma di società di persone (societate în nume colectiv) o una società a responsabilità limitata (cu răspundere limitată);

b) atti conclusi con un membro o direttore, quando il debitore è un gruppo di interesse economico;

c) atti conclusi con un azionista che detiene almeno il 20 % delle azioni del debitore o dei diritti di voto nell'assemblea generale degli azionisti, quando il debitore è una società a responsabilità pubblica (societate pe acţiuni);

d) atti conclusi con un amministratore, un dirigente o un membro degli organi di controllo del debitore, quando il debitore è una cooperativa, una società per azioni o una società agricola;

e) atti conclusi con qualsiasi persona fisica o giuridica che eserciti una posizione di controllo sul debitore o sui suoi affari;

f) atti conclusi con un comproprietario o con una parte che condivide la proprietà di un bene comune;

g) atti conclusi con i coniugi e i familiari per legami di consanguineità o di matrimonio fino al quarto grado di parentela incluso delle persone fisiche elencate ai punti da a) a f).

L'amministratore giudiziario o il liquidatore giudiziale possono proporre ricorso per l'annullamento di atti fraudolenti compiuti dal debitore a danno dei creditori entro un anno dal termine stabilito per la preparazione della loro prima relazione, ma non oltre 16 mesi dall'apertura del procedimento. Se l'azione è accolta, le parti si ritroveranno nella posizione precedente e gli obblighi esistenti alla data del trasferimento saranno registrati nuovamente.

Il comitato dei creditori o un creditore che detiene oltre il 50 % del valore dei crediti iscritti nella massa fallimentare possono provvedere a proporre l'azione dinanzi al giudice delegato laddove l'amministratore o il liquidatore non lo facciano.

Non è possibile proporre un'azione di annullamento contro un atto costitutivo (act de constituire) ai sensi della legge sulla proprietà o contro un atto di trasferimento della proprietà ai sensi della legge sulla proprietà se è concluso da un debitore nel corso della normale attività quotidiana. Le istanze di annullamento di un atto costitutivo o di un atto di trasferimento di proprietà vengono inserite automaticamente nei registri pubblici pertinenti.

Per gli atti e le operazioni di cui sopra è prevista una presunzione semplice di frode a danno dei creditori.

Dopo l'apertura della procedura di insolvenza, tutti gli atti, operazioni e pagamenti posti in essere dal debitore sono considerati nulli d'ufficio, tranne le operazioni necessarie per lo svolgimento delle attività correnti, quelle autorizzate dal giudice delegato o approvate dall'amministratore giudiziario.

Ultimo aggiornamento: 17/06/2021

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