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Insolvenza/fallimento

Polonia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

In Polonia, le procedure concorsuali di cui all’articolo 1, paragrafo 1, del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza (rifusione), sono disciplinate da due atti:

  • la legge del 28 febbraio 2003: Prawo upadłościowe (legge sul fallimento), Dziennik Ustaw (Gazzetta ufficiale polacca) 2016, n. 2171, in appresso denominata “legge sul fallimento”;
  • la legge del 15 maggio 2015: Prawo restrukturyzacyjne (legge sulla ristrutturazione), Gazzetta ufficiale polacca 2016, n. 1574, in appresso denominata “legge sulla ristrutturazione”.

Le disposizioni della legge sul fallimento disciplinano le procedure di liquidazione relative all’insolvenza, ossia il upadłość (“fallimento”); mentre la legge sulla ristrutturazione disciplina le procedure volte alla ristrutturazione relative al rischio di insolvenza, ossia postępowanie o zatwierdzenie układu (“procedure di concordato preventivo”, articoli 210-226), przyspieszone postępowanie układowe (“procedure accelerate di concordato”, articoli 227-264), postępowanie układowe (“procedure di concordato”, articoli 267-282) e postępowanie sanacyjne (“procedure relative a misure correttive”, articoli 283-323).

Le procedure concorsuali mirano a soddisfare i crediti dei creditori nella massima misura e, qualora ragionevolmente possibile, a mantenere in attività l’impresa del debitore. Sono avviate esclusivamente su richiesta e sono costituite da due fasi: le procedure per la dichiarazione del fallimento e quelle successive alla dichiarazione del fallimento.

Le procedure di concordato preventivo consentono al debitore di stipulare un concordato raccogliendo autonomamente i voti dei creditori senza il coinvolgimento di un organo giurisdizionale. Tali procedure possono essere avviate se i crediti contestati che autorizzano i creditori a votare in merito a un concordato non rappresentano più del 15% della totalità di tali crediti.

Le procedure accelerate di concordato consentono al debitore di stipulare un concordato dopo che è stato redatto e approvato in maniera semplificata un elenco dei crediti. Tali procedure possono essere attuate se i crediti contestati che autorizzano i creditori a votare in merito a un concordato non rappresentano più del 15% di tutti tali crediti.

Le procedure di concordato consentono al debitore di stipulare un concordato dopo che è stato redatto e approvato un elenco dei crediti. Tali procedure possono essere attuate se i crediti contestati che autorizzano i creditori a votare in merito a un concordato non rappresentano più del 15% di tutti tali crediti.

Le procedure relative a misure correttive consentono al debitore di adottare misure correttive (destinate alla riorganizzazione dell’impresa del debitore) e di stipulare un concordato dopo che è stato stilato e approvato un elenco dei crediti. Le misure correttive comprendono provvedimenti giuridici e pratici destinati a migliorare la situazione economica del debitore e a ripristinare la sua capacità di soddisfare le sue obbligazioni, proteggendolo al contempo dall’esecuzione.

Le procedure concorsuali possono essere avviate nei confronti di un imprenditore. Ai sensi dell’articolo 431 del kodeks cywilny (codice civile polacco) con il termine “imprenditore” si intende una persona fisica, una persona giuridica o un’unità organizzativa priva di personalità giuridica alla quale viene conferita capacità giuridica tramite statuto, che svolge un’attività commerciale o professionale per proprio conto.

Un’istanza di fallimento può essere presentata dal debitore o da uno qualsiasi dei suoi creditori personali.

Le procedure concorsuali possono essere avviate anche nei confronti di:

  1. società a responsabilità limitata e società per azioni che non svolgono attività commerciale;
  2. soci di società commerciali di persone soggetti a responsabilità illimitata, che rispondono con il loro intero patrimonio, in relazione al soddisfacimento delle obbligazioni della loro società;
  3. soci di una società semplice di professionisti.

Le procedure concorsuali possono essere avviate anche nei confronti di persone fisiche che non svolgono attività commerciale (articolo 4911 e seguenti della legge sul fallimento). Tali procedure possono essere condotte esclusivamente su richiesta del debitore, a meno che quest’ultimo non sia un ex imprenditore, nel qual caso un’istanza di fallimento può essere presentata anche da un creditore fino a un anno dopo la cancellazione di tale imprenditore dal registro pertinente.

Le procedure di ristrutturazione possono essere avviate nei confronti di:

  1. imprenditori secondo il significato del termine di cui all’articolo 431 del codice civile;
  2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (società a responsabilità limitata) e spółka akcyjna (società per azioni) che non conducono attività commerciali;
  3. soci di osobowa spółka handlowa (società commerciali di persone) soggetti a responsabilità illimitata, che rispondono con il loro intero patrimonio, in relazione al soddisfacimento delle obbligazioni della loro società;
  4. spółka partnerska (soci di una società semplice).

Le procedure di ristrutturazione non vengono avviate nei confronti di persone fisiche che non svolgono attività commerciale. Le procedure di ristrutturazione vengono condotte esclusivamente su richiesta del debitore, fatta eccezione per le procedure relative a misure correttive che possono essere avviate anche su richiesta di un creditore qualora il debitore sia insolvente.

Le procedure di concordato preventivo consentono al debitore di stipulare un concordato raccogliendo autonomamente i voti dei creditori senza il coinvolgimento di un organo giurisdizionale. Tali procedure possono essere attuate se i crediti contestati che autorizzano i creditori a votare in merito a un concordato non rappresentano più del 15% di tutti i crediti.

Le procedure accelerate di concordato consentono al debitore di stipulare un concordato dopo che è stato redatto e approvato in maniera semplificata un elenco dei crediti. Tali procedure possono essere attuate se i crediti contestati che autorizzano i creditori a votare in merito a un concordato non rappresentano più del 15% di tutti tali crediti.

Le procedure di concordato consentono al debitore di stipulare un concordato dopo che è stato redatto e approvato un elenco dei crediti. Tali procedure possono essere attuate se i crediti contestati che autorizzano i creditori a votare in merito a un concordato non rappresentano più del 15% di tutti tali crediti.

Le procedure relative a misure correttive consentono al debitore di adottare misure correttive (destinate alla riorganizzazione dell’impresa del debitore) e di stipulare un concordato dopo che è stato stilato e approvato un elenco dei crediti. Le misure correttive comprendono provvedimenti giuridici e pratici destinati a migliorare la situazione economica del debitore e a ripristinare la sua capacità di soddisfare le sue obbligazioni, proteggendolo al contempo dall’esecuzione.

Le procedure concorsuali possono essere avviate nei confronti di un imprenditore. Ai sensi dell’art 431 del codice civile con il termine “imprenditore” si intende una persona fisica, una persona giuridica o un’unità organizzativa priva di personalità giuridica alla quale viene conferita capacità giuridica tramite statuto, che svolge un’attività commerciale o professionale per proprio conto.

Inoltre le procedure concorsuali possono essere avviate anche nei confronti di:

  1. società a responsabilità limitata e società per azioni che non svolgono attività commerciale;
  2. soci di società commerciali di persone soggetti a responsabilità illimitata, che rispondono con il loro intero patrimonio, in relazione al soddisfacimento delle obbligazioni della loro società;
  3. soci di una società semplice.

Le procedure per ottenere una dichiarazione di fallimento possono essere avviate anche nei confronti di persone fisiche che non svolgono attività commerciale (articoli 4911 e seguenti della legge sul fallimento).

Le procedure di ristrutturazione possono essere avviate nei confronti di:

  1. imprenditori secondo il significato di cui all’atto del 23 aprile 1964 - il codice civile polacco, Gazzetta ufficiale 2016, voce 380 e 585, in appresso denominato “codice civile”;
  2. spółka z ograniczoną odpowiedzialnością (società a responsabilità limitata) e spółka akcyjna (società per azioni) che non conducono attività commerciali;
  3. soci di osobowa spółka handlowa (società commerciali di persone) soggetti a responsabilità illimitata, che rispondono con il loro intero patrimonio, in relazione al soddisfacimento delle obbligazioni della loro società;
  4. spółka partnerska (soci di una società semplice).

Le procedure di ristrutturazione non vengono avviate nei confronti di persone fisiche che non svolgono attività commerciale. Le procedure di ristrutturazione vengono condotte esclusivamente su richiesta del debitore, fatta eccezione per le procedure relative a misure correttive che possono essere avviate anche su richiesta di un creditore qualora il debitore sia insolvente.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

Le procedure concorsuali sono avviate contro un debitore che è diventato insolvente (articolo 10 della legge sul fallimento).

Un debitore è insolvente se non è in grado di soddisfare le sue obbligazioni finanziarie nel momento in cui diventano esigibili. Si ritiene che un debitore non sia in grado di soddisfare le proprie obbligazioni finanziarie se queste ultime sono scadute da oltre tre mesi. Un debitore che sia una persona giuridica o un’unità organizzativa senza personalità giuridica investita di capacità giuridica ai sensi di un atto legislativo distinto è insolvente anche quando le sue obbligazioni finanziarie superano il valore dei suoi attivi e tale stato di cose perdura per oltre 24 mesi. Un organo giurisdizionale può respingere un’istanza di fallimento qualora non vi sia alcun rischio a breve termine che il debitore non sia in grado di soddisfare le proprie obbligazioni finanziarie al momento della loro scadenza.

Le procedure di ristrutturazione possono essere aperte nei confronti di un debitore insolvente o di un debitore a rischio di insolvenza. Un debitore insolvente lo è ai sensi degli articoli 10 e 11 della legge sul fallimento. Un debitore a rischio di insolvenza è un debitore la cui situazione economica induce a ritenere che possa diventare insolvente nel breve termine.

L’organo giurisdizionale si rifiuta di avviare procedure di ristrutturazione qualora le stesse siano lesive nei confronti dei creditori.

Inoltre, la legge sulla ristrutturazione stabilisce anche condizioni specifiche per l’avvio di ciascun tipo di procedura di ristrutturazione.

Le procedure di concordato preventivo e le procedure accelerate di concordato possono essere condotte se i crediti contestati che autorizzano i creditori a votare in merito a un concordato non rappresentano più del 15% di tutti tali crediti.

Le procedure di concordato e le procedure relative a misure correttive possono essere attuate se i crediti contestati che autorizzano i creditori a votare in merito a un concordato rappresentano più del 15% di tutti tali crediti. Inoltre, l’organo giurisdizionale si rifiuta di avviare tale procedura se prima facie non vi è prova del fatto che il debitore sarà in grado di coprire i costi procedurali e le passività derivanti su base continua in seguito alla loro apertura.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Nelle procedure concorsuali la massa fallimentare comprende i beni di proprietà della parte fallita alla data della dichiarazione di fallimento, nonché i beni acquisiti da tale parte nel corso della procedura concorsuale (articolo 62 della legge sul fallimento). Le eccezioni a tale norma sono specificate agli articoli 63-67a della legge sul fallimento.

La massa fallimentare non include gli attivi esclusi dall’esecuzione ai sensi dell’atto del 17 novembre 1964 - codice di procedura civile (Gazzetta ufficiale 2016, voce 1822, 1823, 1860 e 1948), la remunerazione per il lavoro svolto dalla parte dichiarata fallita per quanto riguarda l’importo non soggetto a pignoramento, la somma ottenuta mediante l’esecuzione di un pegno o di un’ipoteca nel caso in cui la parte fallita fosse amministratrice di un pegno o di un’ipoteca, per quanto concerne la quota spettante ai creditori ai sensi dell’accordo di amministrazione.

Inoltre, una risoluzione dell’assemblea dei creditori può escludere altri attivi della parte fallita dalla massa fallimentare.

Dalla massa fallimentare sono esclusi altresì gli attivi destinati ad assistere i dipendenti della parte fallita e le loro famiglie sotto forma di denaro contante detenuto in un conto separato di un fondo di previdenza sociale aziendale istituito a norma delle disposizioni su detto fondo, unitamente agli importi da versare su tale conto in seguito alla dichiarazione di fallimento, ivi compreso il rimborso di prestiti per abitazioni, il pagamento di interessi bancari maturati in relazione alla liquidità detenuta dal fondo e le commissioni riscosse da persone che utilizzano i servizi e le prestazioni sociali finanziati da tale fondo e organizzati dalla parte fallita.

Nelle procedure di ristrutturazione il patrimonio oggetto del concordato comprende gli attivi utilizzati per l’esercizio dell’attività dell’impresa e quelli di proprietà del debitore (articoli 240, 273 e 294 della legge sulla ristrutturazione).

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

Nelle procedure concorsuali (procedure destinate a liquidare la massa patrimoniale del debitore) il debitore è privato del diritto di gestire i suoi attivi. La gestione di tali attivi (la massa fallimentare) viene rilevata dal syndyk (curatore). Il curatore acquisisce anche altre competenze relative al funzionamento dell’impresa del debitore, quali la direzione dell’impresa, il rispetto degli obblighi di rendicontazione, ecc.

Il debitore rimane un partecipante della procedura concorsuale e può impugnare talune decisioni emesse dall’organo giurisdizionale durante tali procedure, ossia decisioni riguardanti l’esclusione di attivi dalla massa fallimentare e la remunerazione del curatore.

Nelle procedure di ristrutturazione i poteri del debitore e dell’amministratore delle stesse variano a seconda del tipo di procedura.

Nelle procedure di concordato preventivo il debitore può svolgere tutti gli atti, fatto salvo durante il periodo compreso tra la data in cui viene emessa la decisione di approvazione del concordato e la data in cui tale decisione diventa definitiva. Durante tale periodo le norme applicabili sono identiche a quelle applicate alle procedure accelerate di concordato, ossia il debitore può svolgere atti di gestione ordinaria. Gli atti diversi da quelli di gestione ordinaria richiedono il consenso del supervisore del concordato.

Nelle procedure di concordato accelerate e normali il debitore può svolgere atti di gestione ordinaria; tuttavia gli atti che esulano dalla gestione ordinaria richiedono il consenso del supervisore designato dall’organo giurisdizionale, a meno che non richiedano il consenso del comitato dei creditori.

Nelle procedure relative a misure correttive il debitore è privato del diritto di agire e gli atti necessari vengono svolti dall’amministratore fallimentare, a meno che non richiedano il consenso del comitato dei creditori.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

Nelle procedure concorsuali, i crediti vantati dalla parte fallita possono essere compensati con quelli vantati dal creditore se entrambi i crediti esistevano alla data della dichiarazione del fallimento, anche se uno di essi non era ancora dovuto (articolo 93 della legge sul fallimento).

Una compensazione non è accettabile nel caso in cui il creditore della parte fallita abbia acquisito il credito tramite cessione o girata dopo la dichiarazione di fallimento oppure l’abbia acquisito nei 12 mesi precedenti la dichiarazione di fallimento sapendo che vi erano motivi per dichiarare il fallimento, a meno che tale acquisizione non fosse legata al rimborso di un debito che la parte acquirente era tenuta a versare (indipendentemente dal fatto che si trattasse di una passività personale o di una passività garantita da uno specifico bene). (Articolo 94 della legge sul fallimento)

Una compensazione non è accettabile se il creditore è diventato debitore della parte fallita dopo la data della dichiarazione del fallimento (articolo 95 della legge sul fallimento).

Il creditore che desidera esercitare il diritto alla compensazione presenta una dichiarazione a tal fine entro e non oltre la data di insinuazione del credito (articolo 96 della legge sul fallimento).

Nelle procedure di ristrutturazione le norme generali in materia di compensazione di crediti reciproci sono soggette alle seguenti limitazioni:

  • un creditore è diventato debitore della parte debitrice in seguito alla data di apertura della procedura di ristrutturazione;
  • in seguito all’apertura della procedura di ristrutturazione il debitore della parte debitrice soggetta a una procedura di ristrutturazione è divenuto suo creditore attraverso l’acquisizione, mediante cessione o girata, di un credito sorto prima della data di apertura della procedura di ristrutturazione.

I crediti reciproci possono essere compensati se il credito è stato acquisito come conseguenza del rimborso di un debito che la parte acquirente era tenuta a versare (responsabilità personale o responsabilità garantita da uno specifico bene) e se la parte acquirente ha acquisito il debito prima della data di presentazione dell’istanza di procedura accelerata di concordato.

Un creditore che desidera avvalersi della possibilità di effettuare una compensazione nel contesto di una procedura di ristrutturazione presenta a tal fine una dichiarazione al debitore oppure, qualora il debitore sia privato del diritto di gestione, all’amministratore fallimentare, non oltre 30 giorni dopo l’apertura della procedura di ristrutturazione oppure, qualora i motivi per la compensazione siano sorti più tardi, non oltre 30 giorni dall’insorgere dei motivi che giustificano la compensazione. Una tale dichiarazione è valida anche se presentata ad un supervisore designato dall’organo giurisdizionale (articoli 253, 273 e 297 della legge sulla ristrutturazione).

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Disposizioni specifiche concernenti gli effetti della dichiarazione di fallimento sulle obbligazioni della parte fallita sono contenute negli articoli 83-118 della legge sul fallimento, sulle successioni acquisite dalla parte fallita negli articoli 119-123 e sul regime patrimoniale della parte fallita negli articoli 124-126.

Gli articoli 81-82 della legge fallimentare vietano di gravare beni inclusi nella massa fallimentare con un pegno, un pegno registrato o un’ipoteca.

Le disposizioni di un contratto nel contesto del quale il soggetto fallito è una parte, che impediscono od ostacolano il conseguimento dell’obiettivo della procedura concorsuale, non sono valide in relazione alla massa fallimentare. Un contratto che trasferisce la proprietà di un bene, di un credito o di un altro diritto concluso al fine di garantire un credito è valido in relazione alla massa fallimentare qualora sia stato concluso per iscritto in una data certificata, a meno che non si tratti di un contratto che istituisce una garanzia finanziaria (articolo 84 della legge sul fallimento).

Gli articoli 85 e 85a stabiliscono norme dettagliate sui contratti quadro relativi a operazioni finanziarie a termine standardizzate o non (future/forward) o alla vendita di titoli nel contesto di accordi di riacquisto.

Gli obblighi finanziari della parte fallita non ancora dovuti scadono alla data in cui viene dichiarato il fallimento. Alla data di dichiarazione del fallimento le obbligazioni non finanziarie diventano obbligazioni finanziarie, nonché esigibili a tale data, anche quando il termine per la loro prestazione non è ancora scaduto (articolo 91 della legge sul fallimento).

Un credito derivante da un contratto concluso all’accettazione di un’offerta presentata dalla parte fallita può essere rivendicato dal creditore nel contesto di una procedura concorsuale soltanto se la dichiarazione di accettazione dell’offerta è stata presentata alla parte fallita prima della dichiarazione di fallimento.

Se alla data della dichiarazione di fallimento esistono delle obbligazioni ai sensi di un contratto a prestazioni corrispettive alle quali non è stata data esecuzione in toto o in parte, con il consenso del sędzia komisarz (giudice delegato), il curatore può dare esecuzione alle obbligazioni della parte fallita e chiedere all’altra parte di adempiere l’obbligazione corrispettiva o recedere dal contratto a decorrere dalla data della dichiarazione di fallimento. Se alla data della dichiarazione di fallimento la parte fallita è parte di un qualsiasi contratto diverso da un contratto a prestazioni corrispettive, il curatore può recedere dal contratto, salvo diversamente previsto dalla legge.

A fronte di una richiesta presentata dalla controparte in una data certificata, il curatore deve dichiarare entro tre mesi se recede dal contratto o ne richiede l’esecuzione. La mancata presentazione di tale dichiarazione da parte del curatore entro tale termine è considerata un recesso dal contratto.

L’altra parte che è tenuta ad adempiere anticipatamente le proprie obbligazioni può sospendere la prestazione delle stesse fino all’esecuzione dell’obbligazione corrispettiva oppure fino a quando non ottiene garanzia di tale prestazione. L’altra parte non è autorizzata a fare altrettanto se al momento della conclusione dell’accordo era a conoscenza o avrebbe dovuto essere a conoscenza dei motivi che hanno portato alla dichiarazione di fallimento (articolo 98 della legge sul fallimento).

Qualora il curatore receda dal contratto, l’altra parte ha diritto alla restituzione dell’obbligazione eseguita, anche qualora quest’ultima faccia parte della massa fallimentare. Nelle procedure concorsuali una parte può chiedere un risarcimento per l’obbligazione eseguita e le perdite sostenute presentando tali richieste al giudice delegato (articolo 99 della legge sul fallimento).

Un venditore può richiedere la restituzione di un bene mobile, ivi compresi titoli, inviato alla parte fallita senza aver ricevuto il pagamento del prezzo corrispondente, se tale bene non è stato acquisito dalla parte fallita o da una persona autorizzata da quest’ultima a disporre di tale bene prima della dichiarazione di fallimento. Anche il destinatario che ha inviato il bene alla parte fallita ha diritto alla sua restituzione. Il venditore o il destinatario ai quali il bene è stato restituito rimborsa i costi che sono stati o devono essere sostenuti, nonché i pagamenti anticipati. Tuttavia, il curatore può restituire il bene se paga o assicura il pagamento del prezzo dovuto dalla parte fallita e i costi corrispondenti. Il curatore ha il diritto di procedere in tal senso entro un mese dalla richiesta di restituzione (articolo 100 della legge sul fallimento).

Eventuali contratti relativi a commissioni o spedizioni conclusi dalla parte fallita nel contesto dei quali essa agisce come committente o mittente, nonché eventuali contratti relativi alla gestione di titoli conclusi dalla parte fallita scadono all’atto dell’emissione della dichiarazione di fallimento. La controparte può recedere dai contratti relativi a commissioni o spedizioni conclusi dalla parte fallita nel contesto dei quali quest’ultima era la parte incaricata o la destinataria alla data nella quale viene dichiarato il fallimento (articolo 102 della legge sul fallimento).

Un contratto di agenzia scade a decorrere dalla data in cui una qualsiasi delle parti dichiara fallimento. In caso di fallimento della parte committente, l’agente può, nel corso di procedure concorsuali, richiedere il risarcimento della perdita subita a causa della scadenza del contratto (articolo 103 della legge sul fallimento).

Se il comodante o il comodatario dichiarano fallimento, il contratto di comodato d’uso viene risolto su richiesta di una qualsiasi delle parti nel caso in cui l’oggetto di tale contratto sia già stato concesso in comodato. Se l’oggetto in questione non è ancora stato concesso in comodato, il contratto scade (articolo 104 della legge sul fallimento).

Se una delle parti coinvolte in un contratto di prestito dichiara fallimento, tale contratto scade qualora l’oggetto del prestito in questione non sia ancora stato prestato (articolo 105 della legge sul fallimento).

Un contratto di locazione o affitto di beni immobili vincola le parti se l’oggetto dell’accordo è stato messo a disposizione del locatario o dell’affittuario (articoli 106-108 della legge sul fallimento). Ai sensi di una decisione emessa dal giudice delegato, il curatore risolve il contratto di locazione o affitto di beni immobili concluso dalla parte fallita con un preavviso di tre mesi, anche nel caso in cui la risoluzione di tale contratto ad opera della parte fallita non sia consentita (articoli 109-110 della legge sul fallimento).

Un accordo relativo alla concessione di un credito scade all’atto della dichiarazione di fallimento nel caso in cui il finanziatore non abbia reso disponibili i fondi alla parte fallita prima di tale data (articolo 111 della legge sul fallimento).

La dichiarazione di fallimento non ha effetto sui contratti di conto bancario della parte fallita, contratti di conto titoli o contratti di conto collettivo (articolo 112 della legge sul fallimento).

Nel contesto delle procedure di ristrutturazione, dalla data della loro apertura fino a quella della loro chiusura oppure fino alla data in cui la decisione di cessare tali procedure diventa definitiva, al debitore o all’amministratore fallimentare non è consentito soddisfare obbligazioni derivanti da crediti che, per legge, rientrano nel contesto di un concordato.

Eventuali disposizioni contrattuali che prevedono la modifica o la risoluzione di un rapporto giuridico nel contesto del quale il debitore è parte sono da considerarsi nulle nel caso in cui venga depositata una richiesta di avvio di procedure di ristrutturazione oppure se tali procedure vengono avviate.

Le disposizioni di un contratto nel contesto del quale il debitore è una parte che impediscono od ostacolano il conseguimento dell’obiettivo della procedura di ristrutturazione non sono valide in relazione al patrimonio oggetto di ristrutturazione.

L’articolo 250 della legge sulla ristrutturazione stabilisce norme dettagliate sui contratti quadro relativi a operazioni finanziarie a termine standardizzate e non o alla vendita di titoli nel contesto di accordi di riacquisto.

Dalla data di apertura delle procedure di ristrutturazione fino a quella della loro chiusura oppure fino alla data in cui la decisione di cessare tali procedure diventa definitiva, al locatore non è consentito porre fine, senza il consenso del comitato dei creditori, al contratto di affitto o locazione per i locali o beni immobili presso i quali opera l’impresa del debitore.

Le norme descritte in precedenza per i contratti di locazione o di affitto si applicano mutatis mutandis ai contratti di credito relativi a fondi messi a disposizione del debitore prima della data di apertura della procedura, nonché a contratti di locazione finanziaria, di assicurazione di cose, di contratti di conti bancari, di accordi di garanzia, di contratti relativi a licenze concesse al debitore e a garanzie o lettere di credito emesse prima della data di apertura delle procedure di ristrutturazione (articoli 256, 273 e 297 della legge sulla ristrutturazione).

Inoltre, nelle procedure relative a misure correttive l’amministratore fallimentare può recedere da un contratto a prestazioni corrispettive che non sia stato eseguito in toto o in parte prima della data di apertura di tali procedure, previo consenso del giudice delegato, nel caso in cui l’esecuzione di tale contratto ad opera della controparte sia indivisibile. Qualora l’esecuzione del contratto ad opera della controparte sia divisibile, si applica tale disposizione mutatis mutandis nella misura in cui il contratto doveva essere eseguito dalla controparte dopo l’apertura della procedura relativa a misure correttive. Qualora l’amministratore fallimentare receda dal contratto, la controparte può chiedere la restituzione della prestazione resa dopo l’apertura della procedura relativa a misure correttive e prima che tale parte abbia ricevuto la notificazione del recesso, nel caso in cui tale prestazione faccia parte della massa patrimoniale del debitore. Qualora ciò sia impossibile, la controparte può soltanto chiedere un risarcimento per la prestazione e per le perdite subite. Tali richieste non sono soggette a concordato (articolo 298 della legge sulla ristrutturazione).

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

In seguito alla presentazione di un’istanza di fallimento, su richiesta del debitore, del supervisore temporaneo o del creditore che ha depositato detta istanza, l’organo giurisdizionale può sospendere i procedimenti di esecuzione e revocare il pignoramento del conto bancario qualora ciò sia necessario per il conseguimento degli obiettivi delle procedure concorsuali (articolo 39 della legge sul fallimento).

In seguito a una dichiarazione di fallimento, i procedimenti di esecuzione relativi ai beni inclusi nella massa fallimentare, aperti prima della dichiarazione di fallimento, sono sospesi per legge a decorrere dalla data di tale dichiarazione. Il procedimento cessa per legge nel momento in cui la decisione relativa alla dichiarazione di fallimento diventa definitiva (articolo 146 della legge sul fallimento).

In seguito alla dichiarazione di fallimento, eventuali procedimenti giudiziari, amministrativi e amministrativo-giudiziari relativi alla massa fallimentare possono essere avviati e condotti esclusivamente dal curatore o nei confronti del curatore. Un creditore non può avviare un procedimento giudiziario relativo ad un credito soggetto a deposito (articolo 144 della legge sul fallimento).

Nel contesto delle procedure di ristrutturazione, i procedimenti di esecuzione relativi a un credito soggetto per legge a concordato, avviati prima dell’apertura di una procedura di ristrutturazione sono sospesi per legge a decorrere dalla data di apertura di tali procedure (articoli 259 e 278 della legge sulla ristrutturazione). Nelle procedure relative alle misure correttive, la sospensione si applica a tutti i procedimenti di esecuzione in relazione alla massa patrimoniale del debitore incluse nel patrimonio oggetto della ristrutturazione (articolo 312 della legge sulla ristrutturazione).

Alla data in cui la decisione che approva il concordato diventa definitiva, vengono chiusi per legge i procedimenti cautelari e di esecuzione avviati contro il debitore, con l’obiettivo di soddisfare i crediti oggetto di concordato. I procedimenti cautelari e di esecuzione sospesi avviati contro il debitore con l’obiettivo di soddisfare crediti non oggetto di concordato possono essere ripresi su richiesta del creditore (articolo 170 della legge sulla ristrutturazione).

L’apertura di procedure di concordato, procedure accelerate di concordato o procedure relative a misure correttive non impedisce al creditore di avviare procedimenti giudiziari, amministrativi e amministrativo-giudiziari oppure procedimenti dinanzi a collegi arbitrali, al fine di far valere crediti oggetto di iscrizione nell’elenco dei crediti (articoli 257, 276 e 310 della legge sulla ristrutturazione).

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

In seguito alla dichiarazione di fallimento l’organo giurisdizionale sospende i procedimenti ex officio se riguardano la massa fallimentare, ossia se il loro esito può avere ripercussioni sulla massa fallimentare (perché riguardano un attivo incluso nella massa fallimentare), è stato dichiarato il fallimento ed è stato nominato un amministratore giudiziario nel contesto della procedura per la dichiarazione di fallimento (articolo 174, primo comma, punto 4 e 5, del kodeks postępowania cywilnego (codice di procedura civile)). L’organo giurisdizionale invita il curatore o l’amministratore giudiziario a partecipare ai procedimenti giudiziari (articolo 174, terzo comma, del codice di procedura civile). Se la parte fallita (debitore) è coinvolta in veste di ricorrente, l’organo giurisdizionale riprende ex officio i procedimenti giudiziari sospesi non appena viene designato il curatore fallimentare (amministratore giudiziario) (articolo 180, paragrafo 1, punto 5, del codice di procedura civile).

È possibile avviare procedimenti giudiziari nei confronti del curatore soltanto se, nel contesto di procedure concorsuali, un credito non viene incluso nell’elenco dei crediti dopo aver esperito le possibilità previste dal codice di procedura civile (articolo 145 della legge sul fallimento).

Nel contesto delle procedure di ristrutturazione, i procedimenti giudiziari in corso (pendenti al momento dell’apertura di tali procedure) sono sospesi qualora essi riguardino il patrimonio oggetto di ristrutturazione (o quello relativo alle misure correttive) e sia stato nominato un amministratore fallimentare nel contesto delle procedure di ristrutturazione oppure qualora sia stato nominato un amministratore temporaneo nel contesto di procedimenti giuridici volti a ottenere l’apertura di procedure relative a misure correttive e le stesse riguardino beni coperti da garanzia (articolo 174, primo comma, punti 4 e 5, del codice di procedura civile). L’organo giurisdizionale invita l’amministratore temporaneo o l’amministratore fallimentare a partecipare ai procedimenti giudiziari (articolo 174, terzo comma, del codice di procedura civile).

L’ammissione di un credito, la rinuncia a un credito, il concordato o l’ammissione di fatti rilevanti del caso da parte del debitore in tali casi non ha effetto legale in assenza di consenso da parte del supervisore designato dall’organo giurisdizionale (articolo 258 della legge sulla ristrutturazione).

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

La partecipazione dei creditori alle procedure concorsuali è disciplinata dagli articoli 189-213 della legge sul fallimento. I creditori i cui crediti sono stati ammessi hanno il diritto di prendere parte all’assemblea dei creditori e di votare.

Il giudice delegato, che agisce ex officio o su richiesta, istituisce il comitato dei creditori e nomina ed esonera i suoi membri. Il comitato assiste il curatore, ne controlla l’operato, esamina lo stato dei fondi che costituiscono la massa fallimentare, concede il permesso per atti che possono essere effettuati esclusivamente con il permesso del comitato dei creditori ed esprime il proprio parere su altre questioni qualora richiesto dal giudice delegato o dal curatore. Il comitato dei creditori può chiedere alla parte fallita o al curatore di fornire chiarimenti e può esaminare libri contabili e documenti relativi al fallimento nella misura in cui ciò non violi la riservatezza commerciale.

Affinché i seguenti atti del curatore siano validi è necessario il permesso del comitato dei creditori:

  1. la prosecuzione dell’attività dell’impresa da parte del curatore qualora essa debba durare più di tre mesi dalla dichiarazione di fallimento;
  2. la rinuncia alla vendita dell’impresa nel suo complesso;
  3. la vendita diretta degli attivi inclusi nella massa fallimentare;
  4. il contrarre prestiti o crediti e il gravare gli attivi della parte fallita con diritti di proprietà limitati;
  5. l’ammissione e la rinuncia alla stipula di un concordato in merito a crediti contestati nonché il deferimento di una controversia a un collegio arbitrale.

È possibile invocare un’eccezione quando uno degli atti di cui sopra deve essere effettuato immediatamente e riguarda un importo non superiore a 10 000 PLN; in tal caso il curatore, il supervisore designato dall’organo giurisdizionale o l’amministratore fallimentare possono svolgerlo senza il permesso del comitato.

Inoltre, non è richiesta alcuna autorizzazione da parte del comitato dei creditori per la vendita di beni mobili se il valore stimato di tutti i beni mobili inclusi nella massa fallimentare, come da inventario, non è superiore a 50 000 PLN, così come per la vendita di crediti e altri diritti, se il valore nominale di tutti i crediti e gli altri diritti inclusi nella massa fallimentare, come da inventario, non è superiore a 50 000 PLN.

Nel contesto delle procedure concorsuali il creditore può presentare una proposta di concordato.

I creditori possono altresì impugnare la decisione di un organo giurisdizionale preposto alla gestione delle procedure concorsuali o di un giudice delegato in merito all’approvazione delle relazioni contabili del curatore, nonché decisioni riguardanti l’elenco dei crediti, anche in relazione ad altri crediti vantati dai creditori, al piano di distribuzione, alla remunerazione del curatore e alla decisione di interrompere o chiudere le procedure concorsuali.

La partecipazione dei creditori alle procedure di ristrutturazione è disciplinata dagli articoli 104-139 della legge sulla ristrutturazione. I creditori i cui crediti sono stati inclusi in un elenco approvato dei crediti, nonché i creditori che si presentano all’assemblea dei creditori e sottopongono al giudice delegato un titolo esecutivo che conferma il loro credito hanno diritto a partecipare all’assemblea dei creditori e a votare.

Durante l’assemblea dei creditori è possibile conseguire la definizione di un concordato se almeno un quinto dei creditori aventi diritto di voto in merito a un concordato partecipa all’assemblea.

Il giudice delegato istituisce il comitato dei creditori e nomina ed esonera i suoi membri ex officio o su richiesta. Il comitato dei creditori assiste il supervisore designato dall’organo giurisdizionale o l’amministratore fallimentare, ne controlla l’operato, esamina lo stato dei fondi che costituiscono il patrimonio oggetto di concordato o di misure correttive, concede il permesso per atti che possono essere effettuati esclusivamente con il permesso del comitato dei creditori ed esprime il proprio parere su altre questioni qualora richiesto dal giudice delegato, dal supervisore designato dall’organo giurisdizionale, dall’amministratore fallimentare o dal debitore. L’assemblea dei creditori e i suoi membri possono presentare al giudice delegato le loro osservazioni sull’attività del debitore, del supervisore designato dall’organo giurisdizionale o dell’amministratore fallimentare. Il comitato può chiedere al debitore, al supervisore designato dall’organo giurisdizionale o all’amministratore fallimentare di fornire chiarimenti e può esaminare i libri contabili e i documenti del debitore nei casi in cui ciò non violi la riservatezza commerciale. In altri casi, nonché in caso di dubbio, il giudice delegato specifica la portata delle prerogative dei membri del comitato dei creditori per quanto riguarda l’esame dei libri contabili e dei documenti dell’impresa del debitore.

Affinché siano considerati validi i seguenti atti svolti dal debitore o dall’amministratore fallimentare richiedono il consenso del comitato dei creditori:

  • il gravare elementi del patrimonio oggetto di concordato o misure correttive con un’ipoteca, un pegno, un pegno registrato o un’ipoteca marittima al fine di garantire un credito non soggetto a concordato;
  • il trasferimento della proprietà di un bene o di un diritto al fine di ottenere un credito non soggetto a concordato;
  • il gravare elementi del patrimonio oggetto di concordato o misure correttive con altri diritti;
  • il contrarre crediti o prestiti;
  • la conclusione di un accordo sulla locazione finanziaria dell’impresa del debitore o di una parte organizzata della stessa oppure un altro accordo analogo.

(se effettuati con il consenso del comitato dei creditori, gli atti di cui sopra non possono essere considerati inapplicabili rispetto alla massa fallimentare);

  • la vendita, da parte del debitore, di beni immobili o altri attivi per un valore superiore a 500 000 PLN.

I creditori possono altresì impugnare la decisione di un organo giurisdizionale preposto alla gestione di procedure di ristrutturazione o di un giudice delegato in merito all’approvazione delle relazioni contabili dell’amministratore fallimentare, nonché decisioni riguardanti l’elenco dei crediti (procedure di concordato e relative a misure correttive) e di altri crediti vantati dai creditori, la remunerazione del supervisore designato dall’organo giurisdizionale o dell’amministratore fallimentare e la decisione di interrompere o chiudere le procedure concorsuali.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

Nel contesto delle procedure concorsuali, in seguito alla dichiarazione di fallimento, il curatore redige un inventario, stima la massa fallimentare e predispone un piano di liquidazione. Il piano di liquidazione definisce le modalità proposte per la vendita degli attivi della parte fallita, in particolare l’impresa, il momento della vendita, una stima delle spese e la logica economica per la prosecuzione dell’attività commerciale (articolo 306 della legge sul fallimento). In seguito alla redazione dell’inventario e della relazione finanziaria o dopo aver presentato una relazione scritta generale, il curatore liquida la massa fallimentare (articolo 308 della legge sul fallimento).

In seguito alla liquidazione, il curatore fallimentare può continuare a gestire l’impresa della parte fallita qualora sia possibile raggiungere un concordato con i creditori o qualora sia possibile vendere l’impresa della parte fallita nel suo complesso oppure parti organizzate della stessa (articolo 312 della legge sul fallimento).

Nelle procedure di ristrutturazione, ossia nelle procedure di concordato accelerate e normali il debitore di norma continua a gestire la sua impresa. Ai sensi dell’articolo 239, primo comma, e dell’articolo 295 della legge sulla ristrutturazione, il debitore può essere privato del diritto di gestione nel caso in cui:

  1. il debitore violi, intenzionalmente o in altro modo, la legge attraverso la gestione, determinando un conseguente danno ai creditori oppure la possibilità di crearlo in futuro;
  2. sia palese che le modalità di gestione non garantiscono l’attuazione del concordato o sia stato nominato un kurator (amministratore fiduciario) per il debitore ai sensi dell’articolo 68, primo comma;
  3. il debitore non rispetta le istruzioni impartite dal giudice delegato o dal supervisore designato dall’organo giurisdizionale, in particolare omettendo di presentare proposte di concordato lecite entro il termine stabilito dal giudice delegato.

Nelle procedure relative a misure correttive, qualora lo svolgimento efficace delle stesse richieda la partecipazione personale del debitore o dei suoi rappresentanti e al contempo garantisca un’adeguata gestione, l’organo giurisdizionale può consentire al debitore di gestire la totalità o parte della sua impresa in relazione alla sua gestione ordinaria (articolo 288, terzo comma, della legge sulla ristrutturazione).

Nelle procedure di concordato preventivo, il debitore gestisce la propria impresa per l’intera durata delle procedure.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Nelle procedure concorsuali vengono insinuati tutti i crediti vantati da creditori personali. Anche un creditore il cui credito era garantito da un’ipoteca, un pegno, un pegno registrato, un pegno fiscale, un’ipoteca marittima o un’altra iscrizione nel registro immobiliare e delle ipoteche o nel registro marittimo può insinuare un credito (qualora tale credito non sia presentato dal creditore sarà comunque incluso nell’elenco ex officio). I crediti vantati nel contesto di un rapporto di lavoro sono inclusi nell’elenco ex officio (articolo 236, primo e secondo comma, e articolo 237 della legge sul fallimento).

Innanzitutto vengono coperti i costi delle procedure concorsuali, prima ancora delle passività relative alla massa fallimentare derivanti in seguito alla dichiarazione di fallimento (articolo 230, secondo comma, e articolo 343, primo comma e comma 11, della legge sul fallimento), senza redigere un piano di distribuzione.

Nelle procedure di ristrutturazione l’elenco dei crediti copre i crediti personali nei confronti del debitore sorti prima dell’apertura delle procedure di ristrutturazione (articolo 76 della legge sulla ristrutturazione). L’elenco dei crediti indica separatamente i crediti soggetti a concordato per legge e quelli soggetti a concordato con il consenso del creditore (articolo 86 della legge sulla ristrutturazione).

Nel contesto delle procedure di ristrutturazione i crediti non vengono insinuati. L’elenco dei crediti è redatto dal supervisore o dall’amministratore fallimentare sulla base dei libri contabili del debitore, dei suoi altri documenti, delle registrazioni presenti nel registro immobiliare e delle ipoteche e in altri registri.

Il concordato è vincolante per i creditori i cui crediti sono, per legge, soggetti a concordato anche quando gli stessi non sono inclusi nell’elenco dei crediti.

Il concordato non è vincolante per i creditori che non sono stati resi noti dal debitore e non hanno partecipato alla procedura (articolo 166 della legge sulla ristrutturazione)

Il concordato non può contemplare crediti alimentari, prestazioni corrisposte come risarcimento per una malattia causata, l’incapacità al lavoro, l’invalidità o il decesso e la rendita vitalizia concessa in cambio di diritti derivanti da un contratto di rendita; nonché crediti per il trasferimento di proprietà e per la cessazione della violazione di diritti; crediti che il debitore è tenuto a soddisfare in relazione all’acquisizione di un’eredità in seguito all’apertura di una procedura di ristrutturazione, in seguito all’inclusione dell’eredità nel patrimonio soggetto a concordato o a misure correttive; crediti nei confronti della quota di contributi di assicurazione sociale finanziati dall’assicurato nel caso in cui il debitore sia il pagatore.

Il concordato esclude altresì i crediti derivanti da un rapporto di lavoro e quelli garantiti dalla massa patrimoniale del debitore tramite un’ipoteca, un pegno, un pegno registrato, un pegno fiscale o un’ipoteca marittima, per quanto concerne la quota il cui valore è coperto da garanzia, a meno che il creditore non accetti di includere tali crediti nel concordato (articolo 151 della legge sulla ristrutturazione).

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

Le norme che disciplinano l’insinuazione, la verifica e l’ammissione di crediti nel contesto delle procedure concorsuali sono stabilite dagli articoli 239-266 della legge sul fallimento.

Nelle procedure concorsuali spetta ai creditori insinuare i crediti. I crediti devono essere insinuati al più tardi entro 30 giorni dalla pubblicazione della decisione sulla dichiarazione di fallimento nella Monitor Sądowy i Gospodarczy (Gazzetta commerciale e degli organi giurisdizionali) e quindi nel Centralny Rejestr Restrukturyzacji i Upadłości (registro centrale delle ristrutturazioni e dei fallimenti), ai sensi dell’articolo 51 della legge sul fallimento e dell’articolo 455 della legge sulla ristrutturazione.

Non è necessario insinuare i crediti vantati ai sensi di un rapporto di lavoro, infatti, i crediti di questo tipo sono inclusi ex officio nell’elenco dei crediti (articolo 237 della legge sul fallimento).

Il creditore insinua i suoi crediti per iscritto, in duplice copia. Tale insinuazione deve includere il nome e l’indirizzo del creditore, il numero PESEL (identificazione personale) o il numero KRS (registro giudiziario nazionale) e, in loro assenza, dettagli che consentano di identificare chiaramente il creditore, di definire il credito unitamente agli importi accessori dovuti e il valore di crediti non pecuniari, prove a conferma dell’esistenza di tale credito (se il credito è stato incluso nell’elenco dei crediti redatto nel contesto di una procedura di ristrutturazione è sufficiente richiamare tale circostanza), la categoria nella quale il credito può essere incluso, le garanzie ad esso collegate e lo stato del procedimento giudiziario nel caso in cui il credito sia oggetto di procedimenti giudiziari, amministrativi, amministrativo-giudiziari o arbitrati pendenti. Se viene insinuato un credito in relazione al quale la parte fallita non è personalmente debitrice, si deve indicare l’oggetto della garanzia da utilizzare per soddisfare il credito. Se il creditore è un socio o un azionista in una società fallita, deve indicare il numero e il tipo di azioni che detiene.

Un’insinuazione debitamente presentata viene trasferita dal giudice delegato al curatore fallimentare, il quale verifica se i crediti depositati sono confermati dai libri contabili o da altri documenti contabili della parte fallita oppure da iscrizioni presenti nel registro immobiliare e delle ipoteche o in altri registri e invita la parte fallita a dichiarare entro un termine specificato se ammette il credito. Qualora il credito insinuato non venga confermato dai libri contabili o da altri documenti contabili della parte fallita oppure da iscrizioni nel registro immobiliare e delle ipoteche o in altri registri, il curatore invita il creditore a presentare, entro una settimana, i documenti citati nell’insinuazione del credito, pena il rifiuto dell’ammissione del credito. Tuttavia, il curatore può prendere in considerazione i documenti presentati dopo tale termine qualora ciò non ritardi la presentazione dell’elenco al giudice delegato.

Entro due settimane dall’annuncio che l’elenco dei crediti è stato aggiunto al fascicolo della procedura, il creditore può presentare un’opposizione dinanzi il giudice delegato. Anche la parte fallita può presentare un’opposizione nel caso in cui il progetto di elenco dei crediti non sia in linea con le sue richieste o dichiarazioni. Se non ha rilasciato dichiarazioni seppur invitata a farlo, la parte fallita può presentare un’opposizione soltanto se dimostra di non aver rilasciato dichiarazioni per ragioni al di fuori del suo controllo.

Il giudice delegato modifica l’elenco dei crediti dopo che la decisione relativa all’opposizione è diventata definitiva e, qualora tale decisione sia oggetto di impugnazione, dopo che la decisione dell’organo giurisdizionale a tale proposito è diventata definitiva, e approva quindi l’elenco dei crediti. Se non viene presentata alcuna opposizione, approva l’elenco dei crediti in seguito alla scadenza del termine per la presentazione di opposizioni. Il giudice delegato può modificare l’elenco dei crediti ex officio. Qualora si rilevi che dei crediti inesistenti in toto o in parte sono stati inclusi nell’elenco dei crediti o che i crediti che devono essere inclusi nell’elenco ex officio non sono stati inclusi nello stesso, il giudice delegato può modificare l’elenco dei crediti ex officio.

Un credito per il quale non è necessario procedere all’insinuazione che viene presentato o reso noto dopo il termine è incluso nel supplemento all’elenco dei crediti. L’elenco dei crediti viene corretto conformemente alle sentenze definitive. Una modifica dell’importo di un credito che si verifichi in seguito alla redazione dell’elenco dei crediti viene presa in considerazione al momento della stesura del piano di distribuzione o al momento della votazione in occasione dell’assemblea dei creditori.

In seguito alla chiusura o alla cessazione delle procedure concorsuali, un estratto dall’elenco dei crediti approvato dal giudice delegato, che indica il credito e l’importo ricevuto dal creditore in relazione allo stesso, funge da titolo esecutivo nei confronti della parte fallita (ciò non si applica ai creditori nei confronti dei quali la parte fallita non era personalmente debitrice). La parte fallita può richiedere che un credito incluso nell’elenco dei crediti sia riconosciuto non esistere o esistere in misura minore, qualora la parte fallita non abbia ammesso un credito insinuato nel contesto di una procedura concorsuale e l’organo giurisdizionale non abbia ancora emesso una sentenza definitiva al riguardo. Dopo che l’estratto dall’elenco è dichiarato esecutivo, la parte fallita può presentare un’opposizione sostenendo che il credito incluso nell’elenco dei crediti non esiste o esiste in misura minore, avviando un’azione affinché il titolo esecutivo venga dichiarato invece non esecutivo.

L’aspetto della stesura dell’elenco dei crediti nelle procedure di ristrutturazione è disciplinato negli articoli 84-102 della legge sulla ristrutturazione.

L’elenco dei crediti è redatto dal supervisore o dall’amministratore fallimentare sulla base dei libri contabili del debitore, dei suoi altri documenti, delle registrazioni presenti nel registro immobiliare e delle ipoteche e in altri registri. Nelle procedure relative a misure correttive sulla base di una richiesta semplificata viene redatto l’elenco dei crediti, per quanto possibile, sulla scorta di quello redatto nel contesto di precedenti procedure di ristrutturazione. Nel caso in cui una proposta di concordato comporti la suddivisione dei creditori in gruppi, l’elenco dei crediti viene stilato tenendo conto della suddivisione proposta.

L’elenco dei crediti indica separatamente i crediti soggetti a concordato per legge e quelli soggetti a concordato con il consenso del creditore.

Nelle procedure accelerate di concordato il debitore può opporsi all’inclusione di un credito nell’elenco dei crediti. Tale credito viene quindi considerato un credito contestato. In questo caso il giudice delegato modifica di conseguenza l’elenco dei crediti e quello dei crediti contestati.

Nelle procedure di concordato e nelle procedure relative a misure correttive, i partecipanti alle procedure possono presentare al giudice delegato un’opposizione contro l’inclusione di un credito nell’elenco dei crediti entro due settimane dall’annuncio della data di presentazione dell’elenco dei crediti e di quello dei crediti contestati. Il debitore può presentare un’opposizione se l’elenco dei crediti non è in linea con la sua dichiarazione sull’ammissione o il rifiuto di ammissione di un credito. Qualora il debitore non abbia rilasciato dichiarazioni, può opporsi soltanto se dimostra di non aver rilasciato dichiarazioni per ragioni fuori dal suo controllo. Entro lo stesso termine un debitore o creditore che non sia stato incluso nell’elenco dei crediti può presentare opposizione per essere stato omesso da tale elenco.

Un’opposizione presentata dopo tale termine o inammissibile per altri motivi oppure un’opposizione che contenga lacune non risolte dalla parte che ha presentato opposizione o in relazione alle quali la parte non abbia pagato i diritti dovuti entro il termine specificato è respinta dal giudice delegato.

Il giudice delegato ignora le dichiarazioni e le prove non incluse nell’opposizione, a meno che la parte che ha presentato l’opposizione non dimostri prima facie di non averli inclusi nella sua istanza non per propria colpa o che l’inclusione di dichiarazioni e prove tardive non ritarderà l’esame del caso.

I fatti che giustificano l’opposizione possono essere dimostrati esclusivamente tramite prove documentali o un parere di esperti. Se il credito è accertato da una sentenza definitiva di un organo giurisdizionale, l’opposizione contro l’inclusione di tale credito nell’elenco dei crediti può essere basata esclusivamente su eventi verificatisi in seguito alla chiusura del contenzioso nel contesto del quale era stata emessa tale sentenza.

L’opposizione viene esaminata durante una seduta non pubblica, entro due mesi dalla sua presentazione, dal giudice delegato, dal suo sostituto o da un giudice designato. Se il giudice che esamina l’opposizione decide che è necessaria un’udienza, notifica tale circostanza al supervisore designato dall’organo giurisdizionale o all’amministratore fallimentare, al debitore e al creditore che ha sollevato l’opposizione e al creditore il cui credito è stato contestato. La mancata comparizione degli stessi, anche qualora giustificata, non impedisce l’emissione di una decisione. Il giudice delegato, il suo sostituto o un giudice designato possono rinunciare all’assunzione di prove sulla base di una perizia se l’esperto ha emesso un parere nel contesto di altri procedimenti giudiziari dinanzi a un organo giurisdizionale, un collegio arbitrale o un organo amministrativo. In questo caso i documenti contenenti la perizia costituiscono prove.

Una decisione riguardante l’oggetto di un’opposizione è suscettibile di ricorso da parte del debitore, del supervisore designato dall’organo giurisdizionale o degli amministratori fallimentari e dei creditori.

L’elenco dei crediti viene modificato nella misura specificata nella decisione dopo che la decisione che conferma l’opposizione diventa definitiva. Nelle procedure accelerate di concordato l’elenco dei crediti è approvato dal giudice delegato in occasione dell’assemblea dei creditori.

Nelle procedure di concordato e in quelle relative a misure correttive il giudice delegato approva l’elenco dei crediti alla scadenza del termine per la presentazione di opposizioni oppure, in caso di opposizione, dopo che la decisione relativa all’opposizione è diventata definitiva.

Il giudice delegato approva l’elenco dei crediti non interessati da opposizioni che devono ancora essere oggetto di una decisione definitiva se la somma dei crediti oggetto di tali opposizioni non rappresenta più del 15% di tutti i crediti che conferiscono ai creditori il diritto di voto in merito a un concordato. I procedimenti giudiziari relativi a tali opposizioni vengono sospesi dall’organo giurisdizionale o dal giudice delegato se non sono stati oggetto di una decisione definitiva al momento della votazione in merito al concordato.

Qualora si riscontri che l’elenco dei crediti include un credito integralmente o in parte non esistente oppure un credito spettante a un soggetto diverso da quello indicato come creditore nell’elenco, il giudice delegato può cancellare ex officio tale credito da detto elenco. La decisione di cancellare il credito dall’elenco è notificata al creditore interessato, al debitore e al supervisore o all’amministratore fallimentare. Tali soggetti non possono impugnare tale decisione.

Il supervisore o l’amministratore fallimentare redigono un supplemento all’elenco dei crediti se dopo la presentazione di quest’ultimo diventa noto un credito che non era stato incluso nell’elenco.

In seguito al rifiuto definitivo all’approvazione di un concordato o all’interruzione definitiva delle procedure di ristrutturazione, un estratto dall’elenco approvato dei crediti che riporta il nome del creditore e il suo credito funge da titolo esecutivo nei confronti del debitore.

In seguito all’approvazione definitiva di un concordato, un estratto dell’elenco approvato dei crediti unitamente ad un estratto di una decisione finale che approva il concordato funge da titolo esecutivo nei confronti del debitore e della parte che ha fornito la garanzia che assicura l’attuazione del concordato, nel caso in cui un documento attestante tale garanzia sia stato presentato all’organo giurisdizionale, nonché nei confronti della parte tenuta a effettuare un pagamento aggiuntivo, qualora il concordato preveda l’esecuzione di pagamenti aggiuntivi tra i creditori.

Il debitore può richiedere che un credito incluso nell’elenco dei crediti sia riconosciuto come non esistente o esistente in misura minore, qualora egli abbia presentato un’opposizione nel contesto di procedure di ristrutturazione e l’organo giurisdizionale non abbia ancora emesso una decisione definitiva in merito al credito.

Dopo che l’estratto dell’elenco approvato dei crediti è dichiarato esecutivo, il debitore può sollevare un’opposizione sostenendo che un credito incluso nell’elenco dei crediti non esiste o esiste in misura minore avviando un’azione per ottenere che tale titolo esecutivo venga dichiarato invece non esecutivo.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

Nel contesto delle procedure concorsuali le norme che disciplinano la distribuzione dei ricavi sono stabilite dagli articoli 335-351 della legge sul fallimento.

Innanzitutto vengono coperti i costi delle procedure e successivamente, se i ricavi lo consentono, si procede alla soddisfazione di altre passività relative alla massa fallimentare nel momento in cui le somme pertinenti vengono aggiunte alla massa fallimentare.

I crediti alimentari per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento sono soddisfatti dal curatore alla loro scadenza fino alla redazione del piano di distribuzione definitivo, ogni volta per ciascuna parte avente diritto per un importo non superiore al salario minimo. Il resto di tali crediti non viene soddisfatto utilizzando la massa fallimentare.

I crediti da soddisfare a fronte della massa fallimentare (dopo aver pagato integralmente i costi delle procedure, le passività legate alla massa attiva fallimentare e i crediti alimentari) rientrano nelle seguenti categorie:

  1. la prima categoria include crediti sorti nel contesto di un rapporto di lavoro per il periodo precedente alla dichiarazione di fallimento (si applica mutatis mutandis ai crediti relativi al fondo per le prestazioni garantite a favore dei dipendenti per il rimborso, a fronte della massa fallimentare, delle prestazioni corrisposte ai dipendenti della parte fallita), ad eccezione: dei crediti relativi alla remunerazione dei rappresentanti della parte fallita o di una persona che compie atti correlati alla gestione o alla supervisione dell’impresa della parte fallita; dei crediti di agricoltori ai sensi di contratti per la fornitura di prodotti provenienti dalle loro aziende agricole; dei crediti alimentari e delle prestazioni corrisposte a titolo di risarcimento per malattia, incapacità al lavoro, invalidità o decesso, nonché per rendite vitalizie concesse in cambio di diritti in virtù di un contratto di rendita per gli ultimi tre anni precedenti la dichiarazione di fallimento; dei crediti relativi a contributi di assicurazione sociale e dei crediti sorti nel contesto di procedure di ristrutturazione imputabili ad atti dell’amministratore fallimentare o dei crediti imputabili ad atti del debitore effettuati dopo l’apertura di una procedura di ristrutturazione, che non richiedono il consenso del comitato dei creditori o il consenso del supervisore designato dall’organo giurisdizionale oppure imputabili ad atti effettuati con il consenso del comitato dei creditori o il consenso del supervisore designato dall’organo giurisdizionale nel caso in cui il fallimento sia stato dichiarato in seguito all’esame di un’istanza di fallimento semplificata; nonché i crediti riguardanti crediti, prestiti, obbligazioni, garanzie o lettere di credito o altri finanziamenti previsti nel concordato adottato nel contesto di procedure di ristrutturazione e concessi in relazione all’attuazione di tale concordato, nel caso in cui il fallimento sia stato dichiarato in seguito all’esame di un’istanza di fallimento presentata entro e non oltre tre mesi dall’annullamento definitivo del concordato;
  2. la seconda categoria include altri crediti, non soddisfatti nel contesto di altre categorie, in particolare imposte e prelievi pubblici nonché altri crediti relativi a contributi di assicurazione sociale;
  3. la terza categoria include interessi su crediti compresi nelle categorie di cui sopra, nell’ordine di pagamento degli importi in conto capitale, nonché sanzioni amministrative e giudiziarie pecuniarie e crediti relativi a donazioni e lasciti;
  4. la quarta categoria include crediti di soci o azionisti relativi a un prestito o a un altro atto avente effetti simili, in particolare la fornitura di beni a condizioni differite alla parte fallita che era una società di capitali nei cinque anni precedenti la dichiarazione di fallimento, con interessi.

Se la somma da distribuire non è sufficiente per soddisfare tutti i crediti, quelli appartenenti all’ultima categoria sono soddisfatti soltanto dopo aver pagato integralmente i crediti della categoria precedente. Inoltre, nel caso in cui la somma da distribuire non sia sufficiente per soddisfare tutti i crediti rientranti in una determinata categoria, tali crediti sono soddisfatti in maniera proporzionale all’importo di ciascuno di essi.

I crediti garantiti da ipoteca, pegno, pegno registrato, pegno fiscale e ipoteca marittima, nonché i diritti che scadono secondo le disposizioni di legge e gli effetti della divulgazione di diritti personali e crediti gravanti su beni immobili, un diritto di usufrutto perpetuo, un diritto di proprietà di un membro di una cooperativa su locali residenziali o un’imbarcazione marittima iscritta nel registro marittimo, sono soddisfatti a fronte della somma ottenuta mediante la liquidazione della parte soggetta a vincolo meno i costi di liquidazione di tale parte e altri costi delle procedure concorsuali per un importo non superiore a un decimo della somma ottenuta attraverso la liquidazione; tuttavia, l’importo dedotto dei costi delle procedure concorsuali non può superare quello corrispondente alla proporzione del valore dell’oggetto gravato rispetto al valore della massa fallimentare complessiva. Tali crediti e diritti sono soddisfatti secondo il loro ordine di priorità. Se la somma ottenuta attraverso la liquidazione della parte soggetta a vincolo viene utilizzata per soddisfare tanto i crediti garantiti da un’ipoteca quanto i diritti con scadenza, nonché i diritti personali e i crediti, la priorità dipende dal momento dell’entrata in vigore della registrazione di un’ipoteca, un diritto o un credito nel registro immobiliare e delle ipoteche.

I crediti garantiti sostenuti da una garanzia in conformità a disposizioni distinte sono soddisfatti in egual misura ai crediti di cui sopra. La somma spettante al creditore viene calcolata innanzitutto in relazione al credito principale e successivamente agli interessi e agli altri crediti sostenuti da garanzia e, in tale contesto, i costi delle procedure vengono soddisfatti per ultimi.

Qualora dei beni immobili, un diritto a usufrutto perpetuo, un diritto di proprietà di un socio di una cooperativa in relazione a locali residenziali o un’imbarcazione marittima iscritta nel registro navale vengano venduti prima del soddisfacimento di crediti garantiti da un’ipoteca o un’ipoteca marittima e altri diritti, ivi compresi diritti personali e crediti che gravavano sul bene venduto e che sono scaduti in ragione della vendita, vengono soddisfatti i crediti alimentari, nonché le prestazioni corrisposte come risarcimento per aver causato malattia, incapacità al lavoro, invalidità o morte, nonché rendite vitalizie concesse in cambio di diritti derivanti da un contratto di rendita vitalizia per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento e la retribuzione per il lavoro svolto dai dipendenti sul bene immobile, sull’imbarcazione o presso i locali in esame per i tre mesi precedenti la vendita, ma soltanto fino a tre volte l’importo dei salari minimi.

Nel contesto delle procedure di ristrutturazione i crediti sono soddisfatti nel rispetto del concordato approvato dall’organo giurisdizionale. Le norme che disciplinano il soddisfacimento dei crediti sono stabilite negli articoli 155-163 della legge sulla ristrutturazione.

Il concordato può prevedere la suddivisione dei creditori in gruppi comprendenti diverse categorie di interessi, in particolare:

  • i creditori che vantano crediti connessi a un rapporto di lavoro che hanno accettato di essere inclusi nel concordato;
  • gli agricoltori che vantano crediti relativi alla fornitura di prodotti provenienti dalla loro azienda agricola;
  • i creditori i cui crediti sono garantiti dalla massa patrimoniale del debitore mediante ipoteca, pegno, pegno registrato, pegno fiscale o ipoteca marittima nonché mediante il trasferimento della proprietà di un bene, un credito o un altro diritto al creditore e che hanno accettato di essere inclusi in tale concordato;
  • i creditori che sono soci o azionisti di un debitore che è una società di capitali, i quali detengono azioni della società che conferiscono loro almeno il 5% dei voti in seno all’assemblea dei soci o all’assemblea generale degli azionisti.

I termini della ristrutturazione del passivo del debitore sono i medesimi per tutti i creditori e qualora la votazione relativa al concordato avvenga per gruppi di creditori, lo stesso vale per i creditori inclusi nel medesimo gruppo, a meno che un creditore non accetti espressamente condizioni meno favorevoli.

L’applicazione di condizioni di ristrutturazione più favorevoli ai passivi di un debitore è accettabile per un creditore che, in seguito all’apertura di un procedimento di ristrutturazione, abbia concesso o intenda concedere finanziamenti sotto forma di crediti, obbligazioni, garanzie bancarie, lettere di credito oppure basati su un altro strumento finanziario, necessari per l’attuazione del concordato.

I termini applicabili ai crediti di una ristrutturazione nel contesto di un rapporto di lavoro non possono privare i dipendenti del salario minimo.

La ristrutturazione si applica in ugual misura tanto alle obbligazioni finanziarie quanto a quelle non finanziarie. Se entro una settimana dalla ricezione della notificazione della data dell’assemblea dei creditori unitamente a una copia della proposta di concordato il creditore si oppone alla ristrutturazione del suo credito presentando una dichiarazione al supervisore o all’amministratore fallimentare oppure se, in ragione della natura della ristrutturazione di un credito non pecuniario, la ristrutturazione non è possibile, tale credito viene trasformato in un credito pecuniario. Tale effetto sorge all’apertura del procedimento.

I termini della ristrutturazione dei crediti di cui all’articolo 161, primo comma, punto 3, possono differenziarsi in base alla loro priorità.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Le procedure concorsuali vengono chiuse dall’organo giurisdizionale dopo l’attuazione del piano di distribuzione definitivo o quando nel corso delle procedure tutti i creditori sono stati soddisfatti.

Alla data in cui la decisione di chiusura della procedura fallimentare diventa definitiva, la parte fallita riacquisisce il diritto di gestire e disporre dei propri beni.

In seguito alla chiusura delle procedure concorsuali, qualsiasi procedimento giudiziario pendente aperto dal curatore con l’obiettivo di dichiarare non valida un atto effettuato dalla parte fallita a danno dei creditori viene chiuso e i crediti reciproci per il recupero dei costi procedurali cessano di essere validi. Nel contesto di altri procedimenti giudiziari civili la parte fallita sostituisce il curatore.

Nei 30 giorni successivi all’annuncio della decisione di chiusura di una procedura concorsuale una parte fallita che è una persona fisica può presentare una richiesta per la stesura di un piano di pagamento dei creditori e per ottenere l’estinzione del debito residuo non soddisfatto nel contesto della procedura concorsuale. L’organo giurisdizionale respinge la richiesta se la parte fallita ha causato la propria insolvenza o ne ha materialmente aumentato la portata intenzionalmente o per negligenza grave e se:

  1. le prove assunte durante il caso indicano fatti che offrono motivi per l’interdizione della parte fallita dall’esercizio di attività commerciali in veste di lavoratore autonomo o come parte di una società di persone di diritto civile, nonché dall’agire in veste di membro di un consiglio di sorveglianza, membro di un comitato di revisione contabile, di rappresentante di una persona fisica che svolge attività commerciali nel medesimo settore di attività, di un’impresa commerciale, di un’impresa statale, di una cooperativa, di una fondazione o di un’associazione; oppure
  2. la parte fallita non ha soddisfatto in maniera adeguata le obbligazioni alle quali era soggetta nel contesto delle procedure concorsuali; oppure
  3. nell’arco dei dieci anni precedenti la presentazione dell’istanza di fallimento la parte fallita è stata oggetto di procedure concorsuali nell’ambito delle quali la totalità o parte dei suoi debiti sono stati estinti, a meno che il fallimento della parte fallita non si sia verificato o la sua portata non sia aumentata nonostante la dovuta diligenza esercitata dalla parte fallita; oppure
  4. nell’arco dei dieci anni precedenti la presentazione dell’istanza di fallimento, il piano di pagamento dei creditori redatto per la parte fallita non sia stato annullato ai sensi dell’articolo 370e, primo o secondo comma, o dell’articolo 49120; oppure
  5. nell’arco dei dieci anni precedenti la presentazione dell’istanza di fallimento, si rileva che un atto dispositivo promosso dalla parte fallita, nei procedimenti giudiziari definitivi, è lesivo nei confronti dei creditori

- a meno che l’estinzione del debito restante della parte fallita non sia giustificata da motivi di equità o ragioni umanitarie.

Nella sua decisione sulla stesura del piano di pagamento dei creditori, l’organo giurisdizionale specifica la misura e le tempistiche (non superiori a 36 mesi) nel rispetto delle quali il debitore deve pagare i debiti ammessi nell’elenco dei crediti e non soddisfatti durante la procedura concorsuale basata su piani di distribuzione, nonché quale parte dei passivi della parte fallita sorti prima della dichiarazione di fallimento sarà considerata estinta in seguito all’attuazione del piano di pagamento dei creditori. Durante l’attuazione del piano di pagamento dei creditori non è possibile aprire un procedimento di esecuzione in relazione ai crediti sorti prima della dichiarazione di fallimento (fatta eccezione per i crediti derivanti dagli obblighi di cui all’articolo 370f, secondo comma, e per i crediti non divulgati dalla parte fallita qualora il creditore non abbia partecipato al procedimento) inoltre, la parte fallita non può effettuare atti giuridici che potrebbero compromettere la sua capacità di attuare il piano di pagamento dei creditori (in casi eccezionali l’organo giurisdizionale può tuttavia, su richiesta della parte fallita, consentire o approvare un tale atto).

Entro la fine di aprile di ogni anno la parte fallita deve presentare all’organo giurisdizionale una relazione sull’attuazione del piano di pagamento dei creditori per l’anno civile precedente, comunicando le entrate generate, gli importi rimborsati e gli attivi acquisiti con un valore superiore alla remunerazione mensile media nel settore dell’impresa escludendo il pagamento di un dividendo sugli utili nel terzo trimestre dell’anno precedente.

L’organo giurisdizionale può modificare il piano di pagamento dei creditori nel caso in cui la parte fallita non sia in grado di soddisfare le obbligazioni ivi stabilite, su richiesta di tale parte e dopo aver sentito i creditori. Detto organo ha altresì la facoltà di estendere il periodo di rimborso dei debiti di non oltre 18 mesi.

Se la situazione economica della parte fallita migliora in maniera rilevante durante l’attuazione del piano di pagamento dei creditori e tale miglioramento è attribuibile a cause diverse da un aumento dei salari o delle entrate generate dall’attività commerciale svolta personalmente dalla parte fallita, il creditore e la parte fallita possono presentare una richiesta di modifica del piano di pagamento del creditore. L’organo giurisdizionale emette una decisione sulla modifica del piano di pagamento dei creditori dopo aver sentito la parte fallita e i creditori interessati da detto piano.

L’organo giurisdizionale, agendo ex officio o su richiesta del creditore, annulla il piano di pagamento dei creditori se la parte fallita non soddisfa le obbligazioni ivi specificate dopo aver sentito la parte fallita e i creditori interessati da detto piano, a meno che tale inadempimento non sia insignificante o l’estinzione del resto del debito della parte fallita sia giustificato da motivi di equità o ragioni umanitarie; ciò si applica mutatis mutandis nel caso in cui la parte fallita:

  1. non abbia presentato una relazione sull’attuazione del piano di pagamento dei creditori in tempo utile;
  2. abbia omesso di comunicare nella relazione sull’attuazione del piano di pagamento dei creditori entrate generate o attivi acquisiti;
  3. abbia effettuato un atto che potrebbe comprometterne la capacità di attuazione del piano di pagamento dei creditori senza il consenso dell’organo giurisdizionale o tale atto non sia stato approvato dall’organo giurisdizionale;
  4. abbia occultato attivi o venga riconosciuto, tramite una decisione definitiva, aver attuato un atto lesivo nei confronti dei creditori.

Se il piano di pagamento viene annullato, i passivi della parte fallita non vengono estinti.

L’organo giurisdizionale emette una decisione che conferma l’attuazione del piano di pagamento ed estingue i passivi della parte fallita sorti prima della dichiarazione di fallimento e non soddisfatti attraverso l’attuazione del piano di pagamento dei creditori dopo che la parte fallita ha adempiuto le obbligazioni specificate in tale piano. Crediti alimentari, passivi relativi a prestazioni corrisposte a titolo di risarcimento per causata malattia, incapacità al lavoro, invalidità o morte, nonché sanzioni pecuniarie esigibili comminate dall’organo giurisdizionale ed obbligazioni destinate a risarcire il danno e le sofferenze inflitte, obbligazioni destinate al risarcimento di danni supplementari o prestazioni in denaro comminate dall’organo giurisdizionale come misura penale o di prova, nonché le obbligazioni di risarcimento dei danni risultanti da un crimine o un reato che sono riconosciuti aver avuto luogo nel contesto di una sentenza definitiva e i crediti che la parte fallita non ha rivelato intenzionalmente, nel caso in cui il creditore non abbia partecipato alle procedure concorsuali, non vengono estinti.

Le variazioni ai rapporti giuridici apportate ai sensi delle disposizioni della legge sono vincolanti per la parte fallita e per la controparte anche dopo la chiusura delle procedure concorsuali, a meno che le disposizioni di un atto legislativo distinto non stabiliscano diversamente.

Le procedure di ristrutturazione sono chiuse nel momento in cui la decisione dell’organo giurisdizionale che approva o rifiuta di approvare il concordato diventa definitiva. Di conseguenza il debitore riacquisisce il diritto di gestire il proprio patrimonio, nel caso in cui ne fosse stato privato o tale sua facoltà fosse stata limitata, a meno che il concordato non stabilisca diversamente (articolo 171 della legge sulla ristrutturazione).

In seguito all’attuazione del concordato o dopo l’esecuzione dei crediti oggetto del concordato, l’organo giurisdizionale, su richiesta del debitore, del supervisore del concordato o di un altro soggetto avente diritto, ai sensi del concordato, ad attuare o supervisionare l’attuazione del concordato stesso, emette una decisione che conferma l’attuazione del concordato (articolo 172 della legge sulla ristrutturazione).

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Se dopo la chiusura di procedure concorsuali nei confronti di persone fisiche che svolgono attività economica o professionale viene redatto un piano di pagamento dei creditori, il creditore può chiedere all’organo giurisdizionale di cancellare detto piano se la parte fallita non soddisfa le sue obbligazioni specificate nel piano o non presenta una relazione sull’attuazione del piano entro i termini stabiliti, non rivela le entrate generate o gli attivi acquisiti nella relazione sull’attuazione del piano di pagamento dei creditori, se effettua senza il consenso dell’organo giurisdizionale un atto che potrebbe compromettere la sua capacità di attuare il piano di pagamento dei creditori o se tale atto non è stato approvato dall’organo giurisdizionale, se non rende noti i suoi attivi o se, ai sensi di una decisione definitiva, viene riconosciuta aver effettuato un atto lesivo nei confronti dei creditori (articolo 370e della legge sul fallimento).

Nelle procedure di ristrutturazione il creditore può chiedere all’organo giurisdizionale di annullare il concordato se il debitore non rispetta le disposizioni previste dallo stesso o se appare ovvio che il concordato non sarà attuato (si presume che il concordato non sarà attuato se il debitore non riesce a soddisfare i passivi approvati in seguito all’approvazione del concordato). La parte richiedente può presentare ricorso contro una decisione che respinge tale richiesta (articolo 176 della legge sulla ristrutturazione).

Se il concordato viene annullato o scade, i creditori esistenti possono far valere i loro crediti secondo i loro importi originali e le somme corrisposte ai sensi del concordato vengono detratte dagli stessi. Un’ipoteca, un pegno, un pegno registrato, un pegno fiscale o un’ipoteca marittima garantiscono un credito fino all’importo che deve ancora essere soddisfatto (articolo 177 della legge sulla ristrutturazione).

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Le procedure concorsuali comportano sostanzialmente due fasi, ossia le procedure per la dichiarazione di fallimento e le procedure successive alla dichiarazione di fallimento.

I costi delle procedure per la dichiarazione di fallimento sono coperti innanzitutto dal pagamento anticipato effettuato dal richiedente in misura equivalente alla remunerazione mensile media nel settore di attività dell’impresa, escluso il pagamento di un dividendo sugli utili nel terzo trimestre dell’anno precedente come annunciato dal presidente dell’Ufficio statistico centrale. Se le procedure vengono avviate su richiesta del creditore, i loro costi sono sostenuti dalla parte fallita qualora venga dichiarato il fallimento oppure la richiesta sia respinta in ragione dell’esiguità del patrimonio.

I costi delle procedure dopo la dichiarazione di fallimento sono coperti dalla massa fallimentare. Se il patrimonio del debitore insolvente è insufficiente a coprire i costi delle procedure o è sufficiente soltanto a coprire tali costi, l’organo giurisdizionale respinge l’istanza di fallimento.

I costi delle procedure di ristrutturazione sono sostenuti dal debitore. I costi pagabili da un debitore privato del diritto di gestione sono pagati dal curatore fallimentare su richiesta dell’organo giurisdizionale o del giudice delegato.

I partecipanti alle procedure sostengono i costi relativi alla loro partecipazione.

Le spese per le procedure avviate a seguito di un’opposizione all’inclusione del credito vantato da un altro creditore sono pagabili dal debitore al creditore che ha eccepito l’opposizione qualora tale istanza abbia portato al rifiuto di includere il credito contestato, a meno che il debitore non abbia contestato l’inclusione del credito nell’elenco dei crediti in una dichiarazione presentata a norma dell’articolo 86, secondo comma, punto 9, oppure abbia sollevato un’opposizione.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

Nel contesto delle procedure concorsuali gli atti compiuti dalla parte fallita nei confronti della massa fallimentare sono nulli. La cessione ad opera della parte fallita di una parte o della totalità di un’eredità o di una quota della stessa è anch’essa nulla, così come la cessione ad opera di tale parte di una quota in un bene incluso nell’eredità e il consenso di tale parte conferito a un altro erede affinché questi disponga di una quota in un bene incluso nell’eredità.

Per lo svolgimento dei seguenti atti, pena la loro nullità, è richiesto il consenso del comitato dei creditori (articolo 206 della legge sul fallimento):

  1. la prosecuzione dell’attività dell’impresa da parte del curatore qualora essa debba durare più di tre mesi dalla dichiarazione di fallimento;
  2. la rinuncia alla vendita dell’impresa nel suo complesso;
  3. la vendita diretta degli attivi inclusi nella massa fallimentare;
  4. il contrarre prestiti o crediti e il gravare gli attivi della parte fallita con diritti di proprietà limitati;
  5. l’ammissione e la rinuncia alla stipula di un concordato in merito a crediti contestati nonché il deferimento di una controversia a un collegio arbitrale.

È possibile invocare un’eccezione quando uno degli atti di cui sopra deve essere effettuato immediatamente e concerne un importo non superiore a 10 000 PLN; in tal caso il curatore, il supervisore designato dall’organo giurisdizionale o l’amministratore fallimentare possono svolgerlo senza il consenso del comitato.

Inoltre, non è richiesto il consenso del comitato dei creditori per la vendita di beni mobili se il valore stimato di tutti i beni mobili inclusi nella massa fallimentare, come da inventario, non è superiore a 50 000 PLN, così come per la vendita di crediti e altri diritti, se il valore nominale di tutti i crediti e gli altri diritti inclusi nella massa fallimentare, come da inventario, non è superiore a 50 000 PLN. Ciò vale anche per il consenso alla vendita di crediti e altri diritti nel caso in cui il valore nominale di tutti i crediti e di altri diritti inclusi nella massa fallimentare, come indicato nell’elenco dei crediti, non sia superiore all’equivalente di 50 000 PLN.

Un’iscrizione nel registro immobiliare e delle ipoteche o in un altro registro che contenga gli attivi della parte fallita con un diritto di proprietà limitato effettuata senza il consenso richiesto ai sensi dell’articolo 1 è soggetta a rimozione ex officio. La base giuridica per tale rimozione è costituita da una decisione definitiva del giudice delegato che stabilisce l’inammissibilità di tale iscrizione (articolo 206, quinto comma, della legge sul fallimento).

Il giudice delegato specifica gli atti che non devono essere eseguiti dal curatore senza il suo consenso o senza il consenso del comitato dei creditori. Ciò significa che il giudice delegato può estendere l’elenco degli atti di cui all’articolo 206 che richiedono il consenso del comitato dei creditori pena la nullità.

Gli atti tramite i quali la parte fallita ha disposto dei propri attivi nei 12 mesi precedenti la presentazione della domanda di fallimento sono nulli qualora eseguiti a titolo gratuito o a fronte di pagamento ma il valore della prestazione della parte fallita superava in maniera palese il corrispettivo ottenuto da tale parte o riservato a tale parte o a una terza parte. Questa norma si applica mutatis mutandis anche ad una transazione giudiziaria, all’ammissione di un credito o alla rinuncia di un credito.

Anche la garanzia di pagamento e il rimborso del debito non ancora esigibile non hanno alcun effetto se eseguiti dalla parte fallita nei sei mesi precedenti la presentazione dell’istanza di fallimento. Tuttavia, la parte che ha ottenuto il pagamento o la garanzia può, insinuando il credito o un’opposizione, cercare di ottenere l’ammissione di tali atti come efficaci nel caso in cui non fosse a conoscenza dell’esistenza di motivi per il fallimento al momento dell’esecuzione degli stessi.

Le norme di cui sopra non si applicano ai titoli costituiti prima della dichiarazione di fallimento in relazione a operazioni finanziarie a termine standardizzate e non, a prestiti di strumenti finanziari o alla vendita di titoli nel contesto di accordi di riacquisto di cui all’articolo 85, primo comma.

Su richiesta di una terza parte, il giudice delegato può ordinare che la prestazione corrispettiva di tale persona sia restituita a partire dalla massa fallimentare, qualora tale prestazione sia stata resa in relazione a un atto effettuato da tale terza parte e la parte fallita in relazione a beni inclusi nella massa fallimentare. Le disposizioni in merito a prestazioni non esigibili si applicano mutatis mutandis a questo tipo di prestazioni. La restituzione di tale prestazione può essere ordinata nel caso in cui l’atto si sia verificato dopo la dichiarazione di fallimento e prima della pubblicazione della decisione di fallimento nel registro, periodo durante il quale la terza parte interessata non avrebbe potuto essere a conoscenza della dichiarazione di fallimento esercitando la dovuta diligenza (articolo 77 della legge sulla ristrutturazione).

La cessione di un credito futuro non ha alcun effetto in relazione alla massa fallimentare qualora tale credito sia insorto dopo la dichiarazione di fallimento, a meno che l’accordo di cessione del credito non sia stato concluso entro i sei mesi antecedenti la presentazione, ad una data certificata, di un’istanza di fallimento.

Un atto effettuato a fronte di pagamento è dichiarato non valido in relazione alla massa fallimentare dal giudice delegato ex officio o su richiesta del curatore qualora lo stesso sia stato attuato dalla parte fallita nei sei mesi precedenti la presentazione dell’istanza di fallimento con il proprio coniuge, un parente, ivi compreso tramite matrimonio, in linea diretta, un parente, ivi compreso tramite matrimonio, in linea collaterale fino al secondo grado incluso, con una persona coinvolta in un rapporto effettivo con la persona fallita, che gestisce un nucleo familiare con la stessa o ne è il genitore o il figlio adottivo, a meno che l’altra parte coinvolta nell’atto non dimostri che l’interesse dei creditori non è stato leso. La decisione adottata dal giudice delegato può essere impugnata.

La norma di cui sopra si applica anche ad atti compiuti dalla parte fallita con un’impresa nella quale egli agisce da membro del consiglio di amministrazione, socio unico o azionista, nonché con imprese nelle quali le persone di cui al primo paragrafo sono membri del consiglio di amministrazione, soci unici o azionisti. Essa si applica inoltre mutatis mutandis agli atti compiuti da una parte fallita che è un’impresa o una persona giuridica, se eseguiti con i propri soci, i loro rappresentanti o coniugi nonché con società affiliate, i loro soci, i loro rappresentanti e i coniugi di tali persone, nonché agli atti effettuati da una parte fallita che è un’impresa conclusi con un’altra impresa, se quest’ultima era la società madre o se tale società è la società madre tanto della parte fallita quanto dell’altra parte coinvolta nell’atto.

Agendo ex officio oppure su richiesta del curatore, il giudice delegato dichiara non valida in relazione alla massa fallimentare una parte specifica della remunerazione, che ricade in un periodo precedente la dichiarazione di fallimento ma non oltre sei mesi prima della presentazione dell’istanza di fallimento, qualora la remunerazione per il lavoro svolto da una persona che rappresenta la parte fallita o un dipendente che svolge compiti di gestione aziendale o la remunerazione di una persona che fornisce servizi relativi alla gestione o alla supervisione dell’impresa della parte fallita specificata in un contratto di lavoro, un contratto di servizio concluso o una risoluzione approvata dall’organo di gestione della parte fallita prima della dichiarazione di fallimento siano palesemente superiori alla remunerazione media per il tipo di lavoro o servizio interessato e non siano giustificati dalla quantità di lavoro, anche se tale remunerazione è già stata pagata.

Il giudice delegato può dichiarare integralmente o parzialmente non valida in relazione alla massa fallimentare la remunerazione corrisposta ai soggetti di cui sopra per il periodo successivo alla dichiarazione di fallimento, qualora non sia giustificata dalla mole di lavoro in considerazione del fatto che la gestione è stata rilevata dal curatore.

Su richiesta del curatore, il giudice delegato dichiara inoltre i seguenti atti non validi in relazione alla massa fallimentare:

  • il gravare i beni della parte fallita con un’ipoteca, un pegno, un pegno registrato o un’ipoteca marittima, se la parte fallita non era un debitore personale nei confronti del creditore privilegiato e il gravame è stato costituito nei 12 mesi precedenti la presentazione dell’istanza di fallimento e non è stata resa alcuna prestazione alla parte fallita in relazione alla sua costituzione;
  • il gravare i beni della parte fallita con un’ipoteca, un pegno, un pegno registrato o un’ipoteca marittima, qualora il gravame su tale proprietà sia stato istituito come corrispettivo per una prestazione di valore sproporzionatamente basso rispetto al valore della garanzia costituita;
  • i gravami di cui sopra indipendentemente dal valore della prestazione, laddove garantiscano debiti dei soggetti di cui all’articolo 128 della legge fallimentare (persone vicine o correlate alla parte fallita), fatto salvo il caso in cui l’altra parte dimostri che l’interesse dei creditori non è stato leso;
  • sanzioni contrattuali previste in caso di inadempimento o impropria esecuzione di un’obbligazione qualora quest’ultima sia stata eseguita in gran parte dalla parte fallita o se la sanzione contrattuale è manifestamente esorbitante.

Gli atti eseguiti dalla parte fallita a danno dei creditori in materie non coperte dalla legge sul fallimento sono disciplinati mutatis mutandis dalle disposizioni del codice civile sulla tutela del creditore nei confronti dell’insolvenza del debitore.

Nelle procedure di ristrutturazione, ai sensi dell’articolo 129 della legge sulla ristrutturazione, pena la nullità, i seguenti atti eseguiti del debitore o dell’amministratore fallimentare richiedono il consenso del comitato dei creditori:

  • il gravare elementi del patrimonio oggetto di concordato o misure correttive con un’ipoteca, un pegno, un pegno registrato o un’ipoteca marittima al fine di garantire un credito non soggetto a concordato;
  • il trasferimento della proprietà di un bene o di un diritto al fine di ottenere un credito non soggetto a concordato;
  • il gravare elementi del patrimonio oggetto di concordato o misure correttive con altri diritti;
  • il contrarre crediti o prestiti;
  • la conclusione di un accordo sulla locazione finanziaria dell’impresa del debitore o di una sua parte organizzata oppure un altro accordo analogo.

(gli atti di cui sopra eseguiti con il consenso del comitato dei creditori non possono essere considerati non validi nei confronti della massa fallimentare);

  • la vendita, da parte del debitore, di beni immobili o altri attivi per un valore superiore a 500 000 PLN.

Le disposizioni di un contratto nel contesto del quale il debitore è una parte, che impediscono od ostacolano il conseguimento dell’obiettivo delle procedure accelerate di concordato, non sono valide in relazione al patrimonio oggetto di concordato (articolo 248, articolo 273, articolo 297 della legge sulla ristrutturazione).

Nelle procedure relative a misure correttive gli atti del debitore, che hanno avuto luogo nei 12 mesi precedenti la presentazione dell’istanza per l’apertura di procedure relative a misure correttive, attraverso i quali quest’ultimo ha disposto dei suoi beni non sono validi in relazione alla massa soggetta alle azioni correttive se il valore della prestazione resa dal debitore è sostanzialmente superiore al valore della prestazione resa al debitore o riservata al debitore o a terzi. Questa norma si applica mutatis mutandis anche ad una transazione giudiziaria, all’ammissione di un credito o alla rinuncia di un credito.

Anche i titoli relativi al patrimonio oggetto di misure correttive non sono validi se sono stati costituiti in connessione diretta con la prestazione resa al debitore, se sono stati costituiti dal debitore nei 12 mesi precedenti la presentazione dell’istanza di apertura di azioni correttive. Lo stesso vale per la parte di titoli che, alla data della loro costituzione, supera la metà del valore delle prestazioni garantite rese al debitore, unitamente a crediti sostenuti da garanzie specificati nel documento che costituisce la base per l’istituzione del titolo, costituiti nei 12 mesi precedenti la presentazione della richiesta di apertura di procedure relative a misure correttive (articolo 304 della legge sulla ristrutturazione).

Nelle procedure relative a misure correttive, agendo ex officio oppure su richiesta dell’amministratore fallimentare, il giudice delegato dichiara non valida in relazione alla massa oggetto delle misure correttive una parte specifica della remunerazione, che ricade in un periodo antecedente la dichiarazione di fallimento ma non oltre tre mesi prima della presentazione dell’istanza di apertura di procedure relative a misure correttive, qualora la remunerazione per il lavoro svolto da una persona che rappresenta il debitore o un dipendente che svolge compiti di gestione aziendale o la remunerazione di una persona che fornisce servizi relativi alla gestione o alla supervisione dell’impresa del debitore specificata in un contratto di lavoro, un contratto di servizio concluso o una risoluzione approvata dall’organo di gestione del debitore prima dell’apertura della procedura relativa a misure correttive siano palesemente superiori alla remunerazione media per il tipo di lavoro o servizio interessato e non siano giustificati dalla mole di lavoro, anche se tale remunerazione è già stata pagata.

Il giudice delegato può dichiarare integralmente o parzialmente non valida in relazione alla massa oggetto di misure correttive la remunerazione corrisposta ai soggetti di cui sopra per il periodo successivo all’apertura delle procedure relative a misure correttive, qualora non sia giustificata dalla mole di lavoro in considerazione del fatto che la gestione è stata rilevata dall’amministratore fallimentare (articolo 305 della legge sulla ristrutturazione).

L’amministratore fallimentare può avviare procedimenti giudiziari per dichiarare non validi atti, nonché altri procedimenti giudiziari nel contesto dei quali un credito si basa sulla nullità di un atto.

Un atto non può essere dichiarato nullo dopo che è trascorso un anno dall’apertura delle procedure relative a misure correttive, a meno che tale potere non sia prescritto prima ai sensi del codice civile. Tale termine non si applica se la richiesta di dichiarare un atto inefficace è stata presentata mediante un’opposizione.

Gli atti eseguiti dalla parte fallita a danno dei creditori in materie non coperte dalle disposizioni trattate in precedenza possono essere impugnati in maniera corrispondente ai sensi delle disposizioni del codice civile sulla tutela del creditore nei confronti dell’insolvenza del debitore (articoli 306–308 della legge sulla ristrutturazione).

Ultimo aggiornamento: 14/11/2019

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