Insolvenza/fallimento

Malta
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Procedure concorsuali (companies – corrispondenti sostanzialmente alle società di capitali e indicate di seguito come “società”) e procedure di fallimento (partnership – corrispondenti grosso modo alle società in nome collettivo – e imprenditori)

Il diritto nazionale individua due tipi di persone cui sono applicabili le procedure concorsuali, le partnership e gli imprenditori, per i quali sono previsti regimi diversi. Le partnership commerciali possono essere suddivise in partnerships en nom collectif (società in nome collettivo), partnerships en commandite (società in accomandita) e società a responsabilità limitata.

Una procedura concorsuale può essere promossa nei confronti di tutte le suddette persone (fisiche e giuridiche), cui si applicano però procedure, norme e leggi differenti. In effetti, possono essere assoggettate a una procedura di fallimento (capitolo 13 delle Laws of Malta (leggi di Malta)) le partnership in nome collettivo, le partnership in accomandita e gli imprenditori. Le partnership in nome collettivo e in accomandita sono considerate a tutti gli effetti come imprenditori ai fini della procedura fallimentare. Il termine “trader” (imprenditore) è definito al capitolo 13 come qualsiasi persona che per lavoro esercita attività commerciali a suo nome e include le partnership commerciali.

Procedure di risanamento (recupero della società)

È possibile promuovere procedure di risanamento nei confronti delle società, ai sensi degli articoli da 327 a 329B, capitolo 368, del Companies Act (legge sulle società) del 1995.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

Procedure concorsuali (società)

La società, in seguito a una decisione dell’assemblea generale, il consiglio di amministrazione, gli obbligazionisti, i creditori o i soci possono presentare all’autorità giudiziaria una domanda di scioglimento della società e, successivamente, di liquidazione, nel caso in cui la società sia incapace di soddisfare i suoi debiti. La prova da effettuare a norma dell’articolo 214, comma 2, lettera a), punto ii), del capitolo 386, è descritta di seguito.

La società è considerata incapace di soddisfare i propri debiti se:

a) un debito a carico della società non viene soddisfatto, interamente o in parte, dopo ventiquattro settimane dall’attuazione di un titolo esecutivo nei confronti della società mediante uno degli atti esecutivi di cui all’articolo 273 del Code of Organization and Civil Procedure (codice di organizzazione e procedura civile);

b) viene dimostrato in modo soddisfacente per l’autorità giudiziaria che la società non è in grado di estinguere i propri debiti, tenendo conto anche delle passività potenziali e future.

L’autorità giudiziaria darà alle parti l’opportunità di esprimersi e deciderà infine se sussistano le condizioni per lo stato di insolvenza. In questo caso, il giudice ordinerà lo scioglimento della società e la data del fallimento sarà considerata quella della presentazione della domanda in tribunale, conformemente all’articolo 223 del capitolo 386.

Nel periodo tra il decreto di scioglimento per fallimento e il deposito della domanda di dichiarazione di fallimento, l’autorità giudiziaria può in qualsiasi momento nominare un amministratore provvisorio, cui assegnerà l’amministrazione del patrimonio o dell’attività della società, in base a quanto deciso nel relativo decreto di nomina. L’amministratore provvisorio resta in carica sino all’emissione del decreto di liquidazione oppure al rigetto della domanda di liquidazione, a meno che non si dimetta o il giudice lo rimuova dell’incarico per un giustificato motivo.

Fallimento – Liquidazione volontaria dei creditori

A parte quanto spiegato in precedenza, una società può optare per lo scioglimento volontario e, laddove gli amministratori ritengano che le attività della società non siano sufficienti per coprire le passività, sarà convocata un’assemblea dei creditori, al fine di nominare un amministratore fallimentare (e/o una commissione liquidatoria), che goda della loro fiducia e cui sarà affidata la liquidazione della società, senza dovere ricorrere a un procedimento giudiziario. Le norme da seguire sono contenute negli articoli 277 e seguenti del capitolo 386.

Procedure di risanamento (recupero della società)

Se la società non è in grado di pagare i propri debiti o non potrà più farlo nel breve termine, la società stessa, con delibera straordinaria, i suoi amministratori, in seguito a una decisione del consiglio di amministrazione, o i creditori della società che rappresentino in termini di valore più della metà di tutti i creditori possono presentare in tribunale una domanda per una procedura di risanamento (procedura di recupero ai sensi dell’articolo 329B del capitolo 386). Come nel caso precedente, la società deve essere considerata incapace di soddisfare i propri debiti.

a) un debito a carico della società non viene soddisfatto, interamente o in parte, dopo ventiquattro settimane dall’attuazione di un titolo esecutivo nei confronti della società mediante uno degli atti esecutivi di cui all’articolo 273 del Code of Organization and Civil Procedure (codice di organizzazione e procedura civile);

b) viene dimostrato in modo soddisfacente per l’autorità giudiziaria che la società non è in grado di estinguere i propri debiti, tenendo conto anche delle passività potenziali e future.

Il giudice deciderà se la società debba essere oggetto di risanamento e, in tal caso, emetterà un decreto di recupero entro venti giorni dalla domanda all’autorità giudiziaria di amministrare l’attività della società per un periodo specificato dal giudice (attualmente pari a un anno, prorogabile per un altro anno. Tuttavia, considerate le modifiche in programma, il termine dovrebbe passare a quattro mesi, prorogabili di quattro mesi in quattro mesi, sino a un massimo di dodici mesi).

Procedura di fallimento (partnership e imprenditori)

Le procedure di fallimento possono essere promosse da tutti i creditori, sia nel caso di debiti commerciali che di altro tipo, anche se non ancora giunti a scadenza, per promuovere un procedimento sommario dinanzi alla prima camera del tribunale civile contro il debitore o il suo legale rappresentante, chiedendo una dichiarazione di stato fallimentare per il debitore in questione.

Il criterio per la dichiarazione di fallimento è la sospensione del pagamento dei debiti da parte del debitore. L’autorità giudiziaria dichiarerà il fallimento mediante sentenza, nominando uno o più curatori per l’esercizio delle funzioni loro spettanti a norma del capitolo 13 del codice di commercio.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Procedura concorsuale (società) (inclusa la liquidazione volontaria dei creditori)

Tutte le attività della società saranno liquidate per coprire le passività del debitore. Non sarà operata alcuna distinzione tra le attività che già facevano parte del patrimonio del debitore e quelle insorte in seguito all’apertura della procedura concorsuale.

Procedura di fallimento (partnership e imprenditori)

Nelle procedure di fallimento riguardanti gli imprenditori e le partnership in nome collettivo e in accomandita, tutti i beni, sia mobili che immobili, possono fare parte del patrimonio da liquidare. In caso di fallimento, una volta emessa la dichiarazione di fallimento, il soggetto fallito perde ipso jure la responsabilità dell’amministrazione di tutti i suoi beni, correlati all’attività professionale o meno, ad eccezione del diritto a un’indennità giornaliera per la sussistenza.

I beni sono dati in possesso a un curatore, che, a sua volta, ha il diritto di vendere e alienare le proprietà, con il consenso dell’autorità giudiziaria. I beni deperibili del soggetto fallito sono venduti da una casa d’aste autorizzata, previa autorizzazione del giudice,

necessaria anche per i beni non deperibili e altre proprietà.

In queste circostanze, il giudice impartisce le istruzioni che ritiene più vantaggiose per gli interessi del soggetto fallito e dei creditori, anche laddove vengano a crearsi condizioni che consentano al curatore di ristabilire l’attività del fallito o di aumentarne l’attivo, purché ciò vada altresì a beneficio dei creditori.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

Procedure concorsuali (società)

Subito dopo aver ordinato lo scioglimento di una società in stato di insolvenza, l’autorità giudiziaria nomina un insolvency practitioner (amministratore fallimentare).

In base al capitolo 386, un amministratore fallimentare deve essere una persona fisica, in possesso della qualifica di avvocato, oppure un contabile e/o revisore pubblico certificato, iscritto al registro delle società, che abbia le competenze adeguate per svolgere l’incarico di amministratore fallimentare.

Un’altra restrizione riguarda il fatto che l’amministratore fallimentare non può agire in questa veste qualora abbia rivestito il ruolo di amministratore o segretario della società oppure abbia avuto un altro incarico al suo interno o in relazione alla società in questione in qualsiasi momento nei quattro anni precedenti lo scioglimento della società.

L’autorità giudiziaria dispone di un ampio potere discrezionale nel decidere chi debba farsi carico del compenso dell’amministratore fallimentare. Di norma l’amministratore fallimentare è retribuito a partire dai beni della società. Tuttavia, nel caso in cui non siano sufficienti, il giudice può ordinare che il pagamento sia effettuato da altre persone (che abbiano un qualche legame) specificate dal giudice stesso.

A norma dell’articolo 296 del capitolo 386, i poteri dei funzionari della società (amministratori e segretari della società) cessano con la nomina dell’amministratore fallimentare e pertanto, né gli amministratori, inclusi gli eventuali sostituti, né il segretario della società, possono agire in nome e per conto della società in questione nell’ambito della liquidazione. L’amministratore fallimentare assumerà la custodia o il controllo di tutte le proprietà e di tutti i diritti, ragionevolmente ritenuti spettare alla società.

In base all’articolo 238 del capitolo 386, l’amministratore fallimentare in una pratica di liquidazione coatta può, con l’autorizzazione del giudice o della commissione liquidatrice:

a) promuovere o difendere azioni o altri procedimenti legali a nome e per conto della società;

b) portare avanti l’attività della società sino a quando necessario per una liquidazione vantaggiosa per la stessa;

c) pagare i creditori in base all’ordine di preferenza stabilito dalla legge;

d) concludere compromessi o concordati con i creditori o coloro che sostengono di esserlo oppure che hanno o sostengono di avere crediti, presenti o futuri, certi o potenziali, garantiti o che possono essere dovuti in danni contro la società oppure di cui la società possa essere riconosciuta responsabile e ricorrere in questi casi alla procedura di arbitrato;

e) presentare una richiesta ai soci o presunti soci e attuare compromessi o accordi relativi a debiti, passività e crediti della società, presenti o futuri, certi o potenziali, garantiti o che possono essere dovuti per danni, esistenti o che si presumano esistere tra la società e un socio o presunto socio oppure un altro debitore o presunto debitore e a tutte le questioni che in qualche misura sono connesse o incidono sui beni o sulla liquidazione della società, in base ai termini concordati, nonché adottare garanzie per estinguere richieste, debiti, passività o crediti e procedere alla loro totale estinzione;

f) rappresentare la società in ogni ambito e occuparsi di tutto il necessario ai fini della liquidazione degli affari della società e della ripartizione dei suoi beni.

Inoltre l’autorità giudiziaria può decidere che, in mancanza di una commissione liquidatrice, l’amministratore fallimentare può esercitare uno dei poteri di cui ai precedenti paragrafi a) o b), senza l’approvazione dell’autorità giudiziaria.

In genere, l’amministratore fallimentare nell’ambito di una liquidazione coatta, può:

a) vendere i beni mobili e immobili della società, inclusi eventuali diritti, mediante un’asta pubblica o un accordo privato per il trasferimento di tutti i beni o parte di essi;

b) occuparsi di ogni atto e dare esecuzione, a nome e per conto della società, a tutti gli atti, le ricevute o gli altri documenti;

c) aumentare sulla garanzia dei beni della società eventuali requisiti finanziari;

d) nominare un mandatario che agisca per suo conto in qualità di amministratore fallimentare per finalità specifiche.

L’esercizio dei poteri conferiti da questo articolo all’amministratore fallimentare in una liquidazione coatta è soggetto al controllo dell’autorità giudiziaria e i creditori o soci possono presentare all’autorità giudiziaria un’istanza relativa all’esercizio effettivo o proposto di tali poteri.

Nel periodo transitorio tra il decreto di scioglimento in caso di fallimento e la presentazione all’autorità giudiziaria di una domanda di fallimento e qualora l’autorità giudiziaria nomini un amministratore provvisorio, i poteri dei funzionari della società cessano nella misura in cui l’amministratore sarà incaricato di amministrare il patrimonio o l’attività della società, in base a quanto specificato nel decreto di nomina.

Procedure di risanamento (recupero della società)

Ai sensi dell’articolo 329B, comma 6 del capitolo 386, nel corso del periodo di attuazione dell’ordine di recupero (risanamento), la società continua le normali attività sotto la direzione dal controllore speciale.

Il controllore speciale deve possedere competenze ed esperienza nell’amministrazione di imprese, accertate dall’autorità giudiziaria, essere qualificato nonché disposto ad accettare la nomina. Non deve inoltre avere conflitti di interesse relativamente alla nomina.

Il compenso del controllore speciale è a carico della società. In effetti, con la nomina, l’autorità giudiziaria fissa un termine, inferiore ai dieci giorni lavorativi dal decreto di recupero dell’impresa, entro il quale la società è tenuta a depositare presso l’autorità giudiziaria una somma di denaro oppure a fornire un’altra garanzia adeguata o un altro accordo opportuno, che l’autorità stessa ritenga sufficiente per coprire il compenso e le spese del controllore speciale connesse al suo incarico.

Con la nomina del controllore speciale tutti i poteri conferiti alla società dalla legge o dal suo statuto dovranno essere sospesi, ad eccezione dei casi per cui il controllore speciale abbia dato il proprio consenso per l’esercizio dei suddetti poteri in generale o in relazione a uno più casi specifici. In caso contrario, tali poteri sono attribuiti al controllore speciale.

In genere il controllore speciale avrà la facoltà di:

a) prendere sotto la propria custodia o controllo tutte le proprietà della società e, di conseguenza, sarà responsabile della gestione e della supervisione di attività, affari e proprietà;

b) rimuovere dall’incarico gli amministratori della società, dopo aver informato l’autorità giudiziaria, e nominare una terza persona che si occupi dell’amministrazione;

c) assumere persone per lo svolgimento di servizi professionali o amministrativi e impegnare la società al pagamento delle relative tariffe e oneri;

d) convocare un’assemblea dei soci o dei creditori della società.

In aggiunta, il controllore speciale può, previa autorizzazione esplicita dell’autorità giudiziaria:

i) impegnare la società in attività di durata superiore ai sei mesi;

ii) porre fine ai contratti di lavoro dei dipendenti dell’impresa nel modo ritenuto necessario per garantire del tutto o in parte la continuità aziendale della società come attività economicamente sostenibile.

Procedura di fallimento (partnership e imprenditori)

Come spiegato in precedenza, per gli imprenditori che esercitano l’attività a loro nome e per le partnership, la legge applicabile è il titolo sul fallimento del codice di commercio.

Per quanto concerne i poteri dell’amministratore fallimentare nei fallimenti, tale amministratore è denominato “curatore” ed è rappresentato da una o più persone che l’autorità giudiziaria ritiene atte a svolgere lealmente i compiti comportati da questo incarico, anche se lo stesso sia in relazione con il soggetto fallito o un creditore di questo ultimo.

Dopo aver assunto le funzioni comportate dall’incarico, il curatore prende possesso di beni e diritti di ogni tipo appartenenti al fallito. Inoltre, quest’ultimo deve prendere tutte le misure necessarie per preservare i propri diritti nei confronti dei debitori, nonché iscrivere nei pubblici registri le eventuali ipoteche sulle proprietà dei suoi debitori. Il curatore è responsabile delle sue azioni nei confronti del fallito.

Il curatore è inoltre tenuto ad agire in giudizio per il pagamento dei debiti spettanti al fallito, ma non è autorizzato a definire un compromesso né a deferire eventuali contenziosi ricorrendo all’arbitrato senza il consenso scritto della maggioranza, in termini di valore, dei creditori del soggetto fallito e l’autorizzazione del giudice.

Entro un mese dalla sentenza dichiarativa di fallimento, il curatore redige un inventario della massa fallimentare.

Tutti i creditori hanno il diritto di prenderne visione e, assieme al soggetto fallito, sono tenuti ad assistere al momento della redazione.

L’inventario deve consistere di un vero e proprio elenco, accompagnato da una descrizione e una valutazione di tutte le proprietà del soggetto fallito.

Il curatore non può disporre dei beni senza l’approvazione dell’autorità giudiziaria e l’intera procedura è aperta al controllo pubblico. È necessario elencare i proventi delle vendite effettuate dal curatore per conto del fallito o della partnership e documentare correttamente tutte le ricevute e fatture.

È responsabilità dell’autorità giudiziaria chiedere, laddove lo ritenga necessario, a curatori, fallito e creditori di prestare giuramento su tutte le informazioni.

Per quanto concerne i poteri del debitore (in questo caso da intendere quale il soggetto fallito o la partnership fallita), il debitore ha il diritto di verificare che il curatore stia gestendo le questioni relative al fallimento correttamente e nel rispetto della legge.

Il debitore ha il diritto di segnalare al giudice se le azioni prese dal curatore non sono effettuate conformemente al decreto dell’autorità giudiziaria o se i suoi affari sono mal gestiti.

I registri e i documenti del fallito devono essere sempre accessibili per eventuali ispezioni e, di conseguenza, il debitore ha diritto di conoscere, controllare e verificare le azioni del curatore nominato dal giudice.

Il debitore ha inoltre diritto, per legge, a un’indennità regolare per la sua sussistenza. In altre parole, l’autorità giudiziaria concederà al debitore un’erogazione di fondi dalle sue stesse proprietà, fornitigli dal curatore, e che sarà costituita da un assegno di sussistenza per sé e la famiglia, purché non si presuma che il fallito abbia agito in modo fraudolento.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

Procedure concorsuali e di risanamento (società)/Procedure di fallimento (partnership e imprenditori)

In conformità al capitolo 459, le clausole di compensazione per close-out o altre disposizioni di un contratto che prevedono o siano relative alla compensazione (set-off o netting) degli importi dovuti da ciascuna parte all’altra per quanto concerne i reciproci debiti, crediti o trattative devono essere attuate in conformità ai termini previsti, sia prima, sia dopo il fallimento o l’insolvenza, per i reciproci debiti, crediti o trattative, sorti prima del fallimento o dell’insolvenza di una delle parti, contro:

a) le parti che stipulano il contratto;

b) un garante o un’altra persona che offra una garanzia per le parti del contratto;

c) l’amministratore fallimentare, il curatore fallimentare, il curatore, il controllore, il controllore speciale o altri funzionari analoghi di ciascuna parte del contratto;

d) i creditori delle parti del contratto.

Quanto precede non si applica agli accordi di compensazione per close-out conclusi in un momento in cui l’altra parte era o avrebbe dovuto essere a conoscenza della pendenza della domanda di scioglimento e di liquidazione della società per fallimento o del fatto che la società avevo preso misure formali, previste dalle leggi applicabili, ai fini del proprio scioglimento e della liquidazione per fallimento.

Non si applica neppure quando la parte insolvente è una persona fisica (non un imprenditore) o una partnership commerciale diversa da una società (partnership in nome collettivo o in accomandita) e l’altra parte era o avrebbe dovuto essere a conoscenza di eventi della stessa natura di quelli descritti nel paragrafo precedente in relazione alla parte insolvente.

Le eventuali competenze o deleghe previste in un contratto per l’attuazione delle clausole di compensazione per close-out non vengono revocate in seguito alla dichiarazione di fallimento o all’insolvenza di una delle parti del contratto.

È inoltre previsto che, fatte salve le disposizioni di altre leggi nazionali, nulla può limitare o ritardare l’applicazione delle disposizioni di un contratto che prevedano o siano relative alla compensazione (set-off o netting) altrimenti applicabili e nessun decreto di un’autorità giudiziaria, mandato, ingiunzione o provvedimento analogo preso da un giudice o in altro modo, né alcun procedimento, indipendentemente dalla sua natura, può avere effetti a tal riguardo. Tuttavia, fermo restando quanto esposto in questo paragrafo, nulla può impedire l’applicazione di una legge che renderebbe la compensazione (set-off o netting) non eseguibile in casi specifici per frode o motivi simili oppure consentire l’applicabilità della compensazione (set-off o netting) in caso di disposizioni di un contratto tra le parti interessate che rendano la compensazione stessa nulla per motivi relativi alla frode o analoghi.

La legge prevede che le parti di un contratto possono legittimamente:

  • giungere a un accordo su un sistema o meccanismo che consenta loro di convertire un’obbligazione non finanziaria in un’obbligazione monetaria di pari valore e di valutarla ai fini di un’eventuale compensazione (set-off o netting);
  • accordarsi sul tasso di cambio e sul metodo da utilizzare per definire il tasso di cambio da applicare in un’eventuale compensazione (set-off o netting) laddove gli importi da regolare o compensare siano in valute diverse e per determinare la valuta in cui deve essere effettuato il pagamento dell’importo netto;
  • decidere che le eventuali operazioni o altre trattative effettuate in base ai contratti, siano esse indicate specificamente o con un riferimento a un tipo o una classe di operazioni o trattative, debbano essere trattate quali un’operazione o una trattativa unica ai fini delle clausole sulla compensazione (set-off o netting) contenute nel contratto e che tutte le operazioni o trattative di questo tipo siano trattate come un’operazione o una trattativa unica dalle parti o dagli amministratori fallimentari, dai curatori fallimentari, dai curatori, dai controllori o controllori speciali oppure da altri funzionari che agiscano per le parti, nonché dalle autorità giudiziarie.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Procedure concorsuali (società)

L’articolo 303 del capitolo 386 contiene disposizioni relative a privilegi, ipoteche e altri oneri, trasferimenti o altre cessioni di proprietà o diritti ed eventuali pagamenti, titoli esecutivi o altri atti relativi a proprietà o diritti effettuati da o nei confronti di una società, nonché alle obbligazioni contratte dalla società nei sei mesi precedenti lo scioglimento, secondo cui si deve ritenere che esista una prelazione fraudolenta nei confronti dei creditori, sia in caso di operazione gratuita che a titolo oneroso, quando l’operazione è sottovalore o se viene accordata una prelazione. In questi casi l’operazione (prelazione fraudolenta) è nulla.

La definizione di operazione sottovalore è la seguente:

a) una società effettua un’operazione sotto valore se:

i) effettua una donazione o un altro tipo di operazione a condizioni che comportino che la società non riceva alcun corrispettivo;

ii) intraprende un’operazione per un corrispettivo di un valore, in denaro o in equivalente monetario, notevolmente inferiore al valore in denaro o in equivalente monetario del corrispettivo fornito dalla società.

La definizione di prelazione è la seguente:

b) una società accorda una prelazione a un soggetto se:

i) tale soggetto è uno dei creditori della società oppure un garante o un fideiussore per i debiti o altre passività della società;

ii) la società compie o non compie un atto che, in entrambi i casi, ha come effetto mettere un soggetto in una posizione che, nel caso in cui la società sia liquidata per fallimento, sarà migliore rispetto alla posizione che tale soggetto avrebbe avuto qualora il fatto o l’omissione di cui sopra non si fossero verificati.

Viene fatta un’eccezione rispetto a quanto illustrato se il soggetto a favore del quale è effettuata, eseguita o sostenuta l’operazione, dimostra di non sapere o non avere avuto ragioni di ritenere probabile lo scioglimento della società per fallimento.

A parte quanto descritto sinora, non esistono altre disposizioni che abbiano effetti diretti sui contratti.

Procedure di risanamento (recupero della società)

Non esistono disposizioni specifiche riguardanti gli effetti delle procedure di risanamento sui contratti.

Procedura di fallimento (partnership e imprenditori)

In base al codice di commercio, e più specificatamente all’articolo 485, è possibile rendere nulli tutti gli atti di trasferimento delle proprietà, le eventuali obbligazioni contratte o le rinunce a successioni da parte del soggetto fallito, a titolo gratuito o contro pagamento, con l’intento di frodare i creditori.

Diversamente dalla legge sulle società, il codice di commercio non specifica un termine massimo, come l’articolo 303 del capitolo 386 delle leggi di Malta.

Nei casi precedenti, qualora venga dimostrato che il soggetto fallito era a conoscenza dell’esistenza di circostanze che avrebbero potuto comportare una dichiarazione di fallimento, tali azioni possono quindi essere annullate.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

Procedure concorsuali (società)

Dall’apertura di una procedura concorsuale (l’impresa è sciolta per fallimento con decreto del giudice) non è più possibile avviare (divieto di avviare azioni) alcuna azione o procedimento nei confronti della società o dei suoi beni, ad eccezione dei casi in cui a intervenire è l’autorità giudiziaria e alle condizioni da essa stabilite. La legge non specifica i casi in cui l’autorità giudiziaria può consentire l’avvio o la prosecuzione di un procedimento giudiziario promosso da un creditore. Tuttavia, di norma, si applica il principio secondo cui, nel corso di una procedura concorsuale, i beni della società sono amministrati in modo ordinato, a beneficio di tutti i creditori, e nessun creditore in particolare deve poter ottenere un qualunque vantaggio avviando un procedimento nei confronti della società.

Procedure di risanamento (recupero della società)

Il diritto nazionale prevede la sospensione dei procedimenti durante la procedura di risanamento (recupero della società). In effetti l’articolo 329B, comma 4, del capitolo 386 stabilisce che, su presentazione di una domanda di risanamento (recupero della società), purché non venga respinta, o nel periodo in cui la procedura di recupero è in corso:

a) le nuove domande di liquidazione e quelle in corso devono essere sospese;

b) non possono essere approvati o attuati provvedimenti di scioglimento e successiva liquidazione della società;

c) l’esecuzione dei crediti di natura monetaria nei confronti della società e di eventuali interessi che potrebbero maturare di conseguenza è sospesa;

d) nel corso del contratto, il proprietario o altre persone a cui deve essere versato l’affitto possono esercitare un diritto di conclusione del contratto relativo ai locali affittati alla società per il fatto che questa non sia riuscita a rispettare i termini o le condizioni di locazione dei locali, eccetto nei casi in cui l’autorità giudiziaria dia il proprio consenso e alle condizioni che ritiene opportune;

e) non è possibile prendere altri provvedimenti per applicare garanzie sulle proprietà della società o riprendere possesso dei beni della società oggetto di un contratto di locazione-vendita, eccetto nei casi in cui l’autorità giudiziaria dia il proprio consenso e alle condizioni che ritiene opportune;

f) non può essere adottata nessuna misura precauzionale o esecutiva né alcun mandato, di cui al capitolo 16 del codice di organizzazione e di procedura civile, nei confronti della società o delle sue proprietà, eccetto nei casi in cui l’autorità giudiziaria dia il proprio consenso

e alle condizioni che ritiene opportune;

g) non è possibile avviare o continuare un procedimento giudiziario nei confronti della società o delle sue proprietà, eccetto nei casi in cui l’autorità giudiziaria dia il proprio consenso e alle condizioni che ritiene opportune.

Procedura di fallimento (partnership e imprenditori)

Nelle procedure di fallimento nei confronti di un imprenditore o di una partnership, dopo la nomina di un curatore da parte del giudice, tutte le azioni contro la persona e le proprietà del fallito possono essere intentate soltanto nei confronti dei curatori e non più del fallito o della partnership fallita, in conformità all’articolo 500 del capitolo 13.

Il creditore ha il diritto di essere a conoscenza, esaminare e verificare il modo in cui il curatore amministra gli affari del fallito e di chiedere l’intervento dell’autorità giudiziaria in caso i suoi diritti siano lesi dal/i curatore/i.

Nelle procedure di recupero, l’autorità giudiziaria può decidere di emanare un decreto provvisorio per sospendere il recupero delle attività del soggetto fallito/della partnership.

Ciononostante, diversamente dal recupero della società, i creditori possono comunque avviare azioni contro il curatore che rappresenta l’imprenditore o la partnership in stato di fallimento.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

Procedure concorsuali (società)

Dopo l’apertura di una procedura concorsuale (l’impresa è sciolta per fallimento con decreto del giudice) non è più possibile proseguire azioni o procedimenti (sospensione) nei confronti della società o dei suoi beni, ad eccezione dei casi in cui a intervenire è l’autorità giudiziaria e alle condizioni da essa stabilite. La legge non specifica i casi in cui l’autorità giudiziaria può consentire l’avvio o la prosecuzione di un procedimento giudiziario promosso da un creditore. Tuttavia, di norma, si applica il principio secondo cui, nel corso di una procedura concorsuale, i beni della società sono amministrati in modo ordinato, a beneficio di tutti i creditori, e nessun creditore in particolare deve poter ottenere un qualunque vantaggio avviando un procedimento nei confronti della società.

Procedure di risanamento (recupero della società)

Il diritto nazionale prevede la sospensione dei procedimenti durante la procedura di risanamento (recupero della società). In effetti l’articolo 329B, comma 4, del capitolo 386 stabilisce che, su presentazione di una domanda di risanamento (recupero della società), purché non venga respinta, o nel periodo in cui la procedura di recupero è in corso:

a) le nuove domande di liquidazione e quelle in corso devono essere sospese;

b) non possono essere approvati o attuati provvedimenti di scioglimento e successiva liquidazione della società;

c) l’esecuzione dei crediti di natura monetaria nei confronti della società e di eventuali interessi che potrebbero maturare di conseguenza è sospesa;

d) nel corso del contratto, il proprietario o altre persone a cui deve essere versato l’affitto possono esercitare un diritto di conclusione del contratto relativo ai locali affittati alla società per il fatto che questa non sia riuscita a rispettare i termini o le condizioni di locazione dei locali, eccetto nei casi in cui l’autorità giudiziaria dia il proprio consenso e alle condizioni che ritiene opportune;

e) non è possibile prendere altri provvedimenti per applicare garanzie sulle proprietà della società o riprendere possesso dei beni della società oggetto di un contratto di locazione-vendita, eccetto nei casi in cui l’autorità giudiziaria dia il proprio consenso e alle condizioni che ritiene opportune;

f) non può essere adottata nessuna misura precauzionale o esecutiva né alcun mandato, di cui al capitolo 16 del codice di organizzazione e di procedura civile, nei confronti della società o delle sue proprietà, eccetto nei casi in cui l’autorità giudiziaria dia il proprio consenso

e alle condizioni che ritiene opportune;

g) non è possibile avviare o continuare un procedimento giudiziario nei confronti della società o delle sue proprietà, eccetto nei casi in cui l’autorità giudiziaria dia il proprio consenso e alle condizioni che ritiene opportune.

Procedura di fallimento (partnership e imprenditori)

Le disposizioni nazionali del codice di commercio non prevedono la sospensione delle procedure. Ciononostante, su richiesta del curatore è possibile chiedere che la domanda sia presentata in tribunale ed esaminata dallo stesso giudice che si occupa della procedura fallimentare, in modo che possa regolamentare e dirigere le attività inerenti al fallimento tutelando i diritti e i doveri del fallito e garantendo che i diritti siano esaminati e valutati in linea con la domanda presentata dal creditore.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

Procedure concorsuali (società)

I creditori possono partecipare alla procedura concorsuale se dimostrano di avere un interesse giudiziario e, in tal caso, possono presentare all’autorità giudiziaria le loro conclusioni nel corso del procedimento.

I creditori sono informati del processo in corso dall’amministratore fallimentare, il quale convoca altresì assemblee in cui i creditori possono esprimere il loro parere.

Procedure di risanamento (recupero della società)

L’articolo 329B del capitolo 386 precisa espressamente che sia l’autorità giudiziaria sia il controllore speciale agiscono inter alia nel massimo interesse dei creditori.

Il controllore speciale è inoltre tenuto a convocare assemblee dei creditori, la prima da organizzare entro un mese dalla sua nomina.

Durante le assemblee il controllore speciale è tenuto a designare un comitato congiunto di creditori e soci, che fornirà consulenza e assistenza, su richiesta dello stesso controllore, per la gestione degli affari, delle attività e dei beni della società e per il suo recupero come attività economicamente sostenibile.

Procedura di fallimento (partnership e imprenditori)

I creditori possono intervenire nelle procedure fallimentari e parteciparvi laddove dimostrino di avere un interesse giudiziario ed essere in grado di presentare le proprie conclusioni dinanzi al giudice.

I creditori sono informati del processo in corso dal curatore, il quale convoca altresì assemblee in cui i creditori possono esprimere il loro parere.

I creditori hanno inoltre il diritto di voto e l’accordo definitivo sul sistema di concordato proposto richiede l’approvazione dei tre quarti, per valore, dei creditori che hanno dimostrato i loro crediti.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

Procedure concorsuali (società)

L’amministratore fallimentare potrà vendere le proprietà accettando l’offerta più vantaggiosa per i beni della società.

Procedure di risanamento (recupero della società)

Il controllore speciale incaricato non potrà disporre dei beni della società senza una specifica autorizzazione del giudice o, come indicato nel piano di recupero, che viene in seguito approvato, con o senza modifiche da parte dell’autorità giudiziaria. In tutti i casi l’autorità giudiziaria deciderà o approverà le modalità di cessione delle attività della società.

Procedura di fallimento (partnership e imprenditori)

Nelle procedure di fallimento il curatore cede i beni a fronte dell’offerta più vantaggiosa per le attività della società, previa autorizzazione dell’autorità giudiziaria.

Nel recupero di una partnership o di un soggetto fallito, conformemente all’articolo 489 del capitolo 13, il curatore deve aderire al piano di recupero. Il giudice conserva tuttavia un ampio potere discrezionale per quanto concerne le indicazioni che ritiene più vantaggiose per l’interesse del fallito e dei creditori.

Ciononostante il creditore può opporsi alla decisione del giudice, qualora dimostri, per motivi debitamente giustificati, che non è nell’interesse dei creditori.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Procedure concorsuali (società)

Non è operata alcuna distinzione tra i crediti successivi all’apertura della procedura concorsuale o quelli che esistevano anche prima. Nelle procedure concorsuali l’autorità giudiziaria può tuttavia, nel caso in cui i beni non siano sufficienti a soddisfare le passività, emettere un decreto per il pagamento, a partire dai beni della società, di costi, spese e oneri sostenuti nello scioglimento e nella liquidazione, secondo l’ordine di priorità che ritiene opportuno, prendendo in considerazione il seguente ordine di priorità generale.

a) spese giustamente imputabili o sostenute dal curatore fallimentare o dall’amministratore fallimentare, per la conservazione, il realizzo o la riscossione dei beni della società;

b) altre spese sostenute o esborsi da parte o per conto del curatore fallimentare, incluse quelle sostenute o effettuate nel portare avanti l’attività della società;

c) la retribuzione dell’amministratore provvisorio, se ne è stato nominato uno;

d) i costi, approvati dall’autorità giudiziaria, relativi al soggetto che ha presentato la domanda e di tutti coloro che vi figurano;

e) la retribuzione dell’amministratore speciale, laddove ve ne sia uno;

f) le somme pagabili a una persona impiegata o autorizzata ad assistere alla preparazione dello stato patrimoniale o del rendiconto finanziario;

g) eventuali indennità decise con decreto dell’autorità giudiziaria per i costi relativi a una domanda di esenzione dall’obbligo di presentare uno stato patrimoniale o di proroga per la presentazione dello stesso.

h) eventuali esborsi necessari da parte dell’amministratore fallimentare nel corso della sua amministrazione, tra cui le spese sostenute dai membri della commissione liquidatrice o dai loro rappresentanti e approvate dall’amministratore fallimentare;

i) la remunerazione di eventuali persone impiegate dall’amministratore fallimentare per lo svolgimento di servizi per la società, come richiesto o concesso dalle disposizioni del capitolo 386;

j) la retribuzione del curatore fallimentare e dell’amministratore fallimentare.

Procedure di risanamento (recupero della società)

N.p.

Procedura di fallimento (partnership e imprenditori)

Non è operata alcuna distinzione tra i crediti successivi alla procedura fallimentare o quelli già esistenti. Nelle procedure di fallimento l’autorità giudiziaria può, nel caso in cui i beni non siano sufficienti a soddisfare le passività, emettere un decreto per il pagamento, a partire dai beni della società, di costi, spese e oneri sostenuti nello scioglimento e nella liquidazione, secondo l’ordine di priorità che ritiene opportuno, prendendo in considerazione il seguente ordine di priorità generale:

a) spese giustamente imputabili o sostenute dal curatore per la conservazione, il realizzo o la riscossione dei beni della società;

b) altre spese sostenute o esborsi da parte o per conto del curatore, incluse quelle sostenute o effettuate nel portare avanti l’attività della società;

c) la retribuzione del curatore, se ne è stato nominato uno;

d) i costi, approvati dall’autorità giudiziaria, relativi al soggetto che ha presentato la domanda e di tutti coloro che vi figurano;

e) la retribuzione dell’amministratore speciale e del cancelliere, se esistenti;

f) le somme pagabili a una persona impiegata o autorizzata ad assistere alla preparazione dello stato patrimoniale o del rendiconto finanziario;

g) eventuali indennità decise con decreto dell’autorità giudiziaria per i costi relativi a una domanda di esenzione dall’obbligo di presentare uno stato patrimoniale o di proroga per la presentazione dello stesso.

h) eventuali esborsi necessari da parte del curatore nel corso della sua amministrazione, tra cui le spese sostenute dai membri della commissione liquidatrice, se presenti, o dai loro rappresentanti e approvate dal curatore.

Una volta pagati questi, ricevono il pagamento i creditori garantiti alla luce della data di registrazione del credito e, dopo di loro, vengono pagati gli altri creditori in ordine di registrazione. Se per gli ultimi crediti (i creditori non garantiti) non ci sono fondi a sufficienza, gli stessi vengono trattati in base al principio del pari passu.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

Procedure concorsuali (società)

L’ammissione dei crediti è a discrezione dell’amministratore fallimentare. Non esistono norme specifiche che disciplinino le modalità di presentazione dei crediti. È opportuno segnalare che nel caso in cui il curatore fallimentare sia designato quale amministratore fallimentare, per le istanze viene utilizzato il seguente modulo.

OFFICIAL RECEIVER (CURATORE FALLIMENTARE)

c/o MFSA

Notabile Road

Attard, BKR3000

Informazioni sull’impresa estinta

1

Nome e numero di registrazione

2

Data effettiva dello scioglimento

Informazioni sul creditore

3

Nome e cognome/numero di iscrizione

4

Indirizzo

5

Indirizzo di posta elettronica

6

Numero di telefono/cellulare

/

Informazioni sul debito

7

Importo totale del credito, inclusi gli interessi non capitalizzati dovuti alla data dello scioglimento

8

Importo totale degli interessi non capitalizzati alla data dello scioglimento

9

Descrivere l’origine del debito, incluse le dati pertinenti

(Allegare altre pagine se necessario)

10

Informazioni sui documenti e/o altri elementi a sostegno del credito (allegare una copia autentica certificata e numerare in sequenza i documenti)

(Allegare altre pagine se necessario)

Informazioni sulle garanzie (se esistenti)

11

Descrivere il tipo di garanzia concessa/ottenuta

(Allegare altre pagine se necessario)

12

Data alla quale è stata concessa/ottenuta la garanzia

13

Importo del debito garantito

Dichiarazione del creditore

14

Con la presente il (la) sottoscritto(a) dichiara che le informazioni fornite nel modulo sono le più accurate a sua conoscenza, nonché autentiche, corrette e complete:

Firma del creditore

Nome e cognome in maiuscolo

N. carta d’identità

15

In caso di firma a nome di una persona giuridica, completare quanto segue:

A nome e per conto di ____________________________________________________

N. d’iscrizione _________________________ in qualità di _____________________________.

Per quanto concerne i termini di presentazione delle istanze, l’articolo 255 del capitolo 386 conferisce all’autorità giudiziaria il potere di fissare uno o più termini entro i quali i creditori devono dimostrare i rispettivi debiti o crediti oppure devono essere esclusi dal beneficio di eventuali ripartizioni avvenute prima della produzione di prove dei debiti.

Procedure di risanamento (recupero della società)

Non esistono disposizioni ad hoc relative agli effetti delle procedure di risanamento per quanto concerne il deposito, la verifica e l’ammissione delle istanze.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

Procedure concorsuali (società)

È opportuno osservare che, per quanto concerne il fallimento, il diritto maltese non prevede un ordine di preferenza dei creditori definito, che non è quindi reperibile in una normativa specifica, ma in diverse leggi. Le norme relative all’ordine di preferenza delle istanze sono contenute nelle disposizioni descritte in seguito.

L’articolo 302 del capitolo 386 stabilisce che nella liquidazione di una società le cui attività sono insufficienti per coprire le passività, i diritti dei creditori garantiti e non garantiti e la priorità e l’ordine di preferenza dei rispettivi debiti devono essere regolamentati dalla legge in corso di validità.

L’articolo 535 del capitolo 13 indica inoltre che l’ordine dei creditori con pegni, privilegi o ipoteche debba essere definito in base alle leggi vigenti.

Sia l’articolo 535 del capitolo 13 che l’articolo 302 del capitolo 386 stabiliscono che l’elenco dei debiti debba essere regolamentato dalla legge in vigore al momento.

In base al diritto maltese, il principio del pari passu si ritrova indirettamente nell’articolo 1996, capitolo 16, del codice civile, secondo il quale le cause legittime di prelazione sono i privilegi, le ipoteche e il beneficio della divisione del patrimonio. L’articolo prevede inoltre che un creditore possa subordinare, rinviare, rinunciare o modificare in altro modo i diritti esistenti o futuri relativi a pagamento, esecuzione e ordine di preferenza, nonché altri diritti analoghi esistenti o futuri, a favore di un terzo. La subordinazione, il rinvio, la rinuncia, la modifica o altre azioni analoghe devono avvenire mediante accordo o dichiarazione unilaterale di un soggetto, anche un altro creditore, definito o ancora da definire al momento dell’accordo o della dichiarazione.

Le differenze nell’ordine di preferenza dipendono quindi dall’accordo. Di conseguenza, se non vi sono privilegi, ipoteche o il beneficio della divisione del patrimonio, i debitori avranno pari ordine di preferenza.

In base a quanto esposto sopra, occorre tenere conto delle diverse norme che garantiscono priorità a certi crediti, come nel caso del Value Added Tax Act (legge sull’IVA), capitolo 406, dell’Employment and Industrial Relations Act (legge sull’occupazione e le relazioni industriali), capitolo 452, e del Social Security Act (legge sulla previdenza sociale), capitolo 318.

In base all’articolo 62 del legge sull’IVA,

il commissario gode di un privilegio speciale sui beni che fanno parte dell’attività economica di un soggetto in relazione alle imposte dovute da questo soggetto ai sensi della stessa legge e, fatto salvo quanto disposto da altre leggi, tali imposte devono essere versate di preferenza per un debito non oggetto di altri privilegi, ad eccezione dei debiti con un privilegio generale e di quelli di cui all’articolo 2009, lettera a) o b) del codice civile.

Secondo l’articolo 20 della legge sull’occupazione e le relazioni industriali,

fatte salve le disposizioni di altre leggi, i crediti insinuati da un dipendente rispetto a massimo tre mesi della retribuzione attuale pagabile dal datore di lavoro al dipendente e un’indennità per congedo cui il lavoratore ha diritto, assieme ad altri indennizzi a lui spettanti per la conclusione del rapporto di lavoro o un avviso in merito, sono crediti privilegiati rispetto ai beni del datore di lavoro e devono essere pagati prima di tutti gli altri crediti insinuati, siano essi privilegiati o ipotecari.

In ogni caso l’importo massimo dei crediti privilegiati non deve superare l’equivalente del salario minimo nazionale al momento dell’insinuazione del credito per un periodo di sei mesi.

L’articolo 166, comma 3, della legge sulla previdenza sociale prevede che,

fatte salve le disposizioni di altre leggi, i crediti dell’amministratore relativi a importi dovuti per i contribuiti di classe 1 o 2 a norma del suddetto articolo rappresentano un credito privilegiato, di classificazione pari, nel caso di un contributo di classe 1, alle retribuzioni dei dipendenti rispetto ai beni del datore di lavoro e nel caso di un contributo di classe 2, rispetto al patrimonio della persona che svolge un’attività commerciale autonoma e devono essere soddisfatti prima di tutti gli altri crediti (retribuzioni esclusa) sia privilegiati che ipotecari.

Inoltre, gli articoli da 2088 a 2095 del codice civile riguardano nello specifico l’ordine di priorità dei privilegi. Tra altri aspetti, prevedono che i debiti debbano essere soddisfatti in base all’ordine di iscrizione. Le ipoteche registrate lo stesso giorno avrebbero quindi pari priorità.

Tuttavia, nelle procedure di fallimento, se i beni non sono sufficienti per soddisfare le passività, l’autorità giudiziaria può (e nella maggior parte dei casi decide di) emettere un decreto per il pagamento con tali beni di costi, spese e oneri sostenuti per lo scioglimento e la liquidazione, secondo l’ordine di priorità che ritiene opportuno, tenendo conto del seguente ordine di priorità generale:

a) spese giustamente imputabili o sostenute dal curatore fallimentare o dall’amministratore fallimentare, per la conservazione, il realizzo o la riscossione dei beni della società;

b) altre spese sostenute o esborsi da parte o per conto del curatore fallimentare, incluse quelle sostenute o effettuate nel portare avanti l’attività della società;

c) la retribuzione dell’amministratore provvisorio, se ne è stato nominato uno;

d) i costi, approvati dall’autorità giudiziaria, relativi al soggetto che ha presentato la domanda e di tutti coloro che vi figurano;

e) la retribuzione dell’amministratore speciale, laddove ve ne sia uno;

f) le somme pagabili a una persona impiegata o autorizzata ad assistere alla preparazione dello stato patrimoniale o del rendiconto finanziario;

g) eventuali indennità decise con decreto dell’autorità giudiziaria per i costi relativi a una domanda di esenzione dall’obbligo di presentare uno stato patrimoniale o di proroga per la presentazione dello stesso.

h) eventuali esborsi necessari da parte dell’amministratore fallimentare nel corso della sua amministrazione, tra cui le spese sostenute dai membri della commissione liquidatrice o dai loro rappresentanti e approvate dall’amministratore fallimentare;

i) la remunerazione di eventuali persone impiegate dall’amministratore fallimentare per lo svolgimento di servizi per la società, come richiesto o concesso dalle disposizioni del capitolo 386;

j) la retribuzione del curatore e dell’amministratore fallimentare.

Nel corso della procedura concorsuale l’amministratore fallimentare elaborerà una relazione, contenente un elenco dei creditori e un sistema di ripartizione, che sarà presentata in tribunale. I creditori possono presentare le loro osservazioni se non concordano con il contenuto della relazione e l’autorità giudiziaria può ordinarne la rettifica. Infine, l’autorità giudiziaria approverà l’ordine e il sistema e ordinerà all’amministratore fallimentare di procedere con il pagamento ai creditori.

Procedure di risanamento (recupero della società)

N.p.

Procedura di fallimento (partnership e imprenditori)

In primo luogo, la ripartizione del ricavato è disciplinata essenzialmente dall’articolo 531 del codice di commercio e dalle norme del codice civile, che precisa un ordine di preferenza tra i creditori che per legge hanno un privilegio e quelli che hanno un’ipoteca garantita. Si tratta di creditori garantiti, definiti direttamente da disposizioni di legge o tramite atto pubblico, in linea con la data dell’iscrizione della registrazione, e che sono oggetto anche dell’articolo 535 del codice di commercio.

In seguito, i creditori semplici (non iscritti) sono elencati pari passu in base ai rispettivi crediti.

Nei dieci giorni successivi a una dichiarazione di fallimento viene convocata un’assemblea nel cui ambito i crediti insinuati sono esaminati dinanzi al giudice, al cancelliere, al curatore, al soggetto fallito e ai creditori ed è stilato un inventario.

In questa riunione il soggetto fallito è sentito e propone i termini del concordato fallimentare. In questa occasione si discute se per il caso in questione si debba procedere a un concordato fallimentare, nel cui caso è designato un comitato di creditori (coloro che non sono iscritti per privilegi, ipoteche o pegni), che faccia le veci della totalità dei creditori. I creditori hanno anche il diritto di opporsi singolarmente entro otto giorni.

Verrà poi convocata una seconda assemblea, che il giudice presiederà nuovamente, e nel cui ambito, ai fini dell’ammissibilità del comitato dei creditori, dovranno essere rappresentati i tre quarti degli importi accettati come importi dovuti dal soggetto fallito.

Dopo questa procedura e una volta stilato l’inventario di tutti i creditori, si tiene un’altra assemblea presieduta dal giudice, che avrà reso nota la convocazione della riunione notificandola correttamente, nei modi previsti dalla legge.

In questa occasione tutti i creditori presentano il loro caso e, in caso di opposizione del curatore, sono tenuti a dimostrare quanto sostenuto al curatore stesso e al comitato dei creditori.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Procedure concorsuali (società)

Durante le procedure concorsuali, non appena l’amministratore fallimentare avrà provveduto al realizzo di tutti i beni della società, o quanto possibile a suo parere, senza protrarre lo stato di insolvenza inutilmente, quando avrà ripartito il pagamento finale, se esistente, ai creditori e adeguato i diritti reciproci dei soci, nonché proceduto a una restituzione definitiva ai soci, se del caso, e presentato i conti a spese della società, l’autorità giudiziaria, dopo aver accertato che l’amministratore fallimentare ha agito nel rispetto dei requisiti di cui al capitolo 386 ed eventuali altri requisiti previsti e aver esaminato la relazione e le eventuali obiezioni sollevate da creditori, soci o altri soggetti interessati, solleverà l’amministratore fallimentare dal proprio incarico.

In seguito, l’autorità giudiziaria emette un’ordinanza per la cancellazione della denominazione della società dal registro a partire dalla data dell’ordinanza stessa. L’ordinanza deve essere notificata al registro delle società, che si occuperà della cancellazione.

Procedure di risanamento (recupero della società)

L’articolo 329B, comma 12, prevede diverse possibilità di conclusione di una procedura di recupero.

a) Se, in qualsiasi momento durante il periodo di esecuzione della procedura di recupero, si rende conto, dopo avere consultato il comitato congiunto di creditori e soci, che proseguire la procedura non è più utile per la società, il controllore speciale presenterà all’autorità giudiziaria una domanda per la conclusione della procedura di risanamento della società, che contenga informazioni sulla stessa e motivazioni approfondite al riguardo, e l’autorità giudiziaria ordina una liquidazione coatta per la società in questione.

Si applica la procedura di cui al capitolo 386 riguardante le procedure concorsuali.

b) Se, in qualsiasi momento nel periodo di esecuzione della procedura di recupero, si rende conto, dopo avere consultato il comitato congiunto di creditori e soci, che la situazione della società è migliorata a tal punto da permetterle di soddisfare i propri debiti, il controllore speciale presenterà all’autorità giudiziaria una domanda per la conclusione della procedura di risanamento della società, che contenga le informazioni e motivazioni approfondite necessarie. Nel caso in cui accolga la domanda, l’autorità giudiziaria dovrà definire le disposizioni e le condizioni che riterrà necessarie in base alle circostanze del caso.

In questo caso la società continuerà a operare come attività economicamente sostenibile. La sospensione della procedura terminerà non appena l’autorità giudiziaria accoglie la suddetta domanda.

c) Se, in qualsiasi momento nel corso dell’esecuzione della procedura di recupero, gli amministratori della società o i soci ritengono in un’assemblea generale straordinaria che gli affari della società siano migliorati a tal punto da permetterle di soddisfare i suoi debiti, possono presentare al giudice una domanda, accompagnata dalla documentazione e delle informazioni di supporto appropriate, in cui confermano il loro soddisfacimento e chiedono all’autorità giudiziaria di emettere un’ordinanza per la conclusione della procedura di risanamento della società. L’autorità giudiziaria potrà emettere l’ordinanza per accogliere o respingere la domanda solo dopo aver sentito il controllore speciale. Nel caso in cui accolga la domanda, l’autorità giudiziaria dovrà definire le disposizioni e le condizioni che riterrà necessarie in base alle circostanze del caso.

Come nel caso precedente, la società continuerà a operare come attività economicamente sostenibile. La sospensione della procedura terminerà non appena l’autorità giudiziaria accoglie la suddetta domanda.

d) Alla fine del mandato, il controllore speciale trasmette una relazione finale scritta all’autorità giudiziaria, contenente osservazioni e motivazioni dettagliate e complete sulle eventuali prospettive della società di operare mantenendo del tutto o in parte la continuità aziendale come attività economicamente sostenibile e sulla capacità di questa ultima di pagare regolarmente i propri debiti in futuro.

Qualora nella relazione finale il controllore speciale ritenga che la società abbia buone prospettive di operare mantenendo del tutto o in parte la continuità aziendale come attività economicamente sostenibile, dovrà allegare alla relazione un piano di recupero preciso e dettagliato, che contenga tutte le proposte necessarie per permettere alla società di conservare la continuità aziendale, nonché le spiegazioni richieste per effettuare il recupero, tra cui proposte relative alle risorse finanziarie, al mantenimento dei dipendenti e all’amministrazione futura della società. Il suddetto piano di recupero deve inoltre precisare le modalità proposte di pagamento di tutti o parte dei crediti insinuati dai creditori, se è stato raggiunto un compromesso volontario con tutti i creditori oppure se è stato proposto che l’autorità giudiziaria approvi un compromesso che non è stato accettato da tutti i creditori.

Dopo aver ricevuto la relazione finale e il piano di recupero, l’autorità giudiziaria può chiedere le spiegazioni e i chiarimenti che ritiene opportuni, da fornire oralmente o per iscritto, in base a quanto deciso dalla stessa. In seguito, l’autorità giudiziaria può respingere il piano di recupero proposto oppure accettarlo e approvarlo interamente o in parte e può chiedere di apportarvi delle modifiche. In caso l’autorità giudiziaria approvi il piano di recupero presentato dal controllore speciale, con o senza modifiche secondo quanto stabilito dal giudice, tale piano sarà effettivo e vincolante per tutte le parti interessate ai fini di legge. La sospensione delle procedure terminerà non appena l’autorità giudiziaria approva il piano di recupero.

e) Laddove emetta un decreto di chiusura della procedura di recupero della società, ritenendo che non presenti ragionevoli prospettive di continuità di un’attività economicamente sostenibile e che non sarà in grado di pagare regolarmente i suoi debiti in futuro, l’autorità giudiziaria ordina la liquidazione coatta della società.

Si applica la procedura di cui al capitolo 386 riguardante le procedure concorsuali.

Procedura di fallimento (partnership e imprenditori)

Durante le procedure di fallimento, non appena il curatore avrà provveduto al realizzo di tutti i beni della società, o quanto possibile a suo parere, senza protrarre inutilmente lo stato di fallimento, avrà ripartito il pagamento finale, se esistente, ai creditori e adeguato i diritti reciproci dei soci, nonché proceduto a una restituzione definitiva ai soci, se del caso, e presentato i conti a spese della società, l’autorità giudiziaria, dopo aver accertato che il curatore abbia agito nel rispetto dei requisiti di cui al capitolo 13 ed altri eventuali requisiti previsti e aver esaminato la relazione e le eventuali obiezioni sollevate da creditori, soci o altri soggetti interessati, solleverà il curatore dal proprio incarico.

In seguito, l’autorità giudiziaria emette un’ordinanza per la cancellazione della denominazione della partnership dal registro a partire dalla data dell’ordinanza stessa. L’ordinanza deve essere notificata al registro delle società, che si occuperà della cancellazione.

Ovviamente quanto precede si applica alle partnership.

Per quanto concerne gli imprenditori, dopo la dichiarazione di fallimento e la ripartizione dei proventi, il soggetto fallito può in questo caso chiedere, depositando una domanda presso la cancelleria del tribunale, di presentarsi dinanzi al giudice - che in tal caso in quella data convocherebbe altresì i creditori e il curatore coinvolti nel fallimento - per sapere se potrà essere riabilitato a svolgere nuovamente l’attività commerciale.

Se l’imprenditore non ha agito in modo fraudolento o ingannevole, può essere riabilitato all’attività commerciale. Per il fallito, la riabilitazione comporta, sia a livello personale che per le proprietà acquisite in seguito, la remissione di tutti i debiti attribuitigli in qualsiasi momento precedente la dichiarazione di fallimento.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Procedure concorsuali (società)

Ai sensi dell’articolo 315, comma 1, del capitolo 386, un creditore può chiedere il risarcimento per la violazione dei propri diritti nei confronti delle parti ritenute responsabili di aver esercitato le attività dell’impresa con l’intento di frodare i creditori della società o i creditori di altri soggetti oppure per qualsiasi scopo di frode. In questi casi, in seguito al deposito di un’istanza di ricorso, il tribunale può dichiarare direttamente responsabili le persone coinvolte consapevolmente nella conduzione della società nelle modalità descritte sopra, senza alcuna limitazione di responsabilità per tutti o parte dei debiti o altre passività della società, a seconda della decisione dell’autorità giudiziaria.

Procedure di risanamento (recupero della società)

Non esistono disposizioni ad hoc riguardanti i diritti dei creditori dopo la chiusura della procedura concorsuale.

Procedura di fallimento (partnership e imprenditori)

Al termine della procedura fallimentare, i diritti dei creditori, sia nel caso di una partnership che di un imprenditore, cessano di valere, a meno che il creditore non sia in grado di dimostrare che l’imprenditore o la partnership abbiano agito in modo ingannevole o fraudolento nei confronti dei creditori.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Procedure concorsuali (società)

Le spese sono sostenute dalla persona che ha presentato la domanda di dichiarazione di fallimento o dalla società, in base a quanto stabilito dall’autorità giudiziaria.

Procedure di risanamento (recupero della società)

Nelle procedure di risanamento (recupero della società), le spese del procedimento sono a carico della società.

Procedura di fallimento (partnership e imprenditori)

I costi e le spese sono sostenuti dalla persona che presenta la domanda oppure dal soggetto fallito.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

Procedure concorsuali (società)

L’articolo 303 del capitolo 386 contiene disposizioni relative a privilegi, ipoteche e altri oneri, trasferimenti o altre cessioni di proprietà o diritti ed eventuali pagamenti, titoli esecutivi o altri atti relativi a proprietà o diritti effettuati da o nei confronti di una società, nonché alle obbligazioni contratte dalla società nei sei mesi precedenti lo scioglimento, secondo cui si deve ritenere che esista una prelazione fraudolenta nei confronti dei creditori, sia in caso di operazione gratuita che a titolo oneroso, quando l’operazione è sotto valore o se viene accordata una prelazione. In questi casi l’operazione (prelazione fraudolenta) è nulla.

La definizione di operazione sotto valore è la seguente:

a) una società effettua un’operazione sotto valore se:

i) effettua una donazione o un altro tipo di operazione a condizioni che comportino che la società non riceva alcun corrispettivo;

ii) intraprende un’operazione per un corrispettivo di un valore, in denaro o in equivalente monetario, notevolmente inferiore al valore in denaro o in equivalente monetario del corrispettivo fornito dalla società.

La definizione di prelazione è la seguente:

b) una società accorda una prelazione a un soggetto se:

i) tale soggetto è uno dei creditori della società oppure un garante o un fideiussore per i debiti o altre passività della società;

ii) la società compie o non compie un atto che, in entrambi i casi, ha come effetto mettere un soggetto in una posizione che, nel caso in cui la società sia liquidata per fallimento, sarà migliore rispetto alla posizione che tale soggetto avrebbe avuto qualora il fatto o l’omissione di cui sopra non si fossero verificati.

Viene fatta un’eccezione rispetto a quanto illustrato se il soggetto a favore del quale è effettuata, eseguita o sostenuta l’operazione, dimostra di non sapere o non avere avuto ragioni di ritenere probabile lo scioglimento della società per fallimento.

Procedure di risanamento (recupero della società)

Nessuna disposizione ad hoc prevede la nullità, l’annullabilità o l’inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori nel caso delle procedure di risanamento (recupero della società).

Procedura di fallimento (partnership e imprenditori)

Nessuna disposizione ad hoc prevede la nullità, l’annullabilità o l’inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori nel caso delle procedure di fallimento o di recupero.

Ultimo aggiornamento: 15/02/2018

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