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Le procedure concorsuali possono essere avviate contro persone fisiche e giuridiche.
Le persone giuridiche sono soggette a procedure concorsuali, procedure concorsuali stragiudiziali e procedure di ristrutturazione.
Le procedure concorsuali o le procedure concorsuali stragiudiziali possono essere avviate contro persone giuridiche di qualsiasi tipo, fatta eccezione per gli organi di bilancio, i partiti politici, i sindacati e le comunità ed associazioni religiose.
Al momento dell'avvio di una procedura concorsuale o di una procedura concorsuale stragiudiziale, gli attivi della persona giuridica vengono venduti e i proventi vengono utilizzati per soddisfare gli interessi dei creditori, mentre l'entità giuridica stessa viene liquidata per fallimento.
Le procedure di ristrutturazione possono essere avviate contro persone giuridiche di aventi qualsiasi forma legale, fatta eccezione per gli organi di bilancio, i partiti politici, i sindacati e le comunità ed associazioni religiose, gli istituti di credito, gli organismi pagatori, gli istituti di moneta elettronica, le compagnie di assicurazione e di riassicurazione, le società di gestione, le società di investimento e gli intermediari che negoziano titoli pubblici. Le procedure di ristrutturazione sono concepite per consentire alle persone giuridiche che affrontano sfide finanziarie di ripristinare la loro solvibilità, mantenere e sviluppare le loro operazioni, pagare i loro debiti ed evitare il fallimento mentre continuano a svolgere le loro operazioni aziendali. A tal fine, gli impegni assunti dalla persona giuridica nel contesto della ristrutturazione vengono distribuiti su un periodo di quattro anni sulla base di un piano di ristrutturazione, che deve essere approvato tanto dai soci quanto dai creditori di tale persona giuridica. Il periodo di attuazione del piano può essere prorogato di un ulteriore anno. Non sono possibili procedure di ristrutturazione stragiudiziale.
Le procedure concorsuali possono essere avviate da una persona fisica nei confronti di un'altra, compresi agricoltori e lavoratori autonomi. Non sono possibili procedure concorsuali stragiudiziali nei confronti di una persona fisica.
Le procedure concorsuali possono essere intentate nei confronti di una persona giuridica qualora l'organo giurisdizionale abbia accertato l'esistenza di almeno una delle seguenti circostanze:
Con "insolvenza dell'impresa" si intende una situazione nella quale un'impresa non è in grado di soddisfare le proprie obbligazioni (non paga i debiti, non esegue lavori pagati in anticipo, ecc.) e le obbligazioni scadute della stessa (debiti, lavori scaduti, ecc.) superano la metà del valore contabile dei suoi attivi.
Nei confronti di una persona giuridica è possibile altresì avviare una procedura concorsuale stragiudiziale a condizione che non vi siano procedimenti giudiziari in corso nell'ambito dei quali sono state presentate domande rispetto a beni dell'impresa e che non sia in corso alcun recupero nei confronti dell'impresa sulla base di strumenti di esecuzione emessi da organi giurisdizionali o altre autorità. Nel contesto delle procedure concorsuali stragiudiziali, le questioni che rientrano nella competenza dell'organo giurisdizionale sono decise dall'assemblea dei creditori dell'impresa.
Le procedure di ristrutturazione possono essere avviate nei confronti di una persona giuridica:
a) dalla decisione di un organo giurisdizionale che chiude una procedura di ristrutturazione;
b) dall'ordinanza di un organo giurisdizionale che pone fine a una ristrutturazione in considerazione del fatto che tutti i creditori hanno ritirato i loro crediti o che l'impresa oggetto di ristrutturazione ha soddisfatto le richieste di tutti i creditori prima della scadenza fissata nel piano di ristrutturazione.
Le procedure concorsuali possono essere avviate nei confronti di una persona fisica insolvente che agisce in buona fede. Una persona fisica può essere dichiarata insolvente se non è in grado di soddisfare i propri debiti scaduti per un importo superiore a 25 salari minimi mensili, come approvato dal governo lituano.
La buona fede da parte di una persona fisica viene constatata sulla base della valutazione del fatto che essa abbia fornito o meno informazioni complete e precise e che sia diventata insolvente pur agendo in buona fede, ovvero se le azioni di detta persona nel corso degli ultimi tre anni abbiano soddisfatto o meno i criteri di dovuta attenzione e diligenza e non abbiano consentito intenzionalmente l'accumulo dei debiti non saldati.
La massa fallimentare di un'impresa in fallimento o soggetta a ristrutturazione è costituita da tutti i suoi attivi, indipendentemente dalla loro natura (beni mobili o immobili, beni materiali o immateriali, diritti di proprietà, ecc.) o dalla loro ubicazione. Anche gli attivi o le entrate acquisiti dall'impresa nel corso della procedura concorsuale o di ristrutturazione rientrano nella massa fallimentare della stessa e vengono utilizzati per soddisfare i crediti vantati dai creditori. Nel caso delle procedure concorsuali, il rango dei crediti dei creditori è stabilito dalla legge, mentre nel caso della ristrutturazione, la classificazione dei crediti è riportata nel piano di ristrutturazione. Nel contesto di una procedura concorsuale, l'intera massa fallimentare viene liquidata e le entrate così ottenute vengono utilizzate per coprire i costi di amministrazione di tale procedura e i crediti vantati dai creditori. Nel caso della ristrutturazione, invece, vengono liquidati soltanto gli attivi specificati nel piano di ristrutturazione.
Una procedura speciale si applica alle entrate derivanti dalle operazioni aziendali di un'impresa soggetta a procedura concorsuale: tali entrate sono utilizzate per coprire i rispettivi costi di esercizio. Tutti i pagamenti relativi alle attività dell'impresa vengono gestiti tramite il conto speciale dell'impresa designato a tale fine (conto aziendale dell'impresa), che non può essere utilizzato per pagamenti nei confronti di altri creditori.
In caso di fallimento di una persona fisica, si considerano tutti i suoi beni, indipendentemente dalla loro natura (mobile/immobile, materiale/immateriale, diritti di proprietà, ecc.) od ubicazione. Non rientrano in tale contesto soltanto i contanti detenuti dalla persona fisica per un importo non superiore a un salario minimo mensile. I crediti vantati dai creditori vengono soddisfatti utilizzando i proventi ottenuti della vendita dell'intera massa patrimoniale della persona in questione (applicando le eccezioni elencate di seguito).
Nel quadro delle procedure concorsuali nei confronti di persone fisiche, queste ultime hanno il diritto di utilizzare un determinato importo del proprio reddito per soddisfare le proprie esigenze essenziali. Tale importo è fissato dall'organo giurisdizionale al momento dell'avvio della procedura concorsuale, tenendo conto delle esigenze della persona fisica e delle persone a suo carico; dopo che l'organo giurisdizionale ha omologato il piano per il ripristino della solvibilità della persona fisica, l'importo a disposizione di quest'ultima è fissato in tale piano.
Uno status speciale è riconosciuto anche all'abitazione unica della persona fisica necessaria per le esigenze essenziali della persona fisica e/o delle persone a suo carico, nonché a tutti i beni necessari per lo svolgimento di un lavoro autonomo e/o di attività agricole da parte della persona fisica. Una persona fisica soggetta a procedure concorsuali può inoltre conservare il diritto di proprietà sui beni in questione, anche se ipotecati, a condizione che abbia concordato di procedere in tal senso con il creditore ipotecario e tale mantenimento del diritto di proprietà non violi i diritti di altri creditori.
Nel contesto delle procedure concorsuali nei confronti di imprese, il curatore fallimentare nominato assume la direzione dell'impresa, dispone degli attivi di quest'ultima, organizza la vendita della massa fallimentare, definisce accordi con i creditori per soddisfarli utilizzando i proventi di tale vendita e prende tutte le misure necessarie per liquidare l'impresa. Le funzioni principali del curatore fallimentare di un'impresa sono le seguenti:
Nel caso di una ristrutturazione di un'impresa, l'amministratore incaricato della ristrutturazione funge da consulente professionale e persona indipendente che controlla le procedure di ristrutturazione. Le funzioni principali dell'amministratore incaricato della ristrutturazione di un'impresa sono le seguenti:
L'amministratore incaricato della ristrutturazione, unitamente agli organi di gestione dell'impresa oggetto della ristrutturazione, sono responsabili dell'attuazione del piano di ristrutturazione omologato dall'organo giurisdizionale.
In caso di fallimento di una persona fisica, il curatore fallimentare incaricato dispone dei beni di tale persona, ne organizza la vendita e utilizza i proventi per soddisfare i creditori. Le funzioni principali del curatore fallimentare in relazione a una persona fisica sono le seguenti:
Una persona fisica soggetta a fallimento deve compiere ogni sforzo per soddisfare i crediti vantati dai creditori. A tal fine, detta persona deve, per quanto possibile, avere un lavoro o svolgere altre attività che generano reddito, cercare attivamente un lavoro o cercare un lavoro maggiormente remunerativo, allocare il reddito percepito al soddisfacimento dei crediti dei creditori, nonché redigere e, a fronte di omologazione da parte dell'organo giurisdizionale, attuare il piano di ripristino della solvibilità e collaborare con il curatore fallimentare incaricato.
Nel corso della procedura concorsuale, una persona fisica soggetta a fallimento ha il diritto di ottenere informazioni dal curatore fallimentare, di partecipare alle assemblee dei creditori e di impugnare le decisioni illegali adottate dalle stesse, nonché di richiedere la sostituzione del curatore fallimentare e di cercare di ottenere il risarcimento dei danni in caso di incapacità da parte di tale curatore di svolgere correttamente le sue funzioni.
Nel caso delle procedure concorsuali relative tanto ad imprese quanto a persone fisiche, la compensazione dei reciproci crediti tra il soggetto coinvolto nella procedura e i creditori è vietata a partire dalla data della sentenza dell'organo giurisdizionale che avvia la procedura concorsuale, fatta eccezione per le compensazioni consentite dalle disposizioni in materia di diritto fiscale concernenti compensazioni in caso di eccessivo versamento di imposte (credito fiscale).
A decorrere dalla data di avvio delle procedure di ristrutturazione nei confronti di un'impresa e fino alla data della sentenza dell'organo giurisdizionale che omologa il piano di ristrutturazione, è sospesa qualsiasi compensazione di crediti dell'impresa con crediti dei suoi creditori. Successivamente tali compensazioni sono possibili conformemente al piano di ristrutturazione omologato dall'organo giurisdizionale.
In caso di fallimento di un'impresa, entro 30 giorni dall'entrata in vigore della sentenza dell'organo giurisdizionale che avvia la procedura concorsuale, il curatore fallimentare incaricato informa le persone interessate del fatto che non sarà data esecuzione ai contratti in essere dell'impresa (fatta eccezione per quelli di lavoro e per quelli che conferiscono all'impresa coinvolta in tale procedura il diritto a un credito) e che tali contratti dovrebbero essere considerati scaduti.
Nel momento in cui la sentenza dell'organo giurisdizionale che avvia una procedura concorsuale acquisisce efficacia, gli organi di gestione dell'impresa perdono i loro poteri e l'amministratore dell'impresa, con un preavviso scritto di 15 giorni, risolve i contratti di lavoro o civili con i membri del consiglio di amministrazione e i dirigenti dell'impresa.
Entro tre giorni lavorativi dalla data in cui la sentenza dell'organo giurisdizionale che avvia una procedura concorsuale contro l'impresa in questione acquisisce efficacia, il curatore fallimentare notifica agli altri dipendenti l'imminente risoluzione dei loro contratti di lavoro e risolve tali contratti entro 15 giorni lavorativi da detta notificazione. Vengono conclusi contratti di lavoro a tempo determinato con i dipendenti licenziati che continuano ad essere necessari per lo svolgimento delle procedure concorsuali concernenti l'impresa. Il numero di persone richieste per tale personale in relazione a ogni singola figura professionale è definito dall'assemblea dei creditori.
La ristrutturazione dell'impresa non incide sugli accordi in essere stipulati dalla persona giuridica. Tutti i contratti firmati vengono valutati dal punto di vista della loro opportunità e il piano di ristrutturazione prevede la risoluzione dei contratti la cui esecuzione non è fattibile. Tali contratti sono risolti conformemente alla procedura generale dato che la legge non prevede disposizioni specifiche per la risoluzione di contratti durante le procedure di ristrutturazione.
Per le procedure concorsuali relative a una persona fisica, il piano di ripristino della solvibilità specifica i contratti da risolvere e quelli la cui esecuzione deve proseguire. Dopo che l'organo giurisdizionale ha omologato il piano di ripristino della solvibilità, la persona fisica soggetta al fallimento deve informare le persone coinvolte dai contratti che questi ultimi devono essere risolti secondo detto piano.
In caso di fallimento di un'impresa o di una persona fisica, i crediti vantati dai singoli creditori devono essere trasferiti al curatore fallimentare incaricato. Successivamente tali crediti vengono omologati dall'organo giurisdizionale; eventuali dispute in merito alla base fattuale o all'importo di uno qualsiasi di tali crediti vengono trattate nel contesto della procedura concorsuale.
In caso di procedure di ristrutturazione concernenti un'impresa, i crediti antecedenti l'avvio della procedura di ristrutturazione vengono depositati presso l'amministratore incaricato della ristrutturazione entro il termine fissato dall'organo giurisdizionale. Successivamente tali crediti vengono omologati dall'organo giurisdizionale; eventuali dispute in merito alla base fattuale o all'importo di uno qualsiasi di tali crediti vengono trattate nel contesto della procedura di ristrutturazione. I crediti vantati da singoli creditori sorti dopo l'avvio della procedura di ristrutturazione e le dispute pertinenti sono risolte nel contesto della procedura generale.
In seguito all'avvio di procedure concorsuali o di ristrutturazione, l'ufficiale giudiziario deve sospendere eventuali azioni di esecuzione e procedimenti di esecuzione e trasmettere i titoli esecutivi all'organo giurisdizionale che ha avviato la rispettiva procedura concorsuale o di ristrutturazione.
Qualora, prima dell'emissione dell'ordinanza dell'organo giurisdizionale che fissa un'udienza relativa alla causa nel contesto della quale sono state presentate domande concernenti i beni del convenuto, risulti che siano state avviate procedure concorsuali nei confronti di quest'ultimo, i procedimenti giudiziari relativi alle domande concernenti i beni del convenuto sono sospesi e rinviati all'organo giurisdizionale adito per la procedura concorsuale.
In altri casi, ossia a) quando l'ordinanza dell'organo giurisdizionale che fissa un'udienza per la causa è già stata emessa nel momento in cui diventa noto l'avvio di una procedura concorsuale nei confronti del convenuto o b) quando vengono avviate procedure di ristrutturazione nei confronti del convenuto, tali circostanze non costituiscono motivo di rinvio della causa in questione all'organo giurisdizionale adito per la rispettiva procedura concorsuale o di ristrutturazione.
I creditori nelle procedure concorsuali nei confronti di imprese dispongono dei diritti principali riportati in appresso, ossia del diritto di:
I creditori nelle procedure concorsuali nei confronti di persone fisiche dispongono dei diritti principali riportati in appresso, ossia del diritto di:
I creditori nelle procedure di ristrutturazione dispongono dei diritti principali riportati in appresso, ossia del diritto di:
Nel caso di un'impresa soggetta a fallimento, una volta che la sentenza dell'organo giurisdizionale che avvia una procedura concorsuale nei confronti dell'impresa acquisisce efficacia, gli organi di gestione di quest'ultima perdono la loro autorità e spetta al curatore fallimentare incaricato gestire e utilizzare gli attivi dell'impresa, nonché disporre dei fondi detenuti dalla stessa su conti correnti bancari. Il curatore organizza la vendita dei beni dell'impresa soggetta a fallimento e li vende oppure li trasferisce ai creditori. Procedure diverse si applicano alla vendita di tipi diversi di attivi. Ad esempio, i beni immobili o ipotecati nonché i beni con un valore superiore a 250 prestazioni sociali di base vengono venduti attraverso un'asta pubblica, mentre gli articoli deperibili sono venduti a un prezzo stabilito dal curatore in base ai prezzi di mercato. La procedura e il prezzo di vendita relativi ad altri attivi sono stabiliti dall'assemblea dei creditori dell'impresa soggetta a fallimento. Inoltre, esistono prescrizioni normative aggiuntive per la vendita di determinati tipi di attivi (come i titoli e i materiali radioattivi).
Quando un'impresa è soggetta a una procedura di ristrutturazione, i suoi organi di gestione continuano a supervisionare le attività dell'impresa e a disporre dei suoi attivi, tuttavia essi devono conformarsi al piano di ristrutturazione omologato. Nel corso della ristrutturazione, le attività degli organi di gestione dell'impresa sono supervisionate dall'amministratore incaricato della ristrutturazione dall'organo giurisdizionale. Nel periodo che va dall'inizio della procedura di ristrutturazione all'omologazione del piano di ristrutturazione (ad esempio durante il periodo di preparazione del piano di ristrutturazione), è vietato, senza l'autorizzazione dell'organo giurisdizionale, vendere, trasferire la proprietà o rendere disponibile per l'uso gratuito l'impresa o parte di essa, le sue immobilizzazioni a lungo termine, i suoi beni immobili classificati come beni a breve termine o diritti di proprietà; l'impresa in fase di ristrutturazione non è invece autorizzata a fornire garanzie o fideiussioni o a garantire altrimenti il soddisfacimento di obbligazioni di altre parti.
Una persona fisica che fallisce non è autorizzata a disporre dei beni in suo possesso. I beni di una persona fisica soggetta a fallimento sono gestiti dal curatore fallimentare sulla base del piano omologato dall'organo giurisdizionale per il ripristino della solvibilità di tale persona. Una persona fisica soggetta a fallimento può utilizzare soltanto l'importo mensile assegnatole per le sue esigenze essenziali, nonché i fondi necessari per continuare a svolgere le proprie attività. L'importo necessario per il soddisfacimento delle esigenze essenziali nel periodo dall'avvio della procedura concorsuale fino all'omologazione del piano di ripristino della solvibilità è fissato dall'organo giurisdizionale; una volta omologato tale piano, detto importo è indicato nel piano stesso.
Nel corso della procedura concorsuale nei confronti di una persona fisica, la vendita dei beni necessaria per soddisfare i crediti vantati dai creditori è organizzata dal curatore fallimentare secondo la sequenza e nei termini definiti nel piano di ripristino della solvibilità. In considerazione del prezzo di vendita dei beni specificato nel piano di ripristino della solvibilità e del prezzo di mercato dei beni soggetti a vendita, il prezzo di vendita iniziale dei beni è approvato dall'assemblea dei creditori. Gli attivi possono essere venduti a un prezzo inferiore a quello specificato nel piano di ripristino della solvibilità esclusivamente con il consenso della persona fisica soggetta al fallimento.
I beni immobili e quelli ipotecati vengono venduti all'asta pubblica (fatta eccezione per i beni ai quali è stato attribuito inizialmente un prezzo inferiore rispetto al compenso per l'organizzazione dell'asta pubblica). Il prezzo dei beni che non è stato possibile vendere in occasione di due aste pubbliche, nonché il prezzo di vendita e la procedura per altri beni sono stabiliti dall'assemblea dei creditori. I beni invenduti possono essere consegnati ai creditori su richiesta di questi ultimi e con il consenso dell'assemblea dei creditori.
Nel caso in cui figli (figli adottati) minori e/o persone soggette a tutela/custodia vivano insieme alla persona fisica in questione, la loro unica abitazione (ipotecata o meno) può essere venduta ai sensi della decisione di un organo giurisdizionale soltanto 6 mesi dopo l'omologazione del piano. Durante tale periodo, la persona fisica deve trovare una nuova casa da acquistare o affittare. Una persona fisica ha il diritto di concordare con il creditore ipotecario che il diritto alla proprietà ipotecata (di norma l'abitazione) venga mantenuto dalla persona fisica durante le procedure concorsuali. Tale bene non può essere venduto.
Ulteriori prescrizioni normative possono applicarsi alla procedura per la vendita di determinati tipi di beni (quali titoli e materiali radioattivi).
Al momento dell'avvio della procedura concorsuale nei confronti di un'impresa, si pone in genere fine alle sue operazioni aziendali e, di conseguenza, non possono derivare nuovi crediti da tali operazioni nei confronti dell'impresa. Nel caso in cui un'impresa continui le proprie operazioni nonostante l'avvio della procedura concorsuale (ciò è possibile laddove tali operazioni riducano le perdite), i crediti derivanti da tali attività sono coperti dalle entrate generate da dette operazioni. Eventuali crediti che non possono essere coperti da tali entrate sono considerati crediti di terzo rango da soddisfare nel contesto della procedura generale (cfr. anche la risposta alla domanda 13).
I crediti insorti dopo l'avvio della ristrutturazione dell'impresa sono soddisfatti nel contesto della procedura generale, in quanto la legislazione non contiene disposizioni speciali a tale riguardo.
A seguito dell'avvio di una procedura concorsuale nei confronti di una persona fisica, l'organo giurisdizionale accetta e omologa i crediti vantati dai creditori rivolti al lavoro autonomo e/o alle attività agricole, nonché le obbligazioni di debito assunte dalla persona fisica soggetta a fallimento per svolgere tali attività e/o condurre procedure concorsuali. Una volta omologati tali crediti, viene aggiornato il piano di ripristino della solvibilità per la persona fisica soggetta a fallimento. Altri crediti insinuati in seguito all'avvio di una procedura concorsuale nei confronti di una persona fisica sono soddisfatti nel quadro della procedura generale, in quanto la legislazione non contiene disposizioni speciali a tale riguardo.
In caso di procedure concorsuali nei confronti di imprese e persone fisiche e in caso di ristrutturazione di imprese, l'organo giurisdizionale che avvia la procedura concorsuale o di ristrutturazione corrispondente fissa un termine entro il quale i creditori sono autorizzati a presentare i propri crediti al curatore fallimentare incaricato o all'amministratore incaricato della ristrutturazione e a presentare prove pertinenti per corroborare tali crediti. È previsto un termine massimo di 45 giorni in caso di procedura concorsuale o ristrutturazione di imprese ed un termine di almeno 15 giorni ma non superiore a 30 giorni in caso di procedura concorsuale nei confronti di una persona fisica. Il curatore o l'amministratore incaricato verifica i crediti presentati e, in assenza di controversie in merito alla loro esistenza o al loro importo, li presenta all'organo giurisdizionale per l'omologazione. L'organo giurisdizionale decide in merito a un'impugnazione di crediti o di parte di essi da parte del curatore o dell'amministratore. La sentenza dell'organo giurisdizionale che omologa il credito di un creditore è soggetta a ricorso. In caso di crediti insinuati dopo la scadenza del termine fissato a tale fine dall'organo giurisdizionale, detto termine può essere prorogato qualora si riconosca la validità dei motivi per il suo mancato rispetto.
I crediti vantati dai creditori garantiti da un pegno o un'ipoteca sono inizialmente soddisfatti utilizzando i fondi generati dalla vendita del bene ipotecato del debitore o trasferendo il bene ipotecato al creditore. Qualora il valore del bene ipotecato non sia sufficiente a coprire il credito vantato dal creditore ipotecario, la parte restante del credito rimasta insoddisfatta è considerata un credito di terzo rango nelle procedure concorsuali nei confronti di imprese e un credito di secondo rango nel caso delle procedure di ristrutturazione di imprese o delle procedure concorsuali nei confronti di una persona fisica. In caso di fallimento di una persona fisica, è possibile raggiungere un accordo per evitare la vendita del bene soggetto a ipoteca. In tal caso, il piano di ripristino della solvibilità prevede pagamenti mensili da corrispondere al creditore ipotecario.
Qualora la vendita di beni ipotecati generi fondi in eccesso rispetto a quanto necessario per soddisfare il credito vantato dal creditore ipotecario, la parte restante dei fondi viene allocata per soddisfare i crediti degli altri creditori.
I crediti vantati da altri creditori sono soddisfatti in base al loro rango e alle fasi della procedura.
In caso di procedure concorsuali nei confronti di imprese i crediti vantati da creditori sono soddisfatti in due fasi. Nella prima fase vengono soddisfatti i crediti vantati dai creditori senza considerare gli interessi e le penalità di mora che vengono soddisfatti invece nella seconda fase. In ogni fase, i crediti di rango inferiore vengono soddisfatti dopo che i crediti di rango superiore sono stati completamente soddisfatti nella fase corrispondente. Se gli attivi non sono sufficienti a soddisfare pienamente i crediti di un rango in una fase, tali crediti devono essere soddisfatti in maniera proporzionale all'importo dovuto a ciascun creditore.
I crediti di primo rango sono quelli vantati dai dipendenti derivanti dal rapporto di lavoro; i crediti derivanti da richieste di risarcimento danni dovuti a mutilazioni o altre lesioni personali, dalla contrazione di una malattia professionale o dal decesso a seguito di un infortunio sul lavoro (tali crediti possono essere soddisfatti ricorrendo al fondo di garanzia); e i crediti vantati da imprese agricole che richiedono il pagamento per prodotti agricoli venduti (fino al 40 % di tali crediti può essere soddisfatto utilizzando i fondi di bilancio dello Stato stanziati dal ministero dell'Agricoltura a tale fine).
I crediti di secondo rango sono crediti relativi a imposte e altri contributi ai bilanci dello Stato e delle casse di assicurazione sociale nonché a contributi obbligatori di assicurazione sanitaria; i crediti relativi a denaro preso in prestito per conto dello Stato e i prestiti garantiti da una garanzia fornita dallo Stato o da un istituto di garanzia garantito dallo Stato; nonché i crediti relativi al sostegno concesso tramite fondi dell'Unione europea e fondi del bilancio dello Stato.
Tutti gli altri crediti vantati dai creditori sono considerati di terzo rango.
In caso di procedure di ristrutturazione nei confronti di imprese i crediti vantati da creditori sono soddisfatti in due fasi. Nella prima fase vengono soddisfatti i crediti vantati dai creditori senza considerare gli interessi e le penalità di mora che vengono soddisfatti invece nella seconda fase.
I crediti di primo rango sono quelli derivanti da un rapporto di lavoro; i crediti derivanti da richieste di risarcimento danni dovuti a mutilazioni o altre lesioni personali, dalla contrazione di una malattia professionale o dal decesso a seguito di un infortunio sul lavoro; i crediti vantati da persone fisiche e giuridiche che chiedono il pagamento di prodotti agricoli consegnati per la trasformazione; nonché i crediti dei creditori garantiti da pegno e/o ipoteca che non superano il valore degli attivi che sono stati costituiti in pegno e non vengono messi in vendita durante la ristrutturazione.
I crediti di secondo rango sono i crediti rimanenti vantati dai creditori, fatta eccezione per i crediti di terzo rango e i crediti assistiti da garanzie, per i quali gli attivi oggetto del pegno non vengono messi in vendita durante la ristrutturazione.
I crediti concernenti prestiti concessi durante la ristrutturazione e non garantiti sono soddisfatti dopo aver liquidato quelli di primo rango e prima di quelli di secondo rango.
I crediti di terzo rango sono crediti non relativi a rapporti di lavoro vantati da soci dell'impresa in fase di ristrutturazione che sono diventati creditori dell'impresa prima dell'avvio della procedura di ristrutturazione e che, da soli o con altri soci, detengono il controllo dell'impresa soggetta a ristrutturazione.
In ogni fase, i crediti di rango inferiore vengono soddisfatti dopo che i crediti di rango superiore sono stati completamente soddisfatti nella fase corrispondente. Se gli attivi non sono sufficienti a soddisfare pienamente i crediti di un rango in una fase, tali crediti devono essere soddisfatti in maniera proporzionale all'importo dovuto a ciascun creditore.
In caso di procedure concorsuali nei confronti di persone fisiche, i crediti vantati da creditori sono soddisfatti in due fasi. Nella prima fase vengono soddisfatti i crediti vantati dai creditori senza considerare gli interessi e le penalità di mora che vengono soddisfatti invece nella seconda fase.
I crediti di primo rango sono quelli vantati dai dipendenti derivanti dal rapporto di lavoro; i crediti derivanti da richieste di risarcimento danni dovuti a mutilazioni o altre lesioni personali, dalla contrazione di una malattia professionale o dal decesso a seguito di un infortunio sul lavoro (tali crediti possono essere coperti dal fondo di garanzia); i crediti per obbligazioni alimentari nei confronti di figli; e i vantati da imprese agricole che richiedono il pagamento per prodotti agricoli venduti (tali crediti possono essere soddisfatti utilizzando fondi speciali stanziati dal ministero lituano dell'Agricoltura a tale fine).
Tra il primo e il secondo rango rientrano i crediti vantati dai creditori derivanti da lavoro autonomo e/o attività agricole nel corso di una procedura concorsuale relativa a una persona fisica e i crediti derivanti da obbligazioni di debito in materia di lavoro autonomo o i costi di amministrazione relativi alla procedura concorsuale.
Tutti gli altri crediti vantati dai creditori sono considerati di secondo rango.
In ogni fase, i crediti di rango inferiore vengono soddisfatti dopo che i crediti di rango superiore sono stati completamente soddisfatti nella fase corrispondente. Se gli attivi non sono sufficienti a soddisfare pienamente i crediti vantati dai creditori appartenenti a un rango in una fase, tali crediti devono essere soddisfatti in maniera proporzionale all'importo dovuto a ciascun creditore.
Nel corso di una procedura concorsuale nei confronti di un'impresa, è possibile raggiungere un accordo con i creditori. Alla firma di tale accordo, le procedure concorsuali vengono chiuse e l'impresa continua le sue normali operazioni mentre attua tale accordo.
In caso di fallimento dell'impresa, sono possibili accordi con i creditori in qualsiasi fase della procedura concorsuale prima dell'entrata in vigore della sentenza dell'organo giurisdizionale che liquida l'impresa a causa del fallimento. Tali accordi possono essere proposti dai creditori, dal curatore e dai proprietari dell'impresa. Il curatore fallimentare deve proporre un accordo con i creditori prima di avviare il recupero dei fondi liquidando i beni del proprietario di un'impresa a responsabilità illimitata (nel caso in cui tale impresa non disponga di attivi o tali attivi siano insufficienti per coprire i costi di giudizio e di amministrazione e per soddisfare i crediti vantati dai creditori). Tale accordo dovrebbe elencare le concessioni riconosciute dai creditori all'impresa, i loro crediti, gli impegni dell'impresa, i metodi e i termini per il soddisfacimento dei crediti vantati dai creditori e la responsabilità in caso di mancato rispetto di tale soddisfacimento.
Un accordo con i creditori si considera concluso se è stato firmato dai creditori i cui crediti non saldati rappresentano almeno i due terzi del valore di tutti i crediti non saldati residui prima della data dell'accordo. L'accordo viene omologato dall'organo giurisdizionale o, nel contesto della procedura concorsuale stragiudiziale, dal notaio.
In caso di procedura di ristrutturazione di un'impresa o di procedura concorsuale relativa a una persona fisica, non sono possibili accordi con i creditori, sebbene la procedura di ristrutturazione e le procedure concorsuali relative a una persona fisica possano essere chiuse quando i creditori rinunciano ai loro crediti o il debitore soddisfa tutti i crediti vantati dai creditori omologati dall'organo giurisdizionale e inclusi nel piano di ristrutturazione di un'impresa o nel piano di ripristino della solvibilità di una persona fisica.
Dopo che gli attivi dell'impresa sono stati venduti in caso di fallimento della stessa, l'impresa viene liquidata e cancellata dal registro delle persone giuridiche. Eventuali debiti non saldati residui nei confronti dei creditori non vengono liquidati. Qualora, in seguito alla liquidazione, emergano attivi dell'impresa, il loro valore verrà utilizzato per soddisfare eventuali crediti non saldati residui vantati dai creditori.
In caso di ristrutturazione, l'impresa continua le proprie normali operazioni e i creditori godono dei medesimi diritti dei quali godrebbero nei confronti di un'impresa che opera normalmente.
In seguito al completamento della procedura concorsuale nei confronti di una persona fisica, i creditori hanno il diritto di esigere che la persona fisica soddisfi tutti i crediti non saldati residui concernenti il risarcimento di danni dovuti a mutilazioni o altre lesioni personali, fondi relativi a obbligazioni alimentari nei confronti di figli, il pagamento di ammende da versare allo Stato per eventuali violazioni amministrative o reati commessi dalla persona fisica, nonché il risarcimento di danni causati da reati e il soddisfacimento di eventuali crediti non saldati residui garantiti da pegno o ipoteca (se il bene costituito in pegno non è stato designato per la vendita durante la procedura concorsuale). Eventuali altri crediti dei creditori stabiliti nel piano di ripristino della solvibilità che rimangono non saldati vengono cancellati e i creditori perdono il diritto di rivendicare la soddisfazione degli stessi.
In caso di fallimento di un'impresa, i costi di amministrazione sono coperti utilizzando i fondi dell'impresa stessa, inclusi eventuali costi sostenuti nel corso della procedura concorsuale. Laddove un'impresa non disponga di fondi o di fondi sufficienti per coprire i costi di amministrazione del fallimento, questi ultimi possono essere sostenuti dal soggetto che ha presentato l'istanza di fallimento oppure può essere nominato un curatore fallimentare che acconsenta ad assumersi il rischio che i fondi ottenuti nel corso della procedura concorsuale potrebbe non essere sufficienti a coprire i costi di giudizio e di amministrazione e, in tal caso, i costi di amministrazione del fallimento saranno saldati utilizzando le risorse proprie del curatore.
All'avvio di una procedura concorsuale nei confronti di un'impresa, l'organo giurisdizionale stabilisce una somma di denaro che il curatore può utilizzare per coprire i costi di amministrazione dell'impresa soggetta a fallimento fino a quando l'assemblea dei creditori approva la stima di tali costi. Per i periodi successivi, la stima dei costi di amministrazione del fallimento è approvata dall'assemblea dei creditori dell'impresa soggetta a fallimento. Il curatore fallimentare non ha il diritto di superare la stima approvata di costi di amministrazione, fatto salvo il caso in cui, per motivi imprevisti, siano necessarie misure urgenti per proteggere gli interessi dell'impresa e dei suoi creditori.
In caso di ristrutturazione di un'impresa, costi di amministrazione sono coperti utilizzando i fondi dell'impresa stessa, inclusi eventuali costi sostenuti nel corso della procedura di ristrutturazione.
All'avvio della procedura di ristrutturazione, l'organo giurisdizionale omologa la stima dei costi di amministrazione per il periodo che va dalla data di entrata in vigore della sentenza dell'organo giurisdizionale che avvia la procedura di ristrutturazione fino alla data di entrata in vigore della sentenza dell'organo giurisdizionale che omologa il piano di ristrutturazione. L'ammontare dei costi di ristrutturazione per il periodo successivo è specificato nel piano di ristrutturazione omologato.
I costi di amministrazione del fallimento di una persona fisica sono coperti utilizzando i fondi di quest'ultima di qualsiasi tipo, compresi quelli ricevuti nel corso della procedura concorsuale. La stima dei costi di amministrazione del fallimento è approvata e modificata dall'assemblea dei creditori, mentre l'ammontare della remunerazione da corrispondere al curatore fallimentare è specificato nel contratto di nomina stipulato tra la persona fisica e il curatore fallimentare.
Qualsiasi negozio giuridico stipulato dal debitore che violi i diritti dei creditori può essere impugnato dal curatore fallimentare incaricato o da un singolo creditore, ai sensi di un'actio Pauliana, entro un termine di prescrizione di un anno che inizia a decorrere dal giorno in cui il negozio in questione è diventato noto o avrebbe dovuto diventare noto. Affinché sia possibile impugnare con successo un negozio giuridico sulla base di un'actio Pauliana, è necessario che siano soddisfatte tutte le condizioni che seguono:
Inoltre, al momento del fallimento o della ristrutturazione, la cessione di attivi appartenenti alla massa patrimoniale del debitore è limitata per legge (cfr. anche la risposta alla domanda 10) e i negozi giuridici conclusi dal debitore in violazione di tali restrizioni non sono validi sin dal momento della loro conclusione.
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