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Insolvenza/fallimento

Francia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Qualsiasi persona che eserciti un'attività commerciale o artigianale, qualsiasi agricoltore e ogni altra persona fisica che eserciti un'attività professionale autonoma, ivi compresa un'attività libero-professionale soggetta a uno statuto legislativo o regolamentare o il cui titolo è protetto, nonché qualsiasi persona giuridica di diritto privato può essere oggetto di una procédure de sauvegarde (procedura di salvaguardia), di redressement judiciaire (risanamento giudiziario) o di liquidation judiciaire (liquidazione giudiziaria).

Un imprenditore individuale può beneficiare di una procédure d'insolvabilité (procedura concorsuale).

Solo una persona in attività può usufruire di una procedura di salvaguardia. In caso di risanamento giudiziario o di liquidazione giudiziaria, la persona può avere già cessato la propria attività al momento dell'apertura della procedura.

Le persone giuridiche di diritto privato che possono essere oggetto di una procedura concorsuale sono le società commerciali, le società civili, i gruppi di interesse economico, le associazioni, i sindacati professionali e i comitati aziendali.

I gruppi di diritto privato non dotati di personalità giuridica, come le imprese in partecipazione o le società in formazione, non possono beneficiare di una procedura concorsuale.

Sono altresì escluse tutte le persone giuridiche di diritto pubblico.

Sauvegarde accélérée (salvaguardia accelerata) e sauvegarde financière accélérée (salvaguardia finanziaria accelerata):

Un debitore può ricorrere a una procedura di salvaguardia accelerata o a una procedura di salvaguardia finanziaria accelerata se il suo bilancio è stato certificato da un revisore o redatto da un dottore commercialista e se dispone di oltre 20 dipendenti o di oltre 3 milioni di euro di fatturato al netto delle imposte oppure di oltre 1,5 milioni di euro per quanto riguarda il totale di bilancio. Le procedure di salvaguardia accelerata e di salvaguardia finanziaria accelerata sono inoltre applicabili ai debitori che hanno presentato un bilancio consolidato.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

La procedura di salvaguardia viene avviata in presenza di difficoltà insormontabili per il debitore e quando quest'ultimo non ha ancora cessato di effettuare i pagamenti.

La procedura di risanamento giudiziario viene avviata invece quando il debitore, nell'impossibilità di far fronte al passivo esigibile con l'attivo disponibile, si trova in stato di insolvenza per quanto riguarda i pagamenti.

La procedura di risanamento giudiziario è destinata a garantire il mantenimento dell'attività e dell'occupazione e la liquidazione del passivo. L'apertura di questa procedura deve essere richiesta dall'imprenditore entro 45 giorni dall'avvenuta cessazione dei pagamenti.

La procedura di liquidazione giudiziaria viene aperta quando l'impresa non è in grado di provvedere ai pagamenti e il risanamento è palesemente impossibile.

Solo il debitore ha la facoltà di chiedere l'apertura di una procedura di salvaguardia.

Una procedura di risanamento giudiziario o di liquidazione giudiziaria può essere invece richiesta, oltre che dal debitore, da un creditore o dal ministère public (pubblico ministero), a condizione che non sia in corso una procedura di conciliazione (procedura preconcorsuale).

La sentenza di apertura della procedura concorsuale diventa effettiva dalla mezzanotte del giorno in cui è stata pronunciata.

La sentenza di apertura viene notificata al debitore entro otto giorni dal pronunciamento della sentenza e comunicata agli amministratori della procedura concorsuale e al pubblico ministero anche negli altri Stati membri in cui il debitore è presente con una sede.

La sentenza è immediatamente esecutiva nei confronti di tutti.

Entro quindici giorni dalla data della sentenza, quest'ultima viene annotata nel registro del commercio e delle società, nel répertoire des métiers (albo degli artigiani) o in un registro speciale tenuto presso la cancelleria del tribunal de grande instance (tribunale di primo grado).

Un estratto della sentenza viene pubblicato nel Bodacc (Bulletin officiel des annonces civiles et commerciales) e in un giornale di annunci legali del luogo in cui il debitore ha la sede o il domicilio professionale.

Salvaguardia accelerata e salvaguardia finanziaria accelerata

Esistono anche procedure di salvaguardia accelerata e di salvaguardia finanziaria accelerata.

La procedura di salvaguardia accelerata può essere avviata su richiesta di un debitore impegnato in una procedura di conciliazione e che dimostri di avere predisposto un progetto di piano volto a garantire la continuità dell'impresa.

Il fatto che il debitore non sia in grado di provvedere ai pagamenti non impedisce l'apertura della procedura di salvaguardia accelerata se questa situazione non precede di oltre 45 giorni la data della richiesta di avvio della procedura di conciliazione.

La procedura di salvaguardia finanziaria accelerata può essere avviata nelle stesse condizioni della procedura di salvaguardia accelerata e quando il bilancio del debitore evidenzia che il suo livello di indebitamento rende possibile l'adozione di un piano da parte dei soli creditori membri del comitato degli istituti di credito.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

L'intero patrimonio del debitore è oggetto della procedura concorsuale.

Nel caso di una persona giuridica, solo il patrimonio di quest'ultima è interessato da tale procedura.

Se invece il debitore è un imprenditore individuale, anche il suo patrimonio personale è oggetto di procedura concorsuale.

L'abitazione in cui ha la residenza principale un imprenditore individuale che eserciti un'attività commerciale, industriale, artigianale, agricola o libero-professionale è tuttavia impignorabile di diritto da parte dei creditori che vantano crediti professionali.

Quanto alle altre aree edificate o non edificate non destinate a un uso professionale, esse possono essere oggetto di una dichiarazione di impignorabilità. Questa dichiarazione, che deve essere effettuata mediante un atto notarile pubblicato, è effettiva solo nei confronti dei creditori professionali i cui diritti siano sorti dopo la pubblicazione.

L'impignorabilità dell'abitazione in cui ha la residenza principale il debitore da parte dei creditori che vantano crediti professionali risponde a un obiettivo di tutela del debitore e della sua famiglia.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

Lo spossessamento del debitore

Salvaguardia e risanamento giudiziario

In caso di apertura di una procedura di salvaguardia o di risanamento giudiziario, il debitore non è spossessato e continua ad amministrare la propria impresa.

Nella procedura di salvaguardia il tribunale può nominare un administrateur judiciaire (amministratore giudiziario) per controllare o assistere il debitore nella gestione dell'impresa in base all'incarico stabilito nella sentenza del tribunale. In alcuni casi (impresa con almeno venti dipendenti e fatturato di almeno tre milioni di euro al netto delle imposte) la nomina dell'amministratore giudiziario è obbligatoria.

Anche nel caso del risanamento giudiziario il tribunale può nominare un amministratore giudiziario che assisterà il debitore nella gestione o che si occuperà personalmente, in tutto o in parte, della gestione al posto del debitore. Questa nomina è obbligatoria negli stessi casi in cui è obbligatoria per la salvaguardia.

Liquidazione giudiziaria

In caso di apertura di una procedura di liquidazione giudiziaria, il debitore è spossessato dell'amministrazione e della disposizione dei propri beni. I diritti e le azioni riguardanti il suo patrimonio professionale sono esercitati dal liquidatore, che provvede pertanto all'amministrazione dei beni.

Gli amministratori delle procedure concorsuali

Gli amministratori delle procedure concorsuali sono mandatari di giustizia posti sotto la vigilanza del pubblico ministero ed esercenti professioni regolamentate.

Questi liberi professionisti specializzati devono essere iscritti in elenchi nazionali e soddisfare rigorosi requisiti di attitudine e moralità.

Possono essere nominate anche persone non iscritte in questi elenchi, ma devono disporre di un'esperienza o di una qualifica particolare per la materia trattata.

Gli amministratori delle procedure concorsuali sono nominati dal tribunale all'apertura della procedura.

Questi amministratori possono essere esposti a responsabilità civile e penale in condizioni di diritto comune.

Il loro compenso è determinato in base a un tariffario stabilito per decreto; è calcolato dal giudice e posto a carico del debitore.

I poteri degli amministratori delle procedure concorsuali e del debitore

L'amministratore giudiziario

Di norma, il tribunale che apre una procedura di salvaguardia o di risanamento giudiziario nomina un amministratore giudiziario, che può essere proposto dal debitore in procedura di salvaguardia oppure dal pubblico ministero.

La nomina dell'amministratore giudiziario non è obbligatoria se il debitore ha meno di venti dipendenti e se il suo fatturato è inferiore a tre milioni di euro al netto delle imposte.

Nel caso della procedura di salvaguardia accelerata e della procedura di salvaguardia finanziaria accelerata, la nomina dell'amministratore giudiziario è invece sempre obbligatoria.

Nella procedura di salvaguardia il debitore non è spossessato e, salvo diversa decisione del tribunale, continua a esercitare sul proprio patrimonio gli atti di disposizione e di amministrazione.

Ove nominato, l'amministratore giudiziario controlla o assiste il debitore nella gestione dell'impresa in base all'incarico definito dal tribunale.

Nel caso invece del risanamento giudiziario, l'amministratore giudiziario assiste il debitore nella gestione oppure se ne occupa personalmente, in tutto o in parte, al posto del debitore.

L'amministratore giudiziario deve intraprendere o far intraprendere dal debitore le azioni necessarie al mantenimento dei diritti dell'impresa nei confronti dei debitori della stessa, nonché le azioni necessarie alla preservazione della capacità produttiva.

L'amministratore giudiziario è investito di poteri propri, come quello di garantire con la sua firma il funzionamento dei conti bancari del debitore interdetto ad emettere assegni, quello di esigere la prosecuzione dei contratti in corso e di procedere ai licenziamenti necessari.

Il mandataire judiciaire (rappresentante giudiziario)

Il rappresentante giudiziario viene nominato obbligatoriamente dal tribunale in qualsiasi procedura concorsuale.

Il suo compito è quello di rappresentare i creditori e il loro interesse collettivo.

Il rappresentante giudiziario stila l'elenco dei crediti dichiarati, compresi quelli salariali, e propone al juge-commissaire (giudice delegato) di accettarli, rifiutarli o rinviarli dinanzi all'autorità giurisdizionale competente.

Il liquidatore

Nelle sentenze di liquidazione giudiziaria il tribunale provvede a nominare un liquidatore.

Quest'ultimo ha il compito di verificare i crediti e di procedere alle operazioni di liquidazione dell'attivo del debitore al fine di soddisfare i creditori.

Il liquidatore effettua inoltre le operazioni di licenziamento e può optare per la prosecuzione dei contratti in corso.

Egli rappresenta il debitore spossessato ed esercita pertanto la maggior parte dei diritti e delle azioni patrimoniali di quest'ultimo nel corso della procedura di liquidazione giudiziaria. Non può invece esercitare i diritti extrapatrimoniali del debitore.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

La compensazione è un modo di estinzione di obblighi reciproci fino a concorrenza dell'obbligo inferiore.

La compensazione può essere esercitata solo tra due persone simmetricamente creditrici e debitrici l'una nei confronti dell'altra.

La compensazione esercita pertanto un duplice pagamento abbreviato tra crediti reciproci.

Di norma è fatto divieto al debitore di pagare qualsiasi credito sorto anteriormente alla sentenza di apertura della procedura di salvaguardia o di risanamento giudiziario.

Il divieto di pagamento di crediti anteriori viene tuttavia abolito in caso di pagamento per compensazione di crediti connessi. Sono considerati "connessi" i crediti reciproci della stessa natura, sorti o derivanti dall'esecuzione o dalla mancata esecuzione dello stesso contratto o di un insieme contrattuale.

Se un credito connesso al credito anteriore sorge successivamente alla sentenza di apertura, è possibile procedere al pagamento per compensazione con il credito anteriore a condizione che quest'ultimo sia stato dichiarato.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Procedura di prosecuzione dei contratti in corso

L'apertura della procedura concorsuale non mette in discussione l'esistenza dei contratti in corso tra il debitore e i suoi partner (fornitori, clienti) alla data dell'apertura della procedura.

Il contratto in corso è un contratto esistente e in esecuzione al momento dell'apertura della procedura, un contratto ad esecuzione successiva non concluso a quella data oppure un contratto ad esecuzione istantanea non ancora avvenuta ma già siglato.

Le disposizioni specifiche relative ai contratti in corso non si applicano ai contratti di lavoro.

Salvaguardia e risanamento giudiziario

Il contratto viene a priori automaticamente mantenuto.

La controparte deve quindi adempiere ai propri obblighi nonostante il mancato rispetto, da parte del debitore, di impegni antecedenti la sentenza di apertura.

Essa sarà pagata alla scadenza per i servizi forniti successivamente alla sentenza di apertura.

L'amministratore giudiziario dispone da solo di un'opzione di ordine pubblico che gli consente di esigere la prosecuzione del contratto con l'onere di pagare le prestazioni che gli saranno fornite.

In assenza di amministratore giudiziario, il debitore esercita la facoltà di esigere l'esecuzione dei contratti in corso, previo il consenso del rappresentante giudiziario.

L'amministratore giudiziario ha inoltre la facoltà di risolvere il contratto a esecuzione o a pagamento scaglionati, ove constati l'indisponibilità di fondi sufficienti per soddisfare gli obblighi del debitore.

La controparte può intimare all'amministratore giudiziario (o al debitore, in assenza dell'amministratore) di pronunciarsi sul futuro del contratto.

Il contratto in corso viene risolto di diritto se l'amministratore giudiziario (o il debitore) non ne avrà risposto all'intimazione entro il termine di un mese.

Lo stesso ragionamento si applica in assenza di pagamento e di consenso della controparte alla prosecuzione del rapporto contrattuale.

L'amministratore giudiziario (o il debitore, in assenza dell'amministratore giudiziario) può inoltre chiedere al giudice delegato di dichiarare la risoluzione del contratto in corso, se ciò è necessario ai fini della salvaguardia o del risanamento del debitore e se non reca eccessivo danno agli interessi della controparte.

Liquidazione giudiziaria

Come nelle procedure di salvaguardia e di risanamento giudiziario, vengono di norma mantenuti tutti i contratti in corso. La controparte deve quindi adempiere ai propri obblighi nonostante il mancato rispetto, da parte del debitore, di impegni antecedenti la sentenza di apertura.

Essa sarà pagata alla scadenza per i servizi forniti successivamente alla sentenza di apertura.

Il liquidatore ha da solo la facoltà di esigere l'esecuzione dei contratti in corso fornendo la prestazione promessa al debitore.

La controparte può intimare al liquidatore di pronunciarsi sul futuro del contratto.

Il contratto viene risolto di diritto se entro il termine di un mese il liquidatore non avrà risposto all'intimazione. Lo stesso ragionamento si applica quando la prestazione del debitore riguarda il pagamento di una somma di denaro nel giorno in cui la controparte viene informata della decisione del liquidatore di non mantenere il contratto, così come in assenza di pagamento, quando la controparte non è d'accordo a proseguire il rapporto contrattuale.

Se la prestazione non riguarda il pagamento di una somma di denaro, il liquidatore può inoltre chiedere al giudice delegato di dichiarare il contratto risolto, se ciò è necessario alle operazioni di liquidazione e se non reca eccessivo danno agli interessi della controparte.

Cessione dei contratti in corso

In materia di salvaguardia, risanamento giudiziario o liquidazione giudiziaria, se viene disposta una cessione totale o parziale dell'impresa, il tribunale può determinare i contratti che saranno ceduti in materia di leasing, locazione o fornitura di beni o servizi necessari al mantenimento dell'attività.

La controparte il cui contratto non sia stato oggetto di tale cessione può chiedere al giudice delegato di dichiararne la risoluzione, a meno che la prosecuzione della sua esecuzione non sia richiesta dall'amministratore, dal debitore in assenza dell'amministratore o dal liquidatore.

6 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

In caso di procedura concorsuale, i creditori sono tenuti a far valere i propri diritti nei confronti del debitore esclusivamente nell'ambito della procedura concorsuale e non possono promuovere azioni di pagamento individuali nei confronti del debitore.

La sentenza di chiusura della procedura di liquidazione giudiziaria per insufficienza dell'attivo non fa riacquistare ai creditori l'esercizio individuale delle loro azioni contro il debitore.

Costituiscono un'eccezione alla suddetta regola i casi di seguito riportati:

- le azioni riguardanti beni acquisiti nell'ambito di una successione aperta durante la procedura di liquidazione giudiziaria;

  • il credito che trae origine da una violazione per la quale è stata accertata la colpevolezza del debitore o che riguarda diritti di natura strettamente personale del creditore;
  • il credito che trae origine da manovre fraudolente commesse a danno degli enti previdenziali. L'origine fraudolenta del credito è stabilita mediante decisione giudiziaria o con una sanzione pronunciata da un ente previdenziale.

I creditori riacquistano il loro diritto alle azioni giudiziarie individuali anche nei seguenti casi:

  • dichiarazione di fallimento personale del debitore;
  • condanna del debitore alla bancarotta;
  • quando il debitore, per uno qualsiasi dei suoi patrimoni, o una persona giuridica di cui è stato dirigente è stato/a sottoposto/a a una procedura di liquidazione giudiziaria precedente, conclusasi per insufficienza dell'attivo meno di cinque anni prima dell'apertura della procedura considerata, oppure quando il debitore ha beneficiato di una cancellazione dei debiti nei cinque anni precedenti tale data;
  • la procedura è stata avviata come procedura d'insolvenza territoriale ai sensi dell'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1346/2000 del Consiglio, del 29 maggio 2000, relativo alle procedure di insolvenza.

Inoltre, in caso di frode nei confronti di uno o più creditori, il tribunale autorizza la ripresa delle azioni individuali di qualsiasi creditore nei confronti del debitore. Il tribunale si pronuncia alla chiusura della procedura dopo aver ascoltato o invitato il debitore, il liquidatore e i revisori, ma può anche pronunciarsi dopo la chiusura della procedura su richiesta di qualsiasi interessato e alle medesime condizioni.

7 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

La sentenza di apertura di una procedura concorsuale interrompe o vieta le azioni promosse contro il debitore e dirette al pagamento di una somma di denaro o alla risoluzione di un contratto per mancato pagamento di una somma di denaro.

Sono sospesi anche i provvedimenti conservativi e le procedure di esecuzione.

L'azione dei creditori che hanno agito prima dell'apertura della procedura concorsuale viene interrotta o sospesa.

Sono pertanto interessati tutti i creditori anteriori, a prescindere che beneficino o meno di garanzie.

L'interruzione e il divieto delle azioni giudiziarie si applicano a tutte le procedure concorsuali.

I procedimenti pendenti vengono interrotti finché il creditore istante non avrà dichiarato il proprio credito.

Tali procedimenti vengono poi ripresi di diritto, ma sono diretti esclusivamente all'accertamento del credito e alla determinazione dell'importo del credito, e non alla condanna del debitore.

Le azioni giudiziarie e le procedure di esecuzione diverse da quelle summenzionate sono promosse durante il periodo di osservazione nei confronti del debitore a seguito della chiamata in causa del rappresentante giudiziario, ed eventualmente dell'amministratore giudiziario, quando quest'ultimo ha il compito di assistere o di rappresentare il debitore, o a seguito di una ripresa del procedimento per iniziativa del rappresentante giudiziario o dell'amministratore giudiziario.

8 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

Salvaguardia e risanamento giudiziario

Nell'ipotesi dell'adozione di un piano di salvaguardia, i creditori vengono consultati sui tempi di pagamento o sulla remissione dei debiti.

Le proposte vengono trasmesse dall'amministratore giudiziario (o dal debitore in assenza dell'amministratore) al rappresentante giudiziario in rappresentanza dei creditori.

Il rappresentante giudiziario raccoglie individualmente o collettivamente il consenso di ciascun creditore che ha dichiarato il proprio credito.

Il rappresentante giudiziario non è tenuto a consultare i creditori per i quali il progetto di piano non modifica le modalità di pagamento o quando prevede un pagamento integrale in numerario sin dalla definizione del piano o dall'ammissione dei crediti.

Comitati dei creditori

Quando un debitore presenta un numero di dipendenti superiore a 150 e il suo fatturato è superiore a 20 milioni di euro, vengono costituiti comitati dei creditori che hanno il compito di pronunciarsi sui progetti di piano di liquidazione del passivo. Il giudice può anche decidere di applicare queste disposizioni al di sotto di tali soglie.

Questi comitati dei creditori consistono nel riunire in assemblee distinte varie categorie di creditori per presentare loro alcune proposte da discutere e sulle quali essi dovranno pronunciarsi collettivamente, nel senso che i creditori di minoranza dovranno attenersi alla decisione dei creditori di maggioranza.

Esiste un comitato degli istituti di credito, costituito dalle società di finanziamento e dagli istituti di credito o simili, e un comitato composto dai principali fornitori di beni e servizi. Quando esistono obbligazionisti, viene convocata un'assemblea generale costituita da tutti i creditori titolari di obbligazioni emesse in Francia o all'estero per deliberare sul progetto di piano adottato dai comitati dei creditori.

I comitati dei creditori devono essere consultati dall'amministratore giudiziario sul progetto di piano e votare per un piano prima che il tribunale si pronunci.

In presenza di comitati dei creditori, qualsiasi creditore membro di un comitato può formulare proposte alternative al progetto di piano presentato dal debitore.

Il progetto di piano può quindi provenire dal debitore (eventualmente con la collaborazione dell'amministratore giudiziario) o, in caso di risanamento giudiziario, dall'amministratore assistito dal debitore, ma può anche scaturire da un'iniziativa dei creditori membri di questi comitati. La proposta adottata dai comitati e, se diversa, la proposta sostenuta dal debitore o dall'amministratore potranno essere sottoposte al tribunale l'una in concorrenza all'altra.

Procedura di salvaguardia accelerata

Nel caso dell'apertura di una procedura di salvaguardia accelerata, i comitati dei creditori, ovvero il comitato degli istituti di credito e il comitato dei fornitori di beni e servizi, vengono obbligatoriamente istituiti, oltre all'eventuale assemblea generale degli obbligazionisti.

Vengono consultati individualmente anche i creditori che non rientrano nei comitati.

Procedura di salvaguardia finanziaria accelerata

Nel caso dell'apertura di una procedura di salvaguardia finanziaria accelerata, solo il comitato degli istituti di credito viene istituito obbligatoriamente, oltre all'eventuale assemblea generale degli obbligazionisti.

9 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

L'attivo del debitore può essere liquidato nell'ambito della cessione totale o parziale dell'impresa oppure nell'ambito di cessioni isolate. Queste operazioni sono soggette a regimi diversi.

La cessione dell'impresa è disposta dal tribunale e non è effettuata dall'amministratore della procedura concorsuale.

Nella procedura di salvaguardia la cessione dell'impresa può essere solo parziale, mentre nel risanamento e nella liquidazione giudiziaria la cessione può essere parziale o totale.

In questo caso il tribunale emette una decisione in cui stabilisce il termine entro il quale le offerte di acquisto devono pervenire al rappresentante giudiziario, al liquidatore o eventualmente all'amministratore. Le offerte devono essere scritte e devono riportare alcune diciture obbligatorie.

Le cessioni isolate dell'attivo sono soggette a norme diverse.

Durante il periodo di salvaguardia e di risanamento giudiziario il debitore, che non è spossessato, può continuare a disporre da solo del proprio patrimonio, fatti salvi gli incarichi dell'amministratore.

Se l'atto di disposizione che comporta la liquidazione dell'attivo è estraneo alla gestione corrente dell'impresa, egli deve ottenere la preventiva autorizzazione del giudice delegato.

Nell'ambito del piano di salvaguardia o di risanamento giudiziario il debitore riacquista tutti i poteri sul proprio patrimonio.

Nella liquidazione giudiziaria il liquidatore deve ottenere l'autorizzazione del giudice delegato per procedere a cessioni dell'attivo.

La vendita di immobili avviene secondo la procedura dell'asta giudiziaria. Il giudice delegato determina il prezzo base e le condizioni fondamentali della vendita. Egli può inoltre autorizzare una vendita all'asta amichevole sul prezzo base che avrà stabilito. Il giudice delegato può infine autorizzare la vendita per trattativa privata ai prezzi e alle condizioni dallo stesso stabiliti.

Il liquidatore distribuisce poi il ricavato delle vendite in base al grado dei creditori.

10 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Devono essere dichiarati tutti i crediti sorti prima della sentenza di apertura della procedura, indipendentemente dalla loro tipologia o natura - commerciale, civile, amministrativa (Erario, enti previdenziali) o penale (ammenda) - e a prescindere che il credito sia chirografario o privilegiato, esigibile o a termine, certo o condizionale. I dipendenti non sono interessati da queste disposizioni.

I crediti sorti regolarmente dopo la sentenza di apertura per le esigenze di svolgimento della procedura o in contropartita di una prestazione fornita al debitore per la sua attività professionale sono pagati alla scadenza.

11 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

Tutti i creditori che presentano un credito sorto prima della sentenza di apertura sono tenuti a dichiarare i loro crediti al rappresentante giudiziario, in caso di procedura di salvaguardia o di risanamento, oppure al liquidatore, in caso di procedura di liquidazione.

Il termine per la dichiarazione è di due mesi a decorrere dalla pubblicazione legale della sentenza di apertura.

Anche lo stesso debitore può dichiarare il credito di uno dei suoi creditori alle medesime condizioni.

La dichiarazione riguarda anche alcuni crediti sorti dopo la sentenza di apertura, i crediti che non beneficiano del privilegio di pagamento relativo ai crediti utili all'impresa o legati alle necessità della procedura. Il credito dichiarato deve indicare l'importo delle somme maturate e maturande, le date di scadenza, la natura del privilegio o della garanzia esistente e le modalità di calcolo degli interessi.

La dichiarazione di credito non è assoggettata a nessuna forma particolare. Essa deve infatti esprimere di per sé e senza equivoci la volontà del creditore di esigere il pagamento del proprio credito, di comparire sullo stato dei crediti e di partecipare alla procedura.

Dopo aver raccolto le osservazioni del debitore, il rappresentante giudiziario stila l'elenco dei crediti dichiarati e formula le sue proposte di accettazione, rifiuto o rinvio degli stessi dinanzi all'autorità giurisdizionale competente.

Detto elenco viene trasmesso al giudice delegato e comunicato all'amministratore giudiziario.

Prima di accettare o rifiutare un credito, il giudice delegato ne verifica l'esistenza, l'importo e la natura in base agli elementi di prova presentati dall'autore della dichiarazione ed eventualmente agli elementi forniti da quanti sono stati ascoltati e dal rappresentante giudiziario.

I creditori che non hanno dichiarato i propri crediti entro i termini sono preclusi e non possono concorrere alla ripartizione, né esigere dividendi nel caso dell'adozione di un piano o della liquidazione degli attivi del debitore, a meno che non ottengano dal giudice delegato la rimozione della preclusione nei loro confronti.

In quest'ultimo caso, i creditori possono concorrere alle ripartizioni successive alla loro istanza.

Salvaguardia accelerata e salvaguardia finanziaria accelerata

Il debitore stila l'elenco dei crediti di tutti i creditori che hanno partecipato alla procedura di conciliazione e che devono essere oggetto della dichiarazione. L'elenco in questione è certificato dal revisore del debitore e depositato presso la cancelleria del tribunale.

Il rappresentante giudiziario trasmette poi ai creditori l'estratto dell'elenco relativo al credito di ciascuno di essi.

12 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

Un creditore privilegiato beneficia di una garanzia che gli conferisce priorità di pagamento sugli altri creditori semplici (detti chirografari) del suo debitore, in caso di apertura di una procedura concorsuale nei confronti di quest'ultimo.

Un creditore può essere privilegiato:

  • se dispone di una garanzia che gli è stata concessa dal suo debitore o che ha ottenuto in giudizio; oppure
  • se beneficia ai sensi della legge di un privilegio in ragione della sua stessa qualità.

I creditori privilegiati non sono però tutti uguali. Quando più creditori privilegiati sono in concorrenza tra loro, essi vengono pagati in base all'ordine stabilito dalla legge, ma sempre prima dei creditori chirografari.

I creditori chirografari sono pagati dopo i creditori privilegiati a partire dall'attivo restante del debitore. La ripartizione viene effettuata tra loro in modo proporzionale.

I gradi di privilegio

Salvaguardia e risanamento giudiziario

Il prezzo di vendita di un bene immobile viene ripartito tra i creditori in base al seguente ordine:

1. Crediti "superprivilegiati" degli stipendi: pagamento della retribuzione degli ultimi sessanta giorni di lavoro prima della sentenza di apertura.

2. Spese legali dovute regolarmente in seguito alla sentenza di apertura per le necessità di svolgimento della procedura: spese relative alla conservazione, alla liquidazione dei beni e alla distribuzione del prezzo tra i creditori (spese di inventario e di pubblicità, compenso dei mandatari di giustizia, ecc.).

3. Crediti assistiti dal privilegio della conciliazione: per i creditori che effettuano un nuovo apporto di tesoreria o che forniscono un nuovo bene o un nuovo servizio per garantire la prosecuzione dell'attività dell'impresa e la sua continuità.

4. Privilegio dei crediti successivi alla sentenza di apertura: crediti sorti per le necessità di svolgimento della procedura o di mantenimento provvisorio dell'attività, oppure crediti sorti in contropartita di una prestazione fornita al debitore durante la prosecuzione dell'attività o per l'esecuzione di un contratto in corso mantenuto dal liquidatore, o ancora crediti sorti per le necessità della vita corrente del debitore persona fisica.

5. Crediti assistiti dal privilegio generale dei lavoratori dipendenti: pagamento della retribuzione dei sei mesi di lavoro precedenti la sentenza di apertura.

6. Crediti assistiti da un privilegio speciale o da un'ipoteca.

7. Crediti chirografari.

Il prezzo di vendita di un bene mobile viene ripartito tra i creditori in base al seguente ordine:

1. Crediti assistiti da una garanzia mobiliare speciale con diritto di ritenzione.

2. Crediti "superprivilegiati" degli stipendi: pagamento della retribuzione degli ultimi sessanta giorni di lavoro prima della sentenza di apertura.

3. Spese legali sorte regolarmente dopo la sentenza di apertura per le necessità di svolgimento della procedura: spese relative alla conservazione, alla liquidazione dei beni e alla distribuzione del prezzo tra i creditori (spese di inventario e di pubblicità, compenso dei mandatari di giustizia, ecc.).

4. Crediti assistiti dal privilegio della conciliazione: per i creditori che effettuano un nuovo apporto di tesoreria o che forniscono un nuovo bene o un nuovo servizio per garantire la prosecuzione dell'attività dell'impresa e la sua continuità.

5. Privilegio dei crediti successivi alla sentenza di apertura: crediti sorti per le necessità di svolgimento della procedura o di mantenimento provvisorio dell'attività, oppure crediti sorti in contropartita di una prestazione fornita al debitore durante la prosecuzione dell'attività o per l'esecuzione di un contratto in corso mantenuto dal liquidatore, o ancora crediti sorti per le necessità della vita corrente del debitore persona fisica.

6. Privilegio dell'Erario.

7. Crediti assistiti da un privilegio speciale mobiliare senza diritto di ritenzione.

8. Crediti assistiti da altri privilegi generali mobiliari.

9. Crediti chirografari.

Liquidazione giudiziaria

Il prezzo di vendita di un bene immobile viene ripartito tra i creditori in base al seguente ordine:

1. Crediti salariali "superprivilegiati" degli stipendi: pagamento della retribuzione degli ultimi sessanta giorni di lavoro prima della sentenza di apertura.

2. Spese legali sorte regolarmente dopo la sentenza di apertura per le necessità di svolgimento della procedura: spese di inventario e di pubblicità, compenso dei mandatari di giustizia.

3. Crediti assistiti dal privilegio della conciliazione: per i creditori che effettuano un nuovo apporto di tesoreria o che forniscono un nuovo bene o un nuovo servizio per garantire la prosecuzione dell'attività dell'impresa e la sua continuità.

4. Crediti assistiti da garanzie immobiliari speciali.

5. Privilegio dei crediti successivi alla sentenza di apertura: crediti sorti per le necessità di svolgimento della procedura o di mantenimento provvisorio dell'attività, oppure crediti sorti in contropartita di una prestazione fornita al debitore durante la prosecuzione dell'attività o per l'esecuzione di un contratto in corso mantenuto dal liquidatore, o ancora crediti sorti per le necessità della vita corrente del debitore persona fisica.

6. Crediti chirografari.

Il prezzo di vendita di un bene mobile viene ripartito tra i creditori in base al seguente ordine:

1. Crediti assistiti da una garanzia mobiliare speciale con diritto di ritenzione.

2. Crediti salariali "superprivilegiati" degli stipendi: pagamento della retribuzione degli ultimi sessanta giorni di lavoro prima della sentenza di apertura.

3. Spese legali sorte regolarmente dopo la sentenza di apertura per le necessità di svolgimento della procedura: spese di inventario e di pubblicità, compenso dei mandatari di giustizia.

4. Crediti assistiti dal privilegio della conciliazione.

5. Privilegio dei crediti successivi alla sentenza di apertura: crediti sorti per le necessità di svolgimento della procedura o di mantenimento provvisorio dell'attività, oppure crediti sorti in contropartita di una prestazione fornita al debitore durante la prosecuzione dell'attività o per l'esecuzione di un contratto in corso mantenuto dal liquidatore, o ancora crediti sorti per le necessità della vita corrente del debitore persona fisica.

6. Crediti assistiti da un'ipoteca mobiliare o crediti assistiti da un pegno sull'attrezzatura o sull'apparecchiatura.

7. Privilegio dell'Erario.

8. Crediti assistiti da una garanzia mobiliare speciale senza diritto di ritenzione.

9. Altri privilegi mobiliari (articolo 2331 del codice civile) e privilegio generale dei lavoratori dipendenti.

10. Crediti chirografari.

13 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Salvaguardia e risanamento giudiziario

Le procedure di salvaguardia e di risanamento giudiziario sono state istituite per garantire, attraverso la definizione di un piano, il salvataggio dell'impresa, il mantenimento dell'attività e dell'occupazione e la liquidazione del passivo. Un piano di salvaguardia o di risanamento giudiziario può essere definito solo in presenza di queste condizioni.

Il debitore, in caso di procedura di salvaguardia, l'amministratore, in caso di risanamento giudiziario, o un creditore, in caso di costituzione di comitati di creditori, elabora il progetto di piano se esistono serie possibilità che l'impresa possa essere salvata. Questo progetto è diviso in tre parti:

  • una parte economica e finanziaria, che determina le prospettive di risanamento in base alle possibilità e alle modalità di attività, alle condizioni del mercato e ai mezzi di finanziamento disponibili;
  • una parte in cui sono definite le modalità di estinzione del passivo e le eventuali garanzie che l'imprenditore deve sottoscrivere per garantirne l'esecuzione;
  • una parte sociale, in cui sono esposti e giustificati il livello e le prospettive occupazionali, nonché le condizioni sociali previste per la prosecuzione dell'attività. Quando il progetto prevede licenziamenti per motivi economici, esso deve riportare i provvedimenti già adottati e definire le azioni da intraprendere al fine di agevolare il ricollocamento e l'indennizzo dei dipendenti il cui posto di lavoro è a rischio.

Il piano ricorda tutti gli impegni sottoscritti dalle persone tenute all'esecuzione e necessari al risanamento dell’impresa.

A quel punto il tribunale si pronuncia sul progetto di piano presentato dal debitore o da un creditore.

La decisione del tribunale con cui viene definito un piano di salvaguardia o di risanamento oppure un piano di cessione è una decisione giurisdizionale. Il piano presenta inoltre un aspetto contrattuale, qualora siano stati istituiti comitati dei creditori.

La durata del piano non può superare dieci anni, o quindici anni nel caso degli agricoltori.

Il tribunale nomina per la durata del piano l'amministratore o il rappresentante giudiziario come commissario all'esecuzione del piano al fine di vigilare sull'esecuzione dello stesso.

La definizione del piano mette fine al periodo di osservazione. Il debitore ritrova la disposizione dei propri beni e può gestire nuovamente la propria impresa, salvo il rispetto delle misure che il tribunale gli avrà imposto nel piano.

Il debitore deve infatti rispettare appieno le disposizioni del piano.

In caso di inosservanza dei propri impegni o di cessazione dei pagamenti durante l'esecuzione del piano di salvaguardia o di risanamento giudiziario, il piano del debitore può essere risolto e la procedura riavviata.

Conversione in liquidazione giudiziaria

La liquidazione giudiziaria può essere pronunciata nel corso o al termine del periodo di osservazione avviato con una sentenza di salvaguardia o con una sentenza di risanamento giudiziario.

Il tribunale deve pronunciare la liquidazione giudiziaria non appena la prosecuzione dell'impresa si riveli impossibile o quando non può essere definito un piano di cessione nell'ambito della procedura di risanamento giudiziario.

Termine degli obblighi del debitore persona fisica nella liquidazione giudiziaria

Lo spossessamento del debitore decorre dal giorno del pronunciamento della liquidazione giudiziaria e si conclude con la chiusura della liquidazione. Da quel momento il debitore recupera i propri diritti e può nuovamente essere operativo.

14 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Il completamento dell'esecuzione del piano di salvaguardia o di risanamento giudiziario non consente ai creditori che non avevano dichiarato il proprio credito di perseguire il debitore.

Può essere espressamente prevista la riattivazione eccezionale delle azioni giudiziarie individuali solo in caso di chiusura della liquidazione giudiziaria per insufficienza dell'attivo.

Momento in cui la procedura concorsuale è considerata conclusa

Il periodo di osservazione è il periodo compreso tra il giorno della sentenza di apertura e il giorno della sentenza con cui viene stabilito il piano di salvaguardia o di risanamento giudiziario o con cui viene pronunciata la liquidazione giudiziaria.

Sia nella procedura di salvaguardia che in quella di risanamento giudiziario l'attività prosegue durante il periodo di osservazione e il debitore continua di norma a gestire la propria impresa, seppure con alcune restrizioni.

Quando esistono per l'impresa serie possibilità di salvataggio, il periodo di osservazione termina generalmente con un piano di salvaguardia o di risanamento giudiziario.

L'adozione di un piano di salvaguardia o di risanamento giudiziario mette il debitore nella condizione di disporre nuovamente della propria attività, pur non mettendo fine alla procedura.

La procedura termina infatti quando la relazione finale d'attività dell'amministratore o del rappresentante giudiziario sarà stata approvata dal giudice delegato. Il presidente del tribunale emette allora un'ordinanza di chiusura, che è una misura di amministrazione giudiziaria non suscettibile di ricorso.

La procedura è pertanto giudizialmente conclusa con l'ordinanza di chiusura.

Gli effetti della procedura non terminano tuttavia con l'ordinanza di chiusura, essendo ancora in corso il piano di salvaguardia o di risanamento giudiziario.

Il debitore deve rispettare appieno le disposizioni del piano.

In caso di inosservanza dei propri impegni o di cessazione dei pagamenti durante l'esecuzione del piano di salvaguardia o di risanamento giudiziario, il piano del debitore può essere risolto e la procedura riavviata.

15 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Le spese della procedura sono a carico dell'impresa oggetto della procedura concorsuale.

16 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

Quando il tribunale apre una procedura di risanamento giudiziario o di liquidazione giudiziaria, viene considerata come data di cessazione dei pagamenti del debitore la data della sentenza di apertura della procedura.

Il tribunale ha tuttavia la possibilità di fissare la data di cessazione dei pagamenti a una data che può essere antecedente fino a 18 mesi a quella dell'apertura della procedura concorsuale.

Il periodo compreso tra la data di cessazione dei pagamenti e la data di apertura di una procedura di risanamento giudiziario o di liquidazione giudiziaria è in questo caso detto "periodo sospetto".

Alcuni atti compiuti dal debitore durante questo periodo e considerati fraudolenti sono annullati.

L'azione di nullità degli atti effettuati durante il periodo sospetto è di competenza esclusiva del tribunale investito della procedura.

L'esercizio di quest'azione è riservato all'amministratore giudiziario, al rappresentante giudiziario, al liquidatore e al pubblico ministero.

I creditori possono esercitare a titolo individuale o collettivo, tramite il rappresentante giudiziario, un'azione di nullità degli atti effettuati dal debitore.

L'atto è nullo nei confronti di tutti e invalidato retroattivamente.

Esistono dodici casi di nullità obbligatoria che interessano atti anomali:

  • Tutti gli atti effettuati a titolo gratuito in materia di traslazione di proprietà mobiliare o immobiliare.
  • Qualsiasi contratto commutativo nel quale gli obblighi del debitore superino considerevolmente quelli della controparte.
  • Qualsiasi pagamento, indipendentemente dalla modalità, per debiti non scaduti nel giorno del pagamento.
  • Qualsiasi pagamento per debiti scaduti effettuato con modalità diverse da contanti, titoli di credito, bonifici, disposizioni di cessione oppure con ogni altra modalità di pagamento comunemente accettata nei rapporti commerciali.
  • Qualsiasi deposito di somme di denaro effettuato a seguito della costituzione in pegno di un bene in assenza di una decisione giudiziaria passata in giudicato.
  • Qualsiasi ipoteca convenzionale, qualsiasi ipoteca giudiziale, nonché l'ipoteca legale dei coniugi e qualsiasi diritto di pegno o garanzia costituito sui beni del debitore per debiti contratti in precedenza.
  • Qualsiasi provvedimento conservativo, a meno che l'iscrizione o l'atto di pignoramento non siano anteriori alla data di cessazione dei pagamenti.
  • Qualsiasi autorizzazione ed esercizio di opzioni da parte dei dipendenti dell'impresa.
  • Qualsiasi trasferimento di beni o di diritti in un patrimonio fiduciario, a meno che tale trasferimento non sia effettuato a garanzia di un debito contratto in concomitanza.
  • Qualsiasi clausola aggiuntiva a un contratto fiduciario relativo a diritti o a beni già trasferiti in un patrimonio fiduciario a garanzia dei debiti contratti prima della suddetta clausola aggiuntiva.
  • Quando il debitore è un imprenditore individuale a responsabilità limitata, qualsiasi destinazione o modifica della destinazione di un bene, fatto salvo il versamento dei redditi non destinati all'attività professionale, da cui sia scaturita una riduzione del patrimonio oggetto della procedura a vantaggio di un altro patrimonio dello stesso imprenditore.
  • La dichiarazione notarile di impignorabilità effettuata dal debitore.

Questi atti devono essere annullati dal tribunale a prescindere che le parti siano in buona o in cattiva fede.

Il tribunale può inoltre annullare sia gli atti effettuati a titolo gratuito in materia di traslazione di proprietà mobiliare o immobiliare sia la dichiarazione di impignorabilità effettuati nei sei mesi precedenti la data di cessazione dei pagamenti. Questi casi sono soggetti a nullità facoltativa.

Ultimo aggiornamento: 08/05/2020

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