Insolvenza/fallimento

Finlandia
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

Le procedure concorsuali per insolvenza in Finlandia

L’insolvenza è l’incapacità non temporanea del debitore di pagare i propri debiti alla scadenza. Per procedura concorsuale per insolvenza s’intende la procedura esecutiva che si applica contemporaneamente a tutti i debiti del debitore.

In Finlandia esistono tre diversi tipi di procedure concorsuali per insolvenza: il fallimento, il risanamento dell’impresa e la ristrutturazione dei debiti delle persone fisiche. La disciplina del fallimento si fonda sulle disposizioni della Konkurssilaki 120/2004, la legge fallimentare entrata in vigore il 1º settembre 2004. La Laki yrityksen saneerauksesta 47/1993 (legge sul risanamento delle imprese) e la Laki yksityishenkilön velkajärjestelystä 57/1993 (legge sulla ristrutturazione dei debiti delle persone fisiche) sono invece entrate in vigore l’8 febbraio 1993.

Il fallimento è una procedura di liquidazione diretta a realizzare le attività del debitore e a distribuirne le somme ricavate ai creditori. Il risanamento dell’impresa e la ristrutturazione dei debiti delle persone fisiche sono procedure di riabilitazione volte a permettere al debitore di superare le difficoltà economiche.

Il debitore può raggiungere un accordo con i creditori circa il pagamento dei debiti o altri accordi anche al di fuori delle procedure concorsuali ufficiali per insolvenza. Gli accordi stipulati su base volontaria non sono disciplinati dalla legge e non saranno trattati in questa sede.

Si riportano di seguito i principali punti relativi a queste procedure concorsuali per insolvenza.

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Fallimento

Il fallimento ha un’applicazione generale; pertanto possono essere dichiarate fallite sia le persone fisiche sia le persone giuridiche. Una persona giuridica può essere dichiarata fallita, pur essendo stata radiata dal relativo registro o sciolta. La dichiarazione di fallimento può avere ad oggetto anche una successione o un attivo fallimentare.

Risanamento

Possono essere sottoposti a risanamento le imprese o le società che esercitano un’attività economica, così come chi esercita la libera professione o una qualsiasi attività di lavoro autonomo.

Sono tuttavia escluse da tale procedura determinate categorie di imprese soggette a disciplina e controllo speciali, quali gli istituti di credito e le compagnie di assicurazione.

Ristrutturazione dei debiti di una persona fisica

Una persona fisica può ottenere la ristrutturazione dei propri debiti. Salvo il rispetto di determinati requisiti, anche una persona fisica a capo di un’impresa privata o che esercita un’attività nell’ambito di una società in nome collettivo o che agisce in qualità di accomandatario in una società in accomandita semplice può chiedere la ristrutturazione dei debiti.

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

Il presupposto generale per l’avvio delle tre procedure concorsuali è l’insolvenza del debitore. L’insolvenza è l’incapacità non temporanea del debitore di pagare i propri debiti alla scadenza.

La procedura di risanamento può inoltre essere avviata quando sussiste il pericolo che il debitore diventi insolvente.

Fallimento

L’istanza di fallimento può essere presentata dal debitore o da un creditore. Presupposto generale per la pronuncia della dichiarazione di fallimento è l’insolvenza del debitore. La legge fallimentare prevede che in presenza di determinati fatti il debitore sia considerato insolvente, salvo se questi prova il contrario.

Sono indice di insolvenza:

1. la dichiarazione con cui il debitore denuncia la propria insolvenza, sempre che non sussistano motivi speciali per respingerla;

2. il mancato rispetto delle scadenze di pagamento da parte del debitore;

3. il fatto che nelle procedure di recupero, durante il periodo di sei mesi prima della presentazione di un’istanza di fallimento, sia divenuto chiaro che non sarà possibile riunire fondi del debitore sufficienti per estinguere completamente il debito; oppure

4. il fatto che il debitore, tenuto per legge durante l’anno precedente l’istanza di fallimento a tenere le scritture contabili dell’attività commerciale, non paghi un debito, non controverso e scaduto, entro una settimana dal ricevimento della lettera di costituzione in mora da parte del creditore.

Se l’istanza di fallimento è presentata da un creditore, il credito deve fondarsi su una sentenza o su un altro titolo esecutivo o su un riconoscimento firmato dal debitore, che non sia da questi contestato con fondatezza, oppure il credito deve essere chiaro. Non è necessario che il termine di pagamento sia scaduto. Vi sono limitazioni per le istanze di fallimento basate su crediti di modesta entità e quando il creditore è titolare di una garanzia.

La procedura fallimentare ha inizio quando il debitore è dichiarato fallito con decisione del giudice, il quale provvede altresì alla nomina di un amministratore dei beni. Nel momento in cui viene avviata la procedura fallimentare, il debitore perde il diritto di disporre dei beni compresi nel fallimento.

Spetta all’amministratore dei beni informare i creditori dell’avvio della procedura fallimentare. Per i creditori stranieri ai sensi del regolamento (UE) 2015/848 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 20 maggio 2015, relativo alle procedure di insolvenza, la comunicazione è effettuata conformemente a tale regolamento.

L’avvio della procedura fallimentare viene annotato tra l’altro nel registro dei fallimenti e delle procedure di risanamento, nel registro del commercio, nel registro degli immobili e delle ipoteche, nel registro navale e delle costruzioni navali, nel registro degli aeromobili, nel registro delle ipoteche commerciali, nel registro automobilistico e nel registro dei valori mobiliari.

La decisione del tribunale di primo grado di dichiarare il fallimento o di respingere un’istanza di fallimento può essere impugnata dinanzi a un organo giurisdizionale di grado superiore.

Risanamento

La facoltà di chiedere l’avvio di una procedura di risanamento è del debitore o di un creditore. Al creditore non occorre il consenso del debitore per avviare una procedura di risanamento. Nella maggior parte dei casi, le istanze sono presentate dai debitori.

La procedura di risanamento può essere avviata quando il debitore non è in grado di effettuare un pagamento e non sussistono impedimenti giuridici all’avvio della procedura, quali l’impossibilità di eliminare l’insolvenza attraverso un piano di risanamento o l’insufficienza del patrimonio del debitore per coprire le spese della procedura. La procedura di risanamento può inoltre essere avviata quando sussiste il pericolo che il debitore diventi insolvente. Un creditore può tuttavia chiedere l’avvio della procedura di risanamento per questo motivo, solo se il credito rappresenta un interesse finanziario di una certa rilevanza. La procedura di risanamento può altresì essere avviata quando ne fanno richiesta congiunta il debitore e almeno due creditori o se i creditori dichiarano di sostenere l’istanza del debitore.

Le conseguenze legali dell’avvio della procedura di risanamento decorrono automaticamente dalla data della sentenza di avvio della procedura. Dopo la presentazione della domanda, su istanza del debitore o del richiedente, il tribunale può disporre un divieto di rimborso dei debiti e della relativa garanzia, un divieto di recupero del credito, un divieto di pignoramento oppure ogni altra misura esecutiva che entrerà in vigore prima dell’avvio della procedura.

Spetta al curatore fallimentare comunicare ai creditori l’avvio della procedura. La procedura di risanamento deve inoltre essere comunicata a determinate autorità e annotata, tra l’altro, nel registro dei fallimenti e delle procedure di risanamento, nel registro del commercio e nei registri delle ipoteche.

La decisione del tribunale di primo grado di avviare una procedura di risanamento o di respingere un’istanza di risanamento può essere impugnata dinanzi a un organo giurisdizionale di grado superiore.

Ristrutturazione dei debiti

La ristrutturazione dei debiti può essere chiesto solo dal debitore. L’avvio della procedura di ristrutturazione dei debiti presuppone che il debitore sia insolvente e verosimilmente incapace di migliorare la sua solvibilità. Il motivo principale dell’insolvenza deve essere una diminuzione sostanziale della capacità del debitore di far fronte ai pagamenti a causa di un cambiamento di situazione non direttamente imputabile al debitore, come in caso di malattia. La ristrutturazione dei debiti può essere altresì concesso quando esiste un buon motivo che lo giustifichi, alla luce della somma totale dovuta e della solvibilità del debitore. Nella valutazione della capacità di pagamento di quest’ultimo, si considerano tra l’altro le attività e le entrate del debitore e il suo reddito potenziale.

Non devono sussistere impedimenti giuridici alla procedura di ristrutturazione dei debiti (ad esempio, debiti contratti nell’esercizio di attività criminose o scaduti per manifesta negligenza). La ristrutturazione dei debiti può tuttavia essere concesso nonostante un impedimento di natura generale, qualora sussista un valido motivo per farlo. In tal caso, occorre prestare particolare attenzione alle misure adottate dal debitore per rimborsare i propri debiti, al tempo trascorso dalla maturazione dei crediti, alla situazione del debitore e all’incidenza della ristrutturazione dei debiti sul debitore e sui suoi creditori.

Non può essere concesso alcuna ristrutturazione dei debiti, se il debitore non dispone di mezzi di pagamento per un motivo ritenuto temporaneo o se, per ragioni analoghe, il debitore non è in grado di onorare i debiti ordinari oltre un importo ritenuto trascurabile.

Le conseguenze legali dell’avvio della procedura di ristrutturazione dei debiti decorrono automaticamente dalla data della sentenza di avvio della procedura. Dopo la presentazione della domanda, su richiesta del debitore, il tribunale può disporre un divieto temporaneo di rimborso dei debiti e della relativa garanzia, un divieto di recupero del credito, un divieto di pignoramento oppure ogni altra misura esecutiva che entrerà in vigore prima dell’avvio della procedura.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Fallimento

Sono compresi nel fallimento i beni che al momento dell’avvio della procedura fallimentare sono di proprietà del debitore e quelli che gli pervengono prima della chiusura della procedura. Rientrano nell’attivo fallimentare anche le somme ricavate dalla realizzazione delle attività e i beni che possono essere recuperati in virtù della Laki takaisinsaannista konkurssipesään 758/1991, la legge sul recupero nella massa attiva fallimentare, o ai sensi di qualsiasi altro fondamento.

In generale, non sono invece compresi nel fallimento i beni non pignorabili, né i beni acquisiti o i redditi percepiti da una persona fisica dopo l’avvio della procedura fallimentare.

Risanamento

Nell’ambito delle procedure di risanamento, viene predisposto un piano di risanamento per il debitore, che deve contenere, tra l’altro, un prospetto della situazione finanziaria del debitore indicante attività, passività e altri impegni del debitore. Il piano di risanamento deve essere elaborato tenendo conto del valore complessivo delle attività del debitore al momento della procedura. Nell’ambito di una procedura di risanamento può essere prevista anche una misura di recupero: un’operazione che può essere oggetto di annullamento, qualora sia stata presentata un’istanza di fallimento anziché una domanda di risanamento, può essere annullata nell’ambito di una procedura di risanamento per gli stessi motivi previsti in caso di fallimento.

Benché in casi eccezionali sia possibile modificare il piano di risanamento già approvato, l’importo dei versamenti destinati a ciascun creditore non può essere maggiorato modificando il piano. Tuttavia, in caso di trasferimento di beni al debitore dopo l’approvazione del piano di risanamento, i creditori possono avere il diritto di chiedere al debitore versamenti complementari. Il debitore può essere tenuto a effettuare versamenti complementari definiti dal piano, se le sue finanze sono ritenute in condizioni migliori rispetto a quelle in cui versavano al momento della predisposizione del piano. In questo caso, la domanda di versamenti complementari può essere eventualmente depositata in tribunale entro un anno dalla presentazione del resoconto finale al tribunale.

Ristrutturazione dei debiti

Nell’ambito della ristrutturazione dei debiti, deve essere approvato un piano di pagamento corrispondente alla capacità di pagamento del debitore. Nella valutazione della capacità di pagamento del debitore occorre considerare, tra l’altro, le somme ricavate dalla liquidazione delle attività del debitore, le entrate e i redditi potenziali del debitore, nonché le spese necessarie al sostentamento e le obbligazioni alimentari. Per il recupero del credito vengono inoltre utilizzati tutti i redditi del debitore superiori alle spese necessarie al sostentamento e alle obbligazioni alimentari, nonché tutti gli altri beni del debitore non rientranti nelle sue necessità di base. I beni considerati necessità di base del debitore sono l’abitazione di sua proprietà e, in misura ragionevole, la mobilia in esso contenuta, gli effetti personali e gli strumenti di lavoro del debitore. I beni considerati necessità di base del debitore possono essere liquidati solo nei casi previsti dalla legge.

Il debitore può inoltre essere tenuto dal piano di pagamento a effettuare versamenti complementari in caso di un’entrata supplementare o di beni che gli sono pervenuti durante il periodo di applicazione del piano di pagamento. Il debitore ha l’obbligo di trasferire ai creditori una parte delle donazioni e altri versamenti unici ricevuti durante il periodo di applicazione del piano di pagamento. Se le entrate del debitore superano il reddito stabilito per il piano di pagamento, il debitore può dover versare ai creditori una parte del reddito complementare.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

Fallimento

La dichiarazione del fallimento è di competenza del tribunale, che provvede altresì alla nomina di un amministratore dei beni. Può essere nominato amministratore dei beni una persona che possieda la capacità, le competenze e l’esperienza necessarie per portare a termine questa mansione, che accetti la nomina e che sia idonea da ogni altro punto di vista. L’amministratore dei beni non deve avere nessun rapporto con il debitore o con i creditori tale da compromettere la sua indipendenza dal debitore o la sua imparzialità nei confronti dei creditori o ancora la sua capacità di svolgere adeguatamente il proprio incarico. L’amministratore dei beni non può essere una persona giuridica.

L’amministratore dei beni svolge un ruolo fondamentale nell’amministrazione dei beni compresi nel fallimento. Tra le altre cose, egli rappresenta tali beni e ne cura l’amministrazione ordinaria, redige il relativo inventario e una relazione sul debitore, controlla i crediti e presenta un elenco dei versamenti. L’amministratore dei beni provvede inoltre all’amministrazione e alla vendita dell’attivo fallimentare e alla ripartizione delle somme ricavate.

Con l’avvio della procedura fallimentare, il debitore perde ogni potere decisionale sui beni compresi nel fallimento ed è tenuto a collaborare per portare a termine la procedura. Egli deve fornire all’amministratore dei beni le informazioni necessarie per redigere il relativo inventario e confermarne l’esattezza. Il debitore ha il diritto di ricevere informazioni su detti beni e di partecipare ed esprimere il proprio parere nelle assemblee dei creditori in cui si devono adottare decisioni.

Risanamento

Il tribunale nomina un curatore sin dall’avvio della procedura di risanamento dell’impresa. Il curatore deve essere un adulto di comprovata onestà, che non sia in stato di fallimento e che soddisfi i requisiti previsti dalla legge. Deve possedere la capacità, le competenze e l’esperienza necessarie per svolgere le proprie mansioni. Non deve inoltre avere nessun rapporto con il debitore o con i creditori tale da compromettere la sua indipendenza dal debitore o la sua imparzialità nei confronti dei creditori. Il curatore non può essere una persona giuridica.

Il curatore è responsabile del conseguimento degli obiettivi della procedura di risanamento e della tutela degli interessi dei creditori. Egli stila una relazione sulle attività e passività del debitore, elabora una proposta di piano di risanamento (altri soggetti, come il debitore, hanno il diritto di redigere la propria proposta di piano di risanamento) e vigila sull’operato del debitore.

Il tribunale può nominare un comitato dei creditori che rappresenti tutti i creditori e che agisca come organo consultivo per assistere il curatore nell’esecuzione dei suoi compiti. La nomina di un comitato dei creditori può non essere necessaria quando il numero di creditori è esiguo o per altri motivi.

Salvo diversa disposizione di legge, il debitore mantiene il potere sui propri beni e sul proprio operato. Tuttavia, dopo l’avvio della procedura, il debitore non può contrarre altri debiti senza il consenso del curatore, a meno che tali debiti non siano collegati alle sue regolari attività e che i relativi importi e termini non siano inusuali. Su richiesta del curatore o di un creditore, il potere del debitore può essere limitato in altri modi, soprattutto se esiste il rischio che il debitore agisca in modo da ledere gli interessi dei creditori. Il debitore è tenuto a collaborare con il tribunale, con il curatore e con il comitato dei creditori e a fornire loro informazioni.

Il debitore conserva l’autorizzazione a esercitare il diritto di azione in procedure giuridiche sospese o future, a meno che il curatore non decida di esercitare il diritto d’azione del debitore.

Ristrutturazione dei debiti

Il tribunale può nominare un curatore nell’ambito della ristrutturazione dei debiti, se ciò è necessario ai fini del chiarimento della situazione finanziaria del debitore, della liquidazione delle sue attività o della ristrutturazione dei debiti. Può essere nominato curatore un adulto di comprovata integrità che non sia in stato di fallimento, che non sia soggetto a restrizioni di competenze e che accetti la nomina. Questa persona deve possedere la capacità, le competenze e l’esperienza necessarie allo svolgimento delle proprie mansioni. Inoltre non deve avere nessun rapporto con il debitore o con i creditori tale da compromettere la sua indipendenza dal debitore o la sua imparzialità nei confronti dei creditori. Il curatore non può essere una persona giuridica.

All’occorrenza, il curatore redige la proposta di piano di pagamento ed esegue tutti gli altri compiti impostigli dal tribunale. Nell’elaborare la proposta di piano di pagamento, il curatore è tenuto a negoziare con il debitore e con i creditori, a fornire loro le informazioni necessarie sulla ristrutturazione dei debiti e a offrire loro la possibilità di presentare una dichiarazione sulla domanda e sulla proposta di piano di pagamento. Il curatore può inoltre essere incaricato di realizzare le attività del debitore e di distribuire ai creditori le somme ricavate dalla liquidazione. In assenza di nomina di un curatore, il debitore è l’unico responsabile dell’elaborazione della proposta di piano di pagamento. L’avvio della procedura di ristrutturazione dei debiti delle persone fisiche è di competenza del tribunale, il quale provvede altresì all’omologazione del piano di pagamento.

Il debitore conserva la titolarità e il diritto di possesso di tutti i suoi beni; tuttavia i beni che non sono considerati necessità di base del debitore sono utilizzati per coprire i debiti. Il debitore deve fornire al tribunale, ai creditori ed eventualmente al curatore tutte le informazioni necessarie e pertinenti ai fini della ristrutturazione dei debiti. Egli deve inoltre contribuire al corretto svolgimento della procedura di ristrutturazione dei debiti.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

Fallimento

Con alcune eccezioni, il creditore è autorizzato a utilizzare un credito del fallimento per compensare un debito vantato nei confronti del debitore all’avvio della procedura fallimentare, anche se il debito o il credito non è ancora esigibile. Il diritto di compensazione non si applica ai crediti che non consentono al creditore di beneficiare di un pagamento proveniente dalla realizzazione dell’attivo fallimentare, né ai crediti subordinati ad altri crediti. Il creditore è tenuto a fornire le informazioni sui crediti che possono essere utilizzati nell’ambito di una compensazione.

Risanamento

Nonostante il divieto di recupero dei crediti, un creditore ha il diritto di compensare un debito vantato nei confronti del debitore all’avvio della procedura in base alle stesse condizioni della procedura fallimentare. Occorre inoltre che l’avviso di compensazione sia notificato al curatore.

Il diritto di compensazione non riguarda la compensazione effettuata da un istituto di credito con somme del debitore presenti presso il medesimo al momento dell’applicazione del divieto di recupero o depositate successivamente, oppure con somme che in quel momento si trovino già presso l’istituto di credito per essere trasferite sul conto del debitore, laddove il conto in questione possa essere utilizzato per i pagamenti.

Ristrutturazione dei debiti

Una volta avviata la procedura di ristrutturazione dei debiti, al debitore non può essere rivolta nessuna misura diretta a recuperare un credito soggetto a sospensione di pagamento o a garantire il pagamento. Il recupero soggetto a sospensione comprende il pagamento dei crediti esigibili e dei debiti del debitore nei confronti del creditore. Il pagamento di tasse è escluso dalla sospensione.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

In generale, i contratti che non coinvolgono crediti esigibili soggetti a una procedura concorsuale restano validi e invariati in tutte le procedure concorsuali per insolvenza.

Fallimento

Se all’avvio della procedura fallimentare il debitore non ha ancora eseguito un contratto di cui è parte, l’altra parte contraente chiede alla massa dei creditori di dichiarare se essa onorerà il contratto. In caso di risposta positiva e di presentazione di una garanzia accettabile per l’esecuzione del contratto, quest’ultimo non può essere risolto. L’altra parte contraente può tuttavia porre fine al contratto, ove quest’ultimo sia di natura personale o se esistono altri motivi particolari per cui non sussistono obblighi per l’altra parte di mantenere il contratto con la massa dei creditori.

Quando un datore di lavoro è dichiarato fallito, il contratto di lavoro può essere risolto da ambo le parti, indipendentemente dalla durata dello stesso. Il periodo di preavviso è sempre di 14 giorni, indipendentemente da quello che sarebbe stato normalmente. Gli stipendi relativi al periodo di fallimento sono pagati dalla massa dei creditori.

La massa dei creditori è responsabile del pagamento del canone del contratto di locazione relativo ai locali commerciali per il periodo in cui utilizza i locali, anche se non si assume gli obblighi derivanti dal contratto di locazione. Se essa non ha dichiarato, entro un termine di almeno un mese stabilito dal locatore, di assumersi gli obblighi derivanti dal contratto di locazione dopo l’avvio della procedura fallimentare, il locatore ha diritto di risolvere il contratto di locazione.

Se, in virtù di un contratto di cessione di beni mobili, la clausola di conservazione di proprietà o di ripresa in carico scade con il pagamento del prezzo di acquisto, la massa dei creditori è autorizzata a stipulare il contratto dandone comunicazione al venditore e pagando il prezzo d’acquisto restante sulla base delle condizioni preesistenti, maggiorato degli interessi di mora. La comunicazione e il pagamento del debito devono essere effettuati entro un termine ragionevole, su richiesta del venditore o se quest’ultimo esige la restituzione dei beni.

Una singola operazione può essere annullata in base a un recupero effettuato secondo la Laki takaisinsaannista konkurssipesään 758/1991, la legge sul recupero nella massa attiva fallimentare.

Risanamento

Salva diversa disposizione di legge, l’avvio della procedura di risanamento non ha effetto sulle imprese esistenti del debitore.

Un contratto di locazione o di leasing che veda il debitore come locatario può essere risolto dal debitore per far cessare il contratto dopo due mesi dalla comunicazione della risoluzione, a prescindere dalle clausole relative alla durata o alla risoluzione del contratto.

Una persona, che prima dell’avvio della procedura di ristrutturazione dei debiti si sia impegnata a effettuare una prestazione contrattuale nei confronti del debitore ma che al momento dell’avvio di tale procedura non l’abbia portata a termine, può essere presa in considerazione per la sua prestazione, se tale prestazione è ritenuta parte delle attività correnti del debitore. Se il problema riguarda un altro tipo di contratto stipulato prima dell’avvio della procedura e se al momento dell’apertura della procedura il debitore non rispetta l’obbligo di pagamento ai sensi del contratto, il curatore decide, su richiesta dell’altra parte, se il debitore resta o meno parte del contratto. Se la risposta è negativa o se non viene fornita in tempi ragionevoli, la controparte è autorizzata ad annullare il contratto.

Un contratto in virtù del quale il debitore effettua un pagamento basato o legato a un debito da risanare è da considerarsi nullo, a meno che l’obbligo di effettuare il pagamento non trovi fondamento nel piano di risanamento approvato.

Un datore di lavoro soggetto a una procedura di risanamento è autorizzato, in determinate condizioni e con un preavviso di due mesi, a porre fine a un contratto di lavoro a prescindere dalla durata di quest’ultimo.

Un’operazione che può essere oggetto di annullamento, se è stata presentata un’istanza di fallimento anziché una domanda di risanamento, può essere annullata su richiesta del creditore nell’ambito della procedura di risanamento per i motivi di cui alla legge sul recupero nella massa attiva fallimentare.

Ristrutturazione dei debiti

Il debitore è autorizzato a risolvere un contratto di affitto in cui sia il locatario, oppure qualsiasi altro tipo di contratto di consumo o regime di pagamento unico con effetto a decorrere da due mesi dalla comunicazione della risoluzione.

Il debitore deve rinunciare ai beni che non rientrano nelle sue necessità di base e che sono stati ottenuti in virtù di un regime di pagamento parziale o unico.

Un contratto in virtù del quale il debitore è responsabile in base alla ristrutturazione dei debiti o in relazione a tale ristrutturazione è da considerarsi nullo, a meno che la responsabilità non sia stata prevista nel piano di pagamento o per legge.

Una persona, che prima dell’avvio della procedura di ristrutturazione dei debiti si sia impegnata a effettuare una prestazione contrattuale nei confronti del debitore, ma che al momento dell’avvio di tale procedura non l’abbia portata a termine, può essere presa in considerazione per la sua prestazione, se tale prestazione è ritenuta parte delle attività correnti del debitore.

Un’operazione che può essere oggetto di annullamento, se è stata presentata un’istanza di fallimento anziché una domanda di ristrutturazione dei debiti, può essere annullata su richiesta del creditore nell’ambito della procedura di ristrutturazione dei debiti per i motivi di cui alla legge sul recupero nella massa attiva fallimentare.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

Fallimento

Dopo l’avvio della procedura fallimentare, non può essere promossa nessuna azione nei confronti dei beni compresi nel fallimento per ottenere un motivo di esecuzione relativo a un credito fallimentare, né può essere applicata una misura esecutiva sull’attivo fallimentare per il recupero di un credito. Un creditore titolare di una garanzia può tuttavia promuovere un’azione di recupero del credito in virtù di tale garanzia.

Risanamento

In generale, dopo l’avvio di una procedura di risanamento, il debitore è soggetto a un divieto di rimborso, mentre ai creditori è fatto divieto di recuperare un credito; non viene adottata nei confronti del debitore nessuna misura per recuperare un debito da risanare o per garantirne il pagamento. In alcuni casi, un creditore titolare di una garanzia può chiedere al tribunale di avere il permesso di utilizzare la garanzia per ottenere un pagamento. Ciò può essere possibile se, alla luce delle disposizioni di risanamento, appare evidente che il debitore non deve necessariamente mantenere il possesso dei beni che fungono da garanzia.

In generale, dopo l’avvio della procedura, non può essere adottata nei confronti del debitore nessuna misura precauzionale basata su decisioni ufficiali.

Ristrutturazione dei debiti

Come nelle procedure di risanamento, anche nelle procedure di ristrutturazione dei debiti il creditore beneficia di una sospensione di recupero del credito. Quando un debito è soggetto a sospensione di pagamento, non può essere adottata nei confronti del debitore nessuna misura per recuperare il credito o per garantirne il pagamento. Inoltre il debitore non può essere soggetto a penalità di mora. In alcuni casi, il creditore titolare di una garanzia può tuttavia chiedere al tribunale di avere il permesso di utilizzare la garanzia per ottenere un pagamento. Ciò è possibile, ad esempio, quando i beni che fungono da garanzia non sono considerati una necessità di base del debitore o quando il debitore non ha bisogno di questi beni per la prosecuzione della propria attività.

Il creditore può intraprendere un’azione o avviare altre procedure per conservare il proprio diritto di coercizione o per ottenere un motivo di esecuzione. In generale, nonostante le disposizioni sui divieti legati all’avvio di una procedura di ristrutturazione dei debiti, il creditore può altresì chiedere un’ordinanza di misure precauzionali e di attuazione di tale ordinanza.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

Fallimento

Con l’avvio della procedura fallimentare, il debitore perde ogni potere decisionale sui beni compresi nel fallimento a vantaggio dell’amministratore dei beni. Di conseguenza, la massa dei creditori ha il diritto di assumere il ruolo di parte nei problemi relativi all’attivo fallimentare: essa si vede concedere la possibilità di riprendere la procedura giudiziaria sospesa tra il debitore e terzi, relativa ai beni compresi nel fallimento. Se questa possibilità non viene colta, la procedura può essere ripresa dal debitore.

Alla massa dei creditori viene altresì concessa l’opportunità di riprendere la procedura giudiziaria relativa a un credito fallimentare sospeso nei confronti del debitore. Se la massa dei creditori non intende rispondere all’azione e se il debitore non vuole riprendere la procedura, il ricorrente può chiedere la risoluzione del caso.

Risanamento

Il debitore conserva l’autorizzazione a esercitare il diritto d’azione in procedure giuridiche sospese o in altre procedure giuridiche corrispondenti di cui è parte, a meno che il curatore non decida di esercitare il diritto d’azione del debitore. La medesima disposizione si applica alle procedure giuridiche o ad altre procedure sospese dopo l’avvio della procedura di risanamento.

Il curatore è autorizzato a presentare domanda e ad avviare procedure giudiziarie o qualsiasi altra procedura corrispondente a nome del debitore, nonché a esercitare il diritto d’azione del debitore nelle suddette procedure. Il curatore può altresì accettare una comunicazione a nome del debitore.

Ristrutturazione dei debiti

L’avvio di una procedura di ristrutturazione dei debiti non incide in alcun modo sulle procedure giudiziarie in corso, né sul diritto d’azione del debitore nelle suddette procedure.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

Fallimento

La dichiarazione di fallimento può essere presentata da un creditore.

Nelle procedure fallimentari, i creditori esercitano la massima autorità. Tale autorità è esercitata dai creditori nella misura in cui la materia non è di competenza dell’amministratore dei beni o non è disciplinata dalla legge. Inoltre i creditori possono mantenere la loro autorità in materia di amministrazione ordinaria dell’attivo fallimentare o delegarne una parte all’amministratore dei beni. L’autorità dei creditori sui beni compresi nel fallimento decorre dall’avvio della procedura fallimentare e cessa al termine di quest’ultima.

Il diritto di esercitare l’autorità in questione spetta ai creditori che hanno insinuato il credito al passivo del fallimento del debitore. Dopo la data della verifica, tale diritto è riservato soltanto ai creditori che hanno dichiarato i propri crediti e ai creditori i cui crediti possono altrimenti essere inclusi nell’elenco dei versamenti, così come ai creditori titolari di una garanzia che hanno presentato una relazione sui propri crediti nei confronti del debitore.

Il principale organo decisionale è l’assemblea dei creditori, ma possono essere applicate anche altre procedure decisionali. I creditori possono inoltre istituire un comitato dei creditori che agisce in qualità di organismo di collegamento e di negoziazione tra l’amministratore dei beni e i creditori. Il potere di voto dei creditori è determinato in base ai loro crediti fallimentari correnti. La decisione dell’assemblea dei creditori è costituita dall’opinione sostenuta dai creditori, il cui potere di voto complessivo è superiore alla metà di tutti i creditori partecipanti al voto. Nell’ambito delle altre procedure decisionali, i voti sono contabilizzati in base al potere di voto dei creditori che esprimono un’opinione.

Risanamento

L’istanza di risanamento può essere presentata da un creditore.

Un comitato dei creditori può essere nominato rappresentante comune di tutti i gruppi di creditori, con la responsabilità di assistere il curatore nell’esercizio delle sue mansioni e di controllarne le attività a nome dei creditori. Il comitato decide a maggioranza semplice.

Durante l’elaborazione della proposta di piano di risanamento, il curatore negozia con il comitato dei creditori e, ove necessario, con i creditori in loro nome. I creditori o i gruppi di creditori, i cui crediti superano il limite stabilito dalla legge, sono inoltre autorizzati a presentare una proposta di piano di risanamento. Una volta stilata, la proposta viene sottoposta all’approvazione dei creditori. Se non vi sono impedimenti all’approvazione del piano, questo può essere approvato con il consenso di tutti i creditori, della maggioranza di ciascun gruppo di creditori o, in alcuni casi, senza il consenso della maggioranza di tutti i gruppi di creditori.

Ristrutturazione dei debiti

Un creditore non può chiedere la ristrutturazione dei debiti di una persona fisica. Tuttavia, prima di chiedere la ristrutturazione dei debiti, il debitore stabilisce in generale se esiste la possibilità di negoziare un accordo con i creditori. Il creditore collabora per giungere a un accordo, conformemente alla prassi in materia di credito e di recupero dei crediti accertati.

I creditori hanno la possibilità di presentare una dichiarazione sull’istanza di ristrutturazione dei debiti e una proposta di piano di pagamento. I creditori possono anche essere chiamati a fornire per iscritto dettagli sul loro credito. Su richiesta del creditore, un piano di pagamento approvato può essere modificato o, in determinate circostanze, annullato.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

Fallimento

I beni compresi nel fallimento sono gestiti con tutta la diligenza e l’attenzione del caso, secondo le buone prassi in materia di amministrazione dei beni compresi nel fallimento.

Una delle responsabilità dell’amministratore dei beni è quella di realizzare l’attivo fallimentare nella maniera più vantaggiosa per il patrimonio fallimentare, in modo da ottenere il maggiore ricavo possibile. Una garanzia legata ai beni compresi nel fallimento può essere venduta solo se il creditore titolare della suddetta garanzia vi acconsente o se il tribunale concede un’autorizzazione in tal senso.

L’attivo fallimentare non può essere trasferito all’amministratore dei beni, ai suoi assistenti, né ad altre persone collegate all’amministratore dei beni o a uno dei suoi assistenti.

Risanamento e ristrutturazione dei debiti

I diritti del curatore sono limitati alle informazioni necessarie all’assolvimento dei suoi obblighi. Il debitore mantiene la titolarità e il diritto di possesso dei propri beni e il curatore non è in alcun caso autorizzato a utilizzare o a trasferire i beni del debitore.

Per una serie di operazioni che comportano la cessione del suo patrimonio, il debitore necessita tuttavia del consenso del curatore.

Ristrutturazione dei debiti

Nell’ambito di una procedura di ristrutturazione dei debiti, il curatore può ricevere l’ordine di liquidare i beni e di eseguire misure e accordi collegati, nonché di trasferire le somme ricavate ai rispettivi destinatari.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Fallimento

Un credito fallimentare è un debito a carico del debitore, fondato su una base giuridica e contratto prima dell’avvio della procedura fallimentare. Anche i crediti assistiti da garanzia e i crediti con base o importo condizionale, contestata/o o comunque non sufficientemente chiara/o sono considerati crediti fallimentari. Nel caso di un rapporto di debito continuo, la parte di debito risalente al periodo precedente l’avvio della procedura fallimentare è considerata credito fallimentare.

In Finlandia, la massa dei creditori può essere vincolata in maniera indipendente attraverso contratti ed essa può avere diritti e obblighi propri. I crediti contratti dopo l’avvio della procedura fallimentare sono considerati spese amministrative, ovvero debiti della liquidazione fallimentare totalmente coperti dai beni compresi nel fallimento. La massa dei creditori è responsabile di qualsiasi debito risultante dalla procedura fallimentare o basato su un contratto o su un impegno assunto dalla massa dei creditori, così come di qualsiasi debito per il quale quest’ultima è responsabile ai sensi di legge. I debiti di questo tipo più comuni sono la remunerazione dell’amministratore dei beni, la retribuzione dei dipendenti e i costi di locazione dei locali commerciali.

Risanamento d’impresa

Per debiti di risanamento s’intendono tutti i debiti di un debitore sorti prima della presentazione della domanda, compresi i debiti garantiti e quelli con base o importo condizionale, contestata/o o comunque non sufficientemente chiara/o. Tali debiti sono pagabili secondo il programma di pagamento incluso nel piano di risanamento.

I debiti contratti dopo la presentazione della domanda sono rimborsati a scadenza. Lo stesso ragionamento si applica a spese, oneri e altri costi di gestione basati su un rapporto contrattuale continuo o su un contratto permanente in materia di utilizzo o di possesso, a condizione che essi si riferiscano al periodo successivo alla presentazione della domanda.

Ristrutturazione dei debiti

Questa procedura copre tutti i debiti del debitore esistenti prima dell’avvio della procedura di ristruttrazione. Rientrano in questo gruppo anche i debiti garantiti e i debiti condizionali, contestati o indefiniti per importo o per base, nonché gli interessi su questi debiti, maturati tra l’avvio della procedura di ristrutturazione dei debiti e l’omologazione del piano di pagamento, così come i costi di riscossione e di esecuzione sostenuti su tali debiti, se al debitore è stato ordinato il loro pagamento.

I debiti che non rientrano nella procedura di ristrutturazione sono rimborsati a scadenza.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

Fallimento

Per avere diritto a un versamento, il creditore deve insinuare il credito al passivo del fallimento presentando istanza per iscritto, da consegnare all’amministratore dei beni entro la data di dichiarazione. Nella lettera di dichiarazione sono indicati, ad esempio, l’ammontare del capitale del credito, gli interessi maturati e la base del credito e degli interessi. Il credito insinuato può anche essere adeguato o completato dopo la data di dichiarazione. Un credito può essere insinuato anche retroattivamente se nella liquidazione fallimentare il creditore effettua spese supplementari, a meno che non sussista un valido motivo per la mancata insinuazione del credito alla data di dichiarazione. L’amministratore dei beni può prendere in considerazione un credito fallimentare nella proposta di elenco di versamenti senza dichiarazione, se non sussistono controversie sulla base e sull’importo del credito.

L’amministratore dei beni verifica la legittimità dei crediti insinuati e il loro ordine di precedenza. I crediti che danno diritto a versamenti sono indicati nella proposta di elenco di versamenti. Un credito contenuto in tale proposta può essere contestato dall’amministratore dei beni, dal debitore o da un creditore. La contestazione del credito deve essere dettagliata e corredata dei motivi del contenzioso. Se il credito di un creditore è stato contestato, l’amministratore dei beni offre a questo creditore la possibilità di essere ascoltato sulla controversia e di presentare prove a sostegno del proprio credito. Un credito non contestato nei tempi viene considerato ammesso.

L’amministratore dei beni stila quindi un elenco dei versamenti, tenendo conto delle controversie e delle dichiarazioni, e lo sottopone alla certificazione del tribunale. Il tribunale ascolta le controversie e altri contenziosi. Se una controversia non può essere risolta in sede di udienza, viene trattata separatamente con procedura civile. Infine il tribunale certifica l’elenco dei versamenti.

Risanamento d’impresa

Il debitore allega alla domanda di avvio della procedura di risanamento una dichiarazione riguardante i crediti, i debiti e le relative garanzie. Quando emette l’ordinanza relativa all’avvio della procedura di risanamento, il tribunale stabilisce la data limite entro la quale i creditori devono dichiarare per iscritto al curatore gli eventuali crediti, che differiscono da quelli riferiti dal debitore.

Una volta presentata la proposta di piano di risanamento al tribunale, quest’ultimo offre alle parti la possibilità di sottoporre per iscritto al curatore le loro obiezioni sui crediti oggetto della proposta e di consegnare una dichiarazione scritta sulla proposta entro un periodo di tempo stabilito, oppure convoca le parti per ascoltarle in tribunale. Sia il curatore che il debitore possono presentare obiezioni a nome del debitore. Le obiezioni sono esaminate e la decisione è pronunciata possibilmente nell’ambito della valutazione della proposta oppure nel quadro di una procedura giudiziaria distinta. Dopo che il tribunale si è pronunciato sulla ristrutturazione di un debito poco chiaro, la persona che ha elaborato la proposta può essere invitata a proporre modifiche, adeguamenti o completamenti della proposta in questione. Dopodiché i creditori sono chiamati a votare la proposta di piano di risanamento.

In generale, qualsiasi debito contratto durante la procedura di risanamento, che non sia stato dichiarato dal debitore o dal creditore e che non sia stato portato in nessun altro modo all’attenzione del curatore prima dell’approvazione del piano di risanamento, è da considerarsi estinto alla data dell’approvazione del piano di risanamento.

Ristrutturazione dei debiti

Nel presentare domanda di ristrutturazione dei debiti, il debitore deve elencare tutti i creditori e i loro crediti. Nell’emettere l’ordinanza di avvio della procedura di ristrutturazione dei debiti, il tribunale invia ai creditori copie della sua decisione, della domanda e della proposta di piano di pagamento del debitore. Il tribunale stabilisce inoltre un termine per la consegna delle comunicazioni scritte dei creditori sull’importo dei debiti da risanare, qualora tale importo differisca da quello dichiarato dal debitore, e definisce un termine per la consegna delle dichiarazioni scritte dei creditori sulla domanda e sulla proposta di piano di pagamento del debitore e per le eventuali obiezioni sui debiti inclusi nella proposta.

Le obiezioni sono gestite in relazione alla procedura di ristrutturazione dei debiti e decise nel piano di pagamento e, possibilmente, senza causare ritardi sostanziali alla ristrutturazione dei debiti. In caso contrario, il tribunale risolve la questione nell’ambito di un’azione distinta o di altre procedure. A quel punto, il piano di pagamento può essere omologato nella misura in cui al debitore viene concessa la ristrutturazione dei debiti.

Il piano di pagamento può essere modificato su richiesta del debitore o di un creditore se dopo la sua omologazione viene accertata l’esistenza di un debito risanabile.

Se un debito da risanare si manifesta dopo la conclusione del piano di pagamento, il debitore rimborsa il debito fino a concorrenza dell’importo che sarebbe stato destinato al creditore se questo debito fosse stato incluso nel piano di pagamento.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

In generale, in tutti i tipi di procedure concorsuali per insolvenza, i crediti sono considerati uguali. In altri termini, ciascun creditore possiede un eguale diritto a ricevere un pagamento proveniente dalle somme ricavate e proporzionale al suo credito. Esistono eccezioni a questa regola per quanto riguarda le disposizioni in materia di precedenza e priorità inferiore dei crediti.

Fallimento

Nell’ambito di una procedura fallimentare, i versamenti a favore dei creditori sono effettuati conformemente all’elenco certificato dei versamenti. Le disposizioni relative all’ordine di priorità dei crediti fallimentari, nel caso in cui i beni del debitore non siano sufficienti a coprire l’insieme dei crediti, sono stabilite dalla Laki velkojien maksunsaantijärjestyksestä 1578/1992, la legge sulla priorità dei crediti.

Un credito assistito da garanzia o un diritto di ritenzione sono crediti con precedenza, così come i crediti contratti in relazione al risanamento di un’impresa, l’assegno alimentare destinato a un figlio e i mutui ipotecari per le imprese. I crediti subordinati ad altri crediti e la loro reciproca classificazione sono disciplinati da disposizioni distinte. Rientrano ad esempio in questi crediti gli interessi e le penalità di mora relativi a un credito non privilegiato, maturati fino prima dell’avvio della procedura fallimentare, e altri oneri basati sul diritto pubblico, diversi da sanzioni e penali.

Risanamento

I creditori che al di fuori della procedura di risanamento avrebbero lo stesso diritto al pagamento del loro credito godono di pari condizioni nella ristrutturazione dei debiti nell’ambito del piano di risanamento. Il programma di risanamento può tuttavia stabilire che i creditori che vantano crediti minori ricevano il pagamento integrale dei loro crediti.

I debiti garantiti possono essere oggetto solo di misure limitate di ristrutturazione dei debiti, nella misura in cui il capitale del debito non può essere ridotto. La ristrutturazione dei debiti non influisce sull’esistenza, né sul contenuto del diritto di garanzia di un creditore.

Nell’ambito della ristrutturazione dei debiti, gli interessi e altri costi di credito sostenuti durante la procedura di risanamento per i debiti in ristrutturazione diversi da quelli garantiti sono considerati debiti di priorità inferiore.

Ristrutturazione dei debiti

I fondi disponibili del debitore e le somme ricavate dalla liquidazione dei suoi beni sono ripartiti tra i debiti ordinari in misura proporzionale al loro importo. I debiti ordinari possono essere oggetto di tutte le misure di ristrutturazione dei debiti, ma l’obbligo di pagamento relativo ai debiti garantiti non può essere rimosso.

La ristrutturazione dei debiti non influisce sull’esistenza, né sul contenuto del diritto di garanzia di un creditore.

Viene utilizzato il meccanismo meno lesivo per il creditore e comunque sufficiente a rimediare alla situazione finanziaria del debitore. Le ultime passività da destinare come pagamento proveniente dai fondi disponibili e dalle somme ricavate dalla liquidazione del debitore sono i crediti che sarebbero subordinati se il debitore fosse dichiarato fallito e gli interessi maturati tra l’inizio della ristrutturazione dei debiti e l’omologazione del piano di pagamento.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

Fallimento

L’amministratore dei beni stila l’elenco di attribuzione secondo quanto indicato nella sezione 12. In tribunale, la procedura fallimentare si conclude con la definizione dell’elenco di attribuzione.

La procedura fallimentare termina del tutto con l’approvazione della liquidazione finale dei conti da parte dei creditori. L’amministratore dei beni presenta la liquidazione finale dei conti una volta recensiti i beni compresi nel fallimento e realizzato l’attivo. La liquidazione finale dei conti può essere presentata anche se una parte dell’attivo fallimentare non è contabilizzata, perché la garanzia o altri beni di modico valore non sono stati venduti o perché un credito fallimentare o una minima parte dei crediti non risulta chiaro/a.

La procedura fallimentare può concludersi con una riconciliazione, se questa è sostenuta dal debitore e dalla maggioranza dei creditori. La certificazione della riconciliazione mette fine alla nomina dell’amministratore dei beni e all’autorità dei creditori fallimentari.

Il tribunale statuisce sulla sospensione della procedura fallimentare se le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo fallimentare sono insufficienti a coprire i costi della procedura o se la prosecuzione della procedura risulta comunque inopportuna. Il tribunale non deve tuttavia pronunciare alcuna ordinanza sulla sospensione della procedura fallimentare, se quest’ultima prosegue sotto amministrazione pubblica. Tra i motivi per cui la procedura fallimentare prosegue sotto amministrazione pubblica c’è, ad esempio, la necessità di controllare il debitore. L’amministrazione pubblica si conclude con la liquidazione finale dei conti.

Può essere disposto un annullamento della procedura fallimentare per valido motivo entro otto giorni dall’ordinanza di fallimento. In tal caso, il fallimento cessa di produrre effetti giuridici.

La responsabilità dei debiti prosegue anche dopo il fallimento. Il debitore non è esonerato dalla responsabilità dei crediti fallimentari che non vengono rimborsati interamente nell’ambito della procedura fallimentare.

Risanamento

La procedura giudiziaria di risanamento si conclude con l’approvazione del piano di risanamento. L’approvazione del piano restituisce al debitore la libertà d’azione e pone fine a ogni effetto giuridico connesso all’avvio della procedura, come il divieto di pagamento e di recupero crediti. Una volta approvato il piano di risanamento, i debiti in ristrutturazione sono regolamentati dal piano di risanamento, e qualsiasi debito in ristrutturazione non noto è in generale considerato estinto.

Su richiesta del supervisore o di un creditore, il tribunale può disporre la chiusura del piano di risanamento se il debitore ha violato i termini del piano e se la suddetta violazione non è semplicemente di poca importanza. Il piano di risanamento termina anche quando il debitore è dichiarato fallito prima della conclusione del piano. Il tribunale può altresì disporre la conclusione della ristrutturazione dei debiti previsto dal piano di risanamento, in relazione a un determinato creditore, se ad esempio il debitore ha materialmente violato gli obblighi nei confronti del creditore previsti dal piano. Dopo la chiusura del piano, il creditore gode degli stessi diritti che aveva prima dell’approvazione del piano di risanamento.

Al termine del piano di risanamento, il supervisore o, in assenza del supervisore, il debitore presenta un resoconto finale sull’attuazione del piano.

Ristrutturazione dei debiti

La procedura giudiziaria di ristrutturazione dei debiti si conclude con la conferma, da parte del tribunale, del piano di pagamento. Dopo la conferma del piano, i debiti da risanare sono regolamentati dal piano in questione. Gli obblighi di pagamento stabiliti dal piano di pagamento sono vincolanti per il debitore finché non vengono soddisfatti tutti gli obblighi specificati. Infatti, indipendentemente dalla conclusione del piano di pagamento, le responsabilità del debitore in esso stabilite sussistono fino a quando non vengono assolte. Il debitore non è esonerato dal rimborso dei crediti restanti finché non vengono rispettati tutti gli obblighi stabiliti dal piano di pagamento.

Il piano di pagamento si conclude se il debitore è dichiarato fallito prima della conclusione del piano. Su richiesta del debitore o di un creditore, il tribunale può disporre la fine del piano di pagamento se il debitore ha disatteso gli obblighi stabiliti per legge. Dopo la conclusione del piano, il creditore gode degli stessi diritti che aveva prima della ristrutturazione dei debiti.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Fallimento

La chiusura della procedura fallimentare non esonera il debitore dalla responsabilità sui debiti. In altri termini, il debitore resta responsabile dei crediti fallimentari non interamente rimborsati nell’ambito della procedura fallimentare.

Risanamento

I creditori hanno il diritto di ricevere un pagamento per i crediti indicati nel piano di risanamento e il risanamento non si conclude finché non vengono assolti gli obblighi previsti dal piano. Dopo la conclusione del piano, i creditori non hanno più diritto di ricevere pagamenti.

Il piano di ristrutturazione può essere terminato come indicato nella sezione 14. In tal caso, il piano cessa di essere valido e i creditori hanno lo stesso diritto al pagamento del debito in risanamento come se il piano non fosse stato istituito. La scadenza del piano non pregiudica tuttavia la validità delle transazioni già concluse sulla base del piano stesso.

Ristrutturazione dei debiti

I debiti da risanare sono regolamentati dal piano di pagamento di cui è indicata anche la durata. Il debitore è completamente esonerato dai debiti che, secondo il piano, non dovrebbero essere pagati.

Infatti, indipendentemente dalla conclusione del piano di pagamento, le responsabilità del debitore in esso stabilite sussistono fino a quando non vengono assolte. I creditori non hanno più tuttavia diritto di ricevere pagamenti dopo che sono stati effettuati tutti i pagamenti previsti dal piano.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Fallimento

I costi della procedura fallimentare comprendono le spese legali per la procedura, i compensi dell’amministratore dei beni e ogni altro costo derivante dal controllo e dall’amministrazione dei beni compresi nel fallimento.

I costi della procedura fallimentare sono coperti dalle somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo fallimentare. Se queste somme non sono sufficienti a coprire i costi, un creditore può assumersene la responsabilità per evitare la sospensione della procedura fallimentare.

Il tribunale può altresì decidere che la procedura fallimentare prosegua sotto amministrazione pubblica, ad esempio quando l’attivo fallimentare si rivela insufficiente. In questo caso terminano sia la nomina dell’amministratore dei beni, sia l’autorità dei creditori fallimentari. I costi della procedura fallimentare derivanti dall’amministrazione pubblica sono finanziati con fondi pubblici se le somme ricavate dalla liquidazione dell’attivo fallimentare sono insufficienti a coprirli.

Risanamento

I costi della procedura, quali il compenso del curatore, sono pagati con i beni del debitore. La responsabilità dei costi può essere assunta da un’altra parte: tra gli impedimenti all’avvio di una procedura di risanamento c’è, ad esempio, il fatto che i beni del debitore non sono sufficienti a coprire i costi della procedura. Tuttavia i costi vengono raramente presi in carico.

Il risarcimento delle spese sostenute dal comitato dei creditori è, per i diversi gruppi di creditori, a carico dei creditori appartenenti a ciascun gruppo, salvo diversa disposizione prevista dal piano di ristrutturazione.

Una persona che intenda esercitare il diritto a presentare una proposta di piano di risanamento deve sostenerne i costi di elaborazione.

Ristrutturazione dei debiti

I costi della procedura comprendono compensi in misura ragionevole per i servizi resi dal curatore e indennità per le spese da questi sostenute. In generale, il debitore copre i compensi e le spese del curatore fino a concorrenza di un importo non superiore ai fondi disponibili del debitore nei quattro mesi successivi all’omologazione del piano di pagamento o del piano di pagamento modificato. La parte di compensi e di spese non coperta dal debitore è finanziata con fondi pubblici. In caso di respingimento della domanda di ristrutturazione dei debiti, tutti i compensi e le spese sono coperti con fondi pubblici.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

In tutti i tipi di procedure concorsuali per insolvenza sono applicabili disposizioni di recupero.

Le operazioni di trasferimento beni, compiute prima dell’avvio di una procedura concorsuale per insolvenza e in conformità alle condizioni di legge, possono essere annullate promuovendo un’azione di recupero, un’azione relativa a un titolo o un’azione di annullamento. In tutti i tipi di procedure concorsuali per insolvenza, il recupero è disciplinato dalla legge sul recupero della massa attiva fallimentare (758/1991). Il recupero deve essere giustificato.

Le condizioni per l’esistenza di una giustificazione del recupero, e quindi per l’annullamento dell’operazione, sono:

  • l’operazione è stata utilizzata per favorire ingiustamente un creditore a danno degli altri creditori, per trasferire beni fuori dalla portata dei creditori o per incrementare l’ammontare totale del debito a scapito dei creditori;
  • il debitore era insolvente al momento dell’operazione o l’operazione ha contribuito all’insolvenza del debitore; se l’operazione riguarda una donazione, un altro requisito è che il debitore fosse fortemente indebitato o che lo sia diventato a causa dell’operazione;
  • la controparte dell’operazione era consapevole, o avrebbe dovuto esserlo, dell’insolvenza/forte indebitamento del debitore o degli effetti dell’operazione sulla situazione finanziaria del debitore, nonché di altri fattori tali da rendere l’operazione inappropriata.

Se la controparte dell’operazione era un parente stretto del debitore, si ritiene che fosse a conoscenza dei fattori suindicati, a meno che non dimostri di aver agito in buona fede. Un’operazione conclusa più di cinque anni prima dell’avvio della procedura concorsuale per insolvenza può essere annullata solo se la controparte dell’operazione era un parente stretto del debitore.

I rimborsi di debiti effettuati meno di tre mesi prima della data della domanda di avvio di una procedura per insolvenza sono annullati, se il rimborso è stato effettuato con mezzi di pagamento inconsueti o prematuramente o se l’importo rimborsato è stato ritenuto elevato alla luce delle somme ricavate dalla liquidazione. I rimborsi non vengono invece annullati se, considerate le circostanze, sono comunque ritenuti ordinari. Vengono annullati anche i pagamenti recuperati mediante pignoramento, a condizione che quest’ultimo sia stato effettuato meno di tre mesi prima del termine. Nel caso di parenti stretti del debitore, il termine è più lungo. Il pagamento viene annullato anche se il creditore ha agito in buona fede.

Esistono anche disposizioni distinte che regolamentano, tra l’altro, l’annullamento delle donazioni, della ripartizione dei beni, dei pagamenti e delle garanzie.

Ultimo aggiornamento: 15/02/2024

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