La versione originale in lingua croato di questa pagina è stata modificata di recente. La versione linguistica visualizzata è attualmente in fase di traduzione.
Swipe to change

Insolvenza/fallimento

Croazia
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Contro chi può essere avviata una procedura concorsuale?

Le procedure prefallimentari e le procedure concorsuali possono essere avviate contro persone giuridiche e contro il patrimonio di un singolo debitore, salvo diversamente specificato dalla legge. Ai fini della Stečajni zakon (SZ, legge sul fallimento) con “singolo debitore” si intende una persona fisica soggetta a imposta sul reddito da attività autonoma ai sensi delle disposizioni della Zakon o porezu na dohodak (legge sull’imposta sul reddito) oppure una persona fisica soggetta a imposta sul reddito delle società ai sensi delle disposizioni della Zakon o porezu na dobit (legge sull’imposta sul reddito delle società).

2 Quali sono le condizioni per avviare una procedura concorsuale?

a) Le procedure prefallimentari possono essere avviate se l’organo giurisdizionale stabilisce l’esistenza di un’insolvenza imminente, ossia se detto organo conclude che il debitore non sarà in grado di far fronte alle passività esistenti alla data in cui le stesse diventano esigibili.

L’insolvenza è considerata imminente se le circostanze in base alle quali il debitore è considerato insolvente non si sono ancora verificate e se:

− nel registro dell’ordine di priorità delle passività di pagamento tenuto dalla Financijska agencija (agenzia finanziaria), il debitore presenta una o più passività non saldate registrate per le quali vi era una base valida per il pagamento e che avrebbero dovuto essere riscosse, senza ulteriore approvazione da parte del debitore, da uno qualsiasi dei suoi conti; oppure

− il debitore è in ritardo di oltre 30 giorni sul pagamento degli stipendi ai dipendenti ai sensi di un contratto di lavoro, delle normative in materia di lavoro, di un contratto collettivo o di normative speciali oppure di un altro documento che disciplina gli obblighi dei datori di lavoro nei confronti dei dipendenti; oppure

− il debitore non ha pagato entro 30 giorni i contributi e le tasse relativi agli stipendi di cui al precedente punto, a decorrere dalla data in cui era tenuto a versare i salari ai dipendenti.

b) le procedure concorsuali possono essere avviate nel caso in cui l’organo giurisdizionale stabilisca l’esistenza di motivi di fallimento, ossia un’insolvenza o un sovraindebitamento.

L’insolvenza si rileva nel caso in cui il debitore non sia in grado in modo continuativo di saldare le proprie passività finanziarie pendenti. Il fatto che il debitore abbia soddisfatto o possa essere in grado di soddisfare integralmente o parzialmente i crediti di taluni creditori non qualifica il debitore come solvente.

Il debitore è ritenuto insolvente:

− se, nel registro dell’ordine di priorità delle passività di pagamento tenuto dall’agenzia finanziaria, il debitore presenta una o più passività non saldate registrate, scadute da oltre 60 giorni, per le quali esiste una base valida per il pagamento e che avrebbero dovuto essere riscosse, senza ulteriore approvazione da parte del debitore, da uno qualsiasi dei suoi conti; oppure

− se il debitore non ha pagato tre stipendi consecutivi ai suoi dipendenti ai sensi di un contratto di lavoro, delle normative in materia di lavoro, di un contratto collettivo o di normative speciali oppure di un altro documento che disciplina gli obblighi dei datori di lavoro nei confronti dei dipendenti.

L’indebitamento si considera sussistere se le attività del debitore, in quanto persona giuridica, non coprono più le sue passività esistenti.

3 Quali beni fanno parte della massa fallimentare? Come vengono considerati i beni acquisiti dal debitore o che vengono a lui devoluti dopo l'apertura della procedura concorsuale?

Nelle procedure concorsuali, la massa fallimentare comprende la totalità del patrimonio di proprietà del debitore all’apertura della procedura concorsuale, nonché i beni acquisiti dal debitore durante tale procedura. La massa attiva fallimentare è utilizzata per liquidare i costi della procedura concorsuale e i crediti vantati dai creditori del debitore, nonché i crediti la cui soddisfazione è stata garantita da determinati diritti sugli attivi del debitore.

L’uso gratuito di beni inclusi nella massa fallimentare da parte di persone precedentemente autorizzate a rappresentare il debitore a norma di legge, oppure da parte del singolo debitore dopo l’apertura della procedura concorsuale, non ha effetti giuridici, fatto salvo per l’uso che è disciplinato dalle norme generali che sostengono il principio di fiducia nei registri pubblici. Il corrispettivo pagato viene restituito alla controparte addebitandolo alla massa fallimentare nel caso in cui abbia aumentato il valore della massa fallimentare stessa.

Se il singolo debitore acquisisce un’eredità o un lascito prima dell’apertura della procedura concorsuale o durante la stessa, esclusivamente il debitore ha il diritto di accettare l’eredità o il lascito oppure di rinunciare ad essi.

Se un debitore costituisce una comproprietà o qualsiasi altro rapporto giuridico oppure una società di persone con un terzo, la distribuzione dei beni è condotta al di fuori della procedura concorsuale. Può essere richiesta una soddisfazione distinta a partire dalla quota del debitore al fine di soddisfare le passività derivanti da tale rapporto.

4 Quali sono i diritti e le facoltà in capo rispettivamente al debitore e all'amministratore fallimentare?

a) Nelle procedure prefallimentari i requisiti per la nomina di un amministratore prefallimentare sono i medesimi applicabili alla nomina di un liquidatore. Qualora lo ritenga necessario, l’organo giurisdizionale nomina un amministratore mediante la sua decisione sull’apertura di procedure prefallimentari. I doveri dell’amministratore cessano di essere validi alla data di adozione di una decisione sulla conferma di un concordato preventivo, alla data di apertura della procedura concorsuale o in virtù di una decisione dei creditori.

Nel contesto delle procedure prefallimentari l’amministratore è tenuto a:

1. esaminare le operazioni aziendali del debitore;

2. esaminare l’elenco delle attività e delle passività del debitore;

3. esaminare la credibilità dei crediti registrati;

4. contestare eventuali crediti qualora, sulla base delle dichiarazioni rilasciate dai creditori o per altri motivi, egli nutra dubbi in merito alla loro veridicità;

5. supervisionare le operazioni aziendali del debitore, in particolare le sue operazioni finanziarie; accertare le passività nei confronti di terzi; emettere strumenti di assicurazione di pagamento e svolgere attività commerciali per la vendita di beni o servizi, garantendo nel contempo che i beni del debitore non subiscano danni;

6. presentare un reclamo all’organo giurisdizionale nel caso in cui il debitore agisca in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 67 della SZ;

7. emettere ordini e certificati ai sensi degli articoli 69 e 71 della SZ;

8. assicurare che i costi della procedura prefallimentare siano saldati integralmente e puntualmente;

9. condurre altre attività ai sensi della SZ.

Dalla data di apertura delle procedure prefallimentari fino alla loro conclusione, il debitore può effettuare soltanto i pagamenti necessari per le sue normali operazioni aziendali. Durante questo periodo, il debitore non può liquidare le passività sostenute e divenute esigibili prima dell’apertura della procedura prefallimentare, diverse dalle passività di pagamento lorde verso i dipendenti e gli ex dipendenti del debitore derivanti da un rapporto di lavoro nel contesto del quale i crediti sono diventati esigibili entro la data di avvio della procedura prefallimentare, il trattamento di fine rapporto fino all’importo previsto dalla legge e dai contratti collettivi, le richieste di risarcimento danni dovute a infortuni sul lavoro o malattie professionali e i crediti basati sugli stipendi dei dipendenti aumentati dell’importo dei contributi di base e altri diritti sostanziali dei dipendenti in conformità a contratti di lavoro e contratti collettivi che sono divenuti esigibili a seguito della presentazione della proposta di apertura della procedura prefallimentare, nonché di altri pagamenti necessari per le normali operazioni aziendali stabiliti da una legge speciale.

Dalla data in cui viene presentata la proposta di apertura della procedura prefallimentare, fino all’adozione della decisione in merito alla stessa, il debitore non può alienare o gravare con vincoli i propri beni, se non sulla base di una preventiva approvazione da parte dell’amministratore prefallimentare o dell’organo giurisdizionale nel caso in cui non sia stato nominato alcun simile amministratore.

b) Nelle procedure concorsuali il liquidatore, nel contesto di tali procedure, è selezionato in maniera casuale dall’elenco “A” dei liquidatori per il territorio coperto dall’organo giurisdizionale competente, salvo diversamente stipulato nella SZ. Sulla base di questa selezione, l’organo giurisdizionale nomina il liquidatore nella decisione relativa all’apertura della procedura concorsuale. In via eccezionale, qualora nel contesto della procedura prefallimentare che ha preceduto la procedura concorsuale sia stato nominato un amministratore prefallimentare oppure qualora sia stato nominato un liquidatore provvisorio nella procedura concorsuale, l’organo giurisdizionale nomina come liquidatore della procedura tale amministratore o il liquidatore provvisorio.

Il liquidatore è investito dei diritti e degli obblighi degli organi sociali del debitore, salvo diversamente specificato nella SZ. Se il debitore continua a condurre le proprie operazioni aziendali durante la procedura concorsuale ai sensi dell’articolo 217, secondo comma, della SZ, il liquidatore gestisce le operazioni aziendali.

Il liquidatore rappresenta il debitore. Il liquidatore gestisce esclusivamente le operazioni di un singolo debitore che riguardano la massa fallimentare e rappresenta il debitore disponendo dei poteri di un rappresentante legale.

Il liquidatore è tenuto ad agire in maniera coscienziosa e precisa e, in particolare, a:

1. mettere in ordine le registrazioni contabili fino alla data di apertura della procedura concorsuale;

2. compilare una stima preliminare dei costi della procedura concorsuale e consegnarla per l’approvazione al comitato dei creditori;

3. istituire un comitato per l’inventario della massa patrimoniale del debitore;

4. compilare un saldo iniziale della massa patrimoniale del debitore;

5. gestire con la dovuta diligenza la conclusione delle operazioni avviate, ma non concluse, dal debitore e le operazioni necessarie per impedire danni alla massa patrimoniale del debitore;

6. assicurare la realizzazione dei crediti del debitore;

7. condurre in maniera coscienziosa le operazioni aziendali del debitore di cui all’articolo 217, secondo comma, della SZ;

8. consegnare all’Istituto croato di assicurazione pensionistica i documenti relativi allo stato dei beneficiari ai sensi del diritto del lavoro;

9. realizzare o riscuotere con la dovuta diligenza i beni e i diritti del debitore che costituiscono parte della massa fallimentare;

10. preparare la distribuzione ai creditori ed eseguire la distribuzione in seguito all’approvazione;

11. consegnare un conto finale al comitato dei creditori;

12. effettuare distribuzioni successive ai creditori;

13. a seguito della conclusione della procedura concorsuale, rappresentare la massa fallimentare in conformità con la SZ.

Il liquidatore deve presentare relazioni scritte sull’avanzamento della procedura concorsuale e sul saldo della massa fallimentare, utilizzando un modulo standard almeno una volta ogni tre mesi.

5 Quali sono i requisiti per richiedere una compensazione?

Se, al momento dell’apertura della procedura concorsuale, il creditore, conformemente alla legge o a un contratto, aveva diritto a una compensazione, l’apertura della procedura concorsuale non ha alcun effetto su tale diritto.

Se, al momento dell’apertura della procedura concorsuale, vi sono uno o più crediti che devono essere compensati ai sensi di una condizione sospensiva o che non sono dovuti o non sono destinati ad essere eseguiti nella medesima maniera, la compensazione si verificherà quando saranno state soddisfatte le condizioni necessarie. Ciò che non si applica alla compensazione è la norma secondo la quale i crediti in sospeso diventano esigibili all’apertura della procedura concorsuale e i crediti non pecuniari o i crediti per un importo monetario non specificato sono fissati al valore monetario al quale sono stimati al momento dell’apertura della procedura concorsuale. Se il credito che dovrebbe essere utilizzato per la compensazione diventa non soggetto a condizioni e dovuto prima che la compensazione sia possibile, la compensazione è esclusa.

Una compensazione non è esclusa per i crediti denominati in valute o unità di conto diverse a condizione che tali valute o unità di conto possano essere facilmente scambiate presso il luogo di liquidazione del credito utilizzato per la compensazione. La conversione viene effettuata in base al tasso di cambio valido presso il luogo di liquidazione nel momento in cui viene ricevuta la dichiarazione relativa alla compensazione.

Una compensazione è inammissibile:

1. se la passività del creditore nei confronti della massa fallimentare è sorta soltanto dopo l’apertura della procedura concorsuale;

2. se il credito in esame è stato ceduto al creditore da un altro creditore soltanto dopo l’apertura della procedura concorsuale;

3. se il creditore ha acquisito il proprio credito tramite cessione nei sei mesi precedenti l’apertura della procedura concorsuale, oppure nel caso in cui la procedura prefallimentare non fosse stata aperta negli ultimi sei mesi precedenti la data di apertura della procedura concorsuale, e il creditore sapeva, o avrebbe dovuto sapere, che il debitore era diventato insolvente, o che era stata presentata una proposta di apertura di procedure prefallimentari o procedure concorsuali nei confronti del debitore. A titolo di deroga, la compensazione è consentita se il credito è stato ceduto in relazione all’adempimento di un contratto non eseguito o se il diritto a soddisfare il credito è stato riacquistato in seguito a opposizione con esito positivo contro un negozio giuridico effettuato da un debitore;

4. se il creditore ha acquisito il diritto di compensazione tramite un atto dispositivo annullabile.

6 Quali effetti producono le procedure concorsuali sui contratti in corso in cui il debitore è uno dei contraenti?

Se, al momento dell’apertura della procedura concorsuale, il debitore e la sua controparte contrattuale non hanno dato esecuzione o non hanno dato esecuzione integrale a un contratto vincolante a livello bilaterale, il liquidatore può eseguire il contratto in vece del debitore e richiedere alla controparte di fare altrettanto. Qualora il liquidatore si rifiuti di dare esecuzione al contratto, la controparte può realizzare il suo credito in ragione dell’inadempienza soltanto in veste di creditore nel contesto del fallimento. Se l’altra parte coinvolta nel contratto chiede al liquidatore di presentare le sue osservazioni sul diritto di scelta, il liquidatore deve immediatamente e, al più tardi dopo l’udienza di rendicontazione, informare tale altra parte tramite posta raccomandata se intende richiedere l’esecuzione del contratto o meno. A titolo di deroga, qualora la controparte fosse soggetta a un danno significativo nell’attendere fino al momento dell’udienza di rendicontazione e ne abbia informato il liquidatore, quest’ultimo è tenuto a notificare a tale controparte entro otto giorni via posta raccomandata se richiederà o meno l’esecuzione del contratto. Qualora non riesca a procedere in tal senso, il liquidatore non sarà autorizzato a richiedere la prestazione prevista dal contratto.

Se le prestazioni dovute ai sensi del contratto sono divisibili e se la controparte ha parzialmente adempiuto le proprie obbligazioni al momento dell’apertura della procedura concorsuale, tale parte ha la facoltà di esercitare il proprio diritto a ottenere un corrispettivo corrispondente alla prestazione parziale in veste di creditore nel contesto del fallimento anche se il liquidatore ha richiesto l’adempimento della parte rimanente. L’altra parte non ha diritto, in ragione del mancato esercizio del suo diritto al corrispettivo, di chiedere la restituzione del valore aggiunto alla massa patrimoniale del debitore per la sua prestazione parziale.

Qualora nel registro immobiliare sia stata iscritta una riserva al fine di garantire il credito di acquisizione o revoca di diritti su uno dei beni appartenenti alla massa patrimoniale del debitore o su uno dei diritti iscritti a favore di un debitore oppure di garantire il credito in relazione a un cambiamento di contenuto o priorità di tale diritto, il creditore può ottenere il soddisfacimento del suo credito in veste di creditore della massa fallimentare. Ciò si applica anche nel caso in cui il debitore abbia assunto qualsiasi altra passività nei confronti del creditore che in seguito non è riuscito a soddisfare in toto o in parte. Questa disposizione si applica per analogia alle riserve iscritte nel registro navale, nel registro delle navi in costruzione o nel registro degli aeromobili.

Se, prima dell’apertura della procedura concorsuale, il debitore ha venduto i propri beni mobili con riserva di proprietà e ha consegnato la proprietà all’acquirente, quest’ultimo può esigere l’esecuzione del contratto di compravendita. Ciò vale anche se il debitore ha assunto ulteriori passività nei confronti dell’acquirente che non ha pienamente soddisfatto o che ha soddisfatto soltanto in parte. Se, prima dell’apertura della procedura concorsuale, il debitore ha acquistato un bene immobile con riserva di proprietà e ne ha ricevuto il possesso dal venditore, il liquidatore gode del diritto di opzione in conformità con l’articolo 181 della SZ.

L’affitto e la locazione finanziaria di beni immobili o di locali non cessano con l’apertura di procedure concorsuali. Ciò vale anche per i rapporti di affitto e locazione finanziaria che il debitore ha concluso come locatore in relazione a beni che, ai fini assicurativi, sono stati trasferiti a un terzo che ha finanziato la loro acquisizione o produzione. I diritti relativi al periodo antecedente l’apertura della procedura concorsuale, nonché al danno subito dalla risoluzione anticipata del contratto, possono essere esercitati dalla controparte esclusivamente in veste di creditore nel contesto della procedura fallimentare.

Il liquidatore può annullare l’affitto o la locazione finanziaria di un bene immobile o di locali che il debitore ha ricevuto in uso come locatario ai sensi di un contratto indipendentemente dal termine contrattuale e nel rispetto del termine di preavviso stabilito per legge. Se il liquidatore dichiara l’annullamento, la controparte, in qualità di creditore nel contesto della procedura fallimentare, può richiedere un risarcimento in ragione della risoluzione anticipata del contratto. Se, al momento dell’apertura della procedura concorsuale, il debitore non ha rilevato la proprietà del bene immobile o dei locali, il liquidatore e la controparte possono recedere dal contratto. Se il liquidatore recede dal contratto, la controparte può, in qualità di creditore nel contesto della procedura fallimentare, richiedere il risarcimento dei danni dovuti alla risoluzione anticipata del contratto. Ciascuna parte è tenuta, su richiesta della controparte ed entro 15 giorni, a informare l’altra parte del proprio intento di recedere dal contratto. In assenza di tale notificazione, la parte perde il diritto di recesso.

Se il debitore, in qualità di locatore del bene immobile o dei locali prima dell’apertura della procedura concorsuale, deteneva crediti in relazione a rapporti di affitto e locazione finanziaria per un periodo di tempo futuro, ciò ha un effetto giuridico, nella misura in cui riguarda l’affitto o la locazione, per il mese di calendario in corso al momento dell’apertura della procedura concorsuale. Se la procedura concorsuale viene aperta dopo il quindicesimo giorno del mese, la detenzione di crediti ha effetti giuridici anche per il mese successivo di calendario e si riferisce specificamente al pagamento dell’affitto e della locazione. I crediti detenuti in base a un’esecuzione equivalgono a crediti contrattuali.

Per conto del debitore in veste di locatore, il liquidatore può annullare il rapporto di locazione finanziaria o affitto rispettando un termine di preavviso fissato per legge indipendentemente dal periodo di preavviso stabilito contrattualmente.

Una parte terza nei confronti della quale il liquidatore abbia alienato il bene immobile o dei locali concessi in affitto dal debitore, la quale quindi è coinvolta in un rapporto di locazione finanziaria o affitto al posto del debitore, può recedere dal contratto entro un termine di preavviso fissato per legge.

Se il debitore è il locatario, l’altra parte coinvolta nel contratto non può annullare il contratto di leasing dopo che è stata presentata la proposta di apertura della procedura concorsuale:

1. in ragione di ritardi nel pagamento di canoni di affitto o locazione sostenuti prima dell’apertura della procedura concorsuale;

2. in ragione del deterioramento della situazione finanziaria del debitore.

L’apertura di procedure concorsuali non comporta la risoluzione di contratti di lavoro o per servizi stipulati con il debitore. L’apertura di procedure concorsuali costituisce un giustificato motivo speciale per l’annullamento del contratto di lavoro. In seguito all’apertura della procedura concorsuale, il liquidatore, a nome del debitore (come datore di lavoro) e del lavoratore, può annullare il contratto di lavoro, indipendentemente dalla durata contrattuale del contratto e indipendentemente dalle disposizioni legali o contrattuali in materia di protezione dei dipendenti. Il periodo di preavviso è pari a un mese, a meno che la legge non preveda un termine più breve. Se i dipendenti ritengono che l’annullamento del loro contratto di lavoro non sia conforme alla legge, possono chiedere la protezione dei loro diritti ai sensi della Zakon o radu (legge sul lavoro).

Previa approvazione dell’organo giurisdizionale, il liquidatore può stipulare nuovi contratti di lavoro a tempo determinato senza le restrizioni previste dalle norme generali in materia di lavoro per i contratti di lavoro a tempo determinato al fine di completare le operazioni aziendali già avviate e prevenire possibili danni. Il liquidatore specifica gli stipendi e le altre indennità derivanti dall’impiego, previa approvazione dell’organo giurisdizionale e in conformità con la legge e il contratto collettivo. Gli stipendi e le indennità derivanti dall’impiego ai quali i dipendenti hanno diritto dopo l’apertura della procedura concorsuale sono soddisfatti come passività della massa fallimentare.

Il diritto di partecipazione dei dipendenti cessa con l’apertura della procedura concorsuale. Gli accordi con il consiglio di fabbrica non sono vincolanti per il liquidatore.

Gli ordini del debitore relativi a beni che fanno parte della massa fallimentare cessano di essere validi all’apertura della procedura concorsuale. Se il soggetto che riceve un ordine non è a conoscenza della procedura concorsuale non per colpa propria e continua con le sue attività, l’ordine è considerato ancora in vigore. I crediti di un soggetto che riceve l’ordine in relazione a tali attività continuate sono soddisfatti come crediti vantati da un creditore della procedura concorsuale. Al fine di porre rimedio ai danni, il soggetto che riceve l’ordine deve continuare le sue attività in seguito all’apertura della procedura concorsuale fino a quando il liquidatore non assume il controllo delle attività. I crediti del soggetto che riceve l’ordine relativo a tali attività sono soddisfatti come crediti dei creditori a fronte della massa fallimentare.

Le offerte presentate al debitore o quelle formulate da quest’ultimo cessano di essere valide alla data di apertura della procedura concorsuale a meno che le stesse non siano state accettate prima di tale data.

Per quanto riguarda i contratti commerciali tramite i quali qualcuno si è impegnato a svolgere determinati servizi per conto del debitore e in merito all’autorizzazione del debitore in relazione ai beni inclusi nella massa fallimentare e laddove tale autorizzazione cessi di essere valida con l’apertura della procedura concorsuale, il soggetto che riceve l’ordine deve, ai fini di porre rimedio al danno, continuare a svolgere le attività anche dopo l’apertura della procedura concorsuale fino a quando il liquidatore non assume il controllo dell’esecuzione delle attività. I crediti del soggetto che riceve l’ordine relativo a tali attività continuate sono soddisfatti come crediti dei creditori a fronte della massa fallimentare.

Disposizioni contrattuali che, in via preventiva, escludono o limitano l’applicazione delle disposizioni della SZ sono prive di effetto giuridico.

7 Quali effetti produce una procedura concorsuale sui procedimenti avviati da singoli creditori (escludendo le cause pendenti)?

a) Nel caso delle procedure prefallimentari non è possibile avviare alcun procedimento di esecuzione, amministrativo o cautelare nei confronti del debitore dalla data dell’apertura della procedura prefallimentare fino alla loro chiusura. Tutti i procedimenti giudiziari pendenti sono sospesi alla data di apertura della procedura prefallimentare.‑ I procedimenti giudiziari sospesi proseguiranno su proposta dei creditori:

- in seguito alla conclusione di un concordato preventivo, in relazione a crediti o parte dei crediti che sono stati contestati nel contesto della procedura prefallimentare;

- in seguito a una decisione definitiva che interrompe la procedura prefallimentare.

Queste disposizioni non si applicano ai procedimenti non interessati dalle procedure prefallimentari, né ai procedimenti per la soddisfazione di crediti sorti in seguito all’apertura della procedura prefallimentare.

Nei procedimenti giudiziari avviati dinanzi a un organo giurisdizionale presso il quale è stata ordinata la sospensione degli stessi in ragione dell’apertura di procedure prefallimentari e presso il quale, successivamente, è stata emessa una decisione definitiva a conferma del concordato preventivo che copriva il credito vantato dal creditore, l’organo giurisdizionale continuerà i procedimenti giudiziari e respingerà l’azione oppure interromperà i procedimenti di esecuzione o cautelari, fatto salvo in relazione a crediti o parti di crediti che sono stati contestati nel contesto di procedure prefallimentari.

b) Nelle procedure concorsuali, dopo l’apertura di tali procedure, i singoli creditori non possono cercare di ottenere provvedimenti di esecuzione o cautelari nei confronti del debitore in relazione a quelle parti del suo patrimonio che rientrano nella massa fallimentare oppure nei confronti di altri beni del debitore. I creditori che non sono creditori nel contesto della procedura concorsuale non sono autorizzati a chiedere provvedimenti di esecuzione o cautelari nei confronti di crediti futuri dei singoli debitori sulla base del loro rapporto di lavoro o di altri servizi, oppure di loro crediti su tale base nel contesto di procedure concorsuali, fatta eccezione per provvedimenti di esecuzione o cautelari volti a ottenere il soddisfacimento di crediti alimentari e altri crediti che possono essere soddisfatti a fronte dalla parte del reddito del debitore derivante da lavoro utilizzando la quale non è possibile soddisfare i crediti vantati da altri creditori. Tali procedimenti di esecuzione e cautelari pendenti al momento dell’apertura della procedura concorsuale vengono interrotti. Se le procedure concorsuali proseguono, l’organo giurisdizionale competente per l’esecuzione interrompe il procedimento giudiziario.

In seguito all’apertura della procedura concorsuale, ai fini dell’esercizio dei propri diritti, i izlučni vjerovnici (creditori aventi diritto a richiedere l’esenzione di tali parti dei beni del debitore dalla massa fallimentare) possono avviare procedimenti di esecuzione e cautelari nei confronti del debitore in conformità con le norme generali dei procedimenti di esecuzione. I procedimenti di esecuzione e cautelari sospesi che i creditori hanno avviato prima dell’apertura della procedura concorsuale continueranno e saranno eseguiti da un organo giurisdizionale competente per l’esecuzione in conformità con le norme dei procedimenti di esecuzione.

Dopo l’apertura della procedura concorsuale, i razlučni vjerovnici (creditori aventi diritto a ottenere soddisfazione separata) non sono autorizzati ad avviare procedimenti di esecuzione o cautelari. I procedimenti di esecuzione e cautelari pendenti al momento dell’apertura della procedura concorsuale vengono sospesi. I procedimenti di esecuzione e cautelari sospesi vengono portati avanti dall’organo giurisdizionale che conduce la procedura concorsuale applicando le norme sulla realizzazione dei beni per i quali esiste il diritto di separare la soddisfazione nel contesto della procedura concorsuale.

Dopo l’apertura della procedura concorsuale, l’iscrizione nei registri pubblici è consentita se i presupposti per tale iscrizione erano soddisfatti prima che le conseguenze legali dell’apertura della procedura concorsuale acquisissero efficacia.

L’esecuzione per la soddisfazione di crediti a partire dalla massa fallimentare non basati su atti giuridici del liquidatore non è consentita nei sei mesi successivi all’apertura della procedura concorsuale.

Tale disposizione non si applica a:

1. passività della massa fallimentare derivanti da un contratto vincolante a livello bilaterale al quale il liquidatore si è impegnato a dare esecuzione;

2. passività derivanti da un rapporto contrattuale permanente dopo la scadenza del primo termine entro il quale il liquidatore avrebbe potuto annullare il contratto;

3. passività derivanti da un rapporto contrattuale permanente qualora il liquidatore abbia ricevuto un corrispettivo a favore della massa fallimentare.

8 Quali effetti producono le procedure concorsuali sulla prosecuzione delle cause pendenti al momento dell'apertura della procedura concorsuale?

a) Nel caso delle procedure prefallimentari, a decorrere dalla data di apertura della procedura prefallimentare e fino alla sua chiusura, non possono essere promossi procedimenti giudiziari civili contro il debitore. Qualsiasi simile procedimento pendente viene sospeso alla data di apertura della procedura prefallimentare. I procedimenti giudiziari sospesi proseguono su proposta del creditore:

- in seguito alla conclusione di un concordato preventivo, in relazione a crediti o parte dei crediti che sono stati contestati nel contesto della procedura prefallimentare;

- in seguito a una decisione definitiva che interrompe la procedura prefallimentare.

Queste disposizioni non si applicano ai procedimenti non interessati dalle procedure prefallimentari, né ai procedimenti per la soddisfazione di crediti sorti in seguito all’apertura della procedura prefallimentare.

Nei procedimenti giudiziari avviati dinanzi a un organo giurisdizionale presso il quale è stata ordinata la sospensione degli stessi in ragione dell’apertura di procedure prefallimentari e presso il quale, successivamente, è stata emessa una decisione definitiva a conferma del concordato preventivo che copriva il credito vantato dal creditore, l’organo giurisdizionale continuerà i procedimenti giudiziari e respingerà l’azione oppure interromperà procedimenti di esecuzione o cautelari, ad eccezione in relazione a crediti o parti di crediti che sono stati contestati nel contesto di procedure prefallimentari.

b) Nel contesto delle procedure concorsuali il liquidatore subentra nei procedimenti giudiziari, ivi incluso nei procedimenti arbitrali, riguardanti beni facenti parte della massa fallimentare che erano in corso al momento dell’apertura della procedura concorsuale, agendo in nome e per conto del debitore. I procedimenti giudiziari relativi a crediti insinuati nel contesto della procedura concorsuale non possono continuare fino a quando tali crediti non vengono esaminati in occasione dell’udienza di riesame.

Il liquidatore subentrerà nei procedimenti giudiziari pendenti al momento dell’apertura delle procedure concorsuali nei confronti del debitore, a suo nome, laddove essi riguardino:

1. l’esclusione di beni dalla massa fallimentare;

2. la soddisfazione separata;

3. passività della massa fallimentare.

9 Quali sono le caratteristiche principali della partecipazione dei creditori nella procedura concorsuale?

a) Procedure prefallimentari

Nelle procedure prefallimentari i creditori del debitore sono i soggetti che, al momento dell’apertura della procedura prefallimentare, vantano crediti pecuniari nei confronti del debitore. Le norme della SZ che sanciscono il diritto di voto nel contesto di concordati fallimentari si applicano di conseguenza al diritto di voto dei creditori in merito al piano di risanamento.

I creditori esprimono il loro voto per iscritto sul modulo di voto prescritto. Il modulo di voto deve essere presentato all’organo giurisdizionale al più tardi all’inizio dell’udienza di voto e deve essere firmato e certificato da una persona autorizzata. Se, all’inizio dell’udienza, i creditori non presentano il modulo di voto oppure ne presentano uno dal quale non è possibile determinare in maniera inequivocabile il modo in cui i creditori hanno votato, si ritiene che questi ultimi abbiano votato contro il piano di risanamento.

I creditori presenti all’udienza votano utilizzando il modulo di voto prescritto. Se i creditori aventi diritto al voto non votano in occasione di tale udienza, si ritiene che abbiano votato contro il piano di risanamento.

Ciascun gruppo di creditori ha diritto a votare separatamente sul piano di risanamento. Le norme sulla classificazione dei partecipanti ai concordati fallimentari sono applicate in maniera conseguente alla classificazione dei creditori nelle procedure prefallimentari.

Si ritiene che i creditori abbiano accettato il piano di risanamento se la maggioranza di tutti i creditori ha votato a suo favore e, se, in ogni gruppo, la somma di tutti i crediti dei creditori che hanno votato a favore del piano è almeno pari al doppio della somma dei crediti vantati dai creditori che hanno votato contro l’accettazione del piano.

I creditori che hanno un diritto congiunto o i cui diritti costituiscono un unico diritto unitario fino all’emergere dei motivi di prefallimento sono considerati come un unico creditore in occasione del voto. I titolari di diritti separati o diritti di usufrutto sono trattati di conseguenza.

b) Procedure concorsuali - comitato dei creditori - Al fine di proteggere gli interessi dei creditori coinvolti nelle procedure concorsuali, prima di procedere con la prima udienza dei creditori, l’organo giurisdizionale può istituire un comitato dei creditori e nominarne i membri.

I creditori che vantano crediti di importo più elevato e i creditori con crediti di modesta entità devono entrambi essere rappresentati nel comitato dei creditori. Inoltre, un rappresentante degli ex dipendenti del debitore deve essere rappresentato nel comitato dei creditori a meno che essi non partecipino alla procedura concorsuale con crediti insignificanti.

Possono essere nominati membri del comitato dei creditori i razlučni vjerovnici (creditori aventi diritto a ottenere soddisfazione separata) e i soggetti che non sono creditori, ma che potrebbero contribuire al lavoro del comitato con le loro conoscenze specialistiche.

Il comitato dei creditori deve presentare un numero dispari di membri, nove al massimo. Se il numero dei creditori è inferiore a cinque, a tutti i creditori vengono assegnati i poteri del comitato dei creditori.

Se, all’udienza di riesame, i crediti riconosciuti dei creditori sono stati determinati ammontare a un valore superiore a 50 milioni di HRK e il debitore alla data dell’apertura della procedura concorsuale ha un contratto di lavoro in essere con più di 20 dipendenti, all’organo giurisdizionale spetta la competenza di consentire ai creditori di emettere una decisione sull’istituzione di un comitato dei creditori.

Il comitato dei creditori deve supervisionare l’operato del liquidatore e aiutarlo nella prosecuzione delle attività aziendali, nonché monitorare le operazioni ai sensi dell’articolo 217 della SZ, esaminare i libri contabili e gli altri documenti relativi all’attività commerciale, nonché ordinare la verifica del fatturato e l’importo dei contanti. Il comitato dei creditori può autorizzare singoli membri del comitato a svolgere attività individuali nel contesto delle sue competenze.

All’interno delle sue competenze, il comitato dei creditori provvederà in particolare a:

1. esaminare le relazioni del liquidatore sull’avanzamento della procedura concorsuale e sulla condizione della massa fallimentare;

2. riesaminare i registri aziendali e l’intera documentazione che è stata assunta dal liquidatore;

3. presentare opposizioni dinanzi l’organo giurisdizionale in merito all’operato del liquidatore;

4. concedere l’approvazione delle stime dei costi per la procedura concorsuale;

5. fornire all’organo giurisdizionale un parere sulla liquidazione dei beni del debitore, su richiesta di detto organo;

6. fornire all’organo giurisdizionale un parere sulla prosecuzione delle operazioni aziendali in corso o sulle attività del debitore, su richiesta di detto organo;

7. fornire all’organo giurisdizionale un parere sul riconoscimento di perdite giustificate che sono state individuate nell’inventario dei beni, su richiesta di detto organo.

(3) Il comitato dei creditori deve notificare ai creditori informazioni sull’avanzamento della procedura e sulle condizioni della massa fallimentare.

L’assemblea dei creditori

L’organo giurisdizionale convoca un’assemblea dei creditori. Il diritto di partecipazione è concesso a tutti i creditori coinvolti nel fallimento, a tutti i creditori coinvolti nel fallimento aventi diritto a soddisfazione separata, al liquidatore e al singolo debitore.

All’udienza di rendicontazione o a qualsiasi successiva udienza, l’assemblea dei creditori è autorizzata a:

1. istituire un comitato dei creditori, se non è già stato istituito, a modificarne la composizione o a esonerare il comitato;

2. nominare un nuovo liquidatore;

3. decidere sulla prosecuzione o sulla cessazione delle attività del debitore e sulle modalità e sui termini per la liquidazione del patrimonio del debitore;

4. ordinare al liquidatore di stipulare un concordato fallimentare;

5. adottare qualsiasi decisione che rientra nelle competenze del comitato dei creditori;

6. decidere in merito ad altre questioni rilevanti per l’attuazione e la chiusura della procedura concorsuale ai sensi della SZ.

L’assemblea dei creditori ha il diritto di chiedere al liquidatore di presentare notificazioni e relazioni sullo stato delle cose e sulle operazioni aziendali. Qualora non sia stato istituito alcun comitato dei creditori, l’assemblea dei creditori può ordinare la verifica del fatturato e degli importi in contanti gestiti dal liquidatore.

10 In che modo l'operatore incaricato di occuparsi della procedura concorsuale (liquidatore, amministratore ecc.) può utilizzare o disporre dei beni che fanno parte del patrimonio?

All’apertura della procedura concorsuale, i diritti del debitore in veste di persona giuridica cessano e vengono trasferiti al liquidatore; inoltre, i diritti di un singolo debitore di amministrare e disporre di beni inclusi nella massa fallimentare sono trasferiti al liquidatore.

Dopo l’apertura delle procedure concorsuali, il liquidatore deve subentrare immediatamente nel possesso e nell’amministrazione dell’intero patrimonio costituente la massa fallimentare.

Sulla base di una decisione di esecuzione, all’apertura di una procedura concorsuale, il liquidatore può chiedere all’organo giurisdizionale di ordinare al debitore di consegnare i beni interessati e stabilire le misure di esecuzione per procedere all’esecuzione forzata di tale ordinanza.

Dopo che la decisione sull’apertura della procedura concorsuale diventa definitiva, il liquidatore può chiedere all’organo giurisdizionale di ordinare a terzi che hanno il possesso di beni rientranti nella massa fallimentare di consegnarli. Unitamente a tale istanza il liquidatore deve produrre un documento che dimostri la proprietà dei beni. L’organo giurisdizionale prende una decisione sulla proposta del liquidatore dopo aver sentito le persone che hanno il possesso di beni rientranti nella massa fallimentare.

Il liquidatore stila un elenco dei singoli beni inclusi nella massa fallimentare. Il singolo debitore e le persone precedentemente autorizzate a rappresentare il debitore per legge devono cooperare con il liquidatore in tale attività. Il liquidatore deve raccogliere le informazioni necessarie dalle suddette persone a meno che ciò non provochi un indebito ritardo alle procedure.

Il liquidatore stila un elenco di tutti i creditori del debitore dei quali è a conoscenza dai libri contabili e dalla documentazione aziendale del debitore, sulla base di altre informazioni fornite dal debitore, dell’insinuazione di crediti o altrimenti.

Il liquidatore redige una panoramica sistematica, in relazione al momento dell’apertura della procedura concorsuale, affermando e confrontando gli attivi rientranti nella massa fallimentare con i passivi del debitore ed elaborando una valutazione degli stessi.

L’inventario del patrimonio fallimentare, l’elenco dei creditori e la panoramica di attivi e passivi devono essere presentati presso la cancelleria dell’organo giurisdizionale entro e non oltre otto giorni prima dell’udienza di rendicontazione.

L’obbligo del debitore di tenere libri contabili e fornire i conti, ai sensi del diritto commerciale e tributario, rimane inalterato all’apertura della procedura concorsuale. Il liquidatore deve svolgere tali compiti relativi alla massa fallimentare.

Entro 15 giorni prima dell’udienza di rendicontazione, il liquidatore deve consegnare all’organo giurisdizionale una relazione sulla situazione economica del debitore e sulle ragioni di tale posizione. Tale relazione sarà pubblicata sul e-Oglasna ploča suda (bollettino elettronico dell’organo giurisdizionale) entro e non oltre otto giorni prima di tale udienza.

In seguito all’udienza di rendicontazione, il liquidatore deve, senza indugio, realizzare gli attivi facenti parte della massa fallimentare, qualora ciò non sia in contrasto con la decisione dell’assemblea dei creditori.

Il liquidatore deve realizzare gli attivi coinvolti in procedure concorsuali in conformità con le decisioni dell’assemblea dei creditori e del comitato dei creditori.

11 Quali istanze vanno depositate nei confronti del patrimonio del debitore coinvolto in una procedura concorsuale e come vengono trattate le istanze depositate dopo l'apertura della procedura concorsuale?

All’apertura della procedura concorsuale, i diritti del debitore in veste di persona giuridica cessano e vengono trasferiti al liquidatore; inoltre, i diritti di un singolo debitore di amministrare e disporre di beni inclusi nella massa fallimentare sono trasferiti al liquidatore.

Dopo l’apertura delle procedure concorsuali, il liquidatore deve subentrare immediatamente nel possesso e nell’amministrazione dell’intero patrimonio costituente la massa fallimentare.

Sulla base di una decisione di esecuzione, all’apertura di una procedura concorsuale, il liquidatore può chiedere all’organo giurisdizionale di ordinare al debitore di consegnare i beni interessati e stabilire le misure di esecuzione per procedere all’esecuzione forzata di tale ordinanza.

Dopo che la decisione sull’apertura della procedura concorsuale diventa definitiva, il liquidatore può chiedere all’organo giurisdizionale di ordinare a terzi che hanno il possesso di beni rientranti nella massa fallimentare di consegnarli. Unitamente a tale istanza il liquidatore deve produrre un documento che dimostri la proprietà dei beni. L’organo giurisdizionale prende una decisione sulla proposta del liquidatore dopo aver sentito le persone che hanno il possesso di beni rientranti nella massa fallimentare.

Il liquidatore stila un elenco dei singoli beni inclusi nella massa fallimentare. Il singolo debitore e le persone precedentemente autorizzate a rappresentare il debitore per legge devono cooperare con il liquidatore in tale attività. Il liquidatore deve raccogliere le informazioni necessarie dalle suddette persone a meno che ciò non provochi un indebito ritardo alle procedure.

Il liquidatore stila un elenco di tutti i creditori del debitore dei quali è a conoscenza dai libri contabili e dalla documentazione aziendale del debitore, sulla base di altre informazioni fornite dal debitore, dell’insinuazione di crediti o altrimenti.

Il liquidatore redige una panoramica sistematica, in relazione al momento dell’apertura della procedura concorsuale, affermando e confrontando gli attivi rientranti nella massa fallimentare con i passivi del debitore ed elaborando una valutazione degli stessi.

L’inventario del patrimonio fallimentare, l’elenco dei creditori e la panoramica di attivi e passivi devono essere presentati presso la cancelleria dell’organo giurisdizionale entro e non oltre otto giorni prima dell’udienza di rendicontazione.

L’obbligo del debitore di tenere libri contabili e fornire i conti, ai sensi del diritto commerciale e tributario, rimane inalterato all’apertura della procedura concorsuale. Il liquidatore deve svolgere tali compiti relativi alla massa fallimentare.

Entro 15 giorni prima dell’udienza di rendicontazione, il liquidatore deve consegnare all’organo giurisdizionale una relazione sulla situazione economica del debitore e sulle ragioni di tale posizione. Tale relazione sarà pubblicata sul e-Oglasna ploča suda (bollettino elettronico dell’organo giurisdizionale) entro e non oltre otto giorni prima di tale udienza.

In seguito all’udienza di rendicontazione, il liquidatore deve, senza indugio, realizzare gli attivi facenti parte della massa fallimentare, qualora ciò non sia in contrasto con la decisione dell’assemblea dei creditori.

Il liquidatore deve realizzare gli attivi coinvolti in procedure concorsuali in conformità con le decisioni dell’assemblea dei creditori e del comitato dei creditori.

12 Quali sono le norme che regolano il deposito, la verifica e l'ammissione delle istanze?

a) Nelle procedure prefallimentari l’insinuazione dei crediti avviene tramite presentazione all’unità competente dell’agenzia finanziaria, utilizzando un modulo standard al quale si devono allegare copie dei documenti dai quali derivano i crediti o che li provano.

Il Ministarstvo financija (ministero delle Finanze), specificatamente il dipartimento Porezna uprava (amministrazione fiscale), può insinuare crediti derivanti da imposte, imposte addizionali, contributi a favore dell’assicurazione obbligatoria che devono essere prelevati per legge da redditi e stipendi, nonché altri crediti che lo stesso è autorizzato a riscuotere a norma di regolamenti speciali, ad eccezione dei crediti derivanti da imposte e imposte addizionali sui redditi da lavoro dipendente e da contributi relativi all’importo di base per le persone assicurate nel contesto di un rapporto di lavoro.

Nelle procedure prefallimentari, i dipendenti e gli ex dipendenti del debitore, nonché il ministero delle Finanze, dipartimento amministrazione fiscale, non possono insinuare crediti derivanti da un rapporto di lavoro, trattamento di fine rapporto fino all’importo previsto dalla legge o dal contratto collettivo e crediti basati sul risarcimento di danni dovuti a lesioni subite durante il lavoro o malattie professionali; tali crediti non possono infatti essere oggetto di procedure prefallimentari. Se il richiedente non ha dichiarato tali crediti nella proposta di apertura della procedura prefallimentare o se li ha indicati in maniera errata, i dipendenti ed ex dipendenti del debitore e il ministero delle Finanze, dipartimento amministrazione fiscale, hanno il diritto di presentare un’opposizione.

Nell’insinuare i loro crediti, i creditori aventi diritto a ottenere soddisfazione separata sono tenuti a fornire informazioni sui loro diritti, sulla base giuridica per la soddisfazione separata e sulla parte dei beni del debitore alla quale si applica il loro diritto alla soddisfazione separata, nonché a fornire una dichiarazione in merito alla rinuncia o meno al diritto alla soddisfazione separata.

Nell’insinuare i loro crediti, i creditori aventi diritto a richiedere l’esenzione di tali parti dei beni del debitore dalla massa fallimentare sono tenuti a fornire informazioni sui loro diritti, sulla base giuridica di tale diritto di esenzione e sulla parte dei beni del debitore alla quale si applica il loro diritto di esenzione.

Ai fini dell’attuazione del piano di risanamento, nell’insinuare i loro crediti questi due tipi di creditori appena descritti devono rilasciare una dichiarazione in merito al proprio consenso o rifiuto al consenso alla sospensione della soddisfazione a partire dai beni ai quali si applica il loro diritto alla soddisfazione separata oppure alla sospensione della segregazione dei beni ai quali si applica il loro diritto di esenzione.

Un concordato preventivo non deve interferire con il diritto dei creditori alla soddisfazione separata a partire dai beni ai quali si applica il diritto di soddisfazione separata, salvo diversamente previsto in tale concordato. Se il concordato preventivo prevede espressamente altrimenti, deve specificare quale parte dei diritti di tali creditori deve essere ridotta, per quanto tempo la soddisfazione sarà rinviata e quali altre disposizioni delle procedure prefallimentari si applichino a tali diritti.

Se il creditore non insinua un credito ma quest’ultimo è stato dichiarato nella proposta di apertura della procedura prefallimentare, tale credito è considerato insinuato.

Il debitore e l’amministratore prefallimentare, se nominato, devono dichiarare una posizione in merito ai crediti insinuati dai creditori. Tale osservazione è presentata all’unità competente dell’agenzia finanziaria utilizzando un modulo standard, contenente le seguenti informazioni in merito a ciascun credito:

1. il numero del credito desunto dalla tabella dei crediti insinuati;

2. informazioni relative all’identificazione dei creditori;

3. l’ammontare del credito insinuato;

4. la dichiarazione del debitore e dell’amministratore prefallimentare, se nominato, tramite la quale il credito viene riconosciuto o contestato;

5. l’importo contestato del credito;

6. i fatti a sostegno dell’inesistenza del credito contestato o di parte del credito in questione.

Alla scadenza del termine per la presentazione di una posizione in merito ai crediti insinuati, il debitore e l’amministratore prefallimentare, se nominato, non possono più opporsi ai crediti che hanno riconosciuto.

Un creditore può contestare un credito insinuato di un altro creditore.

La contestazione di un simile credito deve essere presentata all’unità competente dell’agenzia finanziaria utilizzando il modulo standard previsto e deve contenere le seguenti informazioni:

1. informazioni relative all’identificazione del creditore che sta contestando il credito;

2. il numero di riferimento del credito contestato, desunto dalla tabella dei crediti insinuati;

3. informazioni relative all’identificazione del creditore che ha insinuato il credito contestato;

4. l’ammontare del credito insinuato oggetto di contestazione;

5. una dichiarazione del creditore che contesta il credito;

6. l’importo contestato del credito;

7. i fatti a sostegno dell’inesistenza del credito contestato o di parte del credito in questione.

L’agenzia finanziaria redige una tabella dei crediti insinuati e una tabella dei crediti contestati utilizzando un modulo standard.

b) Nelle procedure concorsuali l’insinuazione dei crediti avviene tramite presentazione al liquidatore, utilizzando un modulo standard, in duplice copia, al quale si devono allegare copie dei documenti dai quali derivano i crediti o che li provano.

Il liquidatore redigerà un elenco di tutti i crediti dei dipendenti e degli ex dipendenti del debitore fino all’apertura della procedura concorsuale, per i quali dovrà indicare gli importi lordi e netti; si devono presentare due copie della richiesta di insinuazione di crediti per la firma.

I crediti di creditori di rango meno prioritario vengono insinuati soltanto su invito specifico dell’organo giurisdizionale. L’insinuazione di tali crediti dovrebbe indicare che si tratta di crediti a bassa priorità, nonché il rango al quale il creditore ha diritto.

I creditori aventi diritto di richiedere l’esenzione devono informare il liquidatore del loro diritto di esenzione e della base giuridica di tale diritto, nonché indicare i beni ai quali tale diritto si applica oppure devono indicare nella notificazione il loro diritto al risarcimento per il diritto di esenzione.

I creditori aventi diritto a ottenere soddisfazione separata sono tenuti a informare il liquidatore del loro diritto alla soddisfazione separata e della base giuridica di tale diritto, nonché a indicare i beni ai quali si applica tale diritto. Se tali creditori insinuano anche un credito in veste di normali creditori della massa fallimentare, nella loro richiesta di insinuazione devono indicare la parte della massa fallimentare del debitore alla quale si applica il loro diritto alla soddisfazione separata e l’importo per il quale è prevedibile che il loro credito non sarà soddisfatto in applicazione di tale diritto alla separazione.

I creditori aventi diritto a ottenere soddisfazione separata che non informano conformemente il liquidatore di tale diritto non perdono il diritto alla soddisfazione separata. In via eccezionale, i creditori aventi diritto a ottenere soddisfazione separata perdono tale loro diritto e non hanno diritto a chiedere il risarcimento dei danni né qualsiasi altro risarcimento nei confronti di un debitore o di un creditore coinvolti in un fallimento se l’oggetto del diritto alla soddisfazione separata è stato realizzato nella procedura concorsuale senza di loro e il diritto alla separazione non era stato iscritto in un registro pubblico oppure il liquidatore non era a conoscenza dello stesso o non avrebbe potuto esserne a conoscenza.

In occasione dell’udienza di riesame i crediti insinuati vengono esaminati in relazione ai loro importi e al loro ordine di priorità.

Il liquidatore deve indicare in maniera specifica se riconosce o contesta ciascun credito insinuato.

I crediti contestati dal liquidatore, dal singolo debitore o da uno dei creditori della massa fallimentare devono essere esaminati separatamente. I diritti di esenzione e quelli alla soddisfazione separata non sono soggetti ad esame.

Un credito si considera ammesso se, all’udienza di riesame, è riconosciuto dal liquidatore e non viene contestato da un creditore della massa fallimentare oppure se una contestazione dichiarata viene respinta. Se un singolo debitore contesta un credito, ciò non impedisce l’ammissione dello stesso.

L’organo giurisdizionale stila una tabella di crediti che sono stati esaminati nei quali, per ciascun credito insinuato, inserisce l’importo per il quale il credito è stato ammesso, l’ordine di priorità e il soggetto che ha contestato il credito. Anche le contestazioni di crediti da parte di un singolo debitore sono inserite nella tabella. L’ammissione del credito è indicata altresì dall’organo giurisdizionale su cambiali e altri documenti di debito.

Sulla base della tabella dei crediti esaminati, l’organo giurisdizionale pronuncia una decisione nella quale determina l’importo e il rango dei singoli crediti ammessi o contestati. In virtù di tale decisione, l’organo giurisdizionale decide altresì in merito al rinvio di azioni destinate a ottenere l’ammissione o la contestazione dei crediti.

Nel caso in cui il liquidatore abbia contestato il credito, l’organo giurisdizionale riferirà al creditore di intentare un’azione legale contro il debitore per l’ammissione del credito contestato.

Se uno dei creditori della massa fallimentare ha contestato un credito riconosciuto dal liquidatore, l’organo giurisdizionale riferirà a tale creditore di intentare un’azione legale per l’ammissione del credito contestato. Nel contesto di tale azione legale, il soggetto che si oppone all’ammissione del credito agisce in nome e per conto del debitore.

Se i crediti dei dipendenti e degli ex dipendenti del debitore sono stati contestati, l’azione legale per l’ammissione dei crediti contestati viene promossa in conformità con le disposizioni generali previste nei procedimenti giudiziari dinanzi all’organo giurisdizionale e con le disposizioni speciali per i procedimenti giudiziari relativi a controversie in materia di lavoro.

Qualora esista un titolo esecutivo per il credito contestato, l’organo giurisdizionale riferirà alla parte che ha presentato opposizione di promuovere un’azione legale al fine di dimostrare il merito della sua contestazione.

13 Quali sono le norme che regolano la distribuzione dei ricavi? Come sono classificati diritti e istanze dei creditori?

I creditori sono soddisfatti sulla base del flusso di cassa. I creditori minori non sono presi in considerazione nel contesto della distribuzione parziale. La distribuzione è effettuata dal liquidatore. Prima di ogni distribuzione, il liquidatore deve ottenere il consenso del comitato dei creditori o di un organo giurisdizionale, nel caso in cui non sia stato istituito alcun comitato di creditori.

I crediti principali, di primo rango, comprendono i crediti dei dipendenti e degli ex dipendenti del debitore acquisiti fino alla data dell’apertura della procedura concorsuale in relazione a un rapporto di lavoro per il suo ammontare totale lordo, al trattamento di fine rapporto secondo l’importo previsto dalla legge o dal contratto collettivo, nonché a crediti derivanti dal risarcimento di danni dovuti a lesioni subite durante il lavoro o a malattie professionali.

I crediti principali, di secondo rango, includono tutti gli altri crediti nei confronti del debitore ad eccezione dei crediti considerati di minore entità.

In seguito alla soddisfazione dei crediti principali, si procede alla liquidazione di quelli considerati di minore entità, secondo il seguente ordine:

1. interessi su crediti dei creditori della massa fallimentare maturati a partire dall’apertura della procedura concorsuale;

2. costi dei singoli creditori sostenuti in relazione alla loro partecipazione alla procedura;

3. sanzioni pecuniarie comminate per reati o violazioni, nonché i costi derivanti da procedimenti penali o per violazioni;

4. crediti che richiedono la prestazione gratuita di servizi da parte di un debitore;

5. crediti per il rimborso di prestiti per la sostituzione del capitale di un membro di una società o un credito corrispondente.

I crediti in sospeso diventano esigibili all’apertura di procedure concorsuali.

I crediti relativi a una condizione risolutiva che entra in vigore all’apertura di una procedura concorsuale sono considerati crediti incondizionati fino all’entrata in vigore di tale condizione.

I costi della procedura concorsuale e le altre obbligazioni legate alla massa fallimentare sono soddisfatti per primi addebitando la massa fallimentare. Il liquidatore soddisfa i crediti in base al loro ordine di scadenza.

Prima della distribuzione, il liquidatore redige un elenco dei crediti che saranno presi in considerazione per la distribuzione (elenco di distribuzione). I crediti dei dipendenti e degli ex dipendenti del debitore derivanti da un rapporto di lavoro acquisiti fino alla data dell’apertura della procedura concorsuale sono presi in considerazione secondo il loro importo lordo. L’elenco deve contenere la somma dei crediti e l’importo disponibile nella massa fallimentare da distribuire tra i creditori.

Un creditore avente diritto a ottenere soddisfazione separata nei confronti del quale il debitore è altresì personalmente debitore deve presentare al liquidatore, al più tardi entro 15 giorni dall’annuncio dell’elenco di distribuzione, prove in merito alla sua rinuncia al diritto alla soddisfazione separata, e per quale importo, oppure deve comunicare che non vi è stata alcuna soddisfazione separata. Qualora egli non presenti tali prove entro il termine, il suo credito non sarà preso in considerazione nel contesto della distribuzione parziale.

I crediti soggetti a una condizione sospensiva vengono presi in considerazione per il loro importo complessivo durante una distribuzione parziale. La quota relativa a questi crediti è riservata durante la distribuzione.

Durante la distribuzione finale, i crediti soggetti a una condizione sospensiva non vengono presi in considerazione se la possibilità di soddisfacimento della condizione interessata è così remota da non avere valore materiale al momento della distribuzione. In questo caso, gli importi riservati per la soddisfazione di tali crediti durante le precedenti distribuzioni sono inclusi nella massa fallimentare a partire dalla quale si deve effettuare la distribuzione finale.

I creditori esclusi dalla distribuzione parziale e che successivamente soddisfano le condizioni di cui agli articoli 275 e 276 della SZ ricevono un importo pari ad altri creditori dal saldo della massa fallimentare durante la distribuzione successiva. Solo allora sarà possibile continuare con la soddisfazione dei crediti vantati da altri creditori.

La distribuzione finale ha inizio non appena viene completata la realizzazione della massa fallimentare. La distribuzione finale può essere avviata soltanto previo consenso dell’organo giurisdizionale.

Se in occasione della distribuzione finale è possibile soddisfare i crediti di tutti i creditori, il liquidatore trasferirà l’eventuale eccedenza residua al singolo debitore. Se il debitore è una persona giuridica, il liquidatore assegnerà a ciascun soggetto avente un interesse nell’impresa del debitore la parte di eccedenza alla quale tale soggetto avrebbe diritto in caso di procedure di liquidazione al di fuori di procedure concorsuali.

14 Quali sono le condizioni e gli effetti della chiusura delle procedure concorsuali (in particolare per quanto riguarda il concordato fallimentare)?

a) Nelle procedure prefallimentari, se i creditori accettano il piano di risanamento, l’organo giurisdizionale riconosce, mediante una decisione, l’approvazione di tale piano e conferma un concordato preventivo, a meno che:

− uno dei creditori non rilevi, con sufficiente certezza, che il piano di risanamento riduce i diritti al di sotto di quanto sarebbe ragionevolmente previsto ricevere in assenza di ristrutturazione dei debiti;

− non risulti probabile dal piano di risanamento che la sua attuazione consentirà al debitore di diventare solvibile entro il periodo fino alla fine dell’anno in corso e nei due anni civili successivi;

− il piano di risanamento non ha definito il soddisfacimento degli importi che i creditori riceverebbero se il loro credito non fosse contestato; o

− il piano di risanamento ha proposto la capitalizzazione dei crediti di uno o più creditori e i soci dell’impresa del debitore non hanno emesso una decisione che consenta tale attività in conformità con la Zakon o trgovačkim društvima (legge sulle società).

Qualora le condizioni per la conferma del concordato preventivo non siano state soddisfatte, l’organo giurisdizionale stabilisce, tramite una decisione, che la conferma del concordato preventivo non viene rilasciata e sospende la procedura.

Un concordato preventivo confermato ha efficacia giuridica nei confronti dei creditori che non hanno partecipato alla procedura, nonché dei creditori che vi hanno partecipato, e i loro crediti contestati sono ammessi in maniera conforme.

Un debitore che ha realizzato un utile da passività stornate nel contesto di un concordato preventivo confermato deve conservare tali utili acquisiti fino alla scadenza del termine per il soddisfacimento di tutte le passività derivanti dal concordato preventivo.

Quando un creditore cancella un credito del debitore in conformità con un concordato preventivo confermato, l’importo del credito cancellato viene riconosciuto come spesa deducibile dalle imposte del creditore.

b) Nelle procedure concorsuali, immediatamente dopo la conclusione della distribuzione finale, l’organo giurisdizionale emette una decisione che chiude la procedura concorsuale, la quale viene consegnata all’autorità che gestisce il registro presso il quale è registrato il debitore. Quando viene cancellato dal registro, un debitore che è una persona giuridica cessa di esistere, mentre un debitore che è una persona fisica è privato del suo stato di operatore economico indipendente, imprenditore o lavoratore autonomo.

15 Quali sono i diritti dei creditori dopo la chiusura delle procedure concorsuali?

Dopo la chiusura delle procedure concorsuali nei confronti di un singolo debitore, i creditori coinvolti nelle stesse possono continuare a perseguire in maniera illimitata la soddisfazione dei loro crediti rimanenti.

I creditori coinvolti nelle procedure concorsuali possono ottenere esecuzione dei loro crediti nei confronti del debitore in virtù di una decisione che stabilisce l’ammissione dei loro crediti, a condizione che tali crediti siano stati ammessi e non siano stati contestati dal debitore all’udienza di riesame. Un credito contestato senza successo equivale a un credito non contestato.

Su proposta del liquidatore o di uno qualsiasi dei creditori, oppure agendo ex officio, l’organo giurisdizionale ordina la prosecuzione della procedura con l’obbiettivo di effettuare una ulteriore distribuzione se, dopo l’udienza finale:

1. sono soddisfatti i prerequisiti per gli importi riservati da distribuire ai creditori;

2. gli importi che sono stati pagati dalla massa fallimentare sono riassorbiti nella massa fallimentare;

3. vengono individuati beni che rientrano nella massa fallimentare.

L’organo giurisdizionale ordina la prosecuzione della procedura ai fini dell’ulteriore distribuzione, indipendentemente dal fatto che tale procedura sia stata chiusa.

L’organo giurisdizionale può astenersi dall’esecuzione dell’ulteriore distribuzione e trasferire l’importo disponibile per la distribuzione ai creditori oppure trasferire il bene che è stato individuato al singolo debitore qualora lo ritenga appropriato in considerazione dell’importo insignificante in questione o dell’esiguo valore del bene e dei costi della prosecuzione della procedura per l’ulteriore distribuzione. L’organo giurisdizionale può subordinare la prosecuzione della procedura ai fini dell’ulteriore distribuzione a un pagamento anticipato a copertura delle spese di tali procedure.

In seguito all’attuazione della distribuzione successiva, l’organo giurisdizionale emette una decisione sulla chiusura della procedura concorsuale.

Dopo che è stata ordinata l’ulteriore distribuzione, il liquidatore distribuisce, secondo l’elenco definitivo, l’importo del quale può disporre liberamente o l’importo ricevuto dalla realizzazione della parte della massa fallimentare che è stata individuata successivamente. Il liquidatore presenta il rendiconto finale all’organo giurisdizionale.

I creditori della massa fallimentare i cui crediti sono divenuti noti al liquidatore:

1. durante la distribuzione parziale, in seguito alla determinazione della quota per la distribuzione;

2. durante la distribuzione finale, dopo la chiusura dell’udienza finale;

3. durante l’ulteriore distribuzione, in seguito alla pubblicazione dell’elenco per tale distribuzione,

possono richiedere il soddisfacimento dei loro crediti soltanto a fronte del saldo residuo della massa fallimentare rimanente in seguito alla distribuzione.

16 Chi deve sostenere costi e spese della procedura concorsuale?

Ciascun creditore sostiene le proprie spese relative alle procedure prefallimentari e concorsuali, fatto salvo quanto diversamente previsto nella SZ.

17 Quali sono le norme relative alla nullità, all'annullabilità o all'inapplicabilità degli atti giuridici a danno della massa fallimentare generale dei creditori?

Gli atti intrapresi prima dell’apertura della procedura concorsuale che ostacolano la soddisfazione uniforme dei creditori coinvolti nel fallimento (e arrecano danno ai creditori) o che favoriscono determinati creditori rispetto ad altri (trattamento preferenziale dei creditori) possono essere contestati dal liquidatore per conto del debitore e dai creditori coinvolti nel fallimento in conformità con le disposizioni della SZ. Omissioni che hanno fatto sì che il debitore abbia perso un diritto o sulla base delle quali sono sorti, mantenuti o garantiti crediti pecuniari nei suoi confronti, sono considerati equivalenti a tali atti.

Un atto che fornisce o consente a un creditore una garanzia o una soddisfazione secondo una maniera e tempistiche congruenti con la sostanza dei suoi diritti (accordo congruente) e che è stato intrapreso negli ultimi tre mesi antecedenti il deposito di una proposta di apertura di una procedura concorsuale può essere contestato se, al momento dell’atto, il debitore era insolvente e il creditore era a conoscenza di tale insolvenza.

Un atto che fornisce o consente a un creditore una garanzia o una soddisfazione in conformità con la sostanza dei suoi diritti può essere contestato se è stato intrapreso dopo il deposito della proposta di apertura di una procedura concorsuale e se il creditore, al momento dell’atto, era a conoscenza dell’insolvenza o della proposta di apertura di una procedura concorsuale.

Si ritiene che il creditore fosse a conoscenza dell’insolvenza o della proposta di apertura di una procedura concorsuale se sapeva o avrebbe dovuto sapere di circostanze dalle quali doveva essere evidente che vi era un’insolvenza o che era stata presentata una tale proposta.

Si ritiene che le persone in stretto rapporto con il debitore al momento dell’atto fossero a conoscenza dell’insolvenza e della proposta di apertura di una procedura concorsuale.

Un atto che fornisce o consente una garanzia o una soddisfazione a un creditore che non aveva il diritto di presentare un credito o che non aveva il diritto di presentare un credito in quel modo o in quel momento, può essere contestato:

1. se è stato intrapreso entro l’ultimo mese antecedente il deposito della proposta di apertura di una procedura concorsuale o in seguito alla presentazione di tale proposta; o

2. se è stato intrapreso entro il terzo o il secondo mese antecedenti il deposito della proposta di apertura di una procedura concorsuale e il debitore era insolvente in quel momento; oppure

3. se l’atto è stato intrapreso entro il terzo o il secondo mese antecedenti il deposito della procedura di fallimento e il creditore sapeva al momento dell’esecuzione dell’atto che lo stesso sarebbe stato lesivo nei confronti dei creditori coinvolti nel fallimento.

Si ritiene che un creditore fosse a conoscenza del fatto che l’atto sarebbe stato lesivo nei confronti di altri creditori se tale creditore era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, di circostanze dalle quali era evidente che i creditori avrebbero subito danni. Si ritiene che le persone in stretto rapporto con il debitore al momento dell’atto fossero a conoscenza del danno che sarebbe stato causato ai creditori nel contesto del fallimento.

Un atto del debitore che possa comportare direttamente un danno ai creditori nel contesto del fallimento può essere contestato:

1. se è stato intrapreso entro i tre mesi antecedenti il deposito della proposta di apertura di una procedura concorsuale e, se il debitore era insolvente al momento dell’atto e la controparte era a conoscenza dell’insolvenza; oppure

2. se è stato intrapreso dopo il deposito della proposta di apertura di una procedura concorsuale e se l’altro soggetto sapeva, o avrebbe dovuto sapere, al momento dell’esecuzione dell’atto, dell’insolvenza o della proposta di apertura di una procedura concorsuale.

Qualsiasi atto del debitore che determini la perdita di uno qualsiasi dei diritti del debitore o che impedisca l’affermazione di uno qualsiasi dei diritti del debitore oppure qualsiasi atto sulla base del quale un credito pecuniario nei confronti del debitore può rimanere valido o fatto valere sono trattati esattamente come un atto che provoca danni diretti ai creditori.

Un atto intrapreso dal debitore negli ultimi dieci anni antecedenti il deposito della proposta di apertura di una procedura concorsuale o successivamente, con l’intenzione di arrecare un danno ai creditori, può essere contestato se la controparte era a conoscenza dell’intenzione del debitore al momento dell’esecuzione dell’atto. La conoscenza di tale intenzione si presume se la controparte sapeva che il debitore era soggetto a minaccia di insolvenza e che tale atto sarebbe stato lesivo nei confronti dei creditori.

Si ritiene che il creditore fosse a conoscenza del fatto che il debitore era soggetto a minaccia di insolvenza e che l’atto in questione avrebbe danneggiato i creditori se detto creditore era a conoscenza, o avrebbe dovuto essere a conoscenza, di circostanze dalle quali doveva essere evidente che il debitore era insolvente e che un tale atto avrebbe danneggiato i creditori.

I contratti per interessi pecuniari stipulati dal debitore e da persone vicine al debitore possono essere contestati se provocano danni diretti ai creditori. Un simile contratto non può essere contestato se è stato concluso più di due anni prima del deposito della proposta di apertura di una procedura concorsuale o se la controparte dimostra che, al momento della conclusione del contratto, non era a conoscenza delle intenzioni del debitore di causare danno ai creditori.

Un atto eseguito dal debitore in assenza di corrispettivo o a fronte di un corrispettivo insignificante può essere contestato a meno che non sia stato intrapreso quattro anni prima del deposito della proposta di apertura di una procedura concorsuale. Nel caso di un regalo occasionale di valore insignificante, l’atto non può essere contestato.

Un atto tramite il quale un socio dell’impresa presenta un credito per il rimborso di un prestito utilizzato per la sostituzione di capitale oppure un credito analogo è nullo:

1. se fornisce una garanzia e se l’atto è stato eseguito nei cinque anni immediatamente antecedenti il deposito della proposta di apertura di una procedura concorsuale o successivamente;

2. se garantisce la soddisfazione e se l’atto è stato eseguito nell’anno immediatamente antecedente il deposito della proposta di apertura di una procedura concorsuale o successivamente.

Un atto tramite il quale la quota del socio accomandante della società viene restituita, in toto o in parte, allo stesso oppure mediante il quale detto socio rinuncia, in toto o in parte, alla propria quota della perdita sostenuta può essere contestato se il contratto sul quale si basa tale atto è stato concluso nel corso dell’ultimo anno antecedente il deposito della proposta di apertura di una procedura concorsuale contro la società o successivamente. Lo stesso vale nel caso in cui il socio accomandante viene liquidato ai sensi del contratto.

In caso di un accordo congruente, i pagamenti da parte del debitore previsti mediante cambiali non possono essere reclamati dal destinatario se, in base alla legge sugli strumenti negoziabili, il destinatario (nel caso in cui rifiutasse di accettare il pagamento) perderebbe un credito nei confronti di altri debitori.

Si ritiene che un atto sia stato intrapreso nel momento in cui si sono verificati i suoi effetti giuridici.

Se ai fini della validità giuridica di un atto è necessaria un’iscrizione in un registro, albo o archivio pubblico, si presume che l’atto sia stato eseguito non appena sono state soddisfatte le altre condizioni preliminari di validità, la dichiarazione di intenti del debitore a effettuare tale iscrizione diventa vincolante e la controparte presenta una richiesta di iscrizione di una modifica avente forza giuridica. Tale disposizione si applica anche alle richieste di iscrizione anticipata atte a garantire il diritto a una modifica avente forza giuridica.

Se un atto è soggetto a una condizione o a una scadenza, viene preso in considerazione il momento in cui è stato effettuato e non il momento in cui si verifica la condizione o la scadenza.

Un atto per il quale è stato ottenuto un titolo esecutivo e un atto intrapreso nell’ambito del processo di esecuzione possono essere contestati.

Se il debitore ha accettato per una sua prestazione un corrispettivo del medesimo valore che è diventato direttamente parte del suo patrimonio, l’atto alla base di tale prestazione può essere contestato soltanto a condizione che sussista un danno intenzionale.

Per conto del debitore, il liquidatore può contestare gli atti del debitore previa approvazione da parte dell’organo giurisdizionale. Il reclamo è presentato nei confronti del soggetto in relazione al quale è stato eseguito l’atto contestato.

Il liquidatore può presentare un reclamo per contestare atti entro un anno e mezzo dalla data dell’apertura della procedura concorsuale.

Ciascun creditore coinvolto nel fallimento può proporre un’azione al fine di contestare gli atti per proprio conto e a proprie spese se:

- il liquidatore non ha intentato alcuna azione per contestare tali atti entro il termine previsto dall’articolo 212, terzo comma, della SZ (entro tre mesi dalla scadenza del termine previsto all’articolo 212, terzo comma, della SZ);

- il liquidatore ritira un’azione destinata a contestare tali atti (entro tre mesi dalla pubblicazione della decisione finale che conferma il ritiro dell’azione sul bollettino elettronico dell’organo giurisdizionale);

- il creditore ha precedentemente richiesto una dichiarazione al liquidatore e quest’ultimo ha dichiarato di non intendere promuove alcuna azione per contestare gli atti in questione (entro tre mesi dalla pubblicazione della dichiarazione del liquidatore sul bollettino elettronico dell’organo giurisdizionale);

- il creditore ha precedentemente richiesto una dichiarazione al liquidatore e quest’ultimo non ha dichiarato entro un termine di tre mesi se intende o meno promuove alcuna azione per contestare gli atti in questione (entro tre mesi dalla pubblicazione della richiesta a effettuare tale dichiarazione).

Se la richiesta di impugnazione di atti viene accolta, l’atto contestato non ha alcun effetto giuridico nei confronti della massa fallimentare e la controparte è tenuta a restituire alla massa fallimentare tutti i benefici materiali acquisiti attraverso il negozio contestato, salvo diversamente specificato nella SZ. Una proposta di esecuzione basata sulla decisione di accoglimento della richiesta di contestazione di atti può essere presentata dal liquidatore in nome e per conto del debitore o della massa fallimentare, nonché da un creditore coinvolto nel fallimento per proprio conto e a favore del debitore o della massa fallimentare.

Un soggetto che accetta di effettuare una prestazione in assenza di corrispettivo o a fronte di un corrispettivo insignificante deve restituire ciò che ha ricevuto soltanto se tale soggetto ha ottenuto un arricchimento da tale prestazione, a meno che detto soggetto non fosse a conoscenza, o non avrebbe dovuto essere a conoscenza, del fatto che tale prestazione avrebbe danneggiato i creditori.

Una decisione finale emessa nel contesto di un’azione promossa per impugnare atti è applicabile nei confronti del debitore, della massa fallimentare e di tutti i creditori coinvolti in un fallimento, salvo diversamente specificato nella SZ.

Se l’organo giurisdizionale ha accolto la richiesta di contestazione di un atto, l’opponente è tenuto a restituire alla massa fallimentare tutti i benefici materiali acquisiti attraverso il negozio contestato. Dopo che tali benefici sono stati restituiti alla massa fallimentare, i creditori che hanno agito da attori hanno diritto alla soddisfazione preferenziale di tali benefici in proporzione all’ammontare dei loro crediti ammessi.

Gli atti del debitore possono essere contestati presentando un’opposizione nel contesto di un’azione legale senza limiti di tempo.

Un atto può essere contestato anche nei confronti di un erede o di un altro successore universale dell’opponente.

Un atto può essere contestato nei confronti di altri successori legali dell’opponente.

1. se, al momento dell’acquisizione, il successore legale era a conoscenza delle circostanze sulle quali si basa l’annullabilità dell’acquisizione del suo predecessore legale;

2. se, al momento dell’acquisizione, il successore legale era un soggetto che aveva uno stretto rapporto con il debitore, a meno che non sia in grado di dimostrare che all’epoca non era a conoscenza delle circostanze sulle quali si basa l’annullabilità dell’acquisizione del suo predecessore legale;

3. se ciò che è stato acquisito è stato trasferito al successore legale in assenza di corrispettivo o a fronte di un corrispettivo insignificante.

Un atto intrapreso dopo l’apertura della procedura concorsuale che rimane valido secondo le norme sulla protezione della fiducia nei registri pubblici può essere contestato in conformità alle norme sulla contestazione di atti intrapresi prima dell’apertura di procedure concorsuali.

Ultimo aggiornamento: 13/02/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.