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L’ordinamento portoghese prevede un procedimento speciale semplificato applicabile alle controversie cui si riferisce la presente domanda.
Il procedimento semplificato speciale per esigere l’adempimento di obblighi pecuniari considerati di scarso valore o derivanti da operazioni commerciali si applica agli importi che non superino i 15 000,00 EUR.
Il procedimento è facoltativo.
Nell’ordinamento portoghese non vi sono moduli per le azioni dichiarative.
Il regime di assistenza legale si applica a tutte le istanze a prescindere dalla natura della causa.
Nelle cause di valore pari o inferiore a 5 000 EUR, se le parti non hanno nominato un rappresentante legale o se questi non si presenta all’udienza in cui si svolge il contraddittorio e viene pronunciata la sentenza, è il giudice che procede all’interrogatorio dei testimoni.
Per quanto riguarda la raccolta di prove questo procedimento prevede disposizioni meno rigorose e più flessibili rispetto alla normale azione dichiarativa.
L’intento di ridurre il livello di rigore e aumentare la flessibilità si traduce nelle seguenti regole istruttorie:
a) le prove vengono presentate all’udienza. Le parti possono presentare soltanto tre testimoni se l’importo da recuperare è inferiore a 5 000 EUR, o cinque testimoni negli altri casi. Tuttavia, non sono ammessi più di tre testimoni per ciascuno dei fatti che si vogliono provare, prescindendo dai testimoni che abbiano dichiarato di non essere a conoscenza dei fatti;
b) l’udienza si svolge entro trenta giorni. Se il valore dell’azione è inferiore a 5 000 EUR non è necessario stabilire una data in accordo con gli eventuali rappresentanti legali;
c) se il valore dell’azione è inferiore alla soglia suddetta, l’assenza di una delle parti, anche nel caso che sia giustificata, non è motivo di rinvio dell’udienza, ne lo è l’assenza dei rappresentanti legali, sebbene sia giustificata;
d) se il valore della causa è superiore alla soglia suddetta ed è necessario rinviare l’udienza, questa avrà luogo entro i successivi trenta giorni. Non è consentito un secondo differimento;
e) se il giudice, per decidere adeguatamente, ritiene indispensabile condurre ulteriori indagini, sospende l’udienza al momento ritenuto più opportuno e stabilisce una data per le indagini, tenendo conto che il procedimento deve concludersi entro trenta giorni;
f) la prova periziale è sempre presentata da un unico perito;
g) dopo la presentazione delle prove, ciascuno dei rappresentanti legali può procedere ad una breve arringa.
Questo procedimento si svolge oralmente, come gli altri.
Le norme relative al contenuto della sentenza sono più flessibili, poiché la motivazione deve sempre essere sintetica, ossia chiara e concisa.
Inoltre, il giudice non deve scrivere la sentenza, ma la detta direttamente perché sia passata agli atti.
Anche la decisione giudiziaria da pronunciare nel caso che il convenuto, citato personalmente, non presenti contestazioni, ha una struttura molto più snella, in quanto l’unica azione del giudice, che avrà gli effetti di una sentenza, consiste nel conferire forza esecutiva alla domanda, salvo quando vi siano le condizioni per un’eccezione dilatoria o qualora la domanda sia manifestamente irricevibile.
Le eccezioni dilatorie (vizi procedurali tanto rilevanti che impediscono al giudice di statuire sulla domanda e lo inducono quindi ad assolvere il convenuto) oppure il rigetto della domanda dell’attore in quanto manifestamente infondata, sono possibili soltanto se assumono carattere evidente.
Non esistono restrizioni.
Entro cinque giorni dalla pronuncia della decisione finale, le parti aventi diritto al rimborso delle spese inviano le rispettive note integrative al tribunale, affinché le inoltri alla parte soccombente.
La nota deve contenere le seguenti informazioni:
a) nome della parte, numero della causa, nome del rappresentante legale o dell’ufficiale giudiziario;
b) in una rubrica separata, gli importi versati dalla parte a titolo di spese processuali;
c) in una rubrica separata, gli importi versati a titolo di spese;
d) in un’ulteriore voce di spesa si indicano gli onorari dei rappresentanti legali, tranne nel caso in cui tali importi siano superiori al 50% delle spese giudiziarie totali sostenute dalla parte soccombente e dalla parte vincitrice;
e) indicazione della somma da ricevere.
Le spese sono pagate direttamente dalla parte soccombente alla parte creditrice, fatte salve le disposizioni di cui all’Articolo 540 del codice di procedura civile.
In conformità delle disposizioni del codice civile, la parte soccombente è tenuta a pagare i seguenti importi a titolo di rimborso spese:
a) importi relativi alle spese di giudizio della parte vittoriosa, in proporzione alla retribuzione;
b) gli importi versati dalla parte vittoriosa a titolo di spese;
c) il 50% delle spese giudiziarie totali pagate dalla parte soccombente e dalla parte vittoriosa, a titolo di rimborso delle spese sostenute da quest’ultima per gli onorari del rappresentante legale, su presentazione della suddetta nota integrativa;.
Non vi sono norme proprie relative ai ricorsi in questo tipo di procedimento, poiché non vi sono esclusioni o limitazioni specifiche della possibilità di presentare ricorso. I ricorsi sono o meno ricevibili in conformità delle disposizioni generali.
Per informazioni supplementari si possono consultare i seguenti siti:
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