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Controversie di modesta entità

Portogallo
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Nel diritto nazionale esistono due procedimenti specifici per le controversie di modesta entità (previsti dal DL n. 269/98):

  • l'azione speciale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti da un contratto, che costituisce una procedura dichiarativa rapida e semplificata;
  • l'ingiunzione, che è diretta a emettere un titolo esecutivo per una domanda di inadempimento di un debito di modesta entità.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Le due procedure speciali di cui sopra si applicano quando sono soddisfatti i seguenti requisiti:

  • Si tratta di un'obbligazione pecuniaria (obrigação em dinheiro)
  • Tale obbligazione deriva da un contratto
  • Il suo valore è inferiore o uguale a 15 000 EUR.

1.2 Applicazione del procedimento

L'autore ha la facoltà di utilizzare le procedure indicate nella risposta alla domanda 1

1.3 Moduli

Nell'ambito dell'azione speciale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti da un contratto, la domanda e la contestazione non devono essere articolate, ossia le richieste non devono essere numerate da articoli. Quando sono sottoscritte da un rappresentante autorizzato, queste devono essere inviate per via elettronica con mezzi propri resi disponibili dal sistema informatico di supporto ai tribunali, a meno che questi non invochi un'impossibilità ad agire in tal senso. Nel caso in cui queste siano sottoscritte dalle parti, esse non sono soggette ad alcuna forma e possono essere inviate al Tribunale per posta o via fax.

L'ingiunzione deve essere disposta mediante un modulo separato disponibile sul sito https://www.citius.mj.pt/Portal/consultas/Injuncoes/Injuncoes.aspx. L'utilizzo di tale modulo è obbligatorio sia per la parte che per il suo rappresentante autorizzato.

Il modulo di ingiunzione deve essere inviato per via elettronica, tramite il sistema informatico di supporto ai tribunali, quando è sottoscritto da un rappresentante autorizzato (a meno che non sostenga di avere un giusto impedimento). Quando è sottoscritto dalla parte, il modulo di ingiunzione va consegnato su supporto cartaceo.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Il regime di patrocinio a spese dello Stato si applica a tali procedimenti (ad esempio, la nomina di un avvocato, il pagamento degli onorari di un avvocato, il pagamento delle spese di giudizio e altri procedimenti).

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Nell'ambito dell'azione speciale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti da un contratto, le norme relative all'assunzione delle prove sono le seguenti:

  • Le prove sono presentate all'udienza
  • Ciascuna parte può presentare fino a tre testimoni se il valore della controversia non supera 5 000 EUR, o un massimo di cinque testimoni in tutti gli altri casi. In entrambi i casi, la parte non può presentare più di tre testimoni per ciascuno dei fatti che intende dimostrare.
  • Nelle controversie il cui valore non supera 5 000 EUR in cui le parti non hanno nominato un rappresentante giudiziario o se queste non vi compaiono, è il giudice a esaminare i testimoni.
  • Le perizie sono effettuate da un unico esperto
  • Il giudice può disporre prove supplementari che ritenga indispensabili ai fini di una corretta decisione della controversia. In tal caso, il giudice può sospendere l'udienza nel momento che ritiene più opportuno e fissare il giorno per la sua prosecuzione. Il giudizio deve concludersi entro 30 giorni.

Nel provvedimento di ingiunzione:

  • qualora il convenuto non si sia opposto e questi sia stato informato, non vi è alcuna produzione di prove e l'autorità giurisdizionale competente apporrà nella richiesta d'ingiunzione la seguente formula: Questo documento ha forza esecutiva
  • In caso di opposizione, l'ingiunzione sarà seguita dall'azione speciale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti da un contratto e ad essa si applicherà il rispettivo sistema probatorio.
  • Se non è possibile informare il convenuto, l'ingiunzione è distribuita come procedimento comune se il richiedente lo ha indicato; in caso contrario, il cancelliere rinvia l'ingiunzione al ricorrente.

1.6 Procedura scritta

Nel provvedimento di ingiunzione il procedimento è integralmente per iscritto al momento della notifica al convenuto e questi non si è opposto.

Nell'ambito dell'azione speciale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti da un contratto, qualora vengano prodotte prove testimoniali, il testimone può deporre per iscritto se venuto a conoscenza di fatti in virtù dell'esercizio delle sue funzioni.

In tali casi, la dichiarazione è fornita con atto scritto, datato e firmato dal testimone, indicante la causa a cui si riferisce, i fatti noti e i motivi per cui è a conoscenza.

1.7 Contenuto della decisione

Nell'ambito dell'azione speciale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti da un contratto, in cui il giudice terrà l'udienza, la decisione è resa oralmente, messa a verbale e corredata di una motivazione sommaria.

Nel provvedimento di ingiunzione, quando viene emesso, non esiste una sentenza vera e propria, ma la semplice apposizione della formula esecutiva da parte dell'ufficiale giudiziario.

1.8 Rimborso delle spese

Le spese della parte vincitrice sono a carico della parte soccombente in proporzione alla sua soccombenza. Pertanto, la parte vincitrice può ottenere il rimborso totale o parziale delle seguenti spese: spese di giudizio pagate; le spese sostenute dalla parte per le testimonianze raccolte qualora non sia stata essa a richiedere tale mezzo di prova o non se ne sia avvalsa; la remunerazione corrisposta all'agente incaricato dell'esecuzione e le spese sostenute da quest'ultimo (ad esempio, quando la citazione del convenuto è notificata dall'agente incaricato dell'esecuzione); gli onorari del rappresentante autorizzato e le spese da lui sostenute.

Gli importi da rimborsare devono essere indicati in una motivazione. Detta motivazione deve essere inviata dalla parte che ha diritto al rimborso, al Tribunale di primo grado, alla parte soccombente e all'ente di esecuzione ove sia intervenuto, entro cinque giorni dalla data in cui la sentenza è divenuta definitiva.

La motivazione contiene le seguenti informazioni:

  • indicazione della parte, della causa e del rappresentante autorizzato o l'agente incaricato dell'esecuzione;
  • indicazione degli importi versati dalla parte a titolo di spese di giudizio
  • indicazione degli importi pagati in relazione a spese sostenute in precedenza dall'agente incaricato dell'esecuzione
  • indicazione degli importi pagati a titolo di onorario al rappresentante autorizzato o all'agente incaricato dell'esecuzione
  • Indicazione del credito.

Di norma, le spese sono pagate direttamente dalla parte soccombente alla parte creditrice, a meno che non sia diversamente previsto dalla legge.

1.9 Possibilità d’impugnazione

Le decisioni giudiziarie emesse nell'ambito dell'azione speciale per l'adempimento di obbligazioni pecuniarie derivanti da un contratto possono essere impugnate in appello, purché il valore della causa sia superiore a 5 000 EUR e la decisione impugnata sia sfavorevole al ricorrente in valore superiore a 2 500 EUR.

Si tratta di una forma di ricorso ordinario. Inoltre, vi sono anche norme sui ricorsi straordinari previste dalla legislazione nazionale che vengono applicate.

Nell'ambito del provvedimento ingiuntivo, è necessario proporre ricorso al giudice avverso l'atto di rigetto della domanda di ingiunzione e contro l'atto di rigetto dell'apposizione della formula esecutiva, effettuata dall'ufficiale giudiziario.

Link utili

DL n. 269/98, del 01 settembre, consultabile all'indirizzo http://www.pgdlisboa.pt/leis/lei_mostra_articulado.php?nid=574&tabela=leis

Il portale Citius del ministero della Giustizia è disponibile all'indirizzo https://www.citius.mj.pt/.

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Ultimo aggiornamento: 05/01/2024

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