Controversie di modesta entità

Polonia
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Nel diritto polacco esiste un procedimento semplificato, che è disciplinato dagli articoli dal 5051 al 50514 del kodeks postępowania cywilnego (codice di procedura civile).

Tale procedimento semplificato prevede la razionalizzazione e ottimizzazione dei procedimenti di assunzione delle prove e di impugnazione, accelerando e semplificando i relativi procedimenti giudiziali e introducendo requisiti di forma più restrittivi per le parti, nonché obbligando queste ultime ad agire nell'ambito di una normativa ben strutturata per la relativa azione.

Il codice di procedura civile polacco incorpora il procedimento europeo per le controversie di modesta entità. Tale procedimento è stato istituito dal regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità con l'obiettivo di razionalizzare e semplificare i procedimenti in materia civile e commerciale. Tale regolamento si applica a tutti gli Stati membri ad eccezione della Danimarca. È stato recepito nella legge polacca tramite gli articoli dal 50521 al 50527a del codice di procedura civile.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Il procedimento semplificato è utilizzato nei casi seguenti che rientrano nel contesto della competenza giurisdizionale dei sądy rejonowe (tribunali circondariali):

  • controversie nel contesto di contratti, nonché controversie relative alla garanzia per i vizi occulti, alla garanzia di qualità oppure all'incompatibilità di beni di consumo rispetto a un contratto di vendita al consumatore, qualora il valore non supera i 20 000 PLN;
  • controversie relative al pagamento di canoni di locazione per abitazioni e spese a carico degli affittuari, nonché relative a spese per l'utilizzo di un'abitazione in una cooperativa immobiliare, indipendentemente dal valore della controversia.

Secondo la giurisprudenza della Sąd Najwyższy (Corte suprema), le controversie per inadempimento o esecuzione insoddisfacente di un obbligo rientrano nell'applicazione del procedimento semplificato se il valore della causa non supera i 20 000 PLN. Se l'attore rivendica un importo inferiore a 20 000 PLN che costituisce il residuo di un credito già soddisfatto per un importo superiore a 20 000 PLN, anche tale controversia sarà presa in considerazione nel quadro del procedimento semplificato. L'affermazione "nel contesto di contratti" significa che le controversie derivanti da atti illeciti, da arricchimento senza causa e dall'esistenza di proprietà di beni, comproprietà o dalla comunione di diritti o dall'esistenza di altri diritti di proprietà la cui acquisizione o il cui esercizio danno luogo a obbligazioni non possono essere esaminate nel quadro del procedimento semplificato. Nemmeno le controversie risultanti da negozi giuridici diversi dai contratti possono essere esaminate avvalendosi della suddetta procedura: negozi giuridici unilaterali, gestione di affari senza autorizzazione (negotiorum gestio), quota di legittima e obbligazioni derivanti da una decisione amministrativa o direttamente da disposizioni di legge.

La procedura semplificata può essere applicata nei casi che coinvolgono persone fisiche e persone giuridiche o imprese, dipendenti e datori di lavoro. Di conseguenza, l'applicazione di questa procedura non è limitata dal tipo di soggetto. Ciò significa che le questioni economiche o attinenti al personale possono essere esaminate avviando un procedimento semplificato.

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità rientra nella competenza giurisdizionale dei tribunali circondariali e dei sądy okręgowe (tribunali regionali) e degli ufficiali giudiziari in conformità con la competenza territoriale come specificato nel codice di procedura civile (articolo 16 del codice di procedura civile, in combinato disposto con gli articoli 17 e 50522 dello stesso).

In conformità con il regolamento di cui sopra, si considerano controversie di modesta entità le controversie in materia civile e commerciale (ivi comprese le questioni relative ai consumatori) e i casi in cui il valore di una controversia, esclusi gli interessi, i diritti e le spese, non eccede i 5 000 EUR (alla data in cui l'organo giurisdizionale competente riceve il modulo di domanda).

1.2 Applicazione del procedimento

A norma dell'articolo 5053, qualsiasi serie di procedimenti basati sulla procedura semplificata può riguardare una sola controversia. Diverse controversie possono essere riunite in una unica controversia soltanto se derivano dallo stesso contratto o da contratti dello stesso tipo. Qualora più controversie siano riunite in violazione della legge, il presidente del tribunale ordinerà che la causa sia rinviata a norma dell'articolo 1301 del codice di procedura civile nel caso in cui la domanda di correzione di tale vizio di forma non abbia avuto esito positivo. Se l'attore sta avanzando una domanda parziale rispetto a una controversia, il caso sarà considerato in base alla procedura semplificata qualora quest'ultima sia applicabile all'intera controversia derivante dai fatti addotti dall'attore. Ai sensi del procedimento semplificato non è possibile modificare le controversie. Domande riconvenzionali e compensazioni sono ammesse qualora sia possibile esaminare le controversie avviando un procedimento semplificato. Intervento volontario o coatto, intervento ad adiuvandum, chiamata in giudizio (litis denuntiatio) e modifiche delle parti non sono ammessi.

I casi sono esaminati avviando un procedimento semplificato indipendentemente dalle volontà delle parti; il che significa che detto procedimento è obbligatorio.

1.3 Moduli

Ai sensi del codice di procedura civile (articolo 5052 in combinato disposto con l'articolo 125, secondo comma), tutti gli atti processuali, tra cui domande principali, controricorsi, domande di revocazione di sentenze contumaciali oppure atti processuali contenenti prove rese durante il procedimento semplificato, devono essere presentati su moduli ufficiali.

Tali moduli ufficiali sono disponibili presso gli uffici comunali, le cancellerie dei tribunali e sul sito del ministero della Giustizia (http://bip.ms.gov.pl/pl/formularze). Il mancato utilizzo di un modulo obbligatorio costituisce una irregolarità formale.

Ai sensi delle disposizioni generali del codice di procedura civile (articolo 130), qualora un atto processuale che avrebbe dovuto essere presentato su un modulo ufficiale sia stato presentato in altro modo o non possa essere accolto perché altre condizioni formali non sono state rispettate, l'organo giurisdizionale chiede alla parte di rettificare o completare l'atto oppure di rimediare ai vizi di forma entro una settimana e invia l'atto processuale a tale parte. La richiesta di rettifica dei vizi di forma deve specificare tutte le irregolarità constatate nell'atto processuale. Qualora la parte non si conformi entro la scadenza del termine oppure venga presentato nuovamente un atto processuale viziato nella forma, il presidente dell'organo giurisdizionale ordinerà la restituzione di detto atto.

A norma del procedimento europeo per le controversie di modesta entità, vi sono quattro moduli standard, forniti come allegati del regolamento di cui sopra. Questi moduli sono: un modulo di domanda, un modulo per la richiesta da parte di un organo giurisdizionale di completamento o rettifica di un modulo di domanda, un modulo di replica e un certificato relativo a una sentenza emessa nell'ambito del procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Nel procedimento semplificato si applica il principio della concentrazione delle prove. L'organo giurisdizionale ignorerà le asserzioni e le pretese avanzate dalle parti, nonché le richieste di mezzi probatori presentate dalle stesse successivamente all'introduzione di una domanda principale, di una domanda riconvenzionale o di una domanda di revocazione di sentenza contumaciale, oppure dopo la conclusione della prima udienza di comparizione (sistema di preclusione), a meno che la parte non dimostri che le stesse non potevano essere presentate prima, o non fosse necessario farlo (a discrezione del giudice). Ciò è dovuto alla celerità del procedimento semplificato. Se l'organo giurisdizionale conclude che è impossibile o molto difficile dimostrare definitivamente l'ammontare di una pretesa, può stabilire un importo appropriato nella sentenza a sua discrezione, dopo aver considerato tutte le circostanze della fattispecie. Qualora l'organo giurisdizionale concluda che il caso è particolarmente complesso oppure che è necessaria una conoscenza specifica per risolverlo, il caso sarà esaminato nel contesto di un procedimento ordinario. L'organo giurisdizionale può convocare testimoni e altre persone nella maniera che ritiene più opportuna per ridurre al minimo i costi del procedimento semplificato. Al fine di accelerare il procedimento semplificato, è esclusa la possibilità di ricorrere a perizie (articolo 5056 del codice di procedura civile).

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Nel procedimento semplificato si applica il principio della concentrazione delle prove. L'organo giurisdizionale ignorerà le asserzioni e le pretese avanzate dalle parti, nonché le richieste di mezzi probatori presentate dalle stesse successivamente all'introduzione di una domanda principale, di una domanda riconvenzionale o di una domanda di revocazione di sentenza contumaciale, oppure dopo la conclusione della prima udienza di comparizione (sistema di preclusione), a meno che la parte non dimostri che le stesse non potevano essere presentate prima, o non fosse necessario farlo (a discrezione del giudice). Ciò è dovuto alla celerità del procedimento semplificato. Se l'organo giurisdizionale conclude che è impossibile o molto difficile dimostrare definitivamente l'ammontare di una pretesa, può stabilire un importo appropriato nella sentenza a sua discrezione, dopo aver considerato tutte le circostanze della fattispecie. Qualora l'organo giurisdizionale concluda che il caso è particolarmente complesso oppure che è necessaria una conoscenza specifica per risolverlo, il caso sarà esaminato nel contesto di un procedimento ordinario. L'organo giurisdizionale può convocare testimoni e altre persone nella maniera che ritiene più opportuna per ridurre al minimo i costi del procedimento semplificato. Al fine di accelerare il procedimento semplificato, le perizie non sono considerate ammissibili (articolo 5056 del codice di procedura civile).

1.6 Procedura scritta

Come regola generale, il procedimento semplificato consiste in un procedimento scritto. La maggior parte delle domande presentate dalle parti devono essere presentate su moduli ufficiali speciali. Tuttavia, le domande possono anche essere presentate verbalmente in base alla procedura prevista per il procedimento semplificato.  Una parte può chiedere che le motivazioni di una sentenza vengano precisate immediatamente dopo la pronuncia della sentenza stessa (articolo 5058 del codice di procedura civile). Una parte presente all'udienza durante la quale viene pronunciata la sentenza può rinunciare al suo diritto di impugnazione per mezzo di una dichiarazione depositata successivamente alla pronuncia della sentenza. Qualora tutte le parti ammissibili rinuncino al diritto di impugnare la sentenza, quest'ultima diviene definitiva e vincolante.

Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità è un procedimento scritto (articolo 125, secondo comma, in combinato disposto con l'articolo 505(21) del codice di procedura civile).

1.7 Contenuto della decisione

Qualora l'organo giurisdizionale concluda che il caso è particolarmente complesso oppure che è necessaria una conoscenza specifica per risolverlo, allora, ai sensi dell'articolo 5057 del codice di procedura civile, il caso può essere esaminato da detto organo giurisdizionale nel contesto del procedimento ordinario. In questo caso, non viene addebitato alcun supplemento. Il caso è esaminato dall'organo giurisdizionale al quale per primo era stato sottoposto, applicando un procedimento opportuno diverso da quello semplificato. Una decisione dell'organo giurisdizionale a norma dell'articolo 5057 viene pronunciata nel corso di un'udienza come una decisione nei confronti della quale non è possibile presentare ricorso.

1.8 Rimborso delle spese

Gli attori sono tenuti a pagare i diritti di cancelleria per la presentazione di una domanda principale nel caso in cui decidano di avviare un procedimento semplificato, così come avviene in caso di procedimento ordinario. Tuttavia, i diritti per le controversie soggette al procedimento semplificato sono disciplinate da norme diverse, ossia dall'articolo 28 della legge sulle spese processuali (cause civili) del 28 luglio 2005. L'articolo prevede un importo forfetario che dipende dall'importo della controversia o dall'oggetto del contratto. Per gli importi che seguono si applicano le tasse corrispondenti indicate:

  • fino a 2 000 PLN: diritti pari a 30 PLN;
  • tra 2 000 PLN e 5 000 PLN: diritti pari a 100 PLN;
  • tra 5 000 PLN e 7 500 PLN: diritti pari a 250 PLN;
  • oltre i 7 500 PLN: diritti pari a 300 PLN.

Nel contesto di un procedimento semplificato, i costi sono addebitati alle parti in conformità con le norme generali di cui agli articoli da 98 a 110 del codice di procedura civile. Ai sensi dell'articolo 98 del codice di procedura civile, la parte soccombente è tenuta, su istanza della controparte, a rimborsare all'altra parte i costi per l'azione di esercizio dei diritti e di difesa. L'organo giurisdizionale addebita i costi a una o a entrambe le parti in ogni sentenza che definisce una causa in un determinato grado.

1.9 Possibilità d’impugnazione

Nei confronti delle sentenze pronunciate a norma del regolamento è possibile presentare ricorso presso la corte d'appello. Qualora la sentenza sia stata emessa dal tribunale circondariale (sąd rejonowy), il ricorso viene presentato tramite tale organo giurisdizionale presso il tribunale regionale (sąd okręgowy); qualora, invece, la sentenza sia stata pronunciata dal tribunale regionale, il ricorso viene presentato tramite quest'ultimo tribunale presso la corte d'appello (sąd apelacyjny) (articoli 367 e 369 del codice di procedura civile, in combinato disposto con gli articoli 505 (26) e 505 (27) dello stesso).

Se le condizioni di cui all'articolo 7 paragrafo 3, del regolamento sono soddisfatte, l'organo giurisdizionale emette una sentenza contumaciale. Il convenuto può presentare ricorso contro una sentenza contumaciale presso il tribunale che ha pronunciato la stessa. In caso di esito sfavorevole della causa, l'attore può ricorrere in conformità con le norme generali (articolo 339, paragrafo 1, articolo 342 e articolo 344, paragrafo 1, del codice di procedura civile).

Ultimo aggiornamento: 11/03/2022

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