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Controversie di modesta entità

Irlanda del Nord
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

In Irlanda del Nord esiste una procedura per le controversie di modesta entità. Gli organi giurisdizionali competenti per le controversie di modesta entità sono istituiti per consentire la trattazione informale di alcune tipologie di controversie di modesta entità presso una County court (tribunale di contea), senza la necessità di ricorrere a un avvocato.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

In genere la procedura per le controversie di modesta entità può essere utilizzata se l'importo in denaro o il valore dei beni oggetto della controversia non supera 3 000 GBP. Sono tuttavia escluse alcune domande, ad esempio quelle relative a lesioni personali, diffamazione o calunnia, lasciti o rendite, proprietà terriere, beni coniugali e incidenti stradali.

1.2 Applicazione del procedimento

La procedura è opzionale e il giudice può, in talune circostanze, decidere che un'istanza sia deferita alla County court.

1.3 Moduli

Le County Court Rules (Northern Ireland) 1981 [S.R.1981 n. 225] (regolamento dei tribunali di contea (Irlanda del Nord) del 1981) prevedono diversi moduli da utilizzare nel corso di una procedura per le controversie di modesta entità. Vi sono moduli prestabiliti per avviare il procedimento, contestare la domanda e accettare le proprie responsabilità. Vi è altresì un modulo per la richiesta di una sentenza in contumacia, nonché un modulo per l'annullamento della sentenza.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

La procedura per le controversie di modesta entità è informale per natura. Il personale dell'organo giurisdizionale potrà assistere nella compilazione dei moduli necessari e nella spiegazione della procedura. Non potrà tuttavia offrire consulenza legale.

Le parti in causa possono ottenere assistenza anche presso un Citizens' Advice Bureau (Ufficio di consulenza ai cittadini) o i centri di consulenza ai consumatori.

Le parti affette da una disabilità che renda difficile presentarsi in aula o comunicare possono contattare il funzionario del servizio per gli utenti dell'organo giurisdizionale interessato, che potrà fornire ulteriore assistenza.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Gli organi giurisdizionali per le controversie di modesta entità sono informali e non applicano le norme rigorose previste altrimenti in materia di prove. L'organo giurisdizionale può pertanto adottare in sede di udienza qualunque tipo di procedimento ritenga equo. Tutte le parti devono, fatte salve eventuali opposizioni legali, dare il proprio accordo per essere sentite dal giudice sotto giuramento.

1.6 Procedura scritta

Se la causa non si svolge in contraddittorio e concerne un importo stabilito, la domanda potrà essere esaminata senza udienza, a mezzo di sola prova scritta. Si tratta in questo caso di una sentenza emessa in contumacia.

1.7 Contenuto della decisione

Di norma il giudice presenta la propria decisione oralmente, spiegandone le motivazioni. Può tuttavia scegliere di formulare la sentenza per iscritto.

1.8 Rimborso delle spese

Esistono alcune limitazioni al rimborso delle spese. Attualmente il giudice può disporre che vengano pagate le spese seguenti:

  • spese di giudizio;
  • spese peritali.

Laddove una parte abbia tenuto un comportamento irragionevole, il giudice può condannare detta parte al pagamento delle spese. Se il procedimento è stato correttamente avviato presso la County court, il giudice può riconoscere un adeguato rimborso delle spese.

1.9 Possibilità d’impugnazione

Se la parte soccombente era presente o rappresentata all'udienza, è possibile impugnare la decisione soltanto chiedendo al giudice di indicarne le motivazioni e all'High Court (Alta Corte) di determinare se la decisione del giudice è corretta sotto il profilo giuridico.

Laddove la parte soccombente non fosse presente né rappresentata all'udienza e contatti l'ufficio competente per le controversie di modesta entità dopo l'emissione di un decreto o di una sentenza per comunicare di non avere ricevuto la domanda o di non averla ricevuta in tempo per poter presentare una replica oppure non abbia risposto in tempo per altre ragioni, sarà invitata a presentare un'istanza di annullamento del decreto. La parte vittoriosa riceverà una copia dell'istanza e sarà invitata a rispondervi per iscritto entro 14 giorni. Il giudice, considerata l'istanza e le eventuali risposte, può:

  • decidere che sussiste un valido motivo per l'assenza di risposta del convenuto, annullare la sentenza senza tenere un'udienza e dare istruzioni sull'evoluzione della causa. L'ufficio competente per le controversie di modesta entità notificherà alle parti l'ordinanza emessa dal giudice;
  • fissare una data per l'udienza relativa all'istanza di annullamento del decreto. Le parti saranno informate della data e invitate a presentarsi. L'ufficio competente per le controversie di modesta entità trasmetterà inoltre alle parti una copia dell'ordinanza emessa dal giudice dopo avere esaminato l'istanza di annullamento.

Allo stesso modo, se la documentazione della parte soccombente viene restituita all'ufficio competente per le controversie di modesta entità dai servizi postali ed è chiaro che detta parte non era a conoscenza della presentazione della domanda, l'ufficio giudiziario chiederà al giudice di revocare gli eventuali decreti emessi e comunicherà alla parte vittoriosa di fornire ulteriori informazioni, ad esempio un altro indirizzo del convenuto.

Link correlati

Ulteriori informazioni sulle procedure sono disponibili sul sito web del Northern Ireland Courts and Tribunals Service (Ufficio dei servizi giudiziari dell'Irlanda del Nord).

Assistenza per le parti in causa affette da disabilità

In alcuni uffici giudiziari sono designati funzionari responsabili del servizio agli utenti, che potrebbero essere in grado di assistere. In caso contrario, le parti in causa affette da disabilità possono contattare il centro informazioni dell'organo giurisdizionale al numero +44 300 200 7812.

Ultimo aggiornamento: 23/11/2021

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