Controversie di modesta entità

Lituania
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Il capo XXIV della parte IV del codice di procedura civile (Civilinio proceso kodeksas) della Repubblica di Lituania stabilisce la procedura relativa alle controversie di modesta entità.

Le controversie europee di modesta entità sono decise conformemente al regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, e questo tipo di controversie sono decise applicando le norme generali relative ai procedimenti per la risoluzione delle controversie con le eccezioni fissate dalla legge nazionale della Lituania che applicano la normativa dell'Unione europea e la legislazione internazionale in materia di procedimenti civili (Civilinį procesą reglamentuojančių Europos Sąjungos ir tarptautinės teisės aktų įgyvendinimo įstatymas).

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

La procedura in materia di controversie nazionali di modesta entità, come la procedura europea in materia di controversie di modesta unità, si applica alle controversie aventi valore non superiore a 2 000 EUR.

La procedura europea per le controversie di modesta entità si applica alle cause civili aventi valore non superiore a EUR 2 000. La procedura non si applica alle seguenti tipi di controversie: cause relative allo status o alla capacità d'agire di persone fisiche; diritti di proprietà derivanti da un matrimonio, obbligazioni alimentari, testamenti e successioni, fallimento, procedimenti relativi al salvataggio di imprese insolventi o di altre persone giuridiche, assicurazioni sociali, arbitrato, diritto del lavoro, beni immobili con l'eccezione delle azioni in danaro e della violazione della privacy, nonché dei diritti relativi alla persona, diffamazione inclusa.

1.2 Applicazione del procedimento

La procedura si applica dal 1° gennaio 2009, i procedimenti europei per le controversie di modesta entità sono decisi dalle corti distrettuali ai sensi delle norme in materia di giurisdizione territoriale fissate nel codice di procedura civile della Repubblica di Lituania, cioè dalle corti distrettuali delle città o dei distretti.

Nei casi specificati negli articoli 4, commi 3 e 5, comma 7 del regolamento (CE) n. 861/2007, il giudice deve informare l'attore/il convenuto che egli può presentare un ricorso/una comparsa di risposta non più tardi di 14 giorni dal ricevimento dell'avviso, conformemente a quanto stabilito nel codice di procedura civile della Lituania. Qualora l'attore/convenuto non presenti debitamente un ricorso alla corte entro il termine fissato nel paragrafo 1 del presente articolo, la richiesta è ritenuta non presentata e rinviata mediante ordinanza del giudice all'attore/convenuto. Un ricorso separato può essere introdotto contro un'ordinanza di questo tipo.

1.3 Moduli

I formulari sono forniti dagli organi giudicanti o possono essere scaricati dal sito Web dell'amministrazione degli organi giurisdizionali.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Non è necessaria la presenza di un rappresentante legale/avvocato. L'organo giurisdizionale fornisce in pratica l'assistenza nella compilazione dei formulari, ma non fornisce consulenza sul merito della domanda. Gli operatori incaricati di dare assistenza giuridica (fornita dallo Stato) all'inizio dell'azione mettono a disposizione delle parti processuali l'assistenza in concreto e le informazioni di cui all'articolo 11, paragrafo 1, primo comma, del regolamento (CE) n. 861/2007.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

La raccolta delle prove è disciplinata dal capo XIII della parte II del codice di procedura civile.

1.6 Procedura scritta

Ai sensi della procedura per le controversie di modesta entità, il giudice che decide una causa può determinare egli stesso la forma e la procedura da applicarsi nelle udienze. Può essere tenuta un'udienza orale nel caso in cui almeno una parte non abbia fatto esplicita richiesta. Nel caso di una procedura scritta, le persone coinvolte nella causa non sono sentite e non presenti siano alle udienze. Le parti della causa sono notificate dell'avviamento di una procedura per iscritto ai sensi dell'articolo 133, comma 3 del codice di procedura civile. Nel caso in cui una causa sia giudicata nel merito mediante una procedura scritta almeno sette giorni prima della data dell'udienza sono annunciati su uno speciale sito Web la data l'ora e luogo dell'udienza nonché la composizione dell'organo giurisdizionale tranne nei casi specificati dal codice, nel qual caso le parti sono notificate sulla base di una procedura diversa. Le suddette informazioni sono fornite anche dagli uffici della corte.

1.7 Contenuto della decisione

Ai sensi della procedura nazionale relativa alle controversie di modesta entità, le decisioni della corte devono essere composte di una parte introduttiva e di una parte operativa e contenere una breve dichiarazione dei motivi.

1.8 Rimborso delle spese

Sulle controversie di modesta entità sono applicate spese processuali (žyminis mokestis) pari all'importo fissato all'articolo 80, comma 1, punto 6, del codice di procedura civile, che corrisponde a un quarto della somma dovuta per la controversia (minimo 10 euro).

1.9 Possibilità d’impugnazione

L'articolo 29 della legge dispone che le decisioni dei tribunali lituani adottate ai sensi della procedura europea per le controversie di modesta entità possono essere appellate. La procedura di appello è disciplinata dagli articoli 301-303 del codice lituano di procedura civile. Conformemente all'articolo 307, comma 1 del codice, qualora esistano motivi di appello è possibile proporre appello entro 30 giorni dalla data della sentenza.

Ultimo aggiornamento: 22/03/2022

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