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Controversie di modesta entità

Lettonia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

In Lettonia esistono procedimenti specifici per le controversie di modesta entità che riguardano il recupero di somme di denaro o di crediti alimentari, laddove il valore totale della somma reclamata non superi l'importo di 2 100 EUR.

La disciplina delle controversie di modesta entità è contenuta nel capo 30.3, articoli 250.18 – 250.27 e nel capo 54.1, articoli 449.1 –449.12, del codice di procedura civile.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Le procedure per le controversie di modesta entità sono applicabili unicamente alle cause che riguardano il recupero di somme di denaro e di crediti alimentari [articolo 35, paragrafo 1, punti 1) e 3) del codice di procedura civile].

Nei procedimenti di modesta entità il valore del debito principale o, nelle cause riguardanti crediti alimentari, il valore totale del credito non può superare il limite di 2 100 EUR, alla data di presentazione della domanda. Nelle cause relative alle obbligazioni alimentari, il limite degli importi totali da versare si applica separatamente a ciascun figlio, e il valore totale corrisponde all'importo complessivo da versare annualmente.

Le disposizioni nazionali relative alle controversie di modesta entità non si applicano alle procedure per le controversie di modesta entità ai sensi del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità, tranne per quanto riguarda le procedure di impugnazione delle decisioni di un organo giurisdizionale di primo grado. Le controversie transfrontaliere in materia di alimenti tra Stati membri dell'Unione europea sono disciplinate dal regolamento (CE) n. 4/2009 del Consiglio, del 18 dicembre 2008, relativo alla competenza, alla legge applicabile, al riconoscimento e all'esecuzione delle decisioni e alla cooperazione in materia di obbligazioni alimentari.

Le imposte statali (valsts nodeva) dovute all'atto di presentazione di una domanda giudiziale corrispondono al 15% della somma reclamata, con un valore minimo di 71,41 EUR. Le cause relative alle obbligazioni alimentari nei confronti di un figlio o di un genitore sono esenti da spese.

1.2 Applicazione del procedimento

I procedimenti relativi a controversie di modesta entità si svolgono secondo le regole applicabili al processo ordinario, con alcune eccezioni previste specificamente per le controversie di modesta entità. Il giudice inizia ad esaminare la causa sulla base di una domanda scritta.

Il giudice non procede all'esame di una domanda che non sia stata redatta in conformità dell'articolo 250.20 del codice di procedura civile – ossia qualora l'attore non abbia utilizzato l'apposito modulo per le controversie di modesta entità o abbia omesso di indicare se desidera che la causa sia dibattuta nel corso di un'udienza.

In tale caso, il giudice adotta una decisione motivata di non luogo a procedere, la invia all'attore e fissa un termine per la rettifica delle carenze. Tale termine non può essere inferiore a 20 giorni a decorrere dalla data di invio della decisione. La decisione del giudice può essere impugnata entro 10 giorni, ovvero entro 15 giorni se il luogo di residenza della persona interessata non si trova in Lettonia.

1.3 Moduli

Il ricorso e le note del convenuto devono essere redatte sugli appositi moduli di cui al regolamento del Consiglio dei ministri (Ministru kabinets) n. 783 dell'11 ottobre 2011 sui moduli da utilizzare nei procedimenti relativi a controversie di modesta entità. Gli allegati al regolamento contengono i seguenti moduli:

  1. ricorso per il recupero di crediti pecuniari di modesta entità;
  2. ricorso per il recupero di crediti alimentari di modesta entità;
  3. note in risposta al ricorso per il recupero di crediti pecuniari di modesta entità;
  4. note in risposta al ricorso per il recupero di crediti alimentari di modesta entità.

Il testo del regolamento è disponibile sul portale legislativo della gazzetta ufficiale, Latvijas Vēstnesis: https://tiesas.lv.

Oltre ai dati personali dell'attore e del convenuto, il modulo per le controversie di modesta entità dovrà contenere le informazioni indicate di seguito.

  1. Il nome del tribunale municipale o distrettuale (rajona (pilsētas) tiesa) cui è indirizzata la domanda: tranne nel caso in cui le parti abbiano pattuito una diversa competenza per quanto riguarda il giudice che dirimerà la controversia , un'azione giudiziaria nei confronti di una persona fisica deve essere esperita dinanzi al giudice del luogo di residenza dichiarato del convenuto, mentre un'azione giudiziaria nei confronti di una persona giuridica deve essere esperita dinanzi al tribunale del luogo ove essa ha la propria sede legale (se la causa riguarda le attività di una succursale o agenzia, essa può essere intentata anche presso il tribunale del luogo in cui si trova tale succursale o agenzia).
    Le informazioni sulle competenze dei giudici e quindi sugli organi giurisdizionali cui deve essere indirizzata la domanda sono reperibili sul portale elettronico https://likumi.lv/doc.php?id=237849, sezione Tiesas ("organi giurisdizionali"), Tiesu darbības teritorijas ("competenza territoriale degli organi giurisdizionali").
  2. Il nome del rappresentante, qualora l'attore intenda farsi rappresentare in giudizio da un'altra persona. Affinché una persona possa agire in giudizio in rappresentanza di un'altra, occorre redigere una procura notarile (pilnvara) e segnalarla nella colonna in cui si indica il fondamento della rappresentanza. Se il rappresentante è un avvocato abilitato (zvērināts advokāts), il mandato di rappresentanza deve essere confermato per contratto (orderis) e, qualora l'avvocato agisca per conto di una parte in causa, deve essere in possesso di una procura scritta (che, in tale caso, non deve essere firmata da un notaio).
  3. L'oggetto della controversia: il modulo deve indicare i diritti controversi e il rapporto giuridico tra l'attore e il convenuto, la cui esistenza o non esistenza deve essere confermata dal giudice, al quale l'attore chiede di tutelare i suoi diritti ed interessi ex lege.
  4. Il metodo di calcolo dell'importo reclamato: il modulo per le controversie di modesta entità deve indicare il debito principale, ossia l'importo del debito al netto degli interessi e delle penali contrattuali, l'importo di eventuali penali contrattuali, gli eventuali interessi dovuti per contratto o per legge, e la somma di tutti i detti importi.
  5. Il modulo deve indicare i fatti sui quali l'attore fonda la propria pretesa e le relative prove, i fondamenti normativi della rivendicazione e, infine, il provvedimento di cui l'attore chiede l'adozione.
  6. La domanda deve essere firmata dall'attore o dal suo rappresentante o, qualora il giudice lo richieda, da entrambi. Alla domanda devono essere allegati i documenti attestanti l'espletamento delle procedure relative all'esame preliminare stragiudiziale della causa, ove previsto dalla legge, e gli elementi di prova a sostegno dei fatti sui quali si fonda la pretesa.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Il codice di procedura civile non contiene disposizioni specifiche in merito all'assistenza legale nelle controversie di modesta entità. È possibile farsi rappresentare nell'ambito di una controversia di modesta entità.

Qualora l'attore desideri farsi rappresentare in giudizio da un'altra persona e l'istanza sia presentata da un rappresentante, la domanda deve indicare il nome e il cognome, un numero d'identificazione personale e il recapito per la corrispondenza con il tribunale del rappresentante oppure, qualora il rappresentante sia una persona giuridica, occorre indicarne il nome, il numero di registrazione e la sede legale. Qualsiasi persona fisica può agire come rappresentante in un procedimento civile, purché abbia raggiunto 18 anni di età, non sia posta sotto tutela e non sia soggetta ad alcuna delle limitazioni specificate all'articolo 84 del codice di procedura civile. La persona che rappresenti in giudizio una parte in causa dovrà essere autorizzata ad agire per conto di quest'ultima con apposita procura notarile. Il rappresentato può autorizzare verbalmente un'altra persona ad agire in giudizio per suo conto e tale autorizzazione deve essere annotata nel verbale dell'udienza. Il rappresentante di una persona giuridica deve essere munito di una procura scritta o di documenti attestanti che si tratta di una persona delegata avente il diritto di rappresentare la persona giuridica in questione senza una speciale autorizzazione. Se il rappresentante è un avvocato abilitato, il mandato di rappresentanza deve essere confermato da un contratto e, se l'avvocato agisce per conto di una parte in causa, dovrà essere in possesso di una procura (che, in tale caso, non dovrà essere certificata da un notaio). Se una persona si fa rappresentare in giudizio, gli atti richiesti vengono firmati e presentati al giudice dal rappresentante che agisce per conto del rappresentato, nel rispetto dei poteri che gli sono stati conferiti con la procura.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

L'assunzione delle prove è regolata dalle disposizioni generali del codice di procedura civile. Di conseguenza, nelle controversie di modesta entità le prove possono essere assunte sotto forma di dichiarazioni delle parti o di terzi, testimonianze verbali, prove scritte e pareri degli esperti.

1.6 Procedura scritta

Il giudice avvia un procedimento relativo a una controversia di modesta entità sulla base di una domanda scritta. Un modulo attestante la posizione dell'attore viene inviato al convenuto assieme alla domanda e alle copie dei documenti allegati: tale invio determina il termine entro il quale il convenuto può inviare le proprie note, che è di 30 giorni a decorrere dal giorno in cui gli viene inviata la domanda. Il giudice informa inoltre il convenuto che la mancata costituzione di quest'ultimo non impedirà al giudice di statuire e che il convenuto può chiedere che si tenga un'udienza per discutere sul merito. Quando notifica i documenti alle parti, il giudice le informa dei loro diritti procedurali nonché della composizione del collegio giudicante, e spiega alle parti in che modo possono ricusare il giudice. Il codice di procedura civile sancisce i diritti procedurali delle parti con riguardo alla preparazione del processo, che possono essere esercitati al più tardi entro 7 giorni dalla data prevista per la pronuncia del giudice.

La parte convenuta può redigere le note su un modulo approvato dal Consiglio dei ministri, tra quelli predisposti per le controversie di modesta entità di cui all'allegato al regolamento del Consiglio dei ministri n. 783 dell'11 ottobre 2011 (il modulo è reperibile sul portale della giustizia lettone: http://likumi.lv/doc.php?id=237849). Nelle note il convenuto deve fornire le seguenti informazioni:

  1. l'indicazione del giudice al quale presenta le note0;
  2. nome, cognome, numero personale di identificazione e residenza dichiarata dell'attore (o, in mancanza, il luogo della residenza di fatto); nel caso delle persone giuridiche, nome, la partita IVA e la sede legale;
  3. nome, cognome, numero personale di identificazione, residenza dichiarata ed eventuali recapiti aggiuntivi dichiarati del convenuto (o, in mancanza, il luogo della residenza di fatto); per le persone giuridiche: nome, numero di registrazione e sede legale; il convenuto può inoltre indicare un recapito per la corrispondenza con il tribunale;
  4. il numero di ruolo e l'oggetto della causa;
  5. se riconosca in tutto o in parte il diritto reclamato;
  6. i motivi in base ai quali si oppone alla pretesa e il fondamento giuridico dell'opposizione;
  7. le prove a sostegno dell'opposizione;
  8. la richiesta di assunzione delle prove;
  9. se intende chiedere il risarcimento delle spese giudiziarie;
  10. se intende chiedere il risarcimento delle spese relative alla preparazione della causa, indicando gli importi e allegando i relativi documenti giustificativi;
  11. se intende chiedere lo svolgimento di un'udienza;
  12. qualsiasi altra circostanza che il convenuto consideri rilevante per l'esame della causa;
  13. altre eventuali richieste;
  14. un elenco dei documenti allegati alle note;
  15. data e luogo in cui è stata redatta la comparsa.

La parte convenuta può proporre una domanda riconvenzionale entro 30 giorni dal giorno in cui gli è stato notificato il ricorso se: 1) è possibile effettuare una compensazione fra le pretese della domanda originale e quelle avanzate nella domanda riconvenzionale; 2) ammettere una domanda in via riconvenzionale può impedire l'accoglimento di tutte o alcune delle pretese avanzate con il ricorso iniziale; 3) la domanda riconvenzionale e il ricorso iniziale sono strettamente correlate e, qualora la domanda iniziale e quella proposta in via riconvenzionale vengano esaminate congiuntamente, la causa possa essere trattata più rapidamente e con maggiore correttezza. Il procedimento si svolgerà secondo le procedure previste per le controversie di modesta entità nel caso in cui anche la domanda riconvenzionale si qualifichi come tale, ossia qualora si mantenga al di sotto del valore limite e sia formulata conformemente ai criteri previsti per tali controversie.

Se la somma reclamata nella domanda riconvenzionale supera il valore limite fissato per le controversie di modesta entità o se la domanda riconvenzionale non ha ad oggetto il recupero di crediti pecuniari o alimentari, il giudice esaminerà la causa secondo il procedimento ordinario.

Se le parti non chiedono che la causa sia esaminata in un'udienza davanti a un giudice e qualora il giudice non ritenga necessario lo svolgimento di un'udienza, una controversia di modesta entità viene decisa in base alla procedura scritta; alle parti viene comunicata in tempo utile la data in cui potranno ottenere una copia della sentenza presso la cancelleria del tribunale. Si considera tale data come la data in cui viene predisposto il testo integrale della sentenza.

Il giudice esaminerà la causa nell'ambito di un'udienza in conformità delle norme di procedura ordinaria, se le parti ne hanno fatto richiesta o qualora reputi necessario lo svolgimento di un'udienza.

Se una persona interessata non ha la residenza né la dimora in Lettonia ma il suo indirizzo è noto, la consegna e la notificazione degli atti giudiziari avvengono nel rispetto delle procedure stabilite dalle norme di diritto internazionale vincolanti per la Lettonia e dalla normativa dell'Unione europea e, in particolare, secondo le modalità indicate all'articolo 13 del regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità.

1.7 Contenuto della decisione

La decisione è resa con la trasmissione di una copia alle parti interessate immediatamente dopo la predisposizione del testo integrale.

È possibile inviare una copia della decisione a mezzo di posta ordinaria o, se possibile, con altri mezzi, in conformità delle procedure sulla consegna e la notificazione degli atti giudiziari stabilite dal codice di procedura civile. Una copia della decisione viene notificata immediatamente dopo la predisposizione del testo integrale. La data di ricevimento della decisione non altera i termini processuali.

La decisione emessa in una causa di modesta entità è soggetta alle disposizioni ordinarie sul contenuto delle decisioni stabilite dal codice di procedura civile. La decisione consta di quattro parti:

  1. l'introduzione dichiara che la decisione viene resa nel nome della Repubblica di Lettonia e indica la data di emissione della decisione, il nome dell'organo giurisdizionale che l'ha emessa, la composizione del collegio giudicante, il rappresentante della cancelleria che ha presenziato alla seduta, le parti in causa e l'oggetto della controversia;
  2. la parte descrittiva della decisione contiene la pretesa dell'attore, l'eventuale domanda riconvenzionale del convenuto, le eccezioni sollevate e gli argomenti addotti dalle parti nelle loro memorie;
  3. la motivazione della decisione contiene i fatti di causa accertati, le prove sulle quali sono basate le constatazioni del giudice e i motivi dell'eventuale rigetto di alcune prove. Nella motivazione sono inoltre inserite le disposizioni legislative e regolamentari applicate dal giudice, una valutazione giuridica dei fatti e le constatazioni svolte dal giudice in merito alla fondatezza/infondatezza della pretesa. Qualora il convenuto si conformi totalmente alla richiesta dell'attore, la motivazione farà unicamente riferimento al diritto applicato;
  4. il dispositivo indica se il giudice accoglie la domanda, in tutto o in parte, ovvero se la rigetta, in tutto o in parte, ed enuncia il contenuto sostanziale della decisione. Il dispositivo specifica inoltre chi deve sopportare le spese e in quale misura, un eventuale termine per l'esecuzione volontaria della decisione, il termine e le procedure per proporre impugnazione e la data in cui verrà predisposto il testo integrale della decisione.

Le parti possono impugnare una decisione resa in una controversia di modesta entità in base a uno qualsiasi dei motivi di impugnazione elencati nel codice di procedura civile.

1.8 Rimborso delle spese

Le controversie di modesta entità sono soggette alle regole generali sulle spese giudiziarie.

La decisione resa al termine del procedimento indica che la parte soccombente è tenuta a pagare le spese giudiziarie. Qualora la domanda sia accolta solo parzialmente, il convenuto sarà condannato a pagare le spese sostenute dall'attore in proporzione alle pretese accolte e l'attore sarà tenuto a rimborsare le spese giudiziarie sostenute dal convenuto in proporzione alla parte soccombente della domanda. Non è previsto il rimborso delle imposte statali (valsts nodeva) per un ricorso complementare (blakus sūdzība) avente ad oggetto una decisione giudiziale o, nel caso di una decisione contumaciale, per una domanda in cui si chiede l'apertura di un nuovo procedimento.

Se l'attore ritira la domanda, dovrà rimborsare le spese sostenute dal convenuto. In tale caso, il convenuto non è tenuto a rimborsare le spese giudiziarie dell'attore; tuttavia, qualora l'attore ritiri la domanda perché il convenuto si è volontariamente conformato alla pretesa successivamente all'introduzione della domanda, su richiesta dell'attore il giudice può condannare la parte convenuta a pagare le spese giudiziarie dell'attore.

Analogamente, se una causa viene archiviata, il giudice può, su richiesta del convenuto, ordinare all'attore di pagare le spese giudiziarie del convenuto.

Qualora l'attore sia esentato dal pagamento delle spese giudiziarie, il convenuto potrà essere condannato a rimborsare le spese allo Stato, proporzionalmente alla parte della domanda che è stata accolta.

1.9 Possibilità d’impugnazione

È possibile impugnare (apelācija) la decisione di un organo giurisdizionale di primo grado nei seguenti casi:

  • il giudice è incorso in un errore di interpretazione o di applicazione di una norma sostanziale e tale errore ha inficiato la decisione di primo grado;
  • il giudice ha violato una norma di procedura e tale violazione ha inficiato la decisione di primo grado;
  • il giudice ha commesso un errore nella valutazione dei fatti, delle prove o delle circostanze del caso di specie, e tale errore ha inficiato la decisione di primo grado.

Se una controversia di modesta entità è stata trattata con procedura scritta, il termine di impugnazione inizia a decorrere dal giorno in cui viene predisposto il testo della decisione.

Oltre ai motivi di impugnazione specificati nel codice di procedura civile, un ricorso in cui si deduce che una sentenza è erronea deve indicare:

  • la norma di diritto sostanziale che sarebbe stata applicata o interpretata erroneamente dal giudice di primo grado o la norma di procedura che sarebbe stata violata, e in che modo tale errore avrebbe inficiato la decisione;
  • in relazione a quale fatto o prova il giudice di primo grado sarebbe incorso in un errore di valutazione, in che modo emergerebbe che la valutazione giuridica delle circostanze del caso di specie è erronea e come tale errore avrebbe inficiato la decisione.

Un giudice di primo grado decide se l'impugnazione può progredire: se l'impugnazione non è conforme ai requisiti stabiliti dal codice di procedura civile, se non sono state allegate tutte le copie richieste o se non sono state fornite le traduzioni asseverate dell'impugnazione e dei documenti allegati, ove richiesto, il giudice fissa un termine per la rettifica delle carenze riscontrate.

Se le carenze vengono rettificate entro il termine stabilito, si considera che l'impugnazione è stata presentata il giorno in cui è stata depositata per la prima volta. In caso contrario, l'impugnazione si considera non presentata e viene restituita al ricorrente.

L'impugnazione che non sia firmata, che venga presentata da una persona sprovvista della necessaria autorizzazione o per la quale non siano stati versati gli oneri dovuti allo Stato sarà considerata irricevibile e verrà restituita al ricorrente. La decisione che rigetta un'impugnazione non è appellabile.

Dopo aver constatato che le procedure per la presentazione di un'impugnazione sono state correttamente espletate, il giudice di appello decide di avviare il procedimento di appello entro 30 giorni dal ricevimento dell'impugnazione; in taluni casi, tale decisione viene presa collegialmente da tre giudici.

Qualora riscontri la presenza di almeno uno dei possibili motivi di impugnazione, il giudice adotta la decisione di avviare il procedimento di appello e la notifica alle parti senza indugio, indicando il termine per la presentazione delle osservazioni scritte.

Se il giudice chiamato a decidere sulla ricevibilità di un'impugnazione ritiene che non vi sia luogo a procedere, la questione viene decisa collegialmente da tre giudici.

Se uno dei tre giudici designati ritiene che sussista almeno uno dei motivi richiesti per avviare un procedimento di appello, i giudici decidono di avviare il procedimento e notificano la decisione alle parti senza indugio.

Qualora i giudici decidano all'unanimità che non sussiste alcuno dei motivi richiesti per avviare il procedimento d'impugnazione, adottano la decisione di non luogo a procedere e la notificano alle parti senza indugio. La decisione è adottata nella forma di una risoluzione (rezolūcija) e non è impugnabile.

Le parti possono presentare le loro memorie in merito all'impugnazione entro 20 giorni dalla data in cui la corte d'appello notifica alle parti la decisione che conferma l'avvio del procedimento, e devono fornire un numero di copie pari al numero delle parti in causa.

Una parte può presentare un'impugnazione incidentale entro 20 giorni dalla notifica della decisione di avvio del procedimento. Se viene presentata un'impugnazione incidentale, la corte ne invia una copia alle altre parti del procedimento.

Le impugnazioni relative a controversie di modesta entità sono generalmente trattate con procedura scritta; le parti sono informate in tempo utile della data in cui potranno richiedere una copia della decisione presso la cancelleria della corte, della composizione del collegio giudicante e del loro diritto di ricusare un giudice. Si considera che una decisione è stata redatta il giorno in cui le parti possono ottenerne una copia presso la cancelleria. Tuttavia, ove la corte lo ritenga necessario, un'impugnazione relativa a una controversia di modesta entità può essere sottoposta a procedura orale.

La decisione resa in un procedimento di appello non è impugnabile per motivi di diritto e produce effetti dal momento in cui viene pronunciata o, qualora sia resa in un procedimento scritto, dal momento in cui ne viene predisposto il testo.

Ultimo aggiornamento: 04/10/2021

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