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Controversie di modesta entità

Irlanda
Contenuto fornito da
European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Sì, nel diritto irlandese esiste questa procedura come metodo alternativo per poter esperire un'azione legale in materia civile nel caso di controversie di modesta entità. [Si veda regole del 1997 1999 (procedura in materia di controversie di modesta entità) della corte distrettuale ). Si tratta di un servizio fornito dagli uffici della corte distrettuale e per decidere le controversie in materia di diritti del consumatore a costi ridotti e senza l'intervento di un avvocato. È anche possibile dare avvio a procedimenti relativi a controversie di modesta entità (vale a dire controversie determinate aventi valore non superiore a 2000 EUR) tramite Internet.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Le controversie rientranti nella procedura applicabile alle controversie di modesta entità sono:

i) un'azione relativa ai beni o servizi acquistati per un uso privato da chi è venditore professionale (cause in materia di diritti dei consumatore);

ii) un'azione per danni minori causati a beni (escluse le lesioni personali);

iii) un'azione relativa alla restituzione di una garanzia locativa su taluni tipi di beni locati. Ad esempio, una casa vacanze o una camera/un monolocale compresi in un immobile in cui abita anche il proprietario, a condizione che il valore della causa non superi 2000 EUR.

Le azioni relative alle controversie tra proprietario e locatario relative a un appartamento non coperte dalle norme in materia di procedura per le cause di modesta entità possono essere indirizzate a "Private Residential Tenancies Board", (Comitato per le locazioni residenziali private) 2nd Floor, O'Connell Bridge House, D'Olier Street, Dublin 2. Website: https://www.rtb.ie

Sono escluse dall'applicazione delle norme in materia di procedura per le cause di modesta entità le controversie derivanti da:

i) convenzione di locazione-vendita

ii) inadempimento di un contratto di locazione

iii) debiti

1.2 Applicazione del procedimento

Per poter far ricorso a questo tipo di procedura, il consumatore deve avere acquistato i beni o i servizi per un utilizzo privato presso un commerciante. La procedura, a partire da gennaio 2010 può essere utilizzata anche da un commerciante nei confronti di un altro commerciante. Il cancelliere della corte distrettuale, nominato cancelliere delle cause di modesta entità, tratta questo tipo di cause. Laddove possibile, egli negozierà la composizione della controversia tra le parti senza la necessità di un'udienza davanti al giudice. Se la controversia non può essere composta, il cancelliere la inoltra alla corte per l'udienza di rito.

L'attore deve essere sicuro del nome e dell'indirizzo della persona o della società nei cui confronti vuole intentare una causa legale. Se si tratta di una società è necessario utilizzare la denominazione legale esatta. Questi dettagli devono essere accurati per consentire allo sceriffo di eseguire l'ordinanza della corte (decreto).

Se il cancelliere per le cause de modesta entità riceve una notifica del convenuto con la quale quest'ultimo contesta la citazione o esprime una controdeduzione, contatta l'attore consegnandogli una copia della replica del convenuto. Il cancelliere può intervenire e negoziare con entrambe le parti al fine di raggiungere un accordo.

Se il convenuto riconosce le istanze dell'attore, egli deve notificarlo all'ufficio del cancelliere inviando a quest'ultimo una nota di accettazione della responsabilità. Qualora il convenuto non risponda, la causa sarà automaticamente trattata come causa contumaciale. La corte distrettuale emetterà allora un'ordinanza a favore dell'attore (senza che quest'ultimo debba presentarsi fisicamente dinnanzi alla corte) pari all'importo contestato e ordinerà che detto importo sia pagato entro un breve periodo di tempo determinato.

1.3 Moduli

Il cancelliere incaricato delle controversie di modesta entità fornirà all'attore un formulario di domanda che può anche essere scaricato dal sito Web dei servizi della corte al seguente indirizzo https://www.courts.ie

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Poiché l'obiettivo della procedura per le cause di modesta entità è di riuscire a comporre le controversie relative al diritto dei consumatori a costi ridotti e senza l'intervento di un avvocato, l'assistenza o la consulenza giuridica non sono necessarie per questi tipi di controversie.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Nel caso in cui della controversia sia adito un giudice, le parti devono assistere alle udienze della corte distrettuale. La causa sarà trattata pubblicamente nell'ambito di una normale udienza della corte distrettuale. Nel momento in cui la causa è chiamata dinanzi al giudice i cancelliere inviterà l'attore alla deposizione, affinché esso presenti al giudice gli elementi di prova. Questi elementi devono essere forniti sotto giuramento o promessa solenne e il convenuto può procedere a un controinterrogatorio dell'attore sui punti relativi alla domanda. Al convenuto è concessa anche l'opportunità di fornire elementi di prova. Ogni testimone può essere contro interrogato dalla parte avversa o dai loro rappresentanti giuridici se presenti. Le parti hanno anche il diritto di chiamare i testimoni o di sottoporre delle relazioni testimoniali, ma esse non potranno mai recuperare le spese relative, dato che la procedura non è stata concepita per far fronte a queste spese, ma unicamente per facilitare la composizione delle controversie di modesta entità nell'ambito di un giudizio relativamente poco oneroso.

1.6 Procedura scritta

Se la controversia non è composta dal cancelliere incaricato delle cause di modesta entità, l'attore, il giorno dell'udienza, deve portare prove documentali che supportano la sua domanda, ad esempio lettere, ricevute o fatture relative. Inoltre le due parti avranno la possibilità di fornire prova orale e potranno essere controesaminate.

1.7 Contenuto della decisione

Se l'attore vince la controversia, la corte distrettuale emetterà un'ordinanza a favore dell'attore per la somma richiesta e ordinerà che quest'ultima sia versata entro un termine specifico e breve.

1.8 Rimborso delle spese

Anche se le parti possono ricorrere ai servizi di un consulente legale, esse non saranno autorizzate a recuperare le spese del consulente, anche qualora esse risultino vincitrici. L'obiettivo complessivo della procedura per le controversie di modesta entità è facilitare l'agire in giudizio senza dover essere rappresentati legalmente da un avvocato.

1.9 Possibilità d’impugnazione

Sia l'attore che convenuto hanno diritto di appellarsi contro un'ordinanza della corte distrettuale dinnanzi alla corte circondariale (Circuit Court). Le spese possono essere determinate dalla corte circondariale, ma la decisione incombe individualmente al giudice della corte circondariale.

Link correlati

https://www.courts.ie

https://www.courts.ie/small-claims

http://www.citizensinformation.ie/en/justice/courts_system/small_claims_court.html

https://www.courts.ie/small-claims

Ultimo aggiornamento: 26/04/2023

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