Controversie di modesta entità

Ungheria
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Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Al di fuori della procedura prevista dal regolamento (CE) nº 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (le cui modalità non disciplinate dal regolamento lo sono dagli articoli 598-602 della legge nº CXXX del 2016 relativa al codice di procedura civile), dal 1° gennaio 2018 nel diritto ungherese non vige alcuna procedura relativa alle controversie di modesta entità. In precedenza esisteva una siffatta procedura (denominata "delle controversie di modesta entità"), disciplinata dalla legge nº III del 1952 relativa al codice di procedura civile, tuttavia essa è stata abrogata, con effetti a decorrere dal 1° gennaio 2018, dalla legge nº CXXX del 2016 relativa al codice di procedura civile. Questo significa che dal 1° gennaio 2018 il diritto ungherese non contempla una normativa specifica applicabile alle controversie di modesta entità, per cui è d'uso seguire la procedura di diritto comune anche per tali controversie. Le vecchie disposizioni previste dalla legge n. III del 1952 relativa al codice di procedura civile restano tuttavia applicabili nei procedimenti avviati prima del 1° gennaio 2018. Le informazioni qui di seguito riportate riguardano quindi esclusivamente le cause in corso avviate prima del 1° gennaio 2018.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

La procedura si applica per il recupero dei crediti esclusivamente pecuniari non superiori a un milione di HUF, se la procedura si è trasformata in contenzioso in seguito all'opposizione proposta contro l'ingiunzione di pagamento o se la controversia afferisce in principio alla procedura di ingiunzione di pagamento, ossia nei casi in cui:

a) la domanda di ingiunzione di pagamento è respinta d'ufficio dal notaio e il creditore si rivolge quindi al giudice competente al fine di far valere il suo credito;

b) il notaio mette fine mediante ordinanza alla procedura di ingiunzione di pagamento e il creditore si rivolge quindi al giudice competente al fine di far valere il suo credito.

1.2 Applicazione del procedimento

Il procedimento viene applicato dai tribunali distrettuali (járásbíróság).

1.3 Moduli

Non sono previsti moduli di domanda per questa procedura, ma è disponibile un modulo per la procedura di ingiunzione di pagamento che precede tale atto e che è di competenza dei notai. Il modulo è disponibile sul sito della Camera nazionale dei notai ungheresi o presso gli studi notarili.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

È possibile farsi rappresentare da un avvocato. Per agevolare la tutela dei diritti delle persone fisiche che non siano in grado di sostenere le spese del procedimento in ragione del loro reddito e della loro situazione economica, tali persone possono chiedere di essere totalmente o parzialmente esentate dalle spese di giudizio. Conformemente alla legge sulle spese processuali, le parti possono anche beneficiare di agevolazioni sulle spese giudiziarie (esenzione o diritto di differire il pagamento) e le persone in stato di bisogno possono beneficiare dell’assistenza di un consulente legale o di un avvocato ai sensi della legge sul patrocinio a spese dello Stato, se necessario per far valere efficacemente i loro diritti.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Nei procedimenti di opposizione a un’ingiunzione di pagamento, il giudice comunica al convenuto, non più tardi dell’ordine di comparizione all’udienza, i fatti e le prove addotti dall’opponente. Il convenuto deve presentare le richieste probatorie entro la data della prima udienza. In deroga a tale regola, una parte può presentare una richiesta di prove in qualsiasi momento del procedimento se ottiene il consenso della parte avversa o se invoca un fatto, un elemento di prova o una decisione definitiva di una giurisdizione o di un'altra autorità, di cui abbia conoscenza o abbia appreso il passaggio in giudicato, successivamente al termine impartito di norma per la presentazione della richiesta di prove, senza addebito da parte sua e a condizione di fornirne prova sufficiente.

La parte che presenta una domanda aggiuntiva o una domanda riconvenzionale può presentare la richiesta di prove afferente al momento in cui è accolta la domanda in questione; nel caso dell'introduzione di un'eccezione di compensazione, la richiesta di prove relativa ai crediti presentati per ottenere una compensazione deve essere presentata contemporaneamente all'introduzione dell'eccezione. Le richieste di prove presentate ignorando tali regole sono respinte dal giudice. Negli altri casi si applicano le regole che disciplinano la prova di diritto comune.

1.6 Procedura scritta

Il giudice tiene anche un’udienza.

1.7 Contenuto della decisione

Il contenuto della sentenza è subordinato alle regole generali, a condizione che il dispositivo della sentenza sia seguito da informazioni destinate alle parti sulle menzioni obbligatorie relative all'impugnazione e alle conseguenze giuridiche della loro omissione.

1.8 Rimborso delle spese

Conformemente alle regole generali, si applica il principio secondo cui "chi perde paga".

1.9 Possibilità d’impugnazione

Le possibilità di impugnazione sono soggette a vari limiti; in particolare, i ricorsi possono essere proposti solo per gravi violazioni delle norme di procedura in primo grado o per applicazione erronea della normativa posta a fondamento della decisione di merito. Si applicano le norme ordinarie per quanto riguarda le modalità e i termini di ricorso, vale a dire che l’impugnazione deve essere depositata presso il tribunale che si è pronunciato in primo grado entro 15 giorni dalla notifica della sua decisione e viene esaminata dal tribunale regionale (törvényszék) competente.

Ultimo aggiornamento: 15/01/2024

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