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In Francia esiste un procedimento semplificato dinanzi al tribunal d'instance (tribunale di primo grado) denominato déclaration au greffe (dichiarazione alla cancelleria) e disciplinato dagli articoli 843 e 844 e seguenti del code de procédure civile (codice di procedura civile). Si presenta una dichiarazione orale o scritta alla cancelleria dell'organo giurisdizionale competente. La cancelleria convoca le parti all'udienza con lettera raccomandata con avviso di ricevimento. All'udienza il giudice tenta di conciliare le parti e, con il loro accordo, può nominare un "conciliatore di giustizia". In mancanza di conciliazione, il procedimento segue il suo corso. Non è necessario essere rappresentati da un avvocato. Le parti possono farsi rappresentare da un congiunto, un convivente, un partner dell'unione civile, parenti e affini in linea diretta o collaterale e dipendenti.
La domanda non deve avere valore superiore a 4 000 EUR e deve rientrare nella competenza del tribunale di primo grado.
Il procedimento di dichiarazione alla cancelleria è facoltativo.
Non esiste la possibilità di trasformare la dichiarazione alla cancelleria in procedimento poiché, se la domanda era superiore a 4 000 EUR o non era di competenza del tribunale di primo grado, sarebbe opportuno adire il giudice competente secondo i canali di deferimento ordinario.
Il modulo non è obbligatorio in quanto la dichiarazione alla cancelleria può essere orale. Tuttavia esiste un modulo per adire il tribunale.
Si tratta del modulo CERFA n°11764*08 disponibile sul sito dell'amministrazione francese e in tutte le cancellerie dei tribunali di primo grado e sul sito https://www.justice.fr/.
Trattandosi di un procedimento semplice in cui il valore non è superiore a 4 000 EUR, la legislazione non prevede l'assistenza da parte di un avvocato per le parti che fanno parte del contraddittorio. Le parti possono tuttavia essere assistite o rappresentate da un avvocato, anche dopo aver chiesto il beneficio delle disposizioni relative al patrocinio a spese dello Stato.
Le norme relative alle prove sono analoghe a quelle del procedimento ordinario.
Non esiste un procedimento meramente scritto nell’ambito di tale procedimento semplificato.
Le norme applicabili alla sentenza sono le stesse della procedura ordinaria.
Le norme che si applicano sono le stesse degli altri procedimenti. Tuttavia, poiché tale procedimento non necessita di nomina e di rappresentanza da parte di un avvocato, le spese sono ridotte.
In considerazione del valore della controversia è esclusa la possibilità d’appello. La sentenza può essere impugnata soltanto con opposizione o ricorso per cassazione.
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