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Controversie di modesta entità

Croazia
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European Judicial Network
Rete giudiziaria europea (in materia civile e commerciale)

1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Nella Repubblica di Croazia le controversie di modesta entità sono disciplinate dalle disposizioni contenute negli articoli da 457 a 467 del Zakon o parničnom postupku (codice di procedura civile) (Narodne Novine ("NN"; Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia), nn. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 84/08, 96/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 e 70/19), in prosieguo "ZPP"), mentre i procedimenti europei per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, dell'11 luglio 2007, che istituisce un procedimento europeo per le controversie di modesta entità (in prosieguo "regolamento n. 861/2007"), sono disciplinati dalle disposizioni dell'articolo 507, lettere da o) a ž), del ZPP.

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Per procedimenti relativi a controversie di modesta entità dinanzi ai tribunali municipali si intendono le cause di valore non superiore a 10 000 HRK.

Nel caso dei procedimenti dinanzi ai tribunali commerciali, i procedimenti per controversie di modesta entità sono cause di valore non superiore a 50 000 HRK.

Rientrano nei procedimenti per controversie di modesta entità anche quelli in cui la domanda non ha ad oggetto una somma di denaro, ma in cui l'attore ritiene che la sua domanda sia soddisfatta con il pagamento non superiore a 10 000 HRK (tribunali municipali) o 50 000 HRK (tribunali commerciali).

I procedimenti per le controversie di modesta entità includono altresì i contenziosi aventi ad oggetto non una somma di denaro, bensì la cessione di un bene mobile, il cui valore non supera, stando all'attore, i 10 000 HRK (tribunali municipali) o 50 000 HRK (tribunali commerciali).

Secondo le attuali disposizioni riguardanti il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, il regolamento (CE) n. 861/2007 si applica se il valore della domanda non supera i 2 000 EUR nel momento in cui la domanda perviene al giudice o all'organo giurisdizionale competente, esclusi gli interessi, i costi e gli oneri.

1.2 Applicazione del procedimento

I procedimenti per controversie di modesta entità sono decisi dai tribunali municipali o da quelli commerciali, a seconda delle disposizioni sulla competenza ratione materiae di cui all'articolo 34 e 34b del codice di procedura civile (ZPP). I procedimenti per controversie di modesta entità vengono avviati presentando un'istanza all'organo giurisdizionale competente, nello specifico trasmettendo a un notaio una domanda volta a ottenere l'esecuzione, fondata su un atto autentico, laddove sia stata trasmessa nei tempi dovuti un'opposizione ricevibile al titolo esecutivo.

1.3 Moduli

I moduli e le altre domande o dichiarazioni vanno trasmessi per iscritto, via fax o e-mail, e vengono utilizzati solo per i procedimenti europei per le controversie di modesta entità di cui al regolamento n. 861/2007.

Non sono previste altre modalità per intentare una causa nell'ambito di un procedimento per controversie di modesta entità.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Lo ZPP non contiene disposizioni specifiche sull'assistenza legale nei procedimenti per controversie di modesta entità. Nell'ambito di tali procedimenti gli attori possono essere rappresentati da un avvocato.

Laddove i requisiti previsti dalla Zakon o besplatnoj pravnoj pomoći (legge sul patrocinio a spese dello Stato) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia n. 143/13 e n. 98/19) siano soddisfatti, le parti hanno diritto all'assistenza legale di base e secondaria.

Le informazioni relative al sistema di patrocinio a spese dello Stato nella Repubblica di Croazia sono pubblicate qui.

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Nei procedimenti per le controversie di modesta entità, le parti sono tenute a presentare tutti i fatti su cui basano la domanda e addurre le prove necessarie alla constatazione dei fatti presentati al più tardi al momento della presentazione dell'istanza o della memoria difensiva.

Nei procedimenti per le controversie di modesta entità relativi un'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento, l'opponente è tenuto a presentare tutti i fatti su cui basa la domanda e addurre le prove necessarie alla constatazione dei fatti presentati al più tardi in una memoria depositata dinanzi all'organo giurisdizionale entro 15 giorni a decorrere dal ricevimento dell'ordinanza di annullamento dell'ingiunzione di pagamento.

Nei procedimenti per le controversie di modesta entità relativi a un'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento, l'opponente è tenuto a presentare tutti i fatti su cui basa la domanda e addurre le prove necessarie alla constatazione dei fatti presentati al più tardi in una memoria depositata dinanzi all'organo giurisdizionale entro 15 giorni a decorrere dal ricevimento della memoria dell'opposto in cui quest'ultimo presenta tutti i fatti su cui basa la domanda e adduce prove necessarie alla constatazione dei fatti presentati.

Le parti possono integrare nuovi fatti o presentare nuove prove all'udienza preliminare soltanto se sono state impossibilitate a farlo, per colpe non proprie, nell'istanza o nella memoria difensiva o nelle memorie previste dalle disposizioni summenzionate in cui esse presentano tutti i fatti su cui su cui basano la domanda e adducono le prove necessarie alla constatazione dei fatti presentati.

Eventuali nuovi fatti e prove presentati dalle parti all'udienza preliminare in modo non conforme alle suddette disposizioni non verranno presi in considerazione dall'organo giurisdizionale.

Alla presentazione delle prove si applicano le disposizioni generali dello ZPP. Di conseguenza, nei procedimenti per le controversie di modesta entità le prove possono consistere in ispezioni, prove documentali, testimonianze, relazioni di consulenti tecnici chieste dal giudice e dichiarazioni delle parti, tra le quali l'organo giurisdizionale deciderà quelle da utilizzare per stabilire i fatti del caso.

Maggiori informazioni sull'assunzione delle prove sono contenute nel pacchetto informativo Assunzione delle prove – Repubblica di Croazia (Izvođenje dokaza – Republika Hrvatska).

1.6 Procedura scritta

I procedimenti per le controversie di modesta entità si svolgono in forma scritta.

Nei procedimenti per le controversie di modesta entità la domanda è sempre notificata al convenuto, per permettergli di trasmettere le proprie osservazioni. Nella convocazione all'udienza preliminare, l'organo giurisdizionale informerà le parti, tra l'altro, dei seguenti aspetti: la domanda è considerata ritirata se l'attore non si presenta all'udienza preliminare; le parti non possono presentare nuovi fatti e prove all'udienza preliminare, fatto salvo il caso previsto dall'articolo 461.a, comma 6, dello ZPP (qualora le parti non abbiano potuto farlo, per colpe non proprie, nell'istanza o nella memoria difensiva o nella memoria di cui ai commi 3 e 4 di tale articolo); la procedura preliminare si conclude con l'udienza preliminare e l'udienza dibattimentale si terrà contestualmente all'udienza preliminare, a meno che ciò non sia possibile a causa delle circostanze di cui all'articolo 461.a, comma 6, dello ZPP; la decisione può essere impugnata solo per applicazione erronea del diritto sostanziale e per violazioni gravi delle disposizioni in materia di procedura civile di cui all'articolo 354, comma 2, dello ZZP, fatta salva la violazione di cui all'articolo 354, comma 2, punto 3, dello ZPP, ossia:

• punto 1 - qualora della sentenza sia competente un giudice che avrebbe dovuto essere ricusato per legge (articolo 71, comma 1, punti da 1 a 6, dello ZPP) o dichiarato incompetente da una sentenza oppure una persona che non abbia lo status di magistrato;

• punto 2 - nel caso in cui sia stata emessa una decisione relativa all'istanza nell'ambito di una controversia esclusa dalla competenza giurisdizionale (articolo 16 del ZPP);

• punto 4 - se, contrariamente alle disposizioni dello ZPP, il giudice ha basato la decisione su disposizioni irricevibili delle parti (articolo 3, comma 3, del ZPP);

• punto 5 - se, contrariamente alle disposizioni dello ZPP, il giudice ha emesso una sentenza basandosi sulla ricevibilità della domanda, una sentenza basata sulla rinuncia alla domanda, una sentenza in contumacia oppure senza processo;

• punto 6 - se nessuna delle parti ha avuto la possibilità di essere sentita dal giudice a causa di azioni non conformi alla legge e, in particolare, della mancata notificazione e/o comunicazione (di atti giudiziari);

• punto 7 - contrariamente alle disposizioni dello ZPP, il giudice ha respinto l'istanza della parte che desiderava utilizzare la propria lingua o il proprio alfabeto nell'ambito del procedimento e seguire lo svolgimento del procedimento nella propria lingua, e la parte ha presentato ricorso.

• punto 8 - se una persona che non può essere parte nel procedimento ha partecipato quale attore o convenuto, se una persona giuridica non è stata rappresentata nel procedimento dalla persona autorizzata, se una parte priva della capacità di agire non è stata rappresentata da un legale rappresentante oppure se il legale rappresentante o l'avvocato non erano realmente in possesso dell'autorizzazione necessaria per partecipare al contenzioso o per effettuare talune azioni procedurali, laddove tale partecipazione o tali azioni non siano state autorizzate in un secondo momento;

• punto 9 - se è stata emessa una decisione su una domanda per la quale è già in corso un contenzioso o è già stata pronunciata una sentenza giuridicamente efficace oppure laddove sia già stata raggiunta una transazione giudiziaria o che, a norma di regolamenti distinti, presenta le stesse caratteristiche di una transazione giudiziaria;

• punto 10 - se l'udienza dibattimentale si è tenuta in assenza di pubblico, contrariamente a quanto previsto dalla legge;

• punto 11 del ZPP - se la sentenza presenta vizi che ne impediscono l'esame e, in particolare, se il dispositivo della sentenza non è comprensibile, presenta contraddizioni o è contrario alla motivazione della sentenza, se la sentenza non precisa le motivazioni per i fatti decisivi, se vi sono contraddizioni relative ai fatti decisivi tra quanto specificato nella motivazione della sentenza sul contenuto degli atti o dei verbali riguardanti le testimonianze deposte durante il procedimento e gli stessi atti e verbali;

• punto 12 - se è stata emessa una decisione ultra petitum nell'ambito della sentenza;

• punto13 - se è stata emessa una decisione in merito a un'istanza che non è stata presentata entro i termini e l'istanza avrebbe quindi dovuto essere respinta (articolo 282, comma 1);

• punto 14 - se la procedura prevista nella legge sulla mediazione e gli altri metodi di risoluzione alternativa delle controversie non è stata esperita, e l'istanza avrebbe quindi dovuto essere respinta

Se la parte ha la propria residenza temporanea o permanente al di fuori della Repubblica di Croazia e l'indirizzo è noto, gli atti giudiziari sono comunicati e notificati in conformità alle norme internazionali vincolanti la Repubblica di Croazia e alla legislazione dell'UE, in particolare per quanto riguarda la procedura di cui all'articolo 13 del regolamento n. 861/2007.

1.7 Contenuto della decisione

Non essendovi disposizioni specifiche sul contenuto della sentenza nell'ambito dei procedimenti per le controversie di modesta entità, si applicano le disposizioni generali dello ZPP, nello specifico l'articolo 338 dello ZPP, in base al quale la versione scritta della sentenza deve contenere un'introduzione formale, il dispositivo e la motivazione.

L'introduzione di una sentenza deve contenere: un'indicazione del fatto che la sentenza è emessa a nome della Repubblica di Croazia, il nome dell'organo giurisdizionale, il nome e il cognome del giudice unico o presidente, del giudice relatore e dei membri del collegio, il nome e il cognome o il titolo e la residenza o la ragione legale, il numero di identificazione personale e il domicilio o la residenza, o la sede delle parti, dei loro legali rappresentanti e degli agenti, del riferimento della controversia, la data in cui si è conclusa l'udienza dibattimentale, l'indicazione delle parti, dei loro legali rappresentanti e degli agenti che hanno partecipato al processo e la data in cui è stata emessa la sentenza.

Il dispositivo della sentenza deve includere la decisione del giudice sull'accoglimento o il respingimento di specifiche domande sul merito e delle domande accessorie, nonché una decisione sull'esistenza o meno della domanda presentata per la composizione della controversia (articolo 333 dello ZPP).

Nella motivazione il giudice presenta sommariamente la domanda delle parti, i fatti esposti e le prove addotte a sostegno della domanda. Il giudice precisa espressamente e spiega inoltre i fatti dimostrati, le ragioni e le modalità di dimostrazione, nonché, in particolare, se i fatti sono stati stabiliti in seguito all'esame delle prove, quali prove sono state addotte e le ragioni e le modalità di valutazione. Il giudice precisa espressamente le disposizioni di diritto sostanziale applicate nella sentenza per le domande delle parti e presenta, ove necessario, la propria posizione sui pareri delle parti riguardo alle basi giuridiche della controversia e alle eventuali contestazioni e obiezioni per cui non ha esposto le motivazioni nella decisione presa nel corso del procedimento.

Nelle motivazioni delle sentenze in contumacia e delle sentenze basate sulla ricevibilità di una domanda o su una rinuncia della domanda devono essere presentate soltanto le ragioni per la pronuncia di tali sentenze.

1.8 Rimborso delle spese

Le decisioni sul rimborso delle spese dei procedimenti per le controversie di modesta entità vengono emesse in conformità alle disposizioni generali dello ZPP, secondo cui la parte che perde l'intera causa è tenuta a rimborsare le spese della controparte e dell'interveniente.

Se le parti sono entrambe parzialmente vittoriose nell'ambito della controversia, in un primo momento il giudice determina il tasso di vittoria di ciascuna parte, deduce poi la percentuale della parte maggiormente vittoriosa dalla percentuale della parte maggiormente soccombente e calcola quindi l'importo di ciascuna voce di spesa e del totale delle spese della parte maggiormente vittoriosa che sono state necessarie alla buona gestione della procedura e stabilirà quindi la quota di tali spese che è rimborsata alla parte, corrispondente alla percentuale restante dopo il calcolo summenzionato del tasso di riuscita di ciascuna parte. Il tasso di successo nell'ambito del contenzioso è valutato tenendo conto della domanda finale della parte, nonché del successo nel fornire prove a sostegno della domanda.

Indipendentemente da quanto sopra esposto, il giudice può decidere che una parte rimborserà all'altra alcune spese in applicazione dell'articolo 156, comma 1, dello ZPP, secondo il quale, indipendentemente dal risultato del procedimento, una parte è tenuta a rimborsare all'altra parte le spese che essa ha causato per sua colpa o per un evento che essa ha subito.

Se le parti sono parzialmente vittoriosa in misura pressoché identica, il giudice può decidere che ciascuna parte sostenga le proprie spese o che una parte rimborsi all'altra unicamente alcune spese conformemente all'articolo 156, comma 1, dello ZPP.

Il giudice può decidere che tutte le spese sostenute dalla controparte e dal suo interveniente siano a carico dell'altra, se la domanda non è stata accolta soltanto in minima parte e qualora non sia dovuta incorrere in altri costi.

D'altro canto, una parte è tenuta, indipendentemente dall'esito della causa, a rimborsare tutte le spese sostenute dalla controparte per sua colpa o a causa degli eventi subiti.

1.9 Possibilità d’impugnazione

Alla presentazione dei ricorsi si applicano le disposizioni generali dello ZPP. Di conseguenza le parti possono presentare ricorso contro le sentenze e le ordinanze rese in primo grado nell'ambito del procedimento relativo alle controversie di modesta entità entro quindici giorni a decorrere dalla data di notifica della trascrizione della sentenza o della ordinanza.

La sentenza o l'ordinanza che conclude una controversia di modesta entità può essere impugnata soltanto per applicazione erronea del diritto sostanziale o violazioni gravi delle disposizioni in materia di procedura civile di cui all'articolo 354, comma 2, dello ZPP, fatta salva la violazione di cui all'articolo 354, comma 2, punto 3, dello ZZP.

Ultimo aggiornamento: 06/02/2023

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