Controversie di modesta entità

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1 Esistenza di un procedimento specifico per le controversie di modesta entità

Non esiste un procedimento specifico per le controversie di modesta entità tuttavia queste controversie rientrano nella competenza del giudice di pace.

Il procedimento innanzi al giudice di pace è caratterizzato da una tendenziale semplificazione (artt. 316-318 codice di procedura civile).

1.1 Ambito di applicazione, limiti di valore

Il giudice di pace è competente per le controversie relative a beni mobili il cui valore non è superiore a € 5000 (cinquemila euro), la competenza per valore spetta al giudice di pace, salvo che non siano dalla legge attribuite ad altro giudice.

Il giudice di pace è altresì competente per le cause di risarcimento del danno prodotto dalla circolazione di veicoli e di natanti, purché il valore della controversia non superi € 20.000 (ventimila).

Il giudice di pace è competente, qualunque sia il valore per le seguenti materie:

  • le cause relative ad apposizione di termini ed osservanza delle distanze stabilite dalla legge, dai regolamenti o dagli usi riguardo al piantamento degli alberi e delle siepi;
  • le cause relative alla misura ed alle modalità d'uso dei servizi di condominio di case;
  • le cause relative a rapporti tra proprietari o detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissioni di fumo o di calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilità;
  • le cause relative agli interessi o accessori da ritardato pagamento di prestazioni previdenziali o assistenziali;

Con la legge 28 aprile 2016, n.57, il Parlamento italiano ha delegato il Governo ad attuare la riforma della magistratura onoraria, delega che prevede anche un ampliamento della competenza per valore della competenza dei giudici onorari, portandola da 5.000 a 30.000 (trentamila), ed a 50.000 (cinquantamila) in relazione alle cause di risarcimento del danno da circolazione. La delega non è stata ancora attuata e dunque le nuove regole non sono ancora in vigore.

1.2 Applicazione del procedimento

Davanti al giudice di pace la domanda si propone mediante citazione a comparire a udienza fissa. La domanda si può anche proporre verbalmente, di essa il giudice di pace fa redigere processo verbale che, a cura dell'attore, è notificato con citazione a comparire a udienza fissa (art. 316 codice di procedura civile). La domanda deve contenere, oltre l'indicazione del giudice e delle parti, l'esposizione dei fatti e l'indicazione dell'oggetto. Tra il giorno della notificazione e quello della comparizione devono intercorrere termini liberi ridotti alla metà rispetto all’ordinario processo di cognizione, quindi 45 giorni (articolo 318 codice di procedura civile). Nella prima udienza il giudice di pace interroga liberamente le parti e tenta la conciliazione, se la conciliazione riesce se ne redige processo verbale. Se la conciliazione non riesce, il giudice di pace invita le parti a precisare definitivamente i fatti che ciascuna pone a fondamento delle domande, difese ed eccezioni, a produrre i documenti e a richiedere i mezzi di prova da assumere. Quando sia reso necessario dalle attività svolte dalle parti in prima udienza, il giudice di pace fissa per una sola volta una nuova udienza per ulteriori produzioni e richieste di prova. I documenti prodotti dalle parti possono essere inseriti nel fascicolo di ufficio ed ivi conservati fino alla definizione del giudizio.

1.3 Moduli

Non esistono formulari.

1.4 Rappresentanza da parte di un avvocato

Davanti al giudice di pace le parti possono stare in giudizio personalmente nelle cause il cui valore non eccede euro 1.100 (art. 82 codice di procedura civile e scheda ricorso in giustizia - bringing a case to court)

Negli altri casi, le parti non possono stare in giudizio se non col ministero o con l'assistenza di un difensore. Il giudice di pace tuttavia, in considerazione della natura ed entità della causa, con decreto emesso anche su istanza verbale della parte, può autorizzarla a stare in giudizio di persona.

Il giudice verifica d'ufficio la regolarità della costituzione delle parti e, quando occorre, le invita a completare o a mettere in regola gli atti e i documenti che riconosce difettosi.

Se il giudice rileva un difetto di rappresentanza, di assistenza ovvero un vizio che determina la nullità della procura al difensore, assegna alle parti un termine perentorio per la regolarizzazione della costituzione delle parti. L’osservanza del termine sana i vizi, e gli effetti sostanziali e processuali della domanda si producono fin dal momento della prima notificazione (art. 182 codice di procedura civile).

1.5 Norme relative all’assunzione di prove

Le norme applicabili in materia di prove sono uguali a quelle previste per il procedimento ordinario. (vedere scheda prove – taking of evidence)

1.6 Procedura scritta

Non è prevista una procedura meramente scritta, atteso l’obbligo per il giudice di pace di sentire liberamente le parti e tentare la conciliazione.

1.7 Contenuto della decisione

In generale si applicano le regole della procedura ordinaria.

La delega per la riforma prevede che il magistrato onorario possa decidere “secondo equità” (senza un espresso riferimento alle regole legali) per le cause di valore fino a 2.500 euro.

Attualmente la stessa possibilità è accordata al giudice di pace per le cause di valore fino a 1.100,00 euro.

1.8 Rimborso delle spese

Il rimborso delle spese è limitato? Se si, in quale misura?

Per la pronuncia  relativa alle spese si applicano le regole generali, per cui l’onere delle spese fa carico alla parte soccombente, salvo che sia disposta la compensazione se vi è soccombenza reciproca ovvero se concorrono giusti motivi.

1.9 Possibilità d’impugnazione

Nel 2006 è stato modificato il regime di impugnazione delle sentenze di equità (controversie di valore non eccedente € 1.100,00) del giudice di pace, nel senso che le stesse sono divenute appellabili esclusivamente per violazione delle norme sul procedimento, per violazione di norme costituzionali o comunitarie ovvero dei principi regolatori della materia.

Tale disciplina si applica alle decisioni pronunciate a decorrere dal 2 marzo 2006 (art. 27 d.lgs. 2006/40).

Le sentenze di equità pronunciate prima di detta data, sono soggette a ricorso per cassazione (nel rispetto dei termini di legge) solo per violazione di norme costituzionali, comunitarie e processuali, per violazione dei principi regolatori della materia e per motivazione inesistente o meramente apparente. Le sentenza pronunciate dal giudice di pace in materia di sanzioni amministrative non sono appellabili, ma sono suscettibili di ricorso straordinario per cassazione.

Per il resto, le pronunce del giudice di pace sono suscettibili di impugnazione mediante appello.

Vedere le schede in materia di organizzazione della giustizia, competenza dei tribunali e ricorso al giudice.

 

Allegati correlati

codice di procedura civile

Ultimo aggiornamento: 21/07/2022

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