European payment order

The European Payment Order is a simplified procedure for cross-border monetary claims which are uncontested by the defendant, based on standard forms.

Standard forms have been drawn up for the European Payment Order and are available here in all languages. This link will also provide more information about which courts can issue a European Payment Order and where the application forms should be sent.

To start the procedure, Form A must be filled in, giving all the details of the parties and the nature and amount of the claim. The court will examine the application, and if the form is correctly filled in, the court should issue the European Payment Order within 30 days.

The European Payment Order must then be served on the defendant by the court. S/he can either pay the amount of the claim, or contest it. S/he has 30 days to lodge any statement of opposition to the European Payment Order. If this happens, the case may, subject to a choice of the claimant, either be transferred to the normal civil law courts to be dealt with under national law; or dealt with in accordance with a European Small Claims Procedure, or discontinued.

If there is no statement of opposition by the defendant, the European Payment Order will become automatically enforceable. A copy of the European Payment Order, and if necessary a translation, must be sent to the enforcement authorities of the Member State where it needs to be enforced. Enforcement takes place in accordance with the national rules and procedures of the Member State where the European Payment Order is being enforced. For details on the enforcement, please consult the relevant section.

Please note that the guide does not reflect two amendments that entered into force on 14 July 2017. The first amendment adds an option of continuation of the proceedings in a case of lodging a statement of opposition in accordance with the rules of Regulation (EC) 861/2007 establishing a European Small Claims Procedure. The second amendment extends the application of the European Small Claims Procedure to claims of a value up to 5000 euro.

For further information in this regard please consult the new text of Article 17 of the Regulation as well as Article 2 of Regulation (EC) 861/2007, as amended by Regulation (EU) 2015/2421.

Related link

Practice Guide for the application of the Regulation on the European Order for Payment PDF (5809 Kb) en

European payment order – notifications of the Member States and a search tool helping to identify competent court(s)/authority(ies)

Please note that there are also national order for payment procedures. You can obtain information about such national procedures by selecting the relevant country's flag.

Last update: 03/04/2024

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Ingiunzione di pagamento europea - Belgio

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

In Belgio esiste la cosiddetta “procédure sommaire d’injonction de payer” (procedimento sommario di ingiunzione di pagamento). Si tratta di un procedimento semplificato, previsto dagli articoli da 1338 a 1344 del codice giudiziario, che permette di ottenere il pagamento di modeste somme di denaro in casi specifici.

La legislazione sul procedimento sommario di ingiunzione di pagamento è consultabile al Il link si apre in una nuova finestrasito internet del Service public fédéral Justice (servizio pubblico federale della Giustizia):

  • cliccare “Législation belge – Législation consolidée et index législatif” (Legislazione belga - Legislazione consolidata e indice legislativo) (nella pagina in basso a sinistra)
  • cliccare “Legislazione belga”
  • selezionare “CODE JUDICIAIRE” (codice giudiziario) nella sezione “Nature juridique” (natura giuridica)
  • digitare “664” nel campo “Mot(s)” (parola/e)
  • cliccare “Recherche” (cerca) e poi “Liste” (elenco)
  • cliccare “Détail” (dettaglio)
  • cercare “Chapitre XV” (capitolo XV)

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Questo procedimento si applica solo ai crediti pecuniari.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

L’articolo 1338 del codice giudiziario prevede che solo le domande di pagamento di un debito liquido riguardante una somma di denaro di importo non superiore a 1 860 EUR possano dare luogo a tale procedimento.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Il ricorso al procedimento sommario di ingiunzione di pagamento è del tutto facoltativo.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

No. L’articolo 1344 del codice giudiziario prevede che le norme relative al procedimento sommario di ingiunzione di pagamento si applichino solo quando il debitore ha il domicilio o la residenza in Belgio.

1.2 Giudice competente

Questo procedimento può essere proposto dinanzi al giudice di pace a condizione che il credito sia di sua competenza - per le competenze del giudice di pace, cfr. “La compétence des juridictions - Belgique” (La competenza degli organi giurisdizionali - Belgio). Le disposizioni possono essere applicate anche a qualsiasi domanda di competenza del tribunal de commerce (tribunale commerciale) e del tribunal de police (tribunale di polizia) per le controversie di cui all’articolo 1338 del codice giudiziario.

1.3 Requisiti di forma

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Non esistono moduli per l’avvio del procedimento. La legge stabilisce tuttavia diverse condizioni in merito alle informazioni che devono figurare nell’intimazione di pagamento e nella domanda da trasmettere al giudice.

Prima di adire il giudice, il creditore deve inviare al debitore un’intimazione di pagamento. Tale obbligo è sancito dall’articolo 1339 del codice giudiziario. L’intimazione di pagamento può essere notificata al debitore con atto di ufficiale giudiziario o inviata a mezzo raccomandata all’ufficio postale con ricevuta di ritorno. L’articolo 1339 precisa inoltre le informazioni che, a pena di nullità, devono comparire nell’intimazione, ovvero:

  • la citazione degli articoli del capitolo del codice giudiziario riguardante il procedimento sommario di ingiunzione di pagamento;
  • l’ingiunzione a effettuare il pagamento entro quindici giorni dall’invio della lettera o della notifica;
  • l’importo oggetto della richiesta;
  • l’indicazione del giudice che, in assenza di pagamento da parte del debitore, sarà investito della domanda.

Entro quindici giorni dalla scadenza del termine di quindici giorni stabilito nell’intimazione, la domanda viene trasmessa al giudice in duplice copia. L’articolo 1340 del codice giudiziario specifica cosa deve essere indicato nella domanda, ovvero:

  • l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno;
  • il cognome, il nome, la professione e il domicilio del richiedente, nonché all’occorrenza il cognome, il nome, il domicilio e la qualifica dei suoi legali rappresentanti;
  • l’oggetto della domanda e l’indicazione precisa dell’importo della somma richiesta con il conteggio dei vari elementi del credito e il relativo fondamento;
  • la nomina del giudice chiamato a pronunciarsi;
  • la firma dell’avvocato della parte.

Ove il richiedente lo ritenga opportuno, può anche indicare i motivi per cui si oppone alla concessione di un periodo di grazia.

Alla domanda devono essere allegati i seguenti documenti:

  • la fotocopia del documento scritto su cui si basa la domanda;
  • l’atto dell’ufficiale giudiziario o la copia della lettera raccomandata alla quale è allegata la ricevuta di ritorno oppure l’originale della suddetta lettera alla quale sono allegati la prova del rifiuto di accettazione o la prova del mancato ritiro alla posta e un certificato che attesti che il debitore è iscritto all’indirizzo indicato nel registro dell’anagrafe.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

Uno degli elementi richiesti nella domanda è la firma di un avvocato. L’articolo 1342 del codice giudiziario prevede inoltre che una copia dell’ordinanza sia inviata con lettera semplice all’avvocato del richiedente. Queste sono le uniche disposizioni di legge che impongono di ricorrere a un avvocato.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

La domanda deve essere sufficientemente dettagliata. Secondo l’articolo 1340, comma primo, punto 3, del codice giudiziario, essa deve contenere l’oggetto della domanda e l’indicazione esatta dell’importo della somma richiesta, oltre al conteggio dei vari elementi del credito e il fondamento di quest’ultimo.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Sì. Ai sensi dell’articolo 1338, il credito deve essere giustificato da un documento scritto del debitore. Questo documento non deve necessariamente essere un riconoscimento del debito.

1.4 Rigetto della domanda

Entro quindici giorni dal deposito della domanda, il giudice provvede ad accoglierla o a respingerla con ordinanza emessa in camera di consiglio. Il giudice può concedere un periodo di grazia o procedere a un accoglimento parziale della domanda (articolo 1342 del codice giudiziario). Egli dispone infatti di informazioni in merito alle varie componenti del debito e può respingerne alcune, così come può tenere conto di eventuali pagamenti effettuati nel frattempo. Il giudice può respingere l’intera domanda se non è soddisfatto delle condizioni stabilite (cfr. articoli da 1338 a 1344 del codice giudiziario).

Quando il giudice accoglie la domanda in tutto o in parte, la sua ordinanza produce gli effetti di una sentenza in contumacia.

Il creditore deve far notificare l’ordinanza del giudice al debitore.

L’articolo 1343, paragrafo 2, del codice giudiziario stabilisce che l’atto di notificazione dell’ordinanza deve contenere, a pena di nullità:

  • una copia della domanda;
  • l’indicazione del termine entro il quale il debitore può proporre opposizione;
  • l’indicazione del giudice dinanzi al quale la domanda deve essere presentata e delle forme in cui va presentata.

Analogamente, con l’atto notificato si avverte il debitore che, in assenza di ricorso entro il termine stabilito, egli potrà essere tenuto con qualsiasi mezzo legale al pagamento delle somme richieste.

Se il debitore non presenta appello o opposizione entro i termini prescritti, l’ordinanza diventa definitiva.

1.5 Ricorso

Ricorso del creditore

I mezzi di ricorso a disposizione del creditore sono indicati all’articolo 1343, paragrafo 4, del codice giudiziario. Il creditore non dispone di veri e propri mezzi di ricorso quando la sua domanda viene respinta o accolta parzialmente dal giudice; può tuttavia presentarla nuovamente per via ordinaria (e quindi non con procedimento sommario). Se la domanda viene accolta parzialmente e il creditore desidera comunque ripresentarla per via ordinaria, non deve aver già notificato l’ordinanza al debitore.

Opposizione o appello del debitore

Il debitore può contestare l’ordinanza in due modi: con l’appello o l’opposizione (l’ordinanza del giudice produce gli effetti di una sentenza in contumacia, se questa accoglie la domanda del creditore interamente o in parte, cfr. articolo 1343, paragrafo 4, del codice giudiziario). In entrambi i casi il termine di ricorso è di un mese dalla notifica della sentenza (cfr. articoli 1048 e 1051 del codice giudiziario). Questi termini sono più lunghi quando una delle parti non ha in Belgio il domicilio, la residenza, né il domicilio eletto.

In questo caso si applicano le norme ordinarie sull’opposizione e l’appello, con la sola eccezione di cui all’articolo 1343, paragrafo 3, secondo comma, del codice giudiziario, secondo cui in deroga all’articolo 1047 (che impone l’atto di un ufficiale giudiziario), l’opposizione può essere proposta con domanda depositata presso la cancelleria dell’organo giurisdizionale in tante copie quante sono le parti in causa e gli avvocati, e comunicata dal cancelliere a mezzo lettera giudiziaria al creditore e al suo avvocato.

La domanda (di opposizione) deve contenere, a pena di nullità:

  • l’indicazione del giorno, del mese e dell’anno;
  • il cognome, il nome, la professione e il domicilio dell’opponente;
  • il cognome, il nome e il domicilio del creditore e il nome del suo avvocato;
  • la determinazione dell’ordinanza impugnata;
  • i mezzi dell’opponente.

Il cancelliere convoca le parti a comparire all’udienza fissata dal giudice.

1.6 Opposizione

La legge belga non prevede espressamente una dichiarazione di opposizione.

Il debitore può trasmettere informazioni al giudice di pace, ma senza che la natura della sentenza in contumacia ne risulti modificata.

1.7 Effetti dell’opposizione

Come precedentemente indicato, non sono possibili dichiarazioni di opposizione. Il procedimento sommario fa il suo corso, a prescindere che il debitore si difenda o meno.

1.8 Effetti della mancata opposizione

Cfr. la risposta al punto 1.7.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Ultimo aggiornamento: 24/10/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ingiunzione di pagamento europea - Bulgaria

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

Il capo 38 "procedimento di ingiunzione di pagamento" del codice di procedura civile, (Gazzetta Ufficiale n. 59 del 20 luglio 2007, in vigore a partire dal 1° marzo 2008, modificato nella Gazzetta Ufficiale n. 86/2017) prevede un procedimento semplificato in base al quale il ricorrente può far valere il suo credito nel momento in cui è presumibile che l'azione non sarà contestata dal convenuto.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Il creditore può chiedere l'emissione di un'ingiunzione di pagamento per i seguenti crediti:

  • crediti su una somma di denaro o su beni fungibili nel caso in cui l'azione rientri nella competenza del tribunale distrettuale (Rayonen sad);
  • i crediti relativi al trasferimento di un bene mobile che il debitore ha ottenuto con l'impegno di restituirlo o che è gravato da pignoramenti o che è trasferito dal debitore con l'impegno di trasmetterne il possesso quando l'azione rientra nella competenza del tribunale distrettuale (Rayonen sad).

La domanda va presentata rispettando le norme di cui all'articolo 127, primo e terzo comma, e all'articolo 128, primo e secondo comma del codice di procedura civile, oltre a indicare le coordinate bancarie o altri mezzi di pagamento.

Inoltre, in applicazione della disposizione di cui all'articolo 417 del codice di procedura civile (CPC), il ricorrente può richiedere l'emissione di un'ingiunzione anche nel momento in cui il credito (indipendentemente dall'importo) sia basato sui seguenti atti o documenti:

  • l'atto di un'autorità amministrativa per il quale i tribunali civili sono tenuti ad autorizzare l'esecuzione;
  • un documento contabile o un rendiconto che comprovi il credito di un ente pubblico, di un comune o di una banca;
  • un atto notarile, una transazione o un altro accordo, con l'autenticazione notarile delle firme per quanto riguarda le obbligazioni di pagamento di denaro o di altri elementi fungibili in esso contenute, nonché le obbligazioni di trasmissione di determinati beni;
  • un estratto del registro dei pignoramenti e delle ipoteche per una garanzia iscritta e per avviare l'esecuzione: per il trasferimento dei beni pignorati;
  • un estratto del registro dei pignoramenti e delle ipoteche per un contratto di vendita iscritto con riserva di proprietà fino al rimborso del prezzo o un contratto di leasing: per la restituzione dei beni venduti o ceduti in leasing;
  • un contratto per il pegno o per l'ipoteca ai sensi dell'articolo 160 e dell'articolo 173, terzo comma, della legge sulle obbligazioni e sui contratti;
  • un atto (già efficace) di riconoscimento di un credito di diritto privato detenuto dallo Stato o da un comune, nel caso in cui l'esecuzione si svolga in base al codice di procedura civile;
  • un atto di riconoscimento di debito;
  • un pagherò cambiario, una cambiale tratta o qualsiasi altro titolo all'ordine analogo, nonché un'obbligazione o delle cedole.

Nel caso in cui la domanda sia accompagnata da un documento di cui all'articolo 417 CPC, sul quale si basa il credito, il creditore può chiedere al giudice di ordinare l'esecuzione immediata e di emettere un titolo esecutivo.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

L'importo del credito non è soggetto ad alcun massimale nel caso in cui il credito medesimo sia fondato su uno degli atti di cui all'articolo 417 del codice di procedura civile.

Nelle altre ipotesi di crediti su somme di denaro, su taluni elementi fungibili o sul trasferimento dei beni mobili l'ingiunzione di pagamento può essere emessa solo se l'azione rientra nella competenza del tribunale distrettuale. Il tribunale distrettuale è competente per le azioni civili e commerciali per un importo della controversia inferiore a 25 000 leva, nonché per tutte le azioni di crediti alimentari, per le controversie di lavoro e per i crediti che risultino da atti di riconoscimento di debito.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

L'utilizzazione di tale procedimento è facoltativo. Anche quando esistono prerequisiti che permettano l'emissione di ingiunzione di pagamento il ricorrente non è tenuto a scegliere tale rimedio giurisdizionale e può avviare un procedimento civile ordinario.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Un'ingiunzione di pagamento non viene emessa se il debitore non ha un domicilio o la residenza abituale né la sede sociale o è stabilito in modo permanente sul territorio della Repubblica di Bulgaria.

1.2 Giudice competente

La domanda viene presentata dinanzi al tribunale distrettuale del domicilio o della sede del debitore e il tribunale, entro tre giorni, deve verificare d'ufficio la competenza territoriale. Qualora il tribunale non si ritenga competente deve rinviare la causa al giudice competente.

1.3 Requisiti di forma

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

L'utilizzo di formulari di domanda approvati dal Ministro della giustizia è obbligatorio. I formulari sono allegati all'Ordinanza n. 6 del Ministro della giustizia del 20 febbraio 2008, relativa all'approvazione dei formulari di ingiunzione di pagamento di domande di emissione di un'ingiunzione di pagamento e altri documenti che rientrano in tale procedura. La domanda deve contenere i fatti sui quali si fonda e l'oggetto della rivendicazione.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

Facoltativo.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

La domanda deve contenere i fatti sui quali si fonda e l'oggetto della rivendicazione.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Non è necessario allegare alla domanda elementi di prova che giustificano il credito e benché il ricorrente possa allegare tali elementi ciò non è da considerare obbligatorio, in quanto lo scopo del procedimento è verificare se il credito sia contestato o meno. È sufficiente che il ricorrente affermi l'esistenza del suo credito. Se il debitore si oppone all'ingiunzione di pagamento la verifica dell'esistenza del credito viene effettuata nell'ambito di un procedimento contenzioso. Va allegata una procura alla domanda nel caso in cui l'atto introduttivo sia presentato da un rappresentante; alla domanda va allegato un giustificativo dei diritti e delle spese pagati (nel caso in cui tali diritti e spese siano dovuti).

1.4 Rigetto della domanda

La domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento viene respinta nelle seguenti ipotesi:

  • nel caso in cui il ricorso non risponda ai requisiti di cui all'articolo 410 del CPC, vale a dire nel caso in cui non si tratti del pagamento di una somma di denaro o di beni fungibili per un importo inferiore a 25 000 leva, rispettivamente su beni immobili della categoria di quelli di cui al primo comma, secondo comma dell'articolo 410 del CPC, ma anche nel caso in cui la domanda non risponda ai requisiti di regolarità: in questo caso la domanda non viene lasciata senza seguito ma viene direttamente respinta. Solo eccezionalmente, qualora il ricorrente non abbia utilizzato il modulo approvato per presentare la sua domanda o qualora abbia utilizzato un modulo inadeguato, il giudice può dare istruzioni per regolarizzare il ricorso, allegando al momento della notifica delle istruzioni il modulo previsto in base all'articolo 425, secondo comma, del CPC);
  • nel caso in cui il ricorso sia in contrasto con la legge e le buone pratiche;
  • nel caso in cui il debitore non abbia un domicilio o la sede sociale sul territorio della Repubblica di Bulgaria, nonché nel caso in cui non abbia la residenza abituale né il suo stabilimento permanente nel territorio della Repubblica di Bulgaria.

1.5 Ricorso

L'ingiunzione di pagamento non può essere impugnata dalle parti salvo che per la parte relativa alle spese. L'atto col quale la domanda viene respinta nella sua integralità oppure solo in parte, può essere impugnato da parte del ricorrente dinanzi al tribunale circondariale competente, con un ricorso che non viene notificato in copia. Può essere altresì impugnato l'atto con il quale viene ordinata l'esecuzione immediata e che il giudice emette nei casi di presentazione di un documento ex articolo 417 del CPC; il ricorso contro l'atto che ordina l'esecuzione immediata viene presentato contemporaneamente all'opposizione all'ingiunzione di pagamento e può essere basato soltanto sui motivi relativi agli atti contemplati dall'articolo 417 del CPC.

1.6 Opposizione

Il debitore può presentare un atto di opposizione scritta contro l'ordinanza d'ingiunzione di pagamento o contro una parte della stessa entro due settimane a partire dalla ricezione dell'ingiunzione. Non è obbligatorio motivare l'opposizione, salvo che si tratti dei casi contemplati dall'articolo 414 bis del codice di procedura civile:

- nel caso in cui abbia saldato il suo debito

- nel caso in cui non debba pagare le spese, in quanto il suo comportamento non ha giustificato la dichiarazione del relativo credito. In questi casi l'opposizione viene comunicata al richiedente e quest'ultimo può presentare le sue osservazioni entro 3 giorni. In difetto, il tribunale annulla l'ordinanza d'ingiunzione di pagamento (in parte o integralmente) compresa la parte relativa alle spese. Nel caso in cui sia stato emesso un titolo esecutivo sulla base dell'ordinanza d'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 208 del codice di procedura civile, esso viene altresì annullato.

1.7 Effetti dell’opposizione

Nel caso in cui il debitore presenti opposizione nel termine previsto e l'ordinanza d'ingiunzione di pagamento gli sia stata notificata in base all'articolo 47, quinto comma, del codice di procedura civile (affiggendo l'avviso sulla porta del relativo domicilio) oppure che il tribunale abbia rigettato l'istanza per l'emissione dell'ordinanza d'ingiunzione di pagamento, il giudice informa il richiedente che può presentare un'istanza per il riconoscimento del credito entro un mese, versando allo Stato il resto dei diritti dovuti e ordina la sospensione dell'esecuzione, in caso di emissione di un titolo esecutivo ai sensi dell'articolo 418 del codice di procedura civile. Nel caso in cui il richiedente non dimostri di aver avviato la sua azione nel termine indicato, il giudice annulla l'ingiunzione di pagamento nella sua integralità oppure relativamente alla parte non contemplata nell'atto di opposizione.

1.8 Effetti della mancata opposizione

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

In applicazione dell'articolo 416 del CPC, nel caso in cui non sia stata presentata opposizione nei termini previsti o nel caso in cui sia stata ritirata, l'ingiunzione di pagamento diviene definitiva e in base a ciò, il giudice emette un titolo esecutivo che viene menzionato nell'ingiunzione.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Entro un mese a partire dal momento in cui ha preso conoscenza dell'ingiunzione di pagamento il debitore che non ha potuto esercitare la facoltà di contestare il credito, può presentare un'impugnazione dinanzi al giudice d'appello allorché:

  • l'ingiunzione di pagamento non gli è stata debitamente notificata;
  • l'ingiunzione di pagamento non gli è stata notificata di persona e alla data della notifica non aveva la sua residenza abituale sul territorio della Repubblica di Bulgaria;
  • non ha potuto prendere conoscenza in tempo utile della notifica del fatto di circostanze particolari impreviste;
  • non ha potuto presentare opposizione per il fatto di circostanze particolari impreviste che rappresentavano un ostacolo insormontabile.

L'opposizione non ha effetto sospensivo sull'esecuzione dell'ingiunzione, ma su richiesta del debitore e qualora sia fornita debita garanzia, il giudice può sospendere l'esecuzione (articolo 423, secondo comma, del codice di procedura civile).

Il giudice accoglie l'opposizione nel caso in cui accerti la sussistenza dei tre requisiti sopraelencati. Qualora il giudice in sede di opposizione accolga le tesi del debitore poiché quest'ultimo non ha né il domicilio né la sua sede sociale nel territorio della Repubblica di Bulgaria, o non ha la sua residenza abituale né lo stabilimento permanente nel territorio della Repubblica di Bulgaria, il giudice annulla d'ufficio l'ingiunzione di pagamento e il relativo titolo esecutivo. Nelle altre ipotesi in cui le contestazioni vengono accolte, il giudice competente per il giudizio d'opposizione sospende l'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento e rinvia la causa al tribunale distrettuale che deve informare il ricorrente che ha facoltà di avviare un'azione relativamente al credito entro un mese, versando il resto dei diritti dovuti allo Stato (articolo 423, terzo comma del codice di procedura civile).

Il debitore può inoltre contestare, in base alla procedura ordinaria, il credito su cui si fonda l'ingiunzione di pagamento nel caso in cui emergano fatti nuovi o nuovi elementi di prova d'importanza sostanziale per la causa, e di cui non sia riuscito ad avere conoscenza prima della scadenza del termine dell'opposizione o che non sia riuscito a procurarsi prima della scadenza del termine. L'azione può essere avviata entro tre mesi a partire dal momento in cui il debitore ha preso conoscenza del fatto nuovo o a partire dalla data in cui ha potuto ottenere il nuovo elemento di prova, ma non più tardi di un anno dalla chiusura dell'esecuzione forzata del credito (articolo 424 del codice di procedura civile).

Ultimo aggiornamento: 18/08/2021

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Ingiunzione di pagamento europea - Cechia

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

Oltre ai procedimenti d'ingiunzione di pagamento europea disciplinati dal regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, vi sono altri tre tipi di procedimenti in Repubblica ceca: il procedimento d'ingiunzione di pagamento, il procedimento d'ingiunzione elettronica di pagamento e il procedimento d'ingiunzione di pagamento fondata su cambiale o assegno (disposizioni di cui agli articoli da 172 a 175, della legge n. 99/1963, občanský soudní řád (codice di procedura civile)).

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

Un'ingiunzione di pagamento può essere emessa anche senza una richiesta esplicita da parte del ricorrente, sulla base di un'azione che richieda il soddisfacimento di un credito finanziario, laddove tale diritto risulti da fatti dichiarati e documentati dal ricorrente. È sempre a discrezione dell'organo giurisdizionale decidere se trattare il caso specifico emettendo un'ingiunzione di pagamento; qualora l'organo giurisdizionale non emetta un'ingiunzione di pagamento, fissa un'udienza. Un'ingiunzione di pagamento non può essere emessa se deve essere notificata a un convenuto all'estero o se non si conosce il luogo in cui si trova il convenuto (disposizioni di cui all'articolo 172, secondo comma, della legge n. 99/1963, codice di procedura civile).

Un'ingiunzione elettronica di pagamento può essere emessa soltanto su richiesta del ricorrente, presentata utilizzando un modulo elettronico designato, firmato apponendo una firma elettronica certificata, a condizione che il credito vantato non superi 1 000 000 CZK; gli importi accessori non sono inclusi nell'importo del credito. Un'ingiunzione elettronica di pagamento non può essere emessa se deve essere notificata a un convenuto all'estero o se non si conosce il luogo in cui si trova il convenuto (disposizioni di cui all'articolo 174a, terzo comma, della legge n. 99/1963, codice di procedura civile).

Un'ingiunzione di pagamento fondata su cambiale o assegno può concedere i diritti derivanti da una cambiale o da un assegno. A condizione che i requisiti formali siano soddisfatti, un organo giurisdizionale è tenuto a decidere nel contesto di procedimenti sommari emettendo un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (su un assegno). Un'ingiunzione di pagamento fondata su cambiale o assegno può essere emessa soltanto su iniziativa del ricorrente e anche se deve essere notificata all'estero. Un'ingiunzione di pagamento fondata su cambiale o assegno può essere notificata soltanto al convenuto in persona; sono escluse eventuali forme di notificazione sostitutive.

Lo scopo dell'avvio di un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento consiste nel riscuotere crediti finanziari non contestati di un determinato importo. I crediti finanziari non contestati devono essere esigibili nel momento in cui si intraprende un'azione legale volta a ottenere l'emissione di un'ingiunzione di pagamento europea. Al fine di presentare una domanda in tal senso è necessario compilare il modulo A nel quale si devono riportare tutte le informazioni relative alle parti, nonché alla natura e all'ammontare del credito. L'organo giurisdizionale esaminerà la domanda e, se il modulo è compilato correttamente, dovrebbe emettere un'ingiunzione di pagamento europea entro 30 giorni.

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Le decisioni che assumono la forma di un'ingiunzione di pagamento, un'ingiunzione elettronica di pagamento o un'ingiunzione di pagamento europea possono essere emesse soltanto in relazione a crediti finanziari.

Un'ingiunzione di pagamento fondata su cambiale o assegno può essere emessa soltanto in relazione all'esecuzione di obbligazioni finanziarie derivanti da una cambiale o da un assegno.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Nel caso dell'ingiunzione elettronica di pagamento si applica un limite massimo pari a 1 000 000 CZK (più importi accessori); non esiste un limite massimo nel caso di un'ingiunzione di pagamento europea o di un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (o su un assegno).

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Il procedimento per ottenere un'ingiunzione di pagamento non è obbligatorio; un ricorrente può fare valere il proprio credito finanziario anche attraverso un normale procedimento giudiziario civile. Tuttavia, qualora un ricorrente avvii un'azione "ordinaria" e il credito vantato in tale sede soddisfi i requisiti per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento, l'organo giurisdizionale può emettere detta ingiunzione anche se il ricorrente non ha esplicitamente presentato domanda per ottenerla. Un'ingiunzione elettronica di pagamento, un'ingiunzione di pagamento europea e un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (o su un assegno) possono essere emesse soltanto su richiesta del ricorrente.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Un'ingiunzione di pagamento o un'ingiunzione elettronica di pagamento non possono essere emesse se devono essere notificate a un convenuto all'estero. In tal caso, l'organo giurisdizionale porta avanti il procedimento in linea con le usuali norme di procedura civile.

Qualora un'ingiunzione di pagamento europea emessa da un organo giurisdizionale ceco o di un altro Stato membro debba essere consegnata nella Repubblica ceca, detta ingiunzione deve essere notificata al convenuto in persona; non sono ammesse forme di notificazione sostitutive (disposizioni di cui all'articolo 174b, primo comma, della legge n. 99/1963, codice di procedura civile).

1.2 Giudice competente

Una decisione in merito a un'ingiunzione di pagamento o a un'ingiunzione elettronica di pagamento viene emessa dall'okresní soud (tribunale distrettuale) avente giurisdizione territoriale. Una decisione in merito a un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (o su un assegno) è sempre presa da un krajský soud (tribunale regionale)(disposizioni di cui all'articolo 9, della legge n. 99/1963, codice di procedura civile). Per quanto concerne la competenza giurisdizionale per la presentazione di una domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento europea, si rimanda all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006, che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

1.3 Requisiti di forma

Non è disponibile un modulo standardizzato per la presentazione di una domanda per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento o di un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (o su un assegno).

Un organo giurisdizionale può emettere un'ingiunzione di pagamento senza che sia stata presentata una richiesta esplicita da parte del ricorrente; ciò non si applica nel caso delle ingiunzioni elettroniche di pagamento e delle ingiunzioni di pagamento fondate su cambiale o assegno.

Di conseguenza, un'azione legale o una domanda per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento o di un'ingiunzione di pagamento fondata su cambiale o assegno devono soddisfare i requisiti generali per la presentazione presso l'organo giurisdizionale; qualora per legge non siano richiesti altri dettagli per la presentazione di un certo tipo di domanda, quest'ultima deve riportare quanto meno le seguenti informazioni: l'organo giurisdizionale adito, la persona che presenta la domanda, la materia interessata e ciò che si richiede. Inoltre, la domanda deve essere firmata e datata. L'obbligo di apposizione della firma e della data non si applica in caso di presentazione per via elettronica in un formato elettronico conforme a disposizioni specifiche. La presentazione deve avvenire per iscritto e può essere effettuata su supporto cartaceo o elettronico tramite una rete pubblica di dati o a mezzo fax (disposizioni di cui all'articolo 42, primo e quarto comma, della legge n. 99/1963, codice di procedura civile). Una presentazione effettuata per via elettronica o a mezzo fax deve essere integrata dalla presentazione dell'originale entro tre giorni, oppure da una presentazione scritta avente la medesima formulazione. Ciò non si applica alle presentazioni in formato elettronico dotate di firma elettronica certificata basata su un certificato riconosciuto rilasciato da un fornitore accreditato (disposizioni di cui all'articolo 42, terzo comma, della legge n. 99/1963, codice di procedura civile).

Una domanda per l'emissione di un'ingiunzione elettronica di pagamento può essere presentata soltanto su un modulo prescritto in formato elettronico (il modulo è disponibile all'indirizzo Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.justice.cz/). Oltre ai requisiti generali (disposizioni di cui all'articolo 42, quarto comma, della legge n. 99/1963, codice di procedura civile), la domanda deve indicare altresì il nome, il cognome e l'indirizzo delle parti, i codici di identificazione personale o i codici di identificazione (a seconda del caso) delle parti (denominazione o ragione sociale e sede legale di una persona giuridica, codice di identificazione, designazione di uno Stato e della relativa unità organizzativa dello Stato che rappresenta lo stesso presso l'organo giurisdizionale) e, laddove opportuno, anche i nomi dei rispettivi rappresentanti, una descrizione dei fatti decisivi e la designazione della prova proposta dal ricorrente, nonché chiarire ciò che il ricorrente intende ottenere (disposizioni di cui all'articolo 79, primo comma, della legge n. 99/1963, codice di procedura civile). La domanda deve indicare altresì la data di nascita di una persona, il codice di identificazione di una persona giuridica o l'identificazione di una persona che esercita un'attività professionale autonoma (disposizioni di cui all'articolo 174a, secondo comma, della legge n. 99/1963, codice di procedura civile). Una domanda deve essere firmata apponendo la firma elettronica certificata del ricorrente basata su un certificato riconosciuto rilasciato da un fornitore certificato.

Per presentare una domanda per ottenere un'ingiunzione di pagamento europea, è necessario compilare il modulo A di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006. Tutte le informazioni in merito alle parti, alla natura e all'ammontare del credito devono essere fornite riportandole nel modulo.

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Soltanto nel caso di un'ingiunzione elettronica di pagamento. Tale modulo è disponibile all'indirizzo Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.justice.cz/. Una domanda deve essere firmata apponendo la firma elettronica certificata del ricorrente basata su un certificato riconosciuto rilasciato da un fornitore certificato (disposizioni di cui all'articolo 174a della legge n. 99/1963, codice di procedura civile). Per i requisiti di forma per la presentazione di una domanda per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento europea, cfr. la precedente sezione 1.3.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

No.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Un'ingiunzione di pagamento o un'ingiunzione elettronica di pagamento possono essere emesse soltanto se il diritto rivendicato deriva da fatti dichiarati e documentati dal ricorrente (cfr. sezione 1.3.4.). La conclusione secondo la quale il diritto vantato deriva dai fatti dichiarati dal ricorrente presuppone una rappresentazione dei fatti decisivi sufficientemente corroborata da prove allegate e che consenta all'organo giurisdizionale di sottoporre a un esame giuridico i fatti del caso presentato dal ricorrente. Le circostanze del caso devono essere descritte nella loro interezza in maniera tale da consentire di valutare quale titolo legale si intenda esercitare (quale norma giuridica si debba applicare); inoltre, il ricorrente deve menzionare tutti i fatti ai quali detta norma giuridica collega la creazione, la modifica o la cessazione di diritti e doveri, i quali devono essere debitamente supportati da prove.

Nel contesto del procedimento relativo all'emissione di un'ingiunzione di pagamento fondata su cambiale o assegno, è necessario che il ricorrente presenti l'originale della cambiale o dell'assegno, la cui autenticità non sia ragionevolmente messa in discussione, nonché altri documenti richiesti per l'esercizio del diritto in esame.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Sì. Come suggerito dalla natura del procedimento, è necessario presentare prove documentali che attestino il diritto vantato dal ricorrente. Nel caso di una domanda per l'emissione di un'ingiunzione elettronica di pagamento, le prove documentali devono essere allegate al modulo elettronico. L'originale di una cambiale o di un assegno deve essere allegato a una domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (o su un assegno). Il diritto del ricorrente di presentare vari mezzi di prova non è in alcun modo limitato in termini di ambito di applicazione.

1.4 Rigetto della domanda

Se non è possibile emettere un'ingiunzione di pagamento, l'organo giurisdizionale non rigetterà la domanda di emissione della stessa, ma procederà in conformità con le usuali norme di procedura civile (in particolare, fisserà un'udienza). Un'ingiunzione di pagamento non può essere emessa se il ricorrente non vanta un credito finanziario, se non è noto il luogo in cui si trova il convenuto o se l'ingiunzione di pagamento deve essere notificata a un convenuto all'estero.

Un organo giurisdizionale rigetterà una domanda di emissione di un'ingiunzione elettronica di pagamento se detta domanda non contiene tutte le informazioni specifiche richieste dalla legge o se è incomprensibile o ambigua e se tali difetti rendono impossibile far proseguire il procedimento. In questo caso, l'organo giurisdizionale non invita il ricorrente a correggere o integrare la sua istanza.

Se una domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento fondata su cambiale o assegno non può essere concessa, l'organo giurisdizionale fisserà un'udienza.

1.5 Ricorso

Un organo giurisdizionale non emetterà una decisione di annullamento di un'ingiunzione di pagamento, un'ingiunzione elettronica di pagamento o di un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (o su un assegno); di conseguenza, questa domanda relativa a un ricorso contro un'ingiunzione di pagamento ritenuta inapplicabile è irrilevante.

1.6 Opposizione

È possibile presentare un'opposizione per contestare un'ingiunzione di pagamento o un'ingiunzione elettronica di pagamento. Il convenuto può presentare un'opposizione entro 15 giorni dalla notificazione di un'ingiunzione di pagamento o di un'ingiunzione elettronica di pagamento. Un'opposizione che contesta un'ingiunzione elettronica di pagamento può essere anch'essa depositata tramite un modulo elettronico firmato apponendo una firma elettronica certificata. Un'opposizione non deve essere sostenuta da motivazioni, tuttavia deve soddisfare i requisiti generali stabiliti per la presentazione della stessa a un organo giurisdizionale, ossia, in particolare, deve essere firmata e datata, e dalla presentazione deve risultare chiaramente qual è l'organo giurisdizionale adito, chi sta presentando l'opposizione, in merito a quale materia e che cosa si intende ottenere.

È possibile presentare obiezioni per contestare un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (o su un assegno) entro 15 giorni dalla notificazione della stessa. Nelle sue obiezioni, il convenuto deve indicare tutto ciò che esso obietta in relazione all'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (o su un assegno).

Nel contesto del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, il convenuto può pagare l'importo richiesto, oppure contestare il credito entro 30 giorni, depositando un'opposizione presso l'organo giurisdizionale che ha emesso l'ingiunzione di pagamento europea; al fine di depositare un'opposizione, il convenuto deve utilizzare il modulo F di cui al regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006. Il caso viene quindi rinviato agli organi giurisdizionali civili ordinari e trattato in conformità con la legislazione nazionale.

1.7 Effetti dell’opposizione

Se anche un solo convenuto presenta un'opposizione entro il termine fissato, l'ingiunzione di pagamento o l'ingiunzione elettronica di pagamento vengono annullate completamente; l'organo giurisdizionale fisserà quindi un'udienza e il procedimento proseguirà secondo le usuali norme di procedura civile.

Qualora un convenuto depositi obiezioni contro un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (o su un assegno) entro il termine fissato, anche in questo caso l'organo giurisdizionale fisserà delle udienze per deliberare in merito a dette obiezioni. A seconda dell'esito del procedimento relativo alle obiezioni, l'organo giurisdizionale esprimerà una decisione emettendo una sentenza, sospendendo l'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (o su un assegno), oppure annullandola in parte o in toto a suo giudizio (le obiezioni devono essere fondate in parte o in toto). È possibile impugnare tale sentenza. A differenza di un'opposizione presentata contro un'ingiunzione di pagamento o un'ingiunzione elettronica di pagamento, un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (o su un assegno) non viene annullata dalla presentazione di obiezioni.

1.8 Effetti della mancata opposizione

Un'ingiunzione di pagamento, un'ingiunzione elettronica di pagamento e un'ingiunzione di pagamento europea che non sono state contestate tramite un'opposizione hanno l'effetto di una sentenza esecutiva. Anche il mancato deposito, o il ritiro, da parte del convenuto di obiezioni contro un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (o su un assegno) hanno l'effetto di rendere esecutiva l'ingiunzione.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Su richiesta, un organo giurisdizionale allegherà una clausola di effetto giuridico e esecutività a un'ingiunzione di pagamento, un'ingiunzione elettronica di pagamento o un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (o su un assegno). Un'ingiunzione di pagamento recante tali clausole costituisce un titolo esecutivo.

Nei procedimenti relativi a un'ingiunzione di pagamento europea, se il convenuto non deposita un'opposizione entro il termine fissato, l'ingiunzione di pagamento europea diventa automaticamente esecutiva. L'esecuzione avviene in conformità con le norme e le procedure nazionali dello Stato membro in cui deve essere data esecuzione all'ingiunzione di pagamento europea.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Non sono disponibili mezzi di ricorso ordinari per contestare un'ingiunzione di pagamento, un'ingiunzione elettronica di pagamento o un'ingiunzione di pagamento fondata su una cambiale (o su un assegno) contro le quali non sia stata presentata un'opposizione oppure obiezioni e che hanno l'effetto di una sentenza esecutiva. Nei casi specificati dalla legge, il convenuto può utilizzare soltanto mezzi di ricorso straordinari, un'azione di confusione e, nel caso di un'ingiunzione di pagamento esecutiva, anche un'azione di riapertura del procedimento (disposizioni di cui all'articolo 228, secondo comma, e all'articolo 229, secondo comma, della legge n. 99/1963, codice di procedura civile).

Una volta decorso il termine di 30 giorni fissato per la presentazione di un'opposizione contro un'ingiunzione di pagamento europea senza che sia stata presentata detta opposizione, il convenuto può chiedere una revisione di un'ingiunzione di pagamento europea in conformità con le condizioni di cui all'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2006. La competenza giurisdizionale nel procedimento concernente una domanda di riesame di un'ingiunzione di pagamento europea spetta all'organo giurisdizionale che l'ha emessa. Una domanda di riesame di un'ingiunzione di pagamento europea è l'unico mezzo di ricorso di cui dispone il convenuto nei confronti di un'ingiunzione di pagamento europea esecutiva nello Stato di emissione della stessa. Una decisione (sentenza) relativa alla domanda di riesame di un'ingiunzione di pagamento europea viene notificata sia al ricorrente sia al convenuto (disposizioni di cui all'articolo 174 b, secondo e terzo comma, della legge n. 99/1963, codice di procedura civile).

Collegamenti correlati

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Ultimo aggiornamento: 15/06/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ingiunzione di pagamento europea - Germania

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

Sì. Le disposizioni di procedura civile prevedono un procedimento per ingiunzione di pagamento (Mahnverfahren) diretto a ottenere il pagamento di crediti pecuniari che non siano necessariamente contestati. Tale procedimento è disciplinato dagli articoli 688 e seguenti del codice di procedura civile (Zivilprozessordnung).

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

La procedura in parola può essere di norma impiegata ove si agisca per ottenere il pagamento di un importo fisso in euro.

Tuttavia non è possibile farvi ricorso nei seguenti casi:

  • crediti derivanti da un accordo di credito al consumo con un tasso di interesse che eccede di oltre 12 punti percentuali il tasso di interesse di base;
  • crediti che dipendono dall'adempimento di obbligazioni che devono essere già state rese;
  • quando la notifica dell'ingiunzione di pagamento deve essere eseguita mediante avviso pubblico poiché è ignoto il domicilio del convenuto.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Non esiste un limite massimo all'importo che può essere azionato.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Il ricorso al procedimento di ingiunzione da parte del creditore è facoltativo. Il creditore può scegliere tra questa procedura e il procedimento ordinario.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

In linea di principio, la procedura tedesca per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento può essere utilizzata anche se il convenuto vive in un altro Stato membro o in un paese terzo. Occorre tuttavia rilevare che, secondo l'articolo 688, paragrafo 3, del codice di procedura civile, nel caso in cui sia necessario notificare all'estero l'ingiunzione di pagamento, la procedura di ingiunzione di pagamento può essere utilizzata solo quando ciò sia previsto dalla legge sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni (Anerkennungs- und Vollstreckungsausführungsgesetz). È questo il caso attualmente di tutti gli Stati membri dell'Unione europea e di Islanda, Norvegia, Svizzera e Israele.

1.2 Giudice competente

Unico giudice competente ai fini della procedura d'ingiunzione di pagamento è il tribunale distrettuale (Amtsgericht) che funge da foro generale per il richiedente. Esso è individuato in ragione del luogo di residenza, ovvero, in caso di persona giuridica, dalla sua sede sociale. In molti Stati federali sono stati tuttavia istituiti tribunali centrali competenti in materia di ingiunzioni di pagamento (Mahngerichte) (come, ad esempio, il tribunale distrettuale di Wedding a Berlino). Ciò significa che la competenza per le procedure di ingiunzione di pagamento è stata concentrata in più tribunali distrettuali o, talvolta, anche in un solo tribunale distrettuale di detto Stato federale. In tal caso, il foro generale del richiedente è il tribunale centrale competente per le procedure di ingiunzione di pagamento per il suo luogo di residenza.

Se non esiste un foro generale del richiedente in Germania, ha competenza esclusiva il tribunale distrettuale di Wedding a Berlino. Se in Germania non esiste un foro generale del convenuto, è competente il tribunale distrettuale che sarebbe chiamato a pronunciarsi nella procedura in contraddittorio, indipendentemente dalla sua competenza ratione materiae (in linea di principio, i tribunali distrettuali sono competenti solo sino ad un importo di 5 000 EUR). Anche in questo caso, in taluni Stati federali possono esservi organi giurisdizionali specializzati in materia di procedura di ingiunzione di pagamento.

1.3 Requisiti di forma

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

L'uso di un modulo prestampato è obbligatorio qualora siano disponibili moduli stampati per la rispettiva dichiarazione o domanda. Esistono, ad esempio, moduli prestampati per la richiesta di emissione o di nuova notifica di ingiunzioni di pagamento o ordini di esecuzione

In tutti gli Stati federali, la procedura di ingiunzione di pagamento è meccanizzata. In tal caso, i ricorsi possono essere presentati tramite moduli stampati o mediante sistemi elettronici di scambio dati. Talune imprese di sistemi informatici mettono a disposizione programmi software per la compilazione elettronica dei ricorsi per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento automatizzato. In alcuni tribunali locali è anche possibile presentare il ricorso via Internet.

I moduli cartacei possono essere acquistati nelle cartolerie.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

No, non è necessario essere rappresentati da un avvocato.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Non è necessario specificare in modo particolareggiato i motivi del ricorso. È richiesta soltanto l'indicazione del diritto azionato e dell'esatto importo richiesto. A tal fine, occorre riempire le caselle dei moduli prestampati predisposti per la procedura di ingiunzione di pagamento. Occorre specificare separatamente i crediti azionati in via principale e quelli accessori.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Non è necessario presentare prove scritte dei crediti azionati.

1.4 Rigetto della domanda

Il ricorso per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento è respinto solo se la procedura in parola non è ammissibile, se l'organo giurisdizionale adito è incompetente o se la domanda non è conforme ai requisiti di forma.

Il ricorso è inoltre respinto se l'ingiunzione di pagamento non è ammissibile solo per una parte della pretesa. Il richiedente deve essere ascoltato prima che ne sia dichiarata l'inammissibilità.

Il giudice non verifica la fondatezza della pretesa del richiedente prima di emettere l'ingiunzione di pagamento.

1.5 Ricorso

In linea di principio, non è possibile impugnare il diniego di un'ingiunzione di pagamento. Un appello immediato (sofortige Beschwerde) può essere presentato unicamente se la domanda è stata inviata utilizzando un modulo che può essere letto solo meccanicamente ed è stata respinta per il fatto che lo stesso non risulta idoneo ai fini dell'elaborazione elettronica da parte del sistema del tribunale. Questa disposizione non svolge tuttavia, nella pratica, un ruolo significativo.

1.6 Opposizione

Nel caso in cui un'ingiunzione di pagamento sia stata emessa e notificata al convenuto, questi può presentare opposizione entro due settimane. Tuttavia, un'opposizione è valida anche se proposta dopo la scadenza se non è stato ancora emesso un ordine di esecuzione.

Con la notifica dell'ingiunzione di pagamento, il convenuto riceve un modulo con il quale può presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento. L'utilizzo del modulo è tuttavia opzionale e non obbligatorio. Ciò significa che la dichiarazione di opposizione può essere presentata sotto altra forma; l'unico requisito formale è che sia utilizzata la forma scritta.

1.7 Effetti dell’opposizione

Se il convenuto si oppone tempestivamente alla pretesa, non è possibile emettere un ordine di esecuzione e l'ingiunzione di pagamento non può essere eseguita. La controversia non sfocia tuttavia automaticamente nella procedura ordinaria. Ciò richiede una domanda specifica di ricorso al procedimento contenzioso presentata dal richiedente o dal convenuto nella procedura di ingiunzione di pagamento. Il richiedente può anche presentare tale domanda non appena venga a conoscenza della dichiarazione di opposizione o può collegarla all'ingiunzione di pagamento quale misura precauzionale.

1.8 Effetti della mancata opposizione

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Il tribunale emette, su istanza di parte, un ordine di esecuzione. Tale istanza non può essere presentata prima della scadenza del termine previsto per la proposizione dell'opposizione e deve contenere una dichiarazione da cui risulti se siano stati effettuati pagamenti a seguito dell'ingiunzione di pagamento e, se sì, quali. Ove siano stati effettuati dei pagamenti, il richiedente deve ridurre proporzionalmente la sua domanda.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

L'ordine di esecuzione è equivalente a una sentenza pronunciata in contumacia dichiarata esecutiva in via provvisoria. Contro tale ordine può essere presentata opposizione entro due settimane dalla notifica.

Ultimo aggiornamento: 28/06/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ingiunzione di pagamento europea - Estonia

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

Sì. Il capitolo 49 del Il link si apre in una nuova finestracodice di procedura civile, in appresso denominato "TsMS" (tsiviilkohtumenetluse seadustiku) disciplina il procedimento di ingiunzione di pagamento.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

La procedura in parola trova applicazione ai crediti derivanti da rapporti di diritto privato ed è diretta a coprire il pagamento di determinate somme di denaro.

La procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento non si applica ai crediti non contrattuali, ad eccezione:

  • dei crediti che traggono origine dalla liikluskindlustuse seadus (legge sulla responsabilità civile auto);
  • dei crediti per i quali il debitore ha rilasciato un riconoscimento del debito o per i quali è stato concluso un altro accordo implicante un obbligo di prestazione.

La procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento non si applica se:

  • il credito non è ancora esigibile al momento della presentazione dell'istanza, ad eccezione delle penalità per il ritardo di pagamento a titolo accessorio, o la presentazione dell'istanza dipende dall'esecuzione di un'obbligazione reciproca e tale obbligazione non è stata ancora eseguita;
  • l'oggetto del credito è il risarcimento di danni che non riguardano il diritto di proprietà;
  • l'istanza è presentata contro un debitore fallito;
  • l'istanza è presentata contro vari debitori ma non si fonda sulla stessa base o sullo stesso obbligo.

La procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento non si applica ai crediti accessori, se eccedono il credito principale.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Sì. La procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento non si applica a crediti superiori a 8 000 EUR. Tale importo comprende sia il capitale, sia i crediti accessori.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Il ricorso alla procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento è facoltativo. Il creditore può scegliere se avvalersi della suddetta procedura o se avviare un procedimento ordinario.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Sì. La normativa nazionale non prevede limiti all'applicazione della procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento nei confronti di convenuti residenti n un altro paese. All'interno dell'UE, il foro competente per il convenuto è stabilito sulla base del regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio.

1.2 Giudice competente

Le domande di procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento sono esaminate dalla sezione competente per le ingiunzioni di pagamento della Pärnu Maakohtu Haapsalu kohtumaja (sezione di Haapsalu del tribunale regionale di Pärnu).

1.3 Requisiti di forma

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

La procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento è accessibile esclusivamente per via elettronica e, per tale ragione, le domande devono essere presentate al giudice competente attraverso l'interfaccia del sistema di fascicoli elettronici (Avalik E-toimik) o il livello di scambio di dati per i sistemi informatici di Stato X-tee.

Le domande possono essere presentate attraverso il sito Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.e-toimik.ee/

In base all'articolo 485, comma 2, del codice di procedura civile, l'opposizione può essere presentata mediante il modulo allegato alla proposta di pagamento o in formato diverso. Il modulo è reperibile sul sito della Il link si apre in una nuova finestraGazzetta ufficiale della Repubblica di Estonia (Riigi Teataja)

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

No, non è obbligatorio nominare un rappresentante.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

La domanda di procedura accelerata per l'ingiunzione di pagamento deve contenere una breve descrizione delle circostanze alla base del credito e una breve descrizione delle prove che il ricorrente sarebbe in grado di fornire a supporto delle proprie pretese. Il credito deve fondarsi su elementi di fatto ed essere supportato da prove documentali. Una richiesta è manifestamente infondata se, tenuto conto delle circostanze indicate nella domanda a fondamento dell'ingiunzione di pagamento, il credito non può essere legalmente soddisfatto.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Non è necessario presentare prove scritte del credito azionato. La domanda deve tuttavia contenere una breve descrizione delle prove che il ricorrente sarebbe in grado di produrre a fondamento del credito.

1.4 Rigetto della domanda

Il giudice respinge la domanda di procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento se:

  1. il codice di procedura civile non autorizza, in relazione al credito considerato, il ricorso alla procedura accelerata;
  2. la domanda non soddisfa i requisiti indicati nel codice di procedura civile;
  3. non è stato possibile notificare al debitore la proposta di pagamento entro un termine ragionevole, la proposta non può essere notificata per pubblici proclami e il ricorrente ha espressamente richiesto che sia disposta la cessazione della materia del contendere in caso di opposizione;
  4. il ricorrente non informa il giudice del risultato della notifica alla controparte nel termine stabilito;
  5. è evidente che sussistono ragioni per sospendere il procedimento.

1.5 Ricorso

Non è possibile impugnare un provvedimento di diniego di un'ingiunzione di pagamento. Il rigetto della domanda non limita il diritto del ricorrente di agire giudizialmente o di ricorrere alla procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento.

1.6 Opposizione

Il debitore può contestare il credito o parte di esso dinanzi al giudice che ha emesso la proposta di pagamento entro 15 giorni dalla notifica dell'ordine di pagamento o entro 30 giorni dalla notifica se avvenuta all'estero.

L'opposizione può essere proposta utilizzando il modulo allegato alla proposta di pagamento o in formato diverso. Non è necessario indicare i motivi dell'opposizione.

1.7 Effetti dell’opposizione

Se il debitore propone opposizione alla proposta di pagamento entro il termine specificato, il giudice che ha redatto la proposta di pagamento prosegue con la trattazione della causa o la rimette al giudice indicato nella domanda di procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento o al giudice indicato nella richiesta congiunta delle parti. Nelle controversie in materia di proprietà immobiliare o condominio, il procedimento continua su istanza di parte salvo che il ricorrente abbia chiesto la continuazione dell'azione o la dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Per quanto riguarda le azioni, un'azione si considera presentata con il deposito della domanda di procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento.

Se il ricorrente ha esplicitamente richiesto che, in caso di opposizione, sia disposta la cessazione della materia del contendere, il procedimento si conclude.

Se, nell'ambito di un'opposizione avverso la proposta di pagamento, il debitore riconosce in parte il credito azionato dal richiedente, il giudice competente a conoscere della materia emette un'ingiunzione di pagamento disponendo il recupero dell'importo riconosciuto dal debitore e prosegue con la trattazione della parte residua della controversia.

1.8 Effetti della mancata opposizione

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Se il debitore non provvede al pagamento dell'importo indicato nella proposta di pagamento e non propone tempestivamente opposizione, il giudice emette, mediante decisione, un'ingiunzione di pagamento prevedendo il recupero dell'importo.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Con l'ingiunzione di pagamento il debitore dovrebbe essere informato del suo diritto a ricorrere contro il provvedimento entro 15 giorni o entro 30 giorni in caso di notifica della proposta di pagamento all'estero. Il debitore deve essere informato del fatto che il ricorso contro la decisione può essere proposto soltanto sulla base delle seguenti circostanze:

  1. la proposta di pagamento è stata notificata al debitore con qualsiasi modalità, ad eccezione del recapito personale, dietro firma o in forma elettronica e, per un errore non imputabile al debitore, essa non è stata notificata tempestivamente e il debitore non ha potuto proporre opposizione in termini;
  2. il debitore non ha potuto presentare opposizione alla proposta di pagamento per motivi validi che sfuggono al suo controllo;
  3. le condizioni preliminari per il ricorso alla procedura accelerata per le ingiunzioni di pagamento non erano soddisfatte o sono state sostanzialmente violate in altro modo o la pretesa creditoria cui si riferisce la procedura accelerata è manifestamente infondata.

Un legale rappresentante del debitore o il suo successore a titolo universale può ricorrere contro l'ingiunzione di pagamento entro due mesi a decorrere dal momento in cui ne è venuto a conoscenza se è evidente che, all'atto dell'adozione della decisione, vi erano ragioni per disporre la sospensione ma il giudice non ne era a conoscenza o non poteva esserlo. Chi presenta ricorso avverso il provvedimento deve farlo sulla base di una delle succitate circostanze.

Ultimo aggiornamento: 02/02/2024

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Ingiunzione di pagamento europea - Irlanda

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

Non esistono procedimenti particolari di "ingiunzione di pagamento" in Irlanda, ma un ricorrente al quale è dovuta una somma di denaro precisa o il cui credito è facilmente quantificabile può ottenere una decisione in contumacia.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

Nel caso in cui il convenuto non notifichi il suo atto di opposizione o non presenti una memoria difensiva in seguito alla domanda del ricorrente, quest'ultimo può ottenere una decisione in contumacia. Nel caso in cui l'atto introduttivo riguardi un importo forfettario o determinato, la decisione finale può essere emessa dall'ufficio centrale dell'Alta corte (High Court) o dall'ufficio del tribunale circondariale (Circuit Court), in funzione dell'importo del credito (ad eccezione di alcune controversie, ad esempio i prestiti, per i quali il ricorrente deve presentare una richiesta di decisione in contumacia o ottenere l'autorizzazione del giudice affinché la decisione sia emessa a suo favore) per numerosi casi semplici riguardanti un recupero del credito, il ricorrente può ottenere una decisione in contumacia senza avviare un procedimento ordinario dinanzi al giudice e può ottenere la decisione dall'ufficio del giudice competente avviando un procedimento di tipo amministrativo.

Nel caso in cui la domanda non riguardi un importo determinato, il ricorrente deve adire il giudice e la decisione può essere ottenuta soltanto avviando un procedimento dinanzi all'organo giurisdizionale competente.

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Una decisione in contumacia può essere emessa quasi sempre relativamente alle varie controversie. Tale procedimento non si limita ai crediti in materia contrattuale o pecuniari, anche se per questi ultimi il sistema è decisamente più semplice. Le principali eccezioni riguardano le controversie relative ai prestiti.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

No.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Tale procedimento è facoltativo poiché il ricorrente deve passare attraverso determinate fasi prima di poter ottenere la decisione in contumacia: ad esempio deve depositare i documenti necessari presso l'ufficio del giudice competente o redigere una comunicazione dell'istanza e una dichiarazione sotto giuramento, notificandole al convenuto. Nel caso in cui il convenuto non risponda o si rifiuti di rispondere al ricorso del ricorrente e qualora il ricorrente non scelga il procedimento che porta a una decisione in contumacia, quest'ultimo deve necessariamente rinunciare alla sua domanda.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

In base agli accordi sul riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni conclusi tra l'Irlanda e gli altri Stati membri (regolamento (UE) n. 1215/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 dicembre 2012, sostituito dal regolamento del Consiglio (UE) n. 1215/2012) o in base ad accordi analoghi conclusi con i paesi terzi, la procedura è applicabile qualora il convenuto sia domiciliato in un altro paese. Nel caso in cui il convenuto risieda all'estero, il ricorrente deve vigilare affinché gli atti siano debitamente notificati al convenuto, conformemente alle norme di procedura stabilite per l'organo giurisdizionale che notifica tali atti all'estero. Qualora un convenuto che risiede all'estero non notifichi la sua opposizione o non presenti la memoria difensiva in seguito alla domanda del ricorrente, quest'ultimo può adire il giudice avviando un procedimento ordinario e chiedendo una decisione in contumacia.

1.2 Giudice competente

Il giudice competente viene individuato in funzione della natura e dell'importo del credito di cui trattasi. Il ricorrente deve rivolgersi al giudice presso il quale ha avviato il procedimento, che sarà in grado di indicargli se il convenuto abbia depositato o meno un atto di opposizione o abbia presentato una memoria difensiva e se il termine previsto in tal senso è scaduto. Qualora l'importo del credito sia inferiore a 75.000 euro (60.000 euro per le azioni riguardanti il risarcimento danni da lesioni), il ricorrente può avviare la sua azione presso il tribunale circondariale. Qualora il credito sia di importo superiore, l'azione deve essere avviata presso l'Alta corte. Qualora l'importo del credito sia inferiore a 15.000 euro, l'azione deve essere avviata presso il tribunale distrettuale (District Court). Nel caso in cui il credito sia d'importo inferiore a 2000 euro, l'azione può essere avviata in base alla procedura prevista per le controversie di modesta entità.

1.3 Requisiti di forma

Il ricorrente deve seguire i procedimenti così come disciplinati nelle norme di procedura dell'organo giurisdizionale competente e deve notificare l'atto al convenuto. Nel caso in cui quest'ultimo non notifichi la sua opposizione o non presenti la sua memoria difensiva, il ricorrente può chiedere che si decida in contumacia. Qualora il credito riguardi un importo forfettario, il ricorrente dopo aver depositato la domanda di pagamento, è generalmente legittimato a ottenere una decisione da parte dell'ufficio dell'organo giurisdizionale competente, senza che sia necessario ottenere una decisione da parte di un giudice o presentare una domanda a un organo giurisdizionale. Il personale preposto dell'ufficio del giudice interessato verifica in seguito se il convenuto abbia ricevuto effettivamente l'atto da parte del ricorrente, se il termine previsto in tal senso sia scaduto e se il ricorrente abbia fornito i documenti necessari all'ufficio, quali una relata di notifica e un'attestazione relativa al credito nella quale sia precisato l'importo effettivamente dovuto.

Nel caso in cui il credito riguardi un importo non determinato o che non è agevolmente quantificabile, il ricorrente deve adire il giudice con una domanda nella quale si richiede una decisione in contumacia.

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Si. Per l'Alta corte la normativa pertinente per le decisioni emesse in contumacia è contenuta nel decreto 13 relativo alle Il link si apre in una nuova finestranorme procedurali del 1986 degli organi giurisdizionali superiori nella versione modificata, mentre per le decisioni emesse in contumacia si tratta del decreto 27. Per quanto riguarda il tribunale circondariale, la domanda di decisione in contumacia deve essere accompagnata da determinati documenti (in particolare l'atto introduttivo medesimo e una dichiarazione che attesti la notifica di tale atto introduttivo). Peraltro, la richiesta di decisione deve essere conforme ai formulari 9:10 dell'allegato dei formulari, unito alle Il link si apre in una nuova finestranorme di procedura del 2001 applicabili ai tribunali circondariali. I formulari sono disponibili nell'allegato alle suddette norme.

Inoltre, nel caso del tribunale distrettuale i formulari sono disponibili sotto forma di allegato alle Il link si apre in una nuova finestranorme procedurali del tribunale distrettuale.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

No. Tuttavia, qualora il credito sia di importo superiore a 75 000 euro (60.000 euro nelle azioni relative al risarcimento danni per lesioni) è competente il tribunale circondariale e qualora vi siano elementi complessi è consigliabile (ma non obbligatorio) consultare un avvocato e farsi rappresentare.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

L'atto introduttivo deve indicare cognome, nome, indirizzo ed eventualmente la professione delle parti. Esso deve altresì indicare l'importo del credito, descrivere il momento in cui è sorto il credito e il motivo dell'azione, nonché citare le eventuali lettere di messa in mora inviate.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Nell'atto introduttivo del ricorrente occorre descrivere dettagliatamente il credito, vale a dire l'importo dovuto o richiesto, il momento in cui è sorto il credito, le lettere di messa in mora inviate e indicare eventualmente, e in funzione della natura del credito, qualsiasi altro fatto pertinente (ad esempio qualsiasi danno subito, qualsiasi trattamento seguito o altre conseguenze negative che sono insite nel motivo dell'azione).

1.4 Rigetto della domanda

Il giudice respinge la domanda di decisione in contumacia nel caso in cui il ricorrente non abbia rispettato i requisiti previsti nelle norme procedurali dell'organo giurisdizionale. Ad esempio, nel caso in cui le norme relative alla notifica degli atti non siano stati debitamente rispettate, la richiesta di decisione in contumacia non sarà accolta.

1.5 Ricorso

Il rigetto di una richiesta di decisione in contumacia è generalmente dovuto al mancato rispetto delle norme di procedura dell'organo giurisdizionale da parte del ricorrente. Pertanto, può essere necessario che quest'ultimo avvii di nuovo il procedimento notificando una nuova domanda al convenuto, conformemente alle norme di procedura previste dall'organo giurisdizionale.

Un convenuto può chiedere l'annullamento di una decisione emessa in contumacia. Per ottenere la vittoria nel giudizio d'appello, il convenuto deve spiegare al giudice la ragione per la quale non ha notificato la sua opposizione o non ha presentato la sua memoria difensiva e il giudice deve essere convinto che i motivi esposti spieghino o giustifichino tale omissione. Qualora il convenuto vinca il giudizio d'appello contro la decisione, quest'ultima è annullata e il convenuto ha la possibilità di esporre la propria difesa in quanto opponente.

1.6 Opposizione

Qualora il giudice ritenga che la decisione debba essere annullata il convenuto può difendersi e presentare una memoria difensiva e la causa proseguirà in questo caso con un procedimento ordinario.

1.7 Effetti dell’opposizione

Qualora un convenuto presenti una memoria difensiva nel termine previsto dalle norme procedurali o impartito dal giudice, a seconda del caso la causa prosegue con un procedimento ordinario. Il giudice decide le modalità con le quali proseguire la causa qualora sia necessario istruire le parti a questo proposito.

1.8 Effetti della mancata opposizione

La mancata presentazione di una memoria difensiva può indurre il ricorrente a chiedere una decisione in contumacia.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

La decisione in contumacia è esecutiva. Vedi le risposte date al punto 1.3, lettera d).

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Il ricorrente può adire il giudice con una domanda di modifica di annullamento della decisione. Tale domanda viene esaminata dallo stesso giudice. Quest'ultimo può annullare la decisione nel caso in cui lo ritenga giusto, qualora sussista una qualsiasi irregolarità nell'ottenimento della decisione o nel caso sia convinto che il convenuto abbia buone possibilità di difendersi. Una delle parti può presentare appello contro il provvedimento di annullamento della decisione o contro il provvedimento di diniego di annullamento della decisione.

Ultimo aggiornamento: 16/04/2024

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Ingiunzione di pagamento europea - Grecia

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

L'emissione di ingiunzioni di pagamento è ammessa ed è disciplinata dalle disposizioni di cui agli articoli 623-634 del codice di procedura civile, ossia il decreto presidenziale 503/1985, modificato e in vigore.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

I procedimenti in materia civile e commerciale: le controversie di diritto privato, se non soggette per legge alla competenza di altri organi giurisdizionali (articolo 1 del codice di procedura civile).

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

I crediti pecuniari e i crediti a garanzia, ossia assegni, pagherò bancari, cambiali, qualora i crediti e gli importi dovuti siano certificati da un atto pubblico o privato ed espressi in euro o in un'altra valuta estera (articolo 623 del codice di procedura civile).

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

No, non esiste un limite massimo per il valore del credito.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Il ricorso al procedimento di ingiunzione è facoltativo. Il creditore può infatti sempre intentare un'azione ordinaria con cui è avviato un processo di cognizione riguardante i crediti reclamati, seguito da sentenza. D'altro canto, il procedimento d'ingiunzione di pagamento si conclude con un'ingiunzione di pagamento, che non è una sentenza bensì un titolo esecutivo (articolo 631 del CPC).

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

No, non è possibile emettere un'ingiunzione di pagamento (e qualora lo fosse, sarebbe nulla e priva di validità) nei confronti di una persona che risiede all'estero o il cui domicilio non è noto, a meno che tale persona non abbia nominato un rappresentante ad litem in Grecia (articolo 624 del codice di procedura civile). La sede del processo è il luogo in cui il debitore è fisicamente (corpore) stabilito al momento della notificazione.

1.2 Giudice competente

Per i crediti pecuniari sino a ventimila euro (20 000 EUR) sono competenti i magistrati, mentre per tutti i crediti di importo superiore hanno competenza i giudici dei tribunali di primo grado. La competenza territoriale, ossia l'organo giurisdizionale che ha competenza ratione loci, è stabilita a partire dalle disposizioni generali sulla competenza locale, in particolare dal disposto degli articoli da 22 a 41 del codice di procedura civile. Ad esempio, in base a tali disposizioni, ha competenza ratione loci il giudice (tribunale civile distrettuale o tribunale di primo grado) del luogo di domicilio del debitore, di emissione dello strumento di debito (ad es., un assegno) oppure di accettazione o pagamento della cambiale.

1.3 Requisiti di forma

La domanda può essere presentata:

A) oralmente, presentando al magistrato una relazione pertinente (articolo 626, comma 1, in combinato disposto con l'articolo 215, comma 2, del codice di procedura civile), senza escludere la possibilità di trasmettere la domanda per iscritto;

B) obbligatoriamente per iscritto al giudice del tribunale di primo grado, su richiesta scritta indirizzata alla cancelleria dello stesso organo giurisdizionale di primo grado, che specifichi:

  1. l'organo giurisdizionale presso il quale è proposta la domanda (tribunale civile distrettuale o tribunale di primo grado);
  2. il tipo di strumento giuridico, ad esempio "Domanda d'ingiunzione di pagamento";
  3. il nome, il cognome, il nome del padre e il domicilio di tutte le parti: il creditore e il debitore - e/o i loro legali rappresentanti e, in caso di persone giuridiche, la denominazione commerciale e la sede legale;
  4. l'oggetto dello strumento giuridico, spiegato in modo chiaro, definito, conciso, leggibile e in greco. Qualora siano acclusi documenti in lingua straniera, ad esempio una fattura, occorre allegare una traduzione giurata;
  5. la data e la firma della parte oppure del legale rappresentante o autorizzato e, laddove sia obbligatoria la presenza di un avvocato, la firma dell'avvocato;
  6. l'indirizzo e, in particolare, la via e il numero dell'abitazione, dell'ufficio o dell'esercizio commerciale dell'attore, del suo legale rappresentante o del rappresentante autorizzato;
  7. la richiesta di ingiunzione di pagamento;
  8. il credito e l'importo esatto in denaro o garanzie, nonché gli interessi dovuti sul pagamento reclamato (articolo 626, commi 1 e 2, in combinato disposto all'articolo 118 e all'articolo 119, comma 1, del codice di procedura civile.

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

No, non è obbligatorio utilizzare moduli standard.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

Sì, se la domanda è proposta dinanzi ai tribunali di primo grado per i crediti di oltre ventimila euro (20 000 EUR) o ai tribunali civili distrettuali per i crediti dai dodicimila euro (12 000 EUR) ai ventimila euro (20 000 EUR).

In caso di domande proposte dinanzi ai tribunali civili distrettuali riguardanti crediti sino a dodicimila euro (12 000 EUR), la parte può agire o difendersi in giudizio senza essere rappresentata da un avvocato autorizzato (articolo 94 del codice di procedura civile).

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Nell'istanza per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento occorre specificare il tipo di atto giuridico da cui è originato il credito dovuto (= debito), ad esempio, i crediti nell'ambito dei contratti di prestito o di vendita, i crediti impliciti nei contratti di leasing o gli assegni in sospeso. Il tipo di contratto o di atto giuridico in generale rappresenta altresì le ragioni del pagamento e il momento in cui sono sorte, ad esempio la data precisa in cui il debitore avrebbe dovuto corrispondere l'importo richiesto, ma non l'ha fatto. Nella domanda devono inoltre essere elencati i documenti forniti su cui si basa il tipo e l'importo del credito, in funzione della domanda stessa.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Considerato che nell'ambito di questo procedimento non è prevista l'audizione di testimoni, l'esistenza di un credito ai fini di un'ingiunzione di pagamento può essere dimostrata soltanto mediante atti, da trasmettere con la domanda e conservati nei registi del tribunale sino allo spirare del termine per l'opposizione, in modo da poterli notificare alla parte contro cui è emessa l'ingiunzione - il debitore del credito. Sono ammissibili come prove tutti gli atti (privati e pubblici) con valore probatorio ai sensi degli articoli da 432 a 465 del codice di procedura civile, garanzie incluse (ad esempio, assegni, cambiali). Gli atti devono recare in modo univoco la capacità e le informazioni (nome per intero) del creditore - beneficiario, la capacità e le informazioni del debitore, nonché le ragioni e l'importo del credito.

In particolare, gli atti non pubblici che, a norma dell'articolo 443, del codice di procedura civile devono recare la firma autografa dell'emittente per avere valore probatorio, sono considerati atti privati e chiunque assuma obblighi derivanti da tali atti ne è considerato l'emittente.

I documenti redatti correttamente da un funzionario pubblico o da una persona che svolge un pubblico servizio sono considerati atti pubblici (ad esempio, gli atti notarili).

1.4 Rigetto della domanda

La domanda è respinta:

A) se i requisiti giuridici per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento non vengono rispettati e, di conseguenza, i documenti allegati non forniscono prove immediate e univoche circa il credito, l'importo, il debitore o il beneficiario;

B) se l'attore non fornisce le spiegazioni chieste dal giudice o rifiuta di seguire le raccomandazioni sulla compilazione o la correttezza della domanda oppure sulla certificazione dell'autenticità delle firme degli atti privati trasmessi (articoli 628 e 627 del codice di procedura civile). Il giudice competente può chiedere all'attore ulteriori informazioni, documenti e rettifiche e, qualora questi non provveda a fornirle, la domanda è respinta.

Il rigetto è indicato in una nota alla fine della domanda, con una spiegazione sintetica delle motivazioni. Pertanto, poiché il giudice competente non emette alcuna sentenza, la nota sul rigetto non può essere impugnata. Ad ogni modo l'attore - creditore può sempre intentare un'azione ordinaria riguardante la propria domanda (cfr. precedente punto 1.1.3) o presentare una nuova istanza di ingiunzione di pagamento (articolo 628, comma 3, del codice di procedura civile).

1.5 Ricorso

In caso di rigetto della domanda di ingiunzione di pagamento non è possibile esercitare alcun diritto di ricorso.

1.6 Opposizione

In seguito all'accoglimento di una domanda di ingiunzione di pagamento e all'emissione dell'ingiunzione di pagamento, il debitore che ne è destinatario può opporvisi entro quindici (15) giorni lavorativi dalla data di notificazione (articolo 632, comma 1, del codice di procedura civile). L'opposizione può essere presentata anche prima della notificazione dell'ingiunzione di pagamento.

L'organo giurisdizionale con competenza ratione loci e ratione materiae è o il giudice o il tribunale civile distrettuale o il tribunale di primo grado che ha emanato l'ingiunzione di pagamento.

L'opposizione è esaminata (articolo 632, comma 2, del codice di procedura civile) conformemente al combinato disposto degli articoli 643, 649 e 650 del codice di procedura civile, che disciplinano i procedimenti speciali per le controversie riguardanti gli strumenti di debito e i contratti di locazione, e alle disposizioni sui procedimenti ordinari non contrarie alle suddette disposizioni in materia di procedimenti speciali (articolo, 591, comma 1, lettera a), del codice di procedura civile).

L'opposizione, da notificare pena inammissibilità entro il termine di quindici (15) giorni lavorativi di cui sopra, deve essere notificata o all'avvocato che ha firmato l'istanza per l'ingiunzione di pagamento oppure all'indirizzo dell'intimato indicato nell'ingiunzione, a meno che non sia stato comunicato mediante strumento giuridico un cambiamento di indirizzo (articolo 632, comma 1, lettera b), del codice di procedura civile).

1.7 Effetti dell’opposizione

Una proposta di opposizione non sospende l'esecuzione di un'ingiunzione di pagamento, trattandosi di un titolo direttamente esecutivo (articolo 631 del codice di procedura civile). Tuttavia, il giudice che ha emesso l'ingiunzione di pagamento può, utilizzando la procedura per i provvedimenti provvisori di cui all'articolo 686 del codice di procedura civile e in seguito alla presentazione di un'istanza della parte contro cui è stata emessa l'ingiunzione di pagamento, ordinare la sospensione, con o senza garanzie o a determinate condizioni, fino alla pronuncia della sentenza definitiva sull'opposizione che ha dovuto essere proposta.

Le condizioni per l'accoglimento della domanda di sospensione dell'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento sono le seguenti: a) presentazione dell'opposizione in tempo utile e b) probabilità di buon esito per almeno un motivo di opposizione.

La sentenza che dispone la sospensione priva l'ingiunzione della sua natura esecutiva e ne indebolisce l'esecutività a livello di strumento.

1.8 Effetti della mancata opposizione

Se l'opposizione non è proposta nei termini fissati (entro quindici giorni dalla notificazione dell'ingiunzione di pagamento), la parte a favore della quale è emessa l'ingiunzione può notificare nuovamente l'atto al debitore, cui è offerta una seconda possibilità per proporre opposizione. Nello specifico, questo ultimo può impugnare l'ingiunzione entro dieci giorni dalla data della nuova notificazione. In questo caso, la sospensione di cui sopra (cfr. punto 1.7) non può essere ordinata.

Al decorrere del termine di dieci giorni, il decreto ingiuntivo acquisisce forza di res judicata e, di conseguenza, sia l'ingiunzione di pagamento che il credito acquisiscono piena validità, in base ai fondamenti fattuali e giuridici esposti nell'ingiunzione di pagamento.

Un decreto ingiuntivo passato in giudicato e non impugnato in tempo utile può essere annullato soltanto con un ricorso straordinario di riapertura del caso, che è possibile proporre, dinanzi al giudice che ha emesso l'ordine di pagamento, per ragioni molto limitate, principalmente formali (articolo 633, comma 2, e articolo 544 del codice di procedura civile), ed entro i termini di cui all'articolo 544, commi 3 e 4 del codice di procedura civile.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Le ingiunzioni di pagamento sono strumenti esecutivi a partire dalla data di emissione (articolo 631 del codice di procedura civile). Non sono quindi necessari altri provvedimenti per garantirne l'esecutività e, di conseguenza, a meno che non ne sia ordinata la sospensione, il procedimento esecutivo è avviato, in sintesi, come segue:

all'ingiunzione di pagamento originale è allegato il decreto esecutivo, il cui testo reca nell'introduzione "Nel nome del popolo greco" e nella conclusione "L'ufficiale giudiziario ha il compito di eseguire la decisione, ...". Viene prodotta una copia autentica dell'atto (titolo esecutivo) e successivamente al debitore è notificata l'ingiunzione (richiesta) di pagamento.

Ciononostante, laddove non venga notificata entro due (2) mesi dall'emissione, l'ingiunzione di pagamento perde efficacia (articolo 630 A del codice di procedura civile).

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Le sentenze sui procedimenti di opposizione non sono definitive, ma soggette a tutte le eventuali impugnazioni.

Ultimo aggiornamento: 27/07/2018

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ingiunzione di pagamento europea - Spagna

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

Sì, esiste e si chiama "procedimento monitorio". Il suo fine essenziale è la protezione del credito, dando vita a un titolo esecutivo per i crediti che soddisfano una serie di condizioni fissate dalla legge.

I giuristi (letrados de la Administración de Justicia), sono competenti a trattare e a preparare le decisioni di tali processi, conformemente a quanto previsto dal diritto processuale.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Esso si applica ai debiti pecuniari certi, scaduti, liquidi ed esigibili e relativi a una somma determinata. senza limiti di importo dal 31.10.2011; quando il debito abbia una delle forme seguenti:

a) con documenti, aventi qualsiasi forma, di qualsiasi tipo o supporto fisico firmati dal debitore o recanti il sigillo del debitore, la sua impronta o il suo marchio o con qualsiasi altro segno fisico o elettronico.

b) mediante fatture, documenti di consegna, certificati, telegrammi, telex o qualsiasi altro documento che, anche se creato in modo unilaterale dal creditore, corrisponda ai documenti che generalmente documentano i crediti e i debiti nei rapporti giuridici simili a quelli esistenti tra debitore e creditore.

c) Nel caso in cui, allegato al documento di debito, siano apportati anche documenti commerciali che comprovino un rapporto giuridico duraturo anteriore.

d) Nel quadro della proprietà orizzontale quando il debito sia stabilito mediante certificati di mancato pagamento di quantità dovute nell'ambito di spese comuni di condomini immobili urbani.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

No, dal 31.10.2011.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Facoltativo.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

No, tranne per quanto riguarda i debiti derivati dal mancato pagamento di spese comuni di condomini immobili urbani, giacché in questo caso è competente anche il tribunale del luogo in cui si trova il bene immobile, su richiesta dell'attore.

1.2 Giudice competente

Il tribunale di primo grado del domicilio della residenza del debitore o dove si trova l'immobile urbano oggetto di condominio.

1.3 Requisiti di forma

Deve essere presentato un documento scritto identificante il creditore e il debitore e che giustifica brevemente l'origine del credito e il suo valore.

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Non è obbligatorio, però esistono formulari standard nei Decanatos de los juzgados o Servicios Comunes Procesales. Questo Il link si apre in una nuova finestraformulario può essere scaricato cliccando sul link.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

Per presentare l'istanza iniziale del procedimento monitorio non è necessario essere rappresentati da un procuratore/avvocato. Ma se il creditore tuttavia desidera essere difeso da un letrado (consulente giuridico) è obbligatorio specificarlo e comunicarlo alla controparte affinché quest'ultima possa adottare le misure che essa ritiene necessarie per poter difendere i propri diritti.

Per gli atti di procedura in caso di opposizione o di esecuzione è necessario l'intervento dell'avvocato/procuratore se il valore della causa è superiore a 2 000 EUR.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

L'origine del debito deve essere giustificata in modo succinto.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Si veda sopra punto 1.1.1.

1.4 Rigetto della domanda

Se non sono posti in essere i requisiti anteriori, vale a dire quelli relativi alla competenza territoriale e alla produzione di un principio di prova o non venga sanato un vizio processuale, il tribunale dichiara l'inammissibilità dell'istanza. Contro questa decisione può essere esperito ricorso in appello dinanzi alla Audiencia Provincial.

Nel caso dei contratti fra imprenditori e consumatori, il giudice accerta d'ufficio l'esistenza di clausole illegittime. Se, dopo aver ascoltato le parti, si accerta l'esistenza di clausole illegittime, il giudice stabilisce le conseguenze di tale apprezzamento, che potranno comportare l'inammissibilità della pretesa o il seguito da dare al procedimento senza l'applicazione dei tali clausole. Contro questa decisione può inoltre essere esperito ricorso in appello dinanzi alla Audiencia Provincial.

1.5 Ricorso

Dinanzi alla decisione di inammissibilità dell'istanza iniziale, può essere esperito ricorso alla Audiencia Provincial da presentarsi entro 20 giorni presso il giudice che ha emesso la decisione di inammissibilità.

1.6 Opposizione

Il debitore a cui viene chiesto il pagamento del credito dispone di un termine di 20 giorni dalla data della richiesta di pagamento per adempiere la propria obbligazione entro le ore 15 del giorno successivo alla scadenza del termine per ricorrere in opposizione. L'opposizione deve essere formulata per iscritto e deve essere firmata da un avvocato/procuratore qualora il valore della causa sia superiore a 2 000 EUR; non esistono motivi di opposizione tassativi e pertanto il debitore può motivare sia nel merito che in diritto (motivi puramente formali o processuali).

1.7 Effetti dell’opposizione

Quando la somma pretesa non è superiore ai 6 000 euro, il Letrado de Administración de Justicia emette un decreto con il quale termina il procedimento monitorio e dispone la gestione della causa per il procedimento orale, dando comunicazione dell'opposizione al richiedente, il quale può impugnarla per iscritto entro 10 giorni. Le parti, nei rispettivi atti processuali di opposizione e del relativo ricorso all'opposizione possono chiedere si tenuta un'udienza orale (vista).

Qualora l'importo del credito è superiore a 6 000 euro, se il richiedente non presenta idonea domanda entro il termine di 1 mese dall'invio dell'atto di opposizione, il processo viene interrotto e il richiedente viene condannato alle spese.

Se presenta demanda, essa viene inviata al debitore affinché la contesti entro 20 giorni mediante giudizio ordinario.

Se la somma è superiore a 6 000 euro, il giudice concede al creditore il termine di un mese per presentare domanda di giudizio ordinario.

Se in seguito all'esame delle asserzioni avanzate dall'opponente il creditore non intende dar seguito al giudizio ordinario, deve desistere espressamente.

1.8 Effetti della mancata opposizione

Se il debitore non dà seguito alla richiesta di pagamento o se non compare, il Letrado de la Administración de Justicia emette un decreto con il quale conclude il processo monitorio e trasmette al creditore il decreto esecutivo che gli consentirà, previa domanda, di dare avvio all'esecuzione.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Il creditore deve presentare domanda di esecuzione. Se la somma eccede 2 000 euro la domanda di esecuzione deve essere firmata da un avvocato e da un procuratore.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Non esiste possibilità di ricorso. La sola possibilità è quella dell'opposizione all'esecuzione sulla base di motivi specifici.

Ultimo aggiornamento: 28/09/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ingiunzione di pagamento europea - Francia

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

È previsto un procedimento semplificato, definito “procedimento di ingiunzione di pagamento”, dagli articoli 1405-1425 del codice di procedura civile.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Tale procedimento si applica al recupero di tutti i crediti di natura contrattuale o derivanti da un'obbligazione prevista dalla legge che ammontano a un importo determinato.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Tale procedimento si applica al recupero di tutti i crediti di natura contrattuale o derivanti da un'obbligazione prevista dalla legge che ammontano a un importo determinato.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Tale procedimento è facoltativo.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Questo procedimento può essere avviato esclusivamente dinanzi al giudice competente del luogo in cui risiede il debitore o uno dei debitori, il che esclude il ricorso a tale procedimento quando l'unico debitore è residente all'estero.

1.2 Giudice competente

La domanda può essere presentata al tribunal d'instance (giudice monocratico), alla juridiction de proximité (giurisdizione di prossimità), al presidente del tribunal de commerce (tribunale commerciale) e, a decorrere dal 1 gennaio 2013, al presidente del tribunal de grande instance (tribunale civile di primo grado), nei limiti delle loro competenze.

È esclusivamente competente il giudice del luogo in cui risiede il debitore o uno dei debitori citati in giudizio. Poiché si tratta di una norma di ordine pubblico, il giudice deve rilevare d'ufficio la propria incompetenza.

1.3 Requisiti di forma

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

I requisiti di forma sono stabiliti dalle diciture e dalle informazioni che devono obbligatoriamente essere contenuti nella richiesta, ovvero:

  • nome e cognome, professione e domicilio dei creditori e dei debitori oppure forma, denominazione e sede legale per le persone giuridiche;
  • indicazione precisa dell'importo della somma richiesta con il conteggio dei vari elementi del credito e il relativo titolo.

L'uso del modulo non è obbligatorio, ma fortemente consigliato. Si tratta di un modulo CERFA disponibile sul sito dell'amministrazione francese (cfr. il sito del ministero della Giustizia) e in tutte le cancellerie degli organi giurisdizionali interessati.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

La richiesta può essere presentata dallo stesso creditore o da un mandatario.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

La giustificazione del credito non deve essere presentata dettagliatamente ma in modo sommario (cfr. supra, risposta 1.3.1).

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

La richiesta deve essere corredata di documenti che possano giustificare la fondatezza del credito (fatture, contratti di locazione, di vendita, di credito, rendiconti, ecc.). Si applicano le norme ordinarie della procedura civile.

1.4 Rigetto della domanda

Il giudice, che deve esaminare la fondatezza della domanda prima di emettere un'ordinanza di ingiunzione di pagamento, può rigettare la richiesta interamente o in parte se ritiene che il credito sia infondato.

1.5 Ricorso

Se la richiesta viene rigettata, il creditore non può impugnare il provvedimento, ma può procedere tramite i rimedi giurisdizionali del diritto comune, ovvero avviare un'azione dinanzi al giudice competente secondo la procedura ordinaria.

1.6 Opposizione

Il debitore dispone di un mese di tempo per presentare opposizione mediante dichiarazione al cancelliere del giudice che ha emesso l'ingiunzione oppure con raccomandata inviata al cancelliere stesso. L'opposizione non è soggetta ad altri obblighi di forma.

1.7 Effetti dell’opposizione

L'opposizione deve essere presentata presso l'organo giurisdizionale competente. La cancelleria del giudice convoca all'udienza tutte le parti (comprese quelle che non hanno proposto opposizione). Il giudice si pronuncia, nei limiti della propria competenza di attribuzione, sulla domanda iniziale ma anche sulle domande incidentali e sui mezzi di difesa nel merito.

1.8 Effetti della mancata opposizione

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Trascorso un mese dalla comunicazione, il creditore chiede alla cancelleria del giudice che ha emesso l'ordinanza di apporre la formula esecutiva. Non vi sono requisiti formali per la presentazione di quest'istanza (dichiarazione o lettera semplice). L'apposizione della formula esecutiva conferisce all'ordinanza tutti gli effetti di una sentenza resa in contraddittorio.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Contro tale decisione non può essere proposto ricorso né in appello né in cassazione. È possibile contestare con ricorso in cassazione solo le condizioni di apposizione della formula esecutiva da parte della cancelleria.

Link

Il link si apre in una nuova finestraSito del ministero della Giustizia

Il link si apre in una nuova finestraSito Legifrance

Ultimo aggiornamento: 26/07/2018

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Ingiunzione di pagamento europea - Croazia

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

La Repubblica di Croazia applica le norme relative al procedimento d'ingiunzione europea. Il procedimento per l'emissione di una ingiunzione di pagamento europea è regolato dalle disposizioni del codice di procedura civile (Zakon o parničnom postupku) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia (Narodne Novine) nn. 53/91, 91/92, 112/99, 129/00, 88/01, 117/03, 88/05, 2/07, 96/08, 84/08, 123/08, 57/11, 25/13, 89/14 e 70/19; e il regolamento sulle modalità per la presentazione di una domanda d'ingiunzione di pagamento europea e di opposizione nei confronti di una ingiunzione di pagamento europea (Pravilnik o načinu podnošenja zahtjeva za izdavanje europskog platnog naloga i prigovora protiv europskog platnog naloga) (Gazzetta ufficiale della Repubblica di Croazia n. 124/13)

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

L'ingiunzione europea si applica al recupero dei crediti pecuniari che ammontano a un importo specifico e che erano esigibili al momento della presentazione della domanda d'ingiunzione di pagamento europea. Un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è stato istituito mediante il regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento e europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006. Tale regolamento si applica alle controversie civili e commerciali transfrontaliere, indipendentemente dal tipo di giudice e salvo le deroghe previste.

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Il procedimento può svolgersi per le domande relative a un credito pecuniario che risulta dovuto. Solo i crediti derivanti da obblighi contrattuali o extracontrattuali e che ammontano a un importo determinato possono essere oggetto di una domanda.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Non esiste un limite massimo per quanto riguarda l'importo del credito.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Per le parti non è obbligatorio in quanto il richiedente (ricorrente) decide liberamente il modo in cui provvederà al recupero del suo credito, purché ciò non sia contrario a norme imperative e a norme di moralità pubblica. Il giudice emetterà un'ingiunzione di pagamento anche se il richiedente non ha richiesto l'emissione di tale ingiunzione e ciò avverrà purché siano soddisfatte tutte le condizioni previste per l'emissione di un'ingiunzione. L'emissione di un'ingiunzione di pagamento è pertanto obbligatoria per il giudice nel caso in cui le condizioni previste per l'emissione siano soddisfatte.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Sì.

1.2 Giudice competente

Il tribunale circoscrizionale (općinski sud), o il tribunale di commercio (trgovački sud) nei casi riguardanti materie rientranti nella giurisdizione dei tribunali di commercio – a seconda del luogo di residenza o del luogo di residenza abituale o della sede legale del convenuto – hanno competenza per decidere sulle richieste e sul riesame e per emettere dichiarazioni di esecutività di un'ingiunzione di pagamento europea conformemente al. regolamento (CE) n. 1896/2006.

1.3 Requisiti di forma

La domanda d'ingiunzione di pagamento europea e la dichiarazione d'opposizione a tale ingiunzione devono essere trasmesse esclusivamente in forma leggibile da un dispositivo informatico nel caso in cui il giudice lo ritenga opportuno per il trattamento automatico degli atti. Il modulo di domanda può essere presentato in forma cartacea o con qualsiasi altro mezzo di comunicazione accettato dall'organo giurisdizionale.

Le modalità di deposito della domanda d'ingiunzione di pagamento europea e della dichiarazione di opposizione a tale ingiunzione sono disciplinate dalle disposizioni del regolamento sulle modalità di presentazione di una domanda d'ingiunzione di pagamento europea e di opposizione a un'ingiunzione di pagamento europea, entrato in vigore il 17 ottobre 2013.

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

La domanda d'ingiunzione di pagamento europea e la dichiarazione d'opposizione a un'ingiunzione di pagamento europea sono depositate presso il giudice competente per mezzo dei moduli previsti dal regolamento (CE) n. 1896/2006. Ciò significa che l'utilizzo di tali moduli è obbligatorio nell'ambito del procedimento di un'ingiunzione di pagamento europea. I moduli sono disponibili sul sito del portale e-Justice.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

Qualsiasi parte – persona fisica o persona giuridica – può decidere liberamente di agire senza essere rappresentata nell'ambito del procedimento oppure di farsi rappresentare generalmente da un avvocato. Ciò significa che la rappresentanza da parte di un avvocato non è obbligatoria nell'ambito del procedimento di emissione di un'ingiunzione di pagamento europea.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

La parte deve compilare il modulo A (domanda di ingiunzione di pagamento europea), in forma leggibile da un dispositivo informatico, che le consente di fornire dichiarazioni aggiuntive e ulteriori informazioni per spiegare la richiesta in modo più dettagliato, se necessario.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Alla rubrica 10 del modulo standard A è previsto che la parte alleghi le prove di cui dispone e precisi cosa vuol dimostrare con tale particolare prova. Le prove e l'assunzione di prove sono disciplinate dagli articoli 219-271 del codice di procedura civile e il giudice decide quali prove, tra quelle presentate, devono essere utilizzate per accertare i fatti del caso. Inoltre il tribunale decide, in base alle proprie convinzioni, quali fatti sono considerati provati, sulla base di una valutazione approfondita e attenta di ogni elemento di prova separatamente e di tutte le prove complessivamente, e del risultato del procedimento nel suo complesso.

1.4 Rigetto della domanda

La norma generale contenuta nell'articolo 109 del codice di procedura civile si applica relativamente al rigetto della domanda. In base a tale norma, nel caso in cui la domanda non sia comprensibile o non comprenda tutti gli elementi richiesti per poter darvi seguito, il giudice ordinerà al ricorrente di rettificarla o di completarla conformemente alle istruzioni fornite e la restituirà per tale scopo al ricorrente. Qualora la domanda non sia in seguito depositata di nuovo presso il giudice nei termini previsti e qualora questa non venga rettificata conformemente alle istruzioni date, o, qualora sia presentata di nuovo senza essere rettificata né completata, sarà respinta.

1.5 Ricorso

L'opposizione è il rimedio giurisdizionale per ricorrere di cui dispone il convenuto nel caso in cui sia stata presentata una domanda d'ingiunzione di pagamento europea. Inoltre, in casi eccezionali, le parti possono richiedere il riesame dell'ingiunzione di pagamento europea a norma dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1896/2006, alle condizioni ivi stabilite.

1.6 Opposizione

Il convenuto può presentare opposizione all'ingiunzione di pagamento europea presso il giudice d'origine, utilizzando il modulo standard F ricevuto unitamente all'ingiunzione di pagamento europea. L'opposizione viene inviata entro 30 giorni a partire dalla notifica o dalla comunicazione dell'ingiunzione al convenuto; quest'ultimo indicherà nell'opposizione che contesta il credito, ma non sarà tenuto a precisare i motivi della contestazione.

1.7 Effetti dell’opposizione

Nel caso in cui il convenuto presenti opposizione rispetto all'ingiunzione di pagamento europea ai sensi dell'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1896/2006, il procedimento proseguirà conformemente alle norme della procedura europea per le controversie di modesta entità di cui al regolamento (CE) n. 861/2007, ove applicabile e, in caso contrario, conformemente alle disposizioni del codice di procedura civile relative alle opposizioni nei confronti di ingiunzioni di pagamento (articolo 445 bis, articoli da 451 a 456), tenendo conto al contempo dell'articolo 17 del regolamento (CE) n. 1896/2006.

1.8 Effetti della mancata opposizione

Qualora non venga presentato un atto di opposizione presso il giudice entro 30 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento al convenuto, tenendo conto di un congruo periodo per la ricezione dell'opposizione, il giudice deve dichiarare l'esecutività dell'ingiunzione di pagamento europea utilizzando il modulo standard G.

Un'ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva (articoli 18 e 19 del regolamento (CE) n. 1896/2006), emessa da un giudice nel territorio dell'Unione europea, è uno strumento esecutivo che può essere utilizzato per chiedere l'esecuzione nella Repubblica di Croazia al pari di una decisione esecutiva di un giudice croato.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

In linea di principio, il richiedente deve rivolgersi al giudice per chiedere l'acquisizione della forza esecutiva, e il giudice dichiara esecutiva l'ingiunzione di pagamento europea per mezzo del modulo standard G.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Il convenuto può richiedere il riesame di un'ingiunzione di pagamento europea emessa in Croazia a norma dell'articolo 507n del codice di procedura civile, tenendo conto dell'articolo 20 del regolamento (CE) n. 1896/2006. Il giudice che decide su tale richiesta può rinviare l'esecuzione applicando le pertinenti norme dei procedimenti di esecuzione in merito al rinvio dell'esecuzione su richiesta del debitore. Un ricorso contro un'ordinanza d'esecuzione basato su motivi relativi ai crediti riconosciuti in un'ingiunzione di pagamento europea è ammissibile solo se tali motivi sono intervenuti dopo la notifica o la comunicazione dell'ingiunzione e qualora non possano essere presentati nella dichiarazione di opposizione di cui all'articolo 16 del regolamento (CE) n. 1896/2006.

Ultimo aggiornamento: 12/02/2024

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Ingiunzione di pagamento europea - Italia

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

Il codice di procedura civile italiano regola, nell’ambito dei procedimenti sommari, il “procedimento di ingiunzione” (articoli 633 e seguenti). Si tratta di un procedimento a carattere monitorio, in quanto il giudice si pronuncia sulla domanda del creditore senza ascoltare l’altra parte e senza che quest’ultima possa presentare difese o osservazioni.

Il contraddittorio si realizza solo in un momento successivo, nell’eventualità in cui il debitore si opponga all’ingiunzione.

L’ingiunzione può essere chiesta solo per la tutela di particolari diritti (il diritto al pagamento di una somma liquida di danaro, il diritto alla consegna di una determinata quantità di cose fungibili, etc.), e sempre che siano soddisfatte le condizioni di ammissibilità previste dal codice (il creditore deve fornire una prova scritta del suo diritto, etc.).

Il giudice, se accoglie il ricorso del creditore, ingiunge al debitore di soddisfare le pretese di quest’ultimo entro un termine che, per regola, è pari a quaranta giorni, avvertendolo che entro il medesimo termine può proporre opposizione e che in mancanza di opposizione l’ingiunzione diventerà definitiva e potrà essere messa in esecuzione.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

Il procedimento di ingiunzione è ammesso esclusivamente per la tutela di chi è creditore di una somma liquida di denaro o di una determinata quantità di cose fungibili, o di chi ha diritto alla consegna di una cosa mobile determinata.

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

L’ingiunzione, quando si basa su un’obbligazione pecuniaria, può riguardare soltanto delle somme liquide, cioè determinate nel loro preciso ammontare. Di fatto, ciò esclude la possibilità di ricorrere al procedimento di ingiunzione per la tutela di crediti di fonte extracontrattuale (ad esempio, per ottenere il risarcimento dei danno subiti in conseguenza di un fatto illecito).

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

No, non esiste alcun limite. Un’ingiunzione può essere chiesta in relazione a crediti di qualsiasi ammontare.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Il ricorso al procedimento di ingiunzione è facoltativo. Il creditore è sempre libero di instaurare, per la tutela dei suoi diritti, un procedimento di cognizione ordinario.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Sì.

1.2 Giudice competente

L’ingiunzione va chiesta al giudice di pace o al tribunale che sarebbe competente se la domanda fosse proposta nelle forme del procedimento ordinario. La competenza del giudice di pace è limitata alle cause di minore rilievo, secondo i criteri stabiliti in particolare dall’art. 7 del codice di procedura civile. Quando l’ingiunzione è chiesta al tribunale, questo si pronuncia in composizione monocratica, cioè nella formazione caratterizzata dalla presenza di un solo giudice.

Per i crediti relativi ad onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o al rimborso di spese fatte da avvocati, ufficiali giudiziari e da chiunque altro abbia prestato la sua opera in occasione di un processo, è competente anche l’ufficio giudiziario che ha deciso la causa alla quale il credito si riferisce.

Gli avvocati possono proporre domanda di ingiunzione contro i propri clienti al giudice del luogo ove ha sede il consiglio dell’ordine al quale sono iscritti. Analogamente, i notai possono agire davanti al giudice del luogo in cui ha sede il consiglio notarile dal quale dipendono. (confrontare la  scheda sulla competenza giurisdizionale).

1.3 Requisiti di forma

Il ricorso con cui viene domandata l’ingiunzione deve contenere le indicazioni prescritte dall’art. 638 del codice di procedura civile e dev’essere depositato nella cancelleria del giudice insieme con i documenti ad esso allegati. Ai sensi dell’art. 16-bis decreto legge 18 ottobre 2012 n. 179 (convertito dalla Legge 17 dicembre 2012 n. 221) «a decorrere dal 30 giugno 2014, per il procedimento davanti al tribunale di cui al libro IV, titolo I, capo I del codice di procedura civile, escluso il giudizio di opposizione, il deposito dei provvedimenti, degli atti di parte e dei documenti ha   luogo esclusivamente con modalità telematiche». Pertanto, per tutti i ricorsi monitori depositati dopo il 30 giugno 2014, l’eventuale deposito su supporto cartaceo è sanzionato con l’inammissibilità. Nel caso di ingiunzione di pagamento europea, a norma del Regolamento CE 1896/2006, non si applica l’art. 16-bis d.l. 179/2012 e, pertanto, il ricorso per la pronuncia di ingiunzione monitoria deve essere presentato su supporto cartaceo e non telematico.

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

No, non è previsto l’uso di moduli.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

Di regola sì. Vi sono casi, tuttavia, in cui il ricorrente può stare in giudizio personalmente. Ciò avviene, in particolare, davanti al giudice di pace nelle cause il cui valore non eccede 1.100 Euro e, comunque, quando il ricorrente riveste la qualifica necessaria per esercitare l'ufficio di difensore davanti al giudice adito.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Nel ricorso devono essere illustrati l'oggetto della domanda e le ragioni su cui essa si basa. Tale illustrazione non deve peraltro rivestire un carattere dettagliato, potendosi esaurire in una descrizione sommaria dei fatti e degli atti pertinenti.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Sì. Ai fini dell’ingiunzione sono considerate prove scritte, in particolare, le polizze e le promesse unilaterali redatte in forma di scrittura privata. Quando l’ingiunzione ha ad oggetto un credito relativo a una fornitura di merci o a una prestazione di servizi, e tale fornitura o prestazione sia stata fatta da un imprenditore anche a persone che non esercitano un’attività professionale o di impresa, la prova scritta del credito può essere fornita anche producendo gli estratti autentici delle scritture contabili dell’impresa creditrice, purché si tratti di scritture tenute regolarmente e formate nel rispetto dei requisiti stabiliti dalla legge. Anche le fatture possono fornire un’adeguata prova scritta del credito ai fini dell’ingiunzione, a condizione che siano accompagnate dalla copia vidimata del registro delle fatture del ricorrente.

Norme particolari in tema di prova sono dettate per le ingiunzioni relative al pagamento degli onorari e al rimborso delle spese fatte da avvocati, notai e altri liberi professionisti, oltre che per i crediti dello Stato e degli enti pubblici.

1.4 Rigetto della domanda

Il giudice, se ritiene che il credito non sia fornito di una giustificazione sufficiente, ne dà notizia al ricorrente tramite il cancelliere, invitandolo a provvedere alla prova. Se il ricorrente non risponde all’invito o non ritira il ricorso, e comunque se la domanda non può essere accolta, il giudice la rigetta con decreto motivato.

Il ricorrente, malgrado il rigetto, può sempre riproporre la domanda, anche in via ordinaria.

1.5 Ricorso

Il decreto che rigetta la domanda di ingiunzione non è impugnabile né può formare l’oggetto di ricorso per cassazione.

1.6 Opposizione

Se la domanda viene accolta, e l’ingiunzione pertanto viene emessa, una copia autentica dell’ingiunzione dev’essere notificata all’intimato. La notifica deve avvenire entro sessanta giorni, se è fatta in Italia; entro novanta, se è fatta all’estero.

Ricevuta l’ingiunzione, l’intimato può proporre opposizione entro quaranta giorni.

Quando ricorrono giusti motivi, quest’ultimo termine può essere ridotto fino a dieci giorni o aumentato fino a sessanta. Se l'intimato risiede in uno Stato membro dell'Unione europea, il termine è di cinquanta giorni e può essere ridotto fino a venti. Se l'intimato risiede in altri Stati, il termine è di sessanta giorni, e, comunque, non può essere inferiore a trenta né superiore a centoventi giorni.

L'intimato può fare opposizione anche dopo la scadenza del termine, se prova di non aver avuta tempestiva conoscenza dell’ingiunzione a causa di una irregolarità della notificazione o per caso fortuito o forza maggiore. L'opposizione non è comunque più ammessa una volta che siano decorsi dieci giorni dal primo atto di esecuzione forzata.

L’opposizione si propone davanti all’ufficio giudiziario cui appartiene il giudice che ha emesso il decreto, mediante atto di citazione da notificare al ricorrente nel domicilio indicato nel ricorso. L’atto di citazione in opposizione deve contenere le indicazioni che, per regola generale, caratterizzano questo genere di atti. In particolare, l’opponente deve indicare in questa sede le ragioni che giustificano l’opposizione.

1.7 Effetti dell’opposizione

Con l’opposizione si instaura un ordinario procedimento di cognizione volto ad accertare la fondatezza della pretesa del creditore.

1.8 Effetti della mancata opposizione

Se non è stata fatta opposizione nel termine stabilito, come pure se l’opposizione è tempestiva ma l'opponente non si costituisce in giudizio, il giudice che ha emesso l’ingiunzione la dichiara esecutiva su istanza del ricorrente.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

È necessario distinguere quattro scenari.

Il primo si produce quando ancora non è scaduto il termine concesso all’intimato per opporsi all’ingiunzione. Il ricorrente può chiedere che l’ingiunzione venga sin da subito dichiarata dal giudice provvisoriamente esecutiva. Una simile richiesta può essere accolta solo quando siano soddisfatte le particolari condizioni previste a questo fine dal codice di procedura civile: occorre, ad esempio, che il credito sia fondato su cambiale o assegno, oppure che il ritardo nell’esecuzione esponga il creditore ad un pregiudizio grave. Il giudice, peraltro, può stabilire che il creditore, per ottenere già in questa fase la provvisoria esecutività dell’ingiunzione, presti in favore dell’intimato un’adeguata cauzione.

Il secondo scenario si verifica quando l’intimato, a cui sia stata notificata l’ingiunzione, non abbia tempestivamente proposto opposizione contro la stessa. Il creditore, quando si produce questo presupposto, può chiedere al giudice di dichiarare l’esecutività dell’ingiunzione.

Il terzo scenario si ha quando l’intimato ha proposto opposizione e il relativo procedimento è ancora pendente. Il creditore, in questo quadro, può chiedere al giudice di dichiarare l’ingiunzione provvisoriamente esecutiva. L’istanza può essere accolta solo quando sono riunite le particolari condizioni stabilite dal codice (ad esempio, quando l’opposizione non risulti fondata su una prova scritta). Il giudice può inoltre disporre che l’ingiunzione sia dichiarata provvisoriamente esecutiva solo in parte, nei limiti delle somme non contestate dall’intimato. Il giudice può anche  concedere la provvisoria esecutività dell’ingiunzione se il creditore offre cauzione per l'ammontare delle eventuali restituzioni, spese e danni.

Il quarto scenario, infine, si verifica quando l'eventuale opposizione viene rigettata: in virtù del rigetto, l’ingiunzione acquista efficacia esecutiva, ove non ne sia già provvista.

Le ingiunzioni di cui sia stata dichiarata l’esecutività nel quadro dell’uno o l’altro degli scenari appena descritti consentono al creditore anche di iscrivere ipoteca giudiziale sui beni del debitore.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

L'ingiunzione, divenuta esecutiva in conseguenza della mancata opposizione dell’intimato, può eccezionalmente essere oggetto di revocazione nei casi indicati dalla legge (ad esempio se risulta che la decisione è stata resa in base a prove che, dopo la pronuncia, sono state dichiarate false). Inoltre, quando pregiudica i diritti di un terzo, l’ingiunzione può formare oggetto di una “opposizione di terzo”, da parte di quest’ultimo.

La sentenza che definisce il procedimento di opposizione è invece soggetta agli ordinari mezzi di impugnazione.

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Codice di procedura civile italiano

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The Code of administrative trial (EN)

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Code de justice administrative (FR)

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Italienische Verwaltungsprozessordnung (DE)

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Codice del processo tributario

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Ministero della Giustizia

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Ultimo aggiornamento: 21/12/2023

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Ingiunzione di pagamento europea - Cipro

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

Non esiste un procedimento nazionale specifico di "ingiunzione di pagamento" diverso da quello stabilito dal regolamento n. 1896/2006, per la cui applicazione è stato adottato un regolamento di procedura.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Non pertinente.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Non pertinente.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Non pertinente.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Non pertinente.

1.2 Giudice competente

Non pertinente.

1.3 Requisiti di forma

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Non pertinente.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

Non pertinente.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Non pertinente.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Non pertinente.

1.4 Rigetto della domanda

Non pertinente.

1.5 Ricorso

Non pertinente.

1.6 Opposizione

Non pertinente.

1.7 Effetti dell’opposizione

Non pertinente.

1.8 Effetti della mancata opposizione

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Non pertinente.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Non pertinente.

Ultimo aggiornamento: 07/12/2023

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Ingiunzione di pagamento europea - Lettonia

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

In Lettonia è possibile esperire la procedura per l'esecuzione incontestata di obbligazioni (capo 50, articoli da 400 a 406, del codice di procedura civile (Civilprocesa likums)) e la procedura per l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria (capo 50.1, articolo da 406.1 a 406.10 del codice di procedura civile).

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

La procedura per l'esecuzione incontestata di obbligazioni può essere esperita:

  1. in forza di contratti le cui obbligazioni siano garantite da ipoteca iscritta o pegno commerciale;
  2. in forza di contratti a termine autenticati da notaio o di accordi a termine di effetto equivalente riguardanti il pagamento di somme di denaro o la restituzione di beni mobili;
  3. in forza di contratti a termine di locazione o affitto di immobili, autenticati da notaio o iscritti in un registro immobiliare, per effetto dei quali il locatario o affittuario sia tenuto, alla scadenza del termine o in caso di mancato pagamento del canone di locazione o affitto, a liberare l'immobile locato o affittato e sia tenuto a versare i canoni di locazione o affitto;
  4. in forza di pagherò cambiari protestati che non assumono la forma di atto notarile.

Le obbligazioni indicate non possono essere adempiute nell'ambito della procedura per l'esecuzione incontestata se:

  1. l'esecuzione riguarda beni dello Stato o di autorità locali;
  2. l'obbligazione si è estinta per prescrizione, laddove la scadenza del termine risulti incontestabilmente dall'atto stesso.

La procedura per l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria può essere esperita per le obbligazioni di pagamento documentalmente comprovate e scadute, nonché per le obbligazioni di pagamento relative al versamento degli indennizzi previsti da contratti di fornitura di beni, di acquisto di beni o di prestazione di servizi, se tali obbligazioni sono documentalmente comprovate e non è previsto un termine per l'adempimento.

La procedura per l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria non può essere esperita:

  1. in relazione a pagamenti relativi a controprestazioni non eseguite;
  2. se sono ignoti la residenza dichiarata o il domicilio del debitore;
  3. se la residenza dichiarata, il domicilio, la dimora o la sede legale del debitore non si trovano sul territorio lettone;
  4. se la penale richiesta è superiore all'importo del debito principale;
  5. se gli interessi richiesti sono superiori all'importo del debito principale;
  6. per le obbligazioni di pagamento in cui l'importo del debito è superiore a 15 000 EUR;
  7. per le obbligazioni di pagamento congiunte.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

La procedura per l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria non può essere esperita per le obbligazioni di pagamento in cui l'importo del debito è superiore a 15 000 EUR.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Il ricorso a tale procedimento non è obbligatorio.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

La procedura per l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria non è esperibile se la residenza dichiarata, il domicilio, la dimora o la sede legale del debitore non si trova sul territorio lettone.

1.2 Giudice competente

Le domande di esecuzione incontestata di obbligazioni devono essere presentate all'ufficio del registro del tribunale distrettuale/municipale:

  1. del luogo della residenza dichiarata del debitore o, in mancanza, della sua residenza di fatto, se la domanda ha per oggetto il pagamento di somme di denaro, la restituzione di beni mobili oppure obbligazioni contrattuali garantite da pegno commerciale;
  2. del luogo in cui si trova l'immobile, se la domanda riguarda un atto costitutivo d'ipoteca o l'obbligo di liberare o restituire un immobile concesso in locazione o affitto. Se l'obbligazione è garantita da più immobili e le domande rientrerebbero nella sfera di competenza degli uffici del registro di molteplici tribunali distrettuali o municipali, la domanda è esaminata, a scelta del ricorrente, dall'ufficio del registro del tribunale distrettuale o municipale di uno dei luoghi in cui si trovano gli immobili;
  3. del luogo in cui è stata iscritta l'obbligazione garantita da ipoteca navale, se la domanda si fonda su una tale obbligazione.

Le domande di esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria devono essere presentate all'ufficio del registro del tribunale distrettuale o municipale del luogo della residenza dichiarata del debitore o, in mancanza, del luogo della sua residenza di fatto o del luogo in cui si trova la sua sede legale.

1.3 Requisiti di forma

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Le domande di esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria possono essere presente solo per via elettronica, utilizzando il modulo online disponibile nel portale dei procedimenti elettronici (e-lietas portāls).

Il debitore può rispondere utilizzando il modulo online disponibile nel portale o redigere la propria risposta in conformità dell'allegato 3 del regolamento n. 792 del Consiglio dei ministri, del 21 luglio 2009, sui moduli da utilizzare per l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria. Il modulo è disponibile Il link si apre in una nuova finestraqui.

Non è stato predisposto alcun modulo per le domande di esecuzione incontestata di obbligazioni, le quali devono essere presentate conformemente all'articolo 404 del codice di procedura civile.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

No, non è obbligatorio. Le norme generali sulla rappresentanza sono contenute nel capo 12 del codice di procedura civile.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Le domande non devono essere dettagliatamente comprovate.

Le domande di esecuzione incontestata di obbligazioni devono indicare l'obbligazione di cui il creditore chiede l'adempimento mediante la procedura per l'esecuzione incontestata e l'atto giuridico da cui deriva tale obbligazione, specificando il debito principale ed eventuali penali e interessi, nonché, nel caso dei pagherò cambiari, le spese inerenti al protesto e l'indennizzo previsto dalla legge. Le domande di esecuzione incontestata devono inoltre includere l'atto cui deve essere data esecuzione e una copia dello stesso e, nel caso dei pagherò cambiari, l'atto notarile di protesto, nonché prova dell'avvenuta notificazione dell'atto al debitore, fatto salvo il caso in cui la legge non ne preveda la notificazione.

Le domande di esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria si presentano compilando il modulo disponibile sul portale online dei procedimenti elettronici, in cui devono essere indicati i dati del creditore e del debitore, l'obbligazione di pagamento, informazioni sui documenti che comprovano l'obbligazione e il termine di adempimento della stessa, l'importo richiesto e il metodo con cui è stato calcolato, nonché una dichiarazione del ricorrente che attesti che il credito non è attualmente subordinato né era subordinato in passato alla prestazione di qualsiasi controparte.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Alla domanda di esecuzione incontestata di obbligazioni vanno allegati l'atto cui deve essere data esecuzione e una copia autentica del medesimo o, nel caso dei pagherò cambiari, l'atto di protesto, nonché prova dell'avvenuta notificazione dell'atto al debitore, fatto salvo il caso in cui la legge non ne preveda la notificazione (la prova dell'avvenuta notificazione può consistere in una dichiarazione rilasciata da un ufficiale giudiziario o da un suo assistente, che attesti che il destinatario ha rifiutato di accettare l'atto).

Ai fini dell'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria non è necessario produrre prove scritte del credito, ma la domanda deve indicare i documenti che comprovano l'obbligazione e il termine di adempimento della stessa. Se il debitore contesta la validità dell'obbligazione di pagamento entro 14 giorni dal ricevimento dell'intimazione del giudice, il procedimento giurisdizionale per l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria si estingue. La dichiarazione di estinzione del procedimento per opposizione del debitore non osta all'avvio di un procedimento giurisdizionale ordinario.

1.4 Rigetto della domanda

Le domande di esecuzione incontestata di obbligazioni sono esaminate da un giudice monocratico entro sette giorni dalla presentazione della domanda, sulla base della stessa e dei documenti ad essa allegati, senza previo avviso alle parti. Il giudice respinge la domanda se la medesima risulta infondata o la penale ivi prevista appare sproporzionata rispetto al debito principale, o se il contratto cui deve essere data esecuzione contiene clausole vessatorie lesive dei diritti dei consumatori.

Per quanto riguarda la procedura per l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria, se la domanda viene accolta dal giudice, ma il debitore propone opposizione entro 14 giorni dal ricevimento dell'intimazione contestando la validità dell'obbligazione di pagamento, il giudice dichiara l'estinzione del procedimento.

1.5 Ricorso

La decisione del giudice sulla domanda di esecuzione incontestata di obbligazioni o di esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria non è soggetta a impugnazione.

Se il debitore ritiene che la domanda sia infondata nel merito, può agire nei confronti del creditore per contestarne la pretesa entro tre mesi dalla data di invio della decisione. Nel contesto di tale azione, il debitore può chiedere la sospensione dell'esecuzione; se il creditore è già stato soddisfatto attraverso il procedimento esecutivo, il debitore può chiedere una garanzia sul proprio credito.

1.6 Opposizione

Le domande di esecuzione incontestata di obbligazioni sono esaminate da un giudice monocratico, senza sentire il debitore.

Nel caso delle domande di esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria, il giudice trasmette l'intimazione al debitore invitandolo a pagare la somma indicata nella domanda o a presentare opposizione entro 14 giorni dal ricevimento dell'intimazione.

1.7 Effetti dell’opposizione

Nell'ambito della procedura per l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria, se il debitore si oppone contestando la validità dell'obbligazione di pagamento entro 14 giorni dall'invio dell'intimazione, il giudice dichiara l'estinzione del procedimento. Se il debitore accetta di ottemperare parzialmente alla domanda, ne viene data comunicazione al creditore e viene fissato un termine entro cui quest'ultimo deve comunicare al giudice se la parte dell'obbligazione che il debitore ha accettato di adempiere sia stata effettivamente eseguita. Se il debitore accetta di ottemperare parzialmente alla domanda, il giudice adotta una decisione sull'esecuzione della parte dell'obbligazione che il debitore ha accettato di adempiere, ma il procedimento giurisdizionale per la parte restante si estingue.

1.8 Effetti della mancata opposizione

Nell'ambito della procedura per l'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria, qualora il debitore non si opponga entro il termine indicato nell'intimazione, il giudice si pronuncia entro sette giorni dalla scadenza del termine fissato per l'opposizione, ordinando l'adempimento dell'obbligazione di pagamento indicata nella domanda e il pagamento delle spese del procedimento.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Nel caso dell'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria, la decisione del giudice sull'esecuzione dell'obbligazione di pagamento indicata nella domanda è immediatamente esecutiva; essa costituisce un titolo esecutivo che può essere fatto valere secondo le regole sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie.

Nel caso dell'esecuzione incontestata di obbligazioni, il giudice, dopo avere verificato la validità e la fondatezza della domanda, si pronuncia precisando quale obbligazione debba essere eseguita e in quale misura. La decisione del giudice è immediatamente esecutiva; essa costituisce un titolo esecutivo che può essere fatto valere secondo le regole sull'esecuzione delle decisioni giudiziarie. Tale decisione viene depositata ai fini dell'esecuzione unitamente a una copia autentica dell'atto da eseguire.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

La decisione del giudice sulla domanda di esecuzione incontestata di obbligazioni o di esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria non è soggetta a impugnazione; tuttavia, se il debitore ritiene che la domanda sia infondata nel merito, può agire nei confronti del creditore per contestarne la pretesa (nel caso dell'esecuzione incontestata di obbligazioni, entro sei mesi dalla data in cui è stata trasmessa la copia autentica della decisione giudiziaria e, nel caso dell'esecuzione di obbligazioni su intimazione dell'autorità giudiziaria, entro tre mesi dalla data in cui è stata trasmessa la copia autentica della decisione). Nel contesto di tale azione, il debitore può chiedere la sospensione dell'esecuzione; se il creditore è già stato soddisfatto, il debitore può chiedere una garanzia sul proprio credito.

Ultimo aggiornamento: 05/04/2024

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Ingiunzione di pagamento europea - Lituania

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

La domande d'ingiunzione di pagamento europea viene esaminata conformemente alle norme contenute nel capo XXIII del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania, fatte salve le eccezioni previste dalla legge.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Le azioni avviate su istanza di un creditore e che riguardano i crediti pecuniari (derivanti da contratti, reati, rapporti di lavoro, sentenze che impongono il versamento di alimenti ecc.) si svolgono conformemente a quanto previsto dalla procedura di cui al capo XXIII del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

No.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Un creditore può chiedere che le cause siano esaminate nell'ambito della procedura prevista al capo XXIII del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania, vale a dire o svolgendo il procedimento contenzioso oppure il procedimento "documentale".

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Le domande non sono esaminate conformemente alla procedura di cui al capo XXIII del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania nel caso in cui il debitore risieda all'estero o abbia eletto domicilio all'estero.

Nel caso in cui, dopo l'apertura di un procedimento basato sulla domanda di un creditore e l'adozione di un'ingiunzione emessa da un giudice, si accerti che i luoghi di residenza e di lavoro del debitore sono sconosciuti, il tribunale annulla l'ingiunzione già emessa e statuisce che non occorre pronunciarsi sulla domanda del creditore. Tale ordinanza non può essere impugnata. Nel caso summenzionato, il tribunale può annullare l'ingiunzione e dichiarare che non occorre pronunciarsi sulla domanda del creditore, solo dopo aver stabilito per il creditore un termine entro il quale possa precisare il luogo di residenza del debitore o per effettuare azioni che permettano al tribunale di notificare gli atti di un procedimento in altro modo.

1.2 Giudice competente

Le cause basate sull'istanza d'ingiunzione di pagamento sono esaminate dai tribunali distrettuali (apylinkės teismas) del luogo di residenza del debitore.

1.3 Requisiti di forma

Oltre ai requisiti generali relativi al contenuto e alla forma degli atti del procedimento (che vanno osservati relativamente all'ingiunzione di pagamento) l'ingiunzione deve contenere quanto segue:

  1. nome, cognome, codice personale, indirizzo del creditore o, nel caso in cui il creditore sia una persona giuridica – la denominazione, la sede sociale, il codice, il numero di conto corrente e le coordinate di un istituto di credito, nonché denominazione e indirizzo di un rappresentante del creditore, nel caso in cui la domanda non sia stata presentata dal rappresentante;
  2. nome, cognome, codice personale (se conosciuto), indirizzo, luogo di lavoro del debitore o, nel caso in cui il debitore sia una persona giuridica – denominazione, sede sociale, codice, numero di conto corrente (se conosciuto) e coordinate di un istituto di credito (se conosciuto);
  3. l'importo del credito;
  4. nel caso in cui sia richiesto di pagare gli interessi o il risarcimento dei danni, il tasso d'interesse o la misura dell'indennizzo, l'importo degli interessi o dell'indennizzo, il periodo in cui effettuare il calcolo;
  5. un ricorso e i fatti sui cui si basa, nonché gli elementi di prova sui quali si basa il ricorso;
  6. una domanda motivata di richiesta di applicazione di misure provvisorie nei confronti del debitore (eventualmente) e dei dati sulla situazione finanziaria del debitore;
  7. la conferma dell'assenza dei motivi di cui all'articolo 431, secondo comma, del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania (al momento del deposito della domanda d'ingiunzione di pagamento, il creditore non ha onorato la sua obbligazione [o una parte di essa] che è oggetto del ricorso relativo al pagamento e il debitore chiede che sia soddisfatto; è impossibile soddisfare l'obbligazione in maniera scaglionata, allorché il creditore chiede che una parte dell'obbligazione sia soddisfatta; il debitore risiede all'estero o la sede sociale si trova all'estero; il luogo del domicilio e il luogo di lavoro del debitore sono sconosciuti);
  8. l'elenco dei documenti uniti alla domanda.

La domanda relativa al versamento degli alimenti deve altresì menzionare la data e il luogo di nascita del debitore, la data di nascita della persona avente diritto agli alimenti oltre al luogo di residenza di quest'ultima, nonché se la domanda non sia stata presentata dall'avente diritto o meno e infine l'importo mensile da erogare e il periodo in cui verrà corrisposto.

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Si raccomanda di utilizzare il formulario tipo approvato dal Ministro della giustizia.

Potete trovare il formulario standard della domanda d'ingiunzione di pagamento cliccando sul portale delle prestazioni elettroniche dei tribunali lituani: Il link si apre in una nuova finestrahttps://e.teismas.lt/lt/public/documentstemplates/

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

No.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Non regolamentato.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Non va allegato nessun giustificativo alla domanda d'ingiunzione di pagamento.

1.4 Rigetto della domanda

Il tribunale con un'ordinanza rifiuta di accogliere una domanda d'ingiunzione di pagamento nel caso in cui:

- sussistono le circostanze di cui all'articolo 137, secondo comma, del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania (la controversia non può essere oggetto del procedimento civile; il tribunale in questione non è competente a esaminare la domanda; la persona che si è rivolta al tribunale non ha rispettato la procedura a livello stragiudiziale e tale procedura va applicata prima dello svolgimento del procedimento giudiziario per la definizione delle controversie, come previsto dalla normativa per questo tipo di azioni; una decisione definitiva del giudice o del collegio arbitrale o un'ordinanza del giudice che accoglie la domanda per non proseguire nel procedimento giudiziario, oppure per approvare la conciliazione delle parti è stata emessa in una controversia tra le parti medesime sul medesimo oggetto e con la stessa motivazione; le parti hanno concluso un accordo per far decidere un collegio arbitrale; la domanda è stata presentata da una persona fisica incapace; la domanda è stata presentata a nome dell'interessato da una persona non legittimata ad avviare la causa).

- la domanda non risponde ai requisiti di ammissibilità di cui all'articolo 431, primo e secondo del codice di procedura civile della Repubblica di Lituania, oppure la domanda è manifestamente infondata.

1.5 Ricorso

L'ordinanza con la quale si respinge la domanda può essere impugnata.

1.6 Opposizione

Il debitore presenta la sua opposizione a una domanda presentata da un creditore o rispetto a una parte della domanda al tribunale che ha emesso l'ingiunzione di pagamento. Nel caso in cui il debitore abbia onorato una parte del suo debito o anche nel caso in cui non lo abbia onorato, ma riconosca una parte del credito stesso, può proporre opposizione relativamente al carattere ragionevole del resto del credito.

L'opposizione del debitore relativamente alla domanda del creditore dev'essere presentata per iscritto entro venti giorni dalla notifica al debitore dell'ingiunzione di pagamento. L'opposizione deve soddisfare i requisiti generali relativi al contenuto e alla forma degli atti processuali, ad eccezione del requisiti di relativi all'enunciazione dei motivi dell'opposizione. Nel caso in cui, per motivi rilevanti, l'opposizione è stata presentata dal debitore dopo che il termine è già scaduto, su istanza del debitore il tribunale può prorogare il termine per presentare opposizione. L'ordinanza che respinge tale domanda del debitore può essere impugnata.

1.7 Effetti dell’opposizione

Dopo aver ricevuto l'opposizione del debitore, il tribunale deve comunicare al creditore, entro tre giorni lavorativi, che entro quattordici giorni dalla data di comunicazione da parte del tribunale, il creditore ha diritto ad avviare un'azione processuale conformemente alla procedura generale delle controversie (comprese le norme relative alla competenza) e lo stesso creditore può pagare il diritto di cancelleria ancora inevaso. I provvedimenti provvisori adottati dal tribunale non possono essere revocati nel corso del termine fissato per presentare il ricorso.

Nel caso in cui il debitore soddisfi una parte dei crediti riconosciuti dal tribunale nella sua ordinanza, o anche nel caso in cui non li onori, ma riconosca una parte di tali crediti, il tribunale emetterà una nuova ordinanza relativa alla parte di crediti non contestati, conformemente alle disposizioni normative. Nel caso in cui il debitore contesti soltanto la parte dell'ingiunzione di pagamento relativa alla condanna alle spese, il tribunale deciderà sulla questione del rimborso delle spese di giudizio con un'ordinanza. Per quanto riguarda la parte non soddisfatta della domanda, il creditore può avviare un'azione in base alla procedura prevista dalla legge.

1.8 Effetti della mancata opposizione

Nel caso in cui il creditore depositi una domanda che risponde ai requisiti formali di legge entro quattordici giorni, la domanda del creditore viene ritenuta come non presentata e restituita al creditore con l'ordinanza di un tribunale, mentre vengono revocati i provvedimenti provvisori già emessi. Tale ordinanza può essere impugnata. Ciò non lede il diritto del creditore, il quale può avviare un'azione processuale in base alla procedura generale.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

L'ordinanza del tribunale esplica i suoi effetti qualora entro venti giorni il debitore non si opponga alla domanda del creditore. L'ordinanza del tribunale non può essere eseguita in via d'urgenza.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

L'ordinanza del tribunale non può essere impugnata dinanzi alla Corte d'appello o dinanzi alla Corte di cassazione.

Ultimo aggiornamento: 21/10/2019

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Ingiunzione di pagamento europea - Lussemburgo

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

Oltre al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento istituito dal regolamento (CE) n. 1896/2006, del 12 dicembre 2006, il diritto lussemburghese prevede la possibilità di recuperare rapidamente i crediti attraverso un'istanza al tribunale circondariale diretta a ottenere un'ingiunzione di pagamento provvisoria (per crediti superiori a 15 000 EUR: per valori inferiori a tale importo è prevista la procedura dinanzi al giudice di pace; vedi "Controversie di modesta entità – Lussemburgo").

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

La persona interessata può avviare un procedimento sommario volto ad ottenere un provvedimento di urgenza (action en référé) oppure un'ordinanza su ricorso (ordonnance sur requête, provision sur requête).

Al procedimento sommario volto ad ottenere un provvedimento di urgenza deve necessariamente seguire il procedimento ordinario sul merito della causa, con la conseguenza che, complessivamente, le procedure da seguire sono piuttosto costose.

L'ordinanza su ricorso costituisce il mezzo più rapido ed economico per recuperare un credito.

Il procedimento varia a seconda dell'importo da recuperare.

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

L'ordinanza su ricorso può essere richiesta unicamente per crediti in denaro qualora la somma da recuperare in via principale sia superiore a 15 000 EUR (esclusi gli interessi e le spese).

Un'ordinanza su ricorso può essere emessa solamente nei confronti di un debitore domiciliato in Lussemburgo.

È possibile avvalersi di tale procedimento solo per crediti in denaro comprovati da documenti scritti. Questo procedimento non potrà servire, ad esempio, per ottenere una condanna rapida a un risarcimento danni.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

No.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Facoltativo.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Il procedimento europeo di ingiunzione di pagamento.

1.2 Giudice competente

Un creditore che desideri ottenere un'ordinanza su ricorso per il recupero di un importo superiore a 15 000 EUR deve rivolgersi al presidente del tribunale circondariale (tribunal d'arrondissement) che è competente per il territorio del domicilio del debitore, a meno che possa invocare una clausola attributiva di giurisdizione valida. Sul territorio del Granducato di Lussemburgo vi sono due tribunali circondariali, a Lussemburgo e a Diekirch.

Sono applicabili le norme ordinarie in materia di competenza.

1.3 Requisiti di forma

La domanda deve essere indirizzata alla cancelleria del tribunale circondariale. La domanda deve indicare, a pena di nullità, il cognome, il nome, la professione e il domicilio o la residenza dell'attore e del convenuto, così come l'oggetto della domanda, un'esposizione dei motivi su cui si basa e i documenti a sostegno della stessa.

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Non esiste un modulo standard.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

Per presentare la domanda non è necessario che il creditore si faccia rappresentare da un avvocato.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Il creditore deve indicare l'oggetto della domanda (vale a dire l'importo reclamato) e deve esporre le sue motivazioni (ossia le ragioni per le quali tale importo gli è dovuto). Tale esposizione può essere sommaria, ma deve indicare le motivazioni pertinenti. L'ampiezza delle spiegazioni da fornire varierà nella pratica in funzione della complessità del caso: se i giustificativi sono chiari, sarà necessario fornire una spiegazione sommaria.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

I creditori devono fornire i documenti rilevanti a sostegno della loro domanda. È fondamentalmente sulla base di tali documenti che il giudice valuterà l'ammissibilità della domanda.

Il creditore può produrre soltanto "documenti" e quindi non può – in questa fase del procedimento – proporre di provare la fondatezza del suo credito con altri mezzi, ad esempio chiamando testimoni a deporre.

1.4 Rigetto della domanda

Il giudice respinge la domanda se ritiene che l'esistenza del credito non sia sufficientemente provata dalle spiegazioni fornite.

L'ordinanza di rigetto, come ogni decisione giudiziaria, deve essere motivata.

1.5 Ricorso

L'ordinanza di rigetto non è impugnabile. Essa tuttavia non impedisce al creditore di avviare un procedimento ordinario per ottenere una pronuncia di merito, o un procedimento sommario per ottenere l'emanazione di un provvedimento d'urgenza.

1.6 Opposizione

Il debitore cui è stata notificata un'ingiunzione di pagamento dispone di un termine di 15 giorni per contestarla.

L'opposizione viene presentata mediante una dichiarazione scritta alla cancelleria da parte dell'opponente o del suo mandatario. Essa deve contenere l'indicazione, almeno sommaria, dei motivi su cui si basa e deve essere accompagnata da ogni documento utile a sostenerla.

Il cancelliere inserisce la dichiarazione d'opposizione nell'apposito registro, rilascia una ricevuta all'opponente e informa il creditore.

Anche se il termine per presentare opposizione è di 15 giorni, essa resta possibile finché il creditore non richiede il rilascio del titolo esecutivo. Dato che è raro che un creditore richieda il titolo esecutivo all'immediata scadenza dei 15 giorni, il debitore dispone spesso di un termine più lungo di quello previsto dalla legge, senza tuttavia avere la certezza che aveva nei 15 giorni iniziali.

1.7 Effetti dell’opposizione

L'opposizione del debitore blocca il procedimento, il che significa che il rilascio immediato di un titolo esecutivo non è più possibile. Alcuni effetti della notifica sono tuttavia mantenuti: a decorrere dalla data della notifica al debitore, ad esempio, gli interessi continuano ad accumularsi.

Il giudice esamina l'opposizione. Se la considera fondata, il giudice lo dichiara in un'ordinanza motivata e stabilisce che l'ordinanza rilasciata in precedenza è considerata nulla. Nel caso in cui l'opposizione sia fondata solo in parte, il giudice pronuncia la condanna per la parte di credito riconosciuta come fondata. Se l'opposizione è respinta, il giudice pronuncia nella sua ordinanza la condanna del debitore.

Nell'ambito di questo procedimento, il giudice può pronunciarsi senza aver proceduto all'audizione delle parti. Il giudice ha la facoltà di far comparire le parti, ma il dibattimento in udienza pubblica non è obbligatorio.

1.8 Effetti della mancata opposizione

Se il debitore non presenta opposizione entro il termine di 15 giorni a decorrere dalla notifica, il creditore potrà chiedere al tribunale il rilascio di un titolo esecutivo.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Il creditore, o il suo mandatario, presenta una dichiarazione scritta al cancelliere, che ne effettua la registrazione.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Se l'ingiunzione era stata notificata personalmente al debitore, il titolo esecutivo avrà gli effetti di un'ingiunzione in contraddittorio e potrà essere impugnato esclusivamente in appello entro 15 giorni dalla notifica. Qualora, invece, non sia stato possibile consegnare brevi manu l'ingiunzione al debitore, il titolo esecutivo avrà gli effetti di un'ingiunzione "inaudita altera parte" e sarà possibile chiederne l'annullamento entro 8 giorni a decorrere dalla notifica, termine che decorre simultaneamente al termine per l'impugnazione.

Link correlati

Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.legilux.lu/; Il link si apre in una nuova finestrahttps://justice.public.lu/fr.html

Ultimo aggiornamento: 22/10/2021

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Ingiunzione di pagamento europea - Ungheria

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

In Ungheria tale procedimento esiste ed è disciplinato dalla Il link si apre in una nuova finestralegge L del 2009 relativa ai procedimenti d'ingiunzione di pagamento. Il procedimento ingiuntivo è una procedura semplificata extragiudiziale (nell'ambito della procedura civile) rientrante nella competenza dei notai e diretta al recupero dei crediti pecuniari. Il procedimento d'ingiunzione di pagamento comporta il trattamento automatizzato di dati per lo svolgimento del quale il notaio utilizza il sistema informatico unico nazionale del Consiglio del notariato ungherese (MOKK), accessibile ai notai stessi, alle parti e a qualsiasi altra persona interessata dal procedimento. Il procedimento dinanzi al notaio, in quanto procedimento extragiudiziale, produce gli stessi effetti del procedimento giudiziario.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

Fatta eccezione per taluni casi, un credito pecuniario scaduto può essere recuperato attraverso un procedimento d'ingiunzione di pagamento.

Se la somma oggetto della controversia, calcolata secondo le norme pertinenti stabilite nella Il link si apre in una nuova finestralegge CXXX del 2016 sul codice di procedura civile, non eccede 3 000 000 HUF, un credito scaduto limitato esclusivamente al pagamento di denaro può essere perseguito soltanto attraverso un procedimento d'ingiunzione di pagamento o un tentativo di composizione preprocessuale. Tale disposizione si applica soltanto se

  1. per ciascuna parte è noto un luogo di residenza o, in sua mancanza, un luogo di domicilio, oppure una sede o una succursale ("indirizzo per le notifiche") in Ungheria; e
  2. la richiesta di pagamento non derivava da un rapporto giuridico stabilito ai sensi della Il link si apre in una nuova finestralegge I del 2012 sul codice del lavoro, dell'occupazione nel settore pubblico, di rapporti di servizio, della partecipazione a regimi di occupazione nel settore pubblico, di contratti di lavoro conclusi ai sensi della legge sullo sport, di contratti di apprendistato conclusi nel contesto della formazione professionale, di contratti di stage rivolti a studenti ai sensi della legge sull'istruzione superiore nazionale oppure di rapporti di lavoro instaurati con cooperative sociali o cooperative di occupazione dai membri di tali cooperative, nonché da contratti amministrativi ai sensi della Il link si apre in una nuova finestralegge I del 2017 sul codice di procedura dei tribunali amministrativi. I crediti pecuniari derivanti da tali rapporti giuridici possono essere recuperati mediante ingiunzione di pagamento soltanto se il procedimento non ha per oggetto la costituzione, la modifica o l'estinzione del rapporto giuridico o una conseguenza giuridica di una violazione dolosa o colposa da parte del dipendente degli obblighi derivanti dal rapporto giuridico oppure una conseguenza giuridica di un'infrazione disciplinare da parte del dipendente.

Se la somma oggetto della controversia, calcolata secondo le norme pertinenti stabilite nel codice di procedura civile, eccede 30 000 000 HUF, non è possibile recuperare un credito pecuniario attraverso un procedimento d'ingiunzione di pagamento.

Il recupero di un credito che prevede il pagamento di denaro va inteso non comprendere il recupero di crediti ipotecari da un debitore ipotecario.

Non è possibile emettere un'ingiunzione di pagamento se una parte non dispone di un indirizzo noto in Ungheria per la notificazione.

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Cfr. risposta di cui al punto 1.1.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Sì, 30 000 000 HUF.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Come indicato al punto 1.1, è obbligatorio per gli importi inferiori a 3 000 000 HUF, mentre è facoltativo negli altri casi.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Non è possibile emettere un'ingiunzione di pagamento se il debitore non dispone di un indirizzo noto in Ungheria per la notificazione.

1.2 Giudice competente

I notai sono competenti per i procedimenti ingiuntivi sull'intero territorio nazionale. Non è consentito stipulare clausole di competenza ai fini di tali procedimenti.

Le domande presentate oralmente o per iscritto sono trattate dal notaio presso il quale sono state depositate, mentre le domande presentate per via elettronica vengono assegnate automaticamente a un notaio da un programma informatico.

1.3 Requisiti di forma

Le domande per l'ottenimento dell'emissione di un'ingiunzione di pagamento possono essere presentate per iscritto, sull'apposito modulo, oppure oralmente.

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

È obbligatorio utilizzare un modulo standard tanto per le domande in forma cartacea quanto per quelle in formato elettronico. Il modulo può essere scaricato dal sito web del Il link si apre in una nuova finestraMOKK oppure ottenuto presso i notai.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

No.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

La domanda deve contenere:

  • il rapporto giuridico su cui si fonda il credito, il diritto vantato, nonché l'importo del capitale del credito e dei relativi oneri;
  • la data in cui è stato istituito il rapporto giuridico sottostante e la data di scadenza del credito;
  • i dati sulla base dei quali è possibile individuare il credito.

La domanda può contenere una breve presentazione dei fatti alla base del diritto vantato e un'indicazione delle prove a sostegno.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Nei procedimenti d'ingiunzione di pagamento non viene assunta alcuna prova. Tuttavia, la domanda può contenere una breve presentazione dei fatti alla base del diritto vantato e un'indicazione delle prove a sostegno. Questa disposizione non impedisce a un notaio di verificare se una domanda di esenzione parziale dalle spese, di pagamento a rate o di differimento del pagamento sia fondata.

1.4 Rigetto della domanda

Il notaio respinge la domanda se può constatare che:

  1. la competenza dei notai ungheresi o, in caso di trasferimento a procedimenti giudiziari civili ordinari, la competenza degli organi giurisdizionali ungheresi è esclusa dalla legge, da un atto giuridico vincolante dell'Unione europea o da una convenzione internazionale, oppure se un organo giurisdizionale straniero ha competenza esclusiva;
  2. l'esecuzione del credito vantato dal creditore rientra nella competenza esclusiva degli organi giurisdizionali o di un'altra autorità;
  3. la legge prevede che non possa essere emessa un'ingiunzione di pagamento;
  4. è in corso un procedimento di ingiunzione di pagamento tra le parti per i medesimi diritti e sulla stessa base fattuale, oppure si sono già verificate le conseguenze giuridiche dell'avvio di un'azione, oppure è già stata emessa un'ingiunzione di pagamento o è già stata pronunciata una decisione definitiva sul caso;
  5. una parte non dispone della capacità di agire nel contesto del caso;
  6. il creditore non ha un indirizzo in Ungheria per la notificazione nel momento in cui presenta la domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento, oppure l'indirizzo ungherese del creditore per la notificazione cessa di esistere dopo la presentazione della domanda, oppure non è stato possibile effettuare una notifica al creditore presso il suo indirizzo ungherese per la notificazione specificato dal creditore stesso;
  7. il creditore richiede la notificazione mediante pubblicazione dell'ingiunzione di pagamento;
  8. la notificazione dell'ingiunzione di pagamento all'indirizzo ungherese del convenuto non è riuscita ripetutamente, tranne nei casi in cui si applica la presunzione di avvenuta notificazione;
  9. la domanda del creditore è prematura o, per un motivo diverso dalla limitazione, un organo giurisdizionale non può darvi esecuzione;
  10. il creditore non ha rispettato il termine stabilito da una normativa separata per vantare il credito nel contesto di procedimenti civili;
  11. la domanda presentata da un rappresentante legale non soddisfa i requisiti di contenuto stabiliti dalla legge applicabile o dalla legislazione delegata oppure non contiene la procura del rappresentante legale, oppure le spese del procedimento non sono state pagate;
  12. una persona giuridica o un'altra persona tenuta a operare tramite amministrazione elettronica a norma di legge non ha presentato la propria domanda per via elettronica, fatta eccezione per le domande di esenzione parziale dalle spese presentate da una persona fisica con un rappresentante legale;
  13. in seguito all'invito dell'organo giurisdizionale al creditore di porre rimedio a carenze, la domanda (o la parte oggetto della richiesta) non è stata presentata entro il termine specificato oppure la domanda presentata è ancora incompleta, circostanza che ne impedisce l'esame oppure il creditore non ha pagato in anticipo l'onorario dell'amministratore; o
  14. il creditore richiede il rimborso delle spese procedurali nel contesto di una domanda ai sensi del diritto sostanziale.

Fatta eccezione per i casi in cui si applica la presunzione di avvenuta notificazione, se l'ingiunzione di pagamento non può essere notificata al convenuto, il creditore deve essere informato ed essere contestualmente invitato a notificare il nuovo indirizzo del convenuto per la notificazione in Ungheria entro trenta giorni. Se il creditore fornisce i dati richiesti, occorre ritentare la notificazione e se il tentativo ripetuto non ha esito positivo, la domanda deve essere respinta per il motivo di cui alla lettera h).

Se il creditore non fornisce i dati richiesti o se i dati forniti dal creditore sono incompleti, la domanda deve essere respinta per il motivo di cui alla lettera m).

L'ordinanza che respinge la domanda di ingiunzione di pagamento deve essere notificata al creditore e inviata al convenuto. Il creditore può impugnare tale ordinanza, senza doverla inviare al convenuto affinché questo formuli le sue osservazioni.

1.5 Ricorso

Il creditore può impugnare l'ordinanza che respinge la domanda di emissione di un'ingiunzione di pagamento. Generalmente i ricorsi vengono esaminati nel contesto di un procedimento non contenzioso dal törvényszék (tribunale regionale) della sede del notaio adito, secondo le norme relative all'impugnazione di ordinanze. Il termine di impugnazione è di 15 giorni dalla notifica della decisione. Se una domanda di ingiunzione di pagamento viene respinta, il creditore può scegliere di recuperare il credito tramite un'altra domanda di ingiunzione di pagamento, un'azione giudiziaria o altri mezzi legittimi. In tal caso, gli effetti giuridici della presentazione di una domanda persistono se la nuova domanda di ingiunzione di pagamento o di avvio di un procedimento giudiziario è presentata o inviata per posta raccomandata entro trenta giorni dalla data in cui l'ordinanza di respingimento diventa definitiva, o se il credito viene recuperato con altri mezzi legittimi entro lo stesso termine. In caso di mancato rispetto di tale termine non verrà accolta alcuna domanda di proroga. Una nuova domanda per un'ingiunzione di pagamento deve citare il numero di riferimento dell'ordinanza che respinge la domanda precedente. Un atto introduttivo di un procedimento giudiziario deve riportate in allegato l'ordinanza stessa.

In altri casi, una decisione nel contesto di un procedimento d'ingiunzione di pagamento può essere oggetto di ricorso se la legge sul procedimento d'ingiunzione di pagamento o il codice di procedura civile consente il ricorso.

Non esiste un diritto di ricorso contro un'ingiunzione di pagamento, tuttavia il convenuto può presentare un'opposizione, come descritto al punto 1.6.

Poiché un'ingiunzione di pagamento definitiva ha il medesimo effetto di una sentenza, una domanda di revisione della stessa può essere presentata conformemente alle norme stabilite nel codice di procedura civile. La revisione rientra nella competenza dell'organo giurisdizionale che sarebbe stato competente come organo giurisdizionale di primo grado qualora il procedimento fosse stato trasferito a un procedimento giudiziario civile ordinario a seguito di un'opposizione. Se viene presentata una domanda di revisione, l'organo giurisdizionale riceve i documenti del caso in formato cartaceo dal notaio oppure li ottiene elettronicamente dal sistema del MOKK.

Nessun riesame si oppone a un'ingiunzione di pagamento definitiva.

1.6 Opposizione

Il debitore può presentare opposizione dinanzi al notaio contro la domanda di ingiunzione di pagamento entro 15 giorni dalla sua notifica. Le istanze del debitore dirette semplicemente ad ottenere la proroga o la rateizzazione del pagamento non sono considerate un'opposizione. Tali istanze devono essere presentate entro il termine fissato per l'opposizione. Se il convenuto afferma nell'opposizione che la somma di denaro in oggetto era già stata pagata prima che l'ingiunzione di pagamento fosse notificata, al momento della notifica dell'opposizione il notaio invita il creditore a indicare entro quindici giorni se il credito esista ancora. Se esiste un documento a sostegno del pagamento o l'operazione di pagamento è corredata da un identificativo univoco, il convenuto deve indicare nell'opposizione il numero e la data del documento giustificativo o i dettagli che identificano l'operazione (identificativo dell'operatore, ordinante, ecc.) e la data dell'operazione. Se il creditore presta acquiescenza all'opposizione del convenuto o non risponde, il notaio chiude il procedimento. Se il creditore contesta l'opposizione del debitore, il procedimento d'ingiunzione di pagamento viene trasferito a un procedimento giudiziario civile ordinario. Se, sulla base dell'atto del debitore, il creditore riduce il credito da recuperare attraverso il procedimento d'ingiunzione di pagamento, l'organo giurisdizionale tratterà il credito ridotto nel contesto del procedimento giudiziario civile. Va sottolineato che non si configura un'opposizione nel caso in cui il debitore dichiari di avere soddisfatto il credito vantato dopo la ricezione dell'ingiunzione di pagamento. In questo caso, l'ingiunzione di pagamento diviene definitiva il giorno successivo all'ultimo giorno del termine di opposizione. Se il debitore non conferma la ricezione dell'ingiunzione di pagamento (quest'ultima viene restituita come "non ritirata") e, per tale motivo, si deve ritenere che sia stata notificata, il debitore può presentare un'opposizione entro 15 giorni dalla notificazione dell'atto esecutivo. Come condizione per avviare tale procedimento, al momento della presentazione dell'opposizione, il debitore deve pagare all'ufficiale giudiziario le spese di esecuzione, che sono state versate in anticipo dal creditore, e deve altresì fornire prove documentali di tale pagamento al notaio.

1.7 Effetti dell’opposizione

Un'opposizione depositata entro il termine prescritto porta al trasferimento a un procedimento giudiziario civile ordinario per la parte del procedimento d'ingiunzione di pagamento interessato dall'opposizione.

1.8 Effetti della mancata opposizione

Se non viene presentata opposizione entro il termine prescritto, l'ingiunzione di pagamento produce gli stessi effetti di una decisione giudiziaria passata in giudicato.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Se non viene presentata opposizione entro il termine prescritto, l'ingiunzione di pagamento produce gli stessi effetti di una decisione giudiziaria passata in giudicato. Pertanto, alla scadenza del termine, il notaio appone la formula esecutiva e notifica l'ingiunzione di pagamento al creditore.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

La decisione è definitiva; tuttavia, se il debitore non conferma la ricezione dell'ingiunzione di pagamento e pertanto quest'ultima si considera notificata in base a una presunzione legale, l'opposizione può essere presentata entro 15 giorni dalla notifica dell'atto esecutivo.

Esiste la possibilità di richiedere la revisione di un'ingiunzione di pagamento definitiva secondo le norme stabilite nel codice di procedura civile, come descritto in precedenza al punto 1.5.

Ultimo aggiornamento: 15/01/2024

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ingiunzione di pagamento europea - Malta

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

L'ordinamento di Malta prevede un procedimento speciale per il recupero dei crediti incontestati, ai sensi dell'articolo 166A del capo 12 delle leggi di Malta (codice di organizzazione e di procedura civile).

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

Tale procedimento può essere utilizzato per il recupero di crediti non superiori a 25 000 EUR.

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Il procedimento si applica unicamente alle controversie inerenti al recupero di crediti che sono certi, liquidi ed esigibili, ma che non comportano l'esecuzione di un atto, e, come già detto, il cui importo non sia superiore a 25 000 EUR. Se il credito non è liquido, il creditore può procedere ai sensi di questa disposizione limitando il credito da recuperare a un importo massimo di 25 000 EUR e rinunciando espressamente alle parti del credito che possano superare tale limite al momento della liquidazione.

Il creditore può avvalersi di tale procedimento unicamente se il debitore si trova a Malta, se non è minorenne o incapace ai sensi della legge, e se il debito non è esigibile da un'eredità vacante.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Sì, è previsto il limite massimo di 25 000 EUR.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Il ricorso a tale procedimento è facoltativo.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

No, si può fare ricorso a tale procedimento soltanto se il debitore risiede a Malta.

1.2 Giudice competente

Nell'ambito di tale procedimento è competente il Tribunale dei magistrati di Malta o di Gozo (organo giurisdizionale inferiore), a seconda dei casi.

1.3 Requisiti di forma

Il creditore avvia il procedimento presentando un ricorso, il cui contenuto deve essere confermato sotto giuramento. L'atto deve essere notificato al debitore e deve includere una descrizione chiara ed esatta dell'oggetto e della motivazione del reclamo, nonché una dichiarazione che riporti tutti i fatti a sostegno del reclamo, pena la nullità di quest'ultimo. Per essere valido, il ricorso deve avvertire il debitore che, se non proporrà opposizione presentando una nota da allegare al summenzionato atto entro trenta giorni dalla notifica, l'ingiunzione diventerà definitiva e potrà essere messa in esecuzione.

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Non esistono moduli standard. Tuttavia, il ricorso deve necessariamente contenere i seguenti termini nella parte iniziale:

"Il presente atto è notificato ai sensi dell'articolo 166A del capo 12 e diventa titolo esecutivo in assenza di una risposta da parte del destinatario entro trenta (30) giorni. Pertanto è nell'interesse del destinatario consultare un avvocato o un procuratore legale senza indugio".

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

Il ricorso deve essere firmato da un avvocato. Tuttavia, il debitore che intende opporsi al procedimento non ha bisogno di farsi rappresentare da un avvocato o da un procuratore.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

I motivi del ricorso devono essere esposti dettagliatamente. Infatti, il ricorso deve esporre, pena la nullità, i motivi sui quali si fonda, i motivi su cui si basa e una dichiarazione che riporti i fatti alla base del ricorso.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

No, la legge non prescrive la presentazione di prove scritte relative al ricorso in questione. Tuttavia la legge dispone sia obbligatorio rilasciare una dichiarazione giurata relativa ai fatti alla base del reclamo.

1.4 Rigetto della domanda

L'ingiunzione di pagamento non viene emessa a seguito di una richiesta, ma di un ricorso. Di conseguenza il giudice non può respingere la domanda in assenza di un'opposizione da parte del debitore. Se il debitore si oppone alla pretesa del creditore, quest'ultimo non avrà la possibilità di recuperare la somma che gli è dovuta attraverso questo procedimento di ingiunzione e dovrà quindi avviare un'azione cognitiva ordinaria. Si deve osservare che, qualora il debitore abbia validamente contestato il procedimento, non sarà più possibile utilizzare l'ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore rispetto allo stesso debito reclamato con l'atto che gli è stato notificato.

1.5 Ricorso

Tale procedura non prevede il ricorso a mezzi di impugnazione. Se il debitore si oppone all'ingiunzione, il creditore può presentare un ricorso ordinario. Tuttavia, se il debitore non presenta opposizione entro trenta giorni dalla data di notifica dell'ingiunzione (atto di citazione), quest'ultima acquista efficacia di titolo esecutivo. In tale fase il debitore può contestare il titolo esecutivo presentando un atto di opposizione entro venti giorni dalla data della prima notifica del titolo o di un altro atto giudiziario. Tale titolo esecutivo viene revocato o annullato qualora il giudice sia convinto che:

i) il debitore non era a conoscenza del ricorso perché questo non gli era stato debitamente notificato; o

ii) l'atto non conteneva gli elementi richiesti obbligatoriamente dalla legge (menzionati nei precedenti paragrafi).

1.6 Opposizione

Quando il debitore riceve notifica del ricorso può contestare la pretesa del creditore.

1.7 Effetti dell’opposizione

Se il debitore si oppone debitamente al ricorso, il creditore non può portare avanti il procedimento. Si osservi che, qualora il debitore si sia tempestivamente opposto al reclamo, il procedimento speciale qui descritto non può più essere fatto valere nei suoi confronti rispetto allo stesso debito reclamato nell'atto di citazione che gli è stato notificato.

1.8 Effetti della mancata opposizione

In mancanza di opposizione il creditore può portare avanti il procedimento e ottenere un titolo esecutivo.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Un atto di citazione presentato nell'ambito di questo procedimento speciale (e che non è stato contestato) deve essere registrato. L'attore che chiede la registrazione di un atto da utilizzare quale titolo esecutivo deve fornire alla cancelleria del tribunale una copia autentica dell'atto di citazione, includendo la prova della notifica e una copia delle relative risposte, se ce ne sono.

Il cancelliere, dopo aver ricevuto i documenti menzionati nel precedente paragrafo, li esamina e verifica se il debitore abbia presentato un atto di opposizione entro i termini stabiliti e, qualora sia convinto che sussistono i presupposti per la registrazione di un titolo esecutivo, inscrive gli atti presentati nel Registro degli atti giudiziari che costituiscono titolo esecutivo, che viene conservato dal cancelliere ai fini stabiliti dall'articolo 166A.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Tuttavia, un titolo esecutivo ottenuto attraverso il procedimento descritto nella presente sezione può essere oggetto di revoca o di annullamento e privo di effetti se il debitore presenta un'istanza al Tribunale dei magistrati di Malta o di Gozo, a seconda dei casi, entro 20 giorni dalla data della prima notifica del titolo esecutivo o di altro atto giudiziario emanato nell'ambito di tale procedimento e qualora il giudice sia persuaso che:

a) il debitore non era a conoscenza del ricorso perché questo non gli era stato debitamente notificato; o

b) il ricorso non conteneva tutti gli elementi richiesti ex lege.

Ultimo aggiornamento: 20/08/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ingiunzione di pagamento europea - Paesi Bassi

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

Oltre al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, nei Paesi Bassi sono previste altre procedure per la riscossione di debiti e il recupero di altri crediti. Per informazioni su queste ultime, si veda la pagina "Controversie di modesta entità".

Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento (regolamento (CE) n. 1896/2006, entrato in vigore il 12 dicembre 2008), in prosieguo "regolamento IPE", consente la riscossione dei crediti non contestati nei procedimenti transfrontalieri in materia civile e commerciale, attraverso una procedura uniforme effettuata con moduli standard (Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.overheid.nl/).

Si definisce transfrontaliera una controversia in cui almeno una delle parti ha il domicilio o la residenza abituale in uno Stato membro diverso da quello del giudice adito. Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è stato istituito per il recupero di crediti pecuniari di uno specifico importo esigibili alla data in cui si propone la domanda di ingiunzione di pagamento europea.

Il regolamento si applica tra tutti gli Stati membri dell'UE, ad eccezione della Danimarca. I Paesi Bassi hanno introdotto l'Uitvoeringswet (EBB-Vo) (legge di esecuzione del regolamento IPE), del 29 maggio 2009, per l'attuazione del procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento nei Paesi Bassi.

Nei Paesi Bassi non esiste una procedura uniforme per la riscossione dei crediti pecuniari non contestati nei casi non transfrontalieri. L'ingiunzione di pagamento è stata abolita alla fine del 1991, sostituita dall'introduzione del procedimento dinanzi al tribunale cantonale. In questi casi è necessario avviare un procedimento di citazione, affinché una parte possa esercitare i propri diritti nei confronti di un debitore moroso. Cfr. altresì "Controversie di modesta entità" e "Come procedere?".

Il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è stato istituito per i crediti superiori ai 2 000 EUR.

Tutta la procedura per la domanda di ingiunzione di pagamento europea è scritta e si utilizzano moduli standard, disponibili in tutte le lingue alla pagina Moduli dinamici del portale europeo della giustizia elettronica (https://e-justice.europa.eu).

Nei Paesi Bassi la competenza per esaminare le domande relative al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è attribuita al Rechtbanck (il tribunale distrettuale) dell'Aia. Ai fini di questa procedura i Paesi Bassi hanno scelto di esaminare solo i moduli presentati in lingua neerlandese. L'organo giurisdizionale cui spetta trattare una domanda di ingiunzione di pagamento europea addebiterà le spese di giudizio. Maggiori informazioni sulle tariffe applicabili sono disponibili sul sito Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.rechtspraak.nl/.

Domanda d'ingiunzione di pagamento europea

La domanda di ingiunzione di pagamento europea va presentata al tribunale distrettuale dell'Aia utilizzando il modulo standard A (https://e-justice.europa.eu).

Se il modulo A non è completo, il giudice dà all'attore la possibilità di completare o rettificare la domanda entro un termine stabilito e utilizza a tal fine il modulo standard B.

Se la domanda soddisfa solo alcune delle condizioni previste, il giudice utilizza il modulo C per proporre all'attore una modifica della domanda originale. L'attore è tenuto a rispondere alla proposta entro il termine stabilito dal giudice. Qualora accetti la proposta, il giudice emetterà l'ingiunzione di pagamento europea per la parte della domanda accolta. Se lo desidera, l'attore può cercare di recuperare la parte restante del credito nell'ambito del diritto nazionale. Se l'attore non invia una risposta entro il termine stabilito dal giudice o rifiuta le modifiche proposte per la domanda originale, il giudice respingerà la domanda in toto. Se la domanda soddisfa tutte le condizioni, il giudice emette un'ingiunzione di pagamento europea di norma entro 30 giorni (utilizzando il modulo E).

Opposizione all'ingiunzione di pagamento europea

Il giudice notifica l'ingiunzione di pagamento europea al convenuto mediante posta raccomandata con ricevuta di ritorno oppure tramite un ufficiale giudiziario. Il convenuto è informato delle seguenti alternative:

  • versare al ricorrente l'importo indicato nell'ingiunzione di pagamento;
  • presentare opposizione entro il termine di 30 giorni dalla notificazione dell'ingiunzione, utilizzando il modulo standard F.

In seguito alla presentazione di un'opposizione, il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è interrotto e il procedimento continua conformemente alle norme del diritto processuale nazionale (cfr. altresì sezione 1.7). Se il convenuto non presenta opposizione entro il termine fissato, il giudice d'origine dichiara, esecutiva l'ingiunzione di pagamento europea (utilizzando il modulo standard G) e trasmette la dichiarazione all'attore.

L'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva nello Stato membro d'origine è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

L'ingiunzione di pagamento europea può essere istituita per il recupero di crediti pecuniari oggetto di controversie transfrontaliere in materia civile e commerciale (cfr. altresì la sezione 1.1.1). Si definisce transfrontaliera una controversia in cui il creditore e il debitore hanno il domicilio in due diversi Stati membri dell'UE.

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Il campo di applicazione materiale dell'ingiunzione di pagamento europea è limitato alle controversie in materia civile e commerciale e ne sono esclusi i seguenti ambiti:

  • materia fiscale;
  • materia doganale;
  • materia amministrativa;
  • responsabilità dello Stato;
  • questioni riguardanti il diritto fallimentare, le norme sul regime patrimoniale tra coniugi, il diritto successorio e la sicurezza sociale;
  • crediti derivanti da obblighi extracontrattuali (in particolare, da atti illeciti) salvo se| sono stati oggetto di accordo tra le parti o se vi è stata ammissione di debito o se riguardano debiti liquidi risultanti da comproprietà di un bene.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Non esistono limiti né per i procedimenti europei d'ingiunzione di pagamento né per i procedimenti interni di riscossione dei debiti.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Il ricorso al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è facoltativo.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Se la decisione deve essere eseguita in un paese non membro dell'UE, la possibilità di dare esecuzione a un procedimento di ingiunzione di pagamento e, in caso affermativo, a un'ingiunzione di pagamento europea dipenderà dal diritto privato internazionale di tale paese. In molti casi sarà necessario un titolo esecutivo (exequatur).

1.2 Giudice competente

Nei Paesi Bassi la competenza per esaminare le domande relative al procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è attribuita al tribunale distrettuale dell'Aia. Ai fini di questa procedura i Paesi Bassi hanno scelto di esaminare solo i moduli presentati in lingua neerlandese. Al momento della presentazione della domanda di ingiunzione di pagamento europea, l'attore dovrà versare le spese giudiziarie previste. Maggiori informazioni sulle tariffe applicabili sono disponibili sul sito Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.rechtspraak.nl/.

1.3 Requisiti di forma

L'ingiunzione di pagamento europea è emessa quanto prima e in ogni caso entro 30 giorni dalla presentazione della domanda.

La domanda di ingiunzione di pagamento europea è presentata utilizzando il modulo standard A (https://e-justice.europa.eu). I Paesi Bassi hanno deciso di accettare solo i moduli presentati in lingua neerlandese.

Il modulo di domanda può essere presentato su supporto cartaceo o tramite qualsiasi altro mezzo di comunicazione accettato dall'organo giurisdizionale.

Conformemente all'articolo 7, paragrafo 2, del regolamento IPE, nella domanda sono indicati:

a) le generalità delle parti e del giudice a cui è presentata la domanda;

b) l'importo del credito;

c) qualora siano richiesti interessi sul credito, il tasso d'interesse e il periodo di tempo per il quale gli interessi sono richiesti;

d) il fondamento dell'azione, compresa una descrizione delle circostanze invocate come base del credito;

e) una descrizione delle prove a sostegno della domanda;

f) i motivi della competenza giurisdizionale;

g) il carattere transfrontaliero della controversia.

Nel procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento l'attore deve dichiarare di avere compilato il modulo A con sincerità e in buona fede. Un'ingiunzione di pagamento europea è emessa in base alle sole informazioni fornite dall'attore e non verificate dall'organo giurisdizionale.

La notificazione avviene per posta raccomandata con ricevuta di ritorno o per mano di un ufficiale giudiziario. Il rinvio della ricevuta di ritorno alla cancelleria del tribunale permette al giudice di decidere se l'ingiunzione di pagamento può essere dichiarata provvisoriamente eseguibile. Se l'ingiunzione viene notificata da un ufficiale giudiziario, il giudice incaricherà un funzionario a tal fine.

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Sì, per il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è obbligatorio utilizzare moduli standard, che possono essere scaricati dal sito https://e-justice.europa.eu.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

No, per il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento la rappresentanza da parte di un avvocato non è obbligatoria e le parti non sono tenute a comparire dinanzi all'organo giurisdizionale. Per i procedimenti di riscossione dei debiti a livello nazionale, l'obbligatorietà della rappresentanza legale dipende dalla natura del procedimento e dall'importo del credito. Cfr. altresì "Controversie di modesta entità" e "Ricorso in giustizia".

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Le ragioni a fondamento del credito vanno indicate nel modulo standard A, previsto per il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento, e corredate da una descrizione delle prove a sostegno della domanda. Non sono tuttavia necessarie altre spiegazioni più particolareggiate.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

In linea di principio, nell'ambito di un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento non è necessario fornire ulteriori prove a sostegno della domanda. Le prove disponibili vanno descritte nel modulo A.

1.4 Rigetto della domanda

Le domande che non soddisfano i requisiti fissati sono respinte. Se la domanda di ingiunzione di pagamento europea soddisfa solo alcuni dei requisiti, l'attore ha la possibilità di completarla, rettificarla o accettare le modifiche proposte dal giudice. Se il ricorrente non invia la sua risposta entro il termine stabilito dal giudice o rifiuta la proposta del giudice, questi respinge in toto la domanda di ingiunzione di pagamento europea. Il rigetto della domanda non può formare oggetto di impugnazione. Ciononostante, l'attore può far valere il proprio credito presentando una nuova domanda di ingiunzione di pagamento europea o utilizzando qualunque altro procedimento disponibile ai sensi della legislazione di uno Stato membro.

1.5 Ricorso

Non è possibile proporre ricorso. Tuttavia, il convenuto ha la possibilità di chiedere un riesame. Per maggiori informazioni, si veda la sezione 1.8. Nei procedimenti interni, il diritto di ricorso è in linea di principio esperibile.

1.6 Opposizione

Il convenuto ha 30 giorni dalla notificazione o comunicazione dell'ingiunzione di pagamento per opporvisi. In tal caso, dovrà proporre opposizione utilizzando il modulo standard F (https://e-justice.europa.eu), in cui dovrà soltanto contestare il credito. Non sono necessarie altre giustificazioni.

1.7 Effetti dell’opposizione

Se il convenuto presenta in tempo utile (entro 30 giorni) un'istanza di opposizione utilizzando il modulo standard F, il procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento è estinto e si instaura un procedimento di cognizione ordinario, a meno che l'attore dichiari in appendice alla domanda di ingiunzione di pagamento europea di essere contrario al passaggio al procedimento civile ordinario. Ciò non impedisce all'attore di farlo anche successivamente, ma in ogni caso prima che sia emessa l'ingiunzione di pagamento (articolo 7, paragrafo 4, del regolamento IPE).

1.8 Effetti della mancata opposizione

Se il convenuto non presenta opposizione entro il termine di 30 giorni, il giudice, utilizzando il modulo standard G, d'ufficio dichiara esecutiva l'ingiunzione di pagamento europea e trasmette all'attore l'ingiunzione di pagamento europea. L'ingiunzione di pagamento europea divenuta esecutiva è riconosciuta ed eseguita negli altri Stati membri senza che sia necessaria una dichiarazione di esecutività. L'articolo della legge di esecuzione del regolamento IPE dà al convenuto la possibilità di chiedere un riesame (cfr. altresì la sezione 1.8.2)

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

L'esecuzione delle ingiunzioni di pagamento europee è disciplinata dal diritto nazionale dello Stato membro di esecuzione, salvo diverse disposizioni del regolamento IEP. All'organo giurisdizionale o all'autorità incaricata dell'esecuzione deve essere trasmessa una copia dell'ingiunzione di pagamento europea dichiarata esecutiva dal giudice d'origine. La copia deve soddisfare tutti i requisiti necessari a stabilirne l'autenticità. Occorre inoltre allegare una traduzione dell'ingiunzione di pagamento europea in lingua neerlandese.

Durante la fase esecutiva, è possibile impugnare l'esecuzione solo su istanza del convenuto. In questo caso, l'esecuzione è rifiutata se l'ingiunzione di pagamento europea è incompatibile con una decisione o ingiunzione emessa anteriormente in uno Stato membro o in un paese terzo. Tale decisione o ingiunzione anteriore deve riguardare una causa avente lo stesso oggetto e le stesse parti, soddisfare le condizioni necessarie per il suo riconoscimento nello Stato membro di esecuzione e non deve essere stato possibile far valere, come opposizione, l'incompatibilità nel procedimento nello Stato membro d'origine.

L'esecuzione è rifiutata se il convenuto ha già versato l'importo previsto nell'ingiunzione di pagamento europea. In nessun caso l'ingiunzione di pagamento europea può formare oggetto di un riesame del merito da parte dell'organo giurisdizionale.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

L'ingiunzione di pagamento europea è definitiva, a meno che il convenuto non chieda un riesame.

Questa possibilità è prevista dall'articolo 9 della legge di esecuzione del regolamento IPE. Pertanto, in talune circostanze, il convenuto può chiedere al giudice d'origine di riesaminare l'ingiunzione di pagamento europea, anche dopo il termine di 30 giorni previsto per proporre opposizione. La domanda deve essere presentata entro 4 settimane dalla notificazione al convenuto dell'ingiunzione di pagamento, dall'evento eccezionale che ha impedito di continuare ad applicare un'obiezione o dal momento in cui il convenuto prende atto dell'emissione errata dell'ingiunzione di pagamento europea.

Ultimo aggiornamento: 17/11/2021

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Ingiunzione di pagamento europea - Austria

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

Il codice di procedura civile austriaco prevede un procedimento per ingiunzione di pagamento (Mahnverfahren) ben sperimentato e collaudato per i crediti pecuniari. In Austria la maggior parte dei crediti pecuniari sono gestiti online mediante una procedura semplificata e veloce di ingiunzione di pagamento.

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Il procedimento per ingiunzione di pagamento è limitato alle ingiunzioni di pagamento diverse da quelle che saranno decise con una speciale procedura “non contenziosa” (Ausserstreitverfahren). Il procedimento per ingiunzione di pagamento è incompatibile con il principio alla base della procedura non contenziosa che richiede che il giudice chiarisca d’ufficio tutti i fatti rilevanti ai fini della sua decisione, vale a dire senza che la parte formuli istanza in tal senso. Posto che i requisiti procedurali speciali trovano applicazione anche alle fattispecie attinenti alla legge sulla sicurezza sociale e alle domande fondate su assegni o titoli bancari, queste ultime non possono essere eseguite secondo il procedimento per ingiunzione di pagamento.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

A partire dal 1° luglio 2009 il procedimento per ingiunzione di pagamento è stato limitato agli importi controversi sino a 75 000 EUR. Le domande relative a importi superiori a tale limite devono essere presentate ricorrendo alla procedura civile “ordinaria” sotto forma di memorie preparatorie.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Il procedimento per ingiunzione di pagamento è obbligatorio in Austria per i crediti sino al limite sopra indicato.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Il procedimento per ingiunzione di pagamento austriaco non può essere utilizzato se il convenuto è domiciliato abitualmente o ha la propria sede ufficiale all’estero. Tali fattispecie devono essere definite mediante la procedura civile “ordinaria”. A seconda della richiesta, il giudice competente chiede al convenuto di presentare una difesa entro un termine di quattro settimane o fissa una data per l’udienza.

In alternativa, le richieste di pagamento proposte contro il convenuto residente in un altro Stato membro possono essere azionate mediante ricorso al procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

1.2 Giudice competente

Le richieste di pagamento per importi sino a 15 000 EUR (dal 1° gennaio 2013) devono essere presentate dinanzi al tribunale distrettuale (Bezirksgericht). Le domande per importi compresi superiori ai 15 000 EUR devono essere presentate dinanzi a un giudice di primo grado, salvo ricadano nella competenza speciale del giudice distrettuale.

Nel procedimento austriaco per ingiunzione di pagamento la competenza è disciplinata dalle regole generali, non esistono cioè regole speciali. V. la scheda informativa “Competenza dei giudici” contenente informazioni sulle regole austriache in materia di competenza. Informazioni circa il giudice competente per determinati casi possono essere rinvenute sul sito Internet del Il link si apre in una nuova finestraMinistero federale austriaco per la giustizia alla voce “e-Government” (Gerichtssuche).

Il tribunale distrettuale di Vienna in materia commerciale (Bezirksgericht für Handelssachen) ha competenza esclusiva per il procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento.

1.3 Requisiti di forma

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Le domande di pagamento devono essere presentate utilizzando un formulario standard. In Austria vengono utilizzati diversi formulari per i procedimenti di ingiunzione di pagamento a seconda del fatto che alla domanda di pagamento sia data esecuzione mediante il procedimento “ordinario” per ingiunzione di pagamento, mediante ingiunzione di pagamento attraverso un tribunale del lavoro o mediante procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento. I formulari possono essere scaricati dal sito Internet del Ministero federale della giustizia (Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.justiz.gv.at/) alla voce “Bürgerservice” o possono essere compilati online.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

I ricorrenti che richiedono l’emanazione di un decreto ingiuntivo per importi controversi superiori a 5 000 EUR devono essere assistiti da un avvocato. Ciò non vale nei casi che, per legge, devono essere trattati da un giudice distrettuale, a prescindere dall’importo controverso (vale a dire da un giudice con competenza ratione materiae). In quei casi, la rappresentanza da parte di un legale è un requisito “relativo”, vale a dire che le parti possono agire autonomamente, ma se desiderano essere rappresentate devono ricorrere a un avvocato.

Nel procedimento europeo d’ingiunzione di pagamento non è prevista la rappresentanza obbligatoria da parte di un legale.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

I requisiti di contenuto di un’istanza per l’emissione di un’ingiunzione di pagamento non si discostano in modo essenziale da quelli previsti per la procedura “ordinaria”. Nell’istanza per l’emissione di un’ingiunzione di pagamento, i ricorrenti non sono tuttavia tenuti a indicare i motivi di legge su cui si fonda la domanda. Tuttavia, le circostanze indicate a fondamento della domanda devono essere descritte in modo sufficientemente dettagliato per identificare il credito e desumerne una specifica domanda (ovvero l’istanza deve essere “convincente”).

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Nel procedimento per ingiunzione di pagamento non è previsto, in Austria, l’obbligo di fornire la prova. Non è quindi necessario presentare documentazione a supporto della domanda al fine di chiedere l’emanazione di un’ingiunzione di pagamento. I ricorrenti che ottengono o cercano di ottenere un’ingiunzione di pagamento in modo fraudolento, inserendo nella propria istanza informazioni false o incomplete, sono sanzionati in applicazione del codice di procedura civile austriaco.

1.4 Rigetto della domanda

Il giudice effettua soltanto una valutazione sommaria dell’istanza. Egli non verifica che il contenuto sia corretto, ma valuta unicamente la fondatezza giuridica della domanda (vale a dire se l’istanza è “convincente”). Se l’istanza di ingiunzione di pagamento soddisfa i requisiti in termini di forma e contenuto (ovvero contiene una domanda specifica, indica i fatti dai quali la domanda può essere derivata, cita prove e dettagli in merito alla competenza e permette di individuare la domanda), il giudice emette un’ingiunzione di pagamento. Il codice di procedura civile austriaco non contiene nessuna disposizione che preveda il rigetto dell’istanza di emissione di un’ingiunzione di pagamento per motivi formali. Se il giudice ritiene che i requisiti per l’ingiunzione di pagamento non sono stati soddisfatti, è necessario avviare immediatamente un procedimento “ordinario”; la domanda non è respinta. Tuttavia, in presenza di determinati vizi di carattere formale, il giudice può dare inizialmente avvio a una procedura di rettifica disponendo che il ricorrente sani i vizi.

1.5 Ricorso

Dato che il codice di procedura civile austriaco non prevede che l’istanza per l’emissione di un’ingiunzione di pagamento possa essere respinta e la rimette automaticamente alla procedura ordinaria, non sussiste alcuna necessità di prevedere un diritto di appello.

1.6 Opposizione

Il termine per proporre opposizione avverso un’ingiunzione di pagamento è di quattro settimane a decorrere dalla data di notifica di copia dell’ingiunzione di pagamento al convenuto. Il giudice non può prorogare o abbreviare tale termine.

L’opposizione all’ingiunzione di pagamento concessa dal giudice di primo grado (nei casi in cui l’importo controverso è compreso tra 15 000 EUR e 75 000 EUR) deve assumere la forma di un atto di difesa. Ciò significa che l’opposizione deve contenere una specifica domanda e una descrizione dei fatti e delle circostanze alla base dell’opposizione, unitamente alle prove a fondamento delle affermazioni del convenuto. Ai fini della presentazione dell’impugnazione in sede giudiziale è necessario ricorrere alla rappresentanza legale.

La rappresentanza di un legale non è obbligatoria ai fini della presentazione di un’opposizione nei procedimenti dinanzi al tribunale distrettuale (vale a dire per importi controversi sino a 15 000 EUR o se il giudice ha competenza ratione materiae, sino a 75 000EUR). Per le opposizioni scritte è sufficiente, in tali procedimenti, che il convenuto invii una lettera firmata al giudice che ha emanato l’ingiunzione di pagamento, affermando che egli intende presentare opposizione avverso l’ingiunzione di pagamento. Come nel procedimento dinanzi al giudice di primo grado, non sono previsti a carico del convenuto requisiti particolari nel fondare la sua opposizione. Il convenuto può anche presentare opposizione verbalmente dinanzi al giudice che ha emanato l’ingiunzione di pagamento o dinanzi al tribunale distrettuale del distretto in cui risiede.

1.7 Effetti dell’opposizione

Se il convenuto presenta opposizione tempestivamente, l’ingiunzione di pagamento perde efficacia e il giudice trasferisce automaticamente l’appello alla procedura “ordinaria” ed esamina le affermazioni alla base della domanda e le obiezioni che vi sono state opposte.

1.8 Effetti della mancata opposizione

Il procedimento per ingiunzione di pagamento in Austria è una procedura composta da una singola fase. Se il convenuto non contesta l’ingiunzione di pagamento o non la contesta tempestivamente, essa diviene automaticamente esecutiva senza che sia necessaria un’ulteriore domanda da parte del ricorrente. La legge non contiene quindi disposizioni relative a una decisione di un secondo giudice.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Il giudice conferma d’ufficio che l’ingiunzione di pagamento è esecutiva. Il ricorrente può utilizzare una copia autentica dell’ingiunzione di pagamento per dare avvio al procedimento contro il convenuto.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Le ingiunzioni di pagamento emesse in base al procedimento austriaco per ingiunzione di pagamento possono essere contestate soltanto presentando opposizione. Il convenuto non ha diritto di proporre appello. La decisione sulle spese contenuta nell’ingiunzione di pagamento può essere contestata dal convenuto e dal ricorrente entro 14 giorni dalla notifica di un’impugnazione sui costi (Kostenrekurs). In presenza di gravi irregolarità della notifica dell’ingiunzione di pagamento, il convenuto può proporre opposizione in ogni momento, chiedendo che venga revocata la concessione dell’esecutività. I convenuti che non hanno potuto presentare tempestivamente opposizione in ragione di eventi inevitabili e imprevedibili, possono, entro 14 giorni dal venir meno dell’ostacolo che ha impedito loro di rispettare il termine per l’opposizione, chiedere che sia ripristinata la situazione preesistente.

Ultimo aggiornamento: 05/06/2023

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ingiunzione di pagamento europea - Polonia

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Il tribunale emette un'ingiunzione di pagamento se l'attore intende ottenere un credito pecuniario o una prestazione di altre cose fungibili.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Un'ingiunzione di pagamento può essere emessa indipendentemente dall'importo del credito.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

La procedura è facoltativa. Il tribunale emette un'ingiunzione di pagamento su richiesta scritta dell'attore formulata nell'atto introduttivo dell'istanza.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Il ricorso all'ingiunzione di pagamento non è possibile se essa non può essere notificata al convenuto in Polonia.

1.2 Giudice competente

La procedura di ingiunzione appartiene alla competenza dei tribunali circondariali (sąd rejonowy) e dei tribunali regionali (sąd okręgowy).

1.3 Requisiti di forma

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Non esiste un formulario standard.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

Nella procedura di ingiunzione di pagamento non è necessario essere rappresentati da un avvocato.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

L'atto introduttivo dell'ingiunzione di pagamento deve consistere in una domanda precisa e una descrizione delle circostanze di fatto che la giustificano.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Le circostanze che motivano la richiesta devono essere giustificate, allegando alla domanda i seguenti documenti:

a)         un documento ufficiale;

b)         la fattura accettata dal debitore;

c)         la messa in mora indirizzata al debitore e il riconoscimento del debito in forma scritta del debitore;

d)         la domanda di pagamento accettata dal debitore e rifiutata dalla banca a causa dell'assenza di denaro sul conto.

Il tribunale emette anche un'ordinanza di ingiunzione di pagamento nei confronti del debitore di un titolo all'ordine, di un assegno, di una fideiussione o di una ricevuta debitamente compilata per i quali né la veridicità, né il contenuto sollevano alcun dubbio.

1.4 Rigetto della domanda

Il tribunale rigetta la richiesta se:

  1. il ricorso alla giustizia è giudicato irricevibile;
  2. sia già avviata una causa relativa allo stesso credito tra le stesse parti o detta controversia abbia già costituito oggetto di una sentenza definitiva;
  3. una delle parti non abbia capacità giuridica, o l'attore non ha la capacità processuale e non sia rappresentato da un rappresentante legale o la composizione degli organi dell'ente parte attrice non sia perfetta da un punto di vista giuridico al punto di impedire all'ente l'azione in giustizia.

1.5 Ricorso

Si veda il punto 1.6.

1.6 Opposizione

L'opposizione è presentata dinanzi al giudice che ha emesso ingiunzione di pagamento. I convenuto deve precisare il suo atto di opposizione se contesta l'ordinanza di ingiunzione in tutto o parzialmente e evidenziare le eccezioni e i mezzi di prova che devono essere invocati prima di iniziare la difesa sul merito a pena di irricevibilità, nonché tutti gli elementi di fatto e di prova. Il giudice scarta le affermazioni e le prove presentate tardivamente salvo che la parte interessata dimostri che essa non è responsabile del ritardo o che l'esame di queste allegazioni o di queste prove tardive non abbia un effetto dilatorio o se esistono altre circostanze eccezionali.

1.7 Effetti dell’opposizione

In caso di opposizione redatta regolarmente, il giudice fissa la data dell'udienza e ordina la notifica dell'opposizione al creditore.

1.8 Effetti della mancata opposizione

L'ordinanza di ingiunzione di pagamento costituisce dal momento della sua consegna un titolo di garanzia esecutiva che non richiede l'apposizione della formula esecutiva.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Scaduto il termine per il ricorso, l'ordinanza di ingiunzione di pagamento diventa un titolo esecutivo, non essendo necessaria curata formalità.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Un'ordinanza di ingiunzione di pagamento emessa nell'ambito di una procedura di ingiunzione di pagamento non può essere oggetto di appello.

Ultimo aggiornamento: 20/05/2019

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ingiunzione di pagamento europea - Portogallo

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Il procedimento d'ingiunzione di pagamento si applica a:

  • obblighi finanziari derivanti da contratti di importo non superiore a 15 000 EUR ai sensi dell'articolo 1 del Il link si apre in una nuova finestradecreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998;
  • indipendentemente dal valore, i ritardi di pagamento nelle operazioni commerciali ("un'operazione tra imprese o tra imprese ed enti pubblici per la fornitura di beni o la prestazione di servizi a fronte di una retribuzione"), ai sensi dell'articolo 10, primo comma, del Il link si apre in una nuova finestradecreto legge n. 62/20213 del 10 maggio 2013.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Per i crediti derivanti da contratti, l'importo massimo è pari a 15 000 EUR.

Per i crediti derivanti da operazioni commerciali non è previsto alcun limite massimo.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Facoltativo.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Sì, il regime giuridico del procedimento d'ingiunzione di pagamento si applica alle situazioni in cui il convenuto risiede fuori del territorio nazionale.

1.2 Giudice competente

In Portogallo la domanda di ingiunzione di pagamento può essere depositata presso:

1.3 Requisiti di forma

1) formato elettronico, con la compilazione e l'invio del modulo disponibile nel sistema informatico Il link si apre in una nuova finestraCITIUS, oppure con l'invio del file elettronico tramite CITIUS;

2) formato cartaceo, da consegnare alla cancelleria.

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Sì, un modulo obbligatorio è previsto ai sensi del Il link si apre in una nuova finestradecreto ministeriale attuativo n. 21/2020 del 28 gennaio 2020. È possibile scaricare il modulo a questo Il link si apre in una nuova finestralink.

Le cancellerie dei tribunali competenti a ricevere la domanda cartacea di ingiunzione di pagamento possono mettere a disposizione dei singoli il modulo standard su richiesta.

Il modulo elettronico è disponibile per avvocati e procuratori tramite Il link si apre in una nuova finestraCITIUS.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

La rappresentanza da parte di un avvocato non è obbligatoria.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Nella domanda di ingiunzione di pagamento occorre indicare i fatti sottesi al credito ai sensi dell'articolo 10, secondo comma, lettera d), delle norme procedurali allegate al Il link si apre in una nuova finestradecreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Non è necessario fornire la prova scritta del credito vantato.

1.4 Rigetto della domanda

La domanda di ingiunzione di pagamento può essere respinta ai sensi dell'articolo 11, primo comma, delle norme procedurali allegate al Il link si apre in una nuova finestradecreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998.

1.5 Ricorso

Contro la decisione di respingere la domanda di ingiunzione di pagamento si può presentare ricorso al giudice o, nel caso di organi giurisdizionali con più giudici, al giudice di turno, ai sensi dell'articolo 11, secondo comma, delle norme procedurali allegate al Il link si apre in una nuova finestradecreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998.

1.6 Opposizione

Il termine per opporsi all'ingiunzione di pagamento è di 15 giorni, ai sensi dell'articolo 12, primo comma, delle norme procedurali allegate al Il link si apre in una nuova finestradecreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998.

1.7 Effetti dell’opposizione

Se il convenuto contesta l'ingiunzione, la causa è quindi rinviata a mezzi ordinari, sotto forma di un'azione dichiarativa speciale o ordinaria secondo i casi previsti rispettivamente dall'articolo 3 delle norme procedurali allegate al Il link si apre in una nuova finestradecreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998 e dall'articolo 10, secondo e quarto comma, del Il link si apre in una nuova finestradecreto legge n. 62/2013 del 10 maggio 2013.

1.8 Effetti della mancata opposizione

Se, dopo essere stata debitamente notificata, il convenuto non presenta opposizione, il cancelliere appone sulla domanda d'ingiunzione di pagamento la seguente formula: "Este documento tem força executiva" ("Questo documento ha forza esecutiva") come prescrive l'articolo 14, primo comma, delle norme procedurali allegate al Il link si apre in una nuova finestradecreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Una volta apposta la formula esecutiva, il cancelliere mette il titolo a disposizione del richiedente, preferibilmente per via elettronica (articolo 14, quinto comma, delle norme procedurali allegate al Il link si apre in una nuova finestradecreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998).

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Un ricorso contro il diniego dell'esecutività può essere presentato dinanzi al giudice, ai sensi dell'articolo 14, quarto comma, delle norme procedurali allegate al Il link si apre in una nuova finestradecreto legge n. 269/98 del 1º settembre 1998.

Legislazione applicabile


Avviso:

il punto di contatto della rete giudiziaria europea in materia civile e commerciale, gli organi giurisdizionali e altri enti e autorità non sono vincolati dalle informazioni contenute nella presente scheda informativa, che possono essere soggette a modifiche nell'interpretazione della giurisprudenza. Sebbene le schede informative siano aggiornate regolarmente, è comunque necessario consultare la legislazione in vigore.

Ultimo aggiornamento: 09/02/2024

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Ingiunzione di pagamento europea - Romania

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

Il procedimento d'ingiunzione di pagamento è previsto dagli articoli 1014-1025 del nuovo codice di procedura civile, entrato in vigore il 15 febbraio 2013.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Tale procedimento si applica a crediti certi, liquidi ed esigibili corrispondenti a impegni di pagamento di determinate somme di denaro assunti ai sensi di un contratto di diritto civile, ivi compresi accordi conclusi tra un professionista e un'amministrazione aggiudicatrice, accertati tramite un documento o stabiliti ai sensi di una legge di un regolamento o di un altro documento, riconosciuto dalle parti mediante sottoscrizione o un altro mezzo ammissibile ai sensi di legge. Il campo di applicazione della presente sezione non include i crediti vantati da una massa di creditori nel contesto di procedure concorsuali.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

No.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Il procedimento d'ingiunzione di pagamento ha natura facoltativa e l'interessato può presentare ricorso dinanzi un organo giurisdizionale a norma di disposizioni generali.

Il procedimento d'ingiunzione di pagamento è un procedimento speciale, molto più semplice rispetto a quello previsto dalla legge generalmente applicabile e che consente al creditore di ottenere un titolo esecutivo a condizioni diverse rispetto a quelle stabilite dal codice di procedura civile.

Inoltre, laddove l'opposizione proposta dal debitore nei confronti della domanda di ingiunzione di pagamento sia giustificata, l'organo giurisdizionale può rigettare la pretesa del creditore emettendo una sentenza definitiva.

Il creditore può instaurare un procedimento di cognizione ordinario se l'organo giurisdizionale rigetta la domanda di ingiunzione di pagamento, se l'organo giurisdizionale emette un'ingiunzione di pagamento per una parte del credito; in tal caso, è possibile intentare un'azione legale ai sensi della legge generalmente applicabile al fine di obbligare il debitore al pagamento del debito residuo oppure nel caso in cui l'ingiunzione di pagamento sia stata annullata.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Sì. Il nuovo codice di procedura civile non opera alcuna distinzione in relazione alla residenza del convenuto, dato che il procedimento d'ingiunzione di pagamento è applicabile indipendentemente dal fatto che il convenuto viva in un altro Stato membro o in un paese terzo.

1.2 Giudice competente

La domanda di ingiunzione di pagamento può essere depositata presso l'organo giurisdizionale competente per la trattazione della causa nel merito in primo grado. Nel caso dell'ingiunzione di pagamento, il giudice verifica la competenza dell'organo giurisdizionale di propria iniziativa.

Questo procedimento è disciplinato dalle norme generali in materia di competenza degli organi giurisdizionali (in tal caso, si potrebbe aggiungere un collegamento a detta scheda) oppure è soggetto a principi diversi?

La competenza per la definizione di domande di ingiunzione di pagamento è stabilita in conformità con le norme generali in materia di competenza degli organi giurisdizionali.

Le domande il cui valore monetario valutabile ammonta a massimo 200 000 RON rientrano nella competenza degli organi giudiziari distrettuali. Le domande il cui valore monetario valutabile ammonta ad almeno 200 000 RON rientrano nella competenza dei tribunali.

La norma in materia di competenza giurisdizionale nel contesto del procedimento speciale relativo alle ingiunzioni di pagamento è integrata dalle norme generali in vigore a tale proposito in base al valore.

1.3 Requisiti di forma

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Non esiste un tipo o un modulo standard da utilizzare, tuttavia, nel presentare il suo ricorso, il creditore/ricorrente deve rispettare le norme formali minime. Tale ricorso deve infatti contenere una serie di informazioni, ovvero: il nome e il domicilio del creditore o, laddove applicabile, la sua denominazione e sede legale; il nome e il domicilio del debitore, in veste di persona fisica e, qualora quest'ultimo sia una persona giuridica, la sua denominazione e sede legale e, se applicabile, il numero del certificato di iscrizione presso il registro delle imprese o il registro delle persone giuridiche, il codice fiscale e il conto corrente bancario; gli importi dovuti; i fatti e i fondamenti giuridici che sostanziano gli impegni di pagamento, il corrispondente periodo di riferimento, la data di scadenza del pagamento e ogni altro elemento necessario per stabilire il credito.

Allo stesso tempo è necessario allegare al ricorso il contratto o qualsiasi altro documento atto a dimostrare gli importi dovuti, nonché l'evidenza della notificazione dell'ingiunzione di pagamento al debitore. Per quanto riguarda la notificazione dell'ingiunzione, il creditore deve notificarla al debitore tramite un ufficiale giudiziario o una lettera raccomandata, con contenuto dichiarato e avviso di ricevimento; il debitore è tenuto quindi a pagare l'importo dovuto entro 15 giorni dal ricevimento di tale notificazione. Tale ingiunzione interrompe il termine di prescrizione.

Il ricorso e i documenti ad esso allegati devono essere presentati secondo un numero di copie pari a quello delle parti, più una copia per l'organo giurisdizionale.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

No, la rappresentanza tramite un avvocato non è richiesta, tuttavia è raccomandata.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Il contenuto minimo di un ricorso da presentare è stabilito dalla legge. Il creditore/il ricorrente deve indicare: l'importo richiesto; i fatti e i fondamenti giuridici che sostanziano l'impegno di pagamento e il loro periodo di riferimento; la data di scadenza del pagamento; qualsiasi altro elemento necessario per stabilire il credito.

Qualora le parti non avessero stabilito il tasso di interesse applicabile in caso di ritardato pagamento, verrà applicato il tasso di interesse di riferimento stabilito dalla Banca nazionale della Romania. Il tasso di interesse di riferimento in vigore il primo giorno di calendario del semestre è applicabile per l'intero semestre. Un credito genera interessi come segue:

  • per i contratti conclusi tra professionisti, a decorrere dalla data in cui il credito è diventato esigibile;
  • per i contratti conclusi tra professionisti e un'amministrazione aggiudicatrice, senza che vi sia la necessità di informare il debitore che il pagamento è scaduto: se era stata fissata una data di scadenza nel contratto, a decorrere dal giorno successivo a tale data; se nel contratto non era stata fissata una data di scadenza: 30 giorni dopo il ricevimento della fattura da parte del debitore o, qualora tale aspetto sia discutibile, 30 giorni dopo l'accettazione della merce o la fornitura di servizi o, qualora l'ingiunzione di pagamento sia stata notificata prima della ricezione di beni/della prestazione di servizi, alla scadenza di un termine di 30 giorni dopo il ricevimento di beni/la prestazione di servizi; qualora la legge o il contratto prevedano una procedura di accettazione o controllo che consente la certificazione della conformità dei prodotti o dei servizi interessati e il debitore ha ricevuto la fattura o l'ingiunzione di pagamento alla data del controllo o prima di tale data, alla scadenza di un termine di 30 giorni da tale data;
  • negli altri casi, a decorrere dalla data in cui il pagamento del debitore era o è stato legalmente dichiarato scaduto a norma di legge.

Il creditore può richiedere l'indennizzo di ulteriori danni per tutte le spese sostenute per il recupero delle somme in ragione del mancato adempimento da parte del debitore dei suoi impegni nei tempi previsti.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Sì, il contratto o qualsiasi altro documento che fornisca evidenza degli importi dovuti devono essere allegati al ricorso (fattura, scontrino, ricevuta scritta a mano, ecc.). Anche la prova della notificazione dell'ingiunzione al debitore deve essere allegata al ricorso, pena l'inammissibilità della domanda.

Al fine di risolvere la controversia, il giudice convoca le parti, in conformità con le disposizioni in materia d'urgenza, allo scopo di fornire spiegazioni e chiarimenti e di insistere sull'esecuzione del pagamento da parte del debitore o di far raggiungere alle parti un accordo sui metodi di pagamento. L'atto di citazione deve essere notificato alla parte interessata dieci giorni prima della data dell'udienza. Il ricorso del creditore e i documenti presentati unitamente allo stesso devono essere allegati in copia alla citazione notificata al debitore, come evidenza del ricorso stesso. La citazione deve indicare che il debitore è tenuto a depositare un atto di opposizione almeno tre giorni prima della data dell'udienza, specificando che, in caso di mancata presentazione della stessa, l'organo giurisdizionale può ritenere, in relazione alle circostanze del caso, che ciò costituisca un riconoscimento delle pretese del creditore. Il ricorrente non sarà informato dell'opposizione, tuttavia verrà a conoscenza del suo contenuto consultando il fascicolo del procedimento.

Qualora il creditore dichiari di aver ricevuto il pagamento dovuto, l'organo giurisdizionale riconoscerà tale circostanza in una sentenza definitiva nella quale il procedimento verrà dichiarato chiuso. Laddove il creditore e il debitore raggiungano un accordo in merito al pagamento, l'organo giurisdizionale riconosce tale circostanza ed emette una decisione per via accelerata. L'ingiunzione per via accelerata è definitiva e si considera un titolo esecutivo.

Nel caso in cui, dopo aver verificato il ricorso a fronte dei documenti presentati e delle dichiarazioni delle parti, l'organo giurisdizionale riscontri che i crediti vantati dal creditore sono giustificati, detto organo emetterà un'ingiunzione di pagamento indicante l'importo e il termine per il pagamento. Qualora, dopo aver esaminato le prove presentate nella fattispecie, l'organo giurisdizionale riscontri che soltanto una parte dei crediti vantati dal creditore è giustificata, emetterà l'ingiunzione di pagamento esclusivamente per tale parte dei crediti, stabilendo altresì il termine per il pagamento. In questo caso, il creditore può intentare un'azione legale ai sensi della legge generalmente applicabile al fine di vincolare il debitore a pagare il credito residuo. La scadenza per il pagamento sarà di almeno dieci giorni e non supererà i 30 giorni dalla data di notificazione dell'ingiunzione. Il giudice non stabilirà un ulteriore termine per il pagamento, a meno che le parti non abbiano acconsentito a ciò. L'ingiunzione sarà quindi consegnata alle parti presenti o notificata a ciascuna delle parti nel più breve tempo possibile, in conformità con la legge.

Qualora il debitore non contesti il ricorso presentando un'opposizione,, l'ingiunzione di pagamento sarà emessa entro e non oltre 45 giorni dalla data di deposito del ricorso. Tale termine non include il periodo necessario per notificare gli atti processuali e l'eventuale ritardo causato dal creditore, anche a seguito di una modifica o di un'integrazione del ricorso.

1.4 Rigetto della domanda

Qualora il debitore contesti il ricorso, l'organo giurisdizionale valuterà se tale ricorso sia giustificato in base ai documenti presenti nel fascicolo, nonché alle spiegazioni e ai chiarimenti forniti dalle parti. Nel caso in cui la difesa del debitore sia giustificata, l'organo giurisdizionale rigetterà la domanda del creditore emettendo una sentenza. Qualora gli argomenti di difesa addotti dal debitore nel merito del procedimento comportino il trattamento di ulteriori prove rispetto a quelle esistenti e dette prove sarebbero da considerarsi legittimamente ammissibili nel contesto di un procedimento ordinario, l'organo giurisdizionale rigetterà la domanda di ingiunzione di pagamento del creditore emettendo un decreto. Successivamente, il creditore potrà intentare un'azione legale ai sensi della legge generalmente applicabile.

1.5 Ricorso

Il debitore può presentare un'opposizione per ottenere l'annullamento dell'ingiunzione di pagamento entro 10 giorni dalla data della consegna o della notificazione di tale ingiunzione al debitore stesso. Entro lo stesso termine, anche il creditore può presentare un'impugnazione per ottenere l'annullamento della sentenza nella quale si rigetta la domanda di ingiunzione di pagamento, nonché di una eventuale parziale ingiunzione di pagamento. Le opposizioni per ottenere l'annullamento possono basarsi esclusivamente sul mancato rispetto delle prescrizioni per l'emissione dell'ingiunzione di pagamento e, laddove applicabile, sulle cause alla base dell'estinzione dell'impegno di pagamento in seguito all'emissione dell'ingiunzione di pagamento. Un'opposizione per ottenere l'annullamento di un decreto deve essere decisa dall'organo giurisdizionale che ha emesso l'ingiunzione di pagamento, tramite una giuria costituita da due giudici. Una tale opposizione non sospende l'esecuzione. Tuttavia, una sospensione può essere concessa su richiesta del debitore, sebbene ciò sia possibile soltanto a fronte della costituzione di un deposito cauzionale il cui importo sarà stabilito dall'organo giurisdizionale. Qualora l'organo giurisdizionale accolga, in tutto o in parte, l'opposizione per ottenere l'annullamento del decreto, detto organo annullerà l'ingiunzione in tutto o in parte, se del caso, emettendo una sentenza definitiva.

Qualora il creditore abbia presentato un'opposizione per ottenere l'annullamento di un decreto e l'organo giurisdizionale abbia accolto tale opposizione, l'organo giurisdizionale emetterà una sentenza definitiva tramite la quale verrà emessa l'ingiunzione di pagamento.

La decisione di rigetto di un'opposizione per ottenere l'annullamento di un decreto è definitiva.

1.6 Opposizione

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1.7 Effetti dell’opposizione

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1.8 Effetti della mancata opposizione

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

L'ingiunzione di pagamento è esecutiva anche se impugnata tramite un opposizione per ottenerne l'annullamento e passa provvisoriamente in giudicato fino alla risoluzione di detta opposizione. Una tale opposizione non sospende infatti l'esecuzione. Tuttavia, una sospensione può essere concessa su richiesta del debitore soltanto a fronte della costituzione di un deposito cauzionale il cui importo sarà stabilito dall'organo giurisdizionale. L'ingiunzione di pagamento diventa definitiva se il debitore non propone un'opposizione per l'annullamento o se tale opposizione è stata respinta. Nel caso in cui l'organo giurisdizionale accolga l'opposizione per ottenere l'annullamento depositata dal creditore, detto organo emetterà una sentenza definitiva tramite la quale verrà dichiarata l'ingiunzione di pagamento.

L'interessato potrà impugnare l'esecuzione dell'ingiunzione di pagamento ai sensi delle norme di procedura ordinaria. Una tale impugnazione può addurre soltanto irregolarità relative alla procedura di esecuzione e a cause alla base dell'estinzione dell'impegno sorte dopo che l'ingiunzione di pagamento è divenuta definitiva.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Si prega di fare riferimento alla risposta alla domanda 1.8.1.

Ultimo aggiornamento: 29/03/2022

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ingiunzione di pagamento europea - Slovenia

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

L'ordinamento sloveno prevede due procedimenti di ingiunzione di pagamento:

- il procedimento di ingiunzione di pagamento regolato dagli articoli da 431 a 441 del codice di procedura civile (Zakon o pravdnem postopku, in appresso lo "ZPP") e

- il procedimento esecutivo fondato su un atto pubblico (fattura, cambiale o protesto di assegno, accompagnati se del caso da fatture di ritorno a riprova di un credito, documento ufficiale, estratto di libri contabili certificato dalla persona responsabile, atto privato autenticato, dichiarazione scritta di reddito da lavoro) e qualsiasi documento che si ritiene costituisca un documento ufficiale ai sensi di normative specifiche dinanzi all'Okrajno sodišče v Ljubljani (tribunale circondariale di Lubiana) dove il tribunale, sulla base della richiesta del creditore, emette un'ordinanza di esecuzione secondo una procedura automatizzata e sulla base di un atto pubblico, entro un termine di 3-4 giorni, con cui:

  1. condanna il debitore a pagare l'importo richiesto dal creditore (ingiunzione di pagamento o parte di condanna dell'ordinanza di esecuzione);
  2. autorizza l'esecuzione della decisione relativa ai beni del debitore indicati nel credito, a condizione che il debitore non vi si opponga (autorizzazione dell'esecuzione) entro un termine di 8 giorni, e
  3. condanna il debitore alle spese processuali (cfr. articoli 23, 40c e 41 della legge sull'esecuzione forzata e sul recupero dei crediti (Zakon o izvršbi in zavarovanju, in appresso la "ZIZ").

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

Il procedimento di ingiunzione di pagamento costituisce un mezzo specifico e rapido per il recupero di crediti pecuniari divenuti esigibili e comprovati da un documento cui la legge attribuisce valore probatorio superiore (atto pubblico). Un'ingiunzione di pagamento può essere emessa sia nelle cause nazionali che in quelle transfrontaliere.

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

L'ingiunzione di pagamento può riguardare unicamente obbligazioni pecuniarie (crediti in denaro). Il procedimento di ingiunzione è applicabile soltanto ai crediti derivanti da obbligazioni contrattuali o non contrattuali determinati nel loro preciso valore nominale. In via eccezionale, per la disdetta delle locazioni commerciali e la conseguente ingiunzione di liberare i locali, si applicano per analogia le norme del procedimento speciale d'ingiunzione di pagamento. Tale eccezione è contemplata dall'articolo 29 della legge relativa ai fabbricati e agli edifici commerciali (Zakon o poslovnih stavbah in poslovnih prostorih), che stabilisce che, in caso di disdetta del locatore e di richiesta di liberare un edificio o un locale commerciale, il giudice emana un decreto ingiuntivo qualora risulti, dalla disdetta o dalla richiesta del locatore, nonché dal contratto di locazione o dalle prove menzionate nel precedente articolo, che il locatore ha il diritto di risolvere il contratto e di chiedere che l'edificio o il locale in questione venga liberato.

Solo i crediti contrattuali basati su un atto pubblico possono essere oggetto di un procedimento di ingiunzione di pagamento.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Non è previsto un valore massimo del credito.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Ai sensi delle disposizioni del codice di procedura civile, il giudice può emanare d'ufficio un'ingiunzione di pagamento anche se il ricorrente non ha presentato richiesta in tal senso, sebbene sussistano i presupposti per l'emanazione di tale provvedimento, vale a dire quando il ricorrente avvia un procedimento ordinario senza inoltrare una richiesta di ingiunzione di pagamento. In tal caso, se sussistono le condizioni previste dalla legge per l'adozione di un provvedimento ingiuntivo da parte del giudice, l'emanazione di tale provvedimento è obbligatoria (pronuncia di un cancelliere) e non dipende da una richiesta del ricorrente.

Il creditore può scegliere se presentare richiesta di pagamento di un credito e chiedere l'emanazione di un'ingiunzione di pagamento ai sensi dell'articolo 431 dello ZPP o se presentare una richiesta elettronica di esecuzione forzata in virtù dell'articolo 41 della ZIZ, in base alla quale l'organo giurisdizionale centrale emetterà un'ingiunzione di pagamento secondo una procedura automatizzata.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Sì.

1.2 Giudice competente

In Slovenia l'autorità competente a decidere in merito a una richiesta di ingiunzione di pagamento viene determinata in base ai criteri di attribuzione della competenza in generale; ciò significa che la competenza ratione materiae per l'emanazione di un'ingiunzione di pagamento è suddivisa tra i tribunali distrettuali (okrožna sodišča) e i tribunali circondariali (okrajna sodišča). La competenza ratione materiae è determinata in base al valore della causa (o alla natura di quest'ultima, ad esempio in materia commerciale). I tribunali circondariali sono competenti a statuire sulle controversie relative ai diritti di proprietà quando il valore reclamato è inferiore o uguale a 20 000 EUR, mentre i tribunali distrettuali sono competenti a statuire nelle controversie di valore superiore a 20 000 EUR. Solo i tribunali distrettuali sono competenti a esaminare e a risolvere le cause commerciali in primo grado. Nelle cause in materia commerciale una delle parti è una persona giuridica (società commerciale, istituzione, cooperativa), ma le controversie in materia commerciale comprendono anche i casi in cui una delle parti è costituita dallo Stato o da un ente locale (es. un comune).

La competenza territoriale determina, a sua volta, il foro competente per materia a statuire in un particolare caso. La regola generale sulla competenza territoriale prevede che un procedimento avverso una persona fisica o giuridica debba essere avviato dinanzi all'organo giurisdizionale del luogo in cui il debitore risiede stabilmente o in cui la persona giuridica ha stabilito la propria sede legale. Nel caso in cui il debitore sia una persona fisica o giuridica straniera, la competenza territoriale generale spetta all'organo giurisdizionale della località slovena in cui il debitore ha stabilito il proprio domicilio o, nel caso di una persona giuridica, la propria filiale. Il diritto sloveno contiene inoltre una norma sulla competenza territoriale speciale, che viene determinata in base all'oggetto e alle parti di un procedimento.

Nei procedimenti di esecuzione forzata fondati su un atto pubblico, con cui vengono emanate anche ingiunzioni di pagamento, ha competenza esclusiva il tribunale circondariale di Lubiana.

Per maggiori informazioni in proposito, si vedano le risposte alle domande della sezione "Ricorso in giustizia".

1.3 Requisiti di forma

Per l'emanazione di un'ingiunzione di pagamento sono previste le seguenti due condizioni: l'oggetto del contendere deve essere un credito pecuniario esigibile e la fondatezza della richiesta deve essere comprovata da un atto pubblico. Un'azione o un'istanza diretta a ottenere un'ingiunzione di pagamento deve contenere tutti gli elementi generalmente richiesti per qualsiasi tipo di azione legale, ovvero: l'indicazione dell'organo giurisdizionale adito, il nominativo e la residenza permanente o temporanea delle parti, il nominativo dei rappresentanti o mandatari legali, la domanda principale e le domande incidentali, i fatti su cui si fonda la richiesta, gli elementi comprovanti tali fatti, il valore della controversia e la firma. È inoltre necessario allegare alla domanda l'atto pubblico (in originale o in copia certificata).

L'ingiunzione di pagamento contenuta nell'ordinanza di esecuzione fondata su un atto pubblico (articolo 41 della ZIZ) è subordinata alla presentazione elettronica della richiesta di esecuzione forzata fondata su un atto pubblico e al pagamento delle spese legali. È inoltre necessario che la richiesta di esecuzione forzata fondata su un atto pubblico contenga:

  • il nome del creditore e del debitore con i rispettivi dati identificativi [ad esempio, codice fiscale, numero di identificazione personale (Enotna matična številka občana o "EMŠO") o data di nascita];
  • l'atto pubblico;
  • l'obbligazione del debitore;
  • i mezzi e l'oggetto dell'esecuzione;
  • gli altri dati necessari all'esecuzione;
  • la richiesta al giudice di condannare il debitore al pagamento del debito e delle spese calcolate entro un termine di otto giorni, oppure entro tre giorni dalla comunicazione della decisione nelle controversie relative alle cambiali e agli assegni.

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

In virtù delle disposizioni dell'articolo 431 dello ZPP, nella Repubblica di Slovenia non è previsto l'obbligo di presentare una richiesta di ingiunzione di pagamento su un modulo standard. Tra l'altro non esiste un modulo di questo tipo. La richiesta deve tuttavia contenere gli elementi previsti dalla legge ed elencati al precedente punto 1.3 (elementi obbligatori di un'istanza).

Quando viene emanata un'ordinanza di esecuzione fondata su un atto pubblico (articolo 41 della ZIZ) contenente un'ingiunzione di pagamento, la richiesta deve essere inoltrata con un modulo standard (articolo 29, secondo comma della legge ZIZ, normativa relativa ai moduli, ai tipi di esecuzione forzata e alla procedura di esecuzione forzata automatizzata) in modalità elettronica (Il link si apre in una nuova finestrahttps://evlozisce.sodisce.si/esodstvo/index.html) oppure per iscritto.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

Le parti non sono obbligate a nominare un rappresentante legale per i procedimenti di ingiunzione di pagamento (e nemmeno nell'ambito del procedimento previsto all'articolo 431 dello ZPP o all'articolo 41 della ZIZ).

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Ai sensi dell'articolo 431 dello ZPP, la richiesta di pagamento di un credito deve indicare la base giuridica e l'importo di tale credito ed essere corredata di elementi probatori che permettano di accertarne l'esistenza. La richiesta deve inoltre precisare l'importo e la valuta, nonché la data di scadenza del credito pecuniario. Se vengono reclamati gli interessi legali, anche questi devono essere definiti con precisione (tasso di interesse applicato e giorni di maturazione degli stessi). La data di scadenza del credito deve essere chiaramente riportata nell'atto pubblico.

Non è necessario che la richiesta di esecuzione forzata fondata su un atto pubblico sia motivata in modo più preciso; è sufficiente allegare un atto pubblico (articolo 41, ZIZ).

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Sì, l'atto pubblico (originale o copia certificata conforme) deve essere allegato all'istanza/richiesta di provvedimento ingiuntivo. Per richiedere un'ingiunzione di pagamento nell'ambito di una causa commerciale, non è necessario allegare l'originale o una copia certificata dell'atto pubblico, ma è sufficiente che una copia di questo documento sia certificata dall'autorità autorizzata di una persona giuridica.

Un atto pubblico è un documento che non costituisce titolo esecutivo, ma che esprime un alto grado di probabilità che il credito esista. Un documento costituisce atto pubblico se viene definito tale dal codice di procedura civile o da altre disposizioni di legge. Conformemente al codice di procedura civile, sono considerati atti pubblici i documenti pubblici, i documenti privati sui quali la firma del debitore è stata autenticata da un'autorità autorizzata a tal fine, le cambiali e i protesti di assegni accompagnati se del caso da fatture di ritorno a riprova di un credito, gli estratti di libri contabili certificati, le fatture e i documenti che costituiscono atti pubblici ai sensi di normative specifiche. Può costituire un atto pubblico anche un documento estero che soddisfi i requisiti di utilizzo vigenti in Slovenia.

In via eccezionale, il giudice emana un'ingiunzione di pagamento nei confronti di un debitore anche in assenza di atto pubblico se l'azione riguarda un credito pecuniario esigibile di importo non superiore a 2 000 EUR e se la richiesta indica la base giuridica e l'importo del debito e contiene elementi probatori attestanti la veridicità delle affermazioni del ricorrente; tale eccezione non si applica alle controversie commerciali (articolo 494, ZPP).

Dal momento che non è possibile allegare un atto pubblico al procedimento di esecuzione forzata fondato su un atto pubblico con cui viene trasmessa l'ingiunzione di pagamento (il sistema informatico non lo consente), è sufficiente che sia dichiarato (articolo 41, ZIZ).

1.4 Rigetto della domanda

Il giudice respinge una richiesta di ingiunzione di pagamento se non sussistono i presupposti per la sua emanazione, e cioè l'esistenza di un credito pecuniario esigibile e l'esistenza di un atto pubblico che attesti il credito.

Se la richiesta di ingiunzione di pagamento viene accolta, il giudice dà seguito al procedimento esaminando la domanda.

Il tribunale circondariale di Lubiana respinge la richiesta di esecuzione forzata fondata su un atto pubblico quando il credito non è esigibile o se il debitore è fallito.

1.5 Ricorso

Non è ammessa impugnazione della decisione di rigetto di una richiesta di ingiunzione di pagamento, né è previsto che il richiedente possa impugnare tale decisione proponendo ricorso avverso l'ordinanza di rigetto.

Il mezzo di ricorso esperibile dal debitore, nei cui confronti sia stata emessa un'ingiunzione di pagamento, è l'opposizione. L'opposizione deve essere inoltrata entro otto giorni dalla comunicazione e/o notificazione dell'ingiunzione di pagamento al debitore (tre giorni nel caso delle controversie riguardanti cambiali e assegni). L'opposizione deve essere debitamente motivata; in caso contrario è considerata infondata. La decisione in merito all'opposizione è impugnabile.

Qualora il debitore intenda opporsi a un'ingiunzione di pagamento unicamente per la parte riguardante la decisione sulle spese, quest'ultima può essere contestata soltanto impugnando la decisione sull'opposizione.

La decisione del tribunale circondariale di Lubiana che respinge la richiesta di esecuzione forzata fondata su un atto pubblico può essere oggetto di ricorso da parte dal richiedente entro 8 giorni; su questo ricorso si pronuncerà la Corte d'appello di Lubiana.

1.6 Opposizione

Il debitore può opporsi alla domanda del richiedente. L'opposizione deve essere motivata e deve riportare i fatti su cui si fonda e le relative prove; in caso contrario è considerata infondata (articolo 435, secondo comma, ZPP). Nella dichiarazione di opposizione il debitore deve pertanto indicare fatti giuridicamente rilevanti, ossia i fatti che (se accertati) potrebbero determinare il rigetto della domanda. Le asserzioni relative a tali fatti devono essere concrete e precise.

La decisione del tribunale circondariale di Lubiana che accoglie la richiesta di esecuzione forzata fondata su un atto pubblico, e con cui viene emanata un'ordinanza di esecuzione fondata su un atto pubblico, può essere impugnata entro 8 giorni. L'opposizione deve essere motivata. L'opposizione è considerata motivata quando il debitore comunica i fatti in base ai quali la domanda dovrebbe essere respinta (ad esempio, il debito è stato rimborsato) e fornisce le prove dei fatti addotti nella dichiarazione di opposizione (articolo 61, ZIZ). È il tribunale circondariale di Lubiana a pronunciarsi sull'opposizione.

1.7 Effetti dell’opposizione

Se il giudice non respinge l'opposizione del debitore come tardiva, incompleta e illegittima o infondata, dà seguito al procedimento esaminando la domanda.

Se il debitore presenta un'opposizione motivata, il tribunale annulla l'ordinanza di ingiunzione di pagamento e, quando l'ordinanza diventa definitiva, si tiene la prima udienza che tratta la domanda principale.

Le parti possono addurre fatti e prove nuove durante la prima udienza e il debitore può formulare nuove opposizioni sulla parte contestata dell'ingiunzione di pagamento.

Il tribunale circondariale di Lubiana che accoglie l'opposizione nei confronti di una decisione di esecuzione fondata su un atto pubblico annulla la parte della decisione di esecuzione che autorizza l'esecuzione e che indica l'ufficiale giudiziario e le misure di esecuzione adottate (il tribunale non annulla l'ingiunzione di pagamento, ma decide in un procedimento successivo se l'ingiunzione di pagamento è annullata o se resta in vigore). Il giudice prosegue poi il procedimento previsto nel caso di un'opposizione a un'ingiunzione di pagamento e, se dichiara la propria incompetenza, il caso è deferito all'organo giurisdizionale competente. Il giudice tiene conto dell'accordo sulla competenza territoriale, se il creditore lo ha fatto valere e lo ha specificato nella richiesta di esecuzione forzata, o se il debitore lo ha fatto valere nell'opposizione all'ordinanza di esecuzione e lo ha presentato al giudice. Una richiesta di esecuzione forzata fondata su un atto pubblico, che sia servita a stabilire un'ordinanza di esecuzione annullata, è considerata un'azione di procedura civile (articolo 62, ZIZ).

1.8 Effetti della mancata opposizione

In assenza di opposizione o di impugnazione, la decisione (ovvero l'ingiunzione di pagamento) diventa definitiva ed esecutiva.

Se il debitore non si oppone all'ordinanza di esecuzione forzata fondata su un atto pubblico entro 8 giorni, essa diventa definitiva ed esecutiva (lo stesso riguarda l'ingiunzione di pagamento) e il recupero del credito comporta l'esecuzione forzata dei beni appartenenti al debitore e oggetto di esecuzione, quali indicati dal creditore nella richiesta di esecuzione forzata.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Il ricorrente deve chiedere espressamente al giudice di emettere un attestato di esecutività. La decisione è esecutiva quando è definitiva ed è scaduto il termine per l'adempimento volontario dell'obbligazione (articolo 19, primo comma, della legge sull'esecuzione forzata e sul recupero dei crediti).

Il tribunale circondariale di Lubiana rilascia d'ufficio un attestato di esecutività e definitività dell'ordinanza di esecuzione fondata su un atto pubblico e lo trasmette al creditore (unitamente all'ordinanza di esecuzione) e a tutti i rappresentanti competenti in materia di esecuzione forzata dell'ordinanza di esecuzione (ufficiale giudiziario, banca, datore di lavoro, ecc.).

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

In assenza di opposizione o se l'opposizione è dichiarata inammissibile o respinta, l'ingiunzione di pagamento diventa definitiva e non può più essere contestata a mezzo di impugnazione.

Un'ingiunzione di pagamento divenuta definitiva può essere contestata solo ricorrendo ai ricorsi straordinari.

La decisione di esecuzione forzata divenuta definitiva, fondata su un atto pubblico contenente un'ingiunzione di pagamento, può essere impugnata ricorrendo a ricorsi straordinari (richiesta di riesame del procedimento e ricorso nell'interesse della legge, articolo 10 ZIZ).

Link correlati

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Ultimo aggiornamento: 13/01/2020

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ingiunzione di pagamento europea - Slovacchia

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

L'ingiunzione di pagamento è uno dei procedimenti qualificati come accelerati. Tale procedimento è regolato dagli articoli 265 e segg. della legge n. 160/2015 - Racc.- codice di procedura civile (Civilný sporový poriadok).

L'ingiunzione di pagamento può essere emessa solo nel caso in cui la relativa domanda riguardi il diritto al pagamento di una somma di denaro, in base ai fatti allegati dal ricorrente e che non sono messi in discussione dal giudice incaricato, in particolare nel caso in cui tali fatti si basino su prove documentali; il giudice può decidere sulla domanda inaudita altera parte (senza ascoltare le ragioni della parte convenuta) e senza fissare un'udienza. Il magistrato quindi può ingiungere il convenuto di pagare entro 15 giorni dalla notifica la somma di denaro che rappresenta il credito rivendicato in tutto o in parte oltre al rimborso delle spese processuali, oppure il convenuto entro lo stesso termine può presentare opposizione. Ai fini del procedimento per decreto ingiuntivo il dispositivo sulle spese viene considerato alla stregua di un'ordinanza.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

No.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

L'utilizzo di tale procedimento è facoltativo e il suo scopo è quello di arrivare a una definizione rapida ed economica della causa. L'emissione di un'ingiunzione di pagamento non dipende dai termini della domanda del ricorrente; il giudice può emettere un'ingiunzione di pagamento anche quando il ricorrente gli chiede di emettere una sentenza.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Qualora l'ingiunzione debba essere notificata all'estero occorre chiedere un'ingiunzione di pagamento europea. Tale domanda viene formulata per mezzo del modulo standard A di cui al regolamento (CE) n. 1896/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio del 12 dicembre 2006 che istituisce un procedimento europeo d'ingiunzione di pagamento.

1.2 Giudice competente

Il giudice competente in primo grado è il tribunale distrettuale. Il procedimento si svolge dinanzi al suddetto tribunale che è competente par materia e territorialmente.

1.3 Requisiti di forma

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

L'utilizzo di un formulario nell'ambito di tale procedimento non è obbligatorio; tuttavia se il ricorrente trasmette con il suo atto introduttivo un'ingiunzione di pagamento sul modulo pubblicato sul sito internet del Ministero della giustizia della Repubblica slovacca Il link si apre in una nuova finestrahttps://www.justice.gov.sk , e se peraltro le condizioni fissate dalla legge per l'emissione di un'ingiunzione di pagamento sono soddisfatte e le spese processuali sono state pagate, il giudice emette l'ingiunzione di pagamento entro il termine di dieci giorni lavorativi dal momento in cui le condizioni sono soddisfatte.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

Non è necessario essere rappresentati da un avvocato in questo procedimento.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Si tratta di un procedimento accelerato che si basa esclusivamente sui fatti esposti dal ricorrente. Pertanto, occorre che i fatti sui quali si basa il diritto rivendicato nella domanda siano sufficientemente provati; il soddisfacimento del relativo credito dev'essere giustificato da un diritto soggettivo conclamato.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Il credito rivendicato dev'essere dimostrato ad esempio allegando un contratto. In ogni caso occorre allegare alla domanda prove tali da dimostrare l'esistenza di un credito in capo al ricorrente.

1.4 Rigetto della domanda

Qualora il giudice non emetta l'ingiunzione di pagamento si procede in base all'articolo 168, primo comma, del codice di procedura civile, cioè applicando la procedura abituale, come è previsto per qualsiasi altra controversia.

Qualora il diritto di cui trattasi riguardi il pagamento di una somma di denaro in relazione a un contratto concluso con un consumatore e qualora il convenuto sia un consumatore, il giudice non emette un'ingiunzione di pagamento qualora il contratto o altri documenti contrattuali contengano clausole vessatorie ( articolo 299, secondo comma, del codice di procedura civile).

1.5 Ricorso

Nell'ambito del procedimento d'ingiunzione è possibile presentare un atto di opposizione. L'impugnazione è un ricorso che può riguardare solo il dispositivo sulle spese. La pronuncia viene emessa in camera di consiglio.

1.6 Opposizione

Il ricorso per opporsi va depositato entro 15 giorni dalla notifica dell'ingiunzione di pagamento presso l'organo giurisdizionale che ha emesso quest'ultima. L'opposizione dev'essere motivata. L'opposizione comporta il pagamento di spese processuali.

1.7 Effetti dell’opposizione

Nel caso in cui uno solo dei convenuti presenti opposizione nel termine impartito, motivandola nel merito, l'ingiunzione di pagamento viene integralmente annullata e il giudice fissa un'udienza.

1.8 Effetti della mancata opposizione

In mancanza di opposizione nel termine impartito l'ingiunzione di pagamento passa in giudicato.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

L'ingiunzione di pagamento va convalidata, cioè va apposto il timbro nel quale si indica che essa è definitiva ed esecutiva; tale atto viene emesso dal giudice dal quale proveniva l'ingiunzione di pagamento. Successivamente occorre presentare istanza per avviare l'esecuzione.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

In mancanza d'impugnazione presentata entro il termine di legge come atto di opposizione, l'ingiunzione di pagamento produce gli effetti di una sentenza definitiva. In base al codice di procedura civile qualsiasi decisione definitiva può essere impugnata con un ricorso straordinario, a condizione tuttavia che tutti i requisiti di legge siano soddisfatti. La possibilità di presentare un ricorso straordinario dipende dalle circostanze e dai fatti relativi a ogni controversia.

Ultimo aggiornamento: 22/04/2022

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Ingiunzione di pagamento europea - Finlandia

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

In Finlandia esiste uno speciale procedimento d'ingiunzione previsto specificamente per il recupero di crediti non contestati. In tali casi è possibile ordinare al convenuto di pagare il proprio debito al ricorrente mediante un cosiddetto giudizio in contumacia.

Le domande possono essere proposte anche ricorrendo alla presentazione elettronica dell'atto di citazione, che è inoltrato utilizzando un formulario elettronico presente sul sito Internet dell'amministrazione giudiziaria finlandese (Il link si apre in una nuova finestrahttps://oikeus.fi/en/). Per maggiori informazioni, consultare la voce "Trattamento automatizzato – Finlandia".

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

È possibile avvalersi del procedimento per tutti i crediti pecuniari di cui le parti possono disporre contrattualmente tra loro.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

No. Non esiste un limite minimo o massimo collegato al valore del credito.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Il ricorso al procedimento avviene su base volontaria.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

In linea di principio nessuna regola impone che il convenuto risieda in Finlandia. Tuttavia è possibile ricorrere al procedimento solo se il giudice finlandese è competente. Ad esempio, a norma del regolamento Bruxelles I, il foro è individuato in base alla regola principale cosicché una causa vertente su una richiesta di pagamento deve essere trattata da un giudice del luogo di residenza del convenuto.

1.2 Giudice competente

Il giudice competente in materia è il tribunale ordinario di primo grado. In Finlandia tali tribunali sono noti come käräjäoikeus (tribunali di circoscrizione). La regola generale prevede che sia competente il tribunale di circoscrizione del luogo in cui il convenuto ha la propria residenza. All'ingiunzione di pagamento si applicano le disposizioni ordinarie in materia di competenza (v. voce "Competenza giurisdizionale – Finlandia").

1.3 Requisiti di forma

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Gli atti di citazione devono essere formulati in forma scritta e devono contenere informazioni specifiche: la domanda, le motivazioni (brevemente), eventuali richieste in merito alle spese di lite e i recapiti dell'attore e del convenuto. Gli atti devono essere firmati.

Non esistono formulari a livello nazionale. Taluni tribunali di circoscrizione si avvalgono di formulari ma non c'è nessun obbligo di utilizzarli.

Le richieste non contestate possono essere avanzate anche ricorrendo alla presentazione elettronica dell'atto di citazione, che è inoltrato utilizzando un formulario elettronico presente sul sito Internet dell'amministrazione giudiziaria finlandese (Il link si apre in una nuova finestrahttps://oikeus.fi/en/).

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

Né l'attore, né il convenuto sono tenuti ad avvalersi di un avvocato. Il ricorso a un avvocato è comunque sempre consentito.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

I motivi alla base della domanda devono sempre essere individuati così da poterla distinguere da altre domande.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

In caso di recupero di un credito non contestato non è necessario indicare alcun mezzo di prova. L'attore deve fornire prova adeguata solo se il convenuto contesta la richiesta.

1.4 Rigetto della domanda

Nella prassi, sussiste un impedimento alla pronuncia contumaciale quando il convenuto contesta validamente la domanda formulata nell'atto di citazione, cosicché la domanda non può più considerarsi come non contestata. Altre situazioni che possono verificarsi comprendono il rigetto della richiesta di atto di citazione; ciò accade principalmente quando il tribunale di circoscrizione di cui trattasi non è competente o quando l'attore, seppure a fronte di una richiesta in tal senso, non provvede a sanare i vizi del suo atto di citazione. In linea di principio, un'azione può anche essere respinta immediatamente mediante sentenza ove la richiesta risulti manifestamente infondata, vale a dire del tutto destituita di fondamento giuridico. Il giudice non esamina altrimenti la validità della domanda.

1.5 Ricorso

Se il convenuto decide di contestare la domanda l'attore non può opporsi alla conclusione per cui non è possibile trattare una richiesta come non contestata. In tali casi, la causa è trattata dal tribunale di circoscrizione come un procedimento civile ordinario. L'attore può tuttavia impugnare il provvedimento con cui non è stata ammessa la proposizione della domanda o con cui è stata respinta l'azione.

1.6 Opposizione

La presente domanda è stata formulata avendo presente il sistema nel quale è anzitutto emessa una "sentenza contumaciale/ingiunzione di pagamento" e solo in seguito è permesso al convenuto di opporsi. In Finlandia, la domanda viene prima inviata al convenuto e, se questi non la contesta, è emanata una sentenza contumaciale.

Il tribunale di circoscrizione intima al convenuto di replicare all'azione per iscritto entro un determinato termine. Il termine è posto dal tribunale di circoscrizione ed è compreso, di norma, tra due e tre settimane. La replica del convenuto deve indicare se contesta la domanda e, in tal caso, su quali basi. Il convenuto può anche specificare nella replica quali prove intende presentare e se intende chiedere il rimborso delle spese. Il convenuto deve anche indicare i propri recapiti e firmare la replica.

1.7 Effetti dell’opposizione

Se il convenuto propone opposizione nei termini, la richiesta non può più essere considerata come non contestata e non può essere emessa una decisione contumaciale. In tali casi, la causa procede automaticamente nella forma di un procedimento civile ordinario.

1.8 Effetti della mancata opposizione

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Se il convenuto non contesta la domanda entro il termine, è emessa una sentenza contumaciale per l'importo richiesto. La sentenza è immediatamente esecutiva.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Il convenuto non può impugnare una sentenza contumaciale dinanzi a una hovioikeus (corte d'appello), ma può proporre dinanzi al tribunale di circoscrizione una richiesta diretta a ottenere ciò che è noto come "revisione". La richiesta di revisione comporta che la causa sia rimessa nuovamente dinanzi al tribunale di circoscrizione che ha emesso la sentenza contumaciale affinché la rivaluti. Le richieste di revisione devono essere presentate entro 30 giorni dalla data di ricevimento della sentenza contumaciale da parte del convenuto. Se non è presentata nessuna domanda di revisione, la sentenza contumaciale resta valida.

Ultimo aggiornamento: 15/02/2024

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Ingiunzione di pagamento europea - Svezia

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

Sì, in Svezia è possibile presentare una richiesta d'ingiunzione di pagamento dinanzi alla Kronofogdemyndigheten (l'Autorità svedese per l'esecuzione). La domanda dev'essere inviata a:

Kronofogdens inläsningscentral, Supro, Luleå, FE 7502, 105 81 Stockholm.

Maggiori informazioni sono disponibili sul Il link si apre in una nuova finestrasito internet dell'Agenzia nazionale di recupero dei crediti forzato («Kronofogdemyndigheten») in svedese, inglese, finlandese, sami del nord, polacco, arabo e farsi.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Una richiesta d'ingiunzione di pagamento può essere correlata a un'ingiunzione di pagamento finanziario destinata al convenuto. Il debito deve essere scaduto e la mediazione consentita nel caso specifico.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

No, le domande possono essere esaminate a prescindere dall'importo richiesto.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

No, non è obbligatorio richiedere un'ingiunzione di pagamento. In alternativa, è possibile intentare un'azione legale presso il tingsrätt (tribunale distrettuale).

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

La possibilità di utilizzare il procedimento d'ingiunzione di pagamento presuppone che il convenuto sia residente in Svezia, ma è possibile anche fare richiesta d'ingiunzione di pagamento nei confronti di un convenuto che non risieda in Svezia. Conformemente al Il link si apre in una nuova finestracosiddetto regolamento Bruxelles (Regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale), la decisione conseguente a una richiesta d'ingiunzione di pagamento può essere eseguita in altri Stati membri.

1.2 Giudice competente

Le domande devono essere presentate dinanzi all'Autorità svedese per l'esecuzione (Kronofogdemyndigheten).

1.3 Requisiti di forma

La richiesta d'ingiunzione deve essere effettuata per iscritto e deve essere firmata. Nella richiesta, il ricorrente deve specificare la domanda e i relativi motivi. Devono essere indicati l'ammontare del credito, la data di scadenza e gli interessi richiesti, nonché qualsiasi spesa di cui si chieda il rimborso. Inoltre, nella richiesta occorre indicare le parti.

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

No. È tuttavia disponibile un modulo Il link si apre in una nuova finestrain svedese e Il link si apre in una nuova finestrain inglese, corredato di istruzioni per la compilazione, sul sito web dell'Autorità svedese per l'esecuzione (Kronofogdemyndigheten) (Il link si apre in una nuova finestrahttp://www.kronofogden.se/).

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

No, non è necessario essere rappresentati da un avvocato per richiedere un'ingiunzione di pagamento. Ognuno può perorare la propria causa e non vi è quindi alcuna necessità di un avvocato o di un rappresentante.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

I motivi devono essere illustrati con la precisione necessaria per consentire al convenuto di capire quale sia l'oggetto della domanda e decidere se opporvisi o meno. Le ragioni esposte devono consentire di desumere obiettivamente l'oggetto della domanda, di modo che si possano stabilire in futuro i limiti dell'efficacia vincolante dell'esito del procedimento.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Non è necessario fornire prove scritte.

1.4 Rigetto della domanda

La regola generale prevede che il merito della controversia non venga esaminato prima dell'emissione di un'ingiunzione di pagamento. Tuttavia, è possibile presumere che la pretesa del richiedente sia infondata o ingiustificata e che la richiesta debba essere considerata come se il convenuto l'avesse contestata.

La domanda può essere respinta se presenta errori o difetti.

1.5 Ricorso

Il sistema svedese non prevede l'esame del merito della causa. Se il credito viene contestato, la richiesta non è rigettata, ma viene trasmessa a un tribunale per un esame ulteriore. Si veda il quesito 1.6 qui di seguito riportato. Pertanto, non esiste alcuna decisione di rigetto della domanda che possa formare oggetto di impugnazione.

Nei casi in cui la richiesta viene rigettata in conformità con la descrizione di cui al punto 1.4, è possibile ricorrere in appello contro tale decisione.

1.6 Opposizione

Il termine per l'opposizione è indicato nell'ingiunzione. Tale termine è normalmente di dieci giorni dalla data del provvedimento. L'opposizione deve essere presentata per iscritto.

1.7 Effetti dell’opposizione

Se il convenuto si oppone alla richiesta, il richiedente verrà immediatamente informato e, qualora intenda proseguire l'azione, può chiedere che il caso venga sottoposto al tribunale distrettuale (tingsrätt).

1.8 Effetti della mancata opposizione

Se il convenuto non si oppone nei termini, l'Autorità svedese per l'esecuzione (Kronofogdemyndigheten) emetterà una decisione sulla richiesta con la massima tempestività.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Le decisioni dell'Autorità svedese per l'esecuzione (Kronofogdemyndigheten) sono esecutive e vengono eseguite automaticamente dalla medesima Autorità subito dopo la loro adozione, salvo che il richiedente abbia espressamente chiesto che l'ingiunzione di pagamento non venga eseguita.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Il convenuto può chiedere il riesame del caso entro un mese dalla data della decisione. In questa circostanza, il caso viene sottoposto a un tribunale distrettuale per un'ulteriore azione.

Ultimo aggiornamento: 19/01/2022

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Ingiunzione di pagamento europea - Inghilterra e Galles

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

Non esiste un procedimento d'ingiunzione di pagamento specifico per le cause che si svolgono interamente in Inghilterra e Galles; esiste un procedimento tramite il quale il creditore (attore) può ottenere una sentenza contumaciale. L'ingiunzione di pagamento europea è disponibile in caso di controversie transfrontaliere all'interno dell'UE.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

Il procedimento per ottenere una sentenza contumaciale rientra nelle normali norme procedurali in materia civile applicabili in Inghilterra e Galles. Dopo che il creditore ha presentato una domanda (cfr. la parte "Il link si apre in una nuova finestraCome procedere – Inghilterra e Galles"), il debitore deve rispondere entro 14 giorni dalla ricezione della notifica del modulo di domanda. Se il debitore non risponde alla domanda, il creditore può chiedere all'organo giurisdizionale di pronunciare una sentenza "contumaciale" (ossia emettere un'ordinanza che imponga al debitore di versare al creditore l'importo richiesto non essendo pervenuta alcuna risposta in merito). Il creditore deve procedere in tal senso al più presto, trascorsi i 14 giorni di cui sopra. Fino a quando l'organo giurisdizionale non riceve la domanda di emissione di una sentenza, il debitore ha comunque la possibilità di replicare rispetta alla domanda. Se l'organo giurisdizionale riceve la risposta del debitore prima della domanda del creditore, tale risposta ha priorità nonostante la presentazione tardiva.

Se un creditore non richiede l'emissione di tale sentenza entro sei mesi dalla scadenza del termine per il deposito di una difesa, la domanda viene "sospesa" (fermata o interrotta) e l'unica azione che il creditore può quindi intraprendere consiste nel presentare un'istanza a un giudice affinché ordini la revoca di tale sospensione.

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

Una sentenza contumaciale può essere concessa in quasi tutti i tipi di cause/controversie dinanzi gli organi giurisdizionali civili in Inghilterra e Galles. Non vi è la limitazione ai soli crediti contrattuali e pecuniari. Salvo quanto espressamente escluso dalle norme procedurali (note come codice di procedura civile), il creditore può chiedere la pronuncia di una sentenza contumaciale nel contesto di qualsiasi procedimento civile in Inghilterra e Galles, fatta eccezione per una domanda di consegna di beni nell'ambito della quale l'accordo è disciplinato dalla legge sul credito al consumo del 1974.

Al fine di ottenere una sentenza contumaciale, il creditore deve dimostrare di aver ottemperato alle prescrizioni procedurali, così come che il debitore non vi ha invece ottemperato.

In via eccezionale, l'articolo 8 del codice di procedura civile consente di seguire una procedura alternativa per la presentazione di una domanda nei casi in cui un debitore chiede la decisione dell'organo giurisdizionale in merito a una questione che è improbabile comporti una contestazione sostanziale di fatti oppure nei casi in cui tale procedura è consentita nel contesto di procedimenti specifici. In tali circostanze non si può ottenere una sentenza contumaciale.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Non esiste un limite massimo in relazione al valore della controversia.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Come accennato in precedenza, la procedura per ottenere una sentenza contumaciale rientra nelle normali norme procedurali in materia civile. Non si tratta di una procedura distinta che è noto esista invece in numerosi altri Stati membri. Il ricorso a tale procedura è facoltativo, nel senso che la sentenza contumaciale non viene concessa automaticamente in caso di mancata risposta da parte del debitore a una domanda entro il termine previsto. Tale termine è indicato chiaramente nel modulo di domanda che viene notificato al debitore. Al fine di ottenere una sentenza contumaciale, il creditore deve presentare una richiesta o una domanda a tale fine. In alternativa il creditore può scegliere di non far valere il proprio credito.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Le controversie tra imprese o persone stabilite o che risiedono in uno Stato membro diverso sono disciplinate da vari atti legislativi, il più rilevante dei quali è il regolamento (CE) n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale, noto come il regolamento Bruxelles.

Esiste l'ingiunzione di pagamento europea che rende più semplice per i creditori recuperare i debiti monetari non contestati (ossia ammessi) in casi transfrontalieri all'interno dell'Unione europea; tale procedura è facoltativa rispetto alle procedure esistenti.

1.2 Giudice competente

È possibile ottenere una sentenza contumaciale tanto dal County Court (tribunale di contea) quanto dalla High Court (Alta Corte). Il creditore deve presentare domanda presso l'organo giurisdizionale che ha adito quando ha presentato la sua domanda iniziale. Tale organo giurisdizionale può quindi verificare che il debitore non abbia presentato alcuna conferma di notificazione o alcuna difesa e che il termine per il deposito di tali documenti sia scaduto.

La procedura segue le norme generali in materia di competenza giurisdizionale per gli organi giurisdizionali in Inghilterra e Galles (cfr. pagine dedicate alla "Il link si apre in una nuova finestraCompetenza giurisdizionale"). In sintesi, se si tratta di un credito di valore inferiore a 100 000 GBP (nei casi di lesioni personali, se il valore del credito è inferiore a 50 000 GBP) la sentenza contumaciale deve essere emessa dal tribunale di contea, fatto salvo il caso in cui al creditore sia consigliato procedere altrimenti. I crediti per un valore inferiore a 10 000 GBP possono essere esaminati presso il tribunale di contea seguendo la procedura per le controversie di modesta entità che prevede un modo semplice e informale per risolvere le controversie, spesso senza la necessità di ricorrere a un avvocato. Una sentenza contumaciale relativa a qualsiasi credito di valore superiore a 100 000 GBP può essere emessa dall'Alta Corte o dal tribunale di contea. La natura e la complessità del caso determineranno quale sia l'organo giurisdizionale competente.

Maggiori informazioni sulle norme procedurali per le sentenze contumaciali applicate presso tali organi giurisdizionali sono disponibili sul sito web del ministero della giustizia.

1.3 Requisiti di forma

Oltre alle prescrizioni di cui sopra (ossia il fatto che il creditore abbia seguito le procedure corrette nella presentazione della domanda e che il debitore non abbia risposto entro il termine previsto), i requisiti di forma per l'ottenimento di una sentenza contumaciale dipendono dal tipo di credito.

In generale, se il credito non è costituito da una somma specifica, un creditore deve soltanto presentare una richiesta di sentenza contumaciale. Di norma tali richieste sono trattate dal personale amministrativo dell'organo giurisdizionale, piuttosto che da un giudice. In tali casi, il personale giudiziario verifica che non vi sia una conferma di notificazione o che il debitore non abbia presentato una difesa, che i termini pertinenti siano scaduti e che il creditore abbia fornito all'organo giurisdizionale le prove necessarie.

Se il credito vantato riguarda una somma non specificata, il creditore deve presentare un'istanza all'organo giurisdizionale. In tali casi spetta a un giudice valutare la questione ed è lui a decidere se è necessaria un'udienza e quali elementi dovrà fornire il creditore per assistere il giudice nel determinare l'importo di denaro al quale il creditore ha diritto (potrebbe ad esempio essere necessario presentare delle prove).

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Per entrambi i tipi di crediti è obbligatorio l'uso di un modulo standard.

Se la domanda riguarda un importo specificato e l'organo giurisdizionale ha pubblicato tale domanda, quest'ultimo invia il modulo per il creditore N205A - Avviso di pubblicazione (importo specificato). Tale modulo comprende una sezione che il creditore deve compilare e restituire all'organo giurisdizionale per richiedere una sentenza contumaciale nel caso in cui il debitore non risponda alla domanda entro il termine previsto. Sul modulo sono riportate note di orientamento che forniscono assistenza per la sua compilazione.

Prima di compilare il modulo il creditore dovrebbe pensare attentamente in merito al modo in cui desidera che il debitore gli corrisponda l'importo dovuto. Un creditore potrebbe volere che il debitore gli saldi immediatamente l'importo dovuto, tuttavia potrebbe avere maggiori possibilità di ottenerlo se consentisse al debitore di saldarlo a rate entro un arco di tempo definito. Ciò dipenderà dalla situazione del debitore.

Se ha presentato la sua domanda utilizzando il servizio Il link si apre in una nuova finestraMoney Claim Online, un creditore può depositare online un'istanza presso l'organo giurisdizionale al fine di ottenere una sentenza contumaciale.

Se la domanda riguarda un importo non specificato, il creditore riceve il modulo N205B - Avviso di pubblicazione (importo non specificato) dall'organo giurisdizionale quando la domanda viene pubblicata. Tale modulo comprende altresì una sezione tramite la quale il creditore può chiedere all'organo giurisdizionale di emettere un'ordinanza che riconosca il debitore responsabile del credito. L'organo giurisdizionale fisserà l'importo che il debitore dovrà pagare. Questa procedura si chiama "emissione di una sentenza per un importo che deve essere deciso dall'organo giurisdizionale".

Taluni tipi di casi richiedono che sia presentata una domanda affinché un giudice possa decidere se concedere o meno una sentenza contumaciale. Rientrano in tale casistica i casi nei quali l'istanza relativa al credito viene notificata a un debitore che risiede in una giurisdizione diversa, nei quali il debitore è uno Stato, la Corona o una persona o un soggetto che gode dell'immunità in relazione ai procedimenti giudiziari civili. Una domanda è inoltre necessaria quando il credito è vantato contro un minore o un paziente oppure se si tratta di un credito per un atto illecito commesso da un coniuge nei confronti dell'altro. In tali casi va utilizzato il Il link si apre in una nuova finestramodulo N244 (Avviso di domanda)

Numerosi moduli utilizzati dagli organi giurisdizionali, compreso il modulo N244, sono disponibili sul sito web del Il link si apre in una nuova finestraministero della Giustizia. Tutti i moduli possono essere ottenuti rivolgendosi a qualsiasi organo giurisdizionale civile in Inghilterra e Galles.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

Come per tutti i tipi di controversie, una persona non è tenuta a richiedere la consulenza o la rappresentanza da parte di un avvocato. Tuttavia, come regola generale, se una domanda riguarda un valore superiore a 5 000 GBP e in particolare se comprende questioni complicate, è consigliabile chiedere il parere di un avvocato. Maggiori dettagli sull'opportunità della rappresentanza legale sono disponibili sulla pagina "Come procedere?".

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Dato che una richiesta o una domanda per l'ottenimento di una sentenza contumaciale rientra nelle normali norme procedurali applicate dagli organi giurisdizionali civili in Inghilterra e Galles, è necessario che un creditore presenti una domanda in maniera normale (cfr. pagina "Come procedere?"). In termini generali, un modulo di domanda deve contenere i dettagli delle parti, brevi informazioni sulla domanda e, se possibile, una dichiarazione relativa all'importo di denaro richiesto e se l'importo che si prevede di recuperare rientra in una delle seguenti fasce di valore:

  • non superiore a 10 000 GBP;
  • superiore a 10 000 GBP ma non superiore a 25 000 GBP;
  • superiore a 25 000 GBP.

In caso di domande per perdite o lesioni personali, il creditore deve indicare se si aspetta di recuperare:

  • un importo inferiore a 1 000 GBP;
  • un importo superiore a 1 000 GBP.

Se il creditore non è in grado di stabilire il valore di un credito deve specificare "Non sono in grado di indicare l'importo che intendo recuperare". Il modulo comprende note di orientamento tanto per il creditore quanto per il debitore.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Oltre al modulo di domanda, il creditore deve fornire i dettagli della domanda che comprendono:

  • una descrizione concisa dei fatti;
  • una dichiarazione (se applicabile) del fatto che il creditore sta chiedendo il risarcimento di tipi particolari di danni;
  • dettagli in merito ad eventuali interessi richiesti;
  • qualsiasi altro aspetto necessario in base al tipo di credito, come stabilito dalle norme procedurali.

Nei casi in cui il personale giudiziario è in grado di emettere una sentenza contumaciale deve accertarsi: che i dettagli della domanda siano stati notificati al debitore; che il debitore non abbia risposto alla domanda entro il termine pertinente; e che il debitore non abbia soddisfatto il credito.

Se tali requisiti sono soddisfatti, il personale giudiziario emette una sentenza a favore del creditore nel quale comunica al debitore l'importo dovuto da quest'ultimo, quando deve avvenire il pagamento e l'indirizzo al quale inviare il denaro. Una copia della sentenza viene inviata al creditore e una al debitore.

Nei casi in cui spetta a un giudice prendere tale decisione, come menzionato in precedenza, quando la domanda riguarda un importo non specificato, il giudice può decidere se è necessaria un'udienza o se sono necessarie ulteriori prove. Tale attività è denominata "fornire indicazioni". Dopo che il giudice ha preso una decisione, un'ordinanza viene inviata al creditore e al debitore. Il giudice può fornire istruzioni attribuendo la domanda alla procedura prevista per le controversie di modesta entità oppure può stabilire che la domanda deve essere oggetto di un'udienza istruttoria.

In occasione dell'udienza istruttoria il giudice: fornisce indicazioni più dettagliate ad esempio in merito ai documenti e alle prove necessari per aiutarlo ad adottare una decisione definitiva in merito all'importo; oppure decide l'importo che il debitore deve pagare, se si tratta di un caso semplice che non necessita di una lunga udienza.

Ciò che accadrà dipende dalla probabile entità dei danni; dal fatto che probabilmente il debitore contesti l'ammontare dei danni; e che il giudice ritenga o meno che vi siano prove sufficienti nei documenti disponibili in occasione dell'udienza per prendere una decisione definitiva.

Di norma un giudice non utilizza l'udienza istruttoria per formulare una decisione definitiva a meno che qualsiasi prova scritta fornita all'organo giurisdizionale sia stata inviata al debitore almeno tre giorni prima della data prevista per l'udienza istruttoria.

Dopo l'udienza istruttoria, il personale giudiziario predispone un'ordinanza contenente la decisione del giudice. Copie di tale ordinanza vengono inviate al creditore e al debitore.

Oltre a quanto sopra, nel caso in cui il debitore non risieda in Inghilterra e in Galles, l'organo giurisdizionale deve accertarsi: di avere la facoltà di esaminare e pronunciarsi in merito alla domanda ai sensi dei pertinenti accordi internazionali ecc.; del fatto che nessun altro organo giurisdizionale goda di competenza giurisdizionale esclusiva; che la domanda sia stata debitamente notificata.

1.4 Rigetto della domanda

L'organo giurisdizionale rigetterà una richiesta o una domanda di sentenza contumaciale se il creditore non ha rispettato le norme procedurali. Ad esempio se i dettagli del modulo di domanda o la sua notificazione non sono conformi al codice di procedura civile, l'organo giurisdizionale non concederà una sentenza contumaciale. L'organo giurisdizionale rigetterà inoltre l'istanza di sentenza contumaciale nel caso in cui il creditore non fornisca le prove necessarie richieste con soddisfazione dell'organo giurisdizionale (cfr. sopra). A condizione che tali requisiti procedurali siano rispettati, la possibilità o meno che l'organo giurisdizionale esamini la giustificazione della domanda prima di pronunciare una sentenza contumaciale dipende (come menzionato in precedenza) dal fatto che la domanda riguardi un importo specificato o meno, oppure rientri nella categoria di crediti che possono essere presi in considerazione soltanto su domanda da parte di un giudice (cfr. 1.3).

1.5 Ricorso

Il rifiuto di emettere una sentenza in contumacia si ha esclusivamente se il creditore non convince l'organo giurisdizionale di aver seguito le procedure corrette. Il richiedente non può impugnare tale decisione. Laddove l'organo giurisdizionale si rifiuti di emettere una sentenza contumaciale, il creditore può di norma effettuare nuovamente l'iter presentando un nuovo modulo di domanda contro il debitore in conformità con le procedure e le prescrizioni di cui al codice di procedura civile.

Un'ordinanza a favore di una sentenza contumaciale concessa indebitamente può essere modificata o annullata su richiesta del debitore. È possibile presentare una domanda di modifica della sentenza contumaciale (ad esempio volta a fissare un importo inferiore nel caso in cui una parte del debito sia stata soddisfatta prima della sentenza) oppure di annullamento della stessa (ossia richiedere che venga annullata).

Nei casi in cui il richiedente abbia motivo di ritenere che i dettagli della domanda non siano pervenuti al debitore prima della sentenza contumaciale, è tenuto a rivolgersi all'organo giurisdizionale per chiedergli di annullare detta sentenza concessa a suo favore.

1.6 Opposizione

La possibilità di ottenere una sentenza contumaciale diventa disponibile soltanto in ragione della mancata difesa o del mancato riconoscimento di un credito da parte del debitore entro il termine previsto (cfr. sopra). Se il debitore si difende contro la domanda, il contenzioso procede come una normale domanda oggetto di difesa.

Se un debitore intende ottenere l'annullamento o la modifica di un'ordinanza per una sentenza contumaciale dopo che quest'ultima è stata concessa, deve agire prontamente per presentare domanda all'organo giurisdizionale a tal fine. L'organo giurisdizionale può modificare o annullare la sentenza contumaciale se ritiene vi siano buoni motivi per farlo o che il debitore abbia una concreta prospettiva di riuscire a difendersi nel contesto della controversia.

1.7 Effetti dell’opposizione

Se il debitore (convenuto) presenta una difesa contro la domanda entro il termine fissato, il procedimento procede come una normale domanda contestata come descritto nella pagina "Come procedere?".

Dato che il sistema della sentenza contumaciale rientra nelle usuali norme di procedura civile, tale trasferimento non è applicabile in Inghilterra e Galles. Tuttavia se una sentenza contumaciale viene annullata in seguito a un'impugnazione vittoriosa, può essere necessario avviare nuovamente il procedimento oppure al debitore può essere concessa l'opportunità di presentare una difesa rispetto alla domanda. Ciò che accadrà in tali casi, sarà stabilito dal giudice alla luce delle circostanze del caso.

1.8 Effetti della mancata opposizione

La possibilità di ottenere una sentenza contumaciale diventa disponibile soltanto in ragione della mancata difesa o del mancato riconoscimento di un credito da parte del debitore entro il termine previsto. Soltanto in quel momento il creditore può presentare una richiesta o una domanda di emissione di una sentenza contumaciale.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

La sentenza contumaciale è una decisione che il creditore può sottoporre a esecuzione nei confronti del debitore. Le procedure da seguire per ottenere una tale sentenza sono descritte al punto 1.3.4.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Come descritto in precedenza, il debitore può chiedere all'organo giurisdizionale di modificare o annullare la sentenza contumaciale (ossia di variare i termini della sentenza o di annullarla nella sua interezza). Non si tratta di un'impugnazione vera e propria in quando viene esaminata dal medesimo organo giurisdizionale che avrebbe esaminato il caso originario qualora il debitore avesse presentato una difesa rispetto alla domanda. L'organo giurisdizionale può modificare o annullare la sentenza contumaciale se ritiene ci sia stato qualche vizio procedurale o che il debitore abbia una concreta prospettiva di riuscire a difendersi nel contesto della controversia o che vi sia un buon motivo per procedere in tal senso.

Ciascuna delle parti può impugnare una decisione di annullamento o di rigetto di annullamento di una sentenza contumaciale, a condizione che ottenga l'autorizzazione da parte dell'organo giurisdizionale che ha emesso la decisione o di quello competente per il ricorso.

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Ultimo aggiornamento: 17/08/2021

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Ingiunzione di pagamento europea - Irlanda del Nord

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

In Irlanda del Nord non esiste un procedimento specifico per le "ingiunzioni di pagamento". Esiste, tuttavia, un procedimento mediante il quale il creditore (ricorrente) può richiedere una "sentenza contumaciale" qualora un debitore (o resistente) non indichi la propria intenzione di difendersi nel procedimento (un "procedimento per ottenere una sentenza contumaciale").

Anche nel caso di una domanda transfrontaliera all'interno dell'UE può essere possibile ricorrere a un'ingiunzione di pagamento europea o alle procedure europee per le controversie di modesta entità.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

Il "procedimento per ottenere una sentenza contumaciale" rientra nelle normali norme procedurali in materia civile applicabili in Irlanda del Nord.

Dinanzi la High Court (Alta Corte), quando un creditore presenta una domanda, il debitore è tenuto a confermarne la notifica entro 14 giorni dalla data di notificazione della domanda, fatto salvo il caso in cui egli risieda al di fuori dell'Irlanda del Nord nel qual caso il termine dipende da dove vive il debitore; in ogni caso tale informazione è riportata sul frontespizio dell'atto di citazione.

Dinanzi ai County Court (tribunali di contea) per gli atti introduttivi in materia civile e le controversie di modesta entità, tale termine è di 21 giorni. Se il debitore non conferma di aver ricevuto gli atti relativi alla domanda e di intendere difendere la controversia, il creditore può chiedere l'emissione di una sentenza contumaciale presentando i documenti appropriati presso l'ufficio giudiziario designato.

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

In Irlanda del Nord una sentenza contumaciale può essere ottenuta nei seguenti tipi di procedimenti, sebbene in determinate circostanze, sarà necessaria l'autorizzazione dell'organo giurisdizionale:

  • debito;
  • danni;
  • trattenimento di beni;
  • recupero di terreni.

In altri casi, la domanda va presentata all'organo giurisdizionale affinché emetta una sentenza in merito.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Nel caso dell'Alta Corte non esiste un limite massimo in relazione al valore della controversia

Il tribunale di contea è competente in via generale in materia civile ad esaminare e a pronunciarsi in merito a qualsiasi controversia nell'ambito della quale l'importo richiesto o il valore di specifici beni mobili richiesti non supera i 30 000 GBP.

La procedura per le controversie di modesta entità rientra tra le competenze del tribunale di contea il quale può gestire domande di valore non superiore a 3 000 GBP.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

La procedura per ottenere una sentenza contumaciale rientra nelle normali norme procedurali in materia civile. Non si tratta di una procedura separata. Il ricorso a tale procedura è facoltativo, nel senso che la sentenza contumaciale non viene concessa automaticamente in caso di mancata risposta da parte del debitore a una domanda entro il termine previsto.

Al fine di ottenere una sentenza contumaciale, il creditore deve presentare una richiesta o una domanda. In alternativa il creditore può scegliere di non far valere il proprio credito.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Fatti salvi gli accordi tra paesi sul riconoscimento e l'esecuzione di sentenze tra il Regno Unito e gli altri Stati membri o accordi analoghi stipulati con altri paesi, il procedimento è accessibile se il debitore vive in un altro Stato membro o in un altro paese.

Il creditore deve assicurarsi di aver correttamente notificato il modulo di domanda al debitore in conformità con le norme che si applicano alla notificazione o comunicazione di atti al di fuori dell'Irlanda del Nord.

Laddove il debitore non risponda alla domanda, il creditore deve presentare all'organo giurisdizionale un'istanza per ricevere l'autorizzazione ad ottenere una sentenza contumaciale secondo la modalità usuale.

1.2 Giudice competente

In Irlanda del Nord è possibile ottenere una sentenza contumaciale rivolgendosi all'organo giurisdizionale presso il quale è stato avviato il procedimento.

1.3 Requisiti di forma

Oltre alle prescrizioni di cui sopra (ossia il fatto che il creditore abbia seguito le procedure corrette nella presentazione della domanda e che il debitore non abbia risposto entro il termine previsto), i requisiti di forma per l'ottenimento di una sentenza contumaciale sono descritti di seguito.

Dinanzi l'Alta Corte, un creditore avente diritto a ottenere una sentenza in caso di mancata comparizione o difesa può ottenere una sentenza presentando i documenti specificati di seguito all'ufficio competente dell'Alta Corte.

Mancanza di comparizione

  • Il documento originale (atto introduttivo) mediante il quale è stato avviato il procedimento;
  • dichiarazione giurata di notificazione che conferma che il procedimento originale è stato notificato;
  • dichiarazione giurata di debito se la domanda riguarda una somma liquidata;
  • se si tratta di possesso di terreni, un certificato attestante che la proprietà non è residenziale.

Mancanza di difesa

  • Il documento originale (atto introduttivo) mediante il quale è stato avviato il procedimento;
  • copia della comparsa di costituzione notificata dal debitore;
  • dichiarazione giurata di debito se la domanda riguarda una somma liquidata oppure una copia dell'esposizione della domanda del creditore;
  • un certificato attestante che non è stata notificata alcuna difesa;
  • se si tratta di possesso di terreni, un certificato attestante che la proprietà non è residenziale.

Dinanzi al tribunale di contea, un creditore avente diritto a ottenere una sentenza contumaciale in assenza di indicazione da parte del debitore della sua intenzione di difendersi può richiedere tale sentenza depositando presso l'ufficio dell'organo giurisdizionale una serie di documenti analoga a quella di cui sopra.

Nelle controversie di modesta entità esiste un modulo specifico denominato "Domanda di emissione di un decreto ingiuntivo in contumacia" che il creditore deve compilare e presentare all'ufficio giudiziario competente.

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

I moduli necessari da utilizzare per introdurre il procedimento e quelli richiesti in altre fasi dei procedimenti sono reperibili nei seguenti documenti:

  • norme per le corti di giustizia (Irlanda del Nord) 1980 [S.R. 1980 n. 346];
  • norme per i tribunali di contea (Irlanda del Nord) 1981 [S.R. 1981 n. 225].

È possibile accedere a tali norme sul sito web dell' Il link si apre in una nuova finestraUfficio dei servizi giudiziari dell'Irlanda del Nord.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

No, tuttavia, come norma generale, è consigliabile chiedere la consulenza di un avvocato. Il personale giudiziario non è qualificato per fornire consulenza legale ai creditori.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Dato che una domanda di sentenza contumaciale rientra nelle norme procedurali previste per gli organi giurisdizionali civili in Irlanda del Nord, il creditore deve procedere in maniera consueta e i dettagli della domanda devono essere inclusi nei documenti originari. La domanda di sentenza contumaciale deve indicarne il motivo.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Le prove scritte del credito in questione vanno incluse tra i documenti forniti all'organo giurisdizionale nel momento in cui si presenta una domanda per ottenere una sentenza contumaciale.

1.4 Rigetto della domanda

Quando un richiedente presenta una domanda contro il debitore per un credito il cui importo deve essere determinato dall'organo giurisdizionale e il debitore non indica la propria intenzione di difendersi, il creditore può chiedere una sentenza nella quale si stabilisce che l'importo deve essere valutato dall'organo giurisdizionale. In tali casi l'importo del credito deve essere valutato dal giudice.  Il giudice può decidere in merito all'importo dovuto o può decidere che nulla è dovuto ai sensi della domanda.

Vi sono altri casi che richiedono che sia presentata una domanda affinché un giudice possa decidere se concedere o meno una sentenza contumaciale. Rientrano in tale casistica i casi nei quali l'istanza relativa al credito viene notificata a un debitore che risiede in una giurisdizione diversa, nei quali il debitore è uno Stato, la Corona o una persona o un soggetto che gode dell'immunità in relazione ai procedimenti giudiziari civili.

Una domanda è inoltre necessaria quando il credito è vantato contro un minore o un paziente oppure se si tratta di un credito per una negligenza commessa (un atto illecito commesso) da un coniuge nei confronti dell'altro.

1.5 Ricorso

Il debitore può presentare una domanda di modifica della sentenza contumaciale (ad esempio volta a fissare un importo inferiore nel caso in cui una parte del debito sia stata soddisfatta prima della sentenza) oppure di annullamento della stessa (ossia può richiedere che venga annullata).

Nei casi in cui il creditore abbia motivo di ritenere che i dettagli della domanda non siano pervenuti al debitore prima della sentenza contumaciale, è tenuto a rivolgersi all'organo giurisdizionale per chiedergli di annullare detta sentenza.

1.6 Opposizione

Se un debitore intende ottenere l'annullamento o la modifica di un'ordinanza per una sentenza contumaciale dopo che quest'ultima è stata concessa, deve agire prontamente per presentare domanda all'organo giurisdizionale a tal fine.

L'organo giurisdizionale può modificare o annullare la sentenza contumaciale se ritiene vi siano buoni motivi per farlo o che il debitore abbia una concreta prospettiva di riuscire a difendersi nel contesto della controversia.

1.7 Effetti dell’opposizione

Se il debitore presenta una difesa contro la domanda entro il termine fissato, il procedimento procede come una normale domanda contestata.

Se una sentenza contumaciale viene annullata in seguito a un'impugnazione vittoriosa può essere necessario avviare nuovamente il procedimento oppure al debitore può essere concessa l'opportunità di presentare una difesa rispetto alla domanda. Ciò che accadrà i tali casi, sarà stabilito dal giudice in base alle circostanze del caso.

1.8 Effetti della mancata opposizione

La possibilità di ottenere una sentenza contumaciale diventa disponibile soltanto in ragione della mancata difesa o del mancato riconoscimento di un credito da parte del debitore entro il termine previsto. Soltanto in quel momento il creditore può presentare una richiesta o una domanda di emissione di una sentenza contumaciale.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

La sentenza contumaciale è una decisione che il creditore può far eseguire nei confronti del debitore. Le procedure da seguire per ottenere una tale sentenza sono descritte al precedente punto 1.3.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Come descritto in precedenza, il debitore può chiedere all'organo giurisdizionale di modificare o annullare la sentenza contumaciale (ossia di variare i termini della sentenza o di annullarla nella sua interezza).

L'organo giurisdizionale può modificare o annullare la sentenza contumaciale se ritiene ci sia stato qualche vizio procedurale o che il debitore abbia una concreta prospettiva di riuscire a difendersi nel contesto della controversia o che vi sia un buon motivo per procedere in tal senso.

Collegamenti correlati

Ulteriori informazioni sulle norme procedurali sono disponibili sul sito web dell' Il link si apre in una nuova finestraUfficio dei servizi giudiziari dell'Irlanda del Nord.

Assistenza a favore di parti in causa con disabilità

Taluni uffici giudiziari hanno designato funzionari del servizio clienti che possono essere in grado di fornire assistenza. Qualora tali funzionari non siano in grado di fornire assistenza, la parte con disabilità può contattare gli addetti alle comunicazioni con il pubblico dell'Ufficio dei servizi giudiziari dell'Irlanda del Nord al numero +44 300 200 7812.

Ultimo aggiornamento: 13/08/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.

Ingiunzione di pagamento europea - Scozia

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

Tutte le domande passano attraverso un iter che prevede la possibilità di difendersi o di replicare nell’ambito della controversia. Se non viene presentata alcuna difesa o alcuna contestazione in merito a una domanda, quest'ultima non deve essere oggetto di dibattimento in aula e può essere decisa in contumacia, per effetto di una procedura semplificata applicabile alle domande non contestate.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

Tale procedimento è disponibile presso la Sheriff Court secondo una procedura semplice, una procedura sommaria e una procedura ordinaria, così come dinanzi una Court of Session mediante procedura ordinaria.

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

La procedura semplice si applica alle controversie aventi ad oggetto somme di denaro fino a 5 000 GBP.

La procedura sommaria si applica ad alcuni tipi di controversie aventi ad oggetto somme di denaro fino a 5 000 GBP, ovvero lesioni personali.  La procedura semplice ha sostituito la procedura sommaria, ma soltanto nei casi in cui la causa si riferisce ad azioni per il pagamento, la consegna o il recupero del possesso di beni mobili o azioni che ordinano a qualcuno di compiere qualche azione specifica.

La procedura ordinaria si applica alle controversie di importo superiore a 5 000 GBP.

La Court of Session si occupa delle controversie di valore superiore a 100 000 GBP.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

Procedura semplice - limite di 5 000 GBP.

Procedura sommaria - limite di 5 000 GBP.

Procedura ordinaria dinanzi la Sheriff Court e la Court of Session - nessun limite.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Ogni procedura (semplice, sommaria e ordinaria) dinanzi la Sheriff Court prevede norme diverse che è obbligatorio seguire.  Inoltre la Court of Session applica una procedura separata per le citazioni ordinarie e dinanzi tale organo giurisdizionale si possono promuovere soltanto le domande con un valore superiore a 100 000 GBP.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

Sì.

Procedura semplice: se il debitore (convenuto) è domiciliato in un altro Stato contraente, lo Sheriff non deve prendere una decisione fino a quando non viene dimostrato che il debitore ha potuto ricevere il modulo di domanda entro un termine sufficiente a consentirne la risposta o che sono state prese tutte le misure necessarie a tal fine.

Procedura sommaria: se il debitore è domiciliato in un altro Stato contraente, lo Sheriff non deve emettere un decreto fino a quando non viene dimostrato che il debitore ha potuto ricevere le citazioni entro un termine sufficiente a consentire la difesa o che sono state prese tutte le misure necessarie a tal fine.

Procedura ordinaria - il regolamento Bruxelles I prevede norme giurisdizionali che devono essere seguite dagli organi giurisdizionali del Regno Unito nei procedimenti ogni volta che il debitore è domiciliato in un altro Stato dell'Unione europea.

1.2 Giudice competente

Le domande che seguono la procedura sommaria e la procedura semplice devono essere presentate alla Sheriff Court. A meno che non sia possibile stabilire altri criteri di competenza giurisdizionale, le domande devono essere presentate all'organo giurisdizionale della zona nella quale risiede il debitore.

Le cause ordinarie possono di norma essere esaminate dalla Sheriff Court o dalla Court of Session. La Court of Session ha competenza per tutta la Scozia. Ancora una volta, nella misura in cui è interessata la Sheriff Court, a meno che non sia possibile stabilire altri criteri di competenza giurisdizionale, le domande devono essere presentate all'organo giurisdizionale della zona nella quale risiede il debitore.

Tali procedure sono tutte disciplinate da norme procedurali distinte, disponibili sul sito web dello Il link si apre in una nuova finestraScottish Courts and Tribunals Service (Ufficio dei servizi giudiziari della Scozia).

1.3 Requisiti di forma

Procedura semplice - i procedimenti che seguono questa procedura devono essere avviati utilizzando il modulo di domanda (modulo 3A) con una dichiarazione che fornisca al debitore un avviso equo della domanda, dettagli in merito alla base della domanda, dettagli in merito ai beni, ecc. nel caso in cui la domanda sia derivata dalla fornitura di beni.

Procedura sommaria - i procedimenti che seguono questa procedura devono essere avviati mediante citazione (modulo 1) con una dichiarazione che fornisca al debitore un avviso equo della domanda, dettagli in merito alla base della domanda, dettagli in merito ai beni, ecc. nel caso in cui la domanda sia derivata dalla fornitura di beni.

Procedura ordinaria dinanzi la Sheriff Court - i procedimenti che seguono questa procedura devono essere avviati per iscritto mediante atto introduttivo utilizzando il modulo G1. Un articolo di condiscendenza va incluso nell'atto introduttivo relativamente:

a.     al criterio di competenza giurisdizionale; e

b.     ai fatti sui quali si basa la competenza giurisdizionale.

Procedura ordinaria dinanzi la Court of Session - mediante citazione, una descrizione e il modulo descritti nelle Il link si apre in una nuova finestranorme procedurali della Court of Session.

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Sì, nel contesto della procedura semplice è necessario compilare un modulo 3A mentre nell'ambito della procedura sommaria va compilato il modulo 1. Nel contesto della procedura ordinaria l'azione va promossa mediante un atto introduttivo dinanzi la Sheriff Court e mediante citazione dinanzi la Court of Session. I moduli di cui sopra sono disponibili sul sito web dell' Il link si apre in una nuova finestraUfficio dei servizi giudiziari della Scozia nella sezione dedicata alle norme procedurali per le diverse procedure descritte.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

No, si può presentare una domanda per conto proprio tuttavia nel caso si applichi la procedura ordinaria è consigliabile avere un avvocato, dato che la procedura è relativamente complicata.

Una "party litigant" (una persona che non è rappresentata da un avvocato) può chiedere all'organo giurisdizionale il permesso di farsi aiutare da qualcuno nei procedimenti giudiziari civili, tale persona è denominata "Lay Representative" (rappresentante inesperto).  Ulteriori informazioni sui rappresentanti inesperti sono disponibili sul sito web dell' Il link si apre in una nuova finestraUfficio dei servizi giudiziari della Scozia.

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Il procedimento dovrebbe includere i dettagli del credito, comprese le date pertinenti. Più è ampia e complessa è la domanda, maggiore è la necessità di una descrizione.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

N.

1.4 Rigetto della domanda

Dal contenuto della domanda l'organo giurisdizionale stabilisce che il debito è dovuto. L'emissione dell'ingiunzione può essere respinta perché i moduli possono essere incompleti, lo Sheriff può non essere soddisfatto dell'esistenza di un criterio di competenza giurisdizionale oppure l'azione può essere stata sollevata promossa adendo l'organo giurisdizionale sbagliato.

1.5 Ricorso

Il richiedente può presentare ricorso contro il rifiuto di emettere un'ingiunzione in contumacia? Sì.

Procedura ordinaria: è possibile segnalare un appello alla Court of Session o alla Sheriff Appeal Court.

Procedura sommaria: ricorso alla Sheriff Appeal Court.

Procedura semplice: appello alla Sheriff Appeal Court.

Presso la Court of Session la procedura di appello è denominata "reclaming" (recupero).

1.6 Opposizione

Procedura sommaria: al debitore sono concessi 21 giorni entro i quali compilare un modulo di risposta che include una dichiarazione che dà al creditore (attore) un avviso equo.

Procedura semplice: il debitore deve inviare un modulo di risposta 4A compilato all'organo giurisdizionale entro l'ultima data per una risposta, indicando che contesta la domanda o parte della domanda (come ad esempio l'importo che il debitore dovrebbe pagare al creditore).  Deve presentare qualsiasi risposta all'organo giurisdizionale entro la data di risposta specificata nel calendario notificato unitamente al modulo di domanda.

Procedura ordinaria dinanzi la Sheriff Court: al debitore sono concessi 21 giorni entro i quali compilare un avviso di intenzione di difendersi utilizzando il modulo 07 e inviarne una copia al creditore. La data ultima entro la quale va inviata alla Sheriff Court l'avviso di intenzione di difesa è specificata nel modulo 07.

Dinanzi la Court of Session se il debitore intende opporsi alla domanda, deve "comparire in giudizio" segnando una nota in tal senso sulla citazione entro tre giorni dalla convocazione dell'udienza per il caso. Tale caso non verrà esaminato fino alla scadenza del termine di notificazione. Il termine di notificazione abituale è di 21 giorni.

1.7 Effetti dell’opposizione

Procedura semplice: lo Sheriff emette un'ordinanza scritta entro 2 settimane dalla risposta e in essa egli può:

a) rinviare le parti alla risoluzione alternativa delle controversie;

b) organizzare una discussione sulla gestione della causa;

c) organizzare un'udienza;

d) se lo Sheriff ritiene che sia possibile pronunciare una decisione senza tenere un'udienza, indica di stare considerando di farlo;

e) utilizzare i propri poteri per rigettare una domanda o pronunciarsi in merito a una controversia ai sensi della norma 1.8, punti 11, 12 e 13.

Procedura sommaria: le parti partecipano a una prima udienza durante la quale lo Sheriff cercherà di negoziare una composizione.

Procedura ordinaria dinanzi la Sheriff Court e la Court of Session: occorre presentare memorie di difesa e, successivamente, il procedimento seguirà le norme per le cause difese le quali, se non risolte amichevolmente in precedenza tra le parti, culmineranno in una prova dei fatti contestati tra le parti.

1.8 Effetti della mancata opposizione

Nella procedura sommaria e in quella ordinaria dinanzi tanto la Sheriff Court quanto la Court of Session, il creditore può presentare un verbale o un'istanza di ingiunzione.

Nella procedura semplice il creditore può compilare una domanda per chiedere una decisione.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Il creditore deve depositare un verbale o un'istanza di ingiunzione (o domanda per richiedere una decisione) e lo Sheriff o il giudice può concedere un decreto ingiuntivo o un'altra ordinanza competente nei termini di tale verbale (o domanda).

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Sebbene lo Sheriff o il giudice conceda un'ingiunzione (o prenda una decisione), spetta al debitore presentare domanda all'organo giurisdizionale per ottenere una revoca di tale decreto ingiuntivo (o decisione).

Collegamenti correlati

Il sito web dell' Il link si apre in una nuova finestraUfficio dei servizi giudiziari della Scozia comprende le norme procedurali relative alle procedure ordinaria, sommaria e semplice.

Ultimo aggiornamento: 17/08/2021

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Ingiunzione di pagamento europea - Gibilterra

1 Esistenza di un procedimento d'ingiunzione di pagamento

A Gibilterra non esiste una procedura di ingiunzione di pagamento specifica. Esiste, tuttavia, una procedura equivalente mediante la quale un attore può ottenere una sentenza in contumacia.

1.1 Ambito di applicazione del procedimento

A Gibilterra il procedimento in contumacia rientra nelle procedure giudiziarie civili ordinarie. Una volta che l'attore presenta la propria domanda, il convenuto ha 14 giorni di tempo a decorrere dalla notificazione o comunicazione del modulo per l'introduzione della domanda per rispondere. Se il convenuto non risponde alla domanda, l'attore può chiedere all'organo giurisdizionale di emettere una sentenza in contumacia (ossia, un provvedimento ingiuntivo con cui ordina al convenuto di pagare l'importo richiesto, non avendo ricevuto alcuna replica da parte sua). L'attore è tenuto a presentare tale richiesta il prima possibile una volta passato il termine di 14 giorni. Fino a quando l'organo giurisdizionale non riceve la richiesta di emissione della sentenza, il convenuto può sempre presentare la propria risposta. Qualora l'organo giurisdizionale riceva la risposta del convenuto prima della richiesta dell'attore, la risposta sarà ritenuta prioritaria anche se trasmessa oltre il termine fissato.

Se l'attore non avanza la richiesta di emissione della sentenza entro sei mesi dallo scadere del termine per la presentazione delle difese, la domanda è "sospesa" (bloccata o interrotta) e l'unica misura che il convenuto può prendere è chiedere al giudice di emettere un provvedimento di revoca della sospensione.

1.1.1 A quali tipi di controversie è applicabile (ad esempio, solo a richieste di natura pecuniaria, solo ad azioni contrattuali, ecc.)?

A Gibilterra le sentenze contumaciali possono essere emesse per quasi tutti i tipi di cause/azioni dinanzi agli organi giurisdizionali civili. Non si limitano ai crediti pecuniari e contrattuali. A Gibilterra, salvo i casi specificatamente esclusi dalle norme degli organi giurisdizionali (note come Civil Procedure Rules, corrispondente al regolamento di procedura civile), l'attore può chiedere l'emissione di una sentenza in contumacia per qualunque azione civile.

A tal fine, l'attore è tenuto a dimostrare da un lato di avere rispettato i requisiti procedurali e dall'altro che il convenuto non ha soddisfatto tali requisiti.

In via eccezionale, la parte 8 del regolamento di procedura civile prevede una procedura alternativa per dare seguito a un'azione nei casi in cui il convenuto presenti domanda per una decisione giudiziaria su una questione che difficilmente potrebbe comportare una controversia di fatto sostanziale oppure nei casi in cui tale procedura sia consentita per procedimenti specifici. In questi casi non è possibile ottenere una sentenza in contumacia.

1.1.2 Esiste un limite massimo di valore del credito?

No, non esiste un limite massimo per il valore del credito.

1.1.3 Il ricorso a tale procedimento è facoltativo o obbligatorio?

Come menzionato sopra, il procedimento in contumacia rientra tra i procedimenti civili ordinari. Non è una procedura distinta come in molti altri Stati membri. Il ricorso a tale procedura è facoltativo: le sentenze in contumacia non vengono emesse d'ufficio quando il convenuto non risponde alla domanda giudiziale entro il termine fissato. Il termine è specificato chiaramente nel modulo per l'introduzione della domanda notificato o comunicato al convenuto. Per potere ottenere una sentenza in contumacia, l'attore deve presentare una richiesta o istanza a tal fine. In alternativa, l'attore può scegliere di non portare avanti l'azione.

1.1.4 Il procedimento è accessibile se il convenuto risiede in un altro Stato membro o in un paese terzo?

A seconda degli accordi stipulati tra i paesi sul riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze tra Stati membri (ad esempio, il regolamento (UE) n. 1215/2012, del 12 dicembre 2012, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l'esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) o accordi analoghi con paesi terzi, la procedura è applicabile anche se il convenuto vive in un altro Stato membro o in un paese terzo. L'attore deve garantire di avere correttamente notificato o comunicato il modulo per l'introduzione della domanda al convenuto, in conformità alle norme applicabili alla notificazione e comunicazione degli atti al di fuori di Gibilterra (ad esempio, il regolamento (CE) n. 1393/2007 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 13 novembre 2007, relativo alla notificazione e alla comunicazione negli Stati membri degli atti giudiziari ed extragiudiziali in materia civile o commerciale). Se il convenuto non risponde alla domanda, l'attore deve presentare un'istanza all'organo giurisdizionale qualora voglia ottenere una sentenza in contumacia secondo la procedura ordinaria.

1.2 Giudice competente

Nell'ambito delle sue diverse aree di competenza la Corte suprema di Gibilterra potrebbe essere uno degli organi giurisdizionali competenti. Ha ad esempio competenza per le controversie di modesta entità di valore sino a 10 000 GBP.

1.3 Requisiti di forma

Oltre ai requisiti summenzionati - ossia, che l'attore abbia seguito le procedure corrette nella presentazione della domanda e che il convenuto non abbia risposto entro il termine fissato - i requisiti formali per ottenere una sentenza in contumacia dipendono dal tipo di domanda.

In generale, se la domanda concerne un importo specifico, l'attore è semplicemente tenuto a presentare una richiesta per l'ottenimento di una sentenza in contumacia. Le richieste di questo tipo sono trattate dalla cancelleria dell'organo giurisdizionale e non da un giudice. In questi casi, il personale dell'organo giudiziario verifica che il convenuto non abbia risposto alla notificazione o comunicazione né presentato le proprie difese, che i termini pertinenti siano scaduti e che l'attore abbia presentato all'organo giurisdizionale gli elementi di prova necessari.

Se la domanda non riguarda un importo preciso, l'attore è tenuto a presentare un'istanza all'organo giurisdizionale. In questi casi la questione sarà esaminata da un giudice, che deciderà se sia necessario tenere un'udienza e quali elementi l'attore dovrà fornire per determinare l'importo cui ha diritto - ad esempio, quali prove addurre.

1.3.1 È obbligatorio l’uso di moduli standard? (in caso affermativo, dove possono essere reperiti?)

Per entrambi i tipi di azione è obbligatorio utilizzare i moduli standard.

Per le domande relative a importi specificati per le quali l'organo giurisdizionale ha provveduto all'emissione, l'organo giurisdizionale invia all'attore il modulo N205A - Notice of issue (Specified Amount) (avviso di emissione per un importo definito). Il modulo include una sezione che l'attore deve compilare e restituire all'organo giurisdizionale per chiedere una sentenza in contumacia laddove il convenuto non risponda alla domanda entro il termine previsto. Il modulo è accompagnato da istruzioni per la compilazione.

Prima di compilare il modulo, l'attore deve riflettere attentamente sulle modalità con cui vorrebbe che il convenuto paghi il credito vantato. L'attore potrebbe esigere un pagamento immediato, ma è più probabile che il pagamento venga corrisposto nell'arco di un periodo, qualora il convenuto sia autorizzato a pagare a rate. Questo aspetto dipenderà dalla situazione del convenuto.

Se la domanda riguarda un importo non specificato, al momento dell'emissione della stessa l'attore riceve dall'organo giurisdizionale il modulo N205B - Notice of Issue (Unspecified Amount) (avviso di emissione per un importo non definito). Il modulo include anche una sezione in cui l'attore può chiedere all'organo giurisdizionale di emettere un'ordinanza con cui dichiari il convenuto "responsabile" del credito. L'organo giurisdizionale deciderà l'importo che il convenuto è tenuto a versare. Si parla in questo caso di "emissione di una sentenza per un importo che dovrà essere deciso dall'organo giurisdizionale".

Per alcuni tipi di cause è necessario presentare un'istanza affinché il giudice decida se è possibile ricorrere a una sentenza in contumacia. È il caso, ad esempio, delle domande notificate o comunicate a un convenuto di un'altra zona di competenza giurisdizionale oppure delle domande in cui il convenuto è uno Stato, la Corona o una persona o un ente che goda dell'immunità dalla giurisdizione civile. La presentazione di un'istanza di questo tipo è necessaria anche quando il convenuto è un minore o un paziente oppure una domanda per illecito civile presentata da un coniuge nei confronti dell'altro. In questi casi occorre utilizzare il modulo N244 - Application notice (modulo di istanza).

Per ulteriori informazioni, tra cui l'ottenimento di copie dei moduli necessari, si prega di contattare il Supreme Court Registry (cancelleria della Corte suprema), 277 Main Street, Gibilterra; numero di telefono (+350) 200 75608.

1.3.2 È necessario farsi rappresentare da un avvocato?

Come per ogni altro tipo di causa, non è obbligatorio ricorrere alla consulenza né alla rappresentanza di un avvocato. Tuttavia, di norma, laddove la domanda riguardi un importo superiore a 10 000 GBP e, in particolare, qualora implichi questioni complesse, è consigliabile chiedere il parere di un avvocato. Per ulteriori informazioni riguardo alla congruenza del ricorso a un legale rappresentante, si veda la pagina "Ricorso in giustizia".

1.3.3 È necessario indicare dettagliatamente le ragioni a fondamento del credito?

Poiché a Gibilterra la richiesta o domanda di sentenza in contumacia fa parte delle procedure giudiziarie civili ordinarie, l'attore dovrà presentare una domanda giudiziale secondo le normali modalità - si veda la pagina «Il link si apre in una nuova finestraCome procedere». In generale, il modulo per l'introduzione della domanda deve includere gli estremi delle parti, una breve descrizione della domanda e, se possibile, una dichiarazione relativa all'importo richiesto, precisando la soglia entro la quale rientra la somma tra le seguenti:

  • non più di 10 000 GBP
  • più di 10 000 GBP ma non più di 15 000 GBP
  • più di 15 000 GBP.

Nelle domande di risarcimento per perdite o lesioni personali, l'attore deve dichiarare se intende ricevere:

  • non più di 1 000 GBP
  • più di 1 000 GBP.

Un attore che non sia in grado di stabilire il valore della domanda deve dichiarare quanto segue: "I cannot say how much I intend to recover" (Non riesco a determinare l'ammontare del mio credito). Il modulo per l'introduzione della domanda include istruzioni sia per l'attore che per il convenuto.

1.3.4 È necessario fornire la prova scritta del credito vantato? In caso affermativo, quali documenti sono ammissibili come prove?

Oltre al modulo per l'introduzione della domanda, l'attore deve fornire informazioni dettagliate relative alla domanda, ossia:

  • una dichiarazione concisa dei fatti;
  • una dichiarazione (se applicabile) che indichi i danni specifici di cui l'attore chiede il risarcimento;
  • informazioni riguardanti eventuali interessi pretesi;
  • qualsiasi altro aspetto necessario per il tipo di domanda, come previsto dal regolamento di procedura dell'organo giurisdizionale.

Quando la sentenza in contumacia può essere emessa dal personale giudiziario, questi deve essere certo che al convenuto siano state notificate o comunicate le informazioni dettagliate relative alla domanda, che il convenuto non vi abbia risposto entro il termine fissato e che non abbia provveduto a soddisfare il credito.

Se questi requisiti sono rispettati, il personale dell'organo giurisdizionale emette una sentenza per l'attore in cui indica al convenuto l'importo da corrispondere, quando versarlo e l'indirizzo a cui inviare il denaro. Una copia della sentenza viene inviata all'attore e al convenuto.

Qualora la decisione spetti al giudice, come menzionato in precedenza nel caso di una domanda per un importo non specificato, egli può decidere se sia necessario tenere un'udienza o ottenere ulteriori prove. Si parla in questo caso di istruzioni del giudice. Una volta che il giudice ha preso una decisione, all'attore e al convenuto sarà inviata un'ordinanza. Le istruzioni fornite dal giudice possono riguardare sia la classificazione della domanda nella categoria delle controversie di modesta entità sia il fatto che la domanda sarà oggetto di una disposal hearing, ossia un'udienza di verifica.

All'udienza di verifica, il giudice potrà dare indicazioni più dettagliate, ad esempio, sui documenti e sulle prove necessarie per poter decidere in via definitiva sull'importo oppure fissare l'importo che il convenuto deve pagare, se si tratta di un caso semplice che non necessita di una lunga udienza.

Tutto dipende dal probabile ammontare dei danni, dalla probabilità che il convenuto contesti l'importo dei danni e dal fatto che il giudice ritenga che i documenti disponibili all'udienza contengano prove sufficienti per prendere una decisione definitiva.

Di norma il giudice non si avvale dell'udienza di verifica per emettere una decisione definitiva, a meno che le prove scritte fornite all'organo giurisdizionale non fossero state inviate al convenuto almeno tre giorni prima della data prevista per l'udienza di verifica.

Dopo l'udienza di verifica, il personale giudiziario prepara un decreto contenente la decisione del giudice, di cui sono inviate copie all'attore e al convenuto.

Oltre a quanto sopra, quando il convenuto non risiede a Gibilterra, l'organo giurisdizionale deve accertarsi, in base agli accordi internazionali pertinenti e altri testi, di essere competente a conoscere e a decidere dalla domanda, che nessun altro organo giurisdizionale abbia competenza esclusiva per il caso in questione e che la domanda sia stata correttamente notificata o comunicata.

1.4 Rigetto della domanda

L'organo giurisdizionale respingerà la richiesta o l'istanza di sentenza in contumacia laddove l'attore non abbia rispettato il regolamento dell'organo giurisdizionale. Ad esempio, se i dati del modulo per l'introduzione della domanda o la notificazione o comunicazione non sono conformi al regolamento di procedura civile, l'organo giurisdizionale non emetterà una sentenza in contumacia. L'organo giurisdizionale respingerà l'istanza di sentenza in contumacia anche qualora l'attore non fornisca le prove necessarie richieste dall'organo giurisdizionale stesso (cfr. sopra). Fatto salvo il rispetto dei suddetti requisiti procedurali, la verifica della fondatezza della domanda condotta dall'organo giurisdizionale prima di emettere una sentenza in contumacia dipende (come spiegato in precedenza) dal fatto che la domanda includa un importo specificato oppure rientri nella categoria di domande che possono essere esaminate soltanto in seguito a un'istanza specifica al giudice (cfr. punto 1.3).

1.5 Ricorso

Una domanda di emissione di una sentenza in contumacia è respinta soltanto laddove l'attore non dimostri al giudice di avere seguito la corretta procedura. L'attore non può impugnare una decisione in tal senso. Se l'organo giurisdizionale decide di respingere la richiesta di emettere una sentenza in contumacia, di norma l'attore può iniziare la procedura ex novo, notificando o comunicando al convenuto un nuovo modulo per l'introduzione della domanda, in conformità alle procedure e ai requisiti previsti dal regolamento di procedura civile.

Una sentenza in contumacia emessa erroneamente può essere modificata o annullata su richiesta del convenuto. È possibile presentare un'istanza di modifica (ad esempio, chiedere di ridurre l'importo stabilito se il debito è stato pagato in parte prima della sentenza) o di annullamento (ossia, chiedere la cancellazione) della sentenza in contumacia.

Se ha motivo di ritenere che i dati della domanda non siano pervenuti al convenuto prima della sentenza in contumacia, l'attore ha l'obbligo di rivolgersi all'organo giurisdizionale per chiedere di annullare la sentenza di contumacia emessa a suo favore.

1.6 Opposizione

Il procedimento in contumacia può essere avviato soltanto se il convenuto non ha presentato le proprie difese o comunicato di avere preso conoscenza della domanda entro i termini fissati (cfr. sopra). Se il convenuto propone opposizione, il caso procede come normale azione contestata.

Se desidera ottenere un'ordinanza di annullamento della sentenza in contumacia o modificare la sentenza dopo la sua emissione il convenuto deve presentare senza indugio un'istanza all'organo giurisdizionale per chiedere che la sentenza sia annullata o modificata. Il giudice può modificare o annullare la sentenza in contumacia qualora ritenga che vi siano buone ragioni per farlo o che il convenuto abbia prospettive realistiche di vincere la causa presentando le proprie difese.

1.7 Effetti dell’opposizione

Se il convenuto presenta le proprie difese entro i termini fissati, la causa procede come normale azione contestata, come descritto nella pagina "Come procedere".

1.8 Effetti della mancata opposizione

Il procedimento in contumacia può essere avviato soltanto se il convenuto non ha presentato la propria difesa o comunicato di avere preso conoscenza della domanda entro i termini fissati. Soltanto allora l'attore può presentare una richiesta o un'istanza di sentenza in contumacia.

1.8.1 Cosa occorre fare per ottenere una decisione esecutiva?

Una sentenza emessa in contumacia è una decisione per cui l'attore può chiedere l'esecuzione avverso il convenuto. Le procedure da seguire per ottenere una sentenza contumaciale sono descritte al precedente punto 1.3.

1.8.2 La decisione è definitiva o vi è ancora la possibilità per il convenuto di impugnarla?

Come spiegato in precedenza, il convenuto può chiedere al giudice di modificare o annullare (ossia, cambiare la formulazione della sentenza o cancellarla per intero) la sentenza in contumacia. In questo caso non si tratterebbe di impugnazione, poiché la causa sarebbe esaminata dallo stesso giudice che si sarebbe occupato della causa originale se il convenuto avesse presentato le proprie difese relativamente alla domanda. Il giudice può modificare o annullare la sentenza in contumacia qualora ritenga che vi siano state inesattezze procedurali, che il convenuto abbia prospettive realistiche di vincere presentando le proprie difese o che vi siano buone ragioni per farlo.

Entrambe le parti possono impugnare la decisione di annullare o non annullare la sentenza in contumacia, purché abbiano ottenuto l'autorizzazione all'impugnazione dal giudice che ha emesso la decisione o dal giudice d'appello.

Ultimo aggiornamento: 17/08/2021

La versione di questa pagina nella lingua nazionale è affidata al rispettivo punto di contatto della Rete giudiziaria europea (RGE). Le traduzioni sono effettuate a cura della Commissione europea. È possibile che eventuali modifiche introdotte nell'originale dallo Stato membro non siano state ancora riportate nelle traduzioni. La Commissione europea e l'RGE declinano ogni responsabilità per quanto riguarda le informazioni o i dati contenuti nel presente documento. Per le norme sul diritto d'autore dello Stato membro responsabile di questa pagina, si veda l'avviso legale.