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Sì, esiste e si chiama processo monitorio. Il suo fine essenziale è la protezione del credito, dando vita a un titolo esecutivo per i crediti che soddisfano una serie di condizioni fissate dalla legge.
I giuristi (letrados de la Administración de Justicia), sono competenti a trattare e a preparare le decisioni dei processi monitorio, conformemente a quanto previsto dal diritto processuale.
Esso si applica ai debiti pecuniari certi, scaduti, liquidi ed esigibili e relativi a una somma determinata. Dal 31 ottobre 2011 non è più previsto un limite all'importo del debito qualora il debito sia provato secondo una delle forme seguenti:
a) Con documenti, aventi qualsiasi forma, di qualsiasi tipo o supporto fisico firmati dal debitore o recanti il sigillo del debitore, la sua impronta o il suo marchio o con qualsiasi altro segno fisico o elettronico.
b) Mediante fatture, documenti di consegna, certificati, telegrammi, telex o qualsiasi altro documento che, anche se creato in modo unilaterale dal creditore, corrisponda ai documenti che generalmente documentano i crediti e i debiti nei rapporti giuridici simili a quelli esistenti tra debitore e creditore.
c) Nel caso in cui, allegato al documento di debito, siano apportati anche documenti commerciali che comprovino un rapporto giuridico duraturo anteriore.
d) Nel quadro della proprietà orizzontale quando il debito sia stabilito mediante certificati di mancato pagamento di quantità dovute nell'ambito di spese comuni di condomini immobili urbani.
No, dal 31.10.2011.
Facoltativo.
No, tranne per quanto riguarda i debiti derivati da mancato pagamento di spese comuni di condomini immobili urbani, giacché in questo caso è competente anche il tribunale del luogo in cui si trova il bene immobile, su richiesta dell'attore.
Il tribunale di primo grado del domicilio della residenza del debitore o dove si trova l'immobile urbano oggetto di condominio.
Deve essere presentato un documento scritto identificante il creditore e il debitore e che giustifica brevemente l'origine del credito e il suo valore.
Non è obbligatorio, però esistono formulari standard nei Decanatos de los juzgados o Servicios Comunes Procesales. Questo formulario può essere scaricato cliccando sul link.
Per presentare l'istanza iniziale del procedimento monitorio non è necessario essere rappresentati da un procuratore/avvocato. Ma se il creditore tuttavia desidera essere difeso da un letrado (consulente giuridico) è obbligatorio specificarlo e comunicarlo alla controparte affinché quest'ultima possa adottare le misure che essa ritiene necessarie per poter difendere i propri diritti.
Per gli atti di procedura in caso di opposizione o di esecuzione è necessario l'intervento dell'avvocato/procuratore se il valore della causa è superiore a 2 000 €.
L'origine del debito deve essere giustificata in modo succinto.
Si veda sopra punto 1.1.1.
Se non sono posti in essere i requisiti anteriori, vale a dire quelli relativi alla competenza territoriale e alla produzione di un principio di prova o non venga sanato un vizio processuale, il tribunale dichiara l'inammissibilità dell'istanza. Contro questa decisione può essere esperito ricorso in appello dinnanzi alla Audiencia Provincial.
Dinnanzi alla decisione di inammissibilità dell'istanza iniziale, può essere esperito ricorso alla Audiencia Provincial da presentarsi entro 20 giorni presso il giudice che ha emesso la decisione di inammissibilità.
Il debitore a cui viene chiesto il pagamento del credito dispone di un termine di 20 giorni dalla data della richiesta di pagamento per adempiere la propria obbligazione entro le 15:00 del giorno successivo alla scadenza del termine per ricorrere in opposizione. L'opposizione deve essere formulata per iscritto e deve essere firmata da un avvocato/procuratore qualora il valore della causa sia superiore a 2000 euro; non esistono motivi di opposizione predefiniti e il numero chiuso, in modo che il debitore può motivare sia in merito che in diritto (motivi puramente formali o processuali).
Quando la somma pretesa non sia superiore a 6 000 euros, il Letrado de Administración de Justicia emette un decreto con il quale termina il processo monitorio e dispone la gestione della causa per il giudizio verbale, dando comunicazione dell'opposizione al richiedente, il quale può impugnarla per iscritto entro 10 giorni. Le parti, nei rispettivi atti processuali di opposizione e del relativo ricorso all'opposizione possono chiedere si tenuta un'udienza orale (vista).
Qualora l'importo del crédito sia superiore a 6.000 euros, se il richiedente non presenta idónea domanda entro il termine di 1 mese dall'invio dell'atto di opposizione, il processo viene interrotto e il richiedente viene condannato alle spese.
Se presenta demanda, essa viene inviata al debitore affinché la contesti entro 20 giorni mediante giudizio ordinario.
Si la somma è superiore a 6.000 euro, il giudice concede al creditore il termine di un mese per presentare domanda di giudizio ordinario.
Se alla vista delle allegazione dell'opposizione il creditore non intende dar seguito al giudizio ordinario, deve desistere espressamente.
Se il debitore non dà seguito alla richiesta di pagamento o se non compare il Letrado de la Administración de Justicia emette un decreto con il quale conclude il processo monitorio e notifica al creditore il decreto esecutivo che gli consentirà, previa domanda di dare avvio all'esecuzione.
Il creditore deve presentare domanda di esecuzione. Se la somma eccede 2.000 euro la domanda di esecuzione deve essere firmata da un avvocato e da un procuratore.
Non esiste possibilità di ricorso. La sola possibilità è quella della opposizione all'esecuzione sulla base di motivi specifici.
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